ADD 1
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
Bruxelles, 15 aprile 2010 (16.04) (OR. en)
8523/10
Fascicolo interistituzionale: 2010/0076 (NLE)
ADD 1
PROPOSTA
Mittente: Commissione europea
Data: 9 aprile 2010
WTO 110
SERVICES 18
COMER 60
COASI 65
Oggetto: Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Xxxxx, dall'altra
Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Xxxxx XXXX XXXXXXXXX, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Xxxxxx xx XXXXXXXX, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.
All.: COM(2010) 136 definitivo - Allegato I
8523/10 ADD 1 dp
DGE II IT
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 9.4.2010
COM(2010) 136 definitivo
ALLEGATO I
Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Xxxxx, dall'altra
IT IT
ALLEGATO I
Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Xxxxx, dall'altra
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO, LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito designati "Stati membri dell'Unione europea", e
L'UNIONE EUROPEA, da una parte, e
LA REPUBBLICA DI XXXXX, di seguito designata "la Corea", dall'altra:
CONSAPEVOLI di avere instaurato da tempo solidi rapporti fondati sui principi e sui valori comuni che trovano espressione nell'accordo quadro;
DESIDEROSE di rafforzare le loro strette relazioni economiche nel quadro delle loro relazioni generali e in coerenza con esse, e convinte che questo accordo creerà un nuovo clima tra le parti, favorevole allo sviluppo degli scambi commerciali e degli investimenti;
CONVINTE che questo accordo favorirà lo sviluppo e la sicurezza del mercato delle merci e dei servizi e creerà condizioni stabili e prevedibili per gli investimenti, accrescendo così la competitività delle loro imprese sui mercati mondiali;
RIAFFERMANDO la loro adesione alla Carta delle Nazioni Unite firmata a San Xxxxxxxxx il 26 giugno 1945 e alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;
RIAFFERMANDO il loro impegno per uno sviluppo sostenibile e convinte del contributo del commercio internazionale allo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale, che comprendono lo sviluppo economico, la riduzione della povertà, l'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti, nonché la protezione e la conservazione dell'ambiente e delle risorse naturali;
RICONOSCENDO il diritto delle Parti di adottare le misure necessarie per raggiungere obiettivi legittimi di politica pubblica sulla base del livello di protezione che esse ritengono appropriato, a condizione che tali misure non costituiscano un mezzo di discriminazione ingiustificabile o una restrizione dissimulata degli scambi commerciali internazionali, in conformità del presente accordo;
DETERMINATE a promuovere la trasparenza per quanto riguarda tutte le rispettive parti interessate, compresi il settore privato e le organizzazioni della società civile;
DESIDEROSE di innalzare il tenore di vita, promuovere la crescita economica e la stabilità, creare nuove possibilità di impiego e migliorare il benessere generale liberalizzando e sviluppando gli scambi e gli investimenti;
INTENZIONATE a stabilire regole chiare e reciprocamente vantaggiose che disciplinino i loro scambi e i loro investimenti e a ridurre o eliminare le barriere ai loro scambi reciproci e ai loro investimenti;
DETERMINATE a contribuire allo sviluppo armonioso e all'espansione del commercio mondiale eliminando per mezzo del presente accordo gli ostacoli agli scambi e ad evitare la creazione di nuove barriere agli scambi e agli investimenti tra i loro territori che potrebbero ridurre i benefici derivanti dal presente accordo;
DESIDEROSE di rafforzare lo sviluppo e l'applicazione delle leggi e delle politiche in materia di lavoro e di ambiente, di promuovere i diritti fondamentali dei lavoratori e lo sviluppo sostenibile e di applicare il presente accordo in coerenza con questi obiettivi;
FATTI SALVI i diritti e gli obblighi rispettivi derivanti dall'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, stipulato il 15 aprile 1994 (di seguito "l'accordo OMC") e da altri accordi multilaterali, regionali e bilaterali di cui sono parti;
hanno convenuto quanto segue:
CAPO 1
OBIETTIVI E DEFINIZIONI GNERALI
Articolo 1.1: Obiettivi
1. Con il presente accordo, le Parti istituiscono una zona di libero scambio per le merci, i servizi e lo stabilimento e ne definiscono le regole.
2. Gli obiettivi del presente accordo sono:
a) liberalizzare e facilitare il commercio delle merci tra le Parti, conformemente all'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994 (di seguito "GATT 1994");
b) liberalizzare il commercio dei servizi e gli investimenti tra le Parti, conformemente all'articolo V dell'Accordo generale sul commercio dei servizi (di seguito "GATS");
c) promuovere la concorrenza nelle loro economie, in particolare per quanto riguarda le relazioni economiche tra le Parti;
d) liberalizzare ulteriormente, su base reciproca, i mercati degli appalti pubblici delle Parti;
e) proteggere in modo adeguato ed efficace i diritti di proprietà intellettuale;
f) contribuire, eliminando gli ostacoli agli scambi e ponendo in essere condizioni favorevoli allo sviluppo dei flussi di investimenti, allo sviluppo armonioso e all'espansione del commercio mondiale;
g) favorire, nella consapevolezza che lo sviluppo sostenibile costituisce un obiettivo di primaria importanza, lo sviluppo del commercio internazionale in modo da contribuire all'obiettivo dello sviluppo sostenibile e far sì che questo obiettivo sia preso in considerazione ad ogni livello delle relazioni commerciali delle Parti;
h) promuovere gli investimenti diretti esteri senza abbassare o ridurre gli standard in materia di ambiente, lavoro o salute e sicurezza sul lavoro nell'applicazione delle legislazioni delle Parti in materia di ambiente e di lavoro.
Articolo 1.2: Definizioni generali
Nel presente accordo s'intende per:
le Parti, da una parte l'Unione europea o i suoi Stati membri o l'Unione europea e i suoi Stati membri nelle rispettive sfere di competenza quali definite dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "la Parte UE"), e dall'altra la Corea;
l'accordo quadro, l'accordo quadro per il commercio e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Xxxxx, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 28 ottobre 1996, od ogni altro accordo che lo aggiorna, lo modifica o lo sostituisce;
l'accordo doganale, l'accordo di cooperazione e di reciproca assistenza amministrativa tra la Comunità europea e la Repubblica di Xxxxx, firmato a Bruxelles il 10 aprile 1997.
CAPO 2
TRATTAMENTO NAZIONALE E ACCESSO AL MERCATO PER LE MERCI SEZIONE A
Disposizioni comuni
Articolo 2.1: Obiettivo
Le Parti liberalizzano progressivamente e reciprocamente il commercio delle merci nel corso di un periodo transitorio che ha inizio all'entrata in vigore del presente accordo, in conformità delle disposizioni del presente accordo e dell'articolo XXIV del GATT 1994.
Articolo 2.2: Campo di applicazione
Le disposizioni del presente capo si applicano al commercio delle merci1 tra le Parti.
Articolo 2.3: Dazio doganale
Ai fini del presente capo, per dazio doganale si intende qualsiasi tipo di dazio od onere imposto sull'importazione di una merce o in relazione ad essa, compresa ogni forma di sovrattassa od onere aggiuntivo2, ad eccezione:
a) degli oneri equivalenti a un'imposta interna applicata, come disposto dall'articolo 2.8, alla merce interna simile o a un articolo a partire dal quale la merce importata è stata fabbricata o prodotta in tutto o in parte;
b) dei dazi previsti dalla legge di una Parte, in conformità delle disposizioni del capo 3 (Misure di difesa commerciale);
c) dei diritti e degli altri oneri imposti in applicazione delle leggi di una Parte, in conformità dell'articolo 2.10;
d) dei dazi imposti in applicazione delle leggi di una Parte, in conformità dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC (di seguito "l'accordo sull'agricoltura").
Articolo 2.4: Classificazione delle merci
La classificazione delle merci oggetto di scambi commerciali tra le Parti è quella della nomenclatura tariffaria di ciascuna delle Parti, interpretata in conformità del sistema
1 Ai fini del presente accordo, per "merci" si intendono i prodotti come definiti nel GATT 1994, salvo diversa indicazione.
2 Le Parti convengono che questa definizione è senza pregiudizio del trattamento che esse possono concedere, in conformità dell'accordo OMC, agli scambi commerciali che avvengono sulla base del principio della nazione più favorita (NPF).
armonizzato della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codifica delle merci, stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983 (di seguito "il SA").
Sezione B Soppressione dei dazi doganali
Articolo 2.5: Soppressione dei dazi doganali
1. Salvo diversa disposizione del presente accordo, ciascuna delle Parti sopprime i dazi doganali imposti sulle merci originarie dell'altra Parte, secondo la tabella figurante nell'allegato 2-A.
2. Per ciascuna merce, l'aliquota di base dei dazi doganali a cui le successive riduzioni devono essere applicate come disposto dal paragrafo 1, è quella specificata nelle tabelle figuranti nell'allegato 2-A.
3. Se in un qualsiasi momento una Parte riduce l'aliquota del dazio doganale applicato alle nazioni più favorite (NPF) dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tale aliquota del dazio è applicata agli scambi commerciali oggetto del presente accordo, se e fintanto che essa è inferiore all'aliquota del dazio doganale calcolata secondo la rispettiva tabella figurante nell'allegato 2-A.
4. Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, le Parti, su richiesta di una di esse, si consultano per decidere se accelerare ed estendere la soppressione dei dazi doganali sulle reciproche importazioni. Una decisione delle Parti nel comitato per il commercio, a seguito di tali consultazioni, sull'accelerazione o l'estensione della soppressione di un dazio doganale su una merce sostituisce le aliquote del dazio o le categorie ai fini della soppressione progressiva dei dazi determinate secondo le rispettive tabelle figuranti nell'allegato 2-A per quella merce.
Articolo 2.6: Divieto di aumentare o introdurre dazi
Salvo diversa disposizione del presente accordo, comprese le indicazioni esplicite nelle tabelle di ciascuna Parte figuranti nell'allegato 2-A, nessuna delle Parti può aumentare un dazio doganale esistente o imporre un nuovo dazio doganale su una merce originaria dell'altra Parte, fatto salvo il diritto delle Parti di aumentare un dazio doganale al livello stabilito nelle rispettive tabelle figuranti nell'allegato 2-A dopo una riduzione unilaterale.
Articolo 2.7: Amministrazione e applicazione dei contingenti tariffari
1. Ciascuna delle Parti amministra e applica i contingenti tariffari (di seguito "CT") fissati nell'appendice 2-A-1 della rispettiva tabella figurante nell'allegato 2-A in conformità dell'articolo XIII del GATT 1994, comprese le note interpretative, e dell'accordo sulle procedure di concessione delle licenze di importazione, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC.
2. Ciascuna delle Parti:
a) provvede a che le procedure di amministrazione dei CT che applica siano trasparenti, accessibili al pubblico, tempestive, non discriminatorie, rispondenti alle condizioni del mercato, comportino oneri minimi per il commercio e rispecchino le preferenze degli utilizzatori finali;
b) provvede a che ogni persona di una Parte che soddisfi i requisiti legali e amministrativi della Parte importatrice abbia diritto di chiedere l'assegnazione di un CT dalla Parte e di vedere presa in considerazione la sua domanda. A meno che le Parti dispongano diversamente con decisione del comitato per il commercio di merci, ogni trasformatore, dettagliante, ristorante, albergo, distributore di servizi alimentari o istituzione, od ogni altra persona ha diritto di chiedere l'assegnazione di un CT e di vedere presa in considerazione la sua domanda. Gli oneri per i servizi relativi a una domanda di assegnazione di un CT sono limitati al costo effettivo dei servizi prestati;
c) non assegna, tranne nei casi specificati nell'appendice 2-A-1 della rispettiva tabella figurante nell'allegato 2-A, quote di un CT a un gruppo di produttori, non subordina l'assegnazione di un CT all'acquisto di merci di produzione interna o non limita l'assegnazione di un CT ai trasformatori;
d) assegna i CT in quantità commercialmente utili e, per quanto possibile, nelle quantità richieste dagli importatori. Salvo diversa indicazione nelle disposizioni per ogni CT e nella linea tariffaria applicabile dell'appendice 2-A- 1 della tabella della Parte figurante nell'allegato 2-A, ogni CT assegnato è valido per un articolo o un insieme di articoli soggetti a un particolare CT, indipendentemente dalle caratteristiche o dalla qualità dell'articolo o dell'insieme di articoli, e non è subordinato all'uso finale o alla dimensione della confezione dell'articolo o dell'insieme di articoli.
3. Ciascuna delle Parti designa le entità responsabili dell'amministrazione dei CT.
4. Ciascuna delle Parti si adopera per amministrare i propri CT in un modo che permetta agli importatori di utilizzare per intero le quantità dei CT.
5. Nessuna delle Parti può subordinare la domanda o l'utilizzazione dei CT alla riesportazione di una merce.
6. Su richiesta scritta di una di esse, le Parti si consultano circa il modo in cui una di esse amministra i propri CT.
7. Salvo diversa disposizione nell'appendice 2-A-1 della rispettiva tabella figurante nell'allegato 2-A, ciascuna delle Parti mette a disposizione dei richiedenti l'intera quantità del CT specificato in tale appendice a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo per il primo anno e dalla data anniversaria della sua entrata in vigore per ogni anno successivo. Nel corso di ogni anno l'autorità amministratrice della Parte importatrice pubblica tempestivamente sul proprio sito Internet accessibile al pubblico i tassi di utilizzazione e le quantità restanti disponibili per ogni CT.
Sezione C Misure non tariffarie
Articolo 2.8: Trattamento nazionale
Ciascuna delle Parti accorda un trattamento nazionale alle merci dell'altra Parte in conformità dell'articolo III del GATT 1994 e delle relative note interpretative. A questo scopo, l'articolo III del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporate nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.
Articolo 2.9: Restrizioni delle importazioni e delle esportazioni
Nessuna delle Parti può adottare o mantenere divieti o restrizioni diversi da dazi, imposte o altri oneri sull'importazione di merci dell'altra Parte o sull'esportazione o la vendita per l'esportazione di merci destinate al territorio dell'altra Parte, in conformità dell'articolo XI del GATT 1994 e delle relative note interpretative. A questo scopo, l'articolo XI del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporate nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.
Articolo 2.10: Diritti e altri oneri sulle importazioni
Ciascuna delle Parti dispone che i diritti e gli oneri di qualsiasi natura (diversi dai dazi doganali e dalle voci che sono escluse dalla definizione di dazio doganale di cui all'articolo 2.3, lettere a), b) e d)) imposti sulle importazioni o in relazione ad esse siano di importo corrispondente al costo approssimativo dei servizi prestati, non siano calcolati ad valorem e non rappresentino una protezione indiretta delle merci di produzione interna o una tassazione delle importazioni a scopi fiscali.
Articolo 2.11: Dazi, tasse o altri diritti e oneri sulle esportazioni
Nessuna delle Parti può mantenere in vigore o istituire dazi, tasse o altri diritti e oneri imposti sulle esportazioni di merci dell'altra Parte o in relazione ad esse o tasse, diritti e oneri interni sulle merci esportate verso l'altra Parte superiori a quelli che gravano sulle merci simili destinate alla vendita sul mercato interno.
Articolo 2.12: Valutazione in dogana
L'accordo sull'applicazione dell'articolo VII del GATT 1994 contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC (di seguito "l'accordo sulla valutazione in dogana"), è incorporato nel presente accordo e ne fa parte, mutatis mutandis. Le riserve e le opzioni previste dall'articolo 20 e dai paragrafi da 2 a 4 dell'allegato III dell'accordo sulla valutazione in dogana non si applicano.
Articolo 2.13: Imprese commerciali di Stato
1. Le Parti confermano i loro diritti e obblighi esistenti in forza dell'articolo XVII del GATT 1994, delle sue note interpretative e dell'Intesa sull'interpretazione dell'articolo XVII del GATT 1994, figuranti nell'allegato 1A dell'accordo OMC, che sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.
2. Se una Parte chiede all'altra Parte informazioni su casi particolari di imprese commerciali di Stato, il loro modo di funzionamento e l'effetto delle loro attività sugli scambi bilaterali, la Parte interpellata tiene conto della necessità di assicurare la massima trasparenza possibile, fatto salvo l'articolo XVII.4(d) del GATT 1994 sulle informazioni riservate.
Articolo 2.14: Eliminazione delle misure non tariffarie settoriali
1. Le Parti mettono in atto i loro impegni sulle misure non tariffarie settoriali relative alle merci conformemente agli impegni fissati negli allegati da 2-B a 2-E.
2. Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo e su richiesta di una di esse, le Parti si consultano per esaminare la possibilità di estendere la portata dei loro impegni sulle misure non tariffarie settoriali relative alle merci.
Sezione D
Eccezioni specifiche relative alle merci
Articolo 2.15: Eccezioni generali
1. Le Parti dichiarano che i loro diritti ed obblighi esistenti in forza dell'articolo XX del GATT 1994 e delle relative note interpretative, che sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte, si applicano al commercio delle merci oggetto del presente accordo, mutatis mutandis.
2. Le Parti convengono che, prima di adottare le misure di cui all'articolo XX, lettere i) e j), del GATT 1994, la Parte che intende adottare le misure fornisce all'altra Parte tutte le informazioni utili per trovare una soluzione accettabile per entrambe. Le Parti possono concordare i mezzi necessari per risolvere le difficoltà. Se un accordo non è raggiunto entro 30 giorni dalla comunicazione di tali informazioni, la Parte può applicare le misure di cui al presente articolo alle merci in questione. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o un esame preliminari, la Parte che intende adottare le misure può applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per fare fronte alla situazione e ne informa immediatamente l'altra Parte.
Sezione E Disposizioni istituzionali
Articolo 2.16: Comitato per il commercio di merci
1. Il comitato per il commercio di merci, istituito in applicazione dell'articolo 15.2, paragrafo 1 (Comitati specializzati), si riunisce su richiesta di una Parte o del comitato per il commercio per esaminare ogni questione attinente al presente capo ed è composto di rappresentanti delle Parti.
2. Il comitato ha le seguenti funzioni:
a) promuovere il commercio delle merci tra le Parti, anche per mezzo di consultazioni sull'accelerazione e sull'estensione della soppressione dei dazi e sull'estensione della portata degli impegni sulle misure non tariffarie previste dal presente accordo, e se del caso su altre questioni;
b) esaminare le misure tariffarie e non tariffarie relative al commercio delle merci tra le Parti e, se del caso, sottoporre tali questioni all'esame del comitato per il commercio,
qualora tali funzioni non siano state affidate ai corrispondenti gruppi di lavoro istituiti a norma dell'articolo 15.3.1 (Gruppi di lavoro).
Articolo 2.17: Disposizioni particolari in materia di cooperazione amministrativa
1. Le Parti convengono che la cooperazione amministrativa è indispensabile per l'applicazione e il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente capo e riaffermano il loro impegno a combattere le irregolarità e le frodi nel settore doganale e nei campi connessi.
2. Qualora una Parte constati, in base a dati oggettivi, la mancata prestazione di cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi, su richiesta di tale Parte il comitato doganale si riunisce, entro 20 giorni dalla richiesta, per trovare, in via d'urgenza, una soluzione alla situazione. Le consultazioni svoltesi nel quadro del comitato doganale saranno considerate come aventi la stessa funzione delle consultazioni di cui all'articolo 14.3 (Consultazioni).
CAPO 3
MISURE DI DIFESA COMMERCIALE SEZIONE A
Misure di salvaguardia bilaterali
Articolo 3.1: Applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale
1. Se, a seguito della riduzione o della soppressione di un dazio doganale in applicazione del presente accordo, merci originarie di una Parte sono importate nel territorio dell'altra Parte in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o in relazione alla produzione nazionale, e in condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare un grave pregiudizio a un'industria nazionale che produce merci simili o direttamente concorrenti, la Parte importatrice può adottare le misure di cui al paragrafo 2, alle condizioni e secondo le procedure indicate nella presente sezione.
2. La Parte importatrice può adottare una misura di salvaguardia bilaterale che:
a) sospende l'ulteriore riduzione dell'aliquota del dazio doganale sulla merce interessata prevista dal presente accordo; o
b) aumenta l'aliquota del dazio doganale sulla merce fino a un livello non superiore a quello corrispondente alla minore tra le seguenti aliquote:
i) l'aliquota del dazio doganale NPF applicata alla merce in vigore al momento dell'adozione della misura;
ii) l'aliquota di base del dazio doganale indicata nelle tabelle figuranti nell'allegato 2-A (Soppressione dei dazi doganali) ai sensi dell'articolo
2.5.2 (Soppressione dei dazi doganali).
Articolo 3.2: Condizioni e limitazioni
1. Una Parte notifica per iscritto all'altra Parte l'apertura di un'inchiesta ai sensi del paragrafo 2 e si consulta con essa il più presto possibile prima dell'applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale, al fine di procedere a un esame delle informazioni risultanti dall'inchiesta e a uno scambio di opinioni sulla misura.
2. Una Parte applica una misura di salvaguardia bilaterale soltanto a seguito di un'inchiesta delle sue autorità competenti in conformità degli articoli 3 e 4.2, lettera
c) dell'accordo sulle misure di salvaguardia contenuto nell'allegato 1A dell'accordo dell'OMC (di seguito "l'accordo sulle misure di salvaguardia") e a tale scopo gli articoli 3 e 4.2, lettera c) dell'accordo sulle misure di salvaguardia sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.
3. Nell'effettuare l'inchiesta di cui al paragrafo 2, la Parte si conforma alle disposizioni dell'articolo 4.2, lettera a) dell'accordo sulle misure di salvaguardia e a tale scopo
l'articolo 4.2, lettera a) dell'accordo sule misure di salvaguardia è integrato nel presente accordo e ne fa parte, mutatis mutandis.
4. Le Parti provvedono a che le rispettive autorità competenti concludano tale inchiesta entro un anno dalla data di apertura.
5 Le Parti non applicano una misura di salvaguardia bilaterale:
a) se non nella misura e per il tempo necessari per prevenire o riparare un grave pregiudizio e per facilitare l'adeguamento;
b) per un periodo superiore a due anni; tale periodo può tuttavia essere prorogato al massimo di due anni se le autorità competenti della Parte importatrice determinano, secondo le procedure specificate nel presente articolo, che la misura continua a essere necessaria per prevenire o riparare un grave pregiudizio e per facilitare l'adeguamento e che esistono prove del fatto che l'industria procede all'adeguamento, a condizione che il periodo totale di applicazione della misura di salvaguardia, comprendente il periodo di applicazione iniziale e la sua proroga, non superi i quattro anni;
c) oltre la scadenza del periodo transitorio, tranne nei casi in cui vi sia il consenso dell'altra Parte.
6. Quando una Parte cessa di applicare una misura di salvaguardia bilaterale, l'aliquota del dazio doganale è quella che, secondo la tabella figurante nell'allegato 2-A (Soppressione dei dazi doganali), sarebbe stata in vigore in assenza della misura.
Articolo 3.3: Misure provvisorie
In circostanze critiche nelle quali un ritardo causerebbe un danno difficilmente riparabile, una Parte può applicare una misura di salvaguardia bilaterale in via provvisoria se accerta preliminarmente che è chiaramente dimostrato che le importazioni di una merce originaria dell'altra Parte sono aumentate per effetto della riduzione o della soppressione di un dazio doganale in applicazione del presente accordo, e che tali importazioni arrecano o minacciano di arrecare un grave pregiudizio all'industria nazionale. La durata di una misura provvisoria non supera i 200 giorni, periodo durante il quale la Parte si conforma alle disposizioni dell'articolo 3.2, paragrafi 2 e 3. La Parte rimborsa sollecitamente gli aumenti della tariffa se l'inchiesta di cui all'articolo 3.2, paragrafo 2, non permette di stabilire che i requisiti di cui all'articolo 3.1 sono soddisfatti. La durata di una misura provvisoria è inclusa del periodo di cui all'articolo 3.2, paragrafo 5, lettera b).
Articolo 3.4: Compensazione
1. Una Parte che applica una misura di salvaguardia bilaterale consulta l'altra Parte per concordare un'adeguata compensazione di liberalizzazione degli scambi in forma di concessioni aventi effetti commerciali sostanzialmente equivalenti o equivalenti al valore dei dazi supplementari che si prevede risulteranno dalla misura di salvaguardia. La Parte offre la possibilità di procedere a tali consultazioni entro 30 giorni dall'applicazione della misura di salvaguardia bilaterale.
2. Se le consultazioni di cui al paragrafo 1 non permettono di giungere a un accordo sulla compensazione di liberalizzazione degli scambi entro 30 giorni dall'inizio delle consultazioni, la Parte le cui merci sono oggetto della misura di salvaguardia può sospendere l'applicazione di concessioni sostanzialmente equivalenti alla Parte che applica la misura di salvaguardia.
3. Il diritto di sospensione di cui al paragrafo 2 non è esercitato per i primi 24 mesi durante i quali è in vigore la misura di salvaguardia bilaterale, a condizione che essa sia conforme alle disposizioni del presente accordo.
Articolo 3.5: Definizioni
Ai fini della presente sezione:
i termini grave pregiudizio e minaccia di grave pregiudizio si intendono secondo le definizioni dell'articolo 4.1, lettere a) e b), dell'accordo sulle misure di salvaguardia. A tale scopo, l'articolo 4.1, lettere a) e b), è incorporato nel presente accordo e ne fa parte, mutatis mutandis;
per periodo transitorio si intende, per una merce, il periodo che va dalla data d'entrata in vigore del presente accordo a 10 anni dopo la data di completamento della riduzione o della soppressione dei dazi, secondo il caso di ciascuna merce.
Sezione B
Misure di salvaguardia agricole
Articolo 3.6: Misure di salvaguardia agricole
1. Una Parte può applicare una misura in forma di dazio doganale più elevato su una merce agricola originaria compresa nella rispettiva tabella dell'allegato 3, in conformità delle disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8, se il volume complessivo delle importazioni di tali merci in un anno supera il livello di soglia indicato nella rispettiva tabella dell'allegato 3.
2. L'aliquota del dazio di cui al paragrafo 1 non è superiore alla più bassa tra l'aliquota NPF applicata prevalente, l'aliquota NPF applicata in vigore il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente accordo, e l'aliquota indicata nella tabella dell'allegato 3.
3. I dazi che ciascuna delle Parti applica a norma del paragrafo 1 sono fissati secondo la rispettiva tabella dell'allegato 3.
4. Le Parti non applicano o mantengono in vigore una misura di salvaguardia agricola ai sensi del presente articolo e contemporaneamente, per la stessa merce:
a) una misura di salvaguardia bilaterale ai sensi dell'articolo 3.1;
b) una misura di cui all'articolo XIX del GATT 1994 e all'accordo sulle misure di salvaguardia; o
c) una misura di salvaguardia speciale di cui all'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura.
5. Le Parti applicano ogni misura di salvaguardia agricola in modo trasparente. Entro 60 giorni dall'istituzione di una misura di salvaguardia agricola, la Parte che applica la misura la notifica per iscritto all'altra Parte e fornisce ogni informazione utile al riguardo. Su richiesta scritta della Parte esportatrice, le Parti si consultano circa l'applicazione della misura.
6. Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere esaminate dal comitato per il commercio di merci di cui all'articolo 2.16 (Comitato per il commercio di merci).
7. Le Parti non applicano o mantengono in vigore una misura di salvaguardia agricola su una merce agricola originaria:
a) se il periodo indicato nelle disposizioni sulle misure di salvaguardia agricole della rispettiva tabella dell'allegato 3 è scaduto; o
b) se la misura aumenta il dazio contingentale per una merce soggetta a un CT indicato nell'appendice 2-A-1 della tabella dell'allegato 2-A (Soppressione dei dazi doganali).
8. Le forniture delle merci in questione che erano in corso sulla base di un contratto stipulato prima che fosse imposto il dazio addizionale di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono esentate da tale dazio addizionale, a condizione che possano essere conteggiate nel volume delle importazioni delle merci in questione durante l'anno successivo ai fini dell'applicazione, in quell'anno, delle disposizioni di cui al paragrafo 1.
Sezione C
Misure di salvaguardia globali
Articolo 3.7: Misure di salvaguardia globali
1. Ciascuna delle Parti mantiene i propri diritti e obblighi quali risultano dall'articolo XIX del GATT 1994 e dall'accordo sulle misure di salvaguardia. Salvo diversa disposizione del presente articolo, il presente accordo non conferisce diritti o impone obblighi supplementari alle Parti per quanto riguarda le misure adottate ai sensi dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo sulle misure di salvaguardia.
2. Su richiesta dell'altra Parte, e a condizione che essa abbia un interesse sostanziale, la Parte che intende adottare misure di salvaguardia comunica immediatamente per iscritto tutte le informazioni pertinenti sull'apertura di un'inchiesta di salvaguardia, le conclusioni provvisorie e le conclusioni definitive dell'inchiesta.
3. Ai fini del presente articolo, si considera che una Parte abbia un interesse sostanziale se è uno dei cinque maggiori fornitori delle merci importate durante l'ultimo triennio, in termini di volume o di valore assoluto.
4. Le Parti non applicano contemporaneamente, nei riguardi della stessa merce:
a) una misura di salvaguardia bilaterale di cui all'articolo 3.1; e
b) una misura di cui all'articolo XIX del GATT 1994 e all'accordo sulle misure di salvaguardia.
5. Le Parti non fanno ricorso alle disposizioni del capo 14 (Risoluzione delle controversie) per questioni attinenti alla presente sezione.
Sezione D
Dazi antidumping e dazi compensativi
Articolo 3.8: Disposizioni generali
1. Salvo diversa disposizione del presente capo, le Parti mantengono i loro diritti e i loro obblighi derivanti dall'articolo VI del GATT 1994, dall'accordo sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994, contenuto nell'allegato 1A all'accordo OMC (di seguito "l'accordo antidumping") e dall'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC (di seguito "l'accordo SMC").
2. Le Parti convengono che i dazi antidumping e i dazi compensativi devono essere utilizzati in piena conformità con le pertinenti disposizioni dell'OMC ed essere basati su un sistema equo e trasparente per quanto riguarda i procedimenti che interessano le merci originarie dell'altra Parte. A questo scopo le Parti provvedono, immediatamente dopo l'istituzione di misure provvisorie e in ogni caso prima della decisione definitiva, a comunicare integralmente ed esplicitamente tutti i fatti e tutte le considerazioni essenziali che sono alla base della decisione di applicare le misure, fatti salvi l'articolo 6.5 dell'accordo antidumping e l'articolo 12.4 dell'accordo SMC. Le comunicazioni sono fatte per iscritto e le parti interessate dispongono del tempo sufficiente per formulare le loro osservazioni.
3. Affinché le inchieste sui dazi antidumping o compensativi possano essere effettuate con la massima efficienza, e in particolare tenendo conto dell'adeguato diritto di difesa, le Parti accettano l'uso della lingua inglese per i documenti presentati nell'ambito di tali inchieste. Quanto disposto nel presente paragrafo non preclude alla Corea il diritto di chiedere un chiarimento scritto in lingua coreana se:
a) il significato dei documenti presentati non è considerato dalle autorità coreane sufficientemente chiaro ai fini dell'inchiesta sui dazi antidumping o compensativi;
b) la richiesta è strettamente limitata alla parte che non è sufficientemente chiara ai fini dell'inchiesta sui dazi antidumping o compensativi.
4. Purché lo svolgimento dell'inchiesta non ne sia inutilmente ritardato, alle parti interessate è data la possibilità di essere sentite e di esprimere il loro punto di vista nel quadro delle inchieste sui dazi antidumping o compensativi.
Articolo 3.9: Notifica
1. Dopo che le autorità competenti di una Parte hanno ricevuto una domanda debitamente documentata di istituzione di un dazio antidumping riguardante importazioni provenienti dall'altra Parte, e al più tardi 15 giorni prima dell'apertura di un'inchiesta, la Parte notifica per iscritto all'altra Parte il ricevimento della domanda.
2. Dopo che le autorità competenti di una Parte hanno ricevuto una domanda debitamente documentata di istituzione di un dazio compensativo riguardante importazioni provenienti dall'altra Parte, e prima dell'apertura di un'inchiesta, la Parte notifica per iscritto all'altra Parte il ricevimento della domanda e propone all'altra Parte una riunione di consultazione con le sue autorità competenti sulla domanda.
Articolo 3.10: Considerazione degli interessi pubblici
Le Parti si sforzano di prendere in considerazione gli interessi pubblici prima di istituire un dazio antidumping o un dazio compensativo.
Articolo 3.11: Inchiesta successiva alla cessazione di misure a seguito di un riesame
Le Parti convengono di esaminare con particolare attenzione ogni domanda di apertura di un'inchiesta antidumping relativa a una merce originaria dell'altra Parte e per la quale nel corso dei 12 mesi precedenti sia cessata l'applicazione di misure antidumping a seguito di un riesame. Se dall'esame preliminare all'apertura non risulta che le circostanze sono mutate, l'inchiesta non ha luogo.
Articolo 3.12: Valutazione cumulativa
Se importazioni da più paesi sono simultaneamente oggetto di un'inchiesta relativa a dazi antidumping o compensativi, una Parte esamina, con particolare attenzione, se la valutazione cumulativa dell'effetto delle importazioni dell'altra Parte è appropriata tenendo conto delle condizioni di concorrenza tra le merci importate e delle condizioni di concorrenza tra le merci importate e le merci simili di produzione interna.
Articolo 3.13: Criterio della soglia minima applicabile al riesame
1. Ogni misura oggetto di un riesame ai sensi dell'articolo 11 dell'accordo antidumping cessa di essere applicata se è stabilito che il probabile margine di dumping ricorrente è inferiore alla soglia minima fissata all'articolo 5.8 dell'accordo antidumping.
2. Quando sono determinati margini individuali ai sensi dell'articolo 9.5 dell'accordo antidumping, non sono imposti dazi agli esportatori o ai produttori della Parte esportatrice per i quali sia stabilito, sulla base di vendite all'esportazione rappresentative, che il margine di dumping è inferiore alla soglia minima fissata all'articolo 5.8 dell'accordo antidumping.
Articolo 3.14: Regola del dazio inferiore
Se una Parte decide di imporre un dazio antidumping o un dazio compensativo, l'ammontare di tale dazio non supera il margine di dumping o di sovvenzione compensabile ed è inferiore ad esso se tale dazio inferiore è sufficiente ad eliminare il pregiudizio per l'industria nazionale.
Articolo 3.15: Risoluzione delle controversie
Le Parti non fanno ricorso alle disposizioni del capo 14 (Risoluzione delle controversie) per questioni attinenti alla presente sezione.
Sezione E Disposizioni istituzionali
Articolo 3.16: Gruppo di lavoro "Cooperazione in materia di difesa commerciale"
1. Il gruppo di lavoro "Cooperazione in materia di difesa commerciale", istituito in applicazione dell'articolo 15.3, paragrafo 1 (Gruppi di lavoro), è una sede di dialogo per la cooperazione in materia di difesa commerciale.
2. I compiti del gruppo di lavoro sono i seguenti:
a) migliorare la conoscenza e la comprensione reciproche delle leggi, delle politiche e delle prassi delle Parti in materia di difesa commerciale;
b) controllare l'applicazione delle disposizioni del presente capo;
c) migliorare la cooperazione tra le autorità delle Parti competenti in materia di difesa commerciale;
d) costituire per le Parti una sede per lo scambio di informazioni su questioni concernenti le misure antidumping, antisovvenzioni e compensative e le misure di salvaguardia;
e) costituire per le Parti una sede di discussione di altre questioni di comune interesse, tra cui:
i) le questioni internazionali in materia di difesa commerciale, comprese quelle relative ai negoziati sulle regole del ciclo di Doha dell'OMC;
ii) le pratiche delle autorità competenti delle Parti nelle inchieste sui dazi antidumping e compensativi, come il ricorso ai "dati disponibili" e le procedure di verifica;
f) cooperare su ogni altra questione per la quale le Parti considerino necessario cooperare.
3. Il gruppo di lavoro si riunisce di norma una volta all'anno; se necessario, riunioni supplementari possono essere organizzate su richiesta di una delle Parti.
CAPO 4
OSTACOLI TECNICI AL COMMERCIO
Articolo 4.1: Conferma dell'accordo TBT
Le Parti confermano i diritti e gli obblighi reciproci derivanti dall'accordo sugli ostacoli tecnici al commercio, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC (di seguito "l'accordo TBT") che è incorporato nel presente accordo e ne fa parte, mutatis mutandis.
Articolo 4.2: Campo di applicazione e definizioni
1. Le disposizioni del presente capo si applicano all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione delle norme, dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità, come definiti nell'accordo TBT, che possono avere un'incidenza sugli scambi commerciali di merci tra le Parti.
2. In deroga al paragrafo 1, le disposizioni del presente capo non si applicano:
a) alle specificazioni tecniche predisposte da amministrazioni pubbliche per le loro necessità di produzione e di consumo;
b) alle misure sanitarie e fitosanitarie definite nell'allegato A dell'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, contenuto nell'allegato 1A all'accordo OMC (di seguito "l'accordo SPS").
3. Ai fini del presente capo, si applicano le definizioni dell'allegato 1 dell'accordo TBT.
Articolo 4.3: Cooperazione comune
1. Le Parti rafforzano la loro cooperazione nel campo delle norme, delle regolamentazioni tecniche e delle procedure di valutazione della conformità al fine di migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e di facilitare l'accesso ai rispettivi mercati. A questo scopo, esse possono instaurare dialoghi su questioni di regolamentazione ai livelli orizzontale e settoriale.
2. Nel quadro della loro cooperazione bilaterale, le Parti si adoperano per identificare, sviluppare e promuovere iniziative volte a facilitare gli scambi commerciali, che possono consistere, tra l'altro:
a) nel rafforzare la cooperazione in materia di regolamentazione mediante, ad esempio, lo scambio di informazioni, esperienze e dati e la cooperazione scientifica e tecnica al fine di migliorare la qualità e il livello delle loro regolamentazioni tecniche e di utilizzare in modo efficiente le risorse esistenti;
b) nel semplificare, se opportuno, le regolamentazioni tecniche, le norme e le procedure di valutazione della conformità;
c) se le Parti lo convengono e se opportuno, per esempio nel caso in cui non esistano norme internazionali, nell'evitare inutili divergenze di approccio alle regolamentazioni e alle procedure di valutazione della conformità, e nell'adoperarsi per uniformare le prescrizioni tecniche;
d) nel promuovere e nello stimolare la cooperazione bilaterale tra i rispettivi organismi pubblici o privati, competenti per quanto riguarda la metrologia, la normazione, le prove, la certificazione e l'accreditamento.
3. Su richiesta, una Parte considera le proposte di cooperazione avanzate dall'altra Parte in relazione alle disposizioni del presente capo.
Articolo 4.4: Regolamentazioni tecniche
1. Le Parti convengono di fare per quanto possibile uso delle buone pratiche di regolamentazione previste nell'accordo TBT. In particolare, le Parti convengono:
a) di adempiere i loro obblighi in fatto di trasparenza, secondo le disposizioni dell'accordo TBT;
b) di utilizzare le norme internazionali pertinenti come base per le regolamentazioni tecniche e le procedure di valutazione della conformità, tranne nei casi in cui tali norme internazionali siano un mezzo inefficace o inappropriato per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti, e, qualora le norme internazionali non siano state utilizzate come base, di spiegare all'altra Parte, a sua richiesta, le ragioni per le quali tali norme sono state giudicate inappropriate o inefficaci in relazione allo scopo perseguito;
c) quando una Parte ha adottato o propone di adottare una regolamentazione tecnica, di fornire all'altra Parte, a sua richiesta, le informazioni disponibili riguardanti l'obiettivo, la base giuridica e la motivazione della regolamentazione tecnica;
d) di istituire meccanismi che consentano di fornire migliori informazioni sulle regolamentazioni tecniche (anche mediante un sito web pubblico) agli operatori economici dell'altra Parte, in particolare di fornire senza indebito ritardo all'altra Parte o ai suoi operatori economici, a loro richiesta, informazioni scritte e, se opportune e disponibili, istruzioni scritte su come conformarsi alle loro regolamentazioni tecniche;
e) di prendere in adeguata considerazione le opinioni dell'altra Parte se una parte del processo di elaborazione di una regolamentazione tecnica è oggetto di una consultazione pubblica, e di rispondere per iscritto, a sua richiesta, alle osservazioni formulate dall'altra Parte;
f) nel caso di notifiche effettuate in applicazione dell'accordo TBT, di concedere all'altra Parte un periodo di almeno 60 giorni per formulare osservazioni scritte sulla proposta;
g) di lasciare un intervallo di tempo sufficiente tra la pubblicazione delle regolamentazioni tecniche e la loro entrata in vigore affinché gli operatori
economici dell'altra Parte possano conformarvisi, tranne nei casi in cui insorgano o rischino di insorgere problemi urgenti di sicurezza, sanità, protezione dell'ambiente o sicurezza nazionale, e, se possibile, di prendere nella dovuta considerazione le richieste ragionevoli di prorogare il termine concesso per formulare osservazioni.
2. Ciascuna delle Parti si adopera affinché gli operatori economici e le altre persone interessate dell'altra Parte possano partecipare alle consultazione pubbliche ufficiali riguardanti l'elaborazione delle regolamentazioni tecniche, a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle proprie persone giuridiche o fisiche.
3. Ciascuna delle Parti si adopera per applicare le regolamentazioni tecniche in modo uniforme e coerente su tutto il proprio territorio. Se la Corea informa la Parte UE di un problema di natura commerciale conseguente a modifiche della legislazione di Stati membri dell'Unione europea che la Corea considera non compatibili con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Parte UE fa tutto quanto è in suo potere per trovare una rapida soluzione del problema.
Articolo 4.5: Norme
1. Le Parti confermano il loro impegno, secondo gli obblighi previsti dall'articolo 4.1 dell'accordo TBT, a far sì che i rispettivi enti di normazione accettino e rispettino il codice di buona prassi per l'elaborazione e l'adozione di norme, figurante nell'allegato 3 all'accordo TBT, e rispettano i principi enunciati nelle Decisioni e raccomandazioni adottate dal Comitato dal 1° gennaio 1995, G/TBT/1/rev.8, 23 maggio 2002, Sezione IX (Decisione del comitato sui principi per l'elaborazione di norme, guide e raccomandazioni internazionali in relazione agli articoli 2 e 5 e all'allegato 3 dell'accordo) pubblicate dal Comitato dell'OMC per gli ostacoli tecnici al commercio.
2. Le Parti si impegnano a scambiare informazioni su:
a) l'uso che fanno delle norme in relazione alle regolamentazioni tecniche;
b) i rispettivi processi di normazione e la misura in cui utilizzano le norme internazionali come base delle loro norme nazionali e regionali;
c) gli accordi di cooperazione messi in atto da ciascuna delle Parti in materia di normazione, per esempio informazioni sulle questioni di normazione negli accordi di libero scambio con terzi.
Articolo 4.6: Valutazione della conformità e accreditamento
1. Le Parti riconoscono che esistono numerosi meccanismi per facilitare l'accettazione dei risultati delle procedure di valutazione della conformità espletate nel territorio dell'altra Parte, tra cui:
a) accordi sull'accettazione reciproca dei risultati delle procedure di valutazione della conformità relative a regolamentazioni tecniche specifiche, espletate da organismi situati nel territorio dell'altra Parte;
b) procedure di accreditamento di organismi di valutazione della conformità situati nel territorio dell'altra Parte;
c) la designazione, da parte dei pubblici poteri, di organismi di valutazione della conformità situati nel territorio dell'altra Parte;
d) il riconoscimento da una Parte dei risultati di procedure di valutazione della conformità espletate nel territorio dell'altra Parte;
e) accordi volontari tra organismi di valutazione della conformità situati nel territorio di ciascuna delle Parti;
f) l'accettazione dalla Parte importatrice della dichiarazione di conformità di un fornitore.
2. Tenuto conto in particolare di queste considerazioni, le Parti si impegnano a:
a) intensificare gli scambi di informazioni su questi e simili meccanismi al fine di facilitare l'accettazione dei risultati delle valutazioni della conformità;
b) scambiare informazioni sulle procedure di valutazione della conformità, in particolare sui criteri utilizzati per scegliere idonee procedure di valutazione della conformità per prodotti specifici;
c) scambiare informazioni sulla politica di accreditamento e considerare in che modo utilizzare al meglio le norme internazionali per l'accreditamento e gli accordi internazionali che coinvolgono gli organismi di accreditamento delle Parti, per esempio mediante i meccanismi dell'International Laboratory Accreditation Cooperation e dell'International Accreditation Forum;
d) conformemente all'articolo 5.1.2 dell'accordo TBT, a non esigere procedure di valutazione della conformità più rigorose del necessario.
3. I principi e le procedure stabiliti per quanto riguarda l'elaborazione e l'adozione di regolamentazioni tecniche a norma dell'articolo 4.4 al fine di evitare inutili ostacoli al commercio e di assicurare la trasparenza e la non discriminazione si applicano anche alle procedure obbligatorie di valutazione della conformità.
Articolo 4.7: Vigilanza del mercato
Le Parti si impegnano a scambiare opinioni sulle attività di vigilanza del mercato e di intervento.
Articolo 4.8: Oneri della valutazione di conformità
Le Parti riaffermano il loro obbligo, previsto dall'articolo 5.2.5 dell'accordo TBT, di assicurare che gli oneri della valutazione obbligatoria della conformità dei prodotti importati siano equi in relazione agli oneri imposti per la valutazione della conformità di prodotti simili di origine nazionale od originari di altri paesi, tenendo conto dei costi di comunicazione, trasporto e degli altri costi risultanti dalla diversa ubicazione degli impianti del richiedente e
dell'organismo di valutazione della conformità, e si impegnano ad applicare questo principio nei campi oggetto del presente capo.
Articolo 4.9: Marcatura ed etichettatura
1. Le Parti prendono atto della disposizione del paragrafo 1 dell'allegato 1 dell'accordo TBT, secondo cui una regolamentazione tecnica può includere o avere esclusivamente per oggetto prescrizioni relative alla marcatura o all'etichettatura e convengono che, qualora le rispettive regolamentazioni tecniche prevedano obblighi di marcatura od etichettatura, rispetteranno i principi dell'articolo 2.2 dell'accordo TBT, secondo i quali le regolamentazioni tecniche non devono avere il fine o l'effetto di creare inutili ostacoli al commercio internazionale e non devono essere più restrittivi del commercio di quanto sia necessario per conseguire un obiettivo legittimo.
2. In particolare, le Parti convengono che, qualora una Parte imponga obblighi di marcatura o etichettatura dei prodotti:
a) la Parte si adopera per ridurre al minimo gli obblighi relativi alla marcatura o all'etichettatura, se queste non hanno rilevanza per i consumatori o gli utilizzatori del prodotto. Qualora sia imposto un obbligo di etichettatura per altri scopi, ad esempio per scopi fiscali, tale obbligo è formulato in modo da non essere più restrittivo del commercio di quanto sia necessario per conseguire un obiettivo legittimo;
b) la Parte può specificare la forma dell'etichettatura o della marcatura, ma non imporre al riguardo alcuna autorizzazione, registrazione o certificazione preventiva. Questa disposizione è senza pregiudizio del diritto della Parte di imporre un'autorizzazione preventiva delle informazioni specifiche da indicare nell'etichettatura o nella marcatura in applicazione della regolamentazione interna pertinente;
c) qualora imponga l'uso di un numero d'identificazione esclusivo da parte degli operatori economici, la Parte comunica tale numero agli operatori economici dell'altra Parte senza indebito ritardo e senza discriminazioni;
d) la Parte conserva la facoltà di esigere che le informazioni figurino nella marcatura o nell'etichettatura in una lingua determinata. Qualora un sistema internazionale di nomenclatura sia accettato dalle Parti, esso può essere utilizzato. L'uso simultaneo di altre lingue non è vietato, purché le informazioni fornite nelle altre lingue siano identiche a quelle fornite nella lingua determinata, o le informazioni fornite nella lingua supplementare non costituiscano un'asserzione ingannevole circa il prodotto;
e) la Parte, nei casi in cui ritenga che questo non compromette il raggiungimento di obiettivi legittimi in forza dell'accordo TBT, si adopera per accettare l'uso di etichette non permanenti o staccabili, o di una marcatura o etichettatura figurante nella documentazione di accompagnamento anziché fisicamente apposta sul prodotto.
Articolo 4.10: Meccanismo di coordinamento
1. Le Parti convengono di nominare coordinatori TBT e di informare l'altra Parte quando nominano un nuovo coordinatore. I coordinatori TBT cooperano per facilitare l'applicazione delle disposizioni del presente capo e la cooperazione tra le Parti su ogni questione attinente al presente capo.
2. Le funzioni del coordinatore sono le seguenti:
a) controllo dell'applicazione e dell'amministrazione delle disposizioni del presente capo, esame sollecito di qualsiasi questione che una delle Parti sollevi per quanto riguarda l'elaborazione, l'adozione, l'applicazione o il rispetto di norme, regolamentazioni tecniche e procedure di valutazione della conformità, e, a richiesta di una delle Parti, consultazione su ogni questione attinente al presente capo;
b) rafforzamento della cooperazione nell'elaborazione e nel miglioramento di norme, regolamentazioni tecniche e procedure di valutazione della conformità;
c) instaurazione di dialoghi su questioni attinenti alla regolamentazione, se opportuno, conformemente all'articolo 4.3;
d) costituzione di gruppi di lavoro, che possono comprendere o prevedere la consultazione di esperti e soggetti interessati non appartenenti al settore pubblico, come convenuto dalle Parti;
e) scambio di informazioni sugli sviluppi intervenuti in sedi non pubbliche, regionali e multilaterali, riguardanti le norme, le regolamentazioni tecniche e le procedure di valutazione della conformità;
f) riesame delle disposizioni del presente capo alla luce di ogni sviluppo che intervenga nel quadro dell'accordo TBT.
3. I coordinatori comunicano tra loro nei modi convenuti e atti a un esercizio efficiente ed efficace delle loro funzioni.
CAPO 5
MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE
Articolo 5.1: Obiettivo
1. Le disposizioni del presente capo hanno l'obiettivo di ridurre al minimo gli effetti negativi sul commercio delle misure sanitarie e fitosanitarie, tutelando in pari tempo la vita e la salute degli esseri umani, degli animali e delle piante nel territorio delle Parti.
2. Le disposizioni del presente capo mirano altresì a rafforzare la cooperazione tra le Parti sulle questioni del benessere degli animali, tenendo conto di diversi fattori, come le condizioni del settore zootecnico delle Parti.
Articolo 5.2: Campo d'applicazione
Le disposizioni del presente capo si applicano a tutte le misure sanitarie e fitosanitarie di una Parte che possono, direttamente o indirettamente, incidere sul commercio tra le Parti.
Articolo 5.3: Definizione
Ai fini del presente capo, per misura sanitaria o fitosanitaria si intende qualsiasi misura definita nel paragrafo 1 dell'allegato A dell'accordo SPS.
Articolo 5.4: Diritti e obblighi
Le Parti riaffermano i propri diritti e obblighi stabiliti dall'accordo SPS.
Le Parti:
Articolo 5.5: Trasparenza e scambio di informazioni
a) perseguono la trasparenza per quanto riguarda le misure sanitarie e fitosanitarie applicabili al commercio;
b) si adoperano per migliorare la comprensione reciproca delle rispettive misure sanitarie e fitosanitarie e la loro applicazione;
c) scambiano informazioni su questioni relative all'elaborazione e all'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie che incidono o possono incidere sul commercio tra le Parti al fine di ridurre al minimo i loro effetti negativi sul commercio;
d) comunicano, su richiesta di una Parte, i requisiti che si applicano all'importazione di determinati prodotti.
Le Parti:
Articolo 5.6: Norme internazionali
a) cooperano, su richiesta di una Parte, per giungere a una concezione comune dell'applicazione delle norme internazionali nei campi che incidono o possono incidere sui reciproci scambi commerciali al fine di ridurre al minimo gli effetti negativi su di essi;
b) cooperano nell'elaborazione di norme, orientamenti e raccomandazioni internazionali.
Articolo 5.7: Requisiti per l'importazione
1. I requisiti generali per l'importazione di una Parte si applicano all'intero territorio dell'altra Parte.
2. Requisiti specifici supplementari per l'importazione possono essere imposti alla Parte esportatrice o a parti di essa in funzione dello status zoosanitario o fitosanitario della Parte esportatrice o di parti di essa determinato dalla Parte importatrice sulla base delle linee guida e delle norme dell'accordo SPS, della commissione del Codex Alimentarius, dell'Organizzazione mondiale della sanità animale (di seguito "OIE") e della convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (di seguito "IPPC").
Articolo 5.8: Misure zoosanitarie e fitosanitarie
1. Le Parti riconoscono le nozioni di zona indenne da organismi nocivi o malattie e di zona a bassa prevalenza di organismi nocivi o malattie, secondo le norme dell'accordo SPS, dell'OIE e dell'IPPC, e stabiliscono una procedura idonea per il riconoscimento di tali zone, tenendo conto di ogni norma, linea guida o raccomandazione internazionale pertinente.
2. Quando determinano tali zone, le Parti tengono conto di fattori quali la posizione geografica, gli ecosistemi, la sorveglianza epidemiologica e l'efficacia dei controlli sanitari o fitosanitari in tali zone.
3. Le Parti cooperano strettamente nella determinazione delle zone indenni da organismi nocivi o malattie e delle zone a bassa prevalenza di organismi nocivi o malattie, al fine di instaurare rapporti di fiducia reciproca per quanto riguarda le procedure seguite da ciascuna delle Parti per determinare tali zone. Le Parti si adoperano per completare queste attività entro due anni circa dall'entrata in vigore del presente accordo. Il completamento, con esito positivo, di questa cooperazione destinata a creare rapporti di fiducia reciproca è confermato dal comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie di cui all'articolo 5.10.
4. Quando determina tali zone, la Parte importatrice basa in linea di massima la propria determinazione dello status zoosanitario o fitosanitario della Parte esportatrice o di parti di essa sulle informazioni fornite dalla Parte esportatrice secondo le norme dell'accordo SPS, dell'OIE e dell'IPPC, e tiene conto della determinazione effettuata
dalla Parte esportatrice. Se una Parte non accetta la determinazione effettuata dall'altra Parte, ne spiega le ragioni ed è disponibile a consultazioni.
5. La Parte esportatrice fornisce le prove necessarie per dimostrare obiettivamente alla Parte importatrice che tali zone sono e probabilmente rimarranno, rispettivamente, zone indenni da organismi nocivi o malattie e zone a bassa prevalenza di organismi nocivi o malattie. A questo scopo, è dato alla Parte importatrice, a sua richiesta, un accesso ragionevole per ispezioni, prove e altre procedure pertinenti.
Le Parti:
Articolo 5.9: Cooperazione sul benessere degli animali
a) scambiano informazioni, competenze ed esperienze per quanto riguarda il benessere degli animali e adottano un piano di lavoro per tali attività;
b) cooperano nell'elaborazione di norme per il benessere degli animali in sedi internazionali, in particolare in relazione allo stordimento e alla macellazione degli animali.
Articolo 5.10: Comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie
1. Il comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie, istituito in applicazione dell'articolo 15.2, paragrafo 1 (Comitati specializzati), può:
a) definire le procedure o le modalità necessarie per mettere in atto le disposizioni del presente capo;
b) monitorare l'avanzamento della messa in atto delle disposizioni del presente capo;
c) confermare il completamento, con esito positivo, delle attività destinate a instaurare rapporti di fiducia reciproca di cui all'articolo 5.8, paragrafo 3;
d) definire procedure per l'approvazione degli stabilimenti per i prodotti di origine animale e, se del caso, dei siti di produzione per i prodotti di origine vegetale;
e) costituire una sede di discussione dei problemi posti dall'applicazione di certe misure sanitarie o fitosanitarie, al fine di giungere a soluzioni accettabili per entrambe le Parti. In questi casi, il comitato è convocato d'urgenza, a richiesta di una Parte, per procedere alle consultazioni.
2. Il comitato è composto di rappresentanti delle Parti e si riunisce una volta all'anno alla data e nella sede convenute. L'ordine del giorno è stabilito prima delle riunioni. Le Parti esercitano alternativamente le funzioni di presidenza.
Articolo 5.11: Risoluzione delle controversie
Le Parti non fanno ricorso alle disposizioni del capo 14 (Risoluzione delle controversie) per questioni attinenti al presente capo.
CAPO 6
REGIME DOGANALE E FACILITAZIONE DEGLI SCAMBI COMMERCIALI
Articolo 6.1: Obiettivi e principi
Nell'intento di facilitare gli scambi commerciali e promuovere la cooperazione doganale su base bilaterale e multilaterale, le Parti convengono di cooperare e di adottare e applicare le loro prescrizioni e le loro procedure per quanto riguarda l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci sulla base dei seguenti obiettivi e principi:
a) affinché le prescrizioni e le procedure relative all'importazione, all'esportazione e al transito delle merci siano efficaci e proporzionate,
i) ciascuna delle Parti adotta o mantiene in vigore procedure doganali celeri, mantenendo procedure doganale appropriate di controllo e selezione;
ii) le prescrizioni e le procedure relative all'importazione, all'esportazione e al transito delle merci non comportano oneri amministrativi o restrizioni degli scambi maggiori di quanto sia necessario per conseguire obiettivi legittimi;
iii) ciascuna delle Parti provvede alle operazioni di sdoganamento delle merci con un minimo di documentazione e rende i sistemi elettronici accessibili agli utenti;
iv) ciascuna delle Parti utilizza tecnologie dell'informazione che permettono di accelerare le procedure di svincolo delle merci;
v) ciascuna delle Parti si adopera affinché le rispettive autorità e agenzie doganali che effettuano controlli di frontiera, anche per quel che riguarda l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, cooperino e coordinino le loro attività;
vi) ciascuna delle Parti dispone che il ricorso a spedizionieri doganali abbia carattere facoltativo;
b) le prescrizioni e le procedure relative all'importazione, all'esportazione e al transito delle merci si basano sugli strumenti e sulle norme internazionali in materia commerciale e doganale che le Parti hanno accettato;
i) gli strumenti e le norme internazionali esistenti in materia commerciale e doganale costituiscono la base delle prescrizioni e delle procedure relative all'importazione, all'esportazione e al transito delle merci, tranne nei casi in cui sarebbero un mezzo inappropriato o inefficace per conseguire gli obiettivi legittimi perseguiti;
ii) le prescrizioni e le procedure relative ai dati sono progressivamente utilizzate e applicate conformemente al modello dei dati doganali
dell'Organizzazione doganale mondiale (di seguito "ODM") e alle relative raccomandazioni e linee guida dell'ODM;
c) le prescrizioni e le procedure sono trasparenti e prevedibili per gli importatori, gli esportatori e le altre parti interessate;
d) ciascuna delle Parti si consulta al momento opportuno con i rappresentanti degli operatori commerciali e delle altre parti interessate, anche su prescrizioni e procedure importanti nuove o modificate prima della loro adozione;
e) sono applicati principi o procedure di gestione del rischio per concentrare gli sforzi di messa in conformità sulle operazioni che richiedono particolare attenzione;
f) le Parti cooperano e scambiano informazioni allo scopo di promuovere l'applicazione delle misure di facilitazione degli scambi commerciali concordate nell'ambito del presente accordo e la conformità ad esse;
g) le misure destinate a facilitare gli scambi commerciali non pregiudicano il perseguimento di obiettivi politici legittimi, come la tutela della sicurezza nazionale, della salute e dell'ambiente.
Articolo 6.2: Svincolo delle merci
1. Ciascuna delle Parti adotta e applica prescrizioni e procedure doganali e commerciali semplici ed efficienti per facilitare gli scambi commerciali tra le Parti.
2. Come disposto dal paragrafo 1, ciascuna delle Parti provvede a che le rispettive autorità doganali, gli organi di controllo delle frontiere o le altre autorità competenti applichino prescrizioni e procedure che:
a) prevedano lo svincolo delle merci entro un periodo non superiore a quello necessario per assicurare la conformità con le rispettive leggi e formalità doganali e commerciali. Ciascuna delle Parti si adopera per ridurre i tempi necessari per lo svincolo;
b) prevedano la presentazione elettronica anticipata e il trattamento finale delle informazioni prima dell'arrivo fisico delle merci ("trattamento pre-arrivo"), per consentire lo svincolo delle merci all'arrivo;
c) permettano agli importatori di ottenere lo svincolo delle merci dalla dogana prima e senza pregiudizio della determinazione definitiva da parte delle autorità doganale dei dazi doganali, delle tasse e dei diritti applicabili;3
d) permettano l'immissione in libera pratica delle merci al punto d'arrivo, senza trasferimento temporaneo in magazzini o altre strutture.
3 Le Parti possono esigere da un importatore una garanzia in forma di cauzione, deposito o altro idoneo strumento, a copertura del pagamento dei dazi doganali, delle tasse e dei diritti relativi all'importazione delle merci.
Articolo 6.3: Procedura doganale semplificata
Le Parti si adoperano per applicare procedure di importazione ed esportazione semplificate per gli operatori economici e commerciali che rispondono a determinati criteri stabiliti da una Parte, che permettano in particolare uno svincolo e uno sdoganamento più rapidi delle merci, tra cui la presentazione e il trattamento elettronici anticipati delle informazioni prima dell'arrivo fisico delle spedizioni, la riduzione delle ispezioni fisiche e la facilitazione degli scambi commerciali per quanto riguarda, ad esempio, dichiarazioni semplificate con un minimo di documentazione.
Articolo 6.4: Gestione del rischio
Ciascuna delle Parti applica sistemi di gestione del rischio, per quanto possibile in forma elettronica, per l'analisi e la determinazione del rischio, che permettano alle proprie autorità doganali di concentrare le attività di ispezione sulle merci ad alto rischio e che semplifichino lo sdoganamento e la circolazione delle merci a basso rischio. Ciascuna delle Parti si basa, per le proprie procedure di gestione del rischio, sulla convenzione internazionale sulla semplificazione e sull'armonizzazione delle procedure doganali, versione riveduta del 1999 (di seguito "la convenzione di Kyoto") e sulle linee guida per la gestione del rischio dell'ODM.
Articolo 6.5: Trasparenza
1. Ciascuna delle Parti provvede a rendere facilmente accessibili a tutte le parti interessate, per mezzo di una fonte d'informazione designata ufficialmente e, se possibile, di un sito web ufficiale, le proprie leggi, regolamentazioni e procedure amministrative generali in materia doganale e commerciale e altre prescrizioni, comprese quelle relative ai i diritti e gli oneri.
2. Ciascuna delle Parti designa o mantiene uno o più punti d'informazione per rispondere alle domande delle persone interessate riguardanti questioni doganali e commerciali.
3. Ciascuna delle Parti si consulta con i rappresentanti degli operatori commerciali e delle altre parti interessate e fornisce loro informazioni. Tali consultazioni e informazioni riguardano prescrizioni e procedure importanti nuove o modificate; prima della loro adozione è data la possibilità di formulare osservazioni.
Articolo 6.6: Decisioni anticipate
1. Su richiesta scritta degli operatori commerciali, ciascuna delle Parti adotta per iscritto decisioni anticipate, tramite le proprie autorità doganali, prima dell'importazione di una merce nel suo territorio in conformità delle proprie leggi e regolamentazioni, sulla classificazione tariffaria, sull'origine o, a sua discrezione, su qualsiasi altra materia.
2. Fatte salve le disposizioni delle proprie leggi e regolamentazioni in materia di riservatezza, ciascuna delle Parti pubblica, per esempio su Internet, le sue decisioni
anticipate relative alla classificazione tariffaria e, a sua discrezione, a qualsiasi altra materia.
3. Per facilitare gli scambi commerciali, le Parti includono nel loro dialogo bilaterale aggiornamenti regolari sulle modifiche intervenute nelle rispettive legislazioni per quanto riguarda le materie di cui ai paragrafi 1 e 2.
Articolo 6.7: Procedure di ricorso
1. Ciascuna delle Parti assicura alle persone interessate la possibilità di chiedere una revisione o di presentare un ricorso nei riguardi delle proprie determinazioni in materia doganale e aventi per oggetto prescrizioni e procedure per l'importazione, l'esportazione e il transito. La Parte può disporre che il ricorso sia inizialmente esaminato dalla stessa agenzia, dalla sua autorità di controllo o da un'autorità giudiziaria prima di essere sottoposto a un organo indipendente superiore, che può essere un'autorità giudiziaria o un tribunale amministrativo.
2. Il produttore o l'esportatore può fornire informazioni, su richiesta dell'autorità che esamina il ricorso, direttamente alla Parte che effettua l'esame amministrativo. L'esportatore o il produttore che fornisce le informazioni può chiedere alla Parte che procede all'esame amministrativo di trattare tali informazioni in via riservata, secondo le proprie leggi e regolamentazioni.
Articolo 6.8: Trattamento riservato
1. Le informazioni fornite da persone o autorità di una Parte alle autorità dell'altra Parte conformemente alle disposizioni del presente capo, anche su richiesta ai sensi dell'articolo 6.7, sono trattate in via riservata o limitandone la diffusione, secondo le leggi e le regolamentazioni in vigore in ciascuna delle Parti. Tali informazioni sono coperte dall'obbligo di segretezza ufficiale e godono della protezione estesa a informazioni simili secondo le leggi e le regolamentazioni pertinenti della Parte che le ha ricevute.
2. I dati personali possono essere scambiati soltanto se la Parte che li riceve si impegna a proteggerli in modo almeno equivalente a quello applicabile nel caso particolare nella Parte che può fornirli. La persona che fornisce le informazioni non impone condizioni più onerose di quelle che sono applicabili secondo la propria legislazione.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 non sono utilizzate dalle autorità della Parte che le ha ricevute per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite senza l'autorizzazione esplicita della persona o dell'autorità che le ha fornite.
4. Senza l'espressa autorizzazione della persona o dell'autorità che le ha fornite, le informazioni di cui al paragrafo 1 non sono pubblicate o altrimenti comunicate ad altre persone, eccetto nei casi in cui le leggi e i regolamenti della Parte che le ha ricevute prevedano un obbligo o un'autorizzazione a farlo in relazione a procedimenti giudiziari La persona che ha fornito le informazioni è, se possibile, informata anticipatamente della loro divulgazione.
5. Se un'autorità di una Parte chiede informazioni sulla base delle disposizioni del presente capo, informa le persone cui è indirizzata la richiesta della possibilità che tali informazioni siano divulgate in relazione a procedimenti giudiziari.
6. La Parte richiedente, salvo diverso accordo intercorso con la persona che ha fornito le informazioni, fa uso, quando sia opportuno, di tutte le misure previste dalle proprie leggi e dai propri regolamenti per mantenere la riservatezza delle informazioni e proteggere i dati personali nel caso in cui terzi o altre autorità chiedano la divulgazione delle informazioni in questione.
Articolo 6.9: Diritti e oneri
Per quanto riguarda i diritti e gli oneri di qualsiasi tipo diversi dai dazi doganali e dalle voci che sono escluse dalla definizione di dazio doganale di cui all'articolo 2.3 (Dazi doganali), imposti in relazione all'importazione o all'esportazione:
a) i diritti e gli oneri sono imposti solo per i servizi forniti in relazione all'importazione o all'esportazione in questione o per le formalità necessarie per tale importazione o esportazione;
b) i diritti e gli oneri non superano il costo approssimativo del servizio fornito;
c) i diritti e gli oneri non sono calcolati su una base ad valorem;
d) i diritti e gli oneri non sono imposti per quanto riguarda i servizi consolari;
e) le informazioni sui diritti e sugli oneri sono pubblicate per mezzo di una fonte ufficialmente designata e, se possibile, per mezzo di un sito web ufficiale. Tali informazioni comprendono la ragione per la quale un diritto od onere è imposto per il servizio fornito, l'autorità responsabile, i diritti e gli oneri che saranno applicati e le modalità di pagamento;
f) diritti e oneri nuovi o modificati non sono imposti finché non sono pubblicate e rese facilmente accessibili le informazioni di cui alla lettera e).
Articolo 6.10: Ispezioni pre-spedizione
Le Parti non impongono ispezioni pre-spedizione o equivalenti.
Articolo 6.11: Audit post-svincolo
Ciascuna delle Parti dà modo agli operatori commerciali di avvalersi dell'applicazione di audit post-svincolo efficaci. L'applicazione di audit post-svincolo non impone obblighi od oneri ingiustificati agli operatori commerciali.
Articolo 6.12: Valutazione in dogana
L'accordo sulla valutazione in doganale, senza le riserve e le opzioni in esso previste all'articolo 20 e ai punti da 2 a 4 dell'allegato III, è incorporato nel presente accordo e ne fa
parte mutatis mutandis.
Articolo 6.13: Cooperazione doganale
1. Le Parti rafforzano la loro cooperazione nel settore doganale e nei settori collegati.
2. Le Parti si impegnano ad operare in campo doganale per facilitare gli scambi commerciali, tenendo conto dell'attività svolta a questo riguardo dalle organizzazioni internazionali. Questa azione può comprendere la sperimentazione di nuove procedure doganali.
3. Le Parti affermano la loro volontà di facilitare la legittima circolazione delle merci e scambiano le loro competenze per quanto riguarda le misure per migliorare le tecniche e le procedure doganali e i sistemi informatizzati in conformità delle disposizioni del presente accordo.
4. Le Parti si impegnano a:
a) perseguire l'armonizzazione della documentazione e dei dati utilizzati nel commercio secondo norme internazionali, allo scopo di facilitare i reciproci scambi in materia doganale per quanto riguarda l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci;
b) intensificare la cooperazione tra i laboratori e servizi scientifici doganali e a operare per l'armonizzazione dei metodi dei laboratori doganali;
c) organizzare scambi di personale doganale;
d) organizzare congiuntamente programmi di formazione su questioni doganali per il personale che partecipa direttamente alle operazioni doganali;
e) sviluppare meccanismi efficaci di comunicazione con gli operatori commerciali ed economici;
f) prestarsi reciprocamente assistenza, nella massima misura possibile, nella classificazione tariffaria, nella valutazione e nella determinazione dell'origine per il trattamento tariffario preferenziale delle merci importate;
g) promuovere l'applicazione efficace delle norme di tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali, per quanto riguarda le importazioni, le esportazioni, le riesportazioni, il transito, i trasbordi e altre procedure doganali, in particolare per quanto riguarda le merci contraffatte;
h) migliorare la sicurezza, facilitando nel contempo gli scambi commerciali, dei contenitori marittimi e delle altre spedizioni di ogni provenienza che sono importati, trasbordati o transitano nel territorio delle Parti. Le Parti convengono che gli obiettivi della cooperazione intensificata e ampliata comprendono tra l'altro:
i) la cooperazione diretta a rafforzare gli aspetti doganali ai fini della sicurezza della catena logistica del commercio internazionale;
ii) il coordinamento delle posizioni, nella massima misura possibile, in tutte le sedi multilaterali in cui possono essere opportunamente sollevate e discusse le questioni relative alla sicurezza dei contenitori.
5. Le Parti riconoscono che la cooperazione tecnica tra loro è fondamentale per facilitare il rispetto degli obblighi stabiliti nel presente accordo e per favorire gli scambi. Le Parti, tramite le loro amministrazioni doganali, convengono di sviluppare un programma di cooperazione tecnica di cui concordano l'ambito, i tempi e i costi nel settore doganale e nei settori collegati.
6. Tramite le rispettive amministrazioni doganali e altre autorità di frontiera, le Parti prendono in esame le iniziative internazionali per la facilitazione degli scambi, comprese le attività svolte dall'OMC e dall'ODM, per identificare i settori nei quali un'ulteriore azione comune faciliterebbe il commercio tra le Parti e promuoverebbe gli obiettivi multilaterali condivisi. Le Parti cooperano per concordare, se possibile, posizioni comuni nelle organizzazioni internazionali in materia doganale e di facilitazione degli scambi, in particolare nell'OMC e nell'ODM.
7. Le Parti si prestano assistenza reciproca nell'applicazione delle disposizioni del presente capo, del protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa e delle rispettive leggi o regolamentazioni doganali.
Articolo 6.14: Assistenza amministrativa reciproca in materia doganale
1. Le Parti si prestano reciproca assistenza amministrativa in materia doganale in base alle disposizioni del Protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.
2. Le Parti non fanno ricorso alle disposizioni del capo 14 (Risoluzione delle controversie) del presente accordo per le questioni oggetto dell'articolo 9.1 del Protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.
Articolo 6.15: Punti di contatto doganali
1. Le Parti si scambiano gli elenchi dei punti di contatto designati per le questioni attinenti al presente capo e al protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa.
2. I punti di contatto si adoperano per risolvere per mezzo di consultazioni le questioni operative attinenti al presente capo. Se non può essere risolta attraverso i punti di contatto, la questione è sottoposta al comitato doganale di cui al presente capo.
Articolo 6.16: Comitato doganale
1. Il comitato doganale, istituito in applicazione dell'articolo 15.2, paragrafo 1 (Comitati specializzati), provvede al buon funzionamento delle disposizioni del presente capo, del protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa e del protocollo relativo all'assistenza
amministrativa reciproca nel settore doganale ed esamina tutte le questioni sorte in relazione alla loro applicazione. Per quanto riguarda le questioni oggetto del presente accordo, esso riferisce al comitato per il commercio istituito a norma dell'articolo 15.1, paragrafo 1 (Comitato per il commercio).
2. Il comitato doganale è composto di rappresentanti delle autorità doganali e di altre autorità competenti delle Parti responsabili per le questioni doganali e di facilitazione degli scambi commerciali, per la gestione del protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa e del protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.
3. Il comitato doganale adotta il proprio regolamento interno e si riunisce annualmente alternativamente presso una delle Parti.
4. Su richiesta di una Parte, il comitato doganale si riunisce per discutere e cercare di risolvere le divergenze che possono insorgere tra le Parti su questioni oggetto del presente capo e del protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa e del protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale, comprese la facilitazione degli scambi commerciali, la classificazione tariffaria, l'origine delle merci e l'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, in particolare per quanto riguarda gli articoli 7 e 8 del protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.
5. Il comitato doganale può formulare le risoluzioni, le raccomandazioni o i pareri che considera necessari per il raggiungimento degli obiettivi comuni e del buon funzionamento dei meccanismi stabiliti nel presente capo e nel protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa e nel protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.
CAPO 7
COMMERCIO DI SERVIZI, STABILIMENTO E COMMERCIO ELETTRONICO SEZIONE A
Disposizioni generali
Articolo 7.1: Obiettivo, campo di applicazione e settori interessati
1. Le Parti, nel riaffermare i rispettivi diritti e obblighi derivanti dall'accordo OMC, stabiliscono le disposizioni necessarie per la progressiva liberalizzazione reciproca del commercio dei servizi e dello stabilimento e per la cooperazione in materia di commercio elettronico.
2. Nessuna disposizione del presente capo implica l'imposizione di obblighi in materia di appalti pubblici.
3. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle sovvenzioni concesse dalle Parti, compresi i prestiti, le garanzie e le assicurazioni statali.
4. In conformità delle disposizioni del presente capo, le Parti conservano il diritto di legiferare e di adottare disposizioni regolamentari dirette al conseguimento di legittimi obiettivi.
5. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una delle Parti né alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente.
6. Nessuna disposizione del presente capo osta a che le Parti applichino misure per regolamentare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nei rispettivi territori, ivi comprese le misure necessarie per tutelare l'integrità dei confini e garantirne il regolare attraversamento da parte di persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti all'altra Parte da un impegno specifico previsto dal presente capo e dai suoi allegati.4
Articolo 7.2: Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
a) misura: qualsiasi misura adottata dalle Parti, sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o sotto qualsiasi altra forma;
b) misure adottate o mantenute in vigore dalle Parti: le misure prese da:
4 Il solo fatto di esigere un visto per le persone fisiche di determinati paesi e non per quelle di altri non è considerato tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti da un impegno specifico previsto dal presente capo e dai suoi allegati.
i) amministrazioni e autorità centrali, regionali o locali;
ii) organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali;
c) persona: una persona fisica o giuridica;
d) persona fisica: un cittadino della Corea o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, secondo i rispettivi ordinamenti;
e) persona giuridica: qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma della legislazione applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese le società per azioni, le società fiduciarie, le società di persone, le joint venture, le imprese individuali o le associazioni;
f) persona giuridica di una Parte:
i) una persona giuridica costituita rispettivamente secondo la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea o della Corea, che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale5 o il principale centro di attività rispettivamente nel territorio cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o nel territorio della Corea. La persona giuridica che abbia solo la sede sociale o l'amministrazione centrale nel territorio cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o nel territorio della Corea è considerata una persona giuridica rispettivamente dell'Unione europea o della Corea solo se svolge un'attività commerciale sostanziale6 rispettivamente nel territorio cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o nel territorio della Corea;
ii) in caso di stabilimento in conformità dell'articolo 7.9, lettera a), una persona giuridica di proprietà o sotto il controllo di persone fisiche rispettivamente della Parte UE o della Corea, o di una persona giuridica di cui al punto i) rispettivamente dell'Unione europea o della Corea.
