Senato della Repubblica XIX Legislatura
Senato della Repubblica XIX Legislatura
Fascicolo Iter
DDL S. 317
Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe
12/03/2023 - 01:27
Indice
1. DDL S. 317 - XIX Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 4
1.2.1. Testo DDL 317 5
1.3. Trattazione in Commissione 7
1.3.1. Sedute 8
1.3.2. Resoconti sommari 9
1.3.2.1. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) 10
1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 12 (pom.) del 24/01/2023 11
1.3.2.1.2. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 16 (pom.) del 21/02/2023 16
1.3.2.1.3. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 19 (pom.) del 01/03/2023 21
1.3.2.1.4. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 20 (pom.) del 07/03/2023 25
1.4. Trattazione in consultiva 28
1.4.1. Sedute 29
1.4.2. Resoconti sommari 30
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) 31
1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 5 (ant., Sottocomm. pareri) dell'11/01/2023 32
1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) 34
1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 28 (pom.) del 17/01/2023 35
1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 31 (pom.) del 24/01/2023 38
1.4.2.2.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 33 (pom.) del 31/01/2023 42
1. DDL S. 317 - XIX Leg.
1.1. Dati generali
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Disegni di legge Atto Senato n. 317 XIX Legislatura
Titolo breve: Iniziative per diffondere la conoscenza della tragedia delle foibe
Iter
7 marzo 2023: in corso di esame in commissione
Successione delle letture parlamentari
S.317 in corso di esame in commissione
Iniziativa Parlamentare Xxxxxxxxxxxx Xxxxx ( LSP-PSd'Az ) Cofirmatari
Xxxxxx Xxxxxxxxx ( LSP-PSd'Az ), Xxxxxxx Xxxxx ( LSP-PSd'Az ), Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx ( LSP- PSd'Az ), Xxxx Xxxxxxxx ( LSP-PSd'Az ), Xxxxxxx Xxxxxxxx ( LSP-PSd'Az ), Xxxxxxx Xxxxxx ( LSP- PSd'Az ), Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx ( LSP-PSd'Az ), Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx' ( LSP-PSd'Az ), Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx ( LSP-PSd'Az ), Xxxxx Xxxxxxx ( LSP-PSd'Az ), Xxxxxxx Xxxxxxxxxx ( LSP- PSd'Az ), Xxxxxxxx Xxxxxxx' ( LSP-PSd'Az ), Xxxxx Xxxxxx ( LSP-PSd'Az ), Xxxxx Xxxxxxx ( LSP- PSd'Az ), Xxxxx Xxxxxxxx ( LSP-PSd'Az ), Xxxxxxxx Xxxxxxx ( LSP-PSd'Az ), Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx ( LSP-PSd'Az ), Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx ( LSP-PSd'Az ), Xxxxx Xxxxxxx ( LSP-PSd'Az ), Xxxxx Xxxxxx ( LSP-PSd'Az ), Xxxxx Xxxxxx ( LSP-PSd'Az )
Natura ordinaria Presentazione
Presentato in data 14 novembre 2022; annunciato nella seduta n. 8 del 16 novembre 2022. Classificazione TESEO
FESTIVITA' E SOLENNITA' CIVILI , GUERRA MONDIALE II , CADUTI E VITTIME DI GUERRA , CAMPI DI CONCENTRAMENTO E DI STERMINIO , UNIVERSITA' , OPERE D'ARTE
Articoli
CONCORSI SPECIALI (Art.1), MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1), DECRETI MINISTERIALI (Art.1), FONDI DI BILANCIO (Art.1)
Relatori
Relatore alla Commissione Sen. Xxxxxx Xxxxxxxxx (LSP-PSd'Az) (dato conto della nomina il 24 gennaio 2023) .
Assegnazione
Assegnato alla 7; Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) in sede redigente il 1 dicembre 2022. Annuncio nella seduta n. 14 del 1 dicembre 2022.
Pareri delle commissioni 1; (Aff. costituzionali), 5; (Xxxxxxxx)
1.2. Testi
1.2.1. Testo DDL 317
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Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori XXXXX , XXXXXXXXX , XXXXX , XXXXXXXX , BIZZOTTO ,
N. 317
BORGHESI , Xxxxxxx XXXXXX , XXXXXXXXXXXX , CANTÙ , CENTINAIO , XXXXXXX , XXXXXXXXXX , GERMANÀ , XXXXXX , XXXXXXX , XXXXXXXX , XXXXXXX , XXXXXXXXXXX , XXXXXXXXX , XXXXXXX , XXXXXX e XXXXXX
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 2022
Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe
Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge intende introdurre un'iniziativa per contribuire a ricordare la tragedia delle foibe e l'eccidio del popolo giuliano-dalmata, affinché una triste pagina della nostra storia non venga dimenticata, come è stato per molto tempo nel passato, attraverso un'integrazione della legge 30 marzo 2004, n. 92, recante « Istituzione del "Giorno del ricordo" in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo xxxxxxxx-xxxxxxx, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati ».
Viene istituito un concorso annuale per la realizzazione di un'installazione permanente a ricordo del dramma delle foibe da esporre, per la durata di un anno, in uno dei tanti capoluoghi di regione italiani. L'arte può essere un potente strumento di pace, può parlare alle coscienze più di mille parole e contribuire a non perdere il ricordo di eventi storici, anche terribili come questi, e a sensibilizzare le coscienze affinché non si ripetano più.
Il ricordo, questo è l'obiettivo che si vuole contribuire a raggiungere. La memoria che parla al cuore, per comprendere in profondità quanto male hanno procurato le ideologie di parte, le dittature, la guerra e tutto l'odio che ne è seguito. Quest'obbiettivo si raggiunge anche attraverso l'arte e la bellezza, armi potenti che rendono sterile l'odio.
Il nostro è un Paese dove le ferite lasciate dalla guerra non si sono ancora rimarginate, dove un vero e proprio percorso di pacificazione non è stato compiuto, dove ancora vivono le contrapposizioni alimentate dalla incapacità di superare le appartenenze ideologiche.
Coloro che l'hanno visitato hanno potuto constatare quanto sia potente la forza evocativa che ha il « Binario 21 », il luogo da cui partirono le deportazioni naziste verso i campi di sterminio, che è diventato un memoriale visitabile all'interno della stazione centrale di Milano. È per questo che, a ricordo dell'eccidio dei giuliano-dalmati, poter vedere di anno in anno, in una città del nostro Paese, un'opera che riporti con la mente a questa tragedia, possa contribuire efficacemente a non perderne la memoria, soprattutto per le giovani generazioni.
A tal fine si prevede la realizzazione di un concorso da parte del Ministero dell'università e della ricerca, indirizzato ai laureandi sia del corso triennale che di quello magistrale delle facoltà di architettura, design, beni culturali, ingegneria e discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (DAMS) per premiare, con un'esposizione al pubblico, il progetto e l'idea artistica più adatta a ricordare le tristi vicende degli italiani sul confine nordorientale; tutto questo coinvolgendo i giovani universitari, e permettendo ai più meritevoli di farsi conoscere attraverso le loro opere, tenendo viva al contempo la memoria di questi tragici eventi.
L'installazione sarà soltanto il culmine di un percorso, dove la creatività degli studenti trova nella sua
messa in opera tutto il lavoro profondo che risiede nella volontà di voler realizzare qualcosa che sia capace di manifestare, in chi la osserva, la forza di quel dolore e, al tempo stesso, la rinnovata serenità che risiede nella consapevolezza di vivere in una Repubblica democratica.
La scelta di esporre queste opere nelle principali città italiane intende sottolineare il fatto che tener vivo il ricordo di queste vicende deve essere un interesse nazionale e non solo di una parte del Paese o di un determinato territorio.
L'installazione, seppur temporanea, sarà esposta per un anno e in tal modo gli istituti scolastici avranno un'ulteriore possibilità per organizzare attività di approfondimento di queste vicende e del relativo periodo storico, nel solco di quanto voluto dalla legge istitutiva del Giorno del ricordo, di cui il presente disegno di legge si ritiene possa costituire un valido arricchimento.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 1 della legge 30 marzo 2004, n. 92, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
« 2-bis. Il Ministero dell'università e della ricerca indice, con cadenza annuale, un concorso nazionale in occasione del "Giorno del ricordo", in collaborazione con le università italiane. Il concorso è rivolto ai laureandi sia del corso triennale che di quello magistrale delle facoltà di architettura, design, beni culturali, ingegneria e discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (DAMS), ed è finalizzato a premiare il progetto più meritevole per la realizzazione di un'installazione temporanea, opera d'arte in qualsiasi forma espressiva, da esporre per la durata di un anno in occasione del Giorno del ricordo in un capoluogo di regione, differente ogni anno.
2-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede a fissare i criteri per l'emanazione del bando per la valutazione delle opere di cui al comma 2-bis e per la scelta della città che annualmente ospita l'installazione artistica.
2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 200.000 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca ».
1.3. Trattazione in Commissione
1.3.1. Sedute
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Disegni di legge Atto Senato n. 317 XIX Legislatura
Titolo breve: Iniziative per diffondere la conoscenza della tragedia delle foibe
Trattazione in Commissione
Sedute di Commissione primaria
Seduta
7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) in sede redigente N. 12 (pom.)
24 gennaio 2023
7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) (sui lavori della Commissione)
21 febbraio 2023
7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) in sede redigente N. 19 (pom.)
1 marzo 2023
7 marzo 2023
1.3.2. Resoconti sommari
1.3.2.1. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)
1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) -
Seduta n. 12 (pom.) del 24/01/2023
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7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MARTEDÌ 24 GENNAIO 2023
12ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca Xxxxxxx Xxxxxxxxx. La seduta inizia alle ore 15,35.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE dà conto degli esiti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, appena svolto, nel quale si è convenuto innanzitutto di fissare per le ore 12 di venerdì 27 gennaio il termine per l'indicazione di eventuali soggetti da audire sul disegno di legge n. 403 (Promozione della pratica sportiva nelle scuole e situazione dei nuovi giochi della gioventù).
Si è inoltre stabilito di avviare, a partire dalla settimana prossima, l'esame dei seguenti disegni di legge: Atto Senato n. 73, d'iniziativa del senatore Xxxxxxxx ed altri, sul sostegno delle imprese cinematografiche e audiovisive indipendenti nonché l'Atto Senato n. 238, d'iniziativa del senatore La Pietra, su Pistoia Blues Festival e Time Jazz. Con riferimento all'Atto Senato n. 236, d'iniziativa della senatrice Xxxxxx ed altri, sull'introduzione della figura dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, assegnato congiuntamente alla 10ª Commissione, nonché all'Atto Senato n. 279, d'iniziativa della senatrice Testor ed altri, sulle associazioni musicali amatoriali, assegnato congiuntamente alle 6ª Commissione, il Presidente fa presente che si attiverà con la Presidenza delle richiamate Commissioni, al fine di una sollecita calendarizzazione dei suddetti provvedimenti.
L'Ufficio di Presidenza ha altresì convenuto di calendarizzare la proposta di indagine conoscitiva "su povertà educativa, abbandono e dispersione scolastica nel nostro Paese", avanzata dal senatore Xxxxxxxx, nonché lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale.
Ricorda infine che nella giornata di domani una delegazione della Commissione incontrerà il Presidente dell'Assemblea nazionale della Repubblica di Bulgaria e che l'ambasciatore britannico ha rivolto un invito ai componenti della Commissione alla presentazione delle nuove opere d'arte a cura della British Government Art Collection, per giovedì 2 febbraio 2023.
Prende atto la Commissione.
IN SEDE REDIGENTE
(155) XXXXXXX. - Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica
(158) DAMIANI. - Disposizioni per l'introduzione dell'insegnamento di educazione finanziaria nelle scuole primarie e secondarie
(Discussione congiunta e rinvio)
Il senatore ROSSO (FI-BP-PPE) riferisce, in primo luogo, sul disegno di legge n. 155, d'iniziativa del senatore Xxxxxxx, esponendone le finalità e segnalando che la relazione illustrativa del provvedimento
fa menzione di una ricerca pubblicata dalla Banca d'Italia nel 2018 in cui si rappresenta un significativo ritardo del nostro Paese, rispetto agli altri Paesi OCSE, per quanto concerne le conoscenze di base dei temi legati alla finanza personale, al risparmio e agli investimenti, nonché l'importanza dell'istruzione scolastica al fine di garantire livelli adeguati di comprensione dei concetti finanziari.
Evidenzia, quindi, che, con tale finalità, il disegno di legge mira ad introdurre nel sistema scolastico specifici corsi sull'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica.
Dà conto, nello specifico, dell'articolo unico del disegno di legge, che interviene su più disposizioni della legge 20 agosto 2019, n. 92, recante "Istituzione dell'insegnamento dell'educazione civica".
In particolare, l'articolo unico novella l'articolo 1, comma 1, della legge n. 92, al fine di ampliare le finalità dell'educazione civica, prevedendo che essa contribuisca a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole anche alla vita economica, oltre che alla vita civica, culturale e sociale delle comunità (come già previsto dalla legislazione vigente).
Interviene, altresì, sull'articolo 1, comma 2, della legge n. 92, integrandone i contenuti, sicché il principio dell'educazione finanziaria è affiancato ai princìpi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona di cui l'educazione civica mira a sostanziare la condivisione e la promozione mediante lo sviluppo, nelle istituzioni scolastiche, della conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea.
Prosegue menzionando le altre disposizioni della legge n. 92 oggetto di modifica: l'articolo 3, comma 1, al fine di prevedere che il decreto del Ministro dell'istruzione con cui sono definite le linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica assuma a riferimento, oltre alle tematiche già contemplate dal testo vigente, quella relativa "all'educazione finanziaria, con particolare riguardo alla finanza personale, al risparmio e all'investimento"; il comma 2 del medesimo articolo 3, che viene riformulato nel senso di prevedere che, nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, sia promossa anche "l'educazione finanziaria", oltre all'educazione stradale, all'educazione alla salute e al benessere, all'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva; l'articolo 4, comma 1, allo scopo di aggiungere l'educazione finanziaria ai valori della responsabilità, della legalità, della partecipazione e della solidarietà, cui devono ispirarsi le competenze da sviluppare mediante la conoscenza dei contenuti della Costituzione, base dell'insegnamento dell'educazione civica sia nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo, sia in quella del secondo ciclo.
Il relatore passa, quindi, ad illustrare il disegno di legge n.158, anch'esso di iniziativa del senatore Xxxxxxx, specificando che il provvedimento, composto di 5 articoli, persegue le medesime finalità dell'A.S. 155, tuttavia mediante la previsione di una disciplina ad hoc e non attraverso novelle alla legge n. 92 del 2019, relativa all'insegnamento dell'educazione civica.
Dà conto dell'articolo 1, il quale definisce l'educazione economica e finanziaria come "processo" attraverso il quale i soggetti, potenziali o attuali consumatori finanziari, acquisiscono o migliorano la propria comprensione di nozioni di economia e finanza e la propria conoscenza di prodotti finanziari, mediante l'informazione, l'istruzione e una "consulenza adeguata e oggettiva", sviluppando le capacità necessarie ad acquisire consapevolezza dei rischi e delle opportunità finanziarie e ad assumere scelte informate. Obiettivi e finalità della disciplina sono demandati ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.
Si sofferma, quindi, sull'articolo 2, che istituisce l'insegnamento dell'educazione economica e finanziaria come materia curriculare, con un monte ore annuale di almeno 33 ore, e demanda a un decreto ministeriale la definizione delle modalità e dei criteri per l'utilizzo delle risorse dell'organico dell'autonomia delle istituzioni scolastiche da destinare a tale insegnamento.
In relazione all'articolo 3, evidenzia che esso attribuisce alle regioni e alle province autonome la facoltà di stipulare appositi protocolli di intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito nell'ottica di un loro concorso, ove possibile, alla definizione degli obiettivi educativi, anche su base territoriale, nonché ai costi dell'insegnamento, nell'ipotesi di una articolazione oraria maggiore del monte ore annuale.
Fa cenno, infine, all'articolo 4, che reca la clausola dell'invarianza finanziaria, e all'articolo 5, il quale
dispone che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale.
Il senatore XXXXXXX (FI-BP-PPE) esprime apprezzamento per l'avvio dell'esame delle proposte legislative in titolo che, già oggetto di attenzione parlamentare nelle precedenti legislature, mirano a fornire nozioni di educazione finanziaria agli studenti delle scuole del ciclo primario.
Evidenzia che tale obiettivo risponde sia all'interesse dei futuri risparmiatori che risulteranno capaci di agire con maggiore consapevolezza nel mondo della finanza, sia alle istanze degli attori del mondo finanziario, in specie istituti bancari e assicurativi, i quali domandano di interagire con clienti più consapevoli.
Rileva che il disegno di legge n. 155 si aggancia alla legge n. 92 del 2019, introducendo in essa i nuovi riferimenti all'educazione finanziaria, mentre il disegno di legge n. 158 delinea una disciplina più articolata, che prevede, tra l'altro, il concorso delle Regioni nella predisposizione dei piani formativi scolastici in relazione all'educazione economica e finanziaria.
Interviene, quindi, il senatore XXXXXXXX (PD-IDP), dichiarando che il proprio Gruppo, per quanto non pregiudizialmente contrario alle iniziative in esame, nutre talune preoccupazioni in merito alle disposizioni che si intendono introdurre.
Rileva, innanzitutto, che la legge n. 92 del 2019, nell'istituire l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, già vi ricomprende la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società e che, in particolare, la locuzione "strutture e profili sociali ed economici" include quelle competenze economiche e finanziarie che le iniziative in titolo non paiono arricchire.
Sottolinea poi che il nuovo insegnamento andrebbe a sottrarre ore all'insegnamento dell'educazione civica.
Osserva che l'educazione finanziaria è caratterizzata da aspetti tecnici complessi per i quali si renderebbe necessaria un'apposita formazione dei docenti, che i provvedimenti in esame trascurano di considerare. Dopo aver evidenziato che il progetto legislativo in esame non è supportato da alcun sostegno finanziario e che tale carenza pregiudica ogni possibilità di formazione dei docenti, auspica comunque l'accoglimento delle proprie osservazioni, dicendosi disponibile a favorire punti di convergenza nella formulazione delle disposizioni.
Il senatore XXXXX (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) si dichiara favorevole alle proposte in esame, rilevando che l'insegnamento dell'educazione finanziaria è inerente all'educazione civica e sottolinea, al riguardo, i profili economico-solidaristici, nonché gli aspetti di vocazione sociale di tale ambito conoscitivo.
Richiama, inoltre, l'attenzione sulla centralità dell'educazione civica nel mondo scolastico, segnalando che non può essere concepita come materia a sé stante. Essa rappresenta piuttosto il perno per favorire una cultura di accettazione delle diversità, integrazione delle disabilità e riconoscimento dei diritti e dei doveri degli esseri umani, a prescindere dalla loro collocazione geografica.
Il senatore XXXXXXXXX (M5S) dichiara di condividere le proposte in esame, tese ad arricchire l'insegnamento dell'educazione civica con lo specifico profilo dell'educazione economica e finanziaria. Evidenzia la lodevolezza dell'intento legislativo soprattutto nella prospettiva di creare e potenziare gli strumenti di difesa della parte contrattuale debole.
Eccepisce, tuttavia, che le ore scolastiche da dedicare all'educazione finanziaria non possono essere ricavate a scapito delle ulteriori competenze di cui si compone l'educazione civica, ricordando, tra queste, il diritto alla salute, la sostenibilità ambientale, l'educazione stradale. Per tale ragione preannuncia un orientamento di astensione della propria parte politica sui provvedimenti in titolo.
Il Presidente XXXXX (LSP-PSd'Az) fa presente al senatore Xxxxxxxxx che nel corso dell'esame dei disegni di legge sarà possibile individuare proposte emendative che tengano conto di quanto emergerà in discussione generale, nell'auspicio di poter pervenire a soluzioni ampiamente condivise.
La senatrice XXXXXX (FdI) rileva che l'insegnamento dell'educazione finanziaria, come proposto dal disegno di legge n. 155, si inserisce in modo armonico nel percorso di crescita dei bambini nell'ambito
delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo.
Fa presente peraltro che non si tratta di un insegnamento complesso, bensì di nozioni circoscritte. Con riferimento al tema della formazione degli insegnanti, ricorda che essa costituisce una priorità del Governo e che sarà, nel caso di approvazione dei provvedimenti in titolo, conseguentemente integrata. Ritiene poi importanti i contenuti del disegno di legge n. 158, nell'ottica di preparare i giovani alle richieste provenienti dal mercato del lavoro e, nella prospettiva della riforma dei curricula, che continuano ad essere ancorati ad una scuola che deve porsi l'obiettivo del cambiamento.
Il senatore XXXXXXXXX (LSP-PSd'Az) esprime una convinta adesione alla finalità dei provvedimenti in titolo, che mirano a far acquisire le nozioni idonee ad evitare i gravi accadimenti che si sono registrati di recente, quali le numerose truffe ai danni dei risparmiatori, come nel caso delle banche venete. I disegni di legge si pongono pertanto in un'ottica preventiva, a beneficio in particolare degli strati sociali meno abbienti della società.
Segnala peraltro che proprio la complessità della materia giustifica le iniziative legislative in esame e, al riguardo, si augura che l'esame in Commissione possa consentire di individuare una soluzione legislativa efficace e ampiamente condivisa.
La senatrice VERSACE (Az-IV-RE), pur manifestando apprezzamento per la finalità dei disegni di legge in titolo relativa all'acquisizione delle nozioni di educazione finanziaria, che costituiscono indubbiamente un valore aggiunto per gli studenti delle scuole primarie, esprime perplessità per la circostanza che l'insegnamento finisce per sottrarre spazio ad altre materie afferenti all'educazione civica.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
(317) XXXXX e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe (Discussione e rinvio)
Riferisce alla Commissione il relatore PAGANELLA (LSP-PSd'Az), rilevando che il disegno di legge in titolo prevede un'iniziativa artistica per contribuire a ricordare la tragedia delle foibe e l'eccidio del popolo giuliano-dalmata.
A tal fine, il provvedimento modifica la legge 30 marzo 2004, n. 92, recante «Istituzione del "Giorno del ricordo" in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati».
Segnala che l'articolo unico del provvedimento, che inserisce i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater all'articolo 1 della legge citata, istituisce un concorso annuale per la realizzazione di un'installazione permanente a ricordo del dramma delle foibe da esporre, per la durata di un anno, in uno dei capoluoghi di regione italiani.
Specifica che, ai sensi del comma 2-bis, il Ministero dell'università e della ricerca indice, con cadenza annuale, un concorso nazionale in occasione del "Giorno del ricordo", in collaborazione con le università italiane, indirizzato ai laureandi sia del corso triennale che di quello magistrale delle facoltà di architettura, design, beni culturali, ingegneria e discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (DAMS) per premiare, con un'esposizione al pubblico, il progetto e l'idea artistica più adatta a ricordare le vicende degli italiani sul confine nordorientale.
L'installazione sarà esposta per un anno e in tal modo gli istituti scolastici avranno un'ulteriore possibilità per organizzare attività di approfondimento degli avvenimenti e del relativo periodo storico, nel solco di quanto voluto dalla legge istitutiva del Giorno del ricordo.
Prosegue con l'illustrazione del comma 2-ter, il quale demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore, la fissazione dei criteri per l'emanazione del bando per la valutazione delle opere e per la scelta della città che annualmente ospiterà l'installazione artistica.
Si sofferma, infine, sul comma 2-quater, il quale dispone che agli oneri, pari a 200.000 euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
Il PRESIDENTE concede la parola al Rappresentante del Governo che chiede di intervenire prima dell'avvio della discussione generale.
Il sottosegretario Xxxxxxx XXXXXXXXX nell'esprimere apprezzamento per la finalità del disegno di legge in titolo, preannuncia la disponibilità del Governo a collaborare al fine di integrarne i contenuti. Al riguardo, auspica che in sede emendativa il provvedimento possa tener conto di alcuni suggerimenti del Governo, a partire dalla riformulazione dell'articolo 1, comma 1, capoverso 2-bis, con l'obiettivo di coinvolgere anche gli studenti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Inoltre auspica un ampliamento dei partecipanti al concorso artistico previsto dal disegno di legge in titolo, che includa tutti gli studenti universitari e dell'AFAM, e non sia circoscritto ai soli laureandi. Infine, propone di integrare il richiamato capoverso 2-bis con l'inserimento dell'autorizzazione alla spesa di
200.000 euro annui a decorrere dal 2023.
Il relatore PAGANELLA (LSP-PSd'Az) concorda sulle indicazioni del rappresentante del Governo. Anche il presidente XXXXX (LSP-PSd'Az) giudica condivisibili i suggerimenti, che consentiranno un intervento migliorativo del testo normativo all'esame della Commissione.
Propone infine di rinviare l'inizio della discussione generale ad altra seduta.
La senatrice D'XXXX (PD-IDP) e il senatore OCCHIUTO (FI-BP-PPE) convengono sulla proposta del Presidente.
Non essendovi interventi in senso contrario, il seguito della discussione è quindi rinviato.
(403) XXXXX e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'11 gennaio scorso, nel corso della quale è stata svolta la relazione introduttiva.
Il PRESIDENTE, come già anticipato, fa presente che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha fissato il termine per far pervenire eventuali proposte di audizioni a venerdì prossimo, 27 gennaio, alle ore 12. Informa che le documentazioni acquisite nel corso del ciclo di tali audizioni informali saranno pubblicate sulla pagina web della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.
Prende atto la Commissione.
Propone pertanto di rinviare l'esame del provvedimento in titolo.
Nessuno intervenendo in senso contrario, il seguito della discussione è quindi rinviato.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI
Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, mercoledì 25 gennaio, alle ore 14, non avrà luogo.
La seduta termina alle ore 16,15.
1.3.2.1.2. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) -
Seduta n. 16 (pom.) del 21/02/2023
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7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2023
16ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 15,10.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE riferisce sugli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è svolta lo scorso 15 febbraio. Oltre alla decisione di calendarizzare per la corrente settimana il seguito dell'esame del disegno di legge n. 411 (Modifiche al codice della proprietà industriale), assegnato alla Commissione in sede consultiva, e l'esame del piano d'azione dell'UE contro il traffico di beni culturali (Atto UE(2022) 800 definitivo), nel corso della stessa riunione si è altresì convenuto: di concludere il ciclo di audizioni informali sul disegno di legge
n. 403 (nuovi giochi della gioventù) ascoltando, la settimana prossima, rappresentanti di Sport e Salute Spa e di CONI, e richiedendo ad altri soggetti di fornire un contributo scritto, che sarà reso pubblico nella pagina web della Commissione; di riprendere la discussione disegno di legge n. 317 sul ricordo delle Foibe a partire dalla prossima settimana, nell'auspicio che, nelle more, possa essere assegnato anche il disegno di legge n. 533, dei senatori Menia e altri, su iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe, al fine di un eventuale abbinamento di entrambe le inattive legislative; di incardinare l'esame del disegno di legge n. 236, a prima firma della senatrice Xxxxxx, sull'assistente per l'autonomia e la comunicazione, assegnato in sede redigente alle Commissioni congiunte 7ª e 10ª, a partire dalla settimana prossima; di richiedere alla Presidenza del Senato il deferimento di un affare assegnato sul contrasto ai crescenti episodi di violenza nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico e di un affare assegnato in merito alla situazione in cui versano le Istituzioni concertistico-orchestrali (ICO). Avverte che, nel frattempo, i richiamati affari sono stati deferiti e che se ne potrà iniziare l'esame sin dalla prossima settimana.
Prende atto la Commissione.
Il PRESIDENTE invita i Gruppi a far pervenire eventuali proposte riguardanti i soggetti da audire e informa che le documentazioni acquisite nel corso del ciclo di tali audizioni informali saranno pubblicate sulla pagina web della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.
La Commissione conviene di fissare, su proposta del senatore OCCHIUTO (FI-BP-PPE), a lunedì 27 febbraio il termine entro cui i Gruppi possono trasmettere alla Presidenza proposte relative ai soggetti da audire sui richiamati affari assegnati.
IN SEDE CONSULTIVA
(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30
(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni) Riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 febbraio, nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE
- è stata svolta la relazione introduttiva e si è conclusa la discussione generale.
Il relatore OCCHIUTO (FI-BP-PPE) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato) sul provvedimento in titolo, volto a recepire le indicazioni emerse nel dibattito. Il PRESIDENTE fa presente che il Governo, pur non essendo presente in seduta, ha fatto conoscere il proprio orientamento favorevole sulla proposta di parere testé illustrata dal relatore.
Il senatore XXXXXXXX (PD-IDP), nel ringraziare il relatore per aver tenuto conto in modo costruttivo delle richieste dallo stesso avanzate, preannuncia un voto favorevole sullo schema di parere.
Previa verifica del numero legale, lo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore è posto ai voti ed accolto all'unanimità.
ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul piano d'azione dell'UE contro il traffico di beni culturali ( n. COM(2022) 800 definitivo )
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell'Unione europea e rinvio)
La relatrice, senatrice COSENZA (FdI), illustra l'Atto dell'Unione europea in titolo, rilevando che il piano d'azione dell'UE contro il traffico dei beni culturali, elaborato dalla Commissione (e che sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio), fornisce all'Unione e agli Stati membri un quadro globale per migliorare la prevenzione, l'individuazione e la risposta a livello di giustizia penale al traffico illecito di beni culturali e ai reati connessi.
Sottolinea che la lotta al traffico illecito di beni culturali costituisce un'attività in difesa di una delle ricchezze principali dei popoli. Per il tramite della conservazione dei beni culturali, infatti, viene ogni giorno mantenuta la testimonianza delle passioni, dei pensieri individuali e collettivi e dei costumi.
Essi devono essere protetti e regolamentati, anche al fine di evitare che vengano sottratti dal loro contesto naturale o mercificati per usi impropri. In tali beni si rispecchia, del resto, lo spirito dei popoli, degli artisti, delle persone e la loro identità. Con la loro trasmissione si sigilla il patto tra gli antenati, le generazioni presenti e quelle future.
Proprio sul tema del contrasto al traffico dei beni culturali, la relatrice segnala che l'Italia ha assunto molteplici iniziative, grazie all'impegno anche delle autorità preposte, fra cui il Comando di tutela del patrimonio culturale dell'Arma dei Carabinieri, che si distinguono per preparazione, abnegazione e grande professionalità. Pertanto osserva che la principale sfida è quella di favorire le iniziative internazionali nell'ambito di una rete globale volta a prevenire e reprimere i fenomeni illeciti transfrontalieri.
Entrando nel merito del documento in esame, la relatrice rileva che il Piano si compone di azioni volte a perseguire le seguenti finalità: prevenire e individuare il traffico illecito di beni culturali da parte degli operatori di mercato e degli istituti di tutela del patrimonio culturale; rafforzare le capacità delle autorità giudiziarie e delle autorità preposte al contrasto; promuovere la cooperazione internazionale; rafforzare la protezione dei beni culturali dal traffico illecito massimizzando il sostegno dei portatori di interessi.
Con specifico riferimento alle azioni chiave relative alla prevenzione e all'individuazione del traffico illecito di beni culturali, la Commissione intende: avviare, in cooperazione con l'UNESCO, un dialogo con il mercato dell'arte sugli aspetti relativi alla protezione e al commercio dei beni culturali nel mercato unico; sostenere lo scambio di informazioni tra i professionisti dei beni culturali e le autorità competenti mediante seminari e attività di apprendimento; valutare l'opportunità di estendere il sistema elettronico di regolamentazione delle importazioni di beni culturali alla gestione delle esportazioni di beni culturali; avviare un apposito studio per sostenere l'istituzione di registri di vendita da parte degli Stati membri, al fine di migliorare la tracciabilità dei beni culturali all'interno del mercato unico; collaborare con l'Organizzazione internazionale dei musei e dei professionisti museali (ICOM) per promuovere il relativo Codice etico, migliorare le capacità e offrire al personale dei musei e degli
istituti di tutela del patrimonio culturale in diversi Stati membri opportunità di formazione, al fine di registrare e proteggere più efficacemente le loro collezioni.
Quanto agli Stati membri, essi sono incoraggiati a rendere più efficaci la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e tra queste e la Commissione attraverso il sistema informativo doganale, al fine di: combattere le frodi riguardanti i beni culturali; adottare misure miranti a garantire che le collezioni pubbliche e private registrino debitamente in apposite banche dati i beni in loro possesso e segnalino i casi di reati contro il patrimonio alle autorità di contrasto, con l'aiuto di norme e strumenti concordati a livello internazionale (come la norma Object ID o la banca dati di Interpol per le opere d'arte rubate); individuare, valutare e comprendere i rischi legati al traffico illecito di beni culturali, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo nell'ambito della loro valutazione nazionale dei rischi ai sensi della legislazione antiriciclaggio e adottare misure adeguate per attenuare tali rischi; sensibilizzare e fornire orientamenti al settore privato sul modo migliore per adempiere agli obblighi ad esso incombenti in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo in collaborazione con le autorità competenti; migliorare la cooperazione tra i soggetti obbligati del mercato dell'arte e dell'antiquariato, il settore finanziario e le Unità di informazione finanziaria condividendo conoscenze e opportunità di formazione sui rischi e sui tipi di attività illecite connessi ai beni culturali, tenendo conto nel contempo delle possibilità di cooperazione tra soggetti pubblici e privati; promuovere il Codice etico internazionale dell'UNESCO per i commercianti di beni culturali e il Codice etico dell'ICOM per i musei.
Con riferimento alle azioni chiave volte a rafforzare le capacità delle autorità giudiziarie e di contrasto, la Commissione intende: individuare e agevolare categorie più uniformi per la raccolta dei dati con il sostegno di Europol; esaminare l'opportunità di introdurre misure per l'armonizzazione e l'interconnessione a livello europeo delle banche dati degli Stati membri sui beni culturali trafugati; continuare a finanziare lo sviluppo di soluzioni volte a migliorare la tracciabilità e l'individuazione dei beni culturali; aggiungere il traffico illecito di beni culturali agli argomenti del corso introduttivo per i funzionari del corpo permanente di Frontex ai fini dell'individuazione della criminalità transfrontaliera; valutare gli strumenti investigativi digitali esistenti (compresi quelli finanziati dalla Commissione) e promuovere l'accesso degli Stati membri a tali strumenti; effettuare una mappatura delle legislazioni nazionali degli Stati membri che prevedono il reato di traffico illecito di beni culturali e l'attuazione della Convenzione di Nicosia.
Con specifico riferimento agli Stati membri, essi sono incoraggiati ad intraprendere le seguenti iniziative: istituire e gestire puntualmente banche dati nazionali ad hoc per i beni culturali trafugati; segnalare a Interpol i beni culturali trafugati attraverso la sua banca dati delle opere d'arte rubate; condividere informazioni con Europol e Interpol sui casi di traffico illecito di beni culturali per migliorare il quadro di intelligence; massimizzare il potenziale di EMPACT per i casi di traffico illecito di beni culturali, anche per quanto riguarda le indagini sulle reti criminali e i flussi illeciti di denaro coinvolti; sfruttare appieno il sostegno e le competenze di Europol ed Eurojust per la cooperazione transfrontaliera tra autorità di contrasto e organi giudiziari; provvedere a un adeguato sviluppo delle capacità delle autorità di contrasto e degli organi giudiziari nazionali; stipulare protocolli d'intesa tra le autorità di contrasto competenti e gli istituti di tutela del patrimonio culturale pertinenti per garantire una gestione e uno stoccaggio adeguati dei beni culturali sequestrati o confiscati; sostenere il rafforzamento e l'operatività della rete EU CULTNET per sfruttarne appieno le potenzialità, anche distaccando a tal fine presso Europol personale competente e predisponendo misure comuni quali un più rapido accesso da parte delle autorità di contrasto alle competenze necessarie di archeologi o storici dell'arte; firmare, ratificare e attuare la "Convenzione di Nicosia", sulle infrazioni relativa ai beni culturali del Consiglio d'Europa. Al riguardo, si ricorda che l'Italia ha ratificato detta convenzione ai sensi della legge n. 6 del 2022.
Con riferimento alla promozione della cooperazione internazionale, si segnala che i servizi della Commissione, in cooperazione con il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e, se del caso, gli Stati membri, intendono monitorare e riferire sui progressi compiuti nell'attuare le conclusioni del Consiglio sull'approccio dell'UE al patrimonio culturale nei conflitti e nelle crisi; aumentare il
sostegno alla protezione dei beni culturali ucraini, tramite un supporto all'evacuazione e alla tutela materiale delle collezioni; rafforzare le capacità di cooperazione transfrontaliera e d'indagine dei Paesi terzi sul riciclaggio di denaro connesso ai beni culturali, in particolare estendendo all'Asia e all'America latina l'ambito di applicazione del meccanismo globale dell'UE per la lotta al riciclaggio. Relativamente al rafforzamento della protezione dei beni culturali, si rileva che i servizi della Commissione intendono: fornire all'ICOM un sostegno finanziario per aggiornare il suo osservatorio, che raccoglie e divulga vari strumenti e materiali miranti a migliorare la comprensione della protezione dei beni culturali da parte del pubblico e ad orientare le politiche di tutela dei beni culturali a livello internazionale; sostenere l'UNESCO nella redazione di un manuale sulla segnalazione dei reati connessi al patrimonio culturale ad uso dei giornalisti; favorire iniziative di coinvolgimento dei giovani attraverso Europa creativa, il corpo europeo di solidarietà e il programma Erasmus+; avviare un dialogo con le organizzazioni giovanili pertinenti al fine di sensibilizzare alla necessità di proteggere il patrimonio culturale dalla distruzione, dal furto e dal saccheggio.
Nel ringraziare la relatrice per la completezza della relazione svolta, il PRESIDENTE concorda sul carattere strategico dell'attività di contrasto al traffico illecito dei beni culturali, alla quale ritiene che la Commissione, anche con il contributo del Governo, debba dedicare un adeguato approfondimento.
Si apre la discussione generale.
Il senatore XXXXXXXX (PD-IDP) si sofferma su due aspetti a suo avviso particolarmente rilevanti, connessi al Piano in esame, relativi alla catalogazione digitale dei beni culturali e alla protezione del patrimonio culturale dei Paesi più fragili.
Con specifico riferimento alla prima questione, giudica importante acquisire elementi informativi da parte del Governo sull'attuazione del Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale, sull'adeguatezza dei finanziamenti apprestati per tale finalità e sulla sua coerenza rispetto al Piano d'azione dell'Unione europea in esame. A tal fine, chiede che la Commissione possa audire il Ministro della cultura e i responsabili delle strutture amministrative preposte all'attività di digitalizzazione.
Quanto al sostegno in favore dei Paesi vulnerabili dal punto di vista del patrimonio culturale, ritiene che l'Italia debba assicurare effettive iniziative solidarietà nei loro confronti, che non possono limitarsi a mere enunciazioni di principio.
Il senatore XXXXX (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) sottolinea che le azioni di contrasto al traffico illecito dei beni culturali si inseriscono nel più ampio ambito delle politiche pubbliche volte ad assicurare la protezione e la tutela del patrimonio culturale, che devono includere anche i beni che hanno ampie dimensioni, a cui non sempre è riservata la giusta attenzione. Spesso, prosegue il Senatore, si assiste infatti a fenomeni di incuria nei confronti di siffatti beni, anche quelli di indiscutibile valore culturale, quali i grandi acquedotti. Si tratta di beni soggetti a forme di degrado, anche di tipo ambientale, che talvolta sottendono un disagio psichico e persino crudeltà da parte di coloro che le favoriscono. Auspica che sul tema richiamato si svolgano gli opportuni approfondimenti. La senatrice VERSACE (Az-IV-RE) richiama l'importanza di migliorare la tracciabilità dei beni culturali all'interno del mercato unico, con particolare riferimento alle vendite online, che si prestano a favorire transazioni illecite.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,35.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 411
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni, riferite all'articolo 65 del Codice della proprietà industriale, come modificato dal provvedimento in esame:
i. si valuti l'opportunità di precisare che i contratti per attività per conto terzi sono esclusi dall'ambito di applicabilità della disciplina in esame, atteso che la proprietà intellettuale eventualmente generata nell'ambito dei contratti da ultimo richiamati deve essere, in via preventiva, regolata secondo intese fra le parti;
ii. si invita a chiarire, al fine di non ingenerare possibili fraintendimenti in sede applicativa, che la disciplina in esame non si applica alle invenzioni degli studenti e dei dottorandi;
iii. si valuti l'opportunità di novellare il comma 4, al fine di ridurre, per quanto possibile, il termine (attualmente pari a sei mesi) entro cui la struttura di appartenenza dell'inventore è tenuta a comunicare la volontà di depositare la domanda di brevetto, qualora all'invenzione (effettuata da ricercatori) collaborino studenti o dottorandi.
1.3.2.1.3. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) -
Seduta n. 19 (pom.) del 01/03/2023
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7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 1° MARZO 2023
19ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.
La seduta inizia alle ore 14,05. AFFARI ASSEGNATI
Affare assegnato sulla "Situazione in cui versano le istituzioni concertistico-orchestrali (ICO)" (
n. 66 )
(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)
Il relatore PIRONDINI (M5S) riferisce sull'affare assegnato in titolo, segnalando che le istituzioni concertistico-orchestrali, disciplinate dall'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare le attività musicali del territorio delle rispettive Province e Città metropolitane.
La richiamata legge n. 800 prevede che il Ministro, sentita la Commissione consultiva per il settore musica, possa con proprio decreto riconoscere la qualifica di istituzione concertistica alle istituzioni con complessi stabili o semi stabili a carattere professionale, che svolgono almeno cinque mesi di attività nell'anno di riferimento, la loro missione è la diffusione della musica classica sul territorio nazionale, con particolare riguardo al nuovo repertorio contemporaneo e ai giovani artisti italiani. Esse promuovono inoltre iniziative rivolte ai giovani e alle fasce di popolazione svantaggiate.
Le istituzioni concertistico-orchestrali (ICO) per il loro radicamento nel territorio, la loro duttilità e anche per statuto, svolgono un ruolo fondamentale per la diffusione capillare della musica e per la sperimentazione e promozione di giovani compositori ed artisti. Al riguardo, segnala che le ICO costituiscono un'opportunità di sviluppo culturale ed economico per il Paese e sono, per loro natura, molto versatili e quindi in grado di sfruttare ottimamente i contributi statali e trasformarli in maniera efficace in proposte culturali e sociali. Dopo aver dato conto delle principali ICO, richiama l'attenzione sul ruolo centrale di queste ultime nel promuovere la diffusione della conoscenza della musica classica tra i ragazzi in età scolastica e universitaria.
Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 15 febbraio, si era stabilito di iniziare un ciclo di audizioni informali in merito all'affare assegnato in titolo e avverte che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina web della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.
Prende atto la Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE REDIGENTE
(317) XXXXX e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe
(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo xxxxxxxx-xxxxxxx nelle giovani generazioni
(Discussione del disegno di legge n. 533, congiunzione con il seguito della discussione del disegno di legge n. 317 e rinvio)
Il relatore PAGANELLA (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge n. 533 che si compone di un unico articolo - sottolineando che esso inserisce il nuovo articolo 2-bis nella legge n. 92 del 2004, recante istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati.
La nuova disposizione prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di far conoscere alle giovani generazioni e trasmettere alle stesse, nel rispetto dell'autonomia scolastica e nel rispetto della comune memoria nazionale, la tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. Il nuovo fondo è destinato in particolare alla promozione e al finanziamento di iniziative, viaggi e visite degli studenti della scuola secondaria ai luoghi simbolo di quelle vicende. Il Ministro dell'istruzione e del merito è chiamato a definire, con proprio decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge, le modalità di utilizzo delle risorse sopra indicate, stabilendo al contempo la tipologia di spese finanziabili.
È previsto altresì - prosegue il Relatore - un finanziamento di 100.000 euro annui, per un totale complessivo di 300.000 euro, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, alla Lega nazionale di Trieste, destinato alla gestione del Sacrario del monumento nazionale della Foiba di Basovizza, all'Unione degli istriani di Trieste, per la gestione del Museo di carattere nazionale C.R.P. (Centro di raccolta profughi) di Padriciano a Trieste, e all'IRCI, per la gestione del museo delle masserizie dell'esodo "Magazzino 18" del Porto vecchio di Trieste.
All'onere derivante dall'attuazione del disegno di legge, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede: quanto a 500.000 euro per ciascuno degli anni considerati, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili; quanto a 500.000 euro per ciascuna annualità, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.
Il Relatore propone conclusivamente di congiungere la discussione del disegno di legge n. 533 con quella, già avviata, del disegno di legge n. 317.
La Commissione conviene sulla proposta del Relatore.
Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale e concede la parola al senatore Xxxxx, primo firmatario del disegno di legge n. 533.
Il senatore XXXXX (FdI) fa innanzitutto riferimento alla legge n. 92 del 2004, istitutiva del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, sulla quale interviene il provvedimento in esame. Tale legge arrivò, a suo giudizio, colpevolmente in ritardo, così consentendo il dispiegarsi di un lungo velo di silenzio, una vera e propria damnatio memoriae, su quanto accaduto al confine orientale.
Ricorda, al riguardo, le parole di esortazione a confidare nel tempo espresse dal vescovo di Pola e Parenzo, luoghi di cui ricorda i beni culturali e le testimonianze artistiche spesso sconosciute ai cittadini italiani.
Dopo aver fatto cenno alla storia personale che lo lega ai territori istriani, passa a menzionare i tre luoghi simbolo dell'eccidio delle Foibe nel territorio italiano.
Innanzitutto, la Foiba di Basovizza, originariamente scavata come pozzo di una miniera, e poi utilizzata per l'occultamento di oltre duemila cadaveri.
Dopo un lunghissimo periodo di dimenticanza, sul sito è stato costruito un Sacrario, sul cui zoccolo frontale è riportato un verso tratto dalla preghiera per le vittime delle foibe composta dal vescovo di Trieste Xxxxxxx Xxxxxx.
L'area assunse la conformazione attuale a seguito di un'opera di sistemazione finanziata con risorse stanziate dal Governo in occasione del cinquantesimo anniversario del ritorno di Trieste all'Italia. Passa, quindi, a menzionare il Centro di raccolta profughi-CRP di Padriciano (Trieste), utilizzato per far fronte all'emergenza dei profughi istriani, divenuta particolarmente intensa a partire dal 1954 (in corrispondenza dell'esodo dalla Zona B).
Il Museo di Carattere Nazionale CRP fu realizzato inizialmente come mostra permanente dall'associazione "Unione degli Istriani".
Ricorda, ancora, il museo delle masserizie dell'esodo "Magazzino 18", gestito dall'IRCI (Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata), nel quale sono conservati oggetti di diversa natura appartenuti agli esuli.
Osserva come la conoscenza degli oggetti depositati dagli esuli - da arredi domestici a ricordi di famiglia a testimonianze scritte - serva non soltanto a tenere vivo il ricordo della tragedia, ma anche a seminare quel nucleo di italianità connesso alla tradizione istriana, fiumana e dalmata.
Pone, infine, in luce l'importanza per le giovani generazioni di venire a conoscenza delle richiamate realtà storiche, auspicando anche una estensione delle visite scolastiche oltre i confini italiani.
La senatrice XXXXXXX (M5S) ringrazia per la bella pagina di storia tratteggiata dal senatore Xxxxx. Si associa la Commissione unanime.
Tenuto conto dell'imminente inizio della seduta dell'Assemblea e dell'opportunità di avviare l'esame del disegno di legge n. 486, nonché di svolgere l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari al fine di definire la programmazione della prossima settimana, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito della discussione generale.
Il senatore XXXXXXXX (PD-IDP), nel concordare con la proposta del Presidente, ritiene importante dedicare tempi adeguati per la discussione generale dei provvedimenti in titolo, tenuto conto del loro rilievo.
La Commissione conviene con la proposta del Presidente e il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
(486) Xxxxx XXXXXXX e altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma
(Discussione e rinvio)
Riferisce alla Commissione il presidente relatore MARTI (LSP-PSd'Az), il quale fa presente che il disegno di legge in titolo si compone di due articoli: l'articolo 1, che riconosce il Teatro Regio di Parma quale monumento nazionale, e l'articolo 2, che reca la clausola di invarianza finanziaria.
Ricorda che nella scorsa legislatura analoga iniziativa parlamentare, a prima firma della senatrice Saponara, era stata approvata dal Senato in prima lettura e trasmessa alla Camera, che non ne ha tuttavia potuto concludere l'esame, per via della conclusione anticipata della legislatura.
Il Teatro Regio, in origine Teatro Ducale, venne edificato per volontà della duchessa Xxxxx Xxxxxx x'Xxxxxxx-Xxxxxx, moglie di Xxxxxxxxx, che resse il Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, dal 1816 al 1847. La Duchessa, amante della musica e del canto, nel prendere atto che il vecchio Teatro Ducale, fondato nel 1689, era inadeguato alle esigenze della città, promosse la realizzazione di un nuovo edificio più moderno. Il Teatro, in stile neoclassico, in origine era destinato ad accogliere forme diversificate di spettacolo, incluse l'opera, la danza e la recitazione di poesie, oltre ad attività assimilabili alle attuali attività circensi. Sin dalla sua inaugurazione, il Teatro Regio di Parma è testimone e protagonista dei cruciali cambiamenti che investono il melodramma durante l'Ottocento e il Novecento, dalla fine dell'epoca legata al nome di Xxxxxxx alla supremazia del repertorio verdiano, dall'apertura alle esperienze francesi e tedesche all'opera italiana con Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx e Xxxxxxx. Entrando nel merito dei contenuti del disegno di legge in titolo, la dichiarazione di monumento nazionale del Teatro, di cui all'articolo 1, è diretta a riconoscere, dal punto di vista legislativo, l'indiscutibile rilievo culturale del medesimo Teatro e l'attività artistica che in esso si è svolta, e continua a svolgersi, sin dalla sua inaugurazione. La norma - prosegue il Presidente relatore - appare peraltro in linea con la dichiarazione di monumento nazionale della Casa natale di Xxxxxxxx Xxxxx a Busseto (PR), riconosciuta con la legge 3 febbraio 1901, n. 26: entrambi questi luoghi infatti hanno avuto un significato rilevante nella vita del Maestro.
La dichiarazione di monumento nazionale recata nel provvedimento in titolo si pone come alternativa a quella disciplinata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004). Nello specifico, nell'ambito della definizione di beni culturali, l'articolo 10 del Codice, al comma 3, qualifica come tali ulteriori categorie di beni (oltre a quelle definite ai commi 1 e 2), qualora sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale. Se tali beni rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento con cui è dichiarato l'interesse culturale può comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale.
La richiamata disciplina, che prefigura un procedimento amministrativo, come detto evidentemente alternativo rispetto ad analoga dichiarazione effettuata direttamente con disposizione legislativa, appare tuttavia rilevante al fine di specificare il significato della dichiarazione del monumento nazionale, cui l'ordinamento fa corrispondere il riconoscimento di un valore testimoniale o l'espressione di un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale.
Al riguardo, il Presidente relatore segnala che vi sono state anche diverse dichiarazioni di monumento nazionale approvate con disposizioni di rango legislativo; fra queste ricorda, in particolare: la legge n. 64 del 2014, che ha dichiarato monumento nazionale la Basilica Palladiana di Vicenza; la legge n. 207 del 2016, recante dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza; la legge n. 213 del 2017, che ha dichiarato monumento nazionale la Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine; la legge 5 luglio 2019, n. 65, con la quale è stato dichiarato monumento nazionale il ponte sul Brenta detto «Ponte Vecchio di Bassano».
Il Presidente relatore ricorda, infine, che nel corso dell'odierna seduta dell'Aula è stata approvata la deliberazione sulla richiesta di procedura abbreviata, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, per il disegno di legge in titolo e che lo stesso sarà discusso nel corso delle sedute dell'Assemblea che saranno convocate nella prossima settimana.
Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE, preso atto che il Rappresentante del Governo rinuncia a intervenire in sede di replica, dà conto dei pareri non ostativi espressi dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione bilancio sul disegno di legge. Propone inoltre di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di lunedì 6 marzo.
Poiché nessuno interviene in senso contrario, così rimane stabilito. Il seguito della discussione è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14,35.
1.3.2.1.4. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) -
Seduta n. 20 (pom.) del 07/03/2023
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MARTEDÌ 7 MARZO 2023
20ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Xxxxx Xxxxxxxxxxx. La seduta inizia alle ore 15.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE dà conto degli esiti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è svolto lo scorso 1° marzo. Oltre alla definizione della programmazione della corrente settimana, in quella sede si è convenuto, su richiesta del sen. Xxxxxxxxxx, di chiedere il deferimento di un affare assegnato sulla candidatura dell'Italia ad ospitare la fase finale degli Europei di calcio del 2032. Al riguardo, avverte che tale affare (che ha assunto il n. 106) è stato già deferito alla Commissione, e propone di avviarne l'esame sin dalla seduta già convocata per domani.
La Commissione conviene con la proposta del Presidente.
Il PRESIDENTE informa, inoltre, che l'Ufficio di Presidenza ha stabilito di fissare alle ore 12 di venerdì 10 marzo il termine entro cui trasmettere eventuali proposte riguardanti i soggetti da audire sui disegni di legge sull'insegnamento dell'economia finanziaria.
Informa infine che è stato assegnato in sede redigente, alla Commissione il disegno di legge n. 562, recante disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali, che fa tesoro dell'esame, svolto nella scorsa legislatura, di analoga iniziativa parlamentare (AS 2367). Come convenuto in sede di Ufficio di Presidenza, l'esame del disegno di legge potrà essere avviato sin dalle sedute che saranno convocate per la prossima settimana.
Prende atto la Commissione.
IN SEDE REDIGENTE
(486) Xxxxx XXXXXXX e altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma
(Xxxxxxx e conclusione della discussione)
Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 1° marzo scorso.
Il PRESIDENTE ricorda che, nella scorsa seduta, era stato fissato per le ore 12 di lunedì 6 marzo il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno, tenuto conto dell'imminente calendarizzazione del provvedimento in Aula, a seguito della deliberazione dell'Assemblea sulla procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento. Avverte che, alla scadenza, non sono stati presentati né emendamenti né ordini del giorno e informa che sul disegno di legge in titolo la Commissione affari costituzionali e la Commissione bilancio si sono espresse con pareri non ostativi. Poiché nessuno chiede di intervenire in dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, con distinte votazioni sono posti ai voti ed approvati l'articolo 1 e l'articolo 2. La Commissione conferisce, infine, mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con
svolgimento della relazione orale ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento.
Il PRESIDENTE registra con favore l'unanimità sulle votazioni appena svolte.
(317) XXXXX e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe
(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo xxxxxxxx-xxxxxxx nelle giovani generazioni
(548) XXXXXXXX. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"
(Discussione del disegno di legge n. 548, congiunzione con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 317 e 533 e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 1° marzo scorso.
Il relatore PAGANELLA (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge n. 548, d'iniziativa del senatore Xxxxxxxx, sottolineando che esso si compone di un unico articolo, volto ad istituire presso il Ministero dell'istruzione e del merito un fondo, con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per promuovere e incentivare i «Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli» per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado. La finalità è quella di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni rispetto alle grandi sofferenze patite dal popolo giuliano-dalmata dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia a seguito della Seconda guerra mondiale, durante e dopo il passaggio di quelle terre alla Repubblica federale socialista di Jugoslavia.
Il Ministro dell'istruzione e del merito, prosegue il Relatore, è chiamato a definire, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, le modalità di utilizzo delle richiamate risorse, stabilendo al contempo la tipologia di spese finanziabili. Il Relatore propone conclusivamente di congiungere la discussione del disegno di legge n. 548 con quella, già avviata, del disegno di legge n. 317 e connessi.
La Commissione conviene sulla proposta del Relatore.
Il senatore XXXXXXXX (PD-IDP), dopo aver espresso, a nome del proprio Gruppo, un giudizio favorevole in merito al provvedimento n. 548, avanza tuttavia la proposta di limitare cronologicamente la rievocazione della tragedia del popolo giuliano-dalmata alla Seconda guerra mondiale, con l'intento, ispirato a volontà di conciliazione, di evitare di riproporre quella polarizzazione che caratterizzò gli anni del dopoguerra.
Il PRESIDENTE concede indi la parola al senatore XXXXX (FdI), primo firmatario dell'A.S. n. 533, per una precisazione rispetto alla proposta del senatore Xxxxxxxx. Al riguardo, il senatore Xxxxx ritiene che la suddetta proposta sia contraria ai dati storici.
Dopo aver fatto menzione della pubblicazione di Xxxxx Xxxx dal titolo "Il lungo esodo", ripercorre sinteticamente le tappe dell'esodo giuliano-dalmata dalla Seconda guerra mondiale fino al 1960, ricordando, tra l'altro, gli esodi conseguenti all'arrivo delle truppe titine nel 1945, lo svuotamento di Pola a seguito del trattato di pace, l'ultima fase dell'esodo, successiva all'assegnazione alla Jugoslavia della zona B del Territorio Libero di Trieste, protrattasi dal 1954 fino al 1960.
Anche il relatore PAGANELLA (LSP-PSd'Az) osserva che il richiamo agli anni successivi al passaggio dei territori istriani alla Repubblica di Jugoslavia non è frutto di una valutazione politica, bensì di un mero dato storico. Ritiene, inoltre, che la rievocazione di quegli anni rappresenti un dovuto segno di rispetto verso il dolore delle popolazioni coinvolte per troppo tempo dimenticato.
Il senatore XXXXXXXX (FI-BP-PPE) sottolinea che l'Atto Senato n. 548, a sua firma, è volto a disporre misure di attuazione della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del «Giorno del ricordo», mediante lo stanziamento di risorse destinate all'organizzazione di viaggi scolastici nei luoghi delle foibe e dell'esodo xxxxxxxx-xxxxxxx e nelle terre di origine degli esuli, viaggi di studio e di conoscenza intesi a far maturare nella memoria collettiva, soprattutto delle nuove generazioni, il ricordo di quella tragedia.
Dopo essersi unito alle considerazioni del senatore Xxxxx e del relatore Xxxxxxxxx in merito all'evidenza storica e cronologica della tragedia delle foibe, esprime il suo dissenso al riguardo di recenti manifestazioni di entusiasmo nei confronti del regime di Xxxx.
Auspica, infine, un rapido svolgimento dell'iter di esame dei provvedimenti in titolo.
Il senatore XXXXXXXX (PD-IDP) fa presente che la propria parte politica condivide le finalità dei disegni di legge in titolo, come testimonia non solo la scelta di contribuire al raggiungimento del numero legale, ma anche la disponibilità, a suo tempo manifestata, di favorire l'approvazione del disegno di legge n. 317, il primo ad essere esaminato dalla Commissione, entro il 10 febbraio scorso, ricorrenza del Giorno del ricordo. Del resto, la mancata approvazione nel termine auspicato è dipeso dalla scelta di attendere la presentazione di ulteriori provvedimenti legislativi. Nel preannunciare la volontà del proprio Gruppo di contribuire fattivamente, attraverso la presentazione di specifici emendamenti, alla definizione di un testo concluso da trasmettere all'Assemblea, si sofferma sul rilievo delle iniziative in esame, che sono dirette a rafforzare la conoscenza e la consapevolezza del dramma delle foibe, anche mediante l'organizzazione di viaggi didattici. Si tratta, a suo avviso, della migliore risposta che un sistema democratico può offrire alle tragedie scaturite dalla follia dei totalitarismi e dei nazionalismi, che hanno causato milioni di morti.
Il presidente XXXXX (LSP-PSd'Az) auspica che si giunga ad una convergenza trasversale su un testo normativo che faccia tesoro dei contenuti delle iniziative in titolo, tenuto conto che sul tema della tragedia delle foibe occorre evitare di issare bandiere. Al riguardo, rivendica la scelta di non forzare la sollecita conclusione dell'esame del primo dei disegni di legge esaminati dalla Commissione, peraltro presentato dalla propria parte politica, e di attendere la presentazione di altri provvedimenti, al fine di favorire la convergenza su un testo condiviso, scevro di appartenenze politiche.
Del resto, anche tenuto conto che l'Assemblea non si è riunita nella settimana in cui ricadeva la ricorrenza del giorno del ricordo, non ci sarebbero state comunque le condizioni per licenziare il testo in prima lettura prima dello scorso 10 febbraio.
Poiché nessun altro chiede di intervenire nella discussione generale, il PRESIDENTE dichiara chiusa tale fase procedurale.
Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.
(403) XXXXX e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 24 gennaio scorso.
Il PRESIDENTE ricorda che si è concluso oggi il ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo, con l'intervento dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari della Federazione ciclistica italiana. Informa, inoltre, che sono giunti documenti da parte di coloro che, pur non essendo stati chiamati in audizione, hanno aderito alla richiesta della Commissione, di fornire un contributo scritto. Tale documentazione è stata pubblicata sulla pagina web della Commissione.
Preso atto che nessun senatore chiede la parola in discussione generale, il Presidente dichiara chiusa tale fase procedurale e propone di fissare per lunedì 20 marzo, alle ore 12, il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo.
La Commissione concorda sulla proposta del Presidente. Il seguito della discussione è quindi rinviato.
INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame dell'Affare assegnato n. 106 sulla candidatura dell'Italia ad ospitare la fase finale degli Europei di calcio del 2032. La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,35.
1.4. Trattazione in consultiva
1.4.1. Sedute
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
Disegni di legge Atto Senato n. 317 XIX Legislatura
Titolo breve: Iniziative per diffondere la conoscenza della tragedia delle foibe
Trattazione in consultiva
Sedute di Commissioni consultive
Seduta
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) N. 5 (ant.)
11 gennaio 2023
Sottocomm. pareri
5ª Commissione permanente (Bilancio) N. 28 (pom.)
17 gennaio 0000
24 gennaio 0000
31 gennaio 2023
1.4.2. Resoconti sommari
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)
1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 5 (ant., Sottocomm. pareri) dell'11/01/2023
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 2023
5ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 9.
(317) XXXXX e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe (Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente XXXXXX (LSP-PSd'Az), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
La Sottocommissione conviene.
(347) Xxxxx XXXXXXXX e altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Il presidente XXXXXX (LSP-PSd'Az), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
- all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 2-bis.», valuti la commissione di merito di aggiornare la denominazione del Ministero dell'istruzione con la nuova dizione di Ministero dell'istruzione e del merito;
- al medesimo articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 2-bis.», si rappresenta la necessità di aggiornare al 2023 la decorrenza dell'onere finanziario e della relativa copertura.
La Sottocommissione conviene.
(403) XXXXX e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Il presidente XXXXXX (LSP-PSd'Az), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
- all'articolo 2, comma 4, valuti la Commissione di merito l'appropriatezza dell'espressione "semestre scolastico" ivi utilizzata;
- all'articolo 5, si rappresenta la necessità di aggiornare al 2023 la decorrenza dell'istituzione del Fondo per lo svolgimento e l'organizzazione dei Nuovi giochi della gioventù, in coerenza con la decorrenza
della copertura finanziaria di cui all'articolo 6.
Altresì, con riguardo all'articolo 2, si valuti se le previsioni sugli adempimenti di cui ai commi 1, 6 e 7 risultino compatibili con l'autonomia della Presidenza della Repubblica.
La Sottocommissione conviene
La seduta termina alle ore 9,10.
1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)
1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio)
- Seduta n. 28 (pom.) del 17/01/2023
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 17 GENNAIO 2023
28ª Seduta (1 ª pomeridiana) Presidenza del Presidente XXXXXXXXXX
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni. La seduta inizia alle ore 14,40.
IN SEDE CONSULTIVA
(391) Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici
(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore XXXXXXX (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sugli emendamenti 1.3 (testo 2), identico a 1.4 e 1.5 (testo 2), 1.12 (testo 2) (identico a 1.13), 1.21, 1.29, 2.3 (testo 2), 2.0.100 /7, 2.0.100/10 (testo 2) e 2.0.100, non vi sono osservazioni da formulare.
Il sottosegretario FRENI esprime un avviso conforme al relatore.
Non essendovi richieste di intervento, il relatore XXXXXXX (FI-BP-PPE) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza parere non ostativo.". La proposta di parere è posta ai voti e approvata all'unanimità.
(347) Xxxxx XXXXXXXX e altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 gennaio.
Il sottosegretario FRENI rappresenta che, a seguito degli approfondimenti istruttori compiuti su richiesta della Commissione, è stata verificata la capienza della copertura finanziaria anche per l'onere relativo al 2025.
A tale riguardo, anticipa altresì la disponibilità del Governo ad esprimersi in senso favorevole su un emendamento del relatore volto a incrementare le risorse finanziarie fino a 2 milioni di euro per ciascun anno del triennio, attingendo ai fondi di spettanza del Ministero competente.
Non essendovi richieste di intervento, la relatrice XXXXXXX (FdI), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, ai commi 1 e 2 del capoverso "Art. 2-bis.", delle parole: "2022, 2023 e 2024" con le seguenti: "2023, 2024 e 2025".".
Con l'avviso conforme del GOVERNO, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la
proposta di parere è messa ai voti e approvata all'unanimità.
(377) Xxxxxx XXXXXXXXX e altri. - Modifiche all'articolo 372 del codice di procedura penale in materia di avocazione delle indagini nonché all'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore Xxxxxxx XXXXXX (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che lo stesso introduce una ipotesi di avocazione delle indagini preliminari da parte del procuratore generale presso la corte d'appello, quando il pubblico ministero - nei casi in cui si proceda per delitti di violenza domestica o di genere (comma 1-ter dell'art. 362 del codice di procedura penale, introdotto dalla legge
n. 69 del 2019, c.d. codice rosso) - non assuma le informazioni dalla persona offesa entro il termine dei tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato. Prevede, inoltre, la trasmissione di dati, nelle fattispecie previste dalla normativa, anche in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, nei quali non sono state assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato. La finalità del provvedimento è di assicurare una più piena tutela alla vittima di reati di violenza domestica o di genere, garantendo il tempestivo intervento della autorità giudiziaria superiore, nel caso di inerzia del pubblico ministero designato.
Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.
Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme al relatore.
Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.
(108) XXXXXXX e altri. - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno
(376) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno
(Parere alle Commissioni 3a e 6a riunite sul testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 gennaio.
Il presidente XXXXXXXXXX (FdI), in sostituzione del relatore Borghese, alla luce delle condizioni poste dalla relazione tecnica verificata, già messa a disposizione della Commissione, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato, relativo ai disegni di legge in titolo, acquisita la relazione tecnica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:
- sia soppresso l'articolo 4;
- all'articolo 12, comma 1, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.".". Il sottosegretario FRENI esprime un avviso conforme al relatore.
Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata all'unanimità.
(317) XXXXX e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe (Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore LIRIS (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando per quanto di competenza che, in relazione al comma 2-bis, andrebbero quantificati gli oneri connessi alle attività ivi previste e la loro compatibilità con la copertura formulata come tetto di spesa al successivo comma 2-quater; andrebbe inoltre valutato l'inserimento di un rinvio espresso ai limiti di spesa di cui al successivo comma 2- quater. Con specifico riguardo alla formulazione del comma 2-quater, in relazione allo stanziamento del fondo speciale di parte corrente, andrebbe eliminato il riferimento alle proiezioni, decorrendo la copertura dal presente esercizio finanziario.
Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire le risposte ai rilievi formulati dal relatore. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ( n. 15 )
(Parere al Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 21, della legge 4 agosto 2022, n. 127. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 gennaio.
Il sottosegretario FRENI consegna una nota recante elementi istruttori inerenti alle osservazioni poste dalla Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14,55.
1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio)
- Seduta n. 31 (pom.) del 24/01/2023
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 24 GENNAIO 2023
31ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni. La seduta inizia alle ore 14,20.
IN SEDE CONSULTIVA
(467) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190, recante disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore XXXXXX (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento intende estendere a tutto il 2023 lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie alla giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.
Per tale finalità nella relazione tecnica, allegata al testo presentato alla Camera, vengono quantificati i costi per l'impiego ulteriore delle Forze di Polizia in 14.875.000 euro per l'anno 2023.
Per quanto di competenza, considerati i chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, chiede conferma che dall'estensione delle operazioni di votazione non derivino ulteriori oneri rispetto a quelli contemplati nella relazione tecnica.
Il sottosegretario FRENI conferma l'assenza di effetto onerosi del provvedimento in titolo. Nessuno chiedendo di intervenire, il RELATORE formula la seguente proposta di parere: "La
Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.
(467) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190, recante disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore XXXXXX (FI-BP-PPE) propone di ribadire per l'Assemblea il parere non ostativo appena reso alla Commissione di merito, nel presupposto che non vengano apportate modifiche in sede referente.
Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme al relatore.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo del relatore.
(403) XXXXX e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù
(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)
La relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che le disposizioni contenute nel testo, con particolare riguardo agli articoli 2,
sull'istituzione dei Nuovi giochi della gioventù, 3, sull'organizzazione dei Giochi, e 4, sull'attività sportiva per la partecipazione ai Giochi, risultano onerose e pertanto, in base alle regole di contabilità, andrebbero espressamente quantificate, distinguendo ogni singola previsione di spesa.
In relazione all'articolo 5, recante disposizioni finanziarie, al comma 1, istitutivo di un Fondo per lo svolgimento e l'organizzazione dei Nuovi giochi con una dotazione di 20 milioni annui, andrebbe comunque aggiornata la decorrenza al 2023. Occorre poi verificare la sostenibilità finanziaria di quanto previsto dal successivo comma 4 del medesimo articolo 5.
Con riguardo all'articolo 6, recante la copertura finanziaria, rileva che i fondi speciali di parte corrente di spettanza del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'importo di 20 milioni di euro annui, risultano capienti. Andrebbe anche in questo caso aggiornata la decorrenza al 2023, eliminando il riferimento alle proiezioni.
Tutto ciò considerato, occorre valutare di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, la predisposizione di una relazione tecnica verificata che quantifichi le singole previsioni di spesa e la congruità della connessa copertura.
Il sottosegretario FRENI aderisce alla richiesta di relazione tecnica prospettata dalla relatrice, riservandosi di produrla.
Non essendovi ulteriori osservazioni, la Commissione conviene di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.
Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(455) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale
(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore DREOSTO (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, facendo presente che il provvedimento risulta corredato di relazione tecnica, a cui non sono associati effetti finanziari, e che nel testo è apposta una clausola di invarianza finanziaria.
Per quanto di competenza, in relazione alle modifiche introdotte dal provvedimento, restando sostanzialmente invariati gli strumenti di intervento e di conseguenza i saldi di finanza pubblica, non essendo quindi previste risorse aggiuntive rispetto a quelle indicate a legislazione vigente, non vi sono osservazioni da formulare.
Il sottosegretario FRENI esprime un avviso conforme al relatore.
Non essendovi richieste di intervento, il relatore DREOSTO (LSP-PSd'Az) propone l'espressione di un parere non ostativo.
Con l'avviso conforme del GOVERNO, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.
(473) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)
La relatrice XXXXX (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 1, recante sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, considerato che la stima dei costi assume come base il requisito della mera residenza nei territori colpiti dall'evento, che occorre chiedere conferma della correttezza delle stime indicate nella relazione tecnica.
Riguardo all'articolo 4, concernente la proroga del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della Sezione distaccata insulare di Xxxxxx, chiede conferma della prudenzialità delle stime relative alle spese di missione, nonché dell'adeguatezza delle dotazioni di personale per l'intera durata della proroga.
Relativamente all'articolo 5-bis, recante rafforzamento dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, occorre verificare puntualmente le voci di costo e avere conferma della sussistenza delle risorse oggetto di copertura nonché dell'adeguatezza delle risorse disponibili per i
fabbisogni reclutativi relativamente al triennio 2023/2025.
Analoga considerazione si deve formulare per l'articolo 5-ter, in tema di Piano commissariale d'interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione.
Riguardo agli articoli 5-quater e 5-quinquies, in materia di aggiornamento del Piano di assetto idrogeologico per l'isola di Ischia, andrebbe assicurato che all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto del dissesto idrogeologico nell'isola di Ischia si possa provvedere nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
In merito all'articolo 5-sexies, recante misure in materia di fanghi e inerti da colata, andrebbe confermato che l'utilizzo delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili non determini pregiudizio per le altre finalità già previste a legislazione vigente a valere sul fondo medesimo.
Per quanto riguarda l'articolo 5-septies, in tema di rafforzamento della capacità amministrativa e risorse, occorre chiarire la gamma degli oneri previsti. In particolare, in merito all'ampliamento del contingente di personale della struttura commissariale disposto dalla norma in esame, secondo le modalità previste dall'articolo 31 del decreto-legge 109 del 2018, segnala che la piena neutralità del distacco o comando del personale interessato andrebbe suffragata dalla contestuale previsione della indisponibilità di un numero di posti equivalente, sotto il profilo finanziario, nell'organico delle amministrazioni di appartenenza del personale interessato dal distacco.
Circa i profili di copertura, posto che la contabilità speciale di tesoreria configura una gestione fuori bilancio, andrebbero forniti elementi informativi in merito alle disponibilità esistenti e confermarne la capienza. Inoltre, premesso che in relazione alle risorse affluite alla contabilità speciale di tesoreria la relazione tecnica, al momento della sua istituzione, aveva associato effetti di maggiore spesa in conto capitale per il triennio 2019/2021, andrebbero richieste conferme in merito all'assenza di effetti modificativi sui saldi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente in ragione dell'impatto relativo alla copertura di ulteriori oneri di natura corrente che si autorizzano con la disposizione in esame.
In relazione ai rilievi sopra formulati, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.
Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 30.
Il rappresentante del GOVERNO si riserva di depositare l'aggiornamento della relazione tecnica, che è in corso di verifica.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(317) XXXXX e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe (Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella 1° seduta pomeridiana del 17 gennaio.
Il sottosegretario FRENI deposita una nota istruttoria in ordine di profili finanziari del testo in esame. Il RELATORE si riserva di esaminare gli elementi forniti dal Governo al fine di predisporre uno schema di parere da sottoporre alla Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(452) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi
(Parere alle Commissioni 1a e 5a riunite. Seguito dell'esame e rinvio) Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 gennaio.
Il rappresentante del GOVERNO deposita una nota istruttoria recante elementi di risposta ai quesiti posti dalla Commissione.
Il relatore DAMIANI (FI-BP-PPE) si riserva di predisporre, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, una proposta di parere da sottoporre ai Commissari.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(462) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile
(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore GELMETTI (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 2, in tema di poteri sostituitivi statali e di nomina del Commissario straordinario per il sisma del 2016, atteso che al compenso del suddetto Commissario provvede nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale al medesimo assegnata, il Governo dovrebbe fornire chiarimenti in merito all'effettivo ammontare delle risorse allo stato disponibili sulla contabilità speciale, nonché dovrebbe assicurare che il loro utilizzo per il compenso del Commissario straordinario, non sia suscettibile di pregiudicare interventi eventualmente già programmati. In relazione all'articolo 3, il comma 1 reca interpretazione autentica della disposizione che disciplina la proroga della dotazione di organico delle risorse umane a tempo determinato assegnate, sino a tutto il 2025, a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione del comune dell'Aquila (USRA) e dei comuni del cratere (USRC), comprendendovi anche i contratti con i titolari dei predetti uffici. A tale riguardo, anche al fine di consentire una consapevole valutazione in merito alla piena adeguatezza delle risorse previste in ragione annua per il triennio 2023-2025, il Governo dovrebbe fornire ulteriori elementi informativi in merito al numero dei contratti a tempo determinato oggetto di proroga, per livelli di inquadramento e relativo trattamento economico, al fine di assicurare che le risorse a tal fine stanziate, da ultimo, con l'articolo 1, comma 772, della legge di bilancio 2023, risultino adeguate alla integrale copertura dei fabbisogni di spesa relativi alla proroga anche degli incarichi in questione. Per quanto concerne l'articolo 4, recante rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile, con riferimento alla riduzione del fondo di cui all'articolo 24-quater del decreto- legge n. 119 del 2018, occorre valutare l'opportunità di inserire, al comma 2, il riferimento all'anno 2023. Il Governo dovrebbe inoltre assicurare che non venga arrecato pregiudizio alle finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, atteso che il fondo viene integralmente utilizzato per rifinanziare il Fondo regionale di protezione civile. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 28.
Il rappresentante del GOVERNO si riserva di produrre tutti i chiarimenti necessari. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14,45.
1.4.2.2.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio)
- Seduta n. 33 (pom.) del 31/01/2023
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 31 GENNAIO 2023
33ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Xxxxxx Xxxxxx. La seduta inizia alle ore 14,45.
IN SEDE CONSULTIVA
(93-338-353-B) Xxxxxxx XXXXXXX e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere , approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
La relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati riguardano, all'articolo 4, l'incremento da 16 a 18 del numero, rispettivamente, dei senatori e dei deputati chiamati a far parte della Commissione d'inchiesta sul femminicidio.
Viene inserito inoltre un nuovo articolo concernente la modifica della composizione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, volto ad elevare la composizione da 20 a 21 parlamentari per ciascun ramo del Parlamento.
Infine, per quanto riguarda la Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, non essendo il disegno di legge entrato in vigore entro l'esercizio finanziario 2022, al comma 5 dell'articolo 6, viene soppressa la dotazione finanziaria per l'anno 2022.
Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.
Il PRESIDENTE, non essendovi interventi, propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sul provvedimento.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere non ostativo è posto ai voti e risulta approvato all'unanimità.
(93-338-353-B) Xxxxxxx XXXXXXX e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere , approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)
La relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.
Il PRESIDENTE, non essendovi interventi, propone quindi di ribadire l'espressione per l'Assemblea l'espressione di un parere non ostativo sul provvedimento, in linea con il parere già espresso per la Commissione.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere non ostativo è posto ai voti e risulta approvato all'unanimità.
(340) XXXXXXX. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche
(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
La relatrice XXXXXXXX (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.
La sottosegretaria XXXXXX afferma che non vi sono osservazioni da parte del Governo.
Il PRESIDENTE, non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero di senatori pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo, che risulta approvato all'unanimità.
(317) XXXXX e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe (Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 gennaio.
Il relatore LIRIS (FdI) illustra una proposta di parere, che tiene conto delle osservazioni pervenute dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che l'onere può essere contenuto nell'ambito di un tetto di spesa e che, per la copertura prevista nel provvedimento a valere sui fondi speciali, sussistono le necessarie disponibilità, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche all'articolo 1:
- al capoverso "2-bis", sia aggiunto in fine il seguente periodo: "A tal fine è autorizzata la spesa di
200.000 euro a decorrere dall'anno 2023.";
- al capoverso "2-ter", dopo le parole: "e della ricerca," siano inserite le seguenti: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze," e siano aggiunte in fine le seguenti parole: ", nel limite della spesa autorizzata al comma 2-bis";
- al capoverso "2-quater", siano soppresse le seguenti parole: "delle proiezioni".".
La sottosegretaria XXXXXX rileva che non vi sono ulteriori osservazioni sulla proposta di parere illustrata dal relatore, che recepisce i rilievi del Governo.
Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata dal relatore, che risulta approvata.
(403) XXXXX e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù
(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio) Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 gennaio.
Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa della relazione tecnica sul provvedimento. Dà quindi la parola alla rappresentante del Governo.
La sottosegretaria XXXXXX chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento poiché si è in attesa dei necessari elementi da parte dell'amministrazione di merito.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(452) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi
(Parere alle Commissioni 1a e 5a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti ed osservazioni)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 gennaio.
Il PRESIDENTE informa che sono pervenuti gli elementi di approfondimenti richiesti dal Governo in relazione al provvedimento in esame.
La sottosegretaria XXXXXX ad integrazione degli elementi già forniti, evidenzia come la previsione di assenza di oneri per la finanza pubblica contenuta nella relazione tecnica, alla luce dell'articolo 9, comma 1, fa riferimento al perimetro delle pubbliche amministrazioni e cioè all'aggregato "indebitamento netto" non escludendo che possa aver rilevanza ai fini del saldo netto da finanziare relativo al settore istituzionale statale.
Ricorda al riguardo che precedenti interventi normativi dello stesso tenore non hanno previsto oneri ai fini del saldo netto da finanziare.
Il relatore XXXXXXX (FI-BP-PPE) illustra quindi una proposta di parere non ostativo con presupposti ed osservazioni che tiene conto anche degli elementi forniti dal Governo del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:
in relazione all'articolo 1, commi 1, 2 e 4, si conferma che i reclutamenti avverranno nel quadro dei soli fabbisogni assunzionali previsti dall'apposito piano triennale e che le disposizioni in questione, limitandosi a prorogare di un anno le facoltà assunzionali già maturate e disponibili a legislazione vigente, ferme restando le unità di personale assumibili, non incidono sulle previsioni di spesa scontate ai fini dei tendenziali di finanza pubblica;
in relazione all'articolo 1, comma 3, si conferma che la proroga dei termini di espletamento delle relative procedure concorsuali è compatibile con il profilo di spesa già scontato nelle previsioni tendenziali in relazione alle assunzioni previste, poiché detta proroga non incide sulle autorizzazioni di spesa concesse a legislazione vigente;
in relazione all'articolo 1, comma 4, si conferma che la proroga di un anno dei termini di espletamento delle previste procedure concorsuali è compatibile con il profilo di spesa già scontato nelle previsioni tendenziali in relazione alle assunzioni previste, poiché detta proroga non incide sulle autorizzazioni di spesa concesse a legislazione vigente;
in relazione all'articolo 1, commi 9 e 11, si conferma che la rimodulazione dei termini temporali ivi prevista è volta a prorogare, esclusivamente, il termine ultimo entro il quale dovrà avvenire l'assunzione in servizio - a tempo indeterminato - dei vincitori delle procedure selettive previste dalle disposizioni legislative richiamate i cui bandi di concorso, peraltro, sono già pubblicati o in via di pubblicazione. Si tratta, in definitiva, di impegni di spesa già autorizzati, ma che non hanno determinato, a oggi, effettivi esborsi a carico del bilancio dello Stato;
con riguardo all'articolo 1, comma 15, il quale prevede che le procedure concorsuali autorizzate con i
d.P.C.M. xxx indicati possano essere espletate sino al 31 dicembre 2023, quanto ai richiesti profili di quantificazione vengono riportati gli stanziamenti previsti nel bilancio 2022/2024;
con riferimento all'articolo 1, comma 22, si conferma che la proroga del termine entro il quale la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) è autorizzata ad avvalersi dei rapporti di collaborazione per tutoraggio è compatibile con gli stanziamenti presenti nel bilancio della SNA, all'interno del quale sono disponibile le risorse finanziarie atte a garantire la copertura;
in relazione all'articolo 2, comma 2, lettera a), si conferma che i reclutamenti ivi previsti sono effettuati nel pieno rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria;
con riguardo all'articolo 2, comma 2, lettera c), e comma 9, in relazione ai profili di copertura, si segnala che con la riduzione del fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali è stata prevista la copertura degli oneri in termini di fabbisogno e di saldo netto da finanziare, così come già disposto in altri provvedimenti legislativi;
in relazione all'articolo 2, comma 4, si conferma che la necessità di un'ulteriore proroga dei termini, previsti dalla disposizione in esame, non discende da una carenza di finanziamenti per tali attività e che, quindi, vi sono risorse adeguate per rispettare il nuovo termine stabilito dalle norme. Nel dettaglio, la proroga del termine ultimo per adempiere all'obbligo di verifica di vulnerabilità sismica degli edifici di interesse strategico, delle opere infrastrutturali per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso è destinata ai proprietari di immobili, aventi tanto natura pubblica che privata. La necessità di proroga discende dalla necessità di assicurare un ulteriore lasso temporale ai proprietari di detti immobili, avviando le attività necessarie ovvero completando quelle già poste in essere;
con riferimento all'articolo 2, commi 7 e 8, per i profili di quantificazione, si rappresenta che il criterio prudenziale risulta pienamente confortato dalle rilevazioni numeriche relative ai minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina risultanti dal report del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di cui vengono forniti dati ed elementi informativi. In relazione alla composizione prevista del contingente di personale dirigenziale dell'Area I (3 unità) e della carriera prefettizia (7 unità), si evidenzia che la predetta composizione è stata definita considerando le esigenze connesse al supporto
ritenuto necessario per lo svolgimento delle funzioni del Commissario delegato. In particolare, per lo svolgimento delle cennate funzioni commissariali, in relazione alla natura e tipologia delle procedure amministrative finalizzate alla corresponsione ai Comuni del contributo previsto dall'articolo 31-bis del decreto-legge n. 21 del 2022, si è ritenuto preponderante il supporto di professionalità in materia giuridica ed amministrativa (unità carriera prefettizia) rispetto a quello in materia economico- finanziaria (personale dirigenziale Area I). Con riferimento alle richieste rassicurazioni circa l'applicabilità ai predetti incarichi di unità di personale dirigenziale già previste in organico, viene confermata l'applicabilità atteso che, come stabilito dall'articolo 1, comma 2, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 898 del 23 giugno 2022, "le funzioni di supporto al Commissario delegato da parte del personale di livello dirigenziale individuato ai sensi del comma 1 [personale già in servizio presso il Ministero dell'interno] sono assicurate in aggiunta alle funzioni ordinarie svolte".
In merito alle osservazioni circa la compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto pari a euro 10.212.305 per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, viene assicurato che il predetto fondo presenta sufficienti disponibilità per le finalità in esame alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché adeguatezza delle rimanenti risorse per far fronte ad eventuali impegni di spesa già programmati per il 2023 a valere del medesimo stanziamento;
in relazione all'articolo 3, comma 6, si rappresenta che nel caso della riforma della giustizia tributaria, la graduale riduzione delle consistenze delle unità di personale in servizio del ruolo ad esaurimento, si contrappone all'incremento graduale dell'organico del nuovo ruolo di magistratura. Tuttavia, in conseguenza dell'ingente numero di cessazioni avvenute nell'ambito del ruolo ad esaurimento nella seconda parte del 2022, l'equilibrio finanziario del provvedimento è assicurato dal fatto che l'organico del predetto ruolo, nonostante la proroga di un anno per la cessazione obbligatoria, si colloca su valori inferiori rispetto a quelli iniziali, idonei a garantire un livello di spesa per stipendi/compensi in linea con le coperture. Si prevede quindi l'insorgere di economie che, prudenzialmente, verranno colte a consuntivo;
con riguardo all'articolo 3, comma 7, si rassicura che le risorse del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il 2023, presentano sufficienti disponibilità e che le rimanenti risorse sono sufficienti a fronte di eventuali utilizzi già programmati per la stessa annualità;
in relazione all'articolo 3, comma 10, si conferma che la previsione si limita a specificare normativamente quanto già espresso, in via interpretativa, dalle circolari del Ministero dell'economia e delle finanze relative al bilancio di previsione per gli enti ed organismi, le quali per gli enti di nuova istituzione che non hanno raggiunto la piena operatività, non derivanti da accorpamenti o trasformazioni di enti e organismi preesistenti, prevedono che "non sussistendo un puntuale parametro di riferimento per la corretta determinazione dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente si ritiene, per ragioni di equità, che tale parametro possa essere individuato nei dati contabili risultanti dal primo esercizio in cui si è realizzata la piena operatività della struttura, previa valutazione dell'Amministrazione vigilante. Ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'operatività della struttura può essere determinata dalla costituzione degli organi, dall'acquisizione delle risorse finanziarie e di personale, dall'avvio delle attività inerenti al perseguimento della propria missione istituzionale." Ciò posto, si ritiene utile rappresentare che la piena operatività non è riconducibile al generico bilancio consuntivo approvato che potrebbe confermare l'avvio dell'operatività in senso stretto e non già la realizzazione della "piena" operatività, la cui valutazione viene effettuata dall'Amministrazione vigilante di riferimento. Infine, si segnala che i risparmi derivanti dalle norme in materia di contenimento della spesa pubblica per tale ente non erano già stati scontati sui saldi, poiché la Fondazione è stata inserita dall'ISTAT nella lista S13 nel mese di settembre 2022 e, pertanto, non è stata considerata nelle previsioni per il 2023 e anni seguenti;
in relazione all'articolo 5, comma 9, si confermano le disponibilità esistenti del Fondo per le spese
indifferibili iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2022-2024 alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, nonché vengono fornite rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte dei fabbisogni di spesa previsti ai fini indicati dalla normativa vigente per le medesime risorse;
con riguardo all'articolo 6, comma 2, nel precisare che la gestione cd. "separata" (risparmio postale) è gestita su conti aperti presso la Tesoreria statale e non "nel sistema di Tesoreria Unica", si conferma la neutralità di effetti della proroga, in quanto gli effetti sono da considerarsi prudenzialmente già scontati sui saldi di finanza pubblica;
in relazione all'articolo 7, comma 1, si conferma la disponibilità delle risorse del Fondo unico dello spettacolo, ai fini della proroga del commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, nonché la piena rimodulabilità delle stesse risorse;
con riguardo all'articolo 7, commi 6 e 7, vengono riportate le previsioni di spesa per il funzionamento delle Strutture del Grande Progetto Pompei, comprensive degli oneri per il personale dirigente e non; in relazione all'articolo 8, comma 3, si rappresenta che il capitolo 1551, indicato dal comma 527 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, allo stato non reca alcun stanziamento in quanto, come indicato nel secondo periodo dello stesso xxxxx, tale nuovo capitolo è il 1550, istituito con la legge di bilancio 23 dicembre 2014, n. 191. La disposizione trova adeguata copertura con lo stanziamento del capitolo 1550 (spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari), nel limite del 10 per cento dello stanziamento previsto a legislazione vigente per l'anno 2023, pari a euro 321.520.000 sia in termini di competenza e di cassa, anche mediante l'adozione di politiche di razionalizzazione e riprogrammazione della spesa adottate dall' Amministrazione competente;
in relazione all'articolo 9, comma 1, si fa presente che la previsione di assenza di oneri per la finanza pubblica contenuta nella relazione fa riferimento al perimetro delle pubbliche amministrazioni e cioè all'aggregato "Indebitamento Netto" non escludendo che possa avere rilevanza ai fini del "Saldo Netto da Finanziare" (SNF) relativo al settore istituzionale statale (essenzialmente i Ministeri). Al riguardo, precedenti interventi normativi dello stesso tenore non hanno previsto oneri ai fini del Saldo Netto da Finanziare;
in relazione all'articolo 10, comma 2, dopo ragguagli particolareggiati sull'evoluzione della gestione della tratta autostradale A22 Brennero - Modena, viene rappresentato che, alla luce della centralità strategica che riveste la tratta autostradale A22, il ricorso all'istituto della finanza di progetto ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo n. 50 del 2016 costituisce un'alternativa alle modalità di affidamento in house della gestione dell'infrastruttura, prevista dall'articolo 13-bis del decreto-legge n. 148 del 2017. Come evidenziato all'interno della relazione tecnica ed illustrativa del citato articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 121 del 2021, la disposizione pone una specifica deroga alle previsioni di cui al comma 8-bis dell'articolo 178 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che vieta alle amministrazioni di affidare le concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alle procedure di cui all'articolo 183 di tale codice. In particolare, la deroga al citato comma 8-bis dell'articolo 178 del decreto legislativo n. 50 del 2016 trova fondamento nella specificità della tratta autostradale in esame, con la finalità di assicurare la realizzazione degli interventi legati al menzionato corridoio scandinavo-mediterraneo, essenziali sia a livello locale, per lo sviluppo del territorio e dell'economia dei territori coinvolti, che a livello europeo, per garantire la libera circolazione di merci, servizi, capitali e persone all'interno del mercato unico;
con riguardo all'articolo 10, comma 3, viene confermata la disponibilità delle risorse a valere sul fondi ivi previsti per il 2023 e si forniscono le necessarie rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle risorse rimanenti, a fronte di utilizzi già programmati a valere delle medesime risorse per la stessa annualità;
in relazione all'articolo 10, comma 4, si rappresenta che la norma non configura una sospensione delle tariffe ma il mero differimento del termine relativo agli adeguamenti delle stesse, al fine di garantire che tale adeguamento possa avvenire sulla base di piani economico-finanziari aggiornati ai sensi del nuovo sistema regolatorio fissato dall'Autorità di regolazione dei trasporti (ART). L'esigenza di predisporre i piani finanziari secondo il sistema regolatorio dell'ART è condizione indispensabile per
la quantificazione delle variazioni tariffarie. Poiché la disposizione stabilisce che l'aggiornamento dei piani economici finanziari - che regolerà il periodo quinquennale successivo alla scadenza del periodo regolatorio - debba perfezionarsi entro il 31 dicembre 2023, con ciò rendendo possibile l'adeguamento tariffario entro lo stesso anno 2023, e poiché la variazione tariffaria che verrà determinata avrà decorrenza dal 1° gennaio 2024, è garantito il principio di neutralità finanziaria, non producendosi conseguentemente effetti a carico della finanza pubblica;
con riguardo all'articolo 10, commi 9 e 10, si osserva che la valutazione di neutralità finanziaria è motivata dalla circostanza che, all'esito dei primi controlli automatizzati, secondo quanto riferito dall'Agenzia delle Entrate, solo una minima parte dei soggetti interessati è risultata adempiente, e che ciò - tenuto conto anche dell'avvenuta iscrizione a ruolo di numerose posizioni tra quelle interessate - induce a ritenere che il gettito derivante dai versamenti prorogati sarebbe comunque acquisito solo con le tempistiche della riscossione mediante ruolo, tipicamente più lunghe. D'altro canto, a fronte di siffatto scenario, la possibilità di versamento rateale offre un'ulteriore prospettiva di possibile recupero "spontaneo" anche rispetto ai rischi di incapienza delle ulteriori procedure coattive incoate a fini di recupero coattivo;
in relazione all'articolo 10, commi 11, relativamente alle delucidazioni circa l'andamento degli utili di gestione registrati dall'Azienda e versati all'entrata dello Stato, contestualmente alla richiesta di fornire al contempo i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere per l'anno 2023, si rappresenta che si è tenuto conto dei risultati economici degli ultimi anni e dell'attuale contesto congiunturale particolarmente sfavorevole che ha determinato una crescita rilevante dei costi per effetto del prezzo dei carburanti, nonché della contrazione dei ricavi per effetto della crisi pandemica. Pertanto, in via prudenziale, tralasciando il peggioramento delle condizioni economiche sopra evidenziato, è stato considerato, anche per gli anni successivi, il medesimo utile prodotto nell'ultimo bilancio approvato (il più alto del triennio) e conseguentemente riversato allo stato di previsione dell'entrata dello Stato, pari a 890 mila euro. Relativamente all'opportunità di precisare l'esercizio finanziario a cui si riferiscono gli utili di gestione risultanti dal conto economico per i quali non si procede al versamento, si rappresenta che la norma dispone che tale obbligo non trova applicazione dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (esercizio finanziario 2022) e fino al 31 dicembre 2023. In merito all'utilizzo delle risorse a valere sul fondo per le esigenze indifferibili, si assicura che nessun pregiudizio è recato alle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
in relazione all'articolo 11, comma 4, relativo alla messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani, si conferma che gli effetti determinati dalla proroga sono scontati nei tendenziali di spesa, tenuto conto che le risorse afferenti al bilancio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono state tutte già trasferite sulla contabilità speciale intestata al Prefetto;
con riguardo all'articolo 11, comma 5, in materia di Siti di Interesse Nazionale (SIN), si conferma che le attività di riperimetrazione saranno svolte con le risorse umane e strumentali già disponibili presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, specificamente presso la Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI) competente in materia di bonifiche e che già provvede alle attività di perimetrazione dei SIN ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 128 del 2021, nonché dell'articolo 11, comma 1, lettera g), n. 5), del decreto n. 458 del 10 novembre 2021. Si precisa che l'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, è intervenuto sulla procedura di riperimetrazione dei SIN già prevista dalla legislazione previgente mediante l'iter ordinario previsto dall'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
in relazione all'articolo 11, comma 7, si conferma quanto riportato nella relazione tecnica, ovvero che le disposizioni non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica, non potendosi registrare a livello previsivo effetti diversi rispetto a quanto già scontato a legislazione vigente;
con riguardo all'articolo 12, viene evidenziato che le previsioni di finanza pubblica non scontano la restituzione dei prestiti concessi, essendo intervenuta una riclassificazione degli stessi come contributi a fondo perduto;
in relazione all'articolo 16, comma 4, la scelta di prorogare le concessioni in essere è stata già precedentemente effettuata durante l'emergenza nazionale da COVID-19, quale misura di riequilibrio economico-finanziario del rapporto concessorio, e risulta essere tuttora necessaria alla luce degli effetti derivanti dall'aumento straordinario del costo dell'energia. Parimenti, in relazione alle concessioni alle società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, non sussiste alcuna problematicità rispetto al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dal momento che tale tipologia di concessioni non è stata presa in considerazione da quest'ultimo. Pertanto, in considerazione dei precedenti attuati e della natura eccezionale degli eventi attualmente in corso, si ritiene che la presente proposta normativa sia compatibile con la normativa europea in materia;
con riferimento all'articolo 16, comma 5, si osserva che l'importo pari a 14, 5 milioni di euro corrisponde alle somme non utilizzate per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse alla pandemia, risultate eccedenti rispetto allo stanziamento. La Società Sport e Salute S.p.A., previa informativa alle competenti Autorità di governo, ha trattenuto tali risorse eccedenti in una contabilità separata, la quale ne impedisce l'utilizzo per diversa finalità. Tale trattenuta è stata effettuata allo scopo di far fronte al rischio derivante dal contenzioso che i potenziali aventi diritto alla misura avrebbero potuto attivare, con corrispondenti ricadute sul bilancio dell'ente. Tuttavia, il trascorrere del tempo ha ormai ridotto significativamente tale rischio di contenzioso. Poiché, ad oggi, le predette risorse non sono state utilizzate, si pone l'esigenza di impiegarle per una ulteriore misura a sostegno del settore relativa all'aumento dei costi dell'energia elettrica, la quale sostenga gli operatori, in proporzione all'aumento sopportato;
in relazione all'articolo 17, viene rappresentato che le diposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 strutturano una procedura per l'individuazione delle Agenzie di stampa "di rilevanza nazionale" i cui servizi sono acquisiti dalle amministrazioni dello Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, attraverso l'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63, comma 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le disposizioni non generano nuovi e ulteriori oneri finanziari.
L'acquisizione dei servizi dei servizi giornalistici ed informativi dalle agenzie di stampa rientra nelle competenze attribuite al Dipartimento, che già dispone di risorse umane e strumentali adeguate e dedicate a tale attività. Sotto il profilo delle risorse finanziarie, ai sensi della vigente normativa, il Dipartimento procede annualmente all'acquisizione dei servizi di agenzia di stampa per le Amministrazioni dello stato nei limiti delle disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministro; le disposizioni di cui ai commi 2,3, 4 e 5, nel definire una differente procedura non dispongono l'utilizzo di risorse finanziarie aggiuntive a quelle reperibili nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio;
in relazione all'articolo 19, nel segnalare preliminarmente che la proroga riguarda esclusivamente le convenzioni da stipulare in relazione allo scorrimento della graduatoria prevista dall'articolo 42, comma 5-bis, del decreto-legge n. 50 del 2022, si conferma quanto riportato nella relazione tecnica, ovvero che le disposizioni non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica, non potendosi registrare a livello previsivo effetti diversi rispetto a quanto già scontato a legislazione vigente, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto:
- che, in relazione all'articolo 10, comma 2, non derivino dalla disposizione procedure di infrazione e sanzioni in sede eurounitaria;
- che, in relazione all'articolo 15, comma 2, sia corretta la quantificazione degli oneri derivanti dalla sospensione fino al 2023 dell'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento nei confronti di EIPLI (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania) notificate e in corso di notifica da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione, nonché i pagamenti di ratei in scadenza in favore di Agenzia delle Entrate già scadute o in corso di scadenza;
- che, in relazione all'articolo 16, comma 5, non vi siano ulteriori contenziosi a cui occorra far fronte;
- che, in relazione all'articolo 18, i lavori per la realizzazione del complesso ospedaliero della città di Siracusa vengano completati nei tempi previsti e con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Il parere è reso, altresì, con le seguenti osservazioni:
- in relazione all'articolo 2, comma 2, lettera c), e comma 9, si rappresenta il rischio di dequalificazione della spesa, trattandosi di oneri di parte corrente coperti con risorse in conto capitale;
- in relazione all'articolo 2, comma 7, si segnala che l'utilizzo nel 2023 di risorse stanziate per il 2022 non appare in linea con il principio di annualità del bilancio.
La sottosegretaria XXXXXX, nel formulare l'avviso conforme del Governo, in relazione al parere testé illustrato, precisa tuttavia, con riferimento alle osservazioni all'articolo 2, che è prassi consolidata l'utilizzo del Fondo compensazione effetti di cassa per la compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento.
Il PRESIDENTE, preso atto della precisazione del Governo, non essendovi altre osservazioni, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore, che risulta approvata.
(462) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile
(Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo) Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 gennaio.
Il relatore GELMETTI (FdI) illustra una proposta di parere non ostativo del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:
in relazione all'articolo 2, si fa presente che le risorse presenti nella contabilità speciale n. 6035 ammontano a euro 1.954.282.691,41. Il limite del compenso per il Commissario, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, è di euro 50.000 per la parte fissa e di euro 50.000 per la parte variabile, pertanto vi è capienza nella predetta contabilità speciale;
in relazione all'articolo 3, si rappresenta che i contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, nel limite massimo di 25 unità, di cui all'articolo 57, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge n. 104 del 2020, sono stati prorogati da ultimo fino al 31 dicembre 2025 dall'articolo 1, comma 772, della legge n. 197 del 2022, facendo seguito alla proroga già disposta dall'articolo 1, comma 464, della legge n. 234 del 2021. Sul punto, si precisa che la relazione tecnica relativa al comma 772 della citata legge n. 197 del 2022 quantifica l'onere recato dalla disposizione in euro 2,32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, reiterando quindi quello già indicato nella relazione tecnica di cui al comma 464 della legge n. 234 del 2021, nella quale viene specificato espressamente che nella proroga sono ricompresi anche i contratti a tempo determinato del direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila e del direttore dell'Ufficio per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere. Viene quindi evidenziato che l'interpretazione fornita dalla norma in esame non modifica il trattamento economico onnicomprensivo del personale in questione e che l'onere indicato nella relazione tecnica si configura come un limite massimo di spesa;
in relazione all'articolo 4, si specifica che, analogamente a quanto precisato in relazione all'articolo 5 del decreto-legge n. 186 del 2022 per l'annualità precedente, le risorse per il 2023 originariamente attribuite all'articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, risultano ad oggi disponibili, in quanto le stesse erano state erroneamente attribuite al predetto Fondo per gli investimenti delle regioni e delle province autonome colpite da eventi calamitosi, che ha esaurito già in esercizi precedenti le sue finalità. La disposizione in questione interviene a correggere tale imputazione in bilancio, senza comportare pregiudizio alla realizzazione di eventuali ulteriori interventi già programmati a valere sulle risorse stesse. Difatti, essendo noto l'errore di imputazione, nessun uso è stato programmato per tali risorse, che per contro, a seguito dell'intervento normativo in titolo, potranno coerentemente essere ripartite, in attuazione del D.P.C.M. 13 luglio 2022, tra le regioni per la corretta finalità del Fondo regionale di protezione civile,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".
Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore, che risulta approvata.
(108 e 376-A) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Il presidente XXXXXXXXXX (FdI), in sostituzione del relatore Xxxxxxxx, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, preso atto che le Commissioni riunite hanno recepito le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nel parere reso lo scorso 17 gennaio, che occorre valutare l'esigenza, all'articolo 12, comma 1, lettera a), di aggiornare la copertura finanziaria sul Fondo speciale di parte corrente di spettanza del Ministero dell'economia e delle finanze al bilancio triennale 2023-2025.
In relazione agli emendamenti, con riguardo alla proposta 6.0.100, occorre verificare la quantificazione dei relativi effetti finanziari. In particolare il comma 2, che esclude l'applicazione del comma 1 nel caso in cui la NASpI risulti superiore all'indennità di disoccupazione prevista dalla legislazione svizzera, appare suscettibile di comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In relazione all'emendamento 10.100, non vi sono osservazioni da formulare, nel presupposto che l'articolo 11, comma 1, reca l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con copertura mediante tetto di spesa.
La sottosegretaria XXXXXX evidenzia in ordine al testo del provvedimento che il parere del Governo è favorevole a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che venga correttamente riformulato il triennio di riferimento nonché l'anno 2023 in linea con quanto segnalato dal relatore.
In ordine agli emendamenti il parere del Governo è favorevole sulle proposta 6.0.100 testi 1 e 2, a condizione che le proposte siano riformulate in un testo che rende disponibile e di cui dà integrale lettura.
In ordine alla proposta 10.100 il parere è altresì favorevole, a condizione, resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che vi sia una riformulazione volta a mantenere il riferimento al potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche, aggiungendo tale previsione al tenore della proposta già formulata.
Rileva che non vi sono ulteriori osservazioni da parte del Governo.
Dopo alcuni interventi incidentali dei senatori Xxxxxxx XXXXXX (LSP-PSd'Az) e LOMBARDO (Az- IV-RE) volti a chiedere elementi di chiarimento sul parere espresso dal Governo, favorevole ma con condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il PRESIDENTE chiarisce che il parere recherà specifiche condizioni ai sensi della citata norma costituzionale.
Non essendovi ulteriori interventi, verificata la presenza del numero legale, il Presidente pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, in relazione al testo, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 12, comma 1, lettera a), delle parole: "bilancio triennale 2022-2024" con le seguenti: "bilancio triennale 2023-2025", e delle parole: "per l'anno 2022" con le seguenti: "per l'anno 2023".
Sugli emendamenti 6.0.100 e 6.0.100 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione:
"1. Per i lavoratori frontalieri di cui all'articolo 2, lettera b), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), in deroga all'articolo 4 del decreto-legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è calcolata per i primi tre mesi in misura pari all'importo erogabile, in caso di disoccupazione, ai sensi della legislazione svizzera,
secondo le modalità stabilite dall'articolo 65, comma 6, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, applicabile in forza dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, di cui alla legge 15 novembre 2000, n. 364.
2. Il comma 1 non si applica qualora l'importo della NASpI risulti comunque superiore all'indennità di disoccupazione prevista dalla legislazione svizzera.
3. Nei casi di applicazione del comma 1 del presente articolo, viene riconosciuta la contribuzione figurativa calcolata secondo le modalità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come se al lavoratore frontaliero fosse stato erogato l'importo della NASpI calcolato in base all'articolo 4 del decreto legislativo n. 22 del 2015.
4. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal presente articolo, pari a 5,35 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
5. Alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione agli adempimenti previsti dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.". Sull'emendamento 10.100, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: «Al comma 1, dopo le parole: ", nonché al potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche" aggiungere le seguenti: "con particolare riguardo al sostegno delle remunerazioni nette dei lavoratori residenti nei territori dei predetti comuni, occupati presso aziende ubicate nei medesimi territori, mediante assegni integrativi a titolo di premio di frontiera, al fine di sostenere la competitività salariale rispetto ai livelli salariali oltre confine e scongiurare i conseguenti rischi di desertificazione produttiva".
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo: "e il potenziamento delle infrastrutture" aggiungere le seguenti: "ed il sostegno dei salari".»".
Il parere risulta approvato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante Codice dei contratti pubblici ( n. 19 )
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 21 giugno 2022,
n.78. Esame e rinvio)
Il presidente XXXXXXXXXX (FdI), in sostituzione della relatrice Xxxxxxx, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento - adottato nell'esercizio della delega conferita con la legge n. 78 del 2022 (Delega al Governo in materia di contratti pubblici) - reca disposizioni in materia di disciplina dei contratti pubblici. Il testo è corredato di relazione tecnica. Rammenta poi che la legge delega, all'articolo 1, comma 5, prevede che i decreti legislativi di attuazione siano adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della L. 196/2009. Il provvedimento in esame è a sua volta corredato di una generale clausola di neutralità finanziaria (articolo 228) in base alla quale dall'attuazione del codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni provvedono agli adempimenti conseguenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Oltre alla predetta clausola generale di invarianza, segnala che ulteriori clausole speciali di invarianza riferite a singole
disposizioni sono riportate più volte nello schema di decreto in esame, anche con diverse formulazioni testuali. Si fa riferimento agli articoli: 23, comma 3 (informatizzazione della banca dati nazionale dei contratti pubblici); 27, comma 5 (compiti dell'ANAC riguardanti la pubblicità legale degli atti); 39, comma 6 (Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici); 134, comma 2 (forme facoltative di partenariato fra enti pubblici e soggetti privati in materia di patrimonio culturale); 10, comma 1, dell'allegato I.5 (Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo); 5, comma 2, dell'Allegato I.11 (Disposizioni relative all'organizzazione, alle competenze, alle regole di funzionamento, nonché alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici); art. 3, comma 3, dell'Allegato II.15 (Criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche); 5, comma 3 dell'Allegato V.3 (Modalità di formazione della Cabina di regia). Fa quindi presente che la relazione tecnica non fornisce un inquadramento generale del Codice dei contratti pubblici, ma esamina ciascuna delle disposizioni. Essa inoltre non indica in modo sistematico, bensì solo in taluni casi, le previsioni che risultano meramente o sostanzialmente riproduttive della disciplina già in vigore: si rinvia quindi al dossier del Servizio del bilancio per una disamina delle specifiche disposizioni alla luce della relazione tecnica, per gli aspetti di dettaglio. Per i profili di interesse, segnala che gli articoli da 19 a 23, nonché 30, 43, 88, sulla digitalizzazione dei contratti pubblici e delle gare, rientrano nell'ambito del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e dello sviluppo digitale del Paese e delle comunicazioni tra amministrazioni e cittadini; pertanto, i compiti ivi previsti sono svolti dalle Amministrazioni e non comportano in base alla RT nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La clausola di invarianza finanziaria contenuta nella legge delega, in ogni caso, anche alla luce del principio di economicità dell'azione amministrativa, dà assicurazione che le amministrazioni chiamate a dare attuazione a ciascuna delle presenti disposizioni provvedono con le risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Infine, la RT evidenzia che, a supporto dell'implementazione di processi di digitalizzazione nella P.A., sono previste rilevanti risorse del PNRR, nonché quota parte degli incentivi tecnici di cui all'art. 45, comma 5, del presente decreto da utilizzare per l'acquisto da parte delle stazioni appaltanti di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione). Relativamente, in particolare, all'articolo 23, comma 3 - che prevede per i soggetti interessati, tra cui le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici, nonché le società a controllo pubblico - l'obbligo di sviluppare le interfacce applicative e la messa a disposizione delle proprie basi dati - la RT specifica che detti soggetti debbano farlo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Segnala poi l'articolo 15, sul responsabile unico del progetto; osserva che la norma comporta attività cui le amministrazioni interessate provvedono, comunque, in base alla RT, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con riferimento alla formazione di tali figure professionali, evidenzia che nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è presente il Fondo destinato all'aggiornamento professionale del responsabile unico del procedimento (RUP) - capitolo di spesa 1270 (M/P/A 14/10/2) - istituito dall'art. 7, comma 7-bis del
D.L. n. 76 del 2020, con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, destinato ad iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale del RUP al fine di accelerare le procedure per l'attuazione degli investimenti pubblici e per l'affidamento di appalti e concessioni. La clausola di invarianza finanziaria contenuta nella legge delega, in ogni caso - sottolinea la RT - dà assicurazione che le amministrazioni chiamate a dare attuazione alla presente disposizione devono provvedere con le risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Rileva poi che l'articolo 18 ed il connesso Allegato I.4, relativo al contratto e alla sua stipulazione, riporta una tabella dei valori dell'imposta di bollo. Ai fini della quantificazione, essendo ad oggi possibili diverse modalità per l'assolvimento dell'imposta di bollo, osserva che è stato estrapolato il gettito relativo al bollo versato nel 2021 per i codici tributo di maggior attinenza agli appalti (1552 - Atti privati - imposta di bollo; 1562 - Atti pubblici - imposta di bollo), che vengono utilizzati nei pagamenti mediante taluni modelli fiscali (F23 e F24). Confrontando i valori rappresentati nella tabella "Ricostruzione gettito anno 2021" ricavati dalle precedenti modalità di assolvimento dell'imposta di
bollo e i valori derivanti dalle stime ricavati dall'applicazione dei nuovi valori dell'imposta di bollo applicati ai "valori appalti relazione ANAC 2022 su anno 2021", la RT evidenzia che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Con riferimento all'articolo 60, sul meccanismo di revisione dei prezzi disciplinato dalla disposizione, afferma che esso non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla suddetta revisione prezzi le stazioni appaltanti utilizzano: a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti; c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile. Tale meccanismo, in situazioni di una normale dinamica di oscillazione di prezzi risulterebbe sufficiente per far fronte agli eventuali incrementi, in base a quanto asserito nella RT.
Rileva poi che sull'articolo 85 la RT rappresenta il risparmio derivante dalle mancate spese per la pubblicazione nei quotidiani nazionali e locali dell'estratto del bando di gara e del conseguente esito di gara relativamente alla procedura (stimate in euro 1.000 sia per la pubblicazione del bando, sia per la pubblicazione dell'esito di gara, per complessivi euro 2.000). Detti risparmi, si evidenzia in RT, risultano essere stati stimati a fini conoscitivi ma non scontati ai fini dei saldi.
L'articolo 223, relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla relativa struttura tecnica di missione, prevede disposizioni mutuate dalla legislazione vigente (art. 214 del D. Lgs. n. 50/2016) i cui adempimenti a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono già previsti non comportando, conseguentemente, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, specifica che le risorse destinate alle spese di funzionamento della Struttura tecnica di missione, autorizzate dall'articolo 1, comma 238, della L. 311/2004, sono allocate sul capitolo 1080 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mentre le risorse destinate al Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, assegnate mediante il riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, L. 144/1999, sono iscritte sul capitolo 1483 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In merito ai profili di quantificazione, rileva comunque che, data la natura del testo unico in esame, molte norme sono riproduttive di previsioni già contenute nella vigente legislazione: in quanto tali, le medesime risultano dunque inidonee a comportare, per la finanza pubblica, nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli già scontati nei tendenziali.
Inoltre, osserva che la disciplina in esame è comunque di carattere prevalentemente ordinamentale e procedurale, essendo volta a disciplinare, tra l'altro, le modalità e i presupposti del ricorso ad affidamenti esterni, le modalità di selezione del contraente, la disciplina delle gare e dell'esecuzione dei contratti, i profili giuridici delle concessioni, la stessa non sembrando quindi, in linea generale, determinare effetti diretti ed immediati per la finanza pubblica. Rammenta al riguardo che i precedenti testi unici sui contratti pubblici sono stati considerati privi di effetti sui saldi di finanza pubblica (così il D. Lgs. n. 50/2016, AG 283 della XVII legislatura, sul quale la Commissione Xxxxxxxx ha espresso parere favorevole con una sola condizione riferita alla corretta formulazione della clausola di invarianza e il D. Lgs. n. 163/2006: ambedue i decreti sono corredati di una clausola generale di invarianza finanziaria). Inoltre, anche prima della codificazione operata coi predetti testi unici, erano state considerate prive di effetti sui saldi di finanza pubblica anche le previgenti discipline settoriali sui contratti pubblici (legge n. 109/1994 (legge quadro sugli appalti pubblici) e la legge di modificazione
n. 415/1998, il d.lgs. n. 157/1995 (disciplina degli appalti pubblici di servizi); il d.lgs. n. 158/1995 (disciplina degli appalti pubblici nei "settori esclusi"); il d.lgs. n. 30/2004 (disciplina dei lavori pubblici concernenti i beni culturali), il d.lgs. n. 358/1992 (disciplina degli appalti pubblici di forniture).
Infine, fa presente che diverse disposizioni dello Schema hanno carattere facoltativo (ad es. artt. 8; 15,
comma 6; 33; 43, comma 2; 61; 62, comma 6, lett. g), comma 11, comma 14 e comma 16; 64; 77; 84,
comma 3; 130, comma 3; 134, comma 2; 162; 164, comma 4; 168, comma 1) e pertanto le amministrazioni potranno darvi attuazione al sussistere delle necessarie disponibilità di bilancio. In tale quadro, evidenzia comunque taluni profili suscettibili di riflessi finanziari, rispetto ai quali si ravvisa l'opportunità di acquisire ulteriori elementi di valutazione: in merito agli articoli relativi al processo di digitalizzazione dei contratti pubblici e delle gare, la RT esclude l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica per tre ragioni: il fatto che la digitalizzazione dei processi amministrativi sia già prevista a legislazione vigente, la presenza della clausola di invarianza finanziaria, la disponibilità di risorse del PNRR (interventi a titolarità della PCM - Ministro per la pubblica amministrazione) e di quelle messe a disposizione ai sensi dell'articolo 45, comma 5, del presente decreto da utilizzare per l'acquisto da parte delle stazioni appaltanti di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Tenuto conto che le medesime argomentazioni sono ripetute per una pluralità di disposizioni (articoli 19-23, 30, 43, 88), andrebbe esplicitato se dalle norme derivino o no spese di investimento e di funzionamento ulteriori rispetto a quelle già previste a normativa vigente e, in caso affermativo, il loro ammontare e la loro distribuzione temporale, nonché le risorse con le quali si intende far fronte ai relativi oneri, evidenziandone sia la fonte (individuata dalla RT) sia il presumibile ammontare; ciò al fine di poter verificare l'effettiva idoneità delle risorse medesime a garantire la neutralità finanziaria delle disposizioni; in merito alla modifica dei valori utilizzati per il calcolo del bollo riferito alla stipula del contratto (articolo 18 e Allegato I.4 citati), al fine di verificare l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, andrebbero acquisiti elementi di dettaglio idonei a confermare la compensatività - riferita dalla RT- delle entrate tributarie derivanti dalla nuova tabella, di cui all'Allegato I.4 del provvedimento in esame, rispetto a quelle riscontrate a legislazione vigente quali la stima dei contratti interessati e il loro raggruppamento per fasce di reddito. Inoltre, pur considerando il carattere eventuale ed indiretto dei relativi effetti, fa presente che sarebbe comunque utile acquisire l'avviso del Governo circa la possibilità di riflessi finanziari connessi al rafforzamento di talune clausole sociali previste nei bandi o al criterio di valorizzazione da parte delle stazioni appaltanti di concessioni conformi a criteri ambientali minimi.
Tenuto conto, infine, che lo schema di decreto in esame è assistito da una generale clausola di invarianza, applicabile per espressa previsione all'intero provvedimento, rileva che andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa l'effettiva opportunità di corredare singole disposizioni del decreto medesimo di specifiche clausole di invarianza (i citati articoli 23, comma 3; 27, comma 5; 39, comma 6; 134, comma 2; 10, comma 1, dell'allegato I.5; 5, comma 2, dell'Allegato I.11; 3, comma 3, dell'Allegato II.15; 5, comma 3, dell'Allegato V.3) che risultano duplicative - e quindi non produttive di vincoli ulteriori - rispetto alla clausola generale. In proposito, andrebbe infatti valutata sotto tale profilo l'attuale formulazione, al fine di evitare che, sul piano interpretativo, l'obbligo di neutralità esplicitato in specifiche disposizioni possa essere inteso come una sorta di indebolimento del valore della 'clausola generale', per quelle norme non assistite altresì da clausole di carattere specifico.
In merito ai profili di copertura finanziaria, resta fermo comunque che, qualora si ritenesse invece necessario mantenere nel testo del provvedimento le specifiche clausole di invarianza finanziaria riferite a singole disposizioni, alcune di esse dovrebbero essere più puntualmente formulate. In particolare, dovrebbero essere apportate le seguenti modifiche: all'articolo 39, comma 6, dopo le parole: "senza nuovi o maggiori oneri" dovrebbero essere inserita la specificazione: "per la finanza pubblica"; al comma 13 dell'Allegato I.9, le parole "senza oneri aggiuntivi" dovrebbero essere sostituite con l'espressione: "senza nuovi o maggiori oneri"; all'articolo 3 dell'Allegato I.11, dopo il comma 4 dovrebbe essere aggiunto il seguente: "4-bis. Dall'attuazione del presente allegato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."; all'articolo 5, comma 3, dell'allegato V.3 le parole: "non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato" dovrebbero essere sostituite con le seguenti: "non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". Infine, rileva la necessità, da un punto di vista formale, di riformulare anche la clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, di cui all'articolo 228, sostituendo, al comma 1, le parole: "non derivano" con l'espressione: "non devono derivare". Anche su tali profili
appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.
Fa poi presente che, in base a quanto affermato anche nella relazione sull'analisi tecnico-normativa (A.T.N.) pervenuta sullo schema in esame, l'intervento normativo intende superare la procedura di infrazione 2018/2273, tuttora pendente.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota predisposta dai Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.
Ricorda che lo schema è assegnato con riserva, in attesa del parere della Conferenza unificata. Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,30.
--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (xxxxx://xxx.xxxxxx.xx) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di
composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.