Contract
Il primo CCNL del settore Antincendio. Un percorso unitario e innovativo per il Lavoro, i Lavoratori, le Aziende e la Sicurezza
Relatori :
Xxxx. Xxxxx Xxxxxx, Studio Agnoli
Sig. Xxxxxx Xxxxxxxxx, CONF.S.A.L. – Vigili del Fuoco
Xxx. Xxxxx Xxxxxxx, FiSA
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per i dipendenti delle imprese esercenti attività di Produzione, Installazione, Manutenzione Mezzi ed Impianti Antincendio, Sorveglianza Antincendio e connessa formazione.
PREMESSA
TITOLO I - VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO -
Art. 1 – Campo di applicazione Art. 2 – Decorrenza e durata Art. 3 – Efficacia del CCNL
TITOLO II - ESCLUSIVITÀ DI STAMPA E DISTRIBUZIONE CCNL –
Art. 4 - Esclusività di stampa Art. 5 – Distribuzione CCNL
TITOLO III – DISCIPLINA DEL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI –
Art. 6 – Livelli di Contrattazione Art. 7 – Contrattazione Nazionale
Art. 8 – Contrattazione di secondo livello
TITOLO IV – BILATERALITÀ –
Art. 9 – Ente Bilaterale
Art. 10 – Commissione Nazionale di Garanzia
TITOLO V – DIRITTI SINDACALI E DI ASSOCIAZIONE –
Art. 11 – Diritti di informazione Art. 12 – Diritti sindacali
Art. 13 – Diritto di sciopero e procedure di raffreddamento Art. 14 - Sciopero virtuale
Art. 15 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) Art. 16 – Patronati
Art. 17 – Controversie
TITOLO VI – SICUREZZA SUL LAVORO E PRIVACY –
Art. 18 – Sicurezza sui luoghi di lavoro Art. 19 – Informazione
Art. 20 - Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro Art. 21 – Tutela della privacy e uso di dispositivi tecnologici
TITOLO VII – COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI
Art. 22 - Assunzione
Art. 23 - Periodo di prova
Art. 24 – Classificazione del personale
Art. 25 – Mansioni promiscue, mansioni superiori Art. 26 - Passaggio di livello
Art. 27- Qualifiche escluse dalla quota di riserva
TITOLO VIII – TIPOLOGIE CONTRATTUALI
Art. 28 – Lavoro a tempo determinato Art. 29 – Lavoro Part-Time
Art. 30 – Contratto Intermittente
Art. 31 – Contratto di lavoro somministrato a tempo determinato Art. 32 - Apprendistato
Art. 33 – Tirocini formativi e di orientamento
TITOLO IX – ORARIO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Art. 34 - Orario di lavoro Art. 35 - Lavoratori itineranti Art. 36 - Banca Ore
Art. 37 – Riposo settimanale - Lavoro domenicale Art. 38 - Lavoro a turni
Art. 39 - Lavoro notturno
Art. 40 - Lavoro supplementare/lavoro straordinario
TITOLO X – SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 41 - Festività/Permessi retribuiti/Permessi straordinari retribuiti/Xxxxxxxx non retribuiti Art. 42 - Ferie
Art. 43 – Aspettativa Art. 44 – Trasferta Art. 45 - Distacco
Art. 46– Trasferimento
Art. 47 – Reperibilità e Pronta Disponibilità Art. 48 – Indumenti e attrezzi di lavoro
Art. 49 - Sospensioni – Soste – Riduzione d’orario - Recuperi Art. 50 - Contrazione temporanea dell'orario di lavoro
Art. 51 - Intervallo per la consumazione dei pasti Art. 52 - Risarcimento danni o furti
Art. 53 - Ritiro della patente di guida Art. 54 – Volontariato
Art. 55- Risoluzione del rapporto di lavoro – Preavviso Art. 56 - Cessione - Trasformazione - Liquidazione
TITOLO XI – TUTELE
Art. 57 - Malattia e infortunio
Art. 58 - Lavoratori portatori di handicap ed esigenze di cura
Art. 59- Lavoratori con patologie oncologiche e gravi patologie cronico-degenerative Art. 60 – Lavoratrici vittime di violenza di genere
Art. 61 - Lavoratori tossicodipendenti e lavoratori affetti da etilismo Art. 62 - Congedo matrimoniale
Art. 63 - Maternità e Paternità del lavoratore Art. 64 - Lavoratori studenti
Art. 65 – Occupazione femminile
Art. 66 - Tutela contro le molestie sessuali Art. 67 - Tutela contro il mobbing
TITOLO XII – TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 68 - Retribuzione Art. 69 - Indennità
Art. 70 - Corresponsione della retribuzione Art. 71 - Reclami sulla busta paga
Art. 72 - Trattamento di fine rapporto Art. 73 - Previdenza Complementare
TITOLO XIII - DOVERI DEI LAVORATORI E NORME DISCIPLINARI
Art. 74– Divieti
Art. 75 - Codice disciplinare
TITOLO XIV - FONDO INTERPROFESSIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 76 – Formazione Continua
Art. 77 - Norma transitoria sulla Formazione Professionale
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato posti in essere dalle imprese, prevalentemente PMI, che esercitano l’attività di produzione, installazione, manutenzione di mezzi ed impianti antincendio, nonché di sorveglianza antincendio, ivi compresi i servizi correlati e complementari alle predette attività.
