CONVENZIONE DI TIROCINIO IN
CONVENZIONE DI TIROCINIO IN
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PERL’ORIENTAMENTO
N. /
(ai sensi della D.G.R. n. 7763 del 17/01/2018 “Indirizzi regionali in materia di tirocini” – disposizioni attuative, ai sensi del D . Lgs 77/05, della Legge 107/15, art. 1 commi 33-34 e relative linee guida così come modificata dalla Legge 145/18 e normativa conseguente)
TRA
l’istituzione scolastica Liceo Ginnasio Statale “Xxxxxxx Xxxxx – di seguito denominato “soggetto promotore” -, con sede in Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx 0, Codice Fiscale 80003300193, rappresentata dal Dirigente Scolastico Xxxxx Xxxxxx Xxxxx nata a Cremona il 13/03/1965 codice fiscale XXXXXX00X00X000X.
e
[inserire denominazione azienda ospitante] – di seguito denominato “soggetto ospitante” -, con sede legale in [inserire indirizzo completo], codice fiscale [inserire codice fiscale], Partita IVA [inserire codice fiscale], rappresentato/a dal/la sig./sig.ra [inserire nominativo e dati del soggetto avente legale rappresentanza per la sottoscrizione della convenzione], nato a [inserire luogo di nascita], il [inserire data di nascita], codice fiscale [inserire codice fiscale],
PREMESSO CHE:
la Giunta della Regione Lombardia, con deliberazione n. 7763 del 17/01/2018, ha approvato gli “Indirizzi regionali in materia di tirocini – disposizioni attuative” (di seguito denominati “Indirizzi regionali”), ai sensi dei quali è possibile svolgere, nel territorio regionale, tirocini curriculari:
⮚ promossi da uno dei soggetti indicati al paragrafo 2.1 “Soggetti promotori”,
⮚ a beneficio di soggetti rientranti nelle tipologie indicate al punto “Tirocini curriculari” delparagrafo 1 “Oggetto, ambito di applicazione e definizioni”,
⮚ svolti presso i soggetti indicati al paragrafo 2.2 “Soggetti ospitanti” e rispondenti ai requisiti indicati al medesimo paragrafo,
⮚ attuati sulla base e nel rispetto delle disposizioni contenute negli Indirizzi regionali e nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
tali tirocini curriculari non costituiscono rapporti di lavoro, bensì una metodologia didattica volta ad offrire, a studenti iscritti e frequentanti un percorso di istruzione o di istruzione e formazione, un’esperienza formativa ed orientativa finalizzata all’acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell’ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolta al di fuori del periodo del calendario scolastico.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1 DEFINIZIONE DEL TIROCINIO
1. Il soggetto Ospitante si impegna ad accogliere, soggetti in possesso dei requisiti previsti dagli indirizzi regionali, di seguito denominati “tirocinanti", per lo svolgimento di tirocini curricolari finalizzati all’acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorsoscolastico/formativo dagli stessi frequentato e, in particolare, per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati in ogni Progetto Formativo Individuale di cui al successivo art. 2.
2. Nel corso del periodo di durata della presente convenzione, di cui al successivo art. 7, il soggetto promotore può concordare con il soggetto ospitante l'attivazione di uno o più tirocini curricolari definiti ciascuno di essi mediante uno specifico Progetto Formativo Individuale. L'attivazione contemporanea o progressiva dei tirocini è subordinata all'accertamento da parte del soggetto promotore e del soggetto ospitante delle condizioni previste dalle norme vigenti all'atto dell'attivazione di ciascun tirocinio.
3. Entro il periodo di vigenza della presente convenzione, di cui al successivo art. 7:
a) ogni tirocinio avrà la durata e sarà svolto nell’arco temporale definito nel singolo Progetto Formativo Individuale e si considererà sospeso in caso di malattia o infortunio, astensione obbligatoria per maternità, ai sensi della normativa vigente oaltre cause gravi non dipendenti dalla volontà del tirocinante;
b) la durata di ogni tirocinio può essere prorogata, entro i limiti massimi previsti dagli ordinamenti di studio, previo accordo tra le parti, fermi restando tutti gli obblighi definiti dalla presente e dall'allegato Progetto Formativo Individuale ed acquisita, da parte del soggetto promotore, la disponibilità del tirocinante o di chi eserciti la patriapotestà se minorenne.
ARTICOLO 2
PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE
1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Formativo Individuale sottoscritto dalle parti e reso noto al tirocinante.
2. Ogni Progetto Formativo Individuale costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 3 e, in particolare, la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art. 6.
ARTICOLO 3
LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO
1. Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante indicati nei singoli Progetti Formativi Individuali. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del tutor indicato nel Progetto Formativo Individuale, previa comunicazione alle parti.
2. Ogni tutor designato dal soggetto promotore nel rispetto dei requisiti indicati negli Indirizzi regionali collabora alla stesura del Progetto Formativo Individuale, si occupa dell’organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e del raccordo con gli organi dell'Istituzione scolastica/formativa frequentata dal tirocinante ai fini della valutazione relativa all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso scolastico/formativo ai sensi dei singoli Progetti Formativi Individuali.
3. Il tutor designato dal soggetto ospitante, nel rispetto degli Indirizzi regionali e sentito il soggetto promotore e per ogni Progetto Formativo Individuale, è responsabile dell’attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.).
4. La valutazione e certificazione dei risultati dell’attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell’ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.
ARTICOLO 4
DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE
1. Le parti concordano che ogni tirocinante:
a) è tenuto a svolgere le attività previste dal proprio Progetto Formativo Individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l’ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell’attività di tirocinio con l’attività del datore di lavoro;
b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare frequentare le attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/2008 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e s.m.i.;
c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante.
2. Le parti concordano altresì che a favore dei tirocinanti:
indicare l’opzione:
il soggetto ospitante corrisponderà a titolo di un’indennità/rimborso di partecipazione un importo nella misura e con le modalità indicate nel Progetto Formativo Individuale;
⊠ non è prevista alcuna indennità/rimborso di partecipazione.
ARTICOLO 5 GARANZIE ASSICURATIVE
1. Ogni tirocinante è assicurato:
a) presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal soggetto promotore, ai sensi dell’art. 190, comma 2, del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.
b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal
soggetto promotore.
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.
ARTICOLO 6
MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
1. Preso atto che ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/2008 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, e s.m.i. i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stessodecreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, le parti si impegnano a farsi caricodelle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:
a) “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011:
• formazione generale: erogazione a carico del soggetto promotore per un totale di 4ore;
• formazione specifica: erogazione per un totale minimo di 4 ore1, secondo le modalità di cui alla allegata procedura “Gestione della formazione di cui all’Accordo Stato– Regioni 21 Dicembre 2011 per alunni impegnati nelle esperienze di “Alternanza Scuola-Lavoro”2;
b) gli obblighi di cui all’art. 41“Sorveglianza sanitaria” del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
sono a carico del soggetto ospitante se previste dal proprio DVR.
c) gli obblighi di cui agli artt. 36 e 37 “Informazione ed Addestramento dei lavoratori” delD.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono a carico del soggetto ospitante.
ARTICOLO 7
DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO
1. La presente convenzione ha validità dal al e siapplicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza fino alla conclusione di questo comprese le eventuali sospensioni e proroghe, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative.
2. Relativamente a ciascun tirocinio attivato, per ciascuna delle parti firmatarie sono causa direcesso dagli obblighi sottoscritti con la presente convenzione le seguenti fattispecie:
a) il comportamento del/dei tirocinante/i tale da far venir meno le finalità del progetto formativo;
b) il mancato rispetto da parte del soggetto ospitante degli obiettivi del Progetto Formativo Individuale o il mancato effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante;
c) la sostituzione da parte del soggetto ospitante del tutor indicato nel Progetto Formativo Individuale in assenza di preventiva informazione al soggetto promotore;
3. Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all’altra parte e al tirocinante coinvolto via e-mail o via fax e avrà effetto entro le 24 ore dal ricevimento della relativa comunicazione.
1 Per aziende in settori a rischio medio/alto, si fa riferimento alle CONDIZIONI PARTICOLARI previste al punto 4 dall’Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011 riguardante la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D. Lgs. 81/2008 e smi. Tale punto 4 concernente l’“Articolazione del percorso formativo dei lavoratori e dei soggetti di cui all’art. 21, comma 1 del
D. Lgs. 81/2008”, prevede come CONDIZIONE PARTICOLARE che i lavoratori di aziende, a prescindere del settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che prevedano la presenza anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.
2
Il Soggetto ospitante sottoscrivendo la procedura “Gestione della formazione di cui all’Accordo Stato–Regioni 21 Dicembre 2011 per alunni impegnati nelle esperienze di “Alternanza Scuola- Lavoro” allegata, quale parte integrante e sostanziale alla presente convenzione tra Soggetto promotore e Soggetto ospitante, riconosce la formazione specifica rischio basso erogata dal Soggetto promotore. Il Soggetto ospitante altresì, s’impegna affinchè il tirocinio in Alternanza Scuola Lavoro non comporti per il tirocinante esposizione a fattori di rischio medio/alto; in caso contrario s’impegna fin d’ora a fornire la formazione specifica coerente e mancante rispetto alla formazione professionale in possesso del tirocinante stesso, secondo le modalità previste sempre dall’Accordo Stato–Regioni 21 Dicembre 2011.
4. Il recesso riferito ad un singolo tirocinio non può dare luogo al recesso dagli obblighi sottoscritti e riferiti ad altri tirocini attivati né impedire l'attivazione di ulteriori tirocini ai sensi dell'art. 1 comma 2 della presente convenzione.
Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi dicui alla D.G.R. n. 7763 del 17/01/2018.
IL SOGGETTO OSPITANTE IL SOGGETTO PROMOTORE
[inserire denominazione soggetto ospitante] LICEO GINNASIO XXXXXXX XXXXX
[inserire nome cognome firmatario] La Dirigente Scolastica Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxx
Allegati:
Procedura “Gestione della formazione di cui all’Accordo Stato–Regioni 21 Dicembre 2011 peralunni impegnati nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO)”
Gestione della formazione di cui all’Accordo Stato–Regioni 21 Dicembre 2011 per alunni impegnati nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO)
REV. | DESCRIZIONE | REDATTO Datore di Lavoro Scuola | DATA | APPROVATO Datore di Lavoro Azienda ospitante | Data |
00 | Prima stesura | 31/01/2017 | |||
01 | Seconda stesura | 13/11/2018 | |||
02 | Terza stesura | 22/01/2019 |
Responsabilità
Datore di Xxxxxx (Dirigente Scolastico) – il datore di lavoro assicura che ciascun alunno impegnato nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, ai sensi dell’art.37, comma 2 del D. Lgs. 81/2008 nr.81 e smi, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti edoveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione eprotezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda; come prescritto dall’art.37 del
D. Lgs. 81/2008 e smi stesso.
Azienda/Ente ospitante – Azienda/Ente che accoglie gli studenti impegnati in PCTO che implica come CONDIZIONE PARTICOLARE di accoglienza, che gli stessi non svolgano mansioni operative o che prevedano la loro presenza anche saltuaria in reparti produttivi. In tale modo la formazione menzionata potrà essere erogata dalla Scuola di provenienza, in funzione del rischio basso come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011.
R.S.P.P. scuola – Elabora la presente procedura di sicurezza in accordo con il Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico) della Scuola di provenienza.
Datore di Lavoro ed R.S.P.P. Azienda/Ente ospitante – Verificano la presente procedura di sicurezza, la approvano e provvedono a completare la informazione sui rischi specifici della propria Azienda/Ente, nominando all’interno dell’organico del proprio personale almeno una figura (nominata “Tutor”) preposta allainformazione degli alunni, nonché al loro addestramento, da attestarsi con apposita documentazione.
Tutor – Preposto dell’Azienda/Ente ospitante che dovrà affiancare gli alunni impegnati nei PCTO, al fine di informare gli stessi sui rischi specifici dell’Azienda/Ente, nonché per fornire l’adeguato addestramento. Il Tutor risulterà anche essere il responsabile degli alunni all’interno dell’Azienda/Ente ospitante, dovrà verificare sull’operato degli stessi ed assicurarsi che non svolgano mai funzioni operative ma unicamente in affiancamento a personale interno.
Modalità operative
Il Datore di Xxxxxx (Dirigente Scolastico) provvede alla formazione degli alunni coinvolti nei PCTO, anche con modalità e-learning, tramite propri docenti interni o esperti esterni incaricati, dotati dei requisiti minimi per formatori di cui al Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 riguardante i “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro”.
Secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011, si prevedono 4 ore di formazione sui concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro e 4 ore di formazione specifica, con particolare riferimento ai rischi particolari delle mansioni che gli alunni dovranno svolgere presso le Aziende/Enti ospitanti, nonché le relative misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristiche degli ambienti di lavoro in questione.
Si specifica che, come prescritto al paragrafo 4 dell’Accordo Stato- Regioni del 21 Dicembre 2011, la condizione particolare imposta alle Aziende/Enti ospitanti dalla presente procedura, ovvero di divieto di svolgimento di mansioni operative nonché di presenza anche saltuaria nei reparti produttivi per gli Alunni, comporta per la Scuola di provenienza l’erogazione di formazione individuata per il rischio basso.
Il Datore di lavoro dell’Azienda/Ente ospitante, provvederà ad affiancare agli alunni coinvolti un Tutor avente il compito di informare gli stessi sui rischi specifici della propria azienda/ente, nonché al loro addestramento sulle attività da effettuare. Si specifica in ogni caso che tali attività dovranno sempre e comunque essere compiute in affiancamento al Tutor stesso e che in ogni caso non comprenderanno:
- Svolgimento di mansioni operative;
- Contatto in solitario con clienti, fornitori o semplicemente utenti delle Aziende/Enti ospitanti;
- Transito anche saltuario, in reparti operativi.
L’effettuazione di una qualsiasi attività od operazione che possa far considerare “medio od alto”, il livello di esposizione al rischio da parte degli alunni coinvolti nei PCTO, comporterà da parte dell’Azienda/Ente ospitante il completamento della formazione specifica secondo quanto specificato dall’ dell’Accordo Stato- Regioni del 21 Dicembre 2011 (ulteriori 4 ore per il rischio medio, piuttosto che 8 ore per il rischio alto.
Il Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico) provvederà a trasmettere al Datore di Lavoro dell’Azienda/Ente ospitante, l’attestato di avvenuta formazione di ogni studente che verrà accolto.
Con la firma del presente documento il Datore di Lavoro dell’Azienda/Ente ospitante dichiara di accettare le condizioni descritte nella procedura e di farsi carico della necessaria attività di informazione ed addestramento da rivolgere agli alunni ospitati, come disposto dall’art.37 del D. Lgs. 81/2008 e smi e del relativo aggiornamento del proprio Documento di Valutazione dei Rischi.