Indetto
Bando di concorso per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2021.
Indetto
ai sensi dell'art.11 e s.m.i. della Legge 431/98, ai sensi della L.R. n.02/2019 del 02/01/2019 e delle delibere n. 402 del 30/03/2020 e n. 206 del 08/03/2021, del Decreto Dirigenziale n.988 del 27/09/2021 dal Decreto Ministeriale del 19/07/2021 e della Determina n.1120 del l'08/10/2021
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
“Servizi alla Persona” RENDE NOTO
Che a partire dal giorno 11/10/2021 al 09/11/2021 e quindi per 30 giorni consecutivi, sono aperti i termini del Bando di concorso per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2021, finanziato con il Fondo per l’integrazione dei canoni di locazione e dal Fondo Sociale Europeo. Tutti i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati potranno presentare domanda per avere accesso alla graduatoria per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2021.
Art. 1 - Requisiti dei beneficiari e condizioni per l’ammissibilità
A PENA DI ESCLUSIONE DAL BANDO, possono presentare l’istanza tutti coloro che alla data di pubblicazione del presente bando, sono in possesso dei sotto elencati requisiti:
1. residenza anagrafica nel Comune di Capannori e nell’immobile per il quale si richiede il contributo;
2. titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell’Imposta di Registro o assoggettato all’applicazione della “cedolare secca” ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 23 del 14/03/2011 , riferito all’alloggio in cui si ha la residenza. Non essere conduttore di un contratto di locazione di un alloggio inserito nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili).
3. assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune di Capannori. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall’ACI (Automobile Club d’Italia); l’alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell’art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
4. assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all’estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l’attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all’estero il valore è determinato applicando i parametri XXXX (Imposta Valore Immobili all’Estero). Tali valori sono rilevabile dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;
5. le disposizioni di cui ai punti 3) e 4) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:
- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell’art. 560 c.p.c.;
6. valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza
prevista dalla medesima normativa;
7. non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati ai punti 3) e 4);
8. presentino certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a euro 28.727,25 aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione assoluta dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati del mese di dicembre;
9. presentino certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:
FASCIA “A”
Valore ISE uguale o inferiore all’importo corrispondente a due pensioni minime INPS, ammontante ad € 13.405,08 per l’anno 2021. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.
FASCIA “B”
Valore ISE compreso tra l’importo corrispondente a due pensioni minime INPS, ammontante ad € 13.405,09 e l’importo di € 28.727,25
per l’anno 2021. con Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 24%.
I nuclei familiari che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una riduzione del reddito superiore al 25% devono essere in possesso di un’attestazione ISEE ordinario non superiore a € 35.000,00.
La riduzione del 25% di cui al punto precedente deve essere certificata tramite la presentazione di ISEE corrente, o in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021 (redditi 2020) e 2020 (redditi 2019).
Per i nuclei familiari che hanno subito una riduzione del reddito superiore al 25% in ragione dell’emergenza COVID-19 il limite ISEE è aumentato a € 35.000,00. Per questi ultimi il valore ISE da considerare quale requisito di cui all'art. 3.1 lettera h) e su cui calcolare l’incidenza del 24%, è rilevabile dalla Certificazione Isee corrente o Isee ordinario.
10. Il valore ISEE non può essere superiore a € 16.500,00 limite per l’accesso all’E.R.P. così come aggiornato con delibera della Giunta Regionale per la revisione biennale del limite di reddito;
11. Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.
12. il contributo statale, regionale e comunale previsto all’art.11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativo allo stesso periodo temporale. La non sussistenza di altri diversi benefici deve essere auto certificata nella domanda di partecipazione al bando di concorso;
13. L’erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L’eventuale assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell’alloggio.
Art. 2 – Posizione reddituale e canone di locazione di riferimento
1. La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE non scaduta al momento della presentazione dell’istanza, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
2. Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico;
3. L’erogazione del contributo a soggetti che dichiarano “ISE zero” ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo è possibile solo nei casi di seguito descritti:
a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore;
b) presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune.
c) verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone;
4. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.
5. In caso di residenza nell’alloggio di più nuclei familiari, il calcolo del contributo teorico spettante viene automaticamente effettuato tenendo conto del numero dei nuclei residenti nell'alloggio;
Art. 3 - Nucleo familiare e superficie dell’alloggio
Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE.
Con riferimento al nucleo familiare dovrà essere espressamente dichiarato il numero di persone rientranti nelle categorie sottoindicate, alla data di pubblicazione del bando:
- numero componenti nucleo familiare e numero figli a carico;
- eventuale presenza di componente/i con disabilità accertata;
- eventuale presenza di un componente/i ultrasettantenne (70);
- eventuale presenza di minori nel nucleo (soggetti di età inferiore ad anni 18);
- eventuale presenza di un componente in carico ai servizi sociali o alle aziende sanitarie locali; Con riferimento all’alloggio condotto in locazione, dovrà essere indicato:
- i mq. calcolati con la regola della Tariffa Igiene Ambientale o TIA.;
- procedura di sfratto avviata (SI/NO);
- numero di nuclei che risiedono nell’alloggio;
- tipologia di contratto registrato;
Art. 4 - Determinazione della situazione economica
La situazione economica del nucleo familiare dovrà essere certificata mediante la produzione di certificazione ISE in corso di validità, secondo le disposizioni della normativa DPCM n.159 del 05/12/2013.Qualora nel corso dell’istruttoria venga rilevato:
a) una composizione del nucleo familiare, alla data di pubblicazione del presente bando, diversa da quella risultante dalla certificazione ISE/ISEE prodotta;
b) la certificazione ISE/ISEE prodotta, pur non essendo formalmente scaduta, non faccia riferimento all’ultima dichiarazione dei redditi presentata.
Art. 5 – Articolazione delle graduatorie, priorità, punteggi
I soggetti in possesso dei requisiti per la partecipazione al bando e rientranti in una delle condizioni di cui all’art.1 sono collocati nelle graduatorie comunali. I soggetti appartenenti alla fascia “A” e “B” sono ordinati in base alla percentuale di incidenza canone/ISE (con arrotondamento alla seconda cifra decimale); in caso di ulteriore parità, per sorteggio.
Art. 6 – Formazione e pubblicazione delle graduatorie
a) Istruttoria delle domande:
il Comune procede all’istruttoria delle istanze verificandone la completezza e la regolarità.
b) Formazione delle graduatorie:
- Il Comune, successivamente alla scadenza del termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, procede all’adozione delle graduatorie provvisorie, sulla base dei criteri indicati all’art.1;
- È possibile presentare ricorso avverso la graduatoria provvisoria entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della stessa, indirizzandolo all’Ufficio Promozione Sociale.
- Dopo avere esaminato gli eventuali ricorsi, la commissione comunale di cui all’art. 8. approva la graduatoria definitiva.
- La graduatoria definitiva sarà inoltrata alla Regione Toscana mediante la piattaforma WEB, che trasferirà ai Comuni le risorse con le modalità previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 402 del 30/03/2020.
Ai sensi dell’art. 8 comma 3 della Legge 241/90 e s.m.i., il Comune di Capannori NON INOLTRERÀ’ comunicazioni personali all’indirizzo dei singoli interessati circa l’eventuale esclusione o collocazione nelle graduatorie provvisorie e definitive: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all’Albo Pretorio e disponibili presso lo Sportello Casa.
Art. 7 – Validità della graduatoria
La graduatoria è valida per l’anno 2021.
Art. 8 – Calcolo del contributo teorico
Il contributo teorico è determinato in rapporto all’incidenza del canone, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato ed al netto degli oneri accessori, sul valore ISE così come indicato all’art. 1 del presente bando, ed è così calcolato:
a) Per i nuclei con valore ISE non superiore a € 13.405,08 (importo di due pensioni minime I.N.P.S. per l’anno 2021) il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% dell’ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 3.100,00 annui (fascia A);
b) Per i nuclei con valore ISE compreso tra € 13.405,09 (importo di due pensioni minime I.N.P.S. per l’anno 2021) e l’importo di € 28.727,25 per l’anno 2021. il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% dell’ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 2.325,00 annui (fascia B);
c) I contributi di cui alla L. 431/98 non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n.26. Pertanto i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.
d) L’erogazione del contributo non può essere inferiore ad € 200,00; tuttavia in presenza di una sola domanda e riparto risorse regionali inferiori a tali parametri, è possibile destinare l'intero importo disponibile all'unica domanda ammessa.
e) È facoltà del Comune all’atto dell’assegnazione delle risorse da parte della Regione, destinare una percentuale delle stesse alla fascia “B”. Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia “A”, non può superare il 40% delle risorse assegnate.
f) Il contributo è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto di locazione calcolato in mesi interi. (Le frazioni di mese inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo, quelle superiori si considerano mese intero).
g) Il contributo decorre dal 1° gennaio 2021 o dalla data di stipula del contratto di locazione, se successiva.
h) La collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all’erogazione del contributo.
Art. 9 – Modalità di liquidazione del contributo
Il Comune, una volta introitate a bilancio le risorse assegnate dalla Regione Toscana ed impegnate le proprie, provvede alla liquidazione dei contributi agli aventi diritto secondo l’ordine delle graduatorie definitive, tramite conto corrente iban.
È fatto riserva di poter modificare le graduatorie nei casi di:
1) Accertata mancanza, da parte dell’Ufficio, di uno o più requisiti essenziali necessari alla collocazione nella graduatoria definitiva e/o a percepire il contributo, ai sensi del presente bando;
2) Accertati errori di calcolo, da parte dell’Ufficio, del contributo spettante e/o della incidenza canone reddito;
3) Accertato dalle ricevute di pagamento presentate, un canone inferiore a quanto dichiarato, si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.
Il canone pagato in misura superiore non dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo.
L’entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.
In presenza di condizioni di morosità, il contributo, destinato al conduttore, può essere erogato al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, previa dichiarazione sottoscritta anche dal locatore così come previsto dall’art.11 comma 3 della L. 431/98 e s.m.i.
Gli aventi diritto dovranno presentare entro e non oltre il termine perentorio del 31 gennaio 2022 la seguente documentazione all’ufficio U.R.P del comune di Capannori:
Fotocopia delle ricevute di pagamento del canone di affitto debitamente compilate, (con apposta su ciascuna di esse la marca da bollo di € 2,00) o fotocopia dei bonifici bancari attestanti l’avvenuto pagamento del canone di locazione riferito all’anno 2021\, indicando nella causale il mese di riferimento.
In assenza o parziale presentazione della documentazione richiesta entro il termine del 31 gennaio 2022 il contributo potrà essere non erogato, o erogato in misura ridotta.
L’Amministrazione Comunale non inoltrerà ai beneficiari alcuna comunicazione riguardo il pagamento del contributo spettante.
0.Xx caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell’immobile e sulla base delle ricevute di pagamento, regolarmente quietanzate dal locatore, attestanti l’avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi. La richiesta di pagamento del contributo, da parte degli eredi aventi titolo, deve essere effettuata entro il termine perentorio di giorni 20 (venti) decorrenti dalla data di decesso del beneficiario. Eventuali richieste pervenute oltre tale termine saranno disattese;
2. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all’ISE. L’entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell’alloggio a cui si riferisce la domanda.
Art. 11 – Termini di presentazione delle domande
Per la presentazione delle domande di accesso al contributo da erogare per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2021, il termine è fissato in 30 giorni consecutivi a far data dall'11 ottobre 2021 al 09 novembre 2021.
Art. 12 – Modalità di presentazione delle domande
1. La domanda dovrà essere presentata unicamente on-line, autenticandosi con una delle seguenti modalità:
- attraverso l’attivazione e l’utilizzo della propria carta CNS (Carta Nazionale dei Servizi), dotandosi di lettore smart-card e seguendo la procedura indicata sul sito internet istituzionale del Comune di Capannori (xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx);
- tramite SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale) e seguendo la procedura indicata sul sito internet istituzionale del Comune di Capannori (xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx);
- tramite la Carta d’identità elettronica e seguendo la procedura indicata sul sito internet istituzionale del Comune di Capannori (xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx);
- utilizzando i dati della propria carta d’identità e seguendo la procedura indicata sul sito internet istituzionale del Comune di Capannori (xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx);
La domanda on-line viene protocollata automaticamente dal sistema informatico e non è pertanto necessario presentarla all’Ufficio Protocollo del Comune.
Il giorno dell’appuntamento il richiedente dovrà essere munito dei dati e della documentazione necessari, previsti dal presente bando, per presentare la richiesta del contributo.
Può essere presentata una sola domanda per ciascun nucleo familiare.
Qualora il richiedente presentasse più di una domanda di contributo, sarà considerata utile, ai fini della partecipazione al presente bando, l’ultima domanda presentata.
2. La domanda di contributo deve essere correttamente compilata nonché corredata dei documenti obbligatori indicati al successivo punto 3. La mancata compilazione delle dichiarazioni e/o allegazione dei documenti obbligatori rende improcedibile la domanda che di conseguenza non verrà prodotta, né protocollata; pertanto la domanda non sarà presente nelle graduatorie in quanto non portata a conclusione.
3. I documenti obbligatori, da allegare scansionati alla domanda al momento della sua presentazione, sono :
- Fotocopia integrale del contratto di locazione regolarmente registrato.
- Fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità ovvero la copia della ricevuta di rinnovo, emessa entro 60 giorni dalla data di scadenza del permesso stesso;
- Fotocopia delle ricevute del canone di affitto pagate del primo semestre 2021 debitamente compilate in ogni sua parte, in regola con l’imposta di bollo (€ 2,00) o bonifico bancario attestante il pagamento del canone di locazione con indicato nella causale il mese di riferimento;
Il format di domanda è composto da due moduli, denominati “DOMANDA_CONTRIBUTO_AFFITTO_ANNO_2021“ e “Domanda iscrizione_FSE”.
Art.13 – Progetto Po.e.S.I.A.
Il progetto Po.e.S.I.A, come da schema di accordo tra l'Azienda USL Zona Distretto Piana di Lucca e il Comune di Capannori soggetto erogatore, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 602 del 07/06/2021, prevede l’erogazione in un’unica soluzione, di un sostegno economico per il pagamento dell’affitto, ed è rivolta a coloro che possiedono i requisiti per l’accesso alle misure di sostegno al pagamento del canone di locazione, come descritto nel punto 3 dell’Allegato A alla DGR. n. 402 del 30/3/2020 Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98.
Il progetto è finanziato dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell’avviso “Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza COVID 19” fino ad esaurimento dei contributi.
I contributi di cui all’oggetto, saranno finanziati in parte dal Fondo Sociale Europeo tramite il progetto Po.e.S.I.A.- Potenziamento e Sostegno all'Inclusione Attiva , approvato dalla Regione Toscana, con l’Avviso pubblico Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza COVID 19 a valere sul POR Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" FSE 2014-2020 con Decreto Dirigenziale n. 21750 del 30/12/2020.
L’erogazione, prevista in un’unica soluzione, è un sostegno economico per il pagamento dell’affitto, ed è rivolta a coloro che possiedono i requisiti per l’accesso alle misure di sostegno al pagamento del canone di locazione, come descritto nel punto 3 dell’Allegato A alla DGR. n. 402 del 30/3/2020 Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98.
Il contributo non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo.
I cittadini che beneficiano di altri contributi previsti all'interno del progetto Po.e.S.I.A.- Potenziamento e Sostegno all'Inclusione Attiva (sostegno alimentare, attività socio-assistenziale/socio-educativa) avranno come limite massimo per nucleo familiare la somma complessiva di € 3.000,00, comprensivi dell'eventuale contributo erogato a seguito di questo bando.
La non sussistenza di altri diversi benefici deve essere autocertificata nella domanda di partecipazione al bando di concorso.
Art. 14 – Controlli e sanzioni
Il Comune effettua i controlli circa l’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati e del rispetto degli obblighi previsti nel bando. La collaborazione da parte della Guardia di Finanza, nell’ambito del Protocollo d’Intesa tra Regione Toscana e Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e INPS Direzione Regionale Toscana, in merito alle prestazioni sociali agevolate è attivata sulla base di segnalazioni di nominativi da parte degli enti erogatori. Il Comune trasmette agli Uffici territoriali della Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi particolari, che lo stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione.
Art. 15 – Garanzia di protezione e riservatezza dei dati
I Vostri dati personali saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico solo per le finalità relative all’invio delle informazioni richieste, ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. I Vostri dati non saranno oggetto di alcuna diffusione. In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016. Il Titolare del trattamento è il Comune di Capannori, nella persona del Sindaco pro tempore. Per ogni comunicazione, ai sensi degli articoli sopra riportati del Regolamento UE 2016/679, il Titolare mette a disposizione l’indirizzo mail: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx Il responsabile della protezione dei dati personali è il segretario generale, e-mail: xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx. Per ulteriori informazioni, consultare l'informativa in forma estesa a disposizione presso gli uffici oppure il sito web istituzionale all'indirizzo xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle specifiche norme nazionali e regionali. Il presente bando è conforme a quanto indicato dalla Regione Toscana L.R. N.2 del 02/02/2019 e con DeliberazionI G.R. n.402 del 30/03/2020 e n.206 del 08/03/2021.
Capannori.
Il Dirigente “Servizi alla Persona”
Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx