Assicurazione Danni
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Vittoria Assicurazioni
Polizza R.E. “ASSICURAZIONE INFORTUNI GLOBALE PER CONFCOMMERCIO 01/19”
Il presente documento è stato redatto in data 01/06/2020 ed è l’ultima versione disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx – Italia, Codice Fiscale e numero d’iscrizione Registro Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 5487, Iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008, soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A., tel. x0000000000; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio del 31/12/2019 il patrimonio netto dell’impresa ammonta a € 569.204.072, il capitale sociale a
€ 67.378.924 e le riserve patrimoniali a € 427.455.373.
Sul sito internet della Società xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx nella Sezione Investor Relations al seguente link (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxx/XxxxXxxx.xxxx?xxXxxxx00&xxXxxx000&xxXxxx000) è reperibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’Impresa (SFCR) nella quale sono riportati: il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) pari a € 482.493.606 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 931.714.878, il requisito patrimoniale minimo (MCR) pari a € 217.122.123 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 733.892.500 e l’indice di solvibilità (Solvency Ratio) pari a 193,1%.
La legislazione applicabile al contratto, in base all’art. 180 del D.Lgs. 209/2005, è quella italiana.
Che cosa è assicurato? | |
SEZIONE INFORTUNI | Le coperture assicurative previste dalla Sezione Infortuni garantiscono l’assicurato in caso di infortunio, derivanti dallo svolgimento delle attività professionali ed extraprofessionali, con possibilità di limitare la copertura a solo una di esse (professionali e extra-professionali, solo attività professionali oppure solo attività extra-professionali). È possibile tutelarsi contro gli infortuni da cui derivino la morte e l’invalidità permanente. Per gli associati Confcommercio, sono prestate gratuitamente le seguenti garanzie: • Indennità aggiuntiva per rapina, tentata rapina e tentativo di sequestro: in caso di morte per rapina, tentata rapina e tentativo di sequestro viene raddoppiato l’indennizzo spettante agli eredi; • Commorienza Coniugi: in caso di morte contemporanea di entrambi i coniugi assicurati, l’indennizzo spettante ai figli minorenni viene raddoppiato. |
AVVERTENZA: per ciascuna delle sezioni sopra descritte l’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente (e previste in polizza). | |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON RIDUZIONI DEL PREMIO | |
SCONTI | Sono previsti sconti in caso di assicurati a partire da numero di tre. L’iscrizione a Confcommercio permette di usufruire di sconti rispetto alla tariffa. Condizioni particolari: • Opzione rendita (in alternativa all’indennità aggiuntiva per grandi invalidità): viene corrisposta una rendita vitalizia con l’emissione di una polizza vita del premio lordo pari al 50% dell’indennizzo spettante per invalidità permanente pari o superiore al 65%. Il rimanente 50% viene liquidato secondo i criteri di indennizzo prestabiliti. |
• Limitazione della garanzia ai “soli rischi professionali” o ai “soli rischi extraprofessionali”: tale scelta è riservata solo a chi svolge attività alle regolari dipendenze di terzi. • Franchigie opzionali per il caso di invalidità permanente parziale (alternativa a invalidità permanente supervalutata): prevede una franchigia del 5% per i primi Euro 300.000 di somma assicurata e del 10% sull’eccedenza. • Tabella ANIA: il grado di invalidità permanente viene determinato in base alla tabella ANIA. | |
SCONTO POLIENNALITÀ | Il premio del presente contratto tiene conto della riduzione per poliennalità. |
PENALE IN CASO DI VIOLAZIONE DELL’ACCORDO | Non prevista. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
SEZIONE INFORTUNI | La garanzia può essere estesa/personalizzata inserendo le seguenti condizioni particolari: • Aumento dei capitali assicurati a seguito di infortunio subito all’interno del proprio esercizio commerciale (valide se operanti le garanzie “Morte” e/o “IP”): qualora l’assicurato subisca un infortunio all’interno del proprio esercizio commerciale viene aumentato il capitale assicurato per il caso Morte e Invalidità Permanente. • lnabilità temporanea: viene liquidato il 100% dell’indennità giornaliera per tutto il tempo in cui l’assicurato si trova nell’incapacità di attendere alle sue occupazioni; il 50% per il tempo in cui ha potuto attendere solo in parte. • Diaria da ricovero, day hospital e convalescenza a seguito di infortunio: in caso di ricovero, viene liquidata l’intera somma assicurata per ogni giorno di ricovero o day hospital. In caso di gessatura, la diaria può essere liquidata per tutto il periodo durante il quale si è resa necessaria la gessatura. • Rimborso delle spese di cura conseguenti a infortunio: sono indennizzate le spese sostenute per prestazioni sanitarie successive all’infortunio che abbia determinato o meno il ricovero o l’intervento chirurgico. • Xxxxx xxxxxxxxxx non determinate da infortunio: con questa opzione, la garanzia viene estesa anche a questa casistica. • Invalidità permanente supervalutata: questa opzione prevede l’adozione di specifica tabella per calcolare l’indennizzo per il caso di invalidità permanente applicando percentuali di indennizzo supervalutate per le menomazioni più gravi. • Indennità aggiuntiva per grandi invalidità: se l’infortunio determina un’invalidità permanente accertata di grado superiore al 65% della totale, viene corrisposta un’ulteriore indennità per un periodo massimo di tre anni. • Gessatura estesa: questa opzione amplia la portata della garanzia “diaria da ricovero a seguito di infortunio” comprendendo anche i casi di immobilità fisica derivante da frattura. • Danni estetici: vengono rimborsate le spese sostenute per cure, applicazioni ed interventi chirurgici afferenti a danni di carattere estetico. • Rischi sportivi (svolti non professionalmente): viene estesa, con limiti di indennizzo, la copertura di polizza anche agli infortuni causati dalla pratica di sport rischiosi identificati in apposito elenco. • Medico tirocinante, borsista: copre le malattie contratte e gli infortuni subiti in servizio che abbiano comportato la morte o l’invalidità permanente. |
Che cosa NON è assicurato? | |
RISCHI ESCLUSI | Non sono assicurabili le persone che hanno superato l’80° anno di età, nonché i soggetti affetti da: • alcolismo; • tossicodipendenza; • A.I.D.S. o sindromi correlate; • schizofrenie e psicosi in genere; • epilessia (per quest’ultima qualora sia determinata con manifestazioni cliniche non completamente e stabilmente controllate da specifica terapia); • infermità mentali, quali: schizofrenie, forme maniaco depressive o stati paranoici, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’assicurato medesimo. |
Ci sono limiti di copertura? | |
Sono previste le seguenti Esclusioni | Non sono compresi nell’assicurazione gli infortuni derivanti, in modo diretto od indiretto, da: a) uso e/o guida di mezzi subacquei ed aerei; b) uso e/o guida di veicoli o natanti a motore, nella partecipazione a corse, gare (e relative prove, collaudi, allenamenti), salvo che si tratti di regolarità pura; c) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato è privo dell’abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta da non oltre 360 giorni e a condizione che l’Assicurato, al momento del sinistro, avesse i requisiti per il rinnovo; d) affezione, contagio, intossicazione; e) azioni dolose compiute o tentate dall’Assicurato; f) pratica di pugilato, atletica pesante, arti marziali, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce od accesso ai ghiacciai (salvo, in quest’ultimo caso, nelle aree appositamente attrezzate per la pratica dello sci), arrampicata libera (free climbing), salto dal trampolino con sci o idroscì, guidoslitta, immersioni con autorespiratore, speleologia, paracadutismo e sport aerei in genere (e quindi anche volo con deltaplano, ultraleggero, parapendio ed altri simili), equitazione durante gare e relative prove, sci fuori pista, sci acrobatico, sci estremo, sci - alpinismo, snow-board acrobatico ed estremo, kitesurf, bob, hockey, rugby, football americano, bungee jumping, down xxxx, rafting, discesa di rapide, skeleton, slittino, torrentismo, canyoning, hydrospeed, canoa e kajak che comporti discesa di rapide; g) partecipazione a gare e corse, nonché alle relative prove, calcistiche e ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere esclusivamente ricreativo; h) pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente; i) gli avvelenamenti, nonché le infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva una lesione rientrante nella definizione di infortunio. Sono altresì esclusi gli infortuni: j) che siano conseguenza diretta od indiretta di trasmutazioni del nucleo dell’atomo e di radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti e a scorie nucleari; k) conseguenti a stato di etilismo acuto, ad abuso di psicofarmaci, ad uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni; l) subiti in stato di detenzione conseguente a condanna dell’Assicurato; m) occorsi in occasione di partecipazioni ad imprese temerarie, salvo che si tratti di atti compiuti dall’Assicurato per dovere di solidarietà umana, o per legittima difesa; n) causati da contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo; o) da suicidio, tentato suicidio, atti di autolesionismo dell’Assicurato. Non rientrano nella garanzia prestata: • le conseguenze di operazioni chirurgiche e di accertamenti e cure mediche, non resi necessari da infortunio; • le ernie di origine non traumatica; • la rottura sottocutanea dei tendini. |
Limiti di copertura |
Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza) | Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione) | Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione) | Sottolimite di indennizzo o di risarcimento (per anno assicurativo, salvo diversa Indicazione) |
Rotture sottocutanee | Non previsto | La copertura assicurativa decorre dal 181 giorno successivo a quello di decorrenza della garanzia | Indennizzo forfettario pari ad un grado di invalidità permanente del 3% con il massimo di Euro 3.000.= |
Infortuni causati da calamità naturali | Non previsto | Non previsto | Xxxxxxx xxxxxxxxxx Euro 4.000.000.= tale garanzia non è valida per i rischi inferiori all’anno |
Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza) | Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione) | Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione) | Sottolimite di indennizzo o di risarcimento (per anno assicurativo, salvo diversa Indicazione) |
Infortuni aeronautici (condizione non valida per il personale aeronavigante) | Non previsto | Non previsto | Xxxxxxx xxxxxxxxxx Euro 6.500.000.= tale garanzia non è valida per i rischi inferiori all’anno |
Limiti di indennizzo | Non previsto | Non previsto | Xxxxxxx xxxxxxxxxx Euro 2.500.000.= ridotto a Euro 600.000.= per le polizze con durata inferiore a 1 anno |
Rimpatrio della salma | Non previsto | Non previsto | Xxxxxxx xxxxxxxxxx Euro 3.000.= |
Ernia | Non previsto | Non previsto | Xxxxxxx indennizzo giorni 30 |
Inabilità temporanea | Non previsto | Non previsto | Periodo massimo di indennizzo 365 giorni dalla data dell’infortunio |
Ricovero-Day hospital e successiva convalescenza a seguito di infortunio | Non previsto | Non previsto | In caso di convalescenza, l’impresa indennizza l’indennità assicurata con il limite di: • 3 volte i giorni di durata del ricovero in assenza di gessatura • 10 volte i giorni di durata del ricovero in presenza di gessatura |
Rimborso delle spese di cura conseguenti ad infortunio | Non previsto | Euro 52,00 | Xxxxxxxx spese mediche fino alla concorrenza del 20% del massimale pattuito: • trasporto in ambulanza 10% del massimale assicurato con il limite di Euro 517 • cure ed applicazioni fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata con il massimo di Euro 1.040 • indennità forfettaria di euro 15 per ciascun sinistro per il rilascio della cartella clinica |
Aumento dei capitali assicurati (valida solo se operanti le garanzie “morte” e “invalidità permanente”) | Non previsto | Non previsto | Limite di indennizzo Euro 250.000.= |
Indennità aggiuntiva per rapina, tentata rapina e tentativo di sequestro (valida se operante la garanzia “morte”) | Non previsto | Non previsto | Limite massimo di indennizzo Euro 250.000.= La presente estensione di garanzia non si estende agli infortuni aeronautici |
Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza) | Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione) | Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione) | Sottolimite di indennizzo o di risarcimento (per anno assicurativo, salvo diversa Indicazione) |
Commorienza coniugi (valida se operante la garanzia “morte”) | Non previsto | Non previsto | Raddoppio dell’indennizzo fermo restando il limite massimo di Euro 250.000.= La presente estensione di garanzia non si estende agli infortuni aeronautici |
Franchigie per il caso di invalidità permanente parziale | Non previsto | 3% sulla parte di somma assicurata fino ad Euro 250.000.= 10% sulla parte di somma assicurata eccedente Euro 250.000.= | Non previsto |
Franchigie per il caso di inabilità temporanea | Non previsto | L’indennizzo decorre: • dall’8° giorno sui primi Euro 50 di somma assicurata • dal 16° giorno sull’eccedenza di Euro 50.= | Non previsto |
Condizioni Particolari (valide se richiamate sul simplo di polizza) | |||
Xxxxx addominali non determinate da infortunio | Non previsto | La copertura assicurativa decorre dal 181° giorno successivo a quello di decorrenza della garanzia | Non previsto |
Supervalutazione indennità per invalidità permanente | Non previsto | Se operante tale estensione di garanzia, le franchigie previste all’art. 5.1 si intendono abrogate | Sulla parte di somma assicurata fino a Euro 250.000.= l’indennizzo verrà calcolato in base alla percentuale di liquidazione indicata nella colonna A in corrispondenza del grado di invalidità permanente accertato sulla parte di somma assicurata eccedente Euro 250.000.=, l’indennizzo per invalidità permanente è calcolato in base alla percentuale di liquidazione indicata nella colonna B in corrispondenza del grado di invalidità permanente accertato |
