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LINEA TRANVIARIA DI NAPOLI FORNITURA DI N. 10 TRAM BIDIREZIONALI PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO, CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, UNICO LOTTO PROGETTO COFINANZIATO CON MISURA M2C2 – 4.2 DEL PNRR | |||||
CUP: B60J21000070001 | CIG: 92043738E1 | CODICE: TRA-01-02.01 | |||
TITOLO: CAPITOLATO SPECIALE – PARTE GENERALE | |||||
01 | 06/22 | Adeguamento Circolare RGS n. 32/2021 | |||
00 | 05/22 | Prima Emissione | |||
Rev. | Data | Descrizione revisione documento | Redatto | Controllato | Approvato |
Sommario
Articolo 1 – Definizioni, criteri di interpretazione e norme applicabili 5
1.2 – Criteri di interpretazione 6
Articolo 2 - Oggetto e contenuto dell’Accordo Quadro 6
Articolo 4 – Dotazione finanziaria 8
Articolo 5 – Valore economico 8
Articolo 6 – Stipula dell’Accordo Quadro 9
7.1 Garanzia sull’Accordo Quadro 10
7.7 Esclusioni dalla garanzia tecnica 13
Articolo 8 – Responsabilità dell’Appaltatore. Assicurazioni 13
Articolo 9 - Proprietà industriale e commerciale. Brevetti 14
Articolo 10 – Requisiti, qualità e provenienza dei materiali da fornire 15
Articolo 11 - Modifiche al contratto durante il periodo di efficacia. 16
Art. 12 - Norme generali e particolari da osservare nell’esecuzione dell’appalto 16
12.1 Protocollo di legalità. 16
12.2 Patto d’integrità e codice di comportamento 16
12.3 Trattamento dei dati personali 17
Articolo 13 – Cronoprogramma delle attività 17
Articolo 16 - Custodia dei beni 20
16.1 - Custodia dei rotabili oggetto di fornitura 20
16.2– Custodia dei beni di proprietà della Stazione Appaltante o del Gestore 21
Articolo 17 – Verifiche, prove e collaudi 22
17.3 Verbale di Immissione in servizio 23
17.4 Certificato di Ultimazione delle prestazioni 23
Articolo 20 – Oneri e obblighi della Stazione Appaltante. 26
Articolo 21 – Oneri e obblighi dell’Appaltatore. 26
21.2 Lavoro contemporaneo con altre imprese / interferenze 28
21.3 Esperienze, prove, analisi e verifiche 28
21.4 Xxxxxxxx, utensili e macchinari per l'esecuzione dei lavori 28
21.6 Modalità delle lavorazioni 29
21.7 Accesso ai siti di personale ANM 29
Articolo 22 - Condizioni per l’utilizzo di personale 29
Articolo 23 – Obblighi particolari (PNRR) 30
Articolo 24 – Disposizioni particolari per i ricambi 31
Articolo 25 - Rappresentanti della Stazione Appaltante e dell’Appaltatore 31
Articolo 27 - Subappalto e Subfornitura 32
Articolo 28 - Pagamenti, contabilità e fatturazione. Revisione dei prezzi. Tracciabilità dei flussi finanziari. 32
28.1 Pagamenti, contabilità e fatturazione. 32
28.3 Tracciabilità dei flussi finanziari. 34
Articolo 29 - Anticipazione 34
Articolo 32 - Danni di forza maggiore 38
Articolo 33 - Ordini di Servizio 38
Articolo 35 - Risoluzione del contratto 39
Articolo 37 – Foro competente 42
Articolo 38 – Stipula del contratto ed oneri contrattuali 42
Articolo 39 – Forma e domicilio delle comunicazioni 42
Articolo 40 – Disposizioni finali 42
Articolo 1 – Definizioni, criteri di interpretazione e norme applicabili
Comune di Napoli: “Stazione Appaltante”;
Impresa Appaltatrice: “Appaltatore”;
Le Parti: “Comune di Napoli” e Appaltatore”;
AQ: “Accordo Quadro”;
RUP: “Responsabile Unico del Procedimento”;
Professionista Preposto: secondo quanto disposto dall’art. 5 comma 3 del D.P.R. 11/07/1980, n. 753;
DEC: “Direttore dell’Esecuzione del Contratto”;
Assistente del DEC: “persona che svolge attività di competenza del DEC o lo coadiuva”;
RGC: “Responsabile Generale del Contratto della IA”, che sovraintende alla gestione e rappresenta il
referente per RUP e DEC;
Definizioni tecniche:
- tram bidirezionale: singolo rotabile di lunghezza 24 m a pianale interamente ribassato o di lunghezza maggiore così come definito nell’allegato “contenuto dell’offerta e criteri di valutazione”;
- LCC: “Life Cycle Cost”, ovvero costo del ciclo di vita;
- RAMS: “Reliability, Availability, Maintainability and Safety”, ovvero parametri di affidabilità, disponibilità, manutenibilità e sicurezza;
- Periodo di osservazione RAM: il periodo di osservazione per gli indici di Affidabilità, Disponibilità e Manutenibilità decorre dall’immissione in esercizio commerciale del 20% (arrotondato per eccesso) dei tram del contratto sino al termine della garanzia del primo tram in servizio commerciale;
ANSFISA: “Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali”;
ANM: “Azienda Napoletana Mobilità S.p.A.”, azienda di trasporto pubblico partecipata al 100% dal Comune di Napoli, di seguito anche “Gestore”;
AT: “Alta Tensione”, 750 V cc;
MT: “Media Tensione”, 400 V ca – 50 Hz;
BT: “Bassa Tensione”, 24 V cc;
SEL: modo per rappresentare il contenuto di energia di un evento sonoro, normalizzando il tempo (t) ad 1 secondo, (Single Event Level);
NOT: “Nulla Osta Tecnico”.
1.2 – Criteri di interpretazione
In caso di contrasto tra norme contenute nel presente Capitolato e gli allegati, prevale l’interpretazione più aderente alle finalità del progetto ed al migliore raggiungimento del risultato, secondo i criteri di buona fede e ragionevolezza.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Capitolato, come integrato dall’offerta proposta dall’Appaltatore e dagli allegati, si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e da esso richiamate, nel codice civile, nonché nelle leggi riferibili al settore.
Articolo 2 - Oggetto e contenuto dell’Accordo Quadro
Costituisce oggetto del presente Capitolato Speciale – Parte Generale la disciplina per l’attuazione di un Accordo Quadro, con un unico operatore, unico lotto, relativo alla fornitura di n. 10 tram bidirezionali e sottoassiemi di scorta ed include tutte le opere di progettazione, esecuzione e collaudo che garantiscono la messa in servizio a regola d’arte della stessa.
I rotabili bidirezionali dovranno avere sagoma, dimensioni e geometrie compatibili con i vincoli immodificabili imposti dall’infrastruttura tranviaria esistente, nonché dalle caratteristiche fisiche, tecniche ed impiantistiche della rete, del tracciato e del Deposito di San Xxxxxxxx a Teduccio, richiamate nella Premessa del Capitolato Speciale – Parte Tecnica.
La fornitura comprende:
- la costruzione omnicomprensiva (progettazioni, forniture, lavorazioni, montaggi) come dettagliato
all’Art. C del Capitolato Speciale - Parte Tecnica;
- il trasporto di ciascun veicolo dagli stabilimenti dell’Appaltatore ai siti ANM, come dettagliato all’Art.
A del Capitolato Speciale - Parte Tecnica;
- le prove di serie per l’autorizzazione alla messa in servizio dei tram, come dettagliato all’Art. B del Capitolato Speciale - Parte Tecnica;
- il monitoraggio degli indici RAM, così come definiti all’Art. D del Capitolato Speciale - Parte Tecnica;
- l’eventuale aggiornamento della documentazione a corredo.
Costituiscono parte integrante della fornitura:
A. la progettazione completa del veicolo e dei suoi sottoassiemi, come dettagliato all’art. A del Capitolato Speciale - Parte Tecnica;
B. tutto quanto necessario per consentire il regolare utilizzo del veicolo in servizio passeggeri sulla rete tranviaria della città di Napoli, anche ai fini dell’ottenimento da parte dell’Autorità competente delle
relative autorizzazioni e/o nulla osta, così come dettagliato agli artt. A e B del Capitolato Speciale - Parte Tecnica;
C. la formazione del personale di guida della società di gestione ANM, a partire dalla consegna del
primo tram, in lingua italiana e presso i siti indicati, come dettagliato all’art. A del Capitolato Speciale
- Parte Tecnica;
D. la formazione del personale di manutenzione, sia preventiva che correttiva, in lingua italiana, presso i siti indicati da ANM, a partire dalla consegna a ANM del primo tram, come dettagliato all’art. A del Capitolato Speciale - Parte Tecnica;
E. il supporto alla manutenzione preventiva e correttiva dei veicoli, compresa la consegna a ANM di tutti gli strumenti, hardware e software specifici per i rotabili in questione, come dettagliato all’art. E del Capitolato Speciale - Parte Tecnica;
F. la consegna della documentazione tecnica, in lingua italiana, come elencata all’art. A del Capitolato Speciale - Parte Tecnica, con la precisazione che per tutta la durata della fornitura, la proprietà intellettuale ed industriale del progetto resta all’Appaltatore;
G. la fornitura delle attrezzature di manutenzione e di movimentazione. L’Appaltatore deve consegnare le attrezzature specifiche esclusivamente in suo possesso, complete e munite delle specifiche tecniche e dei relativi disegni costruttivi, oltre ai software necessari alla diagnostica, come successivamente descritto, nonché le specifiche tecniche per l’acquisizione di attrezzature speciali approvvigionabili sul mercato, come dettagliato all’art. E del Capitolato Speciale - Parte Tecnica;
H. il materiale e le specifiche tecniche di quanto necessario al recupero in sicurezza del veicolo a seguito
di svio e deragliamento, come dettagliato all’art. E del Capitolato Speciale - Parte Tecnica;
I. la fornitura dei sottoassiemi di scorta;
J. tutto il software di base e applicativo/drivers/firmware e relative le licenze d’uso previste nella fornitura per rendere la stessa in opera a regola d’arte.
La prestazione si articolerà mediante la conclusione di singoli contratti applicativi, in funzione delle esigenze e delle disponibilità finanziarie del Comune di Napoli, che verranno sottoscritti entro e non oltre il periodo di validità dell'Accordo Quadro agli stessi patti, prezzi e condizioni.
Ciascun contratto applicativo ed il presente Capitolato disciplinano le condizioni contrattuali di esecuzione. I requisiti prestazionali richiesti a pena di esclusione - relativi agli elementi di dettaglio della fornitura, alla rete tramviaria urbana, alle modalità di impiego del tram e al progetto tecnico sono riportati nel Capitolato Speciale - Parte Tecnica, nel Contratto Applicativo e nel Disciplinare che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.
In conformità a quanto disciplinato dall’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la durata dell’Accordo Quadro è fissata in massimo 4 (quattro) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso, ovvero dalla data di avvio dell’esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell’art. 32 comma 8 del Codice, entro i quali possono essere perfezionati contratti applicativi ed eventuali atti aggiuntivi ai contratti applicativi, e comunque fino all’esaurimento del corrispettivo massimo previsto dall’Accordo Quadro, ove sia intervenuto prima della scadenza del termine sopra indicato.
L’Accordo Quadro si esaurirà in ogni caso decorsi 4 (quattro) anni dalla sua sottoscrizione, ancorché non siano state impiegate integralmente le somme previste.
Articolo 4 – Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria per l’acquisto di n. 10 tram di cui al presente appalto è stata stimata in
€ 31.000.000,00 al lordo di IVA.
In attuazione del dispositivo di cui alla deliberazione di G.C. n. 3 del 08.01.2021, per il reperimento di tale somma, in data 13/01/2021, è stata prodotta istanza di finanziamento all’allora M.I.T., nell’ambito delle risorse di cui alla legge n. 145/2018 destinate al trasporto rapido di massa ad impianti fissi.
Con decreto del M.I.M.S. n. 448 del 16/11/2021, divenuto efficace con la registrazione alla Corte dei Conti in data 20/12/2021, è stato ammesso a finanziamento l’intervento denominato “Fornitura di n. 5 tram da 24 metri, 3 elementi, pianale basso” nell’ambito del “Trasporto rapido di massa - Riparto delle risorse afferenti la misura M2C2 - 4.2 del PNRR”, per un importo di euro 15.500.000,00.
Pertanto, allo stato vi è una copertura finanziaria come di seguito indicato:
Descrizione | Capitolo spesa | Codice bilancio | Xxxxxxx |
XXXXXXXXX XX X. 0 TRAM DA 24 METRI, 3 ELEMENTI, PIANALE BASSO -PNRR - M2C2 - 4.2 SVILUPPO XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXX - XXXXXXX XXX.000000 | 000000 | 10.02- 2.02.01.01.999 | 15.500.000,00 |
Nell’ambito delle risorse disponibili il Comune di Napoli intende sottoscrivere un primo contratto applicativo per la fornitura di n. 5 tram, ma si impegna ad individuare nuove linee di finanziamento per completare la dotazione finanziaria, nel termine di validità dell’A.Q.
Qualora non fosse possibile dar seguito ad ulteriori contratti applicativi, l’Appaltatore non potrà vantare
eventuali aspettative alla stipula dei suddetti.
Il valore complessivo dell’Accordo Quadro è di € 26.000.000,00 al netto dell’IVA, di cui € 7.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Il valore economico delle singole forniture sarà riportato in ciascun Contratto Applicativo.
La stima dei costi relativi agli oneri della sicurezza è stata condotta considerando le attività contrattualmente previste per l’intera durata dell’Accordo Quadro. Tali costi verranno integralmente riconosciuti nell’ambito del solo primo contratto applicativo, ma null’altro sarà dovuto all’Appaltatore in caso di sottoscrizione di ulteriori contratti applicativi.
Gli importi offerti dall’operatore economico in sede di gara sono da ritenersi fissi ed invariabili per tutta la durata dell’A.Q., salvo quanto disposto in materia di revisione prezzi di cui all’art. 28.2 del presente Capitolato.
Qualora dovessero manifestarsi particolari esigenze tecniche assolutamente imprevedibili o dovessero intervenire delle modifiche normative che richiedano un adeguamento dei beni acquistati, la Stazione Appaltante, ove richiederà tali adeguamenti, provvederà a ristorare l’Appaltatore con l’equo compenso che discenderà da specifica perizia di variante.
Il ribasso che l’operatore economico offrirà in sede di gara sarà da considerarsi unico sia per le forniture che per tutte le prestazioni accessorie contrattualmente previste.
Si pone in evidenza che:
1) l’importo massimo indicato per l’Accordo Quadro non è in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante; pertanto, la stessa null’altro dovrà all’Appaltatore in caso di sottoscrizione di contratti applicativi e di relativi atti aggiuntivi che risultino complessivamente inferiori a detto importo nel periodo di validità dell’Accordo Quadro, se non le somme per le prestazioni effettivamente rese e conformi alle obbligazioni assunte;
2) le quantità effettive da fornire saranno, pertanto, determinate fino a concorrenza del già menzionato importo massimo, in base ai contratti applicativi e ai relativi atti aggiuntivi. È fatta salva la facoltà del Comune di Napoli di esercitare l’opzione del quinto d’obbligo come previsto dal D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 6 – Stipula dell’Accordo Quadro
La stipula dell’Accordo Quadro avverrà secondo i tempi e le modalità di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante sottoscrizione di atto pubblico amministrativo.
Ai fini della stipula dell’Accordo Quadro, in forma pubblica amministrativa, l’Amministrazione inviterà, con comunicazione scritta, l’Appaltatore a produrre la documentazione necessaria tra cui, in particolare:
• Documentazione occorrente per lo svolgimento delle verifiche antimafia, ai sensi dell’art. 91 del
D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
• Atto costitutivo/statuto/contratto di rete, in originale o in copia autentica, con indicazione
dell’operatore economico designato quale mandatario/capofila di un RTI;
• Procura notarile in originale o copia autentica se il soggetto firmatario è persona diversa dal rappresentante legale dell’Appaltatore ovvero dell’operatore economico designato quale mandatario/capofila, in caso di aggiudicazione a RTI;
• Estremi del conto corrente dedicato all’appalto nonché i nominativi delle persone delegate ad
operare sul conto medesimo;
• “Clausola anti pantouflage”, di cui all’art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. n. 165/2001;
• Attestazione di pagamento degli oneri contrattuali (diritti di segreteria, bolli su contratto e allegati,
tassa di registro fissa pari a € 200,00);
• garanzia di cui all’art. 7.1 (1,5%).
Qualora l’Appaltatore non ottemperi a quanto richiesto oppure non si presenti, senza giustificato e grave motivo, alla stipula dell’Accordo Quadro all’ora e nel giorno a tale scopo stabiliti, la Stazione Appaltante potrà dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell’aggiudicazione, salvo richiesta di risarcimento di ulteriori danni e ferme restando le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa in vigore nei confronti dell’Appaltatore inadempiente. In tal caso, la Stazione Appaltante potrà aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria definitiva della gara.
In caso di mancato possesso di uno o più dei requisiti dichiarati, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà
di aggiudicare l’appalto mediante lo scorrimento della graduatoria.
Né l’approvazione della graduatoria né l’aggiudicazione costituiranno per la Stazione Appaltante obbligo a stipulare l’Accordo Quadro, pertanto il soggetto appaltatore non potrà far valere, in tal caso, alcuna forma di responsabilità, neanche di natura precontrattuale.
7.1 Garanzia sull’Accordo Quadro
A garanzia degli obblighi derivanti dall’Accordo Quadro l’Appaltatore dovrà costituire, all’atto della stipula dell’Accordo Quadro, una cauzione pari al 1,5% (uno virgola cinque per cento) del valore complessivo dell’Accordo Quadro. Tale cauzione garantisce la sottoscrizione dei singoli contratti applicativi, in conformità all’art. 12 dell’Accordo Quadro.
L’Appaltatore, successivamente alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, dovrà, prima della stipula di ciascun contratto applicativo, costituire ed inviare al Comune di Napoli idonee garanzie, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per un valore pari al 10% (dieci per cento) dell’importo netto del singolo contratto applicativo, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni dello stesso, xxx comprese anche quelle per le quali è prevista l’applicazione di penali, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 c.c, e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempimenti, nonché a garanzia del
rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comunque la risarcibilità del maggior danno.
In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20% (venti per cento).
Si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.
Inoltre, la Stazione Appaltante ha diritto di rivalersi sulla cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto in danno dell'esecutore, alle condizioni e secondo le modalità di cui all’art.103, comma 2 del Codice.
Nel caso di aggiudicazione ad un RTI, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE (costituiti), la garanzia verrà presentata, su mandato irrevocabile, dall’operatore economico mandatario/capofila in nome e per conto di tutti gli operatori economici riuniti, ferma restando la responsabilità solidale tra i medesimi.
In caso di consorzi, la garanzia deve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo.
Qualora l’Appaltatore dovesse propendere per la garanzia sotto forma di cauzione, ai sensi dell’art. 93 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 – la garanzia fideiussoria ex art. 93, comma 3 è redatta sulla base dello schema tipo di cui al Decreto del M.I.S.E., n. 31/2018. Operano le rinunce e le condizioni di cui all’art.103, comma 4 del D.Lgs 50/2016.
La garanzia si intende per la tutta la durata del singolo contratto applicativo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata secondo le modalità previste dall’art. 103, comma 5del Codice, accertata la consegna delle polizze fideiussorie (Warranty bond) a copertura del periodo di garanzia tecnica, previa deduzione di eventuali crediti della Stazione Appaltante verso l’Appaltatore.
L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo definitivo o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato di ultimazione, previa costituzione della polizza indennitaria triennale.
La garanzia definitiva deve inoltre prevedere una espressa disposizione in forza della quale essa stessa sarà tacitamente rinnovata con l’obbligo dell’Appaltatore di pagamenti dei premi, anche oltre il termine di scadenza riportato nella garanzia, fino al momento in cui lo stesso Appaltatore consegni una dichiarazione liberatoria a svincolo della garanzia rilasciata dall’Ente garantito.
Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di trattenute e/o penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Stazione Appaltante.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo resta fermo quanto previsto dall’art.
103 del D.Lgs. n. 50/2016.
7.3 Warranty bond
L’Appaltatore, fermo restando le responsabilità previste dalla normativa, costituirà, in occasione della messa in servizio pubblico di ogni singolo tram, una specifica polizza fideiussoria, c.d. Warranty bond, a copertura del periodo di garanzia tecnica triennale.
In caso di mancato o inesatto adempimento verificatosi nel periodo di garanzia, la Stazione Appaltante applicherà trattenute su tali garanzie. La polizza fideiussoria cessa di avere effetto decorsi tre anni dalla sua costituzione. Tale garanzia dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- Importo: 8 % (otto per cento) dell’importo contrattuale del singolo tram;
- Durata: 36 mesi, pari al periodo della garanzia tecnica triennale.
- Decorrenza: dalla data del verbale di immissione in servizio del singolo tram;
- Clausole: rinuncia a beneficio della preventiva escussione e rinuncia all’eccezione 1957, comma 2
c.c., operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dalla Stazione Appaltante.
Alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, l’Appaltatore ha diritto allo svincolo residuale della cauzione definitiva, previa consegna di una polizza di massimale pari a € 1.500.000. Tale polizza dovrà garantire, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le eventuali riparazioni successive alla scadenza del periodo di manutenzione in garanzia, senza alcun vincolo di spesa per la Stazione Appaltante, le garanzie particolari, indicate al punto 7.6 del presente Capitolato. Previa verifica, in contraddittorio con la Stazione Appaltante, la predetta polizza sarà svincolata alla scadenza del terzo anno.
Per i tram e tutti i loro componenti l’Appaltatore deve provvedere alla garanzia, ossia alla riparazione di guasti e alla rimozione di difetti di progettazione e di produzione, e a tutte le manutenzioni correttive (art.
E.2 del Capitolato Speciale - Parte Tecnica) per un periodo di almeno 36 mesi, o termine migliorativo presentato in offerta, dalla data di “messa in servizio”, di cui all’art. A.8 del Capitolato Speciale - Parte Tecnica, del singolo rotabile.
La Stazione Appaltante notificherà all’Appaltatore eventuali difetti riscontrati entro 3 giorni lavorativi dalla data della comunicazione, l’Appaltatore è tenuta ad iniziare i necessari interventi a propria cura e spese. Il termine di riconsegna del veicolo dovrà essere concordato con il RUP.
Fermo restando quanto sopra indicato, sono a carico dell’Appaltatore le seguenti garanzie particolari,
escluse le sole parti di consumo, a decorrere dalla data di immissione in pubblico servizio di ciascun tram:
• Struttura: 30 anni
• Pavimenti: 10 anni
• Vernici (resistenza all’esterno/aderenza): 6 anni
• Carrelli completi di motori e riduttori: 10 anni
• Impianto freno (escluse parti di consumo): 10 anni
Durante ognuno di questi periodi, l’Appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese a eliminare gli inconvenienti che venissero rilevati, effettuando tutte le riparazioni, sostituzioni o modifiche di parti atte a ripristinare le funzionalità degli organi tali da assicurare il rispetto dei termini di garanzia succitati.
