ACCORDO QUADRO
ACCORDO QUADRO
PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE 2019
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO (PARTE PRIMA)
CAPITOLO 1 – OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
ART. 1 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
La presente procedura ha per oggetto la conclusione di un ACCORDO QUADRO, così come definito dall’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, stipulato a MISURA, per l'esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento finalizzati al mantenimento dello stato di efficienza della segnaletica stradale orizzontale, verticale e delle barriere di sicurezza di proprietà comunale, in uso, in concessione o di proprietà della società Formigine Patrimonio Srl, presenti all’interno dell’intero territorio comunale.
Per Stazione Appaltante si deve intendere :
- La Centrale Unica di Committenza (CUC) dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico per le fasi di gara, l’aggiudicazione e la stipula e gestione dell’Accordo Quadro ;
- La Formigine Patrimonio Srl per la stipula dei relativi Contratti Discendenti, le fasi operative di esecuzione, di liquidazione e collaudo finale.
Si intendono interventi di “pronto intervento”, tutti quelli da effettuarsi al fine di eliminare situazioni di pericolo e/o di mancata sicurezza, anche con opere provvisionali.
Oltre alle prestazioni suindicate, la Società ha facoltà di richiedere l’intervento della ditta Appaltatrice per eseguire attività accessorie che si rendessero necessarie per specifiche esigenze.
L’Accordo Quadro è stipulato con un solo operatore (di seguito Appaltatore, Xxxxx, Affidatario, Operatore Economico) risultante aggiudicatario della procedura di selezione.
ART. 2 - DURATA, IMPORTI E MODALITA’ DELL’ACCORDO QUADRO
L’Accordo Quadro decorrerà dalla data di stipula del contratto e avrà durata di 36 mesi.
L’importo a base dell’Accordo Quadro è pari a euro 360.000,00 (trecentosessantamila/00) di cui euro 354.277,25 per la quota lavori a base d’asta ed euro 5.722,75 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre IVA.
Il predetto importo è puramente indicativo giacché il raggiungimento dello stesso è subordinato alle “richieste di Intervento” effettivamente emesse. Nel caso al termine della
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durata del contratto non siano state affidate lavorazioni per una somma pari al suddetto importo, nulla sarà dovuto all’Appaltatore.
Gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, saranno valutati e computati nel dettaglio per ogni singolo contratto discendente (come di seguito definito) e comunque compresi già nell’importo massimo stimato.
Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente Accordo Quadro.
ART. 3 - CONTRATTI DISCENDENTI
1. La stipula dell’Accordo Quadro consentirà alla Stazione Appaltante la formulazione di una serie di contratti esecutivi successivi (denominati “discendenti”) con l’Appaltatore, senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo i prezzi a base di gara diminuiti del ribasso d’asta.
2. I contratti discendenti potranno essere approvati a partire dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro, con apposite disposizioni proprie della Stazione Appaltante.
3. Dal momento della stipula dei contratti discendenti, l’Appaltatore dovrà essere immediatamente in grado di ricevere gli ordini d’intervento e di fornire le prestazioni pattuite nel tempo indicato negli ordini stessi.
4. I contratti discendenti dovranno essere stipulati entro 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, di affidamento dei relativi lavori, pena la risoluzione dell’Accordo e l’incameramento della cauzione definitiva da parte della Stazione Appaltante, fatto salvo il risarcimento di maggiori danni.
5. Non è previsto un numero minimo o massimo di contratti discendenti sottoscrivibili nell’arco temporale indicato. Il vincolo consiste nella somma degli importi affidati con i singoli contratti discendenti, che non dovrà superare il limite precedentemente definito.
6. I termini di esecuzione dei singoli Contratti Discendenti sarà definita di volta in volta, ma non potranno essere superiori ad un anno dal termine di scadenza dell’Accordo.
ART. 4 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
Le opere che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dal Direttore dei Lavori:
• Esecuzione di segnaletica di primo impianto o di ripasso con l’utilizzo di vernici standard rifrangenti a base acrilica.
• Esecuzione di segnaletica di primo impianto o di ripasso con l’utilizzo di sistemi alternativi come il termocolato plastico o bicomponente strutturato.
• Installazione, manutenzione o sostituzione di tutte le tipologie di segnali verticali non luminosi, su pali esistenti o nuovi, rettilinei o sagomati.
• Installazione, manutenzione e/o sostituzione di segnaletica verticale complementare quali dossi, delineatori flessibili, cordoli in gomma, occhi di gatto.
• Installazione, manutenzione e/o sostituzione di specchi.
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• Installazione, manutenzione e/o sostituzione di barriere di sicurezza.
• Pronto intervento H24 comprendente opere provvisionali finalizzate alla messa in sicurezza e all'eliminazione di situazioni di pericolo.
• Tutto quanto si rende necessario per il mantenimento funzionale della rete stradale e delle parti ad essa accessorie.
Le opere da eseguire nell’ambito dell’appalto, saranno individuate negli elaborati allegati ai singoli contratti discendenti e/o nelle apposite RICHIESTE D’INTERVENTO che di volta in volta saranno comunicate all’Appaltatore dal Direttore dei Lavori.
La Ditta, partecipando alla gara, dichiara di poter garantire una sede operativa locale, attrezzata con materiali, uomini e mezzi adeguati a fornire il servizio di Pronto Intervento ed essere quindi in grado di dare seguito alle richieste d’intervento da parte della Stazione Appaltante anche con carattere di urgenza e immediatezza, come indicato dal presente Capitolato.
ART. 5 - CATEGORIA PREVALENTE
1. Ai sensi dell’art. 61, comma 3 del D.Lgs. 207/2010, i lavori sono riconducibili alla categoria di opere generali OS10 – segnaletica stradale non luminosa, classifica II.
