CAPITOLATO PARTE AMMINISTRATIVA
CAB Centro di Ateneo per le Biblioteche |
CAPITOLATO PARTE AMMINISTRATIVA
Procedura: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del d. lgs. 50/2016, mediante RdO/Trattativa Diretta sulla piattaforma Mepa, della fornitura e installazione di due varchi antitaccheggio RFID per la nuova Biblioteca di Palazzo Liviano dell’Università di Padova.
CODICE CIG Z0D2042088
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Art. | 1 | - Premesse |
Art. | 2 | - Oggetto dell’Appalto |
Art. | 3 | - Stipula del Contratto |
Art. | 4 | - Durata del Contratto |
Art. | 5 | - Importo economico del Contratto |
Art. | 6 | - Garanzia definitiva |
Art. | 7 | - Fatturazione e pagamenti |
Art. | 8 | - Tracciabilità dei Flussi Finanziari |
Art. | 9 | - Rapporti contrattuali |
Art. | 10 | - Verifiche di conformità |
Art. | 11 | - Sospensione delle prestazioni |
Art. | 12 | - Tutela dei dati personali |
Art. | 13 | - Obblighi di riservatezza |
Art. | 14 | - Responsabilità per infortuni e danni |
Art. | 15 | - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro |
Art. | 16 | - Penali |
Art. | 17 | - Risoluzione per inadempimento e recesso |
Art. | 18 | - Recesso ex art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla |
L. n.135/2012 | ||
Art. | 19 | - Subappalto |
Art. | 20 | - Divieto di Cessione del Contratto e Cessione del Credito |
Art. | 21 | - Fallimento del Contraente o morte del Titolare |
Art. | 22 | - Variazioni introdotte nel contratto |
Art. | 23 | - Norme operative di sicurezza |
Art. | 24 | - Codice di comportamento |
Art | 25 | - Spese contrattuali |
Art | 26 | - Controversie |
Art. 1 - Premesse
Il presente Capitolato disciplina il contratto tra il CAB, Centro di Ateneo per le Biblioteche, dell’Università di Padova, nel seguito, per brevità, “Ente”) e l’impresa, ovvero il diverso soggetto di cui all’art. 45, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, risultato aggiudicatario della procedura di gara (nel seguito, per brevità, “Contraente”), avente ad oggetto il servizio in oggetto.
Art. 2 - Oggetto dell’appalto
1. L’oggetto dell’appalto è la fornitura e installazione di due varchi antitaccheggio RFID per la nuova Biblioteca di Palazzo Liviano dell’Università di Padova, aventi le caratteristiche descritte nel Capitolato Parte Tecnica.
Art. 3 - Stipula del contratto
1. Il contratto si perfeziona solo al momento della sottoscrizione dello stesso.
2. Xxxxx parte integrante del contratto i seguenti documenti:
- RdO/Trattativa diretta su piattaforma MePA ed allegata Documentazione di Gara, tra cui il presente Capitolato;
- Offerta e relativa documentazione del contraente, per quanto non in contrasto con la predetta Documentazione di Xxxx;
- Provvedimento di Aggiudicazione ovvero buono d’ordine dell'Ente
3. Le condizioni e le modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nel Capitolato Parte Tecnica, nel presente Capitolato e nell’Offerta presentata in sede di gara.
Art. 4 - Durata del Contratto
1. La durata prevista del contratto è di 30 giorni lavorativi con decorrenza dalla data di stipula del contratto.
Art. 5 - Importo economico del contratto
1. L’importo stimato a base di gara, è quantificabile in un totale pari a massimo € 18.000,00 a cui devono essere sommati gli oneri per la sicurezza stimati in Euro 200,00 (duecento/00) visti i limitati rischi di interferenza, e l’IVA di legge.
2. L’importo di contratto risulterà da quanto offerto in gara, a cui sommare IVA a norma di legge.
3. Il corrispettivo di contratto sarà in ogni caso riferito a quanto effettivamente e regolarmente eseguito ed accertato dall’Ente.