7.7 Esclusioni dalla garanzia tecnica
Per tutti i tram, anche quelli coperti da garanzia, sono esclusi dagli oneri dell’Appaltatore le attività di cui all’Art. E.4.2 del Capitolato Speciale - Parte Tecnica, alle quali provvederà ANM in qualità di ente gestore.
Articolo 8 – Responsabilità dell’Appaltatore. Assicurazioni
8.1 – Responsabilità
L’Appaltatore assume ogni e qualsiasi responsabilità a tutti gli effetti civili e penali verso terzi e/o cose di terzi, per tutti i fatti e i danni dipendenti direttamente e/o indirettamente dalle forniture oggetto del contratto, sollevando la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa e obbligandosi a intervenire direttamente nei ricorsi o giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni, estromettendo la Stazione Appaltante in qualsiasi sede.
L’Appaltatore sarà pertanto totalmente ed unicamente responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante o di terzi, sia della progettazione, anche se già verificata e modificata, sia delle prestazioni intese a realizzare i veicoli, senza poter invocare, a sollievo delle sue responsabilità, né le modifiche apportate ai progetti a richiesta della Stazione Appaltante , né l’intervenuta approvazione dei progetti medesimi, né la vigilanza effettuata sull’attività dell’appaltatore da parte della Stazione Appaltante ai sensi del Capitolato Speciale – Parte Tecnica.
8.2 – Assicurazioni
L’Appaltatore è obbligato a stipulare, all’atto della sottoscrizione di ogni singolo contratto applicativo, con una compagnia di gradimento della Stazione Appaltante, una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni arrecati a terzi e alla Stazione Appaltante nell’esecuzione dei lavori sino al termine del contratto e per danni derivanti da forza maggiore.
La garanzia di cui al presente articolo deve essere operante a favore dell’Appaltatore, di eventuali Subappaltatori e della Stazione Appaltante. Per quanto riguarda la responsabilità civile, la cifra assicurata dovrà essere di entità tale da garantire il danno singolo e il disastro. In relazione ai rischi connessi alle obbligazioni dell’appalto l’Appaltatore dovrà avere una copertura assicurativa minima per danni arrecati a
terzi, alla Stazione Appaltante e all’ente Gestore ANM, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose ed animali, nonché per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di servizio o professionali (RCT). Inoltre, l’Appaltatore dovrà essere assicurato per i danni arrecati ai prestatori di lavoro (RCO). La garanzia assicurativa RCT dovrà comprendere anche i danni da incendio, corto circuito, esplosione, scoppio.
I massimali assicurativi minimi richiesti sono i seguenti:
• per sinistro per persona per danni ad animali o cose RCT € 20.000.000;
• RCO € 5.000.000
Resta inteso che sia l’indicazione dei massimali, sia la proposizione di garanzie assicurative, non esonerano
l’Appaltatore dalle Sue responsabilità comunque configurabili.
In nessun caso i massimali assicurativi previsti si possono configurare come limite di responsabilità per
l’Appaltatore.
L’Appaltatore dovrà adottare tutte le necessarie predisposizioni e i provvedimenti necessari o anche solo opportuni per evitare il verificarsi di infortuni o danni alle persone o alle cose, durante l’esecuzione del servizio. L’Appaltatore sarà responsabile dei danni arrecati alla Stazione Appaltante, all’ente Gestore e a terzi: nessuna responsabilità sarà pertanto da attribuire a ANM per danni derivanti dall’espletamento del servizio, se non ad essa riconducibili. Qualunque danno a persone e/o cose, guasto o sottrazione di materiali e oggetti di proprietà della Stazione Appaltante, di ANM o di terzi, causati dal personale dell’Appaltatore, sarà a carico dello stesso, il quale dovrà di conseguenza provvedere al risarcimento e/o al ripristino.
La copertura assicurativa non dovrà contenere franchigie e/o scoperti. In caso di franchigie e/o scoperti, questi non dovranno essere opponibili alla Stazione Appaltante e ad altri terzi.
Articolo 9 - Proprietà industriale e commerciale. Brevetti
L’Appaltatore garantisce, in ogni tempo, la Stazione Appaltante contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno utilizzati ai fini dell’esecuzione del Contratto.
L’Appaltatore è tenuto ad indicare nell’offerta o in un suo allegato anche gli organi, i mezzi, i dispositivi, i processi di lavorazione brevettati, da esso stesso Appaltatore o da terzi, che intenda eventualmente adottare, segnalando per ciascuno di essi gli estremi del brevetto.
L’Appaltatore è, inoltre, tenuto a dimostrare, nel caso di brevetti di terzi, di essere in possesso delle relative licenze ovvero, in alternativa, di un impegno irrevocabile di cessione a suo favore di tali diritti da parte del titolare, per il caso in cui il Contratto venga concluso con la Stazione Appaltante.
Tutti gli oneri, a qualsiasi titolo, connessi all’ottenimento dei diritti di sfruttamento dei brevetti di cui al presente articolo, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno, sono a carico dell’Appaltatore e si intendono compresi e compensati nel prezzo contrattuale.
La Stazione Appaltante resta estraneo ai rapporti tra l’Appaltatore ed i titolari dei brevetti e alle eventuali
controversie che dovessero insorgere tra detti soggetti.
Salva diversa disposizione contrattuale, l’Appaltatore si impegna a realizzare tutto quanto necessario affinché la Stazione Appaltante possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i pezzi o i dispositivi forniti dall’Appaltatore medesimo e di procurarsi i pezzi necessari per le eventuali riparazioni, senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario.
L’Appaltatore si assume tutte le responsabilità conseguenti all’impiego di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino il diritto di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. In ogni caso, i beni oggetto della fornitura ed i relativi componenti debbono corrispondere ai requisiti essenziali stabiliti dalla disciplina comunitaria e nazionale in tema di armonizzazione tecnica e garantire, tra l’altro, la protezione del lavoratore, la salvaguardia dell’ambiente, la salute e la sicurezza degli utenti. Qualora consentito dalla disciplina comunitaria e nazionale in materia di armonizzazione tecnica, l’Appaltatore procede al controllo di fabbricazione interna e dichiara la conformità e l’idoneità dell’impiego dei beni oggetto di fornitura e dei loro componenti.
Articolo 10 – Requisiti, qualità e provenienza dei materiali da fornire
I prodotti oggetto della fornitura devono, in ogni caso, presentare caratteristiche idonee e corrispondere ai requisiti ed ai livelli prestazionali (ivi compresi, eventualmente, quelli relativi alle attività di consegna e di assistenza nel periodo di garanzia) contrattualmente stabiliti, nonché a quelli che derivino da prescrizioni di legge, regolamenti etc.
Inoltre, i prodotti oggetto della fornitura debbono, comunque, corrispondere ai requisiti che, benché non espressamente definiti contrattualmente, siano, comunque, necessari perché i prodotti oggetto della fornitura siano funzionanti e idonei allo specifico uso al quale sono destinati.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 16, 17 e 18 del D.M. n. 145/2000 (Capitolato Generale dei LL.PP.) e quanto previsto dal D.M. n. 49/2018. Tutti i materiali impiegati dovranno rispondere alle norme UNI, CNR, CEI di prova e di accettazione nonché alle norme emanate dai vari organi, enti ed associazioni che ne abbiano titolo, in vigore al momento dell’aggiudicazione dei lavori o che vengano emanate prima dell’ultimazione dei lavori stessi. Ogni approvazione rilasciata dalla Direzione dell’Esecuzione non costituisce implicita autorizzazione in deroga alle specifiche tecniche facenti parte degli elaborati contrattuali, a meno che tale eventualità non venga espressamente citata e motivata negli atti approvati.
Articolo 11 - Modifiche al contratto durante il periodo di efficacia.
Le modifiche, nonché le varianti, della presente fornitura devono essere autorizzate per iscritto dal RUP, sentito il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, esclusivamente nei casi e nei limiti indicati dall’articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo le procedure indicate nell’articolo 22 del Decreto n. 49/2018. Pertanto, le varianti adottate arbitrariamente dall’Appaltatore non saranno ricompensate da parte della stazione appaltante. L’Appaltatore ha comunque l'obbligo di eseguire eventuali varianti e variazioni che si rendessero necessarie ai sensi del predetto articolo, senza che possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi o indennizzi di sorta, oltre ai normali compensi desumibili dalle opere che si andranno a realizzare.
Qualora l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa anche senza l'opposizione del Direttore dell’Esecuzione, impiegasse materiali, componenti, apparati etc., di dimensioni eccedenti quelle prescritte, o di lavorazione più accurata, o di maggior pregio rispetto a quanto previsto, e sempre che la Direzione dell’Esecuzione accetti le opere così come eseguite, l'Appaltatore medesimo non avrà diritto ad aver aumento dei prezzi contrattuali.
Tali varianti non possono comportare modifiche alla durata delle prestazioni.
Sono ammesse per il Committente modifiche quantitative, sia in aumento che in diminuzione, nei limiti del
quinto dell’importo del contratto e alle condizioni di cui all’art. 106, comma 12, d.lgs. 50/2016. Per gli ulteriori aspetti si rinvia all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.
Art. 12 - Norme generali e particolari da osservare nell’esecuzione dell’appalto.
Il Comune di Napoli, con deliberazione di G.C. n. 3202 del 05/10/2007, ha preso atto del “Protocollo di Legalità” sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 01/08/2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xx, nonché sul sito web del Comune di Napoli xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx unitamente alla deliberazione di G.C. n. 3202 del 05/10/2007. Gli articoli 2 e 8 del “Protocollo di legalità”, che contengono gli impegni e le clausole alle quali la Stazione Appaltante e l’Appaltatore sono tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel disciplinare di gara, che forma parte integrante e sostanziale del bando, evidenziando inoltre che le clausole di cui all’art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall’Appaltatore.
12.2 Patto d’integrità e codice di comportamento
L’Appaltatore, come la Stazione Appaltante, è tenuto a conformare i propri comportamenti ai principi di
lealtà, trasparenza e correttezza, e ad osservare il rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il Patto
di integrità adottato con deliberazione di G.C. n. 797 del 03/12/2015, sottoscritto dalle parti e agli atti di questo servizio.
L’Appaltatore prende atto dell’esistenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con
D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e del Codice di comportamento adottato dal Comune di Napoli con deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2004, con particolare riferimento a quanto ivi previsto all’art. 2, comma 3, e all’art. 20, comma 7, di cui dichiara di aver preso piena conoscenza sul sito internet dell’Ente - Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione documenti generali - e si obbliga ad osservarlo pienamente. Le clausole sanzionatorie in caso di inosservanza di dette disposizioni sono quelle previste nel Patto di Integrità adottato dall’Xxxx.Xx caso di gravi e reiterate violazioni del codice di comportamento interverrà la risoluzione contrattuale.
12.3 Trattamento dei dati personali
Le parti sono tenute all’osservanza delle prescrizioni di legge in materia del trattamento dei dati personali
(GDPR – Regolamento UE n. 679/2016 e D.lgs. n. 196/2003).
Per l’approvazione del progetto esecutivo, secondo prospetto nr. 1 dell’Art. A.9.3 del Capitolato Speciale - Parte Tecnica, l’Appaltatore dovrà descrivere in apposita relazione tecnica quali dati personali (immagini, voce, identificativi utente, comportamenti/azioni utente, log, ecc.) vengono raccolti dai sistemi oggetto della fornitura (es. telecamere, RSE, ecc.), le modalità con cui vengono trattati, i rischi individuati e le relative misure di protezione, secondo quanto richiesto dalla normativa sopra citata (con particolare riferimento ai principi di “privacy-by-design” e “privacy-by-default”).
L’Appaltatore assume ogni onere e garantisce e tiene indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi azione o pretesa di terzi per brevetti di invenzione, privative industriali o analoghi diritti in relazione a complessivi, apparecchiature, materiali, procedimenti adottati nell’esecuzione delle prestazioni.
Articolo 13 – Cronoprogramma delle attività
L’avvio della prestazione decorre dalla stipulazione del contratto applicativo o dall’avvio di urgenza da parte
del RUP.
L’Appaltatore sarà responsabile della progettazione e della costruzione dei tram e dei suoi equipaggiamenti di bordo secondo le modalità e i tempi indicati nel cronoprogramma definitivo, così come eventualmente migliorato in sede di offerta,che lo stesso sarà tenuto a presentare entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto applicativo.
Il cronoprogramma può, in ogni caso, prevedere ulteriori miglioramenti sui tempi offerti. In ogni caso, eventuali ulteriori miglioramenti dei tempi rispetto a quelli offerti in sede di gara non potranno essere oggetto di valutazione, essendosi esaurita la fase di presentazione e valutazione delle offerte e non daranno luogo a ulteriori compensi o rimborsi.
Il cronoprogramma è inteso come impegnativo per l’Appaltatore e in base ad esso saranno determinate le scadenze per la consegna e l’applicazione delle eventuali penali.
I tempi offerti nel cronoprogramma del Primo Contratto Applicativo dovranno essere validi anche per i
successivi contratti applicativi e l’Appaltatore è obbligato al rispetto.
Per i dettagli delle singole fasi previste nel cronoprogramma si rinvia al Capitolato Speciale – Parte Tecnica e agli elaborati tecnici di gara.
Il cronoprogramma dovrà essere verificato dalla Stazione Appaltante entro 15 giorni consecutivi dalla presentazione. Qualora la Stazione Appaltante elaborasse osservazioni o correzioni e richiedesse un’ulteriore trasmissione del cronoprogramma, l’Appaltatore assume l’obbligo di recepirle e dovrà presentare una nuova versione di tale elaborato nel termine di 10 giorni consecutivi dalla formale comunicazione della Stazione Appaltante, in piena conformità alle osservazioni.
La Stazione Appaltante dovrà riesaminare, correggere e dare formale approvazione del cronoprogramma entro i successivi 7 giorni consecutivi dalla consegna della nuova versione.
Qualora l’Appaltatore non consegni il cronoprogramma nei tempi stabiliti nonché in conformità con le prescrizioni contrattuali oppure in caso di mancato rispetto delle osservazioni della Stazione Appaltante, questi avranno diritto di modificare il cronoprogramma in danno dell’Appaltatore.
Una volta approvato dalla Stazione Appaltante, il cronoprogramma sarà ritenuto definitivo e l’Appaltatore
sarà obbligato ad attuarlo senza modifiche.
Inoltre, qualora venisse richiesto dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore dovrà predisporre ed inviare, su base settimanale o per intervalli periodici stabiliti dalla Stazione Appaltante, un dettagliato programma di lavori che dimostri tutte le attività che sono in avanzamento o quelle che stanno per iniziare. Le attività descritte nel menzionato programma consistono in un’estensione di quelle incluse nel cronoprogramma approvato, con le quali devono essere in perfetta conformità.
Qualora nel corso di esecuzione dell’appalto, vengano osservati ritardi in relazione al cronoprogramma approvato per motivi addebitabili a inadempienze dell’Appaltatore, questi dovrà prendere tutte le necessarie misure per accelerare i lavori, a suo giudizio o in accordo con le indicazioni della Stazione Appaltante. Le misure di accelerazione previste in questo paragrafo saranno a totale cura e spese dell’Appaltatore.
In caso di mancata adozione di dette misure o nel caso in cui le stesse non consentano un allineamento dei tempi a quelli contrattualmente previsti, verranno applicate le penali di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Si specifica che, in caso di attività aggiuntive assegnate all’Appaltatore, il cronoprogramma sarà conseguentemente aggiornato e, se le stesse influenzino l’esecuzione, le rispettive scadenze saranno prorogate.
Resta inteso, infine, che il cronoprogramma delle attività di cui al presente articolo, redatto dall’Appaltatore in conformità alle prescrizioni impartite dalla Stazione Appaltante, tiene conto di tutte le esigenze connesse al mantenimento delle normali condizioni dell’esercizio della Stazione Appaltante in vigore che l’Appaltatore è tenuto ad osservare.
Il trasporto dei beni oggetto della presente fornitura, comunque effettuato, avviene ad esclusivo rischio e pericolo dell’Appaltatore, anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo, nelle operazioni di carico o di scarico, sia assistito dal collaudatore o da altro incaricato della Stazione Appaltante.
Il ricevimento, senza riserve, presso il deposito di San Xxxxxxxx a Xxxxxxxx, non preclude azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della consegna e ciò anche in deroga ai termini di decadenza di cui all’art. 1698 c.c.
La totalità della fornitura andrà resa franco destino presso il deposito. L’Appaltatore comunicherà per iscritto alla Direzione dell’Esecuzione del Contratto, con opportuno anticipo, le date di approntamento alla spedizione. Comunicherà inoltre le modalità di esecuzione del trasporto ed il programma delle spedizioni; le spedizioni potranno essere effettuate soltanto in seguito a benestare del Gestore ANM.
I relativi oneri sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, in quanto compresi e compensati nel prezzo
contrattuale.
L’Appaltatore è tenuto a svolgere, con ogni cura e diligenza, le operazioni di trasporto nonché di carico e scarico degli stessi sul mezzo scelto per il trasporto, allo scopo di evitare danni, avarie e perdite, attenendosi alle eventuali prescrizioni tecniche contenute nei documenti di gara nonché alle istruzioni eventualmente impartite dal collaudatore o da altro incaricato della Stazione Appaltante, per l’adozione di particolari cautele ed accorgimenti in relazione alle caratteristiche della fornitura.
L’Appaltatore, a propria cura, rischio e spese, dovrà effettuare la consegna franco destino, ovvero presso il Deposito sito in Napoli, località San Xxxxxxxx a Teduccio, di tutti i tram, di tutte le scorte strategiche (impianti o apparecchiature o sottoassiemi meccanici rilevanti per la gestione della manutenzione ciclica e della disponibilità dei tram in esercizio) e dei ricambi consumabili, delle attrezzature speciali per la manutenzione e prove dei tram e delle attrezzature fisse e portatili per la gestione della diagnostica e ricerca guasti.
La consegna dei tram dovrà avvenire nel rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma, come eventualmente migliorato in sede di offerta dall’Appaltatore. All’atto della consegna di ogni tram dovrà essere redatto apposito Xxxxxxx di consegna, sottoscritto in contraddittorio dalle parti.
La Stazione Appaltante ha la facoltà di differire la data entro la quale l’Appaltatore è tenuto alla consegna dei tram oggetto della fornitura, senza che, per i primi tre mesi, l’Appaltatore stesso possa pretendere compensi o indennizzi di sorta ovvero il pagamento delle spese di magazzinaggio, che si debbono ritenere comprese e compensate nel prezzo contrattuale.
L’Appaltatore dovrà consegnare:
• tutti i materiali di ricambio, costituenti scorta strategica per la Stazione Appaltante (compresi nella fornitura);
• le scorte e tutti i pezzi di ricambio e i materiali di consumo, costituenti scorta tecnica, necessari per la corretta esecuzione degli interventi di manutenzione per il periodo di durata della garanzia dalla immissione in servizio di ciascun tram, gestendo appropriatamente le quantità di scorta;
• le attrezzature necessarie all’effettuazione della manutenzione corrente, nonché di quella ciclica di
revisione speciale e generale;
• le attrezzature di prova e diagnostica utili al monitoraggio diagnostico e funzionale di tutti i sub- componenti installati sui diversi impianti di bordo;
• le attrezzature per effettuare eventuali recuperi dei veicoli in caso di svio e deragliamento;
• tutti i manuali, le schede tecniche, i cataloghi illustrati, i disegni e le certificazioni dei sottoassiemi di bordo per l’uso, la manutenzione corrente e quella ciclica di revisione dei tram e dei sottoassiemi impiantistici di bordo.
Tutta la documentazione tecnica richiamata ai precedenti punti, compresi i disegni, dovrà essere redatta in lingua italiana e consegnata in numero 2 copie cartacee debitamente sottoscritte, in n. 2 copie digitali in formato.pdf/A sottoscritte con firma elettronica e in 2 copie digitali nei formati originari modificabili (.dwg,
.doc, .xls etc.).
Resta a carico dell’Appaltatore la consegna delle eventuali ulteriori copie cartacee del progetto necessarie per l’acquisizione dei pareri prescritti.
Articolo 16 - Custodia dei beni
16.1 - Custodia dei rotabili oggetto di fornitura
La Stazione Appaltante, per il tramite del Gestore ANM, si impegna a rendere disponibile uno o più siti nei quali ricoverare i rotabili oggetto della fornitura per le successive fasi di assemblaggio. In ogni caso, l’Appaltatore dovrà adeguarsi alla disponibilità offerta dal Gestore ANM definendo ed attuando un’opportuna procedura di trasporto e gestione dei tram e delle relative attrezzature che permetta di rispettare i tempi stabiliti nel cronoprogramma offerto.
La responsabilità della custodia dei locali e delle attrezzature già presenti presso il deposito di San Xxxxxxxx a Xxxxxxxx è a carico del Gestore ANM, il quale vi provvede con la propria organizzazione.
Resta in capo all’Appaltatore la custodia dei nuovi rotabili fino alla data di messa in servizio di ciascuno di
essi.
Qualora le misure e/o gli impianti di sicurezza attualmente in uso dal Gestore ANM, all’interno o nei pressi delle aree di ricovero messe a disposizione, non siano ritenuti adeguati dall’Appaltatore, è responsabilità di quest’ultimo individuare gli opportuni interventi migliorativi e provvedere alle relative spese di attuazione. Tali interventi dovranno essere presentati con il supporto di opportuna documentazione tecnica e dovranno essere accettati dalla Stazione Appaltante e dal Gestore ANM. A questo riguardo, il Gestore ANM privilegerà l’attuazione di interventi integrati con le dotazioni attualmente in uso. In corrispondenza di eventi dolosi (intrusioni, vandalismi, furti etc.) od accidentali (incendi, allagamenti, etc.) che possono aver luogo nell’area di deposito dei rotabili, nessuna responsabilità sarà addebitabile, in ogni caso, alla Stazione Appaltante e al Gestore ANM se non per cause ad esso imputabili, limitatamente all’oggetto della fornitura e l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro dei componenti della fornitura.
Nel caso in cui il Gestore ANM sia impossibilitato a rendere disponibili tali aree, l’Appaltatore dovrà garantire comunque, a sue spese, i locali necessari al ricovero dei materiali in modo da non impattare negativamente sull’esecuzione dei lavori e sui tempi stabiliti nel cronoprogramma offerto.
16.2– Custodia dei beni di proprietà della Stazione Appaltante o del Gestore
Qualora sia contrattualmente previsto che per l’allestimento della fornitura, la Stazione Appaltante e/o il Gestore ANM ai fini dell’esecuzione del contratto, consegni all’Appaltatore nel luogo convenuto, materie prime, materiali in tutto o in parte già lavorati o apparecchiature, comunque destinati ad essere integrati nella fornitura o per attività connesse, l’Appaltatore predispone e mantiene attive procedure documentate per tenere sotto controllo la verifica, l’immagazzinamento, la manutenzione dei suddetti beni.
L’Appaltatore è, in ogni caso responsabile, in qualità di depositario di tutti i beni che gli siano stati
consegnati ai sensi del comma 1 del presente articolo.