a) fabbricazione di estintori portatili e carrellati a polvere, biossido di carbonio, a base d'acqua;
b) fabbricazione di componenti per la produzione di materiali antincendio (valvole, involucri, manichette, cassette ecc.);
c) processi di stampaggio, saldatura, collaudo, verniciatura, assemblaggio, riempimento, revisione , finitura;
d) formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, formazione e addestramento attinente alle attività di produzione, installazione, manutenzione e uso dei mezzi ed impianti antincendio;
e) manutenzione periodica ed assistenza di presidi di incendio;
f) commercializzazione di attrezzature antincendio e materiale antinfortunistico;
g) progettazione, installazione, manutenzione di impianti antincendio;
h) gestione e conduzione impianti antincendio;
i) sorveglianza antincendio, ivi compresi i servizi integrativi elencati nell'Allegato X del D.M. del Ministero dell'interno del 10 marzo 1998 e s.m.i.
j) esecuzione presso terzi delle attività regolate dal presente Contratto
Livelli di Contrattazione
• Le Parti stipulanti, dando valenza al duplice livello di contrattazione, intendono garantire ancor più le condizioni ambientali e della sicurezza nei luoghi di lavoro, non ché premiare i risultati conseguiti in ragione dell’impegno partecipativo della componente lavoro.
• Coerentemente con i principi affermati in “Premessa” al CCNL, che ne costituisce parte integrante, le Parti concordano di disciplinare la contrattazione collettiva su due livelli:
• contrattazione di I° livello: contratto nazionale di settore;
• contrattazione di II° livello: contratto di secondo livello aziendale e o territoriale.
La contrattazione collettiva di I° livello vuole riconoscere alle imprese il diritto di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro che si basa su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del presente CCNL.
La contrattazione collettiva di II° livello potrà essere svolta in sede territoriale e/o aziendale e riguarderà materie e istituti stabiliti dal presente CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione nazionale, orientati a disciplinare singole fattispecie e specificità di un singolo territorio e/o impresa.
BILATERALITÀ
L’Ente Bilaterale provvederà, oltre alle competenze specifiche, anche a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge di cui all’art.76 e seguenti del D.lgs. n. 276/2003 e L. n.183/2010 e s.m.i. L’Ente Bilaterale costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle Parti stipulanti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali e a tal fine attiverà, a titolo esplicativo ma non esaustivo, ogni utile iniziativa rivolta a:
a) rilasciare il patentino professionale ai lavoratori in base alla formazione eseguita ed ai requisiti professionali acquisiti;
b) promuovere incontri periodici ed accordi di collaborazione con il Ministero dell’Interno ed in particolare il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per definire programmi e linee guida sulla formazione professionale dei lavoratori;
c) definire, promuovere, progettare e/o gestire iniziative in materia di formazione di base e continua e formazione e riqualificazione professionale;
d) certificare, la formazione svolta;
e) individuare fonti di finanziamento pubbliche e private volte alla formazione in tema di sicurezza e prevenzione incendi.
f) procedere al monitoraggio dei fabbisogni professionali e formativi di settore;
g) ricevere dalle organizzazioni territoriali gli accordi di secondo livello;
h) promuovere la formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei Quadri;
i) svolgere la funzione di certificazione dei contratti come previsto dal d. lgs. n. 276/03;
j) promuovere, attuare e gestire progetti e iniziative di formazione professionale per i lavoratori;
k) svolgere, anche mediante convenzioni, ogni attività in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 10 del D.lgs n.81/08;
….
z) incentivare studi e ricerche con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione in termini di sostegno al sistema produttivo e in coerenza alle dinamiche di mercato nonché monitorare l'andamento delle procedure ad evidenza pubblica delle gare d'appalto, aventi ad oggetto il servizio integrativo antincendio, la fornitura di impianti, materiali e servizi
Sicurezza sul Lavoro e Privacy
Art. 21 – Tutela della privacy e uso di dispositivi tecnologici
• E’ consentito l’uso di innovativi sistemi di organizzazione del lavoro che prevedano, tra l'altro, l'utilizzo di tecniche di geo localizzazione da parte di dispositivi fissi e/o mobili in dotazione ai dipendenti con qualifica di tecnico itinerante o ai lavoratori che svolgano attività che ne richiedano l’uso anche solo temporaneo.
• Tutto ciò comporta la definizione del trattamento dei dati personali connessi all’uso dei nuovi sistemi informatici.
• Potrà essere dato in dotazione, dall’azienda ai propri dipendenti, un sistema di organizzazione di lavoro che, mediante l'utilizzo anche di una specifica applicazione installata sul dispositivo mobile del tecnico, abbia come scopo:
• il miglioramento dei livelli di servizio, assicurando una pianificazione ottimizzata del lavoro;
• il supporto della gestione delle attività d'emergenza mediante la conoscenza della posizione dei tecnici e l'identificazione del tecnico più qualificato e più vicino al sito per il quale è richiesto l'intervento;
• il supporto alle misure di sicurezza a tutela dei tecnici coinvolti in attività di servizio allocate in aree remote e/o disagiate.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI
Art. 24 – Classificazione del personale
La classificazione e l’inquadramento del personale dipendente sono determinati con la metodologia ispirata all’armonizzazione della flessibilità organizzativa necessaria all’impresa al fine di consentire l’adozione di modelli organizzativi rispondenti alle esigenze del mercato del lavoro ed al riconoscimento delle professionalità dei lavoratori alla luce:
a) dei processi di trasformazione e innovazione tecnologica ed organizzativa;
b) dell’evoluzione delle dinamiche formative e professionali;
c) dei fenomeni di mobilità volti ad assolvere alle esigenze di implementazione e diversificazione dell’offerta di servizi, comprese le innovazioni determinate da infrastrutture e impianti di nuova generazione.
L'inquadramento delle varie mansioni nelle singole categorie verrà effettuato sulla base della declaratoria e dei profili sotto enunciati. Il presente CCNL individua i profili che rappresentano le caratteristiche essenziali e non esclusive del contenuto professionale delle mansioni in esse considerate. I profili hanno, pertanto, valore esemplificativo minimo. Stanti le diversità che caratterizzano il settore in termini di situazioni organizzative, dimensioni aziendali e tecnologie adottate, il secondo livello di contrattazione potrà individuare nuovi profili professionali che consentano una più obiettiva esemplificazione dei lavoratori sulla base delle declaratorie generali previste.
EQF "European Qualifications Framework"
In via sperimentale le Parti stipulanti hanno valutato l’opportunità di inserire per ciascun livello della classificazione del personale, i rispettivi livelli EQF "European Qualifications Framework", relativi al quadro europeo delle qualifiche, con il quale è possibile confrontare le qualifiche professionali dei cittadini dei paesi europei.
Per "qualifica" si intende una certificazione formale rilasciata da un'autorità competente a conclusione di un percorso di formazione come attestazione dell’aver acquisito competenze compatibili agli standard stabiliti dal sistema educativo nazionale. A partire dal 14 febbraio 2008 per ogni qualifica rilasciata in Europa può essere identificato il corrispondente livello di EQF al fine di permettere il confronto con le qualifiche acquisite in diversi paesi. L'EQF adotta un sistema basato sui risultati di apprendimento ottenuti alla fine del percorso di formazione. I risultati di apprendimento sono definiti in termini di Conoscenze, Abilità e Competenze. Il risultato complessivo è un indice, compreso tra 1 ed 8, detto QEQ, che si propone di identificare in modo veloce ed univoco il livello di approfondimento raggiunto in un certo ambito.
