Parte I Prospetto
PF Pension
Fondo a ombrello di diritto svizzero della categoria «Altri fondi per investimenti tradizionali» 20 settembre 2023
Prospetto comprensivo di contratto del fondo
Parte I Prospetto
Questo prospetto comprensivo del contratto del fondo, le informa- zioni chiave per le investitrici e gli investitori risp. il foglio informati- vo di base e l’ultimo rapporto annuale o semestrale (se pubblicato dopo l’ultimo rapporto annuale) costituiscono la base per tutte le sottoscrizioni di quote dei comparti.
Valgono solo le informazioni contenute nel prospetto, nelle infor- mazioni chiave per le investitrici e gli investitori risp. nel foglio informativo di base o nel contratto del fondo.
1. Informazioni sul fondo a ombrello rispettivamente sui comparti
1.1 Indicazioni generali concernenti il fondo a ombrello rispettivamente i comparti
PF Pension è suddiviso nei seguenti comparti, nella denominazione dei quali è menzionato un numero che indica il rispettivo valore medio a lungo termine, considerato su base consolidata, delle quo- te azionarie percentuali per quel comparto; si precisa che eventuali quote di fondi immobiliari non sono considerate nei valori medi a lungo termine delle quote azionarie percentuali. Diversamente, il numero menzionato nella denominazione del comparto – ESG 100 Fund indica il valore massimo, considerato su base consolidata, della quota azionaria percentuale.
– ESG 25 Fund
– ESG 50 Fund
– ESG 75 Fund
– ESG 100 Fund
Il contratto del fondo è stato allestito dalla direzione del fondo di concerto con la banca depositaria ed è stato approvato dall’Auto- xxxx federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA per la prima volta nel 2021.
Nel quadro della selezione degli investimenti dei comparti, la dire- zione del fondo osserva le prescrizioni d’investimento della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) e delle sue ordinanze di esecuzione applicabili agli investimenti finanziari degli istituti di previdenza, in particolare l’art. 54 segg. dell’Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2). La direzione del fondo si attiene alle prescrizioni della Legge federale sulla previdenza pro- fessionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) e delle sue ordinanze (OPP 2 e 3). Sono fatte salve le disposizioni imperative del diritto sugli investimenti collettivi e le disposizioni del contratto del fondo. Per i comparti – ESG 50 Fund, – ESG 75 Fund e – ESG 100 Fund la quota azionaria in applicazione dell’art. 50 cpv.4 OPP 2 differisce da quella secondo l’art. 55 lett. b OPP 2.
1.2 Disposizioni fiscali rilevanti per i comparti
Il fondo a ombrello risp. i comparti non hanno personalità giuridica in Svizzera. Non sono soggetti né all’imposta sul reddito né all’im- posta sul capitale.
La direzione del fondo può richiedere per il comparto corrispon- dente il rimborso completo dell’imposta preventiva federale prele- vata sui redditi in Svizzera.
I redditi e gli utili di capitale esteri possono essere assoggettati alle imposte alla fonte applicabili nei paesi in cui vengono effettuati gli investimenti. In virtù degli accordi sulla doppia imposizione o di
convenzioni analoghe, la direzione del fondo richiederà, nel limite del possibile, il rimborso di tali imposte a favore degli investitori1 domiciliati in Svizzera.
Il reddito netto trattenuto dai comparti e reinvestito è assogget- tato all’imposta preventiva svizzera (ritenuta alla fonte) del 35%. Gli utili di capitale esposti/distribuiti separatamente sono esenti dall’imposta preventiva. Gli investitori domiciliati in Svizzera pos- sono recuperare l’imposta preventiva detratta con un’indicazione nella loro dichiarazione fiscale oppure presentando una richiesta di rimborso separata.
Gli investitori domiciliati all’estero possono richiedere il rimborso dell’imposta preventiva in base a un eventuale accordo sulla dop- pia imposizione esistente tra la Svizzera e il loro paese di domicilio. In assenza di accordi in tal senso è impossibile chiedere il rimborso. Tali considerazioni fiscali si basano sulla situazione giuridica e sulla prassi corrente, fatta espressamente salva qualsiasi modifica della legislazione, della giurisprudenza e della prassi delle autorità fiscali.
La tassazione e le altre conseguenze fiscali a carico dell’in vestitore in caso di detenzione, acquisto o vendita di quote di comparti sono determinate dalle norme fiscali vigenti nel suo paese di domicilio. Per informazioni al riguardo gli investitori sono invitati a rivolgersi al proprio consulente fiscale.
I comparti sono soggetti al seguente regime fiscale: Scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (scambio automatico di informazioni)
Questi comparti si qualificano come istituto finanziario non dichia- rante ai fini dello scambio automatico di informazioni ai sensi dello standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica in materia fiscale relativa ai conti finanziari (SCC) dell’Orga- nizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
FATCA
I comparti sono registrati presso le autorità fiscali statunitensi come Registered Deemed-Compliant Financial Institution (Istituti finan- ziari registrati, ritenuti adempienti) ai sensi di un accordo intergo- vernativo (IGA) di modello 2, conformemente alle Sections 1471
– 1474 dell’Internal Revenue Code statunitense (Foreign Account Tax Compliance Act, inclusi i relativi decreti, «FATCA»).
1.3 Esercizio contabile
L’esercizio contabile decorre dal 1º aprile al 31 marzo.
1.4 Società di audit
La società di audit è Xxxxx & Young SA, Basilea.
1.5 Quote
Le quote sono al portatore.
Le quote non sono emesse fisicamente, ma gestite in forma scrit- turale.
Conformemente al contratto del fondo, la direzione del fondo ha il diritto di creare, sopprimere o raggruppare in qualsiasi momento varie classi di quote, previa approvazione della banca depositaria e autorizzazione dell’autorità di vigilanza.
I comparti non sono suddivisi in classi di quote.
1 Per facilitare la lettura si è rinunciato all’utilizzo della forma femminile, ad es. investitori e investitrici. La forma maschile è valida per entrambi i sessi.
1.6 Quotazione e negoziazione
Le quote non vengono quotate. L’emissione e il riscatto delle quo- te dei comparti avvengono quotidianamente.
1.7 Condizioni per l’emissione e il riscatto di quote dei comparti
Le quote dei comparti possono essere emesse o riscattate ogni giorno lavorativo bancario (da lunedì a venerdì). Emissioni o riscatti non vengono effettuati nei giorni festivi svizzeri (Pasqua, Penteco- ste, Natale [incl. il 24 dicembre], Capodanno [incl. il 31 dicembre], festa nazionale ecc.) né nei giorni in cui le borse e/o i mercati dei principali paesi d’investimento di un comparto sono chiusi e/o quando il 50% o più degli investimenti del comparto non può essere valutato adeguatamente o in circostanze eccezionali ai sensi del § 17, punto 4 del contratto del fondo. PostFinance SA, la dire- zione del fondo e la banca depositaria sono autorizzate a rifiutare, a propria discrezione, ordini di sottoscrizione.
Gli ordini di sottoscrizione e di riscatto registrati presso la banca depositaria al più tardi entro le ore 13.30 (cut-off time) di un gior- no lavorativo bancario (giorno di conferimento dell’ordine) sono eseguiti in base al valore netto d’inventario calcolato il giorno lavorativo bancario successivo (giorno di valutazione). Per gli ordini collocati presso distributori in Svizzera e all’estero è possibile che si applichino orari di chiusura anticipati per la consegna degli ordini al fine di garantirne l’inoltro puntuale alla banca depositaria. Que- sti possono essere consultati presso il rispettivo distributore. Il valo- re netto d’inventario utilizzato ai fini del conteggio non è pertanto noto al momento del conferimento dell’ordine (forward pricing). Esso verrà calcolato il giorno di valutazione in base ai corsi di chiu- sura o, se questi, secondo il parere della direzione del fondo, non rappresentano il congruo valore di mercato, agli ultimi corsi dispo- nibili al momento della valutazione. Qualora la valutazione in base alla regola succitata si riveli impossibile da effettuare o imprecisa a causa di circostanze particolari, la direzione del fondo è autorizzata ad applicare altri criteri di valutazione generalmente riconosciuti e verificabili al fine di ottenere un’adeguata valutazione del valore netto d’inventario dei comparti.
Il prezzo di emissione corrisponde al valore netto d’inventario calcolato il giorno di valutazione più la commissione di emissio- ne. L’ammontare della commissione di emissione è riportato al seguente punto 1.11.4.
Il prezzo di riscatto corrisponde al valore netto d’inventario del giorno di valutazione, dal quale viene dedotta la commissione di riscatto. L’ammontare della commissione di riscatto è riportato al seguente punto 1.11.4.
Le spese accessorie per l’acquisto e la vendita degli investimenti (commissioni di borsa conformi al mercato, commissioni, tasse ecc.) che il comparto deve sostenere in media per investire una somma versata o vendere parte degli investimenti in seguito al riscatto di una quota sono coperte tramite il ricorso allo swinging single pricing.
Se il giorno di conferimento dell’ordine la somma delle sottoscri- zioni e dei riscatti di quote di un comparto comporta un afflusso o deflusso netto di capitali, il valore netto d’inventario di valutazione del comparto subisce rispettivamente un aumento o una riduzione (swinging single pricing). L’adeguamento massimo ammonta al 2% del valore netto d’inventario di valutazione. Sono considerate le spese accessorie (spread denaro/lettera, commissioni di borsa abituali sul mercato, commissioni, imposte e tasse ecc.) risultanti dall’investimento dell’importo versato o dalla vendita di una parte degli investimenti corrispondente alla quota riscattata. L’adegua- mento comporta un incremento del valore netto d’inventario di valutazione se il movimento netto determina un aumento del numero di quote del comparto, mentre comporta una riduzione del valore netto d’inventario di valutazione se il movimento netto causa una diminuzione del numero di quote. Conformemente al primo capoverso del presente punto, il valore netto d’inventario determinato tramite l’utilizzo dello swinging single pricing è per- tanto un valore netto d’inventario modificato. Nell’adeguamento, anziché le spese accessorie medie appena menzionale, la direzione
del fondo può anche considerare l’ammontare effettivo delle spese accessorie se ciò appare, a esclusiva discrezione della direzione
del fondo, opportuno alla luce delle circostanze rilevanti (ad es. ammontare dell’importo, situazione di mercato generale, situazio- ne di mercato specifica per la classe di quote interessata). In questo caso l’adeguamento può risultare superiore o inferiore rispetto
alle spese accessorie medie. Nei casi di cui al § 17 punto 4 e in altri casi straordinari è inoltre possibile, se la direzione del fondo lo ritiene nell’interesse della comunità di investitori, superare il valore massimo del 2% del valore netto d’inventario di valutazione. La direzione del fondo comunica senza indugio alla società di audit, all’autorità di vigilanza e, in modo adeguato, agli investitori nuovi ed esistenti la decisione di superare il valore massimo.
Il prezzo di emissione e riscatto è arrotondato a CHF 0.01. Il paga- mento viene effettuato entro e non oltre 3 giorni lavorativi bancari dopo il giorno di valutazione (valuta massima 3 giorni).
Le quote possono essere custodite solo in un deposito di Post- Finance o di uno dei suoi canali di distribuzione.
1.8 Destinazione degli utili
Il reddito netto dei comparti è distribuito annualmente agli investi- tori, nell’unità di conto del fondo, al massimo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Gli utili di capitale realizzati con l’alie- nazione di averi e diritti possono essere distribuiti o riservati per il reinvestimento dalla direzione del fondo.
1.9 Obiettivo di investimento e politica di investimento del fondo
1.9.1 Sostenibilità
Panoramica degli approcci ESG per tutti i comparti
– ESG 25 Fund
– ESG 50 Fund
– ESG 75 Fund
– ESG 100 Fund
Il concetto di sostenibilità applicato a tutti i comparti mira a inte- grare gli aspetti ESG in diverse fasi del processo di investimento includendo ausili orientativi per identificare le opportunità legate alla sostenibilità e ridurre determinati rischi legati alla sostenibilità. La valutazione della sostenibilità degli strumenti di investimento si basa su dati dei rispettivi fornitori di dati risp. delle loro società affi- liate, che sono riportati nei paragrafi seguenti.
Con riferimento agli investimenti sostenibili possono essere utiliz- zati gli approcci ESG di seguito elencati o una combinazione degli stessi:
Integrazione dei fattori ESG
Il gestore patrimoniale (UBS Asset Management Switzerland AG) definisce «sostenibilità» la capacità di fare leva su fattori ambien- tali, sociali e di governance aziendale (fattori ESG) nelle pratiche commerciali per generare opportunità e ridurre i rischi, contribuen- do così alla performance a lungo termine degli emittenti («soste- nibilità»). Il gestore patrimoniale è dell’avviso che una decisione di investimento fondata debba considerare questi fattori.
L’integrazione dei fattori ESG avviene tenendo conto dei rischi ESG rilevanti come parte del processo di ricerca. Nel processo di ricerca si applica l’«ESG Material Issues Framework» (temi ESG rilevanti) del gestore patrimoniale, che identifica quali fattori rilevanti dal punto di vista finanziario possono influire sulle decisioni di investi- mento. L’identificazione di fattori ESG rilevanti dal punto di vista finanziario comporta per gli analisti la necessità di concentrarsi
su quei fattori di sostenibilità che possono influire sul rendimento dell’investimento. Inoltre, l’integrazione dei fattori ESG può fare emergere opportunità di intervento per migliorare il profilo di rischio ESG e in tal modo ridurre le conseguenze potenzialmente negative di problemi ESG sulla performance finanziaria dell’inve- stimento Il gestore patrimoniale adotta un sistema che si avvale di fonti di dati ESG interne e/o esterne per identificare gli investi-
menti che presentano rischi ESG rilevanti. Le fonti di dati esterne sono in particolare MSCI ESG Research, che fornisce ricerca ESG e dati ESG, e Sustainalytics, che fornisce dati ESG generici (come ad esempio rating ESG, punteggi ESG, pratiche commerciali, emissioni di gas serra); questi vengono integrati con fornitori esterni di dati ESG specifici come ad esempio ISS Ethix per le armi controverse.
L’analisi dei temi di sostenibilità/ESG rilevanti può riguardare molti aspetti diversi come ad esempio: impronta di CO₂, salute e benes- sere, diritti umani, gestione delle catene di approvvigionamento, trattamento equo della clientela e governance aziendale. Il gestore patrimoniale adotta l’approccio dell’integrazione dei fattori ESG nel decidere come investire il patrimonio nelle varie strategie sot- tostanti, compresi i fondi target. Nel caso di strategie gestite da UBS Asset Management, il gestore patrimoniale identifica i valori patrimoniali integrati da fattori ESG basandosi sul processo di ricer- ca sopra descritto per l’integrazione dei fattori ESG. Per gli investi- menti in strategie passive o basate su regole si applicano criteri di sostenibilità analoghi, senza tuttavia indicare i fornitori e le fonti di dati né l’esatta procedura di concezione e definizione dei criteri. Il gestore patrimoniale valuta le strategie passive o basate su regole per assicurarsi che soddisfino gli standard di sostenibilità UBS.
Per gli investimenti in strategie di gestori patrimoniali esterni si adottano criteri di sostenibilità simili, senza tuttavia indicare i fornitori e le fonti dei dati o l’esatta procedura di concezione e definizione dei criteri. Il gestore patrimoniale valuta le strategie dei gestori patrimoniali esterni per accertarsi che soddisfino gli stan- dard di sostenibilità UBS.
Esclusioni (negative screening)
Quando investono in fondi o strategie Sustainability Focus a gestio- ne attiva di UBS Asset Management, i comparti adottano criteri di esclusione, come ad esempio produzione di armi controverse (mine antiuomo, bombe a grappolo, armi biologiche, chimiche o nuclea- ri). Per individuare queste società si ricorre ai dati di un consulente esterno (ISS Ethix - xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/xxx/xxxxxxxx- g/#controversial-weapons). Il consulente esterno fornisce i dati utili a stilare l’elenco di screening delle aziende che partecipano alla realizzazione, alla vendita o alla distribuzione di tali armi.
I criteri di esclusione e i valori soglia di volta in volta applicabili sono pubblicamente disponibili e vengono aggiornati regolarmente (criteri di esclusione di UBS Asset Management risp. «Sustainability Exclusion Policy»: xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxx/xx/xxxxx-xxxxxx- ment/investment-capabilities/sustainability.html).
Per gli investimenti in strategie di gestori patrimoniali esterni si adottano analoghi criteri di sostenibilità, senza tuttavia indicare i fornitori e le fonti dei dati o l’esatta procedura di concezione e definizione dei criteri.
Il gestore patrimoniale valuta le strategie di gestori patrimoniali esterni per assicurarsi che rispettino gli standard di sostenibilità di UBS e si impegna a condurre un dialogo attivo per portare i gestori patrimoniali esterni nel corso del tempo a un livello equivalente a quello dell’approccio di UBS.
Nel valutare queste strategie, il gestore patrimoniale si concentra in particolare sulle risorse disponibili dei gestori patrimoniali esterni nell’ambito ESG, come ad esempio la qualità del team dei collabo- ratori di ricerca e investimento che si dedicano ai temi ESG, l’espe- rienza dei singoli collaboratori nell’ambito della sostenibilità, i tool
di analisi e ricerca impiegati per valutare i rischi ESG delle aziende o se il processo di investimento considera i rischi ESG nella costruzio- ne del portafoglio.
Il gestore patrimoniale può mettere a confronto gli approcci ESG dei gestori patrimoniali esterni con i propri approcci ESG per com- prendere ancora meglio la capacità dei gestori patrimoniali esterni di raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità dichiarati.
Approccio bestinclass: Le strategie e i fondi target che UBS Asset Management qualifica come Azioni leader in ESG od Obbli- gazioni leader in ESG investono in modo tale che il profilo di sostenibilità «ponderato per gli investimenti» del comparto, basato su dati e analisi di fornitori di dati interni o esterni riconosciuti, sia superiore alla media rispetto a un indice di confronto tradizionale.
– Azioni leader in ESG: azioni di società che, rispetto alla concor- renza, sono già oggi in grado di affrontare meglio una serie di problemi ESG critici e di sfruttare meglio le opportunità ESG.
– Obbligazioni leader in ESG: obbligazioni di società che, rispetto alla concorrenza, sono già oggi in grado di affrontare meglio una serie di problemi ESG critici e di sfruttare meglio le opportu- nità che si profilano.
– Quote di investimenti collettivi di capitale che perseguono un approccio teso a rafforzare il profilo di sostenibilità del rispetti-vo comparto rispetto a un attivo senza approccio ESG (broad mar- ket index/reference).
Stewardship (active ownership): Nei limiti del possibile, in tutte le strategie o in tutti i fondi target che UBS Asset Management qualifica come fondi Sustainability Focus le società si impegnano attivamente, in un confronto dialogico diretto, per affrontare e cogliere in modo mirato i rischi e le opportunità ESG. Ulteriori dettagli sono disponibili nell’UBS Asset Management Stewardship Annual Report al link seguente: xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxx/xx/ assetmanagement/capabilities/sustainable-investing/stewardshi-
p-engagement.html
Esercizio dei diritti di voto (voting): nei limiti del possibile, ai fondi target basati su azioni si applica un processo basato su
direttive per l’esercizio dei diritti di voto. La direttiva dedicata all’e- sercizio dei diritti di voto (Proxy Voting Policy) è pubblicamente consultabile all’indirizzo xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxx/xx/xxxxx-xx- nagement/investment-capabilities/sustainability.html
Investimenti tematici sostenibili: Le strategie o i fondi target che UBS Asset Management qualifica come Azioni tematiche ESG o come Obbligazioni che perseguono obiettivi ambientali, di
responsabilità sociale e di sostenibilità (green, social e sustainability bond) ovvero che perseguono obiettivi di sviluppo (development bond) investono in modo tale da identificare, sulla base di fonti di dati interne ed esterne come ad esempio analisi, investimenti con- formi all’EU Green Bond Standard e da raggrupparli in un universo d’investimento tematico.
Azioni tematiche ESG: azioni di società che vendono prodotti e servizi orientati a determinate sfide di carattere ambientale o socia- le, e/o le cui attività soddisfano pienamente uno dei singoli criteri ESG, come ad esempio il pari trattamento tra uomini e donne.
Xxxxx, social e sustainability bond: obbligazioni che finanziano progetti ambientali, istituzioni per il benessere sociale o altri temi sostenibili. Tra gli emittenti di queste obbligazioni figurano di rego- la società, comuni e banche di sviluppo.
Development bond: obbligazioni emesse da Banche Multilaterali di Sviluppo. Le Banche Multilaterali di Sviluppo sono sostenute da vari governi con l’obiettivo di finanziare la crescita economica sostenibile.
Altro:
Le strategie o i fondi target che UBS Asset Management quali- fica come E-Tilting considerano i rischi di investimento legati al cambiamento climatico. E-Tilting è un metodo di indicizzazione moderno sviluppato, tra le altre cose, per rispondere alle esigenze di investitori desiderosi di migliorare il loro impegno in ambito ambientale nel quadro dei fattori ESG e allo stesso tempo di man- tenere un universo ampio e diversificato per effettuare i loro inve- stimenti. Rimodulando le ponderazioni tradizionalmente basate sulla capitalizzazione di mercato (indice) in ponderazioni basate su determinati indicatori ambientali, e quindi abbandonando le pon-
derazioni basate sulla capitalizzazione di mercato, le soluzioni E-Til- ted aumentano l’impegno in società ed emittenti che presentano caratteristiche ambientali migliori rispetto agli indici tradizionali pur mantenendo un universo d’investimento ampio e diversificato. Diversamente dall’approccio best-in-class, le società con profilo ecologico scarso (rispetto al valore medio ponderato degli indi- catori ambientali applicati dell’indice di riferimento, come ad es. l’intensità di CO₂) rimangono in portafoglio ma vengono sottopon- derate rispetto alla loro ponderazione nell’indice di riferimento.
«– ESG 25 Fund»
Classe di attivi | Quota | Indice di riferimento tradizionale non sostenibile |
Swiss Bonds | 39% | SBI AAA-BBB (Total Return) |
Global Bonds hedged CHF | 19% | Bloomberg Global Aggregate ex CH (hedged CHF) |
EM Bonds hedged CHF | 7% | 70% JPMorgan EMBI Global Diversified (hedged CHF) e 30% JPMorgan CEMBI Broad Diversified (hedged CHF) |
Swiss Equity | 7% | SPI (Total Return) |
Global Equity | 8% | MSCI World ex CH Index (net div. reinv.) |
Global Equity hedged CHF | 6% | MSCI World ex CH Index (hedged CHF) (net div. reinv.) |
EM Equity | 4% | MSCI Emerging Market Index (net div. reinv.) |
Swiss Real Estate | 10% | SXI Real Estate Funds Broad (Total Return) |
«– ESG 50 Fund»
Classe di attivi | Quota | Indice di riferimento tradizionale non sostenibile |
Swiss Bonds | 20% | SBI AAA-BBB (Total Return) |
Global Bonds hedged CHF | 13% | Bloomberg Global Aggregate ex CH (hedged CHF) |
EM Bonds hedged CHF | 7% | 70% JPMorgan EMBI Global Diversified (hedged CHF) e 30% JPMorgan CEMBI Broad Diversified (hedged CHF) |
Swiss Equity | 14% | SPI (Total Return) |
Global Equity | 17% | MSCI World ex CH Index (net div. reinv.) |
Global Equity hedged CHF | 11% | MSCI World ex CH Index (hedged CHF) (net div. reinv.) |
EM Equity | 8% | MSCI Emerging Market Index (net div. reinv.) |
Swiss Real Estate | 10% | SXI Real Estate Funds Broad (Total Return) |
«– ESG 75 Fund»
Classe di attivi | Quota | Indice di riferimento tradizionale non sostenibile |
Swiss Bonds | 7% | SBI AAA-BBB (Total Return) |
Global Bonds hedged CHF | 4% | Bloomberg Global Aggregate ex CH (hedged CHF) |
EM Bonds hedged CHF | 4% | 70% JPMorgan EMBI Global Diversified (hedged CHF) e 30% JPMorgan CEMBI Broad Diversified (hedged CHF) |
Swiss Equity | 20% | SPI (Total Return) |
Global Equity | 13% | MSCI World ex CH Index (net div. reinv.) |
Global Equity hedged CHF | 30% | MSCI World ex CH Index (hedged CHF) (net div. reinv.) |
EM Equity | 12% | MSCI Emerging Market Index (net div. reinv.) |
Swiss Real Estate | 10% | SXI Real Estate Funds Broad (Total Return) |
«– ESG 100 Fund»
Classe di attivi | Quota | Indice di riferimento tradizionale non sostenibile |
Swiss Equity | 27% | SPI (Total Return) |
Global Equity | 9% | MSCI World ex CH Index (net div. reinv.) |
Global Equity hedged CHF | 48% | MSCI World ex CH Index (hedged CHF) (net div. reinv.) |
EM Equity | 16% | MSCI Emerging Market Index (net div. reinv.) |
La sostenibilità degli strumenti di investimento nell’universo di investimento del rispettivo indice di riferimento tradizionale non sostenibile (ulteriori dettagli sulla composizione sono consultabili nella tabella riportata sopra) viene classificata per mezzo di una valutazione prodotta dal fornitore di ciascun indice risp. dalle sue società affiliate con un punteggio ESG dei fornitori di dati indi- pendenti (normalmente) compreso tra 0 e un massimo di 10. Il punteggio ESG viene contestualmente associato a una nota sotto forma di lettera (letter rating) da CCC a un massimo di AAA.
Nel comporre il portafoglio dei comparti, nel corso della struttura- zione del portafoglio il gestore patrimoniale aumenta il punteggio ESG ponderato per la quota dei comparti rispetto a quello del rispettivo indice di riferimento tradizionale non sostenibile, che
non persegue un obiettivo esplicito di sostenibilità. L’entità del miglioramento del punteggio ESG ponderato per la quota dipen- de dal rating ESG medio ponderato dei componenti dell’indice di riferimento tradizionale non sostenibile al momento del calcolo. Più il rating ESG medio dei componenti dell’indice di riferimento tradizionale non sostenibile è basso, più è grande il miglioramento percentuale del punteggio ESG ponderato del comparto e vice- versa. Nella composizione del portafoglio, il gestore patrimoniale seleziona gli strumenti di investimento anche con l’obiettivo che il punteggio ESG ponderato sia maggiore rispetto a quello del rispet- tivo indice di riferimento tradizionale non sostenibile.
Allo stesso tempo, il portafoglio del comparto viene composto in modo che presenti una minore intensità di CO₂ media ponderata (WACI) a confronto con il rispettivo indice di riferimento tradizio- nale non sostenibile, prendendo a riferimento i parametri di CO₂ del fornitore dell’indice risp. delle sue società affiliate. L’intensità di CO₂ viene definita come emissioni di CO₂ in tonnellate / fatturato della società risp. dell’emittente (WACI). Le emissioni di CO₂ in tonnellate vengono determinate sulla scorta del valore di emissione delle società calcolato e messo a disposizione dal fornitore dell’in- dice risp. dalle sue società affiliate in due categorie, «Scope 1»
(gas climalteranti rilasciati direttamente all’interno della società) e
«Scope 2» (gas climalteranti rilasciati indirettamente da fornitori di energia della società).
La sostenibilità viene valutata principalmente sulla base di dati e analisi di fornitori di dati esterni riconosciuti. I fornitori di dati ester- ni sono in particolare il fornitore di dati e ricerche ESG MSCI ESG Research (xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxxxxx) per i dati ESG generici (come ad esempio rating ESG, punteggi ESG, pratiche commerciali) e Trucost (xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxx/xxxxxxx) per le emissioni di gas serra, che possono essere integrati con fornitori esterni di dati ESG specifici come ad esempio ISS Ethix per le armi controverse. L’analisi dei criteri di sostenibilità / ESG può includere, tra gli altri, gli aspetti seguenti: ambiente, collaboratori e fornitori, acquirenti e clienti, management. Nei casi in cui non sono disponi- bili analisi o dati ESG effettivi o specifici è anche possibile ricorrere a stime e approssimazioni nonché ulteriori fornitori di dati ESG adeguati.
Inosservanza dei criteri di sostenibilità:
Può capitare che non sia sempre possibile garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità descritti, ad esempio a seguito di una coper- tura dei dati ESG ridotta o assente (ad es. nessun rating ESG). In questi casi, per tutti i comparti può essere investito fino a un mas- simo del 30% del patrimonio dei comparti in strumenti che non rispettano le regole di sostenibilità esposte nel summenzionato approccio alla sostenibilità «Esclusioni». Tuttavia, i principi dello UN Global Compact devono essere applicati anche a questi stru- menti (a esclusione di ETF e derivati) e non sono ammesse violazio- ni degli stessi.
Rischi in relazione all’applicazione di approcci alla sostenibilità:
L’assenza di standard affermati e definizioni armonizzate nel cam- po degli investimenti sostenibili può portare a difformità di inter- pretazioni e approcci nella determinazione e nell’applicazione di obiettivi di investimento sostenibili, che possono ostacolare la con- frontabilità di diversi strumenti finanziari sostenibili. L’assenza di una standardizzazione internazionale lascia al gestore patrimoniale un certo margine di discrezionalità soggettiva nella concezione e nell’applicazione degli approcci alla sostenibilità nel processo di investimento, il cui esercizio è solo in parte ricostruibile. Il gestore patrimoniale basa inoltre il suo processo di analisi su dati ricevuti dalle società stesse o da fornitori terzi per cui il gestore patrimonia- le ha una capacità limitata di verificare correttezza e completezza. L’offerta e la disponibilità di dati sono limitate. Nell’applicare gli approcci alla sostenibilità, il gestore patrimoniale si basa soltanto sui dati a sua disposizione. In particolare, vengono effettuate sol- tanto «Esclusioni» di società ed emittenti su cui sono disponibili dati rilevanti.
L’applicazione di approcci alla sostenibilità nel processo di inve- stimento può influenzare la performance del patrimonio di un comparto ESG. Di conseguenza, il patrimonio di un comparto ESG può registrare una performance diversa e, in taluni casi, anche una minore diversificazione rispetto a un fondo di investimento simile in cui gli investimenti vengono effettuati senza tenere conto di fat- tori ESG. L’applicazione di esclusioni nel processo di investimento di un comparto ESG può inoltre fare sì che un comparto ESG non effettui investimenti, alieni strumenti e non prenda in considerazio- ne interi settori economici con prospettive di rendimento positive, con possibili ripercussioni negative sulla performance del compar- to.
Rischi ESG
Si definisce «rischio ESG» un evento o una condizione di rilevan- za ambientale, sociale o di governance aziendale il cui verificarsi potrebbe provocare una grave conseguenza negativa, effettiva o potenziale, a danno del valore dell’investimento. Se un rischio di sostenibilità legato a un investimento si concretizza, questo evento potrebbe comportare una perdita di valore per l’investimento.
La selezione degli investimenti avviene in parte in base alle infor- mazioni fornite da fornitori di ricerca e dati ESG esterni nonché derivanti da stime di analisti interne in merito al profilo di sosteni- bilità di un investimento. Questo può rappresentare un ulteriore rischio per gli investitori poiché per la determinazione degli inve- stimenti idonei ci si basa su profili di sostenibilità in parte derivanti da stime soggettive e/o qualitative, che potrebbero non coincidere con i dati sottostanti effettivi. Poiché al momento per il livello di sostenibilità non esiste ancora un parametro di valutazione gene- ralmente accettato, una stima errata del livello di sostenibilità può comportare un profilo di rischio/rendimento dei comparti sfavo- revole per l’investitore e/o determinare una rendicontazione fuor- viante rispetto allo stato effettivo dei fatti.
Fondi Sustainability Focus
I comparti che UBS Asset Management qualifica come fondi Sustainability Focus perseguono uno o più degli approcci alla sostenibilità sopra illustrati e presentano una caratteristica ESG specifica risp. un obiettivo di sostenibilità definito nella loro politica di investimento (xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxx/xx/xxxxx-xxxxxx- ment/investment-capabilities/sustainability.html). Questa classifi- cazione ESG di UBS Asset Management è indicata nell’obiettivo di investimento dei comparti interessati.
1.9.2 Obiettivo di investimento e politica di investimento dei comparti
Informazioni dettagliate sulla politica di investimento e sulle sue limitazioni, sulle tecniche d’investimento e sui relativi strumenti ammessi (in particolare gli strumenti finanziari derivati e la loro enti- tà) sono contenute nel contratto del fondo (cfr. Parte II, §§ 7-15). L’obiettivo di investimento di tutti i comparti consiste principal- mente nel conseguire un rendimento totale ottimale all’interno dei singoli comparti attraverso una strategia di rischio bilanciata risp. una strategia di rischio focalizzata su azioni tramite investimenti in altri fondi di investimento (fondi target) e nel rispetto dei criteri di sostenibilità di seguito menzionati.
UBS Asset Management qualifica tutti i comparti come fondi Sus tainability Focus a gestione attiva. Attraverso i suoi investimenti in fondi target, il gestore patrimoniale mira a conseguire un rating MSCI ESG (indice di riferimento) almeno pari a BB (scala da CCC ad AAA, dove AAA è il rating di sostenibilità massimo) o superiore, se disponibile. Informazioni riguardo al rating MSCI ESG sono pub- blicamente disponibili all’indirizzo: xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxx-xx- lutions/esg-investing/esg-fund-ratings. Per i comparti si aspira a uno score ESG superiore a quello dell’indice di riferimento. La base di calcolo per i comparti è una media ponderata dei singoli score ESG delle posizioni in portafoglio a livello dei singoli titoli, ovvero a livello aggregato di fondi target. Si cerca in particolare di ottenere un’impronta CO₂ per la componente azionaria e obbligazionaria più bassa rispetto all’indice di riferimento nonché di ponderare l’intensità di CO₂ per il portafoglio complessivo al di sotto della sua
ponderazione nell’indice di riferimento. Tutte le metriche che fan-
no riferimento al CO₂ si basano su Scope 1 e Scope 2.
Per via della struttura multi-asset del fondo è possibile impiegare fondi target e strategie sostenibili che utilizzano uno dei seguenti approcci alla sostenibilità o una combinazione di essi: esclusioni (negative screening), approccio bestinclass, approccio di integrazione dei fattori ESG, stewardship (active owner ship), esercizio dei diritti di voto (voting), engagement e altri (fondi target e strategie che UBS Asset Management qualifica come fondi E-Tilting). Per maggiori informazioni su queste catego- rie si rimanda alla sezione 1.9.1 Criteri di sostenibilità.
– ESG 25 Fund
Il comparto investe in tutto il mondo come fund of funds in obbli- gazioni, azioni e immobili. Il comparto è a gestione attiva e, in qualità di fondo Sustainability Focus, persegue anche l’obiettivo di sostenibilità sopra menzionato. La quota azionaria strategica ammonta al 25% mentre la quota strategica di monete estere è pari al 12%. La quota di investimenti azionari oscilla in una fascia
compresa tra il 17,5% e il 32,5% del patrimonio netto. Per questo comparto, la direzione del fondo può investire fino al 50% del patrimonio del comparto rispettivamente in quote del fondo target
«UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Inland ESG Passive II» e
«UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland ESG Passive II». Per informazioni dettagliate in merito ai criteri di sostenibilità di questi fondi target si rimanda ai documenti del fondo «UBS (CH) Investment Fund». La composizione del Customized Benchmark è consultabile nel rapporto annuale e semestrale.
– ESG 50 Fund
Il comparto investe in tutto il mondo come fund of funds in obbli- gazioni, azioni e immobili. Il comparto è a gestione attiva e, in qualità di fondo Sustainability Focus, persegue anche l’obiettivo di sostenibilità sopra menzionato. La quota azionaria strategica ammonta al 50% mentre la quota strategica di monete estere è pari al 25%. La quota di investimenti azionari oscilla in una fascia compresa tra il 40% e il 60% del patrimonio netto. La quota massima di monete estere è del 30%. Per questo comparto, la direzione del fondo può investire fino al 40% del patrimonio del comparto rispettivamente in quote del fondo target «UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive II» e «UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II». Per informazioni dettagliate in merito ai criteri di
sostenibilità di questi fondi target si rimanda ai documenti del fon- do «UBS (CH) Institutional Fund». La composizione del Customized Benchmark è consultabile nel rapporto annuale e semestrale.
– ESG 75 Fund
Il comparto investe in tutto il mondo come fund of funds in obbli- gazioni, azioni e immobili. Il comparto è a gestione attiva e, in qualità di fondo Sustainability Focus, persegue anche l’obiettivo di sostenibilità sopra menzionato. La quota azionaria strategica ammonta al 75% mentre la quota strategica di monete estere è pari al 25%. La quota di investimenti azionari oscilla in una fascia compresa tra il 60% e il 90% del patrimonio netto. La quota massima di monete estere è del 30%. Per questo comparto, la direzione del fondo può investire fino al 55% del patrimonio del comparto rispettivamente in quote del fondo target «UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive II» e «UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II». Per informazioni dettagliate in merito ai criteri di
sostenibilità di questi fondi target si rimanda ai documenti del fon- do «UBS (CH) Institutional Fund». La composizione del Customized Benchmark è consultabile nel rapporto annuale e semestrale.
– ESG 100 Fund
Il comparto investe in tutto il mondo come fund of funds in azioni. Il comparto è a gestione attiva e, in qualità di fondo Sustainability Focus, persegue anche l’obiettivo di sostenibilità sopra menziona- to. La quota azionaria strategica ammonta al 100% mentre la quo- ta strategica di monete estere è pari al 25%. La quota di investi-
menti azionari oscilla in una fascia compresa tra il 95% e il 100% del patrimonio netto. La quota massima di monete estere è del 30%. Per questo comparto, la direzione del fondo può investire fino al 35% del patrimonio del comparto in quote del fondo target
«UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland ESG Passive All II» e fino al 70% del patrimonio del comparto rispettivamente in quote del fondo target «UBS (CH) Institutional Fund – Equities Glo- bal ESG Leaders Passive II» e «UBS (CH) Institutional Fund – Equi- ties Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II». Per informazioni dettagliate in merito ai criteri di sostenibilità di questi fondi target si rimanda ai documenti dei fondi «UBS (CH) Investment Fund» e
«UBS (CH) Institutional Fund». La composizione del Customized Benchmark è consultabile nel rapporto annuale e semestrale.
Strategia in materia di garanzie nell’ambito del prestito di valori mobiliari o operazioni con strumenti finanziari derivati
Le operazioni di prestito di valori mobiliari o le operazioni con stru- menti finanziari derivati possono esporre a rischi di controparte, che vengono ridotti al minimo come di seguito specificato:
Sono necessarie garanzie della seguente entità:
Per tutte le operazioni di prestito di valori mobiliari devono essere costituite garanzie il cui valore deve corrispondere ad almeno il 105% del valore venale dei valori dati in prestito. Inoltre, nella determinazione del valore di alcune garanzie si può applicare
una deduzione che varia in funzione della volatilità dei mercati e della prevedibile liquidabilità della garanzia. Per la costituzione di garanzie su operazioni con strumenti finanziari derivati sono deter- minanti le disposizioni pertinenti che disciplinano l’esecuzione di questo tipo di operazioni. Per le transazioni su derivati compensate centralmente è sempre prevista una collateralizzazione. L’entità e la misura dipendono dalle relative disposizioni della controparte centrale o della stanza di compensazione.
Per le operazioni con strumenti finanziari derivati non compensate centralmente la direzione del fondo o i suoi mandatari possono stipulare accordi reciproci di garanzia collaterale con le controparti. Il valore delle garanzie scambiate deve corrispondere costantemen- te almeno al valore di sostituzione delle operazioni con strumenti finanziari derivati in essere. Inoltre, nella determinazione del valore di alcune garanzie si può applicare una deduzione che varia in funzione della volatilità dei mercati e della prevedibile liquidabilità della garanzia.
Sono ammessi i tipi di garanzia seguenti:
– Azioni negoziate in borsa o su un altro mercato accessibile al pubblico che presentino un’elevata liquidità e che siano parte di un indice rilevante.
– Alle azioni vengono equiparati gli ETF quotati in borsa sotto for- ma di fondi in valori mobiliari, di altri fondi per investimenti tra- dizionali di diritto svizzero o di OICVM, se riproducono un indice soprastante e lo replicano fisicamente. Gli ETF a replica sintetica basati su swap non sono ammessi.
– Obbligazioni negoziate in borsa o su un altro mercato accessibile al pubblico il cui emittente presenti un eccellente livello di solvi- bilità. I rating dei titoli di Stato di Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, Germania, Svizzera (incl. i Länder federali e i cantoni) non sono necessari.
– Le obbligazioni e i buoni del Tesoro negoziabili garantiti dallo Stato sono equiparati ai titoli di Stato nella misura in cui il pae- se o l’emissione abbiano un rating di prim’ordine o siano stati emessi dagli Stati Uniti, dal Giappone, dal Regno Unito, dalla Germania, dalla Svizzera (incl. i Länder federali e i cantoni).
– Fondi del mercato monetario, a condizione che siano conformi alla direttiva AMAS o alla linea guida CESR per i fondi del merca- to monetario, che sussista una possibilità di riscatto giornaliera e che gli investimenti siano di qualità elevata e/o siano classificati come eccellenti dalla direzione del fondo.
– Contante (cash collateral) in una moneta liberamente convertibi- le.
I margini di garanzia vengono determinati come segue:
Per la collateralizzazione di operazioni di prestito di valori mobiliari si applicano le seguenti riduzioni minime (percentuale di deduzione rispetto al valore di mercato):
Azioni ed ETF quotati in borsa 8%
Titoli di Stato (incl. obbligazioni e buoni del Tesoro), emessi o garantiti da Stati Uniti, Regno Unito, Giappone,
Germania o Svizzera (incl. cantoni e comuni) 0% Altri titoli di Stato (incl. obbligazioni e buoni del Tesoro) 2% Obbligazioni societarie 4%
Contante in moneta diversa da quella del fondo 3%
Fondi del mercato monetario 4%
Nel caso sia stato stipulato un accordo di garanzia collaterale con la controparte, per la collateralizzazione di derivati non conteggiati centralmente si applicano le seguenti riduzioni minime (percentua- le di deduzione rispetto al valore di mercato):
Contante 0%
Titoli di Stato con durata residua fino a 1 anno 1-3%
Titoli di Stato con durata residua da 1 a 5 anni 3-5%
Titoli di Stato con durata residua da 5 a 10 anni 4-6%
Titoli di Stato con durata residua oltre 10 anni 5-7%
Le garanzie in contanti possono essere reinvestite nei modi e con i rischi di seguito specificati:
Depositi bancari a vista o con termine di preavviso breve, titoli di Stato ad alta solvibilità, strumenti del mercato monetario con controparti con solvibilità elevata come anche fondi del mercato
monetario che sono sottoposti alla direttiva AMAS o alle linee gui- da del CESR per i fondi del mercato monetario. Il reinvestimento delle garanzie in contanti deve essere sempre eseguito nella stessa moneta delle garanzie ricevute. La direzione del fondo controlla periodicamente i rischi derivanti dal reinvestimento delle garanzie in contanti. Ciononostante detti investimenti sono esposti a un rischio di credito e il loro valore può risentire di eventuali oscilla- zioni. In una certa misura, non è possibile escludere nemmeno un certo rischio di liquidità.
1.9.3 Impiego di strumenti derivati
La direzione del fondo può utilizzare strumenti derivati. Tuttavia, anche in presenza di circostanze di mercato straordinarie, l’im- piego di derivati non deve comportare un discostamento dagli obiettivi d’investimento e/o una modifica delle caratteristiche d’in- vestimento dei comparti. Il calcolo dei rischi avviene in base all’ap- proccio Commitment I.
I derivati sono parte integrante della strategia di investimento e possono essere utilizzati non solo a scopi di copertura delle posizio- ni di investimento. Nell’ambito degli investimenti collettivi di capi- tale i derivati possono essere utilizzati soltanto a fini di copertura valutaria. È fatta salva la copertura dei rischi di mercato, di tasso d’interesse e di credito per investimenti collettivi di capitale, a con- dizione che tali rischi siano chiaramente determinabili e misurabili. È possibile utilizzare soltanto forme basilari di derivati quali opzioni call o put, credit default swap (CDS), swap e contratti a termine (future e forward); tali forme di derivati, descritte in maniera più dettagliata nel contratto del fondo (cfr. § 12), possono essere uti- lizzate a condizione che i relativi sottostanti siano autorizzati quali investimenti secondo la politica di investimento. I derivati possono essere negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato aperto al pubblico o conclusi over-the-counter (OTC). Oltre al rischio di mercato, i derivati sono esposti al rischio di controparte, ossia al rischio che la parte contraente non sia in grado di adem- piere i suoi impegni provocando così danni finanziari.
Mediante un CDS, il rischio di insolvenza di un credito viene trasfe- rito dal venditore del rischio all’acquirente del rischio. Quest’ultimo viene indennizzato con un premio, il cui ammontare dipende tra l’altro dalla probabilità di effettiva insolvenza e dall’entità massima del danno; questi due fattori sono di regola difficilmente valutabili, comportando così un maggiore rischio legato ai CDS. I comparti possono operare sia in qualità di venditore del rischio che di acqui- rente del rischio.
Anche in presenza di condizioni di mercato straordinarie, l’impiego di questi strumenti non deve né creare un effetto leva (cosiddetto leverage) sui patrimoni dei comparti né dare luogo a vendite allo scoperto.
Informazioni dettagliate sulla politica di investimento e sulle sue limitazioni, sulle tecniche d’investimento e sui relativi strumenti ammessi (in particolare gli strumenti finanziari derivati e la loro entità) sono contenute nel contratto del fondo (cfr. Parte II,
§§ 7-15).
1.10 Valore netto d’inventario
Il valore netto d’inventario di una quota di un comparto è dato dal valore venale del patrimonio di un comparto, meno gli eventuali impegni di questo comparto, diviso per il numero delle quote in circolazione, arrotondato a CHF 0.01.
1.11 Remunerazioni e spese accessorie
1.11.1 Remunerazioni e spese accessorie a carico dei patrimoni dei comparti
Commissione forfettaria di gestione mensile della direzione del fondo per i singoli comparti
– ESG 25 Fund 0,0867% (0,04% p.a.)
– ESG 50 Fund 0,0925% (1,11% p.a.)
– ESG 75 Fund 0,0967% (1,16% p.a.)
– ESG 100 Fund 0,104% (1,25% p.a.)
La commissione viene utilizzata per la direzione, l’asset manage- ment e la distribuzione dei comparti come anche ai fini del com- penso della banca depositaria per i servizi da essa erogati.
Il § 19 del contratto del fondo indica quali remunerazioni e spese accessorie non rientrano nella commissione forfettaria di gestione. La commissione di gestione dei fondi target in cui vengono effet- tuati gli investimenti può ammontare al massimo al 2%. L’aliquota massima della commissione di gestione dei fondi target in cui ven- gono effettuati gli investimenti va indicata nel rapporto annuale.
1.11.2 Total Expense Ratio
Il coefficiente dei costi complessivi imputati correntemente al patri- monio dei comparti (Total Expense Ratio, TER) è stato di:
– ESG 25 Fund
2020/21: 0,88%
2021/22: 0,87%
2022/23: 1,09%
– ESG 50 Fund
2020/21: 0,92%
2021/22: 0,91%
2022/23: 1,16%
– ESG 75 Fund
2020/21: 0,98%
2021/22: 0.97%
2022/23: 1,21%
– ESG 100 Fund
2020/21: 1,01%
2021/22: 0,98%
2022/23: 1,23%
1.11.3 Pagamento di retrocessioni e ribassi
La direzione del fondo e i suoi mandatari possono pagare retro- cessioni per il compenso delle attività di distribuzione di quote dei comparti in o dalla Svizzera. Tale compenso può essere corrisposto in particolare a titolo di indennizzo per le seguenti prestazioni:
– redazione di materiale pubblicitario;
– formazione di collaboratori addetti alle attività di distribuzione;
– attività volta a promuovere la distribuzione o l’intermediazione di quote dei comparti.
Le retrocessioni non sono considerate ribassi anche se, in ultima istanza, vengono trasmesse in tutto o in parte agli investitori.
I destinatari delle retrocessioni garantiscono una comunicazione trasparente e informano gli investitori spontaneamente e gratuita- mente dell’ammontare del compenso che possono percepire per l’attività di distribuzione.
Su richiesta, i beneficiari delle retrocessioni comunicano gli importi di fatto percepiti per l’attività di distribuzione degli investimenti collettivi di capitale.
La direzione del fondo e i suoi mandatari non concedono ribassi in relazione all’attività di distribuzione in o dalla Svizzera al fine di
ridurre le commissioni e i costi a carico degli investitori e addebitati al fondo.
1.11.4 Remunerazioni e spese accessorie a carico degli investitori (estratto del § 18 del contratto del fondo)
Commissione di emissione a favore della direzione del fondo, della banca depositaria e/o di distributori
in Svizzera e all’estero massimo 3%
Commissione di riscatto a favore della direzione
del fondo, della banca depositaria e/o di distributori
in Svizzera e all’estero massimo 2%
1.11.5 Accordi di ripartizione delle commissioni («commission sharing agreement») e vantaggi monetizzabili («soft commission»)
La direzione del fondo non ha stipulato alcun accordo di ripartizio- ne delle commissioni («commission sharing agreement»).
Lo stesso vale per le cosiddette «soft commission».
1.11.6 Allocazioni in investimenti collettivi di capitale collegati
In presenza di allocazioni in investimenti collettivi di capitale gestiti direttamente o indirettamente dalla direzione del fondo o da una società legata alla direzione del fondo da una gestione comune, un controllo o una sostanziale partecipazione diretta o indiretta, non si riscuote alcuna commissione di emissione e di riscatto.
1.12 Consultazione dei rapporti
Il prospetto comprensivo di contratto del fondo, le informazioni chiave per le investitrici e gli investitori risp. il foglio informativo di base e i rapporti annuali e semestrali possono essere richiesti gra- tuitamente alla direzione del fondo, alla banca depositaria e a tutti i distributori.
1.13 Forma giuridica del fondo di investimento
PF Pension est un fonds ombrelle contractuel de droit suisse de type
«autres fonds en investissements traditionnels» au sens de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 juin 2006. PF Pension è un fondo a ombrello contrattuale di diritto svizzero della categoria «Altri fondi per investimenti tradizionali» ai sensi della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del
23 giugno 2006.
I comparti si basano su un contratto di investimento collettivo in cui la direzione del fondo si impegna a far partecipare l’investitore al comparto proporzionalmente alle quote acquistate, nonché a gestire il comparto in modo autonomo e a proprio nome, confor- memente alle disposizioni di legge e del contratto del fondo. La banca depositaria è parte nel contratto del fondo nella misura dei compiti che le sono assegnati dalla legge e dal contratto del fondo.
1.14 Rischi essenziali
I rischi essenziali dei comparti sono rappresentati dalle normali oscillazioni del mercato e da altri rischi legati all’investimento in valori mobiliari. Non esistono garanzie circa l’effettivo incremento di valore degli investimenti. Sia il valore sia il reddito degli investi- menti possono salire o scendere. Non sussiste alcuna garanzia che l’obiettivo di investimento verrà effettivamente conseguito. Non sussiste alcuna garanzia che l’investitore consegua un determinato reddito e che possa ottenere dalla direzione del fondo il rimborso delle quote a un determinato prezzo.
1.15 Gestione del rischio di liquidità/Informazioni sul processo di gestione della liquidità
La direzione del fondo assicura una gestione adeguata della liqui- dità. Al fine di garantire sostanzialmente il diritto degli investitori a riscattare in qualsiasi momento le loro quote (art. 78 cpv. 2 LICol), la direzione del fondo monitora regolarmente i rischi di liquidità, da un lato a livello dei singoli investimenti, nell’ottica della loro alienabilità, e dall’altro a livello dei comparti, con riferimento alla loro capacità di eseguire i riscatti. La direzione del fondo valuta mensilmente la liquidità dei comparti in vari scenari e la documen- ta. In particolare, la direzione del fondo ha definito e implemen- tato processi che, tra le altre cose, permettono l’identificazione,
il monitoraggio e la rendicontazione dei rischi di liquidità. Per l’identificazione dei rischi di liquidità degli investimenti e per il cal- colo dei valori soglia di liquidità individuali a livello dei comparti, la direzione del fondo si avvale di modelli affermati sul mercato e comprovati dagli uffici specializzati del Gruppo UBS. I valori soglia di liquidità servono per monitorare gli scenari di stress per i riscatti a livello del comparto.
1.16 Struttura di fund of funds
In ragione del fatto che i singoli comparti investono prevalente- mente in altri investimenti collettivi di capitale ed effettuano inve- stimenti diretti solo in misura limitata, PF Pension si qualifica come fund of funds.
Questa particolare struttura di PF Pension presenta in particolare i seguenti vantaggi rispetto ai fondi che effettuano investimenti diretti:
– Grazie all’investimento in poche quote esistenti di altri investi- menti collettivi di capitale con patrimoni considerevoli è possibile offrire un veicolo di investimento conforme alle prescrizioni della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) e delle sue ordinanze (OPP 2 e 3) a costi più vantaggiosi rispetto a quanto si potrebbe fare con un nuovo fondo di investimenti diretti avente un patrimonio più esi- guo.
– Anche quando i mezzi disponibili dell’investitore vengono inve- stiti direttamente in quote di investimenti collettivi di capitale esistenti, i vari investimenti collettivi di capitale devono essere accorpati in un cosiddetto Managed Portfolio per potere rispet- tare le prescrizioni della LPP e delle OPP 2 e 3. Diversamente dal Managed Portfolio, una struttura di fund of funds consente di assegnare agli investitori un determinato numero di quote in un unico investimento collettivo di capitale con un unico valore
netto d’inventario. Inoltre, il ribilanciamento periodico del porta- foglio, necessario per aderire alle prescrizioni normative, richiede un onere amministrativo molto maggiore per i Managed Portfo- lio perché deve essere ribilanciato il Managed Portfolio di ciascun investitore. Questo onere aggiuntivo verrebbe in ultima istanza scaricato sugli investitori.
Rispetto a fondi che investono direttamente, lo svantaggio di una struttura fund of funds risiede soprattutto nel fatto che:
– a livello dei singoli comparti vengono sostenuti anche costi indi- retti, che tuttavia sono addebitati direttamente a ciascun com- parto;
– nell’ambito dell’investimento in quote di investimenti collettivi di capitale esistenti, determinate remunerazioni risp. spese acces- sorie e oneri possono risultare doppi (ad esempio commissioni della banca depositaria e dell’ufficio amministrativo centrale, commissioni di gestione/consulenza e commissioni di emissione/ riscatto1 dei fondi target in cui si è investito). Queste remunera- zioni risp. spese accessorie e oneri sono addebitati sia a livello dei fondi target sia a livello dello stesso fund of funds.
1 Cfr. punto 1.11 relativamente all’addebito di commissioni di emissione e di riscatto.
1.17 Due diligence nell’acquisto di fondi target
La selezione dei fondi target avviene in base a criteri quantitativi e qualitativi. Nel quadro dell’analisi quantitativa viene analizzato il
rapporto fra il rischio e il rendimento in diversi orizzonti temporali. L’analisi qualitativa consiste in un’accurata valutazione della noto- rietà della società del fondo, dell’infrastruttura aziendale, dello stile d’investimento, dei processi d’investimento e del controllo interno del rischio della stessa. I risultati della valutazione, sia qualitativa che quantitativa, sono sottoposti a un controllo periodico. Inoltre, nell’ambito dell’implementazione nella strategia di investimento viene appurato se anche l’integrazione del fondo target nel contes- to del portafoglio complessivo è opportuna e sensata in relazione tra gli altri a diversificazione, rischi di accumulazione e volatilità.
2. Informazioni sulla direzione del fondo
2.1 Indicazioni generali sulla direzione del fondo Direzione del fondo è UBS Fund Management (Switzerland) AG. È attiva nel settore dei fondi d’investimento dalla sua fondazione nel 1959 quale società anonima con sede a Basilea.
2.2 Ulteriori indicazioni sulla direzione del fondo
Al 31 dicembre 2022 la direzione del fondo amministrava in Sviz- zera un totale di 407 fondi mobiliari e 8 fondi immobiliari per un patrimonio complessivo di CHF 302 081 milioni.
Inoltre, la direzione del fondo eroga in particolare le seguenti pre- stazioni:
– rappresentanza di investimenti collettivi di capitale esteri;
– servizi di amministrazione per gli investimenti collettivi di capitale.
2.3 Organi di gestione e direttivi Consiglio di Amministrazione
Xxxxxxx Xxxx, Presidente
Managing Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Zurigo Dr. Xxxxxx Xxxxxxxxx, Vicepresidente
Managing Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, Membro
Managing Director, UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Membro
Executive Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Xxxxxx Xxxxx Xxxxx, Membro indipendente
Xxxxxx Xxxxxxx, Membro indipendente
Direzione
Xxxxxx Xxx Xxxxxx, CEO
Xxxxx Xxxxxxx, sostituto CEO e Operating Office, Finance, HR Urs Fäs, Real Estate Funds
Xxxxxxxx Xxxxxx, Business Risk Management
Xxxxxx Xxxxxxx, Compliance & Operational Risk Control Xxxxxxxx Xxxxxx, Admin, Custody & Tax Oversight Xxxxxx Xxxx, Delegation & Investment Risk Management Xxxxxxx Xxx, Corporate & Regulatory Governance Xxxxxx Xxxxxxxxx, Corporate Services
Xxxxxx Xxxxxx, White Labelling Solutions Svizzera
2.4 Capitale sottoscritto e versato
Il capitale azionario sottoscritto della direzione del fondo ammonta a 1 milione di CHF. Il capitale azionario è suddiviso in azioni nomi- native ed è stato interamente versato. UBS Fund Management (Switzerland) AG è una società partecipata al 100% di UBS Group SA.
2.5 Delega delle decisioni di investimento e di altri compiti parziali
Le decisioni relative agli investimenti del fondo a ombrello sono delegate a UBS Asset Management Switzerland AG, Zurigo.
L’amministrazione dei comparti, in particolare la tenuta della con- tabilità, il calcolo dei valori netti d’inventario, le detrazioni fiscali, la gestione dei sistemi informatici e l’allestimento di rapporti vengono delegati a Northern Trust Global SE, Leudelange, Luxembourg, suc- cursale di Basilea. I dettagli dell’esecuzione di questi compiti sono disciplinati in un contratto stipulato tra le parti.
Tutti gli altri compiti della direzione del fondo, nonché il controllo delle altre mansioni delegate sono svolti in Svizzera.
2.6 Esercizio di diritti societari e di creditore
La direzione del fondo esercita i diritti societari e di creditore connessi agli investimenti dei comparti gestiti in modo autonomo ed esclusivamente nell’interesse degli investitori. Su richiesta, gli investitori possono ottenere dalla direzione del fondo informazioni relative all’esercizio dei diritti societari e di creditore.
Nel caso di operazioni di routine, la direzione del fondo ha la facol- tà di decidere se esercitare essa stessa i diritti societari e di credi- tore o delegarne l’esercizio alla banca depositaria oppure a terzi, nonché di rinunciare all’esercizio dei diritti societari e di creditore. In tutte le altre incombenze in grado di incidere in modo durevole sugli interessi degli investitori, come l’esercizio dei diritti societari
o di creditore che competono alla direzione in quanto azionista
o creditore della banca depositaria o di altre persone giuridiche a essa vicine, la direzione del fondo esercita essa stessa il diritto di voto o impartisce direttive esplicite al riguardo. A tale riguardo essa può basarsi su informazioni che riceve dalla banca depositaria, dal gestore patrimoniale, dalla società, da consulenti in diritti di voto e altri terzi nonché dalla stampa.
3. Informazioni sulla banca depositaria
3.1 Indicazioni generali sulla banca depositaria
Banca depositaria è UBS Switzerland AG. La banca è stata fondata nel 2014 come società anonima con sede a Zurigo e al 14 giugno 2015 ha assunto le attività Clientela privata, Clientela aziendale e Wealth Management di UBS SA che sono registrate in Svizzera.
3.2 Ulteriori indicazioni sulla banca depositaria
Nella sua veste di banca universale UBS Switzerland AG offre un’ampia gamma di servizi bancari. La banca depositaria è stata registrata presso le autorità fiscali statunitensi come Reporting Financial Institution (istituto finanziario notificante) ai sensi di un accordo intergovernativo (IGA) di modello 2, conformemente alle Sections 1471 – 1474 dell’Internal Revenue Code statunitense (Foreign Account Tax Compliance Act, inclusi i relativi decreti,
«FATCA»).
UBS Switzerland AG è una società affiliata di UBS Group SA. Con un totale di bilancio consolidato di USD 1 104 364 milioni e con fondi propri dichiarati pari a USD 57 218 milioni al 31 dicembre 2022, UBS Group SA è uno degli istituti finanziariamente più solidi del mondo. Occupa complessivamente 72 597 collaboratori che operano in una rete capillare di filiali.
La banca depositaria può affidare la custodia del patrimonio dei comparti a depositari terzi e centrali, in Svizzera e all’estero, allo scopo di assicurare una custodia adeguata. Nel caso di strumenti finanziari la trasmissione può avvenire soltanto a depositari terzi o centrali soggetti a vigilanza. Fa eccezione la custodia imperativa in un luogo in cui il trasferimento a un depositario terzo o centrale soggetto a vigilanza non è possibile, segnatamente a causa di nor- me di legge imperative oppure a seguito delle caratteristiche del prodotto di investimento in questione.
In questo caso sussistono i seguenti rischi: in funzione della custo- dia da parte di terzi e del ricorso a depositari centrali, la direzione del fondo non detiene più la proprietà assoluta dei valori mobiliari depositati, ma ne è unicamente comproprietaria. Inoltre, i deposi- tari terzi e centrali − qualora non siano sottoposti a vigilanza − non sono tenuti a soddisfare i requisiti organizzativi richiesti alle banche svizzere.
La banca depositaria è responsabile dei danni cagionati dal man- datario qualora non possa dimostrare di aver agito con la diligenza richiesta dalle circostanze nelle operazioni di selezione, istruzione e sorveglianza.
4. Informazioni relative a terzi
4.1 Uffici di pagamento
Gli uffici di pagamento sono UBS Switzerland AG, Xxxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxx e le sue filiali in Svizzera.
4.2 Distributori
L’attività di distribuzione e la custodia delle quote dei comparti sono state affidate in esclusiva a PostFinance SA.
4.3 Delega delle decisioni di investimento e di altri compiti parziali
Le decisioni relative agli investimenti del fondo a ombrello sono delegate a UBS Asset Management Switzerland AG, Zurigo. UBS Asset Management Switzerland AG è un gestore patrimoniale e in quanto gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale è assoggettata in Svizzera all’Autorità federale di vigilanza sui merca- ti finanziari FINMA.
UBS Asset Management Switzerland AG ha al proprio attivo una lunga esperienza nella gestione patrimoniale e una conoscenza approfondita dei mercati d’investimento del fondo a ombrello. Le esatte modalità di esecuzione del mandato sono contemplate nel contratto di gestione patrimoniale concluso tra UBS Fund Manage- ment (Switzerland) AG e UBS Asset Management Switzerland AG.
5. Ulteriori informazioni
5.1 Indicazioni utili
Numero di valore – ESG 25 Fund 1 205 626
– ESG 50 Fund 1 205 620
– ESG 75 Fund 31 679 313
– ESG 100 Fund 48 478 168
ISIN – ESG 25 Fund CH0012056260
– ESG 50 Fund CH0012056203
– ESG 75 Fund CH0316793139
– ESG 100 Fund CH0484781684
Unità di conto Franco svizzero (CHF)
5.2 Pubblicazioni del fondo a ombrello risp. dei comparti Maggiori informazioni sul fondo a ombrello rispettivamente sui comparti si trovano nell’ultimo rapporto annuale o semestrale. Per informazioni aggiornate si invita a consultare il sito Internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxx.
In caso di modifiche del contratto del fondo, di cambiamenti della direzione o della banca depositaria nonché in caso di scioglimento del fondo a ombrello o di un comparto, la direzione provvederà a pubblicare tali informazioni presso la Swiss Fund Data AG (xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx).
I prezzi di ciascun comparto sono pubblicati ogni giorno in cui sono emesse o riscattate quote del fondo (giornalmente) sul sito web di Swiss Fund Data AG all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, in Internet all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxx nonché su altri mezzi di comunicazione elettronica e sui quotidiani svizzeri ed esteri.
5.3 Restrizioni di vendita
Le quote di questo fondo a ombrello rispettivamente dei comparti non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti.
Non è consentito offrire, vendere o consegnare quote di questo fondo a ombrello rispettivamente dei comparti agli investitori che sono US Person. Una US Person:
(i) è una United States Person ai sensi del paragrafo 7701(a)(30) dello US Internal Revenue Code del 1986 nella versione in vigo- re e nelle Treasury Regulations emanate in quest’ambito;
(ii) è una US Person ai sensi della Regulation S dello US Securities Act del 1933 (17 CFR § 230.902(k));
(iii) non è una Non-United States Person ai sensi della Rule 4.7 delle US Commodity Futures Trading Commission Regulations
(17 CFR § 4.7(a)(1)(iv));
(iv) dimora negli Stati Uniti ai sensi della Rule 202(a)(30)-1 dello US Investment Advisers Act del 1940 nella versione in vigore; oppure
(v) è un trust, una persona giuridica o un’altra struttura fondata allo scopo di consentire a US Person di investire in questo fon- do a ombrello risp. in questi comparti.
PostFinance non vende fondi a persone domiciliate al di fuori della Svizzera. In questi paesi i comparti di questo fondo a ombrello non sono offerti né venduti.
6. Ulteriori informazioni di investimento
6.1 Profilo dell’investitore tipo
– ESG 25 Fund
Il comparto è indicato per gli investitori consapevoli dei rischi disposti ad accettare oscillazioni di corso a breve termine e che per- seguono una strategia orientata al rendimento. Il comparto punta a un accrescimento del patrimonio nel lungo termine integrando i redditi da interessi e dividendi con utili di capitale e potrebbe non essere indicato per gli investitori che intendono ritirare il proprio investimento nel comparto entro cinque anni.
– ESG 50 Fund
– ESG 75 Fund
I comparti sono indicati per gli investitori con elevata propensione al rischio disposti ad accettare oscillazioni di corso superiori e che perseguono una strategia di investimento orientata agli utili di capitale. I comparti puntano a un accrescimento del patrimonio nel lungo termine attraverso utili di capitale integrati da redditi da interessi e dividendi e potrebbe non essere indicato per gli inve- stitori che intendono ritirare il proprio investimento nel rispettivo comparto entro cinque anni.
– ESG 100 Fund
Il comparto è indicato per gli investitori con elevata propensione al rischio disposti ad accettare oscillazioni di corso superiori e che per- seguono una strategia di investimento orientata agli utili di capita- le. Il comparto punta a un accrescimento del patrimonio nel lungo termine attraverso utili di capitale integrati da redditi da dividendi e potrebbe non essere indicato per gli investitori che intendono riti- rare il proprio investimento nel comparto entro nove anni.
7. Indicazioni supplementari
Tutte le informazioni supplementari riguardanti il fondo a ombrello risp. i comparti, quali ad esempio la valutazione dei patrimoni dei comparti, l’indicazione di tutte le remunerazioni e le spese accesso- rie addebitate all’investitore e ai comparti, nonché la destinazione dei proventi, sono descritte dettagliatamente nel contratto del fondo.
Parte II Contratto del fondo
I. Nozioni di base
§ 1 Denominazione, ragione sociale e sede della direzione del fondo, della banca depositaria e del gestore patrimoniale
1. La denominazione PF Pension designa un fondo a ombrello contrattuale della categoria «Altri fondi per investimenti tradizionali» (il «fondo a ombrello») ai sensi dell’art. 25 segg. in combinato disposto con l’art. 68 segg. in combinato disposto con l’art. 92 seg. della Leg- ge federale sugli investimenti collettivi di capitale del
23 giugno 2006 (LICol), che è suddiviso nei seguenti comparti:
– ESG 25 Fund
– ESG 50 Fund
– ESG 75 Fund
– ESG 100 Fund
2. Direzione del fondo è UBS Fund Management (Xxxxxxx- land) AG, Basilea.
3. Banca depositaria è UBS Switzerland AG, Zurigo.
4. Gestore patrimoniale è UBS Asset Management Switzer- land AG, Zurigo.
II. Diritti e obblighi delle parti contraenti
§ 2 Contratto del fondo
I rapporti giuridici tra gli investitori da una parte e la direzione del fondo e la banca depositaria dall’altra sono disciplinati dal presente contratto del fondo e dalle relative disposizioni della normativa sugli investimenti collettivi.
§ 3 Direzione del fondo
1. La direzione del fondo gestisce autonomamente e a nome proprio i comparti per conto degli investitori. Essa decide in particolare riguardo all’emissione di quote, agli investimenti e alla loro valutazione. Alla direzione del fondo competono il calcolo del valore netto d’inventario, la fissazione dei prezzi di emissione e di riscatto non-
ché le distribuzioni degli utili. Essa fa valere tutti i diritti spettanti ai comparti.
2. La direzione del fondo e i suoi mandatari sottostanno all’obbligo di fedeltà, diligenza e informazione. Agiscono in modo autonomo, tutelano unicamente gli interessi degli investitori e adottano le misure organizzative indis- pensabili a un’attività ineccepibile. Essi rispondono degli investimenti collettivi di capitale da loro gestiti e infor- mano in merito a tutte le commissioni e le spese gravanti direttamente o indirettamente sugli investitori nonché agli indennizzi percepiti da terzi, in particolare provvigio- ni, ribassi o altri vantaggi patrimoniali.
3. La direzione del fondo può delegare a terzi le decisioni in materia di investimento nonché altri compiti parziali per tutti o singoli comparti, sempreché ciò sia nell’interesse di una gestione adeguata. Essa incarica unicamente persone che dispongono delle competenze, conoscenze ed esperienze necessarie per questa attività nonché delle autorizzazioni richieste. Essa istruisce e sorveglia con dili- genza i terzi coinvolti.
Le decisioni d’investimento possono essere trasfe- rite soltanto a gestori patrimoniali che dispongono dell’autorizzazione richiesta.
La direzione rimane responsabile dell’adempimento degli obblighi imposti dalla legislazione in materia di vigilanza e tutela gli interessi degli investitori nel trasferimento di compiti. La direzione risponde per gli atti delle persone a cui ha trasferito compiti come per i propri atti.
4. Previo consenso della banca depositaria, la direzione del fondo può sottoporre all’approvazione dell’autorità di vigilanza eventuali modifiche al presente contratto del fondo (cfr. § 26).
5. La direzione del fondo può raggruppare singoli comparti con altri comparti o con altri fondi d’investimento in conformità con le disposizioni del § 24 oppure scioglierli conformemente al § 25.
6. La direzione del fondo ha diritto alle remunerazioni pre- viste ai §§ 18 e 19, alla liberazione dagli impegni assunti nell’esecuzione regolare dei propri compiti e al rimborso delle spese sostenute per adempiere tali impegni.
§ 4 Banca depositaria
1. La banca depositaria custodisce il patrimonio dei com- parti. Provvede all’emissione e al riscatto delle quote e gestisce il traffico dei pagamenti per i comparti.
2. La banca depositaria e i suoi mandatari sottostanno all’obbligo di fedeltà, diligenza e informazione. Agiscono in modo autonomo, tutelano unicamente gli interessi degli investitori e adottano le misure organizzative indi- spensabili a un’attività ineccepibile. Essi rispondono degli investimenti collettivi di capitale da loro custoditi e infor- mano in merito a tutte le commissioni e le spese gravanti direttamente o indirettamente sugli investitori nonché agli indennizzi percepiti da terzi, in particolare provvigio- ni, ribassi o altri vantaggi patrimoniali.
3. La banca depositaria è responsabile della gestione del conto e del deposito dei comparti, ma non può disporre autonomamente sul relativo patrimonio.
4. La banca depositaria garantisce che negli affari inerenti al patrimonio dei comparti il controvalore le sia trasfe- rito entro i termini usuali. Essa informa la direzione del fondo qualora il controvalore non sia corrisposto entro il termine usuale e, ove possibile, esige dalla controparte il risarcimento del valore patrimoniale interessato.
5. La banca depositaria tiene le registrazioni e i conti necessari in modo tale da poter distinguere in qualsiasi momento i valori patrimoniali custoditi dei singoli com- parti.
Per i valori patrimoniali che non possono essere presi in custodia, la banca depositaria verifica la proprietà della direzione del fondo e provvede alle adeguate registrazio- ni.
6. La banca depositaria può trasferire la custodia del patri- monio dei comparti a depositari terzi e centrali in Sviz- zera o all’estero, sempreché ciò sia nell’interesse di una custodia adeguata. Essa verifica e controlla se i deposita- ri terzi o centrali cui ha affidato la custodia:
a) dispongono di un’organizzazione aziendale adeguata nonché delle garanzie finanziarie e delle qualifiche professionali necessarie per il tipo e la complessità dei valori patrimoniali che vengono loro affidati;
b) sono assoggettati a una regolare revisione esterna, tale pertanto da assicurare che gli strumenti finanziari si trovino in loro possesso;
c) sono in grado di custodire i valori patrimoniali loro affidati dalla banca depositaria in modo che essa pos- sa identificarne in ogni momento l’appartenenza al rispettivo comparto mediante regolari aggiornamenti delle posizioni;
d) rispettano le vigenti prescrizioni della banca deposita- ria in materia di corretta esecuzione dei compiti loro delegati e prevenzione di conflitti d’interesse.
La banca depositaria risponde per i danni causati dai mandatari se non è in grado di comprovare di aver agi- to con la debita diligenza nella loro scelta, istruzione e sorveglianza. Il prospetto contiene informazioni sui rischi connessi al trasferimento della custodia a depositari terzi e centrali.
7. La custodia di strumenti finanziari può essere trasferita ai sensi della clausola precedente solo a depositari terzi o centrali che siano soggetti a vigilanza. Fa eccezione la custodia imperativa in un luogo in cui il trasferimento a un depositario terzo o centrale soggetto a vigilanza non è possibile, segnatamente a causa di norme di legge imperative oppure a seguito delle caratteristiche del pro- dotto di investimento in questione. Gli investitori vanno informati nel prospetto circa i termini della custodia da parte di depositari terzi o centrali non soggetti a vigi- xxxxx.
8. La banca depositaria provvede affinché la direzione del fondo rispetti la legge e il contratto del fondo. Essa controlla che il calcolo del valore netto d’inventario e
del prezzo di emissione e di riscatto delle quote, nonché le decisioni d’investimento siano conformi alla legge e al contratto del fondo e che il risultato venga utilizzato conformemente a tale contratto. La banca depositaria
non è responsabile della scelta degli investimenti effettu- ati dalla direzione del fondo nel quadro delle prescrizioni d’investimento.
9. La banca depositaria ha diritto alle remunerazioni pre- viste ai §§ 18 e 19, alla liberazione dagli impegni assunti nell’esecuzione regolare dei suoi compiti e al rimborso delle spese sostenute per adempiere tali impegni.
10. La banca depositaria non è responsabile della custodia dei patrimoni dei fondi target in cui investono i comparti, a meno che questo compito non le venga delegato.
§ 5 Investitori
1. La cerchia degli investitori non è limitata.
2. Tramite la sottoscrizione del contratto e il versamento in contanti, gli investitori acquisiscono nei confronti della direzione del fondo il diritto alla partecipazione al patri- monio e al reddito di un comparto del fondo a ombrello. Il diritto degli investitori è rappresentato da quote.
3. Gli investitori hanno diritto unicamente al patrimonio e al reddito del comparto al quale partecipano. Per gli impegni che ricadono in un singolo comparto risponde unicamente il comparto interessato.
4. Gli investitori sono tenuti unicamente al pagamento del controvalore delle quote del comparto che sottoscrivo- no. Non rispondono personalmente per gli impegni del fondo a ombrello risp. del comparto.
5. Su richiesta degli investitori la direzione del fondo forni- sce in qualsiasi momento le necessarie informazioni in merito alle basi di calcolo del valore netto d’inventario delle quote. La direzione del fondo, qualora gli investitori siano interessati a informazioni più dettagliate sulle sin- gole operazioni da essa svolte come l’esercizio dei diritti societari e quelli di creditore o la gestione del rischio, è tenuta a fornirle in ogni momento. Gli investitori pos- sono chiedere al tribunale della sede della direzione del fondo che la società di audit o un altro perito esamini i fatti per i quali sono necessari chiarimenti e presenti loro un rendiconto.
6. Gli investitori possono disdire in qualsiasi momento il contratto del fondo e richiedere al comparto il paga- mento della loro quota in contanti.
7. Gli investitori devono poter provare, su richiesta della direzione del fondo e/o della banca depositaria e dei loro mandatari, che adempiono risp. continuano ad adempiere in ogni momento le condizioni di legge o del contratto del fondo riguardanti la partecipazione a un comparto o a una classe di quote. Inoltre, essi devono informare immediatamente la banca depositaria, la dire-
zione del fondo e i loro mandatari qualora non adempia- no più queste condizioni.
8. Le quote di un investitore devono essere oggetto di ritiro coatto da parte della direzione del fondo in collabora-
zione con la banca depositaria, al rispettivo prezzo di riscatto, qualora:
a) fosse indispensabile tutelare la reputazione della piaz- za finanziaria, segnatamente in ambito di lotta contro il riciclaggio di denaro;
b) l’investitore non adempisse più i requisiti legali o con- trattuali per partecipare a un comparto.
