CSA - Cloud Services Agreement
CSA - Cloud Services Agreement
Accordo per i Servizi Cloud relativi a Unify Cloud Services
- Marzo 2019 –
Il presente Accordo per Servizi Cloud [Cloud Services Agreement, CSA] (di seguito “Accordo” o “CSA”) con tutti i suoi allegati annulla e sostituisce le Condizioni di servizio [Terms of Service, TOS] per Circuit (versione V2.0, Agosto 2016).
1 Clicca e Accetta, Parti contraenti
Cliccando “Accetto” accettate e riconoscete di aver letto il presente Accordo compresi gli allegati Condizioni per la produzione del servizio (TOSP) e Accordi sul trattamento dei dati personali (DPA), definiti da Unify Software and Solutions GmbH & Co KG (di seguito riferita come “Unify”). Inoltre, dichiarate e garantite di disporre dell’autorità per vincolare la vostra azienda od organizzazione (di seguito il “Cliente”) per conto della quale accettate il CSA.
Il presente CSA viene stipulato tra il Cliente e la
Dinets Srl - Digital Information & Networking Solutions S.r.l Via Xxxxx Xxxxxxxxx, 36/B4
Presso Gross Ancona 60131 ANCONA (AN)
a cui, di seguito, si farà riferimento singolarmente come “Dinets srl” mentre a Dinets srl e Cliente, si farà riferimento congiuntamente come le “Parti”.
Qualora non intendiate accettare il presente CSA, cliccate sul pulsante "Annulla"/"Indietro" e non utilizzate Unify Cloud Services.
2 Documenti contrattuali
L’Accordo comprende anche i seguenti Allegati definiti da Unify:
a) Condizioni per la produzione del servizio (TOSP) e relativi allegati
b) Policy di utilizzo dei servizi (AUP)
c) Regole per il forum di assistenza (SFR)
d) Accordo sul trattamento dei dati (DPA) per Unify Cloud Services
che si possono consultare ai rispettivi link e che fanno parte del presente Accordo.
3 Protezione dei dati
Per l’erogazione di Unify Cloud Services, Unify tratta i Dati Personali di
a) Persone fisiche che utilizzano Unify Cloud Services
b) Persone fisiche che svolgono la funzione di contatti del cliente per Unify Cloud Services.
Questi due flussi di trattamento sono soggetti alla normativa applicabile in materia di protezione dati. Il Cliente e Unify accettano espressamente le responsabilità condivise per tali flussi, come stabilito nel DPA che fa parte integrante del presente CSA.
Cliccando “Accetto”, il Cliente stipula il DPA con Unify.
4 Piani di abbonamento gratuiti e a pagamento
4.1 L’erogazione di Unify Cloud Services da parte di Unify avviene mediante abbonamenti che prevedono piani gratuiti e a pagamento. I piani di abbonamento gratuiti hanno delle limitazioni in termini di funzionalità e/o di durata di utilizzo. Per ulteriori dettagli consultare l’allegato alle TOSP “Descrizione di Prodotto e Servizio”.
A meno che non sia stato convenuto da Dinets srl e dal Cliente per iscritto, quando quest’ultimo clicca su “Accetto” Dinets srl gli assegnerà un piano di abbonamento gratuito, vale a dire senza alcun addebito da parte di Dinets srl al Cliente per i servizi cloud gratuiti che vengono forniti.
4.2 Il Cliente può scegliere di trasformare un abbonamento gratuito in uno a pagamento online su Unify Cloud Services sotto Gestisci Abbonamenti in Amministrazione del Tenant oppure effettuando un ordine per un piano di abbonamento a pagamento con un ufficio vendite della Dinets srl. Salvo diversa pattuizione, il presente CSA tra il Cliente e Dinets srl rimarrà in vigore e la totalità di Unify Cloud Services erogati sarà fatturata da Dinets srl al Cliente. La società Dinets srl (ufficio vendite) agisce quindi solo da agente di vendita.
4.3 In caso di attivazione da parte del Cliente di un piano di abbonamento a pagamento direttamente con una società del Gruppo Unify / Atos (ufficio vendite), il presente CSA con Dinets srl viene risolto non appena entra in vigore l’Accordo per i servizi cloud con la società del Gruppo Unify / Atos. Si veda l’articolo 6.2.
5 Corrispettivo per Piani di abbonamento a pagamento con Nome Partner
Le condizioni di pagamento e tariffazione per Unify Cloud Services sono definite in uno specifico Accordo Commerciale siglato tra Dinets srl e Cliente.
6 Durata e risoluzione
6.1 La durata del presente CSA e dei DPA, le condizioni e gli effetti della risoluzione sono descritti all’articolo 14 delle TOSP.
6.2 Inoltre, la risoluzione del presente CSA si verifica nel caso in cui il Cliente trasferisce l’account di iscrizione ad Unify Cloud Services da un accordo per i servizi cloud con Dinets srl ad un accordo con una società del Gruppo Unify / Atos (si veda l’articolo 4.3).
In questo caso, Unify continuerà a fornire al Cliente il servizio cloud al Cliente e non trova applicazione la clausola di risoluzione 14.3 delle TOSP. I DPA in essere tra Cliente e Unify continuano ad essere validi.
7 Riservatezza
Con “Informazioni riservate” si intendono le informazioni e i dati, in relazione all’Accordo, che una Parte ha ricevuto a voce, per iscritto, per via elettronica o in altro modo da o per conto dell’altra Parte, compresi tutti i dati e le informazioni tecniche, commerciali e aziendali, a meno che, secondo il parere di una persona che agisce con l’ordinaria diligenza, sia possibile ritenere che tali informazioni e dati non siano di natura riservata.
7.1 Ogni Parte utilizzerà tutte le Informazioni riservate esclusivamente per l’esecuzione dell’Accordo, manterrà tutte le Informazioni riservate come tali, con il medesimo grado di diligenza che utilizza per le sue informazioni riservate e, ad ogni modo, quanto meno come una persona che agisce con l’ordinaria diligenza e non renderà disponibile alcuna Informazione riservata a terzi. Le società collegate, i subappaltatori nonché i dipendenti di una Parte, le loro aziende correlate e i loro subappaltatori non saranno considerati come terzi a condizione che “abbiano la necessità di conoscere” le Informazioni riservate affinché la Parte possa adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente Accordo.
Ogni Parte farà sì che tutti i destinatari di eventuali Informazioni riservate siano vincolati da obblighi di non divulgazione equivalenti a quelli previsti nel presente Accordo. Ogni Parte ha la responsabilità di far rispettare gli obblighi indicati nel presente Accordo da eventuali destinatari delle Informazioni riservate.
7.2 I succitati obblighi non riguarderanno le Informazioni riservate nella misura in cui (a) successivamente alla divulgazione effettuata da una Parte, tali informazioni erano note alla Parte ricevente o lo sono diventate in modo legittimo senza alcun dovere di riservatezza a condizione che, per quanto a conoscenza della Parte ricevente, il soggetto terzo che le ha fornito tali Informazioni riservate non abbia violato alcun obbligo di riservatezza; (b) a seguito della divulgazione effettuata da una Parte sono di dominio pubblico o lo sono diventate, a condizione che la Parte ricevente non sia responsabile del fatto che tali Informazioni riservate siano diventate di dominio pubblico ed, inoltre, a condizione che non si ritenga che eventuali Informazioni riservate siano rese pubbliche perché una loro parte è di dominio pubblico oppure lo diventa; (c) siano sviluppate o acquisite in modo indipendente dalla Parte ricevente; (d) sia stata la Parte divulgante a renderle note per iscritto; oppure (e) la Parte ricevente sia tenuta alla loro divulgazione in conformità alla Normativa applicabile, a condizione che, qualora a vietarlo non sia la Normativa applicabile in questione, l’altra Parte sia stata informata di tale requisito senza ritardo in modo che la Parte interessata possa richiedere un provvedimento giudiziario di protezione o altro mezzo adeguato di tutela legale. In caso di mancato ottenimento del provvedimento giudiziario di protezione o di altro mezzo di tutela legale, oppure qualora tale Parte rinunci per iscritto all’obbligo dell’altra Parte di rispettare le condizioni contenute nel presente articolo 7, tale altra Parte fornirà solo la parte di informazioni che è necessario fornire per legge, in base a quanto consigliato da un avvocato, mediante parere scritto. La Parte in questione adotterà anche tutte le iniziative ritenute ragionevoli per garantire che tali Informazioni riservate, che è stata costretta a rivelare, siano trattate in modo confidenziale.
La Parte che invoca un’eccezione è tenuta a dimostrare che i presupposti per la stessa siano soddisfatti.
7.3 Tutti gli obblighi relativi alle Informazioni riservate di cui al presente Articolo resteranno in vigore successivamente alla risoluzione dell’Accordo per qualsiasi motivo per un periodo di tre (3) anni. Questo periodo di tempo inizierà al termine dell’anno solare in cui l’Accordo è stato risolto. Nel caso in cui la Normativa applicabile preveda che un Parte sia tenuta a custodire le Informazioni riservate per un periodo di tempo più lungo, ad es. per fini fiscali o di revisione contabile, ha la facoltà di farlo al solo scopo di rispettare la Normativa applicabile e gli obblighi di riservatezza di cui al presente Accordo continueranno a valere in relazione a tali Informazioni riservate, fino alla loro distruzione, durante il normale svolgimento dell’attività della Parte.
7.4 Ogni Parte avrà diritto a richiedere, in qualsiasi momento, la restituzione oppure la distruzione delle Informazioni riservate nonché di eventuali copie delle stesse. La Parte ricevente si impegna a restituire le Informazioni riservate, o a confermarne la distruzione, entro un periodo di tempo di quattro (4) settimane dal momento in cui riceve una richiesta in tal senso.
Quanto sopra descritto non trova applicazione (a) per copie di backup effettuate con regolarità di dati memorizzati elettronicamente; (b) nella misura in cui, in conformità alla Normativa applicabile, la Parte ricevente deve conservare le Informazioni riservate o copie delle stesse e (c) nella misura in cui la Parte ricevente ha bisogno delle Informazioni riservate per dimostrare la corretta esecuzione del suo obbligo contrattuale oppure per far valere i propri diritti.
8 Disposizioni di carattere generale
8.1 Marketing
Dinets srl può utilizzare la denominazione, il Marchio e il logo della vostra organizzazione sul proprio sito web e permetterne a sua volta l’utilizzo a Unify, ove questa lo ritenga opportuno. Inoltre, Dinets srl può usare la denominazione, il Marchio e il logo della vostra organizzazione nei suoi materiali di marketing (e permetterne l’utilizzazione a Unify), a condizione che abbia ricevuto da Voi il previo consenso per iscritto a tale utilizzo, consenso che non può essere rifiutato in assenza di un valido motivo. Senza richiedere la preventiva approvazione, Dinets srl (e conseguentemente Unify) può affermare che siete un cliente di Dinets srl e che utilizzate Unify Cloud Services, senza rivelare dettagli sul rapporto.
8.2 Parti indipendenti
Voi e Dinets srl agite come soggetti indipendenti e non avete rapporti di agenzia, partnership o joint venture con l’altra Parte per qualsiasi finalità. Salvo ove indicato nel CSA, né voi né Dinets srl avrete alcun diritto, facoltà o autorità per agire o per creare alcun obbligo, sia esso tacito o esplicito, per conto dell’altra Parte.
8.3 Intero accordo, Forma scritta
Il CSA e ogni documento incluso o a cui in esso si fa riferimento, costituiscono la manifestazione integrale delle intese raggiunte da voi e da Dinets srl in relazione all’oggetto dello stesso e sostituiscono tutti i precedenti accordi tra voi e Dinets srl in relazione a tale oggetto, sia in forma scritta che orale. In particolare, si considera incluso, in ogni documentazione contrattuale sottoscritta ai fini dell’erogazione del servizio, come parte integrante e sostanziale del rapporto, il documento denominato “Condizioni per la produzione del servizio (TOSP) per Unify Cloud Services - Per Clienti finali che ottengono l’accesso a Unify Cloud Services”, restando inteso che tale documento è accettato, integralmente, senza opporre riserve ed eccezioni. Il CSA può essere modificato solo per iscritto e ciò vale anche in caso di rinuncia al requisito della forma scritta.
8.4 Cessione
Al Cliente non è consentito cedere o trasferire il presente CSA ed eventuali diritti e licenze concessi in virtù dello stesso, a meno che non sia stabilito altrimenti da una norma di legge a carattere imperativo. Dinets srl può cedere il presente Accordo senza limitazioni e in conformità alla Normativa applicabile.
8.5 Forza maggiore
Nessuna parte sarà responsabile dell’eventuale mancato o ritardato adempimento dei propri obblighi in virtù del presente Accordo (tranne l’obbligo di effettuare pagamenti di denaro) a causa di Eventi di forza maggiore.
8.6 Nullità parziale
Nella misura consentita dalla Legge applicabile, le Parti rinunciano a qualsiasi disposizione di legge che renderebbe qualsiasi clausola del presente Accordo priva di valore o, in altro modo, inapplicabile. Qualora una singola disposizione dell’Accordo sia illegale, priva di valore, nulla, annullabile o inapplicabile, la parte rimanente dell’Accordo continuerà ad avere piena validità ed efficacia. Le Parti si accorderanno su una disposizione efficace che, per quanto giuridicamente possibile, rifletta quanto più precisamente possibile le intenzioni delle Parti.
8.7 Legge applicabile / Tribunale competente
Il presente Accordo sarà regolato dal diritto sostanziale italiano indipendentemente dai principi di conflitto in materia di legge applicabile.
Sarà competente il tribunale di Ancona, tranne nei casi in cui sia la Normativa applicabile a stabilire tassativamente la competenza di un altro tribunale.