CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA
Genova
Contratto. Data: 09/05/2016
Contratto. Num: GEN-0-2016-3111
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA
TRA
❑ TEMPORARY S.p.A con Unico Socio ( AGENZIA PER IL LAVORO )
In persona del Legale Rappresentante Sig. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx
con sede legale in XXXXXX, Xxx Xxxxxxxxx, 0, C.F. e P.IVA 12288660157 regolarmente iscritta all'albo delle Agenzie per il lavoro di cui all'art. 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276., Aut. Min. 1107 SG – 26/11/2004, di seguito denominata “SOMMINISTRATORE”;
E
❑ la Soc. AGENZIA REGIONALE SANITARIA DELLA LIGURIA (d’ora innanzi detta "impresa utilizzatrice"), con sede legale in GENOVA, PIAZZA DELLA VITTORIA, 15, CAP 16121 P.IVA 01784930990, in persona del legale rappresentante DOTT. X. XXXXXX XXXXXXXXX di seguito denominata “UTILIZZATORE”;
Preso atto della dichiarazione dell’impresa utilizzatrice di voler ricorrere alla somministrazione di lavoro nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le Parti convengono, ai sensi degli artt. da 30 a 39 del medesimo D.lgs. 81/2015, quanto segue :
1. NUMERO DELLE PERSONE RICHIESTE : 1 (art. 33, comma 1 lett. a) del D.lgs n. 81/2015) | ||
2. LEGGE 16 MAGGIO 2014, N° 78: ACAUSALITÀ. ( ai sensi della legge 78/2014 che ha soppresso il primo e secondo capoverso dell’ art 20 c.4 del d.lgs. 276/2003 e s.m.i.) | ||
3. SOMMINISTRAZIONE (art. 33, comma 1, lett. d) e lett. e) del D.lgs. 81/2015) | ||
AREA INQUADRAMENTO PROFESSIONALE (art. 28 ccnl) : B | ||
Inizio somm. : 09/05/2016 | Fine somm.: 31/07/2016 | Santo patrono: 24/06 |
Qualifica: IMPIEGATO | Livello: X | Xxxxxxxx: COADIUTORE AMMINISTRATIVO |
Descrizione CCNL: Sanità Pubblica | Tasso INAIL: 5,00 | |
4. LUOGO DI RESA DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE: (art. 33, comma 1, lett. f) del D.lgs. 81/ 2015) XXXXXX XXXXX XXXXXXXX 00 - 00000 - XXXXXX (XX) | ||
5. ORARIO SETTIMANALE DI LAVORO: 27:00 (art. 33, comma 1, lett. f) del D.lgs. 81/ 2015) | ||
FULL TIME PART TIME ✘ 75 % TURNI 0 | ||
6. PERIODO DI PROVA: (di effettivo lavoro art. 33 lettera A CCNL Somministrazione di Lavoro.) 6 giorni | ||
7. SICUREZZA: l’'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate sono riportati nell’ ALLEGATO n. 1 (art. 31, comma 1, lett. c) del D.lgs. 81/2015) |
GiornIoni | . m Fin | . m In | . p Fin | . p | Ore lav. |
Lun. | 09:00 | 12:30 | 13:30 | 15:30 | 5:30 |
Mar. | 09:00 | 12:30 | 13:30 | 15:30 | 5:30 |
Mer. | 09:00 | 12:30 | 13:30 | 15:30 | 5:30 |
Gio. | 09:00 | 12:30 | 13:30 | 15:30 | 5:30 |
Ven. | 09:00 | 12:30 | 13:30 | 15:00 | 5:00 |
Sab. | |||||
Dom. |
RingraziandoVi per la disponibilità, cogliamo l’occasione per porgerVi cordiali saluti.
Firma utilizzatore (legalmente autorizzato) e timbro
TEMPORARY S.p.A con Unico Socio
Firma utilizzatore (legalmente autorizzato) e timbro
CONDIZIONI DI SOMMINISTRAZIONE
Genova
Contr. Data: 09/05/2016
per ciascuna ora effettivamente lavorata una tariffa pari a | €. 17,01 | |
Festività | €. 17,01 | |
Festività Domenicali | €. 17,01 | |
Inoltre per ogni giorno lavorato oltre le 4 ore verrà riconosciuto da Temporary un ticket del valore di € 7 fatturato a parte a | €. 7,59 |
Contr. Num: GEN-0-2016-3111
1. Tariffa Xxxxx base delle informazioni dettagliate dall’impresa utilizzatrice per il livello B l’impresa utilizzatrice corrisponderà a Temporary S.p.A. quanto segue Per maggiorazione turni, straordinari, ed altre eventuali indennità, non incluse nella suddetta tabella, alla tariffa sarà applicata la percentuale di aumento come da CCNL. Dette tariffe sono comprensive del rimborso di tutti gli oneri retributivi e contributivi, diretti e indiretti, dovuti in forza delle vigenti norme, nonché degli onorari di Temporary S.p.A Eventuali differenze retributive o rinnovi del CCNL saranno automaticamente integrati con le percentuali di mark up concordati nelle trattativa commerciale iniziale. Resta inteso che, previo accordo con il referente dell'azienda utilizzatrice, saranno fatturati a parte gli eventuali oneri che la Temporary S.p.A dovesse sostenere, in forma retroattiva per effetto ed a causa della mancata o dell'inesatta comunicazione. Xxxxxx Xxxxxxxxx Previdenziale |
2. Nota al contratto di somministrazione L'orario lavorativo sarà di n. 27:00 ore settimanali articolate come da tabella riportata all’ Art. 5 del Contratto di Somministrazione di manodopera. Per esigenze lavorative l'orario stesso potrà subire lievi variazioni preventivamente comunicate al lavoratore dalla stessa Impresa utilizzatrice. Eventuali maggiorazioni e/o straordinari saranno conteggiati come da CCNL Sanità Pubblica. |
3. Fatturazione e modalità di pagamento I pagamenti delle suddette prestazioni avverranno mediante bonifico bancario sul C.C. indicato in fattura dalla Temporary S.p.A con le seguenti tempistiche: Bonifico bancario a 60 giorni Fine Mese. Considerato che, ai sensi e per gli effetti dell’art.2751 bis, punto 5 ter, il credito di Temporary S.p.A è da considerarsi privilegiato per la parte di importo corrisposto al lavoratore somministrato a titolo di retribuzione, contributi e previdenza, il Cliente si impegna a pagare a Temporary S.p.A nei termini concordati detto importo. Eventuali differenze o contestazioni sulle fatture non potranno essere causa di mancato o ritardato pagamento, ma se effettivamente riscontrate, verranno compensate nella fattura emessa nel mese successivo. |
4. IVA Le tariffe sopra indicate saranno assoggettate ad I.V.A. soltanto per la parte relativa agli onorari. La parte relativa al rimborso degli oneri sostenuti da Temporary S.p.A. per retribuzioni e contributi sarà esente. |
Firma utilizzatore (legalmente autorizzato) e timbro
TEMPORARY S.p.A con Unico Socio
Firma utilizzatore (legalmente autorizzato) e timbro
TEMPORARY S.p.A con Unico Socio
1. Somministrazione del personale. TEMPORARY S.p.A. si impegna verso l’impresa utilizzatrice a fornire personale qualificato e professionalmente competente e, ove necessario, in possesso delle abilitazioni di legge e delle eventuali autorizzazioni sanitarie. La somministrazione di lavoro oggetto del presente contratto non incorre in alcuno dei divieti di cui all’art. 32 comma 1 lett. a), b), c) e d) del D.lgs 81/2015 e precisamente: a non utilizzate i lavoratori somministrati: per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; presso unità produttive nelle quali si e' proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi; presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro; da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro è soggetto alla disciplina di cui al capo III del D.lgs 81/2015 per quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1, 2 e 3, 21, 23 e 24 del medesimo D.lgs 81/2015. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore. Art. 34 comma 2, secondo capoverso del D.lgs 81/2015.
2. Gestione delle presenze dei lavoratori somministrati. TEMPORARY S.p.A. fornirà a ciascun lavoratore somministrato inviato presso l’impresa utilizzatrice un foglio presenza mensile che dovrà essere compilato giornalmente indicando le ore di effettiva presenza e l’eventuale fruizione del servizio mensa, laddove esistente. I dati riportati su tali fogli dovranno essere convalidati da un responsabile dell’impresa utilizzatrice mediante l’apposizione di timbro e firma. TEMPORARY S.p.A. provvederà ad effettuare i conteggi sulla base del foglio presenze e solo per le ore effettivamente lavorate.
3. Trattamento economico, normativo e previdenziale. L’impresa utilizzatrice si impegna, ai sensi dell’art. 33 comma 2 del D.lgs 81/2015, a comunicare a TEMPORARY S.p.A.:
• i trattamenti retributivi e previdenziali applicabili alle prestazioni di lavoro somministrato e le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o dell’eventuale minore periodo di durata del rapporto di lavoro;
• i trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione aziendale ed applicati ai propri dipendenti di livello pari a quello dei lavoratori somministrati richiesti, nonché eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minor periodo di durata del rapporto; in particolare, si obbliga a comunicare, se previste, le modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa. (ai sensi dell’art. 35 comma 3 del D.lgs 81/2015)
• tutte le informazioni relative alla classificazione effettuata dall’INAIL in base alle lavorazioni denunciate e il relativo tasso di premio.
4. Obblighi del somministratore. Il somministratore si obbliga a pagare direttamente al prestatore di lavoro quanto dovuto a titolo di trattamento economico, nonché a versare i relativi contributi previdenziali e assistenziali, ivi compreso il contributo di cui all’art. 12, comma 1 del D.lgs. 276/2003.
5. Obblighi dell’utilizzatore. L’impresa utilizzatrice si obbliga verso TEMPORARY S.p.A. ad adempiere alle obbligazioni tutte assunte con il presente contratto sia per il periodo inizialmente pattuito che per le successive proroghe. In particolare l’ utilizzatore si obbliga a rimborsare a TEMPORARY S.p.A. gli oneri retributivi, previdenziali e assistenziali da questo sostenuti in favore del prestatore di lavoro ai sensi di quanto previsto dall’ art. 35, commi 2 e 3 del D.lgs 81/2015, nonché, salvo diverse pattuizioni, tutti gli oneri connessi all’erogazione di ticket mensa, o buoni pasto, o indennità di mensa.
L’Utilizzatore si obbliga altresì a rimborsare al Somministratore tutti i costi amministrativi da questo sostenuti per la corretta formalizzazione del rapporto con il lavoratore, in quanto derivanti da adempimenti posti a carico del datore di lavoro da norme di legge o di contrattazione collettiva (a titolo esemplificativo: acquisizione di certificati e attestazioni richiesti per la mansione, ovvero di altra documentazione in bollo, etc.).
6. Affissione del codice disciplinare: L’impresa utilizzatrice ha l’obbligo di portare a conoscenza del lavoratore somministrato le norme disciplinari relative alle sanzioni e alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata e le procedure di contestazione.
7. Esercizio del potere disciplinare. Al fine dell’esercizio del potere disciplinare da parte di TEMPORARY S.p.A., l’impresa utilizzatrice si impegna a comunicare alla filiale di TEMPORARY S.p.A., per iscritto e nei termini di legge, le infrazioni lamentate e che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell’art. 7, legge 20 maggio 1970, n. 300.
8. Obblighi dell’Utilizzatore nei confronti del lavoratore somministrato. L’impresa Utilizzatrice in relazione al proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), si obbliga ad informare il prestatore di lavoro somministrato sui rischi per la salute e la sicurezza connessi alle proprie attività produttive in generale e si impegna a formarli e addestrarli all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa alla quale vengono addetti in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso in cui le mansioni cui e' adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'Utilizzatore si impegna altresì ad informarne il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008, e successive modificazioni ed integrazioni. (art. art. 35, comma 4, seconda parte D.lgs. 81/2015.). L’impresa utilizzatrice si impegna a fornire ai lavoratori somministrati eventuali divise e/o, mezzi di protezione individuali, ovvero le attrezzature necessarie alla esecuzione della prestazione lavorativa, nonché i mezzi e i presidi per assistenza di pronto soccorso nonché ad osservare nei confronti dei medesimi somministrati tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
9. Violazione di obblighi e divieti da parte dell’utilizzatore: In caso di violazione delle disposizioni contenute ai n. 5 – 6 – 9, l’utilizzatore risponderà in via esclusiva per ogni responsabilità nei confronti dei prestatori di lavoro e per ogni conseguenza derivante dalle suddette violazioni. TEMPORARY S.p.A. si riserva inoltre il diritto di agire nei confronti dell’utilizzatore per il risarcimento dei danni subiti a causa della violazione dei suddetti obblighi.
10.SERVIZI AGGIUNTIVI: qualora l'utilizzatore chieda per i propri dipendenti diretti accesso alla CIG somministrati da Temporary, Temporary effettuerà tutto quanto necessario per la gestione amministrativa della pratica . In tal caso l'Utilizzatore riconoscerà al Somministratore , a titolo di rimborso spese amministrative, un importo forfettario di € 1000. Eventuali costi aggiuntivi derivanti da un ritardato accesso alla cassa integrazione in deroga, causato da tardiva comunicazione dell'Utilizzatore, saranno addebitati all'utilizzatore stesso.
11. Pagamento da parte dell’impresa utilizzatrice, diritto di rivalsa e deposito in garanzia. In caso di inadempimento di TEMPORARY S.p.A. agli obblighi di cui al precedente punto 4 comma 1 del presente contratto, l’impresa utilizzatrice assume l’obbligo di provvedere direttamente al pagamento del trattamento economico nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore del prestatore di lavoro somministrato ai sensi art.35, comma 2 del D.lgs. 81/2015). In questo caso l’impresa utilizzatrice avrà diritto di rivalsa nei confronti di TEMPORARY S.p.A. per ogni onere sostenuto. A tal fine TEMPORARY S.p.A. ha stipulato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c, del d.lgs. 276/2003, Atto di fideiussione n. 794084 emesso Elba Assicurazione S.p.a. ad integrale garanzia degli obblighi di cui al precedente punto 4 comma 1.
12. Infortunio sul lavoro e malattia: L’impresa utilizzatrice si obbliga a comunicare immediatamente e per iscritto a TEMPORARY S.p.A. i casi di infortunio sul lavoro e malattia e, in ogni caso, di assenza dei prestatori di lavoro somministrati al somministratore al fine di rendere possibile l’adempimento tempestivo degli obblighi di legge.
13. Responsabilità: ai sensi dell’art. 35 comma 7 del D.lgs 81/2015, l’utilizzatore risponde nei confronti dei terzi per i danni arrecati dal prestatore di lavoro nell’esercizio delle sue mansioni. Ad essa, perciò, faranno carico indipendentemente dalla copertura assicurativa per i rischi di responsabilità verso dipendenti e terzi, tutti gli oneri, le spese e le responsabilità connesse e conseguenti. La TEMPORARY S.p.A. resta pertanto esplicitamente e completamente manlevata da qualsiasi azione, nessuna esclusa o eccettuata che, eventualmente, potesse venirle mossa in relazione alla responsabilità di cui sopra. Analogamente TEMPORARY S.p.A. rimarrà esente da ogni e qualsivoglia responsabilità per i danni eventualmente cagionati dai lavoratori somministrati nel corso dello svolgimento delle sue mansioni al utilizzatore medesimo.
14. Utilizzo in mansioni superiori o non equivalenti. Xxx l’impresa utilizzatrice intenda assegnare al lavoratore somministrato mansioni superiori o non equivalenti a quelle risultanti dal presente contratto, dovrà darne preventiva comunicazione scritta a TEMPORARY S.p.A., consegnandone altresì copia al lavoratore medesimo. In caso di omissione o di ritardo nella comunicazione, l’impresa utilizzatrice risponderà in via esclusiva delle differenze retributive spettanti al lavoratore somministrato e per l’eventuale risarcimento danno derivante dall’assegnazione a mansioni inferiori.
15. Diritti del prestatore di lavoro somministrato: i somministrati hanno altresì diritto a fruire dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio. (art. 35 comma 3 D.lgs. 81/2015.).
16. Proroga del contratto di fornitura. L’utilizzatore può richiedere la prosecuzione dell’attività lavorativa oltre la scadenza del termine inizialmente pattuito. Tale proroga deve essere formalizzata con atto scritto e con il consenso del prestatore; la proroga del contratto di prestazioni di lavoro può essere effettuata per un massimo di sei volte, compreso il periodo iniziale, e non può avere una durata complessiva superiore a trentasei mesi. In caso di proroga, il periodo di lavoro si configura – agli effetti retributivi - come un’ unica missione. TEMPORARY S.p.A. si riserva il diritto di non prorogare il contratto di somministrazione qualora l’impresa utilizzatrice abbia fornito informazioni e dati non veritieri.
17. Inopponibilità. L’impresa utilizzatrice si obbliga a corrispondere a TEMPORARY S.p.A. le somme pattuite per tutto il periodo inizialmente stabilito o successivamente prorogato, relativamente a ciascun prestatore di lavoro somministrato, rimanendo per patto espresso inopponibili a TEMPORARY S.p.A. le ragioni per le quali l’impresa utilizzatrice abbia eventualmente deciso di non proseguire nella utilizzazione delle prestazioni di lavoro somministrato.
18. Risoluzione da parte del somministratore: Il presente contratto potrà essere risolto da parte del somministratore nei seguenti casi: a) ritardo nei pagamenti da parte dell’utilizzatore superiore a 60 giorni; b) avvio di procedure concorsuali o di procedure esecutive nei confronti dell’utilizzatore; c) protesto di effetti cambiari o assegni emessi dall’utilizzatore. A tal fine l’utilizzatore dichiara di non avere in corso procedure esecutive o fallimentari all’atto della sottoscrizione del presente contratto.
19. Interessi moratori e interruzione della somministrazione. In caso di ritardato pagamento delle fatture l’impresa utilizzatrice si obbliga comunque a corrispondere a Temporary S.p.A interessi moratori nella misura determinata dal D.Lgs 231/2002, salvo il maggior danno.
20. Cause di forza maggiore. Nessuna delle parti sarà responsabile del ritardato o mancato adempimento totale o parziale degli impegni contrattuali quando tale ritardo o mancato adempimento siano imputabili a cause di forza maggiore - quali, ad esempio, incendi, terremoti, insurrezioni, colpi di stato, epidemie, scioperi nazionali - o a qualsiasi evento non imputabile ad una delle parti contraenti ed al di fuori del loro ragionevole controllo.
21. Assunzione da parte dell’Utilizzatore al termine della missione. Le parti si danno reciprocamente atto che è nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente la facoltà dell’utilizzatore di assumere il lavoratore al termine del contratto di somministrazione (art. 35 comma 8 D. Lgs. 81/2015.).
22. Riservatezza. TEMPORARY S.p.A. si obbliga verso l’impresa utilizzatrice a non divulgare le informazioni e i dati relativi alla organizzazione, alla struttura e agli assetti produttivo – aziendali in atto presso l’impresa utilizzatrice. Alla firma del contratto per la prestazione di lavoro somministrato, TEMPORARY S.p.A. si impegna altresì a far sottoscrivere al lavoratore analoga clausola di riservatezza.
23. Banca Dati. La Società Utilizzatrice riconosce in capo a Temporary S.p.A la piena ed esclusiva titolarità della banca dati TEMPORARY S.p.A. che deve intendersi a tutti gli effetti quale banca dati ex art. 102 bis legge 22 aprile 1941 n. 633 (di seguito per brevità la "Banca Dati"). Qualsiasi utilizzo, reimpiego ed estrazione, anche solo temporaneo e/o parziale non autorizzato della Banca Dati da parte della Società Utilizzatrice, sia direttamente che indirettamente, costituisce violazione dei diritti di esclusiva spettanti a TEMPORARY S.p.A. in forza del sopra citato articolo. In caso di violazione di tali diritti, la Società Utilizzatrice corrisponderà a TEMPORARY S.p.A. la somma di € 520 per ogni nominativo di dipendente a titolo di penale ex art. 1382 cod. civ. per qualsiasi violazione riscontrata, fatto salvo il diritto di risarcimento del maggior danno.
24. L’ utilizzatore ha l’ obbligo di annotare i dati identificativi del lavoratore somministrato (nome, cognome,cf, qualifica e livello d’ inquadramento contrattuale, agenzia di somministrazione), come da circolare 21 agosto 2008, n. 20 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Pubbliche Sociali pubblicati in (GU n.200 del 27 agosto 2008).
25. Clausola finale. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto di fornitura di lavoro somministrato, si applicano le norme del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
26. Foro competente. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione a tutto quanto qui previsto sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.
Firma utilizzatore (legalmente autorizzato) e timbro
TEMPORARY S.p.A. con Unico Socio
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 C.C., si intendono specificatamente approvati i seguenti punti delle condizioni generali di contratto: 2 (manleva per prestazioni non risultanti dal foglio presenze)
5 (Obblighi dell’utilizzatore) 6 (Codice disciplinare e rivalsa) 8 (Obblighi nei confronti del lavoratore somministrato)
9 (Violazione di obblighi e divieti) 12 (Infortunio sul lavoro e malattia)
13 (Responsabilità per danni del lavoratore somministrato e manleva) 17 (Inopponibilità)
18 (Risoluzione da parte del somministratore e dichiarazione di essere in bonis dell’utilizzatore) 19 (Interessi e interruzione della somministrazione)
23 (Banca dati e penale) 26 (Foro competente)
Firma utilizzatore (legalmente autorizzato) e timbro