In ogni caso, i beni di cui al comma 1 del presente articolo, devono essere custoditi, compatibilmente con le esigenze delle lavorazioni, separatamente dai beni di proprietà dell’Appaltatore e/o di terzi e devono essere individuati per mezzo di scritte o cartelli recanti la dicitura “Proprietà” seguita dal nominativo della Stazione Appaltante e/o del Gestore ANM. È in facoltà della Stazione Appaltante procedere, in qualunque momento, al riscontro della consistenza dei materiali stessi.
Ogni prodotto perso, danneggiato o, comunque, inadatto o inidoneo all’utilizzazione deve essere registrato e notificato alla Stazione Appaltante. L’Appaltatore è, comunque, tenuto, anche nell’ipotesi in cui avarie, smarrimenti, furti, sottrazioni o altri eventi simili derivino da cause di forza maggiore, a reintegrare le parti, comunque avariate o mancanti ovvero a rimborsarne il valore ai prezzi di mercato per materiale reso sul luogo.
L’Appaltatore è tenuto a restituire quanto ricevuto dalla Stazione Appaltante o dal Gestore ANM, in
condizioni di perfetta efficienza, non oltre quindici giorni dalla data del collaudo dell’ultima partita
approntata, restando, comunque, a suo carico eventuali spese ed oneri che egli dovesse sostenere per ottemperare a tale prescrizione.
Delle operazioni di consegna e di restituzione dei beni di cui al presente articolo, sono redatti appositi verbali.
Articolo 17 – Verifiche, prove e collaudi
Le verifiche di conformità avverranno secondo le modalità indicate Capitolato Speciale – Parte Tecnica:
• all’Art. B per quanto riguarda le prove;
• all’Art. D per quanto riguarda le prestazioni;
• all’Art. A per quanto riguarda l’adeguatezza della documentazione tecnica, l’esecuzione della
formazione;
• all’Art. E per quanto riguarda la consegna delle attrezzature speciali.
L’Appaltatore è tenuto a consentire l’accesso di RUP/DEC e dell’Autorità competente alle proprie strutture per le verifiche di conformità di cui al presente articolo e a cooperare come richiesto secondo le modalità indicate all’Art. B del Capitolato Speciale – Parte Tecnica.
Qualora in sede di verifiche in corso d’opera e finale siano riscontrati vizi o difformità rispetto a quanto contrattualmente previsto, il RUP/DEC inoltra contestazione scritta all’Appaltatore, con invito alla regolarizzazione entro il termine assegnato, ferma la facoltà per l’Appaltatore di presentare osservazioni scritte.
L’onere di regolarizzazione entro il termine assegnato non è sospeso dalla presentazione delle osservazioni. Il RUP/DEC comunica all’Appaltatore l’esito dell’esame delle osservazioni eventualmente presentate, disponendo il relativo accoglimento ovvero confermando la violazione anche per gli effetti di cui al successivo articolo relativo alle “penali”.
I collaudi dei componenti o assiemi dovranno essere eseguiti alla presenza dei competenti organi ministeriali, della Stazione Appaltante e dell’Appaltatore e dovranno essere eseguiti secondo un piano di collaudi preventivamente definito ed approvato dai competenti organi ministeriali.
Nella fase di produzione delle parti dei tram, oltre alle prove di tipo e alle prove di serie previste dalle normative applicabili alla tipologia di componente o sottassieme, potranno essere richieste prove per verificare la rispondenza della costruzione agli elaborati ed ai disegni già sottoposti all’approvazione ministeriale.
I controlli e i collaudi provvisori (o collaudi in corso d’opera) avranno lo scopo di accertare, sia durante la lavorazione sia nella fase finale, l’esatta osservanza a regola d’arte delle norme e delle prescrizioni riguardanti la fornitura.
Una volta che avvenuta l’ultimazione di ogni tram presso lo stabilimento di produzione, l’Appaltatore dovrà inviare con anticipo di almeno tre settimane, una formale comunicazione alla Stazione Appaltante affinché venga eseguita una visita di accertamento presso lo stabilimento di produzione dell’Appaltatore, in occasione della quale sarà redatto apposito verbale di Constatazione che autorizzerà la spedizione dei tram presso il Deposito di San Xxxxxxxx a Xxxxxxxx, in Napoli. All’arrivo dei tram presso il deposito sarà redatto il “Verbale di consegna provvisorio del tram”, a cui seguiranno le fasi assemblaggio, di messa a punto e di circolazione di prova, funzionali all’immissione in servizio.
Contestualmente alla redazione di tale verbale, l’Appaltatore sarà tenuto alla consegna della documentazione probatoria (progetto costruttivo e certificati di prove e collaudi in corso d’opera e a tram ultimato) relativa alla costruzione del tram e dei suoi sottoassiemi.
Relativamente alla consegna del primo tram, a valle del trasferimento presso il Deposito di San Xxxxxxxx a Xxxxxxxx in Napoli, sarà necessario avviare la fase di redazione della valutazione dei rischi e delle interferenze connesse alla esecuzione delle attività nel Deposito ed in linea.
17.3 Verbale di Immissione in servizio
La Stazione Appaltante, unitamente al Gestore ANM, comunicherà il programma per le prove di immissione in servizio pubblico di ciascun tram, cui l’Appaltatore è tenuto a presenziare con proprio personale qualificato.
Dopo l’accettazione, ovvero a conclusione, con esito positivo e senza prescrizioni da parte dei componenti della Commissione apposita, delle prove per l’immissione in servizio, di cui all’art. A.7 della Capitolato Speciale – Parte Tecnica, e previa consegna, per ogni tram della garanzia Warranty bond, di cui all’art. 7.3 del presente Capitolato Speciale, verrà redatto il relativo “Verbale di immissione in servizio” che costituirà benestare per l’emissione del SAL e della relativa fatturazione. Dalla data di messa in servizio del singolo tram inizierà a decorrere il periodo di garanzia tecnica.
17.4 Certificato di Ultimazione delle prestazioni
In occasione dell’immissione in servizio pubblico dell’ultimo tram, e previa verifica della consegna della totalità della documentazione tecnica ed amministrativa disciplinata dal Capitolato Speciale- Parte Tecnica, nonché del completamento della formazione del personale del Gestore ANM, sarà emesso un “Certificato di ultimazione delle prestazioni” che costituirà benestare per lo svincolo, nel limite massimo dell’ottanta per cento dell’importo della garanzia definitiva di cui all’Art. 7.2 del presente Capitolato Speciale, previo accertamento , da parte del DEC, della consegna delle polizze fideiussorie “Warranty bond” a copertura del periodo di garanzia tecnica, nonché del rispetto di tutti gli ulteriori adempimenti a carico dell’Appaltatore.
Il collaudo finale di ciascun tram avverrà entro 12 mesi dall’immissione in servizio pubblico e comunque non prima di aver percorso 36.000 km con ciascun tram, così come definito dall’articolo A.8 del Capitolato Speciale – Parte Tecnica.
Il Comune di Napoli nominerà apposita commissione di collaudo che si avvarrà, oltre che dei documenti tecnici di progetto e di quelli amministrativi-contrattuali, anche di apposita “relazione di benestare al collaudo” redatta dal Direttore di Esercizio di ANM. In tale relazione dovranno essere ripercorse le tappe che hanno contraddistinto la consegna ed il comportamento in esercizio del singolo tram, evidenziando i principali guasti, gli eventuali retrofit e lo stato manutentivo/operativo del tram da sottoporre a collaudo. La “relazione di benestare al collaudo” sarà redatta all’esito del superamento di tutte le prove di tipo e di serie previste dal Piano delle Prove in presenza delle seguenti circostanze:
A. assenza di situazioni di guasto dipendenti dall’Appaltatore o di incompletezza di componenti;
B. assenza di anomalie di comportamento in esercizio del rotabile, di elementi turbativi per la regolarità del servizio, di ritardi nella messa in servizio di funzionalità accessorie;
C. esecuzione di tutti gli eventuali retrofit e/o migliorie tecniche e/o sistemazioni stabilite nelle fasi di
collaudo, di immissione in servizio e di prime fasi dell’esercizio;
D. consegna del documento di “stato di configurazione” del rotabile, di cui all’art. A.9.3 del Capitolato Speciale – Parte Tecnica, indicante l’ultimo indice di modifica di progetto dei componenti e dei software di bordo;
E. completamento della consegna della documentazione di progetto, dei manuali, e di tutta la documentazione di cui all’art. A.9.3 del Capitolato Speciale – Parte Tecnica, in veste definitiva e approvata dalla Stazione Appaltante;
F. per gli ultimi 2 tram, completamento della consegna degli strumenti di manutenzione a corredo dei
rotabili e della relativa documentazione di cui all’art. E.6 del Capitolato Speciale – Parte Tecnica.
Qualora durante il periodo di esercizio preventivo al collaudo o all’atto del collaudo, si riscontrassero vizi, difetti, malfunzionamenti del singolo tram o parte di esso, l’Appaltatore dovrà eliminare a proprie cure e spese, tutti i vizi, difetti e malfunzionamenti riscontrati.
Trattandosi di forniture di elevato importo e di notevole complessità tecnica, il collaudo tecnico amministrativo è effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualità della fornitura e dei relativi materiali.
Alla data di immissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo di tutti il lotto dei tram forniti, con esito positivo, l’appaltatore ha diritto allo svincolo residuale della garanzia definitiva previa consegna di una polizza triennale di cui all’art. 7.4 del presente Capitolato Speciale.
I termini di tempo fissati per l’esecuzione delle prestazioni sono improrogabili. Qualora casi fortuiti o di forza maggiore o, comunque, fatti non imputabili all’Appaltatore turbino o facciano sospendere le normali attività di essi, tali termini potranno essere prorogati, a richiesta dell’Appaltatore ed a giudizio della Stazione Appaltante, nella misura che quest’ultimo riterrà giustificata.
La proroga potrà essere concessa per un periodo massimo corrispondente alla durata dei suddetti eventi,
con l’osservanza delle seguenti condizioni:
• dare immediato avviso per iscritto degli eventi verificatisi al fine di ottenere la concessione di una proroga;
• far pervenire alla Stazione Appaltante, prima della scadenza del termine contrattuale, domanda di proroga allegando la documentazione probatoria dei fatti determinanti il ritardo o, riservandosi, se tale documentazione non possa essere momentaneamente prodotta, di trasmetterla tempestivamente.
In tutti i casi in cui circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano in via temporanea il regolare svolgimento dell’appalto,il DEC o, nei casi previsti dal Codice, il RUP potrà ordinarne la sospensione, compilando, se possibile con l'intervento del RGC, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione, dello stato di avanzamento dell’appalto e delle eventuali cautele adottate affinché alla ripresa esso possa continuare senza eccessivi oneri, della consistenza di mezzi e/o attrezzature esistenti sul luogo delle prestazioni al momento della sospensione. Il RUP può altresì disporre la sospensione per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, xxxxxx per un tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per il contratto applicativo, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se la Stazione Appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
Ove successivamente alla consegna dell’appalto insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il suo regolare svolgimento, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di appalto eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle parti non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di
sospensione e di ripresa. L’iscrizione, a pena di decadenza, deve contenere:
• formulazione ed indicazione documentata delle ragioni su cui le contestazioni, pretese o richieste si fondano;
• precisazione delle conseguenze che ne derivano sul piano economico con indicazione esatta dei criteri di calcolo, del conteggio e della somma di cui si richiede il pagamento.
Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia all’art. 107 del D.lgs. n. 50/20016 e al DM n. 49/2018.
Articolo 20 – Oneri e obblighi della Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante è tenuta all’esecuzione del contratto secondo i principi di buona fede, correttezza, leale cooperazione, tempestiva e chiara informazione di ogni circostanza imprevista influente sul buon esito dell’appalto, e ad assumere ogni iniziativa utile a consentire l’adempimento dell’Appaltatore.
La Stazione Appaltante si impegna ad assolvere tutti gli obblighi assunti all’atto della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, del Contratto Applicativo e di tutti i documenti di gara.
Nei depositi di San Xxxxxxxx a Xxxxxxxx sono messi a disposizione dell’Appaltatore un locale da impiegare come ufficio, se possibile con linee telefoniche, ed un adeguato spazio per allestire il proprio magazzino. Ulteriori locali potranno essere messi a disposizione, se possibile. È consentito l’utilizzo degli spogliatoi. Al riguardo si prenderanno gli accordi del caso.
Il deposito nel quale l’Appaltatore opera è dotato di un binario attrezzato concepito per le vetture ANM di attuale dotazione. L’eventuale messa a disposizione di attrezzature all’Appaltatore da parte di ANM può avvenire, ma non in esclusiva, previo accordo con il Responsabile del deposito, essendo i binari e le attrezzature utilizzati/bili anche dal gestore stesso per la manutenzione del resto della flotta.
Sono, inoltre, posti a carico della Stazione Appaltante, nel rispetto delle norme inderogabili di legge:
• imposta sul valore aggiunto (IVA) sui corrispettivi d'appalto.
Articolo 21 – Oneri e obblighi dell’Appaltatore.
La sottoscrizione del contratto comporta attestazione da parte dell’Appaltatore della piena conformità alle normative vigenti e della piena conoscenza e accettazione delle condizioni dell’affidamento espresse dall’Accordo Quadro, dal Contratto applicativo, dal presente Capitolato Speciale e da tutti gli allegati.
L’Appaltatore è tenuto all’esecuzione del contratto secondo i principi di buona fede, correttezza, leale cooperazione, tempestiva e chiara informazione di ogni circostanza imprevista influente sul buon esito dell’appalto.
L’Appaltatore è responsabile verso la Stazione Appaltante dell’esatta e puntuale realizzazione dell’oggetto del contratto nonché della buona riuscita dell’appalto.
L’Appaltatore è obbligato a osservare scrupolosamente tutte le leggi e disposizioni in vigore riguardanti la sicurezza delle persone e delle cose in generale e la prevenzione degli infortuni.
Le opere e i relativi costi richiesti da eventuali rilievi e/o prescrizioni dettate dalle autorità competenti e, in particolare, da parte di ANSFISA, sono da intendersi interamente a carico dell’Appaltatore.
L’Appaltatore è tenuto ad effettuare tutte le manutenzioni preventive e correttive, nonché a fornire tutti i materiali che si rendessero necessari nell’esecuzione delle medesime, fino a quando non sia dato corso positivamente a tutto quanto stabilito dall’Art. A.8 del Capitolato Speciale - Parte Tecnica, Messa in servizio
– Passaggio di proprietà. Qualora il tram richiedesse immediata manutenzione preventiva e la sostituzione di materiali di consumo a causa del perdurare del periodo di Test&Commissioning, di cui all’art. A.6.2 del Capitolato Speciale – Parte Tecnica, e/o di Rodaggio, art. A.6.3 del Capitolato Speciale – Parte Tecnica, per cause imputabili all’Appaltatore, il costo della prima lavorazione programmata è completamente a suo carico. Il RGC è tenuto a sottoscrivere ogni verbale o documento predisposto dal RUP o dal DEC o dai loro assistenti apponendovi ogni eventuale osservazione.
L’Appaltatore dovrà richiedere alla Stazione Appaltante e/o al Gestore ANM, in tempo utile, quelle eventuali informazioni non contenute nell’Accordo Quadro o nel Contratto e necessarie per il corretto espletamento della prestazione.
L’Appaltatore è tenuto a fornire in qualunque momento ogni informazione richiesta dalla Stazione
Appaltante, dal Gestore o dal Direttore dell’Esecuzione e relativa alla esecuzione del contratto.
L’Appaltatore sarà tenuto all’applicazione, oltre che di quanto previsto dall’eventuale Piano di Sicurezza, di tutte le disposizioni in materia che il Responsabile della Stazione Appaltante competente impartirà in materia di sicurezza e protezione ambientale.
In tutte le fasi del Contratto l’Appaltatore si obbliga ad impiegare personale dall’idonea qualificazione ed esperienza in relazione all’attività espletata, esperienza in relazione alle attività da espletare e a dotarlo dei necessari dispositivi di protezione individuali previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché munito di apposito tesserino di riconoscimento.
È obbligo espresso, altresì, dell’Appaltatore:
• la formazione del cantiere attrezzato in relazione all'entità dell'opera, con gli impianti nel numero e potenzialità necessari per assicurare una perfetta e tempestiva esecuzione dell'appalto, nonché tutte le sistemazioni generali occorrenti per l'installazione degli impianti suddetti;
• La recinzione dell'area di lavoro che dovrà essere eseguita secondo le indicazioni e le modalità che
indicherà la Direzione dell’Esecuzione;
• La fornitura, l'installazione ed il mantenimento in piena efficienza degli elementi costituenti gli "sbarramenti" diurni e notturni delimitanti le aree di lavoro;
• L'adeguata illuminazione del cantiere e quella che sarà necessaria per i lavori notturni ed anche diurni;
• La pulizia del cantiere e la manutenzione di ogni approntamento provvisionale.
• La partecipazione a sopralluoghi.
Durante i sopralluoghi necessari alle fasi di cantiere, l’Appaltatore si obbliga a:
• non ostacolare in alcun modo le ordinarie operazioni che hanno luogo nelle aree in cui saranno svolte le attività;
• sospendere temporaneamente le proprie attività qualora queste interferissero con attività del personale ANM.
21.2 Lavoro contemporaneo con altre imprese / interferenze
L’Appaltatore è tenuto ad accettare tutte le restrizioni e/o difficoltà di qualsiasi natura che possono risultare dall'obbligo di dover lavorare nella stessa area contemporaneamente ad altre imprese o derivanti da lavori che vengono eseguiti in prossimità della propria area di lavoro.
L'Appaltatore dovrà permettere che, nel corso dei lavori, operai di altre Ditte o del Gestore possano accedere in cantiere per l'esecuzione di opere non comprese nel presente contratto o riguardanti quelle che la Stazione Appaltante eseguirà direttamente e consentire anche l'uso dei soppalchi e ponti di servizio, senza diritto a compensi o indennizzi suppletivi, essendosi di questo onere tenuto conto nei prezzi unitari dell'appalto, né da ciò potrà trarre motivo per ritardare il compimento dei lavori.
21.3 Esperienze, prove, analisi e verifiche
Sono a carico dell’Appaltatore, l'esecuzione presso gli Istituti, laboratori o enti ufficiali che saranno indicati dalla Direzione dell’Esecuzione, compresa ogni spesa inerente o conseguente, di tutte le esperienze, prove, saggi, analisi, verifiche che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dell’Esecuzione e/o dalla Commissione di Collaudo, sui materiali e forniture impiegati o da impiegarsi, in relazione a quanto prescritto circa la qualità e l'accettazione dei materiali stessi e circa il modo di eseguire i lavori.
21.4 Xxxxxxxx, utensili e macchinari per l'esecuzione dei lavori
Sono a carico dell’Appaltatore, l'installazione, il nolo, la manutenzione e la rimozione degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari e di quanto altro occorra alla completa e perfetta esecuzione dei lavori, compresa altresì la fornitura di ogni materiale di consumo necessario.
L’Appaltatore dovrà provvedere ad indennizzare tutti i danni provocati a persone e/o cose in relazione all’esecuzione dei lavori assumendo ogni responsabilità e sollevando totalmente la Stazione Appaltante e il Gestore da ogni reclamo, petizione o procedimento e da tutte le spese relative alla difesa legale.
21.6 Modalità delle lavorazioni
Al fine di consentire la regolarità dell’esercizio della linea tranviaria, l’Appaltatore dovrà eseguire le lavorazioni senza apportare intralcio all’esercizio; a tale fine l’Appaltatore si impegna a delimitare con accuratezza le aree di cantiere e, laddove prescritto dalla Direzione dell’Esecuzione, ad eseguire le lavorazioni nelle ore di fermo impianto: ossia nell’intervallo compreso tra le ore 23.30 e le ore 06.00.
L’Appaltatore, nelle fasi di consegna e messa in servizio dei tram, dovrà provvedere a sua cura e spese a tutti gli approntamenti ed a tutte le opere necessarie per l’esecuzione della prestazione e per la messa in esercizio dei tram.
L’Appaltatore dovrà provvedere, alla fine di ogni intervallo lavorativo, alla pulizia della zona in cui verranno svolte le attività, allo sgombero della medesima da ogni opera ed impianto provvisionale e dagli sfridi e/o materiali eccedenti, al loro allontanamento e al ripristino delle aree date in uso allo stesso Appaltatore. In caso di mancato rispetto di quanto sopra, la Stazione Appaltante e/o il Gestore faranno eseguire queste operazioni a terzi addebitando i costi maggiorati dalle spese.
L’Appaltatore prende esplicitamente atto di tali circostanze e non è legittimato a chiedere compensi supplementari legati alle attività notturne ed eventualmente festive, nonché ai costi per il ripristino delle aree dopo ogni giornata lavorativa.
21.7 Accesso ai siti di personale ANM
La Direzione dell’Esecuzione del Contratto ha l’obbligo di comunicare un elenco del personale che, nel
rispetto dei Piani di Sicurezza, dovrà avere accesso alle aree di cantiere durante le fasi di lavoro.
21.8 Clausola Lock in
Allo scopo di superare i rischi di lock in, inteso quale sostanziale impossibilità o estrema difficoltà per la Stazione Appaltante di cambiare appaltatore prima della scadenza del termine naturale previsto da contratto, l’Appaltatore dovrà indicare un primo elenco di componenti e materiali coperti da privativa installati a bordo dei rotabili, fornendo il numero di registrazione del brevetto, la data di deposito, l’ufficio presso il quale è stato depositato, l’indicazione dell’oggetto del brevetto, i paesi coperti dal diritto di brevetto, segnalazioni della pendenza di eventuali contestazioni sulla validità del brevetto. Tale elenco dovrà essere inserito nel catalogo xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx x. 0 all’art. A.9.3 del Capitolato Speciale – Parte Tecnica, e tenuto aggiornato durante le fasi di sviluppo della commessa.
Articolo 22 - Condizioni per l’utilizzo di personale
L’Appaltatore è tenuto ad applicare per il suo personale il trattamento economico e normativo stabilito dai CCNL nazionali e territoriali in vigore per settore e zona in cui si eseguono le prestazioni. L’Appaltatore è tenuto altresì all’osservanza delle disposizioni sulla sicurezza del lavoro di cui al D.lgs. n. 81/2008.
L’Appaltatore risponde direttamente dell’operato di tutti i dipendenti nei confronti sia della Stazione
Appaltante, sia del Gestore, sia dei terzi.
L’Appaltatore è obbligato ad applicare ed a fare applicare integralmente per i dipendenti occupati nella realizzazione dei servizi oggetto del presente contratto, nessuno escluso, tutte le disposizioni vigenti e quelle che potranno intervenire nel corso della prestazione in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, di collocamento e di assunzione obbligatoria.
In materia di durata giornaliera delle prestazioni, l’Appaltatore, nel rispetto dei termini di legge, è
autonomo nella scelta organizzativa del cantiere.
L’inosservanza delle disposizioni dettate in materia previdenziale, retributiva ed assicurativa determinerà la risoluzione immediata del contratto senza alcuna formalità, previa segnalazione all’Autorità competente in materia.
