Assicurazione di responsabilità civile privata
Assicurazione di responsabilità civile privata
Condizioni generali d’assicurazione (CGA) Edizione 04.2019
Indice
I | Disposizioni di carattere generale | 2 | II | 3 | ||
1 | Introduzione | 2 | 18 | Oggetto dell’assicurazione | 3 | |
2 | Estensione dell’Assicurazione di responsabilità | 19 | Persone assicurate | 3 | ||
civile privata | 2 | 20 | Rischi assicurati | 3 | ||
3 | Inizio, durata e scadenza dell’assicurazione | 2 | 21 | Oggetti affidati | 6 | |
4 | Contenuto del contratto, disposizioni | 2 | 22 | Assicurazioni complementari | 6 | |
5 | Obbligo di notifica | 2 | 23 | Esclusioni generali | 8 | |
6 | Modifica dell’assicurazione | 2 | 24 | Validità territoriale e temporale | 8 | |
7 | Obbligo di notifica e altri obblighi | 2 | 25 | Prestazioni della CSS | 8 | |
8 | Obblighi in caso di sinistro | 2 | 26 | Aliquota percentuale | 9 | |
9 | Disdetta in caso di sinistro | 2 | 27 | Obbligo di notificare un sinistro | 9 | |
10 | Altri possibili motivi d’annullamento | 2 | 28 | Liquidazione del sinistro e conduzione del processo | 9 | |
11 | Pagamento del premio e rimborso | 3 | 29 | Scadenza del versamento delle prestazioni | 9 | |
12 | Modifiche della tariffa dei premi | 3 | ||||
13 | Prescrizione | 3 | ||||
14 | Cessione di diritti di prestazioni | 3 | ||||
15 | Pretese verso terzi | 3 | ||||
16 | Diritto applicabile e protezione dei dati | 3 | ||||
17 | Luogo d’adempimento e foro competente | 3 |
Soggetto giuridico: CSS Assicurazione SA, Xxxxxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxx
I Disposizioni di carattere generale
1 Introduzione
Il qui seguente testo redatto in forma maschile vale per analogia anche per persone di sesso femminile.
2 Estensione dell’Assicurazione di responsabilità civile pri- vata
L’Assicurazione di responsabilità civile privata protegge il patrimonio del contraente e dei suoi familiari contro le conseguenze finanziarie dovute a pretese legali avanzate da terzi in materia di responsabilità civile per danni a per- sone, animali, cose o patrimoni.
La CSS Assicurazione SA (qui di seguito denominata
«CSS») assume inoltre i costi per la difesa contro pretese ingiustificate se per il sinistro esiste una copertura.
3 Inizio, durata e scadenza dell’assicurazione L’assicurazione inizia alla data indicata nella polizza. Il con- tratto ha la durata minima di un anno. Il contratto si prolun- ga di un ulteriore anno se non viene disdetto per iscritto al- meno tre mesi prima della scadenza risp. prima della successiva scadenza principale/scadenza del premio. La disdetta è considerata avvenuta in tempo utile se pervenuta presso la CSS risp. presso il contraente entro l’ultimo giorno che precede l’inizio del periodo di preavviso di tre mesi. Inoltre, il contraente e la CSS possono disdire il contratto in presenza di un grave motivo ai sensi dell’art. 35b LCA.
4 Contenuto del contratto, disposizioni
Il contenuto del contratto si evince da queste CGA, dalla polizza e dalle disposizioni di legge.
Laddove nelle CGA sia richiesta la forma scritta, è suffi- ciente anche un’altra forma che permetta la prova tramite testo. Se la comunicazione non richiede alcuna formalità, essa può avvenire anche oralmente.
5 Obbligo di notifica
In occasione della stipulazione dell’assicurazione, il con- traente è tenuto a comunicare alla CSS con esattezza ogni fatto a lui noto o che dovrebbe essergli noto, rilevan- te ai fini dell’apprezzamento del rischio.
In caso di violazione dell’obbligo di notifica
a) La CSS può disdire per iscritto il contratto se il contra- ente al momento della stipulazione dell’assicurazione ha sottaciuto alla CSS un fatto rilevante ai fini della va- lutazione dei rischi o lo ha falsato. La disdetta acquista efficacia al momento in cui perviene al contraente.
b) L’obbligo della CSS di versare prestazioni per sinistri che si sono già verificati decade se la loro insorgenza o estensione è stata influenzata dalla mancata notifica o dalla notifica scorretta di un fatto determinante un ri- schio rilevante. In caso fossero state già erogate pre- stazioni, la CSS ha diritto a restituzione.
c) Il diritto di disdetta si estingue 4 settimane dopo che la CSS ha avuto conoscenza della reticenza.
6 Modifica dell’assicurazione
La CSS consiglia al contraente di adattare l’assicurazione se la corrispondente situazione assicurativa dovesse aver subito cambiamenti.
La CSS ha il diritto di adattare i premi e le somme alla nuo- va situazione, quando per esempio vengono aggiunti ri- schi supplementari oppure altre persone entrano a far parte dell’economia domestica.
7 Obbligo di notifica e altri obblighi
a) Aggravamento e cambiamento del rischio
Durante la durata contrattuale, il contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla CSS ogni modifica di un fatto importante per l’apprezzamento del rischio che egli conosce o dovrebbe conoscere e a proposito del quale egli è stato interpellato per iscritto prima del- la stipulazione dell’assicurazione.
La CSS è autorizzata ad adattare il premio alla nuova situazione o a disdire il contratto assicurativo entro 14 giorni dal ricevimento della comunicazione del con- traente, con un preavviso di 30 giorni.
Lo stesso diritto di disdetta spetta al contraente se le parti non riescono a mettersi d’accordo in merito al maggior premio.
b) Trasloco e trasferimento di domicilio
Il contraente deve notificare immediatamente alla CSS un trasloco in Svizzera oppure un trasferimento del do- micilio all’estero.
La CSS è autorizzata ad adattare le singole assicurazio- ni e i premi alla nuova situazione. Un adattamento di questo tipo non autorizza a disdire il contratto. In caso di trasferimento del domicilio all’estero, il contratto as- sicurativo è sciolto per la data della partenza.
c) Comunicazioni alla CSS
Tutte le comunicazioni e gli avvisi devono essere indi- rizzati alla CSS. Tutte le comunicazioni da parte della CSS saranno indirizzate, con validità legale, all’ultimo indirizzo indicato dalla persona assicurata o dalla per- sona avente diritto (indirizzo postale, indirizzo e-mail).
8 Obblighi in caso di sinistro
Con il verificarsi di un evento assicurato, il contraente ha il dovere
a) di informare immediatamente la CSS;
b) di fornire alla CSS ogni informazione relativa alla causa, l’entità e i dettagli del danno e di permetterle di esegui- re gli accertamenti utili;
c) di fornire le indicazioni necessarie ai fini della costitu- zione del diritto al risarcimento e alla definizione dell’entità dello stesso e, su richiesta, di stilare un elen- co degli oggetti danneggiati con indicazione del valore, producendo i giustificativi originali;
d) per quanto possibile, durante e dopo l’evento dannoso, di cercare di mantenere e salvare gli oggetti danneg- giati e di cercare di ridurre il danno, rispettando le pre- scrizioni della CSS;
e) di non apportare modifiche agli oggetti danneggiati che potrebbero rendere più difficile o impedire l’accer- tamento della causa del sinistro oppure dell’entità del sinistro, qualora tuttavia non siano utili alla riduzione del danno o non siano nel pubblico interesse.
9 Disdetta in caso di sinistro
a) Se subentra un sinistro con obbligo di risarcimento, la CSS può recedere dal contratto al più tardi al momento del pagamento del risarcimento e il contraente può di- sdire il contratto, al più tardi 14 giorni dopo aver avuto notizia dell’avvenuto pagamento, inoltrando la disdetta per iscritto. La disdetta deve pervenire alla CSS entro tale termine.
b) Se il contraente disdice il contratto, la copertura assi- curativa è estinta quando la CSS riceve la disdetta.
c) Se disdice la CSS, la copertura assicurativa si estingue 14 giorni dopo che il contraente ha ricevuto la disdetta.
10 Altri possibili motivi d’annullamento
La CSS può disdire o recedere dall’assicurazione in pre- senza di pretese fraudolente, di violazione del divieto di
modificare la cosa danneggiata in caso di sinistro, di un sinistro provocato intenzionalmente e di assicurazione plurima. La disdetta acquista efficacia nel momento in cui la notifica perviene al contraente.
11 Pagamento del premio e rimborso
a) I premi devono essere versati anticipatamente. Se il contraente non dà seguito entro 30 giorni al suo obbli- go di pagamento, con minaccia delle conseguenze di mora egli sarà invitato per iscritto ad effettuare il versa- mento entro 14 giorni dall’invio del richiamo. Se non verrà dato seguito al richiamo, l’obbligo alle prestazioni della CSS si interromperà dalla scadenza del termine di richiamo, fino al completo pagamento dei premi e del- le spese.
b) Se il contratto viene annullato prima dello scadere dell’anno d’assicurazione, la CSS rimborsa il premio per il periodo d’assicurazione non ancora trascorso.
Non si effettua alcun rimborso:
c) se il contraente disdice il contratto in caso di sinistro e il contratto ha avuto una durata minore di 12 mesi;
d) se il contraente ha leso gli obblighi contrattuali ai sensi delle cifre 5, 6, 7 e 8 nei confronti della CSS allo scopo di indurre in errore.
12 Modifiche della tariffa dei premi
Se i premi o la regolamentazione del tariffario sulla parte- cipazione ai costi cambiano, la CSS può adattare il con- tratto. A tale scopo, la CSS deve notificare al contraente le nuove condizioni contrattuali, al più tardi 30 giorni prima della scadenza dell’anno assicurativo. Il contraente ha poi il diritto di disdire il contratto per la fine dell’anno d’assi- curazione in corso.
Se egli si avvale di tale diritto, il contratto scade al termine dell’anno d’assicurazione.
La disdetta deve giungere alla CSS entro e non oltre l’ulti- mo giorno dell’anno di assicurazione. La mancata disdetta da parte del contraente equivale ad approvazione dell’adeguamento del contratto.
13 Prescrizione
I crediti derivanti dal contratto d’assicurazione si prescri- vono entro cinque anni dal sopraggiungere del fatto che ha dato origine all’obbligo di prestazione. I crediti della contraente derivanti da contratti stipulati prima del 01.01.2022 continuano a prescriversi dopo due anni.
14 Cessione di diritti di prestazioni
Il contraente può cedere a terzi i diritti a prestazioni nei confronti della CSS soltanto con l’autorizzazione scritta della CSS.
15 Pretese verso terzi
Qualora la CSS, sulla base di questo contratto abbia ac- cordato prestazioni per le quali il contraente potrebbe far valere dei diritti nei confronti di terzi, il contraente deve cedere i suoi diritti alla CSS, sino a concorrenza delle pre- stazioni accordate.
16 Diritto applicabile e protezione dei dati
a) Nella misura in cui le Condizioni generali d’assicurazio- ne (CGA) non prevedono regolamentazioni divergenti, per ciò che concerne il rapporto contrattuale tra la CSS e il contraente è applicabile la Legge federale sul con- tratto d’assicurazione (LCA). Le modifiche della revisio- ne LCA del 19.06.2020 valgono anche per i contratti stipulati prima del 01.01.2022. Gli eventuali accordi particolari sono prioritari.
b) La protezione dei dati è regolata dalla LCA e dalla legge federale sulla protezione dei dati (LPD). Le modalità dell’elaborazione dei dati presso la CSS sono spiegate nella dichiarazione sulla protezione dei dati, che descri- ve come la CSS tratta i dati personali. La dichiarazione sulla protezione dei dati ha valore dichiarativo e non è parte integrante del contratto. Può essere consultata al sito xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx o richiesta all’indirizzo CSS, Consulente alla protezione dei dati, Tribschen- strasse 21, Casella postale 2568, 6002 Lucerna.
17 Luogo d’adempimento e foro competente
a) Gli obblighi derivanti dalle assicurazioni sono da adem- piere in Svizzera e in valuta svizzera.
b) In caso di vertenza giudiziaria, si può intraprendere un’azione legale contro la CSS nel luogo di domicilio svizzero del contraente o a Lucerna Città. Se il contra- ente risiede all’estero, il foro giuridico esclusivo è Lucerna Città.
II L’Assicurazione di responsabilità civile privata
18 Oggetto dell’assicurazione
La CSS copre le pretese di diritto civile formulate contro le persone assicurate in virtù delle disposizioni legali in ma- teria di responsabilità civile, in caso di
a) danni a persone, cioè uccisione, ferimento o altre lesioni della salute di persone;
b) danni ad animali, cioè uccisione, ferimento, altre lesio- ni della salute di animali o smarrimento degli stessi;
c) danni materiali, cioè distruzione, danneggiamento o perdita di cose;
d) pregiudizi economici che sono consecutivi a un danno a persone, materiale o animali assicurati (rimane riser- vata la cifra 20, lettera r) delle Condizioni generali di assicurazione).
19 Persone assicurate
1. Economia domestica di persone singole
Sono assicurati:
a) il contraente;
b) le persone minorenni che soggiornano temporanea- mente presso il contraente.
2. Economia domestica con più persone
Sono assicurati:
a) il contraente;
b) il coniuge/partner registrato abitante nella stessa eco- nomia domestica;
c) tutte le persone che convivono con il contraente nella stessa economia domestica;
d) i figli del contraente (compresi i figliastri e gli affiliati) che non vivono nella sua stessa economia domestica, purché non esercitino alcuna attività lucrativa e sino al compimento del 25° anno d’età. L’apprendistato e la pra- tica per la formazione professionale non sono conside- rati attività lucrative ai sensi della presente disposizione;
e) le persone minorenni che soggiornano temporanea- mente presso il contraente.
20 Rischi assicurati
È assicurata la responsabilità civile del contraente:
a) come persona privata e capofamiglia, per gli atti della vita quotidiana;
Nell’ambito delle disposizioni contrattuali, l’assicura- zione copre fino ad un ammontare di CHF 200 000 per
Esclusioni:
– Xxxxx causati nell’esercizio di una professione o di un’attività lucrativa (con riserva dell’attività acces- xxxxx ai sensi della cifra 22 lettera d).
– Le pretese di regresso e di compensazione avanza- te da terzi per le prestazioni che hanno accordato al danneggiato.
sinistro le pretese avanzate per danni cagionati dai figli del contraente incapaci di discernimento e dalle perso- ne che convivono con lui e che sono incapaci di di- scernimento e interdette, se e nella misura in cui, nella fattispecie, esisterebbe in base alle disposizioni legali un obbligo d’indennizzo qualora l’autore del danno fosse capace di discernimento.
f) come detentore o utente di natanti di ogni genere (p. es. iolla, barca a remi, pedalo, tavola da surf e kitebo- ard compresi gli accessori ecc.);
b) per diritti a prestazioni in assenza di responsabilità civile legale. La CSS assume, senza tener conto della re- sponsabilità civile legale e in presenza di una copertura assicurativa, i seguenti danni fino a CHF 2000 per evento:
1. Pretese per danni corporali e materiali causati da bambini a una terza persona incaricata di sorvegliar- li temporaneamente a titolo gratuito.
2. Pretese per danni corporali e materiali causati da ani- mali domestici a un terzo al quale sono stati affidati temporaneamente e che non ne assume la custodia a scopo lucrativo.
Esclusioni:
– Xxxxx quando la sorveglianza è effettuata dietro remunerazione.
– Danni puramente patrimoniali nonché danni pa- trimoniali in seguito a un danno a persone o a un danno materiale.
– Le pretese di regresso e di compensazione avan- zate da terzi per le prestazioni che hanno accor- dato al danneggiato.
3. Danni materiali, causati da persone praticanti sport nell’attività sportiva o di gioco.
g) come proprietario di un’abitazione mobile o di una roulotte non immatricolata con luogo di staziona- mento fisso. L’assicurazione copre anche il terreno attinente e la parte di strada privata;
Esclusioni:
– Natanti di ogni genere che richiedono per legge un’assicurazione di responsabilità civile.
– Natanti di ogni genere premesso che si tratti un
«oggetto affidato» ai sensi della cifra 21.
h) come proprietario di una casa unifamiliare abitata, di un appartamento di proprietà o di una casa plurifami- liare con al massimo tre appartamenti. Gli immobili devono essere ubicati in Svizzera e non devono servire all’esercizio di un’attività professionale; L’assicurazione copre anche il terreno attinente e la parte di strada privata come pure i danni causati da cisterne e da recipienti analoghi alle cisterne.
Danni causati da sostanze nocive per il suolo e le acque: Sono considerati tali i danni causati in rapporto a im- pianti destinati al deposito o al trasporto di sostanze dannose al suolo o all’acqua, quali carburanti o com- bustibili liquidi, acidi, basi e altre sostanze chimiche.
Impianti nel senso suddetto sono cisterne o contenitori simili a cisterne (vasche, bacini, ecc.), comprese le rela- tive installazioni. I contenitori mobili (come botti e tani- che) sono parificati agli impianti.
Esclusione:
– Professionisti indipendenti e le persone che lavo- rano per una ditta esterna.
Esclusioni:
– Oggetti in proprietà per piani (con riserva della cifra 20 lettera j).
– Danni legati ad impianti destinati al deposito o al trasporto di sostanze dannose al suolo o all’acqua, come acqua di scarico e altri prodotti di scarto.
– Spese per la ricerca di falle, per lo svuotamento e il riempimento nonché per le riparazioni e le mo- difiche degli impianti.
– Pretese derivanti dal danneggiamento di terreni altrui, di edifici e di altre opere a causa di lavori di demolizione, spostamento di terra, ristrutturazio- ne e costruzione che superano il costo globale di costruzione di CHF 100 000.
c) come datore di lavoro per danni causati da personale domestico e ausiliario nei confronti di xxxxx, durante lo svolgimento di lavori remunerati o non remunerati nell’ambiente privato dell’assicurato;
Esclusioni:
– Caccia, manifestazioni sportive di caccia, guarda- caccia e sorvegliante della selvaggina.
– Xxxxx causati dal contraente in qualità di paraca- dutista civile, deltaplanista, parapendista o con altri attrezzi per voli sportivi.
d) persone che praticano sport nel tempo libero o come dilettanti;
i) proprietari di terreni non edificati;
Come proprietario privato di terreni non edificati come parcelle di giardinaggio, piantagioni, boschi fino a una superficie di 1000 m2.
Esclusione:
– Pretese per danni che si manifestano a poco a poco o danni da usura.
Esclusione:
– Caccia, manifestazioni sportive di caccia, guarda- caccia e sorvegliante della selvaggina.
e) come tiratore e possessore di armi e munizioni;
j) in qualità di proprietario per piani (copertura della differenza di somma);
È assicurata la responsabilità civile legale quale pro- prietario di appartamenti in proprietà per piani abitati personalmente per la parte eccedente la somma assi- curata dell’Assicurazione responsabilità civile di stabili, conclusa dalla comunità dei proprietari per piani (diffe- renza di somma).
Esclusioni:
– Non sono considerati animali domestici comuni gli animali esotici come per es. serpenti, scorpioni, ta- rantole, animali velenosi ecc..
– Animali utilizzati nell’agricoltura.
– Custodia di animali professionale o a scopo lucrativo.
– Danni propri causati dagli animali domestici tenuti temporaneamente in custodia.
– Sono assicurate le pretese che risultano da un danno la cui causa risiede nelle parti dello stabile sulle quali il proprietario di piani possiede un diritto esclusivo;
– sono assicurate le pretese che risultano da un danno la cui causa risiede nelle parti dello stabile, locali o impianti usati in comune, soltanto nell’ambito della quota di proprietà del proprietario per piani assicu- rato.
Esclusione:
– In caso di pretese avanzate dalla comunità dei proprietari, è esclusa dall’assicurazione la parte del danno che corrisponde alla quota di proprietà del contraente, secondo l’atto di fondazione e ri- portata nel registro fondiario.
n) per danni subiti come committente privato di lavori di ristrutturazione e di ampliamento.
Quale committente privato, per un costo globale della co- struzione secondo preventivo scritto fino a CHF 100 000.
Esclusioni:
– Responsabilità civile privata per danni in relazione a un pregiudizio ambientale nonché pretese lega- te a scorie sul proprio terreno (per es. terra scava- ta inquinata);
– Pretese da danni riguardanti il progetto di costru- zione indicato in polizza o gli edifici che ne fanno parte, compresi i beni mobili in essi sistemati e il terreno attinente.
– Responsabilità civile privata per danni che il con- traente doveva attendersi con grande probabilità (per es. danni al terreno, compreso a strade e sentieri causati dal passaggio a piedi e con auto- veicoli oppure a causa di deposito di calcinacci, materiali e attrezzi). Ciò vale anche per danni ac- cettati in vista della scelta di un determinato me- todo di lavoro capace di ridurre i costi o di acce- lerare i tempi del lavoro.
– Responsabilità civile privata per danni in relazione all’amianto.
k) come locatario di stabili e di locali d’abitazione; Locatario di camere (comprese le camere d’albergo), di appartamenti (compresi gli appartamenti di vacanza) o di case unifamiliari (comprese le case unifamiliari per vacanza, abitazioni mobili o roulotte non immatricolate con luogo di stazionamento fisso) abitati personal- mente dal contraente.
La copertura si estende pure alle pretese per danni a cose immobili prese in affitto e alle parti dello stabile, im- pianti e installazioni usate in comune. Sono pure assicu- rate le pretese per danni alla mobilia presa in affitto con la camera d’albergo o l’appartamento di vacanza.
In caso di perdita delle chiavi sono assicurati i costi dovu- ti alla necessita di rifare le chiavi e i costi per sostituire il cilindro sono limitati a CHF 1000. Se i costi superano tale importo, la parte superante sarà presa a carico soltanto se la chiave può essere attribuita al corrispondente appartamento (per es. etichetta con indirizzo, nel porta- foglio con biglietto da visita).
Esclusioni:
– I danni di tipo estetico non saranno risarciti duran- te il periodo della locazione, salvo che ci siano da attendersi peggioramenti (per es. crepe nel piano di vetroceramica e i lavandini).
– Xxxxx da usura causati a poco a poco e danni la cui sopravvenienza era da aspettarsi con grande probabilità.
– Per danni la cui sopravvenienza era da attendersi (ad es. fori per viti).
– Piccola manutenzione, come da contratto di lo- cazione.
o) come persona facente parte dell’esercito svizzero, della protezione civile svizzera, del servizio civile e del servi- zio pubblico del fuoco;
Esclusioni:
– Attività in qualità di militare di carriera e servizio in caso di guerra.
– Tumulti e disordini interni.
– Attività in seno al corpo dei pompieri professionali.
– Danni a materiale militare e di servizio (compresa attrezzature personale).
Esclusione:
– Pretese da danni all’apparecchio.
l) come possessore, utente e proprietario d’impianti e apparecchi domestici come macchina per lavare, fri- gorifero, radio e televisore con antenna, ecc.;
p) per danni causati da automodelli, modelli di imbarca- zioni e aereomodelli, droni e quadrirotore fino a 30 kg; Un’altra assicurazione di responsabilità civile o l’assicu- razione obbligatoria intervengono in primo luogo e le prestazioni versate da queste assicurazioni sono de- dotte dalla somma di garanzia (copertura sussidiaria);
Esclusioni:
– A uso commerciale e in competizioni nonché ma- nifestazioni di spettacolo che sono soggette ad autorizzazione.
– Premesso che nei modelli summenzionati si tratti di «oggetti affidati» ai sensi della cifra 21.
– Violazione contro le regole comportamentali dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) nonché contro la legislazione concernente la for- mazione, licenza e simili.
m) come detentore e possessore di animali domestici comuni (p. es. cane, gatto, criceto, porcellino d’india, canarino) compresi cavalli nonché come detentore di animali domestici di un assicurato lasciati temporanea- mente in custodia;
q) per danni in quanto detentore e utente di biciclette, motociclette, e-bike e veicoli equiparabili;
se occorre stipulare un’assicurazione legalmente pre- scritta (obbligo di controllo d’immatricolazione), sono assicurate le pretese per la parte del danno che supera la somma garantita dell’assicurazione prescritta; se non vi è alcuna assicurazione legalmente prescritta, le pre- tese sono assicurate per l’intero danno.
Se un’assicurazione prescritta dalla legge non è stata sti- pulata o se il conducente del veicolo non è in possesso della licenza di condurre prescritta dalla legge, le pretese non sono assicurate. Questa esclusione non si applica in caso di danni cagionati da bambini in età prescolare;
r) per danni causati come conducente di veicoli a motore altrui (automobili, motocicletta e furgoni fino a 3,5 tonnellate di peso complessivo);
Pretese avanzate contro il contraente in seguito all’uti- lizzazione di veicoli a motore appartenenti a terzi e non coperti dall’Assicurazione di responsabilità civile per veicoli a motore.
La CSS assume la perdita del bonus dall’Assicurazione di responsabilità civile per veicoli a motore per il veico- lo appartenente a terzi utilizzato. La perdita del bonus si calcola in base al numero di anni assicurativi che devono trascorrere per ottenere di nuovo il livello di premio rag- giunto prima del sinistro. Non si tiene conto del fatto che durante questo periodo potrebbero subentrare altri sinistri, una modifica del premio o del sistema di bonus. Il risarcimento della perdita del bonus è soppresso se la CSS rimborsa l’importo del sinistro (responsabilità civile) all’assicuratore del detentore del veicolo.
– In mancanza dell’Assicurazione responsabilità ci- vile del detentore per il veicolo utilizzato, la co- pertura della presente polizza è soppressa.
– I danni cagionati dall’usura, le avarie non conse- cutive ad un infortunio, dovute a rifornimento er- roneo, inosservanza delle disposizioni di manu- tenzione, rotture del materiale provocate da scosse, come pure i danni causati dalla mancanza d’olio, dal gelo o dalla mancanza d’acqua refrigerante.
21 Oggetti affidati
L’assicurazione copre anche la responsabilità per i danni agli oggetti affidati e lavorati, ossia per danni causati:
– agli oggetti che un contraente ha preso in consegna per utilizzarli, lavorarli, conservarli, trasportarli o in af- fitto, con riserva della cifra 20 lettera k delle Condizioni generali (danni a oggetti presi in consegna);
Esclusioni:
– Danni a navi, barche, attrezzatura per sport acqua- tici come p. es. tavole da surf e da kitesurf com- presi gli accessori, veicoli a motore, rimorchi e rou- lotte nonché veicoli di volo di ogni tipo utilizzati e affidati o dal contraente utilizzati in quanto socio di un club/un’associazione oppure presi da un offerente commerciale.
– Le pretese di risarcimento avanzate in seguito a distruzione, deterioramento o perdita di oggetti preziosi o di valore (quali gioielli, pellicce, oggetti artistici, ecc.), di pezzi da collezione, di somme di denaro, di cartevalori, di documenti o di piante e disegni tecnici.
– Le pretese di regresso e di compensazione avan- zate da terzi per le prestazioni che hanno accor- dato al danneggiato.
– Le pretese per danni causati a materiale militare, dei pompieri, della protezione civile e del servizio civile (materiale del corpo).
– Xxxxx causati a cose sulle quali il contraente esercita un’attività rimunerata o che ha preso a titolo professionale in funzione accessoria (con riserva della cifra 22 lettera d).
– Xxxxx in relazione a chiavi di esercizi commercia- li e di veicoli affidate.
– Xxxxx causati a cose prese in prestito o noleggia- te, possedute in base ad un contratto di locazio- nevendita o con riserva di proprietà successiva- mente acquistate.
– Xxxxx a cose del datore di lavoro.
– danni a cose dovute allo svolgimento o all’omissione di un’attività da parte del contraente (danni su oggetti lavorati).
Esclusioni:
– Non è versato alcun risarcimento per la perdita del bonus se il veicolo utilizzato appartiene ad un noleggiatore professionale o a un’impresa del ramo autoveicoli.
– Per noleggio a pagamento.
– Per giri di prova a titolo professionale e privato.
– La responsabilità per i danni arrecati al veicolo uti- lizzato, rimorchiato o spinto e ai rimorchi da esso trainati.
– La responsabilità civile per i danni cagionati in se- guito all’utilizzazione del veicolo per corse non autorizzate dalla legge, dalle autorità o dal deten- tore come pure in seguito alla guida di un veicolo da parte di persone che non sono titolari di una licenza di condurre prescritta dalla legge per tali veicoli.
– La responsabilità civile per i danni causati in occa- sione di partecipazione a gare di velocità, rally e competizioni simili, compreso l’allenamento.
– Le pretese di regresso e di compensazione risul- tanti dalle assicurazioni stipulate per il veicolo, come pure le deduzioni in seguito a colpa grave (con riserva della cifra 22 lettera c).
– Perdita del bonus e aliquota percentuale dall’assi- curazione casco collisione del veicolo di terzi dan- neggiato (copertura assicurativa dell’assicurazione complementare ai sensi della cifra 22 lettera a).
– La responsabilità civile per i danni a cose trasporta- te con il veicolo, eccetto gli oggetti che il danneg- giato porta con sé, quali bagagli e oggetti simili.
– La responsabilità civile derivante da corse che un contraente esegue contro rimunerazione o a tito- lo professionale.
22 Assicurazioni complementari
a) Conducente di veicoli a motore altrui (automobili, moto e furgoni fino a 3,5 tonnellate di peso complessi- vo)
In deroga parziale della cifra 21 (Esclusioni), l’assicura- zione comprende anche la responsabilità civile per danni causati ad autoveicoli altrui utilizzati. Se i danni subiti dal veicolo sono coperti da un’assicurazione ca- sco collisione totale, la CSS copre soltanto l’aliquota percentuale prevista da tale assicurazione casco e la perdita del bonus (ai fini del calcolo della perdita del bonus si applica la regolamentazione indicata alla cifra 20 lettera r).
La copertura assicurativa è data soltanto se:
– il detentore del veicolo non è né una persona che convive con il contraente, né il datore di lavoro, né un noleggiatore professionale, né un’azienda del ramo automobili;
– se l’utilizzo avviene occasionalmente e non regolar- mente, vale a dire se il veicolo altrui viene utilizzato al massimo 24 giorni per anno civile (singoli giorni op- pure giornate consecutive) e se il contraente non è il detentore del veicolo;
– se l’autoveicolo altrui è immatricolato in Svizzera;
– se il sinistro è avvenuto in Svizzera o in Paese confi- nante (Principato del Liechtenstein, Germania, Fran- cia, Italia o Austria);
– per danni all’autoveicolo altrui utilizzato, fino a un massimo di CHF 50 000 per sinistro.
di inutilizzabilità temporanea del cavallo la CSS versa il risarcimento giornaliero indicato in polizza.
Esclusione:
– Pretese per danni causati durante la partecipazione a concorsi ippici, ad eccezione di danni avvenuti durante gli esami interni o durante i corsi nonché prove di orientamento a cavallo, come pure le pre- tese a copertura di danni che, in base ad accordi contrattuali eccedenti la responsabilità civile lega- le, il contraente è tenuto a risarcire (attentati nella stalla, condizioni riportate sull’abbonamento ecc.). Le pretese da danni cagionati dall’utilizzo di cavalli per lavoro (con riserva della cifra 22 lettera d).
Le prestazioni complessive sono limitate alla somma assicurativa indicata nella polizza di questa assicurazio- ne complementare.
Esclusioni:
– I danni causati in occasione di corse non autoriz- zate dalla legge, dalle autorità o dal detentore.
– I danni causati in occasione della partecipazione a gare di velocità, rally e competizioni simili, compre- si gli allenamenti.
– I danni causati in occasione di corse che il contra- ente effettua a pagamento.
– Le pretese di regresso e di compensazione risul- tanti dalle assicurazioni stipulate per il veicolo, come pure le deduzioni in seguito a colpa grave (con riserva della cifra 22 lettera c).
– I danni cagionati dall’usura, le avarie non conse- cutive a un infortunio, dovute a rifornimento erro- neo, inosservanza delle disposizioni di manuten- zione, rotture del materiale provocate da scosse, come pure i danni causati dalla mancanza d’olio, dal gelo o dalla mancanza d’acqua refrigerante.
– Il deprezzamento (commerciale o tecnico), le spese per un veicolo di sostituzione e il fermo del veicolo;
– L’aliquota percentuale e la perdita del bonus dell’Assicurazione per responsabilità civile per l’autoveicolo guidato.
– I danni ad autoveicoli che si verificano sotto l’in- flusso di alcol (valori superiori a quanto permesso dalla legge), stupefacenti o altre droghe.
c) Rinuncia a riduzioni a causa di grave negligenza
La CSS rinuncia alla riduzione delle prestazioni assicura- tive a seguito di grave negligenza ai sensi dell’articolo 4 cpv. 2 e 3 della Legge federale sul contratto d’assicura- zione (LCA).
Esclusioni:
– I sinistri causati dal contraente sotto l’influsso di alcolici, droghe oppure a seguito di un abuso di medicamenti.
– I sinistri causati dalla guida in stato di incapacità di un autoveicolo o se il conducente si sottrae od oppone a sottoporsi all’esame del sangue, all’eti- lometro o a un’altra visita disposta dalla legge.
– I sinistri intenzionali o il dolo eventuale.
– Le pretese di regresso e di compensazione avan- zate da terzi per le prestazioni che hanno accor- dato al danneggiato.
– Se l’evento assicurato è causato dalla guida che supera ampiamente la velocità massima permessa di un autoveicolo vale, in ogni caso, l’art. 90 cpv. 4 della Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr).
b) Locatario e comodatario di cavalli
È assicurata la responsabilità civile legale per danni da infortunio subiti dai cavalli presi in prestito, in affitto, te- xxxx in custodia temporaneamente o cavalcati su incari- co, come pure per danni alla sella, l’imbrigliatura o il veicolo a trazione. La CSS concede risarcimento fino a concorrenza dell’importo massimo a tale riguardo fis- sato in polizza, per:
– morte, riduzione permanente del valore o inutilizza- bilità temporanea di un cavallo;
– costi del necessario trattamento del veterinario.
Nell’ambito di tale importo massimo, le prestazioni della CSS per distruzione, danneggiamento o perdita della re- lativa sella, imbrigliatura o del veicolo a trazione com- presa la carrozza ammontano al massimo a CHF 1000 per sinistro.
Alla morte di un cavallo, oppure, quando secondo la diagnosi del veterinario deve essere macellato d’urgen- za, la CSS deve essere informata in tempi utili per poter far eseguire una sezione o un esame approfondito. Qualora il contraente non rispetti tale regola, decade l’obbligo contrattuale di versargli prestazioni. In caso
d) Attività professionali accessorie
È assicurata la responsabilità civile derivante da un’atti- vità accessoria indipendente, a condizione che il reddi- to annuo lordo non superi i CHF 18 000. In caso di sini- stro, il contraente deve comprovare il reddito lordo (cifra d’affari annua) di un’attività accessoria indipen- dente (x.xx. conteggio salariale, dichiarazione delle im- poste ecc.).
I danni a locali commerciali utilizzati per l’attività ac- cessoria sono anch’essi assicurati ai sensi della cifra 20 lettera k).
In modo particolare non sono assicurati i seguenti campi di attività:
• servizi IT;
• consulenza aziendale;
• pubblicità;
• servizi finanziari;
• architettura;
• commercio in opere d’arte;
• rappresentanza legale (avvocato, notaio, ecc.);
• consulenza fiscale;
• fornitura di prestazioni mediche.
Esclusioni:
– Le pretese per danni a beni mobili che il contraente ha preso in consegna per custodia o utilizzo o che gli sono stati locati (danno su un oggetto affidato).
– Le pretese per danni a cose con o sulle quali il contraente esercita o omette di esercitare un’atti- vità (danni a oggetti lavorati) (per esempio lavora- zione, riparazione, carico e scarico di un veicolo, trasporto).
– In deroga alla cifra 24 (validità territoriale e tem- porale) per danni che si sono manifestati da un’at- tività accessoria al di fuori della Svizzera.
– Le pretese in relazione con l’attività accessoria in- dipendente in tutte le attività sportive a rischio, secondo l’elenco degli atti temerari della Suva.
– La responsabilità civile privata per i pericoli in re- lazione all’attività principale di un’azienda, profes- sione o ente, qualora queste non siano esercitate in attività accessorie o cariche accessorie.
– Xxxxx che il contraente doveva attendersi con grande probabilità; ciò vale anche per danni ac- cettati in vista della scelta di un determinato me- todo di lavoro capace di ridurre i costi o di acce- lerare i tempi del lavoro.
– Xxxxx in collegamento con un’attività soggetta ad autorizzazione che il contraente esercita senza la necessaria autorizzazione.
– Le pretese di regresso e di compensazione avan- zate da terzi per le prestazioni che hanno accor- dato al danneggiato.
– Danni causati dalle ripercussioni di raggi laser e ionizzanti nonché dell’energia nucleare.
– Xxxxx dalla consegna di brevetti, licenze, risultati di ricerca e formule di terzi.
– Le pretese nei confronti di una persona assicurata in qualità di conducente o passeggero di veicoli a motore, imbarcazioni e aeromobili.
– Le pretese per spese per prevenzione degli infor- tuni.
– Le pretese concernenti l’adempimento di contratti, oppure invece di questi ultimi, le prestazioni sosti- tutive per inadempimento del contratto oppure per adempimento imperfetto (rischio aziendale).
– Le pretese per danni e carenze alle cose fornite o ai lavori effettuati dal contraente.
– Le pretese per spese in collegamento con l’indivi- duazione e ripristino di questi danni e carenze.
– Le pretese per la perdita di guadagno e patrimo- niali come conseguenza di tali danni e carenze.
– Se sulla base della stessa fattispecie vengono fatte valere pretese extra-contrattuali, allora anche in questo caso viene meno la protezione assicurativa.
– Meri danni patrimoniali che non sono da attribuire né a un danno assicurato corporale o materiale.
23 Esclusioni generali
L’assicurazione non copre le pretese:
a) per i danni che colpiscono il contraente o un’altra per- sona convivente, ivi comprese i danni a cose di loro appartenenza (con riserva delle cose appartenenti a dipendenti e ausiliari del contraente secondo la cifra 20, lettera c);
b) per i danni in relazione all’esercizio di una professione, di qualsiasi altra attività lucrativa o un’azienda industria- le, commerciale o agricola (con riserva delle cose dei dipendenti e ausiliari del contraente ai sensi della cifra 20 lettera c), o attività accessorie del contraente ai sen- si della cifra 22 lettera d);
c) per i danni per cui il contraente è responsabile in quali- tà di conducente di veicoli a motore e dei rimorchi da questi trainati o di veicoli rimorchiati o spinti nonché la responsabilità civile delle persone per cui il detentore è responsabile in base alla legge svizzera sulla circolazio- ne stradale.
Con riserva delle disposizioni ai sensi della cifra 20 let- tera r) rispettivamente cifra 22 lettera a);
d) risultanti dalla responsabilità civile in qualità di detento- re e quella derivante dall’utilizzazione di aerei di ogni genere, nonché derivante dall’esistenza o dall’utilizza- zione di canotti e battelli per i quali un’assicurazione per responsabilità civile è prescritta dalla legislazione svizzera o che sono immatricolati all’estero (con riserva delle disposizioni ai sensi della cifra 20 lettera p);
e) in virtù di convenzioni speciali che eccedono i limiti del- la responsabilità legale o a seguito dell’inadempimento di un obbligo legale o contrattuale di assicurazione;
f) per i danni che erano stati presi in considerazione o che ci si poteva attendere con grande probabilità;
g) per i danni a cose provocati poco a poco dall’azione delle intemperie, della temperatura, del fumo, della polvere, della fuliggine, di gas, di vapori o di vibrazioni, salvo il caso in cui la causa sia imputabile a un evento verificatosi improvvisamente e non prevedibile;
h) per i danni causati intenzionalmente o perpetrando in- tenzionalmente un crimine o un delitto, e per danni arre- cati a cose di cui la persona assicurata si è impadronita, senza averne il diritto, in modo temporaneo o definitivo;
i) per pretese dovute a malattie infettive dell’uomo, degli animali e delle piante;
j) per i danni dovuti a perdita o danneggiamento di dati e programmi (software);
k) per i danni manifestatisi in collegamento con le attività esercitate in associazioni o nei confronti degli associati;
l) per i danni su cose, costi e proventi per i quali sussiste un’assicurazione particolare. Questa clausola non vie- ne applicata se l’assicurazione alla quale si fa qui riferi- mento ne prevede una analoga.
24 Validità territoriale e temporale
Nella misura in cui le presenti Condizioni generali d’assi- curazione (CGA) non prevedano diversamente, l’assicura- zione è valevole in tutto il mondo per i danni causati nel corso della durata contrattuale. La copertura assicurativa termina alla fine dell’anno d’assicurazione nel quale avvie- ne il trasferimento del domicilio all’estero o su richiesta del contraente, per la data di partenza.
25 Prestazioni della CSS
a) Nel quadro della copertura assicurativa, la CSS versa l’importo di risarcimento dovuto al danneggiato dal contraente, in base alle disposizioni legali in materia di responsabilità civile e inoltre assume la difesa contro pretese ingiustificate (protezione giuridica passiva).
b) Viene risarcito il valore attuale (importo che viene richie- sto per l’acquisto o il ripristino di una cosa simile, meno il deprezzamento a causa di usura, età o per altri motivi).
c) Le prestazioni della CSS (compresi interessi delle spese per ridurre il danno, spese per avvocato e giudiziarie, spese aggiudicate alla parte avversa e costi assicurati d’impedimento del danno) sono limitate alla somma di garanzia indicata in polizza per ogni sinistro assicurato.
d) In caso di lesione colposa di prescrizioni legali o con- trattuali o di obblighi, il risarcimento può essere ridotto nella misura che ha influito sul verificarsi o sull’entità del danno, salvo che il contraente provi che il compor- tamento non ha influito in alcun modo sul verificarsi e sull’entità del danno o se sussiste una relativa assicura-
xxxxx complementare «Rinuncia a riduzione in seguito a negligenza grave», ai sensi della cifra 22 lettera c).
e) L’insieme dei danni attribuibili alla medesima causa viene considerato come un unico sinistro, indipenden- temente dal numero dei danneggiati.
26 Aliquota percentuale
a) In assenza di accordi divergenti, il contraente sostiene un’aliquota percentuale di CHF 200 per ogni sinistro.
b) Xxx i danni causati da inquilini che traslocano (danni da risarcire all’affittuario al momento della consegna dell’appartamento), la partecipazione alle spese viene detratta una volta per ogni caso.
c) Per danni causati come conducente di veicoli a motore altrui, la partecipazione alle spese è del 10% per ogni si- nistro, almeno CHF 500. Se la prestazione consiste nell’assunzione di un’eventuale aliquota percentuale o del premio maggiore (perdita del bonus) dell’assicurazio- ne casco collisione, tali prestazioni saranno addizionate.
d) Per danni causati come locatario e comodatario di cavalli, la partecipazione alle spese è del 10% per ogni sinistro, almeno CHF 500.
27 Obbligo di notificare un sinistro
Se si verifica un sinistro le cui probabili conseguenze po- trebbero riguardare l’assicurazione o se vengono formu- late pretese di risarcimento contro il contraente, questi ha l’obbligo di avvertire immediatamente la CSS per iscritto. Se il sinistro provoca la morte di una persona, la CSS deve esserne avvertita entro 24 ore. La CSS dovrà essere pari- menti informata immediatamente se, in seguito ad un si- nistro, contro il contraente viene adottato un provvedi- mento di polizia o iniziata una procedura penale o se il danneggiato fa valere le sue pretese per via legale. La CSS si riserva il diritto di nominare un difensore per il contra- ente, al quale egli deve rilasciare procura.
28 Liquidazione del sinistro e conduzione del processo
a) La CSS si occupa della liquidazione di un sinistro solo nella misura in cui le pretese oltrepassino la partecipa- zione alle spese prevista.
b) La CSS conduce le trattative con il danneggiato. Essa agisce in qualità di rappresentante del contraente e la sua liquidazione delle pretese del danneggiato vincola il contraente. La CSS ha il diritto di versare il risarcimen- to direttamente alla parte lesa, senza dedurre un’even- tuale partecipazione alle spese; in tal caso il contraen- te, rinunciando a qualsiasi obiezione, è tenuto a rimborsare la partecipazione alle spese. Senza l’auto- rizzazione della CSS, il contraente è tenuto ad astener- si da qualsiasi trattativa diretta con il danneggiato o i rappresentanti di questi per tutto ciò che riguarda il diritto al risarcimento del danno, ogni riconoscimento di pretesa, la conclusione di una transazione o il versa- mento di risarcimento. Inoltre, il contraente deve forni- re alla CSS, senza attendere una sua richiesta, tutte le informazioni riguardanti il sinistro e i provvedimenti presi dal danneggiato, consegnarle tutti i documenti e le prove riguardanti il sinistro (soprattutto i documenti giudiziari quali convocazioni, comparse, giudizi ecc.) e sostenere la CSS il più possibile nella liquidazione del sinistro (buona fede contrattuale).
c) Se non si può giungere ad un accordo con il danneg-
xxxxx e viene intentato un processo, il contraente deve affidare alla CSS la conduzione del processo civile. La CSS ne assume le spese nel quadro della cifra 25. Se al contraente viene aggiudicato un risarcimento di spese processuali, questo spetta alla CSS qualora non sia destinato alla copertura delle sue spese personali.
29 Scadenza del versamento delle prestazioni
Il risarcimento è esigibile dopo 30 giorni dal momento in cui la CSS ha ricevuto i documenti indispensabili per de- terminare l’importo del danno e il suo obbligo di versare delle prestazioni.
L’obbligo di pagamento della CSS è differito per tutto l’ar- co di tempo in cui l’indennità non può essere fissata o pagata per colpa del contraente o dell’avente diritto.
La scadenza non subentra, in particolare, fintanto che
– non è chiaro a chi va erogata per legge la prestazione assicurativa;
– la polizia o le autorità investigative stanno indagando in relazione all’evento oppure una procedura penale contro il contraente o l’avente diritto non è ancora conclusa.
Form. 566i-09.22-eff