Oggetto: Proposta di contratto di fornitura di cuscinetti nuovi per il 2023
Spettabile
All’attenzione
Oggetto: Proposta di contratto di fornitura di cuscinetti nuovi per il 2023
Egregi Signori,
All’esito del confronto competitivo di cui infra, la Scrivente formula la presente proposta contrattuale, il cui contenuto è espresso nel testo di seguito riportato
(inizio)
CONTRATTO DI FORNITURA TRA
Mercitalia Intermodal S.p.A. con sede legale e amministrativa in xxx Xxxxxxxxxx x. 0/0, Xxxxxx (XX), Codice Fiscale e Partita IVA IT 00857491005, capitale sociale Euro 7.000.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 00823190152, iscritta al R.E.A. al n. 0758334 la quale interviene nel presente contratto nella persona di Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, in virtù dei poteri alla medesima conferiti con procura a rogito Notaio Xxxxx Xxxxxx, repertorio 29.291/8.485 dell’8 luglio 2019 (di seguito, per brevità, denominata “Mercitalia” o “Committente”)
E
, con sede in , , iscritta al Registro delle Imprese di
, Codice Fiscale/Partita I.V.A. nella persona di , nella sua qualità di
, la quale interviene nel presente contratto
, munito dei necessari poteri di firma e
rappresentanza sociali (di seguito per brevità denominata “Fornitore”)
Il Committente ed il Fornitore di seguito congiuntamente anche le “Parti” e, singolarmente, ciascuna la “Parte”
PREMESSO CHE
a) Il Committente ha necessità di acquistare i materiali indicati nell’allegato 1 “Listino”;
b) Per l’affidamento dell’appalto è stato indetto in data / competitivo;
/ un apposito confronto
c) A conclusione di tale confronto è risultato aggiudicatario il Fornitore;
d) L’aggiudicazione è stata comunicata al Fornitore a mezzo posta elettronica certificata (PEC) il
/ / ;
e) Il Committente ha verificato il possesso da parte del Fornitore dei requisiti di affidabilità, idoneità tecnica e capacità finanziaria, come richiesti in sede di confronto competitivo;
f) In data / / il Fornitore ha prestato la cauzione definitiva;
g) Le Parti intendono pertanto procedere alla stipula del presente contratto.
Tutto quanto sopra premesso
Le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1
Premesse e Allegati
Le premesse, gli atti in esse richiamati – ancorché non allegati – e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di contrasto tra le previsioni previste nel contratto e quelle previste negli allegati, le prime prevarranno
ARTICOLO 2
Definizioni
p.m.
ARTICOLO 3
Oggetto
Il Fornitore si impegna - alle condizioni e con le modalità previste dal presente contratto e dagli atti ivi richiamati – a fornire al Committente i materiali descritti nell’allegato 1 “Listino”.
La fornitura dovrà essere eseguita nel rispetto di quanto previsto nella Procedura di interfaccia (Allegato 2 al presente contratto).
ARTICOLO 4
Modalità di esecuzione
La fornitura di cui al precedente art. 3 dovrà essere eseguita a regola d’arte, con consegna dei materiali perfettamente idonei all’uso al quale sono destinati ed aventi le qualità e le caratteristiche previste nel contratto e nei relativi allegati.
Il presente contratto ha per oggetto una fornitura con impatto sulla sicurezza di esercizio. La fornitura dovrà essere eseguita nel rispetto di quanto previsto nella “Procedura d’Interfaccia” (Allegato 2 - di seguito per brevità anche “PI”).
I materiali oggetto della fornitura di cui al presente contratto dovranno essere consegnati al Committente imballati in modo idoneo, e comunque secondo le modalità stabilite dagli artt. da 41 a 49 delle “Condizioni Generali di contratto per gli appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” (di seguito, per brevità, “C.G.C.”) richiamate al successivo art. 28.
Inoltre, il Fornitore sarà tenuto ad osservare le prescrizioni tecniche particolari di seguito elencate:
o Condizionamento – Imballaggi – Protezioni
Il condizionamento, l’imballaggio e le protezioni inerenti ai materiali oggetto della fornitura dovranno essere effettuati nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 46 e 47 delle C.G.C.
o Materiali vietati
Relativamente all’impiego di materiali vietati, si applica quanto previsto al punto 1 della Specifica Tecnica FS n. X.XX/X.00/X00.000.
o Materiali difettosi
Relativamente alle responsabilità del Fornitore per danni cagionati da difetto del prodotto, fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 206/05 (“Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”), si applicano le C.G.C., in particolare gli articoli 51, 52, 53.
o Prodotti e preparati pericolosi – raccolta e smaltimento
La fornitura dei materiali, qualora comprenda “preparati pericolosi” per l’uomo e per l’ambiente, dovrà essere eseguita nel rispetto degli adempimenti previsti dalla vigenti disposizioni legislative (D.M. 28.01.1992 – G.U. n. 50 del 29.02.1992) e in conformità della procedura prevista dalla Specifica Tecnica FS n. T/MR.AMM.G.06/P00.018. Le “schede di dati di sicurezza” ed il relativo “elenco riepilogativo”, di cui alla suddetta specifica, dovranno pervenire al Committente nei tempi e nei modi previsti nella stessa specifica.
Il Fornitore eseguirà la raccolta, lo smaltimento e la distruzione dei prodotti esplodenti, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall’accensione di pirotecnici di qualsiasi specie nel pieno rispetto di quanto disposto dal D.M. 101/2016. Resta inteso che, in virtù del predetto D.M., il Fornitore è tenuto a ritirare gratuitamente gli articoli pirotecnici inutilizzati, scaduti o non più suscettibili di ulteriore uso per le finalità cui sono destinati ed i rifiuti
derivanti dal loro utilizzo, assicurandone il deposito ed il trasporto dal luogo di deposito ad un impianto specificamente autorizzato ad eseguirne lo smaltimento mediante termodistruzione, nel rispetto delle vigenti norme a tutela della sicurezza pubblica e della pubblica incolumità.
o Protezione al fuoco dei veicoli ferroviari
Il Fornitore dovrà osservare quanto previsto dalla Norma UNI EN 45545 “Applicazioni ferroviarie – Protezione al fuoco per i rotabili ferroviari”.
ARTICOLO 4-bis
Autorizzazioni
Il Fornitore dichiara sotto la propria responsabilità, di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, licenze, iscrizioni presso Registri/Albi, etc. e di aver compiuto tutte le formalità occorrenti per l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della fornitura, secondo norme, leggi e regolamenti vigenti.
Fornitore si impegna ad osservare scrupolosamente il contenuto delle predette autorizzazioni, concessioni e/o licenze, assumendosi la più ampia responsabilità per eventuali sanzioni che dovessero derivare dal loro mancato rispetto, impegnandosi a tenere indenne e manlevato il Committente da eventuali connessi pregiudizi di qualsivoglia natura. Ne consegue che ricadrà nell’ambito della responsabilità esclusiva del Fornitore anche il corretto e puntuale rispetto di tutte le normative vigenti emanate in materia da parte dei dipendenti e/o preposti dello stesso.
Il Fornitore si impegna altresì a dare immediata comunicazione al Committente qualora subisca da parte della P.A. o del Ente preposto, anche per cause ad esso non imputabili, atti di revoca, di cancellazione, di sospensione o quant’altro sia suscettibile di impedire, in tutto o in parte, l’esecuzione della fornitura.
ARTICOLO 5
Trasporto e condizioni di consegna
Il trasporto sarà a carico del Fornitore fino agli impianti destinatari.
La consegna dei materiali dovrà avvenire con le modalità di cui agli artt. 41 e 49 delle C.G.C..
ARTICOLO 6
Luogo di consegna
I materiali dovranno essere consegnati nelle modalità e presso il luogo indicato nell’Allegato 3 (Luoghi e termini di consegna). In espressa deroga all’art. 1376 c.c., le Parti convengono che la proprietà del Materiale sarà trasferita dal Fornitore al Committente solo al momento della consegna. Di conseguenza fino a quel momento tutti i rischi graveranno esclusivamente sul Fornitore, in espressa deroga all’art. 1465 c.c..
ARTICOLO 7
Termini di consegna
La fornitura dovrà essere effettuata entro i termini previsti nell’Allegato 3 (Luoghi e termini di consegna).
La consegna dei materiali dovrà avvenire nel rigoroso rispetto dei tempi e dei modi stabiliti.
Xxxxx espressa richiesta scritta del Committente e previe intese con il Fornitore, non saranno accettate consegne parziali anticipate rispetto ai tempi stabiliti. Qualora ciò avvenisse, i materiali saranno restituiti al Fornitore in porto assegnato.
Eventuali ritardi sui suddetti termini determineranno l’applicazione delle penali previste al successivo articolo 17.
Ai soli fini di quanto previsto dall’art. 44.1 lettera a) delle C.G.C., le spese generali vengono quantificate nella misura del 3% (tre per cento) dell’importo presunto del presente Contratto di cui al successivo art. 12.
ARTICOLO 8
Piano della Qualità
La fornitura dovrà essere eseguita in regime di Assicurazione Qualità. Pertanto, il Fornitore dovrà operare, per tutti gli adempimenti contrattuali, con un sistema di qualità conforme alle norme UNI EN ISO della serie 9000.
La fornitura dovrà essere gestita tramite il Piano della Qualità (di seguito per brevità, “PdQ”).
Il PdQ dovrà fornire, tra l’altro, l’indicazione degli elementi di carattere organizzativo e funzionale del Fornitore, il programma di tutte le attività, nessuna esclusa, che l’impresa intende mettere in atto per garantire il rispetto dei tempi di consegna, dei costi della fornitura e dei livelli prestazionali richiesti dal Committente, nonché le istruzioni in base alle quali dette attività devono essere svolte.
Resta inteso che il Committente si riserva di contestare in qualsiasi momento la difformità del Piano della Qualità rispetto alle previsioni contrattuali.
ARTICOLO 8-bis
Misure minime di sicurezza informatica
Il Fornitore garantisce la sicurezza del sistema informatico utilizzato per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ivi comprese le relative attività di trasmissione, ricezione, conservazione e condivisione telematica di tutta la documentazione concernente l’oggetto del presente contratto.
