COMUNE DI ROZZANO
COMUNE DI ROZZANO
Provincia di Milano Direzione Affari Generali e Istituzionali
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI INTEGRATIVE CONNESSE – 2019 – CIG: 7666407730
ART.1 OGGETTO DELL’APPALTO
Costituisce oggetto del presente capitolato il potenziamento delle attività della biblioteca dei ragazzi e della biblioteca adulti del Comune di Rozzano. I servizi che costituiscono oggetto del presente capitolato devono essere espletati dall’appaltatore in qualità di imprenditore ai sensi dell’art.2082 del codice civile e quindi mediante autonoma organizzazione. L’appalto del servizio in oggetto è identificato dal seguente codice CIG 7666407730.
ART.2 SERVIZIO
La Biblioteca e la Biblioteca dei Ragazzi di Rozzano sono situate nel complesso agricolo dell’ex cascina Xxxxxxxxx ed occupano due dei tre edifici storici: il mulino per la biblioteca dei ragazzi e l’ala grande per la biblioteca adulti. Entrambe le strutture sono concepite come spazi polifunzionali, con aree dedicate alla lettura, allo studio, alla multimedialità, che possono all’occorrenza ospitare attività di promozione e animazione. Il patrimonio risponde alle esigenze informative di una moderna comunità locale, in un’ottica dei integrazione che mira a rendere disponibile l’informazione a prescindere dalle forme e dai supporti in cui è registrata. Oltre al servizio di pubblica lettura le due biblioteche sono molto attive nell’organizzazione di attività culturali, di formazione e di animazione, volte prevalentemente alla promozione della lettura e della cultura.
La biblioteca adulti occupa una superficie di 1.343 mq su due livelli, con una postazione di front office per piano (due operatori al piano terra e uno al primo piano). La biblioteca ragazzi, ristrutturata e ampliata nel 2006, è ugualmente sita su due livelli con una postazione di front office al piano terra e una al primo piano.
La biblioteca e la biblioteca dei ragazzi aderiscono a Fondazione Xxx Xxxxxxx, rete di cooperazione interbibliotecaria del Sud Ovest Milanese.
Il servizio dovrà svolgersi, secondo le modalità indicate di seguito, nelle due sedi di xxx Xxxxxxxxx x. 000 x Xxxxxxx (XX):
ATTVITA’ ORDINARIA
• preparazione e messa in funzione di tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche a disposizione del pubblico e assistenza all’utilizzo ;
• orientamento e informazione all’utenza per la ricerca e l’individuazione degli autori, delle opere e/o delle informazioni richieste, anche attraverso il catalogo on line e altre fonti digitali ;
• gestione delle operazioni di prestito, rinnovo, prenotazione e consultazione in sede
• gestione dei materiali circolanti con il prestito interbibliotecario ( stampa e recupero prenotazioni, preparazione materiale per il ritiro del corriere, ricevimento e trattamento materiale in arrivo) ;
• iscrizione degli utenti, rinnovo dei diritti di prestito, verifica e aggiornamento dei dati personali dell’utenza ;
• assistenza all’uso delle postazioni multimediali per l’accesso ai materiali in formato digitale e istruzione all’uso di MLOL -MediaLibraryOnLine;
• assistenza all’utilizzo delle postazioni internet da rete fissa, delle postazioni lavoro e stampa, delle postazione per la visione di film e l’ascolto dei vinili e del servizio wi-fi ;
• gestione dei materiali informativi da esporre e da mantenere aggiornati e in ordine negli spazi accessibili all’utenza ;
• verifica dello stato fisico e ricollocazione a scaffale dei volumi rientrati dal prestito ;
• verifica periodica complessiva della corretta collocazione dei volumi a scaffale ;
• invio a Fondazione Per Leggere delle opere su supporto ottico danneggiate, per l’esecuzione di interventi di ripristino e pulizia ;
• esecuzione programmata di controlli inventariali e procedure di revisione sulle raccolte secondo il protocollo in uso;
• invio al centro di catalogazione delle opere acquisite dalla biblioteca non presenti nel catalogo collettivo del sistema;
• aggiornamento dei record bibliografici relativi a opere acquistate dalla biblioteca e già presenti nel catalogo collettivo attraverso la memorizzazione dei soli dati inventariali;
• trattamento fisico delle opere acquisite, finalizzato alla predisposizione all’uso pubblico: inventariazione, cartellinatura ecc.
• trattamento e collocazione nell’area apposita di quotidiani e periodici ;
• partecipazione a riunioni e corsi di aggiornamento organizzati da Fondazione per Leggere o altri enti senza oneri di varia natura derivanti dalla frequenza per l’Amministrazione comunale
PROMOZIONE DELLA LETTURA ED INIZIATIVE CULTURALI
• organizzazione di attività di promozione della lettura rivolte sia all’utenza libera che alle scuole del territorio;
• predisposizione degli spazi e degli strumenti per l’ospitalità e la gestione degli eventi ed iniziative nei locali e negli spazi (interni ed esterni) della biblioteca;
• collaborazione all’organizzazione e alla gestione degli eventi ed alle altre proposte culturali diurne e serali, compreso il monitoraggio e la gestione dei flussi di pubblico, la distribuzione di materiali informativi, la registrazione dei partecipanti, etc
• supporto alla promozione di eventi e servizi della biblioteca, attraverso i canali utilizzati (stampa e distribuzione materiale promozionale, invio newsletter ecc.)
• realizzazione di vetrine tematiche che comprendano proposte per adulti e per ragazzi, anche in formato digitale;
• promozione del progetto Nati per Xxxxxxx e progettazione di iniziative rivolte alla fascia 0-6 anni ed alle famiglie;
• supporto alla gestione dei rapporti con gli Istituti Scolastici, promozione e gestione del progetto Biblioteca - scuola
• organizzazione e realizzazione di visite guidate per scuole di ogni ordine e grado e per eventuali gruppi di adulti ;
• collaborazione nell’elaborazione di progetti e strategie mirate per promuovere la lettura nella fascia 0-18 anni
ART. 3 - DURATA
Il servizio avrà inizio a partire dalla data di firma del verbale di avvio anticipato dello stesso e comunque fino al 31/12/2019. Qualora allo scadere del relativo contratto non dovessero risultare completate le formalità per la nuova aggiudicazione, l’ impresa aggiudicataria, se richiesto dall’Amministrazione, dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste fino alla data di subentro del nuovo aggiudicatario, alle medesime condizioni economiche e normative del contratto scaduto e previa proroga temporanea deliberata dall’Amministrazione per il periodo strettamente necessario all’espletamento delle procedure finalizzate al nuovo affidamento.
ART. 4 –ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO
Il soggetto aggiudicatario curerà le attività previste nel presente capitolato con la presenza presso la biblioteca comunale di proprio personale per 36 ore settimanali.
In particolare l’aggiudicatario dovrà garantire n. 2 (due) persone dall’avvio del servizio fino al 31/12/2019. Il personale ruoterà su turni diversi nelle seguenti fasce orarie lun-sab 8-18 /mart-ven 8-20, per un totale di 36 ore settimanali
Nel mese di agosto le due biblioteche effettuano due settimane di chiusura ed in occasione delle festività natalizie una settimana.
I giorni, gli orari e la durata di apertura al pubblico sono stabiliti dall’Amministrazione comunale che potrà modificarli per particolari iniziative, anche in orario serale e festivo (senza maggiorazione del costo orario).
Eventuali modifiche agli orari e giorni di apertura verranno comunicate con congruo anticipo all’ impresa aggiudicataria. Le ore non effettuate per la concomitanza di festività infrasettimanali, potranno essere recuperate previo accordo con l’Amministrazione comunale.
L’Amministrazione comunale si riserva, inoltre, la possibilità di ridurre o aumentare il numero delle ore di servizio, con corrispondente riduzione od aumento del corrispettivo spettante, senza che da parte dell’impresa aggiudicataria possano essere vantati diritti, penalità, spese accessorie o qualsiasi altro onere. Qualora l’Amministrazione comunale intenda organizzare, fuori dall’orario ordinario di apertura della Biblioteca, iniziative quali spettacoli, laboratori, incontri e mostre, l’ impresa aggiudicataria sarà tenuta a garantire la presenza di personale con oneri interamente a proprio carico per un monte ore massimo complessivo di 200 ore per l’anno 2019. Qualora dovesse essere superato detto monte ore la ditta sarà tenuta ad assicurare entro il quinto d’obbligo ,ai sensi dell’art.106 comma 12 del D.Lgs n.50/16, le prestazioni successive alle stesse condizioni previste nel contratto.
ART. 5 –REQUISITI DEL PERSONALE ADDETTO
Dovrà essere garantita la migliore fruibilità dei servizi al pubblico attraverso un’organizzazione ottimale delle risorse umane e delle professionalità più idonee messe a disposizione in relazione ai servizi erogati nelle diverse aree funzionali della biblioteca.
A tal proposito il personale impiegato dovrà essere in possesso delle professionalità e dei requisiti minimi sotto precisati:
a) possesso di diploma di Scuola secondaria di secondo grado oppure laurea almeno triennale (Lettere, Filosofia, Beni culturali, Scienze politiche, Scienze della formazione, Lingue e letterature straniere o equipollenti);
b) buona conoscenza della letteratura e dell’ editoria per bambini e ragazzi
c) documentata esperienza almeno biennale presso sezioni ragazzi di biblioteche pubbliche , con funzioni attinenti;
d) documentata esperienza e/o formazione nell’utilizzo dell’ applicativo CLAVIS NG, senza la cui conoscenza e utilizzo i bibliotecari non potrebbero gestire i servizi di base e la catalogazione all’interno di Fondazione per Leggere ;
c) conoscenza dei principali pacchetti informatici (es: pacchetto Office) e dimestichezza con l’utilizzo di OPAC e altri strumenti di ricerca online;
d) buona attitudine alla relazione con il pubblico in particolare con bambini e ragazzi ;
e) ottima conoscenza della lingua italiana e conoscenza almeno scolastica di una lingua straniera.
L’aggiudicatario entro la data di avvio del servizio dovrà comunicare all’Amministrazione comunale, mediante nota scritta, i nominativi ed i curricula del personale incaricato per l’esercizio dell’attività.
Il personale dovrà essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza su ogni possibile informazione acquisita nell’espletamento del servizio. L’Amministrazione ha la facoltà di chiedere, con specifica motivazione, l’allontanamento dei lavoratori che non rispondano ai requisiti richiesti o in qualche modo arrechino un disservizio.
ART. 6 – PERSONALE: OBBLIGHI DEL GESTORE
L’impresa aggiudicataria si avvarrà di tutti gli operatori qualificati e ritenuti idonei a svolgere i compiti e le funzioni assegnate per l’espletamento del servizio a regola d’arte e di tutte le prestazioni previste nel presente capitolato, sotto la sua esclusiva responsabilità.
Si impegna inoltre a garantire:
a) l’aggiornamento e la formazione del personale impiegato nel servizio oggetto del presente appalto;
b) il ricorso al turnover del personale solo in casi strettamente necessari (es. malattia, ferie o altra indisponibilità) e personale di pari professionalità e qualifica, per favorire un rapporto di continuità con il servizio;
c) la tempestiva sostituzione del personale che, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione appaltante, si sia dimostrato non idoneo ad un corretto svolgimento dei compiti assegnati. In nessun caso le sostituzioni di personale possono comportare aumenti di spesa per il Comune;
d) che eventuali sostituzioni siano effettuate assicurando il corretto espletamento del servizio programmato;
e) il rispetto della puntualità degli orari;
f) la fornitura per il proprio personale di apposito tesserino;
g) la massima riservatezza da parte degli operatori della biblioteca su ogni aspetto delle attività della Biblioteca, in conformità a quanto previsto GDPL e s.m.i.;
h) la massima cura delle attrezzature e dei locali da parte del personale.
L’impresa aggiudicataria risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell’esecuzione dei servizi alla stessa affidati, e rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi (considerata terza anche l’Amministrazione comunale), esonerando l’Amministrazione comunale da ogni qualsiasi responsabilità al riguardo.
L’impresa aggiudicataria individuerà tra il proprio personale i referenti incaricati di curare i rapporti con l’Amministrazione comunale e metterà a disposizione, per l’intera durata del contratto, un recapito mail e uno telefonico per la ricezione delle comunicazioni.
ART. 7 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO
L’Impresa aggiudicataria assicura lo svolgimento del servizio, di regola, mediante l’instaurazione con gli operatori di rapporti di lavoro subordinato o tramite il ricorso a contratti di natura diversa da quelli previsti per i lavoratori dipendenti purché ciò avvenga nel rigoroso rispetto delle norme che disciplinano questi ultimi rapporti. In ogni caso il personale impiegato nel servizio dovrà essere in regola sotto ogni aspetto: contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale secondo quanto previsto dalle norme vigenti e l’appaltatore è responsabile di ogni adempimento necessario ad assicurare la regolarità di cui sopra, ritenendosi sin d’ora il Comune sollevato da qualsiasi responsabilità in materia.
L’ Impresa aggiudicataria si obbliga in particolare: • ad osservare la normativa vigente in materia di previdenza e malattie professionali, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di sicurezza e salute dei lavoratori, di diritto al lavoro dei disabili nonché ogni altra disposizione relativa alle suddette materie che dovesse subentrare durante l’esecuzione del servizio;
• ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
Qualora l’aggiudicatario sia una società cooperativa, deve essere garantito ai soci lavoratori un compenso non inferiore alla complessiva retribuzione netta come determinata per i lavoratori dipendenti. Ai fini della determinazione di tale retribuzione, l’aggiudicatario dovrà tenere conto del contratto collettivo nazionale di lavoro che intende applicare.
L’ impresa aggiudicataria dovrà in qualsiasi momento, a semplice richiesta dell’Amministrazione Comunale, dimostrare di aver provveduto a quanto previsto nel presente articolo.
In caso di accertata inottemperanza degli obblighi previdenziali, il pagamento del corrispettivo verrà sospeso fino a dimostrazione della regolarità contributiva con esonero da qualsiasi responsabilità per l’Amministrazione Comunale in ordine al tardivo pagamento del corrispettivo stesso, salva la facoltà per l’Amministrazione Comunale di ricorrere alla risoluzione del contratto.
L’impresa dovrà trasmettere prima dell’inizio del servizio e periodicamente all’Amministrazione comunale: • l’elenco contenente le generalità del personale destinato al servizio, con specifica delle ore d’impiego dello stesso e con l’indicazione del relativo numero di posizione assicurativa; • dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa, resa ai sensi del DPR n.445/2000,attestante la presenza nel DM 10/M degli operatori impiegati nel servizio; • dichiarazione, del legale rappresentante dell’ impresa, resa ai sensi del DPR n.445/2000 s.m.i., attestante che nelle buste paga sono comprese tutte le ore effettuate dal personale.
Art. 8 MODALITA’ DI PAGAMENTO
I pagamenti sono disposti su presentazione di regolare fattura e saranno di norma effettuati, previa verifica della regolarità del servizio, mediante determinazione del dirigente competente.
Le fatture dovranno essere redatte nel rispetto della normativa vigente e dovranno riportare la causale del pagamento, l’ammontare dovuto per il servizio prestato, lo sconto percentuale praticato, il nr. dell’atto di affidamento, il nr. dell’impegno di spesa.
L’ente provvederà al pagamento mediante apposito mandato, nei termini previsti dal vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente approvato con deliberazione di C.C. nr. 47 del 04/06/2002.
Sulle somme dovute saranno operate, nel rispetto della normativa fiscale, le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti all’ente a titolo di penale, ovvero per ogni altro eventuale indennizzo o rimborso contrattuale previsto.
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’aggiudicatario potrà sospendere il servizio..
SI AVVISA che, in base a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 40 del 18/01/2008 riguardante la procedura di pagamento di importi superiori ai 10.000,00= euro, l’ufficio dovrà procedere alle verifiche previste. Tale procedura, che comporta una richiesta alla società Equitalia SpA circa gli adempimenti a carico della ditta creditrice, comporterà un allungamento dei tempi di pagamento di cinque giorni feriali successivi, dovuti all’attesa della risposta.
Art. 9 DIVIETO DI SUBAPPLATO E CESSIONE DEL CONTRATTO
La ditta affidataria è l’unica e sola responsabile di tutti gli obblighi derivanti dal contratto.
E’ pertanto vietato il subappalto e/o la cessione anche parziale del contratto, a qualsiasi titolo, pena la decadenza del contratto stesso.
In caso di inadempimento da parte della ditta affidataria degli obblighi contrattuali, l’amministrazione comunale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
Art. 10 EFFETTI DELL’AFFIDAMENTO E VINCOLO GIURIDICO
L’affidamento della gara sarà notificato alla ditta in forma amministrativa. L’amministrazione inviterà la ditta affidataria:
a) a produrre la documentazione, le certificazioni, ecc. che saranno prodotte a comprova di quanto autodichiarato. La ricezione di tale documentazione è condizione indispensabile affinché l’amministrazione comunale, fatte salve le dovute verifiche, possa emettere per la provvisoria affidataria il provvedimento favorevole di affidamento definitivo;
b) costituire la cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di affidamento, in una delle forme consentite previste all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
c) produrre la documentazione necessaria per la stipula del contratto;
d) produrre il mandato speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo, in caso di affidamento all’ATI.
Ove, nel termine stabilito, la ditta affidataria non abbia ottemperato a quanto sopra richiesto o non si sia presentata per la stipula del contratto nel giorno stabilito o, ancora, agli accertamenti di cui alla vigente normativa antimafia e/o all’esame della documentazione richiesta non risulti essere in possesso dei requisiti per l’assunzione dell’appalto, l’amministrazione comunale disporrà la revoca dell’affidamento e potrà affidare il servizio alla cooperativa classificatasi seconda e così via, in ordine decrescente di classificazione in caso di successive rinunce o decadenze.
Il servizio deve essere eseguita con l’osservanza di quanto previsto nel presente atto e inoltre:
a) delle indicazioni previste dai Regolamenti Regionali citati nel presente atto;
b) del codice civile e delle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati.
Per quanto non prescritto nel presente atto e in quanto non in contrasto con esso, valgono le disposizioni di legge, di regolamenti e leggi vigenti o che fossero emanate nel corso del rapporto contrattuale, fatto salvo che, anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri o limitazioni del servizio, la ditta affidataria non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l’amministrazione, dovendosi di ciò tener conto, da parte della ditta, nel presentare l’offerta.
Art. 11 ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
Nei termini che saranno successivamente comunicati dagli uffici interessati, l’affidatario individuato, a pena di revoca dell’affidamento, dovrà far pervenire all’ufficio richiedente la documentazione (in originale o copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente) che verrà richiesta.
Scaduti i termini previsti, l’amministrazione comunale verificherà se la documentazione prodotta dall’affidatario provvisorio sia completa e formalmente e sostanzialmente regolare e se lo stesso risulti in possesso dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta e necessari per l’affidamento: in caso affermativo, l’amministrazione comunale disporrà l’affidamento definitivo a favore del concorrente. In caso negativo, si dichiarerà decaduto il concorrente dall’affidamento provvisorio, dandone comunicazione allo stesso.
Nei confronti dell’affidatario dichiarato decaduto, l’amministrazione comunale potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell’offerta, che sarà pertanto incamerata.
A seguito della comunicazione dell’affidamento definitivo da parte dell’amministrazione comunale, con l’affidatario definitivo verrà stipulato il contratto. All’atto della stipula, l’affidatario dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà il contratto stesso, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge, se non acquisito già nel corso della procedura di gara.
Fanno parte integrante del contratto:
1) il presente atto e suoi allegati;
2) la lettera di invito;
3) l’offerta della ditta;
4) verbale di avvio anticipato del servizio (eventuale),
5) l’atto di affidamento (determina dirigenziale).
La stipulazione avverrà presso la sede municipale, a seguito di invito scritto del competente ufficio. La ditta si assume la responsabilità di garantire che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che le operazioni sono soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che la ditta è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.p.R. n. 633/72 e s.m.i.
Conseguentemente al contratto, dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico della ditta affidataria.
Art. 12 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
L’aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l’aggiudicatario si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 626/94 e s.m.i.. Si obbliga, altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavori applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Art. 13 INADEMPIENZE CONTRATTUALI - RISOLUZIONE
Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 del c. c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell’art. 1456 del c. c. stesso si avrà la risoluzione di diritto del contratto con effetto immediato mediante semplice dichiarazione dell’amministrazione comunale di volersi avvalere della clausola risolutiva, intimata a mezzo lettera raccomandata A/R , fatto salvo il risarcimento del danno subìto dal comune in conseguenza delle inadempienze e della risoluzione del contratto nelle seguenti ipotesi:
a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario nel corso della procedura di gara;
b) allorché l’aggiudicatario non esegua il servizio in modo strettamente conforme all’offerta e al presente atto e non si conformi, entro il termine comunicato dall’amministrazione, comunque ragionevole, all’ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
c) allorché l’aggiudicatario ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l’autorizzazione del committente;
d) allorché l’aggiudicatario fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
e) allorché manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto di appalto;
f) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’amministrazione;
h) allorché l’aggiudicatario non ricostituisca la garanzia richiesta oppure una nuova garanzia, qualora la cauzione prestata sia stata già escussa in tutto o in parte o qualora il soggetto garante non sia in grado di far fronte agli impegni assunti;
i) nel caso di comportamenti dell’aggiudicataria idonei a connotare collusione con soggetti collegati al comune da rapporto organico o di dipendenza, in seguito a procedimenti promossi da qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa a carico della ditta affidataria.
In caso di inadempimento dell’aggiudicatario, anche a uno solo degli obblighi assunti, l’amministrazione, per quanto di propria competenza, mediante inoltro di lettera raccomandata A/R assegnerà all’aggiudicatario, ex art. 1545 c.c., un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine all’inadempimento. Decorso inutilmente tale termine, il contratto si intenderà risolto; l’amministrazione ha facoltà di ritenere definitivamente la
cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’aggiudicatario per il risarcimento del danno.
Si precisa che il predetto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo e non deve intendersi tassativo ed esaustivo.
Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per “forza maggiore” si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza.
In tali casi, l’aggiudicatario non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per inadempienze.
Art. 14 RECESSO
Ai sensi dell’art. 1671 del c.c., il comune può recedere dal rapporto contrattuale, anche se è stata iniziata la prestazione del servizio, nei casi di:
a) giusta causa;
b) reiterati inadempimenti della ditta affidataria;
in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi alla ditta affidataria con lettera raccomandata A/R.
In caso di recesso, la ditta ha diritto al pagamento delle prestazioni rese, purché eseguite correttamente e a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale spesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c..
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro l’aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore., curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale, entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’aggiudicatario;
b) qualora l’aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti;
c) qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
d) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il rapporto contrattuale.
Dalla data di efficacia del recesso, l’aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all’amministrazione.
In caso di recesso dell’amministrazione, l’aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c..
Art. 15 FALLIMENTO O MORTE DELL’FFIDATARIO
In caso di fallimento, il servizio si intenderà senz’altro revocato e l’amministrazione comunale provvederò a termini di legge.
In caso di morte del titolare della ditta, sarà facoltà dell’amministrazione comunale scegliere, nei confronti degli eredi o aventi causa tra la continuazione o la cessazione del contratto.
Art. 16 CONTROVERSIE: FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie non risolvibili bonariamente è competente in modo esclusivo ed inderogabile il foro di Milano.
Art. 17 NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto nel presente atto, si fa espresso e vincolante riferimento a quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia (R.D. n. 827/24, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).
L’aggiudicatario è tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e in genere di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente atto.
E’ esclusivo responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica e dell’osservanza di tutte le disposizioni legislative e delle normative che regolano i contratti collettivi di lavoro.
L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di predisporre accurati controlli sull’osservanza delle suddette norme da parte dell’aggiudicatario, potendo procedere, nel caso di inosservanza delle stesse, all’immediata risoluzione del contratto, fermo restando il diritto a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza.
Il Dirigente Dr. X. Xxxxx
Il documento è generato dal sistema Informativo automatizzato del Comune di Rozzano. La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993.