Franchigie opzionali per il caso di invalidità permanente parziale (non valida se operante la Condizione Particolare 6.5 “Supervalutazione indennità per invalidità permanente”) | Non previsto | Franchigia 5% sulla parte di somma assicurata fino a Euro 300.000.= 10% sulla parte di somma assicurata eccedente Euro 300.000.= | Non previsto |
Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza) | Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione) | Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione) | Sottolimite di indennizzo o di risarcimento (per anno assicurativo, salvo diversa Indicazione) |
Indennità aggiuntiva per grandi invalidità (opzionale, in alternativa alla Condizione Particolare 6.12 “opzione rendita”) | Non previsto | Non previsto | Qualora il grado di invalidità permanente accertata sia di grado superiore al 65% della totale, l’Impresa indennizza un ulteriore indennità pari al 15% della somma assicurata con il limite di Euro 25.000.= per anno e per un periodo massimo di 3 annualità |
Gessatura “estesa” (valida se operante la garanzia ricovero - day hospital e convalescenza | Non previsto | Non previsto | Xxxxxxx xxxxxxxxxx 20 giorni per la frattura della costola Xxxxxxx xxxxxxxxxx 60 giorni per le altre fratture |
Danni estetici | Non previsto | Non previsto | Indennizzo massimo Euro 5.000,00= |
Rischi sportivi (svolti non professionalmente) | Non previsto | Franchigia 5% sulla parte di somma assicurata fino a Euro 250.000.= 10% sulla parte di somma assicurata oltre Euro 250.000.= | La garanzia è operante per i soli casi di morte, invalidità permanente, indennità da ricovero e rimborso spese sanitarie nei limiti del 50% delle rispettive somme assicurate |
Medico tirocinante, borsista | Non previsto | Non si farà luogo ad indennizzo per invalidità Permanente da malattia inferiore o pari al 15% della totale | Limitatamente al caso di “invalidità Permanente da malattia”, il massimo esborso dell’Impresa è di Euro 260.000.= per ciascun assicurato |
Opzione rendita (opzionale, in alternativa alla Condizione Particolare 6.7 “Indennità aggiuntiva per grandi invalidità”) | Non previsto | Non previsto | Qualora il grado di invalidità permanente accertata sia di grado superiore al 65% della totale, l’Impresa corrisponderà: il 50% della somma determinata secondo i criteri contenuti nelle condizioni di polizza a garantire all’Assicurato una rendita vitalizia mediante emissione di una polizza vita il cui premio lordo corrisponderà alla restante parte (50%) della somma a lui spettante |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro Denunciare tempestivamente il sinistro all’Agenzia cui è assegnata la polizza (5 giorni da quando si è venuti a conoscenza del sinistro). Allegare alla denuncia l’indicazione della data dell’evento. La denuncia dell’infortunio, con una dettagliata descrizione dello stesso e delle sue cause e conseguenze, corredata di certificato medico in originale, deve essere fatta all’Impresa o all’agenzia presso cui è stato stipulato |
il contratto nel termine di 5 giorni dall’infortunio o dal momento in cui l’assicurato/Contraente o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Avvenuto l’infortunio, l’assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni, nonché informare periodicamente l’Impresa sul decorso delle lesioni. Qualora l’infortunio abbia cagionato la morte dell’assicurato, o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato avviso all’Impresa nei termini di cui sopra, mediante telegramma o lettera raccomandata. L’assicurato, i suoi familiari od aventi diritto devono consentire alla visita di medici dell’Impresa ed a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l’assicurato stesso. Le spese di cura e quelle relative ai certificati sono a carico dell’assicurato. | |
Assistenza diretta/in convenzione Non sono previsti interventi di assistenza diretta o in convenzione. | |
Gestione da parte di altre imprese Non prevista. | |
Prescrizione I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell’art. 2952 C.C. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Obblighi dell’impresa | Pagamento del sinistro Il pagamento del sinistro è eseguito, in Euro, presso la sede dell’Impresa o dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 15 giorni dalla data della liquidazione. Per quanto riguarda la garanzia Invalidità Permanente, il pagamento dell’indennizzo viene effettuato nel termine di 15 giorni dal ricevimento dell’atto di transazione e quietanza sottoscritto. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | - Modalità pagamento Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Il presente contratto non prevede il ricorso a tecniche di vendita multilevel marketing e specifici mezzi di pagamento dei premi da parte dei componenti della rete. - Frazionamento 3% di aumento per il frazionamento semestrale; 4% di aumento per il frazionamento quadrimestrale; 5% di aumento per il frazionamento trimestrale. - Mensilizzazione 6% di aumento per il frazionamento mensile (concedibile solo qualora il Contraente aderisca al sistema di pagamento tramite SEPA Direct Debit); nessun aumento per il frazionamento mensile in caso di adesione al sistema di pagamento tramite Addebito Continuativo su Carta di Credito - Adeguamento È previsto l’adeguamento del contratto in proporzione alle variazioni percentuali degli indici dei “Prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” pubblicati dall’Istituto Centrale di Statistica di Roma. |