Art. 6 - Garanzia definitiva
In caso di aggiudicazione è prevista, la prestazione di una cauzione definitiva, denominata “garanzia definitiva”, stabilita nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e costituita sotto forma di cauzione o mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, come precedentemente specificato per la “garanzia provvisoria”.
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 (dieci) per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 (venti) per cento.
Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.
Per il rinvio disposto dall’art. 103 c.1 del D.Lgs. n.50/2016, l'importo della garanzia “definitiva” e del suo eventuale rinnovo, è soggetto a riduzioni per gli operatori economici ai quali vengano rilasciate, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, le relative certificazioni di settore come specificate nello schema precedente.
Per fruire di tale beneficio l’appaltatore dovrà allegare al deposito definitivo la documentazione comprovante il possesso della/e certificazione/i dichiarate.
L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione.
Prima della consegna, il Contraente dovrà produrre bozza della stessa ai fini dell’accettazione da parte dell’Ente.
La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Inoltre, deve prevedere che, in caso di controversie, il Foro competente sia quello di Padova.
Le fideiussioni/polizze dovranno essere prestate a favore dell’Ente.
La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell’Ente, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Ente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Contraente. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione.
L’ammontare residuo pari al venti percento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Ente ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il risarcimento del danno.
L’Ente intende comunque avvalersi della facoltà di non richiedere garanzia definitiva in considerazione del fatto che l’appalto rientra tra quelli di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), subordinando tale rinuncia ad un miglioramento del prezzo offerto non inferiore all’1%.
Art. 7 - Fatturazione e Pagamenti
1. Il pagamento, ove non emergano eccezioni sui servizi e sulle relative fatture, avverrà entro 30 (trenta) giorni “d.r.f” (data ricevimento fattura). La fattura potrà essere emessa dopo la consegna e l’installazione dei varchi e il relativo collaudo da parte dell’Ente. Essa verrà liquidata con ordinativo di pagamento a favore del Contraente, sulla base di quanto accertato dall’Ente, previa verifica dell’adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi, e, del saldo, successivamente
all’emissione del certificato di verifica di conformità ai sensi dell’art. 102 comma 2 D.Lgs. 50/2016. (solo per forniture).
2. Le fatture, ai sensi del Decreto Ministeriale nr 55 del 3 aprile 2013, dovranno essere inviate obbligatoriamente in formato elettronico (Fe) e attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) gestito dal MEF, redatte secondo le norme fiscali in vigore, intestate all’Università degli Studi di Padova – Centro di Ateneo per le Biblioteche – Xxx Xxxxxxxxx x. 0, Xxxxxx – CF 80006480281 – P.IVA 00742430283 con codice univoco ufficio SBIXRD.
3. Il Contraente non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.
4. Nella liquidazione delle fatture si terrà conto anche dell’eventuale applicazione di penali.
5. Il Contraente non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo nel pagamento dovuto dall’Ente, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.
6. Il Contraente, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all’Ente, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione il Contraente non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Il Contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., sia nei rapporti verso l’Ente sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere, appartenenti alla filiera delle Imprese del presente contratto, a pena di nullità assoluta dello stesso.
2. Il Contraente, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all’Ente ed alla Prefettura
- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova.
3. La predetta Legge n. 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici del 22 dicembre 2010 n. 10, il Contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il C.I.G. al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Contraente mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Contraente medesimo riportando il C.I.G. dallo stesso comunicato.
4. Il Contraente si obbliga a utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia “attivi” da parte dell’Ente che “passivi” verso gli Operatori della filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., “dedicati” - anche in via non esclusiva - alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto.
5. Il Contraente è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone “delegate” ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal Rappresentante Legale del Contraente entro giorni 7 (sette), decorrenti dall’accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro giorni 7 (sette) dal verificarsi delle stesse.
6. Ai fini dell’art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010 e s.m.i., il Contraente è tenuto altresì a comunicare all’Ente gli estremi, di cui sopra, riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti.
7. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero, degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.
8. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Ente e dagli altri soggetti, di cui al precedente comma 1, il codice identificativo gara (C.I.G.) Z0D2042088.
9. Il Contraente, tramite un Legale Rappresentante o soggetto munito di apposita Procura, trasmetterà i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i..
10. Con riferimento ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto, il Contraente si obbliga a trasmettere all’Ente apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.. Resta comunque inteso che l’Ente si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
Art. 9 - Rapporti contrattuali
1. Salvo diverse disposizioni, l’Ente, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto attraverso il Responsabile Unico del Procedimento.
2. Le indicazioni tecniche per l’espletamento delle attività saranno impartite dal Responsabile Unico del Procedimento. Detto soggetto avrà il compito di controllare che l’appalto sia eseguito tecnicamente secondo
i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento; controllare, in accordo con i competenti uffici dell’Ente, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e, comunque, conformi a norme e consuetudini dell’Ente.
3. Il Contraente dovrà fare in modo che, all’interno della propria organizzazione, vi sia un unico centro di riferimento al quale l’Ente possa rivolgersi per richieste, informazioni, segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.
4. In tal senso, il Contraente si impegna a designare, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto, costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all’Ente, per iscritto, all’atto della sottoscrizione del contratto.
5. Il Responsabile del servizio provvederà, per conto del Contraente, a vigilare affinché ogni fase dell’appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile Unico del Procedimento.
6. L’eventuale nomina di un nuovo Responsabile del servizio per conto del Contraente in sostituzione del precedente deve essere comunicata per iscritto all’Ente con un anticipo di almeno quindici giorni naturali e consecutivi rispetto alla data di attuazione del provvedimento.
Art. 11 - Sospensione delle prestazioni
1. Il Contraente non può sospendere l’esecuzione delle prestazioni in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’Ente.
2. L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale del Contraente costituisce inadempienza contrattuale e determina la conseguente risoluzione del contratto per colpa nonché l’incameramento da parte dell’Ente del deposito cauzionale.
3. In tal caso l’Ente si riserva comunque la facoltà di procedere nei confronti del Contraente per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’Ente e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
Art. 12 - Tutela dei dati personali
1. Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.
Art. 13 - Obblighi di riservatezza
1. Il Contraente avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Contraente sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.
2. Il Contraente si impegna a far si che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell’Ente di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
3. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dal Contraente se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all’oggetto dell’appalto.
4. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
5. Il Contraente sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Ente avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Ente.
Art. 14 - Responsabilità per infortuni e danni
1. Il Contraente è responsabile civilmente e penalmente dei danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone, proprietà e cose, a seguito dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Sono a carico del Contraente tutte le misure, dirette ad evitare il verificarsi di danni alle proprietà, all'ambiente, alle cose o sinistri alle persone nella esecuzione dell'appalto.
3. Qualora nella esecuzione del contratto avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il Direttore dell’esecuzione compila apposita relazione indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per l’Ente le conseguenze dannose.
4. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico del Contraente, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
Art. 15 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Contraente si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare, il Contraente si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D. Lvo. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..
2. Il Contraente si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati fra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Contraente si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano il Contraente per tutto il periodo di validità del contratto, anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Contraente di cui all’art. 105 comma 9, D.L.vo n. 50/2016 in caso di subappalto.
6. Il Contraente si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Ente, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra, questo Ente acquisirà, ex art. 16 bis del D. L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla L.
n. 2/2009, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attestante la posizione contributiva e previdenziale del Contraente nei confronti dei propri dipendenti.
7. Nelle ipotesi in cui il D.U.R.C. segnali una inadempienza contributiva, relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Ente trattiene dal pagamento di quanto dovuto, l’importo corrispondente all’inadempienza e lo corrisponde direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso, sull’importo netto progressivo delle prestazioni, sarà operata una ritenuta dello 0,50 % (zero/50 %). Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte dell’Ente della verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C..
8. In caso di D.U.R.C. “negativo” per due volte consecutive, si farà luogo a risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l’ottenimento del D.U.R.C. per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l’Ente pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 105, comma 4, del D.L.vo n. 50/2016, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel “casellario informatico”.
9. Ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
10. Ai sensi dell’art. 30 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105.
Art. 16 Penali
Qualora si verificassero da parte del contraente inadempimenti, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all’Ente, o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, l’Ente si riserva la facoltà, fatti salvi comunque il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, nonché gli eventuali recessi e risoluzioni del contratto, di applicare penali secondo quanto di seguito riportato.
In caso di mancato rispetto delle scadenze previste per la consegna e l’installazione dei varchi, il fornitore dovrà corrispondere una penale non inferiore all’1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.
Qualora il ritardo nella consegna e installazione dei varchi superi i 10 giorni lavorativi verrà applicata una sanzione pari a € 500,00 (cinquecento/00).
Le penali di cui sopra vengono comminate/irrogate mediante nota di addebito da saldarsi con bonifico bancario sul conto corrente dell’Ente, previa contestazione scritta da parte dell’Ente, da effettuarsi a mezzo telefax o posta elettronica certificata (PEC).
Decorsi 5 giorni dal ricevimento della contestazione senza che l’appaltatore abbia opposto motivazioni sufficienti ed adeguate, le penali si intenderanno accettate.
L’applicazione della penale non esonera il Contraente dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente.
L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’Ente.
L’importo complessivo delle penalità eventualmente comminate non potrà comunque superare il 10% dell’importo globale del contratto.
Superato il 10% dell’importo, il contratto è risolto di diritto.
Art. 17 Risoluzione per inadempimento e recesso
Fatte salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste dal presente Capitolato, e dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicare all’Aggiudicataria, mediante comunicazione via PEC, nei seguenti casi:
a) reiterata e grave inosservanza delle modalità e delle tempistiche di realizzazione dei servizi richiesti, secondo quanto previsto nel presente Capitolato e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.
b) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività per un tempo anche non consecutivo di tre giorni, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Stazione Appaltante;
c) cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest’ultimo derivanti, ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all’incasso;
d) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
e) mancato rispetto della normativa antimafia e delle altre disposizioni normative vigenti in materia;
f) qualsivoglia altra causa che comporti, in capo all’Aggiudicataria, la perdita dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
g) mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, d’infortuni sul lavoro, d’igiene, di previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal citato d.lgs. n. 81/08 e/o inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione;
h) mancata comunicazione entro il termine previsto dal contratto di ogni variazione intervenuta nei propri assetti societari, nonché della sede legale dell'impresa;
i) mancato rispetto degli obblighi di riservatezza;
La Stazione Appaltante, ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento secondo le modalità previste dall'art. 109 del d.lgs. 50/2016. L’eventuale dichiarazione di risoluzione, ovvero di recesso per giusta causa, deve essere inviata via PEC. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l’Aggiudicataria deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante. L’Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10 % del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Aggiudicataria. In tal caso l’Ente avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Aggiudicataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. La risoluzione del contratto, non esime l’Aggiudicataria dal risarcimento dei danni subiti dalla Stazione Appaltante, per effetto delle circostanze che hanno determinato la risoluzione e/o conseguenti e connesse. In caso di risoluzione del contratto l’appaltatore si impegna, a fornire all’Ente tutta la documentazione probatoria, relativa ai servizi effettuati, che non sia stata ancora consegnata.
Ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016, l’Ente provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Art. 18 – Recesso ex art. 1, c. 13 del D. L. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012
1. L’Ente si riserva, altresì, il diritto di recedere, in qualunque tempo, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicare al Contraente con lettera raccomandata A.R., ovvero, a mezzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi ed il Contraente non acconsente ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488. In tal caso, l’Ente sarà tenuto al pagamento:
- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal Certificato di Verifica di Conformità;
- di un indennizzo pari al 10% dell’importo delle attività non eseguite.
Art. 19 – Subappalto
1. Qualora il Contraente si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare le disposizioni indicate all’art. 105 del D. L.vo. n. 50/2016.
Art. 20 – Divieto di cessione del credito o del Contratto
1. Il Contraente non può cedere il credito né l’esecuzione anche parziale del Contratto, senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Ente. In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo all’Ente, quest’ultimo potrà dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa del contraente. In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità del Contraente nei confronti dell’Ente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. Resta ferma l’applicazione dell’art. 106 del D.L.vo. n. 50/2016.
2. La cessione dei crediti maturati dal Contraente nei confronti dell’Ente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, avviene previa autorizzazione scritta dell’Ente e nel rispetto dell’art. 106 comma 13 del D. L.vo. n. 50/2016.
3. In caso di inosservanza, da parte del Contraente, degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Ente al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.
Art. 21 – Fallimento dell’appaltatore o morte del titolare
1. Il fallimento del Contraente comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione.
2. Qualora il Contraente sia Impresa “individuale”, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del Titolare, è facoltà dell’Ente proseguire il contratto con i suoi eredi o “aventi causa”, ovvero, recedere dal contratto.
3. Qualora il Contraente sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’Impresa “mandataria” o, se trattasi di Impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del Titolare, l’Ente ha la facoltà di proseguire il contratto con altra Impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata “mandataria”, ovvero, di recedere dal contratto. In caso di fallimento di una Impresa “mandante” o, se trattasi di Impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del Titolare, l’Impresa mandataria, qualora non indichi un’altra Impresa subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione della prestazione direttamente o a mezzo delle altre Imprese mandanti.
4. Ai sensi dell’art. 110 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., in caso di fallimento del Contraente, l’Ente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, sino al quinto migliore offerente, escluso l’originario Aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle stesse condizioni già proposte dall’originario Aggiudicatario in sede di offerta.
Art. 22 – Variazioni introdotte nel contratto
1. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’Ente potrà imporne al Contraente l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente capitolato ai sensi dell’art. 106 comma 12 D.Lvo. 50/2016. In tal caso l’appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
2. L’Ente può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:
- nel caso di servizi supplementari da parte del Contraente che si rendano necessarie e non siano incluse nel presente Contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all’art. 106, primo comma lett. b) numeri 1) e 2) del D.Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 del D.Lgs.n. 50 del 2016.
- ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 106, primo comma lett. c) del medesimo decreto, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.
Ulteriori variazioni potranno essere introdotte dall’Ente nei casi previsti dall’art. 106 del D.lgs 50/2016.
3. Il Contraente comunque non potrà introdurre varianti al servizio oggetto del contratto, salvo previo accordo scritto con l’Ente. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completa responsabilità dello stesso. Le modifiche non in precedenza autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il responsabile del procedimento lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente.
Art. 23 - Norme operative di sicurezza
1. Tutte le attività descritte nel presente capitolato dovranno essere svolte dal Contraente nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed igiene del lavoro.
Art. 24 - Codice di comportamento
1. Il Contraente si impegna a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165” (in GU Serie Generale n. 129 del 04-06-2013), pena la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso.
Art. 25 - Spese contrattuali
1. Sono a carico del Contraente tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all’imposta di bollo.
Art. 26 - Controversie
1. E’ esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie.
2. Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l'esecuzione del servizio, questa non darà mai diritto al contraente ad assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione e/o la modificazione del servizio stesso.
3. Per tutte le controversie insorte tra Ente e contraente, menzionate per iscritto, qualora non si pervenisse ad una risoluzione in via amministrativa, si adirà la via giudiziale.
4. Rimane comunque stabilita la competenza esclusiva del Tribunale di Padova.