2. Non sono previste categorie scorporabili o subappaltabili.
3. Le prestazioni sono riconducibili ai seguenti codici CPV: 45233221 – 4 lavori di verniciatura della segnaletica stradale e 45233290 – 8 installazione di cartelli stradali.
ART. 6 – SEDE OPERATIVA DELL’APPALTATORE
La Ditta, partecipando alla gara, dichiara di poter garantire una sede operativa locale, attrezzata con materiali, uomini e mezzi adeguati a fornire il servizio di “pronto intervento” ed essere quindi in grado di dare seguito alle richieste d’intervento da parte dell’Ufficio Tecnico della Stazione Appaltante, anche con carattere di urgenza e immediatezza, come indicato dal presente capitolato.
A tal fine, la Ditta dovrà dare prova di disporre di una sede operativa debitamente attrezzata entro un raggio di 50 km misurati su strada a partire dalla sede municipale di Formigine, via Unità d’Italia 26 oppure dimostrare compiutamente le modalità di esecuzione del servizio di pronto intervento nei tempi e nei modi previsti dal presente capitolato.
ART. 7 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI
L’Appaltatore dovrà impegnarsi ad adottare misure per il contenimento dell’impatto ambientale nei propri cantieri e nella fornitura di materiali.
A tale proposito, la Ditta è tenuta al rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) definiti essenzialmente :
- nei “Criteri Ambientali Minimi per l’acquisto di articoli per l’arredo urbano” di cui al
D.M. 5 febbraio 2015 (G.U. n. 50 del 2 marzo 2015).
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Una specifica attenzione dovrà essere posta nella gestione delle lavorazioni del cantiere con particolare riferimento :
- alla demolizione dei materiali di qualsiasi natura e all’impiego di nuovi materiali eco- sostenibili;
- allo smaltimento dei materiali di risulta e al loro trasporto;
- alla gestione generale del cantiere con riferimento ai rifiuti prodotti, alla qualità dell’aria e al controllo delle emissioni acustiche durante le lavorazioni, alla gestione delle polveri, delle acque e degli scarichi.
Uguale considerazione dovrà essere posta nelle eventuali forniture di arredo urbano, dove saranno privilegiati i prodotti ad alta durabilità, realizzati con materiali quanto possibile di riciclo, presentanti certificazioni e marchi che ne attestino il ridotto impatto ambientale nel loro ciclo di produzione.
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CAPITOLO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
ART. 8 - DOCUMENTI DELL’ACCORDO QUADRO
Fanno parte integrante dell’Accordo Quadro e dei successivi contratti discendenti:
• la Relazione Generale descrittiva
• il Capitolato Speciale d’Appalto – Parte I Amministrativa
• il Capitolato Speciale d’Appalto – Parte II Tecnica
• l’Elenco prezzi unitari
• il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) generale tipo
• l’Offerta Economica dell’Appaltatore
• l’Offerta Tecnica dell’Appaltatore .
Per ogni contratto discendente, la Stazione Appaltante potrà produrre ulteriori elaborati atti a meglio specificare eventuali specificità delle singole lavorazioni.
Nell’esecuzione dell’appalto dovranno esattamente osservarsi le condizioni stabilite da questo Capitolato, dal D.Lgs. 50/2016 (d’ora in poi anche Codice), dal Regolamento di cui al D.P.R. 207/10 (per la parte ancora in vigore) e dalle altre leggi e decreti nonché delle norme vigenti ancorché non espressamente richiamate nel presente Capitolato, oltre a tutti i Regolamenti Comunali in vigore.
Dovranno inoltre osservarsi le norme tecniche dettate da leggi, decreti e normative vigenti, anche se non espressamente richiamate nel presente Capitolato.
ART. 9 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché della completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.
ART. 10 - CAUZIONE PROVVISORIA E DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’OFFERTA
Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, agli offerenti è richiesta una garanzia provvisoria da prestarsi con le modalità e alle condizioni di cui al Disciplinare di Gara, dove è definita inoltre la documentazione da allegare all’offerta.
ART. 11 - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI, GARANZIA DEFINITIVA
Per le condizioni di ammissibilità alla gara, valgono le prescrizioni contenute nel Disciplinare di Gara.
11.1 – Aggiudicazione dei lavori
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L’offerta dovrà pervenire alla Stazione Appaltante nei modi e nei termini indicati nella lettera d’invito nonché nel Disciplinare di Gara.
Il ribasso offerto NON avverrà sull’importo complessivo dell’Accordo Quadro o di un singolo Contratto Discendente, che rimarranno immutati, ma unitariamente sulle singole voci costituenti l’elenco prezzi.
I prezzi unitari in base ai quali saranno compensati i lavori, sono quelli riportati nell’Xxxxxx Xxxxxx, che sarà rielaborato successivamente all’esito di gara con l’inserimento dei prezzi al netto del ribasso di gara.
Si precisa che, riguardando l’appalto lavorazioni non sempre predeterminabili nel tempo e nel numero, NON potrà essere garantita una quantità minima di alcuna lavorazione, essendo queste ultime a totale discrezione insindacabile della Direzione Lavori.
In quest’ottica l’Appaltatore è tenuto ad avvertire con congruo anticipo la Stazione Appaltante dell’approssimarsi dell’esaurimento dell’importo contrattuale.
Il compenso dovuto riguardante gli oneri della sicurezza, sarà liquidato ad ogni stato di avanzamento lavori in percentuale alle lavorazioni svolte.
11.2 – Garanzia definitiva
Ai sensi dell’art. 103 del Codice la Ditta è obbligata a costituire una garanzia definitiva mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa. La garanzia dovrà essere versata prima di ogni contratto discendente, sul cui importo verrà calcolata la garanzia fideiussoria così come di seguito definito.
1. L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo degli stessi. In caso di ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ovvero il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
2. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d’avanzamento dei lavori o analogo documento, nel limite massimo pari al 75% dell’importo iniziale garantito. L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
3. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia stessa da parte della Stazione Appaltante. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi tutti previsti dall’Accordo Quadro e da tutti i contratti da esso discendenti e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
ART. 12 - SUBAPPALTO
1. Ferme restando le condizioni di cui dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, tutte le categorie di lavori sono subappaltabili e affidabili a cottimo nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo totale dei lavori. Il calcolo delle percentuali di subappalto,
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saranno riferite ai singoli contratti discendenti e non all’importo complessivo dell’Accordo Quadro.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, subordinata all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore e del DURC del subappaltatore, alle condizioni di cui all’art. 105 del Codice.
3. Il subappalto è concesso qualora l’Appaltatore indichi all’atto dell’offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni implica che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato.
4. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
5. La D.L., il R.U.P. nonché il Coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008, verificano, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
6. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. L’Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. Ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, in deroga a quanto previsto, la Stazione Appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l’importo dei lavori nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il subcontraente è una micro, piccola o media impresa, come definita dall’art. 3, comma 1, lettera aa), del D.Lgs. 50/2016;
b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
7. L’Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascuno stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
ART. 13 - REFERENTI DELL’AFFIDATARIO
1. Al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, l’Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante:
a) le generalità del Responsabile e del suo eventuale sostituto al quale affidare il coordinamento di tutte le attività volte all’adempimento degli obblighi contrattuali;
b) le generalità di un Direttore Tecnico, che sarà unico referente per quanto attiene le tematiche e le decisioni tecniche relative ai diversi cantieri.
2. Prima dell’inizio dei lavori, l’appaltatore è tenuto a comunicare, tramite PEC:
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a) i nominativi di tutto il personale che sarà impiegato per l’esecuzione delle lavorazioni, compresi i tecnici e il personale delle eventuali ditte subappaltatrici, comprensivi dei numeri di posizione assicurativa e previdenziale di ciascun addetto;
b) un indirizzo e-mail, uno di posta elettronica certificata e due numeri telefonici attivi 24 ore su 24 per la ricezione delle richieste d’intervento.
Eventuali avvicendamenti o variazioni del personale o dei recapiti dovranno essere tempestivamente comunicati al Committente prima dell’impiego in cantiere.
L’Appaltatore, tramite il Direttore Tecnico, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La D.L. ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore Tecnico e del personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
ART. 14 – VARIAZIONI DELL’APPALTATORE
Si rimanda a quanto riportato nello schema contrattuale.
ART. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DI CREDITI
Si rimanda a quanto riportato nello schema contrattuale.
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CAPITOLO 3 – ESECUZIONE DEI LAVORI E PAGAMENTI
ART. 16 - CONSEGNA DEI LAVORI
1. La consegna dei lavori avverrà dopo la formale stipula del contratto discendente, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla data di stipula del contratto, previa convocazione dell’esecutore. Nel giorno e nell’ora fissati dal D.L., l’Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio e dalla cui data decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
2. Se nel giorno fissato e comunicato, l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la D.L. fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 giorni e non superiore a 10 giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della garanzia, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’Appaltatore.
3. E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto discendente, ai sensi dell’art. 32 del Codice; la D.L. provvede in via d’urgenza, su autorizzazione del R.U.P.
4. All’atto della consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni.
5. Qualora la consegna, per colpa della Stazione Appaltante, non avvenga nei tempi stabiliti, l’Appaltatore ha facoltà di richiedere la rescissione del contratto.
6. Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell’Appaltatore procedere all’impianto del cantiere secondo quanto indicato dalla D.L. nelle richieste di intervento.
ART. 17 - INIZIO, SVILUPPO DEI LAVORI, REPORTISTICA
Trattandosi di lavori che vanno ad interessare diverse aree non sempre individuabili a priori su tutto il territorio comunale, lo svolgimento degli stessi avverrà per RICHIESTE DI INTERVENTO come di seguito esposto.
La richiesta d’intervento sarà effettuata da personale dell’Ufficio Tecnico della Stazione Appaltante nella persona del Direttore dei Lavori o suo delegato e comunicata all’Impresa con qualsiasi mezzo: scritto, telefonico (con successiva conferma scritta anche mail), telefax, e-mail, e-mail di posta elettronica certificata, ai riferimenti comunicati precedentemente dalla Ditta affidataria.
La Ditta dovrà essere in grado di fornire servizi e lavorazioni anche nei giorni prefestivi, festivi e in orari notturni.
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I tipi di intervento sono così definiti:
a) intervento immediato (entro 2 ore dalla richiesta), in situazioni che potrebbero arrecare danno alla pubblica incolumità o che potrebbero danneggiare in maniera sensibile il patrimonio comunale;
b) intervento prioritario (entro 72 ore dalla richiesta), riguarda situazioni che pur non comportando rischio immediato di incolumità per le persone devono essere risolte entro tempi contenuti, anche per specifiche esigenze non urgenti ma ritenute primarie dalla Stazione Appaltante;
c) intervento programmato (entro 10 giorni solari dalla richiesta), riguarda interventi essenzialmente non prioritari o di micro-progettazione ovvero che necessitano la messa a disposizione di mezzi e materiali di più complesso reperimento.
La Stazione Appaltante avrà diritto ad effettuare un numero di richieste illimitate per interventi immediati per ogni contratto discendente.
Nessun tipo di richiesta, nemmeno di tipo immediato o prioritario nonché eseguita in giornata festiva o in orario notturno, comporterà un costo aggiuntivo per la Stazione Appaltante oltre i prezzi da contratto.
Per lavori che dovessero interessare infrastrutture particolarmente trafficate o zone in cui l’intervento feriale o diurno risultasse particolarmente gravoso per la cittadinanza (a giudizio insindacabile della D.L.), l’Ufficio Tecnico, nella persona del Direttore Lavori o suo delegato, potrà richiedere l’esecuzione dei lavori in giorni prefestivi, festivi o in orari notturni, senza che per questo la Ditta possa richiedere un particolare compenso aggiuntivo.