Inoltre, la direzione del fondo, in collaborazione con la banca depositaria, ha la facoltà di riscattare le quote di un investitore al relativo prezzo di riscatto se:
c) la partecipazione dell’investitore a un comparto sia suscettibile di ledere in maniera importante gli inte- ressi economici degli altri investitori, segnatamente quando la partecipazione può portare a pregiudizi fiscali per il fondo a ombrello risp. un comparto in Svizzera o all’estero;
d) l’investitore abbia acquistato o detenga quote violan- do le disposizioni di una vigente legge svizzera o este- ra, del presente contratto del fondo o del prospetto;
e) gli interessi economici degli investitori fossero lesi, segnatamente in caso di tentativi da parte di singoli investitori di realizzare vantaggi patrimoniali per mez- zo di sistematiche sottoscrizioni di quote e immediati riscatti, sfruttando le differenze di tempo tra la deter- minazione del corso di chiusura e la valutazione del patrimonio dei comparti (market timing).
§ 6 Quote e classi di quote
1. La direzione del fondo ha in qualsiasi momento la facol- tà di creare, sopprimere o raggruppare classi di quote per ciascun comparto con il consenso della banca depo- sitaria e l’approvazione dell’autorità di vigilanza. Tutte le classi di quote danno il diritto a partecipare al patri- monio indiviso del comparto corrispondente, il quale a sua volta non è segmentato. Questa partecipazione può differire a causa degli oneri, dei costi di distribuzione e dei redditi specifici delle rispettive classi di quote di un comparto; queste ultime, pertanto, possono presentare un differente valore netto d’inventario per quota. Il pat-
rimonio globale del comparto risponde per i costi specifi- ci delle singole classi.
2. La creazione, la soppressione o il raggruppamento di classi di quote vengono resi noti agli investitori
nell’organo di pubblicazione. Solo il raggruppamento è considerato modifica del contratto del fondo ai sensi del
§ 26.
Le differenti classi di quote dei comparti possono seg- natamente distinguersi in fatto di struttura dei costi, moneta di riferimento, copertura valutaria, distribuzione o capitalizzazione dei redditi, investimento minimo e/o cerchia degli investitori.
3. Le remunerazioni e le spese sono addebitate unicamente alla classe di quote a cui spetta una determinata presta- zione. Le remunerazioni e i costi che non possono essere attribuiti univocamente a una classe di quote sono ripar- titi fra tutte le classi in proporzione al patrimonio del comparto.
4. I comparti non sono suddivisi in classi di quote.
5. Non vengono emessi certificati per le quote, che vengo- no quindi unicamente amministrate in forma contabile. L’investitore non può esigere la consegna di un certifica- to di quote nominativo o al portatore.
III. Direttive della politica di investimento
A. Principi di investimento
§ 7 Rispetto dei principi di investimento
1. Nella scelta dei singoli investimenti di ciascun compar- to, la direzione del fondo deve rispettare il principio della ripartizione equilibrata dei rischi, attenendosi alle limitazioni percentuali indicate qui di seguito. Queste
limitazioni si applicano al valore di mercato del patrimo- nio dei singoli comparti e devono essere costantemente rispettate.
2. Se i limiti vengono superati a seguito di cambiamenti del mercato, gli investimenti dovranno essere riportati nei limiti ammessi entro un termine adeguato, fermo restando il rispetto degli interessi degli investitori. Qua- lora le limitazioni relative ai derivati secondo il § 12 fossero violate in seguito a una variazione del delta, lo
stato regolare deve essere ristabilito al più tardi entro tre giorni lavorativi bancari, fermo restando il rispetto degli interessi degli investitori.
3. La direzione del fondo si attiene inoltre alle prescrizioni della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) e delle sue ordinanze (OPP 2 e 3). Sono fatte salve le disposizioni imperative del diritto sugli investimenti collettivi e le dis- posizioni di questo contratto del fondo.
§ 8 Politica di investimento
1. La direzione del fondo può investire il patrimonio dei comparti negli investimenti elencati qui di seguito. I rischi correlati a tali investimenti devono essere pubblica- ti nel prospetto.
a) Valori mobiliari, ossia cartevalori emesse in grande numero e in diritti non incorporati aventi la medesima funzione (diritti valori), che sono quotati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pub- blico e che incorporano un diritto di partecipazione
o di credito oppure il diritto di acquistare, mediante sottoscrizione o conversione, tali cartevalori o diritti valori, segnatamente i warrant.
Gli investimenti in cartevalori provenienti da nuove emissioni sono consentiti solo se la loro ammissio- ne in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico è prevista dalle condizioni di emissione. Se non sono ancora quotati in borsa o su
un altro mercato accessibile al pubblico un anno dopo il loro acquisto, i titoli devono essere venduti entro un mese oppure assimilati alla regola di limitazione di cui al punto 1, lett. j.
b) Derivati, qualora (i) il loro valore di base sia rappre- sentato da valori mobiliari secondo la lett. a; derivati secondo la lett. b, quote di investimenti collettivi di capitale secondo la lett. c, strumenti del mercato monetario secondo la lett. d, indici finanziari, tassi d’interesse, corsi di cambio, crediti, divise o simili, e qualora (ii) il loro valore di base sia ammesso quale investimento conformemente al contratto del fondo. I derivati sono negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico oppure OTC. Le operazioni OTC sono autorizzate unicamente se (i) la controparte è un intermediario finanziario specia- lizzato in questo genere di operazioni e sottoposto a vigilanza e se (ii) i derivati OTC sono quotati giornal- mente o la loro restituzione all’emittente è possibile in ogni momento. Inoltre, devono poter essere valutati in modo affidabile e tracciabile. I derivati possono essere utilizzati secondo il § 12.
c) ca) Quote di altri investimenti collettivi di capitale (fondi target) di diritto svizzero appartenenti alla categoria «fondi in valori mobiliari»
cb) Quote di fondi target di diritto svizzero apparte- nenti alla categoria «altri fondi per investimenti tradizionali»
cc) Quote di fondi target di diritto svizzero apparte- nenti alla categoria «altri fondi per investimenti alternativi»
cd) Quote di fondi target di diritto svizzero apparte- nenti alla categoria «fondi immobiliari»
ce) Quote di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) che ottemperano
alle direttive 85/611/CEE del 20 dicembre 1985 (OICVM I) e/o 2001/107/CE e/o 2001/108/CE del 21 gennaio 2002 (OICVM III) e/o alle direttive 2009/65/CE del 13 luglio 2009 (OICVM IV)
cf) Quote di organismi d’investimento collettivo (OIC) equivalenti agli «altri fondi per investimenti tradi- zionali» di diritto svizzero
cg) Quote di organismi d’investimento collettivo (OIC) equivalenti agli «altri fondi per investimenti alternativi» di diritto svizzero e sottoposti a una vigilanza equiparabile a quella svizzera
ch) Quote di altri investimenti collettivi di capitale nazionali ed esteri appartenenti alla categoria
«fondi immobiliari». Vi rientrano anche i fondi d’investimento immobiliari chiusi quotati in borsa, come ad esempio i REIT (Real Estate Investment Trusts) o altre società di gestione immobiliare ana- loghe.
L’investimento in fondi target di cui alla lettera ce) implica che (i) i loro documenti limitano gli investi- menti da parte loro in altri fondi target a un totale del 10%; (ii) per tali fondi target vigono disposizioni equivalenti a quelle dei fondi in valori mobiliari per quanto concerne scopo, organizzazione, politica di investimento, protezione degli investitori, ripartizione del rischio, custodia separata del patrimonio del fon- do, assunzione e concessione di crediti, vendite allo
scoperto di cartevalori e strumenti del mercato mone- tario, emissione e riscatto di quote e contenuto dei rapporti semestrali e annuali e (iii) detti fondi target sono ammessi come investimenti collettivi di capitale nei rispettivi Stati in cui hanno sede, sempreché in tali paesi sia prevista una vigilanza finalizzata alla pro- tezione degli investitori equivalente a quella vigente in Svizzera e sia garantita l’assistenza amministrativa internazionale in materia.
L’investimento in fondi target di cui alla lettera cf) implica che (i) per tali fondi target vigono disposizioni equivalenti a quelle degli altri fondi per investimenti tradizionali per quanto concerne scopo, organiz- zazione, politica di investimento, protezione degli investitori, ripartizione del rischio, custodia separata del patrimonio del fondo, assunzione e concessione di crediti, vendite allo scoperto di cartevalori e strumenti del mercato monetario, emissione e riscatto di quote e contenuto dei rapporti semestrali e annuali e (ii) detti fondi target sono ammessi come investimenti colletti-vi di capitale nei rispettivi Stati in cui hanno sede, sempreché in tali paesi sia prevista una vigilanza finalizzata alla protezione degli investitori equivalente a quella vigente in Svizzera e sia garantita l’assistenza amministrativa internazionale in materia.
La direzione del fondo può acquistare quote di fondi di fondi (fondi i cui contratti o statuti ammettono investimenti in altri investimenti collettivi di capitale per oltre il 49%).
La direzione del fondo può acquistare quote di altri investimenti collettivi di capitale gestiti direttamente o indirettamente da essa stessa oppure da una società alla quale è legata da una gestione comune, dal con- trollo o da una sostanziale partecipazione diretta o indiretta («fondi target collegati»). Le limitazioni sono disciplinate individualmente per i rispettivi comparti.
d) Strumenti del mercato monetario, sempre che siano liquidi e valutabili e siano negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico; strumenti del mercato monetario non negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico possono essere acquistati soltanto se l’e-
missione o l’emittente sottostà a prescrizioni in mate- ria di protezione dei creditori e degli investitori e se tali strumenti sono emessi o garantiti dagli emittenti di cui all’art. 74 cpv. 2 OICol.
e) Depositi a vista e a termine, con scadenza fino a dodi- ci mesi, presso banche che abbiano sede in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea oppure in un altro Stato, se la banca è ivi sottoposta a una vigi- xxxxx equivalente a quella svizzera.
f) Prodotti strutturati, qualora (i) il loro valore di base sia rappresentato da valori mobiliari secondo la lett. a, derivati secondo la lett. b, quote di investimenti collettivi di capitale secondo la lett. c, strumenti del mercato monetario secondo la lett. d, prodotti strut- turati secondo la lett. f, indici finanziari, tassi d’inte- resse, corsi di cambio, crediti, divise, metalli preziosi o materie prime, e qualora (ii) il loro valore di base sia ammesso quale investimento conformemente al con- tratto del fondo. I prodotti strutturati sono negoziati
in borsa o su un altro mercato regolamentato e acces- sibile al pubblico oppure OTC.
Le operazioni OTC sono autorizzate unicamente se (i) la controparte è un intermediario finanziario specia- lizzato in questo genere di operazioni e sottoposto a vigilanza e se (ii) i prodotti negoziati OTC sono quo- tati giornalmente o la loro restituzione all’emittente è possibile in ogni momento. Inoltre, devono poter essere valutati in modo affidabile e tracciabile. I deri- vati possono essere utilizzati secondo il § 12.
g) Metalli preziosi, indirettamente tramite quote in altri investimenti collettivi di capitale.
h) Materie prime, indirettamente tramite quote in altri investimenti collettivi di capitale.
i) Obbligazioni convertibili, notes convertibili, prestiti a opzione, indirettamente tramite quote in altri investi- menti collettivi di capitale.
j) Altri investimenti oltre a quelli precedentemente men- zionati alle lettere da a a i, ma in totale al massimo fino al 10% del patrimonio del comparto; non sono autorizzati (i) investimenti diretti in metalli preziosi, certificati di metalli preziosi, merci e titoli di merci nonché (ii) autentiche vendite allo scoperto di investi- menti di qualunque tipo.
– ESG 25 Fund
– ESG 50 Fund
– ESG 75 Fund
2. L’obiettivo di investimento dei comparti consiste innan- zitutto nell’ottenimento di un rating ESG ponderato per gli investimenti almeno pari a quello dell’indice di riferi- mento definito nel prospetto.
Per via della struttura multi-asset del fondo è possibile impiegare fondi target e strategie sostenibili che utiliz- zano uno dei seguenti approcci alla sostenibilità o una combinazione di essi: esclusioni (negative screening), approccio bestinclass, approccio di integrazione dei fattori ESG, stewardship (active ownership), esercizio dei diritti di voto (voting), engagement
e altri (fondi target e strategie che UBS Asset Manage- ment qualifica come fondi E-Tilting). Per informazioni in merito ai criteri di sostenibilità dei fondi target si riman- da al prospetto, sezione 1.9.2 Obiettivo di investimento e politica di investimento dei comparti. Per maggiori informazioni sugli approcci alla sostenibilità si rimanda al prospetto, sezione 1.9.1 Criteri di sostenibilità. Per l’attuazione della politica di investimento dei comparti si punta a conseguire per ogni comparto, mediante un’a- deguata selezione dei fondi target, un rischio comples- sivo corrispondente a quello di un portafoglio strategico diversificato.
UBS Asset Management qualifica questi comparti come fondi Sustainability Focus. Per maggiori informazioni in merito, consultare il prospetto.
a) Per questi comparti sono ammessi come investimenti: aa) obbligazioni, obbligazioni convertibili, notes con-
vertibili, prestiti a opzione e notes denominati in monete liberamente convertibili nonché altri titoli e diritti di credito a tasso fisso o variabile di debi- tori privati e pubblici di tutto il mondo;
ab) strumenti del mercato monetario denominati in monete liberamente convertibili di emittenti sviz- zeri ed esteri;
ac) titoli e diritti di partecipazione (azioni, buoni di godimento, quote di società cooperative, buoni di partecipazione e simili) di società a livello mondia- le;
ad) quote di altri investimenti collettivi di capitale ai sensi del punto 1 lett. ca-cg, che investono il loro patrimonio negli investimenti sopra menzionati;
ae) derivati (warrant inclusi) sugli investimenti di cui sopra.
b) Detratte le liquidità, la direzione del fondo investe
– almeno il 70% del patrimonio dei comparti in quote di altri investimenti collettivi di capitale di diritto svizzero della categoria «Fondi in valori mobiliari» e «Altri fondi per investimenti tradizio- nali» secondo il punto 1 lett. ca e cb nonché in quote di altri investimenti collettivi di capitale di diritto estero secondo il punto 1 lett. ce e cf;
– al massimo il 15% in quote di altri investimenti collettivi di capitale di diritto svizzero della catego- ria «Fondi immobiliari» secondo il punto1 lett. cd;
– al massimo il 30% in investimenti diretti secondo le lett. aa-ac;
– per il comparto – ESG 25 Fund mediamente il 25%, per il comparto – ESG 50 Fund media- mente il 50% e per il comparto – ESG 75 Fund mediamente il 75% del patrimonio del comparto direttamente e indirettamente in titoli e diritti di partecipazione secondo la lett. ac.
c) Inoltre, la direzione del fondo è tenuta a osservare le seguenti limitazioni di investimento riferite al patrimo- nio dei comparti dopo la detrazione delle liquidità:
– in linea di massima, i fondi target devono poter garantire la frequenza dei riscatti di questo com- parto strutturato come un fondo di fondi;
– l’acquisizione di fondi di fondi è consentita fino a un massimo del 20%; si tratta di fondi di fondi
della categoria «Altri fondi per investimenti tradi- zionali» nonché di fondi di fondi della categoria
«Fondi immobiliari». Per questi fondi target è esclusa l’acquisizione di fondi di fondi;
– investimenti in fondi target secondo il punto 1 lett. cc e cg complessivamente fino a un massimo del 10%.
d) Ai sensi delle prescrizioni sulla ripartizione del rischio (§ 15), la direzione del fondo può investire per il com- parto – ESG 25 Fund fino al 50% del patrimonio del comparto rispettivamente in quote del fondo target
«UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Inland ESG Passive II» e «UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland ESG Passive II», per il comparto – ESG 50 Fund fino al 40% del patrimonio del comparto rispet- tivamente in quote del fondo target «UBS (CH) Insti- tutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive II» e «UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II» e per il comparto
– ESG 75 Fund fino al 55% del patrimonio del com- parto rispettivamente in quote del fondo target «UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders
Passive II» e «UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II».
Questi fondi target devono presentare la medesima frequenza di riscatto. Non devono comportare un accumulo di commissioni per l’investitore e devono consentire alla direzione del fondo la massima traspa- renza sull’investimento e sulle commissioni.
– ESG 100 Fund
2. L’obiettivo di investimento dei comparti consiste innan- zitutto nell’ottenimento di un rating ESG ponderato per gli investimenti almeno pari a quello dell’indice di riferi- mento definito nel prospetto.
Per via della struttura multi-asset del fondo è possibile impiegare fondi target e strategie sostenibili che utiliz- zano uno dei seguenti approcci alla sostenibilità o una combinazione di essi: esclusioni (negative screening), approccio bestinclass, approccio di integrazione dei fattori ESG, stewardship (active ownership), esercizio dei diritti di voto (voting), engagement
e altri (fondi target e strategie che UBS Asset Manage- ment qualifica come fondi E-Tilting). Per informazioni in merito ai criteri di sostenibilità dei fondi target si riman- da al prospetto, sezione 1.9.2 Obiettivo di investimento e politica di investimento dei comparti. Per maggiori informazioni sugli approcci alla sostenibilità si rimanda al prospetto, sezione 1.9.1 Criteri di sostenibilità. Per l’attuazione della politica di investimento dei comparti si punta a conseguire per ogni comparto, mediante un’a- deguata selezione dei fondi target, un rischio comples- sivo corrispondente a quello di un portafoglio strategico diversificato.
UBS Asset Management qualifica questi comparti come fondi Sustainability Focus. Per maggiori informazioni in merito, consultare il prospetto.
a) Detratte le liquidità, la direzione del fondo investe fino al 100% del patrimonio del comparto in:
ab) strumenti del mercato monetario denominati in monete liberamente convertibili di emittenti sviz- zeri ed esteri;
ac) quote di investimenti collettivi di capitale secondo il punto 1 lett. ca, cb, cf e ch che, ai sensi dei loro documenti, investono il proprio patrimonio in modo conforme alle direttive di questo comparto o parti di queste;
ad) derivati (warrant inclusi) sugli investimenti di cui sopra.
Nel caso di allocazioni in investimenti collettivi di capitale ai sensi della precedente lett. ac, la direzione del fondo si assicura che, su base consolidata, almeno il 90% del patrimonio del comparto sia investito in titoli e diritti di partecipazione.
b) Inoltre, la direzione del fondo è tenuta a osservare le seguenti limitazioni di investimento riferite al patrimo- nio del comparto dopo la detrazione delle liquidità:
– obbligazioni, prestiti a opzione e notes denomina- ti in monete liberamente convertibili e altri titoli e diritti di credito a tasso fisso o variabile di debitori privati e pubblici di emittenti svizzeri ed esteri detenuti indirettamente tramite quote di investi- menti collettivi di capitale non devono superare il 10%;
– i fondi immobiliari secondo il punto 1 lett. ch non devono superare il 15%;
– in linea di massima, i fondi target devono poter garantire la frequenza dei rimborsi di questo fon- do di fondi;
– nessun fondo di fondi.
c) Ai sensi delle prescrizioni sulla ripartizione del rischio (§ 15), la direzione del fondo può investire fino al 35% del patrimonio del comparto in quote del fondo target «UBS (CH) Investment Fund – Equities Xxxxxxx- land ESG Passive All II» e fino al 70% del patrimonio del comparto rispettivamente in quote del fondo target «UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive II» e «UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II». Questi fondi target devono presentare la medesima frequenza di riscatto. Non devono comportare un accumulo di commissioni per l’investitore e devono consentire alla direzione del fondo la massima traspa- renza sull’investimento e sulle commissioni.
3. La direzione del fondo assicura una gestione adeguata della liquidità. I dettagli sono descritti nel prospetto.
§ 9 Liquidità
Per ciascun comparto, la direzione del fondo può inoltre detenere liquidità adeguate nell’unità di conto del compar- to corrispondente e in tutte le monete in cui il comparto corrispondente può effettuare investimenti. Si considerano liquidità gli averi bancari a vista e a termine con scadenze fino a dodici mesi.
B. Tecniche e strumenti d’investimento
§ 10 Prestiti di valori mobiliari
1. La direzione del fondo ha la facoltà di concedere in pres- tito qualsiasi tipo di valore mobiliare negoziato in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico.
2. La direzione del fondo ha la facoltà di concedere in pres- tito valori mobiliari a un mutuatario a proprio nome e per proprio conto (operazione in qualità di «principal»), oppure di delegare tale operazione a un intermediario operante sia in via di rappresentanza indiretta a titolo fiduciario («agent») che in via di rappresentanza diretta («finder»).
3. La direzione del fondo è tenuta a effettuare prestiti di valori mobiliari solo con mutuatari e intermediari di pri- ma qualità specializzati in questo genere di operazioni e sottoposti alla vigilanza, quali banche, broker e impre- se di assicurazione, nonché con controparti centrali e depositari centrali autorizzati e riconosciuti in grado di garantire un’esecuzione ineccepibile del prestito di valori mobiliari.
4. La direzione del fondo, premesso che debba rispettare un termine di disdetta non superiore ai 7 giorni lavorativi bancari prima di poter tornare a disporre legalmente
dei valori mobiliari prestati, è autorizzata a concedere in prestito per ciascun comparto al massimo il 50% di
ogni posizione di titoli prestabili. La direzione del fondo, qualora ottenga dal mutuatario o dall’intermediario la garanzia contrattuale di poter disporre legalmente dei valori mobiliari prestati lo stesso giorno o il giorno lavo- rativo bancario successivo, è autorizzata a prestare fino al 100% di ogni posizione di titoli prestabili.
5. La direzione del fondo, d’intesa con il mutuatario o con l’intermediario, stabilisce che quest’ultimo costituisca in pegno o trasferisca la proprietà a favore della direzione del fondo delle garanzie, a norma dell’art. 51 OICol-FIN- MA, al fine di tutelare il diritto alla restituzione. Il valore delle garanzie deve essere congruo e ammontare in qua- lunque momento ad almeno il 105% del valore venale dei valori mobiliari prestati. L’emittente delle garanzie deve presentare un’elevata solvibilità e le garanzie non devono essere emesse dalla controparte o da una soci- età appartenente al o dipendente dal gruppo della con- troparte. Le garanzie devono denotare un’elevata liqui- dità, essere negoziate a un prezzo trasparente in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pub-
blico e devono essere valutate almeno in ogni giornata di negoziazione in borsa. Nell’amministrare le garanzie la direzione del fondo o i rispettivi mandatari devono soddisfare gli obblighi e i requisiti previsti dall’art. 52 OICol-FINMA. In particolare le garanzie devono essere adeguatamente diversificate in termini di paesi, mercati ed emittenti e, a riguardo, l’adeguata diversificazione degli emittenti si intende conseguita quando le garanzie detenute di un singolo emittente non corrispondono a più del 20% del valore netto d’inventario. Sono fatte salve eccezioni per investimenti garantiti o emessi da un ente pubblico ai sensi dell’art. 83 Ol-Col. La direzione del fondo e/o i suoi mandatari devono altresì poter otte- nere il potere di disposizione e il diritto di disporre sulle garanzie ricevute in caso di insolvenza della controparte, in qualsiasi momento e senza il coinvolgimento della controparte o senza la sua approvazione. Le garanzie ricevute devono essere custodite presso la banca deposi- taria. Su mandato della direzione del fondo, le garanzie ricevute possono essere custodite presso un ufficio di custodia terzo soggetto a vigilanza, se la proprietà sulle garanzie non viene trasferita e l’ufficio di custodia terzo è indipendente dalla controparte.
6. Il mutuatario o l’intermediario è responsabile del paga- mento puntuale e integrale dei redditi in scadenza durante il periodo del prestito, dell’esercizio di altri diritti patrimoniali nonché della restituzione, conformemente al contratto, di valori mobiliari dello stesso genere, della stessa quantità e qualità.
7. La banca depositaria vigila affinché il prestito di valori mobiliari venga effettuato in modo sicuro e contrattu- almente corretto, controllando segnatamente il rispetto delle condizioni riguardanti le garanzie. Anche durante il prestito, essa esplica gli incarichi amministrativi che le spettano in base al regolamento di deposito e fa valere
tutti i diritti derivanti dai valori mobiliari prestati, se ques- ti non sono già stati ceduti conformemente al contratto quadro applicabile.
8. Il prospetto contiene ulteriori informazioni sulla strategia in materia di garanzie.
§ 11 Operazioni di pronti contro termine
La direzione del fondo non effettua operazioni di pronti contro termine.
§ 12 Derivati
1. La direzione del fondo può utilizzare strumenti derivati. Essa provvede affinché l’uso dei derivati non causi, per il suo effetto economico, anche in circostanze di mercato straordinarie, incongruenze con gli obiettivi di investi- mento definiti nel presente contratto del fondo, nel prospetto e nelle informazioni chiave per le investitrici e gli investitori risp. nel foglio informativo di base risp. un cambiamento delle caratteristiche di investimento dei comparti. Inoltre, i valori sottostanti dei derivati devono rientrare tra gli investimenti ammessi per il rispettivo comparto ai sensi del presente contratto del fondo. Nell’ambito degli investimenti collettivi di capitale i deri- vati possono essere utilizzati soltanto a fini di copertura valutaria. È fatta salva la copertura dei rischi di mercato, di tasso d’interesse e di credito per investimenti collettivi di capitale, a condizione che tali rischi siano chiaramente determinabili e misurabili.
2. Il calcolo dei rischi avviene in base all’approccio Com- mitment I. L’utilizzo di derivati, tenendo conto della copertura necessaria ai sensi del presente paragrafo, non produce quindi alcun effetto leva sul patrimonio dei comparti e non dà luogo a vendite allo scoperto.
3. È consentito unicamente l’utilizzo di derivati basilari, ossia:
a) option call o put il cui valore alla scadenza dipende linearmente dalla differenza positiva o negativa tra il valore venale del sottostante e il prezzo di esercizio e che è nullo se la differenza è di segno opposto;
b) credit default swap (CDS);
c) swap i cui pagamenti dipendono linearmente e in modo «non-path dependent» dal valore del sotto- stante o da un importo assoluto;
d) contratti a termine (future e forward) il cui valore dipende linearmente dal valore del sottostante.
4. In relazione all’effetto economico, l’utilizzo di derivati corrisponde a una vendita (riduzione dell’esposizione) oppure a un acquisto (aumento dell’esposizione) di un valore di base.
5. a) Nel caso di derivati che implicano una riduzione dell’esposizione, gli impegni assunti devono essere coperti in permanenza dai sottostanti corrispondenti, ad eccezione delle lettere b e d.
b) Una copertura con altri investimenti è ammessa se il derivato che riduce l’esposizione si basa su un indice
– calcolato da un istituto esterno e indipendente;
– rappresentativo degli investimenti usati per coper- tura;
– in correlazione adeguata con questi investimenti.
c) La direzione del fondo deve poter disporre in ogni momento e senza restrizioni dei valori sottostanti o degli investimenti.
d) Un derivato riduttivo dell’esposizione può essere ponderato con il «delta» per il calcolo dei sottostanti corrispondenti.
6. Per i derivati accrescitivi dell’esposizione, gli equivalenti dei sottostanti devono essere coperti in permanenza da mezzi analoghi alla liquidità ai sensi dell’art. 34 cpv. 5 OICol-FINMA. Per i future, le opzioni, gli swap e i forward, l’equivalente del sottostante si calcola ai sensi dell’allegato 1 OICol-FINMA.
7. Nella compensazione delle posizioni in derivati la direzio- ne del fondo deve tenere conto delle seguenti regole:
a) Le posizioni opposte in derivati dello stesso sotto- stante, nonché le posizioni opposte in derivati e in investimenti nello stesso sottostante possono essere compensate reciprocamente, a prescindere dalla sca- denza dei derivati («netting»), se l’operazione in deri- vati è stata conclusa unicamente al fine di eliminare i rischi correlati ai derivati o agli investimenti acquistati, posto che i rischi sostanziali non siano trascurati e l’importo imputabile dei derivati sia determinato ai sensi dell’art. 35 OICol-FINMA.
b) Per le operazioni di copertura in cui i derivati non si riferiscono allo stesso sottostante del valore patrimo- niale da coprire, ai fini della compensazione, oltre alle disposizioni di cui alla lett. a, devono essere sod- disfatti i requisiti («hedging») secondo cui le opera- zioni in derivati non possono basarsi su una strategia
d’investimento finalizzata al conseguimento di utili. In aggiunta, il derivato deve comportare una riduzione riscontrabile del rischio, i rischi del derivato devono essere compensati, i derivati, i sottostanti o gli ele- menti patrimoniali da compensare devono riferirsi alla stessa classe di strumenti finanziari e la strategia di copertura deve risultare effettiva anche in condizioni di mercato straordinarie.
c) I derivati utilizzati esclusivamente per la copertura dei rischi di cambio delle monete estere e che non creano alcun effetto leva o non comportano rischi di merca- to aggiuntivi possono essere compensati nel calcolo dell’impegno complessivo in derivati, prescindendo dai requisiti della lett. b.
d) Sono ammesse operazioni di copertura garantite da derivati sui tassi d’interesse. Le obbligazioni conver-
tibili possono non essere prese in considerazione nel calcolo dell’impegno in derivati.
8. La direzione del fondo può utilizzare derivati standardiz- zati o non standardizzati. Essa può effettuare operazioni su derivati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico, oppure fuori borsa (over-the- counter, OTC).
9. a) La direzione del fondo può concludere operazioni OTC unicamente con intermediari finanziari specia- lizzati in questo genere di transazioni, sottoposti a vigilanza e che garantiscono un’esecuzione ineccepi- bile delle operazioni. Se la controparte non è la banca depositaria, la controparte o il suo garante deve disporre di un’elevata solvibilità.
b) Un derivato OTC deve poter essere valutato quotidia- namente in modo affidabile e comprensibile e deve poter essere alienato, liquidato o chiuso con un’ope- razione di compensazione in ogni momento e al valo- re venale.
c) Se per un derivato OTC non è disponibile alcun prez- zo di mercato, il prezzo dovrà essere ricostruibile sulla scorta di un modello di valutazione adeguato e rico- nosciuto nella prassi, che si basi sul valore venale dei sottostanti dai quali è tratto il derivato. Prima di stipu- lare un contratto su un simile derivato, è necessario procurarsi le offerte concrete di almeno due contro- parti e, a riguardo, il contratto è da stipularsi con la controparte che sottopone la migliore offerta in ter- mini di prezzo. Eventuali deroghe a questo principio sono ammesse per motivi di ripartizione dei rischi o qualora altri elementi contrattuali, come la solvibilità o l’offerta di servizi della controparte, facciano sembra- re un’altra offerta complessivamente più vantaggiosa per gli investitori. Inoltre, in via eccezionale è possibile rinunciare a raccogliere offerte da almeno due contro- parti se è nell’interesse degli investitori. Le ragioni in tal senso, come pure la stipulazione del contratto e la determinazione del prezzo, devono essere documen- tate in maniera comprensibile.
d) Nell’ambito di un’operazione OTC, la direzione del fondo e/o i rispettivi mandatari possono accettare uni- camente le garanzie che soddisfano i requisiti riportati all’art. 51 OICol-FINMA. L’emittente delle garanzie deve presentare un’elevata solvibilità e le garanzie non devono essere emesse dalla controparte o da una società appartenente al o dipendente dal gruppo della controparte. Le garanzie devono denotare un’elevata liquidità, essere negoziate a un prezzo trasparente in borsa o su un altro mercato regolamentato e acces- sibile al pubblico e devono essere valutate almeno in ogni giornata di negoziazione in borsa. Nell’ammini- strare le garanzie la direzione del fondo o i rispettivi mandatari devono soddisfare gli obblighi e i requisiti previsti dall’art. 52 OICol-FINMA. In particolare le garanzie devono essere adeguatamente diversificate in termini di paesi, mercati ed emittenti e, a riguardo, l’adeguata diversificazione degli emittenti si intende conseguita quando le garanzie detenute di un singolo emittente non corrispondono a più del 20% del valo- re netto d’inventario. Sono fatte salve eccezioni per investimenti garantiti o emessi da un ente pubblico ai sensi dell’art. 83 OlCol. La direzione del fondo e/o i suoi mandatari devono altresì poter ottenere il potere di disposizione e il diritto di disporre sulle garanzie ricevute in caso di insolvenza della controparte, in qualsiasi momento e senza il coinvolgimento della controparte o senza la sua approvazione. Le garan- zie ricevute devono essere custodite presso la banca depositaria. Su mandato della direzione del fondo,
le garanzie ricevute possono essere custodite presso
un ufficio di custodia terzo soggetto a vigilanza, se la proprietà sulle garanzie non viene trasferita e l’ufficio di custodia terzo è indipendente dalla controparte.
10. Nell’ambito del rispetto delle limitazioni d’investimento legali e contrattuali (limiti massimi e minimi) l’utilizzo dei derivati deve avvenire in conformità con la normativa sugli investimenti collettivi di capitale.
11. Il prospetto contiene ulteriori informazioni circa:
– il significato dei derivati nell’ambito della strategia di investimento;
– gli effetti dell’utilizzo dei derivati sul profilo di rischio dei comparti;
– i rischi di controparte dei derivati;
– i derivati su crediti;
– la strategia in materia di garanzie.
§ 13 Assunzione e concessione di crediti
1. La direzione del fondo non può concedere crediti per conto dei comparti.
Il prestito di valori mobiliari ai sensi del § 10 e i pronti contro termine sotto forma di Reverse Repo ai sensi del
§ 11 non sono considerati concessioni di credito ai sensi del presente paragrafo.
2. Per ciascun comparto, la direzione del fondo può accett- are temporaneamente crediti pari a un massimo del 25% del suo patrimonio netto.
§ 14 Gravami a carico del patrimonio dei comparti
1. La direzione può costituire in pegno o fornire in garanzia a carico di ciascun comparto al massimo il 60% del pat- rimonio netto di tale comparto.
2. Non è permesso gravare il patrimonio dei comparti con fideiussioni. Un derivato creditizio accrescitivo dell’impegno non è considerato come fideiussione ai sensi del presente paragrafo.
C. Limitazioni d’investimento
§ 15 Ripartizione dei rischi
– ESG 25 Fund
1. Da integrare nelle prescrizioni sulla ripartizione dei rischi sono:
a) gli investimenti ai sensi del § 8, eccetto i derivati indicizzati, se l’indice è sufficientemente diversificato, rappresentativo del mercato al quale si riferisce e pub- blicato in modo adeguato;
b) le liquidità di cui al § 9;
c) i crediti nei confronti di controparti di operazioni OTC.
2. Le società che costituiscono un gruppo in virtù delle prescrizioni internazionali in materia di rendiconto sono considerate come un unico emittente.
3. Il comparto deve investire in almeno cinque diversi inve- stimenti collettivi di capitale (fondi target).
4. La direzione del fondo può investire al massimo il 30% del patrimonio del comparto in quote dello stesso fondo target.
In deroga a quanto precede:
La direzione del fondo può investire fino al 50% del patrimonio del comparto rispettivamente in quote del fondo target «UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Inland ESG Passive II» e «UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland ESG Passive II».
Questi fondi target devono presentare la medesima fre- quenza di riscatto. Non devono comportare un accumu- lo di commissioni per l’investitore e devono consentire alla direzione del fondo la massima trasparenza sull’inve- stimento e sulle commissioni.
5. È possibile investire fino a un massimo del 15% del patrimonio del comparto in fondi di fondi della catego-
xxx «Altri fondi per investimenti tradizionali» o «Fondi immobiliari».
6. La direzione del fondo può investire al massimo il 20% del patrimonio del comparto, compresi i derivati, in valo- ri mobiliari e strumenti del mercato monetario del mede- simo emittente. Il valore complessivo dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario degli emittenti presso i quali è investito oltre il 10% del patrimonio del comparto non deve superare il 60% del patrimonio del comparto. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai punti 7 e 8.
7. La direzione del fondo può investire al massimo il 20% del patrimonio del comparto in depositi a vista e a termi- ne presso la medesima banca. Questo limite è compren- sivo sia delle liquidità di cui al § 9 sia degli investimenti in averi bancari di cui al § 8.
8. La direzione del fondo può investire al massimo il 5% del patrimonio del comparto in operazioni OTC presso la medesima controparte. Il limite sale al 10% del patrimo- nio del comparto se la controparte è una banca con sede in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea o in un altro Stato in cui è soggetta a una vigilanza equi- valente a quella svizzera.
Qualora i crediti da operazioni OTC siano coperti da garanzie sotto forma di attività liquide conformemen- te agli artt. da 50 a 55 OICol-FINMA, detti crediti non vengono presi in considerazione all’atto del calcolo del rischio di controparte.
9. Gli investimenti, gli averi e i crediti ai sensi dei precedenti punti 6-8 presso il medesimo emittente o debitore non possono superare complessivamente il 20% del patrimo- nio del comparto. Sono riservati i limiti maggiori previsti dai seguenti punti 14 e 15.
10. Gli investimenti ai sensi del precedente punto 6 del mede- simo gruppo aziendale non possono superare complessi- vamente il 20% del patrimonio del comparto. Sono riser- vati i limiti maggiori previsti dai seguenti punti 14 e 15.
11. La direzione del fondo non può acquistare diritti di par- tecipazione che ammontano complessivamente a oltre il 10% dei diritti di voto o che le consentano di esercitare un influsso essenziale sulla direzione di un emittente.
12. La direzione del fondo non può acquistare per il patri- monio del comparto più del 10% né dei titoli di parteci- pazione senza diritto di voto, né delle obbligazioni né/o degli strumenti del mercato monetario del medesimo emittente come pure non più del 30% delle quote di altri investimenti collettivi di capitale.
In deroga a quanto precede:
Per il patrimonio del comparto, la direzione del fondo può rispettivamente acquistare fino al 45% delle quote dei fondi target «UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland ESG Passive II» e «UBS (CH) Institutional Fund 3 – Global Aggregate Bonds ESG Passive (CHF hed- ged) II».
Queste limitazioni non si applicano se al momento dell’acquisto non è possibile calcolare l’importo lordo delle obbligazioni, degli strumenti del mercato moneta- rio o delle quote di altri investimenti collettivi di capitale.
13. Le limitazioni ai sensi dei precedenti punti 11 e 12 non si applicano ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato o da un ente di diritto pubblico dell’OCSE oppure da un’organizzazio- ne internazionale di diritto pubblico alla quale appartie- ne la Svizzera o uno Stato dell’Unione europea.
14. Il limite del 20% menzionato al punto 6 è portato al 30% per emittente se i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da uno Stato dell’OCSE, da un ente di diritto pubblico dell’OCSE o da un’organizzazione internazionale di diritto pubblico alla quale appartiene la Svizzera o uno Stato dell’Unione
europea. I valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario succitati non vengono considerati all’atto dell’applicazione del limite del 60% di cui al punto 6. I singoli limiti di cui ai punti 6 e 8 non possono tuttavia essere cumulati con il succitato limite del 30%.
15. ll limite del 20% di cui al punto 6 aumenta al 35% se i valori mobiliari sono emessi o garantiti dalla Centrale
delle banche cantonali svizzere per le obbligazioni fon- diarie SA o dalla Banca di Obbligazioni fondiarie degli istituti ipotecari svizzeri SA. Può essere investito in valori mobiliari provenienti dalla stessa emissione non oltre il 30% del patrimonio del relativo comparto. I valori mobi- liari succitati non vengono considerati all’atto dell’ap- plicazione del limite del 60% di cui al punto 6. I singoli limiti di cui ai punti 6 e 8 non possono tuttavia essere cumulati con il succitato limite del 35%.
16. La direzione del fondo si attiene inoltre alle prescrizioni della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e delle sue ordinanze.
– ESG 50 Fund
1. Da integrare nelle prescrizioni sulla ripartizione dei rischi sono:
a) gli investimenti ai sensi del § 8, eccetto i derivati indicizzati, se l’indice è sufficientemente diversificato, rappresentativo del mercato al quale si riferisce e pub- blicato in modo adeguato;
b) le liquidità di cui al § 9;
c) i crediti nei confronti di controparti di operazioni OTC.
2. Le società che costituiscono un gruppo in virtù delle prescrizioni internazionali in materia di rendiconto sono considerate come un unico emittente.
3. Il comparto deve investire in almeno cinque diversi inve- stimenti collettivi di capitale (fondi target).
4. La direzione del fondo può investire al massimo il 30% del patrimonio del comparto in quote dello stesso fondo target.
In deroga a quanto precede:
La direzione del fondo può investire fino al 40% del patrimonio del comparto rispettivamente in quote del fondo target «UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive II» e «UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hed- ged) II».
Questi fondi target devono presentare la medesima fre- quenza di riscatto. Non devono comportare un accumu- lo di commissioni per l’investitore e devono consentire alla direzione del fondo la massima trasparenza sull’inve- stimento e sulle commissioni.
5. È possibile investire fino a un massimo del 15% del patrimonio del comparto in fondi di fondi della catego- ria «Altri fondi per investimenti tradizionali» o «Fondi immobiliari».
6. La direzione del fondo può investire al massimo il 10% del patrimonio del comparto, compresi i derivati, in valo- ri mobiliari e strumenti del mercato monetario del mede- simo emittente. Il valore complessivo dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario degli emittenti presso i quali è investito oltre il 5% del patrimonio del comparto non deve superare il 40% del patrimonio del comparto. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai punti 7 e 8.
7. La direzione del fondo può investire al massimo il 20% del patrimonio del comparto in depositi a vista e a termi- ne presso la medesima banca. Questo limite è compren- sivo sia delle liquidità di cui al § 9 sia degli investimenti in averi bancari di cui al § 8.
8. La direzione del fondo può investire al massimo il 5% del patrimonio del comparto in operazioni OTC presso la medesima controparte. Il limite sale al 10% del patrimo-
nio del comparto se la controparte è una banca con sede in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea o in un altro Stato in cui è soggetta a una vigilanza equi- valente a quella svizzera.
Qualora i crediti da operazioni OTC siano coperti da garanzie sotto forma di attività liquide conformemen- te agli artt. da 50 a 55 OICol-FINMA, detti crediti non vengono presi in considerazione all’atto del calcolo del rischio di controparte.
9. Gli investimenti, gli averi e i crediti ai sensi dei precedenti punti 6-8 presso il medesimo emittente o debitore non possono superare complessivamente il 20% del patrimo- nio del comparto. Sono riservati i limiti maggiori previsti dal successivo punto 14.
10. Gli investimenti ai sensi del precedente punto 6 del medesimo gruppo aziendale non possono superare complessivamente il 20% del patrimonio del comparto. Sono riservati i limiti maggiori previsti dal successivo punto 14.
11. La direzione del fondo non può acquistare diritti di par- tecipazione che ammontano complessivamente a oltre il 10% dei diritti di voto o che le consentano di esercitare un influsso essenziale sulla direzione di un emittente.
12. La direzione del fondo non può acquistare per il patri- monio del comparto più del 10% né dei titoli di parteci- pazione senza diritto di voto, né delle obbligazioni né/o degli strumenti del mercato monetario del medesimo emittente come pure non più del 30% delle quote di altri investimenti collettivi di capitale.
In deroga a quanto precede:
Per il patrimonio del comparto, la direzione del fondo può acquistare rispettivamente fino al 49% delle quote dei fondi target «UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland ESG Passive II», «UBS (CH) Institutional Fund 3 – Global Aggregate Bonds ESG Passive (CHF hedged) II», «UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive II» e «UBS (CH) Institutio- nal Fund – Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II», «UBS (CH) Institutional Fund – Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II» e «UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Markets Sustainable Lea- ders (USD)».
Queste limitazioni non si applicano se al momento dell’acquisto non è possibile calcolare l’importo lordo delle obbligazioni, degli strumenti del mercato moneta- rio o delle quote di altri investimenti collettivi di capitale.
13. Le limitazioni ai sensi dei precedenti punti 11 e 12 non si applicano ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato
o da un ente di diritto pubblico dell’OCSE oppure da un’organizzazione internazionale di diritto pubblico alla quale appartiene la Svizzera o uno Stato dell’Unione europea.
14. Il limite del 10% menzionato al punto 6 è portato al 30% per emittente se i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da uno Stato dell’OCSE, da un ente di diritto pubblico dell’OCSE
o da un’organizzazione internazionale di diritto pubblico alla quale appartiene la Svizzera o uno Stato dell’Unione europea. I valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario succitati non vengono considerati all’atto dell’applicazione del limite del 40% di cui al punto 6. I singoli limiti di cui ai punti 6 e 8 non possono tuttavia essere cumulati con il succitato limite del 30%.
15. La direzione del fondo si attiene inoltre alle prescrizioni della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e delle sue ordinanze.
– ESG 75 Fund
1. Da integrare nelle prescrizioni sulla ripartizione dei rischi sono:
a) gli investimenti ai sensi del § 8, eccetto i derivati indicizzati, se l’indice è sufficientemente diversificato, rappresentativo del mercato al quale si riferisce e pub- blicato in modo adeguato;
b) le liquidità di cui al § 9;
c) i crediti nei confronti di controparti di operazioni OTC.
2. Le società che costituiscono un gruppo in virtù delle prescrizioni internazionali in materia di rendiconto sono considerate come un unico emittente.
3. Il comparto deve investire in almeno cinque diversi inve- stimenti collettivi di capitale (fondi target).
4. La direzione del fondo può investire al massimo il 30% del patrimonio del comparto in quote dello stesso fondo target.
In deroga a quanto precede:
La direzione del fondo può investire fino al 55% del patrimonio del comparto rispettivamente in quote del fondo target «UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive II» e «UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hed- ged) II».
Questi fondi target devono presentare la medesima fre- quenza di riscatto. Non devono comportare un accumu- lo di commissioni per l’investitore e devono consentire alla direzione del fondo la massima trasparenza sull’inve- stimento e sulle commissioni.
5. È possibile investire fino al 15% del patrimonio del com- parto in fondi di fondi della categoria «Altri fondi per investimenti tradizionali» o «Fondi immobiliari».
6. La direzione del fondo può investire al massimo il 20% del patrimonio del comparto, compresi i derivati, in valo- ri mobiliari e strumenti del mercato monetario del mede- simo emittente. Il valore complessivo dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario degli emittenti presso i quali è investito oltre il 10% del patrimonio del comparto non deve superare il 60% del patrimonio del comparto. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai punti 7 e 8.
7. La direzione del fondo può investire al massimo il 20% del patrimonio del comparto in depositi a vista e a termi- ne presso la medesima banca. Questo limite è compren- sivo sia delle liquidità di cui al § 9 sia degli investimenti in averi bancari di cui al § 8.
8. La direzione del fondo può investire al massimo il 10% del patrimonio del comparto in operazioni OTC presso la medesima controparte. Il limite sale al 20% del patrimo- nio del comparto se la controparte è una banca con sede in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea o in un altro Stato in cui è soggetta a una vigilanza equi- valente a quella svizzera.
Qualora i crediti da operazioni OTC siano coperti da garanzie sotto forma di attività liquide conformemen- te agli artt. da 50 a 55 OICol-FINMA, detti crediti non vengono presi in considerazione all’atto del calcolo del rischio di controparte.
9. Gli investimenti, gli averi e i crediti ai sensi dei precedenti punti 6-8 presso il medesimo emittente o debitore non possono superare complessivamente il 20% del patrimo- nio del comparto. Sono riservati i limiti maggiori previsti dal successivo punto 14.
10. Gli investimenti ai sensi del precedente punto 6 del medesimo gruppo aziendale non possono superare complessivamente il 20% del patrimonio del comparto. Sono riservati i limiti maggiori previsti dal successivo punto 14.
11. La direzione del fondo non può acquistare diritti di par- tecipazione che ammontano complessivamente a oltre il
10% dei diritti di voto o che le consentano di esercitare un influsso essenziale sulla direzione di un emittente.
12. La direzione del fondo non può acquistare per il patri- monio del comparto più del 10% né dei titoli di parteci- pazione senza diritto di voto, né delle obbligazioni né/o degli strumenti del mercato monetario del medesimo emittente come pure non più del 30% delle quote di altri investimenti collettivi di capitale.
In deroga a quanto precede:
Per il patrimonio del comparto, la direzione del fondo può acquistare rispettivamente fino al 45% delle quote dei fondi target «UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive II», «UBS (CH) Institutio- nal Fund – Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II», «UBS (CH) Institutional Fund – Equities
Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II» e «UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Markets Sustainable Lea- ders (USD)».
Queste limitazioni non si applicano se al momento dell’acquisto non è possibile calcolare l’importo lordo delle obbligazioni, degli strumenti del mercato moneta- rio o delle quote di altri investimenti collettivi di capitale.
13. Le limitazioni ai sensi dei precedenti punti 11 e 12 non si applicano ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato
o da un ente di diritto pubblico dell’OCSE oppure da un’organizzazione internazionale di diritto pubblico alla quale appartiene la Svizzera o uno Stato dell’Unione europea.
14. Il limite del 20% menzionato al punto 6 è portato al 35% per emittente se i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da uno Stato dell’OCSE, da un ente di diritto pubblico dell’OCSE
o da un’organizzazione internazionale di diritto pubblico alla quale appartiene la Svizzera o uno Stato dell’Unione europea. I valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario succitati non vengono considerati all’atto dell’applicazione del limite del 60% di cui al punto 6. I singoli limiti di cui ai punti 6 e 8 non possono tuttavia essere cumulati con il succitato limite del 35%.
– ESG 100 Fund
1. Da integrare nelle prescrizioni sulla ripartizione dei rischi sono:
a) gli investimenti ai sensi del § 8, eccetto i derivati indicizzati, se l’indice è sufficientemente diversificato, rappresentativo del mercato al quale si riferisce e pub- blicato in modo adeguato;
b) le liquidità di cui al § 9;
c) i crediti nei confronti di controparti di operazioni OTC.
2. Le società che costituiscono un gruppo in virtù delle prescrizioni internazionali in materia di rendiconto sono considerate come un unico emittente.
3. Il comparto deve investire in almeno tre diversi investi- menti collettivi di capitale (fondi target).
4. La direzione del fondo può investire al massimo il 30% del patrimonio del comparto in quote dello stesso fondo target.
In deroga a quanto precede:
La direzione del fondo può investire fino al 35% del patrimonio del comparto in quote del fondo target
«UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland ESG Passive All II» e fino al 70% del patrimonio del comparto rispettivamente in quote del fondo target «UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive II» e «UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II».
Questi fondi target devono presentare la medesima fre- quenza di riscatto. Non devono comportare un accumu-
lo di commissioni per l’investitore e devono consentire alla direzione del fondo la massima trasparenza sull’inve- stimento e sulle commissioni.
5. La direzione del fondo può investire al massimo il 20% del patrimonio del comparto, compresi i derivati, in valo- ri mobiliari e strumenti del mercato monetario del mede- simo emittente. Il valore complessivo dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario degli emittenti presso i quali è investito oltre il 10% del patrimonio del comparto non deve superare il 60% del patrimonio del comparto. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai punti 6 e 7.
6. La direzione del fondo può investire al massimo il 20% del patrimonio del comparto in depositi a vista e a termi- ne presso la medesima banca. Questo limite è compren- sivo sia delle liquidità di cui al § 9 sia degli investimenti in averi bancari di cui al § 8.
7. La direzione del fondo può investire al massimo il 10% del patrimonio del comparto in operazioni OTC presso la medesima controparte. Il limite sale al 20% del patrimo- nio del comparto se la controparte è una banca con sede in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea o in un altro Stato in cui è soggetta a una vigilanza equi- valente a quella svizzera.
Qualora i crediti da operazioni OTC siano coperti da garanzie sotto forma di attività liquide conformemen- te agli artt. da 50 a 55 OICol-FINMA, detti crediti non vengono presi in considerazione all’atto del calcolo del rischio di controparte.
8. Gli investimenti, gli averi e i crediti ai sensi dei precedenti punti 5-7 presso il medesimo emittente o debitore non possono superare complessivamente il 20% del patrimo- nio del comparto. Sono riservati i limiti maggiori previsti dal successivo punto 13.
9. Gli investimenti ai sensi del precedente punto 5 del medesimo gruppo aziendale non possono superare com- plessivamente il 20% del patrimonio del comparto. Sono riservati i limiti maggiori previsti dal successivo punto 13.
10. La direzione del fondo non può acquistare diritti di par- tecipazione che ammontano complessivamente a oltre il 10% dei diritti di voto o che le consentano di esercitare un influsso essenziale sulla direzione di un emittente.
11. La direzione del fondo non può acquistare per il patri- monio del comparto più del 10% né dei titoli di parteci- pazione senza diritto di voto, né delle obbligazioni né/o degli strumenti del mercato monetario del medesimo emittente come pure non più del 30% delle quote di altri investimenti collettivi di capitale.
In deroga a quanto precede:
Per il patrimonio del comparto la direzione del fondo può acquistare fino al 35% delle quote del fondo target
«UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Lea- ders Passive (CHF hedged) II».
Queste limitazioni non si applicano se al momento dell’acquisto non è possibile calcolare l’importo lordo delle obbligazioni, degli strumenti del mercato moneta- rio o delle quote di altri investimenti collettivi di capitale.
12. Le limitazioni ai sensi dei precedenti punti 10 e 11 non si applicano ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato
o da un ente di diritto pubblico dell’OCSE oppure da un’organizzazione internazionale di diritto pubblico alla quale appartiene la Svizzera o uno Stato dell’Unione europea.
13. Il limite del 20% menzionato al punto 5 è portato al 35% per emittente se i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da uno Stato dell’OCSE, da un ente di diritto pubblico dell’OCSE
o da un’organizzazione internazionale di diritto pubblico alla quale appartiene la Svizzera o uno Stato dell’Unione europea. I valori mobiliari o gli strumenti del mercato
monetario succitati non vengono considerati all’atto dell’applicazione del limite del 60% di cui al punto 5. I singoli limiti di cui ai punti 5 e 7 non possono tuttavia essere cumulati con il succitato limite del 35%.
IV. Calcolo dei valori netti d’inventario nonché emissione e riscatto delle quote
§ 16 Calcolo dei valori netti d’inventario e ricorso allo swinging single pricing
1. Il valore netto d’inventario di ciascun comparto e delle quote delle singole classi è calcolato al valore venale alla fine dell’esercizio contabile nonché ogni giorno in cui vengono emesse o riscattate delle quote, in franchi
svizzeri (CHF). Il calcolo del patrimonio del comparto cor- rispondente non viene effettuato nei giorni di chiusura delle borse e/o dei mercati dei paesi in cui il patrimonio del comparto è maggiormente investito (ad es. festività bancarie o delle borse).
La direzione del fondo può tuttavia calcolare il valore netto d’inventario delle quote anche nei giorni in cui non sono emesse o riscattate quote («valore netto d’in- ventario non negoziabile»), ad es. quando l’ultimo gior- no civile di un mese cade in un giorno riportato al punto
5.2 del prospetto. Tali valori netti d’inventario non nego- ziabili possono essere pubblicati, ma possono essere uti- lizzati esclusivamente per effettuare statistiche e calcoli relativi alla performance (in particolare per effettuare raffronti con l’indice di riferimento) oppure per calcolare le commissioni, in nessun caso possono essere utilizzati come base per ordini di sottoscrizione e riscatti.
2. Gli investimenti negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico devono essere valutati in funzione dei corsi attuali pagati sul mercato principale. Gli altri investimenti o gli investimenti per i quali non sono disponibili corsi attuali sono valutati in funzione del prezzo che potrebbe essere ottenuto se fossero venduti con diligenza al momento della valuta- zione. Per stabilire il valore venale, la direzione del fondo usa, in questo caso, modelli e principi di valutazione appropriati e riconosciuti nella prassi.
3. Gli investimenti collettivi di capitale aperti vengono valu- tati al valore di riscatto e/o al valore netto d’inventario. Se sono periodicamente negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico, la dire- zione del fondo può valutarli ai sensi del punto 2.
4. Il valore degli strumenti del mercato monetario che non vengono negoziati in una borsa o su un mercato rego- lamentato e accessibile al pubblico viene determinato come segue: il prezzo di valutazione degli investimenti in questione si basa sulla rispettiva curva dei rendimenti. La valutazione che si basa sulla curva dei rendimenti fa riferimento alle componenti tasso d’interesse e spread. Si applicano i seguenti principi: per ogni strumento del mercato monetario viene estrapolato il tasso d’interesse più prossimo alla durata residua, che viene poi converti- to in una quotazione di mercato tenendo conto di uno
spread che rispecchia la solvibilità del debitore sottostan- te e che viene adeguato a fronte di cambiamenti signifi- cativi di detta solvibilità.
5. I depositi bancari sono valutati in base all’importo del rispettivo credito maggiorato degli interessi maturati. In caso di cambiamenti sostanziali delle condizioni di mer- cato o della solvibilità, la base di valutazione dei depositi bancari a termine viene adeguata alle nuove condizioni.
6. Il valore netto d’inventario della quota di una classe cor- risponde al valore venale della parte del patrimonio rap- presentata da tale classe, dedotti gli impegni del com- parto a essa attinenti, diviso per il numero delle quote della classe in circolazione e arrotondato a CHF 0.01.
7. Se il giorno di conferimento dell’ordine la somma delle sottoscrizioni e dei riscatti di quote di un comparto com- porta un afflusso o deflusso netto di capitali, il valore netto d’inventario di valutazione del comparto subisce rispettivamente un aumento o una riduzione (swinging single pricing). L’adeguamento massimo ammonta al 2% del valore netto d’inventario di valutazione. Sono considerate le spese accessorie (spread denaro/lettera, commissioni di borsa abituali sul mercato, commis- sioni, imposte e tasse ecc.) risultanti dall’investimento dell’importo versato o dalla vendita di una parte degli investimenti corrispondente alla quota riscattata. L’adeguamento comporta un incremento del valore netto d’inventario di valutazione se il movimento netto determina un aumento del numero di quote del com- parto, mentre comporta una riduzione del valore netto d’inventario di valutazione se il movimento netto causa una diminuzione del numero di quote. Conformemente al primo capoverso del presente punto, il valore netto d’inventario determinato tramite l’utilizzo dello swinging single pricing è pertanto un valore netto d’inventario modificato. Nell’adeguamento, anziché le spese acces- sorie medie appena menzionale, la direzione del fondo può anche considerare l’ammontare effettivo delle spese accessorie se ciò appare, a esclusiva discrezione della direzione del fondo, opportuno alla luce delle circostan- ze rilevanti (ad es. ammontare dell’importo, situazione di mercato generale, situazione di mercato specifica per la classe di quote interessata). In questo caso l’adegua- mento può risultare superiore o inferiore rispetto alle spese accessorie medie. Nei casi di cui al § 17 punto 4 e in altri casi straordinari è inoltre possibile, se la direzio- ne del fondo lo ritiene nell’interesse della comunità di investitori, superare il valore massimo del 2% del valore netto d’inventario di valutazione. La direzione del fondo comunica senza indugio alla società di audit, all’autorità di vigilanza e, in modo adeguato, agli investitori nuovi ed esistenti la decisione di superare il valore massimo.