LIVELLI CCNL/EQF | DECLARATORIA |
VII° | Appartengono a questo livello i lavoratori muniti di laurea o di diploma di scuola secondaria di |
EQF (5/6/7/8) | secondo grado, con funzioni direttive e di coordinamento che richiedono una specifica |
preparazione, capacità professionale e consolidata esperienza e/o requisiti abilitativi specifici e che | |
dispongano, nell'ambito del processo aziendale, di specifiche competenze e di adeguati poteri | |
decisionali autonomi relativamente alle direttive loro impartite. | |
Esemplificazioni: • Assistente di Direzione; • Coordinatore di servizi; • Ispettore generale; • Specialista in controllo qualità e sicurezza; • Progettista di complessi; • Specialista di sistemi di elaborazione dati; • Specialista di pianificazione aziendale; • Specialista servizio amministrativo e contabile; • Specialista finanziario; • Ricercatore; • Specialista di approvvigionamenti; • Altri lavoratori muniti di analoga professionalità |
LIVELLI CCNL/EQF | DECLARATORIA | |
VI° (EQF 4/5/6) | Appartengono a questo livello: - i lavoratori che, conoscendo completamente le varie tipologie di servizio e dotati di competenze multisettoriali, svolgono opera di coordinamento e controllo di vari cantieri, verificano la qualità del servizio reso, si rapportano alla clientela per la risoluzione dei problemi non di competenza della Direzione, determinano incarichi e turnazioni del personale; - gli impiegati a cui sia demandato il coordinamento di altri impiegati e che siano muniti di competenze derivanti anche da una formazione universitaria di primo livello o da analoga conoscenza ed esperienza; - i lavoratori che compiono, con autonomia esecutiva e con l'apporto di particolare e personale competenza, operazioni su apparati o attrezzature complesse che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi, guidano e controllano con apporto di adeguata competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori, esercitando un certo potere di iniziativa per la conduzione ed i risultati delle lavorazioni; - i lavoratori che, con la scelta della successione delle operazioni dei mezzi e delle modalità di esecuzione e con l'interpretazione critica di disegni e/o schemi funzionali, eseguono qualsiasi intervento di elevato grado di complessità per l’individuazione e la valutazione dei guasti e per la loro riparazione su apparecchiature, anche a serie, e/o loro parti principali, assicurando il grado di qualità richiesto e/o le caratteristiche funzionali prescritte; - i lavoratori che, sulla base di indicazioni, con capacità di interpretazione critica del disegno o di documenti equivalenti e in riferimento alle caratteristiche finali richieste effettuano, conducendo impianti, manovre di elevato grado di difficoltà, provvedendo con la scelta della successione delle fasi di lavorazione, alla definizione dei parametri di lavorazione e delle modalità di esecuzione e delle eventuali attrezzature da utilizzare anche in caso di introduzione di nuovi processi di lavorazione; - i lavoratori che, con adeguata autonomia operativa, svolgono mansioni tecniche, amministrative e contabili che presuppongono un’applicazione concettuale e una valutazione di merito dei casi concreti. Esemplificazioni: • Tecnico antincendio itinerante che abbia ottenuto il Patentino di livello E; • Responsabile di produzione/capo officina; • Tecnico programmatore di assistenza e installazione; • Programmatore analista; • Approvvigionatore; • Analista dei costi aziendali; • Assistente amministrativo; • Altri lavoratori muniti di analoga professionalità. |
Classificazione del personale
LIVELLI CCNL/EQF | DECLARATORIA | |
IV° (EQF 3/4/5) | Appartengono a questo livello: - i lavoratori che, muniti di specifica abilitazione, svolgono mansioni operative nel servizio antincendio, nonché il coordinamento, senza potere gerarchico, di altri lavoratori sulla base di disposizioni predeterminate e rapportandosi direttamente con il personale svolgente funzioni di controllo generale; - i lavoratori che, muniti di specifica abilitazione, hanno una buona conoscenza del servizio e possiedono cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguite in istituti professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità e abilità conseguite mediante il necessario tirocinio; - gli impiegati che svolgono mansioni esecutive di natura tecnica o amministrativa con preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro. Esemplificazioni • Tecnico antincendio itinerante che abbia ottenuto il Patentino di livello C; • Contabile di concetto; • Impiegato di concetto; • Operai manutentori interni provetti; • Montatore - Installatore di medi impianti ; • Magazziniere; • Manutentore meccanico con almeno un anno di esperienza nel precedente livello; • Manutentore elettrico con almeno un anno di esperienza nel precedente livello; • Altri lavoratori muniti di analoga professionalità |
