ACCORDO QUADRO
Istituzione del Laboratorio Congiunto
Tra
1) L’Università degli Studi di Catania, per il tramite del Dipartimento di Ingegneria Informatica e delle Telecomunicazioni, codice fiscale e partita IVA 02772010878, con sede in Catania, Piazza Università 2, 95131, (in seguito indicato come DIIT), rappresentata dal Rettore pro-tempore Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione a sottoscrivere il presente atto,
e
2) SELEX Communications X.xX. (in seguito indicata come Selex), una societa’ soggetta alla direzione ed al coordinamento di Finmeccanica Spa, con sede in Xxxxxx, Xxx X. Xxxxxxxxxxxx 00, partita IVA 03299110100, rappresentata dal Dr. Xxxxxxxx Xxxxx, nato a Napoli il 12/08/1958, nella sua qualità di Amministratore Delegato;
PREMESSO CHE
a) DIIT e SELEX – di seguito semplicemente denominate anche “Parti” – intrattengono, oramai da tempo, rapporti di collaborazione aventi per oggetto la realizzazione di progetti specifici;
b) le Parti avvertono la comune necessità di rafforzare ed estendere tale collaborazione, anche avvalendosi dei finanziamenti erogabili alle stesse Parti;
c) è comune intendimento delle Parti e scopo precipuo del presente Accordo Quadro – di seguito semplicemente “Accordo” - promuovere la creazione di un Laboratorio congiunto per la ricerca applicata, che consenta l’integrazione e lo sviluppo delle competenze di provenienza industriale e universitaria al fine di conseguire risultati di elevata qualità;
d) in particolare, DIIT si prefigge di:
- promuovere una maggior integrazione tra la ricerca accademica e le esigenze del mercato, che consenta un più rapido e proficuo interscambio tra mondo degli studi e mondo del lavoro;
- favorire in generale lo sviluppo dell’attività di ricerca in settori altamente qualificati;
- attrarre studenti verso la facoltà di Ingegneria proponendo esperienze formative altamente qualificate, con potenzialità di futuro inserimento professionale;
e) da parte propria, SELEX si prefigge di:
- rafforzare la propria immagine non solo nel contesto territoriale ma a livello nazionale ed internazionale;
- rendere possibile la fruizione di collaborazioni altamente qualificate;
- favorire la diffusione della conoscenza delle proprie tecnologie;
- fornire opportunità di specializzazione a laureandi e neolaureati;
f) tale nuova forma di collaborazione richiede, a parere delle Parti, il perfezionamento di un’intesa di ampio respiro, quale il presente Accordo, che ne definisca le linee
generali e comuni di svolgimento, rinviando a specifici, successivi, contratti di ricerca la specifica disciplina attuativa.
Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del presente Accordo, si conviene e stipula quanto segue.
Articolo 1
Oggetto dell’Accordo
1.1 Le Parti convengono, con la sottoscrizione del presente Accordo, di procedere alla costituzione di un laboratorio congiunto di ricerca, che opererà secondo le modalità ed i termini descritti nel seguito e collocato nelle Aree definite al successivo Art. 3, con destinazione, totale o parziale, all’esercizio di attività congiunte. Altresì le Parti intendono promuovere l’attività del laboratorio congiunto affinché possa raggiungere i massimi livelli di eccellenza nell’ambito della ricerca relativa ai settori di interesse comune.
1.2. Le Parti concordano che per attuare le iniziative di volta in volta individuate nell'ambito delle finalità espresse in premessa, (i) verranno stipulati, tra DIIT e SELEX appositi contratti di ricerca, da svilupparsi nel contesto del Laboratorio congiunto, con specifiche modalità di attuazione negoziate tra le Parti e (ii) verranno a formulare congiuntamente nuove proposte di progetti di ricerca in programmi gestiti da enti terzi.
Tali contratti di ricerca potranno essere stipulati direttamente dal Direttore del DIIT solo se conformi allo schema tipo approvato dagli Organi di Governo dell’Ateneo;
qualora essi si rivelino difformi da tale schema tipo, dovranno essere sottoposti all’approvazione di tali Organi.
Articolo 2
Attività di collaborazione
2.1. Le Parti intendono attuare una collaborazione che si articolerà anche mediante:
- costituzione di un Laboratorio – collocato nelle Aree definite al successivo art. 3, con destinazione, totale o parziale, all’esercizio di attività congiunte;
- svolgimento congiunto di attività di ricerca di base di comune interesse;
- svolgimento congiunto di ricerche applicate nei settori dell’informatica e delle telecomunicazioni finalizzate all’analisi e al progetto di sistemi satellitari e wireless;
- creazione di un nuovo know-how;
- gestione delle tecnologie e delle conoscenze acquisite;
- istituzione di dottorati di ricerca per l’approfondimento di tematiche di interesse comune;
- acquisizione della collaborazione di ricercatori, tesisti e xxxxxxxx .
Articolo 3
Ubicazione delle attività
3.1. Le Parti convengono, sin d’ora, che le attività del Laboratorio saranno localizzate presso le aree di seguito indicate:
1) primariamente in apposita area nella Sede di SELEX che verrà attrezzata a cura e spese di SELEX, che rimarrà, quindi, l’ unica proprietaria di tutti i relativi apparati, strumentazioni ed arredi, ivi localizzati, restando inteso che DIIT ne avrà l’utilizzo gratuito per tutte le finalità previste dal presente Accordo; nel caso in cui DIIT, per particolari esigenze di esecuzione dell’attività di ricerca, manifestasse la necessità di poter disporre di apparati e/o di strumentazione SELEX nella propria Sede e SELEX ritenesse di aderire a tale richiesta, tali apparati potranno essere concessi in comodato da SELEX a DIIT, con restituzione degli stessi a conclusione dell’attività di ricerca specifica.
2) nel caso emergano esigenze in tal senso da parte del DIIT, anche in apposite aree presso i Laboratori di Ricerca localizzati nella Sede del DIIT, anch’essi appositamente attrezzati a cura del DIIT, che rimarrà unico proprietario di tutti i relativi apparati, strumentazioni ed arredi, ivi localizzati, restando inteso che SELEX ne avrà l’utilizzo gratuito per tutte le finalità previste dal presente Accordo; nel caso in cui SELEX, per particolari esigenze di esecuzione dell’attività di ricerca, manifestasse la necessita di poter disporre di apparati e/o di strumentazione DIIT nella propria Sede e DIIT ritenesse di aderire a tale richiesta, tali apparati potranno essere concessi in comodato da DIIT a SELEX, con restituzione degli stessi a conclusione dell’attività di ricerca specifica.
Articolo 4
Costituzione del Comitato di Coordinamento
4.1. Al fine di monitorare e coordinare quanto previsto dal presente Accordo, entro sessanta giorni dalla stipula dello stesso, verrà istituito un Comitato di Coordinamento composto da personale del DIIT e di SELEX con un numero di componenti non inferiore a 4 di cui almeno 2 espressi da SELEX e 2 da DIIT. Il numero di componenti può essere aumentato di comune accordo dalle Parti in modo adeguato alle effettive esigenze richieste, comunque rispettando le predette proporzioni.
4.2. Il Comitato è presieduto da un soggetto nominato, tra i suoi membri, dal Rettore, sentito il Senato Accademico. Il Comitato viene sempre convocato dal suo Presidente, o su impulso di una delle due Parti, con un preavviso minimo di sette giorni e con un’agenda in cui siano riportati gli argomenti all’ordine del giorno. Ciascuna Parte potrà chiedere la convocazione del Comitato con richiesta inviata per iscritto al Presidente e con indicazione degli argomenti da trattare.
4.3. Le riunioni del Comitato sono validamente costituite con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei suoi componenti. Il Comitato delibera all’unanimità dei presenti e ciascuno dei membri del Comitato, ivi compreso il Presidente, dispone di un voto pro capite.
Articolo 5
Competenze del Comitato di Coordinamento
5.1. Il Comitato, cui è affidata l’attuazione della collaborazione tra le Parti nelle aree di operatività del presente Accordo, ha – in particolare – le seguenti competenze:
- monitoraggio e verifica dell’operatività del presente Accordo, con la predisposizione di eventuali relazioni;
- valutazione, definizione e approvazione di nuove attività da acquisire all’interno del Laboratorio;
- supervisione dei risultati ottenuti nelle singole attività di ricerca in modo da avere una visione globale ed uniforme dell’attività svolta nel laboratorio congiunto;
- formulazione di proposte e suggerimenti alle Parti in ordine alla valorizzazione della collaborazione ai fini della migliore attuazione del presente Accordo;
- elaborazione di pareri in ordine ad eventuali modifiche che le Parti intendessero apportare al presente Accordo;
- valutazione, definizione e approvazione congiunta di azioni di comunicazione e visibilità verso l’esterno.
5.2. Tutte le decisioni che importino l’assunzione di qualsiasi onere suscettibile di valutazione economica, rimarrà comunque in capo alle Parti del presente Accordo, non essendo di competenza del Comitato di Coordinamento.
Articolo 6
Riservatezza
6.1. Le Parti si impegnano, reciprocamente, ad adottare tutte le misure necessarie e/o opportune per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale nonché della riservatezza delle ricerche effettuate e dei relativi risultati- fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 7 -.
Le Parti si impegnano, reciprocamente, a mantenere altresì strettamente riservate tutte le informazioni, i dati e la documentazione di cui verranno comunque a conoscenza nell’ambito dell’attuazione del presente Accordo; a tal fine adotteranno tutte le misure necessarie e/o opportune.
6.2. Le Parti si obbligano a fare osservare l’impegno di cui al punto precedente del presente articolo, a tutti coloro che – sotto qualsiasi forma – collaboreranno con le stesse, rispondendone nei confronti dell’altra Parte.
Articolo 7
Pubblicazione dei risultati
7.1 Le Parti si riservano il diritto di pubblicare i risultati delle ricerche derivanti dall’attività del laboratorio congiunto, previo reciproco assenso scritto sul testo da pubblicare e purché venga comunque espressamente menzionata SELEX come committente della ricerca, ove ricorra tale circostanza.
Articolo 8
Diritto di brevetto
8.1 Le Parti convengono e riconoscono che, nell’ambito del presente accordo, è possibile che dalla ricerca conseguano esiti inventivi: questi ultimi, conseguiti dai responsabili delle ricerche del DIIT e dai relativi gruppi di ricerca, sono di esclusiva proprietà e titolarità della SELEX, la quale si riserva pertanto tutti i diritti di sfruttamento economico, nei limiti consentiti dalla legge, e la facoltà di farne oggetto di brevetti in Italia e all’estero, fermi restando il diritto di paternità scientifica riconosciuto all’autore dell’invenzione e il diritto ad essere pubblicamente indicato come tale.
Nel caso di conseguimento di brevetti da parte di SELEX e loro sfruttamento, al DIIT verrà riconosciuto un compenso, da concordarsi fra le Parti ed indicato nello specifico contratto di ricerca, individuato in proporzione allo sfruttamento quantificabile del brevetto stesso.
Nel caso in cui la domanda di brevetto debba essere depositata in Paesi che, per la loro legislazione interna, richiedono il deposito da parte dell’autore, inteso come persona fisica, DIIT si impegna a coordinare e/o compiere, in persona del proprio Direttore, a richiesta e a spese di SELEX tutti gli atti, dichiarazioni, procedure e quant’altro sia necessario onde consentire alla SELEX di ottenere la protezione brevettuale in relazione a tali invenzioni.
8.2 Ulteriori indicazioni, se rese necessarie dalla particolarità dell’attività svolta, in relazione ai Diritti di Xxxxxxxx sono demandati ai singoli contratti di ricerca.
Articolo 9
Risorse
9.1 Il personale impiegato nel Laboratorio sarà costituito da personale messo a disposizione dalle Parti coinvolte. Per i rispettivi dipendenti SELEX e DIIT si assumeranno ogni e qualsiasi responsabilità derivante da richieste/rivendicazioni, anche salariali, di tali risorse derivanti dalla natura giuridica del loro rapporto.
9.2 DIIT si assumerà ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni eventualmente subiti dalle risorse suddette a causa della loro permanenza nei locali di SELEX, tenendo indenne quest’ultima da qualsivoglia onere al riguardo. SELEX si assumerà ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni eventualmente subiti dalle risorse suddette a causa della loro permanenza nei locali del DIIT, tenendo indenne quest’ultimo da qualsivoglia onere al riguardo.
Articolo 10
Comunicazioni
10.1. Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo dovranno essere inviate, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (eventualmente anticipata via fax o posta elettronica), ai seguenti indirizzi:
- quanto al DIIT: X.xx X. Xxxxx 0 – 95125 Catania
- quanto a SELEX: Via Xxxxxx Xxxxxxx 6 – 95045 Misterbianco (CT)
o a quegli altri indirizzi che le Parti potranno comunicarsi di volta in volta.
Articolo 11
Risoluzione delle controversie
11.1. Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole ogni e qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione, validità e/o efficacia del presente Accordo.
11.2 Nel caso la risoluzione amichevole non possa essere raggiunta, la controversia sarà deferita alla competenza esclusiva di un collegio arbitrale, costituito da tre membri, uno dei quali designato da SELEX, uno designato da DIIT ed il terzo, che assumerà le funzioni di presidente, dai primi due designati e, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Catania, secondo le norme del codice di procedura civile italiano. Il Collegio arbitrale deciderà inappellabilmente in via rituale, secondo diritto. La sede dell'arbitrato sarà Catania.
Articolo 12
Durata dell’Accordo
12.1. La durata del presente Accordo è convenuta in anni 2 (due) dalla data della stipula ed è prorogabile per ulteriori 2 (due) anni o altro periodo da concordare tra le Parti mediante scambio di note scritte tra le Parti almeno due mesi prima della scadenza.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.