SCHEMA DI CONTRATTO
Dipartimento Politiche Sociali
SCHEMA DI CONTRATTO
Procedura negoziata sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. 120 del 11.09.2020, per l’attuazione della Sub-Azione 3.2 “Interventi per la presa in carico socio-sanitaria mediante One-stop Shop” progetto “Lgnet Emergency Assistance (LGNet-EA - HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0103)” periodo (presumibilmente dal 01/11/2021 al 30/04/2022. Fondo Xxxxx, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020. CUP F89F20000100007
Gara n. 8254087 - CIG n. 8869836438
Importo € 361.452,68 IVA compresa al 22% se e quanto dovuta
IL DIRETTORE
Xxxxxxxx Xxxxx
L'anno 2021 addì del mese di
Tra
ROMA CAPITALE Dipartimento Politiche Sociali, con sede in Roma, Viale Manzoni n. 16 (C.F. 02438750586) nella persona del Direttore
e
L’Organismo con sede in - C.F. e P.l.
rappresentato dal legale rappresentante nato a il
e residente in (di seguito denominato Organismo);
Premesso che
Con Ordinanza della Sindaca n. 132 del 29/07/2021 è stato conferito al Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx l’incarico di Direttore ad interim del Dipartimento Politiche Sociali;
Nell’ambito del FAMI 2014-2020 (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione), strumento finanziario istituito con Regolamento UE n. 516/2014 con l’obiettivo di promuovere una gestione integrata dei flussi migratori, è stato approvato il progetto “Lgnet Emergency Assistance (LGNet-EA - HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0103) promosso da promosso dalla Direzione Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo del Ministero dell’Interno in qualità di Lead Applicant in partenariato con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), Cittalia - Fondazione dell’ANCI sulle Politiche Sociali per l’Accoglienza, l’Integrazione e la Cittadinanza, ANCI Comunicare Srl, ACTA Azienda Comunale per la Tutela Ambientale – Potenza, ANCI Liguria e ASSB Azienda Servizi Sociali di Bolzano, Roma Capitale e altri 17 Comuni italiani;
“LGNet-EA” è stato ammesso a finanziamento per un importo complessivo pari a € 11.434.653,45, di cui € 1.089.743,53 spettanti a Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali titolare, tra le altre, della Sub-Azione
3.2 “Interventi per la presa in carico socio-sanitaria mediante la realizzazione di sportelli “One-stop Shop” (sportelli sociali) e la formazione dell’ équipe multidisciplinare che opererà negli sportelli sociali;
Con Determinazione Dirigenziale QE del è stata indetta una procedura negoziata sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. 120 del 11.09.2020, per l’attuazione della Sub-Azione 3.2 “Interventi per la presa in carico socio-sanitaria mediante One-stop Shop” progetto “Lgnet Emergency Assistance (LGNet-EA - HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0103)” periodo dal 01/10/2021 al 30/04/2022. Fondo Xxxxx, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020. CUP F89F20000100007 - Gara n. 8254087 - CIG n. 8869836438 per un importo € 361.452,68 IVA compresa al 22% se e quanto dovuta;
Con Determinazione Dirigenziale QE del , espletate le verifiche di rito, sono stati approvati i lavori della Commissione Giudicatrice e si è proceduto alla aggiudicazione definitiva della gara;
L'Organismo ha consegnato al Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale, la Garanzia Fideiussoria per la cauzione definitiva con Prot. QE/ / ;
Ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs. n. 159/2011, l’efficacia del presente contratto è risolutivamente condizionata all’accertamento, conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle verifiche del Prefetto competente, dell’esistenza a carico del Contraente di una delle cause di decadenza, sospensione, divieto di cui all’art. 67 o dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del D. Lgs. sopracitato;
La Stazione appaltante ha esperito con esito positivo la verifica del permanere dei requisiti generali e speciali in capo all’operatore economico controparte nel presente atto;
L’Organismo aggiudicatario della procedura di gara, si rende disponibile, ed il Dipartimento accetta, alla stipula del presente contratto nel rispetto di tutto quanto sotto definito.
Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1 - Oggetto del servizio
Roma Capitale affida all’Organismo, per il periodo dal 01.11.2021 sino al 30.04.2022, la realizzazione e gestione dei seguenti servizi come di seguito descritto, a titolo esemplificativo e non esaustivo.
In dettaglio:
10 (dieci) “One-stop Shop” (c.d. “sportelli unici”) che dovranno essere ubicati nel territorio periferico di Roma e comunque nei territori a maggior presenza di persone provenienti da Paesi Terzi, assicurando la presenza in 10 Municipi. L’ammissione degli utenti al servizio avverrà di regola attraverso i 10 One stop shop o su invio della U.O. Contrasto Esclusione sociale – Ufficio Immigrazione, con obbligo dell’affidatario di registrazione dei dati degli utenti ammessi, e successiva rendicontazione.
Gli sportelli erogheranno servizi di:
• Ascolto, accoglienza, consulenza;
• Analisi dei bisogni;
• Informazioni e supporto per l’accesso ai servizi;
• Orientamento ai diritti.
L’Organismo aggiudicatario dovrà garantire l’impiego di operatori con specifica competenza ed esperienza nel lavoro con persone provenienti da Paesi Terzi, anche in condizione di vulnerabilità. L’idoneità delle figure professionali proposte sarà valutata attraverso i curricula presentati nell’offerta progettuale.
L’équipe multidisciplinare che opererà negli sportelli sociali dovrà essere composta dalle seguenti figure professionali che potranno anche ruotare, su turni, nei vari sportelli sociali:
- Sportelli di I livello - front office, orientamento, coordinamento: - Ufficio coordinamento:
1 coordinatore e 2 assistenti al coordinatore - 10 operatori front office, uno per ogni One-stop Shop
- Sportelli di II livello - presa in carico (su appuntamento):
3 operatori socio-legali (a supporto di più sportelli) - 3 psicologi (a supporto di più sportelli) - 4 mediatori linguistico-culturali.
In dettaglio:
RESPONSABILE/COORDINATORE con qualifica individuabile tra le seguenti professionalità: assistente sociale o educatore professionale, psicologo, sociologo, antropologo con iscrizione ai relativi albi professionali (se previsti), che vanti una comprovata esperienza di almeno 2 anni nel settore.
Si occupa:
• del raccordo generale e operativo con il referente del Servizio individuato all’interno del Dipartimento Politiche Sociali;
• della pianificazione operativa delle attività degli operatori;
• del coordinamento tecnico dei diversi livelli operativi;
• della gestione delle risorse strumentali;
• del collegamento operativo con i servizi sociali, gli enti, le autorità e le risorse del territorio;
• del coordinamento tecnico degli interventi personalizzati.
Dovrà rappresentare il punto di riferimento operativo e relazionale per il team di lavoro, e garantire con la opportuna flessibilità, una presenza stabile e continuativa.
