art. 36 - Informazione
SECONDO IL D.LGS. 81/2008 S.M.
E L’ACCORDO DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI PER LA FORMAZIONE DEL 21 DICEMBRE 2011
Corso di formazione Modulo aggiuntivo per “Preposti”
“Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti,
somministrati, stranieri”
Dr.ssa Xxxxx Xxxxx
art. 36 - Informazione
art. 37 – Formazione e addestramento Formazione e Informazione sono gli elementi fondamentali nelle politiche della sicurezza aziendale.
COMUNICAZIONE E D.LGS.81 /08
Il decreto legislativo 81/2008 individua nella comunicazione lo strumento principale per promuovere la cultura della sicurezza e della prevenzione nell’organizzazione del lavoro.
Il D.Lgs 81/08 pone al centro della strategia prevenzionistica l’obbligo formativo, informativo di aggiornamento e di addestramento (ove necessario).
Il D.Lgs 106/2009 ha potenziato in modo incisivo definendo in modo analitico contenuti e modalità ed individuando negli Accordi Stato Regione lo strumento di attuazione completa del dettato normativo
L’OBBLIGO FORMATIVO AL CENTRO
DELLA STRATEGIA PREVENZIONISTICA
In attuazione delle disposizioni di cui all’art 34 e 37 comma II del D.Lgs 81/08 (la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti mediante apposito accordo in sede di Conferenza Stato Regioni previa consultazione delle Parti Sociali) sono stati pubblicati gli Accordi Stato Regioni e Province autonome Trento e Bolzano, in particolare:
• L’Accordo Conferenza Stato-Regioni 21/12/2011 per la formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/08, pubblicato il 11.1.2012 ed entrato in vigore il 26.1.2012
• L’Accordo Conferenza Stato-Regioni 21/12/2011 sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione (DL.SPP) ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/08 entrata in vigore il 26.1.2012
GLI ACCORDI STATO REGIONE E LA
FORMAZIONE IN MATERIA DI
SICUREZZA
La formazione (sufficiente ed adeguata) è un processo educativo attuato al fine di trasferire ai lavoratori, agli altri enti ed ai soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale, conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda ed alla identificazione, alla riduzione ed alla gestione dei rischi;
L’adeguatezza della formazione viene dimostrata attraverso la verifica dell’apprendimento, passa attraverso i dirigenti ed i preposti (art 37 c. VII) soggetti a formazione specifica, sino a quella degli RLS (art 37 c. XI) i quali devono avere una formazione di almeno 12 h (delle 32) inerenti i rischi specifici dell’azienda nella quale svolgono la funzione
FORMAZIONE ART. 2 D.LGS. 81/2008
bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione
e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’ uso corretto di attrezzature, macchine,impianti,sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.
ART. 2 DEFINIZIONI: INFORMAZIONE ,FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
L’INFORMAZIONE (ART. 36 D.LGS. 81/08)
Provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione ….
L’informazione: COSA
CONTENUTI
• rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività
dell’ impresa in generale;
• procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
• nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli art.45 e 46
• nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e
protezione, e del medico competente
• rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta,
le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia
• pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica
• misure e attività di protezione e prevenzione adottate
L’informazione: COME
L’INFORMAZIONE (ART. 36 D.LGS. 81/08)
MODALITA’ DI COMUNICAZIONE:
Segnaletica Poster Opuscolo Spot
Prodotti multimediali
LA FORMAZIONE SPECIFICA
DI DIRIGENTI E
PREPOSTI
Art 37 c. 7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro una adeguata e specifica formazione ed aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
I contenuti della formazione di cui al presente comma
comprendono:
a) principali soggetti convolti e relativi obblighi
b) definizione ed individuazione dei fattori di rischio
c) valutazione dei rischi
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
Sanzione per la violazione per il datore di lavoro e il dirigente: arresto da 2
a 4
mesi o ammenda da € 1.200,00 ad € 5.200,00 il datore di lavoro dirigente;
• Il PREPOSTO è il garante del controllo sull’esecuzione in sicurezza del lavoro, ossia colui che sovraintende all’attività lavorativa e controlla che avvenga nel rispetto delle disposizioni aziendali e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute. Il preposto risponde penalmente per la violazione degli obblighi previsti dall’art. 19
D.Lgs 81/08
Il DIRIGENTE è il garante organizzativo della sicurezza in azienda
Entrambi sono destinatari di formazione specifica e periodicamente aggiornata (ogni 5 anni) con riferimento a (art 37 c. VII) : - principali soggetti coinvolti e relativi obblighi; - definizione ed individuazione dei fattori di rischio; - valutazione dei rischi; individuazione misure tecniche organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
FORMAZIONE PREPOSTO E DIRIGENTE
Il percorso formativo (minimo e sufficiente salvo integrazione per l’insorgere di nuovi rischi o l’introduzione di nuove procedure di lavoro) disciplinato dall’Accordo del 2011 concerne:
✓La FORMAZIONE GENERALE di base, uguale ed obbligatoria per tutti i lavoratori di tutti i settori della attività economiche;
✓La FORMAZIONE SPECIFICA articolata in corsi con ore definite per la classe di rischio in cui si presta la propria attività;
L’OGGETTO DELLA FORMAZIONE NEGLI ACCORDI STATO REGIONE DEL 2011
LAVORATORI
Lavoratore: «persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione,
... Al lavoratore ... è equiparato: ... il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento ... di alternanza tra studio e lavoro; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui alla disciplina sui lavori socialmente utili»
Rientra nella nozione anche il lavoro gratuito ossia il lavoratore che senza retribuzione, presta la propria opera “al solo fine di apprendere un mestiere un arte o una professione
I DESTINATARI DELLA FORMAZIONE IN
MATERIA DI SICUREZZA
I DESTINATARI DELLA FORMAZIONE IN
MATERIA DI SICUREZZA
LAVORATORI STRANIERI
I lavoratori stranieri rientrano in una categoria di
lavoratori considerati vulnerabili e maggiormente esposti ai rischi, poiché possono presentare difficoltà linguistiche che
non favoriscono la comunicazione
e,
alla
quindi, l’adozione di
modelli
comportamentali
orientati
prevenzione
e
alla
sicurezza.
La formazione, per poter essere sufficiente ed adeguata,deve tenere conto delle conoscenze linguistiche (cfr. art 37 c. I D.lgs81/08): ossia presuppone la previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo quando riguarda lavoratori immigrati
I DESTINATARI DELLA FORMAZIONE IN
MATERIA DI SICUREZZA
E’ quindi doveroso che i lavoratori stranieri vengano inseriti in uno
specifico programma di informazione e formazione in materia di
sicurezza e salute articolato in varie fasi:
✓Affiancamento ad altri lavoratori provenenti dalla medesima area geografica o da aree attigue aventi una maggiore dimestichezza con la lingua italiana;
✓Utilizzo di pittogrammi, disegni e rappresentazioni grafiche in sostituzione alle istruzioni scritte;
✓Specifico controllo da parte del responsabile in merito alla
LAVORATORI “SOMMINISTRATI”
Il contratto di somministrazione di lavoro definisce un rapporto di lavoro trilaterale tra:
✓l’Agenzia di somministrazione
✓l’impresa utilizzatrice
✓il lavoratore
Obblighi in materia di sicurezza
L’art. 3 – “Campo di applicazione” del D.Lgs. 81/2008 al comma 5:
Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell'utilizzatore.
Obblighi in materia di sicurezza Valutazione dei rischi: e’ a carico dell’impresa utilizzatrice
Informazione e Formazione: come previsto dall’art. 23 c. 5 del D.Lgs. 276/2003,
l’Informazione riguardante i rischi sulla sicurezza sono a carico del somministratore che può, però, prevedere con chiara indicazione nel contratto di lavoro, che venga effettuata dall’utilizzatore.
la Formazione art. 37 D.Lgs. 81/2008 c. 4:
La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro.
LAVORATORI “SOMMINISTRATI”
ll personale di nuova assunzione deve essere
avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente
o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. Ove ciò non risulti possibile, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione”
I DESTINATARI DELLA FORMAZIONE IN
MATERIA DI SICUREZZA
LAVORATORI NEO ASSUNTI
Quindi, mentre secondo quanto indicato dalle disposizioni di legge i lavoratori devono essere formati in occasione della costituzione del rapporto di lavoro e quindi sostanzialmente durante l’orario di lavoro ed a spese del datore di lavoro, secondo l’Accordo Stato-Regioni la formazione stessa deve essere impartita possibilmente anteriormente all’assunzione e, se ciò non proprio fosse possibile, contestualmente la formazione che deve essere comunque completata prima di adibire il lavoratore alla propria attività o al massimo entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione stessa.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE