CAPITOLATO DI GARA
Per l’affidamento gestione del servizio socio – educativo alla prima infanzia asilo nido intercomunale “Il Xxxxxx Parlante”.
Periodo: 4 anni educativi 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020
CODICE CIG: 67504832CC
ART. 1 - SOGGETTI
Soggetto appaltante: Comune di Allerona in qualità di capofila per il progetto di gestione dell’Asilo Nido Intercomunale “Il Xxxxxx Parlante”, sito in Allerona – Via X. Xxxxxxxx.
Soggetto gestore: l’aggiudicatario della presente gara di appalto.
Art. 2 - OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO
L’affidatario è tenuto a gestire il servizio educativo e sociale per la prima infanzia con proprio personale, nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale, regionale e zonale, nonché nel rispetto del progetto educativo ed organizzativo presentato in sede di gara. In generale, il servizio educativo richiesto, per bambini dai 12 ai 36 mesi, per 7,30 ore giornaliere da eseguirsi nell’edificio di proprietà del Comune di Allerona sito in Xxx X. Xxxxxxxx, comprende:
✓ l’offerta di un servizio educativo inteso come luogo di formazione, di cura e di socializzazione nella prospettiva di consentire al bambino il raggiungimento del benessere psicofisico e dell’armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, motorie e relazionali, medianti interventi che favoriscano l’autonomia del bambino, assicurando un’attenta vigilanza, le necessarie cure igieniche, la predisposizione dell’ambiente e la scelta delle proposte educative adeguate alle varie fasi di sviluppo e in rapporto alle diverse fasce di età dei bambini;
✓ il sostegno alle capacità educative dei genitori, favorendo la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori, fornendo altresì le dovute informazioni, assicurando un dialogo costante e la continuità educativa, anche mediante incontri con le famiglie dei bambini a livello individuale, di gruppo o assembleari;
✓ la destinazione di particolare cura all’ambientamento del bambino, provvedendo ad un inserimento graduale per consentire un favorevole adattamento al nuovo ambiente. Nel primo periodo l’educatore instaurerà un rapporto individualizzato in modo che il bambino si abitui gradatamente al nuovo ambiente e alla nuova figura di riferimento, secondo modalità concordate dagli educatori con i genitori. L’affidatario può realizzare attività ulteriori in correlazione al servizio affidato e qui disciplinato, purché compatibili;
✓ il servizio educativo, la cura, l’assistenza e l’igiene personale del bambino, il prelievo dei pasti preparati presso l’adiacente cucina della scuola per l’infanzia, la distribuzione e assistenza pasti, il servizio di lavanderia e rigovernatura, di igiene e pulizia dei locali, la fornitura dei materiali ludico
– didattici e fornitura di tutti i prodotti necessari alla pulizia ed igiene degli ambienti e attrezzature quali biancheria e suppellettili;
✓ il coordinamento pedagogico dei servizi secondo le disposizioni dell’art. 18 della L.R. dell’Umbria n. 30/2005;
✓ il sostegno alle famiglie nell’attività genitoriale con organizzazione di momenti di incontro tra nido e famiglia comprendenti feste, gite, laboratori, riunioni, colloqui individuali;
✓ le attività integrate con le scuole dell’infanzia dei Comuni limitrofi al fine di assicurare la continuità educativa.
Il tutto dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle normative di settore vigenti. La struttura asilo nido ha una capacità ricettiva massima di 24 posti.
Il Concessionario ha facoltà di ampliare la proposta di servizi offerti tramite attività integrative che coinvolgano altre fasce di età.
ART. 3 - CALENDARIO DI FUNZIONAMENTO
Il servizio sarà aperto dal 1° settembre al 30 giugno di ogni anno, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 15,30 e seguirà il calendario scolastico regionale per le chiusure natalizie, pasquali e festive. Le famiglie potranno scegliere tra un modulo antimeridiano 8/13 senza pasto o integrato 8/15,30 con pranzo.
ART. 4 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL SOGGETTO GESTORE
1. La gestione deve essere effettuata nel pieno rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento, dei regolamenti di Ambito e/o di Zona e del Regolamento di Gestione dell’Asilo Nido Comunale approvato dall’Amministrazione Comunale.
2. Il gestore garantisce che il servizio oggetto dell’appalto venga svolto da personale professionalmente idoneo e capace, ed in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. dell’Umbria n. 30/2005.
3. Deve essere garantita la presenza del seguente personale:
a. educatori con funzioni educative ai sensi dell’art. 17 della L.R.30/2005;
b. operatori addetti ai servizi generali;
c. coordinatore pedagogico.
4. Il rapporto numerico massimo personale/bambino deve essere quello previsto dalla normativa regionale.
5. La stabilità del personale educativo al fine di limitare nella misura massima possibile l’avvicendamento dello stesso durante l’anno educativo, la sostituzione tempestiva delle assenze del personale.
6. Il gestore, oltre al personale permanentemente adibito ai servizi educativi, dovrà tenere a disposizione un numero adeguato di educatori/operatori, aventi le caratteristiche professionali necessarie, per garantire eventuali il gestore dovrà comunicare al Comune di Allerona l’elenco nominativo del personale educativo sostituzioni del personale temporaneamente assente, in modo da garantire il rispetto del rapporto numerico di legge.
7. Prima dell’inizio dell’anno educativo impiegato ed il piano di lavoro con la specifica delle ore di presenza. Tale personale non dovrà, di norma, essere sostituito per tutta la durata dell’anno scolastico salvo che per cause di forza maggiore. Al fine di garantire la continuità del servizio il gestore si impegna ad evitare il turn over del personale per tutta la durata dell’appalto.
8. Il personale, fermo restando il rispetto delle competenze di indirizzo e la massima collaborazione con il responsabile dell’Ente, presta il proprio lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti dell’Ente committente e risponde del proprio operato esclusivamente al gestore.
9. Il gestore dovrà provvedere alla rilevazione delle presenze del personale e dovrà fornire, a richiesta del Comune, i tabulati delle presenze al fine della verifica del rispetto dei piani di lavoro.
10. Il gestore è tenuto a garantire la formazione continua del personale nonché l’attività di programmazione e di aggiornamento per un numero minimo di 120 ore annue riferite al singolo educatore, documentabili a richiesta dell’Ente.
11. Il gestore è responsabile esclusivo della gestione del proprio personale ed è tenuto a comunicare al medesimo tutte le obbligazioni derivanti dal contratto stipulato.
12. Viene riconosciuta al gestore la possibilità di ampliamento della fascia di utenza con l’offerta di attività integrative rivolte all’infanzia nonché altri servizi integrativi e ricreativi rivolti ai bambini da 12 a 36 mesi.
13. Il gestore è l’esclusivo responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica degli operatori addetti al servizio affidato di cui al presente Capitolato.
14. Il gestore è tenuto al rispetto delle norme relative alla sicurezza, in base alle prescrizioni del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; a tal fine dovrà presentare all’Amministrazione comunale il piano operativo della sicurezza relativo alle attività da esso svolte nell’ambito del servizio oggetto dell’appalto, nonché le attestazioni previste dal nuovo T.U. sulla sicurezza D. Lvo 81/08. Tale piano deve contenere almeno l’individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per i lavoratori e gli utenti, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso d’incendio o altre calamità) oltre all’indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze.
15. Il gestore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti e dovrà rispettare tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci.
16. E’ fatto carico allo stesso di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque da lui dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro adempimento di legge stabilito per il personale stesso. Il mancato rispetto di tali disposizioni e di ogni obbligo retributivo e tributario formalmente accertato consente all’Amministrazione Comunale di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di risolvere il contratto.
17. Al fine di assicurare la continuità del servizio e dell’occupazione lavorativa, l’affidatario è tenuto ad assumere, mediante passaggio diretto ed immediato, il personale non comunale delle imprese cessanti, attualmente affidatarie dei servizi integrativi educativi, ausiliari.
18. Il gestore deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative alla prevenzione degli infortuni utilizzando le cautele atte a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, per i quali sostiene interamente gli oneri.
19. Il gestore sarà considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei dipendenti/soci, dei suoi mezzi o per mancate previdenze, venissero arrecati agli operatori, agli utenti, alle persone e alle cose durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità ed onere per danni, compreso lo smarrimento, causati alle persone assistite ed alle cose, che dovessero derivare dallo svolgimento delle prestazioni da contratto. Il gestore, prima della sottoscrizione del contratto, è tenuto a stipulare o a dimostrare di avere in corso le seguenti polizze:
x. Xxxxxxx di responsabilità civile RCT/RCO a tutela dei danni cagionati al committente ed a terzi dal gestore e dai suoi prestatori d’opera o collaboratori nell’espletamento di tutte le attività facenti parte dell’appalto, con massimale non inferiore ad € 2.500.000,00, con limite per ogni prestatore d’opera non inferiore ad € 1.000.000,00;
20. L’esistenza delle predette polizze non esonera il gestore dalle proprie responsabilità, avendo le stesse soltanto funzioni di garanzia.
21. Copia di tali polizze, dovranno essere trasmesse all’Amministrazione Comunale prima della sottoscrizione del contratto e dovranno rimanere efficaci per tutta la durata del presente appalto.
22. Il gestore stipulerà anche polizza assicurativa per i bambini, con onere a carico delle famiglie, che corrisponderanno al soggetto appaltante.
23. Il gestore nell’espletamento del servizio deve attenersi alle previsioni del progetto presentato in sede di appalto, del progetto educativo, delle leggi regionali, del presente capitolato e del Regolamento comunale.
24. Alla fine di ogni anno scolastico il gestore presenterà una puntuale documentazione delle attività svolte.
25. Il gestore provvederà alla fornitura di attrezzature e materiali per la pulizia, di materiale didattico, materiali di consumo e per l’igiene personale dei bambini, compresi i pannolini, e quanto altro necessario al buon funzionamento del servizio.
26. Il gestore, inoltre, deve provvedere alla registrazione delle presenze giornaliere dei bambini ed alla consegna dei relativi elenchi al Comune di Baschi alla fine di ogni mese.
ART. 5 - COMPITI E FUNZIONI DEL COMUNE
Restano a carico del Comune di Allerona, in nome e per conto dei Comuni partecipanti:
✓ l’acquisto e allestimento degli arredi e le attrezzature ritenute indispensabili alla gestione;
✓ costi relativi alle utenze idriche, telefoniche, elettriche e di gas metano;
✓ fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria della caldaia e degli estintori;
✓ preparazione dei pasti agli iscritti ed al personale in servizio durante il pasto;
✓ adempimenti connessi alle iscrizioni, dimissioni ecc. degli iscritti;
✓ manutenzione ordinaria e straordinaria.
✓ raccolta e gestione delle iscrizione degli utenti, elaborazione e pubblicazione delle graduatorie di ammissione.
ART. 6 - VERIFICHE E CONTROLLI
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, anche senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, controlli per verificare la rispondenza della gestione alle prescrizioni contrattuali.
ART. 7 - CORRISPETTIVI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
A fronte dello svolgimento dei servizi previsti dall’art. 2 il Comune di Allerona, in qualità di capofila, erogherà all’appaltatore il corrispettivo offerto in sede di gara.
Tale corrispettivo è stato calcolato per un numero complessivo di 16 bambini.
L’eventuale variazione in aumento o diminuzione degli iscritti potrà comportare la modifica dell’importo annuo dell’appalto sulla base di specifici accordi con il Comune committente, in relazione ai minori o maggiori costi.
Il corrispettivo verrà adeguato, su richiesta dell’appaltatore, a partire dall’anno educativo successivo al primo, sulla base di quanto prescritto dall’art. 115 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero indice ISTAT dei prezzi al consumo e CCNL di riferimento.
Il Comune di Allerona corrisponderà all’appaltatore il corrispettivo di cui all’articolo precedente in sei rate bimestrali posticipate dietro presentazione di regolare fattura.
ART. 8 - DIVIETO DI CESSIONE
L’appaltatore non può cedere il presente contratto, neanche parzialmente.
ART. 9 - FONTI DI FINANZIAMENTO
Costituiscono fonti di finanziamento del progetto:
- fondi di bilancio dei Comuni partecipanti;
- fondi regionali;
- introiti da rette.
.ART. 10 - DURATA DELL’APPALTO ED ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
L’appalto avrà durata di anni 4 (QUATTRO), a decorrere dall’anno educativo 2016/2017. Il servizio dovrà essere prestato fino alla chiusura dell’anno educativo. Il servizio dovrà essere iniziato dall’appaltatore anche in pendenza di stipula di contratto.
ART. 11 - OBBLIGHI DEL FORNITORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore, nell’ambito del rapporto con l’Amministrazione comunale identificato con il C.I.G., assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/10 e s.m.i.
Ai sensi del comma 9 bis dell’art. 3 della L. n. 136/10 e s.m.i., il mancato utilizzo, per i movimenti finanziari relativi al presente rapporto, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto
ART. 12 - GARANZIA DEFINITIVA
1. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla stipulazione del contratto di appalto, dell’eventuale risarcimento danni, nonché delle somme che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto dell’appaltatore, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, l’esecutore del servizio, prima della stipulazione del relativo contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva a scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10% dell’importo contrattuale.
E’ fatta salva comunque la risarcibilità per maggior danno, tramite fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa, che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché la sua operatività entro giorni 15 a semplice richiesta della stazione appaltante.
2. Resta salvo per l’Amministrazione l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
3. L’appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese dell’appaltatore, prelevandone l’importo dal corrispettivo dovutogli.
4. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.
5. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 da parte dell’Amministrazione, che si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
6. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Impresa, la garanzia fideiussoria deve essere presentata dalla mandataria capogruppo a nome di tutte le ditte componenti l’A.T.I.
7. L’ammontare della cauzione sarà ridotta del 50% per le ditte in possesso della Certificazione del Sistema di Qualità ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.
8. Xxxxx inteso che sia sulle somme versate a titolo di cauzione che su quelle trattenute a garanzia, non matureranno interessi attivi a favore dell’appaltatore
9. Resta inteso inoltre che l’Amministrazione è autorizzata a prelevare sia dalle somme costituite a titolo di cauzione che da quelle trattenute a garanzia, quelle somme che si renderanno necessarie per interventi sostitutivi di servizi e prestazioni da rendere a norma del presente capitolato, ovvero per la riparazione e/o sostituzione di attrezzature ed impianti danneggiati per mancanza sorveglianza dell’appaltatore ed addebitabili allo stesso per palese violazione degli obblighi e degli impegni assunti.
ART. 13 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE CONTRATTO
E` vietato, in modo assoluto, cedere o subappaltare complessivamente i servizi oggetto di appalto, a pena di risoluzione dell'appalto stesso, del risarcimento di ogni conseguente danno e della perdita della cauzione definitiva.
ART. 14 - INADEMPIMENTO
Qualsiasi atto o fatto costituente inadempimento in relazione agli obblighi nascenti dal presente capitolato deve essere contestato per iscritto al concessionario entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dall'avvenuta conoscenza da parte dell’Amministrazione comunale proprietaria.
Eventuali controdeduzioni dovranno essere fornite per iscritto dal gestore nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione.
In caso di inadempimento che riguarda o comporta l’interruzione del servizio, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nonché la risoluzione del contratto nei casi previsti dalla legge e dal presente contratto, l’Amministrazione comunale proprietaria applicherà una penale pari ad € 200,00 al giorno, per ogni sito ove si è verificata una tale ipotesi, a decorrere dalla rilevazione scritta dell’inadempimento della prestazione.
In caso di inadempimento che non comporta l’interruzione del servizio fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nonché la risoluzione del contratto nei casi previsti dalla legge e dal presente contratto, l’Amministrazione comunale proprietaria applicherà una penale pari ad € 100,00 al giorno, per ogni sito ove si è verificata una tale ipotesi, a decorrere dalla rilevazione scritta dell’inadempimento della prestazione.
La penale è addebitata ai successivi pagamenti del compenso dovuto o, in mancanza di successivi pagamenti, è incassata dall’Amministrazione comunale proprietaria mediante escussione della cauzione, senza che il gestore o il fideiussore possano sollevare eccezioni in proposito, o con le procedure per la riscossione coattiva delle entrate non tributarie.
ART. 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
L’Amministrazione comunale si riservano la facoltà di risolvere il contratto con il gestore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 del C.C., qualora ritenga che l'esecuzione dello stesso crei pregiudizio al servizio, fatto salvo comunque il diritto al risarcimento dei danni. Comportano la risoluzione del contratto i seguenti inadempimenti: a) mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito; b) mancato reintegro o ricostituzione della cauzione; c) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; d) interruzione della copertura assicurativa richiesta per la gestione del servizio; e) sospensione, abbandono, mancata effettuazione o interruzione del servizio per oltre 3 (tre) giorni senza giusta causa; f) mancato pagamento delle retribuzioni ai dipendenti; g) accertata responsabilità del concessionario e del suo personale per danni o furti a strutture, opere, materiali, reperti, etc.; h) perdita dei requisiti richiesti per l’affidamento della concessione o apertura di una procedura concorsuale a carico del concessionario; in caso di associazione temporanea di imprese si applica l’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.; i) altri gravi o reiterati inadempimenti degli obblighi contrattuali o violazioni di legge. Sono intesi come gravi i seguenti inadempimenti: - gestione del servizio con modalità diverse da quelle previste nel presente capitolato e nell’offerta tecnica presentata in gara; - utilizzo di personale con qualificazione ed esperienza inferiore a quella richiesta per la partecipazione alla gara. È fatto salvo il diritto dell’Amministrazione Comunale di ottenere il rimborso dei danni mediante escussione della cauzione, anche per i danni indiretti come ad esempio le spese per una nuova procedura di affidamento o per più onerose condizioni di una nuova concessione. In caso di risoluzione del contratto nessun indennizzo o altra utilità compete al gestore. I compensi non liquidati al momento della contestazione sono liquidati solo al termine della procedura di
risoluzione ed utilizzati per l’eventuale applicazione di penali o per l’addebito di danni subiti dall’Amministrazione comunale proprietaria. Il contratto può inoltre essere risolto dall’Amministrazione Comunale in qualsiasi momento prima della scadenza, con decisione motivata e con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni; al gestore spetta il compenso maturato per le prestazioni effettuate eseguite fino alla data della risoluzione.
ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati forniti dai concorrenti saranno trattati dall’Amministrazione appaltante esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Con la sottoscrizione e l’invio dell’offerta per la partecipazione alla gara, i concorrenti esprimono il loro consenso al suddetto trattamento.
ART. 17 - CONTRATTO
Tutte le spese contrattuali, imposte e tasse inerenti e/o conseguenti alla stipula del contratto, xxx comprese quelle di registrazione ed i diritti di segreteria sono a totale carico dell’appaltatore. Le parti dichiarano che le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette alle norme di cui al D.P.R. 633/72 e s.m.i. e pertanto chiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/86.
ART. 18 - D.U.V.R.I.
Per quanto concerne gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si allega il DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza ed alla quantificazione dei costi relativi alla sicurezza.
ART. 19 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L'affidamento avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da valutarsi in base ai seguenti criteri e modalità:
A) OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA (max 70 punti)
Sub-parametri per la valutazione dell’offerta tecnica:
- Progetto educativo pedagogico. Punteggio massimo 30;
- Rapporti relazionali. Punteggio massimo 14;
- Dotazione e gestione del personale. Punteggio massimo 16.
- Strumenti di valutazione della qualità. Punteggio massimo 5.
- Proposte migliorative/aggiuntive. Punteggio massimo 5.
B) OFFERTA ECONOMICA (max. 30 punti)
PREZZO posto a base di gara € 352.000,00 ( trecentocinquantaduemila/00) di cui € 3.840,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso
VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA (max. 30 punti)
- Ai fini dell'attribuzione del punteggio B) verrà utilizzata la seguente formula: X = prezzo più basso x punteggio massimo (30) / prezzo in esame
ART. 25 - ELEZIONE DI DOMICILIO
A tutti gli effetti del contratto, la ditta affidataria dovrà eleggere domicilio legale presso il Comune di Allerona.
ART. 26 - FORO COMPETENTE
1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all’applicazione del presente capitolato è competente il foro di Terni.
2. E’ esclusa la competenza arbitrale.
ART. 27 - RECESSO DEI COMUNI PARTECIPANTI
Il recesso di uno o più dei Comuni partecipanti non comporta la decadenza del contratto che verrà rivisto in termini di corrispettivi, ai sensi del precedente art. 7, in caso di diminuzione del numero dei bambini iscritti.