A tal fine, si obbliga a:
a) rispettare i seguenti controlli essenziali di sicurezza informatica:
1. Nominare un referente che sia responsabile per il coordinamento delle attività di gestione e di protezione delle informazioni e dei sistemi informatici;
2. Identificare e rispettare le leggi e/o i regolamenti con rilevanza in tema di cybersecurity;
3. Garantire che tutti i dispositivi che lo consentono siano dotati di un software di protezione (antivirus, antimalware, ecc.) regolarmente aggiornato;
4. Garantire che le password siano diverse per ogni account, della complessità adeguata e con procedure di blocco automatico a seguito di reiterati tentativi. Viene valutato, inoltre, l’utilizzo dei sistemi di autenticazione più sicuri offerti dal provider del servizio (es. autenticazione a due fattori);
5. Garantire che il personale autorizzato all’accesso, remoto o locale, ai servizi informatici disponga di utenze personali non condivise con altri; che l’accesso sia opportunamente protetto; che i vecchi account non più utilizzati siano disattivati;
6. Garantire che il personale sia adeguatamente sensibilizzato e formato sui rischi di cybersecurity e sulle pratiche da adottare per l’impiego sicuro degli strumenti aziendali (es. riconoscere allegati e-mail, utilizzare solo software autorizzato, bloccare il dispositivo in caso di non utilizzo, ecc.);
7. Garantire che la configurazione iniziale di tutti i sistemi e dispositivi sia svolta da personale esperto, responsabile per la configurazione sicura degli stessi;
8. Garantire che in caso di utilizzo di applicazioni web con accesso da rete pubblica, o di gestione remota dei server e dei dispositivi di rete, siano utilizzati protocolli di rete cifrati (es. SSH, SSL);
9. Garantire che siano eseguiti periodicamente backup delle informazioni e dei dati e che tali backup siano conservati in modo sicuro e verificati periodicamente, fermo restando che, ove richiesto, i dati saranno resi tempestivamente disponibili;
10. Garantire che le reti e i sistemi siano protetti da accessi non autorizzati attraverso strumenti specifici (es: Firewall e altri dispositivi/software anti-intrusione);
11. Garantire che tutti i software in uso (inclusi i firmware) siano aggiornati all’ultima versione consigliata dal produttore;
b) Segnalare con la massima tempestività di aver subito un eventuale attacco informatico contattando il numero x000000000000, o scrivendo all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx;
c) Effettuare un back-up della documentazione informatica di cui sopra su un sistema off-line al fine di evitare, quantomeno, la perdita degli atti e, in caso di adempimenti con scadenza imposta da contratto o norma di legge, a produrre la documentazione secondo una tempistica che consenta il rispetto dei termini di legge o di contratto, anche in caso di attacco informatico;
d) Consentire l’accesso del personale incaricato dal Committente per la verifica delle misure minime adottate ai sensi della precedente lettera a), nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.
In caso di inadempimento parziale o integrale anche di uno soltanto degli obblighi sopra elencati, il Committente avrà la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e, indipendentemente dall’esercizio di tale facoltà, il diritto all’integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’inadempimento.
ARTICOLO 9
Collaudo
I materiali oggetto della fornitura dovranno essere assoggettati alle prove ed ai collaudi previsti – con le relative modalità operative – nel PdQ, al fine di accertarne la piena conformità alle condizioni previste nel presente contratto, alle prescrizioni tecniche e ai disegni.
Il Fornitore dovrà rilasciare la “Dichiarazione di conformità all’ordine”.
Il mancato invio all’impianto destinatario, unitamente ai materiali, della “Dichiarazione di conformità all’ordine” e di tutto quanto eventualmente previsto nelle specifiche tecniche di riferimento, ove applicabili, comporterà la mancata presa in carico e la mancata conferma del ricevimento dei materiali medesimi, nonché l’eventuale applicazione di penali per ritardata consegna fino al giorno del ricevimento da parte del Committente della suddetta documentazione, che il Fornitore dovrà inviare a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ovvero lettera raccomandata A/R.
ARTICOLO 10
Garanzia di buon funzionamento
I materiali sono coperti da garanzia dal momento della consegna e fino al compimento di 24 (ventiquattro) mesi solari consecutivi a partire dalla data di collaudo.
Durante il periodo di garanzia, tutti gli oneri per l’eventuale eliminazione di vizi, avarie e guasti che rendano i materiali non conformi alle condizioni stabilite in contratto sono a carico del Fornitore.
Eventuali consegne sostitutive di lotti difettosi, che si rendano necessarie durante il periodo di garanzia, devono comportare anche il conseguente aggiornamento della documentazione tecnica da consegnare al Committente.
Le consegne sostitutive devono essere completate senza oneri a carico del Committente.
Nella garanzia si intende compresa la sostituzione gratuita di tutte le componenti difettose o comunque non correttamente funzionanti.
Le richieste di assistenza verranno inoltrate dal Committente al Fornitore via fax o comunicazione a mezzo PEC. A tal fine, quest’ultimo dovrà obbligatoriamente segnalare un numero di fax o un indirizzo PEC, cui il Committente dovrà inoltrare dette comunicazioni.
Gli interventi di sostituzione devono avvenire entro 60 (sessanta) giorni consecutive dalla chiamata, esclusi i giorni festivi.
Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, trovano in ogni caso applicazione gli articoli 50 e 51 delle CGC.
ARTICOLO 11
Aumento/diminuzione delle quantità richieste
In conformità a quanto previsto dall’art. 14 delle C.G.C., Mercitalia si riserva la facoltà – cui il Fornitore presta il suo assenso – di apportare, in qualunque momento nel corso di validità del presente contratto, un aumento o una diminuzione della quantità oggetto della fornitura senza che il Fornitore possa esimersi dall’eseguire le variazioni richieste, ovvero avanzare eccezioni, diritti o pretese di sorta.
Quanto sopra senza limitazione alcuna e fino ad un massimo del 20% (venti per cento) in più o in meno dell’importo presunto di cui al successivo articolo 12.
Nel caso di un aumento delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’ordine scritto contiene anche l’eventuale estensione temporale del termine di scadenza del contratto nella misura strettamente necessaria a consentire l’esecuzione delle prestazioni aggiuntive, pari al massimo a 4 mesi.
ARTICOLO 12
Corrispettivi
,
L’importo complessivo presunto del presente contratto, è valutato in €
/ ) IVA esclusa.
(euro
ARTICOLO 13
Invariabilità dei prezzi
I corrispettivi richiamati nel precedente articolo s’intendono offerti dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e, in deroga al art. 1664 c.c., rimane stabilito che saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata del contratto.
ARTICOLO 14
Modalità di pagamento
A seguito della consegna ed accettazione di ciascuna partita di materiale oggetto della fornitura, il Fornitore è autorizzato ad emettere – mediante caricamento diretto nel Portale Ferservizi (xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx.xxxx) – la relativa fattura
In applicazione di quanto previsto dal combinato disposto dei commi 2, lettera a) e 5, lettera a) dell’art. 4 del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012, i termini di pagamento dei corrispettivi sono fissati in 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, secondo la procedura prevista dall’art. 57 delle C.G.C.
Le fatture dovranno essere emesse in ottemperanza alla normativa vigente e intestate a:
Mercitalia Intermodal
Indirizzo xxx Xxxxxxxxxx, 0/0 – città Milano Partita IVA IT 00857491005
Per conto DTC
ed inviate in formato XML, attraverso sistema di interscambio (SDI) e riportando il seguente codice destinatario RYRNP0U. Copia di cortesia delle fatture dovrà invece essere inviata all’indirizzo email amministrazione-dtc@ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx in formato Pdf.
Sulle fatture, oltre ai dati anagrafici del Fornitore (denominazione – codice fiscale – partita IVA) e alla data di emissione, dovranno essere indicati tutti quegli elementi necessari per eseguire il pagamento del corrispettivo.
In particolare, le fatture dovranno riportare le seguenti indicazioni:
✓ estremi del contratto;
✓ importo totale;
✓ tipologia dei materiali;
✓ quantità;
✓ prezzi unitari;
✓ prezzo totale;
✓ destinazione;
✓ estremi della bolla di accompagnamento;
✓ coordinate bancarie del Fornitore. (cod. IBAN);
✓ operazione con scissione dei pagamenti – Art. 17-ter DPR 633/72; Per ogni spedizione dovrà essere emessa singola fattura.
Ogni ritardo dovuto ad inosservanza della procedura sopra stabilita non potrà essere in alcun modo addebitabile al Committente. Qualsiasi clausola inserita unilateralmente dal Fornitore nelle fatture varrà considerata come non apposta.
Ai fini dei pagamenti il Fornitore ha comunicato i seguenti estremi di Conto corrente: cod. IBAN , acceso presso .
I pagamenti di cui sopra saranno eseguiti mediante bonifico bancario sul predetto conto corrente.
ARTICOLO 15
Cessione dei crediti
I crediti e i debiti derivanti dal presente contratto possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all’incasso o di qualsiasi atto di disposizione (“Cessione”) a favore di Fercredit-Servizi Finanziari S.p.A. – società del Gruppo FS Italiane S.p.A. o di intermediari bancari e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d’Italia.
Entro 20 giorni dal ricevimento della notifica della Cessione, il Committente può opporre diniego espressamente motivato.
In ogni caso, il Committente può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
ARTICOLO 16
Cauzione
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, il Fornitore ha costituito la cauzione
,
di € (Euro / ), pari al 10% (dieci per cento) dell’importo stimato del
presente Contratto di cui al precedente art. 12, a mezzo di fideiussione a prima domanda – redatta secondo il testo accettato dal Committente – n. emessa il /__/ rilasciata dalla Società – ed acquisita agli atti del Committente all’atto della stipula del presente Contratto.
