CONTRATTO AZIENDALE DI GRUPPO FS
CONTRATTO AZIENDALE DI GRUPPO FS
e
ACCORDO DI CONFLUENZA
AL CCNL DELLE ATTIVITA’ FERROVIARIE
Addì 16 aprile 2003
Tra
il Gruppo FS, costituito dalle Società FS S.p.A., Trenitalia S.p.A., RFI S.p.A., Italferr S.p.A. e Metropolis S.p.A.
e
FILT/CGIL
FIT/CISL
UILTRASPORTI/UIL
SMA
UGL Ferrovie
è stato sottoscritto il presente accordo per la definizione del Contratto Aziendale di Gruppo FS e dell’Accordo di confluenza al CCNL delle Attività ferroviarie.
CCNL delle Attività Ferroviarie
CONTRATTO AZIENDALE DI GRUPPO FS
e
ACCORDO di CONFLUENZA
al
CCNL delle Attività Ferroviarie
CCNL delle Attività Ferroviarie
CONTRATTO AZIENDALE DI GRUPPO FS
e
ACCORDO DI CONFLUENZA al CCNL delle Attività Ferroviarie
I N D I C E
Premessa
Capitolo 1 – DISCIPLINA DEL SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI
Art. | 1 - | Sistema della partecipazione |
Art. | 2 - | Sistema delle Relazioni Industriali |
Art. | 3 - | Pari Opportunità |
Art. | 4 - | Assemblea |
Art. | 5 - | Referendum |
Art. | 6 - | Locali |
Art. | 7 - | Affissione e diffusione comunicati |
Art. | 8 - | Permessi per motivi sindacali e cariche elettive |
Art. | 9 - | Fondo di sostegno al reddito |
Capitolo 2 – COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 10 - Assunzioni
Art. 11 - Contratto a tempo determinato Art. 12 - Assunzioni particolari
Capitolo 3 – CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE
Art. 13 - Classificazione Professionale
Capitolo 4 – ORARIO DI LAVORO
Art. 14 - Orario di lavoro Art. 15 - Ferie e permessi
Capitolo 5 – SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. | 16 - | Malattia e infortunio non sul lavoro |
Art. | 17 - | Tutela della maternità e della paternità |
Art. | 18 - | Trasferimenti individuali |
Art. | 19 - | Pasti aziendali |
Art. | 20 - | Tutela legale e copertura assicurativa |
Art. | 21 - | Fondo di solidarietà |
Art. | 22 - | Risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso |
Art. | 23 - | Titoli di viaggio |
Art. | 24 - | D.L.F. |
Art. | 25 - | Fondo Sanitario Integrativo Aziendale |
Art. | 26 - | Fondo Pensione Complementare Eurofer |
Capitolo 6 – RETRIBUZIONE
Art. | 27 - | Trattamento economico |
Art. | 28 - | Elemento retributivo individuale (ERI) |
Art. | 29 - | Aumenti periodici di anzianità |
Art. | 30 - | Elementi distinti della retribuzione (EDR) |
Art. | 31 - | Tredicesima mensilità |
Art. | 32 - | Assegno personale pensionabile (14a mensilità ex CCNL delle Attività |
Ferroviarie) | ||
Art. 33 - Premio di risultato | ||
Art. | 34 - | Indennità di utilizzazione professionale e Indennità di navigazione |
Art. | 35 - | Indennità per scorta vetture eccedenti |
Art. | 36 - | Indennità per attività svolta in cantieri notturni |
Art. | 37 - | Trasferta e altri trattamenti per attività fuori sede |
Art. | 38 - | Emolumento personale aziendale |
Art. | 39 - | Indennità diverse |
Art. | 40 - | Indennità per il personale navigante |
Art. | 41 - | Disposizioni finali |
Art. | 42 - | Trattamento di fine rapporto |
Allegato A – Una tantum Dichiarazioni
Premessa
Le parti convengono che il presente Contratto Aziendale di Gruppo FS, sottoscritto ad integrazione del CCNL delle Attività Ferroviarie, disciplina l’applicazione del CCNL medesimo al personale dipendente dalle Società FS SpA, Rete Ferroviaria Italiana SpA, Trenitalia SpA, Metropolis Spa e Italferr SpA, nonché le modalità di confluenza dello stesso personale al CCNL.
Il presente contratto aziendale, nei suoi aspetti relazionali, economici, normativi e temporali, costituisce a tutti gli effetti – nel nuovo assetto contrattuale di settore, con le modalità e negli ambiti di applicazione definiti dal CCNL delle Attività Ferroviarie – il secondo livello di contrattazione di cui al punto 1 dell’art. 3 del medesimo CCNL.
Il presente contratto decorre dal 1° agosto 2003 al 31 dicembre 2005 ed è rinnovabile, in fase di prima applicazione, dal 1° gennaio 2006, nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali ai sensi della disciplina di cui all’art. 4 del CCNL delle Attività Ferroviarie, fermo restando quanto previsto in premessa al medesimo CCNL.
Le scadenze e le procedure di rinnovo successive al 31.12.2005 saranno regolate così come previsto dal citato art. 4 del CCNL delle Attività Ferroviarie.
In linea con i contenuti condivisi con l’accordo del 23 novembre 1999, le parti confermano che il presente contratto, integrando il “CCNL delle Attività Ferroviarie”, rappresenta lo strumento che coniuga il complessivo efficientamento produttivo e lo sviluppo delle attività delle Società del Gruppo FS a cui si applica con il prioritario obiettivo del mantenimento delle capacità produttive nell’ambito delle attività del Gruppo FS.
Per favorire l’affermazione di questi obiettivi le parti attiveranno i confronti necessari per la definizione delle soluzioni idonee, nell’ambito delle procedure negoziali di cui all’art. 2 del presente Contratto.
In occasione dei rinnovi del presente Contratto aziendale, le parti negozieranno le eventuali variazioni alle discipline normative che si dovessero rendere necessarie, in considerazione delle evoluzioni organizzative e tecnologiche interessanti le società del Gruppo.
In tale occasione, in coerenza con le variazioni di carattere normativo, si negozieranno gli adeguamenti degli istituti del salario variabile aziendale legati alla prestazione lavorativa.
In occasione della stipula del presente Contratto, considerando che il “CCNL delle Attività Ferroviarie” è rivolto ad una pluralità di aziende operanti nel settore del trasporto ferroviario, le parti confermano la reciproca volontà di procedere tempestivamente alla definizione per via pattizia delle modalità di applicazione e confluenza al nuovo CCNL del personale dipendente dalle altre Società controllate del Gruppo FS.
CCNL delle Attività Ferroviarie
Contratto Aziendale di Gruppo FS e Accordo di confluenza
al CCNL delle Attività Ferroviarie
Capitolo 1
DISCIPLINA DEL SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI
ART. 1 - SISTEMA DELLA PARTECIPAZIONE
In applicazione di quanto stabilito al punto 3 dell’art. 1 (Sistema delle relazioni industriali) del CCNL delle Attività Ferroviarie le parti assumono il metodo partecipativo come strumento necessario a rafforzare e meglio qualificare le relazioni tra le parti attraverso la partecipazione ed il coinvolgimento dei lavoratori.
A tale scopo si conferma l’operatività per il Gruppo FS dei Comitati e degli Organismi di Partecipazione individuati nell’allegato A all’accordo nazionale del 19.11.2001, con le modalità che verranno definite tra le parti entro 3 mesi dalla stipula del presente accordo, verificandone eventuali ulteriori esigenze di articolazione alle necessità derivanti dal nuovo assetto delle relazioni industriali.
ART. 2 - SISTEMA DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI
1. Il sistema delle relazioni industriali nell’ambito del Gruppo FS si articola in due fasi distinte:
- fase della informazione;
- fase della contrattazione.
Fermo restando che le materie rientranti nelle fasi dell’informazione e della contrattazione non potranno coincidere con quelle già ricomprese nel sistema di partecipazione, il sistema di informazione e contrattazione si collocherà alternativamente nelle seguenti sedi in rapporto alla configurazione organizzativa di ciascuna Società, cui corrisponde l’individuazione dei soggetti titolari competenti:
Strutture aziendali Strutture sindacali
⮚ Gruppo FS (Holding) Segreterie Nazionali
⮚ Società/Divisioni/UTMR Segreterie Nazionali o Segreterie (strutture aziendali nazionali Regionali
o territoriali),
in relazione alle materie individuate, rispettivamente, ai successivi punti 3.1.2, 4.2.2 e 3.1.3, 4.2.3
⮚ Unità produttive, Segreterie Regionali come individuate dall’accordo congiuntamente alle RSU nazionale del 13.9.2000 competenti
2. Oltre alla fase di informativa annuale prevista all’ultimo comma del punto B dell’art. 1 (Sistema delle relazioni industriali) del CCNL delle Attività Ferroviarie, che ha luogo presso la Holding del Gruppo con le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti, il sistema di informazione ai livelli previsti nel presente accordo si svilupperà a cadenza periodica con appuntamenti prefissati, nel corso di ciascun semestre, di norma, rispettivamente nel mese di aprile e di ottobre.
Ove se ne ravvisi la necessità, la fase di informazione sarà ulteriormente attivata, anche su specifiche materie, su richiesta di una delle parti stipulanti il presente accordo.
Il sistema di informazione e di contrattazione dovrà garantire, per ciascuna delle sedi in cui si realizza l’interlocuzione con le strutture sindacali competenti, la non ripetitività di materie già affrontate ad altro livello rispetto a quello specificatamente individuato dal presente sistema di relazioni industriali.
3. Fase della informazione
3.1 Ad integrazione di quanto stabilito al punto B – Relazioni industriali di secondo livello del ripetuto art. 1 (Sistema delle relazioni industriali) del CCNL delle Attività Ferroviarie, l’informativa a livello aziendale, con le cadenze di cui al precedente punto 2, riguarderà anche le ulteriori materie di seguito indicate:
A livello nazionale:
3.1.1 per il Gruppo FS (Holding):
a) strategie del Gruppo ed evoluzione dell’assetto societario;
b) strategie produttive, con particolare riguardo alle prospettive in materia di investimenti, valorizzazione degli asset e politiche commerciali;
c) analisi comparate sul posizionamento competitivo del Gruppo a livello nazionale ed europeo;
d) stato di avanzamento dei processi di risanamento e sviluppo, sia a preventivo che a consuntivo, con illustrazione dei dati di bilancio sulla base di specifici indicatori di redditività ed economicità;
e) indirizzi di politica attiva del lavoro, con particolare riferimento alle diverse tipologie di contratto anche articolate per singoli settori di attività, sulla base di nuove esigenze professionali risultanti da innovazioni produttive ed organizzative;
f) indirizzi e verifiche in materia di azioni positive, di promozione della occupazione giovanile e dell’equilibrio occupazionale di genere;
g) linee guida ed iniziative qualificanti la formazione e l’aggiornamento professionale in relazione ai nuovi fabbisogni professionali e sulla base dei ritorni qualitativi degli interventi formativi nel loro complesso;
h) politiche e corrispondenti linee evolutive in materia di lavori affidati in appalto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 11 (Appalti) del CCNL delle Attività Ferroviarie;
i) dati sulla consistenza del personale del Gruppo articolati per Società, età, sesso, profilo/figura professionale.
3.1.2 per le Società/Divisioni/UTMR:
a) linee strategiche di intervento di carattere produttivo, commerciale ed organizzativo in relazione alla evoluzione dei rispettivi contesti di riferimento, dell’assetto societario e ai loro conseguenti effetti;
b) andamento dei principali indicatori economici desunti anche dal bilancio della Società, illustrati in rapporto agli obiettivi prefissati, anche articolati per singole macrostrutture organizzative di livello territoriale;
c) evoluzione della composizione occupazionale e dati analitici sulla consistenza del personale articolati per livello, profilo e figura professionale;
d) tipologia e volumi complessivi dei lavori affidati in appalto, nel rispetto di quanto previsto all’art. 11 (Appalti) del CCNL delle Attività Ferroviarie ed in coerenza con i programmi produttivi aziendali e sulla base delle specificità produttive e territoriali;
e) modifica della macrostruttura organizzativa.
A livello territoriale:
3.1.3 per le Società/Divisioni/UTMR:
a) significative iniziative delle Società del Gruppo FS in attività imprenditoriali e/o istituzionali;
b) programmi commerciali;
c) modifica della struttura organizzativa territoriale;
d) programmi di investimenti e di innovazione tecnologica;
e) piano di attività e relativi strumenti e modalità per attuarne gli obiettivi;
f) dati articolati sulla consistenza di personale differenziati per struttura territoriale di Società/Divisione/UTMR, età, sesso e profilo/figura professionale;
g) dati sugli orari di fatto.
3.1.4 per le Unità produttive:
a) obiettivi di produzione e di produttività e relativi indirizzi sui principali indicatori di performance delle singole unità organizzative;
b) evoluzione della composizione occupazionale e dati analitici sulla consistenza del personale articolati per livello, profilo e figura professionale;
c) dati analitici sugli orari di fatto, articolati per settore di attività e impianto, nonché suddivisi per tipologia e causali, rispetto alla programmazione e alle variazioni causate dall’andamento dei volumi di produzione;
d) azioni dirette a garantire la qualità dell’ambiente, la sicurezza del lavoro e la salvaguardia degli impianti in coerenza con la legislazione nazionale in materia;
e) modifica della microstruttura organizzativa.
4. Fase della contrattazione
4.1 La fase di contrattazione, fatte salve le procedure per la presentazione della piattaforma per il rinnovo dell’accordo aziendale regolata dall’art. 4 del CCNL delle Attività Ferroviarie nonché le specifiche procedure negoziali disciplinate dall’art. 14 (Orario di lavoro) del presente accordo, è articolata come segue:
a) entro 5 giorni dalla richiesta avanzata da una delle parti stipulanti il presente accordo, si dovrà procedere alla individuazione della data di apertura del confronto;
b) l’avvio della contrattazione avverrà entro e non oltre i successivi 5 giorni;
c) in caso di mancato avvio del confronto, ovvero di successivo esito negativo del medesimo, i tempi di cui alle precedenti lettere a) e b) assorbono quelli previsti a tali fini dall’accordo del 18.4.2001 in materia di procedure di raffreddamento e conciliazione delle controversie collettive di cui all’art. 2, comma 2 della legge 146/90 come modificata dalla legge 83/2000, che, pertanto, si intendono così espletate.
Resta inteso che nel corso della procedura sopra individuata, le strutture sindacali non svolgeranno azioni conflittuali e le aziende non adotteranno misure unilaterali sulle materie del contendere.
4.2 Nell’ambito del sistema di rinvii operato dal CCNL delle Attività Ferroviarie e dal presente accordo, sono oggetto di contrattazione a livello aziendale, nelle sedi indicate, le seguenti materie:
A livello nazionale:
4.2.1 per il Gruppo FS (Holding):
a) il presente accordo nei suoi aspetti relazionali, economici, normativi e temporali;
b) progetti di azioni positive proposte dal Comitato nazionale per le Pari Opportunità aventi caratteristiche interaziendali;
c) modalità di assegnazione, di riconoscimento e fruizione di locali e permessi alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo;
d) norme applicative della legislazione del lavoro, qualora la stessa preveda che l’applicazione sia rimessa all’autonomia collettiva di 2° livello, ovvero per gli aspetti disciplinati dal presente accordo;
e) modalità di concessione delle anticipazioni del TFR;
f) normativa e disciplina relative alla previdenza complementare, in attesa della trasformazione di Eurofer in Fondo di settore ai sensi dell’art. 49 (Fondo pensione complementare) del CCNL delle Attività Ferroviarie;
g) norme di funzionamento e forme di intervento di carattere assistenziale e dopolavoristico;
h) modalità di costituzione e funzionamento dei Collegi di Conciliazione ed Arbitrato;
i) norme di funzionamento del Fondo di sostegno al reddito di cui all’art. 9 del presente accordo e relative procedure sindacali per la gestione delle problematiche occupazionali e di riconversione professionale;
l) procedura di informazione e consultazione, ovvero istituzione del CAE di cui all’art. 2 del CCNL delle Attività Ferroviarie;
m) disciplina di costituzione e funzionamento delle RSU e dei RLS;
n) ricadute delle evoluzioni tecnologiche sulle condizioni normative del lavoro;
o) azioni positive e di promozione dell’occupazione giovanile e del riequilibrio di genere, nonché utilizzo delle leve della mobilità interaziendale, della riallocazione geografica e della riconversione professionale.
4.2.2 per le Società/Divisioni/UTMR:
a) progetti di azioni positive proposte dal Comitato nazionale per le Pari Opportunità aventi rilevanza di carattere aziendale;
b) premio di risultato;
c) criteri di attribuzione della indennità di utilizzazione professionale, ai sensi di quanto previsto in materia dal presente accordo;
d) percentuale di utilizzo del lavoro temporaneo, ai sensi dell’art. 20, punto 8 del CCNL delle Attività Ferroviarie;
e) modalità attuative dell’orario di lavoro, ai sensi dell’art. 22 del CCNL delle Attività Ferroviarie e dell’art. 14 del presente accordo;
f) normative applicative di dettaglio relative ai pasti aziendali, ai sensi dell’art. 19 del presente accordo;
g) normative di dettaglio in materia di reperibilità e disponibilità, ai sensi dell’art. 74, punto 9 del CCNL delle Attività Ferroviarie;
h) condizioni e modalità di fruizione dei congedi per formazione continua, ai sensi dell’art. 34, punti 8 e 9 del CCNL delle Attività Ferroviarie;
i) percorsi formativi, durata della formazione esterna, specificazioni di ruolo e compiti del tutore per i contratti di apprendistato, ai sensi dell’art. 18, punto 3 del CCNL delle Attività Ferroviarie;
j) variazioni di quantificazione ed individuazione di specificazioni relative ai tempi di lavoro, di cui al punto 2.2 dell’art. 14 del presente accordo;
k) modifiche ai modelli di organizzazione del lavoro e del processo produttivo e relativi elementi utili alla valutazione degli effetti occupazionali in relazione alle evoluzioni degli specifici piani di attività e ai relativi volumi di produzione;
l) azioni positive e di promozione dell’occupazione giovanile e del riequilibrio di genere, nonché utilizzo delle leve della mobilità, della riallocazione geografica e della riconversione professionale;
m) logiche, impostazioni e finalità degli interventi formativi, anche a carattere sperimentale, correlati ai mutevoli contesti tecnologici e commerciali relativi alla garanzia di più elevati
standard di sicurezza e di qualità del servizio, nonché linee di indirizzo delle iniziative in materia di ambiente, igiene e sicurezza del lavoro.
A livello territoriale:
4.2.3 per le Società/Divisioni/UTMR:
a) programmi di riequilibrio delle risorse umane nell’ambito del territorio di competenza;
b) piani mirati di formazione e riqualificazione professionale nell’ambito del territorio di competenza;
c) progetti di azioni positive presentate dai CPO regionali;
4.2.4 per le Unità produttive:
a) articolazione dei regimi di orario contrattuale, organizzazione del lavoro e relative variazioni;
b) effetti occupazionali scaturenti dai volumi di produzione, dalle innovazioni tecnologiche e dalle variazioni organizzative e produttive, nonché dalle articolazioni e variazioni dei regimi di orario;
c) entità della durata minima nei casi di assunzione con part-time verticale, ai sensi dell’art. 16, punto 2.3 del CCNL delle Attività Ferroviarie;
d) attuazione delle articolazioni e delle flessibilità in materia di orario di lavoro, ai sensi dell’art. 14 del presente accordo;
e) articolazione del premio di risultato, nell’ambito di quanto previsto tra le parti a livello nazionale di Società/Divisione/ UTMR.
5. L’avvio del confronto sulle materie oggetto di contrattazione avverrà come disciplinato al precedente punto 4.1 e potrà essere preceduto da una fase propedeutica di informativa nei confronti delle articolazioni competenti delle Organizzazioni Sindacali stipulanti e, ove previsto, delle RSU.
6. Fermo restando quanto disciplinato alla lettera c) del precedente punto 4.1, costituisce parte integrante del presente testo l’accordo del 18.4.2001 in materia di procedure di raffreddamento e conciliazione delle controversie collettive di cui all’art. 2, comma 2, della legge 146/90, come modificato dalla legge 83/2000.
ART. 3 - PARI OPPORTUNITA’
1. Il Gruppo FS e le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo sono impegnate a garantire la presenza, nelle sedi di relazioni industriali di cui al precedente art. 2 (Sistema delle relazioni industriali) e di partecipazione di cui al precedente art. 1 (Sistema della partecipazione), della rappresentanza di genere.
2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 1 del CCNL delle Attività Ferroviarie in ordine alle finalità e ai compiti, nel Gruppo FS è confermato l’assetto dei Comitati per le Pari Opportunità (CPO), secondo le seguenti articolazioni:
- 1 CPO Nazionale a livello di Gruppo;
- 15 CPO sempre di Gruppo, costituiti nelle seguenti realtà territoriali: CPO Liguria, CPO Piemonte-Valle d’Aosta, CPO Lombardia, CPO Veneto, CPO Verona-Trentino Alto Adige, CPO Friuli Venezia Giulia, CPO Xxxxxx Xxxxxxx, CPO Toscana, CPO Marche-Umbria-Abruzzo, CPO Lazio, CPO Campania-Molise, CPO Puglia-Basilicata, CPO Calabria, CPO Sicilia e CPO Sardegna.
3. I CPO sono composti da una rappresentante per ogni Organizzazione sindacale stipulante il CCNL delle Attività Ferroviarie e da un corrispondente numero di componenti designate dalle Società del Gruppo FS, ognuna con diritto di voto.
Nella designazione delle proprie componenti il Gruppo FS assicurerà un’equilibrata rappresentanza delle Società del Gruppo stesso.
Oltre alle componenti titolari di cui sopra, ognuna delle parti nomina la propria rappresentante supplente, che partecipa con diritto di voto in caso di assenza della titolare.
4. La riunione si ritiene valida con la presenza di almeno la metà delle rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali ed almeno la metà delle rappresentanti del Gruppo FS.
Ove sia necessario procedere a votazione, le deliberazioni sono assunte qualora siano approvate da un numero di rappresentanti corrispondenti alla metà più uno delle componenti del CPO.
5. La Presidente viene eletta dal CPO fra le sue componenti, con apposita deliberazione a maggioranza dei 2/3 del numero complessivo delle componenti del Comitato nelle prime due votazioni e della metà più uno dalla 3a votazione. Tale elezione avviene a scrutinio segreto.
6. Le componenti del CPO restano in carica fino al termine della vigenza del CCNL.
In caso di dimissioni di una componente, la parte che l’ha designata provvede alla nomina di una nuova rappresentante entro 30 giorni dalla comunicazione delle dimissioni. Fino alla nuova designazione l’incarico è ricoperto dalla rappresentante supplente.
In caso di assenza prolungata o temporaneo impedimento della Presidente le componenti del Comitato designeranno, a maggioranza semplice, una sostituta, il cui incarico durerà per il tempo strettamente necessario a garantire il funzionamento del Comitato.
7. Il CPO è convocato dalla Presidente, di norma, bimestralmente o su richiesta di una delle parti, ovvero con richiesta scritta alla Presidente di almeno 1/3 delle componenti del CPO.
La convocazione dovrà essere effettuata per iscritto, di norma almeno 5 giorni prima della data dell’incontro, e dovrà indicare l’ordine del giorno ed essere corredata dalla necessaria documentazione.
Delle riunioni si darà conto in apposito verbale approvato dal CPO stesso.
8. I singoli CPO regionali provvederanno a trasmettere al CPO nazionale il piano di attività per l’anno successivo in tempo utile affinché lo stesso CPO nazionale entro il mese di ottobre, possa inviare alla Direzione Relazioni Industriali di Holding e alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo il piano di attività di propria competenza, unitamente a quelli relativi ai diversi CPO regionali. Qualora nel corso dell’anno successivo dovessero intervenire significative variazioni nelle iniziative previste, queste saranno oggetto di preventiva comunicazione ai medesimi destinatari sopra menzionati.
9. Per lo svolgimento delle attività di istituto, a ciascuna Organizzazione Sindacale stipulante il CCNL ed il presente accordo sono riconosciute complessivamente
n. 250 giornate annue di permessi retribuiti per le rappresentanti sindacali componenti dei CPO Nazionale e Regionali/ex compartimentali.
Tali permessi saranno fruiti dalle componenti sindacali dei CPO, su richiesta di ciascuna delle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti nei limiti del quantitativo annuo sopra definito, in rapporto ai diversificati impegni individuali connessi allo svolgimento dei singoli piani di attività, con le stesse modalità previste per i permessi sindacali all’art. 8 (Permessi per motivi sindacali e cariche elettive) del presente accordo.
Nelle giornate di permesso di cui al presente punto alle componenti dei CPO verrà corrisposta la stessa retribuzione prevista per i permessi sindacali di cui al citato art. 8.
Per la partecipazione alle medesime attività le componenti aziendali dei CPO saranno considerate presenti in servizio.
Per la realizzazione di progetti specifici, ove concordati tra CPO Nazionale, Direzione Relazioni Industriali di FS S.p.A. e Organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti, la partecipazione delle componenti sindacali sarà considerata attività di servizio ove svolta durante l’orario di lavoro.
ART. 4 - ASSEMBLEA
1. Assemblee al di fuori dell’orario di lavoro
1.1 Qualora la richiesta di assemblea interessi i lavoratori appartenenti a più unità produttive della stessa o di più Società del Gruppo che insistano nel medesimo impianto/sede, la stessa deve essere presentata a ciascuno dei responsabili delle unità produttive interessate con un preavviso minimo di quattro giorni e deve contenere l’indicazione del numero complessivo previsto di partecipanti. Ciò al fine di consentire alla/e azienda/e di verificare per tempo la disponibilità di un idoneo locale.
Qualora il numero dei partecipanti all’assemblea risulti maggiore della previsione comunicata alle aziende dalle Organizzazioni Sindacali che l’abbiano indetta, ed il locale individuato non abbia sufficiente capienza, le responsabilità organizzative sono a carico delle medesime Organizzazioni Sindacali e l’assemblea si riterrà regolarmente effettuata.
I responsabili delle unità produttive interessate dovranno congiuntamente valutare la richiesta e, ove in relazione al numero previsto di partecipanti, la/e azienda/e non abbia/abbiano disponibilità di locali idonei, ne dovranno dare comunicazione congiunta alle Organizzazioni Sindacali e alle RSU che abbiano indetto l’assemblea almeno due giorni prima della data prevista, per consentire alle stesse di provvedere direttamente alla individuazione di un locale idoneo al di fuori della/e azienda/e, ovvero a modificare le modalità di effettuazione dell’assemblea, secondo quanto stabilito al 3° comma del punto 3 dell’art. 6 (Assemblea) del CCNL delle Attività Ferroviarie.
1.2 Nel caso di più assemblee concomitanti, l’uso dei locali per le riunioni verrà concesso seguendo l’ordine cronologico di presentazione della richiesta al responsabile dell’unità produttiva, da parte delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo ovvero dalle RSU.
2. Assemblee durante l’orario di lavoro
2.1 Il monte ore individuale di permessi retribuiti per la partecipazione alle assemblee, di cui al punto 3 dell’art. 6 (Assemblea) del CCNL delle Attività Ferroviarie, è individuato in 12 ore annue.
2.2 Per le assemblee di cui al precedente punto 2.1 indette congiuntamente da almeno tre delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo e solo per tre volte nell’anno, in caso di indisponibilità di idoneo locale aziendale, i responsabili delle unità produttive interessate dovranno congiuntamente individuare un locale atto ad ospitare l’assemblea, anche al di fuori delle aziende e darne comunicazione alle Organizzazioni Sindacali richiedenti e alle RSU almeno 2 giorni prima della data prevista.
Per le eventuali ulteriori richieste di assemblea avanzate nel corso dell’anno vale quanto previsto ai precedenti punti 1.1 e 1.2.
2.3 Al fine di consentire che lo svolgimento delle assemblee garantisca comunque la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti e non arrechi pregiudizio al regolare svolgimento del servizio, nei singoli impianti dell’unità produttiva nei quali non è possibile sospendere momentaneamente l’attività lavorativa, in quanto questa si svolge a turni e/o in presenza di specifiche esigenze di presidio del servizio, in occasione delle predette assemblee il gestore delle risorse autorizzerà l’allontanamento dal lavoro del personale non strettamente indispensabile.
2.4 Nei casi di cui al precedente punto 2.3, la/e Organizzazione/i Sindacale/i o la/e RSU che ha/hanno indetto l’assemblea dovranno fornire al gestore delle risorse, entro e non oltre il terzo giorno successivo a quello di svolgimento dell’assemblea, l’elenco dei lavoratori che, liberi dal servizio, hanno partecipato alle assemblee comunicando la durata delle stesse.
Il gestore delle risorse accrediterà ai lavoratori così segnalati un numero di ore, o frazione di ora, pari alla durata dell’assemblea, da usufruirsi esclusivamente a recupero, e solo a tale titolo, entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
ART. 5 - REFERENDUM
1. In relazione a quanto previsto al punto 4 dell’art. 6 (Assemblea) del CCNL delle Attività Ferroviarie, resta confermato il diritto di indizione di referendum su materie inerenti l’attività sindacale nei confronti delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo e, ai sensi di quanto previsto in materia dall’accordo del 13.9.2000, delle RSU.
2. La richiesta di referendum dovrà essere formulata alla società almeno 15 giorni prima della sua effettuazione.
3. Lo svolgimento dei referendum di cui agli stessi punti precedenti inerenti consultazioni di carattere nazionale sarà disciplinato da specifica intesa tra le parti stipulanti il presente accordo.
ART. 6 - LOCALI
1. In applicazione dell’art. 8 (Locali) del CCNL delle Attività Ferroviarie le parti, entro 6 mesi dalla data di stipula del presente accordo, definiranno una specifica disciplina per la concessione in uso di locali aziendali alle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo, per lo svolgimento dell’attività sindacale.
Fino alla definizione della specifica disciplina di cui al precedente comma resta confermata la situazione in atto.
2. Locali assegnati alle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU)
2.1 Le parti confermano che, come previsto dall’art. 27 della legge 300/70 e dall’Accordo Interconfederale del 20.12.1993, nonché dall’art. 8 del CCNL delle Attività Ferroviarie, l’azienda porrà a disposizione della RSU un locale comune nelle Unità produttive – individuate nell’accordo nazionale del 13.9.2000 – con più di 200 dipendenti occupati.
2.2 E’ facoltà dell’azienda assegnare due locali nelle Unità produttive con più di 1.000 dipendenti occupati.
2.3 Nelle unità produttive con meno di 200 dipendenti occupati, le RSU potranno usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
In questo caso la richiesta del locale dovrà essere inoltrata dalla RSU al responsabile dell’unità produttiva almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.
2.4 I locali saranno individuati sul territorio a cura dei responsabili delle singole Unità produttive, che procederanno alla loro assegnazione predisponendo adeguato verbale di consegna.
E’ in ogni caso fatta salva la possibilità per l’azienda di sostituire il locale assegnato con un altro, dando un preavviso alla RSU di almeno 30 giorni.
2.5 Ai fini di cui al presente punto 2, resta confermata la situazione in essere per quanto riguarda i locali assegnati alle RSU in carica alla data di sottoscrizione del presente accordo.
ART. 7 - AFFISSIONE E DIFFUSIONE COMUNICATI
1. Fermo restando quanto previsto all’art. 7 del CCNL delle Attività Ferroviarie, le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo hanno facoltà di richiedere la diffusione di comunicati attraverso le apparecchiature di diffusione sonora presso le stazioni e gli impianti delle Società del Gruppo FS, nonché attraverso quelle installate a bordo treno.
2. Il comunicato dovrà limitarsi a indicare le ragioni della protesta astenendosi da giudizi e valutazioni lesive della immagine e della reputazione aziendale e la richiesta, da inoltrare alla competente struttura aziendale di FS S.p.A., di norma 10 giorni prima della data prevista per la diffusione, dovrà contenere il testo dello stesso e le modalità di diffusione in occasione di astensioni dal lavoro o a sostegno di iniziative sindacali nazionali o internazionali.
In ogni caso la lettura del testo, da effettuarsi nella giornata interessata dall’evento, non potrà superare la durata di 60’’ e le modalità di diffusione, comunque con frequenza da definire in rapporto alla gravità dell’evento, dovranno garantire l’inequivocabile distinzione da comunicazioni alla clientela e/o di servizio.
3. Qualora ne ravvisi la necessità, la competente struttura aziendale di FS S.p.A. potrà, entro i 3 giorni successivi alla richiesta, comunicare alla struttura sindacale richiedente eventuali osservazioni sul testo e sulle modalità di lettura del comunicato proposto.
4. In ogni caso, entro i 5 giorni successivi alla richiesta, la competente struttura aziendale di FS S.p.A. dovrà dare riscontro alla struttura sindacale richiedente.
ART. 8 - PERMESSI PER MOTIVI SINDACALI E CARICHE ELETTIVE
1. Le parti convengono di definire con apposito accordo la disciplina dei permessi sindacali, in applicazione di quanto previsto al punto 7 dell’art. 9 (Permessi per motivi sindacali e cariche elettive) del CCNL delle Attività Ferroviarie.
2. Per i permessi retribuiti di cui al presente articolo, in aggiunta agli elementi retributivi di cui al punto 8 dell’art. 9 (Permessi per motivi sindacali e cariche elettive) del CCNL delle Attività Ferroviarie, la retribuzione giornaliera da corrispondere al lavoratore è comprensiva dei seguenti ulteriori elementi retributivi:
a) elemento retributivo individuale (ERI), di cui all’art. 28 del presente accordo;
b) elementi distinti della retribuzione (EDR), di cui all’art. 30 del presente accordo, con le modalità di erogazione ivi previste;
c) assegno ad personam, di cui al punto 2 dell’art. 41 (Disposizioni finali) del presente accordo;
d) indennità di utilizzazione professionale e indennità di navigazione, di cui all’art. 34 del presente accordo;
e) emolumento personale aziendale (EPA), di cui all’art. 38 del presente accordo;
f) indennità di cui ai punti 1, 4, 8 e 9 dell’art. 39 (Indennità diverse) del presente accordo.
3. Per i permessi sindacali di cui al presente articolo non opera quanto previsto al punto 3 dell’art. 24 del CCNL delle Attività Ferroviarie. Pertanto, ai lavoratori che usufruiscano di tali permessi in via continuativa, le procedure previste al punto 2 del ripetuto art. 24 del CCNL si applicano ai soli fini del recupero delle festività con la facoltà del lavoratore, anche per il tramite dell’Organizzazione Sindacale di appartenenza, di posticipare il recupero delle stesse anche oltre i termini definiti allo stesso punto 2.
ART. 9 - FONDO DI SOSTEGNO AL REDDITO
Le parti, coerentemente a quanto definito con verbale di accordo del 19.11.2001 ed al fine di realizzare la piena operatività degli interventi posti a carico del “Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle società del Gruppo F.S.” di cui alla legge 449/97, convengono di pervenire alla individuazione, entro tre mesi dalla stipula del presente accordo, di specifiche soluzioni atte ad adeguare ed armonizzare la disciplina del citato Fondo alle vigenti disposizioni normative e contrattuali di riferimento.
CCNL delle Attività Ferroviarie
Contratto Aziendale di Gruppo FS e Accordo di confluenza
al CCNL delle Attività Ferroviarie
Capitolo 2
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 10 - ASSUNZIONI
1. Per far fronte alle specifiche esigenze di personale che si possono determinare in rapporto a diverse condizioni organizzative, produttive e professionali delle Società del Gruppo FS, le parti convengono che nelle aziende si realizzeranno, in via prioritaria, azioni di ottimale riallocazione delle risorse umane interne, promuovendo percorsi di mobilità orizzontale professionale/geografica, di riconversione e di sviluppo professionale.
Al fine di cogliere le possibili opportunità e tenendo conto della specifica organizzazione strutturale delle Società del Gruppo FS, la mobilità orizzontale di cui al primo capoverso si intende, nel caso di Trenitalia, all’interno delle Divisioni ed anche tra le Divisioni.
Pertanto, le Società terranno conto di quanto sopra nel reperimento delle professionalità occorrenti.
In relazione all’articolazione organizzativa delle Società, le parti verificheranno i criteri applicativi di quanto sopra previsto in specifici incontri entro un mese dalla data di sottoscrizione del presente accordo.
2. In rapporto a quanto previsto al precedente punto 1, le Società potranno attingere dal mercato esterno.
La tipologia di contratto da applicare sarà stabilita, di volta in volta, in funzione delle specifiche esigenze aziendali, nel rispetto delle previsioni e delle percentuali, ove contrattualmente previste, nonché delle Leggi 903/1977 e 125/1991 e successive modifiche e integrazioni.
A tal fine, le aziende attiveranno avvisi e forme di massima pubblicità per raggiungere il potenziale bacino di reperimento.
Gli avvisi dovranno specificare, in particolare, i seguenti requisiti:
• titoli di studio e/o esperienze acquisite;
• conoscenze tecnico-professionali;
• tipologia di contratti da stipulare, di norma corredati dall’indicazione delle relative quantità.
3. Sulla base delle caratteristiche professionali richieste, il percorso di acquisizione si articolerà in tre fasi:
1a fase - Preselezione:
Sulla base della corrispondenza alle caratteristiche richieste, verranno individuati i candidati da invitare a selezione tenendo conto di:
• punteggio del titolo di studio richiesto;
• precedente esperienza acquisita all’interno del Gruppo;
• esperienza maturata presso altre aziende;
• età.
2a fase - Selezione:
Per coloro che al termine della prima fase risultino in possesso dei requisiti richiesti, il percorso di selezione prevede:
• prove tecnico-attitudinali (test, esercitazioni, simulazioni, ecc.);
• intervista di gruppo;
• colloquio di valutazione motivazionale.
3a fase – Valutazioni finali:
Colloquio di riscontro finale di idoneità con i responsabili delle strutture interessate.
Al termine della selezione l’azienda renderà noto l’esito ai candidati esaminati, tenendo comunque in considerazione, per eventuali future acquisizioni, i candidati che abbiano partecipato alla selezione ma che siano rimasti esclusi dall’assegnazione dell’incarico.
4. Alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo, nonché ai CPO per gli ambiti di istituto, al livello competente sarà data sia la preventiva informativa dell’attivazione dei percorsi suddetti, sia l’informativa sull’esito complessivo della selezione.
ART. 11 - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Ad integrazione di quanto definito al punto 2 dell’art. 19 (Contratto a tempo determinato) del CCNL delle Attività Ferroviarie, i contratti a tempo determinato stipulati dalle Società del Gruppo FS ai sensi dello stesso punto 2 possono avere una durata massima di 10 mesi, prorogabili per un ulteriore periodo massimo di altri 10 mesi.
Le limitazioni di cui al precedente comma non si applicano alla Società Italferr.
ART. 12 - ASSUNZIONI PARTICOLARI
1. Le Società del Gruppo FS potranno disporre l’assunzione del coniuge del lavoratore deceduto per cause direttamente connesse con il servizio ferroviario, che ne faccia richiesta entro due anni dal verificarsi dell’evento.
In caso di rinuncia da parte del coniuge o di sua inesistenza, le Società potranno assumere un figlio maggiorenne del lavoratore deceduto che ne abbia fatto richiesta entro due anni dal verificarsi dell’evento. Allorché più figli maggiorenni abbiano presentato richiesta di assunzione, le Società potranno procedere all’assunzione di uno di essi secondo l’ordine cronologico della nascita.
2. Inoltre, le Società del Gruppo FS esamineranno, compatibilmente con le esigenze tecniche, produttive od organizzative, l’ulteriore possibilità di assunzione nei seguenti casi particolari:
a) figlio minorenne alla data di decesso del lavoratore per cause direttamente connesse all’esercizio ferroviario, nel caso di rinuncia di altri componenti il nucleo familiare, sempreché presenti domanda entro un anno dal raggiungimento della maggiore età;
b) coniuge o figlio maggiorenne di lavoratore deceduto in costanza di rapporto di lavoro che, al verificarsi dell’evento, non possa vantare un’anzianità contributiva utile al conseguimento della pensione e/o la cui famiglia versi in stato di bisogno, sempreché presenti domanda entro due anni dal verificarsi dell’evento;
c) coniuge o figlio maggiorenne di lavoratore licenziato per inabilità al lavoro dovuta a cause comuni, qualora non possa vantare un’anzianità contributiva utile al conseguimento della pensione e la cui famiglia versi in stato di bisogno, sempreché presenti domanda entro due anni dal licenziamento;
d) coniuge di un lavoratore deceduto per cause di servizio, con figli minori a carico al momento del decesso, entro 10 anni dal verificarsi dell’evento.
CCNL delle Attività Ferroviarie
Contratto Aziendale di Gruppo FS e Accordo di confluenza
al CCNL delle Attività Ferroviarie
Capitolo 3
CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE
ART. 13 - CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE
1. Ai lavoratori per i quali ha trovato applicazione il previgente CCNL 6.2.1998 per il personale del Gruppo FS, a decorrere dall’1.8.2003 l’inquadramento nei livelli, profili e figure professionali e nei relativi parametri retributivi definiti nell’art. 21 (Classificazione professionale) del CCNL delle Attività Ferroviarie, avverrà con i criteri definiti nel presente articolo e secondo quanto indicato nel quadro di equiparazione allegato al presente articolo.
2. Per i lavoratori provenienti dagli ex profili professionali di Mozzo, Piccolo di Cucina, Piccolo di Camera e Allievo Comune Polivalente del previgente CCNL 6.2.1998 alla data dell’1.8.2003, l’inquadramento alla stessa data dell’1.8.2003 avviene nelle corrispondenti figure professionali del livello professionale H.
3. Per i lavoratori provenienti dall’ex parametro 122 della I area funzionale del previgente CCNL 6.2.1998 alla data dell’1.8.2003, l’inquadramento alla stessa data dell’1.8.2003 avviene nel livello professionale G – Operatori Qualificati al parametro retributivo G2 e l’anzianità di servizio maturata nel parametro 122 è utile ai fini del passaggio al parametro G1.
Per i lavoratori provenienti dall’ex parametro 135 della I area funzionale del previgente CCNL 6.2.1998 alla data dell’1.8.2003, l’inquadramento alla stessa data dell’1.8.2003 avviene nel livello professionale G – Operatori Qualificati, direttamente al parametro retributivo G1.
4. Per i lavoratori che alla data dell’1.8.2003 rivestivano l’ex profilo professionale di Cameriere nell’ex parametro 135 della II area funzionale del previgente CCNL 6.2.1998, l’inquadramento alla stessa data dell’1.8.2003 avviene nel livello professionale G – Operatori Qualificati direttamente al parametro retributivo G1.
5. Per i lavoratori provenienti dall’ex parametro 142 della II area funzionale del previgente CCNL 6.2.1998 alla data dell’1.8.2003, l’inquadramento alla stessa data dell’1.8.2003 avviene nel livello professionale F – Operatori Specializzati al parametro retributivo F2 e l’anzianità di servizio maturata nel parametro 142 è utile ai fini del passaggio al parametro retributivo F1.
Per i lavoratori provenienti dall’ex parametro 135 della II area funzionale del previgente CCNL 6.2.1998 alla data dell’1.8.2003, l’inquadramento alla stessa data dell’1.8.2003 avviene nel livello professionale F – Operatori Specializzati al parametro retributivo F2.
Per i lavoratori provenienti dall’ex parametro 156 della II area funzionale del previgente CCNL 6.2.1998 alla data dell’1.8.2003, l’inquadramento alla stessa data dell’1.8.2003 avviene nel livello professionale F – Operatori Specializzati direttamente al parametro retributivo F1.
6. Per i lavoratori che alla data dell’1.8.2003 rivestivano il profilo professionale di Dispensiere nell’ex parametro 156 della II area funzionale del previgente CCNL 6.2.1998, l’inquadramento alla stessa data dell’1.8.2003 avviene nel livello
professionale F – Operatori Specializzati, direttamente al parametro retributivo F1.
7. I lavoratori degli ex profili professionali di Operatore della Manutenzione e Operatore della Circolazione, con CFL alla data dell’1.8.2003, ferma restando la durata del CFL, verranno inquadrati convenzionalmente alla stessa data dell’1.8.2003 nel livello professionale G e, ai soli fini retributivi, nel parametro retributivo G1. Al termine del CFL, ove il rapporto di lavoro venga confermato a tempo indeterminato, i lavoratori passeranno al livello professionale F – Operatori Specializzati nel parametro retributivo F2.
L’eventuale differenza retributiva tra i minimi contrattuali di cui al punto 4.1 dell’art. 63 (Retribuzione) del CCNL delle Attività Ferroviarie e la somma degli importi dello stipendio di cui al punto 2 dell’art. 77 del CCNL 6.2.1998, della indennità integrativa speciale, dell’E.D.R. di cui al Protocollo interconfederale del 31.7.1992 in godimento alla data del 31.7.2003, verrà corrisposta sotto forma di assegno ad personam pensionabile, utile ai fini del TFR, che sarà riassorbito all’atto del passaggio al parametro retributivo F2 del livello professionale F.
Resta fermo quanto previsto al punto 5 dell’art. 17 (Contratto di Formazione e Lavoro) del CCNL delle Attività Ferroviarie relativamente all’attribuzione dei trattamenti economici aggiuntivi.
