ACCORDI DI PROGRAMMA
ACCORDI DI PROGRAMMA
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI - (Provincia di Napoli) - Accordo di Programma per la Gestione Integrata delle attività sociali e socio-sanitarie previste nel Piano Sociale di Zona V Annualità - Accordo ex art. 34 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Accordo ex art. 19 L. 8 novembre 2000, n. 328
L’anno duemilasei (2006), il giorno diciotto del mese di dicembre presso la sede municipale di Mugnano di Napoli (NA) in Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 0 tra i Comuni di:
- Mugnano di Napoli (comune capofila) in persona del Sindaco, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx domiciliato per la carica presso la sede comunale - Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 0, il quale interviene nel presente atto in forza di rappre- sentante legale dell’ente capofila dell’Ambito Territoriale NA 1, codice fiscale 00637570631;
- Calvizzano, in persona del Sindaco xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, domiciliato per la carica xxxxxx xx xxxx xxxx- xxxx - Xxxxx Xxxxxxxxxx x. 0 codice fiscale 80101670638;
- Melito, in persona della Commissione Straordinaria, domiciliata per la carica presso la sede comunale - Via Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, 48 codice fiscale 80050560632;
- Qualiano, in persona del Sindaco, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx domiciliato per la carica presso la sede comu- nale - Piazza del Popolo n. 1, codice fiscale 80034790636;
- Villaricca, in persona del Sindaco Avv. Xxxxxxxx Xxxx, domiciliato per la carica presso la sede comunale xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx x. 00, codice fiscale 80034870636;
e - ASL NA 2, in persona del Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede - Xxx Xxxxxxx Xxxxxx x. 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx (XX) codice fiscale 96004910632;
PREMESSO CHE
- la Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, legge 8 novembre 2000, n.328, individua il “Piano di Zona dei servizi socio-sanitari” come uno strumento fondamentale per la rea- lizzazione delle politiche di intervento nel settore socio-sanitario, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori istituzionali e sociali di definire, nell’esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi socio-sanitari sul territorio di riferimento;
- le Regioni, attraverso le aziende sanitarie locali, assicurano i livelli essenziali di assistenza di cui all’artico- lo 1 del decreto legislativo 30 dicembre - 1992, n. 502, sostituito dall’art. 1 del Decreto Legislativo 19 giugno
1999, n. 229;
- le aziende sanitarie locali, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sostituito dall’art. 3 del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229, in funzione del perseguimento dei loro fini istituziona- li, sono costituite in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizza- zione e funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato;
- le Regioni, allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunità locali, program- mano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all’articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 mar- zo 1998, n. 112, promuovendo, nell’ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e di concertazione, anche permanen- ti, per dare luogo a forme di cooperazione;
- i Comuni concorrono alla programmazione regionale e sono titolari delle funzioni amministrative con- cernenti gli interventi sociali svolti a livello locale esercitate adottando sul piano territoriale gli assetti più fun- zionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal DLgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la Regione Campania, nel rispetto di quanto previsto dal DLgs. 31 marzo 1998, n. 112, ha determinato, ai sensi dell’art. 8, comma 3, lett. a) della legge 8 novembre 2000, n. 328, tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, gli ambiti territoriali, le modalità e gli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete, prevedendo incentivi a favore dell’esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti
territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie;
VISTO l’art. 131 del DLgs. 31 marzo 1998, n. 112 conferisce alle regioni ed agli enti locali tutte le funzioni ed i compiti amministrativi nella materia dei servizi sociali;
- l’art. 19, comma 1, del DLgs. 8 novembre 2000, n. 328, dispone che “i comuni associati, negli ambiti terri- toriali di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell’ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell’articolo 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all’articolo 18, comma 6, a definire il Piano di Zona”;
- l’art. 19, comma 2, del DLgs. 8 novembre 2000, n. 328, ha espressamente previsto che il Piano di Zona è adottato attraverso un Accordo di programma;
- l’art. 34 del DLgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede la conclusione di accordi di programma per la defi- nizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di al- tri soggetti pubblici, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento; che l’Ambito zonale NA 1 (Mugnano, ente capofila, Calvizzano, Melito, Qualiano, Villaricca) e la ASL NA 2, ope- rano in integrazione per la realizzazione dei piani di zona sociale V annualità;
l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, laddove stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sem- pre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d’interesse comune; la D.G.R.C. n. 38/06 e le successive circolari applicative che chiariscono le modalità di anticipazione da parte dell’ASL delle quote sociali di compartecipazione previste dai LEA, purchè relative a prestazioni congiunta- mente riviste e monitorate, ai fini dell’inserimento nel rispettivo bilancio; lo statuto del Comune di Mugnano art. 21;lo statuto del Comune di Calvizzano art. 20;
lo statuto del Comune Melito art. 109;lo statuto del Comune Qualiano art. 55;
lo statuto del Comune Villaricca artt. 72 e 74; l’atto aziendale adottato dall’Azienda Sanitaria Locale NA 2, con deliberazione n. 447 del 2002 hanno definito gli impegni e gli obblighi specifici nei confronti dell’utenza, con indicazione dei mezzi e delle risorse attivabili, in sintonia con i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e nel rispetto del vincolo di bilancio;
CONSIDERATO la legge 7 agosto 1990, n. 241; la necessità da parte degli enti aderenti al presente Accor- do di facilitare ed incoraggiare l’accesso ai servizi sociali e socio sanitari, abbattendo gli ostacoli che gli utenti in- contrano lungo i percorsi burocratici, promuovendo politiche finalizzate a conseguire risultati di efficienza e di efficacia dei relativi procedimenti amministrativi, attraverso la definizione di un Piano di Zona, così come previ- sto dall’art. 19, della legge 8 novembre 2000, n. 328;
TANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO IL COMUNE DI MUGNANO, IL COMUNE DI CALVIZZANO, IL COMUNE DI MELITO, IL COMUNE DI VILLARICCA, IL COMUNE DI QUALIANO, L’AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DI SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI PREVISTI NEL PIANO DI ZONA SOCIALE V° ANNUALITA’
PARTE PRIMA Recepimento della premessa - Finalità - Oggetto
Art. 1 - Recepimento della premessa. Il presente Accordo di Programma disciplina le responsabilità e gli impegni - reciproci e nei confronti dell’utenza - dei seguenti enti:
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI Sindaco, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx COMUNE DI CALVIZZANO Sindaco Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
COMUNE DI MELITO Commissione Straordinaria Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx.Xxxxxxxx Xxxxxx- se Xxxx. Xxxxxx Xx Xxxxx
COMUNE DI QUALIANO Sindaco Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx COMUNE DI VILLARICCA Sindaco Dott. Xxxxxxxx Xxxx ASL NA 2 Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx.
La premessa è parte integrante dell’Accordo di Programma. L’assunzione di responsabilità e di reciproci im- pegni è ritenuta condizione imprescindibile per l’attuazione dei servizi sociali e socio-sanitari da parte delle Amministrazioni che aderiscono al presente Accordo di Programma e che hanno competenza in tema di servizi sociali e socio-sanitari. I Comuni e la ASL NA 2, firmatari del presente accordo, si obbligano a contribuire alla re- alizzazione degli obiettivi indicati, relativamente alla integrazione sociale e socio sanitaria, nel Piano di Zona V annualità, secondo la parte a ciascuno di essi attribuita e in particolare, ai fini del raggiungimento degli obiettivi medesimi, si impegnano a seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali imprevisti e difficoltà sopraggiunti con riferimento anche alle attività propedeutiche alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti e ri- portati nel piano di zona sociale V annualità.
Art. 2 - Finalità Il presente Accordo di programma si propone:
di confermare le modalità di attuazione del Piano Sociale di Zona V annualità;
garantire la gestione unitaria del Piano di Zona regolando compiutamente l’esercizio associato di alcuni Servizi, individuando per ognuno il soggetto tecnico gestore e il soggetto amministrativo responsabile della ge- stione, nonché le modalità di suddivisione dei costi e le modalità di compartecipazione dei cittadini interessati a tali servizi;
promuovere sempre la piena realizzazione dell’integrazione socio sanitaria tra i servizi sociali comunali e i servizi socio-sanitari e sanitari dell’ASL;
di consolidare amministrativamente la gestione congiunta delle funzioni inerenti i servizi sociali, i servizi sociosanitari e i servizi educativi di competenza dei Comuni appartenenti all’ambito con la ASL NA2;
di prendere atto e riepilogare gli impegni già assunti dagli enti sottoscrittori, al fine di confermarne la vali- dità e consolidarne gli impegni;
Art. 3 - Oggetto Il presente accordo di programma ha per oggetto:
la compiuta definizione dei reciproci rapporti tra i soggetti istituzionali coinvolti nell’attuazione dei servizi e degli interventi previsti nel piano di zona V annualità b.
la realizzazione della compartecipazione sociosanitaria in applicazione DPCM 20.11.2001 Livelli Essenziali di Assistenza per le Area ad Alta Integrazione socio sanitaria secondo le modalità stabilite nella deliberazione di Giunta Regionale n. 38 del 2006 e precisamente l’anticipazione di spesa da parte dell’ASL NA 2 della quota sociale per i servizi residenziali e semiresidenziali (LEA) così come riportate nella tabella finanziaria 3.7, allega- ta al piano di zona sociale V annualità, e congiuntamente riviste e monitorate ai fini dell’inserimento nei rispet- tivi bilanci.
c. la compartecipazione alla spesa socio sanitaria per i servizi domiciliari rivolti sia agli anziani che ai disabi- li (Assistenza Domiciliare Integrata) si realizzerà considerando la sola spesa sostenuta dai Comuni e dalla ASL NA2 per l’aiuto infermieristico e l’assistenza tutelare nella misura del 50% per ogni Ente, attività di norma rea- lizzata dai Soggetti del Terzo Settore accreditati all’Ambito attraverso operatori qualificati O.S.S. con l’utilizzo di voucher socio-assistenziali e socio-sanitari.
PARTE SECONDA
Principio di leale collaborazione - Priorità - Responsabilità - Principiodi leale collaborazione
Art.4 - Principio di leale collaborazione Gli enti sottoscrittori si impegnano a dare attuazione al presente Accordo di Programma con spirito di leale collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi attraverso una costruttiva ricerca dell’interesse pubblico generale che
conduca a soluzioni che realizzino il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, in attuazione di quanto previsto dai DPCM del 14.02.2001 Atto di indirizzo e Coordinamento sull’integrazione socio-sanitaria e DPCM 20.11.2001 Livelli Essenziali di Assistenza.
Art. 5 - Priorità L’Azienda Unità Sanitaria Locale NA 2 si impegna a garantire la gestione dei progetti pro- grammati delegati dai Comuni, e a partecipare, per quanto di propria competenza, ai progetti indicati nel Piano nell’ottica della realizzazione dell’integrazione socio-sanitaria istituzionale, gestionale e professionale.
I Comuni assumono l’impegno di seguire l’esecuzione degli interventi
di propria competenza, secondo le modalità stabilite nel presente accordo di programma. Le componenti istituzionali firmatarie dell’Accordo in
ottemperanza alla D.G.R. 38/06 e successive circolari applicative (n. 3063/SP del 21.07.06) garantiranno, come già nelle annualità precedenti, l’attivazione congiunta di strumenti utili alla conoscenza del bisogno delle prestazioni integrate al fine della rivalutazione dei casi in carico e dell’eventuale riqualificazione del Sistema dei Servizi anche attraverso forme innovative e sperimentali di programmazione e di gestione congiunta.
Art. 6- Responsabilità Nella determinazione degli impegni che vengono assunti con il presente Accordo di Programma per gli effetti che da essi derivano per il cittadino utente vengono individuati due livelli di responsa- bilità:
a) il primo livello, di carattere istituzionale, identificato per la parte sociale nel sindaco del Comune di ap- partenenza dell’utente e per la parte sanitaria nel Direttore Generale dell’azienda sanitaria.
b) il secondo livello di carattere organizzativo/gestionale identificato nel responsabile della struttura orga- nizzativa del Comune e dal Direttore del Distretto Sanitario competente o suo delegato.
c) il terzo livello di carattere professionale è garantito dall’attuazione degli assetti organizzativi integrati nelle Porte Uniche di Accesso e nelle Unità di Valutazione Integrata.
PARTE TERZA Collegio di Vigilanza - Efficacia dell’attività amministrativa già espletata prima della sti- pula del presente accordo - Recesso - Durata - Efficacia dell’Accordo - Esenzione del bollo - Registrazione- - Disposizioni conclusive.
Art.7 - Collegio di vigilanza. Gli enti sottoscrittori convengono di istituire il Collegio di Vigilanza di cui fa- ranno parte: il Sindaco del Comune capofila, un soggetto in rappresentanza dell’ASL, un soggetto in rappresen- tanza di uno dei comuni dell’Ambito, indicato dal Coordinamento Istituzionale o loro delegati con il compito di vigilare sul corretto svolgimento degli interventi oggetto del presente accordo di programma. Il Collegio di vigi- xxxxx eserciterà funzioni di:
controllo sul corretto adempimento degli obblighi stabiliti con l’Accordo; sorveglianza in relazione all’esecuzione dell’Accordo e all’esigenze dell’utenza;
formulazione di proposte per il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia della struttura.
Il Collegio è presieduto dal Sindaco del Comune capofila. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimenti, il Collegio invita il soggetto al quale il ritardo, l’inerzia o inadempimento sono imputabili, ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro il termine prefissato. L’inerzia, l’omissione e l’attività ostativa rife- rite all’attuazione, alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle rispettive funzioni co- stituiscono agli effetti del presente accordo, fattispecie di inadempimento. Il soggetto sottoscrittore, cui è imputabile l’inadempimento, è tenuto a rimborsare, entro il termine prefissato di 90 giorni, al Collegio gli oneri sostenuti per la realizzazione degli interventi surrogatori.
Art. 8 - Efficacia dell’attività amministrativa già espletata in vista della stipula del presente accordo. Sono salvi gli effetti delle deliberazioni, pareri, assensi, accordi relativi a progetti già approvati, posti in essere da par- te degli enti firmatari del presente atto anteriormente alla stipula del medesimo.
Art. 9 - Recesso. Gli enti sottoscrittori si impegnano, nel caso intendano recedere dal presente Accordo, in tutto o in parte, di darne comunicazione agli altri sottoscrittori con un anticipo non inferiore a tre mesi, al fine di consentire ai soggetti rimanenti di ridefinire i reciproci obblighi e impegni.
Art. 10 - Durata La durata del presente accordo è fissata fino alla realizzazione del piano di zona sociale V annualità.
Art. 11 - Efficacia dell’Accordo. L’Accordo avrà efficacia tra le parti dal momento della sottoscrizione mentre
sarà opponibile ai terzi dal momento dell’attuazione degli adempimenti di cui all’art. 34, comma 4, del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
Art. 12 - Esenzione
del bollo. La presente scrittura privata gode dell’esenzione del bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 Allegato B art. 16 nel testo integrato e modificato dall’art. 28 D.P.R. 30 Dicembre 1982, n. 955 e D.M. 20
Agosto 1992.
Art. 13 - Registrazione. Per il presente atto non vi è obbligo di chiedere la registrazione ai sensi dell’art. 1 della Tabella Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Art. 14 - Disposizioni conclusive. Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente disci- plina generale dell’accordo di programma, di cui all’art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed all’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Seguono firme sottoscrittori. Comune di Mugnano di Napoli: Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx- Comune di Calviz- zano: Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx;- Comune di Melito: La Commissione Straordinaria; Comune di Qualiano Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Comune di Villaricca Avv. Xxxxxxxx Xxxx ASL NA 2 Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
Il Dirigente del V Settore
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx.