MEMORANDUM D’INTESA
Allegato cciaa_so - A5CA191 - DELIBERAZIONE DI GIUNTA - N° atto 2023000086 - Riunione del 25/09/2023
Allegato sub a) alla deliberazione n. 86/GC del 25 settembre 2023
MEMORANDUM D’INTESA
tra
Fondazione Milano Cortina 2026, di seguito più brevemente anche solo la Fondazione”, con sede legale in Xxxxxx, Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, codice fiscale 97866790153, partita iva 11199200962, in persona dell’Amministratore Delegato, Xxxxxx Xxxxxxx
e
Camera di Commercio di Xxxxxxx, di seguito più brevemente anche solo “Camera di Commercio” con sede legale in Sondrio, via Xxxxxxxx Xxxxxx 23, codice fiscale e partita IVA 00132440140 in persona della Presidente, Xxxxxxx Xxxxxxx
di seguito indicate singolarmente come "Parte" e collettivamente come le "Parti".
Premesso che
a) la Fondazione Milano Cortina 2026 non ha fini di lucro e opera come soggetto di diritto privato, con lo scopo, nell'ambito dello sviluppo del Movimento Olimpico e del Movimento Paralimpico, di curare l'organizzazione e lo svolgimento dei XXV Giochi Olimpici Invernali e dei Giochi Paralimpici Invernali del 2026 (“Giochi”), in attuazione e nel rispetto delle disposizioni contenute nella Carta Olimpica, nel Codice Etico del Comitato Olimpico Internazionale, nella Legge Olimpica di conversione del Decreto Legge n. 16/2020 e nell'Host City Contract firmato a Losanna il 24 giugno 2019 tra CIO, CONI, Comune di Milano e Comune di Cortina d'Ampezzo;
b) lo svolgimento dei Giochi costituisce una importante occasione per il nostro Paese e una grande vetrina internazionale per le imprese, con particolare riferimento ai territori interessati dallo svolgimento dei Giochi stessi;
c) Camera di Commercio, ente pubblico dotato di autonomia funzionale che, nell'ambito del territorio di competenza, assicura lo sviluppo del sistema imprenditoriale curandone gli interessi generali, svolgendo funzioni di supporto e di promozione delle imprese, intende collaborare con la Fondazione nel supporto alla pianificazione e alla
realizzazione di iniziative e progettualità condivise;
d) con il presente Memorandum, le Parti intendono definire i termini e le modalità della collaborazione.
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.
Articolo 1
Oggetto e impegni delle Parti
1.1. Con il presente Memorandum, le Parti intendono avviare una collaborazione al fine di definire iniziative e progettualità condivise da realizzarsi in occasione dei Giochi, attraverso la cooperazione del team di esperti forniti da Camera di Commercio con il team della Fondazione, ponendo particolare attenzione ai temi della sostenibilità e della promozione del territorio e delle imprese nel solco del principio di Legacy sotteso all’organizzazione dei Giochi.
1.2. La stipula del presente Memorandum è tassativamente limitata alla realizzazione di iniziative e progettualità condivise ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza, corresponsabilità fra le Parti, di modo che nessuna delle due potrà mai essere ritenuta responsabile delle obbligazioni dell’altra. Il presente Memorandum nemmeno configura un rapporto di mediazione o di agenzia.
1.3. La Fondazione si impegna, compatibilmente con i propri obblighi di riservatezza, a:
1.3.1. fornire a Camera di Commercio materiale informativo sulla pianificazione progettuale e logistica delle iniziative organizzate e da organizzarsi in occasione dell’evento Milano Cortina 2026 e sulle opportunità derivanti dalla conclusione di accordi di Partnership & Sponsorship per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026;
1.3.2. consentire a Camera di Commercio di pubblicare sul Sito, previo consenso in merito a contenuti e modalità da parte di Fondazione, una descrizione della
collaborazione tra le Parti, nonché dei progetti e degli eventi programmati in occasione di Milano Cortina 2026, comprensiva, ove ritenuto possibile dalla Fondazione, del materiale, delle informazioni e dei contenuti di cui al precedente numero 1.3.1. A Fondazione è in particolare riconosciuto il diritto di valutare e autorizzare espressamente per iscritto qualsiasi contenuto connesso con i Giochi prima della pubblicazione sul Sito da parte di Camera di Commercio, ferma la facoltà della medesima Fondazione di richiederne successive modifiche in base anche alle indicazioni che verranno, di volta in volta, eventualmente rese dal Comitato Olimpico Internazionale e dal Comitato Paralimpico Internazionale;
1.3.3. aggiornare Camera di Commercio periodicamente in merito all’andamento della strategia e della pianificazione e ad eventuali accordi di partnership.
1.4. Camera di Commercio si impegna a collaborare attivamente al fine di sostenere iniziative volte alla promozione del territorio e del sistema delle imprese, mediante la realizzazione di progetti ed iniziative a sostegno della attrattività della destinazione e della competitività del sistema economico, ed in particolare:
1.4.1 offrire servizi di assistenza ai partner di Fondazione Milano Cortina 2026 per lo sviluppo di attività sul territorio, quali – a titolo non esaustivo – la ricerca di location e di fornitori, nonché lo sviluppo di iniziative promozionali;
1.4.2 promuovere un percorso in chiave di miglioramento delle performance di sostenibilità e accessibilità presso la filiera turistica, ricettiva e dell’organizzazione di eventi;
1.4.3 promuovere, nei modi concordati in modo preventivo con la Fondazione, il movimento Olimpico e Paralimpico e i Giochi in occasione delle iniziative di promozione istituzionale, economica e commerciale del territorio, sia in Italia che all’estero;
1.4.4 mettere a disposizione della Fondazione e dei fornitori ufficiali il proprio Organismo di mediazione n. 1021 risoluzione alternativa delle controversie che dovessero insorgere nell’ambito dei Giochi;
1.4.5 segnalare alla Fondazione, previa acquisizione del consenso degli interessati alla comunicazione dei dati personali a Fondazione, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, della normativa privacy vigente e degli obblighi di riservatezza eventualmente assunti, i soggetti interessati ad approfondire eventuali opportunità derivanti dalla conclusione di accordi di Partnership & Sponsorship con i GiochiOlimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026.
1.5 Le Parti si riservano di declinare i progetti e le iniziative volte a perseguire gli obiettivi di reciproco interesse nei sopra indicati ambiti o in ulteriori che dovessero risultare di comune interesse, indicando di volta in volta modalità e tempi di attivazione e realizzazione.
Articolo 2
Tavolo di coordinamento
2.1. Le Parti si impegnano a costituire un Tavolo di coordinamento quale agile struttura di governo e coordinamento, con mandato esteso a tutto il periodo di vigenza del presente Memorandum.
2.2. Il Tavolo di coordinamento è composto dai rappresentanti di ciascuna delle Parti ed è coordinato da un rappresentante di Camera di Commercio. Potrà essere liberamente convocato da entrambe le Parti, previa comunicazione scritta e compatibilmente con le esigenze strategiche del presente Memorandum.
2.3. Il Tavolo di coordinamento ha il compito di: (i) proporre e - nei limiti consentiti dalle regole poste alla base del Movimento Olimpico e del Movimento Paralimpico- approvare le concrete modalità operative e le azioni necessarie per promuovere le opportunità che sorgeranno dalla collaborazione tra le Parti; (ii) monitorare l’andamento delle opportunità stesse; (iii) valutare l'efficacia dei risultati rispetto agli obiettivi attesi;
(iv) individuare e proporre ulteriori ambiti di intervento nello spirito della presente intesa, il tutto nel rispetto degli impegni assunti dalla Fondazione nei confronti del CIO.
2.4. Ai lavori del Tavolo di coordinamento è ammessa la partecipazione di altri soggetti in ragione del relativo patrimonio di competenza e specializzazione nelle materie collegate ai contenuti del presente Memorandum.
2.5. Per la partecipazione di qualsivoglia soggetto al Tavolo di coordinamento non sono né potranno essere previsti compensi, indennità, emolumenti, gettoni o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese.
Articolo 3 Promozione e comunicazione
3.1. Le Parti si impegnano a confrontarsisulle attività di comunicazione nei confronti dei terzi, impegnandosi a definire preventivamente in forma scritta tutti i contenuti inerenti alla comunicazione in cui siano nominati insieme la Fondazione (e i suoi stakeholders) e Camera di Commercio. In particolare, Camera diCommercio, senza espressa autorizzazione scritta in tal senso della Fondazione, (i) non creerà, in alcun modo, alcuna associazione della propria attività e dei propri servizi con i Giochi Olimpici e/o Paralimpici e/o con il c.d. “Movimento Olimpico” e/o “Movimento Paralimpico”, (ii) non comunicherà, in alcuna forma e in alcun modo, di essere un partner della Fondazione, né di essere “ufficiale”, “selezionato”, “approvato”, “garantito”, “privilegiato”, “accettato” o simili, dalla Fondazione, dal CIO, dal CIP, dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico o (nel caso dei Subfornitori) dal Fornitore, o simili, (iii) salvo quanto previsto per dare esecuzione al presente Memorandum, non pubblicherà né diffonderà qualsiasi dichiarazione, in alcuna forma e in alcun modo, che riguardi la fornitura di beni e/o servizi alla Fondazione,ai partner commerciali della Fondazione e a qualsiasi altra entità o organizzazione in qualunque modo coinvolta nei Giochi Olimpici e/o Paralimpici e/o nel c.d. “Movimento Olimpico” e/o “Movimento Paralimpico”, (iv) non
registrerà alcun marchio relativo ai Giochi Olimpici e/o Paralimpici o comunque riferibile al "Movimento Olimpico" o "Movimento Paralimpico", né porrà in essere alcuna associazione a tali marchi, né li utilizzerà in virtù di alcun diritto di proprietà immateriale o di nome a dominio; (v) non intraprenderà alcuna attività che possa rappresentare o che possa ragionevolmente rappresentare "Ambush Marketing", essendo specificato che "Ambush Marketing" è definito come qualsiasi attività, commerciale o meno, che crea, implica, si riferisce a qualsiasi associazione con i Giochi Olimpici o Paralimpici, e qualsiasi marchio o denominazione relativa ai Giochi Olimpici o Paralimpici, o che creano tale associazione nella mente del pubblico, nonché la fornitura o la distribuzione di materiale o prodottipubblicitari presso o nelle vicinanze di siti olimpici o paralimpici al fine di ottenere unacerta visibilità per un marchio, a meno che tale attività non sia stata espressamente autorizzata dalla Fondazione, dal CIO o dall'IPC; (vi) vigilerà sul rispetto degli impegni di cui al presente articolo e informerà immediatamente la Fondazione di ogni eventuale istanza e/o rischio di violazione di tali impegni, e (vii) cesserà e farà cessare ogni condotta in violazione del presente articolo, anche su semplice richiesta della Fondazione.
Articolo 4 Durata
4.1. Il presente Memorandum sarà valido dalla data di sottoscrizione fino al 30 giugno 2026, fatta salva la possibilità di recesso da entrambe le Parti da comunicarsi a mezzo PEC con almeno sei mesi di preavviso.
4.2. A tal riguardo si indicano gli indirizzi di riferimento:
a) per la Fondazione: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx0000@xxxxxxxxx.xx;
b) per Camera di Commercio: xxxxx@xx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx.
Articolo 5
Divieto di uso del marchio
5.1 Camera di Commercio riconosce che l’uso della proprietà intellettuale afferente ai Giochi è soggetto a rigorose normative e vincoli temporali e territoriali (legati anche allo svolgimento di altri eventi olimpici e paralimpici) tutelati a livello mondiale che la
Fondazione è tenuta a rispettare. L’uso dei marchi/loghi di ciascuna Parte ad opera dell’altra Parte sarà possibile esclusivamente qualora si renda necessario nell’ambito della esecuzione del Memorandum e comunque solo previo consenso scritto della Parte cui il marchio/logo si riferisce.
5.2 Nessun contenuto del presente Memorandum conferisce ad alcuna delleParti il diritto di usare per scopi commerciali, pubblicitari, promozionali e non alcun nome, marchio o altra designazione dell’altra Parte, incluse abbreviazioni, fatto salvo il previo consenso scritto della Partecui il segno distintivo o la designazione si riferisce.
Articolo 6 Trattamento dei dati personali
6.1. Le Parti si obbligano ad effettuare, ciascuna per quanto di propria competenza, le operazioni di trattamento dei dati personali di cui al presente Memorandum in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla protezione dei dati di volta in volta applicabile e danno atto di aver ricevuto, l’una dall’altra, l’informativa descrittiva delle caratteristiche del trattamento dei dati personali scambiati per la negoziazione e per l’esecuzione del Memorandum.
6.2. Il trattamento dei dati personali si attiene a quanto previsto dal D.lgs. 101 del 10 agosto 2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, aggiornato alle rettifiche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 127 del 23 maggio 2018 e al Dlgs. 196 del 30 giugno 2003.
6.3. Quanto alla sezione del Sito relativa a Milano Cortina 2026, Camera di Commercio raccoglie i dati dei soggetti interessati a Partnership e Sponsorship con la Fondazione per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 in qualità di autonomo titolare e chiede il consenso agli interessati affinché i rispettivi dati siano comunicati alla Fondazione che, a sua volta, svolgerà le proprie attività di trattamento in qualità di autonomo titolare. Al fine di agevolare gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali della Fondazione, Camera di Commercio si impegna a pubblicare sul Sito il link all’informativa di Fondazione dedicata al progetto.
Articolo 7 Riservatezza
7.1. La Camera di Commercio e la Fondazione si impegnano a non utilizzare le informazioni riservate al di fuori delle finalità previste dal presente Memorandum, né a rivelarle a soggetti non previsti dallo stesso; le Parti si impegnano ad evitare che tali informazioni riservate siano comunicate a terzi, limitandone la diffusione al solo personale che abbia un’effettiva necessità di conoscerle per i fini di cui al Memorandum e purché si siano previamente vincolate ad un obbligo di riservatezza conforme al presente accordo.
7.2. L'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo non si applica:
− alle informazioni che Camera di Commercio e Fondazione rivelano al proprio personale ai soli fini dell'esecuzione del Memorandum;
− alle informazioni rivelate e già divenute di pubblico dominio per ragioni diverse dal proprio inadempimento o dalla violazione di obblighi di riservatezza;
− alle informazioni che devono essere comunicate o divulgate in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi autorità o in forza di un obbligo di legge.
Articolo 8 Aspetti economici
La collaborazione fra le Parti è da intendersi a titolo gratuito.
Articolo 9
Legislazione applicabile e foro competente
9.1. Il presente Memorandum è disciplinato dalla legge italiana.
9.2. Le Parti accettano di definire bonariamente eventuali controversie derivanti dall’attuazione del presente Memorandum. Qualora risulti impossibile la risoluzione bonaria si conviene che sia competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.
Articolo 10 Miscellanea
10.1. Ogni deroga, modifica o integrazione del presente Memorandum dovrà rivestire, a pena di nullità, la forma scritta ed essere sottoscritta da entrambe le Parti.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente. Luogo, data
PER LA CAMERA DI COMMERCIO DI SONDRIO
LA PRESIDENTE, XXXXXXX XXXXXXX
PER LA FONDAZIONE MILANO CORTINA 2026
L’AMMINISTRATORE DELEGATO, XXXXXX XXXXXXX
IL SEGRETARIO GENERALE LA PRESIDENTE
(Xxxxx Xxxxx) (Xxxxxxx Xxxxxxx)
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (C.A.D.) e s.m.i.