8. I lavoratori degli ex profili professionali della ex II area funzionale del previgente CCNL 6.2.1998 con contratto di apprendistato alla data dell’1.8.2003 verranno inquadrati nel livello professionale F – Operatori Specializzati al parametro retributivo F2 ed ai medesimi, fermo restando la durata del contratto come definita nello stesso e quanto previsto al punto 2.1.9 dell’accordo nazionale del 23.10.2000, si applica la disciplina prevista ai punti 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’art. 18 (Contratto di apprendistato) del CCNL delle Attività Ferroviarie.
9. Per i lavoratori che alla data dell’1.8.2003 rivestivano i profili professionali di Elettricista, Motorista e Carpentiere negli ex parametri 156 e 167 del previgente CCNL 6.2.1998, l’inquadramento alla stessa data dell’1.8.2003 avviene nelle corrispondenti figure professionali del livello professionale E – Tecnici.
10. Per i lavoratori provenienti dall’ex parametro 167 della III area funzionale del previgente CCNL 6.2.98 alla data dell’1.8.2003, l’inquadramento alla stessa data dell’1.8.2003 avviene nel livello professionale E – Tecnici.
11. Per i lavoratori che alla data dell’1.8.2003 rivestivano l’ex profilo professionale di Ufficiale Navale, Ufficiale di Macchina o Ufficiale Marconista nell’ex parametro 186 della IV area funzionale del previgente CCNL 6.2.1998, l’inquadramento alla stessa data dell’1.8.2003 avviene nel livello professionale D – Tecnici Specializzati, esclusivamente al parametro retributivo D1.
12. Salvo quanto previsto al precedente punto 9, per i lavoratori provenienti dall’ex parametro 167 della IV area funzionale del previgente CCNL 6.2.1998 alla data dell’1.8.2003, l’inquadramento alla stessa data dell’1.8.2003 avviene nel livello professionale D – Tecnici Specializzati al parametro retributivo D2 e l’anzianità
di servizio maturata nel parametro 167 è utile ai fini del passaggio al parametro retributivo D1.
Salvo quanto previsto al precedente punto 9, per i lavoratori provenienti dall’ex parametro 156 della IV area funzionale del previgente CCNL 6.2.1998 alla data dell’1.8.2003, l’inquadramento alla stessa data dell’1.8.2003 avviene nel livello professionale D – Tecnici Specializzati al parametro retributivo D2.
Per i lavoratori provenienti dall’ex parametro 186 della IV area funzionale del previgente CCNL 6.2.1998 alla data dell’1.8.2003, l’inquadramento alla stessa data dell’1.8.2003 avviene nel livello professionale D – Tecnici Specializzati, direttamente al parametro retributivo D1.
13. I lavoratori degli ex profili professionali di Segretario, Segretario Tecnico, Segretario d’Informatica, Capo Treno/Capo Servizi Treno, Capo Gestione, Capo Stazione, Capo Tecnico e Macchinista, con CFL alla data dell’1.8.2003, ferma restando la durata del CFL, verranno inquadrati convenzionalmente alla stessa data dell’1.8.2003 nel livello professionale E. Al termine del CFL, ove il rapporto di lavoro venga confermato a tempo indeterminato, i lavoratori passeranno al livello professionale D – Tecnici Specializzati nel parametro retributivo D2.
L’eventuale differenza retributiva tra i minimi contrattuali di cui al punto 4.1 dell’art. 63 (Retribuzione) del CCNL delle Attività Ferroviarie e la somma degli importi dello stipendio di cui al punto 2 dell’art. 77 del CCNL 6.2.1998, della indennità integrativa speciale, dell’E.D.R. di cui al Protocollo interconfederale del 31.7.1992 in godimento alla data del 31.7.2003, verrà corrisposta sotto forma di assegno ad personam pensionabile, utile ai fini del TFR, che sarà riassorbito all’atto del passaggio al parametro retributivo D2 del livello professionale D.
Resta fermo quanto previsto al punto 5 dell’art. 17 (Contratto di Formazione e Lavoro) del CCNL delle Attività Ferroviarie relativamente all’attribuzione dei trattamenti economici aggiuntivi.
14. I lavoratori che alla data dell’1.8.2003 rivestivano l’ex profilo professionale di Ispettore nel parametro 186 della IV area funzionale del previgente CCNL 6.2.1998, saranno inquadrati, alla stessa data dell’1.8.2003, direttamente nel livello professionale C.
15. I lavoratori dell’ex profilo professionale di Ispettore (IV area del previgente CCNL 6.2.1998) con CFL alla data dell’1.8.2003, ferma restando la durata del CFL, verranno inquadrati convenzionalmente alla stessa data dell’1.8.2003 nel livello professionale D al parametro retributivo D1. Al termine del CFL, ove il rapporto di lavoro venga confermato a tempo indeterminato, i medesimi passeranno nel livello professionale C - Direttivi.
L’eventuale differenza retributiva tra i minimi contrattuali di cui al punto 4.1 dell’art. 63 (Retribuzione) del CCNL delle Attività Ferroviarie e la somma degli importi dello stipendio di cui al punto 2 dell’art. 77 del CCNL 6.2.1998, della indennità integrativa speciale, dell’E.D.R. di cui al Protocollo interconfederale del 31.7.1992 in godimento alla data del 31.7.2003, verrà
corrisposta sotto forma di assegno ad personam pensionabile, utile ai fini del TFR, che sarà riassorbito all’atto del passaggio al livello professionale C.
Resta fermo quanto previsto al punto 5 dell’art. 17 (Contratto di Formazione e Lavoro) del CCNL delle Attività Ferroviarie relativamente all’attribuzione dei trattamenti economici aggiuntivi.
16. Per i lavoratori provenienti dall’ex parametro 220 della V area funzionale del previgente CCNL 6.2.1998 alla data dell’1.8.2003, l’inquadramento alla stessa data dell’1.8.2003 avviene nel livello professionale B – Quadri.
17. Per i lavoratori provenienti dall’ex parametro 275 della V area funzionale del previgente CCNL 6.2.1998 alla data dell’1.8.2003, l’inquadramento alla stessa data dell’1.8.2003 avviene nel livello professionale A – Quadri.
18. Con il presente accordo, al fine di favorire la crescita professionale delle risorse umane interne, vengono individuati, nei termini di seguito riportati, percorsi finalizzati allo sviluppo della qualificazione professionale e del relativo inquadramento coerenti alla evoluzione dei piani di attività, dei volumi produttivi e dell’organizzazione del lavoro.
Per far fronte a specifiche esigenze, le Società del Gruppo FS adotteranno per i passaggi dei lavoratori ai livelli professionali superiori, salvo quanto previsto al successivo punto 18.4, i criteri e le modalità indicate ai successivi punti nel rispetto delle leggi 903/77 e 125/91 e successive modifiche e integrazioni.
18.1 In caso di specifiche esigenze, espletati i percorsi di mobilità orizzontale e di riconversione professionale, verranno attivate, attraverso trasparenti procedure di pubblicità, richieste di “manifestazioni di interesse” riportanti la tipologia delle posizioni da ricoprire e rivolte ai lavoratori dell’unità produttiva interessata e inquadrati di norma da almeno due anni nel livello professionale inferiore del corrispondente settore di attività.
18.2 Ai fini della preselezione si terrà conto dei seguenti requisiti:
• professionalità acquisita, incarichi/posizioni ricoperti;
• possesso di specifiche competenze/attitudini;
• età anagrafica e anzianità aziendale.
I lavoratori, i cui requisiti risultano idonei, saranno ammessi alla selezione in un numero di candidati nel rapporto stimato di 1 a 4 rispetto alle esigenze.
18.3 La selezione, che avrà come scopo la ricerca della congruenza tra lavoratore candidato e figura/profilo professionale da ricoprire, si realizzerà attraverso l’utilizzo di uno o più dei seguenti strumenti:
• Test tecnico e/o attitudinale
• Intervista di gruppo
• Colloquio individuale.
Al termine delle selezioni la Società renderà noto l’esito ai candidati esaminati, tenendo comunque in considerazione per eventuali future esigenze i candidati che abbiano partecipato alle selezioni e che siano rimasti esclusi dall’assegnazione dell’incarico.
18.4 Con specifico riferimento all’acquisizione dei livelli professionali di Quadro le Società opereranno utilizzando ulteriori strumenti di selezione anche comprendenti quelli previsti al punto 18.3.
18.5 Alle XX.XX stipulanti il presente accordo, alle RSU ed ai CPO, per gli istituti di competenza, sarà data sia la preventiva informativa dei percorsi suddetti, sia l’informativa sull’esito complessivo della selezione.
all'art. 13 (Classificazione professionale) dell'accordo del 16.4.2003
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE - Quadro di equiparazione
NUOVO INQUADRAMENTO | ||
Livello e Denomi- nazione | Parametro | Profili Professionali / Figure professionali |
A - QUADRI | A | Responsabile struttura operativa: Responsabile struttura operativa |
Professional senior: Professional senior | ||
Responsabili Navi Traghetto: Comandante Direttore di Macchina | ||
B - QUADRI | B | Responsabile di Linea Operativa-Tecnica: Responsabile di linea/unità operativa/tecnica |
Professional: Professional | ||
Professional Sanitari: Professional Sanitario | ||
Primi Ufficiali Navi Traghetto: Primo Ufficiale Navale Primo Ufficiale di Macchina Primo Ufficiale | ||
C - DIRETTIVI | C | Esperto: Impiegato direttivo |
CONFLUENZE da FS | |||
Area | funzionale | Parametri | Profili Professionali |
V | - Quadri | ||
275 | Ispettore Capo Aggiunto | ||
275 | Capo Settore Uffici | ||
275 | Capo Settore Tecnico | ||
275 | Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx | ||
000 | Xxxx Xxxxxxx Macchina | ||
275 | Capo Settore Viaggiante | ||
275 | Capo Settore Controlleria | ||
275 | Capo Settore Gestioni | ||
V | - Quadri | ||
275 | Ispettore Capo Aggiunto | ||
275 | Capo Settore Uffici | ||
275 | Capo Settore Tecnico | ||
275 | Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx | ||
000 | Xxxx Xxxxxxx Macchina | ||
275 | Capo Settore Viaggiante | ||
275 | Capo Settore Controlleria | ||
275 | Capo Settore Gestioni | ||
275 | Comandante | ||
275 | Direttore di Xxxxxxxx | ||
X | - Xxxxxx | ||
000 | Ispettore Principale | ||
220 | Capo Tecnico Sovrintendente | ||
220 | Capo Stazione Sovrintendente | ||
220 | Capo Deposito Sovrintendente | ||
220 | Capo Personale Viaggiante Sovrintendente | ||
220 | Controllore Viaggiante Sovrintendente | ||
220 | Capo Gestione Sovrintendente | ||
220 | Segretario Superiore di 1^ classe | ||
220 | Segretario Tecnico Superiore di 1^ classe | ||
X | - Xxxxxx | ||
000 | Ispettore Principale | ||
220 | Capo Tecnico Sovrintendente | ||
220 | Capo Stazione Sovrintendente | ||
220 | Capo Deposito Sovrintendente | ||
220 | Capo Personale Viaggiante Sovrintendente | ||
220 | Controllore Viaggiante Sovrintendente | ||
220 | Capo Gestione Sovrintendente | ||
220 | Segretario Superiore di 1^ classe | ||
220 | Segretario Tecnico Superiore di 1^ classe | ||
220 | Segreteraio Superiore di 1^ classe d'informatica | ||
220 | Revisore Superiore di 1^ classe | ||
X | - Xxxxxx | ||
000 | Ispettore Principale | ||
220 | Segretario Superiore di 1^ classe | ||
V | - Quadri | ||
220 | Primo Ufficiale Navale | ||
220 | Primo Ufficiale di Macchina | ||
220 | Primo Ufficiale Marconsita | ||
IV - Tecnici Qualificati | 186 | Ispettore (1) |
(1) Per i lavoratori in CFL in questo ex profilo professionale alla data di entrata in vigore del presente accordo, l'inquadramento viene effettuato convenzionalmente nel livello professio- nale D al parametro retributivo D1. Al termine del CFL, ove il rapporto di lavoro venga confermato a tempo indeterminato, il lavoratore passerà nel livello professionale C - Direttivi.
Allegato A
all'art. 13 (Classificazione professionale) dell'accordo del 16.4.2003
NUOVO INQUADRAMENTO | ||
Livello e Denomi- nazione | Parametro | Profili Professionali / Figure professionali |
D - TECNICI SPECIALIZZATI | D 1 | Tecnici Spec.ti Xxx.xx/Xxxx.xx e Commerciali-Operativi: Specialista tecnico/amministrativo Analista contabile Analista programmatore Capo Treno/Capo Servizi Treno Specialista Tecnico Commerciale |
Tecnici Specializzati Operativi: Capo Tecnico Capo Stazione Macchinista | ||
Tecnici Spec.ti Sanitari: Coadiutore medico Tecnico Sanitario | ||
Tecnici Spec.ti Navi Traghetto: Ufficiale Navale Ufficiale di Macchina Ufficiale Nostromo Capo Motorista Capo Elettricista | ||
D 2 | Tecnici Spec.ti Xxx.xx/Xxxx.xx e Commerciali-Operativi: Specialista Tecnico/Amministrativo Analista contabile Analista programmatore Capo Treno/Capo Servizi Treno Specialista Tecnico Commerciale | |
Tecnici Specializzati Operativi: Capo Tecnico Capo Stazione Macchinista | ||
Tecnici Spec.ti Sanitari: Coadiutore medico Tecnico Sanitario | ||
Tecnici Spec.ti Navi Traghetto: Nostromo Capo Motorista Capo Elettricista |
CONFLUENZE da FS | ||
Area funzionale | Parametri | Profili Professionali |
IV - Tecnici Qualificati | ||
186 | Segretario Superiore | |
186 | Segretario Tecnico Superiore | |
186 | Segretario Superiore d'informatica | |
186 | Revisore Superiore | |
186 | Segretario Superiore | |
186 | Segretario Superiore d'informatica | |
186 | Capo Treno/Capo Servizi Treno | |
186 | Capo Gestione Superiore | |
186 | Capo Tecnico Superiore | |
186 | Capo Stazione Superiore | |
186 | Macchinista | |
186 | Paramedico | |
186 | Tecnico Sanitario | |
186 | Ufficiale Navale (2) | |
186 | Ufficiale di Macchina (2) | |
186 | Ufficiale Marconista (2) | |
186 | Nostromo | |
186 | Capo Motorista | |
186 | Capo Elettricista | |
IV - Tecnici Qualificati | ||
156-167 | Segretario (3) | |
156-167 | Segretario Tecnico (3) | |
156-167 | Segretario d'informatica (3) | |
156-167 | Segretario (3) | |
156-167 | Segretario d'informatica (3) | |
156-167 | Capo Treno/Capo Servizi Treno (3) | |
156-167 | Capo Gestione (3) | |
156-167 | Capo Tecnico (3) | |
156-167 | Capo Stazione (3) | |
156-167 | Macchinista (3) | |
156-167 | Paramedico | |
156-167 | Tecnico Sanitario | |
167 | Nostromo | |
167 | Capo Motorista | |
167 | Capo Elettricista |
(2) Per questi ex profili professionali l'inquadramento viene effettuato nel livello professionale D - Tecnici Specializzati esclusivamente al parametro retributivo D1.
(3) Per i lavoratori in CFL in uno degli ex profili professionali della ex IV area funzionale del previgente CCNL 6.2.98 alla data di entrata in vigore del presente accordo, ferma restando la durata del CFL, l'inquadramento viene effettuato convenzionalmente nel livello professionale E. Al termine del CFL, ove il rapporto di lavoro venga confermato a tempo indetermi- nato, il lavoratore passerà al livello professionale D - Tecnici Specializzati nel parametro retributivo D2.
Allegato A
all'art. 13 (Classificazione professionale) dell'accordo del 16.4.2003
NUOVO INQUADRAMENTO | CONFLUENZE da FS | |||||
Livello e | ||||||
Denomi- | Parametro | Profili Professionali / Figure professionali | Area funzionale | Parametri | Profili Professionali | |
nazione | ||||||
E - TECNICI | Tecnici Amministrativi/Commerciali: Tecnico di Ufficio Tecnico Commerciale | III - Tecnici | ||||
167 | 1° Tecnico degli uffici | |||||
Tecnici Operativi: Tecnico Manutenzione Tecnico Circolazione Tecnico di Verifica Tecnico Formazione Treno Tecnico di Manovra e Condotta | 167 | 1° Tecnico della Manutenzione | ||||
167 | 1° Tecnico di Stazione | |||||
167 | 1° Tecnico Deviatore | |||||
167 | 1° Tecnico della Manovra | |||||
167 | 1° Tecnico della Verifica | |||||
167 | 1° Tecnico di Stazione | |||||
167 | 1° Tecnico della Manovra | |||||
167 | 1° Tecnico della Verifica | |||||
167 | 1° Tecnico della Manutenzione | |||||
167 | 1° Tecnico di Condotta | |||||
167 | 1° Tecnico della Manovra | |||||
Tecnici Sanitari: Tecnico Sanitario | 167 | Assistente Sanitario | ||||
Tecnici Navi Traghetto: Elettricista Motorista Carpentiere Operaio di Coperta | 156-167 | Elettricista | ||||
156-167 | Motorista | |||||
156-167 | Carpentiere | |||||
156-167 | Operaio di Coperta |
Allegato A
all'art. 13 (Classificazione professionale) dell'accordo del 16.4.2003
NUOVO INQUADRAMENTO | ||
Livello e Denomi- nazione | Parametro | Profili Professionali / Figure professionali |
F - OPERATORI SPECIALIZZATI | F 1 | Operatori Specializzati Amministrativi e Commerciali: Operatore Xxxx.xx Uffici Operatore Xxxx.xx di Bordo |
Operatori Specializzati: Operatore Xxxx.xx Manutenzione Capo Squadra Ausiliari Operatore Xxxx.xx Circolazione Autista | ||
Operatori Specializzati Sanitari: Operatore Sanitario Specializzato Infermiere | ||
Operatori Specializzati Navi Traghetto: Ingrassatore Marinaio Dispensiere | ||
F 2 | Operatori Specializzati Amministrativi e Commerciali: Operatore Xxxx.xx Uffici Operatore Xxxx.xx di Bordo | |
Operatori Specializzati: Operatore Xxxx.xx Manutenzione Capo Squadra Ausiliari Operatore Xxxx.xx Circolazione Autista | ||
Operatori Specializzati Sanitari: Operatore Sanitario Specializzato Infermiere | ||
Operatori Specializzati Navi Traghetto: Ingrassatore Marinaio |
CONFLUENZE da FS | ||
Area funzionale | Parametri | Profili Professionali |
II - Operatori Specializzati | 156 | Operatore d'ufficio |
156 | Conduttore | |
156 | Tecnico | |
156 | Operatore della manutenzione | |
156 | Assistente di xxxxxxxxx | |
156 | Assistente di deposito | |
156 | Capo Squadra Ausiliari | |
156 | Capo Squadra Manovali r.e. | |
156 | Tecnico di stazione | |
156 | Assitente Capo di Stazione r.e. | |
156 | Deviatore Capo | |
156 | Operatore della circolazione | |
156 | Manovratore Capo | |
156 | Macchinista T.M. | |
156 | Xxxxx Xxxxxxxxxxx r.e. | |
156 | Verificatore | |
156 | Autista | |
156 | Operatore sanitario | |
156 | Ingrassatore | |
156 | Marinaio | |
156 | Dispensiere (4) | |
II - Operatori Specializzati | ||
135-142 | Operatore d'ufficio | |
135-142 | Conduttore | |
135-142 | Operaio Qualificato | |
135-142 | Operatore della manutenzione (5) | |
135-142 | Assistente di xxxxxxxxx | |
135-142 | Assistente di deposito | |
135-142 | Capo Squadra Ausiliari | |
135-142 | Assistente di stazione | |
135-142 | Deviatore | |
135-142 | Operatore della circolazione (5) | |
135-142 | Manovratore | |
135-142 | Autista | |
135-142 | Operatore sanitario | |
135-142 | Ingrassatore | |
135-142 | Marinaio |
(4) Per questa figura professionale l'inquadramento viene effettuato nel livello professionale F - Operatori Specializzati, esclusivamente nel parametro retributivo F1.
(5) I lavoratrori in CFL in uno di questi ex profili professionali alla data di entrata in vigore del presente accordo, ferma restando la durata del CFL, vengono inquadrati convenzionalmente nel livello professionale G al parametro retributivo G1. Al termine del CFL, ove il rapporto di lavoro venga confermato a tempo indeterminato, il lavoratore passerà al livello profes- sionale F - Operatori Specializzati nel parametro retributivo F2.
N.B.: Per i lavoratrori con contratto di apprendistato in uno degli ex profili professionali della II area funzionale del previgente CCNL 6.2.98 alla data di entrata in vigore del presente accordo, l'inquadramento viene effettuato livello professionale F - Operatori Specializzati al parametro retributivo F2 ed al lavoratore, fermo restando la durata del contratto come definita nel medesimo e quanto previsto al punto 2.1.9 dell'accordo nazionale del 23.10.2000, si applica la disciplina prevista ai punti 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'art. 17 (Contratto di apprendistato) del CCNL delle attività ferroviarie del 16.4.2003.
Allegato A
all'art. 13 (Classificazione professionale) dell'accordo del 16.4.2003
NUOVO INQUADRAMENTO | ||
Livello e Denomi- nazione | Parametro | Profili Professionali / Figure professionali |
G - OPERATORI QUALIFICATI | G 1 | Ausiliari: Ausiliario |
Operatori Qualificati Navi Traghetto: Carbonaio Cameriere | ||
G 2 | Ausiliari: Ausiliario | |
Operatori Qualificati Navi Traghetto: Carbonaio Giovanotto di coperta Garzone di cucina Garzone di camera | ||
H - OPERATORI | H | Operatori Navi Traghetto: Mozzo Piccolo di cucina Piccolo di camera Allievo Comune Polivalente |
CONFLUENZE da FS | ||
Area funzionale | Parametri | Profili Professionali |
I - Operatori | ||
135 | Ausiliario | |
135 | Ausiliario di stazione | |
135 | Ausiliario viaggiante | |
135 | Aiuto Macchinista T.M. r.e. | |
135 | Carbonaio | |
135 | Cameriere (6) | |
I - Operatori | ||
122 | Ausiliario | |
122 | Ausiliario di stazione | |
122 | Carbonaio | |
122 | Giovanotto di coperta | |
122 | Garzone di cucina | |
122 | Garzone di camera | |
I - Operatori | ||
100-122 | Mozzo | |
100-122 | Piccolo di cucina | |
100-122 | Piccolo di camera | |
100-122 | Allievo Comune Polivalente |
(6) Per questa figura professionale l'inquadramento viene effettuato esclusivamente nel parametro G1 del livello professionale G - Operatori Qualificati.