Classificazione del personale
LIVELLI CCNL/EQF | DECLARATORIA |
II° (EQF 2/3) | Appartengono a questo livello: - i lavoratori che siano adibiti allo svolgimento di servizi comprendenti attività di antincendio muniti di apposito patentino; - i lavoratori che svolgono attività esecutive di natura tecnica, conducono, alimentano, sorvegliano una o più macchine operatrici automatiche o semiautomatiche attrezzate; - i lavoratori che effettuano controlli semplici con strumenti preregolati e/o predisposti; - i lavoratori addetti alla sorveglianza ed alla eventuale alimentazione di macchine operatrici appartenenti ad un sistema automatizzato con guida computerizzata, attraverso semplici ed elementari segnalazioni di anomalie riscontrabili mediante indicazioni elementari del sistema informativo e/o segnalazioni visive o acustiche; - i lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono lavori semplici di costruzione o di montaggio di impianti, o loro parti, o operazioni similari; - i lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono lavori semplici di manutenzione di impianti; - i lavoratori che eseguono a bordo di mezzi a conduzione semplice il trasporto di materiale provvedendo alle operazioni di carico, scarico e consegna; - i lavoratori che eseguono lavori a mano ripetitivi o semi ripetitivi; - i lavoratori che, seguendo istruzioni precise e dettagliate e secondo procedure prestabilite, svolgono, nell'ambito dei settori amministrativi attività di servizio con compiti esecutivi semplici che non richiedono particolare preparazione, esperienza e pratica di ufficio. Esemplificazioni • Tecnico antincendio itinerante che abbia ottenuto il Patentino di livello A; • Sorvegliante antincendio addetto anche a servizi integrati non comportanti ulteriori abilitazioni specifiche; • Impiegato d'ordine (addetto all'inserimento e verifica di dati in sistemi informatici, fatturista, preparatore di commissioni e simili); • Contabile d’ordine; • Addetto al montaggio di parti semplici; • Addetto al controllo semplice con strumenti preregolati e/o predisposti; • Montatore - Installatore di piccoli impianti; • Addetto impianti/sistemi automatizzati; • Allievo manutentore; • Imballatore; • Altri lavoratori muniti di analoga professionalità. |
Passaggio di livello
Art. 26 - Passaggio di livello
Il lavoratore promosso ad un livello superiore ha diritto a percepire la retribuzione contrattuale fissata per il nuovo livello.
Qualora il lavoratore già percepisca una retribuzione di importo superiore al minimo tabellare previsto per il nuovo livello acquisito, la stessa sarà assorbita sino a concorrenza del nuovo livello.
Resta salvo che predetta eccedenza non potrà essere assorbita dagli scatti di anzianità.
Gli scatti di anzianità maturati vengono ricalcolati in occasione del passaggio di livello ed adeguati al nuovo livello retributivo.
Il lavoratore inquadrato con la qualifica di Tecnico Antincendio itinerante potrà essere promosso al livello superiore previo superamento dell’esame prescritto e finalizzato all’ottenimento del relativo Patentino.
A tal fine, il datore di lavoro agevolerà la frequenza del percorso di formazione finalizzato al conseguimento del patentino da parte del lavoratore. L’accesso all’esame finale è subordinato a diverse variabili relative sia alle competenze acquisite e sia alla disponibilità dei posti
ORARIO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Art. 35 - Lavoratori itineranti
Per lavoratore itinerante si intende il tecnico in possesso di patentino che effettua il controllo, la manutenzione e la riparazione di prodotti e impianti antincendio prevalentemente presso le sedi dei clienti.
Il personale itinerante si divide in due tipologie :
• il lavoratore che utilizza continuamente un mezzo aziendale direttamente dalla propria abitazione;
• il lavoratore che utilizza un mezzo aziendale e che si reca presso la sede aziendale assegnata per il ritiro dello stesso.
Nel caso di personale itinerante che abbia in dotazione permanentemente un mezzo aziendale direttamente dalla propria abitazione (escluse le trasferte concordate) ai fini del conteggio del dell’orario di lavoro si escluderà il tempo di spostamento dal domicilio del lavoratore alla sede assegnata dall’azienda. Per ogni singolo lavoratore l’azienda concorderà un tempo standard (quello medio necessario allo spostamento dal suo domicilio alla sede dell’azienda assegnata al dipendente), il tempo concordato non varrà come tempo lavorativo se il lavoro inizia fuori dalla sede (per es. su un cantiere).
Nel caso di personale itinerante senza messa a disposizione del mezzo di lavoro presso la propria abitazione, l’orario di lavoro inizia presso l’azienda per il recupero del mezzo e termina con la consegna del mezzo di lavoro presso l’azienda, a conclusione dell’ultimo intervento.
Il tempo standard concordato per il percorso di andata e ritorno dalla propria abitazione alla sede dell’azienda non può superare i 200 km di distanza, in tal caso non competono ai lavoratori itineranti, particolari compensi od indennità per il tempo impiegato da essi.
Art. 44 – Trasferta
Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un'indennità di trasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento e ai pasti. Per tale motivo detta indennità non ha natura retributiva anche se corrisposta con continuità ai lavoratori che prestano l’attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della sede aziendale e/o di assunzione. Quando la prestazione lavorativa non coincide con la sede ordinaria di lavoro e la stessa avviene per l’intero orario normale giornaliero ad almeno 70 Km dalla sede abituale per la generalità dei lavoratori, con esclusione dei lavoratori itineranti, si configura la trasferta con il diritto alla relativa indennità. La presente disciplina si applica, altresì, ai lavoratori itineranti come definiti all’art. 35, quando la loro attività sia svolta ad oltre 200 km
In tal caso, oltre al rimborso delle spese di viaggio dovute e delle altre eventuali spese sostenute per conto dell’azienda, purché analiticamente documentate e nei limiti delle modalità definite dall’azienda, al lavoratore dovrà essere corrisposto quanto segue:
a) Indennità giornaliera, pari a 13 euro, che ristora il disagio connesso al lavoro fuori sede e l’eventuale prolungamento d’orario per i tempi di viaggio per ulteriori trasferimenti nel limite massimo di 2 ore giornaliere. Oltre tale limite, il tempo di viaggio sarà retribuito con il 70% della retribuzione oraria base. Essa è dovuta solo nel caso di mancato rientro presso il proprio domicilio.
b) Trasferta intera, pari a 44,00 euro;
a) Quota pasto diurno pari a 12,00 euro (eccetto i casi in cui il lavoratore possa usufruire di normali servizi sostitutivi messi a disposizione dall'azienda quali buoni pasto, convenzioni con ristoranti etc.);
b) Quota pasto serale pari a 12,00 euro (qualora il dipendente non rientri presso la propria abitazione entro le ore 21,00);
c) Quota pernottamento pari a 20,00 euro (qualora il dipendente non rientri presso la propria abitazione entro le ore 22,00).
Quanto previsto al punto 2 potrà essere sostituito da un rimborso a piè di lista di spese documentate, il cui importo sarà definito dall’azienda.
Reperibilità
Art. 47 – Reperibilità e Pronta Disponibilità
La reperibilità è un istituto accessorio e complementare all’ordinaria prestazione lavorativa mediante il quale il lavoratore si rende disponibile per sopperire ad esigenze normalmente impreviste, o singolarmente imprevedibili, al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o la sicurezza degli impianti.
Le ore di reperibilità non concorrono al computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale.
Il lavoratore potrà essere inserito in turni di reperibilità definiti secondo una normale programmazione settimanale o mensile, di norma previo ordine di servizio con preavviso scritto di 7 giorni. Sono fatte salve le sostituzioni tempestive dovute a impreviste situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità.
Le aziende provvederanno ad avvicendare nel servizio di reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori, dando la priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta, tenuto conto del possesso dei requisiti necessari e nei limiti di fungibilità operativa.
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato e provato motivo, di compiere turni di reperibilità.
La chiamata di reperibilità sarà normalmente effettuata tramite telefono cellulare, di norma fornito dall’azienda al lavoratore per usi di servizio.
…
Art. 48 – Indumenti e attrezzi di lavoro
Quando viene fatto obbligo al lavoratore dipendente di indossare speciali divise, la relativa spesa è a carico dell’impresa. È parimenti a carico dell’impresa la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori dipendenti sono tenuti ad usare per ragioni di sicurezza e per motivi igienico- sanitari. L’impresa è inoltre tenuta a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione dei lavori. Il lavoratore dipendente deve conservare in buono stato strumentazioni, macchine, materiali, arnesi e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dal superiore diretto. Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente a quanto messo a sua disposizione darà diritto all’impresa di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione formale dell'addebito. In caso di risoluzione di rapporto di lavoro, il lavoratore dipendente deve riconsegnare al personale incaricato tutto quello che ha ricevuto in consegna temporanea. Il datore di lavoro può verificare in qualsiasi momento lo stato degli attrezzi, dei macchinari, materiali, arnesi e indumenti consegnati al lavoratore per verificarne il buono stato di conservazione, la cattiva conservazione di quanto affidato al dipendente può comportare richiami verbali, scritti o sanzioni al dipendente in funzione della gravità di quanto riscontrato in sede di controllo.
Responsabilità mezzi e attrezzature
L'autista è responsabile del veicolo affidatogli e di tutto il materiale, le attrezzature presenti e le merci in consegna, rispondendo degli eventuali smarrimenti e danni che siano ad esso imputabili, inclusi i furti ed esclusi gli eventi di forza maggiore.
È a carico del datore di lavoro, l'onere di provare l'ammontare definitivo dei danni subiti.
Agli effetti della responsabilità del lavoratore è rilevante l'osservanza delle norme sulla sicurezza della circolazione fermo restando l'obbligo per il datore di lavoro di garantire le condizioni di piena efficienza dei veicoli.
A tale scopo, il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente difetti e anomalie da lui riscontrate.
Nel caso che il datore di lavoro abbia stipulato polizze di assicurazione kasko, deve comunicare ai lavoratori le condizioni dell'assicurazione. Tali forme assicurative devono essere concordate con il concorso economico dei lavoratori.
L'autista è inoltre responsabile del pagamento delle contravvenzioni a lui imputabili per negligenza.
A scanso di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare il servizio, deve in ogni caso assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del necessario ed in caso contrario deve darne immediatamente notizia all'azienda, la quale ha l'obbligo di predisporre le condizioni affinché tali verifiche possano essere effettuate.
Prima di interrompere il servizio per i periodi di riposo il conducente deve mettere in opera tutte le attrezzature fornite dall'azienda e adottare tutte le misure necessarie per prevenire furti e danni al veicolo e alle merci.
E' vietato espressamente l’utilizzo per scopi e motivi personali dei mezzi lasciati in gestione, di tutta l'attrezzatura e strumentazione aziendale ivi compresa quella informatica.
TUTELE
TITOLO XI – TUTELE
Art. 57 - Malattia e infortunio
Art. 58 - Lavoratori portatori di handicap ed esigenze di cura
Art. 59 - Lavoratori con patologie oncologiche e gravi patologie cronico-degenerative Art. 60 - Lavoratrici vittime di violenza di genere
Art. 61 - Lavoratori tossicodipendenti e lavoratori affetti da etilismo Art. 62 - Congedo matrimoniale
Art. 63 - Maternità e Paternità del lavoratore Art. 64 - Lavoratori studenti
Art. 65 - Occupazione femminile
Art. 66 - Tutela contro le molestie sessuali Art. 67 - Tutela contro il mobbing
Art. 68 - Retribuzione
La quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 173.
La quota giornaliera della retribuzione si ottiene dividendo l'importo mensile di fatto in godimento per il divisore convenzionale 26. La normale retribuzione è costituta dalle seguenti voci:
a) paga base nazionale conglobata di cui al presente CCNL;
b) tredicesima mensilità;
c) aumenti periodici di anzianità;
d) eventuali altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva aziendale
LIVELLO | DAL 01/09/2015 (EURO) | DAL 01/09/2016 (EURO) | DAL 01/09/2017 (EURO) |
Quadri | € 2.275,00 | € 2.319,32 | € 2.363,64 |
VII° | € 2.120,00 | € 2.161,30 | € 2.202,60 |
VI° | € 1.810,00 | € 1.845,26 | € 1.880,52 |
V° | € 1.570,00 | € 1.600,58 | € 1.631,16 |
IV° | € 1.540,00 | € 1.570,00 | € 1.600,00 |
II° | € 1.510,00 | € 1.539,42 | € 1568,84 |
II° | € 1.370,00 | € 1.396,69 | € 1.423,38 |
I° | € 1.270,00 | € 1.294,74 | € 1.319,48 |
Confronto con Metalmeccanici Industria e Commercio
Livello | Dal 01/09/2015 (Euro) | Atincendio / Metalmeccanici Ind. | Atincendio / Commercio |
Quadri | € 2.275,00 | -2,49% | -18,07% |
VII° | € 2.120,00 | -6,96% | -7,95% |
VI° | € 1.810,00 | -11,32% | -12,36% |
V° | € 1.570,00 | -11,54% | -5,87% |
IV° | € 1.540,00 | -7,08% | -4,49% |
III° | € 1.510,00 | -4,95% | 3,77% |
II° | € 1.370,00 | -4,37% | -4,84% |
I° | € 1.270,00 | -2,14% | -4,49% |
Art. 74– Divieti
È proibito al lavoratore dipendente prestare la propria opera presso aziende che svolgano attività in concorrenza con quella nella quale è assunto, eccetto il caso di sospensione dal lavoro senza il trattamento economico.
