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ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Impatto della pandemia sulla salute mentale dei bambini e ragazzi
Fascicolo BB65
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L’Istituto Superiore di Sanità, di seguito denominato “ISS” - codice fiscale 80211730587 con sede in Xxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxx 000, cap. 00161 rappresentato per la stipula del presente atto dal Direttore delle Risorse Umane ed Economiche, Dott.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx
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L’Associazione “La Nostra Famiglia” – IRCCS “Xxxxxxx Xxxxx”, di seguito denominato Ente – C.F. e partita IVA 00307430132, con sede legale in Ponte Lambro (CO), Via Xxx Xxxxx Xxxxx, n. 1, cap. 22037 e sede operativa in Bosisio Parini (LC), Via Xxx Xxxxx Xxxxx, n 20, cap. 23842 rappresentata dal Presidente e Legale Rappresentante, Dott.ssa XXXXX XXXXXX nata a Busto Arsizio (Va) il 14/01/1968, domiciliata per la carica presso detta sede legale
Premesso che:
• l’ISS - ai sensi dell’art. 1 del DM 24 ottobre 2014 - è organo tecnico scientifico del Servizio Sanitario nazionale e persegue la tutela della salute pubblica, in particolare attraverso lo svolgimento di funzioni di ricerca, controllo, consulenza regolazione e formazione applicate alla salute pubblica;
• l’ISS e l’AGIA (Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza) hanno sottoscritto in data 29.07.2021, un Accordo di Collaborazione Scientifica per la realizzazione di uno studio attuo a verificare l’impatto della pandemia COVID-19 sulla salute mentale dei bambini e ragazzi;
• alla realizzazione delle attività, dettagliatamente specificate nel Progetto Esecutivo (Allegato 1) che è parte integrante del sopra citato Accordo di Collaborazione sottoscritto, fanno parte come Partners e Beneficiari i seguenti Enti:
1. Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’Adolescenza della Fondazione IRCCS Ca Granda Milano Ospedale Maggiore Policlinico;
2. Area Psicopatologia dello sviluppo dell’Associazione “La Nostra Famiglia” – IRCCS “Xxxxxxx Xxxxx” – Xxxxxxx Xxxxxx;
• come previsto da contratto sottoscritto con AGIA, i suddetti Enti fanno parte della Cabina di Regia unitamente ai rappresentanti di AGIA, dell’Istituto Superiore di Sanità, e dei rappresentanti del Ministero dell’istruzione.
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Valore delle premesse
Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo.
Art. 2
Oggetto e scopo dell’Accordo
Oggetto del presente Accordo è la collaborazione, tra ISS e l’Ente, finalizzata a realizzare una indagine sulla salute mentale dei bambini e dei ragazzi ai tempi della pandemia da Covid-19.
La ricerca in parola avverrà attraverso la pianificazione congiunta di focus group, interviste in profondità e un’indagine epidemiologica per l’implementazione di un piano d’azione, basato sull’evidenza, atto a soddisfare i bisogni psicosociali e di salute mentale dei bambini e degli adolescenti vulnerabili durante e dopo la pandemia.
Le linee operative, gli obiettivi e la tempistica delle diverse attività sono analiticamente descritte nell’Allegato 1 che costituisce, pertanto, parte integrante del presente Accordo.
Art. 3
Modalità di attuazione della collaborazione
L’ISS e l’Ente realizzeranno la suddetta collaborazione facendo riferimento alle rispettive unità di personale di ruolo, a tempo determinato e indeterminato, coinvolte nelle attività oggetto del presente accordo, che verranno chiamate a collaborare dai Responsabili Scientifici, nonché alle proprie dotazioni strumentali.
In ogni caso ognuna delle Parti provvederà, in base alla legislazione vigente, alla formazione ed informazione delle unità di personale che frequenteranno le rispettive sedi sulle procedure interne e sugli eventuali rischi specifici. Resta salvo quanto disposto dall’art. 3, 6 comma, D. Lgs. n. 81/2008.
Art. 4 Durata
La durata del presente accordo è stabilità in 36 mesi a decorrere dal 29.07.2021 e la stessa potrà essere rinnovata previo consenso scritto delle Parti.
Art. 5 Responsabili Scientifici
I responsabili scientifici chiamati a coordinare le attività saranno:
- per l’ISS: la dott.ssa Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, ricercatore del Servizio di coordinamento e supporto alla ricerca;
- per l’Ente: il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, Direttore l’Area Psicopatologia dello sviluppo dell’Associazione “La Nostra Famiglia” – IRCCS “Xxxxxxx Xxxxx”.
Art.6 Contributo
Il contributo assegnato è pari ad € 130.750,00, di cui l’importo pari ad € 20.000,00 costituisce il cofinanziamento dell’Ente, come dettagliato nel budget allegato (Allegato 2) al presente Accordo.
A copertura parziale dei costi derivati e/o generati dalle suddette attività, l’ammontare del contributo a favore dell’Ente è fissato di comune accordo in Euro 110.750,00 lo stesso sarà erogato con le seguenti modalità:
- il 10% del valore complessivo del contributo, pari ad € 11.750,00, a titolo di anticipo alla stipula del presente Accordo, dietro presentazione di una relazione descrittiva delle fasi iniziali del progetto;
- le restanti somme saranno erogate previa domanda di rimborso formulata sulla base delle rendicontazioni economiche analitiche predisposte semestralmente, unitamente alle relazioni di attività.
Alla scadenza dell’Accordo, l’Ente trasmette all’ISS una relazione finale sulle attività svolte e sui risultati conseguiti, corredata di dettagliata rendicontazione economica delle spese effettivamente sostenute e attinenti all’attività relazionata, rispondente ai principi di completezza, pertinenza, congruità e ammissibilità delle spese.
Art. 7 Risultati Scientifici
Per “Risultati scientifici” deve intendersi il complesso di conoscenze scientifiche derivanti dallo studio oggetto del presente Accordo.
Nell’ipotesi in cui lo svolgimento delle attività porti a risultati congiunti, il regime dei risultati sarà quello della proprietà in pari quota, fatta salva ogni eventuale, diversa specifica negoziazione.
Art. 8 Pubblicazioni e comunicazione
La diffusione dei risultati finali della ricerca attraverso le pubblicazioni scientifiche potrà avvenire solo attraverso il coordinamento e autorizzazione dell’ISS. La pubblicazione autorizzata dei dati dovrà riportare l’indicazione: “Attività finanziata dall’Accordo di collaborazione con AGIA (Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza) per la realizzazione del progetto “Impatto della pandemia sulla salute mentale dei bambini e ragazzi”.
Le informazioni di carattere confidenziale e/o riservato relative a dati, informazioni e tecnologie derivanti dalla collaborazione restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite e ciascuna Parte si impegna a far uso delle informazioni esclusivamente per l’esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo e a non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le informazioni.
Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che soggetti terzi eventualmente coinvolti nell’esecuzione del presente Accordo, dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
Le Parti, inoltre, si impegnano a concordare preventivamente per iscritto ogni iniziativa di promozione e comunicazione relativa alla ricerca e alla collaborazione oggetto del presente Accordo.
Art .9
Tutela dei dati personali
Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle rispettive organizzazioni, tutte le norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (in seguito “GDPR”) e il D. Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione di dati personali” o “Codice della privacy”), così come modificato dal D. Lgs. 101/2018.
Il trattamento dei dati dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato.
I dati personali saranno trattati dalle Parti quali Titolari Autonomi del Trattamento, nei limiti delle finalità di cui al presente Accordo, ovvero per altre finalità affini o simili non incompatibili con le finalità che sono state la causa della raccolta dei dati personali.
Le Parti del presente Accordo assicurano l’adozione delle misure di sicurezza necessarie nel trattamento dei dati e nella comunicazione degli stessi tra i due Titolari nonché l'attuazione del principio della minimizzazione nell'utilizzo dei dati ossia saranno trattati quelli adeguati, pertinenti e necessari al raggiungimento delle finalità del presente Accordo.
I dati saranno conservati per il tempo necessario allo scopo e/o per i casi di eventuale riuso di essi in progetti/studi/protocolli affini, simili e comunque non incompatibili con le ragioni della raccolta.
Le parti hanno provveduto a designare un proprio Data Protection Officer (D.P.O.):
- per ISS la Scudo Privacy S.r.l., nella persona del Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx, raggiungibile all’indirizzo xxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx
- per l’Ente, nella persona dell’Avv. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, contattabile all’indirizzo xxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Articolo 10
Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e Codice Unico di Progetto
Le Parti si impegnano all’osservanza, per quanto di rispettiva competenza, delle disposizioni inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136, e successive modifiche ed integrazioni.
L’Ente ha comunicato all’ISS il seguente numero di Codice Unico di Progetto (CUP) H45F21002670001 che sarà riportato su ogni richiesta di pagamento.
Si fa presente che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell’ambito del presente accordo di collaborazione.
Articolo 11
Clausole inerenti al D. Lgs. n. 231/2001
Le Parti si impegnano alla più attenta e scrupolosa osservanza delle vigenti norme di legge in materia di anticorruzione e tra queste, in particolare, si impegnano a non commettere alcuno dei reati richiamati dal D.lgs. 231/2001 e sue eventuali modifiche ed integrazioni.
Il mancato rispetto delle norme di legge, a cui si rifanno anche i modelli organizzativi delle Parti, è circostanza gravissima che, oltre a ledere il rapporto fiduciario instauratosi tra le Parti, costituisce grave inadempienza del presente Accordo, dando titolo e diritto alle Parti di risolvere anticipatamente e con effetto immediato il presente Accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c. e di ottenere il risarcimento dei danni.
Le Parti dichiarano di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello organizzativo, ai sensi del D.lgs. 231/2001, di aver debitamente formato il proprio personale in merito alle disposizioni di cui al D.lgs. 231/2001 e di aver istituito meccanismi di vigilanza e controllo idonei al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel summenzionato decreto.
In particolare, ISS dichiara nello specifico di aver preso visione del Codice Etico adottato dall’Associazione “La Nostra Famiglia”, disponibile all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx e di essere a conoscenza dei relativi contenuti e prescrizioni.
Altresì il Medea dichiara, nello specifico, di aver preso visione del Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Codice di Comportamento adottato da ISS, disponibile sul sito istituzionale all’indirizzo:
xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/?xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxx- corruzione e di essere a conoscenza dei relativi contenuti e prescrizioni.
Art. 12
Modifiche dell’accordo
Ogni modifica al contratto necessita della forma scritta e della firma dei legali rappresentanti delle Parti.
Art. 13
Risoluzione delle controversie e foro competente
In caso di controversia nell’interpretazione o nell’esecuzione del presente contratto, la questione verrà definita in prima istanza in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.
Art. 14 Registrazione
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 – tariffa parte II del D.P.R. N. 131/86. Le spese dell’eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede. L’Associazione “La Nostra Famiglia” dichiara di essere esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.lgs. 3 luglio 2017, n° 117.
L’imposta di bollo è assolta in modalità virtuale ad esclusiva cura dell’Istituto (autorizzazione n.99718/2016 dell’Agenzia delle Entrate – D.R. Lazio) ed il relativo onere economico è ripartito tra le parti nella misura del 50%.
L’importo relativo a tale onere pari a Euro 16,00 (sedici/00) sarà versato da ENTE sul conto corrente dell’ISS – Banca Intesa San Paolo SpA – XX00X0000000000000000000000.
Il presente atto redatto in originale viene letto, approvato e sottoscritto in firma digitale e sarà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente.
Per l’Istituto Superiore di Sanità Per l’Associazione La Nostra Famiglia
Il Presidente La Presidente
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx
Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15 comma 2bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.