Per ogni giorno di ritardo sia dell’inizio dei lavori, sia nella conclusione degli stessi, sarà applicata una penale come di seguito specificato.
In generale l’Appaltatore, nell’ambito e nel rispetto del contratto e della richiesta di intervento avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti, purché tale modo, a giudizio della Direzione dei Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante.
La Direzione Lavori ha comunque facoltà di disporre per la esecuzione contestuale di più lavori anche in zone diverse del territorio e quindi di procedere contemporaneamente alla richiesta e consegna di più interventi.
La Ditta, pertanto, è obbligata, nei casi di cui sopra, a mettere a disposizione in contemporanea più squadre di addetti.
La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di modificare l’ordine di esecuzione dei lavori secondo le proprie priorità, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di compensi aggiuntivi.
Reportistica
Entro 10 giorni dal termine di ciascun intervento, l’Appaltatore dovrà inviare al Committente la reportistica – contabilità dell’intervento, dove saranno evidenziati i seguenti fattori:
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- i giorni e la tipologia di intervento (segnaletica orizzontale, verticale, barriere o altro) ;
- le strade dove si sono svolte le prestazioni ;
- le quantità eseguite con riferimento alle voci di elenco prezzi.
ART. 18 - INVARIABILITA’ DEI PREZZI, NUOVI PREZZI
1. I prezzi offerti dall’Appaltatore si devono intendere come comprensivi di ogni spesa e, come tali, sono fissi ed invariabili per tutta la durata dell’Accordo indipendentemente da qualsiasi eventualità anche di forza maggiore e straordinaria, ai sensi dell’art 106 comma
a) del D. Lgs. 50/16.
2. L’Appaltatore non potrà in alcun modo modificare la percentuale di sconto offerta in sede di gara; lo sconto offerto, infatti, deve considerarsi fisso ed invariabile per tutta la durata dell’Accordo.
Non si darà luogo quindi ad alcun compenso integrativo.
Qualora si rendesse necessario eseguire categorie di lavoro non previste nell’elenco prezzi, i prezzi delle nuove lavorazioni verranno desunti:
a) dal Bollettino Informativo della C.C.I.A.A. di Modena riferito al periodo dell’appalto;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili comprese nel contratto;
c) quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso di gara.
ART. 19 - TERMINE DEI LAVORI
Tutti i contratti discendenti saranno stipulati entro 36 mesi dalla stipula dell’Accordo Quadro, dopo la scadenza del suddetto termine non potranno essere emessi ulteriori contratti.
Il termine per l’esecuzione delle lavorazioni riferite ad ogni contratto discendente verrà stabilito direttamente all’interno delle singole richieste di intervento; esso comunque non potrà di norma superare il termine dell’Accordo Quadro.
Ove eccezionalmente, trascorsi i 36 mesi dalla data di stipula dell’Accordo Quadro, fossero in corso l’esecuzione o il completamento di lavori relativi alle richieste di intervento riferiti a contratti discendenti emessi dalla Stazione Appaltante, tale termine si intenderà prorogato del tempo previsto dal contratto discendente per l’ultimazione, senza che detta proroga dia titolo all’appaltatore a pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi, che comprendono e compensano ogni relativo onere.
E’ fatto obbligo alla ditta di comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante l’approssimarsi dell’esaurimento delle somme assegnate da contratto. L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata dall’Appaltatore per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contradditorio.
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ART. 20 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nel caso in cui la ditta non ottemperi alle richieste d’intervento nei tempi e nei modi richiesti, per ogni ora/giorno di ritardo sia dell’inizio lavori, sia della conclusione degli stessi, la Stazione Appaltante avrà diritto all’imposizione di penali. Più nel dettaglio:
a) in caso di inottemperanza ad una richiesta di “intervento immediato”, la penale sarà pari ad euro 100,00 (cento/00) per ogni ora di ritardo ;
b) in caso di inottemperanza ad una richiesta di “intervento prioritario”, la penale sarà pari ad euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo;
c) in caso di inottemperanza ad una richiesta di “intervento programmato”, la penale sarà pari ad euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo,
d) in caso di mancato invio della reportistica entro il termine indicato oppure offerto nell’offerta tecnica, la penale sarà pari ad euro 20,00 (venti/00) per ogni giorno di ritardo.
In caso di mancato intervento nel rispetto dei tempi dettati dalla Stazione Appaltante, quest’ultima è autorizzata ad intervenire con altra ditta o con personale interno.
Qualora l’ammontare totale delle penali raggiunga il limite del 10% dell’importo contrattuale, la Stazione Appaltante attiverà la procedura per la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
La penale di cui al precedente punto c) si applicherà anche negli ulteriori casi riportati nello schema contrattuale.
ART. 21 - PROROGHE E DIFFERIMENTI
1. Se l’Appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nei termini contrattuali può chiedere una proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine previsto per la fine dei lavori.
2. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere della D.L. se questi non si esprime entro 2 (due) giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della D.L. se questo è difforme dalle conclusioni del R.U.P.
3. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini predetti, costituisce rigetto della richiesta.
ART. 22 - SOSPENSIONI
1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la D.L. d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore, può ordinare la
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sospensione dei lavori redigendo apposito Xxxxxxx, sentito l’Appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti; nessun indennizzo spetta all’Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. Il Verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello Stato di avanzamento dei lavori;
b) l’adeguata motivazione a cura della D.L.;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del Verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Non appena cessate le cause della sospensione, la D.L. redige il Verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente Verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il Verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’Appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della comunicazione all’Appaltatore.
ART. 23 - ANTICIPAZIONI ALL’APPALTATORE
1. Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore può richiedere una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del singolo contratto discendente, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal R.U.P.
2. L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso, all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.
3. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’Appaltatore, di apposita garanzia, ai sensi della normativa vigente.
4. La Stazione Appaltante procede all’escussione della fidejussione in caso di revoca dell’anticipazione, salvo che l’Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.
L’importo su cui calcolare le anticipazioni, sarà riferito ai singoli contratti discendenti e non all’importo complessivo dell’Accordo Quadro.
ART. 24 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
La contabilizzazione dei lavori sarà unica per ogni contratto discendente ed effettuata sulla base dei prezzi unitari ribassati contrattuali dell’Accordo Quadro.
I prezzi unitari posti a base di gara, si intendono al netto degli oneri della sicurezza.
In fase progettuale gli oneri della sicurezza sono indicati sommariamente per l’importo generale dell’opera, in quanto si è impossibilitati a quantificare puntualmente le opere da eseguire non conosciute a priori. Per ogni intervento, il D.L. indicherà al Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva il tipo di lavoro da realizzare in modo da indicare gli
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eventuali scostamenti rispetto all’importo inizialmente stanziato, al fine di stimare gli apprestamenti della sicurezza e calcolare i relativi oneri, nel rispetto del budget assegnato e dell’elenco prezzi in allegato.
I prezzi unitari sui quali sarà applicato il ribasso offerto in fase di gara, compensano:
• circa i materiali: ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi e l’eventuale imposta di consumo, se dovuta, cali, perdite, sprechi, ecc…), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all’impiego, a piede di qualunque opera;
• circa gli operai e i mezzi d’opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
• circa i noli: ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e i mezzi pronti all’uso;
• circa i lavori a misura: tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d’opera, assicurazioni d’ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d’altra specie, mezzi d’opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa, o discesa, e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l’Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli del presente Capitolato e nell’elenco dei prezzi. I prezzi medesimi diminuiti del ribasso offerto non applicabile agli oneri per la sicurezza, si intendono accettati dall’Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.
Le quantità dei lavori saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a peso, come specificato nelle singole voci degli elenchi prezzi.
L’Appaltatore dovrà tempestivamente chiedere al Direttore dei Lavori la misurazione in contraddittorio di quelle opere e somministrazioni che, in progresso di lavoro, non si potessero più accertare. Resta pertanto tassativamente convenuto che, se per difetto di ricognizione fatta a tempo debito tali quantità e qualità non fossero accertate in contraddittorio, l’Appaltatore dovrà accettare la valutazione che verrà fatta dalla D.L. e sottostare alle spese e danni che per tardiva ricognizione le potessero derivare.
ART. 25 - PAGAMENTI IN ACCONTO, RITENUTE
1. Il presente articolo si applica ai pagamenti in acconto, ritenute, saldo dei singoli contratti discendenti. L’Appaltatore avrà diritto al pagamento in acconto in corso d’opera su certificati di pagamento, emessi in base agli stati d’avanzamento redatti ogni qualvolta il suo credito raggiunga un importo minimo di € 40.000,00. In caso di contratto discendente di importo inferiore o di importo complessivo residuo inferiore ad € 40.000,00, sarà predisposto il pagamento di una unica rata finale a completamento delle lavorazioni.
2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
a) al netto del ribasso di gara contrattuale applicato sui prezzi unitari;
b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza;
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c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
d) al netto dell’importo degli eventuali stati di avanzamento precedenti.
3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
a) la D.L. redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, recante la dicitura: «Lavori a tutto il …» con l’indicazione della data di chiusura;
b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione.
4. L’importo è corrisposto secondo quanto riportato nello schema contrattuale.
ART. 26 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, CONSEGNA DELL’OPERA, PAGAMENTO A SALDO
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale ed è sottoscritto dal D.L. e trasmesso al R.U.P. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di regolare esecuzione.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 giorni; se l’Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, esso si intende come da lui definitivamente accettato.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 30 del Codice, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro i termini di legge dopo l’avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione da parte degli enti preposti, su richiesta della Stazione Appaltante.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del Codice Civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, come esplicitato nello schema contrattuale.
6. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro 90 giorni dall’ultimazione delle lavorazioni ed ha carattere provvisorio. Tale certificato, ancorché positivo, non ha valore assolutorio nei riguardi della perfetta esecuzione delle opere ed osservanza delle norme. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato, anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto.
7. Per ulteriori dettagli si rinvia allo schema contrattuale.
ART. 27 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI E FATTURAZIONE
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L’Appaltatore, con la stipula del contratto relativo all’Accordo Quadro, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo la normativa vigente.
A seguito della legislazione in atto, la fatturazione dovrà essere di tipo elettronico con adozione del regime di split payment.
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CAPITOLO 4 - DANNI E ASSICURAZIONI
ART. 28 - DANNI ALLE OPERE, DANNI DI FORZA MAGGIORE
Per la trattazione dei danni alle opere, costruende o preesistenti, si rimanda a quanto disposto dallo schema contrattuale.
ART. 29 - DANNI A TERZI
Nell’esecuzione dei lavori, l’Appaltatore dovrà adottare tutti i provvedimenti e cautele necessari per garantire la vita e l’incolumità dei lavoratori e delle persone in genere che siano comunque addette ai lavori o che vi intervengano, direttamente o indirettamente, per conto della Società, comprese le persone da queste preposte alla direzione, rilievi e misurazioni, assistenza, sorveglianza e collaudo dei lavori.
Ogni più ampia responsabilità in caso di danni alle suddette persone oppure a terzi in genere (persone, cose o beni pubblici e privati) viene assunta dall’Appaltatore, restando sollevato da ogni e qualsiasi genere il Committente, nonché le persone suddette da questa preposte.
ART. 30 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
1. Ai sensi dell’art. 103 del Codice, l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione dei contratti discendenti e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per determinate parti dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora certificate; a tal fine, l’utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dal Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di
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forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.).
4. La garanzia, costituita dagli importi di seguito definiti, può essere prestata nei seguenti modi :
a) una polizza per ogni contratto discendente sottoscritto, dove l’importo della partita 1 coincide con quello del contratto discendente ;
b) una polizza unica per l’importo complessivo dell’Accordo Quadro, dove l’importo della partita 1 coincide con quello dell’intero Accordo.
In entrambi i casi il valore delle altre partite rimane fisso.
5. La garanzia, in qualsiasi modo stipulata, deve prevedere una somma assicurata, cosi distinta:
- partita 1) importo del contratto discendente o dell’Accordo Quadro, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3);
- partita 2) per le opere preesistenti: euro 500.000,00;
- partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 100.000,00.
6. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.
7. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante.
8. Le garanzie prestate dall’Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.
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CAPITOLO 5 - CONTROVERSIE E RESCISSIONE DEL CONTRATTO
ART. 31 – RISERVE E CONTROVERSIE
Per le eccezioni e le controversie dell’Appaltatore, per la risoluzione delle contestazioni fra il Direttore dei Lavori e la Ditta e per la definizione delle controversie fra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore, sia durante l’esecuzione e sia al termine del contratto, si procederà secondo quanto riportato dalla normativa vigente e dallo schema di contratto.
Qualora l’importo delle riserve sia compreso fra il 5% ed il 15% dell’importo contrattuale verrà attivata la procedura di accordo bonario, così come previsto dagli articoli 205 e seguenti del Codice.
ART. 32 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Per la definizione delle cause di risoluzione del contratto, le modalità e lo sviluppo dell’eventuale esecuzione d’ufficio delle lavorazioni si rimanda allo schema contrattuale
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CAPITOLO 6 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
ART. 33 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DELLE DISPOSIZIONI
Nell’espletamento della gara devono essere rispettate non solo le disposizioni del presente capitolato, di leggi, decreti, circolari, regolamenti, anche se ad esse non si fa espresso riferimento, ma anche di tutte quelle prescrizioni che riguardano gli aspetti tecnici e giuridici indicati dalla Stazione Appaltante, purché non in contrasto con il presente capitolato e con le norme di legge.
ART. 34 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI
1. L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi degli artt. 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.
3. In ogni momento la D.L. e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’art. 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli artt. 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008, nonché dell’art. 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136/2010, l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita
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tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’art. 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136/2010.
ART. 35 - IDENTIFICAZIONE E CONTROLLI NEI CANTIERI
Al presente Accordo Quadro, si applicano integralmente le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 della legge 136/2010 e successive modifiche, rispettivamente in materia di controllo degli automezzi adibiti al trasporto di materiali per l’attività dei cantieri e di identificazione degli addetti al cantiere stesso.
ART. 36 - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
Sono a carico dell’Appaltatore – che li assolverà a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, per tutta la durata dei lavori (ed anche nei periodi di sospensione parziale o totale) sino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante
– tutti gli oneri e gli obblighi di cui alle norme vigenti nonché quelli indicati in questo capitolato ed in particolare quelli appresso specificati in questo articolo i quali, per la voce CANTIERE, comprendono anche la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti, attrezzatura, locali, tabelle, segnalazioni, vie di transito ecc.
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli obblighi derivanti dall’applicazione del D.M. 37/2008.
Cantiere
36.1 Occupazioni – Indennità – Opere provvisionali
Sono a carico dell’Appaltatore:
- l’occupazione, compreso l’onere delle eventuali relative pratiche da espletare con gli uffici competenti e con i terzi in genere, delle aree pubbliche o private occorrenti per le strade di accesso ai vari cantieri, per cave di prestito, con l’osservanza delle norme al riguardo, per le vie di passaggio e quant’altro occorre all’esecuzione dei lavori;
- ogni onere connesso con quelli suddetti, come per il pagamento delle relative indennità, la richiesta e l’ottenimento dei permessi e licenze occorrenti, l’esecuzione ed il mantenimento di opere provvisionali per le vie di passaggio o per la salvaguardia di tutte le canalizzazioni (per reti idriche, fognanti, telefoniche elettriche ecc.) preesistenti o in corso di esecuzione;
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- l’esecuzione di tutte le opere provvisionali necessarie, compreso ogni onere di montaggio, manutenzione, spostamento, sfrido e smontaggio ed asportazione a fine lavori, comprese quelle per una adeguata illuminazione del cantiere che dovrà in particolare soddisfare le esigenze di eventuale lavoro notturno.
36.2 Accesso al cantiere per il personale della Stazione Appaltante e autorizzato
L’Appaltatore deve garantire il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso o sulle opere eseguite od in corso d’esecuzione, alle persone addette a qualunque impresa alla quale la Stazione Appaltante abbia affidato lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante.
Tali persone saranno autorizzate dall’Appaltatore a servirsi di ponteggi, impalcature, attrezzatura ed opere provvisionali dell’Appaltatore, senza alcun diritto di questa a compenso.
Un rappresentante dell’Appaltatore tecnicamente idoneo dovrà essere sempre presente in cantiere durante lo svolgimento dei lavori al fine di ricevere gli ordini e le istruzioni della direzione lavori, nonché di sovrintendere al corretto svolgimento degli stessi.
Nonostante l’ente locale eserciti la sorveglianza nei confronti del personale impiegato nei lavori, la Ditta è pur sempre responsabile del perfetto adempimento alle prescrizioni ricevute, nonché della perfetta esecuzione delle opere, ed infine dell’osservanza delle regole dell’arte e dell’ottima qualità dei materiali utilizzati.
La Direzione Lavori inoltre si riserva in un momento anche posteriore all’esecuzione delle opere e fino al certificato di regolare esecuzione definitivo, la facoltà di compiere accertamenti sul cantiere e di irrogare le eventuali sanzioni, ed anche la facoltà di intimare la ripetizione delle opere eseguite in modo inesatto.
L’Appaltatore è responsabile dei danni causati dai suoi collaboratori con colpa o dolo.
Il Direttore dei Lavori può ordinare all’Appaltatore di sostituire ovvero di licenziare qualsiasi suo collaboratore che si renda colpevole di insubordinazione, incapacità o grave negligenza.
36.3 Sorveglianza, custodia e manutenzione del cantiere, delle opere eseguite e dei materiali
La guardia e la sorveglianza diurne e notturne che dovranno essere affidate a persone provviste della qualifica di guardia giurata, secondo le norme vigenti.
La custodia, conservazione e manutenzione (oltre che di tutte le opere eseguite), sino al collaudo, come disposto nel precedentemente del cantiere con tutti gli impianti, macchinari, attrezzature o a piè d’opera ed in particolare dei materiali e dei manufatti esclusi dall’appalto e provvisti od eseguiti dalla Stazione Appaltante.
I danni che a detti materiali o manufatti fossero apportati per cause dipendenti dall’Appaltatore o per sua negligenza, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell’Appaltatore o da questa risarciti.
36.4 Cartelli all’esterno del cantiere
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Qualora l’intervento si configuri come un cantiere a tutti gli effetti con delimitazione dell’area dello stesso, e superi la durata di 5 giorni, l’Appaltatore ha l’obbligo di fornire in opera a sua cura e spesa e di esporre all’esterno del cantiere come dispone la circolare min. ll. pp., 01/06/1990, n. 1729, due cartelli di dimensioni non inferiori a m 1,00 (larghezza) per m 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l’Ufficio competente, titolo del lavoro in appalto, impresa esecutrice, importo complessivo dei lavori, il nome del progettista, del Direttore Lavori, del Direttore del cantiere, il Coordinatore per la Sicurezza e i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché i dati di cui alla stessa Circolare.
36.5 Segnalazioni diurne e notturne
Gli avvisi e le segnalazioni diurne e notturne mediante cartelli e impianti luminosi per i tratti dell’opera contigui ai luoghi transitati da terzi o intersecanti da passaggi pubblici o privati, con l’osservanza delle Norme vigenti sulla circolazione stradale ed in particolare delle disposizioni che in proposito potranno essere impartite dal Direttore dei Lavori.
In particolare la segnaletica sulla viabilità dovrà essere conforme agli schemi di cui al Decreto 10 Luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti denominato “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”.
36.6 Obblighi vari
Oltre a tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato l’Appaltatore è tenuto ad adempiere anche ad altri obblighi, dei quali si è tenuto conto nella determinazione dei prezzi unitari.
L’Appaltatore riconosce, come se lo avesse dichiarato in forma legale, di essere a conoscenza di ogni parte del presente Accordo Quadro e di ogni altro documento in esso citato od allegato e si obbliga ad osservarli scrupolosamente; dichiara inoltre di conoscere i luoghi, fabbricati o terreni, compreso le adiacenze dove dovranno eseguirsi i lavori e di aver considerato tutte le circostanze o condizioni generali e particolari d'intervento e di ogni altro fattore, ambientale, meteorologico od altro, che avrebbe potuto influire sulla determinazione dei prezzi, ivi compreso l'eventuale parzialità d'intervento o la concomitanza di opere con la continuità di servizio od esercizio di zone sui cui si interverrà.
In particolare l’Appaltatore è tenuto a:
1) A fornire ed a tenere in perfetta efficienza, per tutta la durata dei lavori, i cartelli previsti dai regolamenti vigenti e dal D.Lgs. 81/08.
2) A provvedere agli sbarramenti necessari per impedire l'accesso di persone e veicoli non autorizzati alle zone d'intervento.
3) L’Appaltatore sarà responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi nell'area di cantiere o per cause derivanti dalla gestione del cantiere stesso, rimanendone invece sollevata in tutti i casi la Stazione Appaltante.
4) A provvedere, a lavori ultimati allo sgombero di ogni opera provvisoria, dei detriti, dei materiali di cantiere ecc… entro il termine fissato dalla D.L.
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5) Ove l’Appaltatore non provvedesse nei termini indicati dalla D.L. con comunicazione scritta, si procederà d'ufficio e le spese saranno addebitate all’Appaltatore.
6) Consegnare il prospetto dell'orario di lavoro in vigore dichiarando pure la disponibilità di un sufficiente numero di uomini e mezzi anche per il periodo estivo e durante le giornate festive e prefestive quando necessario.
7) Indicare dettagliatamente il personale a disposizione con indicazione delle singole professionalità.
8) Provvedere autonomamente alla regolamentazione del traffico durante lo svolgimento dei cantieri tramite mezzi propri adeguati nel numero e nella tipologia (segnaletica di cantiere, movieri, semafori provvisori); l’Ufficio Tecnico e la Polizia Municipale non potranno soddisfare richieste di aiuto in tal senso.
9) Provvedere a spese per assaggi, prove, ricerche necessarie per l’esame di collaudo. Come già precisato, l’Appaltatore è tenuto inoltre a :
a) Inviare rendicontazione periodica degli interventi effettuati;
b) Verificare l’importo complessivo di ogni singola richiesta inoltrata dalla Stazione Appaltante;
c) Verificare che ogni richiesta della Stazione Appaltante sia compresa nell’importo assegnato.
E’ fatto obbligo dell’Appaltatore di comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante l’approssimarsi dell’esaurimento delle somme assegnate da contratto.
La Stazione Appaltante provvederà a verificare la corrispondenza tra quanto eseguito e le fatture ricevute.
Operai ed impiegati - Attrezzature
36.7 Impiego di personale idoneo – Disciplina
E’ fatto obbligo l’impiego di personale tecnico idoneo, di provata capacità e numericamente adeguato alla necessità dell’appalto.