Il Committente ha diritto di avvalersi – senza necessità di diffida o di provvedimento giudiziario e senza che il Fornitore, né l’Istituto garante, possano opporre eccezioni – in tutto o in parte della cauzione suddetta, onde rivalersi di ogni danno che potrà derivare dall’inadempimento degli obblighi contrattuali, compresi quelli relativi al periodo di garanzia di cui al precedente art. 10, nonché per recuperare i maggiori costi della fornitura, fatta eseguire da terzi, nell’ipotesi di risoluzione del contratto, e ciò senza pregiudizio dell’eventuale maggior danno eccedente la somma versata.
Il Committente potrà altresì avvalersi della cauzione anche per la realizzazione di qualsiasi eventuale credito la medesima dichiarasse – sulla base dei propri accertamenti – di vantare nei riguardi del Fornitore, ivi compresa la riscossione di penali.
Il Fornitore è obbligato a reintegrare la cauzione suddetta qualora il Committente se ne sia avvalsa – in tutto o in parte – nel corso dell’esecuzione del presente Contratto.
Il Fornitore è, altresì, obbligato a sostituire il garante originario nel termine di 60 giorni dalla richiesta del Committente, nell’ipotesi in cui emergano a suo carico variazioni sfavorevoli alle condizioni economico-patrimoniali, con altro soggetto dotato dei requisiti di gradimento richiesti in sede di presentazione della cauzione.
La cauzione sarà svincolata – previa deduzione di eventuali crediti che il Committente affermi, sulla base dei propri accertamenti, di vantare verso il Fornitore – trascorsi 24 mesi dall’ultima consegna di cui al presente contratto ovvero entro il 31/12/2025, secondo quale dei due intervenga prima, e sempre che, all’atto dello svincolo, non sussistano contestazioni o controversie pendenti.
ARTICOLO 17
Penali - Disapplicazione
Fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno, in caso di inadempimento da parte del Fornitore alle obbligazioni derivanti dal presente contratto, saranno applicate le seguenti penali:
o Penali per ritardata consegna ovvero in esecuzione della fornitura
Nell’ipotesi in cui il Fornitore adempia alla prestazione contrattuale in ritardo rispetto ai termini ivi fissati, è applicata una penale nella misura dell’ 1% (uno per cento) dell’importo del prezzo del materiale non consegnato in tempo utile, per ogni decade o frazione, fino a sessanta giorni di ritardo; nella misura del 3% (tre per cento) per ogni successiva decade o frazione, fino ad un massimo complessivo di penali del 20% (venti per cento) del predetto importo corrispondente ad un ritardo superiore a cento giorni.
Disapplicazione penali
Il Fornitore potrà presentare al Committente istanza motivata di disapplicazione totale o parziale delle penali.
L’istanza dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ovvero raccomandata con avviso di ricevimento tramite Uffici Xxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxxx) giorni solari dalla data in cui il Committente ha reso noto al Fornitore la propria determinazione ad applicare le penali.
Le istanze presentate oltre il suddetto termine o con modalità diverse da quelle sopra indicate saranno considerate tardive, inammissibili e decadute.
A fronte di ciascuna istanza presentata, il Committente valuterà se essa sia fondata e comunicherà al Fornitore le proprie determinazioni al riguardo.
ARTICOLO 18
Clausola risolutiva espressa
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., il Committente ha diritto di risolvere il presente Contratto per inadempimento del Fornitore, oltre che nei casi previsti all’art. 61 delle C.G.C., nei casi di seguito indicati:
1. Nel caso in cui il Fornitore sia sprovvisto e/o nel caso in cui siano revocati, annullati o comunque sospesi al Fornitore i prescritti permessi e/o autorizzazioni di cui all’art. 4-bis che precede;
2. Ritardo superiore a giorni 150 (centocinquanta) rispetto ai termini di consegna stabiliti nel precedente art. 7;
3. Violazione degli obblighi previsti all’art. 8-bis (“Misure Minime di Sicurezza Informatica”);
4. Violazione degli obblighi previsti all’art. 19 (“Responsabilità per danni”) ovvero mancata attivazione o venir meno della polizza di cui al successivo art. 19-bis per i massimali convenuti;
5. Mancata osservanza di quanto previsto dal successivo art. 23 (“Divieto di cessione del contratto
– Subappalto”);
6. Mancato rispetto degli obblighi di cui ai successivi artt. 24 (“Trasparenza dei prezzi”) e 25 (“Codice Etico”) 25-bis (“Conflitto di interessi”), e 25-ter (“Obbligo di riservatezza”);
7. Intervenuta emanazione di un’informativa interdittiva ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011;
8. Mancato adempimento all’obbligo di sostituzione del garante originario nel termine di 60 giorni dalla richiesta del Committente, in violazione di quanto prescritto al precedente art. 16.
La risoluzione è dichiarata senza bisogno di preavviso o costituzione in mora della controparte, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ovvero raccomandata A/R, e comporta il diritto del Committente di incamerare la cauzione di cui al precedente art. 16, senza pregiudizio dei propri diritti nei confronti del Fornitore per la rifusione dell’eventuale ulteriore danno.
ARTICOLO 19
Responsabilità per danni
Il Committente non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare al Fornitore ed ai suoi dipendenti, coadiutori ed ausiliari autonomi, o alle loro cose, ovvero a terzi, nell’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto o per qualsiasi altra causa anche estranea al Committente.
Il Fornitore assume ogni responsabilità per danni che possano derivare al personale ed alle cose del Committente e delle Società del Gruppo F.S.I., ovvero di terzi (cose o persone), per fatti e/o omissioni propri o dei suoi dipendenti, coadiutori ed ausiliari autonomi, nell’espletamento della fornitura, senza che eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione limitino in alcun modo la sua responsabilità, impegnandosi a tenere sollevata ed indenne il Committente da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo le venisse mossa da terzi.
Al riguardo, il Fornitore garantisce la completa e puntuale realizzazione di tutti gli impegni ed obblighi assunti nel Contratto e si obbliga a mantenere il Committente sollevata ed indenne, anche giudizialmente, da ogni responsabilità, danno e spesa in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse, anche di terzi, connesse o comunque derivanti dall’esecuzione del Contratto, per fatto proprio o dei propri dipendenti, collaboratori o a questi direttamente o indirettamente ricollegabili, salva l’ipotesi in cui il pregiudizio sia imputabile a dolo o colpa grave del Committente.
Allorché si verifichi, comunque in connessione con l’esecuzione della fornitura, un danno derivante, dipendente o connesso con l’esercizio o con il traffico ferroviario, il Fornitore assume ogni responsabilità qualora risulti non aver adottato ogni provvedimento, prescritto dal presente contratto, dai suoi allegati e dai regolamenti di esercizio, ovvero richiesto da normale diligenza in relazione alle circostanze, inteso ad impedire l’evento, o ad evitare il danno e non provi che il danno non poteva essere in alcun modo da lui evitato.
ARTICOLO 19-bis
Copertura assicurativa
Entro 10 (dieci) giorni dalla data di conclusione del presente Contratto il Fornitore presenterà idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, all’uopo stipulata ovvero già in suo possesso.
La polizza di assicurazione di cui al precedente paragrafo, stipulata con primaria Compagnia di Assicurazione ed efficace per tutta la durata del presente atto, delle eventuali proroghe e del periodo di garanzia di cui al precedente art. 10, con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00) per sinistro e per anno, dovrà in ogni caso contenere l’obbligo di tenere indenne la Società da quanto questa sia tenuta a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni cagionati a terzi per morte, lesioni e per
danneggiamenti materiali a beni tangibili, in conseguenza di fatti accidentali verificatisi in relazione all’esecuzione del presente contratto.
La polizza di assicurazione di cui al precedente paragrafo deve prevedere espressamente che sono considerati terzi anche:
▪ Il Committente e i propri dipendenti;
▪ Le Società del Gruppo F.S.I. e i propri dipendenti o Agenti.
La polizza di assicurazione di cui al presente articolo dovrà inoltre contenere i seguenti obblighi a carico della Compagnia di assicurazione:
▪ La rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di società del Gruppo FS e dei loro dipendenti;
▪ Considerare terzi le società del Gruppo FSI ed i loro dipendenti, nonché altri Appaltatori di Gruppo e loro dipendenti che eseguono prestazioni nello stesso luogo;
▪ La notifica al Committente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ovvero lettera raccomandata A/R, del mancato pagamento delle rate di premio, ferma l’operatività della copertura per 90 giorni dalla data di detta notifica. A tal riguardo il Committente avrà facoltà di provvedere direttamente al pagamento del premio, detraendone l’ammontare dal corrispettivo dovuto alla Società;
▪ Non diminuire le somme assicurate, stornare o disdettare il contratto di assicurazione senza comunicarlo al Committente.
ARTICOLO 20
Recesso
Il Committente ha facoltà di recedere dal presente contratto con semplice comunicazione da portarsi a conoscenza del Fornitore, da inviare a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ovvero lettera raccomandata A/R da far pervenire al domicilio dello stesso, almeno 90 (novanta) giorni prima della data in cui il recesso ha effetto.
In caso di recesso, al Fornitore sarà riconosciuto esclusivamente quanto previsto dall’art. 63.3 delle C.G.C..
ARTICOLO 21
Responsabile dell’esecuzione del contratto per conto del Committente
Il Committente nomina, quale Responsabile dell’esecuzione del contratto, Xxxxxxxx Xxxxxxx, tel. x00 000 0000000, indirizzo email x.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, il quale assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell’Fornitore, verificandone la conformità alle prescrizioni contrattuali.
Per tale compito, il Responsabile dell’esecuzione del contratto potrà avvalersi di sostituti o personale delegato.
ARTICOLO 22
Responsabile del contratto per contro del Fornitore
Il Fornitore nomina quale Responsabile del contratto, , tel. indirizzo email , al quale compete l’esercizio di tutte le facoltà e poteri previsti dal presente contratto.
Per tale compito il Responsabile del contratto per conto dell’Fornitore potrà avvalersi di sostituti o personale delegato.
Ogni comunicazione e/o scambio di informazioni tra le parti inerenti all’esecuzione del contratto può aver luogo anche per via elettronica, secondo quanto stabilito dall’articolo 4.5 delle C.G.C..
ARTICOLO 23
Divieto di cessione del contratto - Subappalto
Il Fornitore non può cedere il presente contratto a pena di risoluzione, ai sensi del precedente Art. 18.
Il Fornitore non potrà in nessun caso avvalersi del subappalto, pena la risoluzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. e dell’art. 18.
Gli eventuali subcontratti diversi dal subappalto sono regolati dall’articolo 15, punto 5 delle C.G.C.
ARTICOLO 24
Trasparenza dei prezzi
Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
▪ Dichiara che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
▪ Dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere al alcuno direttamente o attraverso società collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto;
▪ Si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti del art. 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e cancellato dal albo fiduciario, ove esistente.
ARTICOLO 25
Codice Etico
Il Fornitore si impegna a rispettare le norme contenute nel “Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane”, pubblicato sul sito internet: xxx.xxxxxxxxxx.xx
Detto codice, seppur non allegato al presente contratto, costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso e il Fornitore dichiara di averne preso particolareggiata e completa conoscenza.
In caso di violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel predetto codice etico, il Committente avrà diritto di risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
Il Fornitore, nell'esecuzione del presente Contratto, dichiara di essere a conoscenza e di aver sensibilizzato e resi edotti i propri dipendenti e collaboratori in merito ai contenuti del d.lgs. 231/2001 ed alle sanzioni previste in caso di violazione dello stesso e di condividere i principi espressi nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato dalla Committente in conformità al predetto Decreto. La violazione di tale documento, dei principi in esso contenuti o delle disposizioni previste dal d.lgs. 231/2001 da parte del Fornitore comporterà l'immediata risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatti salvi eventuali ulteriori rimedi e azioni previsti dal presente Contratto e/o dalla legge.
ARTICOLO 25-bis
Conflitto di Interessi
Ai fini dell’esecuzione del Contratto, il Fornitore dichiara l’insussistenza di situazioni soggettive od oggettive che possano comportare un conflitto di interessi che osti in qualsivoglia misura allo svolgimento del Contratto medesimo.
Parimenti, il Fornitore si impegna, ove nelle more dell’esecuzione del Contratto dovessero insorgere impreviste situazioni di conflitto di interessi, a darne immediata notizia al Committente che procederà alle valutazioni del caso.
Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del presente articolo, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti del art.
1456 del codice civile, per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione.
ARTICOLO 25-ter
Obbligo di riservatezza
Il Fornitore si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all’esecuzione del presente contratto, le informazioni tecniche relative a fatti, atti, programmi, progetti, procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc., che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui venga comunque a conoscenza in occasione di detta esecuzione.
L’obbligo della riservatezza sarà vincolante per tutta la durata del presente contratto e, successivamente, fino a quando le informazioni apprese non siano divenute di dominio pubblico.
Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo restano vincolanti senza limite di tempo, anche in caso di risoluzione del presente contratto o di recesso.
ARTICOLO 26
Tutela dei dati personali Finalità del trattamento e base giuridica
Nel corso dello svolgimento delle attività connesse all’affidamento e all’esecuzione del presente Contratto, ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell’altra Parte, motivo per il quale ciascuna di esse si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.
Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di affidamento ed esecuzione del presente Contratto (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).
Tipologie di dati personali
I dati personali raccolti nell’ambito delle fasi di affidamento ed esecuzione del presente Contratto rientrano nelle seguenti categorie:
• Dati Comuni acquisiti direttamente dal contraente o dai dipendenti del contraente: dati anagrafici, codice di identificazione fiscale (di dipendenti o clienti), identificativi documenti di
identità (n. patente/C.I./Passaporto), dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici), coordinate bancarie, dati economico/finanziari, reddituali, targa veicolo, credenziali, codice identificazione personale (CID), n. carta di credito, transazioni carta di credito;
• Dati del contraente acquisiti presso Pubbliche Amministrazioni e Autorità Giudiziarie nell’ambito della gestione degli adempimenti relativi all’affidamento o esecuzione del contratto: dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato, liberazione condizionale, divieto/obbligo di soggiorno, misure alternative alla detenzione, dati riguardanti l’assolvimento degli obblighi contributivi e fiscali;
• Altri Dati: attestazione di specifiche formazioni, giudizi di idoneità alla mansione.
I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.
Dati di contatto di Xxxxxxxx e DPO / Referenti Data Protection
Per le fasi di affidamento ed esecuzione del presente Contratto i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer / Referenti Data Protection sono:
Per il Committente:
Titolare del Trattamento è Mercitalia Intermodal, rappresentata dall’Amministratore Delegato, contattabile all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, con sede legale in Xxxxxx, xxx Xxxxxxxxxx, 0/0.
Il Referente Data Protection è contattabile all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Per il Fornitore:
Titolare del Trattamento è , rappresentata , contattabile all’indirizzo mail
, con sede legale in .
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail .
Conservazione dei dati
I dati personali raccolti nell’ambito di cui al presente Contratto saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente Contratto.
Diritti degli Interessati
Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di
chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l’esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.
ARTICOLO 27
Oneri fiscali
Le prestazioni oggetto del presente Contratto sono soggette ad I.V.A. Le eventuali modifiche del regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni del corrispettivo pattuito.
Il presente Contratto, concluso mediante scambio di lettere secondo l’uso del commercio, è soggetto ad I.V.A. è esente da registrazione fiscale fino al caso d’uso, ai sensi del art. 5 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta del registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell’imposta fissa ai sensi del disposto del art. 40 del citato Testo Unico.
ARTICOLO 28
Clausola di rinvio
Per tutto quanto non disciplinato o non diversamente disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile , alle altre eventuali norme legislative e/o regolamentari applicabili alle prestazioni oggetto del presente contratto , ed alle disposizioni, espressamente richiamate nel presente contratto nonché nella dichiarazione di specifica accettazione ex 1341 allegata, delle “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane”, approvate dal Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 22 marzo 2017 e registrate presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1, Trastevere, al n. 5987, Serie 3, in data 23 giugno 2017, ed emanate con Disposizione di Gruppo n. 231/AD del 17 luglio 2017 (altrove denominate per brevità, nel presente atto, “C.G.C.”), visibili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione bandi e gare, che, seppur non allegate al presente contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Delle stesse, il Fornitore dichiara di aver preso particolareggiata e completa conoscenza.
ARTICOLO 29
Domicilio del Fornitore
Agli effetti amministrativi, giudiziari e fiscali, il Fornitore dichiara il proprio domicilio in
,
( ), Via
presso il Municipio di
con l’intesa che ove questo venisse a mancare, il domicilio s’intenderà trasferito
.
ARTICOLO 30
Controversie, Foro competente e diritto applicabile
Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente atto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Milano. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.
Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte e singole le clausole del presente contratto sono state oggetto di libera e paritetica negoziazione e pertanto non trovano applicazione, riguardo ad esse, gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.
ARTICOLO 31
Allegati
Sono allegati al presente Contratto, per costituirne parte integrante e sostanziale:
1. Allegato 1: Listino;
2. Allegato 2: Procedura di interfaccia;
3. Allegato 3: Luoghi e termini di consegna;
4. Allegato 4: Specifiche tecniche.
(fine)
*****************
Ai fini del perfezionamento del presente Xxxxxxxxx, Vi invitiamo a approvare pedissequamente su documento firmato digitalmente e su vs. carta intestata il testo contrattuale soprariportato nonché gli allegati, a titolo di piena e incondizionata accettazione, da Vostro legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri. Dovrà, altresì, essere riprodotto, su separata nota firmata digitalmente il sottostante elenco delle clausole, appositamente sottoscritto in formato digitale per esprimerne l’accettazione specifica ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.
La suddetta nota, unitamente agli Allegati sopra citati, dovrà essere inviata a:
………………………………….
Con i migliori saluti.
Luogo, ………. data…………….
Il proponente Committente Firma …………………….
Per accettazione della proposta contrattuale
Luogo, ………. data…………….
Il Fornitore Firma
………………..
/ /
“Elenco clausole sottoposte a specifica approvazione Contratto Rubrica n. del ”
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, per accettazione delle clausole relative ai sotto elencati articoli delle “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane”, approvate dal Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato Italiane
S.p.A. nella seduta del 22 marzo 2017 e registrate presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1, Trastevere, al n. 5987, Serie 3, in data 23 giugno 2017, ed emanate con Disposizione di Gruppo n. 231/AD del 17 luglio 2017
- art. 5 Proprietà industriale e commerciale. Xxxxxxxx;
- art. 6 Impegno di riservatezza;
- art. 8 Stipula del contratto e avvio dell’esecuzione della prestazione;
- art. 9 Spese di contratto, registro ed accessorie a carico del Fornitore
- art. 10 Garanzie;
- art. 12 Prezzi contrattuali;
- art. 14 Modifiche del contratto
- art. 15 Cautele antimafia, regolarità contributiva e retributiva, cessione del contratto, subappalto e subcontratti;
- art. 17 Contestazioni del fornitore;
- art. 19 Xxxxx per forza maggiore e responsabilità del fornitore per danni;
- art. 42 Deposito fiduciario
- art. 43 Termini contrattuali, sospensione dell’esecuzione del Contratto e proroghe;
- art. 44 Illegittima durata delle sospensioni;
- art. 50 Garanzia e sua durata;
- art. 51 Materiali Difettosi;
- art. 54 Penalità per inadempienze e modalità di computo dei ritardi;
- art. 55 Penali per ritardata o mancata esecuzione e premi di accelerazione;
- art. 56 Corrispettivo della Fornitura e pagamenti;
- art. 57 Termini e modalità di pagamento;
- art. 58 Presentazione delle fatture;
- art. 59 Recupero crediti - Compensazione;
- art. 60 Sospensione dei pagamenti;
- art. 61 Clausola risolutiva espressa. Esecuzione della prestazione da parte di terzi;
- art. 62 Risarcimento dei danni;
- art. 63 Recesso dal contratto
Per specifica accettazione delle clausole vessatorie
Luogo, ………. data…………….
Il Fornitore Firma
………………..