CCNL delle Attività Ferroviarie
Contratto Aziendale di Gruppo FS e Accordo di confluenza
al CCNL delle Attività Ferroviarie
Capitolo 4
ORARIO DI LAVORO
ART. 14 - ORARIO DI LAVORO
Ai fini attuativi delle discipline e delle procedure negoziali che seguono, i soggetti negoziali sono individuati ai sensi del punto 7 dell’art. 3 (Assetti Contrattuali) del CCNL e del punto 1 dell’art. 2 del presente accordo.
1. Disciplina generale
1.1 L’orario ordinario di lavoro settimanale previsto dal CCNL delle Attività Ferroviarie è fissato, nel presente accordo, in 36 ore a tutti gli effetti.
Per i lavoratori impiegati prevalentemente in attività di manovra e terminalizzazione la durata settimanale dell’orario di lavoro è fissata in 34 ore.
1.2 Le parti confermano il valore della contrattazione quale elemento risolutivo per coniugare le esigenze del mercato e quelle tecnico- organizzative con l’esigenza di tutela dei lavoratori in materia di articolazioni dell’orario di lavoro.
In tale quadro, le eventuali variazioni a seguito delle procedure previste ai successivi punti 1.4, 1.5 e 1.6 saranno applicate a seguito di accordo raggiunto tra le parti ai livelli previsti all’art. 2 (Sistema delle Relazioni Industriali) del presente accordo.
1.3 In attuazione del secondo capoverso del punto 1.2 dell’art. 22 (Orario di lavoro) del CCNL, possono essere concordati a livello di unità produttiva regimi di flessibilità dell’orario settimanale per i lavoratori di cui alle lettere c) e d) del punto 1.6 dello stesso art. 22 del CCNL che prevedano, in ciascuno dei due periodi considerati, settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite di 42 ore settimanali, cui corrisponderanno settimane con durata dell’orario di lavoro non inferiore a 30 ore settimanali, salvo che per le attività di manovra e terminalizzazione per le quali i limiti minimo e massimo dell’orario settimanale di cui sopra sono fissati, rispettivamente, in 40 e 28 ore.
Almeno 2 mesi prima dell’applicazione della flessibilità in oggetto le parti attiveranno una specifica procedura negoziale, comprensiva di una fase informativa inerente ai piani di attività ed alle esigenze organizzative, tecniche e produttive che richiedono l’attuazione della flessibilità stessa.
In caso di accordo, da definire entro trenta giorni dall’attivazione della procedura negoziale e nel rispetto dei limiti previsti al 1° capoverso del citato punto 1.2 dell’art. 22 del CCNL, le parti converranno sulla durata del periodo interessato all’attuazione della flessibilità e sui limiti massimo e minimo dell’orario settimanale da attuare.
Qualora, invece, non fosse raggiunta una intesa tra le parti, l’Azienda potrà realizzare la flessibilità nel rispetto dei limiti previsti al 3° capoverso dello stesso punto 1.2 dell’art. 22 del CCNL, formalizzando comunque
alle strutture sindacali interessate, almeno 30 giorni prima della sua operatività, la comunicazione delle modalità attuative della flessibilità stessa (periodo interessato ed orari settimanali minimo e massimo).
In ogni caso, sia in presenza che in assenza di accordo, al termine del periodo di flessibilità, le eventuali ore di lavoro eccedenti la durata settimanale di 36 o 34 ore calcolata come media del periodo, saranno considerate lavoro straordinario secondo quanto previsto al punto 3.1 dell’art. 23 (Lavoro straordinario) del CCNL.
1.4 In attuazione del 1° capoverso del punto 1.3 dell’art. 22 del CCNL, in caso di necessità di variazione ovvero di istituzione di nuove posizioni di lavoro, in attuazione del 2° capoverso del medesimo punto 1.3, di norma 2 mesi prima della scadenza prevista per l’attuazione della variazione, le parti attiveranno una specifica procedura negoziale a livello di unità produttiva, nel corso della quale sarà anche svolta una apposita fase informativa inerente alle esigenze organizzative, tecniche e produttive che richiedono la variazione stessa.
In caso di accordo, da definire di norma entro 30 giorni dall’attivazione della procedura, la variazione diviene operativa secondo le modalità ed alla scadenza convenute.
1.5 In attuazione del punto 1.5 dell’art. 22 del CCNL, in caso di necessità di variazione, almeno 2 mesi prima della scadenza prevista per la sua attuazione, le parti attiveranno una specifica procedura negoziale a livello di unità produttiva, nel corso della quale sarà anche svolta una apposita fase informativa inerente alle esigenze organizzative, tecniche e produttive che richiedono la variazione stessa.
In caso di accordo, la variazione diviene operativa secondo le modalità ed alla scadenza convenute.
In caso di attivazione di nuove posizioni di lavoro, la modalità di ripartizione dell’orario di lavoro settimanale è su 5 giorni.
Eventuali diverse modalità possono essere definite dalle parti a livello unità produttiva secondo quanto previsto ai precedenti 2° e 3° capoverso del presente punto 1.5.
1.6 In attuazione del punto 1.7 dell’art. 22 del CCNL, qualora sia già in essere un orario spezzato articolato con un intervallo non retribuito non inferiore a 30 minuti e non superiore a 1 ora, in caso di necessità di variazione entro gli stessi limiti minimo e massimo, la variazione stessa sarà oggetto di comunicazione da parte dell’azienda alle rappresentanze sindacali territoriali interessate, almeno 30 giorni prima dell’entrata in vigore della variazione e, su richiesta delle stesse, potrà attivarsi una specifica procedura negoziale, da concludere almeno 10 giorni prima dell’attuazione, sulle esigenze organizzative, tecniche e produttive che motivano la variazione stessa; analoga procedura sarà adottata in tutti i
casi in cui la necessità di variazione dell’intervallo non retribuito rimanga all’interno degli stessi limiti minimo e massimo già in essere.
Qualora, invece, la modifica, fermi restando i limiti minimo e massimo di cui al 2° ed al 3° capoverso del citato punto 1.7 dell’art. 22 del CCNL, comporti una variazione rispetto ai limiti minimo e massimo in essere, ovvero si renda necessario attivare l’orario spezzato in sostituzione dell’articolazione su prestazione unica giornaliera di cui alla lettera d) dello stesso punto 1.6, almeno 2 mesi prima della scadenza prevista per la sua attuazione, le parti attiveranno una specifica procedura negoziale a livello di unità produttiva, nel corso della quale sarà anche svolta una apposita fase informativa inerente ai piani di attività ed alle esigenze tecniche e produttive che richiedono la variazione stessa, ovvero l’adozione dell’orario spezzato.
In caso di accordo, da definire entro 30 giorni dall’attivazione della procedura, la variazione diviene operativa secondo le modalità ed alla scadenza convenute.
1.7 In attuazione del 2° capoverso del punto 1.4 dell’art. 22 del CCNL, a livello di unità produttiva le parti possono concordare, per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera a) del punto 1.6 dello stesso art. 22 del CCNL, l’elevazione entro il limite massimo di 9 ore della prestazione giornaliera interessante la fascia oraria 0.00 – 5.00.
Allo stesso livello, per i lavoratori di cui alle lettere a) e c) del punto 1.6 dell’art. 22 del CCNL può essere altresì concordata, in attuazione del 2° capoverso del punto 1.10 del citato art. 22, la riduzione del riposo giornaliero entro il limite minimo di 8 ore consecutive, ferma restando la misura minima di 11 ore medie dello stesso riposo nell’arco dello sviluppo del turno programmato.
In attuazione del 2° capoverso del punto 1.1 dello stesso art. 22 del CCNL, per i lavoratori operanti nei turni di cui sopra, la cui prestazione lavorativa sia programmata nella sequenza “pomeriggio-mattina-notte”, lo sviluppo del turno si intende realizzato su 28 giorni solari.
1.8 In attuazione dell’ultimo capoverso del punto 1.9 dell’art. 22 del CCNL, per le attività di manutenzione dell’infrastruttura svolte secondo l’articolazione dell’orario giornaliero di cui alla lettera d) del punto 1.6 dello stesso art. 22 del CCNL, sono confermate tutte le modalità di programmazione, nonché le relative procedure negoziali, disciplinate dall’accordo nazionale in essere alla data di stipula del presente accordo, relativamente alla possibilità di effettuazione della 3a notte, non consecutiva, tra due riposi settimanali.
In attuazione dell’ultimo capoverso del punto 1.10 dello stesso art. 22 del CCNL, per le stesse attività sono altresì confermate le modalità di programmazione, nonché le relative procedure negoziali disciplinate dal medesimo accordo nazionale, relativamente alla possibilità di riduzione
del riposo giornaliero entro il limite minimo di 8 ore consecutive, ferma restando la misura minima di 11 ore medie dello stesso riposo fra due riposi settimanali.
1.9 Le parti convengono che alla data di entrata in vigore del CCNL e del presente accordo sono confermate tutte le modalità di distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale (punto 1.3, 1° capoverso, art. 22 CCNL), tutte le modalità di ripartizione dell’orario settimanale (punto 1.5, 2° capoverso, art. 22 CCNL), le modalità di attuazione dell’orario giornaliero spezzato (punto 1.7 art. 22 CCNL), ivi comprese le flessibilità in entrata e in uscita per i lavoratori impiegati in attività amministrative o tecnico-specialistiche disciplinate dagli accordi in essere alla data di applicazione del CCNL.
1.10 Le parti si danno atto che alla data di entrata in vigore del CCNL e del presente accordo sono confermate le vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro e sull’utilizzazione del personale ove non modificate dal CCNL e dal presente accordo.
2. Disciplina speciale per il personale di macchina e di bordo
2.1 In attuazione del punto 2.14 dell’art. 22 (Orario di lavoro) del CCNL, le parti convengono la seguente disciplina speciale per il personale di macchina e di bordo.
2.2 Ai sensi del punto 2.3 del citato art. 22 del CCNL, sono confermate tutte le normative tecnico-organizzative in essere alla data di applicazione del CCNL, nonché i correlati aspetti quantitativi, relative alle prestazioni accessorie e complementari funzionalmente connesse all’attività di condotta (per il personale di macchina) ed all’attività di scorta (per il personale di bordo) elencate al punto 2.2 dello stesso art. 22 del CCNL.
In occasione della prima procedura negoziale nazionale utile, ai sensi del punto 2.8.5 del presente accordo, le parti definiranno le modalità di calcolo del personale necessario per la sostituzione del personale assente.
In attuazione del punto 2.15 dello stesso art. 22 del CCNL, sono altresì confermate tutte le disposizioni in essere alla data di applicazione del CCNL relative alla disciplina delle prestazioni lavorative del personale addetto ai servizi di accudienza alle vetture cuccette.
2.3 Lavoro giornaliero
2.3.1 Nell’ambito della procedura negoziale aziendale di cui al successivo punto 2.8 ed in attuazione del punto 2.6.1 del citato art. 22 del CCNL, possono essere concordati tra le parti servizi di andata e ritorno con durata massima della prestazione giornaliera pari a 10 ore interessanti la fascia oraria 24.00 – 1.00, relativamente ad allacciamenti di treni della Divisione Passeggeri e della Divisione
Trasporto Regionale e, per i treni della Divisione Cargo solo nel caso in cui la prestazione lavorativa eccedente l’8a ora non sia effettuata in condotta.
2.3.2 Nello stesso ambito, in attuazione del punto 2.6.3 dello stesso art. 22 del CCNL e nel rispetto delle relative limitazioni, possono altresì essere concordati tra le parti servizi di sola andata o di solo ritorno con RFR con durata massima della prestazione giornaliera pari ad 8 ore .
2.3.3 In attuazione del secondo capoverso del punto 2.6.4 dello stesso art.
22 del CCNL, per i servizi di andata e ritorno della Divisione Trasporto Regionale effettuati ad agente unico per almeno 2 ore e collocati nella fascia oraria 5.00 – 24.00, il limite massimo della prestazione giornaliera è fissato in 8 ore qualora la somma tra la pausa di cui al punto 2.12 dell’art. 22 del CCNL e i tempi programmati intercorrenti tra l’effettuazione di più treni risulti di almeno 40 minuti.
Ai soli fini di quanto previsto al precedente comma, per il P.d.B. si intende ad agente unico il servizio espletato con i compiti previsti dalle regolamentazioni per il servizio di condotta ad agente unico.
2.3.4 Nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8 le parti, in applicazione del secondo capoverso dello stesso punto
2.6.4 dell’art. 22 del CCNL, fermi restando i limiti massimi della prestazione lavorativa di cui al primo capoverso del citato punto
2.6.4 dell’art. 22 del CCNL, potranno concordare, a livello di Divisione o di unità produttiva secondo competenza, l’ampliamento della fascia oraria 5.00 – 24.00 estendendola alla fascia oraria 4.00 – 5.00, nonché concordare servizi di andata e ritorno ad agente unico della stessa Divisione con i limiti massimi della prestazione giornaliera di cui al primo capoverso del precedente punto 2.3.3 anche collocati nella fascia oraria 24.00 – 1.00.
2.4 Riposo giornaliero in residenza
2.4.1 In attuazione del secondo capoverso del punto 2.7.1 dell’art. 22 del CCNL, il riposo minimo giornaliero in residenza è fissato in 11 ore solo per i servizi di andata e ritorno della Divisione Trasporto Regionale collocati su due giornate solari ed entrambi nella fascia oraria 6.00 – 22.00.
2.4.2 Nell’ambito della procedura negoziale aziendale di cui al successivo punto 2.8 ed in attuazione dello stesso secondo capoverso del punto 2.7.1 del citato art. 22 del CCNL, possono altresì essere concordati tra le parti turni di servizio programmati con il limite minimo del riposo giornaliero di cui al precedente punto 2.4.1 per servizi di andata e ritorno della Divisione Trasporto
Regionale anche se interessanti le fasce orarie 5.00 – 6.00 e 22.00
– 24.00.
2.4.3 Fermi restando i limiti minimi del riposo giornaliero in residenza di cui al punto 2.7 del medesimo art. 22 del CCNL e dei precedenti punti 2.4.1 e 2.4.2 del presente accordo e le normative relative alla fruizione del riposo giornaliero per il personale in turno e disponibile, la riutilizzazione a seguito di una prestazione non potrà in ogni caso essere prevista, d’intesa con il personale interessato, in presenza di eccezionali ed indifferibili esigenze di servizio, prima della fruizione del riposo minimo giornaliero di 11 ore, così come previsto dalla direttiva UE n. 2000/34/CE.
2.5 Riposo giornaliero fuori residenza
2.5.1 Nell’ambito della procedura negoziale aziendale di cui al successivo punto 2.8 ed in attuazione del secondo capoverso del punto 2.8.1 dell’art. 22 del CCNL e nel rispetto delle relative limitazioni, possono essere concordati tra le parti servizi con riposo giornaliero fuori residenza minimo fissato a 6 ore consecutive nel caso in cui entrambe le prestazioni lavorative afferenti lo stesso RFR sono collocate nella fascia oraria 5.00 – 24.00 della stessa giornata solare.
2.5.2 Nello stesso ambito, in attuazione del punto 2.8.2 dello stesso art. 22 del CCNL e nel rispetto delle relative limitazioni, può essere, altresì, concordato tra le parti un secondo servizio mensile con riposo giornaliero fuori residenza (RFR) massimo fissato a 11 ore consecutive, oltre quello comunque programmabile con lo stesso limite massimo di 11 ore in base a quanto stabilito allo stesso punto 2.8.2 dell’art. 22 del CCNL.
2.5.3 Ai fini del computo dei riposi giornalieri fuori residenza di cui al punto 2.8.4 dell’art. 22 del CCNL nella programmazione dei turni di servizio le aziende prevederanno, di norma, un solo RFR tra due riposi settimanali. Nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8 le parti, fermi restando i limiti di cui allo stesso punto 2.8.4 dell’art. 22 del CCNL, potranno concordare l’inserimento di un ulteriore RFR tra due riposi settimanali.
Ai fini del computo dei riposi giornalieri fuori residenza di cui al punto 2.8.4 dell’art. 22 del CCNL, nella programmazione del turno i limiti di 4 e 5 mensili, rispettivamente per il P.d.B. e per il P.d.M., saranno considerati medi mensili.
In tale ambito, dovendo la programmazione garantire su base mensile il rispetto di tali limiti, le aziende realizzeranno le condizioni per il rispetto di tali limiti nel mese.
2.6 Servizio di condotta
2.6.1 Nell’ambito della procedura negoziale aziendale di cui al successivo punto 2.8 ed in attuazione del punto 2.10.1 dell’art. 22 del CCNL, possono essere concordati tra le parti servizi di sola andata o solo ritorno con RFR il cui limite massimo di condotta giornaliero, al netto delle soste programmate, è fissato in 5 ore, limitatamente a servizi della Divisione Passeggeri la cui prestazione giornaliera è collocata nella fascia oraria 5.00 – 1.00, ovvero 5.00 – 24.00 per servizi della Divisione Cargo.
2.6.2 Nello stesso ambito ed in attuazione del punto 2.10.2 del citato art. 22 del CCNL, possono altresì essere concordati tra le parti servizi di andata e ritorno il cui limite massimo di condotta giornaliero, al netto delle soste programmate, è fissato in 7 ore e 30 minuti, limitatamente a servizi della Divisione Cargo la cui prestazione giornaliera è collocata nella fascia oraria 5.00 – 24.00, ovvero 5.00
– 1.00 per servizi della Divisione Passeggeri e della Divisione Trasporto Regionale.
2.6.3 Sempre nello stesso ambito, in attuazione del punto 2.10.3 dello stesso art. 22 del CCNL e nel rispetto delle relative limitazioni, possono inoltre essere concordati tra le parti servizi della Divisione Trasporto Regionale ad agente unico i cui limiti massimi di condotta effettiva, comunque collocata nella fascia oraria 5.00 – 24.00, sono fissati in:
a) 3 ore al netto delle soste programmate per i servizi di sola andata o di solo ritorno con RFR;
b) 4 ore al netto delle soste programmate per i servizi di andata e ritorno.
2.7 Lavoro notturno
Ai fini del computo del limite annuo di cui alla lettera c) del punto 2.11 dell’art. 22 del CCNL delle Attività Ferroviarie ed in attuazione dell’ultimo capoverso del medesimo punto, si intende un limite massimo per ciascun anno pari a 350 ore di prestazione giornaliera effettuata nella fascia 0.00 – 5.00.
Negli impianti del P.d.M. della Divisione Cargo con elevata incidenza di servizi in arco notturno, il limite annuo di cui al precedente comma è elevato a 380 ore.
Tale elevazione del limite di ore notturne interessa gli impianti per i quali si verifica, in programmazione, un numero di ore annue superiore all’80% del numero di ore massime previste al precedente primo comma.
Nell’ambito delle procedure di ripartizione e turnificazione, l’azienda individuerà e comunicherà alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il
presente accordo l’elenco degli impianti ricadenti nella fattispecie di cui sopra.
2.8 Procedura negoziale per la compilazione dei turni di servizio del personale di macchina e del personale di bordo
2.8.1 La procedura negoziale di cui è di seguito definita la disciplina, in attuazione del punto 2.14 dell’art. 22 del CCNL, si attiva in occasione del cambio orario dell’offerta commerciale programmata di Trenitalia S.p.A., ovvero in occasione di significative modifiche dell’offerta stessa in corso di vigenza di orario.
2.8.2 La procedura è articolata, per ogni Divisione di Trenitalia, in:
a) una fase nazionale di Divisione, come di seguito specificato al punto 2.8.5;
b) una successiva fase a livello di unità produttiva di Divisione, come di seguito specificato al punto 2.8.6, ovvero al punto 2.8.7.
2.8.3 Entro 30 giorni dal rilascio delle nuove tracce orarie da parte del Gestore dell’infrastruttura, in precedenza all’attivazione della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8.5, ogni Divisione fornisce alle Organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti i dati relativi a:
1. le caratteristiche quantitative e qualitative, articolate per struttura territoriale, della nuova offerta commerciale programmata, corredate da una informativa sulle eventuali innovazioni relative all’impiego del materiale rotabile;
2. le consistenze numeriche di personale di macchina e di bordo, esistenti all’avvio della procedura negoziale, articolate per struttura territoriale;
3. i report dei principali indicatori gestionali relativi all’ultimo semestre in atto contabilizzato ed articolati per struttura territoriale;
4. la proposta di ripartizione dei volumi di produzione relativi all’offerta commerciale programmata ed articolata per struttura territoriale, espressi, rispettivamente, in ore di condotta (diurna e notturna) per i servizi di condotta, ed in ore di scorta (diurna e notturna) per i servizi di bordo, nonché, per entrambe le rispettive attività, in treni x chilometro/giorno ed in ore di lavoro (diurno e notturno);
5. la proposta relativa agli eventuali servizi inter-unità produttiva di cui al secondo capoverso del citato punto 2.14 dell’art. 22 del CCNL, così come disciplinati dalla normativa contrattuale ed in attuazione, nel rispetto delle relative limitazioni ed eventuali
articolazioni per Divisione, dei punti 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4, 2.5.1,
2.6.1, 2.6.2, 2.6.3 del presente accordo;
6. la proiezione in termini di impegno complessivo di personale, rispettivamente di macchina e di bordo, articolati per struttura territoriale, derivante dai turni di servizio ipotizzati per effetto della proposta di ripartizione dei volumi di produzione di cui al precedente comma 4;
7. l’elenco degli impianti di cui all’ultimo comma del precedente punto 2.7.
2.8.4 In caso di richiesta delle Organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti, a seguito della fase informativa di cui al precedente punto 2.8.3 ed in precedenza all’attivazione della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8.5, ogni Divisione fornirà all’Organizzazione Sindacale richiedente la proposta relativa ai servizi, rispettivamente, di condotta e di scorta, non rientranti tra quelli di cui al comma 5 del citato punto 2.8.3, nei quali si articola la proposta di ripartizione dei volumi di produzione di cui al comma 4 dello stesso punto 2.8.3.
2.8.5 Entro i 15 giorni successivi alla scadenza di cui al precedente punto 2.8.3, e comunque almeno 30 giorni prima della data fissata per l’entrata in vigore dei nuovi turni di servizio, le parti attivano in ogni Divisione e, rispettivamente, per i servizi di condotta e per i servizi di scorta, la fase nazionale di confronto in attuazione del precedente punto 2.8.2.a.
Nell’occasione, sono oggetto di contrattazione:
1. la ripartizione dei volumi di produzione, di cui al comma 4 del precedente punto 2.8.3, tra le unità di produzione della Divisione Passeggeri – rispettivamente, dei servizi di condotta e dei servizi di scorta – e della Divisione Cargo;
2. gli eventuali servizi inter-unità produttiva, di cui al comma 5 dello stesso punto 2.8.3, della Divisione Passeggeri e della Divisione Trasporto Regionale – per ognuna di esse, rispettivamente, dei servizi di condotta e dei servizi di scorta – e della Divisione Cargo.
Le parti possono concordare modifiche alle originarie proposte aziendali nel rispetto della normativa contrattuale e della relativa disciplina attuativa di cui al presente accordo.
Nel caso di intesa tra le parti, la procedura ha seguito come previsto al successivo punto 2.8.6
Qualora, invece, non sia stata raggiunta una intesa tra le parti, la procedura ha seguito come previsto al successivo punto 2.8.7 e qualora tale intesa non sia raggiunta tra le parti in tempo utile per la data di attivazione dei nuovi turni di servizio, entrano
provvisoriamente in vigore i progetti di turnificazione elaborati dalla rispettiva Divisione nel rispetto del primo capoverso del punto 2.5 dell’art. 22 del CCNL ed inoltre, in attuazione dell’ultimo capoverso del punto 2.14 dell’art. 22 del CCNL, i servizi di cui al comma 2 del presente punto vengono rielaborati nel rispetto della normativa contrattuale e della relativa disciplina attuativa di cui ai punti 2.3.3 e 2.4.1 del presente accordo.
2.8.6 Entro i 10 giorni successivi alla intesa nella sede di cui al precedente punto 2.8.2.a, ovvero almeno 20 giorni prima della data fissata per l’entrata in vigore dei nuovi turni di servizio, le parti attivano in ogni Divisione e, rispettivamente, per i servizi di condotta e per i servizi di scorta, la fase di confronto periferico decentrato di unità produttiva in attuazione del precedente punto 2.8.2.b.
Nell’occasione, in considerazione degli elementi informativi già forniti in sede nazionale ai sensi del precedente punto 2.8.3, sono oggetto di contrattazione:
1. i turni di servizio, rispettivamente di condotta e di scorta, del personale dipendente dall’unità produttiva, sulla base del progetto elaborato dalla Divisione;
2. gli eventuali servizi, rispettivamente di condotta e di scorta, di competenza dell’unità produttiva di cui al secondo capoverso del citato punto 2.14 dell’art. 22 del CCNL – così come disciplinati dalla normativa contrattuale ed in attuazione, nel rispetto delle relative limitazioni ed eventuali articolazioni per Divisione, dei punti 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4, 2.4.2, 2.5.1, 2.5.2, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3 del presente accordo - e che non siano già stati oggetto di intesa tra le parti nella sede di cui al precedente punto
2.8.2.a in quanto rientranti tra quelli di cui al comma 2 del precedente punto 2.8.5.
Le parti possono concordare modifiche alle originarie proposte aziendali nel rispetto della normativa contrattuale e della relativa disciplina attuativa di cui al presente accordo, nonché convenire, in attuazione dell’ultimo capoverso del punto 2.5 dell’art. 22 del CCNL, una programmazione dei turni di servizio che, fermo restando il calcolo dell’orario settimanale di 36 ore come definito al 1° comma dello stesso punto 2.5 dell’art. 22 del CCNL, articoli la prestazione lavorativa settimanale programmata entro il limite massimo di 44 ore ed entro il limite minimo di 28 ore.
Nel caso di intesa tra le parti, la procedura ha termine ed alla data di attivazione dei nuovi turni di servizio entrano in vigore i turni concordati tra le parti, i quali – nel caso in cui, nel frattempo, fossero attivi turni provvisori aziendali – entrano comunque in
vigore entro 20 giorni dalla data dell’intesa stessa, ovvero alla scadenza convenuta tra le parti.
Nel corso della procedura negoziale, inoltre, le parti possono sottoporre a verifica le modalità attuative relative alla programmazione nei turni di servizio delle pause, di cui al punto
2.12 dell’art. 22 del CCNL, nonché le modalità organizzative con le quali vengono erogati ai lavoratori interessati i servizi di mensa e trasporto tra impianti ferroviari, nonché, in caso di prestazioni lavorative che prevedono il riposo giornaliero fuori residenza, i servizi alberghieri.
Qualora, invece, non sia stata raggiunta una intesa tra le parti, ovvero tale intesa non sia stata raggiunta in tempo utile per la data di attivazione dei nuovi turni di servizio, entrano provvisoriamente in vigore i progetti di turnificazione elaborati dalla rispettiva Divisione nel rispetto del primo capoverso del punto 2.5 dell’art. 22 del CCNL ed inoltre, in attuazione dell’ultimo capoverso del punto 2.14 dell’art. 22 del CCNL, i servizi di cui al comma 2 del presente punto vengono rielaborati nel rispetto della normativa contrattuale e della disciplina attuativa di cui ai punti 2.3.3, 2.4.1 e
2.7 del presente accordo; vengono, invece, comunque attivati i servizi già oggetto di intesa tra le parti nella sede di cui al precedente punto 2.8.2.a, in quanto rientranti tra quelli di cui al comma 2 del precedente punto 2.8.5.
2.8.7 Entro almeno 20 giorni prima della data fissata per l’entrata in vigore dei nuovi turni di servizio, nel caso in cui non sia stata raggiunta una intesa tra le parti nella sede di cui al precedente punto 2.8.2.a, l’attivazione in ogni Divisione della fase di cui al precedente punto 2.8.2.b è limitata alla informazione alle competenti strutture sindacali ed alle RSU sui progetti di turnificazione predisposti per il cambio orario nel rispetto del primo capoverso del punto 2.5 dell’art. 22 del CCNL ed inoltre elaborati, in attuazione dell’ultimo capoverso del punto 2.14 dell’art. 22 del CCNL, nel rispetto della normativa contrattuale e della relativa disciplina attuativa di cui ai punti 2.3.3, 2.4.1 e 2.7 del presente accordo.
Non intervenendo ulteriormente un’intesa tra le parti nella sede di cui al precedente punto 2.8.2.a, o qualora tale intesa non sia raggiunta tra le parti in tempo utile per la data di attivazione dei nuovi turni di servizio, ovvero in tempo utile per lo svolgimento della procedura periferica decentrata di cui al precedente punto
2.8.2.b come disciplinata al precedente punto 2.8.6, i turni di servizio entrano provvisoriamente in vigore alla data prevista.
2.9 Le parti si danno atto della necessità di realizzare interventi mirati al miglioramento della qualità e dell’efficacia del servizio erogato dalla Divisione Cargo quale presupposto necessario per sviluppare le capacità produttive e commerciali in condizione di economicità.
In tale quadro, in coerenza con la nuova disciplina contrattuale pattuita, le parti stipulanti il presente accordo valuteranno, entro il prossimo mese di giugno, specifiche soluzioni in ordine all’impiego del personale di macchina, qualora tale personale si trovi alla conduzione di treni in forte ritardo in concomitanza della pausa per la refezione.
ART. 15 - FERIE E PERMESSI
1. Al personale in servizio nelle società del Gruppo FS, in aggiunta a quanto previsto al punto 1 dell’art. 25 (Ferie) ed al punto 4 dell’art. 24 (Riposo settimanale e giorni festivi) del CCNL delle Attività Ferroviarie, sono riconosciuti permessi annui, retribuiti con la stessa retribuzione prevista per le giornate di ferie al successivo punto 4, nelle misure di seguito individuate:
1.1 ai lavoratori con più di 5 anni di anzianità di servizio nelle società del Gruppo FS alla data dell’1.8.2003 verranno riconosciuti, oltre ai periodi di ferie di cui al punto 1.b dell’art. 25 del CCNL, n° 3 giornate di permesso annue;
1.2 ai lavoratori con meno di 5 anni di anzianità di servizio nelle società del Gruppo FS alla data dell’1.8.2003 n° 3 giornate di permesso annue. A tali lavoratori al compimento del 5° anno di servizio verranno riconosciuti i periodi di ferie di cui al punto 1.b dell’art. 25 del CCNL;
1.3 ai lavoratori assunti a decorrere dall’1.8.2003 n° 1 giornata di permesso annua a decorrere dal compimento dell’8° anno di servizio;
1.4 agli stessi lavoratori di cui al precedente punto 1.3 una ulteriore giornata di permesso annua a decorrere dal compimento del 10° anno di servizio ed un’altra giornata di permesso annua a decorrere dal compimento del 12° anno di servizio.
2. I permessi di cui al precedente punto 1 sono fruibili a richiesta del lavoratore entro l’anno e sono frazionabili in ore per periodi comunque non inferiori a due ore. A tal fine, in caso di frazionamento, ciascuna giornata di permesso è convenzionalmente pari a 7 ore e 12 minuti nel caso di articolazione dell’orario di lavoro settimanale su 5 giorni, ed a 6 ore nel caso di articolazione dell’orario settimanale su 6 giorni.
Nei casi di cui ai precedenti punti 1.3 e 1.4, nell’anno di maturazione delle ulteriori giornate di permesso, le stesse sono riconosciute in misura intera se il compimento dell’8°, del 10° e del 12° anno di servizio avviene nel 1° semestre dell’anno, e nella misura del 50% se il compimento dell’8°, del 10° e del 12° anno di servizio avviene nel 2° semestre dell’anno.
3. In aggiunta a quanto stabilito al punto 6 dell’art. 25 (Ferie) del CCNL delle Attività Ferroviarie, oltre al minimo contrattuale di cui al punto 4 dell’art. 63 (Retribuzione), all’indennità di funzione (art. 66 CCNL), al salario professionale (art. 67 CCNL), all’indennità di turno (art. 76 CCNL) e agli aumenti periodici di anzianità di cui all’art. 64 del CCNL e all’art. 29 del presente accordo, ai lavoratori è corrisposta, nelle giornate di ferie, anche la seguente ulteriore retribuzione:
a) elemento retributivo individuale (ERI), di cui all’art. 28 del presente accordo;
b) elementi distinti della retribuzione (EDR), di cui all’art. 30 del presente accordo, con le modalità di erogazione ivi previste;
c) assegno ad personam, di cui al punto 2 dell’art. 41 (Disposizioni finali) del presente accordo;
d) indennità di utilizzazione professionale e indennità di navigazione, di cui all’art. 34 del presente accordo;
e) indennità di cui ai punti 1, 4, 8 e 9 dell’art. 39 (Indennità diverse) del presente accordo.
La stessa retribuzione di cui al precedente comma, rapportata ad ore con i criteri di cui al precedente punto 2, viene corrisposta in occasione della fruizione dei permessi di cui al precedente punto 1 nonché di quelli previsti al punto 4 dell’art. 24 del CCNL.
CCNL delle Attività Ferroviarie
Contratto Aziendale di Gruppo FS e Accordo di confluenza
al CCNL delle Attività Ferroviarie
Capitolo 5
SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 16 - MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO
1. Ad integrazione di quanto previsto al punto 6 dell’art. 26 (Malattia e infortunio non sul lavoro) del CCNL delle Attività Ferroviarie, al personale in posizione di malattia o di infortunio non sul lavoro viene corrisposta la seguente ulteriore retribuzione giornaliera:
a) elemento retributivo individuale (ERI), di cui all’art. 28 del presente accordo;
b) elementi distinti della retribuzione (EDR), di cui all’art. 30 del presente accordo, con le modalità di erogazione ivi previste;
c) assegno ad personam, di cui al punto 2 dell’art. 41 (Disposizioni finali) del presente accordo,
nelle misure previste allo stesso punto 6 dell’art. 26 del CCNL.
A decorrere dall’8° giorno di malattia, in aggiunta alla retribuzione di cui al precedente comma, al lavoratore viene corrisposta anche l’indennità di utilizzazione professionale e indennità di navigazione, di cui all’art. 34 del presente accordo, nelle misure previste al ripetuto punto 6 dell’art. 26 del CCNL.
2. Per il lavoratore nei cui confronti venga riconosciuta in via definitiva una inidoneità totale o parziale a svolgere le mansioni precedentemente affidategli, l’azienda individuerà soluzioni di impiego conformi con la ridotta capacità lavorativa del medesimo, anche in profili professionali diversi del medesimo livello professionale rispetto a quello di appartenenza, per i quali sussista la disponibilità di impiego dopo la destinazione degli eventuali inidonei per infortunio sul lavoro e malattia professionale.
3. Ove non sussista disponibilità di impiego in altro profilo professionale, il lavoratore di cui al precedente punto 1 può essere utilizzato temporaneamente in uno dei profili professionali del livello professionale inferiore per il quale sia riconosciuto idoneo, finché non sarà possibile utilizzarlo con cambio di figura/profilo professionale nel medesimo livello professionale di appartenenza per i quali è idoneo.
4. Il lavoratore riconosciuto temporaneamente inidoneo a svolgere le mansioni affidategli, può essere utilizzato in altro profilo professionale del livello professionale di appartenenza o del livello inferiore per il quale conservi l’idoneità.
5. In tutti i casi previsti dai precedenti punti il lavoratore ha l’obbligo di conseguire le abilitazioni previste per il profilo professionale di definitiva destinazione o di temporanea utilizzazione e/o di superare gli eventuali corsi di riqualificazione professionale, necessari per la sua proficua utilizzazione.
Il conseguimento delle predette abilitazioni e/o il superamento dei corsi di riqualificazione professionale deve realizzarsi entro il termine massimo di due anni.
6. Nei casi di temporanea utilizzazione nel livello professionale pari o inferiore a quello di appartenenza, di cui ai precedenti punti 3 e 4, ai lavoratori verrà corrisposta:
a) la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere a), b), c), d) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione) del CCNL riferita alla figura professionale originaria;
b) la retribuzione aggiuntiva riferita alle mansioni effettivamente svolte.
7. In caso di recupero della piena idoneità, al termine o durante il periodo di diversa utilizzazione di cui al precedente punto 4, il lavoratore viene reintegrato nei compiti del profilo professionale originario.
ART. 17 - TUTELA DELLA MATERNITA’ E DELLA PATERNITA’
1. La retribuzione di riferimento ai fini del calcolo dell’indennità di cui ai punti 2.1 e 2.2 dell’art. 28 del CCNL delle Attività Ferroviarie, per ogni giornata di assenza, è la retribuzione giornaliera prevista per le giornate di ferie al punto 3 del precedente art. 15.
2. Per i primi due mesi di assenza facoltativa usufruita ai sensi del punto 1.6 del ripetuto art. 28 del CCNL delle Attività Ferroviarie, viene corrisposta la retribuzione di cui al precedente punto 1 nella misura del 100% per il primo mese e dell’80% per il secondo mese.
Per i successivi quattro mesi la stessa retribuzione di cui al comma precedente viene corrisposta nella misura del 30%.
3. In ciascun anno fino al 3° anno di età, per i primi 30 giorni di malattia del bambino ai genitori verrà corrisposta la retribuzione giornaliera di cui al precedente punto 1.
ART. 18 - TRASFERIMENTI INDIVIDUALI
Le parti si danno atto che i trasferimenti individuali di cui al punto 7 dell’art. 40 del CCNL delle Attività Ferroviarie sono riferibili a motivazioni di carattere, tecnico, produttivo ed organizzativo non riconducibili alla gestione di problematiche di carattere occupazionale, per le quali operano le specifiche procedure sindacali in materia.
Quanto previsto al punto 7 dell’art. 40 del CCNL ed al precedente comma non si applica al personale addetto alla progettazione e alla connessa esecuzione dei lavori relativi alla costruzione di linee e impianti.
ART. 19 - PASTI AZIENDALI
1. Il lavoratore che si trovi nelle condizioni previste nei punti sottoelencati fruirà del pasto aziendale, limitatamente alle giornate in cui presta servizio, nelle mense aziendali o nei servizi sostitutivi di mensa aziendale:
1.1 Nelle fasce orarie dalle 12.00 alle 14.00 e/o dalle 19.00 alle 21.00
A) personale che effettua l’orario di lavoro su prestazione unica giornaliera con orario spezzato:
- quando l’intervallo di tempo assegnato per la refezione fra il primo e il secondo periodo, ai sensi delle norme sulla disciplina dell’orario di lavoro, non sia superiore alle due ore.
B) personale addetto ai turni:
- quando espleta il proprio servizio nel 1° e nel 3° turno ed ha come intervallo il 2° turno. In tal caso può consumare sia il pranzo che la cena qualora sia impossibilitato a raggiungere la propria abitazione (dimora) e consumare i pasti nelle fasce orario 12.00-14.00 e 19.00-
21.00 prima di ritornare in servizio.
Si presume che non vi sia possibilità di rientro quando il tempo occorrente per i viaggi di andata e ritorno dal posto di lavoro alla dimora sia superiore a 2 ore oppure quando la distanza per l’andata e il ritorno tra posto di lavoro e dimora sia superiore a 20 km.;
- quando inizia o termina il turno in orari che, tenendo conto dei tempi di percorrenza, non gli consentano di consumare il pasto presso la propria abitazione (dimora) nelle fasce orarie concordate 12.00 – 14.00 e 19.00 – 21.00.
1.2 Nelle fasce orario dalle 11.00 alle 15.00 e/o dalle 18.00 alle 22.00:
A) personale addetto alla condotta e scorta treni:
- quando è in riposo di servizio fuori residenza; in tal caso può consumare il pasto sia a pranzo che a cena;
- quando inizia o termina il turno di servizio in orari che, tenuto conto dei tempi di percorrenza, non gli consentano di consumare il pasto presso la propria abitazione (dimora) entro le fasce orario 11.00- 15.00 e 18.00-22.00;
- quando abbia espletato la sua attività fuori della normale residenza di servizio o in sussidio temporaneo presso altri impianti e non possa, a causa della distanza, rientrare in tempo utile nella propria abitazione (dimora);
- quando il servizio viene espletato in un periodo che comprende interamente la fascia 11.30-14.30 e/o la fascia 18.30-21.30.
B) personale quando effettua viaggi di sorveglianza e personale addetto ai mezzi speciali quando opera su tali mezzi:
è ammesso a fruire del pasto aziendale alle stesse condizioni previste per il personale di cui al punto 1.2.A.
2. Indipendentemente dai casi contemplati nel precedente punto 1, le aziende possono autorizzare il dipendente, con motivata dichiarazione scritta del responsabile della struttura interessata, a fruire del pasto nella mensa aziendale, ove istituita, o in locali convenzionati, per particolari situazioni d’impiego, anche comportanti svolgimento di funzioni diverse da quelle di normale competenza, che non consentano di fatto, occasionalmente, ai singoli dipendenti di rientrare nella propria abitazione per consumare il pasto.
3. Le aziende, in mancanza della mensa aziendale o di servizi sostitutivi della stessa (locali convenzionati), erogheranno al personale che ne debba fruire, per ciascun pasto, ticket restaurant di valore pari a € 6,20.
ART. 20 - TUTELA LEGALE E COPERTURA ASSICURATIVA
In attuazione del 1° comma del punto 3 dell’art. 47 del CCNL delle Attività Ferroviarie, è confermato quanto previsto in materia agli artt. 63 e 65 del CCNL del personale della FS SpA del 6.2.1998.
ART. 21 - FONDO DI SOLIDARIETA’
1. I lavoratori che, nell’esercizio delle proprie funzioni, causino un danno alle Società del Gruppo FS, sono tenuti al risarcimento del danno solo nel caso di danno arrecato per dolo o colpa grave.
2. La limitazione al risarcimento del danno ai soli casi di dolo o di colpa grave si applica anche alla responsabilità verso le Società del Gruppo FS che abbiano risarcito il terzo del danno arrecatogli.
3. Per il risarcimento alle Società del Gruppo FS ed ai terzi in caso di colpa grave è previsto l’intervento del Fondo di solidarietà, istituito dall’art. 4.7 del CCNL 18.11.1994, le cui regole di funzionamento e di gestione come disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento del Fondo stesso si intendono confermate.
ART. 22 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON PREAVVISO
1. Ad integrazione di quanto stabilito al punto 2 dell’art. 48 (Risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso) del CCNL delle Attività Ferroviarie, per i lavoratori delle Società del Gruppo FS nella retribuzione giornaliera di riferimento ai fini del calcolo dell’indennità di preavviso di cui al citato art. 48, sono comprese le seguenti ulteriori voci retributive:
a) elemento retributivo individuale (ERI), di cui all’art. 28 del presente accordo;
b) elementi distinti della retribuzione (EDR), di cui all’art. 30 del presente accordo, con le modalità di erogazione ivi previste;
c) assegno ad personam, di cui al punto 2 dell’art. 41 (Disposizioni finali) del presente accordo;
d) indennità di utilizzazione professionale e indennità di navigazione, di cui all’art. 33 del presente accordo.
ART. 23 - TITOLI DI VIAGGIO
Le parti, al fine di consentire l’accesso ai treni delle Società del Gruppo, sia al personale in servizio che agli ex dipendenti a riposo delle Società firmatarie del presente accordo, convengono sulla seguente disciplina:
1. Al personale dipendente all’atto dell’assunzione, qualunque sia la forma di contratto stipulato, ed agli ex dipendenti a riposo, così come successivamente definiti al punto 2, viene rilasciata una carta di libera circolazione, valida per un numero illimitato di viaggi sui treni delle Società del Gruppo e per l’intera rete ferroviaria.
2. Per quanto riguarda il personale a riposo, la carta di libera circolazione (d’ora in poi C.L.C.) sarà rilasciata esclusivamente alle seguenti condizioni:
a) ultimo rapporto di lavoro, prima del pensionamento, alle dipendenze di Società del Gruppo firmataria del presente accordo;
b) durata del suddetto rapporto di lavoro non inferiore a cinque anni, fatta eccezione per i casi di risoluzione del rapporto per sopravvenuta e riconosciuta inabilità ai sensi di legge;
c) astensione da qualsiasi prestazione lavorativa in favore di aziende ferroviarie concorrenti.
3. Sulla C.L.C. sono riportate la foto, le generalità, la figura professionale del titolare nonché la classe di ammissione, il periodo di validità e l’indicazione di ulteriori eventuali agevolazioni. Al personale dei livelli A, B, C, D ed E viene rilasciata C.L.C. di 1a Classe con esenzione del supplemento I.C./E.C., mentre al personale dei livelli F, G, H viene rilasciata C.L.C. di 2 a Classe con esenzione del supplemento I.C./E.C..
Sono fatte salve tutte le condizioni di miglior favore nei confronti dei dipendenti con anzianità aziendale anteriore al 31.12.1996.
4. Oltre ai soggetti di cui al comma 1, sono rilasciati al coniuge ed ai figli (fino al compimento del 25° anno di età e senza limiti di età per figli a carico portatori di handicap e permanentemente inabili al lavoro) biglietti per viaggi in numero illimitato della stessa classe cui ha titolo il congiunto dipendente o ex dipendente a riposo di una delle Società del Gruppo FS firmatarie della presente intesa.
5. Per i genitori dei dipendenti con anzianità aziendale anteriore al 1.1.1992, è confermato il trattamento precedentemente in vigore, salvo quanto previsto al successivo punto 7.
6. Resta invariata la normativa riguardante il rilascio dei titoli di viaggio di 1a Classe ai dipendenti invalidi del servizio, di guerra e del lavoro con percentuale di invalidità dal 40 al 49% previo parere della Direzione Sanità di RFI, ed automatico dal 50% in su.
Per quanto riguarda il rilascio di biglietti internazionali ai dipendenti e agli ex dipendenti a riposo, le aziende si atterranno alle disposizioni del Regolamento FIP.
7. Ai titolari dei titoli di viaggio (dipendenti in servizio ed ex dipendenti a riposo) è addebitata annualmente, a fronte del rilascio del titolo di viaggio di cui ai precedenti punti, una quota per nucleo familiare avente titolo pari a € 15,00.
8. Ciascuno dei beneficiari dei titoli di viaggio di cui ai precedenti punti, per essere ammesso a viaggiare sui treni Eurostar deve dotarsi di un diritto di ammissione il cui costo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, è:
• € 15,00 nelle giornate di venerdì, domenica, nei prefestivi, nei due giorni precedenti e nei due giorni successivi le giornate di Pasqua, Natale, Capodanno, Epifania;
• € 12,00 nelle rimanenti giornate.
9. La su esposta disciplina sarà oggetto di revisione tra le parti alla scadenza del presente accordo, al fine di un suo eventuale adeguamento agli sviluppi normativi e di mercato.
ART. 24 - D.L.F.
Le parti confermano la validità di quanto disciplinato dall’art. 68 del CCNL 6.2.1998 e gli specifici accordi in materia.
Entro tre mesi dalla data di stipula del presente contratto, le parti concorderanno una nuova disciplina dell'istituto coerente con le previsioni dell'art. 11, l. 20.5.1970, n. 300 e delle leggi n. 460/1997 sulle Associazioni senza fini di lucro e n. 383/2000 sulle Associazioni di promozione sociale, che, attraverso la revisione dell'attuale statuto, sarà ispirata ai seguenti criteri:
a) previsione di forme di verifica, di controllo e di audit esperibili dal Gruppo FS sulle attività del DLF;
b) verifica della congruità dell’attuale configurazione organizzativa del sistema associativo;
c) adeguata individuazione del contributo aziendale all'organismo in relazione agli apporti forniti dal Gruppo;
d) composizione degli organismi.
Le parti procederanno a stipulare protocolli o convenzioni per realizzare una diversificazione e implementazione dei servizi erogati dal DLF nei confronti degli associati e dei dipendenti delle Società del Gruppo FS.
Immediatamente dopo la conclusione del nuovo accordo, si procederà all’elezione e all'insediamento dei nuovi organi secondo le regole che saranno stabilite nell'accordo stesso.
Le parti si danno atto che gli attuali organi del D.L.F. restano in carica, in regime di proroga, fino all'insediamento dei nuovi.
ART. 25 - FONDO SANITARIO INTEGRATIVO AZIENDALE
1. Le parti confermano l’impegno ad avviare dal prossimo 1° giugno e completare entro il prossimo 31.12.2003 l’iter per la costituzione di un Fondo sanitario aziendale integrativo del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine, i soggetti stipulanti il presente accordo definiranno statuto e regolamento tenendo anche conto dell’evoluzione dello scenario legislativo in materia.
2. Ferma restando la pariteticità contributiva, si prevede a carico sia delle imprese che del lavoratore aderente un contributo annuo pro-capite pari a € 75,00 dall’1.1.2004, per le cui modalità di conferimento si rinvia alle intese da definire nei termini previsti al punto precedente.
3. Le parti, ferma restando la volontarietà dell’adesione al Fondo, rinviano alle intese di cui al punto 1 la compiuta individuazione delle prestazioni, dei soggetti destinatari delle stesse, della struttura del Fondo e del soggetto gestore.
ART. 26 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE EUROFER
1. In relazione alle modifiche introdotte dal CCNL di settore e dal presente accordo sulla struttura retributiva, le parti individuano nei termini di seguito indicati l’entità, la composizione della base contributiva nonché la misura dell’aliquota contributiva per l’associazione al Fondo di previdenza complementare Eurofer, anche al fine di assicurare la continuità del flusso contributivo allo stesso Fondo Eurofer nei confronti dei lavoratori già iscritti alla data di sottoscrizione del presente accordo, assumendo a riferimento gli istituti retributivi previsti dal CCNL di settore.
2. A decorrere dall’1.9.2003 i contributi dovuti al Fondo Eurofer saranno computati sugli elementi della retribuzione sotto richiamati:
• minimi contrattuali, di cui al punto 4 dell’art. 63 del CCNL;
• aumenti di anzianità, di cui all’art. 64 del CCNL ed all’art. 29 del presente accordo;
• indennità di funzione, di cui all’art. 66 del CCNL;
• salario professionale, di cui all’art. 67 del CCNL.
Il contributo paritetico a carico del datore di lavoro e del lavoratore associato, calcolato sugli elementi sopra individuati, è dovuto nella misura di:
1 % a carico del lavoratore;
1 % a carico del datore di lavoro.
Per il periodo compreso tra la data di sottoscrizione del presente accordo e sino al 31.8.2003, la contribuzione individuale dovuta al Fondo sarà versata con riferimento al valore della stessa risultante dalle voci retributive che la compongono al 31.7.2003.
3. La quota di TFR da conferire al Fondo, visti l’art. 11, comma 2, dell’accordo istitutivo del 3 marzo 1999, il verbale di accordo del 28 luglio 1999 e il verbale di accordo del 20 dicembre 2002, è confermata nelle seguenti misure:
• 100% del TFR maturato nell’anno per i soli lavoratori di prima occupazione assunti dopo il 28 aprile 1993;
• 33% del TFR maturato nell’anno per i restanti lavoratori.
4. Rispetto a quanto sopra definito, le parti congiuntamente assumeranno tempestivamente le necessarie azioni nei confronti degli organi amministrativi del Fondo al fine di assicurare il recepimento delle suddette intese e l’adeguamento della disciplina regolamentare.
CCNL delle Attività Ferroviarie
Accordo di confluenza per il Gruppo FS
Capitolo 6
RETRIBUZIONE
ART. 27 - TRATTAMENTO ECONOMICO
1. Ad integrazione di quanto definito nel capitolo 6 – Retribuzione del CCNL delle Attività Ferroviarie, il trattamento economico del personale occupato nelle Società del Gruppo FS prevede anche i seguenti ulteriori elementi:
• elemento retributivo individuale (ERI);
• elementi distinti della retribuzione (EDR);
• indennità di utilizzazione professionale e indennità di navigazione;
• indennità per scorta vetture eccedenti;
• indennità per attività svolta in cantieri notturni;
• emolumento personale aziendale (EPA);
• indennità diverse:
- per prestazione unica giornaliera anche con orario spezzato e intervallo fino a 1 ora;
- per prestazione unica giornaliera con orario spezzato e intervallo superiore a 1 ora e fino a 2 ore;
- indennità per il 6° e 7° giorno lavorato;
- compenso per condotta mezzi di trazione con potenza superiore a 200 CV;
- indennità di bilinguismo;
- indennità per istruttori nei corsi professionali;
- compenso per i collaudi;
- visite in conto terzi per il personale sanitario;
- indennità di sede all’estero;
- assegno di confine;
• indennità per il personale navigante:
- indennità di presenza a bordo;
- quota oraria presenza a bordo;
- indennità di collegamento terra-bordo;
- lavoro straordinario – superi;
• assegno ad personam ex art. 38.6 CCNL 1990/92.
2. Per i seguenti elementi retributivi, già compresi nel capitolo 6 – Retribuzione del CCNL delle Attività Ferroviarie, vengono definite, negli specifici articoli che seguono, le discipline di dettaglio:
• aumenti periodici di anzianità;
• 13a mensilità;
• assegno personale pensionabile (14a mensilità);
• trasferta;
• trattamento di fine rapporto.
3. La disciplina normativa e retributiva contenuta nel CCNL delle Attività Ferroviarie troverà applicazione dall’1.9.2003.
Fino a tale data, restano in vigore i trattamenti economici e normativi in atto alla data di sottoscrizione del presente accordo, salvo diverse specifiche disposizioni previste nei singoli articoli dell’accordo stesso.
ART. 28 - ELEMENTO RETRIBUTIVO INDIVIDUALE (E.R.I)
1. In applicazione di quanto previsto al punto 5 dell’art. 63 (Retribuzione) del CCNL delle Attività Ferroviarie, l’applicazione alla data dell’1.8.2003 dei nuovi minimi di cui al punto 4.1 dello stesso art. 63, determina nei confronti dei lavoratori già occupati nelle aziende del Gruppo FS alla data del 31.7.2003, eccedenze di retribuzione da salvaguardare, che concorrono alla determinazione di un assegno personale pensionabile non riassorbibile, non frazionabile né rivalutabile, denominato “elemento retributivo individuale (ERI)”.
2. Le misure mensili dell’ERI come sopra definito saranno determinate, alla data dell’1.8.2003, calcolando, per ciascun lavoratore, le differenze individuali scaturenti dall’applicazione della nuova classificazione professionale di cui all’art. 21 (Classificazione professionale) del CCNL e all’art. 13 del presente accordo, tra i minimi contrattuali di cui al punto 4.1 del ripetuto art. 63 e la somma degli importi dello stipendio di cui al punto 2 dell’art. 77 del CCNL 6.2.1998, della indennità integrativa speciale e dell’E.D.R. di cui al Protocollo Interconfederale del 31.7.1992, spettanti a ciascun lavoratore in servizio alla data del 31.7.2003, calcolati con le modalità di seguito indicate:
a) importo mensile dei minimi contrattuali di cui al punto 4.1 del ripetuto art. 63 del CCNL attribuiti alla data dell’1.8.2003 con il nuovo inquadramento;
b) somma dei seguenti importi mensili spettanti a ciascun lavoratore alla data del 31.7.2003:
b.1) importo ottenuto dividendo per 12 le misure annue dello stipendio di cui al punto 2 dell’art. 77 del CCNL 6.2.1998 relativo all’ex parametro di inquadramento alla suddetta data del 31.7.2003;
b.2) importo mensile dell’indennità integrativa speciale relativa al parametro di inquadramento alla suddetta data del 31.7.2003;
b.3) importo ottenuto moltiplicando per 13 e dividendo per 14 l’importo mensile dell’E.D.R. di cui al Protocollo interconfederale del 31.7.1992.
L’importo mensile dell’elemento retributivo individuale (ERI) da corrispondere a ciascun lavoratore si ottiene sottraendo alla somma di cui alla precedente lettera b) l’importo di cui alla precedente lettera a).
3. L’importo mensile dell’ERI, come individuato al precedente punto 2, concorre alla determinazione della 13a mensilità di cui all’art. 65 del CCNL delle Attività Ferroviarie ed all’assegno personale pensionabile di cui al punto 2 dell’art. 32 del presente accordo, nonché alla determinazione del TFR, come già definito nell’art. 79 (Trattamento di fine rapporto) del CCNL delle Attività Ferroviarie.
ART. 29 - AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA’
1. Ad integrazione di quanto previsto al punto 5 dell’art. 64 (Aumenti periodici di anzianità) del CCNL delle Attività Ferroviarie, l’importo mensile per scatti di anzianità complessivamente maturato deve tener conto anche della eventuale differenza stipendiale di cui al punto 4 dell’art. 79 del CCNL 6.2.1998, eventualmente in godimento alla data dell’1.8.2003.
Ove l’importo complessivo così determinato risulti inferiore alla somma dei 7 aumenti di anzianità attribuibili in applicazione del ripetuto art. 64 del CCNL delle Attività Ferroviarie, al lavoratore saranno attribuiti gli aumenti biennali utili al raggiungimento del valore uguale o immediatamente inferiore al maturato. La differenza tra i due importi continuerà ad essere erogata sino alla maturazione del successivo aumento biennale, nella nuova misura prevista dall’art. 64 del CCNL, considerando utile a tal fine il tempo trascorso dall’attribuzione dell’ultimo aumento di anzianità.
Nel caso il lavoratore abbia in corso di maturazione alla data dell’1.8.2003 il primo o il secondo aumento periodico triennale di cui all’art. 78 del CCNL 6.2.98, ai fini dell’attribuzione del nuovo aumento di anzianità con i criteri di cui al precedente comma, la frazione di triennio trascorsa viene rapportata a biennio utilizzando la formula:
n° mesi trascorsi dall’attribuzione dell’8a classe o dal 1° o dal 2° aumento periodico x 24 = K
36
ed arrotondando a mese intero la frazione di K superiore a 0,5.
La differenza tra i 24 mesi necessari per maturare un nuovo scatto di anzianità ed il valore K ottenuto dà il tempo, in mesi, necessario, a decorrere dalla data dell’1.8.2003, per l’attribuzione del nuovo scatto di anzianità.
Resta ferma la previsione di cui al punto 4 dell’art. 64 del CCNL nel caso di successivo passaggio al livello/parametro superiore.
2. Ad integrazione di quanto stabilito al punto 6 dell’art. 64 del CCNL, l’importo mensile per scatti di anzianità complessivamente maturato deve tener conto anche della eventuale differenza stipendiale di cui al punto 4 dell’art. 79 del CCNL 6.2.1998 eventualmente in godimento alla data dell’1.8.2003 nonché delle quote (trentaseiesimi) maturate dall’attribuzione del 3° o 4° aumento periodico in godimento alla stessa data dell’1.8.2003, che, quindi, integreranno la differenza rispetto ai 7 aumenti di anzianità nominalmente attribuiti al lavoratore.
Tale differenza verrà mantenuta ad personam al lavoratore e potrà essere riassorbita solo nel caso di successivo passaggio al livello/parametro superiore, come disciplinati al punto 4 del ripetuto art. 64 del CCNL, e fino a concorrenza del valore complessivo dei 7 aumenti di anzianità previsti dallo stesso art. 64 per il nuovo livello/parametro.
3. Le differenze economiche scaturenti dall’applicazione dei precedenti punti 1 e 2 sono considerate a tutti gli effetti nella retribuzione di cui al punto 1.1 dell’art.
63 (Retribuzione) del CCNL e concorrono, quindi, alla determinazione della 13a mensilità, della 14a mensilità (o assegno personale pensionabile), del TFR e degli altri trattamenti economici che espressamente richiamano, nel CCNL e nel presente accordo, gli aumenti periodici di anzianità.
Tali differenze economiche vengono corrisposte in tutti i casi di assenza retribuita disciplinati dal CCNL delle Attività Ferroviarie e dal presente accordo.
ART. 30 - ELEMENTI DISTINTI DELLA RETRIBUZIONE (E.D.R.)
1. In applicazione di quanto previsto al punto 6 dell’art. 63 (Retribuzione) del CCNL delle Attività Ferroviarie, nei confronti dei lavoratori già occupati nelle aziende del Gruppo FS alla data di sottoscrizione del presente accordo, si conferma il riconoscimento delle misure mensili degli EDR 8.11.1995 e 11.9.1998 come risultano, rispettivamente, nelle colonne C e D della tabella (all. A) al presente articolo, in relazione all’ex profilo professionale (colonna B della tabella – all. A) rivestito alla suddetta data del 31.7.2003.
2. A conferma della disciplina degli EDR di cui al precedente punto 1 vigente alla suddetta data del 31.7.2003, gli stessi non sono utili ai fini della determinazione della retribuzione spettante in occasione dei passaggi al parametro o a livello professionale superiore e, in considerazione della nuova struttura della retribuzione definita nel presente accordo e nel capitolo 6 del CCNL delle Attività Ferroviarie, quanto corrisposto mensilmente a titolo di EDR deve essere riassorbito, a decorrere dall’1.9.2003, dai seguenti elementi retributivi:
a) salario professionale, di cui all’art. 67 (Salario professionale) del CCNL delle Attività Ferroviarie;
b) indennità di utilizzazione professionale e indennità di navigazione, di cui all’art. 34 del presente accordo,
e, ove gli elementi retributivi di cui sopra consentano solo parzialmente il previsto riassorbimento, quest’ultimo va completato sulle altre voci accessorie della retribuzione (escluso lo straordinario e la trasferta) riferite allo stesso mese o, se insufficienti, su quelle del mese successivo, fino a completa copertura degli EDR di cui sopra.
3. L’EDR 8.11.1995, di cui alla colonna C della tabella (all. A) al presente articolo, viene corrisposto mensilmente per dodici mensilità, nonché in occasione della corresponsione della 13a mensilità e dell’assegno personale pensionabile di cui al punto 2 dell’art. 32 (Assegno personale pensionabile) del presente accordo.
I riassorbimenti mensili vanno effettuati, con i criteri di cui al precedente punto 2, per ciascuna delle 12 mensilità ed in occasione della corresponsione dell’assegno personale pensionabile di cui al punto 2 dell’art. 32 (Assegno personale pensionabile) del presente accordo.
Il riassorbimento non viene effettuato sull’importo dell’EDR 8.11.1995 erogato in occasione della corresponsione della 13a mensilità.
4. L’EDR 11.9.1998, di cui alla colonna D della tabella (all. A) al presente articolo, viene corrisposto mensilmente per dodici mensilità, nonché in occasione della corresponsione della 13a mensilità.
I riassorbimenti mensili vanno effettuati, con i criteri di cui al precedente punto 2, per ciascuna delle 12 mensilità ed in occasione della corresponsione della 13a mensilità.
5. Si conferma che nel caso di passaggio ad altra figura professionale (colonna A della tabella – all. A al presente articolo) competono gli importi degli EDR previsti per la nuova figura professionale di utilizzazione.
Qualora gli importi previsti dei nuovi EDR siano inferiori agli EDR in godimento, in luogo degli EDR previsti per la nuova figura professionale di cui alle colonne C e D della tabella (all. A) al presente articolo, vanno corrisposti gli EDR nella misura della somma di tanti trentasettesimi dell’EDR in godimento nel precedente ex profilo/figura professionale per quanti sono stati gli anni di effettivo servizio nello stesso ex profilo/figura professionale e dei restanti trentasettesimi dell’EDR previsto per la nuova figura professionale.
Ai lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente accordo abbiano in godimento importi degli EDR determinati con il criterio di cui al precedente comma, restano confermati tali importi.
6. Gli EDR 8.11.1995 e 11.9.1998 non competono o vanno ridotti in tutti i casi di mancata corresponsione o di riduzione della retribuzione pensionabile.
Allegato A all'art. 30 (Elementi distinti della retribuzione) dell'accordo del 16.4.2003
ELEMENTI DISTINTI DELLA RETRIBUZIONE
livello / parametro | Figure professionali | ex profili professionali |
A | B | |
A | Responsabile struttura operativa (settore Macchina) | |
Responsabile struttura operativa (altri settori) | ||
Professional senior (settore Macchina) | ||
Professional senior (altri settori) | ||
Ispettore Capo Aggiunto | ||
Capo Settore Uffici | ||
Capo Settore Stazioni | ||
Capo Settore Gestioni | ||
Capo Settore Viaggiante | ||
Capo Settore Controlleria | ||
Capo Settore Macchina | ||
Capo Settore Tecnico | ||
Comandante | Comandante | |
Direttore di macchina | Direttore di macchina | |
B | Responsabile di linea operativa-tecnica (settore Macchina) | |
Responsabile di linea operativa-tecnica (altri settori)) | ||
Professional (settore Macchina) | ||
Professional (altri settori) | ||
Professional Sanitario | ||
Ispettore Principale | ||
Revisore Superiore di 1^ classe | ||
Segretario Superiore di 1^ classe | ||
Segretario Tecnico Superiore di 1^ classe | ||
Segretario Xxx.xx di 1^ classe d'informatica | ||
Capo Stazione Sovrintendente | ||
Capo Gestione Sovrintendente | ||
Capo Personale Viaggiante Sovrintendente | ||
Controllore Viaggiante Sovrintendente | ||
Capo Deposito Sovrintendente | ||
Capo Tecnico Sovrintendente | ||
Primo Ufficiale Navale | Primo Ufficiale Navale | |
Primo Ufficiale di Macchina | Primo Ufficiale di Macchina | |
Primo Ufficiale | Primo Ufficiale Marconista | |
C | Impiegato direttivo | |
Ispettore (par. 186) |
EDR 8.11.1995 |
Importo mensile |
C |
189,54 |
189,54 |
179,21 |
180,21 |
221,04 |
178,69 |
189,54 |
177,66 |
179,21 |
188,51 |
191,61 |
189,54 |
447,25 |
459,13 |
139,96 |
139,96 |
128,08 |
128,08 |
128,08 |
168,88 |
128,08 |
128,08 |
128,08 |
128,08 |
139,96 |
119,30 |
127,56 |
140,99 |
145,12 |
132,73 |
347,06 |
346,03 |
359,45 |
66,11 |
66,11 |
EDR 11.9.1998 |
Importo mensile |
D |
273,59 |
204,90 |
273,59 |
204,90 |
204,90 |
204,90 |
204,90 |
204,90 |
204,90 |
204,90 |
273,59 |
204,90 |
204,90 |
204,90 |
220,73 |
152,05 |
220,73 |
152,05 |
152,05 |
152,05 |
152,05 |
152,05 |
152,05 |
152,05 |
152,05 |
152,05 |
152,05 |
152,05 |
220,73 |
152,05 |
152,05 |
152,05 |
152,05 |
61,23 |
61,23 |
Allegato A all'art. 30 (Elementi distinti della retribuzione) dell'accordo del 16.4.2003
livello / parametro | Figure professionali | ex profili professionali |
A | B | |
D 1 | Specialista tecnico/amministrativo | |
Analista contabile | ||
Analista programmatore | ||
Ispettore (par. 156-167) | ||
Segretario Superiore (par. 186) | ||
Segretario Tecnico Superiore (par. 186) | ||
Segretario Superiore d'informatica (par. 186) | ||
Revisore Superiore (par. 186) | ||
Capo Treno/Capo Servizi Treno | Capo Treno/Capo Servizi Treno (par. 186) | |
Tecnico Specializzato Commerciale | ||
Capo Gestione Superiore (par. 186) | ||
Capo Tecnico | ||
Capo Tecnico Superiore (par. 186) | ||
Capo Stazione | ||
Capo Stazione Superiore (par. 186) | ||
Macchinista | Macchinista (par. 186) | |
Paramedico | Paramedico (par. 186) | |
Tecnico Sanitario | Tecnico Sanitario (par. 186) | |
Ufficiale Navale | Ufficiale Navale | |
Ufficiale di Macchina | Ufficiale di Macchina | |
Ufficiale | Ufficiale | |
Nostromo | Nostromo | |
Capo Motorista | Capo Motorista | |
Capo Elettricista | Capo Elettricista | |
D 2 | Specialista tecnico/amministrativo | |
Analista contabile | ||
Analista programmatore | ||
Segretario (par. 156-167) | ||
Segretario Tecnico (par. 156-167) | ||
Segretario d'informatica (par. 156-167) | ||
Capo Treno/Capo Servizi Treno | Capo Treno/Capo Servizi Treno (par. 156-167) | |
Tecnico Specializzato Commerciale | ||
Capo Gestione (par. 156-167) | ||
Capo Tecnico | ||
Capo Tecnico (par. 156-167) | ||
Capo Stazione | ||
Capo Stazione (par. 156-167) | ||
Macchinista | Macchinista (par. 156-167) | |
Paramedico | Paramedico (par. 156-167) | |
Tecnico Sanitario | Tecnico Sanitario (par. 156-167) | |
Nostromo | Nostromo (par. 156-167) | |
Capo Motorista | Capo Motorista (par. 156-167) | |
Capo Elettricista | Capo Elettricista (par. 156-167) |
EDR 8.11.1995 |
Importo mensile |
C |
54,23 |
54,23 |
54,23 |
66,11 |
54,23 |
54,23 |
54,23 |
54,23 |
92,45 |
58,88 |
58,88 |
73,34 |
73,34 |
98,13 |
98,13 |
144,09 |
56,29 |
65,59 |
197,29 |
180,24 |
197,29 |
153,90 |
160,10 |
160,10 |
54,23 |
54,23 |
54,23 |
54,23 |
54,23 |
54,23 |
92,45 |
58,88 |
58,88 |
73,34 |
73,34 |
98,13 |
98,13 |
144,09 |
56,29 |
65,59 |
153,90 |
160,10 |
160,10 |
EDR 11.9.1998 |
Importo mensile |
D |
54,11 |
54,11 |
54,11 |
61,23 |
54,11 |
54,11 |
54,11 |
54,11 |
77,04 |
56,90 |
56,90 |
65,57 |
65,57 |
80,45 |
80,45 |
190,49 |
55,35 |
60,92 |
139,94 |
129,72 |
129,72 |
113,91 |
117,63 |
117,63 |
51,90 |
51,90 |
51,90 |
51,90 |
51,90 |
51,90 |
74,83 |
54,69 |
54,69 |
63,37 |
63,37 |
78,24 |
78,24 |
188,28 |
53,14 |
58,72 |
111,71 |
115,43 |
115,43 |
Allegato A all'art. 30 (Elementi distinti della retribuzione) dell'accordo del 16.4.2003
livello / parametro | Figure professionali | ex profili professionali |
A | B | |
E | Tecnico di Ufficio | |
1° Tecnico degli Uffici | ||
Tecnico Commerciale | ||
Tecnico Manutenzione | ||
Tecnico Circolazione | ||
Tecnico di Verifica | ||
Tecnico Formazione Treno | ||
Tecnico di Manovra e Condotta | ||
1° Tecnico della Manutenzione | ||
1° Tecnico di Stazione | ||
1° Tecnico Deviatore | ||
1° Tecnico della Manovra | ||
1° Tecnico della Verifica | ||
1° Tecnico di Condotta | ||
Tecnico Sanitario | ||
Assistente Sanitario | ||
Elettricista | Elettricista | |
Motorista | Motorista | |
Carpentiere | Carpentiere | |
Operaio di coperta | Operaio di coperta |
EDR 8.11.1995 |
Importo mensile |
C |
56,81 |
56,81 |
72,30 |
63,01 |
72,30 |
72,30 |
72,30 |
74,37 |
63,01 |
72,30 |
67,14 |
74,37 |
72,30 |
118,79 |
60,43 |
60,43 |
152,35 |
152,35 |
167,85 |
147,71 |
EDR 11.9.1998 |
Importo mensile |
D |
53,45 |
53,45 |
62,75 |
57,17 |
62,75 |
62,75 |
62,75 |
63,99 |
57,17 |
62,75 |
59,65 |
63,99 |
62,75 |
173,10 |
55,62 |
55,62 |
110,78 |
110,78 |
120,08 |
107,99 |
Allegato A all'art. 30 (Elementi distinti della retribuzione) dell'accordo del 16.4.2003
livello / parametro | Figure professionali | ex profili professionali |
A | B | |
F 1 | Operatore Specializzato Uffici | |
Operatore d'ufficio (par. 156) | ||
Oeratore Specializzato di Bordo | ||
Conduttore (par. 156) | ||
Operatore Xxxx.xx Manutenzione | ||
Tecnico (par. 156) | ||
Operatore della Manutenzione (par. 156) | ||
Assistente di xxxxxxxxx (par. 156) | ||
Assistente di deposito (par. 156) | ||
Capo Squadra Ausiliari | ||
Capo Squadra Ausiliari (par. 156) | ||
Capo Squadra Manovali r.e. | ||
Operatore Specializzato Circolazione | ||
Tecnico di stazione (par. 156) | ||
Assistente capo di stazione r.e. | ||
Deviatore Capo | ||
Operatore della Circolazione (par. 156) | ||
Manovratore Capo | ||
Macchinista T.M. | ||
Xxxxx Xxxxxxxxxxx r.e. | ||
Verificatore | ||
Autista | Autista (par. 156) | |
Operatore Sanitario Specializzato | ||
Infermiere | ||
Operatore sanitario (par. 156) | ||
Xxxxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxxxx (par. 156) | |
Xxxxxxxx | Xxxxxxxx (par. 156) | |
Dispensiere | Dispensiere | |
F 2 | Operatore Specializzato Uffici | |
Operatore d'ufficio (par. 135-142) | ||
Oeratore Specializzato di Bordo | ||
Conduttore (par. 135-142) | ||
Operatore Xxxx.xx Manutenzione | ||
Operaio Qualificato (par. 135-142) | ||
Operatore della Manutenzione (par. 135-142) | ||
Assistente di xxxxxxxxx (par. 135-142) | ||
Assistente di deposito (par. 135-142) | ||
Capo Squadra Ausiliari | Capo Squadra Ausiliari (par. 135-142) | |
Operatore Specializzato Circolazione | ||
Assistente di stazione (par. 135-142) | ||
Deviatore | ||
Operatore della Circolazione (par. 135-142) | ||
Manovratore | ||
Autista | Autista (par. 135-142) | |
Operatore Sanitario Specializzato | ||
Infermiere | ||
Operatore sanitario (par. 135-142) | ||
Xxxxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxxxx (par. 135-142) | |
Xxxxxxxx | Xxxxxxxx (par. 135-142) |
EDR 8.11.1995 |
Importo mensile |
C |
33,57 |
33,57 |
90,38 |
90,38 |
48,03 |
52,16 |
48,03 |
26,86 |
62,49 |
52,68 |
52,68 |
45,45 |
60,94 |
53,71 |
43,38 |
64,04 |
60,94 |
66,62 |
100,71 |
97,61 |
49,58 |
55,26 |
49,06 |
49,06 |
49,06 |
144,61 |
144,61 |
144,61 |
33,57 |
33,57 |
90,38 |
90,38 |
48,03 |
53,20 |
48,03 |
26,86 |
62,49 |
52,68 |
60,94 |
51,65 |
59,39 |
60,94 |
61,46 |
55,26 |
49,06 |
49,06 |
49,06 |
144,61 |
144,61 |
EDR 11.9.1998 |
Importo mensile |
D |
38,23 |
38,23 |
72,32 |
72,32 |
49,39 |
49,39 |
46,91 |
34,20 |
55,59 |
49,70 |
49,70 |
45,36 |
54,66 |
50,32 |
44,12 |
56,52 |
54,66 |
58,07 |
160,98 |
159,12 |
47,84 |
51,25 |
47,53 |
47,53 |
47,53 |
104,86 |
104,86 |
104,86 |
36,61 |
36,61 |
70,70 |
70,70 |
45,29 |
48,38 |
45,29 |
32,58 |
53,96 |
48,07 |
53,03 |
47,46 |
52,10 |
53,03 |
53,34 |
49,62 |
45,91 |
45,91 |
45,91 |
103,23 |
103,23 |
Allegato A all'art. 30 (Elementi distinti della retribuzione) dell'accordo del 16.4.2003
livello / parametro | Figure professionali | ex profili professionali |
A | B | |
G 1 | Ausiliario | |
Ausiliario (tecnico) (par. 135) | ||
Ausiliario di stazione (par. 135) | ||
Ausiliario viaggiante (par. 135) | ||
Ausiliario (uffici) (par. 135) | ||
Xxxxx Xxxxxxxxxxx T.M. r.e. | ||
Carbonaio | Carbonaio (par. 135) | |
Cameriere | Cameriere | |
G 2 | Ausiliario | |
Ausiliario (tecnico) (par. 100-122) | ||
Ausiliario di stazione (par. 100 - 122) | ||
Ausiliario viaggiante (par. 100-122) | ||
Ausiliario (uffici) (par. 100-122) | ||
Carbonaio | Carbonaio (par. 122) | |
Giovanotto di coperta | Giovanotto di coperta | |
Garzone di cucina | Garzone di cucina | |
Garzone di camera | Garzone di camera | |
H | Mozzo | Mozzo |
Piccolo di cucina | Piccolo di cucina | |
Piccolo di camera | Piccolo di camera | |
Allievo Comune Polivalente | Allievo Comune Polivalente |
EDR 8.11.1995 |
Importo mensile |
C |
45,96 |
45,96 |
51,65 |
56,29 |
29,44 |
71,79 |
144,61 |
144,61 |
45,96 |
45,96 |
51,65 |
56,29 |
29,44 |
144,61 |
144,61 |
144,61 |
144,61 |
144,61 |
144,61 |
144,61 |
144,61 |
EDR 11.9.1998 |
Importo mensile |
D |
43,23 |
43,23 |
46,64 |
49,43 |
33,32 |
141,19 |
102,42 |
102,42 |
41,73 |
41,73 |
45,14 |
47,92 |
31,81 |
100,91 |
100,91 |
100,91 |
100,91 |
98,36 |
98,36 |
98,36 |
98,36 |
ART. 31 - TREDICESIMA MENSILITA’
1. A decorrere dall’1.8.2003, la 13a mensilità di cui all’art. 65 (Tredicesima e quattordicesima mensilità) del CCNL delle Attività Ferroviarie è composta dai seguenti elementi retributivi:
a) minimi contrattuali, di cui al punto 4.1 dell’art. 63 (Retribuzione) del CCNL;
b) elemento retributivo individuale (ERI), di cui all’art. 28 del presente accordo;
c) aumenti di anzianità, di cui all’art. 64 del CCNL e all’art. 29 del presente accordo;
d) elementi distinti della retribuzione (EDR), di cui all’art. 30 del presente accordo, con le modalità di erogazione ivi previste;
e) assegno ad personam, di cui al punto 2 dell’art. 41 del presente accordo.
2. A decorrere dall’1.9.2003, in aggiunta agli elementi retributivi di cui al citato art.
65 del CCNL, la 13a mensilità è integrata dai seguenti ulteriori elementi retributivi:
a) elemento retributivo individuale (ERI), di cui all’art. 28 del presente accordo;
b) elementi distinti della retribuzione (EDR), di cui all’art. 30 del presente accordo, con le modalità di erogazione ivi previste;
c) assegno ad personam, di cui all’art. 29 del presente accordo.
d) assegno ad personam, di cui al punto 2 dell’art. 41 del presente accordo.
La corresponsione della 13a mensilità avverrà con le modalità definite nel ripetuto art. 65 del CCNL e nel punto 3 dell’art. 41 (Disposizioni finali) del presente accordo.
3. Resta confermato quanto previsto ai punti 4 e 5 dell’art. 65 del CCNL delle Attività Ferroviarie.
4. Fino al 31.8.2003 restano confermati i trattamenti in essere alla data di sottoscrizione del presente accordo.
ART. 32 - ASSEGNO PERSONALE PENSIONABILE
(14a MENSILITA’ ex CCNL delle Attività Ferroviarie)
1. Nei confronti dei lavoratori in servizio alla data del 31.7.2003, la 14a mensilità di cui all’art. 65 (Tredicesima e quattordicesima mensilità) del CCNL delle Attività Ferroviarie mantiene inalterata la denominazione di “Assegno personale pensionabile”, confermando natura e finalità previdenziali ai sensi di quanto previsto dall’art. 220 T.U. 1092/73, come sostituito dall’art. 22 L. 177/76 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In relazione a quanto sopra, a decorrere dall’1.8.2003, l’assegno personale pensionabile è composto dai seguenti elementi retributivi;
a) minimi contrattuali, di cui al punto 4.1 dell’art. 63 (Retribuzione) del CCNL;
b) elemento retributivo individuale (ERI), di cui all’art. 28 del presente accordo;
c) aumenti di anzianità, di cui all’art. 64 del CCNL e all’art. 29 del presente accordo;
d) elementi distinti della retribuzione (EDR), di cui all’art. 30 del presente accordo, con le modalità di erogazione ivi previste;
e) assegno ad personam, di cui al punto 2 dell’art. 41 del presente accordo.
3. A decorrere dall’1.9.2003, in aggiunta agli elementi retributivi di cui al ripetuto art. 65 del CCNL, l’assegno personale pensionabile è integrato dai seguenti ulteriori elementi retributivi:
a) elemento retributivo individuale (ERI), di cui all’art. 28 del presente accordo;
b) elemento distinto della retribuzione (EDR), di cui al punto 3 dell’art. 30 (Elementi distinti della retribuzione) del presente accordo, con le modalità di erogazione ivi previste;
c) assegno ad personam, di cui all’art. 29 del presente accordo;
d) assegno ad personam, di cui al punto 2 dell’art. 41 del presente accordo.
4. A decorrere dall’1.1.2004, il valore dell’assegno personale pensionabile, di cui ai precedenti punti 2 e 3, è computato nella base di calcolo del TFR.
5. La corresponsione dell’assegno personale pensionabile avverrà con le modalità definite nel ripetuto art. 65 del CCNL e nel punto 3 dell’art. 41 (Disposizioni finali) del presente accordo.
6. Resta confermato quanto previsto ai punti 4 e 5 dell’art. 65 del CCNL delle Attività Ferroviarie.
ART. 33 - PREMIO DI RISULTATO
In applicazione di quanto definito all’art. 68 (Premio di risultato) del CCNL delle Attività Ferroviarie, è istituito il Premio di risultato annuale per tutto il personale del Gruppo FS, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di produzione/efficienza/ qualità aziendale, con criteri individuati e concordati tra le parti a livello nazionale di Gruppo.
Entro il mese di dicembre di ciascun anno le parti, a livello aziendale, così come previsto nel capitolo Disciplina del Sistema di Relazioni Industriali del presente accordo, definiranno gli indicatori e gli obiettivi di cui sopra riferiti all’anno successivo.
Per il solo anno 2003, le parti definiranno i relativi indicatori entro il mese di giugno 2003.
In relazione al raggiungimento dei suddetti obiettivi, il premio di risultato sarà corrisposto entro il primo quadrimestre dell’anno successivo a quello considerato, in ragione della natura dei parametri individuati.
Tenuto conto dell’intervenuta cessazione dell’istituto di cui all’ex art. 91 del CCNL 6.2.1998 e considerate le performance aziendali realizzabili nel corso del corrente anno anche a seguito dell’applicazione del presente accordo, le parti convengono che le risorse economiche da utilizzare per la corresponsione del premio di risultato, di cui al terzo comma del presente articolo, equivalgono alle quantità economiche già utilizzate allo stesso scopo nell’anno 2000, rapportate al numero di addetti medi dell’anno in corso.
Sulla base delle performance riferite all’anno 2003 e del corrispettivo premio di risultato, per gli anni successivi le parti individueranno le variazioni legate agli indicatori e alla realizzazione degli obiettivi, che saranno definiti dalle parti stesse così come previsto nel capitolo Disciplina del Sistema di Relazioni Industriali.
ART. 34 - INDENNITA’ DI UTILIZZAZIONE PROFESSIONALE E INDENNITA’ DI NAVIGAZIONE
Indennità di utilizzazione professionale
1. A decorrere dall’1.9.2003 è istituita una indennità di utilizzazione professionale correlata a parametri di produttività ed alla complessità delle attività espletate, individuata per ciascuna figura professionale con i criteri di seguito indicati nelle misure stabilite nella tabelle (all. A e B) allegate al presente articolo.
2. Per i quadri dei livelli professionali A e B l’indennità di utilizzazione professionale mensile è determinata come segue.
2.1 Per i lavoratori che accederanno ai livelli professionali A e B – Quadri a decorrere dall’1.9.2003, le misure mensili dell’indennità di utilizzazione professionale sono determinate come segue:
a) per i Quadri del livello professionale A: da un minimo di € 63,52
ad un massimo di € 418,59;
b) per i Quadri del livello professionale B: da un minimo di € 59,39
a un massimo di € 272,43.
2.2 Per i Comandanti del settore navigante delle Navi Traghetto con incarico di Responsabile Esercizio e Manutenzioni, il valore massimo mensile dell’indennità di utilizzazione professionale di cui alla lettera b) del precedente punto 2.1 è incrementato di € 35,64.
2.3 Per i Direttori di Macchina del settore navigante delle Navi Traghetto con incarico di Responsabile Esercizio e Manutenzioni, il valore massimo mensile dell’indennità di utilizzazione professionale di cui alla lettera b) del precedente punto 2.1 è incrementato di € 15,49.
2.4 Per i quadri dei livelli professionali A e B, provenienti dagli ex profili professionali dell’area V del previgente CCNL 6.2.1998, l’indennità di utilizzazione professionale mensile è determinata, alla stessa data dell’1.9.2003, calcolando la differenza individuale mensile tra le somme a) e b) di seguito indicate:
a) la somma dei seguenti elementi retributivi spettanti mensilmente alla data del 31.8.2003:
• indennità quadri (ex CV 221, 222, 223);
• salario di posizione organizzativa/professionale (ex CV 30);
b) la somma, rapportata a mese (importo indicato negli artt. 66 e 67 del CCNL delle Attività Ferroviarie, moltiplicato per 14 e suddiviso per 12), dei seguenti elementi retributivi:
• indennità di funzione, di cui al punto 1.1 dell’art. 66 del CCNL;
• salario professionale, di cui all’art. 67 del CCNL, previsto rispettivamente per le figure professionali di Professional senior (livello A) e Professional (livello B), al netto dei seguenti importi:
o € 35,00 per i Quadri del livello professionale A;
o € 30,00 per i Quadri del livello professionale B,
e pertanto, nel caso la differenza risulti positiva, l’indennità di utilizzazione professionale così determinata sarà corrisposta fino alle misure massime mensili di seguito indicate:
c) € 418,59 per i Quadri del livello professionale A;
d) € 272,43 per i Quadri del livello professionale B.
Resta confermato, anche in tali casi, quanto previsto ai precedenti punti 2.2 e 2.3.
2.5 Le misure mensili dell’indennità di utilizzazione di cui ai precedenti punti
2.1 e 2.4 saranno incrementate, a decorrere rispettivamente dall’1.1.2004 e dall’1.9.2004, delle seguenti ulteriori misure:
- livello A: € 19,43
- livello B: € 16,70.
3. Con riferimento alle figure professionali per le quali l’indennità di utilizzazione professionale è articolata su più misure, i criteri di attribuzione delle diverse misure sono i seguenti:
3.1 Attività Manutenzione Infrastrutture – livelli G, F, E
1a misura: ai lavoratori collocati nella posizione D dell’ex indennità di utilizzazione per il settore manutenzione infrastruttura, di cui all’art. 32 all. 7 CCNL 90/92;
2a misura: ai lavoratori collocati nelle posizioni B e C dell’ex indennità di utilizzazione per il settore manutenzione infrastruttura, di cui all’art. 32 all. 7 CCNL 90/92, ivi comprese le attività dei Magazzini nazionali;
3a misura: ai lavoratori collocati nella posizione A dell’ex indennità di utilizzazione per il settore manutenzione infrastruttura, di cui all’art. 32 all. 7 CCNL 90/92.
Per le Officine nazionali infrastrutture la misura è unica come individuata nella tabella allegata al presente articolo.
3.2 Attività Manutenzione Rotabili – livelli G, F, E, D
I lavoratori occupati in attività di manutenzione corrente dei rotabili saranno collocati nella 1a misura.
I lavoratori occupati in attività di manutenzione ciclica dei rotabili presso l’U.T.M.R. saranno collocati nella 2a misura.
Le parti si danno atto che, in occasione del rinnovo dell’accordo aziendale di cui al punto 6 dell’art. 3 (Assetti contrattuali – Procedura di rinnovo del CCNL) ed all’art. 4 (Procedura di rinnovo dell’Accordo aziendale) del
CCNL delle Attività Ferroviarie, saranno individuate le attività ed i criteri e le modalità per l’attribuzione ai lavoratori delle 3 misure individuate.
3.3 Officine Navi Traghetto – livelli G, F, E, D
1a misura: lavoratori di cui alle fasce E, F, G del punto 1 e di cui al punto 2 dell’art. 24 dell’allegato 7 al CCNL 90/92;
2a misura: lavoratori di cui alle fasce C e D del punto 1 dell’art. 24 dell’allegato 7 al CCNL 90/92;
3a misura: lavoratori di cui alle fasce A e B del punto 1 dell’art. 24 dell’allegato 7 al CCNL 90/92.
3.4 Tecnico di Verifica – livello E
Le misure dell’indennità di utilizzazione professionale individuate in tabella (all. A) vengono attribuite tenendo conto dei diversi rapporti di utilizzazione nei parchi per i treni merci e per i treni viaggiatori, con l’applicazione dei seguenti coefficienti correttivi alle percentuali di utilizzazione rilevati a consuntivo:
a) turni di verifica ai treni merci (compresi i turni che prevedono un servizio promiscuo ai treni viaggiatori per un impegno complessivo inferiore al 33,3%): 1,3;
b) turni promiscui viaggiatori e merci (quando però la percentuale di treni merci sia compresa tra il 33,3% e il 66,6% dell’impegno totale): 1,4;
c) turni di verifica ai treni viaggiatori (compresi i turni che prevedono un servizio promiscuo ai treni merci per un impegno complessivo inferiore al 33,3%): 1,5,
come di seguito indicato:
1a misura: rapporto di utilizzazione inferiore al 64%; 2a misura: rapporto di utilizzazione tra il 64 e il 65%; 3a misura: rapporto di utilizzazione superiore al 65%.
3.5 Operatore specializzato della circolazione – livello F
1a misura: ai lavoratori collocati nelle misure 9a e 10a dell’ex indennità di utilizzazione per il settore stazioni, di cui all’art. 26 all. 7 CCNL 90/92;
2a misura: ai lavoratori collocati nella misura 8a dell’ex indennità di utilizzazione per il settore stazioni, di cui all’art. 26 all. 7 CCNL 90/92;
3a misura: ai lavoratori collocati nella misura 7a dell’ex indennità di utilizzazione per il settore stazioni, di cui all’art. 26 all. 7 CCNL 90/92.
3.6 Capo Stazione – livello D
1a misura: ai lavoratori collocati nelle misure 4a, 5a e 6a dell’ex indennità di utilizzazione per il settore stazioni, di cui all’art. 26 all. 7 CCNL 90/92;
2a misura: ai lavoratori collocati nella misura 3a dell’ex indennità di utilizzazione per il settore stazioni, di cui all’art. 26 all. 7 CCNL 90/92;
3a misura: ai lavoratori collocati nella misura 2a dell’ex indennità di utilizzazione per il settore stazioni, di cui all’art. 26 all. 7 CCNL 90/92.
3.7 Specialista Tecnico Commerciale – livello D
1a misura: ai lavoratori collocati nelle misure 6a e 7a dell’ex indennità di utilizzazione per il settore stazioni, di cui all’art. 26 all. 7 CCNL 90/92;
2a misura: ai lavoratori collocati nella misura 5a dell’ex indennità di utilizzazione per il settore stazioni, di cui all’art. 26 all. 7 CCNL 90/92;
3a misura: ai lavoratori collocati nelle misure 3a e 4a dell’ex indennità di utilizzazione per il settore stazioni, di cui all’art. 26 all. 7 CCNL 90/92.
4. Le misure mensili dell’indennità di utilizzazione di cui al precedente punto 3 e quelle delle figure professionali per le quali l’indennità di utilizzazione professionale è prevista in un’unica misura, secondo quanto stabilito nella tabella (all. A) allegata al presente articolo, saranno incrementate, a decorrere rispettivamente dall’1.1.2004 e dall’1.9.2004, delle seguenti ulteriori misure:
Livello C | € 16,02 |
Livello D1 | € 15,68 |
Livello D2 | € 15,00 |
Livello E | € 14,43 |
Livello F1 | € 14,20 |
Livello F2 | € 13,52 |
Livello G1 | € 13,30 |
Livello G2 | € 12,61. |
5. Per i lavoratori inquadrati nel livello professionale H viene corrisposta una indennità di utilizzazione professionale mensile pari a € 11,36 a decorrere, rispettivamente, dall’1.1.2004 e dall’1.9.2004.
6. L’indennità di utilizzazione professionale di cui ai precedenti punti 2, 3, 4 e 5 non viene corrisposta nelle giornate di assenza non retribuita e, in caso di malattia, nelle prime 7 giornate di assenza.
In tali casi, al lavoratore non verrà corrisposto l’importo dell’indennità di utilizzazione professionale pari ad 1/26 per ogni giornata di assenza.
7. Ai lavoratori che rientrano nelle condizioni previste al 3° e 4° alinea del 2° comma dell’accordo nazionale del 18.1.2000 ed ai lavoratori provenienti dagli ex profili professionali del settore uffici dei previgenti CCNL 1990/92 – 18.11.1994 e 6.2.1998, inquadrati nelle figure professionali di Ausiliario (livello G), Operatore Specializzato Uffici (livello F), Operatore Sanitario Specializzato (livello F), Infermiere (livello F), Tecnico di ufficio (livello E), Tecnico Sanitario (livello E), Specialista Tecnico/Amministrativo (livello D), Analista contabile (livello D), Analista Programmatore (livello D), Paramedico (livello D), Tecnico Specializzato Sanitario (livello D), Impiegato Direttivo (livello C), Responsabile linea tecnica-operativa (livello B), Progettista (livello B), Professional (livello B), Responsabile struttura operativa (livello A), Professional senior (livello A), in aggiunta all’indennità di utilizzazione professionale mensile di cui alla tabella A allegata al presente articolo è corrisposta mensilmente, a decorrere dall’1.9.2003, una indennità fissa aggiuntiva pari a € 41,32, in sostituzione della ex indennità orario del settore uffici (ex CV 215).
L’indennità fissa di cui al precedente comma non viene corrisposta in tutti i casi di assenza non retribuita.
8. Per il personale del settore macchina e per il personale di bordo a decorrere dall’1.9.2003 è istituita una indennità di utilizzazione professionale distinta in parte fissa e parte variabile.
8.1 La indennità di utilizzazione professionale parte fissa è corrisposta nelle misure fisse mensili di seguito individuate:
a) € 68,69, per il personale del settore macchina:
- proveniente dagli ex profili professionali di Xxxxxxxxxxx TM e Xxxxx Xxxxxxxxxxx r.e., inquadrati nella figura professionale di Operatore Specializzato Circolazione (livello F);
- proveniente dall’ex profilo professionale di 1° Tecnico di Condotta e inquadrato nella figura professionale di Tecnico di Manovra e Condotta (livello E);
- inquadrato nella figura professionale di Xxxxxxxxxxx (livello D);
- proveniente dall’ex profilo professionale di Capo Deposito Sovrintendente e inquadrato nelle figure professionali di Responsabile linea tecnica-operativa o di Professional del settore condotta (livello B);
- proveniente dall’ex profilo professionale di Capo Settore Macchina e inquadrato nelle figure professionali di Responsabile struttura operativa o di Professional senior del settore condotta (livello A);
b) € 58,00, per il personale di bordo inquadrato nella figura professionale di Capo Treno/Capo Servizi Treno (livello D);
c) € 35,00, per il personale di bordo inquadrato nella figura professionale di Operatore Specializzato di Xxxxx (livello F).
La indennità di utilizzazione professionale parte fissa di cui sopra non viene corrisposta in tutti i casi di assenza non retribuita.
8.2 Per i lavoratori di cui al precedente punto 8.1, ad eccezione dei quadri per i quali si conferma quanto previsto al precedente punto 2.5, le misure mensili dell’indennità di utilizzazione professionale di cui al precedente punto 8.1 saranno incrementate, a decorrere rispettivamente dall’1.1.2004 e dall’1.9.2004, delle ulteriori seguenti misure:
Livello D1 | € 15,68 |
Livello D2 | € 15,00 |
Livello E | € 14,43 |
Livello F1 | € 14,20 |
Livello F2 | € 13,52 |
8.3 Le misure orarie e chilometrica della indennità di utilizzazione parte variabile sono individuate nella tabella (all. A) allegata al presente articolo.
8.4 Nelle giornate di presenza in servizio in riserva, in disponibilità non attiva, in attività di traghettamento (ivi compreso il servizio di tradotta e manovra), per la partecipazione a corsi disposti dall’azienda per la formazione/aggiorna- mento professionale e per il conseguimento delle abilitazioni, nonché nelle giornate di assenza diverse da quelle indicate al successivo punto 8.6, ai lavoratori verrà corrisposta una indennità di utilizzazione professionale giornaliera, nelle misure di seguito indicate.
8.4.1 Personale di macchina
a) € 10,00, per il P.d.M. che opera negli impianti di cui alla tabella 1 dell’allegato C al presente articolo;
b) € 11,20, per il P.d.M. che opera negli impianti di cui alla tabella 2 dell’allegato C al presente articolo;
c) € 12,80, per il P.d.M. che opera negli impianti di cui alla tabella 3 dell’allegato C al presente articolo;
8.4.2 Personale di bordo
a) € 2,00, per il P.d.B. che opera negli impianti di cui alla tabella 1 dell’allegato D al presente articolo;
b) € 3,50, per il P.d.B. che opera negli impianti di cui alla tabella 2 dell’allegato D al presente articolo;
c) € 4,50, per il P.d.B. che opera negli impianti di cui alla tabella 3 dell’allegato D al presente articolo;
8.5 Le misure dell’indennità di utilizzazione professionale di cui ai precedenti punti 8.3 e 8.4 saranno incrementate, a decorrere rispettivamente dall’1.1.2004 e dall’1.9.2004, di un ulteriore importo giornaliero nelle misure di seguito indicate:
Livello D1 | € 0,73 |
Livello D2 | € 0,70 |
Livello E | € 0,67 |
Livello F1 | € 0,66 |
Livello F2 | € 0,63 |
8.6 La indennità di utilizzazione professionale di cui ai precedenti punti 8.2, 8.3 e 8.5 non viene corrisposta nelle giornate di assenza non retribuita e nelle prime 7 giornate di assenza per malattia.
9. Per il personale navigante del settore navi traghetto, a decorrere dall’1.9.2003 è istituita, con le modalità di seguito definite, una indennità di utilizzazione professionale nelle misure giornaliere individuate nelle tabelle (all. A e B) allegate al presente articolo per i Quadri dei livelli professionali A e B di cui all’art. 21 (Classificazione professionale) del CCNL delle Attività Ferroviarie e nella tabella (all. B) al presente articolo per il personale dei livelli professionali D
- E - F - G – H.
9.1 L’indennità di utilizzazione professionale mensile individuata nella tabella (all. A) al presente articolo viene corrisposta al solo personale navigante dei profili professionali di Primo Ufficiale Navi Traghetto del livello B – Quadri e di Responsabile Navi Traghetto del livello A – Quadri di cui all’art. 21 (Classificazione professionale) del CCNL delle Attività Ferroviarie, con le stesse modalità definite ai precedenti punti 2 e 6.
9.2 L’indennità di utilizzazione professionale individuata, distintamente per le sedi di Messina e Civitavecchia, nella tabella A (all. B) al presente articolo viene corrisposta al personale navigante iscritto nei ruoli marittimi che presta servizio presso i Reparti Nautici ed in turno di porto ed anche quando l’applicazione del turno di porto avviene in porto non di residenza.
9.3 L’indennità di utilizzazione professionale individuata per la sola sede di Messina nella tabella B (all. B) al presente articolo viene corrisposta al personale navigante iscritto nei ruoli marittimi che, impiegato a terra, svolge attività connesse con l’esercizio della navigazione.
9.4 Nelle giornate di presenza in servizio per la partecipazione a corsi disposti dall’azienda per la formazione/aggiornamento professionale e per il conseguimento delle abilitazioni, nonché nelle giornate di assenza diverse da quelle indicate al successivo punto 9.6, ai lavoratori verrà corrisposta, in luogo dell’indennità di utilizzazione professionale di cui ai precedenti punti
9.2 e 9.3, un’indennità di utilizzazione giornaliera, distintamente per le sedi di Messina e Civitavecchia, nelle misure indicate nella tabella D (all. B) allegata al presente articolo.
9.5 Per i lavoratori non inquadrati nei livelli A e B, le misure dell’indennità di utilizzazione professionale di cui ai precedenti punti 9.2, 9.3 e 9.4 saranno incrementate, a decorrere rispettivamente dall’1.1.2004 e dall’1.9.2004, di un ulteriore importo giornaliero nelle misure di seguito indicate:
Livello D1 | € 0,73 |
Livello D2 | € 0,70 |
Livello E | € 0,67 |
Livello F1 | € 0,66 |
Livello F2 | € 0,63 |
Livello G1 | € 0,62 |
Livello G2 | € 0,59 |
Livello H | € 0,53. |
9.6 L’indennità di utilizzazione professionale di cui ai precedenti punti 9.2, 9.3 e 9.5 non viene corrisposta nelle giornate di assenza non retribuita e nelle prime 7 giornate di malattia.
Indennità di navigazione
10. A decorrere dall’1.9.2003 è istituita, per il personale navigante delle navi traghetto, un’indennità di navigazione corrisposta allo scopo specifico ed esclusivo di tener conto delle caratteristiche peculiari richieste per lo svolgimento della navigazione marittima e per l’espletamento delle attività connesse alle operazioni commerciali e ferroviarie, nelle misure indicate, per ogni giornata- turno, nella tabella C (all. B) allegata al presente articolo.
11. Nelle giornate di presenza in servizio per la partecipazione a corsi disposti dall’azienda per la formazione/aggiornamento professionale e per il conseguimento delle abilitazioni, nonché nelle giornate di assenza diverse da quelle indicate al successivo punto 12, ai lavoratori verrà corrisposta, in luogo dell’indennità di navigazione di cui al precedente punto 10, un’indennità giornaliera, distintamente per le sedi di Messina e Civitavecchia, nelle misure indicate nella tabella D (all. B) allegata al presente articolo.
12. Per i lavoratori non inquadrati nei livelli A e B, le misure giornaliere dell’indennità di utilizzazione professionale di cui al precedente punto 10, saranno incrementate, a decorrere rispettivamente dall’1.1.2004 e dall’1.9.2004, come segue:
a) per Messina:
Livello | D1 | € 0,87 |
Livello | D2 | € 0,83 |
Livello | E | € 0,80 |
Livello | F1 | € 0,79 |
Livello | F2 | € 0,75 |
Livello | G1 | € 0,74 |
Livello | G2 | € 0,70 |
Livello | H | € 0,63. |
b) per Civitavecchia:
Livello | D1 | € 1,31 |
Livello | D2 | € 1,25 |
Livello | E | € 1,20 |
Livello | F1 | € 1,18 |
Livello | F2 | € 1,13 |
Livello | G1 | € 1,11 |
Livello G2 € 1,05
Livello H € 0,95.
13. L’indennità di navigazione di cui ai precedenti punti 10 e 12 non viene corrisposta nelle giornate di assenza non retribuita e nelle prime 7 giornate di malattia.
dell'accordo del 16.4.2003
Livello profess.le | Settore | Figura professionale |
H | Comuni | Mozzo |
Allievo comune polivalente | ||
Piccolo di cucina | ||
Piccolo di camera | ||
G | Comuni | Cameriere |
Carbonaio | ||
Giovanotto di coperta | ||
Garzone di camera | ||
Garzone di cucina | ||
F | Comuni | Ingrassatore |
Marinaio | ||
Dispensiere | ||
E | Sottufficiali | Elettricista |
Motorista | ||
Carpentiere | ||
Comuni | Operaio di coperta | |
D | Stato Maggiore | Ufficiale Navale |
Ufficiale di Macchina | ||
Ufficiale | ||
Capi Servizio | Nostromo | |
Capo Elettricista | ||
Capo Motorista | ||
B | Stato Maggiore | Primo Ufficiale Navale |
Primo Ufficiale di Macchina | ||
Primo Ufficiale | ||
A | Stato Maggiore | Comandante |
Direttore di Xxxxxxxx |
Indennità di utilizzazione professionale | |||
(A) Importo giornaliero | (B) Importo giornaliero | ||
Messina | Civitavecchia | Messina | |
25,24 | 39,92 | 12,93 | |
25,24 | 39,92 | 12,93 | |
25,24 | 39,92 | 12,93 | |
26,05 | 41,25 | 12,99 | |
25,24 | 39,92 | 12,93 | |
26,73 | 42,39 | 16,50 | |
31,09 | 48,53 | 13,05 | |
51,40 | 65,47 | ||
75,48 | 79,67 |
Indennità di navigazione | |
(C) Importo per giornata/turno | |
Messina | Civitavecchia |
8,41 | 27,98 |
8,41 | 27,98 |
(1) 8,41 | (1) 27,98 |
8,69 | 29,20 |
8,41 | 27,98 |
8,85 | 30,10 |
10,23 | 32,40 |
27,11 | 52,62 |
47,77 | 68,77 |
I.U.P. nelle giornate di assenza | |
(D) Importo per giornata/turno | |
Messina | Civitavecchia |
8,09 | 15,57 |
8,09 | 15,57 |
(1) 8,09 | (1) 15,57 |
8,54 | 16,40 |
8,09 | 15,57 |
10,43 | 18,73 |
8,97 | 17,15 |
27,76 | 31,51 |
45,42 | 44,00 |
(A) Corrisposta al personale iscritto nei ruoli marittimi che presta servizio presso I Reparti Nautici ed in turno di porto, anche quando l'applicazione del turno di porto avviene in porto non di residenza.
(B) Corrisposta al personale iscritto nei ruoli marittimi che, impiegato a terra, svolge attività connesse con l'esercizio della navigazione.
(C) Corrisposta allo scopo specifico ed esclusivo di tener conto delle caratteristiche peculiari richieste per lo svolgimento della navigazione marittima e per l'espletamento delle attività connesse alle operazioni commerciali e ferroviarie.
(1) Ai Marinai utilizzati come "timoniere" l'indennità di navigazione è maggiorata del 2% per ogni giornata-turno.
Allegato C all'art. 34 (Indennità di utilizzazione professionale e Indennità di Navigazione) dell'accordo del 16.4.2003
TABELLA 1 - Elenco impianti per applicazione art. 34, punto 7.4.1.
Divisione Passeggeri
Divisione Trasporto Regionale
Divisione Cargo
Benevento |
Cosenza |
Reggio C. |
Salerno |
Agrigento |
Alessandria |
Asti |
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
Bergamo |
Biella |
Brescia |
Bussoleno |
Cagliari |
Caltanissetta |
Campobasso |
Castelvetrano |
Cosenza |
Cremona |
Cuneo |
Fortezza |
Lecco |
Macomer |
Mantova |
Modica |
Novara |
Olbia |
Oristano |
Pavia |
Pistoia |
Reggio C. |
Roccella J. |
Salerno |
Sapri |
Sassari |
Siena |
Sondrio |
Alessandria |
Battipaglia |
Benevento |
Brescia |
Bussoleno |
Cremona |
Cuneo |
La Spezia |
Lecco |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Novara |
Reggio C. |
Verona |
Allegato C all'art. 34 (Indennità di utilizzazione professionale e Indennità di Navigazione) dell'accordo del 16.4.2003
TABELLA 2 - Elenco impianti per applicazione art. 34, punto 7.4.1.
Divisione Passeggeri |
Divisione Trasporto Regionale |
Divisione Cargo |
Bari |
Crotone |
Firenze |
Messina |
Milano |
Napoli |
Palermo |
Xxxxx |
Xxxx |
Siracusa |
Taranto |
Torino |
Udine |
Aosta |
Arezzo |
Bari |
Barletta |
Belluno |
Caserta |
Catanzaro |
Chiusi |
Chivasso |
Civitavecchia |
Crotone |
Domodossola |
Fabriano |
Firenze S.M.N. |
Foligno |
Gallarate |
Gioia Del Colle |
Lamezia T. |
Lecce |
Messina |
Milano |
Napoli / Napoli C.F. |
Novi Ligure |
Palermo |
Xxxxx |
Xxxx |
Potenza |
Savona |
Sibari |
Siracusa |
Taranto |
Terni |
Torino |
Treviso |
Udine |
Ventimiglia |
Voghera |
Bari |
Catanzaro |
Chiusi |
Civitavecchia |
Domodossola |
Firenze |
Foligno |
Gallarate |
Gorizia |
Lamezia Terme |
Maddaloni-Marcianise |
Messina |
Napoli Smistam. |
Novi X. Xxxx |
Palermo |
Xxxxx |
Xxxx |
Savona |
Taranto |
Tarvisio |
Terni |
Torino Orbassano |
Torino Smist. |
Trento |
Trieste |
Venezia Mestre |
Voghera |
Allegato C all'art. 34 (Indennità di utilizzazione professionale e Indennità di Navigazione) dell'accordo del 16.4.2003
TABELLA 3 - Elenco impianti per applicazione art. 34, punto 7.4.1.
Divisione Passeggeri |
Divisione Trasporto Regionale |
Divisione Cargo |
Ancona |
Bologna |
Bolzano |
Catania |
Foggia |
Genova |
Pescara |
Roma S.L. |
Venezia Mestre |
Verona |
Ancona |
Avezzano |
Bologna C. |
Bolzano |
Campiglia |
Cassino |
Catania |
Foggia |
Formia |
Genova |
La Spezia |
Legnago |
Livorno |
Orte |
Padova |
Parma |
Pescara |
Piacenza |
Rimini |
Roma S.L. |
Rovigo |
X.Xxxxxxxxx X. |
Sulmona |
Trento |
Trieste |
Venezia Mestre |
Verona P.N. |
Vicenza |
Ancona |
Bologna |
Bolzano |
Cassino |
Catania |
Cervignano |
Foggia |
Formia |
Genova |
Grosseto |
Livorno |
Milano |
Padova |
Parma |
Pescara |
Piacenza |
Ravenna |
Rimini |
Roma |
Treviso |
Udine |
Ventimiglia |
Allegato D all'art. 34 (Indennità di utilizzazione professionale e Indennità di Navigazione) dell'accordo del 16.4.2003
TABELLA 1 - Elenco impianti per applicazione art. 34, punto 7.4.2
Divisione Passeggeri
Divisione Trasporto Regionale
Brindisi
Bolzano
Alessandria |
Aosta |
Asti |
Avellino |
Bergamo |
Bolzano |
Bra |
Brescia |
Brindisi |
Bussoleno |
Campiglia |
Castelvetrano |
Ceva |
Chivasso |
Civitavecchia |
Cremona |
Cuneo |
Fortezza |
Gioa del Colle |
Gorizia |
Isernia |
Lecco |
Lucca |
Luino |
Mantova |
Novara |
Novi Ligure |
Pavia |
Pontremoli |
X. Xxxxxxxxx Xx. |
Sassari |
Sondrio |
Sulmona |
Treviso |
Allegato D all'art. 34 (Indennità di utilizzazione professionale e Indennità di Navigazione) dell'accordo del 16.4.2003
TABELLA 2 - Elenco impianti per applicazione art. 34, punto 7.4.2
Divisione Passeggeri |
Divisione Trasporto Regionale
Bari |
Catania |
Crotone |
Firenze |
Lecce |
Messina |
Milano |
Palermo |
Salerno |
Siracusa |
Taranto |
Torino |
Trieste |
Verona |
Agrigento |
Albenga |
Xxxxx |
Xxxxxxxx |
Bari Centrale |
Barletta |
Belluno |
Benevento |
Cagliari |
Caltanissetta |
Campobasso |
Caserta |
Cassino |
Catania |
Chiusi |
Fabriano |
Faenza |
Firenze SMN |
Foligno |
Formia |
Gela |
Genova Br |
La Spezia |
Lamezia Terme |
Lecce |
Messina |
Milano PG |
Modica |
Olbia |
Oristano |
Orte |
Padova |
Palermo |
Parma |
Pistoia |
Potenza |
Roccella Jonica |
Rovigo |
X. Xxxxxxxx X. |
Salerno |
Savona |
Sestri Levante |
Siena |
Siracusa |
Taranto |
Termoli |
Terni |
Torino PN |
Trapani |
Trento |
Trieste C. |
Udine |
Varese |
Venezia S. Lucia |
Verona PN |
Vicenza |
Viterbo |
Voghera |