L’Appaltatore dovrà provvedere, ai sensi del Capitolato Speciale – Parte Generale e Parte Tecnica, all’informazione, alla formazione e all’addestramento del personale indicato dal Gestore ANM per il corretto utilizzo, gestione e manutenzione dei rotabili. Tutte le spese relative all’attività in esame sono a completo carico dell’Appaltatore, nessuna esclusa.
Articolo 23 – Obblighi particolari (PNRR)
L’Appaltatore ha l’obbligo di rispettare le norme, le circolari e le indicazioni dettate dai Programmi di
finanziamento che concorreranno a finanziare o cofinanziare l’appalto.
L’Appaltatore prende esplicitamente atto di tali obblighi, che saranno esplicitati nei singoli contratti applicativi, e non è legittimato a chiedere compensi supplementari per il relativo espletamento.
Nel caso specifico, la fornitura del primo contratto applicativo è finanziata con le risorse di cui al decreto del MIMS n. 448 del 16 novembre 2021, divenuto efficace con la registrazione alla Corte dei Conti in data 20 dicembre 2021, nell’ambito del “Trasporto rapido di massa - Riparto delle risorse afferenti la misura M2C2 -
4.2 del PNRR”.
Per quanto concerne gli obblighi di identità visiva PNRR si rimanda ai redigendi contenuti del “Manuale di
identità visiva e regole di applicazione” o documenti similari.
Per quanto all’articolo 4 (Verifica delle progettazioni e valutazione di congruità della spesa) del DM n. 448 del 16 novembre 2021, l’Appaltatore fornisce alla Stazione Appaltante la documentazione richiesta dal MIMS ai fini delle verifiche tecnico-economiche di competenza ministeriale. La progettazione deve essere corredata dalla verifica di compatibilità - di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 - con il principio di “non arrecare danno significativo all’ambiente” (“Do Not Significant Harm”, DNSH), redatta come da Circolare RGS 30.12.2021 n. 32 (con relativa guida operativa) e da tutta la documentazione necessaria per ogni altra verifica del progetto prevista dalla normativa vigente. Tutta la suddetta documentazione sarà trasmessa dalla Stazione Appaltante al MIMS - Direzione generale per il trasporto
pubblico locale e regionale e della mobilità pubblica sostenibile, ai fini delle verifiche tecnico-economiche di competenza, per l’emissione del provvedimento entro i successivi 90 giorni dal ricevimento della documentazione completa. In caso di mancata emissione si applica il principio del silenzio-assenso.
Per quanto all’articolo 7 (Verifiche) del DM n. 448 del 16 novembre 2021, ai fini dell’audit e della tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea e nazionale, tutti i soggetti di cui all’articolo 22, comma 2, lettera e), del Regolamento (UE) 2021/241, nonché l’Ufficio di audit del PNRR di cui all’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e gli altri soggetti con compiti istituzionali di controllo della spesa hanno accesso ai dati e ai documenti necessari per esercitare le loro funzioni.
L’Appaltatore consente l’esercizio delle funzioni di controllo, audit e verifica, anche con accesso in loco e mantiene disponibile la documentazione a supporto secondo quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia. Deve altresì consentire l’accesso a tutta la documentazione ed assicurare l’assistenza necessaria per l’espletamento della suddetta verifica.
Per quanto all’articolo 9 (Monitoraggio) del DM n. 448 del 16 novembre 2021, L’Appaltatore predispone per la Stazione Appaltante i dati in formato elaborabile di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale nonché di rendicontazione dell’intervento. Detti dati sono inseriti dalla Stazione Appaltante nel sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e sono resi disponibili e confluiscono nel sistema di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n.178, secondo le modalità previste dai decreti e circolari attuative di cui al comma 1044 dell’articolo 1 della medesima legge.
Articolo 24 – Disposizioni particolari per i ricambi
Il “Listino Prezzi dei Ricambi” sarà consegnato dall’appaltatore con le modalità e i termini di cui all’art. E.7
del Capitolato Speciale – Parte Tecnica.
L’Appaltatore si impegna a rendere disponibili e fornire pezzi di ricambio per un periodo di dieci anni che decorreranno dal Collaudo finale.
Articolo 25 - Rappresentanti della Stazione Appaltante e dell’Appaltatore
La Stazione Appaltante, attraverso formale comunicazione, notificherà al Gestore e all’Appaltatore l’affidamento degli incarichi relativi alla Direzione dell’Esecuzione del Contratto e, se del caso, al Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione.
L’Appaltatore è tenuto a nominare un Responsabile dell’Accordo Quadro, così come dettagliato nello
Schema di Accordo Quadro.
L’Appaltatore è obbligato, altresì, a nominare un proprio Responsabile per la corretta gestione ed esecuzione della prestazione (“RGC”), il quale con l’accettazione dell’incarico assumerà, solidalmente e disgiuntamente con l’Appaltatore, tutte le responsabilità civili e penali che per legge e regolamenti gli sono attribuite.
Le prestazioni contrattuali dovranno essere svolte assicurando la massima attenzione alla salute e alla sicurezza dei lavoratori impiegati dall’Appaltatore e del personale della Stazione Appaltante.
L’Appaltatore si impegna a fornire le prestazioni contrattuali con la migliore diligenza professionale e osservando puntualmente tutte le norme di legge, con particolare riferimento al D.Lgs n. 81/2008 e alle disposizioni contenute nel DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze), che è parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.
Inoltre, ai sensi della citata normativa, si osserveranno le seguenti disposizioni:
• Il Gestore redigerà il Documento Valutazione dei Rischi (DVR);
• Prima dell’avvio delle attività oggetto dell’appalto saranno espletate ulteriori attività di coordinamento e cooperazione tra le parti al fine di definire operativamente gli interventi di prevenzione e sicurezza da interferenza da attuare per quanto di competenza;
• Il Documento Unico potrà essere aggiornato in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative dell’appalto che dovessero intervenire in corso d’opera.
Articolo 27 - Subappalto e Subfornitura
L’affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, ai sensi dell’art.
105 del D.Lgs. n. 50/2016.
28.1 Pagamenti, contabilità e fatturazione.
Il corrispettivo è costituito dall’offerta presentata in fase di gara. I prezzi unitari offerti saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del singolo contratto applicativo, salvo quanto previsto per i pezzi di ricambio. Le fatturazioni delle rate di acconto avvengono, a seguito del benestare da parte del RUP, in relazione all’emissione di avanzamenti della produzione da parte del DEC.
Visto l’articolo 25, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni è necessaria l’apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute.
I pagamenti avverranno secondo quanto previsto e disciplinato dai singoli contratti applicativi.
Le scorte tecniche previste in ciascun contratto applicativo verranno fatturate alla loro completa e positiva accettazione da parte della Stazione Appaltante.
Il pagamento del corrispettivo di ciascuna fattura avverrà entro 60 giorni dalla data di emissione del SAL e comunque previa acquisizione della regolarità contributiva. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni SAL e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi.
Per pagamenti effettuati dopo il termine convenuto per motivi addebitabili alla Stazione Appaltante, potranno esser riconosciuti, dal D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192 del 2012, gli interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso pari al tasso di interesse in vigore all’inizio del semestre (tasso di interesse previsto dalla Banca Centrale Europea) maggiorato dell’8% (otto per cento) senza che sia necessaria la costituzione in mora.
Si specifica altresì che, sulla base della vigente normativa, prima dell’erogazione degli importi pattuiti sarà verificata l’eventuale inadempienza dell’Appaltatore risultante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di ritardi conseguenti all’esecuzione e/o agli esiti di tali verifiche non saranno riconosciuti gli interessi di mora di cui al comma precedente.
Ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 24/04/2017 n. 50, convertito con modificazioni in legge n. 96 del 21/06/2017, si precisa che, per effetto dell’applicazione dello “split payment allargato”, per le fatture emesse dal 01/07/2017, la Stazione appaltante provvede a trattenere e versare l’IVA direttamente all’Erario.
Sui pagamenti è operata la ritenuta dello 0,50 % ai sensi dell’art. 30 comma 5-bis del D.Lgs. n. 50/2016.
Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
In occasione di ogni fatturazione, la Stazione appaltante verificherà, al fine della liquidazione dell'importo dovuto, che l’Appaltatore e, nel caso, i subappaltatori e i soggetti titolari di subappalti e cottimi siano in regola con le disposizioni di legge in merito alla regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore ovvero dei subappaltatori e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi si applica l'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.
Trattandosi di appalto di forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 e dell’art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell’articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.
Nei primi 3 anni, decorrenti dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro, non è ammessa alcuna revisione
prezzi.
A decorrere del quarto anno dalla stipulazione dell’Accordo Quadro, i prezzi saranno rivalutati secondo la seguente formula, al termine dell’anno dell’acquisto di ulteriori rotabili:
• CR = CRof * [1+ (Iesimo – Xxxxx_xxx)/Xxxxx_xxx]
dove: - CR prezzo rivalutato - CRof prezzo unitario offerto - Iesimo indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nel mese di sottoscrizione del contratto applicativo - Xxxxx_xxx Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al 36° mese.
Il prezzo dei ricambi ordinati oltre 3 anni dalla stipula del contratto applicativo sarà rivalutato con la
seguente formula, al termine dell’anno dell’ordine medesimo:
• CR = CRof * [1+ (Xxxxx_x – Xxxxx_xxx)/Xxxxx_xxx]
dove: - CR prezzo rivalutato - CRof prezzo unitario offerto - Ianno_i media annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - Xxxxx_xxx Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al 36° mese.
28.3 Tracciabilità dei flussi finanziari.
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari le parti convengono espressamente che tutti i pagamenti relativi all’appalto in oggetto saranno effettuati dalla Stazione Appaltante mediante bonifico bancario (fatta salva la possibilità di ricorrere ad altri strumenti di pagamento ugualmente idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni) su conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva.
Per ogni aspetto di dettaglio, si rinvia all’art. 21 dello Schema di Accordo Quadro.
In conformità al disposto normativo di cui all’art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento) da corrispondere all’appaltatore entro 15 giorni dall’effettivo inizio della prestazione. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Ai sensi dell’art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come modificato dall’art. 13, comma 1, della legge n. 21 del 2021, per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 la misura dell’anticipazione può essere incrementata fino al 30% (trenta per cento), nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per l’intervento a disposizione della Stazione Appaltante.
Eventuali pretese, contestazioni, richieste dell’Appaltatore, dovranno essere iscritte, così come previsto dal
D.M. n. 49/2018, a pena di decadenza nel primo atto dell’appalto idoneo ad accoglierle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio in capo all’Appaltatore ed eventualmente esplicitate nei quindici giorni successivi all’iscrizione. Le stesse domande devono poi essere iscritte sul registro di contabilità all’atto della sottoscrizione di questo, immediatamente successivo al fatto e riconfermate nel Conto finale, altrimenti si riterranno definitivamente abbandonate.
Le riserve dell'Appaltatore, e le controdeduzioni del Direttore dell’Esecuzione, non avranno effetto
interruttivo o sospensivo a tutti gli altri effetti contrattuali.
All’esito del procedimento di cui all’art. 15 del presente Capitolato, le violazioni di seguito indicate
comportano l’applicazione delle corrispondenti penali:
1.Xxxxxxx nella consegna del primo tram rispetto al cronoprogramma.
i. 0,01% del valore del singolo tram per ogni giorno di ritardo sul termine contrattuale di consegna del primo veicolo,
ii. 0,07% del valore del singolo tram per ogni giorno di ritardo, a partire dalla quinta settimana oltre il termine contrattuale previsto per la consegna del primo veicolo. Al possibile ritardo oggetto della presente violazione, possono concorrere le ragioni descritte all’Art. A.7 della Parte Seconda.
