Condizioni generali per la fornitura di Prodotti HW e SW
Condizioni generali per la fornitura di Prodotti HW e SW
tra
Atos Italia S.p.A.
e
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Indice
1. CONCLUSIONE E DISCIPLINA DELLE CONDIZIONI GENERALI 3
2. OGGETTO DELLE CONDIZIONI GENERALI 4
4. MODALITÀ DI PAGAMENTO E DI FATTURAZIONE 5
5. TERMINE DI ADEMPIMENTO DELLE PRESTAZIONI / PENALI 6
7. GARANZIE E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE 6
8. OBBLIGHI DEL FORNITORE IN RELAZIONE AL PROPRIO PERSONALE DIPENDENTE / SICUREZZA SUL LAVORO. 6
9 OBBLIGHI DEL FORNITORE IN RELAZIONE ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI – Legge 13 agosto 2010 n.136 art.3 7
10 RESPONSABILITA’ AZIENDALE NELLA CATENA DI FORNITURA/OSSERVANZA DELLA LEGALITA’7 11. RISERVATEZZA 8
12. Trattamento dei dati personali 8
14. MARCHI / PROPRIETA’ INTELLETTUALE 9
15. DIVIETO DI TRASFERIMENTO O DI CESSIONE 10
17. OBBLIGHI INCOMPATIBILI CON LE CONDIZIONI GENERALI 11
18. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E FACOLTÀ DI RECESSO ANTICIPATO 11
20. FORO ESCLUSIVO / DIRITTO APPLICABILE E DISCIPLINA 12
21. OPPONIBILITÀ DELLE CONDIZIONI GENERALI AI SUCCESSORI E AVENTI CAUSA 12
22. DECORRENZA E DURATA DELLE CONDIZIONI GENERALI 12
tra:
Atos Italia S.p.A. (di seguito anche detta Atos) con sede legale in Xxxxxx Xxx Xxxxxxx, 00, con capitale sociale di € 1.500.000= interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione presso il Registro Imprese di Milano n. 00795910157;
e
(di seguito anche detta il Fornitore) con sede legale in via , , con capitale sociale di €. = interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione presso il Registro Imprese di n.
Nel presente Contratto ATOS e il Fornitore, di seguito definite, individualmente, una “Parte” e, congiuntamente, le “Parti”, convengono e stipulano quanto segue:
Premesso:
A) che il Fornitore dichiara di operare da anni nel settore della Information Technology, di possedere le necessarie competenze tecniche ed un’adeguata struttura aziendale, e quindi garantisce di essere in grado di fornire presso utenti finali, esclusivamente mediante la suddetta organizzazione ed in conformità a quanto di seguito specificato, le attività e le prestazioni previste dal presente contratto;
B) che il Fornitore si è sottoposto ad un procedimento di omologazione predisposto da ATOS per la valutazione della idoneità dei propri fornitori rispetto agli standard qualitativi adottati dalla stessa ATOS;
C) che le presenti condizioni generali per la fornitura di prodotti HW e SW (di seguito anche dette “Condizioni generali”) hanno l’esclusivo scopo di stabilire le condizioni che dovranno essere applicate nel caso eventuale in cui il Fornitore abbia ad accettare un ordine di acquisto (di seguito anche detto l’Ordine e/o gli Ordini, inclusi anche specifici accordi o contratti comunque sottoscritti con il Fornitore) emesso da ATOS per l’esecuzione di prestazioni rientranti fra quelle di seguito previste;
D) che ATOS con la sottoscrizione delle presenti Condizioni generali non assume alcun impegno nei confronti del Fornitore in termini di volumi di fatturato né di ordinato né altro simile impegno;
tutto ciò premesso e’ parte integrante di quanto segue, si conviene e si stipula:
1. CONCLUSIONE E DISCIPLINA DELLE CONDIZIONI GENERALI
1.1. Le presenti Condizioni generali contengono le condizioni contrattuali relative a tutte le eventuali future forniture in favore di ATOS e/o del suo cliente finale (di seguito anche detto il Cliente) da parte del Fornitore. Le presenti Condizioni generali costituiscono pertanto parte integrante e sostanziale di ogni Ordine e relativi annessi tecnici, condizioni previste in bandi di gara, richieste di offerta e/o contratti sottoscritti con il Cliente per tutto quanto espressamente non derogato nei medesimi Ordini o Contratti, condizioni previste in bandi di gara, richieste di offerta e/o contratti sottoscritti con il Cliente. Resta altresì inteso che il Fornitore non potrà iniziare l’esecuzione delle prestazioni oggetto delle presenti Condizioni generali in difetto della ricezione ed accettazione di un Ordine emesso da ATOS - Purchasing Department. Resta ancora inteso che ATOS non sarà obbligata a corrispondere alcun corrispettivo al Fornitore, né da ciò ne potrà derivare alcuna sua responsabilità ove le prestazioni oggetto delle presenti Condizioni generali non vengano eseguite in conformità ad un Ordine, i cui riferimenti dovranno essere menzionati in tutta la documentazione e la corrispondenza, incluse le fatture, intercorrenti fra ATOS ed il Fornitore.
1.2. Il Fornitore riconosce fin d’ora, rimossa ogni eccezione, che, salvo diversa indicazione scritta prevista nell’Ordine emesso da ATOS, ogni prestazione dal medesimo eseguita ai sensi delle presenti Condizioni generali comporta il sorgere in capo al Fornitore di una obbligazione di risultato, avendo sempre come riferimento, per la constatazione del conseguimento del completo, esatto e puntuale adempimento, la descrizione delle prestazioni
e/o del risultato e/o del livello di servizi formulata da ATOS in forma scritta nell’ambito di un arco temporale concordato tra le Parti.
1.3. Resta inteso che qualora l’Ordine commissionato da ATOS si configuri quale subappalto, la validità dell’Ordine stesso è inderogabilmente subordinata alla approvazione del subappalto da parte del Cliente finale. Pertanto qualora il Cliente finale dovesse negare o successivamente revocare per qualsiasi ragione la predetta autorizzazione al subappalto, si avranno inderogabilmente i seguenti effetti: (a) qualora sia negata l’autorizzazione, l’Ordine di ATOS diverrà nullo ed inefficace fin dalla data di sua emissione, senza che il Fornitore possa avanzare alcuna pretesa, né nei confronti della stessa ATOS né nei confronti del Cliente finale;
(b) qualora l’autorizzazione venga revocata, l’Ordine di ATOS si intenderà risolto consensualmente a far data dalla revoca; in tale caso sarà dovuto solo il corrispettivo riconosciuto dal Cliente finale a fronte delle prestazioni eseguite dal Fornitore, con esclusione di qualsiasi altro importo, onere, risarcimento, indennizzo.
2. OGGETTO DELLE CONDIZIONI GENERALI
2.1. Prestazioni del fornitore
Le attività oggetto di ogni specifico Ordine, emesso da ATOS in conformità alle presenti Condizioni generali e che il Fornitore si impegna a fornire in favore di ATOS e/o del Cliente finale, potranno riguardare la fornitura di prodotti e tecnologie HW/SW.
L’attività sopra menzionata potrà nelle presenti Condizioni generali anche essere nominate e definite come “Prodotti”, od anche “prodotti”, “licenze d’uso”, “sublicenze d’uso”.
2.1.1. Obblighi a carico del Fornitore nella esecuzione degli Ordini emessi da ATOS
2.1.1.1. Il Fornitore si impegna, rimossa ogni eccezione, a consentire a ATOS le verifiche periodiche atte a valutare la conformità dei risultati ottenuti dal Fornitore in riferimento a quelli previsti da ogni specifico Ordine. ATOS segnalerà prontamente al Fornitore eventuali non conformità riscontrate in sede di verifiche periodiche, pur dandosi atto le sottoscritte Parti che la mancanza di segnalazioni da parte di ATOS non potrà in nessun caso costituire causa esimente delle responsabilità del Fornitore a fronte di suoi eventuali inadempimenti, ancorché dovuti a semplice responsabilità oggettiva di quest'ultimo.
Nel caso il Fornitore non provveda immediatamente ad eliminare le non conformità contestate ad esito delle verifiche periodiche, o qualora in sede di verifica ATOS riscontri dei ritardi nella esecuzione dello specifico Ordine, ai sensi delle presenti Condizioni generali e del medesimo specifico Ordine, tali da far ragionevolmente prevedere che i termini di esecuzione delle attività commissionate non potranno venire rispettati, e il Fornitore non si doti degli strumenti necessari per rispettare i termini della fornitura, lo specifico Ordine si intenderà risolto ai sensi dell'articolo 18 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E FACOLTA’ DI RECESSO ANTICIPATO, dietro comunicazione scritta di ATOS con preavviso di 15 (quindici) giorni dalla ricezione del predetto avviso scritto.
2.1.1.2. Resta inderogabilmente inteso che il Fornitore mantiene in ogni caso la responsabilità esclusiva circa:
(a) la qualità delle prestazioni erogate dal proprio personale dipendente in esecuzione degli Ordini di ATOS, (b) tutti gli atti, fatti e comportamenti posti in essere dallo stesso. In particolare il Fornitore assume l’obbligo inderogabile di istruire il proprio personale dipendente all’adempimento degli obblighi stabiliti dalle presenti Condizioni generali e dagli Ordini conseguenti e segnatamente al rispetto: (i) degli obblighi attinenti la riservatezza e la segretezza delle informazioni inerenti ATOS, il Cliente finale, gli eventuali ulteriori partner e le attività prestate; (ii) dei diritti di privativa di ATOS e/o del Cliente finale e/o di terzi; (iii) delle norme e regolamenti che disciplinino l’accesso e/o poste a tutela della sicurezza del lavoro, nei locali ove le prestazioni devono essere svolte; (iv) delle disposizioni anche a carattere legislativo che eventualmente regolamentino lo svolgimento delle attività commissionate da ATOS; (v) delle procedure di comunicazione in base alle quali, salvo diversa indicazione scritta di ATOS, il personale dipendente del Fornitore dovrà tassativamente rivolgersi sempre e soltanto verso gli incaricati di ATOS.
2.1.1.3. Il Fornitore garantisce che il personale dallo stesso incaricato dell'esecuzione del singolo Ordine, qualora richiesto da ATOS, documenti in forma scritta, leggibile e comprensibile tutte le attività, procedure, azioni, item oggetto del proprio lavoro. Tale reportistica, qualora richiesta, sarà prodotta su base giornaliera e nella forma concordata con gli incaricati di ATOS, cui dovrà essere resa disponibile.
2.1.1.4. Salvo diversa indicazione prevista nell’Ordine di ATOS, l'onere derivante da eventuali trasferte del personale dipendente del Fornitore incaricato di eseguire l’Ordine stesso, resterà comunque ad esclusivo carico dello stesso Fornitore.
2.1.1.5. Il Fornitore si impegna inderogabilmente fin da ora a cooperare con gli eventuali altri fornitori coinvolti nelle medesime attività. L’eventuale mancata o carente cooperazione da parte del Fornitore potrà costituire causa di risoluzione dello specifico Ordine, in danno del Fornitore stesso, ai sensi di cui alla clausola 18 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E FACOLTA’ DI RECESSO ANTICIPATO.
2.1.1.6. Il Fornitore si impegna inderogabilmente per sé e per conto del proprio personale dipendente, delle società sue controllanti e/o controllate e/o delle società comunque ad esso collegate, ad astenersi dall’intraprendere successivamente all’emissione dell’Ordine o Contratto di ATOS qualsiasi iniziativa commerciale nei confronti del Cliente finale (sia in qualità di contraente principale, ovvero come membro di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, sia in quanto subappaltatore) che risulti in qualsiasi modo in concorrenza direttamente o indirettamente con le attività di ATOS, senza il preventivo accordo scritto di ATOS stessa. Tale impegno è per un’astensione dall’attività concorrenziale della durata di un anno dalla data di cessazione delle attività commissionate con Xxxxxx o Contratti da ATOS.
Il fornitore si impegna inoltre, per l’intera durata del Contratto, a non sollecitare l’assunzione da parte propria o di società del gruppo, del personale dipendente Atos o contrattualizzato da Atos sotto qualsiasi forma (inclusa quella di collaborazione autonoma) e operativo presso il Cliente finale, a meno di preventiva ed esplicita autorizzazione da parte di Atos.
.3. CORRISPETTIVO
3.1. I corrispettivi, onnicomprensivi - eccetto i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto che dovranno essere specificati in ogni singola offerta- ed invariabili, saranno fissati in ogni singolo Ordine.
3.2. Tutti i pagamenti verso il Fornitore saranno effettuati al netto di eventuali penali, a qualsiasi titolo applicate dal Cliente finale in riferimento a prestazioni erogate dal Fornitore.
4. MODALITÀ DI PAGAMENTO E DI FATTURAZIONE
4.1. Il pagamento delle fatture avverrà mediante bonifico bancario sulla banca indicata dal Fornitore, a centoventi (120) giorni data fattura fine mese (D.F.F.M.), salvo diversa indicazione contenuta nell’Ordine. Resta inteso che in qualsiasi caso di ritardo nei pagamenti imputabile ad ATOS, gli interessi di mora saranno da quest’ultima eventualmente dovuti, in deroga espressa a qualsiasi diversa disposizione, solo a partire dal momento della ricezione di una formale diffida ad adempiere a mezzo raccomandata A/R e saranno calcolati applicando un tasso pari all’interesse legale vigente di tempo in tempo.
4.2. Le fatture non conformi a quanto previsto nello specifico Ordine saranno respinte da ATOS e tutti gli oneri connessi e derivanti da una nuova emissione di tali fatture saranno a totale carico del Fornitore.
Il Fornitore dovrà indicare con comunicazione scritta la propria banca d'appoggio e tutti gli ulteriori dati necessari per il pagamento delle fatture originatesi nell’ambito del rapporto con ATOS e farsi parte attiva in caso di modifica di tali dati con tempestiva comunicazione.
4.3. Non verranno accettate da ATOS cessioni di credito o altre forme di delegazione di pagamento per l’intero corrispettivo o parte di esso, in difetto di preventiva ed esplicita autorizzazione scritta di ATOS,che, infatti, unitamente allo specifico Ordine, costituisce parte dei documenti probatori del credito, di cui all’art. 1262 c.c.. Il presente articolo si presume, pertanto, a conoscenza dell’eventuale cessionario, al momento della cessione, ed è ad esso opponibile ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 1260 c.c.
Il Fornitore inoltre si impegna a garantire che non pervengano a ATOS, pur in presenza di preventiva ed esplicita accettazione di quest’ultima, comunicazioni, sue o di terzi, relative alla cessione di credito fintanto che il credito stesso non sia divenuto certo e liquido, quindi non prima dell’emissione della fattura. Le comunicazioni di cessione, di conferimento del mandato irrevocabile all’incasso e l’esibizione della scrittura relativa alla esclusiva domiciliazione di pagamento devono, in ogni caso, pervenire a ATOS almeno 60 giorni (sessanta) prima della scadenza del pagamento, con indicazione espressa del codice IBAN nonché del numero di conto corrente sul quale deve essere effettuato il pagamento.
In difetto di adempimento da parte del Fornitore a quanto previsto ai precedenti due commi lo specifico Ordine potrà essere risolto da ATOS, ai sensi di cui alla clausola 18 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E FACOLTA’ DI RECESSO ANTICIPATO.
5. TERMINE DI ADEMPIMENTO DELLE PRESTAZIONI / PENALI
5.1. Il Fornitore si impegna inderogabilmente, rimossa fin d’ora ogni eccezione, a rispettare i termini indicati nell’Ordine di ATOS per la esecuzione delle prestazioni richieste. Ogni termine di scadenza per la esecuzione di prestazioni a carico del Fornitore deve essere considerato termine essenziale.
5.2. Il Fornitore si impegna inderogabilmente, rimossa fin d’ora ogni eccezione, a tenere ATOS sollevata ed indenne, a semplice richiesta di quest’ultima, da qualsiasi penale da chiunque pretesa in conseguenza dell’oggettivo mancato rispetto dei termini di adempimento relativamente alle attività ascritte/commissionate al Fornitore.
Resta comunque salva ed impregiudicata per ATOS la facoltà di richiedere al Fornitore il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno.
6. LUOGO DELLE PRESTAZIONI
Il Fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni commissionate da ATOS presso i siti indicati nell’Ordine emesso da quest’ultima. Salvo patto contrario perfezionato in forma scritta, nessuna pretesa potrà essere avanzata dal Fornitore nei confronti di ATOS per gli oneri di qualsiasi genere derivanti dalla ubicazione ove le prestazioni commissionate debbano essere svolte. Pertanto qualsiasi onere anche economico che derivi da tale condizione resterà ad esclusivo carico del Fornitore.
7. GARANZIE E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE
Il Fornitore si impegna a tenere ATOS sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa di terzi -sia in ambito stragiudiziale che in ambito giudiziale- che asseriscano di aver subito danni a causa di prestazioni eseguite dal Fornitore, ovvero in conseguenza di atto o fatto commesso dagli incaricati del Fornitore.
A tale proposito il Fornitore dichiara di essere in possesso, ovvero si impegna a stipulare con primaria compagnia, laddove non ne fosse in possesso, delle idonee polizze assicurative Il Fornitore dichiara e garantisce a ATOS ed ai suoi aventi causa di non essere soggetto ad obblighi o restrizioni e che non assumerà vincoli che possano interferire, essere incompatibili o dar luogo a conflitto d'interessi, in relazione alle attività, oggetto dello specifico Ordine, che esso fornirà a ATOS.
Il Fornitore dichiara e garantisce altresì che, salvo esplicita comunicazione contraria per iscritto, eventuali documenti e/o materiali, dal Fornitore stesso messi a disposizione per essere impiegati nella realizzazione delle attività, oggetto dello specifico Ordine, sono liberi da vincoli, oneri o gravami e che nessuna parte di essi, né la loro utilizzazione, viola copyright, brevetti o diritti similari di terzi, né farà nascere in capo a ATOS e/o società sue Clienti l'onere di pagare a terzi royalties o altre somme, a qualsivoglia titolo o ragione.
Fermo rimanendo quanto già previsto al 1° comma del presente articolo in relazione a reclami di natura stragiudiziale, il Fornitore sosterrà, pertanto, ogni onere di difesa contro qualsiasi azione giudiziale promossa nei confronti di ATOS e dei suoi successivi aventi causa, in dipendenza dei diritti ad essa concessi e/o trasferiti, in esecuzione delle attività oggetto dello specifico Ordine. Il Fornitore si impegna sin da ora al totale pagamento a ATOS e successivi aventi causa di tutte le somme eventualmente dovute per il risarcimento dei danni e per le spese giudiziali conseguenti ad ogni eventuale provvedimento di condanna.
8. OBBLIGHI DEL FORNITORE IN RELAZIONE AL PROPRIO PERSONALE DIPENDENTE / SICUREZZA SUL LAVORO.
8.1.1. Tutto il personale destinato dal Fornitore allo svolgimento delle prestazioni commissionate da ATOS o che comunque ha lavorato nello sviluppo / realizzazione dei prodotti acquistati da ATOS deve essere personale regolarmente assunto dal Fornitore. In tal senso, il Fornitore è disponibile a fornire a ATOS in qualsiasi momento la documentazione da cui si evinca il regolare inquadramento del personale suddetto.
8.1.2. Il Fornitore si impegna ad osservare, nei confronti dei propri incaricati e/o dipendenti, tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone i relativi oneri. Il Fornitore dichiara, ai sensi dell’ art. 46 D.P.R 445 del 28/12/2000, che tutte le risorse che verranno coinvolte nelle attività, hanno in essere un regolare contratto di lavoro subordinato e dichiara altresì la regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi previsti per legge nonché, della corretta effettuazione delle ritenute fiscali sui redditi . A tale proposito, come condizione essenziale al fine di permettere ad ATOS di poter procedere con i pagamenti previsti contrattualmente, il Fornitore dovrà inviare copia a quest’ultima di un DURC in vigore. Una volta giunto in scadenza, sarà preciso onere del Fornitore, rilasciare ad ATOS il DURC aggiornato (e così alle successive scadenze) come presupposto indispensabile per ottenere i pagamenti previsti. Il Fornitore
si obbliga sin da ora a non sollevare alcuna eccezione in caso di mancato pagamento dipendente da siffatta mancanza di un DURC aggiornato.
8.1.3. Il Fornitore si impegna, altresì, ad osservare tutte le norme di cui ai contratti collettivi di lavoro applicabili, anche a prescindere dalla propria adesione o meno alle associazioni di categoria, siano essi attualmente in vigore o successivi alla sottoscrizione delle presenti Condizioni generali, riconoscendo ai propri incaricati e/o dipendenti un trattamento conforme a quelle norme.
8.1.4. Il Fornitore si impegna ad informare ATOS della situazione degli adempimenti sopra descritti, fornendo, su richiesta di Atos, idonea ulteriore documentazione (tra cui quella attestante l’assolvimento degli obblighi in materia di assicurazione del proprio personale). L’inosservanza di tale impegno è causa di risoluzione immediata delle presenti Condizioni generali e dello specifico Ordine, previa comunicazione scritta da parte di ATOS.
8.1.5. Il Fornitore ha dichiarato, e con la sottoscrizione del presente atto reitera tale dichiarazione, di possedere i requisiti tecnico-professionali per l'esecuzione di tutte le operazioni inerenti la fornitura dei Servizi.
8.1.6 Il Fornitore dichiara di aver adempiuto a tutte le obbligazioni derivanti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro in particolare da quanto stabilito dal D. Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.
9 OBBLIGHI DEL FORNITORE IN RELAZIONE ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
– LEGGE 13 AGOSTO 2010 N.136 ART.3
Il Fornitore si assume tutti gli obblighi, nessuno escluso, di tracciabilità dei flussi finanziari previsti all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e per come disciplinati al medesimo articolo 3.
Resta pertanto inteso che nel caso di violazione da parte del Fornitore anche di uno solo degli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 o dal presente articolo, così come nel caso in cui le transazioni relative a contratti e/o Ordini di acquisto venissero eseguite senza avvalersi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A., ATOS risolverà il contratto e/o Ordine di acquisto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ. riservandosi di richiedere al Fornitore il risarcimento di tutti i danni derivanti, inclusi in particolare i danni che possano derivarle con riguardo allo specifico contratto in essere fra ATOS e la stazione appaltante pubblica.
Resta ancora inteso che il Fornitore in caso di sua inosservanza e/o violazione degli obblighi di cui al precedente comma manleverà ATOS da ogni e qualsiasi danno possa ad essa derivarne accollandosi, a seguito di comunicazione per iscritto da parte di ATOS ed entro e non oltre 10 (dieci) giorni, salvo diversamente pattuito tra le Parti, dalla data di ricezione della richiesta, ogni e qualsiasi risarcimento e/o indennizzo, sia a titolo stragiudiziale che a titolo giudiziale, che ATOS debba riconoscere a terzi soggetti.
Il Fornitore è tenuto a comunicare a ATOS entro e non oltre 5 (cinque) giorni, salvo diversamente pattuito tra le Parti, dalla data di sottoscrizione del contratto e/o accettazione dell’ordine di acquisto gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 insieme alle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
10 RESPONSABILITA’ AZIENDALE NELLA CATENA DI FORNITURA/OSSERVANZA DELLA LEGALITA’
10.1. Il Fornitore dovrà osservare i principi e i requisiti del “Atos Business Partner’s commitment to integrity”. Il Fornitore, su richiesta di ATOS, si impegna a fornire, non più di una volta all'anno, - a sua scelta – (i) un’auto- valutazione scritta secondo il modello fornito, o (ii) una relazione scritta approvata da ATOS che descriva le misure intraprese o da intraprendere da parte del Fornitore per assicurare la sua conformità all’“Atos Business Partner’s commitment to integrity. ATOS, i relativi incaricati e rappresentanti autorizzati e/o una terza parte nominata da ATOS e ragionevolmente accettabile per il Fornitore, avranno facoltà (ma non l’obbligo) di condurre ispezioni - anche presso la sede del Fornitore - per accertare la conformità al “Atos Business Partner’s commitment to integrity”. Tale ispezione potrà essere condotta esclusivamente dietro preavviso scritto di ATOS, nel corso del regolare orario di ufficio, in conformità alla legge sulla protezione dei dati e non dovrà né irragionevolmente interferire con le attività aziendali del Fornitore né violare gli accordi di riservatezza del Fornitore con terze parti. Il Fornitore dovrà prestare ragionevole assistenza a ATOS nell’esecuzione dell’ispezione. Ciascuna parte dovrà sostenere le spese di propria competenza relative a detta ispezione. Fatto salvo ogni e qualsiasi altro diritto e rimedio di cui ATOS potrà avvalersi, nel caso in cui il Fornitore (i) abbia
violato in modo sostanziale o ripetuto l’“Atos Business Partner’s commitment to integrity” o (ii) abbia impedito l’esercizio da parte di ATOS del proprio diritto di ispezione quale stabilito nel terzo paragrafo di questo Articolo, ATOS potrà, dopo aver dato al Fornitore un ragionevole preavviso ed una ragionevole opportunità di porre rimedio alla violazione, risolvere le presenti Condizioni generali, Contratto e/o qualsiasi Ordine di acquisto emesso ai sensi dello stesso, senza responsabilità alcuna nei confronti del Fornitore.
Le violazioni sostanziali comprendono, a titolo indicativo e non esaustivo, casi di lavoro minorile, di corruzione e di inosservanza dei requisiti di protezione ambiente previsti nell’“Atos Business Partner’s commitment to integrity”. La disposizione che prevede un preavviso e l’opportunità di porre rimedio alla violazione non si applica alle violazioni dei requisiti e dei principi relativi al lavoro minorile quali stabiliti nell’“Atos Business Partner’s commitment to integrity” o all’inosservanza intenzionale delle prescrizioni relative alla protezione dell’ambiente di cui all’“Atos Business Partner’s commitment to integrity”.
10.2 Il Fornitore si impegna, anche ai fini di quanto previsto dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231:
(i) a rispettare il principio della libera concorrenza e tutta la normativa antitrust;
(ii) a non turbare in modo alcuno e/o a non falsare le procedure di scelta del contraente da parte delle controparti commerciali ed, in via indicativa e non esaustiva, ad astenersi dal promettere denaro od altre elargizioni od effettuare dazioni di denaro od altre elargizioni, sotto qualsiasi forma, sia in modo diretto che indiretto, a favore delle controparti commerciali o a persone comunque alle stesse in qualunque modo riconducibili, ovvero a soggetti o ad associazioni o a fondazioni o altri che possano in qualunque modo aver agevolato o garantito o promesso di agevolare o garantire la conclusione dei contratti.
(iii) a rispettare e conformarsi ai principi ed ai contenuti dell’“Atos Business Partner’s commitment to integrity” adottato da Atos Italia S.p.A.
11. RISERVATEZZA
Il Fornitore e ATOS si impegnano, ognuna per sé e per il proprio personale, a non divulgare né a rendere accessibili in alcun modo a terzi le informazioni riservate relative all’altra Parte ed al Cliente finale, delle quali vengano a conoscenza durante il presente rapporto contrattuale. Ad eccezione di quelle già di “dominio pubblico”, ogni informazione relativa ad attività commerciali, di ricerca, di sviluppo e di realizzazione svolta da ATOS e/o dal Cliente finale dovrà essere considerata strettamente riservata e soggetta agli obblighi sopraddetti. In particolare, il Fornitore si impegna espressamente ad impiegare tali informazioni riservate solo ed esclusivamente per fornire, Prodotti, Licenze e Sublicenze a ATOS e/o al Cliente finale. Il Fornitore non potrà, in difetto di preventiva esplicita autorizzazione scritta di ATOS, copiare o riprodurre per sé o per terzi, in tutto o in parte, documenti e materiali forniti da ATOS (quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo: disegni, matrici, supporti leggibili da elaboratore, ecc.), al di fuori di quanto strettamente indispensabile per l'esecuzione delle attività oggetto delle presenti Condizioni generali.
In particolar modo il Fornitore si impegna ad osservare scrupolosamente le prescrizioni contenute nella policy afferente il trattamento delle informazioni e dei dati di titolarità di ATOS, denominata “Policy on the access of partners and suppliers to ATOS IT and information” ed è consapevole che in caso di sua violazione potrà generare ingenti ed irreparabili danni ad ATOS. Inoltre il Fornitore si impegna a far sottoscrivere a ciascun dipendente che sarà destinato alla prestazione dei servizi in favore di ATOS, un accordo di riservatezza sulla base di un modello fornito da quest’ultima. ATOS potrà richiedere in qualsiasi momento prova documentale del fatto che i detti accordi di riservatezza siano stati sottoscritti, restando inteso che la loro mancata firma costituirà grave inadempimento ai sensi dell’art. 1456 c.c. I menzionati impegni non escludono la responsabilità diretta del Fornitore verso ATOS per gli atti compiuti dai dipendenti del primo, in violazione di siffatti obblighi di riservatezza
Il Fornitore e ATOS si impegnano, altresì, ognuna per proprio conto, a non fare menzione ai rapporti tra loro intercorrenti, senza il preventivo consenso scritto dell’altra Parte.
Il mancato rispetto di quanto previsto e concordato nel presente articolo conferisce facoltà a ATOS di richiedere, in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, l’immediata risoluzione dello specifico Ordine, ai sensi di cui alla clausola 18 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E FACOLTA’ DI RECESSO ANTICIPATO.
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Fornitore è tenuto a garantire misure di tutela di tipo amministrativo, fisico e tecnico per proteggere la sicurezza, la riservatezza e l’integrità dei dati di Atos, secondo quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura. Tali misure di tutela comprendono, a titolo esemplificativo, le misure volte a impedire l’accesso, l’utilizzo, la modifica o la divulgazione dei dati di Atos da parte del personale del Fornitore o del subfornitore autorizzato tranne che (a) per fornire i Servizi e prevenire o risolvere problemi tecnici o di assistenza, (b) ove
richiesto dalla legge in conformità con le disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Fornitura, o (c) quando espressamente consentito per iscritto da Atos. Qualora il Fornitore proceda al trattamento di dati personali (come definiti nell’Allegato alle presenti Condizioni Generali di Fornitura, “Addendum relativo al Trattamento dei Dati”) per conto di Atos, nell’ambito della prestazione dei Servizi, si applicheranno i termini e le condizioni previste nell’ Addendum sul Trattamento dei Dati (“ATD”), che si considerano qui richiamate, e le parti si impegnano a rispettare suddetti termini e condizioni.
Alla risoluzione delle presenti Condizioni Generali di Fornitura o alla loro cessazione (per qualsiasi motivo), il Fornitore dovrà porre immediatamente fine al trattamento dei dati personali di Atos e, conformemente alle istruzioni fornite da Atos, restituire con i mezzi idonei eventualmente concordati con Atos e/o cancellare, distruggere o comunque eliminare da tutti i propri sistemi qualsiasi dato personale di Atos entro e non oltre due
(2) settimane dalla risoluzione o cessazione delle presenti Condizioni Generali di Fornitura, fornendo inoltre una dichiarazione in cui si conferma l’avvenuta cancellazione, distruzione o eliminazione.
Il mancato rispetto di quanto previsto e concordato nel presente articolo conferisce facoltà a ATOS di richiedere, in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, l’immediata risoluzione dello specifico Ordine, ai sensi di cui alla clausola 18 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E FACOLTA’ DI RECESSO ANTICIPATO.
13. EXPORT CONTROL
L’obbligo di ATOS di adempiere alle presenti Condizioni generali ed allo specifico Ordine è subordinato all’assenza di impedimenti derivanti dalla legge nazionale o internazionale applicabile in materia di esportazione o da misure di embargo o altre sanzioni. Qualora nel corso dell’esecuzione dovessero sorgere degli impedimenti, derivanti da qualsiasi legge applicabile, ATOS avrà il diritto di sospendere immediatamente Il rapporto commerciale, dandone comunicazione scritta al Fornitore. Per tutte le ipotesi sopra indicate, resta in ogni caso esclusa ogni responsabilità di ATOS per qualsiasi tipo di danno, quali, a titolo esemplificativo, danno emergente, lucro cessante, diretto o indiretto, interruzione di produzione, ecc.”.
Il Fornitore si impegna ad adempiere a tutte le normative in materia di esportazione, export control, dogane (“Normative sul Commercio Internazionale”), applicabili alla fornitura di prodotti e servizi disciplinata dal presente Contratto e, pertanto, si impegna ad ottenere tutte le necessarie licenze di esportazione, salvo che tale obbligo, ai sensi delle Normative del Commercio Internazionale, sia a carico del Cliente o di terzi, diversi dal Fornitore stesso.
Il Fornitore fornirà al Cliente in forma scritta, senza ritardo e comunque entro e non oltre 2 settimane prima della Data di Consegna, qualsiasi informazione necessaria al Cliente per adempiere a quanto prescritto dalle Normative sul Commercio Internazionale applicabili con riferimento alle nazioni da cui deriva l’importazione o verso cui è diretta l’esportazione o la ri-esportazione, in caso di rivendita.
In ogni caso il Fornitore fornirà al Cliente, per tutti i Prodotti e Servizi forniti:
▪ l’ “Export Control Classification Number“ secondo la U.S. Commerce Control List (ECCN); e
▪ l’ “Export List Number” (allegato 1 del Reg. EU1334/2000 e succ.) applicabili nel caso specifico; e
▪ il codice doganale in vigore secondo la classificazione statistica delle merci e la codifica HS (Harmonized System);
▪ il paese di origine (origine non preferenziale); e
▪ su richiesta del Cliente: la dichiarazione del Fornitore per l’origine preferenziale (in caso di fornitori Europei) o il certificato preferenziale (in caso di fornitori non Europei);
(tutti I riferimenti sopra indicati, di seguito: „Export Control and Foreign Trade Data“)
In caso di qualsiasi variazione all’origine e/o alle caratteristiche del Prodotto e Servizio fornito e/o alle Normative del Commercio Internazionale applicabili, il Fornitore dovrà aggiornare il Cliente con i dati di Export Control and Foreign Trade Data, in forma scritta, senza ritardo e comunque entro e non oltre 2 settimane prima della data di consegna. Il Fornitore sarà responsabile per qualsiasi spesa e/o danno subita/o dal Cliente a causa della mancanza o imprecisione dei dati di Export Control and Foreign Trade Data.
14. MARCHI / PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Nota: il presente articolo troverà applicazione solo ed esclusivamente in relazione a Servizi che generi come risultato dei diritti di proprietà intellettuale o che implichino l’utilizzo di quelli di ATOS. Viceversa esso non varrà per tutti quei casi in cui le prestazioni rese dal Fornitore non determinino creazione di IPRs (intellectual property rights), ovvero non comportino l’uso di quelli di titolarità di ATOS.
14.1. Il Fornitore si impegna a non utilizzare i marchi utilizzati da ATOS, in particolare i xxxxxx XXXX, senza previa autorizzazione scritta della stessa e ciò anche in relazione a prodotti, attività promozionali o pubblicazioni varie.
14.2. In virtù dell’elevato grado di integrazione tecnica che si richiede fra le Parti nell’esecuzione di uno specifico Ordine relativo alla realizzazione di un Prodotto, anche come conseguenza della prestazione di un Servizio, da qualificarsi come contributo indistinguibile ed inscindibile ai sensi dell’art. 10, comma 1°, Legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d’autore, le Parti dovranno intendersi quali coautori del Prodotto realizzato. Pertanto, il diritto morale d’autore su tale Prodotto, oggetto di uno specifico Ordine, farà capo ad entrambe le Parti a titolo di comunione.
Resta inoltre inteso fra le Parti che, sempre con riferimento al diritto morale d’autore sul Prodotto, il Fornitore rinuncia sin da ora ad esercitare diritti relativi alla sua pubblicazione, alla sua modificazione ed alla sua utilizzazione da parte di ATOS, dei suoi aventi causa e di ogni altro soggetto all’uopo autorizzato. In particolare, è pertanto espressamente consentito a ATOS, ai suoi aventi causa e ad ogni altro soggetto all’uopo autorizzato, di realizzare tutte le modifiche, adattamenti e traduzioni del Prodotto, in qualsiasi momento e secondo insindacabile discrezionalità.
Con riferimento a tutti i Prodotti, oggetto di qualsiasi specifico Ordine, il Fornitore costituisce direttamente in capo a ATOS l’integrale, libera ed esclusiva titolarità di tutti i relativi diritti patrimoniali d’autore.
Pertanto, con riferimento a tali Prodotti, anche successivamente alla conclusione dell’esecuzione di ogni specifico Ordine, non è al Fornitore concesso, né esplicitamente, né implicitamente, alcun diritto o licenza di pubblicarli, di riprodurli, di distribuirne copie, così come di preparare lavori derivati, di rendere disponibili a terzi, far operare o, comunque, avvalersi di qualsiasi prodotto, materiale o tecnologia preparati od approntati per la realizzazione dei Prodotti ad esso commissionati da ATOS. Sono eccettuati da tale restrizione i Beni preesistenti, così come di seguito definiti e determinati nel presente articolo, sui quali il Fornitore abbia la proprietà intellettuale o altro titolo derivativo.
Il Fornitore si impegna a concedere a ATOS e/o ad altri soggetti da ATOS stessa designati tutta l'assistenza necessaria per ottenere, a nome e nell'interesse di ATOS, in qualsiasi area geografica e/o stato, copyright, registrazioni o altre forme di protezione dei Prodotti. Ove tale assistenza comporti delle spese per il Fornitore, ATOS si impegna a rimborsarle dietro presentazione di adeguata, valida e congrua documentazione giustificativa.
Resta inteso che, per la realizzazione dei Prodotti e/o per la prestazione dei Servizi, al Fornitore è consentito utilizzare, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, programmi software, specifiche tecniche e funzionali software, know-how, tecnologie, ecc., di cui esso già abbia la proprietà intellettuale o altro titolo derivativo (di seguito detti Beni preesistenti) e nei confronti dei quali ATOS riconosce la proprietà intellettuale o altro titolo derivativo del Fornitore e/o dei suoi danti causa.
Tuttavia, rispetto a tali Beni preesistenti, il Fornitore, con la sottoscrizione delle presenti Condizioni generali, espressamente dà atto e garantisce a ATOS:
1) di avere la legittima titolarità e la libera disponibilità dei relativi diritti di proprietà intellettuale;
2) di avere pertanto la legittima titolarità nell’utilizzarli e nel modificarli nella misura in cui detti Beni preesistenti siano afferenti e/o connessi alla realizzazione dei Prodotti ed alla prestazione dei Servizi.
3) di avere pertanto la legittima titolarità nel permettere a ATOS di usare, eseguire, riprodurre, visualizzare e far operare tali Beni preesistenti, nella misura necessaria per la realizzazione dell’oggetto dello specifico Ordine, nonché a distribuirne copie (internamente ed esternamente); a ATOS è altresì espressamente consentito di autorizzare altri soggetti ad eseguire, in tutto o in parte, le attività sopra menzionate.
Con riferimento alle licenze e sublicenze d’uso concesse dal Fornitore a ATOS e agli eventuali programmi software di terzi soggetti ricompresi nei programmi software oggetto delle menzionate licenze e sublicenze d’uso, il Fornitore garantisce sin da ora di avere la legittima titolarità e la libera disponibilità a concedere in relazione agli stessi diritti di uso e di sub-uso in favore di ATOS e dei suoi Clienti finali.
Le menzionatelicenze e sublicenze d’uso ricomprenderanno anche diritti di modifica e a tal riguardo le Parti si danno atto che la proprietà intellettuale di eventuali nuovi programmi software sviluppati dalla sola ATOS sulla base dei programmi software oggetto delle licenze e sublicenze d’uso resterà in capo a ATOS medesima che quindi sarà l’unica titolare del diritto morale d’autore e dei diritti di utilizzazione economica su tali nuovi programmi software a titolo di creazione.
Il mancato rispetto di quanto previsto e concordato nel presente articolo conferisce facoltà a ATOS di richiedere, in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, l’immediata risoluzione dello specifico Ordine, ai sensi di cui alla clausola 18 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E FACOLTA’ DI RECESSO ANTICIPATO.
15. DIVIETO DI TRASFERIMENTO O DI CESSIONE
E’ fatto divieto al Fornitore di cedere o trasferire a terzi, in tutto o in parte, la posizione contrattuale assunta nei confronti di ATOS, nonché alcun diritto o obbligo da tale posizione derivante, a pena della immediata risoluzione
dello specifico Ordine ai sensi e per gli effetti di cui alla successiva clausola 18 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E FACOLTA’ DI RECESSO ANTICIPATO. Resta viceversa inteso che ATOS avrà facoltà in qualsiasi momento di cedere ad altre società del Gruppo ATOS ogni specifico Ordine accettando sin da ora il Fornitore.
16. DIVIETO DI SUBAPPALTO
E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di subappaltare, in tutto o in parte, l’esecuzione delle prestazioni commissionate a pena della immediata risoluzione dello specifico Ordine ai sensi e per gli effetti di cui alla successiva clausola 18 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E FACOLTA’ DI RECESSO ANTICIPATO.
17. OBBLIGHI INCOMPATIBILI CON LE CONDIZIONI GENERALI
Il Fornitore si impegna a non assumere obblighi in qualsiasi modo o forma incompatibili con le clausole tutte previste dalle presenti Condizioni generali.
18. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E FACOLTÀ DI RECESSO ANTICIPATO
18.1 Il mancato rispetto da parte del Fornitore anche di uno solo degli obblighi previsti dagli artt. 1.3., 2.1.1.5., 3., 4.1-4.3., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18.. delle presenti Condizioni generali, costituisce grave inadempimento e legittima il ricorso per ATOS al rimedio dell'immediata risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. dello specifico Ordine e nel caso dell’articolo 8. e dell’articolo 12 anche delle presenti Condizioni generali, fatto comunque salvo il diritto di ATOS medesima ad ottenere il risarcimento di ogni e qualsiasi danno possa ad essa derivare da detto inadempimento e di richiedere e di esercitare l’esecuzione in danno trattenendo i relativi importi economici dai pagamenti dovuti al Fornitore.
18.2 Le presenti Condizioni generali ed ogni specifico Ordine si intenderanno inoltre risolti di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
-qualora il Fornitore sia dichiarato insolvente, fallito o sia sottoposto ad amministrazione controllata o, comunque, ad altra procedura concorsuale, ovvero sia sottoposto a procedimento penale;
-qualora il Fornitore apporti o debba per qualsivoglia motivo subire modificazioni alla propria organizzazione tali da diminuire le garanzie finanziarie o tecniche.
18.3 ATOS ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, a propria insindacabile discrezione, da qualsiasi Contratto in essere, ovvero da tutti o da alcuni degli Ordini in via di esecuzione con il Fornitore, dandone comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Resta inteso che il Fornitore non avrà facoltà alcuna di recedere dalle presenti Condizioni generali né da alcun Ordine pena la risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. dello specifico Ordine.
18.4 In qualsiasi ipotesi di risoluzione o di recesso per come previsti ai precedenti artt. 18.1, 18.2, 18.3:
• il Fornitore si impegna fin d’ora a tenere ATOS sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa di indennizzo, a qualsiasi titolo avanzata in riferimento ai punti 18.1 e 18.2 dalle presenti Condizioni generali;
• In caso di recesso da Xxxxxx relativi alla realizzazione di Prodotti, ATOS riconoscerà al Fornitore soltanto gli importi per i lavori eseguiti con espressa esclusione, in deroga all’art. 1671 c.c., di qualsiasi altro tipo di indennizzo sempre che, in ogni caso, la parte di prodotti realizzati non siano oggetto di contestazione e siano regolarmente collaudati ed accettati dal Cliente finale;
• Il Fornitore si impegna inderogabilmente a restituire a ATOS, a semplice richiesta di questa, tutti i corrispettivi percepiti per prestazioni contestate con successo dal Cliente finale a seguito di una pronuncia giudiziale passata in giudicato;
• il Fornitore si impegna inderogabilmente a restituire a propria cura e spese i materiali di proprietà di ATOS e/o del Cliente finale eventualmente ancora giacenti presso i propri locali;
• Il Fornitore si impegna inderogabilmente a tenere ATOS, a semplice richiesta di questa, sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa per danni, penali, indennizzi, richiesti dal Cliente finale o da qualunque terzo in relazione alle prestazioni eseguite dal Fornitore;
• Resta altresì inteso che ATOS avrà facoltà di richiedere e di esercitare l’esecuzione in danno trattenendo i relativi importi economici dai pagamenti dovuti al Fornitore.
18.5 Resta inteso che la responsabilità di ATOS per qualsiasi inadempimento sarà limitata ai corrispettivi dello specifico Ordine.
18.6 Resta inteso che il Fornitore non avrà diritto di sospendere l’esecuzione dei servizi in difetto di espressa autorizzazione da parte di ATOS. Pertanto, ove il Fornitore sospendesse unilateralmente l’esecuzione dei servizi in difetto di previa autorizzazione da parte di ATOS, la stessa avrà facoltà di risolvere le presenti Condizioni generali e ogni specifico Ordine ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. nonché di richiedere e di esercitare l’esecuzione in danno trattenendo i relativi importi economici dai pagamenti dovuti al Fornitore.
19. ONERI FISCALI
Tasse, imposte e oneri fiscali di qualsiasi genere saranno a carico del Fornitore, ad eccezione di quelle che, per disposto inderogabile di legge, siano a carico di ATOS in qualità di committente e/o subcommittente nonché di conduttore e/o subconduttore.
20. FORO ESCLUSIVO / DIRITTO APPLICABILE E DISCIPLINA
Qualora dovesse insorgere una controversia tra le Parti in relazione alle presenti Condizioni generali e ai relativi Xxxxxx, esse dovranno esperire un tentativo di composizione amichevole della controversia. Ciascuna Parte potrà chiedere che siano coinvolti nelle trattative i rispettivi responsabili dell’area di Business coinvolta. Resta inteso che qualora non fosse raggiunto un accordo entro 30 (trenta) giorni dalla data di invio della comunicazione scritta con cui la Parte più diligente ha dichiarato di voler esperire il predetto tentativo di conciliazione, ciascuna Parte avrà il diritto di fare ricorso alle modalità di composizione delle controversie di cui al successivo paragrafo.
Per qualsiasi controversia relativa alla validità, alla esecuzione ed alla interpretazione delle presenti Condizioni generali e di ogni specifico Ordine troverà applicazione la giurisdizione Italiana e sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.
Le presenti Condizioni generali e i relativi Ordini sono regolati in via esclusiva dalla legge italiana e, con particolare riferimento all’oggetto disciplinato, per tutto quanto espressamente non previsto o derogato dalle presenti Condizioni generali e/o dallo specifico Ordine, dalla disciplina prevista dal Codice Civile per i contratti di appalto e di locazione e dalla vigente normativa in materia di proprietà intellettuale.
21. OPPONIBILITÀ DELLE CONDIZIONI GENERALI AI SUCCESSORI E AVENTI CAUSA
Le presenti Condizioni generali e ogni obbligazione in esse prevista impegnano le Parti e in via solidale e indivisibile anche i loro successori ed aventi causa a titolo generale e particolare.
Ognuna delle Parti si impegna verso l’altra a dare tempestivamente comunicazione, mediante raccomandata, qualora nel corso del rapporto abbia a modificare in qualsiasi modo la propria ragione sociale o la propria forma sociale.
22. DECORRENZA E DURATA DELLE CONDIZIONI GENERALI
Le presenti Condizioni generali avranno validità pari al periodo di validità degli Ordini di cui sono parte integrante. Alla scadenza del suddetto termine, le stesse cesseranno ad ogni effetto, salvo:
a) Talune specifiche clausole le quali per loro stessa natura abbiano effetto anche oltre la data di cessazione dell’Ordine cui fanno riferimento (si veda a titolo di esempio l’art. 2.1.1.6), ovvero ove espressamente o implicitamente previsto;
b) il caso di proroga che potrà essere richiesta da ATOS e che il Fornitore sin da ora accetta.
23. DISPOSIZIONI GENERALI
23.1 Il rapporto contrattuale tra le Parti è regolato dai seguenti documenti sotto elencati:
1. l’Ordine;
2. la documentazione tecnica;
3. le condizioni specifiche approvate per iscritto da ATOS (“Condizioni Specifiche”);
4. le presenti Condizioni generali;
5. l’Offerta del Fornitore, solo laddove la stessa sia espressamente menzionata nell’Ordine e comunque nella misura in cui non sia direttamente o indirettamente in contraddizione con le Condizioni generali ATOS.
In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nei sopra elencati documenti, verrà data prevalenza alla disposizioni contenuta nel documento sopra indicato con numero prioritario.
Tuttavia, qualora tra ATOS ed il Fornitore sia stato in precedenza sottoscritto un accordo quadro così come un accordo specifico ancora vigente, i termini e le condizioni previste in quest’ultimi prevarranno sulle presenti Condizioni generali, salvo esplicita deroga prevista nell’Ordine o nelle Condizioni Specifiche.
23.2. Con i documenti sopra elencati, le Parti intendono regolare i rispettivi rapporti, in relazione all'oggetto da essi disciplinato. Detti documenti costituiscono pertanto la manifestazione integrale delle intese raggiunte fra le Parti in ordine al suo oggetto e sostituiscono e prevalgono su ogni altra precedente intesa, verbale o scritta, eventualmente intervenuta tra le Parti stesse in merito al medesimo oggetto. Ogni loro modifica o deroga non sarà pertanto vincolante se non preventivamente concordata e redatta per iscritto dalle Parti.
Milano, lì
Atos Italia S.p.A. Il Fornitore
Dichiarazione di approvazione specifica
Il Fornitore dichiara di aver preso attenta conoscenza e di approvare espressamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342, Codice Civile, i seguenti articoli delle presenti Condizioni generali: 1. Conclusione e disciplina delle Condizioni generali, 2. Oggetto delle Condizioni generali, 3. Corrispettivo, 4. Modalità di pagamento e di fatturazione, 5. Termine di adempimento delle prestazioni/Penali, 6.Luogo delle prestazioni, 7. Garanzie e responsabilità del Fornitore, 8. Obblighi del Fornitore in relazione al proprio personale dipendente/Sicurezza sul lavoro, 9. Obblighi del fornitore in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari - Legge 13 agosto 2010 n. 136 - art. 3, 10. Responsabilità aziendale nella catena di fornitura/ Osservanza della legalità, 11. Riservatezza, 12. Trattamento dei dati personali, 13. Export Control, 14. Marchi/Proprietà intellettuale, 15. Divieto di trasferimento o di cessione, 16. Divieto di subappalto, 17. Obblighi incompatibili con le Condizioni Generali,18. Xxxxxxxx risolutiva espressa e facoltà di recesso anticipato, 19. Oneri Fiscali,
20. Foro esclusivo/Diritto applicabile e disciplina, 21 Opponibilità delle Condizioni Generali ai successori e aventi causa,
22. Decorrenza e durata delle Condizioni generali, 23 Disposizioni Generali.
Le Parti si danno atto reciprocamente che le presenti Condizioni generali sono state in ogni caso oggetto di trattative.