Contract
SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DI IN- NOVAZIONE DIGITALE PER LE AREE DEL SISMA 2009 E DEL 2016, SUB MISU- RE A.1.1, A1.2 E A.1.3 DEL PIANO COMPLEMENTARE AL PNRR XXXX 0000-0000
Tra
i Soggetti Attuatori
Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 2016 (di seguito anche “Commissario Straordinario”), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (C.F. 80188230587), con sede in Roma, Palazzo Valentini, Xxx XX Xxxxxxxx, x. 000/x - 00000, nella persona dell’On. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, o suo delegato;
Il Coordinatore della Struttura di Missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma 2009, cons. Xxxxx Xxxxxxxx, nominato con d.p.c.m. 21 aprile 2021, o suo de- legato,
ciascuno per quanto concerne il territorio di competenza;
e
l’AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO
SVILUPPO DI IMPRESA S.p.A., (di seguito anche “Invitalia e/o Agenzia”) società con a- zionista unico, con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxxxx, 00, Codice Fiscale, Partita IVA ed i- scrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 05678721001, in persona dell’Amministratore Delegato e rappresentante legale pro-tempore, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx,
PREMESSO
- la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina delle attività di Governo e ordinamen- to della Presidenza del Consiglio dei ministri” e successive modificazioni ed integrazioni;
- il decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i. e, in particolare, l’art. 7, comma 5, in base al quale per le strutture affidate a Ministri o Sotto- segretari, le responsabilità di gestione competono ai funzionari preposti alle strutture me- desime, ovvero, nelle more della preposizione, a dirigenti temporaneamente delegati dal Segretario generale, su indicazione del Ministro o Sottosegretario competente;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2021, concernente l’adozione del “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023” della Presidenza del Consiglio dei ministri;
CONSIDERATO CHE
- il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico, successivamente denominata “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.”, la quale per- segue, tra l’altro, lo scopo di “promuovere attività produttive, attrarre investimenti, pro- muovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di in- novazione, sviluppare sistemi locali d’impresa” ed, altresì, “dare supporto alle ammini- strazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi na- zionali e comunitari”;
- in particolare, l’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, prevede che con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali in- teressate e Invitalia, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l’apporto di propri fondi, alla medesima società e dispone che il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Con- siglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;
- con la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilan- cio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2007) e in particolare le disposi- zioni di cui all’articolo 1, commi da 459 a 463, Invitalia è sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la governance, l’organizzazione e l’attività da essa svolta;
- la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, reca priorità e obiettivi per l’Agenzia nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa e, in particolare, il punto 2.1.1, in- dividua l’Agenzia quale ente strumentale dell’Amministrazione Centrale volto, tra l’altro, a “favorire l’attrazione di investimenti esteri di qualità elevata, in grado di dare un con- tributo allo sviluppo del sistema economico e produttivo nazionale”;
- l’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modifica- zioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, prevede che “le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la ge- stione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale in- teramente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell’amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzio- namento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi”;
- l’articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevede che “Ai fini della realizzazione di interventi ri- guardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevan-
za strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell’Unione eu- ropea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4 del decreto legislati- vo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecni- che, comprese quelle di cui all’articolo 90 di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni stipulate con l’Agenzia di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni”;
- l’articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con mo- dificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dall’articolo 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con mo- dificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, definisce l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti S.p.a. quale società in house dello Stato;
- con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stata disposta l’”Attuazione delle diretti- ve 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessio- ne, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della di- sciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- in particolare, l’articolo 5 del decreto legislativo n. 50/2016, definisce i principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico, individuando le condizioni necessarie per la configurazione di un soggetto quale organismo in house di un’amministrazione pubbli- ca;
- gli articoli 29 e 192, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016 e l’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, disciplinano agli obblighi di pubblicazione concer- nenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzet- ta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 settembre 2018, n. 218, recante “Individua- zione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale”, aggiorna il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato con- testo di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l’esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali commit- tenti;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 3 agosto 2018, n. 179, reca “Aggiorna- mento dei contenuti minimi delle convenzioni con l’Agenzia nazionale per l’attrazione de- gli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., in attuazione dell’art. 9-bis, comma 6, del decreto legge 21 giugno 0000, x. 00”, x, xx particolare, l’articolo 1, comma 3, lett. q), ai