Sono fatte salve eventuali pattuizioni ed autorizzazioni individualmente concordate per iscritto tra lavoratore e datore.
Patto di riservatezza e non sollecitazione
Impregiudicato ogni altro diritto ed obbligo derivante dal rapporto di lavoro disciplinato nel contratto, in considerazione del fatto che, in ragione delle mansioni, il dipendente accede a informazioni proprie della Società e a segreti commerciali che costituiscono patrimonio essenziale e rilevante per l’esercizio dell’attività, al lavoratore itinerante (o eventuali altri lavoratori dipendenti con mansioni che possono comportare un costante contatto con la cliente), è prescritto di trattare le informazioni acquisite nel corso della attività lavorativa in maniera confidenziale e a non divulgarle, diffonderle o, comunque, renderle note a terzi, sia durante il corso del rapporto di lavoro che successivamente alla sua eventuale cessazione.
Le informazioni riservate e i segreti commerciali consistono, a titolo esemplificativo ma non limitativo, in:
A. informazioni tecniche: metodi, processi, formule, composizioni, sistemi, tecniche, invenzioni, macchine, programmi informatici e progetti di ricerca;
B. informazioni commerciali: liste clienti, informazioni sui prezzi, provenienza delle forniture, dati finanziari e di marketing, di produzione, sistemi promozionali e/o progetti;
C. informazioni organizzative: dati e report relativi alle procedure interne, liste dei dipendenti e relative retribuzioni, organizzazione del lavoro, organigrammi;
tutti i documenti, in qualsiasi formato (cartaceo, elettronico, su supporti di qualsiasi natura) che, in ogni caso e indipendentemente dal loro contenuto, verranno definiti come “Confidenziali” dalla Società ….
Art. 77 - Norma transitoria sulla Formazione Professionale
Le aziende che applicano il presente CCNL hanno la possibilità, entro il 31 dicembre 2016, di far svolgere le prove di esame relative al rilascio del patentino professionale ai propri lavoratori per la conferma dei requisiti professionali acquisiti, senza l’obbligo della partecipazione ai corsi di formazione specifici. Il lavoratore avrà un patentino provvisorio valido, che verrà confermato solo se supererà l’esame relativo. Dopo il 31 dicembre 2016, le aziende che applicano il presente CCNL, hanno l’obbligo di far partecipare il proprio personale ai corsi di formazione al fine di poter acquisire il patentino professionale in base alla formazione eseguita ed ai requisiti professionali acquisiti.
Il lavoratore che non superi l'esame del patentino non potrà eseguire nessun tipo di mansione legata al relativo patentino fino al superamento dell’esame relativo, pur mantenendo la categoria e potendo svolgere l’attività in affiancamento con lavoratori che abbiano il patentino adeguato.
I corsi di aggiornamento professionale organizzati dalle aziende, sia interni che esterni, saranno interamente a carico dell’azienda per quanto attiene l’organizzazione, i relatori, le spese di viaggio, il vitto e l’alloggio. Detta formazione sarà retribuita al 50% del costo orario nel solo caso in cui non venga superato l’esame finale.
Livello
Impianti Estintori Componenti Alimentazioni Rivelazione Spegnimento
a gas
2
3
4
PATENTINO FORMAZIONE (bozza)
Corso | Idranti | Idriche | Incendi | |
Base | 1 | 1 | 2 | 2 |
Medio | 2 | 2 | 3 | 4 |
Alto | - | - | 4 | 6 |
Livello Corso | Impianti Schiuma | EFC | Porte | Protezioni Passive |
Base | 2 | 2 | 1 | 1 |
Medio | 3 | 3 | 2 | 2 |
Alto | 4 | 4 | 3 | 3 |
Esempio :
PATENTINO FORMAZIONE (bozza)
Livello
Patentino Patentino A
Patentino B
Patentino C
Patentino D
Patentino
E
Somma
Punteggi
1
5
7
11
14
Livello Xxxxx Xxxx Xxxxx Xxxx | Xxxxxxxxx 0 - | Xxxxxxxxxx Idranti 1 - | Alimentazioni Rivelazione Idriche Incendi 2 3 | Impianti Spegnimento a gas | |
TOTALE : | 7 | → | Patentino livello C |