Una persona giuridica è:
i) di proprietà di persone della Parte UE o della Corea se più del 50% del suo capitale sociale è di effettiva proprietà rispettivamente di presone della Parte UE o della Corea;
5 Per amministrazione centrale si intende la sede principale in cui sono prese le decisioni finali.
6 La parte UE, conformemente alla notifica del trattato CE all'OMC (doc. WT/REG39/1), ritiene la nozione di "collegamento effettivo e permanente" con l'economia di uno degli Stati membri, sancita dall'articolo 48 del trattato CE, equivalente alla nozione di "attività commerciale sostanziale" di cui all'articolo V, paragrafo 6, del GATS. Di conseguenza, la Parte UE estende i benefici del presente accordo alle persone giuridiche costituite in conformità della legislazione coreana e aventi solo la sede sociale o l'amministrazione centrale nel territorio della Corea solo se tali persone giuridiche hanno un collegamento effettivo e permanente con l'economia della Corea.
ii) controllata da persone della Parte UE o della Corea se tali persone hanno il potere di nominare la maggioranza dei suoi dirigenti o di dirigere legalmente in altro modo la sua attività;
iii) collegata con un'altra persona, se essa controlla tale altra persona o ne è controllata; o se essa e l'altra persona sono entrambe controllate dalla stessa persona;
g) in deroga alla lettera f), le disposizioni del presente accordo si applicano anche alle compagnie di navigazione stabilite al di fuori della Parte UE o della Corea e controllate rispettivamente da cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o della Corea, a condizione che le loro navi siano registrate in tale Stato membro dell'Unione europea o nella Corea in conformità della rispettiva legislazione e battano bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o della Corea;7
h) accordo di integrazione economica: un accordo che liberalizza in misura sostanziale il commercio dei servizi e lo stabilimento in conformità dell'accordo OMC e in particolare degli articoli V e V bis del GATS;
i) servizi di manutenzione e riparazione degli aeromobili: le attività di questa natura effettuate su un aeromobile o su una sua parte che ne comportano il ritiro dal servizio, esclusa la cosiddetta manutenzione di linea;
j) servizi di sistemi informatici di prenotazione (di seguito “CRS”): servizi forniti da sistemi informatici che contengono informazioni su orari dei vettori aerei, disponibilità, tariffe e regole di tariffazione, per mezzo dei quali possono essere effettuate prenotazioni o essere emessi biglietti;
k) vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo: possibilità per il vettore aereo interessato di vendere e commercializzare liberamente i propri servizi di trasporto aereo, compresi tutti gli aspetti della commercializzazione, ad esempio le ricerche di mercato, la pubblicità e la distribuzione. Queste attività non comprendono la determinazione dei prezzi dei servizi di trasporto aereo né le condizioni applicabili;
l) fornitore di servizi: ogni persona che fornisce o si propone di fornire un servizio, anche in qualità di investitore.
Articolo 7.3: Comitato per il commercio di servizi, lo stabilimento e il commercio elettronico
1. Il comitato per il commercio di servizi, lo stabilimento e il commercio elettronico, istituito in applicazione dell'articolo 15.2, paragrafo 1 (Comitati specializzati), è composto di rappresentanti delle Parti. Il rappresentante principale nel comitato di ciascuna delle Parti è un funzionario della rispettiva autorità competente per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni del presente capo.
7 Le disposizioni di questa lettera non si applicano allo stabilimento.
2. Il comitato:
a) sovrintende all'applicazione delle disposizioni del presente capo e ne dà una valutazione;
b) esamina le questioni attinenti al presente capo che gli sono sottoposte dalle Parti;
c) dà alle autorità competenti la possibilità di scambiare informazioni circa le misure prudenziali in relazione con l'articolo 7.46.
Sezione B
Fornitura transfrontaliera di servizi
Articolo 7.4: Campo di applicazione e definizioni
1. La presente sezione si applica alle misure adottate dalle Parti aventi incidenza sulla fornitura transfrontaliera di servizi di tutti i settori ad eccezione dei seguenti:
a) i servizi audiovisivi8;
b) il cabotaggio marittimo nazionale;
c) i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale, con voli di linea e no, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:
i) i servizi di manutenzione e riparazione degli aeromobili;
ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;
iii) i servizi di prenotazione telematica (CRS);
iv) altri servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo, quali i servizi di assistenza a terra, i servizi di noleggio di aeromobili con equipaggio e i servizi di gestione aeroportuale.
2. Le misure aventi incidenza sulla fornitura transfrontaliera di servizi comprendono le misure aventi incidenza su:
a) la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita e la prestazione di un servizio;
b) l'acquisto, il pagamento o l'utilizzazione di un servizio;
c) l'accesso a e l'uso di, in relazione alla fornitura di un servizio, reti o servizi che le Parti richiedono siano offerte al pubblico;
8 L'esclusione dei servizi audiovisivi dal campo di applicazione della presente sezione è senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi derivanti dal protocollo sulla cooperazione culturale.
d) la presenza sul territorio di una Parte di un fornitore di servizi dell'altra Parte.
3. Ai fini della presente sezione si intende per:
a) fornitura transfrontaliera di servizi, la fornitura di servizi:
i) dal territorio di una Parte verso il territorio dell'altra Parte;
ii) sul territorio di una Parte al consumatore di servizi dell'altra Parte;
b) servizi: qualsiasi servizio in qualsiasi settore, ad esclusione dei servizi forniti nell'esercizio dei pubblici poteri;
c) servizi forniti nell'esercizio dei pubblici poteri: qualsiasi servizio non prestato né su base commerciale né in concorrenza con uno o più fornitori di servizi.
Articolo 7.5: Accesso al mercato
1. Per quanto riguarda l'accesso al mercato mediante la fornitura transfrontaliera di servizi, ciascuna delle Parti concede ai servizi e ai fornitori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto secondo le modalità, le limitazioni e le condizioni convenute e specificate negli impegni specifici di cui all'allegato 7-A.
2. Nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, le Parti si astengono dall'adottare o dal mantenere in vigore – a livello regionale o per l'intero territorio – le seguenti misure, salvo diversa disposizione dell'allegato7-A:
a) limitazioni del numero dei fornitori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o di obbligo di un esame delle necessità economiche;9
b) limitazioni del valore complessivo delle operazioni o degli attivi sotto forma di contingenti numerici o di obbligo di un esame delle necessità economiche;
c) limitazioni del numero complessivo delle operazioni o della quantità totale di servizi prodotti espresse in termini di unità numeriche determinate, sotto forma di contingenti o di obbligo di un esame delle necessità economiche10.
Articolo 7.6: Trattamento nazionale
1. Nei settori per i quali l'allegato 7-A contiene impegni in materia di accesso al mercato e fatte salve le condizioni e le restrizioni in esso precisate, ciascuna delle
9 Sono comprese le misure che prevedono l'obbligo per i fornitori di servizi dell'altra Parte di avere uno stabilimento ai sensi dell'articolo 7.9, lettera a) o di essere residente nel territorio di una Parte come condizione per la fornitura transfrontaliera di servizi.
10 Non sono comprese le misure di una Parte che limitano gli input utilizzati per la fornitura transfrontaliera di servizi.
Parti concede ai servizi e ai fornitori di servizi dell'altra Parte, in relazione alle misure aventi incidenza sulla fornitura transfrontaliera di servizi, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri servizi e fornitori di servizi simili.
2. Una Parte può conformarsi all'obbligo di cui al paragrafo 1 concedendo ai servizi e ai fornitori di servizi dell'altra Parte un trattamento formalmente identico a quello concesso ai propri servizi e fornitori di servizi simili o un trattamento formalmente diverso.
3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno favorevole se modifica le condizioni della concorrenza a vantaggio dei servizi e dei fornitori di servizi di una Parte rispetto al trattamento concesso ai servizi e ai fornitori di servizi simili dell'altra Parte.
4. Gli impegni specifici assunti in base al presente articolo non implicano l'obbligo per le Parti di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal carattere estero dei servizi o dei fornitori di servizi in questione.
Articolo 7.7: Elenchi degli impegni
1. I settori liberalizzati da ciascuna delle Parti secondo le disposizioni della presente sezione, nonché le limitazioni, per mezzo di riserve, dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili ai servizi e ai fornitori di servizi dell'altra Parte in tali settori sono specificati negli elenchi degli impegni figuranti nell'allegato 7-A.
2. Nessuna delle Parti può adottare nei riguardi di servizi o di fornitori di servizi dell'altra Parte nuove misure discriminatorie o misure più discriminatorie rispetto al trattamento concesso in base agli impegni specifici assunti in conformità del paragrafo 1.
Articolo 7.8: Trattamento della nazione più favorita11
1. Per quanto riguarda le misure oggetto della presente sezione aventi incidenza sulla fornitura transfrontaliera di servizi, salvo diversa disposizione del presente articolo, ciascuna delle Parti concede ai servizi e ai fornitori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai servizi e ai fornitori di servizi simili di paesi terzi nel contesto di un accordo di integrazione economica concluso dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica al trattamento concesso da una delle Parti ai servizi e ai fornitori di una terza parte in forza di un accordo di integrazione economica regionale soltanto se tale trattamento è concesso nell'ambito di impegni settoriali o orizzontali per i quali l'accordo di integrazione economica regionale prevede obblighi notevolmente maggiori di quelli assunti nel contesto della presente sezione indicati nell'allegato 7-B.
11 Nessuna disposizione di questo articolo può essere interpretata come implicante un'estensione del campo di applicazione della presente sezione.
3. In deroga al paragrafo 2, gli obblighi risultanti dal paragrafo 1 non si applicano al trattamento concesso:
a) nel quadro di misure che prevedono il riconoscimento di qualifiche e licenze o di misure prudenziali a norma dell'articolo VII del GATS o del suo allegato sui servizi finanziari;
b) nel quadro di un accordo o un'intesa internazionali riguardanti in tutto o in parte l'imposizione fiscale; o
c) nel quadro di misure oggetto delle esenzioni dal trattamento della nazione più favorita (NPF) elencate nell'allegato 7-C.
4. Le disposizioni del presente capo non ostano a che le Parti conferiscano o concedano vantaggi a paesi confinanti allo scopo di facilitare gli scambi, limitati a zone di frontiera contigue, di servizi che sono prodotti e consumati localmente.
Sezione C Stabilimento
Articolo 7.9: Definizioni
Ai fini della presente sezione, si intende per:
a) stabilimento:
i) la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica12, oppure
ii) la creazione o il mantenimento di una succursale o di un ufficio di rappresentanza
nel territorio di una Parte allo scopo di esercitare un'attività economica.
b) investitore: qualsiasi persona che intenda esercitare o eserciti un'attività economica per mezzo di uno stabilimento;13
12 I termini "costituzione" e "acquisizione" di una persona giuridica vanno intesi come comprendenti la partecipazione al capitale di una persona giuridica al fine di stabilire o mantenere legami economici durevoli.
13 Se l'attività economica non è esercitata direttamente da una persona giuridica ma attraverso altre forme di stabilimento, come una succursale o un ufficio di rappresentanza, all'investitore, compresa la persona giuridica, è nondimeno concesso, tramite tale stabilimento, il trattamento previsto dal presente accordo per gli investitori. Tale trattamento è esteso allo stabilimento per mezzo del quale è esercitata l'attività economica e non è necessariamente esteso ad altre parti dell'investitore situate al di fuori del territorio in cui è esercitata l'attività economica.
c) attività economica: ogni attività di natura economica, escluse quelle svolte nell'esercizio dei pubblici poteri, ossia non su base commerciale né in concorrenza con uno o più operatori economici;
d) controllata di una persona giuridica di una Parte: una persona giuridica effettivamente controllata da un'altra persona giuridica di tale Parte;
e) succursale di una persona giuridica: una sede di attività priva di personalità giuridica che presenta un carattere di stabilità, quale la sede secondaria di una società madre, dispone di una propria gestione e delle strutture necessarie per negoziare con terzi cosicché questi ultimi, pur sapendo che se necessario vi sarà un rapporto giuridico con la società madre la cui sede sociale è all'estero, non devono trattare direttamente con detta società madre ma possono concludere operazioni commerciali presso la sede di attività che ne costituisce la sede secondaria.
Articolo 7.10: Campo di applicazione
Allo scopo di migliorare l'ambiente di investimento, e in particolare le condizioni di stabilimento tra le Parti, la presente sezione si applica alle misure adottate dalle Parti aventi incidenza sullo stabilimento14 in tutti i settori di attività economica, tranne:
a) l'estrazione, la fabbricazione e la trasformazione15 di materiali nucleari;
b) la produzione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico16;
c) i servizi audiovisivi;17
d) il cabotaggio marittimo nazionale;
e) i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale, con voli di linea e no, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:
i) i servizi di riparazione e manutenzione degli aeromobili;
ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;
iii) i servizi di prenotazione telematica;
14 Le disposizioni del presente capo non si applicano alla protezione degli investimenti diversa dal trattamento derivante dall'articolo 7.12, comprese le procedure di risoluzione delle controversie.
15 La trasformazione di materiali nucleari comprende tutte le attività incluse nella classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami d'attività economica dell'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Series M, N◦4, ISIC REV 3.1, 2002 codice 2330.
16 Per materiale bellico si intendono i soli prodotti concepiti e fabbricati esclusivamente per un uso militare in relazione alla conduzione di una guerra o di attività di difesa.
17 L'esclusione dei servizi audiovisivi dal campo di applicazione della presente sezione è senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi derivanti dal protocollo sulla cooperazione culturale.
iv) altri servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo, quali i servizi di assistenza a terra, i servizi di noleggio di aeromobili con equipaggio e i servizi di gestione aeroportuale.
Articolo 7.11: Accesso al mercato
1. Per quanto riguarda l'accesso al mercato mediante lo stabilimento, ciascuna delle Parti concede agli stabilimenti e agli investitori dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto secondo le modalità, le limitazioni e le condizioni convenute e specificate negli impegni specifici di cui all'allegato 7-A.
2. Nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, le Parti si astengono dall'adottare o dal mantenere in vigore – a livello regionale o per l'intero territorio – le seguenti misure, salvo diversa disposizione dell'allegato7-A:
a) limitazioni del numero di stabilimenti, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva, o altri requisiti per lo stabilimento, come un esame delle necessità economiche;
b) limitazioni del valore complessivo delle operazioni o degli attivi sotto forma di contingenti numerici o di obbligo di un esame delle necessità economiche;
c) limitazioni del numero complessivo di operazioni o della produzione totale espresse in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di obbligo di un esame delle necessità economiche18;
d) limitazioni della partecipazione di capitale estero in termini di quota massima di partecipazione azionaria o del valore totale degli investimenti esteri, singoli o complessivi;
e) misure che limitano o impongono forme specifiche di entità giuridica o la costituzione di joint venture per l'esercizio di un'attività economica da parte di un investitore dell'altra Parte;
f) limitazioni del numero totale delle persone fisiche, ad esclusione del personale chiave e dei laureati in tirocinio di cui all'articolo 7.17, che possono essere impiegate in un determinato settore o che un investitore può impiegare e che sono necessarie per l'esercizio di un'attività economica e sono direttamente collegate ad essa, sotto forma di contingenti numerici o di obbligo di un esame delle necessità economiche.
18 Le disposizioni delle lettere a), b) e c) non si applicano alle misure adottate per limitare la produzione di un prodotto agricolo.
Articolo 7.12: Trattamento nazionale19
1. Nei settori specificati nell'allegato 7-A e fatte salve le condizioni e le restrizioni in esso precisate, ciascuna delle Parti concede gli stabilimenti e agli investitori dell'altra Parte, in relazione alle misure aventi incidenza sullo stabilimento, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri stabilimenti e investitori.
2. Una Parte può conformarsi all'obbligo di cui al paragrafo 1 concedendo agli stabilimenti e agli investitori dell'altra Parte un trattamento formalmente identico a quello concesso ai propri stabilimenti o investitori o un trattamento formalmente diverso.
3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno favorevole se modifica le condizioni della concorrenza a vantaggio degli stabilimenti o degli investitori di una Parte rispetto al trattamento concesso agli stabilimenti o agli investitori simili dell'altra Parte.
4. Gli impegni specifici assunti in base al presente articolo non implicano l'obbligo per le Parti di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal carattere estero degli stabilimenti o degli investitori in questione.
Articolo 7.13: Elenchi degli impegni
1. I settori liberalizzati da ciascuna delle Parti secondo le disposizioni della presente sezione, nonché le limitazioni all'accesso al mercato e al trattamento nazionale applicabili agli stabilimenti e agli investitori dell'altra Parte in tali settori sono specificati negli elenchi degli impegni figuranti nell'allegato 7-A.
2. Nessuna delle Parti può adottare nei riguardi di stabilimenti e investitori dell'altra Parte nuove misure discriminatorie o misure più discriminatorie rispetto al trattamento concesso in base agli impegni specifici assunti in conformità del paragrafo 1.
Articolo 7.14: Trattamento della nazione più favorita20
1. Per quanto riguarda le misure oggetto della presente sezione aventi incidenza sullo stabilimento, salvo diversa disposizione del presente articolo, ciascuna delle Parti concede agli stabilimenti e agli investitori dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli stabilimenti e agli investitori simili di paesi terzi nel contesto di un accordo di integrazione economica concluso dopo l'entrata in vigore del presente accordo.21
19 Il presente articolo si applica alle disposizioni che regolamentano la composizione del consiglio di amministrazione di uno stabilimento, ad esempio i requisiti di nazionalità e di residenza.
20 Nessuna disposizione di questo articolo può essere interpretata come implicante un'estensione del campo di applicazione della presente sezione.
21 L'obbligo enunciato in questo paragrafo non si applica alle disposizioni di protezione degli investimenti non contemplate in questo capo, comprese le disposizioni relative alle procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato.
2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica al trattamento concesso da una delle Parti agli stabilimenti e agli investitori di una terza parte in forza di un accordo di integrazione economica regionale soltanto se tale trattamento è concesso nell'ambito di impegni settoriali o orizzontali per i quali l'accordo di integrazione economica regionale prevede obblighi notevolmente maggiori di quelli assunti nel contesto della presente sezione indicati nell'allegato 7-B.
3. In deroga al paragrafo 2, gli obblighi risultanti dal paragrafo 1 non si applicano al trattamento concesso:
a) nel quadro di misure che prevedono il riconoscimento di qualifiche e licenze o di misure prudenziali a norma dell'articolo VII del GATS o del suo allegato sui servizi finanziari;
b) nel quadro di un accordo o un'intesa internazionali riguardanti in tutto o in parte l'imposizione fiscale; o
c) nel quadro di misure oggetto delle esenzioni dal trattamento della nazione più favorita (NPF) elencate nell'allegato 7-C.
4. Le disposizioni del presente capo non ostano a che le Parti conferiscano o concedano vantaggi a paesi confinanti allo scopo di facilitare gli scambi, limitati a zone di frontiera contigue, di servizi che sono prodotti e consumati localmente.
Articolo 7.15: Altri accordi
Nessuna disposizione del presente capo va interpretata come:
a) limitativa dei diritti degli investitori delle Parti di usufruire del trattamento più favorevole eventualmente previsto da accordi internazionali vigenti o futuri in materia di investimenti di cui siano parti uno Stato membro dell'Unione europea e la Corea;
b) derogante agli obblighi giuridici internazionali imposti alle Parti da accordi che prevedano per gli investitori delle Parti un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente accordo.
Articolo 7.16: Riesame del quadro giuridico degli investimenti
1. In vista della progressiva liberalizzazione degli investimenti, le Parti riesaminano, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo e successivamente con cadenza periodica, il quadro giuridico degli investimenti22, le condizioni e il flusso degli investimenti reciproci, nel rispetto degli impegni assunti nel quadro di accordi internazionali.
2. Nell'ambito del riesame di cui al paragrafo 1, le Parti valutano gli ostacoli agli investimenti che sono stati incontrati e avviano negoziati al fine di superarli, allo
22 Costituito dal presente capo e dagli allegati 7-A e 7-C.
scopo di approfondire le disposizioni del presente capo, anche per quanto riguarda i principi generali di protezione degli investimenti.
Sezione D
Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali
Articolo 7.17: Campo di applicazione e definizioni
1. La presente sezione si applica alle misure adottate dalle Parti in materia di ingresso e soggiorno temporaneo nel loro territorio di personale chiave, laureati in tirocinio, venditori di servizi alle imprese, fornitori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti, fermo restando l'articolo 7.1, paragrafo 5.
2. Ai fini della presente sezione si intende per:
a) personale chiave: le persone fisiche, alle dipendenze di una persona giuridica di una Parte che non sia un'organizzazione senza fine di lucro, responsabili della creazione o del controllo, dell'amministrazione e del funzionamento appropriati di uno stabilimento. Il personale chiave comprende i visitatori per motivi professionali responsabili della creazione di uno stabilimento e il personale trasferito all'interno di una società;
i) per visitatori per motivi professionali si intendono persone fisiche che svolgono funzioni superiori e sono responsabili della creazione di uno stabilimento; non effettuano transazioni dirette con il pubblico e non ricevono compensi da fonti ubicate nella Parte ospitante;
ii) per personale trasferito all'interno di una società si intendono persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una Parte o ne sono socie (senza detenere una partecipazione azionaria maggioritaria) da almeno un anno e che sono temporaneamente trasferite presso uno stabilimento (comprese le società controllate, le società collegate e le succursali) nel territorio dell'altra Parte. La persona fisica interessata appartiene a una delle seguenti categorie.
Dirigenti:
persone che svolgono funzioni superiori all'interno di una persona giuridica, prevalentemente con compiti di gestione dello stabilimento sotto la supervisione generale o la direzione, in particolare, del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o di soggetti ad essi equiparabili, compresi coloro che:
A) dirigono lo stabilimento oppure un suo dipartimento o una sua sottodivisione;
B) svolgono compiti di supervisione e controllo dell'attività di altri dipendenti con mansioni ispettive, professionali o gestionali;
C) hanno il potere di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altri interventi relativi al personale.
Personale specializzato:
dipendenti di una persona giuridica in possesso di conoscenze non comuni indispensabili in rapporto alla produzione, alle attrezzature di ricerca, alle tecniche o alla gestione dello stabilimento. Nella valutazione di tali conoscenze si terrà conto non solo delle conoscenze relative specificamente allo stabilimento, ma anche dell'eventuale possesso di una qualifica elevata per un tipo di lavoro o di attività che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale.
b) laureati in tirocinio: persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una Parte da almeno un anno, possiedono un titolo di studio universitario e sono temporaneamente trasferite presso uno stabilimento nel territorio dell'altra Parte, ai fini dello sviluppo professionale o per acquisire una formazione in tecniche o metodi d'impresa23;
c) venditori di servizi alle imprese: persone fisiche rappresentanti un fornitore di servizi di una Parte che chiedono l'ingresso temporaneo nel territorio dell'altra Parte per trattare la vendita di servizi o concludere accordi sulla vendita di servizi per conto di tale fornitore di servizi; non effettuano vendite dirette al pubblico e non ricevono compensi da fonti ubicate nella Parte ospitante;
d) fornitori di servizi contrattuali: persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una Parte la quale non dispone di uno stabilimento nel territorio dell'altra Parte e ha concluso un contratto in buona fede con un consumatore finale di quest'ultima Parte per una prestazione di servizi che richiede la presenza temporanea di suoi dipendenti nel territorio di tale Parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi24;
e) professionisti indipendenti: persone fisiche che prestano un servizio e sono stabilite in qualità di lavoratori autonomi nel territorio di una Parte, non dispongono di uno stabilimento nel territorio dell'altra Parte e hanno concluso un contratto in buona fede con un consumatore finale di quest'ultima Parte per una prestazione di servizi che richiede la loro presenza temporanea nel territorio di tale Parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi25.
23 Allo stabilimento ospitante può essere richiesto di presentare, per approvazione preventiva, un programma di formazione della durata del soggiorno, che dimostri che lo scopo del soggiorno è una formazione di livello corrispondente a un diploma universitario.
24 Il contratto di prestazione di servizi di cui a questa lettera deve essere conforme alle disposizioni legislative e regolamentari e alle condizioni della Parte in cui il contratto viene eseguito.
25 Il contratto di prestazione di servizi di cui a questa lettera deve essere conforme alle disposizioni legislative e regolamentari e alle condizioni della Parte in cui il contratto viene eseguito.
Articolo 7.18: Personale chiave e laureati in tirocinio
1. Nei settori liberalizzati a norma della sezione C e fatte salve le riserve di cui all'allegato 7-A, ciascuna delle Parti consente agli investitori dell'altra Parte di trasferire presso il loro stabilimento persone fisiche dell'altra Parte, purché tali dipendenti siano personale chiave o laureati in tirocinio ai sensi dell'articolo 7.17. L'ingresso e il soggiorno temporanei del personale chiave e dei laureati in tirocinio sono limitati a un periodo massimo di tre anni nel caso del personale trasferito all'interno di una società26, novanta giorni nell'arco di dodici mesi per i visitatori per motivi professionali27 e un anno per i laureati in tirocinio.
2. Nei settori liberalizzati a norma della sezione C, le Parti si astengono dal mantenere in vigore o dall'adottare, salvo diversa disposizione dell'allegato 7-A, misure che limitano – sotto forma di contingenti numerici o di obbligo di una verifica della necessità economica – il numero totale di persone fisiche che un investitore può trasferire come personale chiave o laureati in tirocinio in un determinato settore e misure che costituiscono limitazioni discriminatorie.28
Articolo 7.19: Venditori di servizi alle imprese
Nei settori liberalizzati a norma delle sezioni B o C e fatte salve le riserve di cui all'allegato 7- A, ciascuna delle Parti consente l'ingresso e il soggiorno temporanei di venditori di servizi alle imprese per un periodo massimo di novanta giorni nell'arco di dodici mesi.29
Articolo 7.20:Fornitori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti
1. Le Parti confermano i rispettivi obblighi derivanti dai loro impegni a norma del GATS in materia di ingresso e soggiorno temporaneo di fornitori di servizi contrattuali e di professionisti indipendenti.
2. Al più tardi due anni dopo la conclusione dei negoziati previsti dall'articolo XIX del GATS e dalla Dichiarazione ministeriale della Conferenza ministeriale dell'OMC adottata il 14 novembre 2001, il comitato per il commercio adotta una decisione contenente un elenco di impegni relativi all'accesso dei fornitori di servizi contrattuali e dei professionisti indipendenti di una Parte al territorio dell'altra Parte. Tenendo conto dei risultati di tali negoziati GATS, gli impegni sono reciprocamente vantaggiosi e hanno rilevanza sul piano commerciale.
Sezione E
26 Le Parti possono autorizzare una proroga del periodo in conformità delle leggi e dei regolamenti in vigore nel rispettivo territorio.
27 Questo paragrafo è senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi derivanti da accordi bilaterali di esenzione dal visto tra la Corea e uno degli Stati membri dell'Unione europea.
28 Salvo diversa disposizione dell'allegato 7-A, una Parte non può esigere che uno stabilimento nomini come dirigenti superiori persone fisiche di una particolare nazionalità o residente nel proprio territorio.
29 Questo articolo è senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi derivanti da accordi bilaterali di esenzione dal visto tra la Corea e uno degli Stati membri dell'Unione europea.
Quadro di regolamentazione
Sottosezione A Disposizioni di applicazione generale
Articolo 7.21: Mutuo riconoscimento
1. Nessuna disposizione del presente capo osta a che una Parte faccia obbligo alle persone fisiche di possedere le qualifiche necessarie e/o l'esperienza professionale prevista nel territorio in cui il servizio viene prestato per il settore di attività interessato.
2. Le Parti invitano gli organismi professionali competenti nei rispettivi territori a elaborare congiuntamente raccomandazioni sul mutuo riconoscimento e a presentarle al comitato per il commercio, onde consentire ai fornitori di servizi e agli investitori nei settori dei servizi di soddisfare, in tutto o in parte, i criteri applicati da ciascuna delle Parti in materia di autorizzazione, concessione di licenze, attività e certificazione dei fornitori di servizi e degli investitori nei settori dei servizi, in particolare dei servizi professionali, compresa la concessione di licenze temporanee.
3. Il comitato per il commercio, non appena ricevuta una delle raccomandazioni di cui al paragrafo precedente, la esamina entro un periodo di tempo ragionevole per valutarne la compatibilità con il presente accordo.
4. Qualora una delle raccomandazioni di cui al paragrafo 2 – secondo la procedura di cui al paragrafo 3 – sia stata giudicata compatibile con il presente accordo e il livello di corrispondenza tra le disposizioni regolamentari pertinenti delle Parti risulti sufficiente, le Parti negoziano, tramite le autorità competenti, un accordo di mutuo riconoscimento dei requisiti, delle qualifiche, delle licenze e di altre disposizioni regolamentari al fine di dare attuazione alla raccomandazione.
5. Gli accordi di questo tipo sono conformi alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC e, in particolare, all'articolo VII del GATS.
6. Il gruppo di lavoro "Accordi di mutuo riconoscimento", istituito in applicazione dell'articolo 15.3, paragrafo 1 (Gruppi di lavoro), opera nell'ambito del comitato per il commercio ed è composto di rappresentanti delle Parti. Allo scopo di facilitare le attività di cui al paragrafo 2, il gruppo di lavoro si riunisce entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo, salvo diversa decisione delle Parti.
a) Il gruppo di lavoro esamina, per i servizi in generale e se del caso per particolari servizi, le seguenti questioni:
i) le procedure per incoraggiare i pertinenti organismi rappresentativi nei rispettivi territori a considerare il loro interesse per il mutuo riconoscimento;
ii) le procedure per favorire l'elaborazione di raccomandazioni sul mutuo riconoscimento da parte degli organismi rappresentativi.
b) Il gruppo di lavoro funge da punto di contatto per le questioni relative al mutuo riconoscimento sollevate da organismi rappresentativi pertinenti delle Parti.
Articolo 7.22: Trasparenza e informazioni riservate
1. Le Parti, per mezzo dei meccanismi istituiti secondo le disposizioni del capo 12 (Trasparenza), rispondono sollecitamente a ogni richiesta di informazioni specifiche avanzata dall'altra Parte riguardante:
a) accordi o intese internazionali, anche concernenti il mutuo riconoscimento, che riguardano o hanno incidenza su questioni che attengono al presente capo;
b) norme e criteri relativi alla concessione di licenze e alla certificazione di fornitori di servizi, comprese le informazioni concernenti l'appropriato organismo di regolamentazione o di altro tipo da consultare in merito a tali norme e criteri. Le norme e i criteri comprendono i requisiti in materia di istruzione, esame, esperienza, condotta ed etica, sviluppo professionale e ricertificazione, campo di attività, conoscenza locale e protezione dei consumatori.
2. Nessuna disposizione del presente accordo impone alle Parti di fornire informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private.
3. Le autorità di regolamentazione di ciascuna delle Parti rendono pubblici i requisiti, anche per quanto riguarda la documentazione, per la presentazione delle domande relative alla prestazione di servizi.
4. Le autorità di regolamentazione delle Parti forniscono al richiedente che ne faccia richiesta informazioni sullo stato della domanda presentata. Se l'autorità ha bisogno di acquisire ulteriori informazioni dal richiedente, ne dà sollecitamente comunicazione all'interessato.
5. L'autorità di regolamentazione che abbia respinto una domanda informa, nella misura del possibile, l'interessato che ne faccia richiesta delle ragioni del suo rifiuto.
6. L'autorità di regolamentazione di una Parte prende una decisione amministrativa sulla domanda completa relativa a una prestazione di servizi presentata da un investitore o da un fornitore di servizi transfrontalieri dell'altra Parte entro un termine di 120 giorni e comunica sollecitamente tale decisione al richiedente. Una domanda non è considerata completa fintanto che non sono state svolte tutte le audizioni del caso e non sono state ricevute tutte le necessarie informazioni. Se non è possibile prendere una decisone entro il termine di 120 giorni, l'autorità di regolamentazione lo comunica sollecitamente al richiedente e si adopera per prendere la decisione entro un termine successivo ragionevole.
Articolo 7.23: Regolamentazione interna
1. Qualora sia necessaria un'autorizzazione per la prestazione di un servizio o per lo stabilimento per cui sia stato assunto un impegno specifico, le autorità competenti delle Parti informano il richiedente, entro un termine ragionevole dalla presentazione di una domanda giudicata completa a norma delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, della decisione riguardante la sua domanda. Le autorità competenti delle Parti forniscono sollecitamente al richiedente che ne faccia richiesta informazioni sullo stato della sua domanda.
2. Ciascuna delle Parti istituisce o mantiene organi o procedure giurisdizionali, arbitrali o amministrativi che su richiesta dell'investitore o del fornitore di servizi interessato provvedono al sollecito riesame delle decisioni amministrative concernenti lo stabilimento, la fornitura transfrontaliera di servizi o la presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali e, se del caso, alla definizione di opportune misure correttive. Ove tali procedure non siano indipendenti dall'organo cui spetta la decisione amministrativa in questione, le Parti garantiscono che le procedure adottate consentano comunque un esame obiettivo e imparziale.
3. Affinché le misure relative ai requisiti e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche e ai requisiti per le licenze non costituiscano inutili ostacoli al commercio di servizi, fermo restando il diritto di regolamentare la fornitura di servizi e di introdurre nuove regolamentazioni in materia per raggiungere obiettivi di politica pubblica, ciascuna delle Parti si adopera, in modo appropriato a ciascun settore, per far sì che tali misure:
a) siano basate su criteri obiettivi e trasparenti, come la competenza e la capacità di fornire il servizio;
b) nel caso delle procedure per la concessione di licenze, non costituiscano in sé una restrizione della fornitura del servizio.
4. Il presente articolo è, se del caso, modificato, previa consultazione delle Parti, per includere nel presente accordo i risultati dei negoziati previsti dall'articolo VI, paragrafo 4, del GATS o i risultati di negoziati simili condotti in altre sedi multilaterali a cui le Parti partecipano, dal momento in cui essi prendono effetto.
Articolo 7.24: Governance
Ciascuna delle Parti si adopera, nella misura del possibile, affinché nei rispettivi territori siano applicati gli standard internazionali in materia di regolamentazione e vigilanza nel settore dei servizi finanziari e di lotta contro l'evasione e l'elusione fiscali. Tali standard internazionali comprendono, tra l'altro, il Core Principle for Effective Banking Supervision del comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, gli Insurance Core Principles and Methodology, approvati a Singapore il 3 ottobre 2003, dell'International Association of Insurance Supervisors, gli Objectives and Principles of Securities Regulation dell'International Organisation of Securities Commissions, l'Accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), la Dichiarazione sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali del G20, le Forty Recommendations on Money Laundering e le Nine Special Recommendations on Terrorist
Financing della Financial Action Task Force.
Sottosezione B Servizi informatici
Articolo 7.25: Servizi informatici
1. Quando liberalizzano gli scambi dei servizi informatici a norma delle sezioni da B a D, le Parti si attengono alle indicazioni dei paragrafi seguenti.
2. Il codice 84 della CPC30, codice delle Nazioni Unite utilizzato per descrivere i servizi informatici e i servizi correlati, copre le funzioni di base relative alla prestazione dei servizi informatici e dei servizi correlati: i programmi informatici definiti come serie di istruzioni necessarie per far funzionare e comunicare i computer (compresi il loro sviluppo e la loro implementazione), l'elaborazione e la memorizzazione dei dati, nonché i servizi correlati quali i servizi di consulenza e formazione del personale dei clienti. Grazie all'evoluzione tecnologica è aumentata l'offerta di questi servizi sotto forma di pacchetti di servizi correlati, che possono comprendere alcune di queste funzioni di base o la loro totalità. I servizi di web hosting o di domain hosting, i servizi di estrazione dati e il grid computing, ad esempio, sono una combinazione delle funzioni di base dei servizi informatici.
3. I servizi informatici e i servizi correlati, prestati o no tramite una rete, come Internet, comprendono ogni servizio in materia di:
a) consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, testing, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, supporto, assistenza tecnica o gestione in relazione a computer e sistemi informatici;
b) programmi informatici e inoltre consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, testing, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, adattamento, manutenzione, supporto, assistenza tecnica, gestione o uso in relazione a programmi informatici;
c) elaborazione dati, memorizzazione dati, hosting di dati o servizi di basi dati;
d) manutenzione e riparazione delle macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer;
e) formazione del personale dei clienti nel campo dei programmi informatici, dei computer o dei sistemi informatici, non classificati altrove.
4. I servizi informatici e i servizi correlati rendono possibile la prestazione di altri servizi (ad esempio bancari) mediante mezzi elettronici e non elettronici. Le Parti riconoscono che
30 Central Products Classification dell'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Series M, NO 77, CPC Prov, 1991.
esiste una differenza di rilievo tra il servizio abilitante (ad esempio il web-hosting o l'hosting di applicazioni) e il servizio essenziale o di contenuti (ad esempio quello bancario) fornito per via elettronica, e che in questi casi il servizio essenziale o di contenuti non è compreso nel codice CPC 84.
Sottosezione C Servizi postali e di corriere
Articolo 7.26: Principi di regolamentazione
Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, al fine di garantire la concorrenza nei servizi postali e di corriere non soggetti a regime di monopolio in ciascuna delle Parti, il comitato per il commercio stabilisce i principi del quadro regolamentare applicabile a questi servizi. Tali principi hanno per oggetto questioni quali le pratiche anticoncorrenziali, il servizio universale, le licenze individuali e la natura dell'autorità di regolamentazione.31
Sottosezione D Servizi di telecomunicazione
Articolo 7.27: Campo di applicazione e definizioni
1. La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro di regolamentazione per i servizi di telecomunicazione di base32, diversi dalla radiodiffusione, liberalizzati a norma delle sezioni da B a D del presente capo.
2. Ai fini della presente sottosezione si intende per:
a) servizi di telecomunicazione: tutti i servizi relativi alla trasmissione e alla ricezione di segnali elettromagnetici, escluse le attività economiche di fornitura dei contenuti la cui distribuzione richieda servizi di telecomunicazione;
b) servizio pubblico di trasporto di telecomunicazioni: ogni servizio di telecomunicazione che una Parte impone, espressamente o di fatto, sia offerta al pubblico;
c) rete pubblica di trasporto di telecomunicazioni: l'infrastruttura pubblica di telecomunicazione che permette le telecomunicazioni tra punti terminali definiti della rete ed entro di essi;
31 Nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata come diretta a modificare, all'entrata in vigore del presente accordo, il quadro regolamentare dell'organismo che attualmente regolamenta in Corea i fornitori privati di servizi di consegna.
32 Servizi elencati alle voci da a) a g) della rubrica C. Telecommunication Services del settore 2. Communication Services del documento MTN/GNS/W/120.
d) autorità di regolamentazione del settore delle telecomunicazioni: l'organismo o gli organismi con compiti di regolamentazione delle telecomunicazioni indicati nella presente sottosezione;
e) infrastrutture essenziali: le infrastrutture di una rete o di un servizio pubblici di trasporto di telecomunicazione che:
i) sono fornite in modo esclusivo o predominante da un unico fornitore o da un numero ristretto di fornitori e
ii) non possono in pratica essere sostituite, sul piano economico o tecnico, per fornire un servizio;
f) fornitore principale del settore delle telecomunicazioni: un fornitore in grado di influire sostanzialmente (in termini di prezzi e di offerta) sulle modalità di partecipazione al mercato dei servizi di telecomunicazione interessato per effetto del controllo esercitato su infrastrutture essenziali o dello sfruttamento della propria posizione sul mercato;
g) interconnessione: il collegamento con fornitori di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni che consente agli utenti di un fornitore di comunicare con gli utenti di un altro fornitore e di accedere ai servizi forniti da un altro fornitore, per il quale sono assunti impegni specifici;
h) servizio universale: l'insieme di servizi che devono essere messi a disposizione di tutti gli utenti nel territorio di una Parte, indipendentemente dalla loro situazione geografica e a un prezzo accessibile;33
i) utente finale: un consumatore finale o un abbonato di un servizio pubblico di trasporto di telecomunicazioni, compreso un fornitore di servizi diverso da un fornitore di servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni;
j) non discriminatorio: un trattamento non meno favorevole di quello di cui fruiscono gli altri utenti di reti o servizi pubblici simili di trasporto di telecomunicazioni in circostanze simili;
k) portabilità del numero: la possibilità per gli utenti finali dei servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni di conservare, nello stesso luogo, gli stessi numeri di telefono senza perdita di qualità, affidabilità o convenienza in caso di passaggio da un fornitore di servizi di trasporto di telecomunicazioni a un altro della stessa categoria.
Articolo 7.28: Autorità di regolamentazione
1. Le autorità di regolamentazione nel settore dei servizi di telecomunicazione sono giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti da ogni fornitore di servizi di telecomunicazione.
33 L'ambito e le modalità di attuazione dei servizi universali sono stabiliti da ciascuna delle Parti.
2. Esse dispongono di competenze sufficienti per regolamentare il settore. Le funzioni affidate a un'autorità di regolamentazione sono rese pubbliche in una forma chiara e facilmente accessibile, in particolare quando tali funzioni vengano assegnate a più organismi.
3. Le decisioni e le procedure adottate dalle autorità di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti gli operatori del mercato.
Articolo 7.29: Autorizzazione a fornire servizi di telecomunicazione
1. La prestazione dei servizi è, per quanto possibile, autorizzata a seguito di una semplice procedura di autorizzazione.
2. Può essere prescritta una licenza per tener conto delle questioni di attribuzione delle frequenze, dei numeri e dei diritti di passaggio. Le modalità e le condizioni di tali licenze sono rese note al pubblico.
3. Xxx sia prescritta una licenza:
a) tutti i criteri relativi al rilascio delle licenze e il periodo di tempo normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito alla richiesta di licenza sono resi noti al pubblico;
b) i motivi del diniego del rilascio della licenza vengono comunicati per iscritto al richiedente che ne faccia richiesta;
c) i diritti di xxxxxxx00 riscossi dalle Parti per il rilascio di una licenza non superano i costi amministrativi normalmente sostenuti nella gestione, nel controllo e nell'applicazione delle licenze in questione.35
Articolo 7.30: Misure di salvaguardia della concorrenza in relazione ai fornitori principali
Sono mantenute misure appropriate volte a impedire che i fornitori che, da soli o congiuntamente, sono fornitori principali pongano o mantengano in essere pratiche anticoncorrenziali. Tali pratiche anticoncorrenziali consistono in particolare:
a) in sovvenzioni incrociate anticoncorrenziali 36;
b) nell'utilizzare con esiti anticoncorrenziali informazioni ottenute dai concorrenti;
34 I diritti di licenza non comprendono i pagamenti dovuti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, né i contributi obbligatori alla fornitura del servizio universale.
35 Questa disposizione prende effetto al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo. Ciascuna delle Parti provvede a far sì che i diritti di licenza siano istituiti e applicati in modo non discriminatorio fin dall'entrata in vigore del presente accordo.
36 O compressione dei margini (margin squeeze) per la Parte UE.
c) nel non mettere tempestivamente a disposizione di altri fornitori di servizi informazioni tecniche relative alle infrastrutture essenziali e informazioni pertinenti sul piano commerciale, necessarie a tali fornitori ai fini della prestazione dei servizi.
Articolo 7.31: Interconnessione
1. Ciascuna delle Parti dispone che i fornitori di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni operanti nel proprio territorio diano, direttamente o indirettamente nello stesso territorio, la possibilità ai fornitori di servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni dell'altra Parte di negoziare un'interconnessione. Gli accordi di interconnessione devono, di norma, essere conclusi sulla base di negoziazioni commerciali tra le società.
2. Le autorità di regolamentazione garantiscono che i fornitori utilizzino le informazioni ottenute da un'altra impresa nel corso della trattativa relativa a un accordo di interconnessione esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e osservino sempre gli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni trasmesse o memorizzate.
3. L'interconnessione a un fornitore principale è garantita in ogni punto della rete, se è tecnicamente praticabile, ed è fornita:
a) secondo modalità, condizioni (comprese le norme e le specifiche tecniche) e tariffe non discriminatorie e con un livello di qualità non inferiore a quello che il fornitore principale medesimo assicura per i propri servizi simili, per i servizi simili di fornitori di servizi non collegati o per i servizi simili delle sue controllate o altre società collegate;
b) tempestivamente, secondo modalità, condizioni (comprese le norme e le specifiche tecniche) e tariffe orientate ai costi trasparenti, ragionevoli, che tengono conto della fattibilità economica e sufficientemente disaggregate da consentire al fornitore di non dovere pagare per componenti o infrastrutture di rete di cui non ha bisogno per il servizio che deve essere prestato;
c) su richiesta, in corrispondenza di punti supplementari rispetto ai punti terminali di rete offerti alla maggioranza degli utenti, a tariffe che riflettano il costo di allestimento delle infrastrutture aggiuntive necessarie.
4. Le procedure applicabili all'interconnessione a un fornitore principale sono rese pubbliche.
5. I fornitori principali rendono noti al pubblico i propri accordi di interconnessione o le loro offerte di interconnessione di riferimento.37
37 Ciascuna Parte adempie questo obbligo in conformità della rispettiva legislazione pertinente.
Articolo 7.32: Portabilità del numero
Ciascuna delle Parti dispone che i fornitori di servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni nel rispettivo territorio, esclusi i fornitori di servizi voce tramite protocollo Internet, offrano la portabilità del numero, nella misura delle possibilità tecniche e secondo modalità e condizioni ragionevoli.
Articolo 7.33: Attribuzione e uso di risorse limitate
1. Tutte le procedure per l'attribuzione e l'uso di risorse limitate, comprese le frequenze, i numeri e i diritti di passaggio, sono espletate in modo obiettivo, tempestivo, trasparente e non discriminatorio.
2. Le informazioni circa l'attuale situazione delle bande di frequenza assegnate sono rese pubbliche, ma non è obbligatorio precisare nei dettagli le frequenze riservate a specifici usi pubblici.
Articolo 7.34: Servizio universale
1. Ciascuna delle Parti ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere.
2. Tali obblighi non vanno di per sé considerati anticoncorrenziali, a condizione che siano gestiti in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio. La gestione di tali obblighi deve anche risultare neutrale in termini di concorrenza e non essere più gravosa del necessario per il tipo di servizio universale definito da ciascuna delle Parti.
Articolo 7.35: Riservatezza delle informazioni
Ciascuna delle Parti garantisce la riservatezza delle telecomunicazioni effettuate per mezzo di una rete pubblica di trasporto di telecomunicazioni e di servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico nonché dei relativi dati sul traffico, senza restrizioni del commercio di servizi.
Articolo 7.36: Risoluzione delle controversie in materia di telecomunicazioni
Ricorso
1. Ciascuna delle Parti provvede a che:
a) i fornitori di servizi possano adire un'autorità di regolamentazione o un altro organismo competente della Parte per risolvere le controversie insorte tra fornitori di servizi o tra fornitori di servizi e utenti attinenti a questioni oggetto della presente sottosezione;
b) in caso di controversia insorta tra fornitori di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni in relazione ai diritti e agli obblighi di cui alla presente
sottosezione, l'autorità di regolamentazione interessata, su richiesta di una delle parti, adotti con la massima sollecitudine possibile, e comunque entro un termine ragionevole, una decisione vincolante di risoluzione della controversia.
Appello e controllo giurisdizionale
2. Ogni fornitore di servizi i cui interessi giuridicamente tutelati siano lesi da una decisione di un'autorità di regolamentazione:
a) ha la facoltà di impugnare tale decisione dinanzi a un organo di appello.38 Se quest'ultimo non è di carattere giudiziario, le sue decisioni sono sempre motivate per iscritto e sono soggette al riesame di un'autorità giudiziaria imparziale e indipendente. Le decisioni degli organi di appello hanno effetto esecutivo;
b) può ottenere un riesame della decisione da parte di un'autorità giudiziaria imparziale e indipendente della Parte. Le Parti non consentono che una domanda di controllo giurisdizionale giustifichi l'inosservanza di una decisione dell'autorità di regolamentazione, a meno che l'organo giudiziario interessato non sospenda tale decisione.
Sottosezione E Servizi finanziari
Articolo 7.37: Campo di applicazione e definizioni
1. La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro di regolamentazione applicabile a tutti i servizi finanziari liberalizzati a norma delle sezioni da B a D.
2. Ai fini della presente sottosezione si intende per:
servizi finanziari: qualsiasi servizio di natura finanziaria offerto da un fornitore di servizi finanziari di una delle Parti. I servizi finanziari comprendono le seguenti attività:
a) servizi assicurativi e connessi:
i) assicurazione diretta (compresa la coassicurazione):
A) ramo vita;
B) ramo danni;
ii) riassicurazione e retrocessione;
iii) intermediazione assicurativa (ad esempio attività di broker e agenzie);
38 Nel caso delle controversie tra fornitori di servizi o tra fornitori di servizi e utenti, l'organo di appello è indipendente dalle parti della controversia.
iv) servizi accessori del settore assicurativo, quali i servizi di consulenza, i servizi attuariali, di valutazione dei rischi e di liquidazione sinistri;
b) servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione):
i) raccolta di depositi e altri fondi rimborsabili tra il pubblico;
ii) prestiti di qualsiasi tipo, ivi compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali;
iii) leasing finanziario;
iv) tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, compresi carte di credito e di addebito, traveller's cheque e bonifici bancari;
v) garanzie e impegni;
vi) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, relative a:
A) strumenti del mercato monetario (compresi assegni, cambiali, certificati di deposito);
B) valuta estera;
C) prodotti derivati, compresi, ma non esclusivamente, i contratti a termine e a premio;
D) strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi swaps e contratti a termine (forward rate agreements);
E) titoli trasferibili;
F) altri strumenti negoziabili e attività finanziarie, ivi compresi i lingotti;
vii) partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) nonché prestazione di servizi collegati;
viii) intermediazione sul mercato monetario;
ix) gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;
x) servizi di liquidazione e compensazione relativi a attività finanziarie, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;
xi) fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, nonché elaborazione di dati finanziari e relativo software;
xii) servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tutte le attività elencate ai precedenti punti da i) a xi), ivi comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafogli, consulenze su acquisizioni, ristrutturazioni e strategie aziendali;
fornitore di servizi finanziari: qualsiasi persona fisica o giuridica di una delle Parti che intenda prestare x xxxxxx servizi finanziari, a esclusione dei soggetti pubblici;
soggetto pubblico:
a) un'amministrazione pubblica, una banca centrale o un'autorità monetaria di una delle Parti, o un soggetto di proprietà o sotto il controllo di una delle Parti, che svolga principalmente funzioni pubbliche o attività a fini pubblici, ad esclusione quindi di soggetti operanti principalmente nel settore della prestazione di servizi finanziari su base commerciale; oppure
b) un soggetto privato che svolga funzioni normalmente esercitate da una banca centrale o un'autorità monetaria, nell'esercizio di tali funzioni;
nuovo servizio finanziario: un servizio di carattere finanziario, compresi i servizi connessi a prodotti nuovi ed esistenti o alla modalità di erogazione del prodotto, che non è fornito da alcun fornitore di servizi finanziari sul territorio di una delle Parti, ma è fornito sul territorio dell'altra parte.
Articolo 7.38: Misure prudenziali 39
1. Ciascuna delle Parti può adottare o mantenere per motivi prudenziali 40 misure aventi come scopo:
a) la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, dei titolari di polizze o dei soggetti nei confronti dei quali un fornitore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario;
b) la salvaguardia dell'integrità e della stabilità del proprio sistema finanziario.
2. Queste misure non comportano oneri maggiori di quelli necessari per raggiungere il loro scopo e, quando non sono conformi alle altre disposizioni del presente accordo, non sono utilizzate dalle Parti per sottrarsi agli impegni o agli obblighi che da tali disposizioni discendono.
39 Ai fini del presente accordo, è considerata misura prudenziale ogni misura applicata ai fornitori di servizi finanziari stabiliti nel territorio di una Parte che non sono regolamentati né sottoposti al controllo dell'autorità di vigilanza finanziaria di tale Parte. Le misure di questo tipo sono adottate in conformità di questo articolo.
40 I "motivi prudenziali" possono comprendere il mantenimento della sicurezza, della solidità, dell'integrità o della responsabilità finanziaria dei singoli fornitori di servizi finanziari.
3. Nessuna disposizione del presente accordo implica l'obbligo per le Parti di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici.
4. Fatti salvi altri mezzi di regolamentazione prudenziale del commercio transfrontaliero di servizi finanziari, una Parte può esigere la registrazione dei fornitori di servizi finanziari transfrontalieri dell'altra Parte e degli strumenti finanziari.
Articolo 7.39: Trasparenza
Le Parti riconoscono che la trasparenza delle regolamentazioni e delle politiche che disciplinano le attività dei fornitori di servizi finanziari è importante per facilitare l'accesso dei fornitori stranieri di servizi finanziari ai rispettivi mercati e l'esercizio delle loro attività in tali mercati. Ciascuna delle Parti si impegna a promuovere la trasparenza della regolamentazione in materia di servizi finanziari.
Articolo 7.40: Organismi di autoregolamentazione
Se una delle Parti esige l'appartenenza, la partecipazione o l'accesso a un organismo di autoregolamentazione, a una borsa o a un mercato dei valori mobiliari o degli strumenti a termine, a un organismo di compensazione o ad altra organizzazione o associazione affinché i fornitori di servizi finanziari dell'altra Parte possano fornire servizi finanziari in condizioni di parità con i fornitori di servizi finanziari di quella Parte, o se concede direttamente o indirettamente a tali soggetti privilegi o vantaggi per la fornitura di servizi finanziari, impone a tali organismi di autoregolamentazione l'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 7.6, 7.8, 7.12 e 7.14.
Articolo 7.41: Sistemi di pagamento e di compensazione
Ciascuna delle Parti concede ai fornitori di servizi finanziari dell'altra Parte stabiliti nel proprio territorio, secondo le modalità e alle condizioni cui è subordinato il trattamento nazionale, l'accesso ai sistemi di pagamento e di compensazione gestiti da organismi pubblici e agli strumenti di finanziamento e rifinanziamento ufficiali disponibili nel corso delle operazioni commerciali ordinarie. Il presente articolo non conferisce l'accesso agli strumenti del prestatore di ultima istanza di una Parte.
Articolo 7.42: Nuovi servizi finanziari
Ciascuna delle Parti autorizza i fornitori di servizi finanziari dell'altra Parte stabiliti nel proprio territorio a fornire qualsiasi nuovo servizio finanziario analogo a quelli di cui autorizza la fornitura da parte dei propri fornitori di servizi finanziari, in circostanze simili, secondo la propria legislazione, purché l'introduzione dei nuovi servizi finanziari non richieda una nuova legge o la modificazione di una legge esistente. Le Parti possono stabilire la forma istituzionale e giuridica della fornitura del servizio e subordinare tale fornitura ad un'autorizzazione. Se è prescritta un'autorizzazione, la relativa decisione viene adottata in tempi ragionevoli e l'autorizzazione può essere negata solo per motivi prudenziali.
Articolo 7.43: Trattamento dei dati
Entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo e comunque al più tardi alla data in cui prendono effetto impegni simili derivanti da altri accordi di integrazione economica:
a) ciascuna delle Parti autorizza i fornitori di servizi finanziari dell'altra Parte stabiliti nel proprio territorio a trasferire dati, per via elettronica o in altra forma, all'interno o al di fuori del proprio territorio, ai fini del loro trattamento, se esso è necessario per il normale esercizio dell'attività di tali fornitori;
b) ciascuna delle Parti, riaffermando il proprio impegno41 per la tutela dei diritti fondamentali e della libertà delle persone, adotta le opportune misure di salvaguardia a tutela della vita privata, in particolare in relazione al trasferimento dei dati personali.
Articolo 7.44: Eccezioni specifiche
1. Nessuna disposizione del presente capo osta a che una Parte, compresi i suoi soggetti pubblici, eserciti o fornisca in via esclusiva, sul proprio territorio, attività o servizi facenti parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime di protezione sociale obbligatorio, fatta eccezione per le attività che la sua regolamentazione interna prevede possano essere esercitate da fornitori di servizi finanziari in concorrenza con soggetti pubblici o con istituzioni private.
2. Nessuna disposizione del presente accordo si applica alle attività esercitate da una banca centrale o da un'autorità monetaria o da qualsiasi altro soggetto pubblico nel quadro di politiche monetarie o di cambio.
3. Nessuna disposizione del presente capo osta a che una Parte, compresi i suoi soggetti pubblici, eserciti o fornisca in via esclusiva, sul proprio territorio, attività o servizi per conto o con la garanzia o utilizzando le risorse finanziarie di tale Parte, compresi i suoi soggetti pubblici, fatta eccezione per le attività che la sua regolamentazione interna prevede possano essere esercitate da fornitori di servizi finanziari in concorrenza con soggetti pubblici o con istituzioni private.
Articolo 7.45: Risoluzione delle controversie
1. Il capo 14 (Risoluzione delle controversie) si applica alla risoluzione delle controversie in materia di servizi finanziari che attengono esclusivamente al presente capo, salvo diversa disposizione del presente articolo.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, il comitato per il commercio stabilisce un elenco di quindici persone. Le Parti propongono ciascuna
41 Questo impegno si riferisce ai diritti e alle libertà sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nelle Linee guide per la regolamentazione degli archivi informatizzati di dati personali (risoluzione 45/95 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990), e nelle Linee guida dell'OCSE sulla protezione della sfera privata e dei flussi transfrontalieri di dati personali (adottate dal Consiglio il 23 settembre 1980).
cinque persone e scelgono inoltre cinque persone che non sono cittadini né dell'una né dell'altra Parte e presiedono il collegio arbitrale. Tali persone possiedono competenza o esperienza nel campo del diritto o della pratica dei servizi finanziari, anche per quel che riguarda la regolamentazione applicabile ai fornitori di servizi finanziari, e si conformano alle disposizioni dell'allegato 14-C (Codice di condotta per i membri dei collegi arbitrali e dei mediatori).
3. Se i membri del collegio arbitrale sono estratti a sorte in conformità degli articoli 14.5, paragrafo 3 (Costituzione del collegio arbitrale), 14.9, paragrafo 3 (Periodo ragionevole per l'esecuzione), 14.10, paragrafo 3 (Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale), 14.11, paragrafo 4 (Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione), 14.12, paragrafo 3 (Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo successivamente alla sospensione degli obblighi), 6.1, 6.3 e 6.4 (Sostituzione) dell'allegato 14-B (Regole di procedura dell'arbitrato), il sorteggio avviene tra le persone dell'elenco stabilito come indicato nel paragrafo 2.
4. In deroga all'articolo 14.11, se un collegio arbitrale giudica una misura incompatibile con il presente accordo e la misura controversa riguarda il settore dei servizi finanziari e ogni altro settore, la Parte attrice può sospendere i benefici nel settore dei servizi finanziari che hanno un effetto equivalente all'effetto della misura nel proprio settore dei servizi finanziari. Se tale misura interessa solo un settore diverso da quello dei servizi finanziari, la Parte attrice non può sospendere i benefici nel settore dei servizi finanziari.
Articolo 7.46: Riconoscimento
1. Una Parte ha facoltà di riconoscere le misure prudenziali dell'altra Parte nel determinare le modalità di applicazione delle misure relative ai servizi finanziari che adotta. Tale riconoscimento, ottenibile attraverso procedure di armonizzazione o in altro modo, si può basare su un accordo o un'intesa tra le Parti o essere accordato autonomamente.
2. Una Parte che, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo o successivamente, sia parte di un accordo o di un'intesa con terzi del tipo di cui al paragrafo 1, offre all'altra Parte adeguate possibilità di negoziare la sua adesione a tale accordo o intesa, o di negoziarne altri analoghi, in circostanze in cui vi sia equivalenza della regolamentazione, della vigilanza, dell'applicazione della regolamentazione e, se del caso, delle procedure concernenti la condivisione delle informazioni tra le Parti dell'accordo o dell'intesa. Se una Parte concede il riconoscimento in via autonoma, offre all'altra Parte adeguate possibilità di dimostrare l'esistenza delle suddette circostanze.
Sottosezione F
Servizi di trasporto marittimo internazionale
Articolo 7.47: Campo di applicazione, definizioni e principi
1. La presente sottosezione stabilisce i principi della liberalizzazione dei servizi di trasporto marittimo internazionale a norma delle sezioni da B a D.
2. Ai fini della presente sottosezione, si intende per:
a) trasporto marittimo internazionale: i trasporti multimodali porta a porta, ossia i trasporti di merci mediante più di un modo di trasporto, comprendenti una tratta marittima, con un unico titolo di trasporto e implicanti perciò il diritto di stipulare direttamente contratti con gli operatori di altri modi di trasporto;
b) servizi di movimentazione di carichi marittimi: le attività svolte dalle società che si occupano di carico e scarico, compresi gli operatori terminalisti, escluse però le attività dirette dei lavoratori portuali se questo personale è organizzato indipendentemente dalle società che si occupano di carico e scarico o dagli operatori terminalisti. Le attività contemplate comprendono l'organizzazione e la direzione delle operazioni di:
i) carico e scarico delle navi;
ii) rizzaggio/derizzaggio del carico;
iii) ricevimento/consegna e custodia del carico prima dell'imbarco o dopo lo sbarco;
c) servizi di sdoganamento (o "servizi di spedizionieri doganali"): l'espletamento per conto terzi delle formalità doganali connesse all'importazione, all'esportazione o al transito dei carichi, che si tratti o meno dell'attività principale del fornitore del servizio o di una sua abituale attività complementare;
d) servizi di stazionamento e deposito di container: lo stoccaggio di container in aree portuali, per operazioni di riempimento/svuotamento, riparazione e messa a disposizione per le spedizioni;
e) servizi di agenzia marittima: le attività che consistono nel rappresentare come agente, in una data zona geografica, gli interessi commerciali di una o più linee o compagnie di navigazione per i seguenti scopi:
i) commercializzazione e vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi, dal preventivo alla fatturazione, nonché emissione di polizze di carico per conto delle compagnie, acquisto e rivendita dei necessari servizi connessi, preparazione della documentazione e fornitura delle informazioni commerciali;
ii) rappresentanza delle compagnie, organizzazione dello scalo o, se necessario, presa in carico delle merci.
3. Considerato il grado di liberalizzazione esistente tra le Parti nel trasporto marittimo internazionale:
a) le Parti applicano effettivamente il principio dell'accesso illimitato ai mercati e agli scambi marittimi internazionali su basi commerciali e non discriminatorie;
b) ciascuna delle Parti accorda alle navi battenti bandiera dell'altra Parte o gestite da fornitori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi per quanto riguarda tra l'altro l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, i relativi diritti e oneri, le agevolazioni doganali e l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.
4. Nell'applicare questi principi, le Parti:
a) si astengono dall'introdurre clausole in materia di ripartizione dei carichi in futuri accordi bilaterali con paesi terzi relativi a servizi di trasporto marittimo, compresi i trasporti di rinfuse secche e liquide e il traffico di linea, e non attivano le clausole di questo tipo eventualmente contenute in precedenti accordi bilaterali;
b) dall'entrata in vigore del presente accordo sopprimono e si astengono dall'introdurre misure unilaterali e ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero costituire una restrizione dissimulata o avere effetti discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel trasporto marittimo internazionale.
5. Ciascuna delle Parti autorizza i fornitori di servizi marittimi internazionali dell'altra Parte ad avere uno stabilimento nel proprio territorio applicando, per lo stabilimento e l'esercizio dell'attività, condizioni non meno favorevoli di quelle accordate ai propri fornitori di servizi o, se migliori, ai fornitori di servizi di un paese terzo, secondo le condizioni figuranti nel proprio elenco degli impegni.
6. Ciascuna delle Parti mette a disposizione dei fornitori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra Parte, secondo modalità e condizioni ragionevoli e non discriminatorie, i seguenti servizi portuali:
a) pilotaggio;
b) rimorchiaggio;
c) fornitura di provviste di bordo;
d) bunkeraggio e rifornimento idrico;
e) raccolta dei rifiuti e smaltimento della zavorra;
f) capitaneria di porto;
g) ausili alla navigazione;
h) servizi operativi a terra indispensabili per l'esercizio delle navi, come le comunicazioni, la fornitura di acqua e di elettricità, le infrastrutture per riparazioni di emergenza, i servizi di ancoraggio e ormeggio.
Sezione F Commercio elettronico
Articolo 7.48: Obiettivo e principi
1. Le Parti, riconoscendo che il commercio elettronico offre possibilità di crescita economica e di scambi, che è importante evitare gli ostacoli al suo uso e al suo sviluppo e che l'accordo OMC si applica alle misure che interessano il commercio elettronico, convengono di promuoverne lo sviluppo tra loro, collaborando in particolare per quanto riguarda i problemi posti dalle disposizioni relative al commercio elettronico del presente capo.
2. Le Parti convengono che lo sviluppo del commercio elettronico deve essere pienamente compatibile con le norme internazionali di protezione dei dati, in modo da guadagnare la fiducia degli utenti.
3. Le Parti convengono di non assoggettare a dazi doganali le consegne per via elettronica.42
Articolo 7.49: Cooperazione su questioni di regolamentazione
1. Le Parti instaurano sulle questioni attinenti alla regolamentazione del commercio elettronico un dialogo che avrà per tema, tra l'altro:
a) il riconoscimento dei certificati delle firme elettroniche rilasciati al pubblico e l'agevolazione dei servizi transfrontalieri di certificazione;
b) la responsabilità dei fornitori di servizi intermediari per quanto attiene alla trasmissione o alla memorizzazione dei dati;
c) la disciplina delle comunicazioni elettroniche non sollecitate;
d) la protezione dei consumatori in relazione al commercio elettronico;
e) lo sviluppo delle operazioni commerciali non cartacee;
f) qualsiasi altra questione pertinente allo sviluppo del commercio elettronico.
2. Il dialogo può comprendere lo scambio di informazioni sulla legislazione delle Parti relativa ai suddetti temi e sull'applicazione di tale legislazione.
42 L'inclusione in questo capo delle disposizioni relative al commercio elettronico è senza pregiudizio della posizione della Corea circa la classificazione delle consegne per via elettronica come commercio di servizi o di merci.
Sezione G Eccezioni
Articolo 7.50: Eccezioni
Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali provvedimenti in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in cui esistono condizioni simili, o una restrizione dissimulata dello stabilimento o della fornitura transfrontaliera di servizi, nessuna disposizione del presente capo osta a che le Parti adottino o applichino provvedimenti:
a) necessari per tutelare la pubblica sicurezza o la pubblica morale o mantenere l'ordine pubblico43;
b) necessari per tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante;
c) relativi alla salvaguardia delle risorse naturali esauribili, se tali provvedimenti sono applicati congiuntamente a restrizioni nei confronti degli investitori interni o dell'offerta o del consumo interni di servizi;
d) necessari per la tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico;
e) necessari per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari che non siano incompatibili con le disposizioni del presente capo, ivi compresi quelli relativi:
i) alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente o ai mezzi per far fronte alle conseguenze di un'inadempienza contrattuale;
ii) alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali, nonché alla protezione della riservatezza dei registri e documenti contabili delle persone fisiche;
iii) alla sicurezza;
f) incompatibili con gli articoli 7.6 e 7.12, purché il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace di imposte dirette nei confronti di attività economiche, di investitori o di fornitori di servizi dell'altra Parte44.
43 L'eccezione per ragioni di ordine pubblico può essere invocata solo nei casi in cui esista una minaccia reale e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della società.
44 I provvedimenti finalizzati a garantire l'imposizione o riscossione equa o efficace delle imposte dirette comprendono i provvedimenti adottati da una Parte secondo il proprio sistema fiscale, i quali:
a) si applicano agli investitori e ai fornitori di servizi non residenti in considerazione del fatto che l'imposta dovuta dai soggetti non residenti viene determinata con riferimento a elementi imponibili aventi la loro fonte o situati nel territorio della Parte;
b) si applicano ai soggetti non residenti al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte nel territorio della Parte;
c) si applicano ai soggetti residenti e non, al fine di impedire l'elusione o l'evasione fiscale, ivi compresi
i provvedimenti per garantire l'osservanza degli obblighi;
d) si applicano agli utilizzatori di servizi prestati nel territorio dell'altra Parte o a partire da tale territorio, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte ch gravano tali utilizzatori in relazione a fonti ubicate nel territorio della Parte;
e) operano una distinzione tra investitori e fornitori di servizi soggetti a imposizione su elementi imponibili a livello mondiale e altri investitori e fornitori di servizi, in considerazione della differenza nella natura della loro base imponibile;
f) determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, detrazioni o crediti di soggetti residenti o succursali o tra soggetti collegati o succursali dello stesso soggetto, al fine di salvaguardare la base imponibile della Parte.
I termini o i concetti di natura fiscale contenuti nel presente articolo e in questa nota vanno intesi in base alle definizioni e ai concetti fiscali, anche equivalenti o analoghi, della legislazione interna della Parte che adotta il provvedimento.
CAPO 8
PAGAMENTI E MOVIMENTI DI CAPITALI
Articolo 8.1: Pagamenti correnti
Le Parti si impegnano ad autorizzare senza restrizioni tutti i pagamenti e i trasferimenti in valuta liberamente convertibile sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra residenti delle Parti, conformemente allo Statuto del Fondo monetario internazionale.
Articolo 8.2: Movimenti di capitali
1. Per quanto attiene alle operazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, le Parti si impegnano a non imporre alcuna restrizione alla libera circolazione dei capitali, relativamente agli investimenti diretti effettuati a norma della legislazione del paese ospitante, agli investimenti e alle altre operazioni liberalizzate a norma del capo 7 (Commercio di servizi, stabilimento e commercio elettronico) e alla liquidazione e al rimpatrio di tali capitali investiti e di ogni utile che ne derivi.
2. Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le Parti garantiscono, per quanto riguarda le operazioni non menzionate al paragrafo 1 riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, a norma della legislazione del paese ospitante, la libera circolazione da parte di investitori dell'altra Parte di capitali relativi, tra l'altro:
a) a crediti collegati a operazioni commerciali, compresa la fornitura di servizi cui partecipa un residente di una Parte;
b) a prestiti e crediti finanziari;
c) alla partecipazione al capitale di una persona giuridica, senza l'intenzione di stabilire o mantenere legami economici duraturi.
3. Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le Parti non introducono nuove restrizioni dei movimenti di capitali tra residenti delle Parti e si astengono dal rendere più restrittive le disposizioni esistenti.
4. Le Parti possono consultarsi onde agevolare la circolazione dei capitali tra loro in modo da promuovere gli obiettivi del presente accordo.
Articolo 8.3: Eccezioni
Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali provvedimenti in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in cui esistono condizioni simili, o una restrizione dissimulata dei movimenti di capitali, nessuna disposizione del presente capo osta a che le Parti adottino o applichino provvedimenti:
a) necessari per tutelare la pubblica sicurezza o la pubblica morale o mantenere l'ordine pubblico;
b) necessari per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari che non siano incompatibili con le disposizioni del presente capo, ivi compresi quelli relativi:
i) alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente o ai mezzi per far fronte alle conseguenze di un'inadempienza contrattuale (fallimento, insolvenza e tutela dei diritti dei creditori);
ii) alle misure adottate o mantenute per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario di una Parte;
iii) all'emissione, di titoli, opzioni, contratti a termine o altri prodotti derivati e alle relative operazioni;
iv) alla rendicontazione finanziaria o alla registrazione di trasferimenti, se necessario per assistere le autorità di vigilanza o di regolamentazione finanziaria;
v) all'osservanza di ordinanze o deliberazioni adottate nel quadro di procedimenti giudiziari o amministrativi.
Articolo 8.4: Misure di salvaguardia
1. Qualora, in circostanze eccezionali, i pagamenti e i movimenti di capitali tra le Parti causino o rischino di causare gravi difficoltà nel funzionamento della politica monetaria o di cambio45 della Corea o di uno o più Stati membri dell'Unione europea, le Parti interessate46 possono adottare nei riguardi dei movimenti di capitali, per un periodo non superiore a sei mesi47, le misure di salvaguardia che sono strettamente necessarie48.
45 Le "gravi difficoltà nel funzionamento della politica monetaria o di cambio" consistono, ma non esclusivamente, in gravi difficoltà della bilancia dei pagamenti e dei rapporti finanziari con l'estero; le misure di salvaguardia di cui al presente articolo non si applicano nei riguardi degli investimenti diretti esteri.
46 L'Unione europea o gli Stati membri dell'Unione europea o la Corea.
47 Fintanto che perdurano le circostanze esistenti al momento dell'adozione iniziale delle misure di salvaguardia o circostanze equivalenti, l'applicazione delle misure di salvaguardia può essere prorogata di sei mesi, una sola volta, dalla Parte interessata. Se circostanze eccezionali inducono una Parte a ritenere necessaria un'ulteriore proroga delle misure di salvaguardia, essa si concerta preliminarmente con l'altra Parte sulle modalità di attuazione della proroga proposta.
48 In particolare, le misure di salvaguardia di cui al presente articolo devono essere applicate in modo tale da:
a) non essere confiscatorie;
b) non costituire un regime di cambio duplice o molteplice;
c) non interferire in altro modo sulla capacità degli investitori di ottenere un tasso di rendimento di mercato nel territorio della Parte che ha adottato misure di salvaguardia sugli attivi oggetto di restrizioni;
d) non arrecare pregiudizio agli interessi commerciali, economici o finanziari dell'altra Parte;
e) essere temporanee ed essere progressivamente soppresse col migliorare della situazione che ha
2. Il comitato per il commercio è immediatamente informato dell'adozione di misure di salvaguardia e, non appena possibile, della data prevista della loro soppressione.
portato alla loro adozione;
f) essere sollecitamente rese pubbliche dalle autorità competenti responsabili della politica di cambio.
CAPO 9 APPALTI PUBBLICI
Articolo 9.1: Disposizioni generali
1. Le Parti riaffermano il loro impegno a rispettare i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo sugli appalti pubblici (Agreement on Government Procurement) contenuto nell'allegato 4 dell'accordo OMC (di seguito "GPA 1994") e il loro interesse a sviluppare le opportunità commerciali bilaterali nel mercato degli appalti pubblici di ciascuna delle Parti.
2. Le Parti riconoscono il loro comune interesse a promuovere la liberalizzazione internazionale dei mercati degli appalti pubblici nel contesto del sistema regolamentato degli scambi internazionali. Le Parti continuano a cooperare al riesame di cui all'articolo XXIV:7 del GPA 1994 e in altre appropriate sedi internazionali.
3. Nessuna delle disposizioni del presente capo implica una deroga ai diritti e agli obblighi derivanti per ciascuna delle Parti dal GPA 1994 o da un accordo che lo sostituisca.
4. Per tutti gli appalti pubblici di cui al presente capo, le Parti applicano il testo provvisorio del GPA riveduto49 (di seguito "GPA riveduto"), con le seguenti eccezioni:
a) il trattamento più favorevole per le merci, i servizi e i fornitori di altre Parti (articolo IV, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2 del GPA riveduto);
b) il trattamento speciale e differenziato per i paesi in via di sviluppo (articolo V del GPA riveduto);
c) le condizioni per la partecipazione (articolo VIII, paragrafo 2, del GPA riveduto), che sono sostituite da: “non impone la condizione che, per poter partecipare a una gara d'appalto o essere aggiudicatario di un appalto, il fornitore di una Parte abbia in precedenza ottenuto uno o più contratti da un ente appaltante dell'altra Parte o abbia una precedente esperienza di lavoro nel territorio dell'altra Parte, tranne nel caso in cui tale esperienza sia essenziale per soddisfare i requisiti prescritti;”
d) le istituzioni (articolo XXI del GPA riveduto);
e) le disposizioni finali (articolo XXII del GPA riveduto).
5. Ai fini dell'applicazione del GPA riveduto di cui al paragrafo 4:
49 Figurante nel documento dell'OMC negs 268(Job No[1].8274) datato 19 novembre 2007.
a) il termine "accordo" nel GPA riveduto va inteso come "capitolo", tranne che nelle espressioni "paesi non Parti del presente accordo", che va intesa come "paesi non Parti", e "Parte del presente accordo", che va intesa come "Parte";
b) "altre Parti" nel GPA riveduto va inteso come "l'altra Parte";
c) "il comitato" nel GPA riveduto va inteso come "il gruppo di lavoro".
