CONTRATTO DI COMODATO MODALE
CONTRATTO DI COMODATO MODALE
Stipulato oggi , in Lacchiarella TRA:
Il Sig.
nato a
il
residente in Lacchiarella –
via CF._
nato a il - comodatario –
E:
la dott.ssa in nome e per conto del comune di Lacchiarella – Piazza Risorgimento
C.F. - comodante
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1- Il Comune di Lacchiarella (d'ora in poi chiamato comodante), consegna al sig. (d'ora in poi chiamato comodatario), perché se ne serva, per l'uso consentito per dal comodato d’uso modale, il seguente bene:
Alloggio di proprietà comunale ubicato in xxx Xxxxxx, 0 come dall’unità planimetrica (allegato A) individuato catastalmente al foglio n. 8 particella 100, Sub 1, categoria A7, Classe 2 per una rendita catastale di € 477,72.
2 - Il Comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente per il seguente scopo: abitazione per sé e per coloro che compongono il suo nucleo familiare al momento dell'assegnazione, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti.
3 - La durata è fissata in anni uno (1) con decorrenza dalla data di stipula del contratto, con possibilità di rinnovo su espressa determinazione dell’amministrazione comunale. Alla scadenza del termine convenuto il comodatario è obbligato a restituire l'immobile oggetto del presente contratto. Se però durante il termine convenuto sopravviene un urgente e imprevisto bisogno al comodante questi può esigerne la restituzione con preavviso di almeno tre mesi. Il domicilio del comodatario viene eletto, ai fini di questo contratto, all'indirizzo dell'immobile ceduto in comodato. L'assegnazione in comodato può essere revocata con atto del Comune per i seguenti ulteriori casi:
- inadempimento degli obblighi previsti nel presente contratto, a seguito di almeno 2 inadempienze contestate per iscritto;
- perdita dei requisiti di assegnazione previsti dal bando;
- impossibilità per l'assegnatario di eseguire le prestazioni di cui al successivo punto 9.
In tutti i casi sopra previsti, il comodante è esonerato dal ricercare soluzioni alternative per l'ex comodatario.
4 - Il comodatario è tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e non può concedere a terzi il godimento della stessa, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.
5 - Il comodatario è costituito custode dell'immobile oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il comodante e i terzi dei danni causati per sua colpa da spandimento di acque, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile.
6 - Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario restano acquisite al comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del comodante salvo sempre per il comodante il diritto di pretendere dal comodatario il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti. la mutata destinazione d'uso dei locali o l'esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del
comodatario. Il silenzio o l'acquiescenza del comodante al mutamento d'uso pattuito, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi
effetto a favore del comodatario.
7 -Sono a carico del comodatario le spese per servirsi della casa: manutenzione ordinaria, riscaldamento, utenze: acqua, energia elettrica, gas, raccolta rifiuti solidi urbani; egli ha diritto al rimborso se trattasi di spese straordinarie, necessarie ed urgenti eseguite direttamente solo con il consenso dell'Amministrazione Comunale.
8 – Il comodante è esonerato dal comodatario da ogni qualsiasi responsabilità per danni che allo stesso potessero derivare dal fatto, omissione o colpa di terzi in genere.
9. Il comodatario a fronte del presente comodato d'uso modale, s’impegna ad effettuare la custodia del palazzo comunale in particolare assicurando i seguenti adempimenti:
a) custodia e controllo della sede municipale dal lunedì al sabato durante l’orario di chiusura degli uffici e reperibilità telefonica, con obbligo di presentarsi, nei casi di comprovata urgenza, nel minor tempo possibile al di fuori dei suddetti orari;apertura e chiusura delle porte di ingresso principale non temporizzate
b) conservazione delle chiavi della sede municipale
c) al momento della chiusura: spegnimento delle luci e chiusura delle finestre
c) apertura e chiusura del cancello carraio di Via Isonzo
d) pulizia del cortile retrostante il Palazzo Comunale e cura delle aiuole insistenti nell'area
e) inserimento e disattivazione dell'allarme antintrusione solo nel caso in cui ci fosse un guasto nel sistema automatizzato e, se richiesto, nei casi di emergenza;
f) segnalazione, nel caso in cui si evidenziassero inconvenienti di qualsiasi natura ovvero nei casi di particolare ed indifferibile urgenza, all'operaio reperibile;
g) apertura e chiusura degli accessi non temporizzati alla sede municipale negli orari di servizio e negli orari comunicati dall’ Amministrazione sulla base di specifiche esigenze;
h) Intervento di verifica ed eventuale spegnimento, qualora entrasse in funzione l'impianto sonoro anti intrusione degli uffici Comunali previa consegna, da parte del Comodante, del codice di gestione impianto;
i) segnalare eventuali inconvenienti e/o danni, irregolarità o violazioni delle norme che regolano la concessione dei locali e l'uso delle attrezzature da parte degli utenti;
l) segnalare tempestivamente all’ Ufficio Tecnico e/o alla Polizia locale qualsiasi inconveniente relativo allo stato dell'immobile, ai beni in esso contenuti e al funzionamento degli impianti;
m) disponibilità all’apertura del palazzo comunale in occasione di manifestazioni promosse dal comune in orari e tempi che verranno comunicati con congruo anticipo dall’ dell’amministrazione comunale.
La presenza quotidiana nella struttura come custode e la reperibilità telefonica in caso di assenza, dovrà essere garantita a mezzo di altro familiare maggiorenne, senza oneri per il comodante. Della sostituzione dovrà essere data preventiva comunicazione al comodante per l'espressione dell'assenso.
10 - L'alloggio viene consegnato in comodato gratuito al comodatario a far data dalla stipula del presente contratto e da tale data decorrono gli obblighi meglio indicati nel punto precedente.
11. Il comodatario è libero di lasciare l'alloggio dandone comunicazione scritta all' Amministrazione Comunale, con un preavviso di 90 giorni.
12 - L'attività di custodia che il comodatario deve eseguire rispetto al godimento dell'immobile messo a disposizione dal comodante costituisce attività accessoria la cui consistenza non è tale da snaturare il rapporto contrattuale di comodato. In ogni caso tale attività non comporta il sorgere di alcun rapporto di dipendenza nei confronti del Comune.
13 - Le spese di registrazione del presente atto sono a carico del Comodatario.
14. AI termine del comodato, l'alloggio dovrà essere riconsegnato in buono stato di manutenzione nonché libero da mobili e suppellettili. In caso contrario provvederà il Comodante a sua cura, con spesa a carico dell'ex comodatario. la verifica dello stato di conservazione e manutenzione dell'alloggio è effettuata in contraddittorio tra il comodatario e l'Ufficio Tecnico Comunale.
15 - È fatto espresso divieto di cessione di contratto, senza consenso scritto del comodante. Il comodatario potrà servirsi dell'immobile solo per l'uso determinato dal contratto; in caso contrario il comodante potrà richiedere immediata restituzione dell'immobile, oltre al risarcimento del danno.
16 - Per quanto non previsto si rinvia al codice civile all'articolo 1803 e seguenti Codice Civile. letto, approvato e sottoscritto.
Il comodante Il comodatario
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c. si approvano specificatamente le seguenti clausole: 5,6,7, 8, 9, 10, 11, 12 ,14,15.
Per accettazione Il comodatario