sensi del quale il Commissario Straordinario si impegna a trasmettere annualmente alla competente struttura del Ministero dello Sviluppo Economico un resoconto sullo stato di attuazione della presente Convenzione, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull’andamento delle attività di Invitalia;
- l’articolo 1, comma 3, lett. a) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del
10 maggio 2018 che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere l’indicazione dell’impegno di Invitalia ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell’atto convenzio- nale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamen- to, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica;
- l’articolo 1, comma 3, lett. h) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che la convenzione deve contenere l’indicazione del corrispet- tivo delle prestazioni economiche svolte nell’ambito degli atti convenzionali, calcolata al netto di IVA, ove dovuta, che deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da Invi- talia per le attività previste dalla convenzione;
- l’articolo 1, comma 3, lett. j) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali;
- l’articolo 1, comma 3, lett. k) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 che prevede la definizione, nel caso di convenzioni aventi validità pluri- ennale, di un cronoprogramma di massima della spesa prevista per annualità, calcolata al netto dell’IVA, nell’ambito del corrispettivo complessivo stabilito, unitamente alle corri- spondenti modalità di pagamento;
- l’articolo 1, comma 3, lett. n) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il rinvio espresso a quanto disposto dall’art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- l’articolo 1, comma 3, lett. o), della medesima direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018 prevede obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- la delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione n. 484 del 30 maggio 2018 dispone l’iscrizione, tra le altre amministrazioni, della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, di cui all’articolo 192, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, in ragione degli affidamenti nei con- fronti della società in house Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo svi- luppo d’impresa S.p.A., attestando che per Invitalia ricorrono tutte le condizioni previste dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, atteso che la società medesi-
ma, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo del Ministero dello sviluppo economico, che lo esercita con- giuntamente con le altre amministrazioni dello Stato;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2017 ha approvato le modifi- che agli articoli 1 e 4 dello Statuto dell’Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a., deliberate dall’Assemblea totalitaria straordinaria in data 7 giugno 2017;
- l’articolo 4, comma 7, dello Statuto di Invitalia, allo scopo di garantire l’osservanza della condizione posta dall’articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, stabilisce che “oltre l’ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della nor- mativa vigente e di appositi atti convenzionali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dal Ministero dello Sviluppo Economico e/o da altre amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di effi- cienza sul complesso dell’attività principale della Società”;
- la nota del 16 settembre 2021, prot. n. 0224933, con cui Invitalia ha comunicato al Mini- stero dello sviluppo economico – Segretariato generale l’attestazione di aver realizzato, nel periodo 2018-2020, oltre l’80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato, quale condizione prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il riscontro alla sopra citata nota del 16 settembre 2021 con cui il Ministero dello sviluppo economico – Segretariato generale, tramite propria nota prot. n. 3576 del 20 ottobre 2021, ha verificato che la percentuale di fatturato realizzata da Invitalia nel triennio 2018-2020 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 99,21%, e che può pertanto considerarsi soddi- sfatta la condizione normativa di cui al riportato art. 5, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016;
- per Invitalia ricorrono le condizioni previste dall’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Sta- to è assoggettata, ai sensi del decreto legislativo 9 gennaio 1999 n. 1 e ss.mm.ii, e dell’articolo 1, commi da 460 a 464, della legge n. 296 del 2006, al controllo analogo del Ministero dello Sviluppo economico che lo esercita congiuntamente con le altre ammini- strazioni dello Stato, e che la stessa società, per espressa disposizione statutaria è obbliga- ta ad effettuare oltre l’80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato;
VISTO
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ri- presa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie ap- plicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” ed in particolare l’art. 1, secondo comma lett. b), che prevede che “Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come se- gue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l’anno 2021, 720 milioni di euro per l’anno 2022, 320 milioni di euro per l’anno 2023, 280 milioni di euro per l’anno 2024, 160 milioni di euro per l’anno 2025 e 80 milioni di euro per l’anno 2026;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snelli- mento delle procedure», ed in particolare l’art. 14, intitolato “Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare” nonché l’art. 14-bis, recante “Governance degli in- terventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016”;
- il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021, per quanto applica- bile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.101, in- dividua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, inter- vento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia»;
- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli inter- venti PNRR e corrispondenti milestone e target;
- l’art.1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 che defini- sce, attraverso l’allegata Tabella A, l’assegnazione e ripartizione a favore delle singole Amministrazioni titolari le risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del PNRR;
- l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regola- mento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, del decreto legge, ha deliberato in data 30 settembre 2021, l’approvazione e la contestuale trasmissio- ne al MEF dell’atto di “Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di interven- to, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto- legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n.108”;
