Accordo di coordinamento in materia di identificazione e adeguatezza patrimoniale dei conglomerati finanziari
Accordo di coordinamento in materia di identificazione e adeguatezza patrimoniale dei conglomerati finanziari
La Banca d’Italia e l’ISVAP
VISTA la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (di seguito Xxxxxxxxx) e in particolare l’art. 11, paragrafo 1, ultimo capoverso, secondo cui al fine di agevolare la vigilanza supplementare e di fondarla su un’ampia base giuridica l’Autorità che svolge il ruolo di coordinatore, le altre Autorità competenti rilevanti e, ove necessario, le altre Autorità competenti interessate concludono accordi di coordinamento;
TENUTO CONTO di quanto previsto al terzo capoverso dell’allegato I della Direttiva, in base al quale gli Stati membri possono stabilire che il calcolo dell’adeguatezza patrimoniale sia effettuato in base a un metodo specifico se a capo di un conglomerato finanziario vi è un’impresa regolamentata autorizzata in tale Stato membro e quando, pur essendo a capo del conglomerato un’impresa non regolamentata, le Autorità competenti rilevanti sono ubicate nel medesimo Stato membro;
VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 (di seguito Decreto), di attuazione della citata Xxxxxxxxx e, in particolare:
- l’art. 1, comma 1, lettera z) che definisce come Autorità competenti le Autorità nazionali dei Paesi dell’Unione Europea preposte, in forza di legge o regolamento, all’esercizio della vigilanza sulle banche, sugli Istituti di Moneta Elettronica, sulle imprese di assicurazione, sulle imprese di investimento, a livello sia di singola impresa sia di gruppo;
- l’art. 1, comma 1, lettera aa) che definisce come Autorità competenti rilevanti:
1) le Autorità nazionali dei Paesi dell’Unione Europea preposte, in forza di legge o di regolamento, all’esercizio della vigilanza settoriale a livello di gruppo sulle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario;
2) il coordinatore se diverso dalle Autorità di cui al numero 1);
3) le altre Autorità competenti interessate, se ritenuto necessario dalle Autorità di cui ai numeri 1 e 2;
- l’art. 1, comma 1, lettera bb) che definisce come Autorità di vigilanza italiane le Autorità di vigilanza italiane competenti sui settori bancario, assicurativo e dei servizi di investimento;
- l’art. 3 che definisce i criteri e le soglie quantitative per l’identificazione dei conglomerati finanziari;
- l’art. 4, in base al quale le Autorità competenti, che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti ad un gruppo, stabiliscono se il gruppo costituisce un conglomerato finanziario e a tal fine collaborano strettamente tra loro;
- l’art. 5, comma 3 che detta i criteri per l’individuazione dell’Autorità di vigilanza responsabile per il coordinamento e l’esercizio della vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario (di seguito coordinatore);
- l’art. 5, comma 7 che stabilisce che il coordinatore, le altre Autorità competenti rilevanti e, ove necessario, le altre Autorità competenti interessate concludono accordi di coordinamento al fine di agevolare la vigilanza supplementare e che tali accordi possono conferire al coordinatore ulteriori compiti e possono specificare le procedure per il processo decisionale fra le Autorità competenti rilevanti e per la collaborazione con le altre Autorità competenti;
- l’art. 7 comma 1 che prevede che il coordinatore, previa consultazione con le altre Autorità competenti rilevanti e con il conglomerato stesso, individui il metodo da applicare per la valutazione dell’adeguatezza patrimoniale supplementare;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del Decreto la vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario ha per scopo la salvaguardia della stabilità del conglomerato nel suo complesso e delle imprese che ne fanno parte, e che, pertanto, il ruolo di coordinatore deve essere attribuito ad un’autorità di vigilanza italiana che, avendo partecipato al procedimento autorizzatorio dell’impresa regolamentata, in base all’ordinamento vigente abbia competenze sulla stabilità dell’impresa medesima appartenente al conglomerato;
RAVVISATA l’opportunità di definire, in sede di prima attuazione del Decreto, un accordo di coordinamento, concernente in particolare:
- l’individuazione dei conglomerati finanziari per i quali una delle autorità di vigilanza italiane potrebbe svolgere il ruolo di coordinatore;
- la definizione di una metodologia di calcolo del requisito di adeguatezza patrimoniale supplementare condivisa, da applicarsi ai medesimi conglomerati finanziari;
VISTE le note del 2 settembre 2005 e del 27 settembre 2005 con le quali ISVAP e Banca d’Italia hanno costituito un Tavolo Tecnico congiunto allo scopo di dare concreta attuazione al citato Decreto e, in via prioritaria, alle disposizioni relative all’individuazione dei conglomerati finanziari, dei relativi coordinatori e del metodo per la valutazione dell’adeguatezza patrimoniale supplementare dei conglomerati;
CONSIDERATI gli orientamenti emersi nell’ambito dei lavori del citato Tavolo Tecnico e in particolare:
- l’analisi compiuta sulle norme settoriali in materia di calcolo dell’adeguatezza patrimoniale e sulla loro applicazione, dalla quale è risultato che il consolidamento è il metodo di riferimento per la vigilanza sui gruppi bancari ed è il metodo di prevalente utilizzo nel settore assicurativo, sia a livello nazionale che comunitario;
- la valutazione di idoneità del metodo del consolidamento per il calcolo dell’adeguatezza patrimoniale dei conglomerati finanziari, in quanto atto a eliminare il computo plurimo del patrimonio, nonché la costituzione di fondi propri mediante operazioni interne al gruppo;
stipulano il seguente accordo:
Art. 1
(Individuazione dei conglomerati finanziari)
1. Al fine di individuare i conglomerati finanziari per i quali Banca d’Italia o ISVAP potrebbero svolgere il ruolo di coordinatore, le Autorità firmatarie del presente accordo si impegnano a:
a. consultarsi con cadenza annuale, successivamente alla disponibilità dei dati di bilancio, per verificare la sussistenza delle soglie previste all’art. 3 del Decreto per i conglomerati già individuati ovvero per nuove unità. La consultazione sarà effettuata anche ai fini dell’eventuale applicazione di quanto previsto dagli articoli 3, comma 6 e 4, comma 2, lettera d) del Decreto;
b. consultarsi anche successivamente alla verifica annuale di cui alla lettera a) del presente comma per analizzare eventuali operazioni societarie che dovessero implicare la nascita oppure una modifica rilevante della struttura di un gruppo o di un conglomerato nel periodo compreso tra due verifiche annuali;
c. consultarsi in tutti i casi nei quali abbiano ricevuto comunicazioni da altre Autorità di vigilanza rilevanti per l’accertamento della struttura del gruppo o l’individuazione del conglomerato;
d. utilizzare, per il calcolo delle soglie previste all’art. 3 del Decreto, i dati, gli archivi e le procedure operative specificate nell’allegato A al presente accordo; in particolare, per il calcolo delle soglie relative alle attività del gruppo, i dati verranno desunti da bilanci relativi agli esercizi considerati, mentre per il calcolo dei requisiti patrimoniali si farà riferimento ai dati in possesso delle Autorità competenti;
e. pubblicare annualmente l’elenco e la composizione dei conglomerati finanziari individuati ai sensi del presente articolo.
2. L’individuazione dei conglomerati finanziari avviene informando le Autorità competenti dei Paesi dell’Unione Europea.
3. Il coordinatore comunica al conglomerato di essere stato identificato come tale nonché la designazione del coordinatore e invia tale comunicazione per conoscenza alle altre Autorità competenti sulle imprese regolamentate appartenenti al conglomerato stesso.
4. In applicazione di tutto quanto sopra convenuto, con riferimento ai dati di bilancio relativi all’esercizio 2004, sono stati individuati i conglomerati finanziari indicati nell’allegato B al presente accordo; gli aggiornamenti successivi o eventuali integrazioni non comportano la modifica dell’Accordo e vengono effettuati attraverso scambio di corrispondenza, fermo restando quanto disposto dal precedente comma 2.
Art. 2
(Metodo di calcolo per i requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare)
1. Le Autorità firmatarie del presente accordo convengono nell’individuare nel “consolidamento contabile”, come descritto nel punto 1, lettera A dell’allegato al Decreto, il metodo più idoneo a calcolare il requisito di adeguatezza patrimoniale supplementare per i conglomerati finanziari di cui all’art.1 del presente accordo.
2. In particolare il metodo del consolidamento:
- consente di eliminare il “computo plurimo” del patrimonio, cioè l’utilizzo, ai fini delle discipline prudenziali di settore, dei medesimi fondi patrimoniali per fronteggiare i rischi di più di un’impresa appartenente al conglomerato;
- permette, attraverso l’eliminazione automatica dei rapporti reciproci tra le proprie componenti, una rappresentazione contabile del conglomerato inteso come un’unica unità
che si rapporta ai terzi e per tale via di limitare la costituzione di fondi propri mediante operazioni interne al gruppo;
- consente di cogliere realtà che, anche se molto articolate dal punto di vista dell’organizzazione del gruppo e caratterizzate dalla presenza di profili di rischio eterogenei, si configurano dal punto di vista economico come un’unità singola;
- è coerente con l’evoluzione della disciplina contabile italiana e con l’adozione degli IAS/IFRS anche a livello comunitario a partire dai bilanci che fanno riferimento all’esercizio 2005.
3. Le Autorità firmatarie del presente accordo convengono inoltre che, in conformità all’art 7, comma 1 del Decreto, qualora si ravvisino elementi di specificità di un gruppo che possono rendere inadeguata l'applicazione del metodo del consolidamento, il coordinatore del conglomerato, consultate tutte le Autorità competenti rilevanti e il conglomerato stesso, individui i correttivi per i calcoli dell’adeguatezza patrimoniale effettuati secondo detto metodo ovvero utilizzi una delle altre metodologie previste dal Decreto. In particolare potranno essere adottati correttivi o metodi alternativi qualora non siano assicurati livelli soddisfacenti di gestione integrata e di controllo interno delle imprese incluse nel consolidamento ovvero qualora non sia verificata l’efficacia della trasferibilità e disponibilità di fondi propri tra le varie imprese del gruppo.
Art. 3
(Altri istituti di vigilanza supplementare)
Le Autorità firmatarie del presente accordo si riservano di stipulare uno o più accordi di coordinamento per la disciplina degli altri istituti di vigilanza supplementare previsti dal Decreto.
Art. 4
(Validità e modifiche dell’accordo)
Il presente accordo può essere modificato nel caso di variazioni sostanziali della normativa di riferimento ovvero qualora, sulla base dell’esperienza acquisita nell’attuazione del medesimo, le Autorità firmatarie reputino necessario apportare modifiche o integrazioni.
Roma, 16 novembre 2005
Per la Banca d’Italia Per l’ISVAP
Il Governatore Il Presidente
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Allegato A
Processi e procedure per l’identificazione dei conglomerati finanziari
Di seguito si descrive sinteticamente il processo che conduce all’identificazione dei conglomerati secondo il disposto dell’art. 1 del presente accordo.
Una preliminare selezione dei potenziali conglomerati avviene attraverso il riscontro incrociato dei dati relativi alle imprese regolamentate in possesso rispettivamente di Banca d’Italia e ISVAP estratti dagli archivi di seguito specificati.
I dati così ottenuti sono sottoposti, per conferma e per l’inserimento di eventuali ulteriori informazioni alle altre Autorità competenti.
Archivi Banca d’Italia utilizzati per il calcolo delle soglie ex art. 3 del Decreto:
1. Per l’individuazione degli azionisti delle imprese al vertice di un conglomerato si utilizzano gli archivi relativi agli assetti azionari delle banche e degli intermediari contenenti le comunicazioni ricevute ai sensi del Titolo II, Capo III del Testo Unico Bancario e della Parte II, Titolo I del Testo Unico della Finanza.
2. Per il calcolo delle quote di partecipazione all’interno dei conglomerati si utilizzano per le banche i dati rivenienti dall’archivio Assetti Partecipativi Enti (cfr. Istruzioni di Vigilanza sulle Banche, Titolo IV, Capitolo 9, sez. VII e Allegato C) e dall’Albo dei Gruppi Bancari di cui all’art. 64 del Testo Unico Bancario; per gli intermediari non bancari si fa riferimento ai bilanci e alle segnalazioni di vigilanza trasmesse ai sensi delle Circolari della Banca d’Italia nn. 148, 189 e 217.
3. Per il calcolo delle attività si utilizzano i dati del totale dello stato patrimoniale del bilancio consolidato riferibili ai gruppi bancari. Ove necessario, si considerano le analoghe voci con riferimento ai dati individuali
4. Per il calcolo dei requisiti patrimoniali si utilizza la segnalazione relativa al patrimonio di vigilanza consolidato di fine esercizio ovvero, ove necessario, quello su base individuale.
5. Per il calcolo del peso in termini di attivo e di requisito di solvibilità dei diversi settori, le partecipazioni inferiori al 20 per cento non sono considerate; quelle non inferiori al 20 per cento e inferiori al 50 per cento sono ponderate in base alla quota di partecipazione, quelle superiori al 50 per cento (e, comunque, quelle di controllo) sono ponderate al 100 per cento.
Archivi Isvap utilizzati per il calcolo delle soglie ex art. 3 del decreto:
1. Per l’individuazione degli azionisti delle imprese al vertice di un conglomerato e per il calcolo delle quote di partecipazione all’interno dei conglomerati si utilizzano gli archivi relativi:
- le comunicazioni relative agli assetti azionari delle compagnie di assicurazione ricevute ai sensi della legge n. 20/91;
- alle partecipazioni detenute dalle imprese di assicurazione alla chiusura dell’esercizio, provenienti dal bilancio e dalla modulistica di vigilanza,
- alle comunicazioni ricevute ai sensi della Circolare Isvap n. 456/2001 in materia di imprese facenti parte dell’area della vigilanza supplementare sulle compagnie di assicurazione.
2. Per il calcolo delle attività si utilizzano i dati del totale dello stato patrimoniale del bilancio consolidato della capogruppo, ove disponibile. Altrimenti, si considerano le analoghe voci con riferimento ai dati individuali.
3. Per il calcolo dei requisiti patrimoniali si utilizzano i requisiti di margine di solvibilità individuali di fine esercizio ricavati dal prospetto del margine di solvibilità e dalla modulistica di vigilanza.
4. Per il calcolo del peso in termini di attivo e di requisito di solvibilità dei diversi settori, le partecipazioni inferiori al 20 per cento non sono considerate; quelle non inferiori al 20 per cento e pari o inferiori al 50 per cento sono ponderate in base alla quota di partecipazione, quelle superiori al 50 per cento (e, comunque, quelle di controllo) sono ponderate al 100 per cento.
Allegato B
Conglomerati finanziari di cui all’art. 1, comma 4 del presente accordo
Con riferimento ai dati di bilancio relativi all’esercizio 2004, sono stati individuati i seguenti conglomerati finanziari:
Conglomerato | Settore prevalente | Autorità coordinatrice |
Carige | Bancario | Banca d’Italia |
Intesa | Bancario | Banca d’Italia |
Mediolanum | Assicurativo | ISVAP |
Monte dei Paschi | Bancario | Banca d’Italia |
San Paolo-IMI | Bancario | Banca d’Italia |
Unicredito | Bancario | Banca d’Italia |
Unipol | Assicurativo | ISVAP |