ASSISTENTE AL COORDINATORE che si occupa di supportare il coordinatore/responsabile in tutte le sue funzioni.
OPERATORE DI FRONT OFFICE con le seguenti funzioni:
• segreteria, gestione agenda e appuntamenti con i servizi di II livello;
• gestione database;
• raccordo con la rete dei servizi;
• organizzazione e logistica della sede dello One-Stop Shop.
OPERATORE SOCIO-LEGALE con laurea in Giurisprudenza e minimo 2 anni di esperienza nel settore:
• è responsabile delle attività di orientamento legale rivolte ai beneficiari dei servizi degli One-stop Shop;
• contribuisce all’elaborazione di materiali informativi per i beneficiari;
• si occupa in alcuni casi, dell’accompagnamento ai servizi socio-legali dei beneficiari, concordando le modalità con il coordinatore di progetto;
• si occupa della raccolta e sistematizzazione dei dati socio-legali e supporta il coordinatore nella compilazione del database del progetto;
• collabora nella realizzazione e alla presentazione di report periodici.
MEDIATORE CULTURALE con qualifica e minimo N. 2 ANNI di esperienza maturata nel campo della mediazione culturale.
VOLONTARI. E’ auspicabile l’inserimento di volontari nella struttura organizzativa del servizio per rinsaldare il supporto relazionale e i legami fiduciari quale condizioni ineludibile per favorire processi di inclusione e superamento dello stigma e dell’isolamento sociale. I volontari devono essere adeguatamente formati dall’équipe.
Nel caso di impiego di volontari, l’affidatario garantisce che tutto il personale volontario sia regolarmente assicurato e rispetti le normative vigenti in materia di erogazione di servizi pubblici.
Dovranno essere forniti i curriculum vitae delle risorse individuate per la creazione dell’équipe multidisciplinare di cui al presente articolo e ai fini della rendicontazione dovrà essere prodotto un timesheet mensile (sul modello fornito da Roma Capitale) con la specifica delle ore svolte per il progetto e una relazione delle attività svolte.
È auspicabile, nel II livello, a chiamata, la presenza di un operatore socio sanitario al fine di indirizzare le persone verso percorsi di tipo sanitario, ove necessario;
L’équipe multidisciplinare che opererà nei 10 One-stop Shop dovrà essere coinvolta nella fase iniziale della realizzazione delle attività previste dall’azione 3.2, in un percorso di formazione: quest’ultimo potrà essere erogata in presenza o in modalità a distanza (da valutare in base alla situazione di emergenza sanitaria in corso) e dovrà:
a) riguardare gli aspetti propri delle attività di un gruppo di lavoro multidisciplinare;
b) sviluppare lo spirito di squadra e di collaborazione, valorizzando la professionalità e la diversità dei singoli;
c) favorire la creazione di relazioni professionali positive;
d) sostenere lo sviluppo delle opportunità connesse al confronto e alla condivisione;
e) fornire strumenti innovativi di processo per facilitare la presa in carico delle situazioni di emergenza e vulnerabilità, al di là delle specifiche professionalità già acquisite dagli operatori.
Il servizio deve essere garantito per tutta la durata del progetto.
Destinatari delle azioni:
Gli interventi previsti sono finalizzati alla presa in carico di persone con vulnerabilità sociali provenienti da Paesi Terzi (migranti regolarmente soggiornanti sul territorio e maggiormente vulnerabili).
Gli sportelli (One-stop Shop) dovranno operare in stretto raccordo con la Direzione Accoglienza e Inclusione - Ufficio Immigrazione del Dipartimento Politiche Sociali.
Al fine di mettere in campo ogni più utile intervento finalizzato alla presa in carico dei migranti, si richiede all’organismo affidatario di sviluppare, tra le altre, le seguenti azioni:
- orientamento/collegamento con i Servizi della rete territoriale, istituzionali e non;
- potenziamento della capacità di autopromozione e autodeterminazione;
- promozione della partecipazione attiva;
- monitoraggio dei percorsi individuali e rilevazione dei risultati attesi.
Il Dipartimento Politiche Sociali si occuperà del monitoraggio delle attività su descritte ai fini della verifica della corretta esecuzione e del rispetto della regole del FAMI.
In capo al Dipartimento Politiche Sociali rimane l’attività di comunicazione istituzionale delle attività del progetto.
Il soggetto affidatario, nell’attuare il servizio oggetto del presente Avviso, si dovrà attenere tassativamente alle indicazioni e alle norme contenute:
- nella Convenzione di Sovvenzione HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0103 del Progetto LGNet Emergency Assistance (LGNetEA) - Local Government Network for Rapid Response and Fast Track Inclusion Services in Disadvantaged Urban Areas.
- nell’”Accordo per la realizzazione delle attività progettuali del progetto LGNet – EA”
- nei Regolamenti dell’Unione Europea e nella normativa vigente che disciplinano l’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020.
Tutte le attività descritte nel presente invito, dovranno essere svolte in ottemperanza a quanto sarà previsto dalla normativa in vigore, nel periodo di esecuzione del contratto, relativamente all’emergenza sanitaria COVID 19.
Le strutture proposte, devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia edilizia, nulla osta igienico-sanitario, di prevenzione incendi ove necessaria, sulle condizioni di sicurezza degli impianti, sulle barriere architettoniche, sulla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.
L’allestimento degli spazi dovrà essere adeguato alle necessità del progetto e alla garanzia di adeguata riservatezza. Devono essere inoltre essere presenti adeguati servizi igienici.
Dovranno essere forniti i curricula vitae delle risorse individuate per la creazione dell’équipe multidisciplinare di cui al presente articolo e ai fini della rendicontazione dovrà essere prodotto un timesheet mensile (sul modello fornito da Roma Capitale) con la specifica delle ore svolte per il progetto e una relazione delle attività realizzate.
Il presente appalto è regolato da:
- il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo FAMI;
- la Direttiva 2014/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- il D.Lgs. n.50/2016 e xx.xx. e ii. (d’ora innanzi:Codice) per le parti di immediata attuazione;
- D.L. n.76/2020 convertito in L. 120 del 11.09.2020;
- Avviso di rettifica del Codice pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 164 del 15-7-2016;
- il D.P.R. n. 207/2010 (d’ora innanzi Regolamento) per le parti ancora in vigore;
- linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti predisposte dall’X.X.XX. in esecuzione delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all’art. 216 del D. Lgs. n. 50/20016;
- il D.Lgs. n.81/2008 e e xx.xx. e ii.“Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D.Lgs. n.159/2011 e xx.xx. e ii.“Codice delle leggi antimafia”;
- il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 00 ottobre 2014, n. 193 “Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all’art. 8 della L. 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell’art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
- la L. n. 190/2012“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” come modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010;
- il D. Lgs. n. 196/2003“Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” per le parti ancora in vigore;
- Il D. Lgs. n. 231/2001 e xx.xx. e ii.“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;
- il Protocollo d’intesa tra X.X.XX. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra X.X.XX. -Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”;
- Il Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 “seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90”;
- il “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale;
- il “Protocollo di integrità” di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n.34 del 19 Febbraio 2021;
- il “Protocollo di azione - vigilanza collaborativa con Roma Capitale” stipulato con l’X.X.XX. in data 29 luglio 2015;
- il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983;
- il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi a della deliberazione del Consiglio Comunale
n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.;
- la L. n. 328/2000 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali,
- il D.P.C.M. del 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328”
- la L.R. Lazio 11/2016 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio"
- la L.R. Lazio 41/2003 - Norme in materia di autorizzazioni all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali;
- le Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia emanate dal Ministero del Lavoro e dell’Inclusione Sociale ed approvate dalla Conferenza Unificata in data 5.11.2015;
- DGR Lazio 13 giugno 2017. N.326 Linee guida in materia di co-progettazione tra Amministrazioni locali e soggetti del Terzo settore per la realizzazione di interventi innovativi e sperimentali nell'ambito dei servizi sociali.
- Linee di indirizzo del Piano regolatore sociale.
- le Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali, approvate con delibera ANAC n.32 del 20.01.2016;
- norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
- il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- l’offerta tecnica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo.
Il soggetto affidatario, nell’attuare il servizio, si dovrà attenere tassativamente alle indicazioni e alle norme contenute:
• nella Convenzione di Sovvenzione del progetto “LGNet Emergency Assistance (LGNetEA) - Local Government Network for Rapid Response and Fast Track Inclusion Services in Disadvantaged Urban Areas”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
• nel Vademecum di Attuazione dei progetti finanziati dal fondo FAMI in Italia (all’ultima versione aggiornata su xxxxx://xxxx.xxxx.xxxxxxx.xx/ ) e ai suoi allegati;
• nei Regolamenti dell’Unione Europea e nella normativa vigente che disciplinano l’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020.
L'Organismo accetta, senza riserve, le condizioni tutte dell'affidamento, che si impegna a realizzare alle condizioni e modalità contenute nella presente contratto, nella lettera d’invito, nel Capitolato Speciale descrittivo prestazionale e nell’offerta progettuale acquisita al Prot. n. del / / - Assegnato dal sistema Tuttogare che, anche se materialmente non allegati al presente atto, l’Organismo dichiara di conoscere ed accettare senza riserva alcuna.
Il presente schema di contratto disciplina altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra Roma Capitale e l’esecutore in relazione alle caratteristiche del servizio comprese le modalità esecuzione come meglio dettagliate e contenute nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (d’ora innanzi: capitolato) e negli atti in esso richiamati.
Art. 2 - Durata dell’appalto e modalità di esecuzione del servizio
Il presente appalto decorrerà dal 01/11/2021 al 30/04/2022. L’eventuale proroga della data di chiusura del progetto, comunicata dall’Ente finanziatore, potrà comportare una rimodulazione dei servizi, senza variazioni al budget previsto per la realizzazione delle attività.
L’affidatario del servizio eseguirà le prestazioni contrattuali del presente appalto a regola d’arte per tutta la durata del contratto secondo le nuove e diverse modalità proposte dall’affidatario medesimo in sede di offerta migliorativa.
In sede di aggiudicazione definitiva, Roma Capitale procederà ad approvare il nuovo schema di contratto comprensivo delle nuove e diverse modalità di esecuzione proposte dall’affidatario medesimo in sede di offerta migliorativa che saranno all’uopo analiticamente specificate ed articolate.
Le attività saranno realizzate presso gli immobili siti in Roma, nelle seguenti vie e Municipi, individuati e messi a disposizione dall’Organismo affidatario per tutta la durata del rapporto contrattuale:
1. (Municipio )
2. (Municipio )
3. (Municipio )
4. (Municipio )
5. (Municipio )
6. (Municipio )
7. (Municipio )
8. (Municipio )
9. (Municipio )
10. (Municipio )
Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, la custodia, le utenze e tutte le spese di gestione del/i suddetto/i immobile/i sono a carico dell’Organismo.
Art. 3 - Corrispettivo contrattuale
Il corrispettivo, dovuto da Roma Capitale all’esecutore per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto e per il periodo innanzi indicato, ammonta complessivamente ad
€ 296.272,69 totali, oltre iva se e quanto dovuta al massimo al 22% - oneri della sicurezza pari a zero, non soggetto a ribasso, pari ad € 361.452,68 IVA compresa al 22%, come da rimodulazione approvata del budget, così ripartito:
€ 22.700,00 IVA compresa al 22% quale spese di allestimento dei 10 One-stop Shop (preliminare all’inizio del servizio con l’utenza);
€ 16.000,00 IVA compresa al 22% quale spese di formazione per l’equipe (preliminare all’inizio del servizio con l’utenza);
€ 322.752,68 IVA compresa al 22% quale quota fissa da suddividere in quote fisse mensili; tale quota è a corpo per i sei mesi di durata del servizio;
In ogni caso, nessuna altra retribuzione (o rimborso) sarà dovuta da parte dell’appaltatore all’impresa aggiudicataria se non quella relativa alla prestazione effettivamente resa.
I corrispettivi di cui al presente capitolato non saranno oggetto di variazioni nel periodo di durata del contratto; il prezzo resterà, quindi, fisso ed invariato per tutta la durata del servizio.
Le proposte migliorative inserite dall’impresa nell’offerta tecnica, costituiranno clausole contrattuali a tutti gli effetti, con un preciso obbligo e responsabilità di adempimento da parte dell’Organismo aggiudicatario e costituendo elementi di scelta del concorrente in sede di gara saranno oggetto di puntuale e rigoroso controllo da parte della Stazione Appaltante.
Eventuali costi presenti in sede di offerta migliorativa saranno sottoposti a verifica di congruità, in tale sede il concorrente dovrà dimostrare, in relazione al ribasso proposto, la sostenibilità economica di ciascun servizio aggiuntivo/migliorativo proposto.
Il costo del lavoro è riferito alle tabelle aggiornate dei CCNL e contratti integrativi territoriali vigenti, ovvero, nel caso di specifiche tipologie contrattuali di lavoro autonomo, individuato nel rispetto di quanto indicato all’art.4 comma 2 della deliberazione C.C. n. 259/05.
In sede di presentazione dell’offerta il partecipante dovrà necessariamente includere e specificare nell’offerta gli oneri per la sicurezza da rischio specifico, o aziendali (oneri economici da sopportare per l’adempimento degli obblighi di sicurezza del lavoro).
La rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dovrà essere effettuata sulla base della documentazione fornita dalla Stazione appaltante.
Il corrispettivo indicato è comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio richiesto e alla realizzazione delle azioni progettate.
Art. 4 - Oneri a carico dell’esecutore
Sono a carico dell’Organismo affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale sopra indicato, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all’esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel presente schema di contratto e nel relativo capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte le obbligazioni previste.