§ 17 Emissione e riscatto di quote
1. Le richieste di sottoscrizione o di riscatto di quote ven- gono accettate il giorno dell’ordine fino a una certa ora definita nel prospetto. Il prezzo determinante di emis- sione e di riscatto delle quote viene calcolato non prima del giorno lavorativo bancario (giorno di valutazione) successivo (forward pricing). I dettagli sono regolati dal prospetto.
2. Il prezzo di emissione e di riscatto delle quote si basa sul valore netto d’inventario per quota calcolato il giorno
di valutazione ai corsi di chiusura del giorno precedente conformemente al § 16. Al momento dell’emissione o del riscatto di quote, al valore netto d’inventario può essere aggiunta una commissione di emissione secondo il § 18 o dedotta una commissione di riscatto secondo il
§ 18.
Le spese accessorie per l’acquisto e la vendita degli inve- stimenti (segnatamente commissioni di borsa conformi al mercato, commissioni, imposte e tasse) che il rispet- tivo comparto deve sostenere per investire una somma versata o vendere parte degli investimenti in seguito al riscatto di una quota sono coperte tramite il ricorso allo swinging single pricing ai sensi di quanto descritto al
§ 16 punto 7 del contratto del fondo.
3. La direzione del fondo ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento l’emissione di quote così come di respingere le richieste di sottoscrizione o di conversione di quote.
4. La direzione del fondo può, nell’interesse di tutti gli inve- stitori, dilazionare temporaneamente ed eccezionalmen- te il rimborso delle quote di un comparto:
a) se un mercato che funge da base per la valutazione di una parte importante del patrimonio del comparto è chiuso o se il commercio su tale mercato è limitato o sospeso;
b) in presenza di un’emergenza politica, economica, militare, monetaria o di altra natura;
c) se, a causa di limitazioni del traffico delle divise o di restrizioni relative a qualsivoglia trasferimento di valori patrimoniali, il comparto è impossibilitato a eseguire operazioni;
d) in caso di numerose disdette di quote del comparto che potrebbero arrecare un importante pregiudizio agli interessi degli altri investitori di questo comparto.
5. La direzione del fondo comunica senza indugio alla società di audit, alle autorità di vigilanza e, in modo adeguato, agli investitori la decisione di dilazionare il rimborso.
6. Fintanto che il rimborso delle quote è sospeso per le ragioni menzionate al punto 4, lettere da a a c, non vi saranno nuove emissioni di quote.
V. Remunerazioni e spese accessorie
§ 18 Remunerazioni e spese accessorie a carico degli investitori
1. Al momento dell’emissione di quote può essere adde- bitata all’investitore una commissione di emissione a favore della direzione del fondo, della banca depositaria e/o dei distributori in Svizzera e all’estero, per un impor- to totale massimo del 3% del valore netto d’inventario. L’aliquota massima attualmente applicabile figura nel prospetto.
2. Al momento del riscatto di quote può essere addebitata all’investitore una commissione di riscatto a favore del- la direzione del fondo, della banca depositaria e/o dei distributori in Svizzera e all’estero, per un importo totale pari al massimo al 2% del valore netto d’inventario. L’aliquota massima attualmente applicabile figura nel prospetto.
§ 19 Remunerazioni e spese accessorie a carico dei patrimoni dei comparti
1. Per la direzione, la gestione patrimoniale e l’attività di distribuzione dei comparti e tutti i compiti della banca depositaria, come la custodia del patrimonio del relativo comparto, il traffico dei pagamenti e gli altri compiti elencati al § 4, la direzione del fondo addebita ai com- parti una commissione forfettaria mensile massima dello 0,17% (2,00% p.a.) del patrimonio netto dei comparti, conteggiata pro rata temporis a ogni calcolo del valo-
re netto d’inventario e pagabile alla fine di ogni mese (commissione di gestione forfettaria incl. commissione di distribuzione).
L’aliquota della commissione di gestione forfettaria effettivamente applicata è riportata nel prospetto e nel rapporto annuale o semestrale.
2. Non rientrano nella commissione di gestione forfetta- ria le seguenti remunerazioni e spese accessorie della direzione del fondo e della banca depositaria, anch’esse addebitate al patrimonio del relativo comparto:
a) i tributi dell’autorità di vigilanza per la costituzione, la modifica, la liquidazione, la fusione o il raggruppa- mento dei rispettivi comparti;
b) gli emolumenti annuali dell’autorità di vigilanza;
c) gli onorari della società di audit per la revisione annuale nonché per attestazioni nel quadro di costi- tuzioni, modifiche, scioglimenti o raggruppamenti dei rispettivi comparti;
d) gli onorari per i consulenti legali e fiscali in relazione alla costituzione, modifica, liquidazione, fusione o al
raggruppamento dei rispettivi comparti nonché per la salvaguardia degli interessi dei rispettivi comparti e dei loro investitori in generale;
e) le spese per la pubblicazione del valore netto d’in- ventario dei rispettivi comparti e tutti i costi per le comunicazioni agli investitori, compresi i costi di tra- duzione, che non siano dovuti a errori della direzione del fondo;
f) le spese per la stampa e la traduzione di documenti legali e di rapporti annuali e semestrali del fondo a ombrello risp. dei comparti;
g) le spese in relazione all’esercizio di diritti di voto o di creditore da parte del fondo a ombrello risp. dei
rispettivi comparti, compresi gli onorari per consulenti esterni;
h) le spese e gli onorari relativi alla proprietà intellettuale registrata a nome del fondo a ombrello e/o dei rispet- tivi comparti, o ai diritti di licenza del fondo a ombrel- lo e/o dei rispettivi comparti;
i) tutte le spese causate dall’adozione di misure straor- dinarie per la tutela degli interessi degli investitori da parte della direzione del fondo, del gestore patrimo- niale di investimenti collettivi di capitale o della banca depositaria;
j) in caso di partecipazione a cause collettive nell’in- teresse degli investitori, la direzione del fondo ha la facoltà di addebitare le spese di terzi da ciò derivanti (ad es. spese legali e di banche depositarie) al patri- monio del relativo comparto. La direzione del fondo ha inoltre la facoltà di addebitare tutti gli oneri ammi- nistrativi nella misura in cui possano essere compro- vati e vengano indicati ovvero presi in considerazione nella comunicazione del TER del fondo.
3. In conformità con le disposizioni contenute nel prospet- to, la direzione del fondo, il gestore patrimoniale e la banca depositaria possono pagare retrocessioni a titolo di indennizzo per le attività di distribuzione e intermedia- zione di quote dei comparti e ribassi, al fine di ridurre le commissioni e i costi a carico degli investitori e addebita- ti al comparto.
4. Ai comparti vengono inoltre addebitate tutte le spese accessorie relative alla gestione dei rispettivi comparti per l’acquisto e la vendita di investimenti (commissioni di borsa conformi al mercato, commissioni, tasse). Det- te spese vengono computate direttamente al valore di acquisto e di vendita dei relativi investimenti.
In deroga a ciò, le spese accessorie connesse all’acquisto e alla vendita di investimenti legati alle attività di emis- sione e riscatto di quote vengono coperte tramite l’ap- plicazione dello swinging single pricing ai sensi del § 16 punto 7.
5. Se acquista quote dei fondi target collegati per i rispettivi comparti, la direzione del fondo non può addebitare al comparto eventuali commissioni di emissione e di riscat- to dei fondi target collegati.
6. La commissione di gestione dei fondi target in cui è investito il patrimonio del comparto può ammontare al massimo al 2% tenendo conto di eventuali retrocessioni e ribassi. La percentuale massima delle commissioni di gestione dei fondi target in cui vengono effettuati gli investimenti va indicata nel rapporto annuale tenendo conto di eventuali retrocessioni e ribassi.
7. Se la direzione del fondo acquisisce un fondo target sul cui patrimonio non sono addebitate commissioni (ad es. sotto forma di commissione di gestione o di un’eventua- le commissione di performance) («no load fund»), ma queste vengono invece corrisposte separatamente dalla direzione del fondo sulla base di un accordo per gli inve- stimenti nei relativi fondi target, le commissioni riscosse in questo modo possono essere addebitate al comparto corrispondente. È fatto salvo il precedente punto 6.
VI. Rendiconto e audit
§ 20 Rendiconto
1. L’unità di conto dei singoli comparti è il franco svizzero (CHF).
2. L’esercizio contabile decorre dal 1° aprile al 31 marzo.
3. La direzione del fondo pubblica un rapporto annuale certificato del fondo a ombrello risp. dei comparti entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio contabile.
4. Entro due mesi dal termine del primo semestre dell’esercizio contabile la direzione del fondo pubblica un rapporto semestrale.
5. È riservato il diritto all’informazione dell’investitore ai sensi del § 5 punto 4.
§ 21 Audit
La società di audit verifica se l’attività della direzione del fondo e della banca depositaria avviene nel rispetto del- le prescrizioni legali e contrattuali, nonché delle norme dell’Asset Management Association Switzerland (AMAS) a
loro eventualmente applicabili. Il rapporto annuale include una breve relazione della società di audit sul conto annuale pubblicato.
VII. Destinazione del risultato
§ 22
1. Il reddito netto dei comparti è distribuito annualmente agli investitori, nell’unità di conto del fondo, al massimo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
La direzione del fondo ha la facoltà di effettuare inoltre distribuzioni intermedie.
Fino al 30% del reddito netto può essere riportato a nuovo. È possibile rinunciare a una distribuzione e il totale del reddito netto può essere riportato a nuovo se
– il reddito netto dell’esercizio in corso e i redditi riportati a nuovo degli esercizi precedenti dell’investimento col- lettivo di capitale o di una classe di quote sono inferiori all’1% del valore netto d’inventario dell’investimento collettivo di capitale o di una classe di quote, e
– il reddito netto dell’esercizio in corso e i redditi ripor- tati a nuovo degli esercizi precedenti dell’investimento collettivo di capitale o di una classe di quote sono inferiori a un’unità di conto degli investimenti colletti- vi di capitale o della classe di quote.
2. Gli utili di capitale realizzati con l’alienazione di averi e diritti possono essere distribuiti o riservati per il reinvesti- mento dalla direzione del fondo.
VIII. Pubblicazioni del fondo a ombrello risp. dei comparti
§ 23
1. L’organo di pubblicazione del fondo a ombrello risp. dei comparti è il mezzo di comunicazione stampato o elet- tronico indicato nel prospetto. La modifica dell’organo di pubblicazione deve essere indicata nell’organo di pubbli- cazione.
2. Nell’organo di pubblicazione vengono pubblicate in particolare indicazioni sintetiche relative alle principali modifiche del contratto del fondo con menzione degli indirizzi presso i quali sono disponibili gratuitamente i testi integrali di tali modifiche, nonché informazioni sul cambio della direzione del fondo e/o della banca deposi- taria, sulla creazione, la soppressione o il raggruppamen- to di classi di quote nonché sullo scioglimento di singoli comparti. Le modifiche necessarie per legge che non toccano i diritti degli investitori o che sono esclusivamen- te di natura formale possono essere esonerate dall’obbli- go di pubblicazione previa approvazione dell’autorità di vigilanza.
3. Per ciascun comparto, la direzione pubblica i prezzi di emissione e di riscatto e/o il valore netto d’inventario (un valore netto d’inventario di valutazione modificato risul- tante dall’utilizzo dello swinging single pricing ai sensi del § 16 punto 7) con l’indicazione «commissioni esclu- se» di tutte le classi di quote a ogni emissione e riscatto di quote nel mezzo di comunicazione elettronico o fisico indicato nel prospetto. I prezzi sono pubblicati almeno due volte al mese. Le settimane e i giorni della settimana in cui avviene la pubblicazione sono stabiliti nel prospet- to.
4. Il prospetto comprensivo di contratto del fondo, le infor- mazioni chiave per le investitrici e gli investitori risp. il foglio informativo di base e i rispettivi rapporti annuali
e semestrali possono essere richiesti gratuitamente alla direzione, alla banca depositaria e a tutti i distributori.
IX. Ristrutturazione e scioglimento
§ 24 Raggruppamento
1. Con l’approvazione della banca depositaria, la direzione può raggruppare singoli comparti con altri comparti o con altri fondi d’investimento, nel senso che i valori pat- rimoniali e gli impegni del/dei comparto/i o del/i fondo/i d’investimento rilevato/i sono trasferiti al comparto o
al fondo d’investimento rilevante al momento del rag- gruppamento. Gli investitori del/dei comparto/i o del/i fondo/i d’investimento rilevato/i ricevono quote del/dei comparto/i risp. del/i fondo/i d’investimento rilevato/i nella proporzione corrispondente. Al momento del raggruppamento, il comparto o il fondo d’investimento rilevato viene sciolto senza liquidazione e il contratto del fondo del comparto o del fondo d’investimento rile- vante viene applicato anche al comparto risp. al fondo d’investimento rilevato.
2. È possibile raggruppare comparti o fondi d’investimento solo se:
a) i rispettivi contratti del fondo lo prevedono;
b) sono gestiti dalla medesima direzione del fondo;
c) i rispettivi contratti del fondo coincidono di principio sulle seguenti disposizioni:
– politica di investimento, tecniche di investimento, ripartizione dei rischi e rischi inerenti agli investi- menti,
– utilizzo dell’utile netto e degli utili di capitale rea- lizzati con l’alienazione di beni e diritti,
– natura, entità e calcolo di tutte le rimunerazioni, commissioni di emissione e di riscatto nonché spe- se accessorie per la compravendita di investimenti (courtage, commissioni, tributi) che possono esse- re addebitate al patrimonio del fondo risp. al patri- monio del rispettivo comparto o agli investitori,
– condizioni di riscatto,
– durata del contratto e condizioni di scioglimento;
d) il medesimo giorno si procede alla valutazione dei patrimoni dei comparti risp. dei fondi d’investimento partecipanti, al calcolo del rapporto di conversione e alla ripresa dei valori patrimoniali e degli impegni;
e) non ne risultino spese né per il fondo d’investimento o per il comparto né per gli investitori. Sono fatte sal- ve le disposizioni di cui al § 19 punto 2.
3. Se il raggruppamento richiede presumibilmente più di un giorno, l’autorità di vigilanza può autorizzare una dilazione limitata del rimborso delle quote dei comparti o fondi d’investimento partecipanti.
4. A scopo di controllo, la direzione del fondo presenta all’autorità di vigilanza le previste modifiche del contrat- to del fondo e il previsto raggruppamento unitamente al piano di raggruppamento almeno un mese prima della prevista pubblicazione. Il piano deve contenere
informazioni sui motivi del raggruppamento, sulla poli- tica d’investimento dei comparti o fondi d’investimento partecipanti e su eventuali differenze esistenti tra il com- parto o fondo d’investimento rilevante e il comparto o fondo d’investimento rilevato, sul calcolo del rapporto di scambio, su eventuali differenze in materia di remuner- azioni, sulle eventuali conseguenze fiscali per i comparti o i fondi d’investimento, come pure la presa di posizione della società di audit competente prevista dalla normati- va inerente agli strumenti d’investimento collettivo.
5. La direzione del fondo pubblica nell’organo di pubbli- cazione dei comparti risp. fondi d’investimento parteci- panti le previste modifiche al contratto del fondo ai sensi del § 23 punto 2, come pure il previsto raggruppamento e la relativa data insieme al piano di raggruppamento almeno due mesi prima della data fissata. In particolare, indica agli investitori che questi hanno la possibilità di far valere le loro obiezioni contro le previste modifiche del contratto del fondo presso l’autorità di vigilanza entro 30 giorni dalla pubblicazione e che hanno il diritto di esi- xxxx il rimborso delle loro quote in contanti.
6. La società di audit verifica immediatamente il corretto svolgimento del raggruppamento ed esprime le proprie osservazioni in merito in un rapporto destinato alla dire- zione del fondo e all’autorità di vigilanza.
7. La direzione del fondo comunica all’autorità di vigilanza la conclusione del raggruppamento e pubblica immedia- tamente nell’organo di pubblicazione dei comparti risp. fondi partecipanti l’esecuzione del raggruppamento, la conferma della società di audit concernente la regolare esecuzione dell’operazione, nonché il rapporto di scam- bio. .
8. La direzione menzionerà il raggruppamento nel pros- simo rapporto annuale del comparto risp. fondo d’investimento rilevante e nell’eventuale rapporto seme- strale pubblicato precedentemente. Se il raggruppamen- to non dovesse avvenire alla data di chiusura ordinaria dell’esercizio, per il comparto o il fondo d’investimento rilevato dovrà essere redatto un rapporto di chiusura cer- tificato.
§ 25 Durata dei comparti e scioglimento
1. I comparti hanno durata indeterminata.
2. Sia la direzione del fondo che la banca depositaria pos- sono decidere di sciogliere singoli comparti con disdetta del contratto del fondo senza preavviso.
3. I singoli comparti possono essere sciolti per disposizione dell’autorità di vigilanza, in particolare se al più tardi
un anno dopo la scadenza del periodo di sottoscrizione (lancio) o di una proroga concessa dall’autorità di vigi- xxxxx su richiesta della banca depositaria e della direzio- ne del fondo un comparto non dispone di un patrimonio netto pari almeno a 5 milioni di franchi svizzeri (o con- trovalore).
4. La direzione del fondo rende immediatamente noto lo scioglimento all’autorità di vigilanza e lo pubblica nell’or- gano preposto a questo scopo.
5. Dopo la disdetta del contratto del fondo la direzione del fondo può liquidare immediatamente i comparti interes- sati. Se l’autorità di vigilanza ha disposto lo scioglimento di un comparto, questo deve essere immediatamente liquidato. La banca depositaria è incaricata del paga- mento agli investitori del ricavo della liquidazione. Qua- lora la liquidazione dovesse protrarsi a lungo, il ricavo potrà essere versato in importi parziali. La direzione del fondo deve richiedere l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza prima del versamento finale.
X. Modifiche del contratto del fondo
§ 26
In caso di modifiche del presente contratto del fondo o di previsti raggruppamenti di classi di quote o cambia- menti della direzione del fondo o della banca depositaria,
l’investitore ha la possibilità di far valere le proprie obiezioni all’autorità di vigilanza entro 30 giorni dalla pubblicazione. Nella pubblicazione, la direzione del fondo comunica agli investitori quali modifiche del contratto del fondo sono oggetto di controllo e di verifica circa la conformità alle norme di legge da parte della FINMA. In caso di modifica del contratto del fondo (incluso il raggruppamento di classi di quote), gli investitori possono richiedere il pagamento in contanti delle loro quote rispettando i termini contrattuali. Sono fatti salvi i casi del § 23 punto 2 che, con il consenso dell’autorità di vigilanza, non sottostanno all’obbligo di pubblicazione.
XI. Diritto applicabile e foro giudiziario
§ 27
1. Il fondo a ombrello e i singoli comparti sono soggetti al diritto svizzero, in particolare alla Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006, all’Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale del 22 novembre 2006 nonché all’Ordinanza della FINMA sugli investimenti collettivi di capitale del 27 agosto 2014.
Il foro giuridico competente è presso la sede della dire- zione del fondo.
2. Per l’interpretazione del presente contratto del fondo fa fede la versione tedesca.
3. Il presente contratto del fondo entra in vigore il 16 mag- gio 2022.
4. Il presente contratto del fondo sostituisce il contratto del fondo del 15 dicembre 2021.
5. Per l’approvazione del contratto del fondo, la FINMA controlla esclusivamente le disposizioni ai sensi dell’art. 35a cpv. 1 lett. a-g OlCol e ne verifica la conformità alle norme di legge.
La direzione del fondo: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basilea
06499901pich_PostFinance Pension
La banca depositaria: UBS Switzerland AG, Zurigo