Seminario di approfondimento del nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture –
Seminario di approfondimento del nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture –
IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Le principali novità per gli appalti di lavori, servizi e forniture Le nuove opportunità per i professionisti tecnici
Seminario 24 nov 2016
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx
Nuovo Codice dei contratti Pubblici
• LA NUOVA STRUTTURA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
• I PIU’ IMPORTANTI ISTITUTI E NOVITA’ DEL NUOVO CODICE APPALTI SUL
VERSANTE PUBBLICO
• GLI ASPETTI DI MAGGIORE INTERESSE PER I PROFESSIONISTI TECNICI
• LE NUOVE OPPORTUNITA’ PER I TECNICI ESTERNI ALLA P.A.
• MODALITA’ DI AFFIDAMENTO INCARICHI DI ARCHITETTURA
• RUDIMENTI DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA
Nuovo Codice dei contratti Pubblici
La nuova articolazione normativa del Codice dei Contratti
DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50
1) RECEPISCE LE DIRETTIVE UE 2014/23, 2014/24, e 2014/25 IN MATERIA DI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI FORNITURE E CONCESSIONI NEI SETTORI ORDINARI E SPECIALI
2) SCHEMA A CLESSIDRA ----- CODICE/ NON-CODICE ---- NORMA PROTETTA ----
3) (FORMALMENTE) RISPETTATA LA SCADENZA DEL 18 APRILE (prevista dalle direttive)
Il NUOVO CODICE E’ IN VIGORE DAL 19 APRILE (con la GURI) e IL VECCHIO CODICE E’ ABROGATO
4) GOVERNO SCELTO LA STRADA DI UN UNICO DECRETO LEGISLATIVO PER:
- CORRETTO RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE UE
- RIORDINO COMPLESSIVO DELLA NORMATIVA DI SETTORE
5) ENTRO UN ANNO GOVERNO POTRÀ ADOTTARE EVENTUALI DECRETI CORRETTIVI (GIA’ IN PROGRAMMA)
6) NUOVA DISCIPLINA FORMALMENTE “AUTO APPLICATIVA”:
- NON È PREVISTO UN REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
- REGOLAMENTO 207/2010 VERRÀ PROGRESSIVAMENTE ABROGATO
7) LINEE GUIDA ANAC E DECRETI MINISTERIALI (oltre 60) DEFINIRANNO la NORMATIVA DI DETTAGLIO E COMPLETERANNO LA DISCIPLINA DI SETTORE (COSI’ NELLE INTENZIONI)
SUPERAMENTO DEL DUALISMO LEGGE/REGOLAMENTO
L. FONDAMENTALE 1865 REGOLAMENTO 1965
X. XXXXXXX 1994 REGOLAMENTO 1999 CODICE “DE LISE” 2006 REGOLAMENTO 2010 CODICE 50/2016 60 DM e linee Guida ANAC
I punti chiave della riforma per il settore lavori
Ambito temporale di applicazione, regime transitorio e abrogazioni
ALCUNE PARTI DEL NUOVO CODICE SONO IMMEDIATAMENTE OPERATIVE, ALTRE SOSPESE IN ATTESA DEGLI ATTI ATTUATIVI.
ALCUNE PARTI DEL VECCHIO REGOLAMENTO 207 SONO STATE IMMEDIATAMENTE ABROGATE ALTRE RIMANGONO IN VIGORE TRANSITORIAMENTE
E’ STATA ELABORATA UNA DISCIPLINA TRANSITORIA CONTENUTA NELL’ART. 216 DEL CODICE
LE NORME ABROGATE SONO INDICATE ALL’ART. 217 DEL CODICE
Ambito temporale di applicazione (artt. 216, comma 1)
NUOVO CODICE È IN VIGORE DAL GIORNO DELLA SUA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA (19 aprile) e il VECCHIO (D.Lgs. N. 163/2006) E’ IMMEDIATAMENTE ABROGATO
NUOVO CODICE SI APPLICA alle PROCEDURE E AI CONTRATTI PER I QUALI I BANDI O AVVISI SIANO STATI PUBBLICATI DOPO LA SUA ENTRATA IN VIGORE
OVVERO, in caso di procedure senza bando, PER I QUALI GLI INVITI A PRESENTARE OFFERTE SIANO STATI TRASMESSI DOPO LA SUA ENTRATA IN VIGORE.
EMESSO COMUNICATO CONGIUNTO ANAC/MIT IL 22 APRILE CHE RIBADISCE
1. IL VECCHIO CODICE 163/2006 SI CONTINUA AD APPLICARE PROCEDURE E CONTRATTI CON BANDI PUBBLICATI O INVITI TRASMESSI ENTRO IL 18 APRILE
2. IL NUOVO CODICE 50/2016 SI APPLICA PROCEDURE E CONTRATTI CON BANDI PUBBLICATI O INVITI TRASMESSI A DECORRERE DAL 19 APRILE
3. GLI ATTI DI GARA ADOTTATI DALLE P.A. IN VIOLAZIONE REGOLE DEL PUNTO 1 DEVONO ESSERE RIFORMULATI IN CONFORMITA AL NUOVO ASSETTO
Il regime transitorio (artt. 216 )
Ci sono NUMEROSE DISPOSIZIONI SOSPESE, in attesa dell’adozione dei relativi atti attuativi, per le quali è prevista una
SPECIFICA DISCIPLINA TRANSITORIA. Tra queste:
-in materia ALBO COMMISSARI, in attesa Atto ANAC, continua la scelta da parte dell’organo competente della S.A.
-in materia QUALIFICAZIONE IMPRESE, in attesa Linee Guida ANAC , continuano applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni del Regolamento 207/2010 in materia di qualificazione SOA, qualificazione sotto 150 mila euro e qualificazione RTI e consorzi (artt.60-96)
-in materia di QUALIFICAZIONE STAZIONI APPALTANTI in attesa del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’albo presso l’ANAC è sufficiente l’iscrizione all’anagrafica delle Stazioni Appaltanti (Artt. 37-38)
-In materia di CATEGORIE ‘’SUPERSPECIALIZZATE’’, in attesa del DM MIT che ridefinisca elenco e requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, si applica l’elenco di cui art. 12 DL 47/2014 conv. L. 80/2014
- in materia di PUBBLICAZIONE AVVISI E BANDI, in attesa DM MIT che stabilirà modalità pubblicazione telematiche, continua anche pubblicazione in Gazzetta con spese a carico aggiudicatario e fino al 31 dicembre 2016 anche la pubblicazione per estratto su 2 principali quotidiani a diffusione nazionale nonché su 2 a maggiore diffusione locale nel luogo dove si eseguono i lavori.
-in materia di gestione della FASE ESECUTIVA, COLLAUDO (D.L. e di D.E.C.): In attesa di linee guida non esiste una normativa transitoria dunque si fa riferimento al Codice Civile ed alla contrattualistica privata
Abrogazioni (217)
Il VECCHIO CODICE (d.lgs. 163/2006) è ABROGATO CON EFFETTO IMMEDIATO
ALCUNE PARTI DEL REGOLAMENTO RIMANGONO IN VIGORE, in via temporanea, e l’abrogazione è differita temporalmente al momento dell’entrata in vigore dei singoli atti attuativi che dovranno anche operare una ricognizione puntuale delle disposizioni sostituite (progettazione, compiti Rup, qualificazione, contabilità lavori e collaudo, XX.XX.)
ALCUNE PARTI DEL REGOLAMENTO 207/2010 SONO ABROGATE CON EFFETTO IMMEDIATO e in particolare:
-Parte I (Disposizioni comuni)
-Parte II
- Titolo I, Capo II (Programmazione dei lavori, artt. 11-13)
- Titolo II, Capo II (Verifica del progetto, artt. 44-59)
- Titolo IV (Qualificazione contraenti generali, artt. 97-104)
- Titolo V (Sistemi realizzazione e selezione offerte, artt. 105-122)
- Titolo VI (Garanzie e sistema garanzia globale di esecuzione, artt. 123-136)
- Titolo VII (Il contratto, artt. 137-146)
- Titolo VIII (Esecuzione dei lavori, artt. 147-177)
- Titolo IX, Capo III (Tenuta della contabilità , artt. 211-214)
- Titolo XI, Capo III, (esecuzione collaudo beni culturali (artt. 249 e 250, con esclusione art. 251)
-Parte III (Servizi architettura e ingegneria, con esclusione artt. 254, 255 e 256 relativi ai requisiti soc. ingegneria, soc. di professionisti e di consorzi stabili di società di ingegneria e di professionisti)
-Parte IV (Forniture e servizi nei settori ordinari)
-Parte V (Settori speciali, artt. 339-342)
-Parte VII (Disposizioni transitorie e abrogazioni)
DISPOSIZIONI SUCCESSIVE AL CODICE
1) Comunicato del Presidente ANAC del 4 Maggio 2016 (regime transitorio AVCpass)
2) Comunicato del Presidente ANAC dell’11 Maggio 2016 (prime indicazioni operative)
3) DM Ambiente 24 Maggio 2016 sull’incremento progressivo dell’applicazione dei CAM
4) DM Ambiente 24 Maggio 2016 sui punteggi premianti per l’affidamento servizi di ingegneria
5) Comunicato del Presidente ANAC dell’8 Giugno 2016 (regime transitorio)
6) Avviso di rettifica in G.U. n. 164 del 15 luglio 2016 (correzione di 181 errori del testo)
7) Comunicato MIT del 22 luglio 2016 sul DGUE (errato e superato)
8) Circolare MIT n. 3 del 18 luglio 2016 (DGUE)
9) DM Giustizia del 17 giugno 2016 sulle tabelle corrispettivi per prestazioni tecniche (Testo fotocopia del DM 143/2013)
10) Comunicato del Presidente ANAC del 3 Agosto 2016 (Affidamenti in House Providing)
11) ANAC - LINEA GUIDA N. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura”
12) ANAC – LINEE GUIDA N. 2 “ Indirizzi sull’Offerta Economicamente più Vantaggiosa”
13) ANAC – 5 ottobre 2016 - Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all’art. 211 del d.lgs. n. 50 del 2016
14) Comunicato del Presidente ANAC del 5 Ottobre 2016 (Modalità di calcolo dell’anomalia)
15) Comunicato del Presidente ANAC del 26 Ottobre 2016 (sulle modalità di pubblicazione programma biennale forniture.)
14) Comunicato del Presidente ANAC del 26 Ottobre 2016 (dichiarazione sui requisiti ex art. 80)
15) ANAC – LINEE GUIDA N. 3 “Nomina, ruolo e e Compiti del Responsabile unico del Procedimento”
16) ANAC – LINEE GUIDA N. 4 “Affidamento dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria” ATTUAZIONE : solo 5 provvedimenti previsti su 64 totali
STATO DELL’ARTE
ASSENZA DI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI: Debat public, Costo lavoro, modalità di Costituzione Centrali di Committenza, Albo Stazioni Appaltanti, Digitalizzazione procedure appalto, Albo commissari di gara, controlli SOA, Opere Superspecializzate (SIOS), Fase esecutiva dei contratti, svolgimento Collaudo, Schema tipo Polizze, D.L. e DEC, monitoraggio PPP, Società in House, Requisiti qualificazione Stazioni Appaltanti, Istituzione camera arbitrale.
VUOTO NORMATIVO: A 7 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Codice l’abrogazione immediata e senza periodo transitorio degli articoli del Regolamento 207/2010 (dal 147 al 177) ha determinato una grave lacuna normativa della fase esecutiva dei lavori pubblici. In sostanza non esistono più norme di riferimento che disciplinino la consegna dei lavori, la sospensione e ripresa degli stessi, la sospensione illegittima, la determinazione dei nuovi prezzi, la disciplina delle riserve dell’impresa, l’accettazione dei materiali in cantiere ecc. Tale (gravissima ) incertezza perdurerà sino a quanto non verrà pubblicato il decreto MIT previsto dall’art. 111, comma 1 del nuovo Codice.
la Cabina di Regia (art. 212)
Considerata la complessità del progressivo abbandono del Regolamento è AFFIDATA alla CABINA DI REGIA istituita PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI LA GESTIONE DELLA FASE DI ATTUAZIONE DEL CODICE, COORDINANDO L'ADOZIONE DEI DECRETI E LINEE GUIDA,
MONITORANDO LE PRINCIPALI DIFFICOLTÀ registrate dalle S.A. in sede di prima applicazione, SUGGERENDO EVENTUALI SOLUZIONI CORRETTIVE E DI MIGLIORAMENTO
I punti chiave della riforma per il settore lavori
Le norme più significative del Nuovo Codice
I punti chiave della riforma
1) PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI E PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI E FORNITURE (art. 21)
2) MODELLAZIONE PER L’EDILIZIA E LE INFRASTRUTTURE BIM – (art. 23, comma 1 lett. h e 13);
3) CRITERI AMBIENTALI MINIMI – CAM. (art. 34)
4) ANTICIPAZIONE DEL CORRISPETTIVO (art. 35)
5) DISCIPLINA APPALTI SOTTO SOGLIA (art. 36)
6) QUALIFICAZIONE E AGGREGAZIONE STAZIONI APPALTANTI (artt. 36, 37)
7) DIVIETO APPALTO INTEGRATO (art. 59)
8) NOMINA DEI COMMISSARI DI GARA (77/78)
9) MOTIVI DI ESCLUSIONE (art. 80)
10) SOCCORSO ISTRUTTORIO (art. 83, COMMA 9)
11) DGUE (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO) (art. 85)
12) AVVALIMENTO (art. 89)
13) SISTEMA GARANZIE (artt. 93/103/104)
14) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE (artt. 95 e 97)
15) SUBAPPALTO (art. 105)
16) MODIFICA (VARIANTI) DEL CONTRATTO DI APPALTO (art. 106)
Altre modifiche significative
17) NUOVO RUOLO DELL’ANAC (artt. 211, 213)
18) AMBITO TEMPORALE APPLICAZIONE: REGIME TRANSITORIO E ABROGAZIONI (artt. 216, 217)
19) AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA (art. 31, 36, 157)
20) LIVELLI DELLA PROGETTAZIONE (art. 23)
21) IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (art. 31)
22) DETERMINAZIONE DELLA SOGLIA DI ANOMALIA (art. 97)
23) ACCORDO XXXXXXX (art. 205)
24) FORMA DEI CONTRATTI (art. 32 comma 14)
25) OPERE SCORPORABILI
26) LOTTI FUNZIONALI E LOTTI PRESTAZIONALI – OBBLIGO DI MOTIVAZIONE (art. 51)
27) VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE (art. 26)
28) INCENTIVO PER SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO (art. 113)
I punti chiave della riforma
Il nuovo ruolo dell’ANAC
Il nuovo ruolo dell’ANAC (art. 211 e 213)
XXXX ACQUISISCE NUOVI POTERI che si aggiungono a quelli ad essa già attribuiti dalla previgente normativa e diventa il
PRINCIPALE ORGANO DI REGOLAZIONE DEL MERCATO oltre che di VIGILANZA E CONTROLLO.
Può proporre al MIT l’adozione di LINEE GUIDA GENERALI per assicurare l’uniforme applicazione e interpretazione delle norme Deve predisporre LINEE GUIDA DI SETTORE, oltre che DETERMINAZIONI, BANDI E CONTRATTI TIPO, e ALTRI ATTI
di REGOLAZIONE FLESSIBILE , al fine di promuovere l'efficienza e la qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, e favorire lo sviluppo delle migliori pratiche. Alle LINEE GUIDA ANAC, è attribuito il compito di regolamentare
DISCIPLINA DELLA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE (ENTRO 1 ANNO)
IL SISTEMA DI RATING REPUTAZIONALE DELLE IMPRESE, FUNZIONALE ALLA QUALIFICAZIONE (ENTRO 90 GIORNI)
LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI
LA GESTIONE e L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI COMMISSARI (ENTRO 120 GIORNI)
VIENE RAFFORZATO IL POTERE DI PRECONTENZIOSO con possibilità di emettere pareri vincolanti per le parti, se abbiano preventivamente acconsentito, e possibilità di invitare S.A a rimuovere vizi della procedura, con raccomandazioni vincolanti e sanzioni pecuniarie per il dirigente responsabile che non si adegui
RILEVANZA GIURIDICA DELLE LINEE GUIDA
Il parere del Consiglio di Stato sulle linee guida ANAC n. 4 relative alle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici” ha riservato una importante sorpresa.
La novità è legata al fatto che i Giudici di Palazzo Spada, nella parte iniziale del provvedimento precisano che “Le linee guida sull’affidamento dei contratti pubblici sotto-soglia possono essere annoverate tra le linee guida dell’ANAC non vincolanti”; in pratica, nel parere, è precisato che, in relazione al comportamento da osservare da parte delle stazioni appaltanti, se le stesse intendono discostarsi da quanto disposto dall’Autorità, devono adottare un atto che contenga una adeguata e puntuale motivazione, anche a fini di trasparenza, che indichi le ragioni della diversa scelta amministrativa.
La novità sta, dunque, nel fatto che le linee guida in argomento pur essendo previste nell’articolo 36, comma 7 del nuovo Codice e pur avendo optato l’ANAC, per l’emanazione delle stesse per una modalità di adozione preceduta dalla consultazione dei soggetti interessati, non possono essere considerate vincolanti e le amministrazioni potrebbero, con una adeguata e puntuale motivazione, discostarsi dalle stesse.
In questa maniera il previgente Regolamento n. 207/2010 verrà sostituito da una serie di atti, alcuni dei quali, adottati con decreto che saranno vincolati e molti altri che, per le ragioni evidenziate dal Consiglio di Stato, potrebbero essere non vincolanti per le amministrazioni e, nel caso, poi, di quelli adottati in riferimento all’articolo 213, comma 2 del nuovo Codice potrebbero essere impugnabili di fronte innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa!
RILEVANZA GIURIDICA DELLE LINEE GUIDA
Rilevanza Cogente
Previste nel D.Lgs. 50/16
Rilevanza NON Cogente
LINEE GUIDA ANAC
Non previste nel D.lgs. n. 50/16 - NON Cogenti
Gli attori fondamentali della Riforma
Il RUP
(Responsabile unico del Procedimento)
Il responsabile Unico del Procedimento
(Art. 31 D.Lgs. 50/2016 – Linee Guida ANAC n. 3 del 24 Nov 2016)
-Salvaguardato il principio di Unicità della Responsabilità (Ad eccezione del RUP delle Centrali di Committenza) per le fasi di Programmazione, Progettazione, Affidamento ed esecuzione;
-Viene estesa la sua previsione nel caso di Servizi e Forniture
-A differenza dei R.P. ordinari il RUP risponde di un obbligo di risultato (responsabilità paradirigenziale)
-Al RUP è riconosciuta la qualifica di Pubblico Ufficiale;
-Deve essere nominato con atto formale del Dirigente. In assenza vale il principio residualistico di cui alla L. 241/1990
-Nel caso di Xxxxxx deve essere nominato prima del progetto di fattibilità
-Nel caso di Servizi e Forniture deve essere nominato contestualmente alla decisione di procedere all’acquisizione dell’appalto
-Deve essere in regola con gli obblighi formativi di cui all’art. 7 d.P.R. n. 137/2012 (Riforma ordinamenti professionali)
-Per i lavori e per i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP deve essere un Tecnico
-Non può mai essere affidata ad un professionista esterno l’incarico di RUP
-Nel caso di assenza di requisiti possono/devono essere affidate all’esterno le funzioni di “Supporto al RUP)
Il responsabile Unico del Procedimento
(Art. 31 D.Lgs. 50/2016 – Linee Guida ANAC n. 3 del 24 Nov 2016)
REQUISITI RUP PER LAVORI
-APPALTI < 1.000.000 € : Diploma tecnico + 10 anni di esperienza
-APPALTI > 1.000.000 € < Soglia Comunitaria Laurea Triennale + 5 anni esperienza + abilitazione esercizio professionale
Geometra/Tecnico delle Costruzioni + 15 anni di esperienza
-APPALTI > Soglia Comunitaria Laurea magistrale o specialistica tecnica + abilit. + 5 anni esperienza
N.B.: A regime (Per gli appalti complessi >15.000.000 €) sarà necessaria la qualifica di PROJECT MANAGER REQUISITI PER SERVIZI E FORNITURE
-APPALTI < Soglia Comunitaria Diploma scuola secondaria + 5 anni servizio
-APPALTI > Soglia Comunitaria Laurea triennale, magistrale o specialistica + 5 anni servizi Diploma scuola secondaria + 10 anni servizio
-APPALTI PARICOLARMENTE COMPLESSI Titolo di studio nelle materie attinenti l’oggetto dell’appalto
Il responsabile Unico del Procedimento
(Art. 31 D.Lgs. 50/2016 – Linee Guida ANAC n. 3 del 24 Nov 2016)
INCOMPATIBILITA’
-Soggetti che versano nelle ipotesi dell’art. 42 del Codice Appalti (Conflitto di interessi – influenze indebite)
- Soggetti condannati per reati riconducibili al capi I titolo II Codice Penale (Reati contro la Pubblica Amministrazione)
- Soggetti incompatibili in base ai Codici di Comportamento interni
- Soggetti incompatibili in base al Piano Triennale interno di prevenzione della Corruzione
- Soggetti che rivestono il ruolo di Commissario di Gara o di Componente della Commissione Giudicatrice
Novità sulla Progettazione
INCENTIVO AL PERSONALE TECNICO
INCENTIVO AL PERSONALE TECNICO
NORMA RIFERIMENTO: Art. 113 D.Lgs. n. 50/2016
ENTITA’: 2% DELL’IMPORTO LAVORI POSTO A BASE D’ASTA
SUDDIVISIONE INTERNA: 80% PER IL PERSONALE TECNICO – 20% PER BENI, STRUMENTAZIONE E TECNOLOGIE
PERSONALE INTERNO COINVOLTO: RUP, SUPPORTI AL RUP, D.L o D.E.C., COLLAUDATORI, PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI, VERIFICA DEI PROGETTI, PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI BANDO, CONTROLLO DELL’ESECUZIONE DEGLI APPALTI.
STRUMENTO DI ATTUAZIONE: CONTRATTAZIONE DECENTRATA
ESCLUSIONI: DIRIGENTI PUBBLICI, PROGETTISTI
I punti chiave della riforma
Programmazione
Programmazione Lavori Pubblici (art. 21)
PTLP
CONFERMATA A GRANDI LINEE L’IMPOSTAZIONE DELLA PRECEDENTE DISCIPLINA
- Programma Triennale scorrevole
- Obbligo per lavori importo > 100.000 euro
- Per lavori > 1.000.000 progetto di fattibilità
- Individuazione opere in PPP
- Obblighi di pubblicazione
- SVINCOLO TEMPORALE
- Coerenza con gli strumenti di bilancio
- Norma transitoria (art. 216, comma 3)
Programmazione forniture e servizi (art. 21)
Programma Biennale Servizi-Forniture
- NOVITA’ DELLA NUOVA DISCIPLINA
- Obbligatorio (non più facoltativo)
- Tutti i Servizi e Forniture >40.000 euro;
- Individuazione opere in PPP
- Per appalti > 1.000.000 comunicazione entro ottobre alle centrali di committenza;
- Obblighi di pubblicazione del Piano
- INDETERMINATEZZA SUL LIVELLO DI DEFINIZIONE DEI PIANI/PROGETTI per l’inserimento dei servizi e forniture nel piano biennale;
- Coerenza con gli strumenti di bilancio
Programmazione forniture (art. 21)
Anac: adempimenti per la programmazione biennale
Con Comunicato dello scorso 26 ottobre 2016, l'Anac ha fornito alcune "Indicazioni operative alle stazioni appaltanti in materia di pubblicazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori pubblici sul sito informatico dell'Osservatorio, ai sensi dell'art. 21, comma 7, del d.lgs. 50/2016".
In materia, l'art. 1 comma 505 della Legge stabilità 2016, ha previsto che «le amministrazioni pubbliche, entro il mese di ottobre, approvino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore al milione di euro e ne trasmettano i relativi dati di programmazione al Tavolo Tecnico dei Soggetti Aggregatori, ai fini dello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti». L'Autorità, con tale
comunicato, rende noto che sta provvedendo ad adeguare i propri «sistemi informatici al fine di renderli idonei al ricevimento delle suddette comunicazioni. Ciò posto, nelle more dell'adeguamento definitivo dei sistemi informatici dell'Autorità, le amministrazioni aggiudicatrici devono adempiere agli obblighi previsti dall'art. 21, comma 7, del Codice mediante la pubblicazione dei programmi sul proprio profilo di committente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti».
I punti chiave della riforma per il settore lavori
I contratti sotto soglia comunitaria
Contratti di Lavori sotto soglia UE (art. 36)
PREVIGENTE NORMATIVA (artt. 121-125)
- Fino a 50 mila amministrazione diretta (per lavori eseguiti con materiali e mezzi propri o acquistati/noleggiati)
- Fino a 200 mila cottimo fiduciario per lavori di manutenzione e altri casi specifici con
- affidamento diretto del RUP fino a 40 mila –
- invito a 5 soggetti tra 40 mila e 200 mila
- Fino a 1 milione procedure ordinarie e possibilità procedura negoziata senza bando con:
- 5 soggetti fino a 500 mila
- 10 soggetti tra 500 mila e 1 mln
- Fino a 1,5 milioni per appalti di sola esecuzione possibilità procedura ristretta semplificata
Contratti di Lavori sotto soglia UE (art. 36)
NUOVA DISCIPLINA PER I LAVORI
XXXXX RESTANDO POSSIBILITÀ DI RICORRERE ALLE PROCEDURE ORDINARIE LE S.A. PROCEDONO:
- Fino a 40 mila AFFIDAMENTO DIRETTO, adeguatamente motivato o per lavori in amministrazione diretta;
- Tra 40 mila e 150 mila PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO CON 5 SOGGETTI O AMMINISTRAZIONE DIRETTA (con materiali e mezzi acquistati/noleggiati)
- Tra 150 mila e 1 milione PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO CON 10 SOGGETTI
- Sopra 1 milione PROCEDURE ORDINARIE (APERTE O RISTRETTE)
- SCOMPARSA LA PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA
- SCOMPARSA COTTIMO FIDUCIARIO (MA NON DEI LAVORI in ECONOMIA)
Contratti sotto soglia UE (art. 36)
DUBBI SULL’ECCESSO DI DELEGA
LA NUOVA DISCIPLINA DESTA PERPLESSITÀ IN QUANTO NON SEMBRA PIENAMENTE IN LINEA CON LA LEGGE DELEGA
Nuovo codice GENERALIZZA POSSIBILITÀ DI RICORRERE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, INVERTENDO
DI FATTO IL RAPPORTO TRA REGOLA (procedure ordinarie) ED ECCEZIONE (procedure negoziate).
Tale scelta non appare pienamente in linea con legge delega che, per favorire trasparenza e lotta a corruzione, ha previsto la necessità di “INDIVIDUARE ESPRESSAMENTE I CASI NEI QUALI, IN VIA ECCEZIONALE, è possibile RICORRERE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO”
(art. 1, comma 1, lettera q).
.
Contratti sotto soglia UE (art. 36)
LINEE GUIDA ANAC
N. 4
del 26 ottobre 2016
Procedure per l’affidamento
dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici
i soggetti da invitare a presentare offerta
devono essere individuati :
-tramite INDAGINI DI MERCATO effettuate CON AVVISO PUBBLICATO SUL
COMMITTENTE PER ALMENO 15
PROFILO
GIORNI
(riducibili sino a 5 per motivi di urgenza) e
indicazione dei REQUISITI MINIMI RICHIESTI
- tramite SELEZIONE DAI VIGENTI ELENCHI DI OPERATORI UTILIZZATI DALLE S.A. se
compatibili col codice
Contratti sotto soglia UE (art. 36)
- CONFERMATA L’ESECUZIONE DIRETTA DA PARTE DEL TITOLARE DEL PERMESSO A COSTRUIRE PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica ( art. 16, comma
2 bis, del T.U. Edilizia)
- MODIFICATA
SECONDARIE,
LA DISCIPLINA
SULLE OPERE
PER
LE
QUALI
SI
PREVEDE
LA
NECESSITÀ DI SVOLGERE UNA PROCEDURA DI GARA
ORDINARIA in luogo di quella negoziata con 5 soggetti prevista in precedenza (per gli importi sotto soglia comunitaria)
(Si ricorda che, per le opere di urbanizzazione a scomputo sopra soglia, (primaria e secondaria) la disciplina è sostanzialmente identica alla precedente (di cui art. 32, comma 1, lett. g) che viene inserita nell’articolo 1, comma 2,
lettera e ) ovvero PROCEDURA ORDINARIA
Inserita la disciplina sulle OPERE DI URBANIZZAZIONE
A SCOMPUTO degli oneri concessori
I punti chiave della riforma per il settore lavori
Qualificazione e aggregazione stazioni appaltanti
Qualificazione e aggregazione stazioni appaltanti (artt. 37-38)
ATTIVITA’ SOTTOPOSTE A QUALIFICAZIONE
a)
b)
c)
capacità di programmazione e progettazione;
capacità di affidamento;
capacità
di
verifica
sull'esecuzione
e
controllo dell'intera
procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.
Qualificazione e aggregazione stazioni appaltanti (artt. 37-38)
LE S.A. DEVONO ESSERE QUALIFICATE E SI DEVONO RIDURRE DI NUMERO
Introdotto un SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI e DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA GESTITO DALL’ANAC e basato
sull’accertamento quinquennale di requisiti (di base e premianti) afferenti la qualità, l’efficienza e la professionalizzazione delle amministrazioni.
IL SISTEMA NON E’ IMMEDIATAMENTE OPERATIVO, perché DEVONO ESSERE ADOTTATI ATTI ATTUATIVI.
IN VIA TRANSITORIA i requisiti di qualificazione sono soddisfatti dalle stazioni appaltanti mediante L’ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE DELLE STAZIONI APPALTANTI
Qualificazione e aggregazione stazioni appaltanti (artt. 37-38)
LA qualificazione ABILITA le stazioni appaltanti ALLA GESTIONE DI DIVERSE CLASSI DI IMPORTO DI APPALTI
SOTTO 150 MILA EURO POSSONO OPERARE AUTONOMAMENTE TUTTE S.A.
SOPRA 150 MILA EURO POSSONO OPERARE AUTONOMAMENTE SOLO S.A. QUALIFICATE. TUTTE LE ALTRE DOVRANNO RIVOLGERSI A UNA CENTRALE DI COMMITTENZA
INOLTRE, PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRA 150 MILA EURO E 1 MLN DI EURO BISOGNERA’ COMUNQUE UTILIZZARE STRUMENTI TELEMATICI DI
NEGOZIAZIONE, e solo in caso di indisponibilità procedure ordinarie
I COMUNI NON CAPOLUGO DI PROVINCIA DOVRANNO RICORRERE A:
a) una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della L. n. 56/2014.
Nuovo Codice dei contratti Pubblici
I punti chiave della riforma
I punti chiave della riforma
Motivi di esclusione
Motivi di esclusione (art. 80)
PREVIGENTE NORMATIVA (art. 38)
1) procedure concorsuali (tranne concordato preventivo con continuità aziendale)
2) procedimenti per applicazione misure prevenzione antimafia
3) sentenze condanna passate in giudicato per reati che incidono sulla moralità professionale
4) violazione divieto intestazione fiduciaria
5) gravi infrazioni debitamente accertate in materia sicurezza e lavoro
6) grave negligenza o grave errore professionale nei confronti medesima s.a.
7) gravi violazioni definitivamente accertate in materia tasse e imposte e contributi
8) false dichiarazioni sui requisiti in gara o in sede SOA
9) mancata presentazione certificazione disabili
10) sanzioni accessorie che comportano divieto contrarre con P.A.
11) mancata denuncia tentativi estorsione
12) mancata dichiarazione su situazioni di controllo o collegamento
Motivi di esclusione (art. 80)
NUOVO CODICE: INNOVAZIONI GENERALI
INTRODUCE ELENCO SPECIFICO REATI PER CONDANNE PENALI
DEFINITIVE (reati contro P.A., terrorismo, sfruttamento lavoro minorile, ecc..) e RIFERIMENTO A OGNI ALTRO DELITTO CHE COMPORTI COME PENA ACCESSORIA INCAPACITÀ DI CONTRATTARE CON PA
ALLARGA ELENCO DEI SOGGETTI DA VERIFICARE NELLE SOCIETÀ DI
CAPITALI in quanto, oltre a direttore tecnico, socio unico persona fisica, socio di maggioranza nelle società con meno di 4 soci, amministratori con poteri di rappresentanza, cessati dalla carica l’anno antecedente bando, ci sono I SOGGETTI MUNITI DI POTERI DI DIREZIONE O CONTROLLO .
Motivi di esclusione (art. 80)
NUOVO CODICE: LE IMPRESE FALLITE
CONFERMATE LE ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE, con INNOVAZIONE per le IMPRESE FALLITE
non più escluse a priori dalle gare
Il CURATORE AUTORIZZATO ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DELL’IMPRESA O AMMESSO AL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE PUÒ, SU AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE DELEGATO, SENTITA L'ANAC, PARTECIPARE A NUOVE PROCEDURE DI GARA OVVERO ESSERE AFFIDATARIO DI SUBAPPALTI OVVERO CONTINUARE NELL’ESECUZIONE DI CONTRATTI GIÀ STIPULATI.
Tuttavia, ANAC, SE L’IMPRESA NON È IN REGOLA CON I VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI O RETRIBUZIONI O NON HA I REQUISITI AGGIUNTIVI - definiti da Linee guida ANAC - PUÒ SUBORDINARE LA PARTECIPAZIONE ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN’IMPRESA AUSILIARIA, CHE FACCIA DA GARANTE NEI CONFRONTI DELL’AMMINISTRAZIONE (art. 110).
Motivi di esclusione (art. 80)
NUOVO CODICE: NUOVA CAUSA DI ESCLUSIONE
INTRODOTTA NUOVA CAUSA DI ESCLUSIONE che consente a S.A. di DIMOSTRARE
CON MEZZI ADEGUATI che soggetto si è reso COLPEVOLE DI GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI, tali da RENDERE DUBBIA INTEGRITÀ O AFFIDABILITÀ, tra i quali anche SIGNIFICATIVE CARENZE NELL’ESECUZIONE PRECEDENTE CONTRATTO
che ne hanno causato la risoluzione anticipata non contestata in giudizio o la condanna al risarcimento del danno.
LINEE GUIDA ANAC (da adottare entro 90 giorni), INDICHERANNO QUALI MEZZI CONSIDERARE ADEGUATI E QUALI CARENZE SIGNIFICATIVE, al fine di garantire
omogeneità applicativa delle S.A.
Motivi di esclusione(art. 80)
VALUTAZIONE SULL’ESCLUSIONE A SEGUITO DELLA CAPACITA’ DELLA SA DI DIMOSTRARE FATTI E SITUAZIONI
(DIFFICOLTA’ PROBATORIA)
La previsione in tema di integrità e affidabilità professionale, che si riferisce sulle CARENZE SIGNIFICATIVE NELL’ESECUZIONE DI UN REQUISITO SOSTANZIALE DI UN PRECEDENTE
CONTRATTO non sembra in linea con il contenuto delle DIRETTIVE COMUNITARIE che qualificano le stesse non solo COME SIGNIFICATIVE MA ANCHE PERSISTENTI
Anche se la possibilità di escludere una ditta in rapporto a sui comportamenti pregressi può affascinare le Stazioni Appaltanti, c’è il rischio di un ampliamento delle cause di esclusione rispetto alle previsioni comunitarie, fino a determinare una grave violazione del principio di massima concorrenza e, conseguentemente la possibilità di accoglimento di ricorsi da parte delle ditte escluse.
Motivi di esclusione (art. 80)
NUOVO CODICE: IL SELF CLEANING
INTRODOTTO ISTITUTO SELF CLEANING, che CONSENTE DI EVITARE L’ESCLUSIONE DALLA GARA
-in caso di CONDANNA CON SENTENZA DEFINITIVA, se sia stata inflitta una PENA DETENTIVA NON SUPERIORE A 18 MESI o riconosciuta ATTENUANTE DELLA COLLABORAZIONE
-rispetto a tutte le ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE, se il soggetto possa dimostrare di aver RISARCITO I DANNI CAUSATI DAL REATO O DALL’ILLECITO E AVER ADOTTATO PROVVEDIMENTI CONCRETI (tecnici, organizzativi e
relativi al personale) IDONEI A PREVENIRE ULTERIORI REATI O ILLECITI, sempre che la S.A. ritenga le misure sufficienti
INOLTRE
-Esclusione non opera se in caso di violazioni in materia di tasse o contributi previdenziali, il soggetto abbia pagato o si sia impegnato a pagare in modo vincolante prima della scadenza del termine di presentazione delle domande
I MOTIVI DI ESCLUSIONE OPERANO ANCHE SE RIFERITI AL SUBAPPALTATORE
Motivi di esclusione(art. 80)
VALUTAZIONE SUL SELF CLEANING
PERPLESSITÀ IN RAPPORTO AL FATTO CHE LA NORMA APPARE VIZIATA DA UNA RILEVANTE DISCREZIONALITA’ DELLA COMMISSIONE DI GARA
I punti chiave della riforma
Tipologie contratti e appalto integrato
Tipologie di contratti: divieto di appalto integrato (art. 59, comma 1)
PREVIGENTE NORMATIVA
L’articolo 53 prevedeva 3 tipologie di appalto:
-SOLA ESECUZIONE
-PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE, SULLA BASE DEL PROGETTO
DEFINITIVO DELLA PA (cd. Appalto integrato classico)
-PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE, PREVIA ACQUISIZIONE IN GARA
DEL PROGETTO DEFINITIVO (cd. Appalto Integrato complesso)
Tipologie di contratti: divieto di appalto integrato (art. 59, comma 1)
NUOVO CODICE
Gli appalti di lavori vanno affidati PONENDO A BASE DI GARA IL PROGETTO ESECUTIVO, il cui contenuto deve garantire la rispondenza dell’opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e costi previsti
E’ VIETATO AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI, AD ESCLUSIONE dei casi di
-AFFIDAMENTO A CONTRAENTE GENERALE
-FINANZA DI PROGETTO
-AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
-PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO
-CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ
Tipologie di contratti: divieto di appalto integrato (art. 59, comma 1)
LA NUOVA DISCIPLINA DESTA PERPLESSITÀ IN
QUANTO APPARE
FLESSIBILE
SEMBRA
E
MENO
NON
PIENAMENTE
IN LINEA CON LA
LEGGE DELEGA
LA DELEGA NON PREVEDE DIVIETO ASSOLUTO DI APPALTO INTEGRATO
PREVEDE L’ABOLIZIONE SOLO DELL’APPALTO INTEGRATO SU PROGETTO PRELIMINARE E LIMITA RADICALMENTE QUELLO
SU PROGETTO DEFINITIVO, da utilizzarsi tenendo conto del contenuto innovativo e tecnologico delle opere in rapporto al valore complessivo opere
PREVEDE DI NORMA LA MESSA A GARA DEL PROGETTO
ESECUTIVO (lett. oo).
APPARE UNA NORMA DIRETTA AD ASSECONDARE LE RICHIESTE DEGLI ORDINI PROFESSIONALI MA NON SEMPRE RISPONDE AD UN PRINCIPIO DI ECONOMICITA’ DEI TEMPI DI REALIZAZZIONE.
Tipologie di contratti: divieto di appalto integrato (art. 59, comma 1)
LA NUOVA DISCIPLINA DESTA PERPLESSITA’ PER INCOERENZA CON ART. 28, COMMA 13.
Il DIVIETO NON APPARE COERENTE CON LA PREVISIONE DELL’ARTICOLO 28, COMMA 13 che, in
tema di contratti misti, sembra parlare di appalti progettazione ed esecuzione laddove dice che ’’le S.A. possono ricorrere ai contratti misti solo nei casi in cui elemento tecnologico ed innovativo opere sia nettamente prevalente rispetto importo complessivo dei lavori, prevedendo la messa a gara del progetto esecutivo’’.
La norma sembra ricalcare le parole del criterio di delega sull’appalto integrato, tralasciando però l’avverbio di norma rispetto alla indicazione di mettere a gara il progetto esecutivo.
I punti chiave della riforma
I criteri di aggiudicazione
Criteri di aggiudicazione e offerte anormalmente basse (artt. 95, 97)
PREVIGENTE NORMATIVA PER LAVORI
(1) XXX XXXXXXX E (2) OE+V : CRITERI EQUIVALENTI la cui scelta scelta era rimessa a discrezionalità S.A. in base alle caratteristiche dell’appalto
FACOLTÀ DI APPLICARE MAX RIBASSO CON ESCLUSIONE AUTOMATICA OFFERTE
ANOMALE, cioè con ribasso pari o superiore a soglia anomalia
-fino a 1 mln, a regime
-fino a soglia UE, in via transitoria fino al 31 luglio 2016
Esclusione automatica non esercitabile se offerte ammesse sono inferiori a 10
Criteri di aggiudicazione e offerte anormalmente basse (artt. 95, 97)
NUOVA DISCIPLINA PER LAVORI
NETTA PREFERENZA PER OE+V
POSSIBILITA’ MINOR PREZZO SOLO FINO A 1MLN, considerato che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall’obbligo di mettere in gara progetto esecutivo
Permane (sotto soglia) la FACOLTÀ ESCLUSIONE AUTOMATIVA OFFERTE ANOMALE (se offerte sono più di 10)
LA SOGLIA DI ANOMALIA NON E’ PREDETERMINABILE DAI CONCORRENTI PERCHE’ IL METODO DI CALCOLO E’ SORTEGGIATO IN GARA TRA 5 POSSIBILI METODI (Art. 97, c. 2)
L’offerta economicamente più vantaggiosa (artt. 95,)
UNICO METODO DI AFFIDAMENTO: (OE+V)
A)
Criterio del miglior rapporto Qualità/Prezzo
B)
Criterio basato sull’Elemento prezzo/costo
a) Comparazione Costo/efficacia (es. Ciclo Vita)
b) Minor prezzo (criterio straordinario)
C)
Criterio miglior Qualità a prezzo fisso
L’offerta economicamente più vantaggiosa (artt. 95,)
OBBLIGO DI RICORSO ALL’OE+V
(Indipendentemente dall’importo)
A) SERVIZI SOCIALI
B) SERVIZI DI RISTORAZIONE OSPEDALIERA
C) SERVIZI ASSISTENZIALI
D) SERVIZI SCOLASTICI
E) SERVIZI AD ALTA DENSITA’ DI MANODOPERA
F) SERVIZI INGEGNERIA, ARCHITETTURA > 40.000 euro
G) SERVIZI NATURA TECNICA-INTELLETTUALE >40.000 euro
Il prezzo più basso (artt. 95,)
FACOLTA’ DI UTILIZZO DEL CRITERIO DEL PREZZO PIU’ BASSO
A)
B)
C)
Lavori di importo < 1.000.000 euro
Servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato
servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria caratterizzati da elevata ripetitività
Criteri di aggiudicazione e offerte anormalmente basse (artt. 95, 97)
CRITICITA’ DELLA NUOVA DISCIPLINA
Obbligo OE+V sopra 1 mln espone S.A. AGGRAVIO PROCEDIMENTALE LEGATO ALLA COMPLESSITÀ CRITERIO DELL’OE+V
ELIMINAZIONE MAX RIBASSO SOPRA 1 MLN APPARE CONTRARIO ALLE
DIRETTIVE che prevedono solo possibilità di limitarlo a specifiche tipologie appalti o a determinate PA, non a determinati importi
limitazione MAX RIBASSO a 1 mln non appare in linea con esigenze semplificazione procedure richieste dalla legge delega per appalti sotto soglia
FAVOR PER OE+V APPARE INCOERENTE CON NUOVA REGOLA
DELL’APPALTO SU PROGETTO ESECUTIVO che non lascia spazio all’apporto progettuale impresa in gara, in chiave migliorativa. Ciò potrebbe dare spazio ad un’applicazione distorte , incentivando quelle prassi illegittime, volte a richiedere lavorazione aggiuntive anziché soluzioni migliorative.
Criteri di aggiudicazione e offerte anormalmente basse (artt. 95, 97)
NUOVO CODICE
Possibilità CRITERI PREMIALI in ragione del MAGGIOR RATING LEGALITÀ OFFERENTE
Nell’offerta economica VANNO INDICATI COSTI SICUREZZA AZIENDALI, e la loro CONGRUITÀ VA VALUTATA IN SEDE DI VERIFICA ANOMALIA
Criteri di aggiudicazione e offerte anormalmente basse (artt. 95, 97)
CONSIDERAZIONI SUL RATING D’IMPRESA
Il RATING DI LEGALITÀ, di per sé strumento positivo, ATTIENE A PROFILI DI MAGGIORE CONSONANZA DELL’IMPRESA,
frutto di una scelta facoltativa, rispetto a più elevati standard di legalità.
OFFERTA TECNICA ANDREBBE VALUTATA IN BASE A CRITERI CHE ABBIANO UNA DIRETTA CONNESSIONE CON L’OGGETTO DELL’APPALTO E CHE SIANO IDONEI A MISURARNE IL VALORE
QUESTO SCARDINA UN PRINCIPIO SANCITO DALL’EUROPA NELLA DISTINZIONE TRA CRITERI DI AMMISSIBILITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE
Criteri di aggiudicazione e offerte anormalmente basse (artt. 95, 97)
E’
stato
MANTENUTO IL
PRINCIPIO,
sancito
dalla
giurisprudenza, secondo cui gli ONERI AZIENDALI VANNO INDICATI IN SEDE DI OFFERTA DALL’OPERATORE ECONOMICO
Si precisa tuttavia che COSTITUISCONO UN ELEMENTO LA CUI CONGRUITÀ VA VERIFICATA NELL’AMBITO DELLA VALUTAZIONE DELL’ANOMALIA DELL’OFFERTA
Tale precisazione DOVREBBE RISOLVERE IL PROBLEMA INTERPRETATIVO LEGATO ALLA RICHIESTA DI INDICAZIONE A PENA DI ESCLUSIONE (FINALMENTE ESPRESSAMENTE PREVISTI PER LAVORI, SERVIZI e FORNITURE)
CONSIDERAZIONI SULLA INDICAZIONE DEI COSTI AZIENDALI (O INTERNI)
Anomalia dell’Offerta
SOGLIA DI ANOMALIA
CALCOLO DELLA SOGLIA ANOMALIA PREZZO PIU’ BASSO
a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento;
d) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento;
e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4.
CALCOLO DELLA SOGLIA ANOMALIA O E + V
Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
OBBLIGO DI VERIFICA/ESCLUSIONE AUTOMATICA (L,S,F)
FACOLTA’ ESCLUSIONE AUTOMATICA: - Offerte al massimo ribasso
(Art. 97, c. 8, D.Lgs. n. 50/2016) - importi inferiore alle Soglie Comunitarie
- Previsione nel bando/Lettera invito
- Numero di offerte pervenute >= 10
IMPOSSIBILITA’ DETERMINAZIONE SOGLIA- Quando il numero delle offerte valide è inferiore a 5 (Comunicato Presidente ANAC 5 ottobre 2016)
OBBLIGO DI VERIFICA: - Ogni qual volta possa determinarsi la soglia di anomalia (quasi sempre)
FACOLTA’ VERIFICA OFFERTE - Sempre (Art. 97, c.6, D.Lgs. n. 50/2016)
I punti chiave della riforma
Nuovo Codice dei contratti Pubblici
Commissione giudicatrice
-
Commissari di gara: Albo nazionale presso l’ANAC e sorteggio (artt. 77-78)
PREVIGENTE
NORMATIVA
IN
CASO
OE+V
COMPONENTI COMMISSIONE SELEZIONATI DI XXXXX XXX
FUNZIONARI INTERNI
ALLA S.A.
NUOVO CODICE
I COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE
- SONO SCELTI DALLA S.A. TRAMITE SORTEGGIO PUBBLICO DA UNA LISTA DI CANDIDATI COMUNICATA DALL’ANAC IN MISURA DOPPIA RISPETTO AL NUMERO PREVISTO
-LA LISTA E’ FORMATA ESTRAPOLANDO I NOMINATIVI DA UN ELENCO DI ESPERTI ISCRITTI PRESSO UN ALBO SPECIFICO TENUTO E GESTITO
DALL’ANAC
-AMMESSA POSSIBILITA’
ROTAZIONE,
DI
PER
DEROGHE, NEL RISPETTO DEL
PRINCIPIO
CONTRATTI
SOTTO
SOGLIA
e
CONTRATTI DI NON PARTICOLARE COMPLESSITA’ (CIOE’ PROCEDURE
SVOLTE CON PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE)
LA NORMA E’ SOSPESA PERCHE’ DOVRA’ ESSERE ADOTTATO UN ANAC DA ADOTTARE ENTRO 120 GIORNI
DEFINIRA’ CRITERI E MODALITA’ PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO
In via transitoria la nomina commissari continua ad essere effettuata da funzionari della S.A. secondo le regole di competenza e trasparenza individuate da ciascuna S.A. (art. 216, comma 12)
Commissari di gara: Albo nazionale presso l’ANAC e sorteggio (artt. 77-78)
LA
PREVISIONE
E
LE
DIFFICOLTA’ APPLICATIVE
L’ ISTITUZIONE ALBO COMMISSARI PRESSO ANAC ED IL PRINCIPIO SORTEGGIO PUBBLICO
PIENAMENTE CONDIVISIBLI in quanto a tutela trasparenza e imparzialità giudizio, nell’ambito di un criterio in cui è molto ampia la discrezionalità
amministrativa.
IL FATTO CHE NON VI
COMMISSARIO INTERNO
SIA NEPPURE UN
FA
SORGERE
TUTTAVIA DELLE PERPLESSITA’ in quanto la
conoscenza delle condizioni locali sono a volte determinanti per una valutazione efficace dell’offerta.
LA VOLONTA’ DELL’ANAC di abbassare la soglia di cogenza di 1 milione pone dei problemi sulla rilevanza
giuridica delle linee guida. (nella gerarchia delle fonti).
I punti chiave della riforma
Il D.G.U.E.
DGUE
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3
Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE)
Art. 2
Il DGUE è utilizzato per tutte le procedure di affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali nonché per le procedure di affidamento di contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato disciplinate dal Codice.
Il modello di formulario DGUE è, altresì, utilizzato per le procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, fatta eccezione per le procedure di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), (affidamento diretto di contratti di importo inferiore a 40.000 €) per le quali l'utilizzazione del DGUE è rimessa alla discrezionalità della singola stazione appaltante.
Il DGUE, compilato dall'operatore economico con le informazioni richieste, accompagna l'offerta nelle procedure aperte e la richiesta di partecipazione nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nei dialoghi competitivi o nei partenariati per l'innovazione.
Esso è utilizzato anche nei casi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63 del Codice, comma 2, lettera a); negli altri casi previsti dal predetto art. 63 la valutazione
circa l'opportunità del suo utilizzo è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante procedente .
DGUE
Comunicato del Presidente del 26 ottobre 2016
Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE.
3. Le modalità di dichiarazione
Il possesso del requisito di cui al comma 1, dell’art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa concorrente mediante utilizzo del modello di DGUE.
DGUE
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice
Parte II: Informazioni sull'operatore economico
Parte III: Motivi di esclusione (Articolo 80 del Codice)
Parte IV: Criteri di selezione -
α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE
A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)
B: CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA (Art. 00, x. 0, xxxxxxx x), xxx Xxxxxx) X: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Art. 83, c. 1, lettera c), Codice) D: SISTEMI GARANZIA QUALITÀ E NORME GESTIONE AMB. (Art. 87 Codice)
Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (Articolo 91 del Codice)
Parte VI: Dichiarazioni finali
I punti chiave della riforma
Soccorso istruttorio
Soccorso istruttorio (art. 83, comma 9)
PREVIGENTE NORMATIVA
Qualunque IRREGOLARITÀ O INCOMPLETEZZA ESSENZIALE DEGLI ELEMENTI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE OBBLIGAVA al pagamento SANZIONE PECUNIARIA fino al MASSIMO DI 50 MILA EURO
VERSAMENTO era GARANTITO DA CAUZIONE PROVVISORIA
Pagamento RICHIESTO ANCHE IN CASO MANCATA REGOLARIZZAZIONE MANCAVA ELENCAZIONE IRREGOLARITÀ NON SANABILI
MOLTI PROBLEMI INTERPRETATIVI E APPLICATIVI
Soccorso istruttorio (art. 83, comma 9)
NUOVO CODICE
PERMANE SANZIONE MA SI ALLEGGERISCE E SONO INTRODOTTI ALCUNI CHIARIMENTI
INCOMPLETEZZA E OGNI ALTRA IRREGOLARITÀ’ ESSENZIALE DEGLI ELEMENTI E DEL DGUE, CON ESCLUSIONE DI QUELLE AFFERENTI L’OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA OBBLIGA al pagamento SANZIONE fino al MASSIMO DI 5 MILA EURO
PAGAMENTO DOVUTO SOLO IN CASO DI REGOLARIZZAZIONE
IL PAGAMENTO NON E’ PIU’ GARANTITO DA CAUZIONE (QUINDI SEMPRE IN CASH)
INDIVIDUATE LE IRREGOLARITA’ ESSENZIALI NON SANABILI come QUELLE CHE NON CONSENTONO INDIVIDUAZIONE DEL CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE O DEL SOGGETTO RESPONSABILE
IRREGOLARITA’ NON ESSENZIALI VANNO REGOLARIZZATE SU RICHIESTA S.A. SENZA SANZIONE
I punti chiave della riforma
Avvalimento
Avvalimento (art. 89)
NUOVO CODICE
CONFERMATO AVVALIMENTO IN GARA, con DISCIPLINA PIÙ STRINGENTE, in ossequio a legge delega ed introdotte MODIFICHE FRUTTO EVOLUZIONE GIURISPRUDENZA COMUNITARIA
SCOMPARE L’AVVALIMENTO STABILE (in sede SOA) previsto all’art. 50 del previgente codice
INTRODOTTA VERIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE con cui S.A. deve ACCERTARE EFFETTIVO POSSESSO REQUISITI E RISORSE OGGETTO AVVALIMENTO E LORO EFFETTIVO IMPIEGO, con
vigilanza ANAC.
Ammesso AVVALIMENTO PLURIMO e POSSIBILITÀ DI AVVALERSI DI SOGGETTI PARTECIPANTI AL RAGGRUPPAMENTO
VIETATO AVVALIMENTO A CASCATA
VIETATO AVVALIMENTO PER OPERE ‘’SUPERSPECIALIZZATE’’ CON INCIDENZA SUPERIORE AL 10%
DELL’APPALTO (da individuarsi con DM MIT entro 90 giorni. In via transitoria si applica il precedente elenco di cui a DL 47/2014)
OBBLIGO DI VERIFICA IN SEDE DI ESECUZIONE – DIFFICOLTA’ DI SOSTITUZIONE IN SEDE DI GARA
I punti chiave della riforma per il settore lavori
Il sistema delle garanzie
Garanzie per la partecipazione e per l’esecuzione (artt. 93, 103, 104)
PREVIGENTE NORMATIVA
GARANZIA PROVVISORIA pari al 2% del prezzo di bando, con possibilità riduzioni in presenza di qualità e altre certificazioni ambientali (a garanzia mancata sottoscrizione contratto)
GARANZIA DEFINITIVA pari al 10% del prezzo contrattuale, con aumenti in funzione del ribasso, possibilità riduzione in presenza di qualità e svincolo progressivo fino all’80% (a garanzia adempimento obbligazioni contrattuali e danni per mancato o inesatto adempimento)
POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISK (per i danni da esecuzione e responsabilità civile verso terzi )
POLIZZA INDENNITARIA DECENNALE per appalti sopra 10 mln (a copertura rischi gravi difetti costruttivi o rovina opera)
PERFORMANCE BOND, obbligatoria per appalti integrati sopra 75 mln e contraenti generali, facoltativa per appalti di sola esecuzione sopra 100 milioni (garantisce buon adempimento e il subentro in caso inadempimento)
Garanzie per la partecipazione e per l’esecuzione (artt. 93, 103, 104)
NUOVO CODICE
GARANZIA PROVVISORIA, di norma al 2%, ma S.A. può ridurla all’1% o incrementarla fino al 4% in ragione oggetto contratto e grado rischio connesso. Permane possibilità riduzioni per certificazioni qualità e ambientali
GARANZIA DEFINITIVA, IMPORTO INVARIATO MA VENGONO ESTESE TUTTE LE RIDUZIONE PREVISTE PER LA PROVVISORIA
PERFORMANCE BOND SOPPRESSO
Introdotta GARANZIA PER LAVORI PARTICOLARE VALORE (obbligatoria per affidamenti a contraente generale e facoltativa per appalti sola esecuzione sopra 100 milioni). Comprende garanzia di buon adempimento pari 5% contratto (sostituisce definitiva) e garanzia per la risoluzione pari al 10% contratto
- 50%
La riduzione progressiva delle garanzie (art. 93, c.7, Codice)
a) -50% - sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 [L,S,F].
b) -30% (anche cumulabile con a) - certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001 [L,S,F] .
c) -20% (anche cumulabile con a e b) - marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) [S,F].
d) – 15% (??) inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 [L,S,F].
e) -20% (non cumulabile con a,b,c,d) - rating di legalità o attestazione del modello organizzativo, [S,F].
•
•
* * *
DICHIARAZIONE IN CAPO AGLI OPERATORI ECONOMICI DIFFICOLTA’ DI COMPUTO
I punti chiave della riforma
Il subappalto
Subappalto(art. 105)
PREVIGENTE NORMATIVA: ASPETTI PRINCIPALI
SEMPRE AMMESSO con 2 limiti:
•30% categoria prevalente e 100% categorie scorporabili
•30% categorie ’’superspecializzate’’ di incidenza superiore al 15% APPALTO (obbligo ATI verticale)
PAGAMENTO DIRETTO O INDIRETTO A SCELTA S.A. NEL BANDO
POSSIBILITÀ di concedere PAGAMENTO DIRETTO, ANCHE IN DEROGA A BANDO, in caso di
CRISI FINANZIARIA APPALTATORE (comprovata da reiterati ritardi pagamento) e PENDENZA CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE
RESPONSABILITA’ SOLIDALE CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA APPALTATORE
DEFINIZIONE CONTRATTI SIMILARI «COSTITUISCONO COMUNQUE SUBAPPALTO LE FORNITURE CON POSA IN OPERA E I NOLI A CALDO DI IMPORTO SUPERIORE 2% APPALTO O 100 MILA EURO, CON INCIDENZA COSTO MANODOPERA SUPERIORE AL 50% SUBAPPALTO»
Subappalto(art. 105)
NUOVO CODICE: PREVEDE NUOVI LIMITI
LA FACOLTA’ DI SUBAPPALTO DEVE ESSERE PREVISTA IN BANDO CON INDICAZIONE DELLE CATEGORIE PER LE QUALI E’ AMMESSO
(N.B PROBLEMA DELLA IDENTIFICAZIONE DELLE CATEGORIE SCORPORABILI)
IN OGNI CASO NON PUO’ SUPERARE 30% DELL’IMPORTO COMPLESSIVO
PERMANE LIMITE 30% PER CATEGORIE ’’SUPERSPECIALIZZATE’’ MA
L’INCIDENZA SI ABBASSA al 10% APPALTO (obbligo ATI verticale)
Subappalto(art. 105)
NUOVO CODICE: INTRODUCE NUOVI OBBLIGHI
OBBLIGATORIA (e va prevista in bando) INDICAZIONE TERNA SUBAPPALTATORI PER APPALTI DI IMPORTO SUPERIORE SOGLIA UE E PER I QUALI NON SIA NECESSARIA PARTICOLARE SPECIALIZZAZIONE. S.A. PUO’ PREVEDERE IN BANDO ALTRI CASI ANCHE PER APPALTI SOTTO SOGLIA UE
PAGAMENTO E’ SEMPRE DIRETTO SE
1. SUBAPPALTATORE è MICRO o PICCOLA IMPRESA
2. INADEMPIMENTO appaltatore
3. SU RICHIESTA subappaltatore e SE NATURA CONTRATTO LO CONSENTE
NEI CASI 1 e 3 VIENE MENO RESPONSABILITÀ SOLIDALE (ART. 105, COMMA 8)
Subappalto(art. 105)
Ulteriori novità: INTRODUCE DEFINIZIONE IN NEGATIVO CONTRATTI SIMILARI ed ELIMINA PREMIO DI COORDINAMENTO AI FINI QUALIFICATORI
DEFINIZIONE CONTRATTI NON SIMILARI (NON COSTITUISCONO COMUNQUE SUBAPPALTO FORNITURE CON POSA IN OPERA E NOLI A CALDO DI IMPORTO NON SUPERIORE 2% APPALTO O 100 MILA EURO, CON INCIDENZA COSTO MANODOPERA NON SUPERIORE AL 50% SUBAPPALTO)
VIENE ELIMINATO IL CD. ’’PREMIO DI COORDINAMENTO’’ CHE CONSENTIVA ALL’APPALTATORE DI SFRUTTARE AI FINI QUALIFICATORI UNA QUOTA DEI LAVORI ESEGUITI IN SUBAPPALTO . INFATTI, LE S.A. RILASCIANO ALL’APPALTORE I CERTIFICATI NECESSARI PER LA QUALIFICAZIONE SCOMPUTANDO DALL’INTERO VALORE APPALTO IL VALORE E LA CATEGORIA DI QUANTO ESEGUITO IN SUBAPPALTO
SUBAPPALTO (art. 105)
LA FACOLTA’ DI PREVEDERE O MENO IL SUBAPPALTO IN BANDO ATTRIBUISCE ALLE S.A. AMPI MARGINI DI DISCREZIONALITA’ IN RAPPORTO AL SINGOLO APPALTO
IL LIMITE DEL 30% COMPLESSIVO RISULTA ESTREMAMENTE PESANTE CON CONSEGUENZE PESANTI SULLE IMPRESE CHE SARANNO COSTRETTE A RIUNIRSI IN ATI
LA NORMA E’ IMMEDIATAMENTE OPERATIVA E QUINDI IMPATTA SENZA ALCUNA GRADUALITA’ SULLA STRUTTURA AZIENDALE E ORGANIZZAZIONE IMPRESE
IL MANTENIMENTO E RAFFORZAMENTO DEL LIMITE
CATEGORIE
avvalimento)
’’SUPERSPECIALIZZATE’’
PER
SI SOMMA al divieto
VALUTAZIONI SULLA NUOVA DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
SUBAPPALTO (art. 105)
Obbligo apparentemente INCOERENTE CON DIRETTIVA UE che, in considerazione peculiarità settore dei lavori, INSERISCE L’OBBLIGO di indicare i nominativi dei subappaltatori DOPO AGGIUDICAZIONE APPALTO E, AL PIÙ TARDI, ALL’INIZIO
DELL’ESECUZIONE DEL
2014/24/UE)
CONTRATTO
(art. 71, par. 5, dir.
Aggravio notevole per le SA che devono verificare, in sede di gara i requisiti di ordine generale non solo dei candidati ma anche dei subappaltatori indicati.
Difficoltà dei candidati di verificare i requisiti generali dei subappaltatori
Inutilità sostanziale della norma
VALUTAZIONE SULL’OBBLIGO/FACOLTA DI INDICARE UNA TERNA DI SUBAPPALTATORI
SUBAPPALTO (art. 105)
RIFLESSIONI SUL PAGAMENTO DIRETTO
NELLE IPOTESI PREVISTE
- DIFFICOLTA DI INQUADRAMENTO GIURIDICO
DELL’ISTITUTO (Delegazione di pagamento ope legis ??);
-DIFFICOLTA’ DI RICONOSCERE GLI EFFETTTIVI CREDITI DEL SUBAPPALTATORE IN RAPPORTO A POTENZIALI CONTENZIOSI TRA APPALTATORE E SUBAPPALTATORE;
- DIFFICOLTA’ DI EFFETTUARE I PAGAMENTI IN ASSENZA DI UN RAPPORTO CONTRATTUALE DIRETTO TRA
S.A E SUBAPPALTATORE;
- PESANTE L’ELIMINAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEL CASO DI PAGAMENTO DIRETTO (SALVO IL CASO DELL’INADEMPIMENTO) PREVISTO DAL COMMA 8 DELL’ART. 105;
SUBAPPALTO (art. 105)
PERPLESSITÀ SU NUOVA DEFINIZIONE IN
NEGATIVO DEI CONTRATTI SIMILARI
La definizione dei CONTRATTI NON SIMILARI potrebbe essere FORIERA DI DISTORSIONI APPLICATIVE
Se una fornitura con posa non è similare al subappalto a condizione che
-l’importo non superi le soglie 2% o 100 mila euro
-il costo della manodopera non abbia una incidenza superiore al 50%
COSA SUCCEDE SE MANCA UNA DELLE DUE CONDIZIONI PER NON ESSERE CONSIDERATO CONTRATTO SIMILARE?
Di fronte ad una difficoltà interpretativa può valere il principio di precauzione e quindi il solo verificarsi di una condizione implica l’obbligo di autorizzazione al subappalto. (Es. Fornitura al 98% con importo superiore al 2%)
I punti chiave della riforma
Anticipazione del corrispettivo
Pagamenti: anticipazione a regime al 20% (art. 35 comma 18)
PREVIGENTE NORMATIVA
DIVIETO GENERALE DI ANTICIPAZIONE sancito nel Regolamento
POI
In deroga al divieto, col decreto del ‘’fare’’ 69/2013 è stata INTRODOTTA IN VIA TRANSITORIA e successivamente prorogata, da ultimo con decreto ‘’mille proroghe 2016’’ (DL 210/2016) FINO A DICEMBRE 2016, con due distinti tetti
- 20% dell’importo contrattuale fino al 31 luglio
- 10% dell’importo contrattuale dal 1 agosto al 31 dicembre
Pagamenti: anticipazione a regime al 20% (art. 35 comma 18)
NUOVA DISCIPLINA
INTRODUCE l’anticipazione come MISURA ORDINARIA E NON TRANSITORIA
L’importo dell’anticipazione è FISSATO DEFINITIVAMENTE AL 20%
L’anticipazione è CALCOLATA SULL’IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO e non su quello contrattuale
Permane l’obbligo di costituire preventiva garanzia fideiussoria o bancaria di importo pari all’anticipazione maggiorato degli interessi legali sul periodo necessario al recupero
SCOMPARE OBBLIGO RESTITUZIONE NEL MEDESIMO ANNO CONTABILE DELLA
EROGAZIONE quindi la restituzione avviene gradualmente nel corso di tutto l’appalto
Permane il principio di DECADENZA DALL’ANTICIPAZIONE, con obbligo di restituzione, IN CASO DI RITARDO sui tempi contrattuali di esecuzione, ma si specifica che deve dipendere da FATTI IMPUTABILI ALL’APPALTATORE
N.B. PROBLEMA INTERPRETATIVO SEDES MATERIAE (Art. 35 – sopra soglia)
Novità sulla Progettazione
LIVELLI DI PROGETTAZIONE