Rimborso | In caso di recesso anticipato da parte dell’Impresa rispetto alla scadenza del periodo assicurativo per il quale è stato pagato il premio, il rateo di premio non goduto sarà rimborsato, al netto delle imposte, al Contraente da parte dell’Impresa. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Il presente contratto non prevede casi specifici di sospensione delle garanzie. Valgono in ogni caso le disposizioni di cui all’art. 1901 del Codice Civile. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, ove il contratto sia stipulato da un consumatore, così come definito dal Codice del Consumo, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a Vittoria Assicurazioni S.p.A. Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx. |
Risoluzione | Il Contraente può recedere dal contratto in caso di revoca da parte dell’Impresa del frazionamento mensile. |
Tutti i beneficiari della convenzione Confcommercio Imprese per l’Italia (Associati, familiari, dipendenti) che intendono sottoscrivere una polizza per la copertura del rischio infortuni sia in forma “individuale” che “cumulativa”.
A chi è rivolto questo prodotto?
La quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto, è pari al 22,88%.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Servizio Reclami, Via Xxxxxxx Xxxxxxxx, n. 2 – 00000 Xxxxxx (fax 02/00.00.00.00 – email xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx. Possono inoltre essere presentati direttamente all’IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti: l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni – e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l’attivazione della procedura FIN-NET. In particolare i reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l’operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo già presentato direttamente all’impresa corredato dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo. Non rientrano nella competenza dell’IVASS: a. i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità e alla quantificazione delle prestazioni assicurative, che devono essere indirizzati direttamente all’impresa: in caso di ricezione l’IVASS provvederà ad inoltrarli all’impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti; b. i reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria: l’IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza; c. i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell’intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all’investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB – Xxx X.X. Xxxxxxx 0 – 00000 Xxxx; d. i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP – Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00000 Xxxx – Italia. |
In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l’IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti. Resta in ogni caso salva la facoltà del Cliente di adire l’Autorità Giudiziaria. | |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione obbligatoria è un istituto che si avvale dell’intervento di un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n.28. La richiesta di mediazione nei confronti di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nel sito ANIA, raggiungibile tramite il link xxx.xxxx.xx/XXXXXXXXXXX/Xxxxxxxxxx.xxxx. Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di “condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari”. Nelle materie in cui esiste l’obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o natanti. |
Negoziazione assistita | È una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l’obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento – a qualsiasi titolo – di somme inferiori a 50.000 euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria – vedasi punto precedente – nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell’assistenza di un avvocato iscritto all’albo. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | - Arbitrato Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti. Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito. In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le spese del terzo Perito sono ripartite a metà. In ogni caso è sempre possibile per il Contraente rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile: • contattare il numero verde 800.016611; • inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.