Agenzia di Tutela della Salute di Brescia
Agenzia di Tutela della Salute di Brescia
Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 000.00000 Fax 000.0000000 - xxx.xxx-xxxxxxx.xx Posta certificata: xxxxxxxxxx@xxx.xxx-xxxxxxx.xx Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980
DECRETO n. 305 del 02/07/2020
Cl.: 1.1.02
OGGETTO: Convenzione con AREU Azienda Regionale Emergenza Urgenza per il supporto al servizio di continuità assistenziale tramite la Centrale Operativa Integrata (COI).
Il DIRETTORE GENERALE - Xxxx. Xxxxxxx Xxxx Xxxxx nominato con X.X.X. XX/0000 del 17.12.2018
Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxx
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
- l’Accordo Stato Regioni del 07.02.2013 in tema di continuità assistenziale precisa, tra l’altro, che "la normativa nazionale prevede l’utilizzo del 118 come numero unico di Emergenza Sanitaria, mentre i numeri di accesso alla CA non sono stati normalizzati. La normativa europea ha definito l’obbligo a introdurre sia i numeri di emergenza (Numero Unico Europeo 112) in modo integrato con i numeri di emergenza nazionali, sia la possibilità di utilizzare il numero 116117 per il Servizio di Guardia Medica per cure non urgenti";
- si è proceduto, per tale ragione, all’integrazione del 118 verso il NUE 112 attraverso l’impiego di nuove soluzioni tecnologiche di tipo telefonico e informatico, ed è in corso di progettazione, attraverso una più stretta integrazione nel percorso, anche lo sviluppo delle soluzioni tecnologiche a favore del numero 116117, dedicato al servizio di cure mediche non urgenti, lasciando comunque distinto l’accesso degli utenti alle due numerazioni;
Ricordato che:
- il vigente Accordo Collettivo Nazionale e l'Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale prevedono che, al fine di garantire la continuità dell’assistenza per l’intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, le Aziende/Agenzie, sulla base della organizzazione distrettuale dei servizi e nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale, organizzano le attività sanitarie per assicurare la realizzazione delle prestazioni assistenziali territoriali non differibili, dalle ore 8 del giorno prefestivo alle ore 8 del giorno successivo al festivo e dalle ore 20 alle ore 8 di tutti i giorni feriali;
- per uniformare e armonizzare la situazione italiana con quella degli altri Paesi europei, a seguito della decisione europea di attivare un numero unico 116117, nel testo del Patto della Salute, adottato in data 10.07.2014, è stata inserita la richiesta di assegnazione di tale numero per il servizio di continuità assistenziale (ex Guardia Medica);
- nel predetto Patto per la Salute è previsto, altresì, che le Regioni, con riferimento all’integrazione tra sistema di Emergenza Urgenza e servizi di continuità assistenziale, adottino specifici provvedimenti per assicurare percorsi differenziati coerenti;
Rilevato che la D.G.R. n. X/2221 del 25.07.2014, recante “Riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza in attuazione delle DGR n. IX/1964/2011, n. IX/3591/2012 e n. IX/4967/2013 . Ulteriori determinazioni conseguenti", ha previsto che:
- al fine di garantire il completamento della riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza e il mantenimento contestuale di un servizio efficiente ed efficace di continuità assistenziale per tutto il territorio regionale, sia demandata ad AREU, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 33/2009 e ss.mm.ii., l’attivazione del numero europeo armonizzato a valenza sociale per cure mediche non urgenti o a bassa intensità/priorità 116117;
- la predetta funzione è stata implementata attraverso la realizzazione di una Centrale Operativa Integrata (COI) (ex Centrale Operativa di Continuità Assistenziale – COCA), attualmente con sede a Milano, in cui prestano attività operatori in grado di coordinare le chiamate per cure mediche non urgenti a bassa intensità ricevute dai cittadini e destinate al servizio di continuità assistenziale, provenienti dall’intero territorio regionale;
- il sopra citato Accordo Stato Regioni ha stabilito, altresì, che le modalità di accesso al servizio di Guardia Turistica devono seguire le stesse procedure di accesso previste per la continuità assistenziale, attraverso la presa in carico, da parte delle Centrali dedicate, delle linee di fonia connesse al predetto Servizio e la numerazione unica 116117 per le cure mediche non urgenti;
Vista la D.G.R. n. XI/2636 del 16.12.2019, ad oggetto “Determinazioni in merito al completamento del progetto di attivazione della Centrale Operativa Integrata (COI) in capo ad AREU", con la quale, nel dare attuazione al progetto in parola, sono state nel contempo declinate, in un apposito allegato tecnico, forme e modalità di collaborazione tra AREU e ATS per l’attivazione della Fase 2 di completamento della Centrale Operativa Integrata (COI) per il servizio di continuità assistenziale; Esaminata la richiesta avanzata da AREU Azienda Regionale Emergenza Urgenza con nota Prot. n. 2884 del 09.03.2020 (Atti ATS Prot. n. 0023109, pari data), finalizzata all’attivazione di una convenzione per il supporto al servizio di continuità assistenziale tramite la Centrale Operativa Integrata (COI), per la gestione centralizzata delle chiamate telefoniche dei cittadini;
