CONVENZIONE
tra
L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione regionale per il Molise, codice fiscale 01165400589 e partita IVA 00968951004, con sede in Xxx Xxxxxxx x’Xxxxxxxx, 00, Xxxxxxxxxx, rappresentata dal xxxx. Xxxxx Xxxxx Xxx Xxxx in qualità di Direttore regionale;
e
“XXXXXXXX E XXXXXXXXX XXXXXX SRL” (di seguito denominata STRUTTURA) con sede operativa in Xxx Xxxxx Xxxxx, 0/0 – 00000 Xxxxxxxxxx (XX) - codice fiscale 00913030706, partita IVA 00913030706, con sede legale in via Xxxxxxx X, 25 – 86100 Campobasso (CB), rappresentata dal xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx, codice fiscale
in qualità di Legale Rappresentante
Per
L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI RIABILITAZIONE
Premesso che
✓ in data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l’Accordo quadro per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell’INAIL;
✓ l’articolo 2, comma 2, dell’Accordo quadro, prevede che “L’INAIL, d’intesa con la Regione interessata, mediante l’utilizzo di servizi pubblici o privati, ai sensi dell’articolo 11, comma 0 xxx, xxx xxxxxxx legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comunque nel rispetto della normativa in materia di autorizzazione all’esercizio delle attività, potrà altresì erogare le prestazioni integrative necessarie al recupero dell’integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo”;
✓ in data 4 giugno 2013 l’INAIL e la Regione Molise hanno stipulato un Protocollo d’Intesa (prot. 4031) per l’erogazione di prestazioni assistenza sanitaria e che il suddetto protocollo è stato rinnovato dalla Regione fino al 3 giugno 2022;
✓ a seguito di tale Protocollo la Regione Molise ha fornito e, in seguito, riconfermato un elenco delle strutture accreditate e in possesso della prescritta autorizzazione all’esercizio delle attività, con le quali l’INAIL può stipulare convenzioni finalizzate all’erogazione di prestazioni integrative necessarie al recupero dell’integrità psicofisica dei lavoratori infortunati e/o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo;
✓ in data 11 aprile 2014 l’INAIL e la Regione Molise hanno stipulato una convenzione (prot. 2407) in attuazione del predetto Accordo quadro;
✓ in data 18 aprile 2017 la convenzione di cui sopra è stata rinnovata (prot. 44764) fino al 10 aprile 2020;
✓ in data 9 giugno 2020 la stessa convenzione è stata prorogata per ulteriori tre anni (prot. 90074/2020);
✓ a seguito di tale rinnovo, con nota prot. n. 8927 del 9 giugno 2020, la Regione Molise ha aggiornato l’elenco delle strutture sanitarie regionali accreditate e autorizzate all’erogazione di prestazioni sanitarie rientranti nei LEA per conto del SSR;
✓ la STRUTTURA è inclusa nell’elenco di cui sopra, trasmesso dalla Regione Molise, in quanto in possesso di autorizzazione all’esercizio dell’attività e di accreditamento, con assegnazione di relativo budget, ed è interessata ad erogare in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, su richiesta dell’INAIL e con oneri a carico dello stesso, le prestazioni integrative, di cui all’articolo 11, comma 0 xxx, xxx xxxxxxx legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione;
tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue
Art.1 Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art.2 Oggetto
La presente convenzione ha per oggetto l’erogazione, in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, delle prestazioni integrative, di cui all’articolo 11, comma 0 xxx, xxx xxxxxxx legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione.
Art. 3
Modalità di erogazione delle prestazioni riabilitative
La STRUTTURA assume l’obbligo di erogare le prestazioni richieste, di cui al nomenclatore tariffario allegato alla presente convenzione (all 1).
L’INAIL provvede ad inviare presso la STRUTTURA i propri assicurati per le prestazioni fisioterapiche che afferiscono ai Livelli Integrativi di Assistenza (LIA), muniti di specifica impegnativa (mod. 127/I), nella quale sarà specificato il tipo di prestazione richiesta.
La STRUTTURA acquisirà la sez. B del mod. 127/I controfirmato dall’assicurato che riceve le prestazioni.
La STRUTTURA si impegna ad erogare la visita fisiatrica LEA entro massimo 4 giorni dalla data della prescrizione su ricettario regionale e le prestazioni riabilitative con la tempestività necessaria e comunque nel rispetto dei tempi indicati nel progetto riabilitativo autorizzato dall’INAIL, da avviare comunque entro massimo 7 giorni dalla data delle prescrizioni da calcolarsi conteggiando le sole giornate lavorative con esclusione dei festivi e prefestivi. L’impegno di cui sopra è assunto con riferimento all’intero percorso riabilitativo per il quale l’assistito Inail è indirizzato alla STRUTTURA, comprensivo sia delle prestazioni LEA che di quelle LIA.
Per ogni giorno di ritardo nell’avvio del progetto riabilitativo, se la STRUTTURA non proverà la dipendenza da cause alla stessa non imputabili, sarà applicata una penale dell’1% dell’importo complessivamente fatturato all’INAIL per il singolo progetto.
Qualora i sanitari della STRUTTURA ravvisino la necessità di prestazioni ulteriori rispetto a quelle già autorizzate dall’INAIL, l’erogazione delle stesse dovrà essere preventivamente autorizzata dall’INAIL.
Art.4 Durata
La presente convenzione ha durata di 3 anni, decorrenti dalla data di pubblicazione su sito INAIL, quale condizione di efficacia del contratto stesso ai sensi dell’art. 3, comma 18, della legge finanziaria 2008 e art. 15 del D.Lgs n. 33/2013.
La presente convenzione potrà essere rinnovata previa esplicita manifestazione di volontà di entrambe le parti, comunicata via PEC, almeno 90 giorni prima della scadenza.
Art. 5
Corrispettivi delle prestazioni riabilitative rese
La STRUTTURA si obbliga a erogare le prestazioni riabilitative indicate nell’allegato elenco (all. 1) che potrà essere aggiornato con le modalità di cui all’art 5.
La STRUTTURA non richiederà alcun pagamento agli assistiti INAIL e, una volta effettuate le prestazioni autorizzate, emetterà fattura a carico dell’INAIL con analitica indicazione dei trattamenti effettuati nel pieno rispetto delle tariffe indicate nell’allegato 1 che non possono in alcun modo essere maggiorate.
Per ogni assicurato dovrà essere emessa singola fattura, nella quale andrà indicata in modo analitico la prestazione effettuata. Le fatture dovranno essere inviate mensilmente alle sedi che hanno richiesto le prestazioni.
L’INAIL provvederà al pagamento delle fatture emesse dalla STRUTTURA entro 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura, previa accertamento della correntezza assicurativa, contributiva e previdenziale, da effettuarsi a cura della Direzione Regionale Molise sede locale Campobasso, tramite DURC.
Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall’INAIL Direzione Molise sede locale Campobasso, a favore della STRUTTURA mediante emissione di ordinativo di pagamento sulle seguenti coordinate bancarie sul conto corrente presso la Banca codice IBAN
intestato a .
Qualora a carico della STRUTTURA risulti una situazione di non correntezza contributiva e previdenziale si procederà ai sensi dell’art. 4 del dpr 207/2010 (intervento sostitutivo).
A seguito dell’entrata in vigore della fattura elettronica verso le pubbliche amministrazioni, D.M. 55 del 3/04/2013 e L. n. 244 del 24/12/2007 art. 1 commi da 209 a 213, a decorrere dal 6/06/2014 non possono essere accettate fatture che non siano trasmesse in formato elettronico per il tramite del sistema di interscambio. Si riporta il Codice Univoco Ufficio GEOXQD, al quale dovranno essere spedite, tramite il sistema di interscambio, le fatture elettroniche inerenti al presente contratto.
Qualora il percorso riabilitativo preveda anche prestazioni incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) prescritte da medici del Servizio Sanitario o da medici dell’INAIL su ricettario regionale, il rimborso delle predette prestazioni sarà richiesto dalla STRUTTURA esclusivamente alla competente ASREM.
Art.6
Tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni
A seguito dell’entrata in vigore della L. 136 del 13/09/2010 e s.m.e., il pagamento del servizio in oggetto dovrà essere eseguito sul conto corrente bancario o postale dedicato, anche se in via non esclusiva. Qualora le transazioni relative alla presente convenzione siano eseguite senza avvalersi di banche o di società poste italiane Spa, il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3 della L. 136/2010.
La STRUTTURA, sotto la propria responsabilità renderà tempestivamente noto alla Direzione regionale del Molise sede locale Campobasso eventuali variazioni connesse alle modalità di accreditamento. In difetto di tale
comunicazione, la struttura non potrà sollevare eccezione in ordine ai ritardi dei pagamenti, né in ordine dei pagamenti già effettuati.
La STRUTTURA si impegna a rispettare tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.e., fornendo all’INAIL tutti i dati richiesti dalla legge per garantire il rispetto degli impegni assunti. Gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all’amministrazione, per iscritto e nei tempi prescritti, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Art.7
Risoluzione e recesso unilaterale
La presente convenzione sarà risolta dall’INAIL qualora, a seguito di verifiche periodiche, sia riscontrato il venir meno, in capo alla STRUTTURA, dell’accreditamento e in caso di contestata e reiterata irregolare o qualitativamente non appropriata esecuzione. La STRUTTURA si impegna a dare immediata comunicazione all’INAIL dell’eventuale perdita dell’accreditamento. In tali casi la STRUTTURA ha diritto al pagamento da parte dell’INAIL delle prestazioni effettuate purché eseguite a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente ora per allora a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e di ogni ulteriore compenso, indennizzo o rimborso, anche a deroga di quanto previsto dall’art. 1671 Cod. Civ.
Le parti potranno recedere unilateralmente dalla presente convenzione con un preavviso di almeno 3 mesi e con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo PEC.
Art.8
Obblighi di riservatezza e sicurezza
Le parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali forniti ai fini dell’esecuzione della presente convenzione esclusivamente per le finalità di cui alla convenzione medesima e, in ogni caso, nel rispetto delle misure previste dal Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e successivo d.lgs. n.101 del 10 agosto 2018.
La Struttura si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui in possesso, a effettuare esclusivamente trattamenti di dati personali strettamente necessari per lo svolgimento dei servizi previsti dalla presente convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, a non divulgare o comunicare tali dati a soggetti estranei all’esecuzione del trattamento e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.
L’obbligo di cui al secondo comma non concerne i dati che siano o che divengano di pubblico dominio nonché, salva diversa pattuizione, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Struttura sviluppi o realizzi in esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Al fine di assicurare la sicurezza dei dati e dei sistemi informatici e telematici dell’Inail, la Struttura si impegna durante l’esecuzione della presente convenzione ad adottare le misure di sicurezza prescritte dal Regolamento europeo 679/2016, dal Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali recante “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema” del 27 novembre 2009 e dalle eventuali altre disposizioni in materia del Garante e dell’Inail.
La Struttura prende atto che l’Inail, nella sua qualità di “Titolare del trattamento”, intende, ai sensi dell’art. 28 del suddetto GDPR, designare la medesima, per il tempo di durata della convenzione, “Responsabile” del trattamento dei dati che effettuerà nell’ambito dell’esecuzione della presente convenzione e si impegna a dare accettazione scritta della nomina, che sarà formalizzata con apposito “Atto di designazione”, e a rispettarne le istruzioni impartite.
Art. 9
Salute e sicurezza sul lavoro
La STRUTTURA si impegna alla piena e completa osservanza della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare è responsabile, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.
La STRUTTURA ha adempiuto agli obblighi prescritti dall’ ordinanza del Presidente della G.R. Regione Molise n. 30 del 15 maggio 2020 - ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19”
Art. 10 Responsabilità e manleva
La STRUTTURA si obbliga a manlevare e tenere indenne INAIL da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili ai dipendenti, ausiliari e collaboratori della STRUTTURA stessa e assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone e cose e cagionati dall’esecuzione
delle prestazioni contrattuali anche se eseguite da terzi.
Art. 11
Foro competente
Qualsiasi controversia che possa scaturire dall’interpretazione e dall’attuazione del presente atto sarà devoluta alla competenza del Foro di Campobasso.
Art. 12
Spese contrattuali e registrazione
Le Parti convengono che il presente atto non è soggetto a imposta di bollo ai sensi dell’art. 9 della Tabella, allegato B, del DPR 26/10/1972, n. 642.
Per l’INAIL - Direzione regionale Per la struttura
per il Molise Il Rappresentante Legale
Direttore regionale
Xxxx. Xxxxx Xxxxx Xxx Xxxx