Articolo 9.2: Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti gli appalti pubblici contemplati dagli allegati di ciascuna Parte del GPA 1994 e dalle relative note, comprese le modifiche o le sostituzioni.
2. Ai fini del presente accordo, i contratti detti "build-operate-transfer" (di seguito "contratti BOT") e le concessioni di lavori pubblici, come definiti nell'allegato 9, sono soggetti alle disposizioni dell'allegato 9.
Articolo 9.3: Gruppo di lavoro "Appalti pubblici"
Il gruppo di lavoro "Appalti pubblici", istituito in applicazione dell'articolo 15.3, paragrafo 1 (Gruppi di lavoro), si riunisce, come stabilito di comune accordo o su richiesta di una Parte, per:
a) esaminare le questioni relative agli appalti pubblici e ai contratti BOT o alle concessioni di lavori pubblici che gli sono sottoposte da una Parte;
b) scambiare informazioni circa le opportunità esistenti in ciascuna delle Parti per quanto riguarda gli appalti pubblici e i contratti BOT o le concessioni di lavori pubblici;
c) esaminare ogni altra questione attinente alle disposizioni del presente capo.
CAPO 10 PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Sezione A Disposizioni generali
Articolo 10.1: Obiettivi
Gli obiettivi del presente capo sono:
a) agevolare la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi e creativi tra le Parti;
b) conseguire un adeguato ed efficace livello di tutela e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.
Articolo 10.2: Natura e portata degli obblighi
1. Le Parti applicano in modo adeguato ed efficace i trattati internazionali relativi alla proprietà intellettuale di cui sono parti, compreso l'accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), contenuto nell'allegato 1C dell'accordo OMC (di seguito "accordo TRIPS"). Le disposizioni del presente capo completano e precisano i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dall'accordo TRIPS.
2. Ai fini del presente accordo, i diritti di proprietà intellettuale comprendono:
a) il diritto d'autore, anche in relazione a programmi informatici e a basi di dati, e i diritti collegati;
b) i diritti collegati ai brevetti;
c) i marchi commerciali;
d) i marchi di servizi;
e) i disegni;
f) le topografie di circuiti integrati
g) le indicazioni geografiche;
h) le varietà vegetali;
i) la protezione delle informazioni non divulgate.
3. La protezione della proprietà intellettuale comprende la protezione contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (1967) (di seguito "convenzione di Parigi").
Articolo 10.3: Trasferimento di tecnologie
1. Le Parti convengono di procedere a scambi di opinioni e informazioni sulle loro pratiche e politiche che incidono sul trasferimento di tecnologie, sia all'interno dei rispettivi territori, sia con paesi terzi. Ciò comporta, in particolare, misure volte ad agevolare il flusso di informazioni, le partnership tra imprese, la concessione di licenze e la subfornitura. Particolare attenzione è riservata alle condizioni necessarie a creare un contesto favorevole al trasferimento di tecnologie nei paesi ospitanti, anche per quanto riguarda lo sviluppo del capitale umano e il quadro giuridico.
2. Ciascuna delle Parti adotta le misure opportune per prevenire o controllare pratiche o condizioni per la concessione di licenze sui diritti di proprietà intellettuale che possono nuocere al trasferimento internazionale di tecnologie e che costituiscono un abuso dei diritti di proprietà intellettuale da parte dei titolari degli stessi.
Articolo 10.4: Esaurimento
Le Parti sono libere di stabilire il proprio regime di esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale.
Sezione B
Norme concernenti i diritti di proprietà intellettuale
Sottosezione a
Diritto d'autore e diritti connessi
Articolo 10.5: Protezione concessa
Le Parti osservano:
a) gli articoli da 1 a 22 della Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (1961) (di seguito "convenzione di Roma");
b) gli articoli da 1 a 18 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (1971) (di seguito "convenzione di Berna");
c) gli articoli da 1 a 14 del trattato dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (di seguito "OMPI") sul diritto d'autore (1996) (di seguito “WCT”);
d) gli articoli da 1 a 23 del trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e i fonogrammi (di seguito "WPPT").
Articolo 10.6: Durata dei diritti d'autore
Ciascuna delle Parti dispone che, se la durata della protezione di un'opera è calcolata sulla base della vita di una persona fisica, tale durata corrisponda almeno alla vita dell'autore e ai 70 anni seguenti la sua morte.
Articolo 10.7: Organismi di radiodiffusione
1. I diritti degli organismi di radiodiffusione scadono non prima di 50 anni dopo la prima diffusione di un'emissione, sia essa trasmessa su filo o via etere, incluse le emissioni xxx xxxx x xxx xxxxxxxxx.
0. Nessuna delle Parti consente la ritrasmissione di segnali televisivi (terrestri, xxx xxxx x xxx xxxxxxxxx) xx Internet senza l'autorizzazione del titolare o dei titolari dei diritti eventuali del contenuto del segnale e del segnale.50
Articolo 10.8: Cooperazione in materia di gestione collettiva dei diritti
Le Parti agevolano la conclusione di intese tra le rispettive società di gestione collettiva dei diritti al fine di facilitare reciprocamente l'accesso al contenuto e il suo scambio tra le Parti e di garantire il trasferimento dei diritti per l'uso delle opere delle Parti o di altri contenuti coperti dal diritto d'autore. Le Parti si adoperano per raggiungere un alto grado di razionalizzazione e per migliorare la trasparenza per quanto riguarda l'esecuzione dei compiti delle rispettive società di gestione.
Articolo 10.9: Radiodiffusione e comunicazione al pubblico
1. Ai fini del presente articolo si intende per:
a) radiodiffusione, la trasmissione senza fili, per la ricezione da parte del pubblico, di suoni o di immagini e suoni o delle loro rappresentazioni; tale trasmissione effettuata via satellite; la trasmissione di segnali criptati, se i mezzi di decriptazione sono forniti al pubblico dall'organismo di radiodiffusione o con il suo consenso;
b) comunicazione al pubblico, la trasmissione al pubblico, per qualsiasi mezzo diverso dalla radiodiffusione, dei suoni di un'interpretazione o di un'esecuzione o dei suoni fissati in un fonogramma. Ai fini del paragrafo 5, per "comunicazione al pubblico" si intende anche il fatto di rendere udibili dal pubblico i suoni o le rappresentazioni di suoni fissati in un fonogramma.
2. Ciascuna delle Parti conferisce agli esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la radiodiffusione senza fili e la comunicazione al pubblico delle loro
50 Ai fini del presente paragrafo, la ritrasmissione nel territorio di una Parte per mezzo di una rete chiusa e definita di abbonati non accessibile dall'esterno di tale territorio non costituisce una ritrasmissione via Internet.
esecuzioni, tranne nei casi in cui l'esecuzione sia essa stessa già un'esecuzione radiodiffusa o sia effettuata a partire da una fissazione.
3. Ciascuna delle Parti garantisce agli esecutori e ai produttori di fonogrammi il diritto a una singola equa remunerazione se un fonogramma pubblicato a fini commerciali, o una riproduzione di tale fonogramma, è utilizzato per una radiodiffusione senza fili o per una comunicazione al pubblico.
4. Ciascuna delle Parti prevede nella propria legislazione che gli esecutori o i produttori del fonogramma, o entrambi, ricevano dall'utilizzatore la singola equa remunerazione. Le Parti possono emanare disposizioni di legge che stabiliscono le modalità di ripartizione della singola equa remunerazione tra gli esecutori e i produttori di fonogrammi in assenza di un accordo tra gli stessi.
5. Ciascuna delle Parti conferisce agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:
a) la ridiffusione delle loro emissioni;
b) la fissazione delle loro emissioni;
c) la comunicazione al pubblico delle loro emissioni televisive se tale comunicazione avviene in luoghi accessibili al pubblico contro pagamento di un diritto di ingresso. La legislazione dello Stato in cui è invocata la protezione di questo diritto stabilisce le modalità secondo cui esso può essere esercitato.
Articolo 10.10: Diritto degli autori sulle successive vendite di opere d'arte
Le Parti convengono di scambiare opinioni e informazioni sulle pratiche e sulle politiche concernenti il diritto degli autori sulle successive vendite di opere d'arte. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti avviano consultazioni per esaminare l'opportunità e la possibilità di introdurre in Corea un diritto degli autori sulle successive vendite di opere d'arte.
Articolo 10.11: Limitazioni ed eccezioni
Le Parti possono prevedere nella loro legislazione che in determinati casi speciali i diritti conferiti ai titolari di diritti di cui agli articoli da 10.5 a 10.10 siano soggetti a limitazioni ed eccezioni, purché tali limitazioni ed eccezioni non siano in contrasto con uno sfruttamento normale dell'opera e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi dei titolari di diritti.
Articolo 10.12: Protezione delle misure tecnologiche
1. Ciascuna delle Parti prevede un'adeguata protezione giuridica contro l'elusione di efficaci misure tecnologiche da parte di persone consapevoli, o che si possono ragionevolmente presumere consapevoli, di perseguire tale obiettivo.
2. Ciascuna delle Parti prevede un'adeguata protezione giuridica contro la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la pubblicità per la vendita o il noleggio o la detenzione a scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti o la prestazione di servizi, che:
a) siano oggetto di una promozione, di una pubblicità o di una commercializzazione con finalità di eludere, o
b) non abbiano, se non in misura limitata, altra finalità o uso commercialmente rilevante, oltre quello di eludere, o
c) siano principalmente progettate, prodotte, adattate o realizzate con la finalità di rendere possibile o di facilitare l'elusione di
efficaci misure tecnologiche.
3. Ai fini del presente accordo, per misure tecnologiche si intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali protetti, non autorizzati dal titolare del diritto d'autore o del diritto connesso al diritto d'autore, così come previsto dalla legislazione di ciascuna delle Parti. Le misure tecnologiche sono considerate efficaci nel caso in cui l'uso dell'opera o di altro materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o di altro materiale protetto, o di un meccanismo di controllo delle copie, che realizza l'obiettivo di protezione.
4. Ciascuna delle Parti può prevedere eccezioni e limitazioni alle misure di attuazione dei paragrafi 1 e 2 nel rispetto della propria legislazione e dei pertinenti accordi internazionali di cui all'articolo 10.5.
Articolo 10.13: Protezione delle informazioni sul regime dei diritti
1. Ciascuna delle Parti prevede un'adeguata protezione giuridica contro chiunque compia consapevolmente senza averne diritto i seguenti atti:
a) rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti;
b) distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti ai sensi del presente accordo, dalle quali siano state rimosse o alterate senza averne diritto le informazioni elettroniche sul regime dei diritti,
ove chi compie tali atti sia consapevole, o si possa ragionevolmente presumere che sia consapevole, che con essi induce, rende possibile, agevola o dissimula una violazione di diritti d'autore o diritti connessi previsti dalla legge della Parte.
2. Ai fini del presente accordo, per informazioni sul regime dei diritti s'intende qualunque informazione fornita dai titolari dei diritti che identifichi l'opera o i materiali protetti di cui al presente accordo, l'autore o qualsiasi altro titolare dei
diritti, o qualunque informazione circa i termini e le condizioni di uso dell'opera o di altri materiali nonché qualunque numero o codice che rappresenti tali informazioni.
3. La disposizione del paragrafo 2 si applica quando uno qualsiasi degli elementi suddetti figuri su una copia o appaia nella comunicazione al pubblico di un'opera o di uno dei materiali di cui al presente accordo.
Article10.14: Disposizione transitoria
La Corea si conforma pienamente gli obblighi di cui agli articoli 10.6 e 10.7 entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Sottosezione B Marchi
Articolo 10.15: Procedura di registrazione
L'Unione europea e la Corea predispongono un sistema di registrazione dei marchi nel quale i motivi di ogni decisione di rifiuto della registrazione di un marchio sono comunicati per iscritto e possono essere comunicati per xxx xxxxxxxxxxx xx richiedente, che ha la possibilità di impugnare il rifiuto e di ricorrere in giudizio contro una decisione di rifiuto definitiva L'Unione europea e la Corea introducono anche la possibilità per le parti interessate di opporsi a domande di registrazione di marchi. L'Unione europea e la Corea istituiscono una base di dati elettronica, accessibile al pubblico, delle domande e delle registrazioni di marchi.
Articolo 10.16: Accordi internazionali
L'Unione europea e la Corea si conformano alle disposizioni del Trattato sul diritto dei marchi (1994) e si adoperano nella misura del possibile per conformarsi alle disposizioni del Trattato di Singapore sul diritto dei marchi (2006).
Articolo 10.17: Eccezioni ai diritti conferiti da un marchio
Ciascuna delle Parti prevede l'uso leale di termini descrittivi come limitata eccezione ai diritti conferiti da un marchio e può prevedere altre limitate eccezioni, a condizione che esse tengano conto dei legittimi interessi del titolare del marchio e dei terzi.
SOTTOSEZIONE C INDICAZIONI GEOGRAFICHE51, 52
51 In questa sottosezione si intendono per "indicazioni geografiche":
a) le indicazioni geografiche, le denominazione di origine, i vini di qualità prodotti in una regione specifica e i vini da tavola con indicazione geografica di cui al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006; al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008; al regolamento (CEE) n. 1601/1991 del Consiglio del 10 giugno 1991; al
Articolo 10.18: Riconoscimento delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli, i prodotti alimentari e i vini
1. Esaminata la legge sul controllo di qualità dei prodotti agricoli e le relative norme di applicazione per quanto riguarda la registrazione, il controllo e la protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e i prodotti alimentari in Corea, l'Unione europea conclude che questa legge è conforme agli elementi di cui al paragrafo 6.
2. Esaminato il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio e le relative norme di applicazione per quanto riguarda la registrazione, il controllo e la protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e i prodotti alimentari nell'Unione europea e il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'organizzazione comune del mercato del vino, la Corea conclude che queste norme sono conformi agli elementi di cui al paragrafo 6.
3. Esaminato un sommario delle specificazioni dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari corrispondenti alle indicazioni geografiche della Corea elencate nell'allegato 10-A, che sono state registrate dalla Corea in base alle disposizioni legislative di cui al paragrafo 1, l'Unione europea si impegna a proteggere le indicazioni geografiche elencate nell'allegato 10-A secondo il livello di protezione stabilito nel presente capo.
4. Esaminato un sommario delle specificazioni dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari corrispondenti alle indicazioni geografiche dell'Unione europea elencate nell'allegato 10-A, che sono state registrate dall'Unione europea in base alle disposizioni legislative di cui al paragrafo 2, la Corea si impegna a proteggere le indicazioni geografiche elencate nell'allegato 10-A secondo il livello di protezione stabilito nel presente capo.
5. Il paragrafo 3 si applica alle indicazioni geografiche per i vini per quanto riguarda le indicazioni geografiche aggiunte a norma dell'articolo 10.24.
6. L'Unione europea e la Corea convengono che gli elementi per la registrazione e il controllo delle indicazioni geografiche di cui ai paragrafi 1 e 2 sono i seguenti:
a) un registro delle indicazioni geografiche protette nei rispettivi territori;
b) una procedura amministrativa che consente di verificare che le indicazioni geografiche identificano un prodotto come originario di un territorio, di una regione o di una località di una delle Parti, quando una determinata qualità, reputazione o altra caratteristica del prodotto è attribuibile essenzialmente alla sua origine geografica;
regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999; e al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, o alle disposizioni che sostituiscono detti regolamenti; e
b) le indicazioni geografiche di cui alla legge sul controllo di qualità dei prodotti agricoli (legge n. 9759 del 9 giugno 2009) e alla legge sulla tassazione delle bevande alcoliche (legge n. 8852 del 29 febbraio 2008) della Corea.
52 La protezione di un'indicazione geografica a titolo di questa sottosezione è senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente accordo.
c) l'obbligo per una denominazione registrata di corrispondere a uno o più prodotti specifici per i quali è stabilita una specificazione che può essere modificata solo mediante debita procedura amministrativa;
d) disposizioni di controllo della produzione;
e) disposizioni giuridiche che stabiliscono che una denominazione registrata può essere utilizzata da ogni operatore che commercializza il prodotto agricolo o alimentare conforme alla specificazione corrispondente;
f) una procedura di obiezione che permette di tenere conto degli interessi legittimi dei precedenti utilizzatori delle denominazioni, siano esse protette o no in quanto proprietà intellettuale.
Articolo 10.19: Riconoscimento delle indicazioni geografiche specifiche per i vini,53 i vini aromatizzati54 e le bevande spiritose55
1. In Corea le indicazioni geografiche dell'Unione europea elencate nell'allegato 10-B sono protette per i prodotti che le utilizzano conformemente alla legislazione dell'Unione europea relativa alle indicazioni geografiche.
2. Nell'Unione europea, le indicazioni geografiche della Corea elencate nell'allegato 10- B sono protette per i prodotti che le utilizzano conformemente alla legislazione della Corea relativa alle indicazioni geografiche.
53 Ai fini della presente sottosezione si intendono per "vini" i prodotti di cui alla voce 22.04 del SA e che:
a) sono conformi al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, al regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 e al regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009, o agli atti legislativi che li sostituiscono; o
b) sono conformi alla legge sul controllo di qualità dei prodotti agricoli (legge n. 9759 del 9 giugno 2009) e alla legge sulla tassazione delle bevande alcoliche (legge n. 8852 del 29 febbraio 2008) della Corea.
54 Ai fini della presente sottosezione si intendono per "vini aromatizzati" i prodotti di cui alla voce 22.05 del SA e che:
a) sono conformi al regolamento (CEE) n. 1601/1991 del Consiglio del 10 giugno 1991, o agli legislativi che lo sostituiscono; o
b) sono conformi alla legge sul controllo di qualità dei prodotti agricoli (legge n. 9759 del 9 giugno 2009) e alla legge sulla tassazione delle bevande alcoliche (legge n. 8852 del 29 febbraio 2008) della Corea.
55 Ai fini della presente sottosezione si intendono per "bevande spiritose" i prodotti di cui alla voce 22.08 del SA e che:
a) sono conformi al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 e al regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione del 24 aprile 1990, o agli atti legislativi che li sostituiscono; o
b) sono conformi alla legge sul controllo di qualità dei prodotti agricoli (legge n. 9759 del 9 giugno 2009) e alla legge sulla tassazione delle bevande alcoliche (legge n. 8852 del 29 febbraio 2008) della Corea.
Articolo 10.20: Diritto d'uso
Una denominazione protetta a norma delle disposizioni della presente sottosezione può essere utilizzata da ogni operatore che commercializza prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o alcolici conformi alle corrispondenti specificazioni.
Articolo 10.21: Portata della protezione
1. Le indicazioni geografiche di cui agli articoli 10.18 e 10.19 sono protette contro:
a) l'uso di ogni mezzo, nella designazione o nella presentazione di una merce, che indichi o suggerisca che la merce in questione è originaria di una regione geografica diversa dal vero luogo di origine, in modo da indurre il pubblico in errore quanto all'origine geografica della merce;
b) l'uso di un'indicazione geografica che identifica una merce per una merce simile56 non originaria del luogo designato da tale indicazione geografica, anche se la vera origine della merce è indicata o l'indicazione geografica è tradotta o trascritta o accompagnata da termini quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione" o simili;
c) ogni altro uso che costituisce un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 10 bis della convenzione di Parigi.
2. Il presente accordo non pregiudica in alcun modo il diritto di ogni persona di utilizzare, nel corso di operazioni commerciali, il proprio nome o il nome del proprio predecessore in affari, purché tale nome non sia utilizzato in modo da indurre in errore il consumatore.
3. In caso di omonimia di indicazioni geografiche delle Parti, ogni indicazione è protetta, a condizione che sia stata utilizzata in buona fede. Il gruppo di lavoro sulle indicazioni geografiche decide le condizioni pratiche d'uso che permetteranno di differenziare le indicazioni geografiche omonime, tenendo conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori. Se un'indicazione geografica protetta dal presente accordo è omonima di un'indicazione geografica di un paese terzo, ciascuna delle Parti decide le condizioni pratiche d'uso che permetteranno di differenziare le indicazioni geografiche omonime, tenendo conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori.
4. Nessuna disposizione del presente accordo obbliga l'Unione europea o la Corea a proteggere un'indicazione geografica che non è protetta o cessa di esserlo nel paese d'origine o che in quel paese è caduta in disuso.
56 Per tutte le merci, l'espressione "merce simile" è interpretata in conformità dell'articolo 23.1 dell'accordo TRIPS relativo all'uso di un'indicazione geografica che identifica vini per vini non originari del luogo designato da tale indicazione geografica o che identifica bevande spiritose per bevande spiritose non originarie del luogo designato da tale indicazione geografica.
5. La protezione di un'indicazione geografica a norma del presente articolo non pregiudica la possibilità di continuare a utilizzare un marchio per il quale è stata presentata una domanda, che è stato registrato o è stato stabilito dall'uso, se tale possibilità è prevista dalla legislazione interessata, nel territorio di una Parte prima della data di presentazione della domanda di protezione o di riconoscimento dell'indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di invalidità o decadenza previsti dalla legislazione della Parte interessata. La data di presentazione della domanda di protezione o di riconoscimento dell'indicazione geografica è determinata a norma dell'articolo 10.23, paragrafo 2.
Articolo 10.22: Attuazione della protezione
Le Parti attuano la protezione di cui agli articoli da 10.18 a 10.23 di loro iniziativa per mezzo di un intervento appropriato delle loro autorità. Esse attuano inoltre tale protezione su richiesta di una parte interessata.
Articolo 10.23: Rapporto con i marchi
1. La registrazione di un marchio corrispondente a una delle situazioni di cui all'articolo 10.21, paragrafo 1, in relazione a un'indicazione geografica protetta per merci simili è rifiutata o invalidata dalle Parti a condizione che una domanda di registrazione del marchio sia stata presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione o di riconoscimento dell'indicazione geografica nel territorio interessato.
2. Ai fini del paragrafo 1:
a) per le indicazioni geografiche di cui agli articoli 10.18 e 10.19, la data di presentazione della domanda di protezione o di riconoscimento è la data di entrata in vigore del presente accordo;
b) per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 10.24, la data di presentazione della domanda di protezione o di riconoscimento è la data in cui la domanda di una Parte è ricevuta dall'altra.
Articolo 10.24: Aggiunta di indicazioni geografiche soggette a protezione57
1. L'Unione europea e la Corea convengono di aggiungere indicazioni geografiche soggette a protezione agli allegati 10-A e 10-B secondo la procedura di cui all'articolo 10.25.
2. L'Unione europea e la Corea convengono di trattare senza ingiustificato ritardo le domande presentate dall'altra Parte di aggiunta agli allegati di indicazioni geografiche soggette a protezione.
3. Una denominazione può non essere registrata come indicazione geografica se è in conflitto con la denominazione di una varietà vegetale, comprese le varietà d'uva, o di una razza animale e rischia di conseguenza di indurre in errore i consumatori quanto alla vera origine del prodotto.
Articolo 10.25: Gruppo di lavoro "Indicazioni geografiche"
1. Il gruppo di lavoro "Indicazioni geografiche", istituito in applicazione dell'articolo 15.3, paragrafo 1 (Gruppi di lavoro), si riunisce, come stabilito di comune accordo o su richiesta di una Parte, allo scopo di intensificare la cooperazione tra le Parti e il dialogo sulle indicazioni geografiche. Il gruppo di lavoro può formulare raccomandazioni e adottare decisioni per consenso.
2. Le riunioni del gruppo di lavoro si svolgono alternativamente in ciascuna delle Parti, alla data, nel luogo e nei modi (che possono comprendere la videoconferenza) stabiliti di comune accordo dalle Parti, ma entro 90 giorni dalla richiesta.
3. Il gruppo di lavoro può decidere:
a) di modificare gli allegati 10-A e 10-B e di aggiungere indicazioni geografiche dell'Unione europea o della Corea che, completata la procedura di cui all'articolo 10.18, paragrafi 3 e 4, se del caso, sono considerate anche dall'altra Parte come costituenti indicazioni geografiche e saranno protette nel territorio dell'altra Parte;
b) di modificare58 gli allegati di cui alla lettera a) per sopprimere indicazioni geografiche che cessano di essere protette nella Parte di origine59 o che, in base
57 Se una proposta è presentata:
a) dalla Corea per un prodotto originario cui si applica la legislazione dell'Unione europea di cui all'articolo 10.18, paragrafo 2, e alle note a piè di pagina dell'articolo 10.19; o
b) dall'Unione europea per un prodotto originario cui si applica la legislazione della Corea di cui all'articolo 10.18, paragrafo 1, e alle note a piè di pagina dell'articolo 10.19,
allo scopo di aggiungere al presente accordo una denominazione di origine che è stata riconosciuta da una delle Parti come indicazione geografica ai sensi dell'articolo 22.1 dell'accordo TRIPS per mezzo di leggi di una delle Parti diverse da quelle di cui all'articolo 10.18, paragrafi 1 e 2, e alle note a piè di pagina dell'articolo 10.19, le Parti convengono di esaminare se l'indicazione geografica può essere aggiunta al presente accordo in conformità delle disposizioni della presente sottosezione.
58 Queste modifiche riguardano l'indicazione geografica come tale, comprese la denominazione e la categoria del prodotto. Le modifiche delle specificazioni di cui all'articolo 10.18, paragrafi 3 e 4, o le modifiche degli organismi preposti al controllo di cui all'articolo 10.18, paragrafo 6, lettera d), restano
alla legislazione in vigore, non soddisfano più le condizioni richieste per essere considerate tali nell'altra Parte;
c) che un riferimento a una legislazione nel presente accordo deve essere considerato come riferimento a tale legislazione quale modificata e sostituita e in vigore a una data precisa dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
4. Il gruppo di lavoro si assicura che le disposizioni della presente sottosezione siano correttamente applicate e può esaminare qualsiasi questione attinente alla loro applicazione e al loro funzionamento. In particolare, esso ha il compito di:
a) scambiare informazioni sugli sviluppi legislativi e politici in materia di indicazioni geografiche;
b) scambiare informazioni su singole indicazioni geografiche al fine di valutare l'opportunità di una loro protezione in conformità del presente accordo;
c) scambiare informazioni al fine di ottimizzare il funzionamento del presente accordo.
5. Il gruppo di lavoro può discutere di ogni questione di comune interesse nel campo delle indicazioni geografiche.
Articolo 10.26: Domande individuali di protezione di indicazioni geografiche
Le disposizioni della presente sottosezione sono senza pregiudizio del diritto di chiedere il riconoscimento e la protezione di un'indicazione geografica in base alla vigente legislazione dell'Unione europea o della Corea.
Sottosezione D Disegni e modelli
Articolo 10.27: Protezione dei disegni e modelli
1. L'Unione europea e la Corea assicurano la protezione dei disegni e modelli creati indipendentemente, che sono nuovi e originali o presentano un carattere individuale.60
di competenza esclusiva della Parte cui pertiene l'indicazione geografica. Tali modifiche possono essere comunicato a titolo di informazione.
59 Le decisioni di cessazione della protezione di un'indicazione geografica restano di competenza esclusiva della Parte cui pertiene l'indicazione geografica.
60 La Corea non considera nuovi i disegni e modelli se disegni e modelli simili sono stati resi noti al pubblico o elaborati pubblicamente prima del deposito di una domanda di registrazione. La Corea non considera originali i disegni e modelli che hanno potuto essere facilmente creati da combinazioni di disegni e modelli che sono stati resi noti al pubblico o elaborati pubblicamente prima del deposito di una domanda di registrazione. L'Unione europea non considera nuovi i disegni e modelli se disegni e modelli identici sono stati resi disponibili al pubblico prima della data di deposito di un disegno o modello registrato o prima della data di divulgazione di un disegno o modello non registrato. L'Unione
2. La protezione è fornita attraverso la registrazione e conferisce ai titolari diritti esclusivi secondo quanto disposto dalla presente sottosezione.
Articolo 10.28: Diritti conferiti dalla registrazione
Il titolare di un disegno o modello protetto ha il diritto di impedire ai terzi, salvo proprio consenso, di produrre, offrire, vendere, importare, esportare o utilizzare articoli recanti o contenenti il disegno o modello protetto, qualora tali operazioni siano intraprese a fini commerciali, compromettano indebitamente il normale sfruttamento del disegno o modello o non siano compatibili con pratiche commerciali leali.
Articolo 10.29: Protezione conferita a un'apparenza non registrata
L'Unione europea e la Corea prevedono i mezzi giuridici per prevenire l'uso dell'apparenza non registrata di un prodotto soltanto se l'utilizzazione contestata deriva dalla copia dell'apparenza non protetta del prodotto.61 Tale utilizzazione comprende almeno la presentazione,62 l'importazione o l'esportazione delle merci.
Articolo 10.30: Durata della protezione
1. La durata della protezione accordata nelle Parti a seguito della registrazione è di almeno quindici anni.
2. La durata della protezione accordata nell'Unione europea e nella Corea per l'apparenza non registrata è di almeno tre anni.
Articolo 10.31: Eccezioni
L'Unione europea e la Corea possono prevedere limitate eccezioni alla protezione dei disegni e dei modelli, purché tali eccezioni non siano in irragionevole contrasto con il normale sfruttamento dei disegni e dei modelli protetti e non pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare del disegno o modello protetto, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi.
La protezione riconosciuta ai disegni e ai modelli non copre i disegni o i modelli dettati
europea considera che un disegno o modello non presenti un carattere individuale se l'impressione generale che esso suscita nell'utilizzatore informato non differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico.
61 Ai fini del presente articolo, l'Unione europea e la Corea considerano che le espressioni "disegno o modello non registrato" e "apparenza non registrata" hanno significati simili. Le condizioni per la protezione di un "disegno o modello non registrato" o di un'"apparenza non registrata" sono stabilite:
a) dalla Corea nella legge sulla prevenzione della concorrenza sleale e sul segreto commerciale (legge n. 8767 del 21 dicembre 2007);
b) dall'Unione europea nel regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, sui disegni e modelli comunitari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/2006 del Consiglio del 18 dicembre 2006.
62 Ai fini del presente articolo, l'Unione europea intende "presentazione" nel senso di "offerta" o "immissione sul mercato" e la Corea nel senso di "cessione, leasing o esibizione ai fini di una cessione o un leasing".
essenzialmente da considerazioni di carattere tecnico o funzionale
Non è protetto un disegno o modello contrario all'ordine pubblico o ai principi della moralità corrente.
Articolo 10.32: Rapporto con il diritto d'autore
I disegni e i modelli protetti a norma della presente sottosezione come disegni o modelli registrati nell'Unione europea o in Corea sono ammessi a fruire anche della protezione prevista dalla legge sul diritto d'autore vigente nel territorio delle Parti a decorrere dalla data in cui il disegno o modello è stato creato o fissato in una qualsiasi forma.63
Sottosezione E Brevetti
Articolo 10.33: Accordo internazionale
Le Parti si adoperano nella misura del possibile per conformarsi agli articoli da 1 a 16 del
Trattato sul diritto dei brevetti (2000).
Articolo 10.34: Brevetti e salute pubblica
1. Le Parti riconoscono l'importanza della Dichiarazione sull'accordo TRIPS e sulla salute pubblica adottata il 14 novembre 2001 dalla conferenza ministeriale dell'OMC (di seguito "dichiarazione di Doha"). Nell'interpretazione e nell'applicazione dei diritti e degli obblighi di cui alla presente sottosezione, le Parti possono basarsi su tale dichiarazione.
2. Le Parti contribuiscono ad applicare e rispettano la Decisione del Consiglio generale dell'OMC del 30 agosto 2003 sul paragrafo 6 della dichiarazione di Doha e il Protocollo che modifica l'Accordo TRIPS, adottato a Ginevra il 6 dicembre 2005.
Articolo 10.35: Proroga della durata dei diritti conferiti dalla protezione dei brevetti
1. Le Parti riconoscono che i prodotti farmaceutici64 e i prodotti fitosanitari65 protetti da un brevetto nei rispettivi territori sono soggetti a una procedura di autorizzazione amministrativa o di registrazione prima di essere immessi sui loro mercati.
63 La protezione di un disegno o modello in forza della legislazione sul diritto d'autore non è concessa automaticamente, ma solo se il disegno o modello ha diritto alla protezione in base alla legislazione sul diritto d'autore.
64 Come definiti nell'allegato 2-D (Prodotti farmaceutici e dispositivi medici).
65 I prodotti fitosanitari, nella forma in cui sono consegnati all'utilizzatore, sono costituiti da o contengono sostanze attive, fitoprotettori o sinergizzanti e sono destinati a uno dei seguenti usi:
a) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenirne gli effetti, tranne se questi prodotti sono considerati come utilizzati principalmente per ragioni di igiene più che di protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali;
b) influire sui processi vitali dei vegetali, senza peraltro fungere da fertilizzanti (ad esempio, i regolatori
2. Le Parti dispongono, su richiesta del titolare del brevetto, la proroga della durata dei diritti conferiti dalla protezione del brevetto per compensare il titolare del brevetto della riduzione della durata effettiva del brevetto conseguente alla prima autorizzazione all'immissione del prodotto sui rispettivi mercati. La proroga della durata dei diritti conferiti dalla protezione di brevetti non può eccedere i cinque anni66.
Articolo 10.36: Protezione dei dati comunicati per ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti farmaceutici67
1. Le Parti garantiscono la riservatezza, la non divulgazione e la non utilizzazione dei dati comunicati al fine di ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto farmaceutico.
2. A questo scopo, le Parti dispongono, nelle rispettive legislazioni, che i dati di cui all'articolo 39 dell'accordo TRIPS concernenti la sicurezza e l'efficacia, comunicati per la prima volta da un richiedente per ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di un nuovo prodotto farmaceutico nel territorio della rispettiva Parte, non siano utilizzati per rilasciare un'altra autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto farmaceutico, a meno che il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio abbia dato il suo esplicito consenso all'utilizzazione di tali dati.
3. Il periodo di protezione dei dati è di almeno cinque anni decorrenti dalla data della prima autorizzazione all'immissione in commercio ottenuta nel territorio delle rispettive Parti.
Articolo 10.37: Protezione dei dati comunicati per ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari
1. Le Parti stabiliscono i requisiti di sicurezza ed efficacia prima di autorizzare l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nei rispettivi mercati.
2. Le Parti dispongono che i test, gli studi o le informazioni presentati per la prima volta da un richiedente per ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario non siano utilizzati da terzi o dalle autorità interessate a profitto di un'altra persona mirante a ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario, a meno che il primo richiedente abbia dato il suo esplicito consenso all'utilizzazione di tali dati. Questa protezione è denominata qui di seguito "protezione dei dati".
di crescita);
c) conservare i prodotti vegetali, sempreché tali sostanze o prodotti non siano disciplinati da disposizioni speciali dell'Unione europea in materia di conservanti;
d) eliminare i vegetali o le parti di vegetali indesiderati, escluse le alghe, a meno che i prodotti siano applicati sul suolo o nell'acqua per proteggere i vegetali; o
e) frenare o evitare un indesiderato accrescimento dei vegetali, escluse le alghe, a meno che i prodotti siano applicati sul suolo o nell'acqua per proteggere i vegetali.
66 Senza pregiudizio di un'eventuale proroga per uso pediatrico, se prevista dalle Parti.
67 Come definiti nell'allegato 2-D (Prodotti farmaceutici e dispositivi medici).
3. Il periodo di protezione dei dati è di almeno dieci anni decorrenti dalla data della prima autorizzazione all'immissione in commercio nelle rispettive Parti.
Articolo 10.38: Attuazione
Le Parti adottano le misure necessarie per assicurare la piena efficacia della protezione prevista nella presente sottosezione e a questo scopo cooperano attivamente e instaurano un dialogo costruttivo.
Sottosezione F Altre disposizioni
Articolo 10.39: Varietà vegetali
Le Parti assicurano la protezione delle varietà vegetali e si conformano alla Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (1991).
Articolo 10.40: Risorse genetiche, sapere tradizionale e folklore
1. Fatta salva la loro legislazione nazionale, le Parti rispettano, salvaguardano e conservano il sapere, le innovazioni e le pratiche delle comunità indigene e locali che incarnino stili di vita tradizionali, utili per la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità; promuovono inoltre una loro più diffusa applicazione con il coinvolgimento e l'approvazione dei relativi titolari e incoraggiano un'equa condivisione dei vantaggi derivanti dall'uso di questo sapere e di queste innovazioni e pratiche.
2. Le Parti convengono di procedere a scambi regolari di opinioni e informazioni sulle pertinenti discussioni multilaterali condotte:
a) in sede OMPI, sulle questioni trattate nel quadro del comitato intergovernativo su risorse genetiche, sapere tradizionale e folklore;
b) in sede OMC, sulle questioni concernenti il rapporto tra l'accordo TRIPS, la convenzione sulla biodiversità (di seguito "CBD") e la protezione del sapere tradizionale e del folklore;
c) in sede CBD, sulle questioni relative a un regime internazionale di accesso alle risorse genetiche e di condivisione dei benefici.
3. Al termine delle discussioni multilaterali di cui al paragrafo 2, le Parti convengono, su richiesta di una di esse, di riesaminare in seno al comitato per il commercio il presente articolo, alla luce dei risultati e delle conclusioni di tali discussioni multilaterali. Il comitato per il commercio può adottare ogni decisione necessaria per dare effetto ai risultati del riesame.
Sezione C
Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale
Articolo 10.41: Obblighi generali
1. Le Parti riaffermano gli impegni assunti in forza dell'accordo TRIPS, in particolare della Parte III, e si assicurano che le rispettive legislazioni prevedano le misure, le procedure e i mezzi di ricorso complementari sottoindicati, in modo da poter agire efficacemente contro ogni violazione dei diritti di proprietà intellettuale68 oggetto del presente accordo.
2. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso:
a) comprendono mezzi di ricorso rapidi destinati a impedire infrazioni e mezzi di ricorso destinati a dissuadere dal commettere ulteriori infrazioni;
b) sono leali ed equi;
c) non sono inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati;
d) sono efficaci, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi.
Articolo 10.42: Soggetti dotati di legittimazione attiva
Le Parti riconoscono la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alla presente sezione e alla parte III dell'accordo TRIPS:
a) ai titolari di diritti di proprietà intellettuale, conformemente alle disposizioni della legislazione applicabile;
b) a tutti gli altri soggetti autorizzati a godere di questi diritti, in particolare ai titolari di licenze, ove ciò sia consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e nel rispetto di tali disposizioni;
c) agli organi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari di diritti di proprietà intellettuale, ove ciò sia consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e nel rispetto di tali disposizioni;
d) alle federazioni o associazioni aventi legittimazione e autorità per affermare tali diritti, ove ciò sia consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e nel rispetto di tali disposizioni.
Sottosezione A
68 Come definiti all'articolo 10.2, paragrafo 2, lettere da a) a h).
Misure, procedure e mezzi di ricorso civili
Articolo 10.43: Elementi di prova
In caso di violazione di un diritto di proprietà intellettuale commessa su scala commerciale, le Parti adottano le misure necessarie a consentire alle autorità giudiziarie competenti di ordinare, se del caso e previa richiesta di una Parte in tal senso, l'acquisizione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale in possesso della controparte, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.
Articolo 10.44: Misure provvisorie di salvaguardia delle prove
1. Ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, le Parti assicurano che l'autorità giudiziaria competente, su richiesta di un soggetto che abbia presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo diritto di proprietà intellettuale sia stato violato o stia per esserlo, disponga celeri ed efficaci misure provvisorie per salvaguardare le pertinenti prove dell'asserita violazione, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.
2. Le Parti possono disporre che tali misure comprendano la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle merci controverse e, all'occorrenza, dei materiali e degli strumenti utilizzati nella produzione o distribuzione di tali merci e dei relativi documenti. Tali misure sono adottate, se necessario senza sentire l'altra Parte, in particolare quando un ritardo rischia di causare un danno irreparabile al titolare del diritto o quando esiste un rischio dimostrabile di distruzione degli elementi di prova.
Articolo 10.45: Diritto d'informazione
1. Le Parti dispongono che, nel corso di procedimenti civili riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del ricorrente, l'autorità giudiziaria competente possa ordinare che l'autore della violazione e/o ogni altra persona che sia parte in una controversia o testimone forniscano informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione delle merci o dei servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale.
a) Per "ogni altra persona" si intende nel presente paragrafo una persona che:
i) sia stata trovata in possesso, su scala commerciale, di merci oggetto di violazione di un diritto;
ii) sia stata sorpresa a utilizzare, su scala commerciale, servizi oggetto di violazione di un diritto;
iii) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto;
iv) sia stata indicata dalla persona di cui alla presente lettera come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.
b) Le informazioni comprendono, secondo i casi:
i) nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori delle merci o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti;
ii) informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute od ordinate, nonché sul prezzo ottenuto per le merci o i servizi in questione.
2. Il presente articolo si applica fatte salve le altre disposizioni di legge che:
a) accordano al titolare diritti d'informazione più ampi;
b) disciplinano l'uso in sede civile o penale delle informazioni comunicate in forza del presente articolo;
c) disciplinano la responsabilità per abuso del diritto d'informazione;
d) accordano la possibilità di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero i soggetti di cui al paragrafo 1 ad ammettere la loro partecipazione personale o quella di parenti stretti a una violazione di un diritto di proprietà intellettuale;
e) disciplinano la tutela della riservatezza delle fonti informative o il trattamento dei dati personali.
Articolo 10.46: Misure provvisorie e cautelari
1. Le Parti dispongono che le autorità giudiziarie possano, su richiesta del ricorrente, emettere un'ingiunzione interlocutoria volta a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprietà intellettuale, o a vietare, a titolo provvisorio e imponendo se del caso il pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata ove ciò sia previsto dalla legislazione nazionale, il proseguimento delle presunte violazioni di tale diritto, o a subordinare il proseguimento di tale condotta alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare in caso di accertamento della violazione. Un'ingiunzione interlocutoria può inoltre essere emessa nei confronti di un intermediario69 i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare il diritto d'autore, i diritti connessi, i marchi o le indicazioni geografiche.
2. Un'ingiunzione interlocutoria può inoltre essere emessa per disporre il sequestro delle merci sospettate di ledere un diritto di proprietà intellettuale in modo da impedirne l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali.
3. Nei casi di violazioni commesse su scala commerciale, le Parti dispongono che, qualora il ricorrente faccia valere l'esistenza di circostanze che potrebbero compromettere il risarcimento dei danni, l'autorità giudiziaria possa ordinare il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni patrimoniali.
Articolo 10.47: Misure correttive
1. Le Parti dispongono che l'autorità giudiziaria competente possa ordinare, su richiesta del ricorrente e fatto salvo il risarcimento dei danni dovuto al titolare del diritto a causa della violazione, e senza indennizzo di alcun tipo, la distruzione delle merci in relazione alle quali sia stata accertata la violazione di un diritto di proprietà intellettuale od ogni altra misura diretta a ritirarle definitivamente dai circuiti commerciali. Se del caso, le autorità giudiziarie competenti possono anche ordinare la distruzione dei materiali e degli strumenti utilizzati principalmente per la creazione o la fabbricazione di tali merci.
2. Le autorità giudiziarie ordinano che queste misure siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo motivi contrari particolari.
3. Nell'esame di una domanda di misure correttive, si tiene conto della necessaria proporzionalità tra la gravità della violazione e le misure correttive ordinate, nonché degli interessi di terzi.
Articolo 10.48: Ingiunzioni
1. Le Parti dispongono che, in presenza di una decisione giudiziaria che abbia accertato la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possano emettere nei confronti dell'autore della violazione un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione.
2. Se così prevede la legge, il mancato rispetto di un'ingiunzione è, se del caso, passibile di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata, al fine di assicurarne l'esecuzione. Le Parti dispongono inoltre che i titolari del diritto possano chiedere un provvedimento ingiuntivo nei confronti di intermediari70 i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale.
Articolo 10.49: Misure alternative
La Parti possono stabilire che, nei casi opportuni e su richiesta del soggetto cui potrebbero essere applicate le misure di cui agli articoli 10.47 o 10.48, l'autorità giudiziaria competente possa ordinare il pagamento alla parte lesa di un indennizzo pecuniario in luogo dell'applicazione delle misure di cui agli articoli 10.47 o 10.48 qualora tale soggetto abbia agito in modo non intenzionale e senza negligenza, se l'esecuzione di tali misure gli
causerebbe un danno sproporzionato e se l'indennizzo pecuniario della parte lesa sembri ragionevolmente soddisfacente.
Articolo 10.50: Risarcimento del danno
1. Le Parti dispongono che l'autorità giudiziaria, nel fissare il risarcimento del danno:
a) tenga conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi dai fattori economici, come il pregiudizio morale causato al titolare del diritto dalla violazione;
b) in alternativa alla lettera a), possa fissare, nei casi opportuni, una somma forfettaria in base ad elementi quali, almeno, l'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere corrisposti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione.
2. Nei casi in cui l'autore della violazione sia stato implicato in un'attività di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, le Parti possono prevedere la possibilità che l'autorità giudiziaria disponga il recupero degli utili o il pagamento di un risarcimento che può essere predeterminato.
3. Nei procedimenti giudiziari civili, ciascuna delle Parti può, almeno per quanto riguarda opere, fonogrammi, interpretazioni ed esecuzioni protetti dal diritto d'autore e dai diritti connessi, e nei casi di contraffazione dei marchi, stabilire un risarcimento dei danni o mantenere il risarcimento prestabilito, secondo la scelta del titolare del diritto.
Articolo 10.51: Spese legali
Le Parti dispongono che le spese legali ragionevoli e proporzionate e le altre spese sostenute dalla parte vittoriosa siano, di norma, sostenute dalla parte soccombente, a meno che il rispetto del principio di equità non imponga una loro diversa ripartizione.
Articolo 10.52: Pubblicazione delle decisioni giudiziarie
Le Parti dispongono che, in caso di violazione dei diritti di proprietà intellettuale, l'autorità giudiziaria possa, se opportuno, ordinare, su richiesta del ricorrente e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione delle informazioni concernenti la decisione, comprese la sua affissione e la sua pubblicazione integrale o per estratto. Ciascuna delle Parti può prevedere ulteriori misure di pubblicità, appropriate alle circostanze particolari, compresa la pubblicità a grande diffusione.
Articolo 10.53: Presunzione della qualità di autore o di titolare di un diritto
Nei procedimenti civili che attengono al diritto d'autore e ai diritti connessi, ciascuna delle Parti presume che, in assenza di prova contraria, il soggetto il cui nome è abitualmente
indicato come quello dell'autore o del titolare del diritto connesso dell'opera o dell'oggetto sia il titolare designato del diritto per tale opera od oggetto.
Sottosezione B Repressione penale
Articolo 10.54: Portata della repressione penale
Le Parti prevedono procedimenti e sanzioni penali da applicare almeno nei casi di contraffazione deliberata dei marchi e di usurpazione del diritto d'autore e dei diritti connessi71 su scala commerciale.
Articolo 10.55: Contraffazione di indicazioni geografiche e di disegni e modelli
Nel rispetto delle leggi e delle regolamentazioni nazionali o costituzionali, le Parti considerano l'adozione di disposizioni che stabiliscano la responsabilità penale della contraffazione delle indicazioni geografiche e dei disegni e modelli.
Articolo 10.56: Responsabilità delle persone giuridiche
1. Le Parti adottano, nel rispetto dei rispettivi principi giuridici, le disposizioni necessarie per stabilire la responsabilità delle persone giuridiche per i reati di cui all'articolo 10.54.
2. Tale responsabilità è senza pregiudizio della responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso i reati.
Articolo 10.57: Favoreggiamento
Le disposizioni della presente sottosezione si applicano al favoreggiamento dei reati di cui all'articolo 10.54.
Articolo 10.58: Sequestro
Nel caso dei reati di cui all'articolo 10.54, le Parti dispongono che le rispettive autorità competenti abbiano la facoltà di ordinare il sequestro delle merci per le quali esista il sospetto di contraffazione del marchio o di usurpazione del diritto d'autore, dei materiali e degli strumenti utilizzati prevalentemente per commettere il presunto reato, delle prove documentali relative al presunto reato e di qualsiasi bene patrimoniale derivato od ottenuto direttamente o indirettamente dall'attività che viola i diritti di proprietà intellettuale.
71 L'espressione "diritti connessi" è definita da ciascuna delle Parti in conformità dei propri obblighi internazionali.
Articolo 10.59: Sanzioni
Per i reati di cui all'articolo 10.54, le Parti comminano sanzioni detentive e/o pecuniarie efficaci, proporzionate e dissuasive.
Articolo 10.60: Confisca
1. Per i reati di cui all'articolo 10.54, le Parti dispongono che le rispettive autorità competenti abbiano la facoltà di ordinare la confisca e/o la distruzione delle merci il cui marchio sia contraffatto e delle merci prodotte in violazione del diritto d'autore, dei materiali e degli strumenti utilizzati prevalentemente per produrre tali merci e di qualsiasi bene patrimoniale derivato od ottenuto direttamente o indirettamente dall'attività che viola i diritti di proprietà intellettuale.
2. Le Parti dispongono che le merci il cui marchio sia contraffatto e le merci prodotte in violazione del diritto d'autore che sono state confiscate in applicazione del presente articolo siano, se non sono distrutte, ritirate dai circuiti commerciali, a condizione che non siano pericolose per la salute e la sicurezza delle persone.
3. Le Parti dispongono inoltre che la confisca e la distruzione previste dal presente articolo avvengano senza alcun tipo di indennizzo del convenuto.
4. Le Parti possono disporre che le rispettive autorità giudiziarie abbiano la facoltà di ordinare la confisca di beni patrimoniali il cui valore corrisponda a quello dei beni patrimoniali derivati od ottenuti direttamente o indirettamente dall'attività che viola i diritti di proprietà intellettuale.
Articolo 10.61: Diritti dei terzi
Le Parti provvedono a che i diritti dei terzi siano debitamente protetti e garantiti
Sottosezione C Responsabilità dei fornitori di servizi online
Articolo 10.62: Responsabilità dei fornitori di servizi online72
Le Parti riconoscono che i servizi di intermediari possono essere utilizzati da terzi per attività che violano i diritti di proprietà intellettuale. Per garantire la libera circolazione dei servizi d'informazione e nel contempo il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nell'ambiente digitale, le Parti adottano le disposizioni di cui agli articoli da 10.63 a 10.66 per i fornitori di servizi intermediari quando non sono in alcun modo implicati nell'informazione trasmessa.
72 Ai fini della funzione di cui all'articolo 10.63, per "fornitore di servizi" si intende un fornitore di trasmissione, instradamento o connessioni per comunicazioni online numeriche tra punti specificati dall'utente di materiali scelti dall'utente, senza modifica del loro contenuto; ai fini delle funzioni di cui agli articoli 10.64 e 10.65, per "fornitore di servizi" si intende un fornitore o un operatore di strutture per servizi online o accesso alla rete.