Precisato che:
- AREU ha ottenuto l’autorizzazione da parte del Ministero della Salute all’attivazione sperimentale del numero unico 116117 in data 05.12.2018;
- AREU si fa carico di tutti i costi e oneri connessi relativi al personale impiegato presso la COI, nonché relativi alla gestione dei contratti connessi all’infrastruttura tecnologica (comprensiva di hardware e software) e alle telecomunicazioni;
- ATS si fa carico di tutti gli oneri economici inerenti al servizio di continuità assistenziale, relativo al territorio di propria competenza, i costi da sostenere per il personale Medico e per la loro formazione, i costi relativi ai mezzi di trasporto dei medici, l’attività informativa di propria competenza, nonché le spese per le strumentazioni fornite ai Medici di Continuità Assistenziale;
Ritenuta l’opportunità di procedere, per le motivazioni sopra esposte, all’attivazione del suddetto rapporto convenzionale, mediante stipula di apposito accordo, conforme all’allegato tecnico di cui alla D.G.R. n. XI/2636/2019 sopra menzionata, accordo che si allega in schema al presente provvedimento (Allegato A, composto da 11 pagine); Vista la proposta presentata dal Direttore del Servizio Affari Generali e Legali, Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx che, anche in qualità di Responsabile del procedimento, attesta la regolarità tecnica del presente atto;
Dato atto che dal presente provvedimento non derivano maggiori oneri per l’Agenzia; Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, del Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxx, che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
D E C R E T A
a) di procedere, per le motivazioni in premessa, all’attivazione di una convenzione con AREU Azienda Regionale Emergenza Urgenza, per il supporto al servizio di continuità assistenziale tramite la Centrale Operativa Integrata (COI), mediante la sottoscrizione dell’accordo che si allega in schema al presente provvedimento (Allegato A, composto da n. 11 pagine);
b) di dare atto che il suddetto rapporto convenzionale avrà durata pari a cinque anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione, e sarà rinnovabile su iniziativa delle parti, con esclusione di rinnovo tacito;
c) di demandare:
- al Servizio Affari Generali e Legali ogni conseguente adempimento inerente alla formalizzazione dell’atto convenzionale;
- al Dipartimento Cure Primarie ogni incombenza relativa alla gestione operativa del servizio, comprese le necessarie interlocuzioni con AREU e la diffusione di procedure e istruzioni formative ai medici interessati;
d) di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non derivano maggiori oneri per l’Agenzia;
e) di precisare che gli oneri relativi all’imposta di bollo saranno assolti secondo le modalità di cui al D.M. del 17.06.2014, art. 6, come specificato in convenzione;
f) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
g) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxx Xxxxx
Allegato A
SCHEMA DI CONVENZIONE TRA ATS DI BRESCIA E AREU PER IL SUPPORTO AL SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE TRAMITE LA CENTRALE OPERATIVA INTEGRATA
tra
Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (di seguito per brevità ATS), con sede legale in Brescia, Xxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxx x. 00, X.X./X. XXX 00000000000, in atto rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxx Xxxxx, legale rappresentante pro tempore nella sua qualità di Direttore Generale
e
Azienda Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità AREU), con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx x. 0, C.F./P.IVA n. 03128170135, in atto rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxx legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;
Premesso che:
1. il vigente Accordo Collettivo Nazionale e l’Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale prevedono che al fine di garantire la continuità dell’assistenza per l’intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, le aziende, sulla base della organizzazione distrettuale dei servizi e nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale, organizzano le attività sanitarie per assicurare la realizzazione delle prestazioni assistenziali territoriali non differibili, dalle ore 8 del giorno prefestivo alle ore 8 del giorno successivo al festivo e dalle ore 20 alle ore 8 di tutti i giorni feriali;
2. la DGR n. X/2221 del 25.07.2014 “RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI EMERGENZA URGENZA IN ATTUAZIONE DELLE DGR N. IX/1964/2011,
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990.
N. IX/3591/2012 E N. IX/4967/2013 – ULTERIORI DETERMINAZIONI CONSEGUENTI” ha stabilito che:
a. l’Accordo Stato Regioni del 07.02.2013 in tema di continuità assistenziale chiarisce, tra l’altro, che “ … la normativa nazionale prevede l’utilizzo del 118 come numero unico di Emergenza Sanitaria, mentre i numeri di accesso alla CA non sono stati normalizzati. La normativa europea ha definito l’obbligo a introdurre sia i numeri di emergenza (Numero Unico Europeo 112) in modo integrato con i numeri di emergenza nazionali, sia la possibilità di utilizzare il numero 116117 per il Servizio di Guardia Medica per cure non urgenti”. A tal fine si è proceduto all’integrazione del 118 verso il NUE 112 attraverso l’impiego di nuove soluzioni tecnologiche di tipo telefonico e informatico, ed è in corso di progettazione, attraverso una più stretta integrazione nel percorso, anche lo sviluppo delle soluzioni tecnologiche a favore del 116117, dedicato al servizio di cure mediche non urgenti, lasciando comunque distinto l’accesso degli utenti alle due numerazioni;
b. per uniformare e armonizzare la situazione italiana con quella degli altri paesi europei, a seguito della decisione europea di attivare un numero unico 116117, nel testo del Patto della Salute, adottato in data 10.07.2014, è stato inserita la richiesta di assegnazione di tale numero per il Servizio di Guardia Medica;
c. nel predetto Patto per la Salute è previsto, altresì, che le Regioni, con riferimento all’integrazione tra sistema di emergenza urgenza e servizi di continuità assistenziale, adottano specifici provvedimenti per
assicurare percorsi differenziati coerenti;
d. al fine di garantire il completamento della riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza e il mantenimento contestuale di un servizio efficiente ed efficace di continuità assistenziale per tutto il territorio regionale, la Regione Lombardia ha demandato ad AREU, all’art. 16 della L.r. 33/2009 e s.m.i., l’attivazione del numero europeo armonizzato a valenza sociale per cure mediche non urgenti o a bassa intensità/priorità 116117;
e. la predetta funzione è stata implementata attraverso la realizzazione di una Centrale Operativa Integrata (COI) (ex Centrale Operativa di Continuità Assistenziale – COCA), attualmente con sede a Milano, in cui prestano attività operatori laici in grado di coordinare le chiamate per cure mediche non urgenti a bassa intensità ricevute dai cittadini e destinate al Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) provenienti dall’intero territorio regionale;
3. il Decreto Ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera ha previsto elementi di razionalizzazione nella gestione del Servizio di Continuità Assistenziale attraverso la messa a disposizione delle dotazioni tecnologiche da parte delle centrali operative e l’integrazione con i medici di medicina generale, nonché tramite una più corretta distribuzione delle postazioni a livello regionale;
4. il sopracitato Accordo Stato Regioni ha stabilito, altresì, che le modalità di accesso al Servizio di Guardia Turistica devono seguire le stesse procedure di accesso previste per la Continuità Assistenziale,
attraverso la presa in carico, da parte delle Centrali dedicate, delle linee di fonia connesse al predetto Servizio e la numerazione unica 116117 per le cure mediche non urgenti;
5. l’ATS, assieme al contributo tecnico-organizzativo di XXXX, partecipa all’attuazione del progetto inerente la gestione centralizzata, attraverso la COI, delle chiamate dei cittadini al Servizio di Continuità Assistenziale;
6. XXXX ha ottenuto l’autorizzazione da parte del Ministero della Salute all’attivazione sperimentale del numero unico 116117 in data 5 dicembre 2018;
7. AREU è titolare del contratto per la fornitura del sistema integrato di gestione di telecomunicazioni – hardware, software, linee dati - delle postazioni dedicate al Servizio di Continuità Assistenziale, nonché dei necessari contratti di lavoro atti a garantire il regolare funzionamento della COI.
Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Articolo 2 - Oggetto
Con la presente convenzione le Parti si impegnano a collaborare affinché la COI coordini tutte le richieste dirette al Servizio di Continuità Assistenziale di competenza dell’ATS.
La COI coordina, a favore dei Medici del Servizio di Continuità Assistenziale dell’ATS, il servizio di ricezione e successivo dispaccio delle richieste telefoniche di continuità assistenziale, mediante idonee
procedure. Gli operatori laici della COI, al fine di favorire il servizio ai chiamanti, provvedono, inoltre, compatibilmente con la garanzia del servizio di Continuità Assistenziale, a fornire, se richiesti, una serie predefinita di consigli di carattere non sanitario (ad es. elenco delle farmacie di turno) agli utenti.
La presente convenzione disciplina altresì le modalità di utilizzo e gestione degli apparati informatici, del software, del sistema di registrazione delle chiamate e delle linee dati necessarie per il regolare funzionamento del Servizio di Continuità Assistenziale svolto, per quanto di propria competenza, dalla COI.
Articolo 3 – Adempimenti in capo alle Parti
Le Parti si impegnano rispettivamente a:
• AREU:
o organizzare e coordinare il servizio della COI, attraverso la messa a disposizione degli spazi e delle postazioni di lavoro, dell’infrastruttura tecnologica, della rete dati e fonia, l’assunzione e la formazione degli operatori laici, la collaborazione nella predisposizione della necessaria documentazione (procedure e
istruzioni operative) a favore degli operatori della COI, la redazione del contenuto dell’intervista telefonica strutturata;
o gestire, in qualità di datore di lavoro, gli operatori laici della COI, facendosi carico di tutti gli adempimenti e servizi connessi previsti dalla vigente legislazione;
• ATS:
o formare e informare i Medici di continuità assistenziale, in
collaborazione con AREU, in relazione alla nuove modalità di gestione del servizio, fornitura degli strumenti informatici e di comunicazione necessari allo svolgimento del servizio di continuità assistenziale, diffusione di procedure e istruzioni operative – predisposte e condivise da AREU – per la corretta gestione del servizio da parte degli operatori della COI, predisposizione e diffusione delle necessarie informative all’utenza di riferimento, tramite idonei canali di comunicazione istituzionali, inerenti le nuove modalità di attivazione del Servizio di Continuità Assistenziale;
o ricognizione delle linee di fonia e dati e nonché della relativa localizzazione sul territorio regionale di tutte le postazioni di Guardia Turistica, al fine di permettere la presa in carico, attraverso il numero unico delle cure mediche non urgenti 116117, delle
chiamate relative al predetto servizio.
Articolo 4 – Modalità organizzative
L’attività degli operatori della COI consiste, in estrema sintesi, nella ricezione delle richieste telefoniche da parte degli utenti presenti sul territorio regionale afferente all’ATS, nella registrazione sul gestionale informatico dei dati del soggetto che richiede assistenza sanitaria, quelli del soggetto chiamante - se diverso dal primo -, data e ora della chiamata, recapito telefonico ove richiamare, sintomatologia riferita (eventuale). Gli operatori della COI all’inizio del colloquio telefonico con il soggetto chiamante proporranno un’intervista telefonica strutturata, predisposta da AREU, attraverso domande preordinate a risposta
dicotomica che richiedono risposte semplici da parte dell'utenza e che non richiedono specifiche competenze da parte dell'operatore, volte a identificare alcune condizioni cliniche meritevoli di una valutazione sanitaria precoce e non differibile da parte del Servizio di Emergenza Urgenza Extraospedaliera 118. Gli operatori raccoglieranno e registreranno, con il consenso dell'utente, alcune informazioni sanitarie generiche qualora il Medico di Continuità Assistenziale non sia nell'immediato disponibile, allo scopo di fornire elementi utili al sanitario per classificare la priorità di evasione delle richieste di intervento sanitario. Successivamente l’operatore della COI provvede a contattare telefonicamente il Medico del Servizio di Continuità Assistenziale e pone in essere, come disciplinato dalle procedure, le necessarie attività.
Nell’ambito del Servizio di Continuità Assistenziale, al fine di tutelare quanto più possibile gli interessi dei chiamanti, dei Medici e degli operatori della COI, le Parti convengono che tutte le conversazioni telefoniche in transito sulle linee della COI siano registrate in entrata e in uscita, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 07.02.2013.
Al fine di permettere una gestione condivisa e corretta, AREU fornisce le necessarie istruzioni e indicazioni, standardizzate e condivise con tutte le ATS regionali aderenti al progetto, cui gli operatori della COI devono attenersi nello svolgimento del servizio e si rende disponibile ad analizzare, congiuntamente con le ATS, le eventuali criticità ravvisate, in base alle problematiche evidenziate, e provvedere, se del caso, ad adottare congiuntamente eventuali procedure correttive.
Articolo 5 – Responsabilità
Nell’ambito del Servizio di Continuità Assistenziale svolto dagli operatori della COI, le Parti condividono di disciplinare come segue la suddivisione delle responsabilità.
AREU ha responsabilità propria del datore di lavoro per l’attività effettuata dagli operatori della COI, nonché la responsabilità derivante dell’organizzazione dell’attività posta in essere dalla Centrale. AREU risponde, altresì, di tutte le obbligazioni, attive e passive, derivanti dai contratti posti in essere dalla stessa e funzionali all’erogazione del Servizio. L’ATS, relativamente al territorio di propria competenza, è responsabile della gestione di tutte le richieste degli utenti inoltrate dalla COI al Servizio di Continuità Assistenziale, nonché dell’attività medica svolta dal personale convenzionato.
Articolo 6 – Trattamento dei dati personali
Le Parti si impegnano ad effettuare il trattamento dei dati personali ed, eventualmente di dati rientranti in categorie particolari, nel rispetto della normativa vigente in materia (Regolamento UE 2016/679 – di seguito, per brevità, GDPR; D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 – di seguito, per brevità, Codice privacy). Nell’ambito del servizio di Continuità Assistenziale svolto dall’ATS, con la collaborazione operativa di AREU, le Parti individuano ATS quale Titolare del trattamento dei dati (artt.
24 GDPR e 28 Codice Privacy) ed AREU quale Responsabile del Trattamento, rinviando a quanto stabilito in separato atto di nomina del Responsabile del trattamento la specificazione degli aspetti relativa alla natura e finalità del trattamento, tipologia di dati personali e categorie di interessati, obblighi e diritti del Titolare del trattamento e le modalità del
trattamento.
Articolo 7 – Gestione della documentazione
La gestione della documentazione prodotta e utilizzata nell’ambito della COI viene disciplinata attraverso un’idonea procedura operativa condivisa tra AREU e le ATS.
Articolo 8 – Condizioni economiche
AREU si fa carico di tutti i costi e oneri connessi relativi al personale impiegato presso la COI, nonché relativi alla gestione dei contratti connessi all’infrastruttura tecnologica (comprensiva di hardware e software) e alle telecomunicazioni.
ATS si fa carico di tutti gli oneri economici inerenti, per quanto di rispettiva competenza, il Servizio di Continuità Assistenziale, i costi da sostenere per il personale Medico e per la loro formazione, i costi relativi ai mezzi di trasporto dei medici, nonché l’attività informativa di propria competenza. Rimangono comunque a carico dell’ATS le spese telefoniche per gli apparecchi telefonici cellulari forniti ai Medici di Continuità Assistenziale. Articolo 9 – Rapporti
Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico, finanziario tecnico o organizzativo connessi con l’espletamento dell’attività intercorrono esclusivamente tra le amministrazioni delle Aziende contraenti.
Articolo 10 – Durata
La presente convenzione ha durata quinquennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione, con esclusione del rinnovo tacito. Il rinnovo del presente accordo deve avvenire con le medesime modalità e forma utilizzate per il perfezionamento del presente atto e a condizione che gli
oneri economici connessi non subiscano variazioni.
Ogni Parte può recedere motivatamente dalla convenzione con un preavviso scritto di almeno 180 giorni, da trasmettere tramite posta elettronica certificata PEC pubblicato sui rispettivi siti internet, solo se detto recesso non comporti l’interruzione del Servizio in parola a favore dei soggetti fruitori dello stesso.
Articolo 11 – Imposte e oneri
Le imposte e gli oneri similari per eventuali registrazioni, se dovuti, sono posti in egual misura a carico delle Parti. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, come disposto dall’art. 5 del DPR n. 131/86.
Articolo 12 – Controversie
In caso di controversia derivante dall’applicazione o interpretazione del presente accordo, le Parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le Parti devolveranno la controversia all’autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.
Articolo 13 – Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento
Le Parti con la sottoscrizione del presente accordo, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet delle Parti), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un’eventuale risoluzione del rapporto.
Letto, confermato, sottoscritto. Milano, data della sottoscrizione.
Per AREU il Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxx
Per ATS di Brescia il Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxx Xxxxx
Le Parti stipulanti approvano specificatamente l'articolo relativo alla competenza del Foro.
Per AREU il Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxx
Per ATS di Brescia il Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxx Xxxxx