- che nelle settimane successive si è svolta una complessa e approfondita istruttoria ai fini della compiuta individuazione dei programmi e dei progetti, delle procedure di attuazione, nonché dei primi atti di affidamento in coerenza con il previsto milestone del 31 dicembre 2021;
- che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di Coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si è provveduto a definire i criteri di riparti- zione delle risorse in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico e ad approfondire le modalità di attuazione delle specifiche linee di intervento comprese nelle misure A e B del programma deliberato in data 30 settembre 2021;
- che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell’Articolo 14-bis, comma 2, del de- creto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha deliberato in data 30 settembre 2021, l’approvazione e la contestuale tra- smissione al MEF dell’atto di «individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell’Articolo 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14- bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 lu- glio 2021 n.108»;
- che nella citata Delibera è prevista la sub-misura A1.1 del Piano Complementare Sisma intitolata “Potenziamento infrastrutturazione di base finalizzata all’aumento della resilien- za della comunicazione” nonché la sub-misura A1.2 del Piano Complementare Sisma inti-
tolata “realizzazione di sistemi informativi (piattaforme telematiche) per la gestione digi- tale in tempo reale di servizi” oltre che la realizzazione di una “ piattaforma informatica territoriale”, prevista alla sub-misura A1.3, su cui è stato elaborato un avanzato Progetto, che è parte integrante della Proposta progettuale di cui al successivo art.1, comma 2;
- che per l’attuazione delle misure di cui sopra entro il termine del 31 dicembre 2021, previ- sto dall’allegato 1 del decreto del Ministero dell’economia e finanza del 15 luglio 2021, in attuazione dei commi 6 e 7 dell’Articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, con- vertito con modificazioni nella legge 1 luglio 2021, n.101, si prevede che entro il IV tri- mestre del 2021, per la Macro Misura A si proceda alla «individuazione degli interventi da parte della Cabina di coordinamento, individuazione delle stazioni appaltanti (centra- li uniche di committenza, nazionali, regionali o enti locali) da parte del soggetto attuato- re; affidamento da parte della Centrale di committenza della progettazione delle misure di attuazione ;
TENUTO CONTO CHE
- gli Investimenti complementari alla strategia PNRR della Missione 5 – Inclusione e Coe- sione – Componente 3 – Interventi speciali di coesione territoriale hanno previsto inter- venti per le aree del Terremoto 2009 e 2016;
- Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel PNRR comporta, ai sensi dall’art. 24 del Reg. 2021/241, il disimpegno da parte della Commissione Europea del relativo contributo finanziario, con la conseguente riduzione o revoca delle risorse relative agli in- vestimenti previsti nel medesimo PNRR;
- l’art. 10, terzo comma, del decreto-legge del 21 settembre 2021 , n. 121, attualmente pre- vede che “La notifica della citata decisione di esecuzione del consiglio UE - ECOFIN re- cante «Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia», unitamente al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021, costituiscono la base giuridica di riferimento per l’attivazione, da parte delle ammi- nistrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compre- sa l’assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto (…)” ministeriale citato;
- l’art. 9, primo comma, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, attualmente prevede che “Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Am- ministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla nor- mativa nazionale ed europea vigente”;
- ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 “Al fine di assicurare l’efficace e tempe- stiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati”;
- il successivo art. 10 prevede, inoltre che, “Per sostenere la definizione e l’avvio delle pro- cedure di affidamento ed accelerare l’attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell’Unione euro- pea 2014-2020 e 2021-2027” le amministrazioni interessate, mediante apposite conven- zioni, possono “avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- Infratel Italia Spa, società totalmente controllata da Invitalia, in base al proprio Statuto, svolge “attività strumentale dell’Amministrazione centrale dello Stato” ed è sottoposta al- la direzione e al coordinamento del socio unico Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa (Invitalia), società a capitale interamente pub- blico;
- Infratel ha maturato una rilevante esperienza in qualità di soggetto attuatore dei Piani ban- da larga e ultralarga del Governo, anche sulla base degli Accordi di programma tra MISE, Infratel ed Invitalia del 2015 e del 2020 per il conseguimento degli obiettivi della “Strate- gia Nazionale per la Banda Ultra Larga” approvata con delibera del Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015;
- con nota del 18 giugno 2010, n. 004961, la Commissione Europea, Direzione Generale Politica Regionale ha ritenuto che Infratel “possa essere considerata come una struttura di gestione interna o in-house del Ministero dello Sviluppo Economico”;
- con prot. ………..del …………il Ministero dello Sviluppo Economico - Segretariato Ge- nerale ha rilasciato il proprio nulla osta ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 4 maggio 2018;
TUTTO CIO’ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO QUANTO SOPRA LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1 - PREMESSE E ALLEGATI
1. Le premesse e gli Allegati a formano parte integrante e sostanziale della presente Conven- zione.
2. Gli Allegati alla Convenzione sono costituiti da:
- Allegato 1 - Progetto per l’innovazione digitale delle aree del terremoto del 2009 e del 2016 - Proposta progettuale (di seguito PROPOSTA), integrata dal Progetto relativo alla linea d’intervento A1.3;
- Allegato 2 - “Disciplinare di rendicontazione”;
ART. 2 – OGGETTO E FINALITA’
1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra l’Ufficio del Commissario Straordinario sisma 2016 e la Struttura di missione Sisma 2009, ciascuno per quanto concerne il territo- rio di competenza, di seguito Soggetti Attuatori, e Invitalia, di seguito Invitalia e/o Invita- lia/Agenzia, ai fini della realizzazione delle attività di attuazione della PROPOSTA.
2. Nell’ambito delle attività previste nell’Allegato 1 - “PROPOSTA” alla presente Conven- zione, il Responsabile degli interventi ha l’incarico di realizzare le seguenti macro-attività:
a. Progettazione preliminare;
b. Progettazione esecutiva;
c. Centrale di committenza;
d. Project management.
3. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, lettera k) della direttiva del Presi- dente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 l’Allegato 1 PROPOSTA, prevede un cronoprogramma di massima della spesa prevista per annualità, calcolata al netto dell’IVA, nell’ambito del corrispettivo complessivo stabilito, unitamente alle corrispondenti modalità di pagamento.
4. Per l’esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, l’Agenzia si avvale del proprio personale, di quello delle società eventualmente controllate e direttamente di quest’ultime, nonché, nel rispetto delle normative vigenti, della collaborazione di consu- lenti/soggetti esterni laddove ne ricorra la necessità. In particolare, in considerazione di quanto richiamato in premessa, l’Agenzia si avvarrà dell’esperienza della sua controllata Infratel Italia Spa, che svolgerà le attività di partner tecnico e Centrale di committenza per le macro-attività esplicitamente individuate nella citata PROPOSTA (Allegato 1) alla pre- sente Convenzione. Le attività di partner tecnico e Centrale di committenza di Infratel Ita- lia Spa saranno oggetto di un separato accordo infragruppo.
5. l’Agenzia si dota, nell’ambito della propria organizzazione, di adeguate strutture, per quan- to riguarda l’informazione, la comunicazione, la risoluzione di problematiche di tipo giuri- dico ed informatico derivanti dall’esecuzione delle attività e quant’altro fosse necessario per l’attuazione della Convenzione.
6. l’Agenzia si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell’atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, tra- sparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica.
ART. 3 – OBBLIGHI DI INVITALIA
1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione Invitalia, si obbliga a realizzare, nel ri- spetto dei tempi previsti dal cronoprogramma, fatte salve le cause di ritardo non imputabili al medesimo, e con le modalità descritte nella citata PROPOSTA, il programma di interventi di cui all’art. 2 comma 2, garantendo il rispetto dei termini indicati nel Cronoprogramma e il tempestivo conseguimento delle milestone e target riferiti ai singoli sub-investimenti e, in par- ticolare, di tutte le milestone e i target indicati nel cronoprogramma in conformità con il PNRR.
2. Invitalia è responsabile della corretta attuazione degli obblighi assunti in conformità a quanto previsto dalla presente Convenzione e dai relativi allegati, nonché in coerenza con quanto previsto dalle linee guida emesse dal Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi del decreto-legge n. 121/2021 e da ogni successiva eventuale normativa o disposizione ine- rente il sistema di gestione e controllo del PNRR.
3. Nell’ambito della presente Convenzione, Invitalia e la sua controllata Infratel Italia spa possono svolgere la funzione di Centrale di committenza per la progettazione e realizzazione degli interventi e la fornitura dei beni e servizi descritti nella citata PROPOSTA (Allegato 1). Per tale attività Invitalia e la sua controllata Infratel Italia spa svolgono anche i seguenti com- piti:
a) redigere studi di fattibilità, del progetto di fattibilità tecnica ed economica a base di gara o capitolati tecnici e disciplinari di gara;
b) predisporre e pubblicare degli atti di gara;
c) curare le procedure di valutazione dell’offerta tecnico-economica e del piano econo- mico finanziario presentati dai soggetti partecipanti;
d) supporto alla stipula dei contratti con imprese aggiudicatarie dei bandi di gara;
e) supporto alla gestione il contenzioso concernente gli affidamenti e l’esecuzione dei contratti previsti nei piani;
f) istruire e sottoporre all’approvazione dei soggetti attuatori, secondo quanto di compe- tenza, i livelli di progettazione degli interventi, nonché la sottoscrizione dei contratti di appalto;
g) controllare degli stati di avanzamento dei progetti per l’intero periodo di riferimento della Convenzione;
h) supporto ai soggetti attuatori nella gestione sotto il profilo amministrativo degli inter- venti nonché il controllo e la rendicontazione costi e spese sostenute dalle imprese ag- giudicatarie, per l’intero periodo di riferimento della Convenzione;
i) supporto alla verifica il rispetto delle clausole contrattuali da parte delle imprese ag- giudicatarie per l’intero periodo di riferimento del contratto.
4. L’Agenzia vigila affinché le attività affidate ad Infratel siano realizzate secondo le modalità e con le tempistiche pattuite con la presente Convenzione e nella citata PROPOSTA (Allegato 1).
5. Nell’ambito della presente Convenzione, Invitalia e la sua controllata Infratel Italia spa si impegnano ad operare nel rispetto della vigente normativa eurounitaria e nazionale, con parti- colare riguardo alle norme in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato, nonché delle disposi- zioni concernenti i programmi cofinanziati dall’Unione europea, osservando costantemente il rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica e porre in essere ogni attività finalizzata a prevenire e correggere i casi di frode, corruzione, conflitto di interessi o duplicazione dei finanziamenti nel rispetto di quanto previsto dall’art. 22 del Regolamento (UE) 241/2021.
ART. 4 - ATTIVITÀ E COMPITI DEL SOGGETTO ATTUATORE
1. Il Soggetto attuatore approva le varie fasi della progettazione e gli stati di avanzamento dei lavori. L’approvazione del soggetto attuatore è propedeutica al passaggio alla fase successiva.
Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Soggetto Attuatore, in qualità di Ammi- nistrazione titolare di interventi PNRR, si obbliga a:
a) assicurare il coordinamento delle attività di gestione, fornire gli indirizzi sullo stato di attuazione nonché curare la rendicontazione e il controllo complessivo dei sub- investimento relativi ai Piano operativo di cui all’art. 2 comma 2;
b) vigilare affinché l’attuazione della PROPOSTA avvenga in conformità alle disposi- zioni nazionali applicabili, nonché agli obiettivi del Piano Complementare Sisma 2009-2016;
c) vigilare sulla regolarità delle procedure e delle spese di Invitalia e adottare tutte le ini- ziative necessarie a prevenire e correggere irregolarità ovvero indebiti utilizzi delle ri- sorse;
d) assicurare l’erogazione delle risorse relative alle attività previste conformemente alle modalità stabilite nella presente Convenzione e sulla base di quanto indicato nel Di- sciplinare di rendicontazione (Allegato 1) e in coerenza con la PROPOSTA;
e) garantire l’avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento pubblico;
f) vigilare sull’applicazione, in collaborazione con Invitalia, dei principi trasversali e in particolare sul principio di “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambien- tali” di cui all’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e sul principio del tagging cli- ma e digitale;
g) vigilare, qualora pertinenti, sull’applicazione dei principi della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
h) vigilare sugli obblighi di informazione e pubblicità di cui all’art. 34 del Regolamento (UE) 2020/2021;
i) fornire tempestivamente Invitalia le informazioni necessarie e pertinenti all’esecuzione dei compiti assegnati;
j) svolgere le attività di competenza funzionali al raggiungimento di target e milestone
del PNC Sisma;
k) garantire il massimo e tempestivo supporto ad Invitalia per il raggiungimento degli o- biettivi prefissati e per l’adozione di tutti gli atti ritenuti necessari e rientranti nelle materie di propria competenza;
l) collaborare alla risoluzione di eventuali problematiche o difficoltà attuative tempesti- vamente segnalate da Invitalia, in particolare con riferimento alle autorizzazioni am- ministrative necessarie per l’attuazione dei Piani previsti nella presente Convenzione anche sollecitando le altre amministrazioni competenti.
2. I Soggetti Attuatori disciplinano inoltre con l’ordinanza prevista dall’art. 00 xxx xxx xxxxxxx legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ogni aspetto operativo relativo all’approvazione di interventi, all’approvazione di atti e al pa- gamento dei corrispettivi dovuti.
ART. 5 - REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA
1. Con la presente convenzione è affidata ad Invitalia la realizzazione della piattaforma in- formatica digitale, sulla base del Progetto, contenente i requisiti della Piattaforma informatica territoriale, come da allegato alla presente convenzione.
2. Le finalità della Piattaforma si sostanziano nello svolgimento delle attività elencate negli Allegati della presente convenzione, relativi alla realizzazione di una Piattaforma informatica territoriale, di avanzato livello tecnologico, in grado di consentire la lettura integrata, la cono- scibilità e l’accessibilità ai quadri conoscitivi relativi alle armature territoriali e le mappe dei rischi e delle fragilità territoriali, sia per migliorare l’efficienza dei processi decisionali e del- la partecipazione ad essi, sia per implementare le attività di prevenzione dei rischi.
3. La realizzazione della Piattaforma informatica territoriale si giova dello studio dei ricerca- tori universitari che hanno elaborato il Progetto, nonché delle professionalità che svolgeranno funzioni di supporto ad Invitalia.
ART. 6 - ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE
1. Le Parti convengono che per l’attuazione degli investimenti di cui al “Progetto per l’innovazione digitale delle aree del terremoto del 2009 e del 2016 - Proposta progettuale” (Allegato 1) alla presente Convenzione, si applicano le misure di semplificazione ammini- strative previste dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché dal d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazio- ni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
2. In particolare si applicano:
a) affidamento diretto degli incarichi di progettazione e di servizi di supporto entro la soglia di valore non superiore ad € 139.000,00, nonché degli incarichi di lavori en- tro la soglia di valore non superiore a € 150.000,00;
b) affidamento a società in house qualificate ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo per la definizione, l’attuazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi, ivi com- prese eventuali azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, e ogni altra attività finalizzata a sostenere la definizione e l’avvio delle procedure di affidamen- to ed accelerare l’attuazione degli investimenti pubblici;
c) affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori. mediante ap- palto integrato;
d) affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica ai sensi dell’art. 48, comma 5 del decreto- legge 31 maggio 2021, n. 77;
e) più in generale si applicano agli interventi del PNC Sisma le seguenti norme di semplificazione ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77:
- Art. 9 Attuazione degli interventi
- Art. 10 Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici
- Art. 11 Rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti
- Artt. 12-13 Semplificazioni procedimentali
- Art. 14-bis Governance del PCN per territori sisma 2009 e 2016
- Artt. 17-29 Valutazione ambientale
- Artt. 48-56 Contratti pubblici
- Artt. 61-63 Modifiche legge 7 agosto 1990 n. 241 (Legge sul procedimento amministrativo)
- Artt. 64-67 Ulteriori misure di rafforzamento della capacità amministrativa.
ART. 7 – COMITATO DI INDIRIZZO
1. Al fine di assicurare il rispetto della presente Convenzione le Parti, entro quindici giorni dalla sottoscrizione, costituiscono il Comitato di Indirizzo composto da due rappresentanti dei Soggetti Attuatori, di cui uno con funzioni di Presidente, un rappresentante dell’Agenzia, un rappresentante di Infratel e un rappresentante per ciascuna Regione competente.
2. Il Comitato verifica la coerenza delle attività svolte da Invitalia con gli obiettivi prefissati dal Governo al fine della realizzazione degli interventi oggetto della presente Convenzione, monitorando lo stato di attuazione della PROPOSTA sulla base dei Piani operativi e del cro- noprogramma approvato dalle Parti, assicurando il rispetto degli adempimenti assunti dalle medesime.
3. Al fine di consentire la verifica periodica delle attività Invitalia trasmette la relazione seme- strale, di cui all’art. 4.1, lett. h, al Soggetto attuatore e ai membri del Comitato di Indirizzo e ai referenti di cui all’art. 10, i quali sottopongono all’esame del Comitato eventuali criticità, ostacoli o inadempienze rispetto al regolare svolgimento dell’affidamento.
4. La partecipazione al Comitato e il ruolo di referente non comporta oneri né alcun tipo di spese, ivi compresi compensi o gettoni di presenza.
ART. 8 – CORRISPETTIVO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE DA INVITALIA
1. Nell’ambito delle risorse complessive per l’attuazione delle attività descritte nella PROPO- STA, a copertura di tutti i costi diretti e indiretti sostenuti per lo svolgimento delle medesime
attività da Invitalia, il Soggetto attuatore riconosce come corrispettivo all’Agenzia un importo massimo pari a € 4.178.754,20 (quattromilionicentosettantottomilasettecentocinquantaquattro/20), XXX xxxxxxx, pari a € 5.098.080,12 (cinquemilioninovantottomilaottanta/12), IVA compresa, come determinato nell’Allegato 1 – PROPOSTA alla presente Convenzione.
2. L’importo di cui al comma 1 copre tutti i costi diretti e indiretti sostenuti da Invitalia per le attività previste dalla presente Convenzione, liberando il Soggetto attuatore da ogni eventuale altra richiesta, escluse le spese di patrocinio legale e di consulenza tecnica relative a conten- ziosi giudiziari qualora non direttamente connesse al progetto e necessarie alla sua realizza- zione, nonché le spese di comunicazione.
3. Il pagamento del corrispettivo per le attività svolte da Invitalia avverrà a rimborso annuale, previa presentazione di una relazione sulle attività accompagnata dalla rendicontazione delle attività realizzate e dei relativi costi sostenuti, redatta nel rispetto del “Disciplinare di rendi- contazione” allegato alla presente Convenzione (allegato 2) e presentata entro 120 gg dopo il termine annuale del 31 dicembre. Il totale della spesa rendicontata può comprendere costi in- diretti fino ad un massimo del 25% dei costi diretti, come meglio specificato nell’allegato 1 “PROPOSTA”.
4. Il Soggetto attuatore valuta l’ammissibilità dei costi rendicontati da Invitalia in relazione alle attività svolte, approvando la rendicontazione effettuata sulla base di quanto stabilito nel “Disciplinare di Rendicontazione” entro 15 gg dalla presentazione della stessa, provvedendo al pagamento dei rimborsi entro 30 (trenta) giorni dalla suddetta approvazione.
5. A seguito della comunicazione da parte del Soggetto attuatore della positiva valutazione delle predette attività e della verifica della documentazione prodotta, Invitalia è autorizzata a procedere all’emissione della relativa fattura elettronica per gli importi riconosciuti ammissi- bili. La fattura elettronica dovrà essere intestata al Soggetto attuatore, C.F. xxxxxxxx sede: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con codice IPA: xxxxxxxxxxxxx codice univoco xxxxxxx e ri- porterà nell’oggetto la seguente dicitura: “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”.
6. La documentazione di spesa sarà conservata presso Invitalia per non meno di cinque anni e sarà resa disponibile, a richiesta, per gli accertamenti e le verifiche da parte degli organismi preposti al controllo.
ART. 9 – DURATA E RECESSO
1. La presente Convenzione ha durata sino al completamento materiale delle attività affidate ad Invitalia con le modalità di cui alla presente Convenzione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2026, salvo proroghe da concordare tra le Parti, con atto aggiuntivo, in conformità alle eventuali disposizioni nazionali ed eurounitarie inerenti alla realizzazione degli interventi previsti nel PNRR e all’attuazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni eurounita- rie relative agli aiuti di stato.
2. Il Soggetto attuatore può recedere in qualunque momento dalla presente Convenzione, qua- lora a suo giudizio, nel corso della esecuzione delle attività oggetto della stessa intervengano fatti o provvedimenti tali da rendere impossibile o inopportuna, ovvero non più di interesse per il Soggetto attuatore, l’esecuzione delle attività summenzionate. In tali ipotesi verranno
riconosciute Invitalia le spese e i costi sostenuti sino alla data di efficacia del recesso, nonché le spese e i costi che, ancorché non materialmente effettuati, alla data sopra indicata, risultino da impegni definitivamente vincolanti e non eludibili. Tali spese e i costi saranno rendicontati nel rispetto di quanto disciplinato dall’art. 8 e dal Disciplinare di rendicontazione (Allegato 2).
3. Qualora dalle verifiche del Soggetto attuatore risulti che Xxxxxxxxx è in ritardo sulle tempisti- che previste nei cronoprogrammi, il Soggetto attuatore, per il tramite dei referenti, comunica il ritardo ad Invitalia che, entro quindici (15) giorni espone le ragioni del ritardo e individua le possibili soluzioni al fine di recuperare i tempi previsti. Le parti si impegnano a concordare un piano di rientro, tale da consentire il rispetto dei termini previsti nel cronoprogramma, e a monitorare periodicamente lo stato di avanzamento di tale piano. Ciò fatto salvo quanto previ- sto per il mancato rispetto dei termini delle milestone e target disciplinato dai commi 5, 6, 8 e
10. Nel caso in cui il mancato rispetto dei termini delle milestone e dei target indicate nel cro- noprogramma non dovesse comportare, a seguito di interlocuzione delle autorità preposte con le competenti istituzioni eurounitarie, la perdita dei finanziamenti previsti dal PNRR, non si applicherà quanto previsto dai commi 5, 6, 8 e 10 e le parti adegueranno, se necessario, il cro- noprogramma, in conformità con le indicazioni e prescrizioni risultanti dalle suddette interlo- cuzioni e/o i conseguenti provvedimenti anche normativi.
ART. 10 – REFERENTI E COMUNICAZIONE TRA LE PARTI
1. Per i rapporti tra le Parti della presente Convenzione, il Referente per il Soggetto attuatore è
PEC: ; il Referente per Invitalia è il Dott. Xxxxx Xx- gliarini PEC xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx;
2. L’eventuale sostituzione dei Referenti è oggetto di preventiva comunicazione alle Parti e non comporta la necessità di modificare la presente Convenzione.
3. Le comunicazioni tra le Parti, nell’ambito dei rapporti sorti in base alla presente Conven- zione, e fermi restando i termini e le modalità previsti dal Codice degli Appalti, dal Regola- mento di Attuazione e dalla normativa applicabile in materia di contratti pubblici, hanno luo- go tramite posta elettronica certificata (PEC) ovvero altri strumenti elettronici concordati tra le Parti.
4. Tutti gli atti di cui alla presente Convenzione, inclusi i relativi atti di approvazione saranno sottoscritti con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 feb- braio 2013.
ART. 11 – CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
1. Le Parti prestano reciprocamente il consenso al trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 s.m.e. e come integrato dal D.Lgs. 101/2018, per le finalità connesse alla sottoscrizione e agli adempimenti amministrativi contabili della presente Convenzione.
2. I dati personali il cui trattamento sarà eventualmente necessario per l’attuazione della pre- sente Convenzione saranno trattati dalle Parti nel rispetto della normativa di cui al Regola-
mento UE 2016/679 e in conformità ai principi stabiliti dal Regolamento medesimo, nonché del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
3. Con specifico riferimento alla fase di esecuzione dei Piani operativi presenti nella PROPO- STA, il Soggetto attuatore, in qualità di titolare del trattamento, nomina l’Agenzia e Infratel Italia, ognuno per quanto di sua competenza, responsabili del trattamento dei dati ex art. 28 del Regolamento UE 2016/679, in relazione a tutte le operazioni di trattamento necessarie per l’integrale attuazione dei Piani operativi.
4. Il Soggetto attuatore si impegna a fornire all’Agenzia e a Infratel Italia, che si impegna ad eseguirle, specifiche istruzioni per il trattamento dei dati, con atto separato.
ART. 12 – CODICE DI COMPORTAMENTO E NORME DI RINVIO
1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno osservate, dai soggetti a ciò obbligati ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, rispettivamente, il Codice di Com- portamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Codice Etico di Invitalia.
2. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applicano le norme del Codice civile e del Codice degli Appalti.
ART. 13 – RISERVATEZZA
1. Tutti i documenti, informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale impiegato dall’Agenzia e Infratel verrà a conoscenza nell’attuazione della presen- te Convenzione sono riservati e non dovranno in alcuna forma essere comunicati a terzi né di- vulgati e non potranno essere utilizzati dalle Parti, dai loro dipendente e da chiunque a qualsi- asi titolo collabori con loro, per fini diversi da quelli di esecuzione della presente Convenzio- ne. In tal senso, l’Agenzia e Infratel si obbligano, ove ciò non sia già stabilito dalle norme e dai regolamenti, ad adottare con i propri dipendenti e consulenti, impegnati a vario titolo nell’esecuzione ed attuazione delle attività disciplinate dalla presente Convenzione, le cautele necessarie a tutelare la riservatezza dei suddetti documenti e dati. Quanto precede, fermo re- stando quanto previsto dalla vigente normativa relativa all’accesso agli atti e ai divieti di di- vulgazione.
2. Non sono considerate riservate le informazioni che Invitalia e Infratel sono tenute a rivelare in base alla normativa vigente, o in base a regolamenti emanati da autorità competenti e/o per ordine di autorità giudiziaria a cui le stesse non possano legittimamente opporre rifiuto
ART. 14 – ASSENZA DI CONFERIMENTO DI INCARICHI E DI CONTRATTI DI LAVORO AD EX DIPENDENTI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
1. In conformità alle disposizioni previste all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001,
n. 165, integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, Invitalia dichiara che, a decorrere dall’entrata in vigore della citata norma, non ha affidato incarichi o lavori retribuiti in forma
autonoma o subordinata, obbligandosi a non affidarne anche a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, ad ex dipendenti del Soggetto attuatore, che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Xxxxxxxx at- tuatore e che, pertanto, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rap- porto di pubblico impiego, alcuna attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività svolta nell’ambito del suddetto rapporto.
2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o confe- riti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di re- stituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
ART. 15 - MODIFICHE
1. La presente Convenzione, la PROPOSTA e i relativi cronoprogrammi, possono essere mo- dificati, integrati durante il periodo di validità, mediante Atto aggiuntivo sottoscritto dalle Parti e sottoposto ai competenti Organi di controllo.
ART. 16 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Per ogni controversia tra le parti afferente o derivata dalla presente Convenzione sarà com- petente, in via esclusiva, l’Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.
ART. 17 – VINCOLI ED EFFICACIA DELL’ACCORDO
1. L’efficacia della Convenzione è subordinata alla registrazione da parte dei competenti or- gani di controllo.
2. Il presente atto è sottoscritto con firma digitale, ai sensi del d.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.
ART. 18 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
1. Le Parti si impegnano a rispettare le previsioni relative agli obblighi di pubblicazione con- cernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli artt. 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dall’art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.