L’esecutore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente schema di contratto, nella lettera di invito, nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nell’offerta tecnica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo.
Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi alle caratteristiche e alle specifiche tecniche indicate nella lettera di invito e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
In caso di assenza temporanea ovvero programmata degli operatori impiegati nel servizio l’esecutore assicurerà la sostituzione immediata. Tale sostituzione dovrà avvenire con operatori di pari qualifica professionale e parimenti formati;
E’ a carico dell’affidatario ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati nelle attività oggetto del contratto.
E’ compito dell’equipe dell’affidatario effettuare un costante monitoraggio dell’attività svolta e una periodica analisi valutativa dell’efficacia del servizio.
L’esecutore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Roma Capitale.
L’esecutore si impegna a comunicare tempestivamente a Roma Capitale, nel corso del servizio, ogni modifica intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
L’esecutore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare, l’esecutore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto tutte le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
In particolare, l’Organismo è obbligato ad osservare e applicare integralmente al personale dipendente tutte le norme contenute nel CCNL e negli eventuali accordi locali integrativi dello stesso vigenti per il tempo e la località in cui si svolge il contratto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi nazionali e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se l’impresa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla struttura e dimensione dell’Organismo stesso e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.
Costituiscono gravi violazioni contrattuali eventuali regolamenti interni e/o accordi contrattuali che prevedano trattamenti economici di fatto inferiori ai minimi tabellari previsti dal CCNL applicabile. In tal caso Roma Capitale provvede all’incameramento della garanzia fidejussoria prestata a titolo di cauzione definitiva riservandosi, inoltre, la facoltà di risolvere il contratto.
L’Organismo può avvalersi, nel rispetto delle norme vigenti in materia, di rapporti di lavoro atipici e/o flessibili, per quanto applicabili. E’ altresì tenuto comunque, a rispettare nel reclutamento e nella definizione dei contratti di lavoro del proprio personale tutte le vigenti norme in materia.
L’Organismo è tenuto, anche solo con semplice richiesta verbale, a fornire al DEC copia dei contratti individuali di lavoro stipulati con tutti i propri dipendenti a qualunque titolo assunti e a comunicare il CCNL loro applicato; dovrà, inoltre, conservare copia dei turni settimanali di servizio e quant’altro per la dovuta verifica della corretta applicazione dei diritti inalienabili, che dovrà garantire nei confronti del proprio personale.
L’Organismo è tenuto a fornire al DEC e/o RUP, su semplice richiesta anche verbale, nel corso di visite ispettive di verifica della conformità contrattuale, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione delle retribuzioni nonché dei versamenti contributivi ed assicurativi del personale impiegato nell’esecuzione del presente appalto di servizio.
Qualora l’Organismo non risulti in regola con gli obblighi dettati dalle disposizioni vigenti in materia di regolarità retributiva e contributiva, il RUP procede agli interventi sostitutivi nei termini stabiliti dalla normativa, fatta salva l’applicazione delle ulteriori norme e disposizioni a tutela del lavoro qualora siano accertate inottemperanze e/o inadempienze agli obblighi precisati nel presente articolo, che prevedono la detrazione sui pagamenti in acconto se il contratto è in corso d’esecuzione, oppure, la sospensione del pagamento del saldo se il contratto è ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti e degli obblighi di che trattasi.
L’esecutore si obbliga a cooperare con Roma Capitale in sede di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali con particolare riferimento alle verifiche in corso di esecuzione.
L’Organismo affidatario dovrà apporre all’ingresso delle strutture, in posizione ben visibile, una targa identificativa del servizio, secondo lo schema tipo che verrà messo a disposizione dalla Direzione Dipartimento Politiche Sociali.
L’Organismo è tenuto a rispettare il divieto di doppio finanziamento, che sancisce il principio in base al quale non è ammissibile la spesa per la quale il medesimo abbia già fruito, per la stessa spesa e per la stessa attività, di una misura di sostegno finanziario pubblico nazionale o comunitario.
Gli organismi concorrenti possono ottenere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro e applicabili nel xxxxx xxxx'xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx territoriali dell'Ispettorato del Lavoro, dell'INPS e dell'INAIL, nonché, presso le Associazioni sindacali di categoria.
Ai sensi dell’art. 105, comma 9 del Codice, l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
L’Organismo affidatario dovrà, altresì, scrupolosamente osservare un comportamento pubblico non pregiudizievole nei riguardi dell’immagine di Roma Capitale e rilasciare dichiarazioni ai media che non arrechino danno all’Amministrazione stessa.
Durante l'esecuzione dell'appalto, la proprietà dei dati trattati dei beneficiari dei servizi affidati è esclusivamente di Roma Capitale e qualsiasi uso ne venga fatto, anche in forma aggregata, deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione.
L’affidatario si impegna, altresì, ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali secondo le modalità proposte in sede di offerta migliorativa.
L’Organismo affidatario, fino a cessato stato di emergenza, si impegna a garantire che il servizio reso presso la struttura sia conforme alle disposizioni sanitarie relative all’emergenza sanitaria COVID-19, a tutela degli utenti e dei lavoratori.
L’esecutore si impegna inoltre a:
a) erogare il servizio sulla base di quanto stabilito nel presente capitolato descrittivo e prestazionale;
b) fornire le risposte a tutte le richieste del responsabile del monitoraggio della Stazione appaltante in ordine allo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario delle attività messe a bando;
c) adottare la carta dei servizi sociali;
d) dotarsi di attrezzature e materiali necessari all’espletamento del servizio;
e) garantire che le attrezzature ed i materiali messi a disposizione per lo svolgimento delle attività corrispondano ai requisiti delle vigenti normative in materia di idoneità e sicurezza;
f) farsi carico di tutti i trattamenti di riassetto, pulizia e sanificazione dei locali, nel rispetto della tempistica e delle corrette modalità previste dal piano di autocontrollo, utilizzando prodotti detergenti, disinfettanti e sanificanti conformi alla normativa vigente;
g) stipulare idonea copertura assicurativa;
h) apporre targa identificativa del servizio, secondo lo schema tipo che verrà messo a disposizione dalla Direzione Dipartimento Politiche Sociali;
i) apporre, nei 10 One stop Shop, ben visibili, i loghi di Roma Capitale, del progetto “Lgnet Emergency Assistance (LGNet-EA - HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0103)” e del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 e quanto altro indicato in sede di aggiudicazione;
j) astenersi dal divulgare informazioni inerenti l’erogazione del servizio prestato e la diffusione di notizie riguardanti gli ospiti accolti;
k) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o soci derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza nonché previdenza e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
l) garantire l’adempimento di tutti gli obblighi retributivi, assicurativi e previdenziali previsti dalla normativa vigente a favore dei propri addetti alla realizzazione dell’attività;
m) relazionare periodicamente e puntualmente sulle attività svolte;
n) relazionare sulla conclusione delle attività evidenziando i servizi erogati, le problematiche emerse, le soluzioni adottate, e quant’altro necessario a quantificare e qualificare il servizio fornito;
o) in caso di controlli, audit e valutazioni, reperire e mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta, i documenti contabili e le copie dei contratti o degli incarichi professionali;
p) adottare, in collaborazione con gli uffici competenti del Dipartimento Politiche Sociali, i format messi a disposizione dall’Autorità Responsabile del fondo FAMI in Italia necessari per la rendicontazione del progetto;
q) garantire l’accesso dei dati raccolti nel corso delle attività di cui al presente Capitolato al Dipartimento Politiche Sociali, fornendone l’accesso diretto alla banca dati relativa ai beneficiari in carico;
r) ad impegnarsi a conservare agli atti tutta la documentazione di progetto, amministrativa, contabile e fiscale per un periodo non inferiore a 5 anni dalla conclusione del progetto, garantendone il libero accesso agli organi di controllo.
L’Organismo sarà obbligato, inoltre, ad attenersi ad ogni indicazione inviata da Roma Capitale derivante dall’applicazione delle norme/indicazioni contenute:
• nei Regolamenti dell’Unione Europea e nella normativa vigente che disciplinano l’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020;
• in ogni altra comunicazione e/o documento inviato dall’Autorità Responsabile del fondo FAMI in Italia in merito al progetto LgNet.
L’Organismo affidatario sarà obbligato inoltre a rendere immediatamente noto all’Amministrazione Capitolina le seguenti situazioni in cui dovesse incorrere:
1. eventuale ispezione in corso, sia ordinaria sia straordinaria, da parte degli Enti all’uopo deputati e i risultati delle stesse ispezioni, attraverso la trasmissione dello specifico verbale, in caso di contestazioni, di ogni tipo di irregolarità riscontrate ed eventuali conseguenti diffide;
2. modifica della propria ragione sociale;
3. cessione dello stesso;
4. cessazione dell’attività;
5. concordato preventivo, fallimento;
6. stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento.
Art. 5 Oneri a carico dell’esecutore per la tutela dei lavoratori
Tutti gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sociale, contributiva, assistenziale, previdenziale, antinfortunistica, contabile e fiscale, nonché, dalle successive modificazioni ed integrazioni, sono ad intero ed esclusivo carico dell’Organismo Affidatario quale ne é il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere della spesa a carico di Roma Capitale o in solido, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione medesima.
Ai sensi dell’art. 105, comma 9 del Codice, l’Organismo affidatario è obbligato ad osservare ed applicare integralmente al personale dipendente tutte le norme contenute nel CCNL di settore e negli eventuali accordi locali integrativi dello stesso vigente per il tempo e la località in cui si svolge il contratto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi nazionali e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se l’aggiudicatario non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e, indipendentemente dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale;
Roma Capitale in osservanza dell’art.50 del D.Lgs 50/2016, inserisce nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti per gli affidamenti dei contratti di servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore, di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto.
Costituiscono gravi violazioni contrattuali eventuali regolamenti interni e/o accordi contrattuali che prevedano trattamenti economici, di fatto inferiori ai minimi tabellari previsti dal CCNL applicabile. In tal caso, Roma Capitale provvede all’applicazione delle penali pecuniarie previste ed all’incameramento della cauzione definitiva riservandosi, inoltre, la facoltà di risolvere il contratto.
L’Organismo affidatario, è tenuto a trasmettere su semplice richiesta anche verbale dell’Amministrazione, le seguenti informazioni relative ai lavoratori impiegati :
- codice fiscale;
- dichiarazione sostitutiva atto di notorietà attestante l’avvenuto regolare versamento delle ritenute fiscali dovute, copia dei modelli F24, prospetto analitico con nominativo dei lavoratori, ammontare delle retribuzioni corrisposte a ciascun lavoratore, contributi versati e relativa aliquota contributiva applicata;
- copia di tutti i documenti atti a dimostrare la corretta corresponsione delle retribuzioni nonché dei versamenti contributivi ed assicurativi del personale impiegato nella esecuzione del presente appalto di servizio.
L’Organismo affidatario dovrà, inoltre, conservare presso l’ufficio amministrativo, copia dei turni settimanali di servizio e quant’altro per la dovuta verifica della corretta applicazione dei diritti inalienabili che dovrà garantire, nei confronti del proprio personale.
Qualora l’Organismo affidatario, non risulti in regola con gli obblighi dettati dalle disposizioni vigenti in materia di regolarità retributiva e contributiva, il RUP procede agli interventi sostitutivi nei termini stabiliti dalla normativa vigente in materia, fatta salva l’applicazione delle ulteriori norme e disposizioni a tutela del lavoro, qualora siano accertate inottemperanze e/o inadempienze agli obblighi precisati nel presente articolo che prevedono la detrazione sui pagamenti in acconto, se il contratto è in corso d’esecuzione, oppure, la sospensione del pagamento del saldo se il contratto è ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti e degli obblighi di che trattasi.
Art. 6 Oneri a carico dell’esecutore relativi all’emergenza sanitaria COVID 19
Tutte le attività descritte nel presente contratto, comprese le eventuali proposte migliorative dovranno essere svolte in ottemperanza a quanto sarà previsto dalla normativa in vigore, nel periodo di esecuzione del contratto, relativamente all’emergenza sanitaria COVID 19.
Il presente articolo, pertanto, si intende tacitamente aggiornato da tutte le eventuali disposizioni sanitarie e regolamentari relative al COVID 19, che entreranno in vigore successivamente alla data di sottoscrizione del contratto e fino a cessato stato di emergenza.
L’Organismo affidatario si impegna a garantire che il servizio reso sia conforme alle disposizioni sanitarie relative all’emergenza sanitaria COVID 19, a tutela degli utenti e dei lavoratori, fino a cessata emergenza sanitaria.
L’Organismo affidatario del servizio, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e gli utenti circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi dépliant informativi.
PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
È obbligatorio che tutti personae/utenti adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per quanto riguarda le mani.
L’Organismo affidatario mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente articolo devono essere utilizzati in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità.
Qualora qualche procedura lavorativa imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è comunque necessario l’uso delle mascherine ed eventualmente
tutti gli altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
Art. 7 - Sospensioni o riprese dell’esecuzione del contratto
Ai sensi dell’art. 107, comma 1 del Codice, qualora ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le prestazioni oggetto del presente appalto procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il R.U.P. secondo le indicazioni presenti nelle linee guida dell’A.NA.C. ne ordina la sospensione, compilando apposito verbale nel quale devono essere indicate le ragioni della sospensione e l’imputabilità delle medesime, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell’esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento.
Il verbale deve essere sottoscritto dall’esecutore. In caso di sospensione, il termine per l’esecuzione dell’appalto viene calcolato in considerazione della durata della sospensione e degli effetti prodotti.
Ai sensi dell’art. 107, comma 2 del D.lgs 50/2016, la sospensione può essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
Nessun indennizzo è dovuto all'Organismo negli altri casi.
Ove successivamente alla consegna delle prestazioni oggetto del presente contratto insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni delle parti di servizio sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell’esecuzione dei servizi, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei servizi; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'A.N.A.C.
I verbali di ripresa dell'esecuzione dei servizi, da redigere a cura del direttore dell'esecuzione non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore. Nel verbale di ripresa il direttore dell’esecuzione del contratto indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, .individuato dal R.U.P. secondo le indicazioni presenti nelle linee guida dell’A.N.A.C., calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
L'ultimazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, appena avvenuta, ai sensi dell’art. 107, comma
5 del Codice, è comunicata dall'esecutore per iscritto al R.U.P. il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora le prestazioni oggetto del presente contratto, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Art. 8 - Termini di esecuzione e penali
In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali in conformità alla progettazione a base di gara:
a) una penale in misura giornaliera pari all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P.;
b) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto agli obblighi relativi alla
messa a disposizione dei locali per lo svolgimento delle prestazioni di cui agli artt. 1 e 4 del presente schema di contratto;
c) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto agli obblighi relativi alla produzione a Roma Capitale della/e polizza/e assicurativa/e di cui al presente schema di contratto eccedente il termine di 10 giorni antecedenti la consegna dell’appalto;
d) una penale in misura giornaliera pari all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripetizione delle prestazioni contrattuali a seguito delle verifiche di conformità;
e) una penale in misura pari all’ per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali;
f) una penale in misura giornaliera pari all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal D.E.C.;
g) una penale in misura giornaliera pari all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal R.U.P.;
h) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale pari al 5% del valore netto contrattuale nel caso di violazione di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del Patto di integrità.
In caso di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali migliorative proposte dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo, nel nuovo schema di contratto che sarà approvato con la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva da parte dell’Ufficio proponente di Roma Capitale che ha indetto la gara, verranno configurate apposite penali.
Per i casi non espressamente previsti, l’importo delle penali verrà determinato, per analogia, con riferimento alle fattispecie tipizzate nel presente articolo.
L’applicazione delle penali, di competenza di Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali, sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale l’Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione inviata dal Dipartimento. Trascorso inutilmente tale termine, o qualora le controdeduzioni non siano ritenute valide, il Dipartimento procederà all'applicazione delle sanzioni.
Il Dipartimento Politiche Sociali potrà, inoltre, far pervenire all’Appaltatore eventuali prescrizioni alle quali, entro 10 giorni lavorativi dalla data della formale comunicazione, l’Appaltatore dovrà uniformarsi, ovvero dare dimostrazione di aver attivato le procedure per adempiervi, pena applicazione delle penali.
Il recupero della sanzione è effettuato mediante ritenuta diretta sul primo corrispettivo utile dopo l’adozione del provvedimento.
È ammessa, su motivata richiesta dell’Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è allo stesso imputabile.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Xxxx'istanza di disapplicazione delle penali decide Roma Capitale su proposta del responsabile del procedimento.
Art. 9 - Liquidazione dei corrispettivi
La contabilità del presente appalto è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal “regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii.
I pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento del DEC e certificazione della regolare esecuzione del servizio in corrispondenza della qualità e della quantità previste nel contratto medesimo, dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nella lettera di invito. Roma Capitale provvederà a liquidare, con cadenza mensile o bimestrale e posticipatamente, sulla base dell’effettiva e regolare erogazione del
servizio, il prezzo dovuto all’esecutore, a seguito di presentazione di regolare fattura corredata da relazione e prospetti i cui modelli verranno forniti dalla Stazione appaltante.
Le fatture dovranno essere intestate a: Roma Capitale - Dipartimento Politiche Sociali – Direzione. Dovrà essere utilizzato il codice identificativo del Dipartimento Politiche Sociali IPA XXB87U. :
E’ inoltre necessario fornire nella fattura elettronica le seguenti informazioni:
- nel campo descrizione oggetto dovrà essere specificata l’attività preponderante fatturata ed il relativo periodo di fatturazione;
- nel campo DATI GENERALI DOCUMENTO dovrà essere dettagliata l’attività oggetto del servizio fatturata ed il relativo periodo di fatturazione;
- Nel campo fattura denominato DATI ORDINE ACQUISTO dovranno essere specificati i seguenti riferimenti:
Identificativo ordine di acquisto: - Codice commessa/convenzione: DDLD/ANNO/ NUMERO REPERTORIO DD - Codice Identificativo Gara (CIG): - cod. creditore n.
Dati anagrafici (dati del cessionario/committente): Codice Fiscale 02438750586
Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell’I.V.A. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente.
Il corrispettivo all’Appaltatore è versato al netto dell’IVA. Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, (se e in quanto dovuta) l’imposta non verrà liquidata all’Appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all’Erario da Roma Capitale. Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli artt. 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972.
È previsto l’obbligo di Roma Capitale di pagare entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento.
Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012. Gli interessi moratori, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento.
Nel caso il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnali un'inadempienza contributiva, l’Amministrazione trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
Ove ricorra cessione di credito, l’Amministrazione provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di provvedimento formale d’adesione intervenuto nei termini di Legge. I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all’acquisizione, da parte dei competenti Uffici della Ragioneria Generale, del relativo certificato antimafia, previsto dalle norme di Legge. Nelle more dell’adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficianti, senza tenere conto di cessioni non riconosciute.
Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
Ai sensi del predetto art. 106, comma 13 del Codice ai fini dell'opponibilità a Roma Capitale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso Roma Capitale cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto con questo stipulato.
È sempre consentito a Roma Capitale, anche per il presente contratto di appalto in corso, nella eventuale pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, ovvero eseguite dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.
Art. 10- Monitoraggio e valutazione del progetto
L’Amministrazione capitolina avrà la facoltà di controllare e monitorare, con le modalità di volta in volta ritenute più opportune, l’esecuzione delle prestazioni prestabilite.
Per garantire un corretto monitoraggio delle attività, da parte di Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali, l’Organismo si dovrà impegnare a:
- utilizzare gli strumenti forniti da Roma Capitale per la realizzazione delle attività ed eventualmente elaborare ed integrare con schede per gli interventi effettuati, nonché con modelli di rilevazione del gradimento dell’utenza;
- trasmettere a Roma Capitale i dati necessari per il monitoraggio dell’attuazione finanziaria, fisica e procedurale del progetto con cadenza trimestrale, così come indicato nella Convenzione di Sovvenzione del progetto;
- condividere i dati degli utenti presi in carico per ogni utile monitoraggio e controllo da parte di Roma Capitale, nonché come strumento statistico di lettura del bisogno.
Tutti gli strumenti creati ex novo per la realizzazione del servizio in oggetto dovranno essere in linea con i format ufficiali del progetto e dovranno essere preventivamente validati dal Dipartimento Politiche Sociali.