I dirigenti dei cantieri ed il suddetto personale, dovranno essere di gradimento del Direttore dei Lavori.
Questi ha il diritto di richiedere, previa motivata comunicazione scritta l’allontanamento dal cantiere – che dovrà essere in tal caso prontamente disposto dall’Appaltatore – sia il Direttore di cantiere che il personale addetto ai lavori per insubordinazione, incapacità o grave negligenza.
L’Appaltatore mantiene la disciplina in cantiere ed ha l’obbligo di osservare e di fare osservare ai suoi agenti, capi cantieri ed operai le prescrizioni di questo capitolato, le Leggi ed i Regolamenti. Esso è in ogni caso responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti, capi cantieri od operai, nonché della malafede e della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
36.8 Osservanza delle norme sui lavoratori
L’osservanza di tutte le Norme vigenti sui lavoratori, come quelle sulle assicurazioni contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali e sulla tenuta del registro infortuni e in
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materia di igiene del lavoro, assistenza medica (presidi chirurgici e farmaceutici), prevenzione delle malattie e degli infortuni, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, migrazione interna.
Oneri diversi
36.9 Tasse e diritti – Pratiche presso enti ed amministrazioni
Il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e ai mezzi d’opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite.
Il pagamento di tasse, indennità cauzioni e depositi dovuti alla Stazione Appaltante, al comune e ad altre pubbliche amministrazioni (Ferrovia dello Stato, Aziende municipali e autobus, acqua, luce, gas, ecc...) per concessioni ed autorizzazioni (come licenze, occupazioni di suolo pubblico, attraversamento di ferrovie ecc.) relative ai lavori che interessano le loro linee o condotte.
L’accollo di tutti gli oneri connessi all’obbligo di cui sopra, come quelli per l’adeguato svolgimento delle relative pratiche presso le suddette amministrazioni.
36.10 Sicurezza
I costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, saranno valutati e computati nel dettaglio per ogni singolo Contratto Discendente, e comunque compresi già nell’importo massimo stimato
Sono a carico dell’Appaltatore, e si intendono compensati nel corrispettivo d’appalto, tutti gli oneri derivanti dai provvedimenti che il Coordinatore per la Sicurezza riterrà opportuno applicare o esigere sulla base del Piano di sicurezza o a fronte di specifiche richieste avanzate dell’Appaltatore in sede esecutiva.
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CAPITOLO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
ART. 37 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA
Per l’esecuzione di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 in materia di “tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” si considera che:
• i lavori oggetto del presente Accordo Quadro rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008;
• i lavori si attueranno con cantieri in cui è prevista la possibile presenza di più imprese, anche non contemporanee (art. 90 comma 3 D.Lgs. n. 81/2008);
• essendo i lavori non preventivabili nei tempi e nei luoghi, l’entità presunta del cantiere potrebbe essere superiore ai 200 uomini giorno.
Per queste motivazioni si rende opportuno redigere un Piano di Sicurezza e di Coordinamento generale tipo (PSC) previsto dal Titolo IV D.Lgs. n. 81/2008.
Tuttavia, comprendendo i contratti discendenti dall’Accordo Quadro lavorazioni che potrebbero non essere perfettamente individuate nei tempi e nel numero, risulta tecnicamente impreciso redigere un Piano della sicurezza. Si ritiene opportuno quindi, fornire soltanto prescrizioni operative finalizzate a garantire la sicurezza delle maestranze e dell’utenza.
1. Ai sensi dell’art. 90, comma 9, e dell’allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2008, l’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori, se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
c) il Certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
d) il DURC, ai sensi dell’art. 31, comma 4 della L. 9 agosto 2013 n. 98;
e) il Documento di Valutazione dei Rischi di cui al combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D.Lgs. n. 81/2008. Se l’Impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’art. 29, comma 5, primo periodo, del D.Lgs. n. 81/2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’Appaltatore deve trasmettere al Coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio
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prevenzione e protezione e del proprio Medico competente, di cui rispettivamente all’art. 31 e all’art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché:
a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all’art. 32, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’art. 33 del presente Capitolato;
b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere.
3. Gli adempimenti di cui ai commi precedenti devono essere assolti:
a) dall’Appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’Appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’art. 45, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’art. 89, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;
e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’Appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’art. 45, commi 2, lettera e), del D.Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’art. 89, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 81/2008 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto, la Ditta affidataria comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008.
5. L’Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
ART. 38 - NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE
1. In ottemperanza a quanto normato dall’art..97, del D.Lgs. n. 81/2008, l’Appaltatore è obbligato:
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs.
n. 81/2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
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b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e dei relativi allegati;
c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
2. L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi Piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito.
ART. 00 - XXXXX XX XXXXXXXXX X XX XXXXXXXXXXXXX (XXX)
1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni, il PSC messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008, in conformità all’allegato XV.
2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;
b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione.
3. Se prima della stipula del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’art. 48, commi 17 o 18 del D.Lgs. 50/2016) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:
a) ad adeguare il PSC, se necessario;
b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.
ART. 40 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PSC
1. L’Appaltatore DEVE presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
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b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il Coordinatore per la Sicurezza non si pronuncia:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l’eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l’Appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Società riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.
ART. 00 - XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX (XXX)
1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla D.L. o, se nominato, al Coordinatore per la Sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’art. 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 81/2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il Documento di Valutazione dei Rischi di cui agli artt. 28 e 29 del citato X.Xxx. n. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla Stazione Appaltante, per il tramite dell’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. L’Appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore.
4. Ai sensi dell’art. 96, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’art. 26 del citato D.Lgs. n. 81/2008.
5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato
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I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC.
ART. 42 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I Piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del Coordinatore per la Sicurezza nella fase di esecuzione, l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.