2. Requisiti RAM. Per tutto il periodo di osservazione RAM, così come definito all’Art. D della Parte
Seconda.
i. € 500,00 per ogni intervento di soccorso da parte di ANM, imputabile all’Appaltatore.
3.Requisiti RAM – Affidabilità.
Per tutto il periodo di osservazione RAM, così come definito all’Art. D della Parte Seconda, qualora l’Appaltatore non abbia raggiunto i valori contrattuali di affidabilità di esercizio, AE, e/o di affidabilità globale, AG, neppure dopo i (massimi) 12 mesi di estensione della garanzia contrattuale, ANM applicherà una penale per uno solo o tutti e due gli indicatori che fossero eventualmente non soddisfatti,
i. pari a €: prez_sing_tram x [((AE, AG)_misurata /(AE, AG)_contrattuale) – 1 ]
4.Requisiti RAM – Disponibilità.
i. Per tutto il periodo RAM, sarà applicata una penale pari a € 500,00 al giorno, per ciascun tram fuori servizio che non consenta di ottenere la disponibilità quotidiana ≥ 80% sulla misurazione delle 6:00 del mattino (inizio servizio).
ii. Trimestralmente, per tutto il periodo RAM, qualora non sia rispettato il valore di disponibilità della flotta pari al 80% o migliorativa da offerta, una penale pari a €: (disp_contrattuale – disp_misurata) x
€ 10.000
5.Requisiti RAM – Manutenibilità.
i. Al termine del periodo di osservazione RAM, se l’indicatore di manutenibilità misurato è superiore al valore contrattuale di almeno il 10%, in funzione della percorrenza complessiva della flotta nel periodo suddetto, una penale pari a €:(manut_misurata – manut_contrattuale) x Km_flotta
6. Bilancio energetico: Emis superiore a Eoff.
i. Con riferimento alla prova di bilancio energetico descritta nell’Art. B.3 della Parte Seconda, in caso di mancato rispetto del valore Eoff [kWh/(km*passeggero)] dichiarato dall’Appaltatore in gara, sarà applicata una penale pari a €: 50.000*[Numerosità della flotta*(Emis- Eoff)]
7. Ritardata consegna della documentazione (Art. A.9.3 della Parte Seconda)
i. I termini di consegna si intendono rispettati solo nel caso in cui la documentazione consegnata sia perfettamente rispondente e completa in ogni sua parte. Nel caso in cui la documentazione venga consegnata in ritardo rispetto ai termini indicati, sarà applicata una penale pari a di € 70,00 per ogni giorno di ritardo. La penale verrà applicata solo se il ritardo supera le 3 settimane. Oltre il termine di 16 settimane sarà addebitata una penale supplementare di € 10.000,00.
8.Mancata produzione della relazione alle rappresentanze sindacali aziendali ed ai consiglieri regionali di parità
Ai sensi dell’articolo 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano numero pari o superiore a quindici dipendenti (e fino a cinquanta) e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L’operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione relazione comporta l’applicazione delle penali di cui all’articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, pari allo 0,6 per mille dell’importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo, nonché
l’impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.
9. Mancata produzione della relazione relativa all’assolvimento degli obblighi ai sensi della L. 12 marzo
1999, n. 68
Ai sensi dell’articolo 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione che chiarisca l’avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L’operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali. La mancata produzione relazione comporta l’applicazione delle penali di cui all’articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, pari allo 0,6 per mille dell’importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo.
10. Mancato rispetto dei termini finali di consegna della fornitura, come previsti dal Cronoprogramma.
i. 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine definito nel contratto applicativo, per la consegna della fornitura, accertata mediante apposito verbale.
L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l’Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione stessa.
Trascorso il termine di 10 giorni lavorativi, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in
caso di giustificazioni non pertinenti, il Comune di Napoli procederà all’applicazione della penalità.
Le fatture emesse dalla Stazione Appaltante per le penali devono essere pagate entro 30 giorni, ferma la possibilità di compensazione con gli importi dovuti all’Appaltatore stessa per prestazioni precedenti o in corso.
In assenza di compensazione o di pagamento da parte dell’Appaltatore entro il termine sopra indicato, la stazione appaltante si riserva la facoltà di trattenere gli importi prelevandoli dalla cauzione definitiva.
Le penali non possono comunque superare il 20% dell’importo contrattuale complessivo, ex art. 50 D.L. 31/05/2021 n. 77, in deroga all’art. 113-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.
Il superamento di detto importo è ritenuto grave inadempienza e può determinare, senza obbligo di messa in mora, la risoluzione del contratto da parte della Stazione Appaltante.
L’applicazione della penale non esclude la responsabilità dell’Appaltatore per eventuali maggiori danni
subiti dalla Stazione Appaltante.
L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l’Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 gg lavorativi dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso il termine di 10 gg lavorativi, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, il Comune di Napoli procederà all’applicazione della penalità. La penale verrà trattenuta in occasione del primo pagamento effettuato successivamente alla sua applicazione.
Articolo 32 - Danni di forza maggiore
I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'articolo 11 comma 2 del D.M. n. 49/2018. La denuncia del danno dovrà essere sempre fatta per iscritto.
Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili e per i quali l'Appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte ad evitarli.
I danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione in regime di sospensione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati alla Stazione Appaltante.
I danni che l'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati alla Stazione Appaltante entro cinque giorni dall'inizio del loro avveramento mediante PEC.
Articolo 33 - Ordini di Servizio
L’Appaltatore svolgerà le attività secondo quanto previsto dal cronoprogramma. Qualora circostanze particolari richiedessero di conferire all’andamento delle prestazioni una diversa gradualità, il direttore dell’esecuzione ha facoltà di impartire disposizioni diverse, nell’interesse della buona riuscita dell’appalto, mediante formali ordini di servizio, che dovranno risultare da atto scritto, senza che l’Appaltatore possa muovere eccezioni a riguardo e pretendere maggiori indennizzi di sorta. Sono nulli gli ordini di servizio verbali.
La Stazione Appaltante può recedere da ciascun singolo contratto attuativo e/o dall’Accordo Quadro in qualunque momento, qualora ritenga cessato il suo interesse, previo il pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite, oltre al decimo dell’importo delle forniture non eseguite, così come disciplinato ex art. 109 del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 50/2016.
Il decimo dell’importo delle forniture non eseguite è calcolato, come previsto dal comma 2 dell’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta e l’ammontare netto delle forniture eseguite.
La Stazione Appaltante ha diritto di recedere unilateralmente senza preavviso, nei casi di:
a) giusta causa;
b) reiterati inadempimenti dell’Appaltatore, anche se non gravi.
Si conviene che per “giusta causa” si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
• qualora sia stato depositato contro l’Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori;
• qualora, nel caso di cui sopra, venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore;
• ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l’Accordo Quadro e/o
ogni singolo Contratto Applicativo.
In tutti gli altri casi, il diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all’Appaltatore, con un preavviso non inferiore a 20 giorni, da comunicarsi tramite PEC, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegnale forniture e verifica la regolarità delle stesse.
Per tutto quanto non disciplinato nel presente Capitolato si rimanda all’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
Qualora la Stazione Appaltante receda dall’Accordo Quadro, la stazione appaltante potrà recedere dai singoli Contratti Attuativi già stipulati, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore con PEC, fatto salvo il risarcimento del danno.
Articolo 35 - Risoluzione del contratto
Qualora si verifichino le circostanze di cui all’Art. 108, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, previa comunicazione scritta al RGC. È, invece, obbligata a provvedere alla risoluzione del contrattonei casi di cui al comma 2 dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
Ai fini dell’art. 108, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, costituiscono ipotesi di grave inadempimento:
• la sospensione o il rallentamento delle prestazioni tanto gravi da compromettere il buon esito del servizio;
• la violazione di norme codice etico;
• la violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti;
• il superamento del limite del 20% (venti per cento) delle penali di cui all’art. 31 del presente
Capitolato;
• la grave o ripetuta violazione degli obblighi di cui all’Art. 30 commi 4, 5, 6 del D.Lgs. n. 50/2016;
• la grave o ripetuta violazione degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
In ipotesi di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, il RUP contesta all’appaltatore gli addebiti, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per presentare controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, o in assenza di esse, la Stazione Appaltante può dichiarare risolto il contratto, ferma la facoltà di esecuzione in danno e a carico dell’Appaltatore inadempiente.
In caso di inadempimento anche di una soltanto delle prescrizioni di cui all’art. 9 del presente Capitolato Speciale, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione dell’Accordo Quadro e dei contratti applicativi e di agire per il risarcimento di tutti i danni subiti.
La risoluzione fa sorgere in capo alla Stazione Appaltante il diritto di incamerare la cauzione definitiva, comma 2 dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, di sospendere i pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre che alla corresponsione delle maggiori spese che la Stazione Appaltante dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando a terzi le forniture o la sua parte rimanente in danno dell’Appaltatore inadempiente.
La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti Attuativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro medesimo.
In tal caso l’Appaltatore si impegna a realizzare ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore della Stazione Appaltante.
In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o del/i Contratto/i Attuativo/i, la Stazione Appaltante avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i Attuativo/i risolto/i.
Nelle ipotesi in cui l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza della IA, il RUP/DEC, assegna all’Appaltatore un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali essa deve eseguire le prestazioni.
Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante può risolvere il contratto.
In tale ipotesi, l’Appaltatore ha diritto al pagamento delle sole prestazioni regolarmente eseguite,
decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stesso.
In sede di liquidazione finale riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro Appaltatore le prestazioni ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà di interpellare gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara così come stabilito dall’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016.
Resta fermo in ogni caso il diritto della Stazione Appaltante al pagamento delle penali e al risarcimento del danno.
Nei casi di risoluzione del contratto, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di esercizio nel termine a tale fine assegnato; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese.
La Stazione Appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino lo sgombero, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 D.Lgs. n. 50/2016, pari all'uno per cento del valore del contratto.
In ipotesi di risoluzione del contratto e di cessazione anticipata previsti dall’art. 110, co. 1, D.lgs. n. 50/2016 fermo restando quanto previsto dall’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, è facoltà del Comune di Napoli interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’Appaltatore in sede di offerta.
L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente dichiara e si obbliga:
a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell’Accordo Quadro;
b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell’Accordo stesso;
c) a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione dell’Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’Appaltatore non rispettasse per tutta la durata dell’Accordo gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell’Accordo, con facoltà per l’Appaltatore di incamerare la cauzione prestata.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia al Decreto Legislativo n. 33/2013.
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all’oggetto del presente Capitolato, il Foro
competente è Napoli.
Articolo 38 – Stipula del contratto ed oneri contrattuali
La stipula del contratto avrà luogo nei termini previsti dalle norme vigenti. Il contratto sarà formalizzato e gestito dal Comune di Napoli. Tutte le spese inerenti al contratto saranno a carico dell’Appaltatore senza alcuna possibilità di rivalsa.
Articolo 39 – Forma e domicilio delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni o notifiche dalle quali decorrono termini ovvero riguardino l’esercizio di facoltà o doveri disciplinati dal presente contratto, sono effettuate da entrambe le parti esclusivamente per iscritto, a mezzo PEC all’indirizzo comunicato all’atto della partecipazione alla procedura di gara.
L’avviso di ricevimento o la ricevuta di consegna fanno piena fede ad ogni effetto contrattuale.
L’Appaltatore elegge domicilio, ai fini dell’esecuzione del presente contratto, presso la sede.
Articolo 40 – Disposizioni finali
L’Appaltatore dell’incarico con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 1341, comma 2 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato Speciale e nel Disciplinare di gara, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate.
L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta
tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal codice civile.