La misurazione degli indicatori sarà garantita attraverso strumenti di monitoraggio e valutazione strutturati in modo da dare evidenza del processo per il raggiungimento degli obiettivi.
Art. 11 – Specifiche modalità e termini di verifica delle prestazioni Competenza specifiche del Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.)
Il direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), ai sensi dell’art. 111, comma 2 del Codice provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.
Competono al D.E.C. le seguenti attività:
svolge, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi, della sicurezza ambientale.
Si attiva nelle fasi procedurali relative alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 108, commi 3 e 4 del Codice; dà avvio all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; accerta le prestazioni effettuate dall’esecutore, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali; ordina la sospensione delle prestazioni oggetto del contratto qualora circostanze particolari impediscano
temporaneamente la regolare esecuzione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime; redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto non appena sono venute a cessare le cause della sospensione; a seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell’esecutore, effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
Il D.E.C. controlla l’esecuzione del contratto e rilascia il certificato di regolare esecuzione.
Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
Per il presente appalto si procederà a verificare la conformità delle prestazioni contrattuali in modalità semplificata ai sensi dell’art. 102, comma 8 del Codice mediante il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal D.E.C.
Verifica di conformità in corso di esecuzione
La verifica di conformità è effettuata in corso di esecuzione almeno una volta al mese .
Sono invitati ai controlli in corso di esecuzione l’esecutore ed il D.E.C. e deve essere redatto apposito verbale da trasmettere tempestivamente al responsabile unico del procedimento.
I verbali riferiscono anche sull'andamento dell’esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.
Art. 12 - Modalità di risoluzione delle controversie
Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal contratto d’appalto, è competente il Foro di Roma. È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.
Art. 13 – Assicurazioni a carico dell’esecutore e Garanzia definitiva
L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa.
È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale.
L'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire una garanzia, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs 50/2016. L’importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.lgs 50/2016.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’appalto e cessa solo alla data di emissione dell’ultima attestazione di conformità del servizio resa dal DEC/emissione del certificato di regolare esecuzione.
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
La Stazione Appaltante può richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.
L’Amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del
contratto disposta in danno dell'Appaltatore e ha il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei prestatori di servizio comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento.
Art. 14 - Subappalto
Non è ammesso il subappalto data la peculiarità del progetto, in quanto trattasi di appalto con funzioni di tutela e supporto a fasce deboli compreso nell'allegato IX del Decreto Legislativo n. 50/2016 riconducibile ai servizi esclusi, ai sensi degli artt. 142,143 e 144 del medesimo decreto e ss.mm.ii.. né la cessione del contratto.
Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010
n. 217.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare al Dipartimento Politiche Sociali gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Art. 16 - Protocollo d’intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011 “Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture”
Ai sensi del Protocollo d’Intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011, ai fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici delle prestazioni di lavori servizi e forniture soprattutto nelle attività considerate maggiormente “a rischio”, ovvero quelle che si pongono a valle dell’aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione del servizio, le verifiche e le cautele antimafia vanno estese all’intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali vanno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011.
È obbligo dell’aggiudicatario comunicare a Roma Capitale – l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
È obbligo di Roma Capitale comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese di cui al paragrafo precedente al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011.
Le attività imprenditoriali “sensibili” tra quelle individuate nella direttiva del Ministro dell’Interno 23 giugno 2010 richiamata nel Protocollo d’Intesa sono, ove ricorrenti, le seguenti:
- trasporto di materiali a discarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- fornitura e trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera;
- noli a caldo;
- autotrasporti;
- guardiania di cantieri.
Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione del sub-contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale.
È prevista una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.
Art. 17 – “Protocollo di Integrità” di Roma Capitale
Il Protocollo di Integrità di Roma Capitale approvato, da ultimo, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 34 del 19.02.2021 e allegato al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2021-2023 è stato accettato e sottoscritto dall’Organismo.
“Come accettato [e sottoscritto] dall’operatore economico questi:
1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione appaltante;
1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990, l’ art. 57, comma 4,lett.
d) della Direttiva n. 24/14 U.E, l’ art. 80, comma 5,lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.– e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza e di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;
1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16 aprile 2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell’Ente (adottato deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale.
1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori operanti all'interno del contratto e per qualunque soggetto coinvolto a qualunque titolo nell’esecuzione del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
E. noli a freddo di macchinari;
F. forniture di ferro lavorato;
G. noli a caldo;
H. autotrasporti per conto di terzi
I. guardiania dei cantieri.
1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.
2. L’operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Violazione del “Patto di Integrità”
1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato.
2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto fatta salva la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D.Lgs.104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
b1. Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317,318, 319 e 319 bis, ter, quater, 320, 322 e 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p..
3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle altre competenti Autorità, nonché all’Autorità Antitrust in caso di violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza.
4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall’art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016e ss.mm.ii.
Efficacia del “Patto di Integrità”
1. Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.
2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l’esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.
3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L’applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.
4. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Roma Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente”.
Art. 18 - Risoluzione del contratto
In relazione alla risoluzione del contratto, si applica, per quanto compatibile, l’art. 108 del D.lgs 50/2016.
Risoluzione del contratto per grave inadempimento
Quando il D.E.C. accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile unico del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.
Può essere valutato come grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto:
a) l’inadempimento/gli inadempimenti che comporta/comportano grave pregiudizio (non solo economico) per l’Amministrazione;
b) il reiterato inadempimento delle obbligazioni previste dal contratto;
c) il mancato rispetto del divieto di doppio finanziamento, per la stessa spesa e per la stessa attività, proveniente da una misura di sostegno finanziario pubblico nazionale o comunitario;
d) il mancato rispetto delle prescrizioni relative agli impegni di comunicazione previsti nel presente contratto.
Roma Capitale si riserva la facoltà di ricorrere allo strumento della risoluzione del contratto laddove inadempimenti reiterati, e/o condotte gravemente negligenti, complessivamente considerate, assumano sufficiente capacità rappresentativa dell’inaffidabilità professionale del soggetto affidatario.
Su indicazione del responsabile unico del procedimento il D.E.C. formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico del procedimento.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine assegnato senza che l'appaltatore abbia risposto, Roma Capitale su proposta del responsabile unico del procedimento dichiara risolto il contratto.
Risoluzione del contratto per grave ritardo
Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il D.E.C. gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni.
Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, Roma Capitale risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
La nota di contestazione vale anche ai fini della L. n. 241/1990 quale avvio del procedimento per la risoluzione.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Provvedimenti successivi alla risoluzione del contratto
Il R.U.P. nel comunicare all’appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto dispone con preavviso di venti giorni che il D.E.C. curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite e la relativa presa in consegna.
La Commissione incaricata della verifica di conformità, procede a redigere lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con il quale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione contratto ed ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto posto a base di gara.
Infine, in sede di liquidazione finale del contratto, è determinato l’onere da porre a carico dell’appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il presente contratto, ove Roma Capitale non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110 del Codice.
In caso di risoluzione del contratto, è fatto salvo il risarcimento del maggior danno da parte del Committente.
Ulteriori casi di risoluzione del contratto
Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari, il “Protocollo d’Intesa”, il “Protocollo di Integrità”, le ipotesi di cui all’art. 108 del Codice, si potrà procedere alla risoluzione del contratto nei casi di seguito elencati.
In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio 2000, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l’inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida dell’Amministrazione Capitolina rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto del contratto.
Risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile
Si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:
a) ai sensi dell’art. 4, comma 2 lett. b1 del “Protocollo d’integrità” di Roma Capitale – ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia 17 Schema di Contratto intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis. c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.;
b) per mancato avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. (o del D.E.C. ove previsto) oltre il termine di 10 giorni dalla avvenuta consegna;
c) per mancato avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. o del D.E.C. oltre il termine di 10 giorni dalla avvenuta consegna;
d) per mancata ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal
R.U.P. oltre il termine di 10 giorni.
Art. 19 - Quinto d’obbligo
Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice Roma Capitale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Art. 20 - Interpello in analogia a quanto disposto dall’art. 110 del Codice
In analogia a quanto disposto dall’art.110 e ss.mm.ii del Codice, successivamente alla stipula del contratto o alla eventuale consegna d’urgenza, in caso di fallimento dell’appaltatore, o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso(salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108e ss.mm.ii del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni oggetto del presente.
L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Art. 21 - Recesso del contratto
Roma Capitale, ai sensi dell’art. 109 del Codice, come modificato dall’art. 73, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 56/2017, può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai
servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.(clausola vessatoria)
Nei casi di recesso, anche per cause diverse da quelle sopra indicate e richiamate negli atti di gara, si provvederà all’incameramento della cauzione definitiva.
Ulteriori casi di recesso
Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente stipulato il relativo contratto ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.
Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto.
Art. 22 - Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali
Il trattamento dei dati personali relativi alle attività oggetto del presente Appalto è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, nonché del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento Generale sulla protezione dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
Il titolare del trattamento dei dati personali è Roma Capitale, Palazzo Senatorio, xxx xxx Xxxxxxxxxxx x. 0, 00000 Xxxx – PEC: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxx.xx; il Direttore Xxxxxxxx Xxxxx, con Ordinanza Sindacale n. 258 del 28.12.2020 è il soggetto designato al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati per il Dipartimento Politiche Sociali.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è contattabile ai seguenti indirizzi: mail: xxx@xxxxxx.xxxx.xx
– PEC: xxxxxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxx.xxxx.xx.
I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente Schema di contratto e per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle stesse, nonché per l'ulteriore periodo di 5 anni.
La proprietà dei dati dei terzi trattati durante l’affidamento del servizio di cui al presente Capitolato è esclusivamente di Roma Capitale e qualsiasi uso ne venga fatto, anche in forma aggregata, deve essere autorizzato dall’Amministrazione.
L’Organismo affidatario per le funzioni strettamente connesse allo svolgimento del servizio dovrà:
- designare il Responsabile del trattamento dei dati personali degli utenti (Regolamento UE n. 679 del 2016, Legge 675/96, D.Lgs. 135/99, D.Lgs. 196/03, D.Lgs. 158/04) e comunicare tale nominativo a Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali e assicurare quanto previsto dalla normativa sopra citata;
- designare gli incaricati al trattamento dei dati personali relativi alle richieste di accesso ai servizi presso le strutture One-stop shop.
Art. 23 - Obblighi dell’esecutore per la tutela dei dati trattati durante l’esecuzione dell’appalto
Durante l’esecuzione dell’appalto, la proprietà dei dati trattati dei beneficiari dei servizi affidati, è esclusivamente di Roma Capitale e qualsiasi uso ne venga fatto, anche in forma aggregata, deve essere preventivamente autorizzato dall’Amministrazione.
Art. 24 - Clausole vessatorie
Si approvano espressamente, ai sensi dell’art. 1341 del codice civile le seguenti clausole vessatorie nell’art. 12, commi 1 e 2 del presente schema di contratto:
“L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa”.
“È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale”.
“Roma Capitale, ai sensi dell’art. 109 del Codice può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti”.
Art. 25 - Prevenzione rischio contagio COVID 19.
Tutte le attività descritte nel presente Schema di contratto e nel Capitolato, dovranno essere svolte in ottemperanza a quanto sarà previsto dalla normativa in vigore, nel periodo di esecuzione del contratto, relativamente all’ emergenza sanitaria COVID19.
In particolare si dovrà prevedere, in relazione all'emergenza da cov-sars-2, l’adozione delle misure previste all’art. 6 del presente contratto e consistenti in:
• misure organizzative;
• misure di prevenzione e protezione;
• eventuali misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici.
Le misure organizzative relative all’adeguamento degli spazi di lavoro ed all'eventuale modifica degli orari e dei turni, per garantire la sicurezza.
Eventuale riorganizzazione degli spazi di lavoro quali l’introduzione di postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ed eventuali barriere separatorie, la predisposizione di un ingresso ed un uscita separata e diverse altre misure.
A livello di orario e turnazione prevedere un’articolazione che determini un numero ridotto di lavoratori e utenti nei medesimi luoghi ed evitare assembramenti grazie alla flessibilità.
Art. 26 - Adempimenti in materia di informazione, pubblicità e tutela dell’immagine di Roma Capitale L’Appaltatore, nelle attività di comunicazione in riferimento all’attività oggetto del presente contratto, sarà tenuto a coordinarsi, circa il contenuto di tali comunicazioni, con la Direzione del Dipartimento Politiche Sociali.
L’Appaltatore si impegna, in tutte le fasi del contratto, con riferimento ai propri operatori e per qualunque soggetto coinvolto a pieno titolo nell'esecuzione del contratto, ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possano nuocere all'immagine e agli interessi di Roma Capitale, dei dipendenti e degli
Amministratori, impegnandosi a tutelare l'immagine dell'Amministrazione, anche nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.
Art. 27 – Spese di contratto e accessorie a carico dell’Appaltatore
Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipula del contratto sono a carico dell’Appaltatore.
Art. 28 - Clausola risolutiva espressa
In coerenza con le disposizioni emanate dal Segretariato Generale di Roma Capitale con circolare prot. RC36356/2019 viene sottoscritta, in allegato al presente contratto, la dichiarazione relativa alla clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.
Norme Finali
La firma delle parti non viene apposta in maniera contestuale ma in tempi differenti e lo scambio dei documenti avviene tramite P.E.C.
E' escluso il ricorso arbitrale.
Letto approvato e sottoscritto dalle parti in segno di accettazione
Il Rappresentante Legale Il Direttore
Xxxxxxxx Xxxxx