UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA
|
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA
|
Convenzione per l’attivazione e il funzionamento di n. …. posizione/i di Dottorato in Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca per il Corso di Dottorato di Ricerca in ……………….., curriculum ……………….., – XXXIX ciclo, a.a. 2023/2024
tra
l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, (C.F. e P. IVA n. 12621570154), con sede in P.zza dell’Ateneo Nuovo n. 1 – 00000 Xxxxxx, rappresentata dalla Rettrice Prof.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, d’ora in avanti denominata UNIVERSITÀ;
e
……………. (C.F. e P. IVA. N……………) rappresentata dal Sig./Sig.ra……………….., nato/a a …………… il ……………, in qualità di Rappresentante Legale, d’ora in avanti denominata “SOCIETÀ”
d’ora in avanti denominate congiuntamente “PARTI” o singolarmente “PARTE”, stipulano la presente CONVENZIONE comprensiva dell’ALLEGATO che fa parte integrante e sostanziale della stessa, d’ora in avanti denominata “ACCORDO”.
PREMESSO CHE
l’UNIVERSITÀ, istituzione pubblica culturale, ha tra i suoi fini primari concorrere allo sviluppo della società attraverso la promozione culturale e civile della persona e l’elaborazione di una cultura fondata sui valori universali dei diritti umani, della pace, della solidarietà internazionale e della salvaguardia dell’ambiente. L’UNIVERSITÀ persegue tale fine attraverso l’attività di ricerca scientifica, il trasferimento e la valorizzazione dei risultati della ricerca e mediante l’istruzione superiore;
l’UNIVERSITÀ ha istituito, nell’ambito dell’offerta formativa della Scuola di Dottorato, presso il Dipartimento di ……….., il Corso di Dottorato di Ricerca in …………………... curriculum …………...;
il programma di Dottorato di Ricerca con percorso di Apprendistato di alta formazione e ricerca, (d’ora in avanti denominato “DOTTORATO IN ALTO APPRENDISTATO”) è rivolto a giovani fino ai 29 anni che:
abbiano conseguito un diploma di laurea negli ordinamenti previgenti il D.M. 3.11.1999 n. 509 o di laurea specialistica ai sensi del D.M. 3.11.1999 n. 509 o di laurea magistrale ai sensi del D.M. 22.10.2004 n. 270 o di analogo titolo accademico all’estero, equiparabile per durata e contenuto al titolo italiano e preventivamente riconosciuto dalle competenti autorità accademiche, e
siano motivati a sviluppare ulteriormente la loro educazione e formazione alla ricerca multidisciplinare;
la SOCIETÀ è interessata ad attivare presso l’UNIVERSITÀ n. …. posizione/i di DOTTORATO IN ALTO APPRENDISTATO per l’anno accademico 2023/2024, XXXIX ciclo e dichiara di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato, di non avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dal D. Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia);
l’ammissione ai programmi di DOTTORATO IN ALTO APPRENDISTATO segue le regole previste per l’ammissione ai corsi di dottorati offerti dall’UNIVERSITÀ e, per conseguire il titolo di “Dottore di Ricerca”, il dottorando in alto apprendistato è tenuto a rispettare gli obblighi formativi, superare un certo numero di esami secondo quanto previsto dallo specifico piano formativo individuale, e preparare ed esporre una tesi di ricerca;
il Collegio dei Docenti (d’ora in avanti denominato “COLLEGIO”) è responsabile del programma formativo e delle attività relative al Corso di Dottorato di Ricerca con percorso di Alto Apprendistato;
l’UNIVERSITÀ e la SOCIETÀ hanno definito i progetti formativi e ricerca del DOTTORATO IN ALTO APPRENDISTATO, (di seguito “Progetti di Dottorato”), descritti nell’ALLEGATO al presente ACCORDO;
dallo svolgimento delle attività di ricerca realizzate nell’ambito dei Progetto di Dottorato suddetto, definito in conformità al Regolamento della Scuola di Dottorato dell’UNIVERSITÀ e in accordo con il COLLEGIO, potrebbero derivare RISULTATI, degni di protezione giuridica e di valorizzazione;
per RISULTATI si intendono tutti i risultati [a titolo esemplificativo: invenzioni, domande di brevetto, brevetti, know-how, formule, processi, specificazioni, metodi, disegni, campioni, opere dell’ingegno (ad es. programmi per elaboratore, software, banche di dati, opere del disegno industriale, progetti di lavori di ingegneria etc.) dati, descrizioni tecniche, materiali, formulazioni, processi di produzione e pratiche di laboratorio] derivati dalle attività di ricerca realizzate nell’ambito del Progetto di Dottorato;
la titolarità dei RISULTATI realizzati in ambito universitario è disciplinata secondo la vigente normativa nazionale e secondo i regolamenti dell’UNIVERSITÀ in materia di proprietà intellettuale.
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
Le PARTI convengono di istituire ed attivare per l’anno accademico 2023/2024, XXXIX ciclo n…. posizione/i di DOTTORATO IN ALTO APPRENDISTATO nonché a garantirne il funzionamento, nei termini di seguito specificati.
ARTICOLO 2
Il dottorando del DOTTORATO IN ALTO APPRENDISTATO di cui al presente ACCORDO (di seguito “DOTTORANDO IN ALTO APPRENDISTATO”), dopo l’ottenimento dell’idoneità per l’immatricolazione secondo le procedure stabilite nel bando di concorso per l'ammissione al DOTTORATO IN ALTO APPRENDISTATO, dovrà effettuare l’iscrizione al Corso di DOTTORATO IN ALTO APPRENDISTATO come studente senza borsa.
ARTICOLO 3
La durata del DOTTORATO IN ALTO APPRENDISTATO sarà di tre anni, la frequenza sarà in concomitanza con l’attività lavorativa, come concordato tra la SOCIETÀ e l’UNIVERSITÀ, con possibilità di estensione fino ad un massimo di quattro anni.
ARTICOLO 4
Le attività che il DOTTORANDO dovrà svolgere sono le seguenti:
seguire i corsi avanzati previsti dal piano formativo individuale e superare i rispettivi esami;
- seguire i corsi interdisciplinari obbligatori proposti dalla Scuola di Dottorato e conseguire i relativi crediti;
svolgere l’attività di ricerca;
completare ed esporre la propria tesi di dottorato.
Per consentire al DOTTORANDO lo svolgimento del DOTTORATO IN ALTO APPRENDISTATO, le PARTI individueranno un tutore/relatore della tesi presso la SOCIETÀ e un tutore/relatore della tesi presso l’UNIVERSITÀ, d’ora in avanti denominati “TUTORI”.
I due TUTORI si impegneranno a seguire di comune accordo i lavori della tesi e a guidare il DOTTORANDO IN ALTO APPRENDISTATO per quanto riguarda il percorso formativo e l’attività di ricerca. Il coordinamento della supervisione avverrà attraverso scambi di informazioni, in conformità al presente ACCORDO, e periodici incontri.
Il DOTTORANDO svolgerà queste attività suddividendo il proprio tempo con la propria attività lavorativa presso la SOCIETÀ. Le attività di ricerca dovranno essere svolte presso SOCIETÀ e/o presso l’UNIVERSITÀ, secondo quanto concordato dai TUTORI della SOCIETÀ e dell’UNIVERSITÀ designati e in accordo con il COLLEGIO.
La SOCIETÀ si impegna ad accordare al DOTTORANDO IN ALTO APPRENDISTATO il tempo necessario a svolgere le previste attività formative e di ricerca indicate dal COLLEGIO, secondo quanto stimato idoneo dal COLLEGIO e definito nell’ALLEGATO.
ARTICOLO 5
Il DOTTORANDO potrà svolgere visite di studio e ricerca presso istituzioni internazionali riconosciute, secondo quanto concordato dai SUPERVISORI designati dalla SOCIETÀ e dall’UNIVERSITÀ e in accordo con il COLLEGIO. Le spese relative al soggiorno all’estero (fino a un massimo di 12 mesi) saranno a carico della SOCIETA’.
ARTICOLO 6
I DOTTORANDI IN ALTO APPRENDISTATO dovranno versare le tasse ed i contributi per la frequenza al Dottorato di Ricerca secondo quanto deliberato annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell’UNIVERSITÀ.
La SOCIETÀ si obbliga a corrispondere all’UNIVERSITÀ, per ogni DOTTORANDO IN ALTO APPRENDISTATO a partire dal I anno di corso, il budget per la ricerca, di cui all’art. 9 comma 4 del DM n. 226 dell’14/12/2021, pari a € 1.624,30 annui. Il budget della ricerca è dovuto anche nel caso di estensione del DOTTORATO EXECUTIVE di un anno, ai sensi dell’art.3 del presente ACCORDO.
In caso di rinuncia, decadenza, dimissioni o licenziamento del DOTTORANDO IN ALTO APPRENDISTATO intervenute durante il primo, il secondo o il terzo anno già avviato, il budget della ricerca non verrà restituito alla SOCIETA’. Tale budget sarà dovuto anche qualora il DOTTORANDO IN ALTO APPRENDISTATO sospenda temporaneamente la frequenza del DOTTORATO IN ALTO APPRENDISTATO.
Nulla è dovuto da parte dell’UNIVERSITA’.
ARTICOLO 7
La proprietà intellettuale dei risultati di ricerca derivanti dalle attività realizzate dal dottorando nell'ambito del presente ACCORDO spetta al DOTTORANDO IN ALTO APPRENDISTATO o alla SOCIETA’, nel rispetto di quanto disposto nel contratto di lavoro di ciascun DOTTORANDO IN ALTO APPRENDISTATO, oltre che nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti in materia di proprietà intellettuale delle Parti. Qualora la SOCIETA’ e l’UNIVERSITA’ fossero contitolari dei risultati realizzati nell'ambito del presente ACCORDO, concorderanno in buona fede, tramite successivi accordi, le modalità di tutela e l'utilizzo degli stessi, anche ai fini dell'eventuale brevettazione e sfruttamento commerciale, resta fermo il diritto morale del DOTTORANDO IN ALTO APPRENDISTATO e di altri eventuali autori dell'invenzione ad essere riconosciuto/i inventore/i. L'eventuale pubblicazione dei risultati di cui la SOCIETA’ e l’UNIVERSITA’ fossero contitolari sarà preventivamente concordata tra le PARTI. Tutte le pubblicazioni scientifiche eventualmente prodotte dal DOTTORANDO IN ALTO APPRENDISTATO e derivate dall'attività svolta nell’ambito del DOTTORATO IN ALTO APPRENDISTATO, oltre a indicare l’afferenza al DOTTORATO IN ALTO APPRENDISTATO di ricerca dell’UNIVERSITA’ dovranno citare il sostegno all'attività di ricerca da parte della SOCIETA’ e citare gli autori in conformità alla normativa vigente.
ARTICOLO 8
Ciascuna PARTE si impegna a non utilizzare a scopo pubblicitario il nome e/o logo dell’altra parte, fatti salvi specifici separati accordi tra le stesse PARTI.
ARTICOLO 9
Il presente ACCORDO è risolutivamente condizionato, ai sensi dell’art. 1353 c.c., al verificarsi anche soltanto di una delle seguenti ipotesi:
mancata attivazione del/dei Corsi di Dottorato di Ricerca, Ciclo XXXIX, Anno Accademico 2023/2024;
mancato avvio del bando di concorso per l'ammissione al DOTTORATO IN ALTO APPRENDISTATO;
assenza di domande di partecipazione al bando di concorso per l'ammissione al DOTTORATO IN ALTO APPRENDISTATO;
inidoneità di tutti i partecipanti al bando di concorso.
Il presente ACCORDO si intende altresì risolto in caso di decadenza, rinuncia del DOTTORANDO IN ALTO APPRENDISTATO a proseguire il DOTTORATO IN ALTO APPRENDISTATO nonché in caso di sue dimissioni o licenziamento dalla SOCIETÀ.
In tali circostanze, ciascuna delle PARTI si impegna a notificare immediatamente all’altra il verificarsi dell’evento risolutivo.
ARTICOLO 10
Il presente ACCORDO ha decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione e durata pari a quella del DOTTORATO IN ALTO APPRENDISTATO in oggetto, incluso l’eventuale prolungamento di cui all’art.3
ARTICOLO 11
Alla PARTE che ospita il DOTTORANDO IN ALTO APPRENDISTATO competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. Il personale delle PARTI ed il DOTTORANDO IN ALTO APPRENDISTATO sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti ed alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso le sedi di svolgimento delle attività del DOTTORATO IN ALTO APPRENDISTATO, osservando quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e, in particolare, gli obblighi dell’art. 20 del citato decreto, oltre che le indicazioni fornite dai Responsabili – RSPP delle strutture ospitanti.
ARTICOLO 12
A tutela del DOTTORANDO IN ALTO APPRENDISTATO, l’UNIVERSITÀ ha stipulato le seguenti coperture assicurative:
Polizza “Responsabilità Civile verso Terzi” – - RCT/O: – AXA Assicurazioni S.p.A - Numero polizza: 406376720 in vigore dalle 24.00 del 31/12/2020 alle 24.00 del 31/12/2025;
Polizza infortuni è la n. 400260064 in corso con GENERALI ITALIA S.P.A., periodo di validità dal 30/09/2020 al 24 del 30/09/2025.
La SOCIETÀ dichiara di stipulare adeguata polizza assicurativa in fase di immatricolazione dei dottorandi con percorso in Alto Apprendistato.
Le PARTI si obbligano, alla scadenza delle suddette polizze, a reiterare le coperture assicurative per le suddette tipologie di rischio, riservandosi di apportare variazioni – ove necessario – alle condizioni normative ed ai massimali assicurati ed a comunicare all’altra PARTE copia di detta polizza.
L’UNIVERSITÀ garantisce altresì:
la copertura assicurativa del DOTTORANDO IN ALTO APPRENDISTATO contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, con il sistema della copertura assicurativa per conto dello Stato, ai sensi e nei limiti del D.P.R 567/1996 e ss.mm.ii. Si precisa che detta copertura opera solo per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche e di lavoro, con esclusione degli infortuni, come quelli in itinere, non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l’obbligo di legge (cfr. Circolare INAIL n. 28 del 23 aprile 2003);
la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL ai sensi del D.P.R. 1124/1965 e ss.mm.ii., al proprio personale Docente, Ricercatore e Tecnico coinvolto nel presente ACCORDO.
La SOCIETÀ garantisce altresì la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL al proprio personale, ivi compreso il proprio personale dipendente ammesso al DOTTORATO IN ALTO APPRENDISTATO. (Posizione INAIL n. ).
In caso di infortunio avvenuto durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente ACCORDO, si conviene che la PARTE presso la quale è avvenuto il fatto si impegna a segnalare l’evento immediatamente all’altra PARTE ai seguenti indirizzi/contatti:
Università degli Studi di Milano-Bicocca – Ufficio Legale, P.zza dell’Ateneo Nuovo n. 1 – 00000, Xxxxxx; tel. 00.00000000; e-mail: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx; PEC: xxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx;
b. (compilare)
Resta inteso che l’esistenza di dette polizze non pregiudica l’esercizio di eventuali azioni di responsabilità, di danno e di rivalsa verso terzi.
ARTICOLO 13
Le PARTI si impegnano a modificare i contenuti dell’ALLEGATO al presente ACCORDO solo previo accordo scritto ed a condizione che non venga compromessa la qualità e sostenibilità del DOTTORATO IN ALTO APPRENDISTATO.
ARTICOLO 14
Il presente ACCORDO è regolato dalla legge italiana. Le PARTI si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall’interpretazione, dall’applicazione e/o alla validità del presente ACCORDO. In caso non sia possibile raggiungere una definizione amichevole della vertenza, le predette controversie saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
ARTICOLO 15
Le PARTI si impegnano a trattare i dati personali emergenti dalle obbligazioni di cui al presente ACCORDO unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del medesimo. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento 679/2016/UE, del X.X.xx. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dei provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana. In relazione ai rapporti in tema di “data protection” intercorrenti tra le due strutture delle PARTI e le modalità operative di gestione dei diversi trattamenti, ciascuna PARTE agisce come Titolare autonomo per gli adempimenti di propria competenza. Per le operazioni di trattamento le PARTI garantiscono che queste saranno svolte da soggetti debitamente autorizzati e formati all’assolvimento di tali compiti, debitamente nominati Responsabili o autorizzati al trattamento, e con mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono e a evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
ARTICOLO 16
Il presente ACCORDO è stato oggetto di specifico esame e negoziazione tra l’UNIVERSITÀ e la SOCIETÀ. Non trovano pertanto applicazione le disposizioni previste dagli articoli 1341 e 1342 c.c., avendo le Parti piena e consapevole conoscenza di tutti gli impegni ed obblighi rispettivi, che sono stati valutati ed assunti in piena libertà ed autonomia.
ARTICOLO 17
Il presente ACCORDO è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il “Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD” e s.m.i.; non è soggetto all’imposta di bollo ai sensi dell’art. 1, commi 353 e 354 della L. 23 dicembre 2005 n. 266 ed è assoggettato a registrazione in caso d’uso, a cura e spese della Parte richiedente, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e xx.xx.
Milano, (data della firma digitale)
Per l’Università degli Studi di Milano-Bicocca Per
LA RETTRICE IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
X.xx digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs.82/2005 X.xx digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs.82/2005
ALLEGATO – Schema di Piano formativo individuale (PFI)
PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE
DOTTORATO IN APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA
Corso di Dottorato di Ricerca in ……………………., curriculum ………………….
SEZIONE 1 – DATORE DI LAVORO
Ragione sociale:
Sede legale:
Sede operativa interessata:
Codice fiscale:
Partita IVA:
Telefono:
e-mail o PEC:
Fax:
CCNL utilizzato:
Rappresentante legale del datore di lavoro
Nome e cognome:
Codice fiscale:
Tutor aziendale
Nome e cognome:
Codice fiscale:
Telefono:
e-mail:
Inquadramento previsto per l’apprendista
indicare tipologia contratto:
inquadramento professionale di partenza:
inquadramento professionale d’arrivo:
numero ore settimanali:
retribuzione lorda annuale:
retribuzione netta mensile:
SEZIONE 2 – ISTITUZIONE FORMATIVA
Università degli Studi di Milano - Bicocca
Sede legale: Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – 00000 Xxxxxx
Sede operativa di frequenza:
Codice fiscale: 12621570154
Partita IVA: 00000000000
Telefono: 00.00000
e-mail o PEC: xxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
Rappresentante legale dell’Università
Rettrice: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Codice fiscale: XXXXXX00X00X000X
Tutor universitario (docente facente parte del Collegio Docenti)
Nome e cognome:
Telefono:
e-mail:
SEZIONE 3 – DURATA E ARTICOLAZIONE ANNUA DELLA FORMAZIONE INTERNA ED ESTERNA
In questa sezione vanno inserite le competenze ovvero le discipline in cui si articola il percorso formativo, indicando la ripartizione delle ore di formazione interna ed esterna.
Titolo/Argomento della Tesi: in inglese o bilingue (inglese o bilingue):
Abstract Progetto (inglese o bilingue);
Ore di formazione esterna (in Università): si considerano obbligatorie le ore didattica interdisciplinare previste dalla Scuola di Dottorato
Esami obbligatori (eventuali):
Durata del progetto: mesi 36
Data avvio prevista: 1 Novembre 2023
Data fine prevista: 31 Ottobre 2025
Pag. 6 di 6