Contract
<.. image(Document Cover Page. Document Number: 14310/21. Subject Codes: COMER 108 CONOP 77 CFSP/PESC 1142 ECO 135 UD 289 ATO 85 COARM 242. Heading: NOTA DI TRASMISSIONE. Originator: Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Xxxxxxx XXXXXX, direttrice. Recipient: Xxxxx XXXXXXXX-XXXXXXXXX, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea. Subject: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'attuazione del regolamento (UE) 2021/821 che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso. Commission Document Number: COM(2021) 716 final. Preceeding Document Number: Not Set. Location: Bruxelles. Date: 24 novembre 2021. Interinstitutional Files: Not Set. Institutional Framework: Consiglio dell'Unione europea. Language: IT. Distribution Code: PUBLIC. GUID: 4755909438670826875_0) removed ..>
Consiglio dell'Unione europea
Bruxelles, 24 novembre 2021 (OR. en)
14310/21
COMER 108
CONOP 77
CFSP/PESC 1142
ECO 135
UD 289
ATO 85
COARM 242
NOTA DI TRASMISSIONE
Origine: Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Xxxxxxx XXXXXX, direttrice
Data: 23 novembre 2021
Destinatario: Xxxxx XXXXXXXX-XXXXXXXXX, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.: COM(2021) 716 final
Oggetto: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E
AL CONSIGLIO sull'attuazione del regolamento (UE) 2021/821 che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso
Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 716 final.
All.: COM(2021) 716 final
14310/21 ff
RELEX.2.B IT
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 23.11.2021
COM(2021) 716 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull'attuazione del regolamento (UE) 2021/821 che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso
IT IT
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull'attuazione del regolamento (UE) 2021/821 che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso
1. INTRODUZIONE
Nel 2013 la Commissione ha iniziato a pubblicare relazioni annuali sul controllo delle esportazioni, come previsto dal regolamento (CE) n. 428/2009 ("il regolamento"). Il regolamento è stato abrogato dal regolamento (UE) 2021/8211 ("il nuovo regolamento") il 9 settembre 2021.
La presente relazione, elaborata dalla Commissione con il contributo degli Stati membri2 nell'ambito del gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso, fornisce informazioni sull'attuazione della normativa dell'UE in materia di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso nel 2020 e comprende i dati aggregati sul controllo delle esportazioni per il 20193.
Al fine di contribuire a un'attuazione più completa della normativa dell'UE in materia di scambi commerciali, compresa la normativa dell'UE sul controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso, nel 2019 la Commissione ha creato una nuova funzione di responsabile dell'esecuzione degli accordi commerciali. Al fine di coadiuvare quest'ultimo nello svolgimento dei suoi compiti esecutivi, la Commissione ha provveduto alla riorganizzazione della DG Commercio. Tra le altre modifiche, il controllo delle esportazioni e il controllo degli investimenti esteri diretti (IED) sono stati fusi in un'unica unità della DG Commercio sotto la supervisione del responsabile dell'esecuzione degli accordi commerciali. Di conseguenza, poiché il controllo delle esportazioni e il controllo degli IED sono entrambi strumenti di controllo strategico degli scambi e degli investimenti volti a garantire la sicurezza nell'Unione europea, la presente relazione è adottata contemporaneamente alla prima relazione annuale sul controllo degli IED.
2. EVOLUZIONE DEL QUADRO POLITICO E NORMATIVO
2.1. Riesame della politica di controllo delle esportazioni
2.1.1. Ammodernamento legislativo
Il 2020 è stato un anno cruciale per l'ammodernamento dei controlli delle esportazioni dell'UE: nel novembre 2020 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno infatti raggiunto un accordo politico su un nuovo regolamento sul controllo delle esportazioni e hanno concordato
1 Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione) — (GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1) — xxxxx://xxx- xxx.xxxxxx.xx/xxx/xxx/0000/000/xx.
2 Anche alcune autorità competenti degli Stati membri rendono pubbliche le informazioni sugli scambi di prodotti a duplice uso.
3 Sebbene la presente relazione sia pubblicata a norma del nuovo regolamento, poiché riguarda il 2020 le informazioni raccolte si riferiscono alla situazione relativa al regolamento precedente.
un "aggiornamento del sistema" globale che renderà più efficace il sistema di controllo delle esportazioni dell'UE:
• introducendo una nuova dimensione di "sicurezza umana", in modo che l'UE possa rispondere alle sfide poste dalle tecnologie a duplice uso emergenti, in particolare le tecnologie di sorveglianza informatica, che presentano un rischio per la sicurezza nazionale e internazionale, compresi i diritti umani;
• aggiornando nozioni e definizioni chiave all'interno del regolamento (ad esempio la definizione di "esportatore" da applicarsi alle persone fisiche e ai ricercatori coinvolti in trasferimenti di tecnologia a duplice uso);
• semplificando e armonizzando le procedure di rilascio delle licenze e consentendo alla Commissione di modificare – mediante una procedura "semplificata", utilizzando atti delegati – l'elenco dei prodotti o delle destinazioni soggetti a forme specifiche di controllo e rendendo così il sistema di controllo delle esportazioni più agile e in grado di evolvere e adeguarsi alle circostanze;
• migliorando lo scambio di informazioni tra gli organismi incaricati del rilascio delle licenze e la Commissione al fine di aumentare la trasparenza delle decisioni in materia di licenze;
• coordinando e sostenendo una rigorosa esecuzione dei controlli, compreso il rafforzamento dello scambio elettronico sicuro di informazioni tra gli organismi incaricati del rilascio delle licenze e quelli preposti all'applicazione della legge;
• elaborando un programma UE volto a sviluppare capacità e a formare il personale delle autorità incaricate del rilascio delle licenze e di quelle preposte all'applicazione della legge negli Stati membri;
• rafforzando la sensibilizzazione dell'industria e la trasparenza con i portatori di interessi, sviluppando una relazione strutturata con il settore privato mediante consultazioni specifiche dei portatori di interessi da parte del competente gruppo di esperti della Commissione provenienti dagli Stati membri;
• avviando dialoghi con i paesi terzi al fine di rafforzare la sicurezza globale e promuovendo condizioni di parità a livello mondiale.
Il nuovo regolamento è stato pubblicato l'11 giugno 2021 ed è entrato in vigore il 9 settembre 2021.
2.1.2. Consultazioni e sensibilizzazione
Nell'ambito di uno sforzo di sensibilizzazione continuo, nel corso del 2020 la Commissione ha condotto una serie di consultazioni mirate dei principali portatori di interessi dell'industria
e della società civile4. In particolare, l'11 dicembre 2020 è stato organizzato un forum sul controllo delle esportazioni in formato virtuale, come descritto più avanti.
2.2. Modifiche del regolamento (CE) n. 428/2009
2.2.1. Aggiornamento dell'elenco di controllo UE
L'elenco di controllo UE di cui all'allegato I del regolamento contiene un elenco di prodotti a duplice uso, compresi software e tecnologie, che possono essere utilizzati per scopi sia civili che militari, e comprende tutti i beni che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualsiasi impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri ordigni esplosivi nucleari. L'elenco è stato modificato una volta nel 20205 per integrare le decisioni concordate nel 2019 e fino alla fine del febbraio 2020 nel contesto dei regimi multilaterali di controllo delle esportazioni (in particolare nell'ambito dell'accordo di Wassenaar e del gruppo Australia). Anche gli allegati II e IV del regolamento sono stati aggiornati in linea con le modifiche dell'allegato I.
Modifiche dell'elenco di controllo UE nel 2020
Le modifiche hanno introdotto alcune tecnologie di sorveglianza informatica, ad esempio il "software" per il monitoraggio da parte delle autorità di contrasto (5D001.e.1 e 2.) e i sistemi, le apparecchiature e i componenti per la "scienza forense digitale" (5A004.b.1 e 2.), nell'elenco dei prodotti soggetti al controllo delle esportazioni.
L'elenco di controllo UE del 2020 introduce anche controlli sui "veicoli suborbitali" (9A004.h.), nonché nuove note relative all'esclusione dai controlli di taluni "materiali fibrosi o filamentosi" al carbonio (1A002 — nota 5) e "tecnologia" per sistemi di sicurezza dell'informazione (5E002.a. — nota).
Esso comprende inoltre modifiche dei controlli su:
- materiali assorbenti di tipo planare costituiti da ferrite sinterizzata (1C001.a — nota 1.d.2.);
- leghe metalliche (1C002 — nota tecnica 3);
- fluidi e sostanze lubrificanti (1C006.d.);
- cuscinetti antifrizione e sistemi di cuscinetti (2A001);
- software di simulazione (3D003);
- sistemi di sicurezza dell'informazione in riferimento all'"attivazione crittografica" sicura (5A002.a);
- componenti qualificati per impiego spaziale per sistemi ottici (6A004.c.4);
- alcuni laser (6A005.a.6.a.1. - .2.a.) e
- "palette di ventola".
A seguito di decisioni adottate dal gruppo Australia, sono stati introdotti nuovi controlli su coronavirus correlato alla sindrome respiratoria del Medio Oriente (coronavirus correlato alla MERS — 1C351.a.59), 24 sostanze chimiche tra cui i precursori dell'agente nervino Novichok (da 1C350.66. a 1C350.89.), nonché modifiche dei controlli su valvole e componenti (2B350.g.1.a. - .2.a.).
L'elenco di controllo UE aggiornato e consolidato è entrato in vigore il 15 dicembre 2020, consentendo in tal modo all'UE di rispettare i suoi impegni internazionali. Xxxx sostiene inoltre gli esportatori dell'UE adeguando tempestivamente i parametri di controllo agli sviluppi tecnologici. Una "Nota generale sulle modifiche" è stata pubblicata per fornire un
4 Tali consultazioni si inseriscono anche nel quadro del nostro "partenariato con il settore privato", che sarà un elemento chiave dell'ammodernamento dei controlli delle esportazioni dell'UE.
5 Regolamento delegato (UE) 2020/1749 della Commissione, del 7 ottobre 2020 (GU L 421 del 14.12.2020, pag. 1).
quadro generale di tutte le modifiche apportate all'elenco di controllo UE dei prodotti a duplice uso del 20206.
2.2.2. Brexit
Nel corso del 2020 la Commissione ha intrapreso una serie di azioni in vista della fine del periodo di transizione il 1° gennaio 2021, quando le esportazioni di prodotti a duplice uso dall'UE verso il Regno Unito sono divenute soggette a controllo a norma del regolamento, come le esportazioni verso qualsiasi altro paese terzo.
Nel settembre 2020 la Commissione ha pubblicato un avviso ai portatori di interessi7 per informare gli esportatori in merito alle norme applicabili in vista della fine del periodo di transizione e del recesso del Regno Unito dall'UE.
Al fine di garantire l'applicazione uniforme dei controlli in tutta l'Unione e di evitare indebiti oneri amministrativi, proteggendo nel contempo la sicurezza dell'Unione e internazionale, l'UE ha adottato il regolamento (UE) 2020/2171, del 16 dicembre 2020, che modifica l'allegato II bis del regolamento. Aggiungendo il Regno Unito all'elenco delle destinazioni contemplate dall'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione n. EU0018, il regolamento (UE) 2020/2171 prevede una semplificazione dei controlli sulle esportazioni della maggior parte dei prodotti a duplice uso verso il Regno Unito.
Disposizioni specifiche si applicano nell'ambito del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord9, che prevede che il regolamento si applichi nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord10, e che il Regno Unito agisca in qualità di autorità competente ai sensi del regolamento. La Commissione ha sviluppato uno strumento elettronico sicuro specifico per sostenere lo scambio di informazioni con l'autorità competente del Regno Unito incaricata di applicare il regolamento in e dall'Irlanda del Nord. Tale strumento consente all'autorità competente del Regno Unito di accedere alle informazioni a sostegno dell'efficace attuazione e applicazione dei controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice uso dall'Irlanda del Nord, in linea con le disposizioni del regolamento. Le autorità competenti del Regno Unito sono pertanto in grado di inserire informazioni sui dinieghi pertinenti nel sistema elettronico relativo al duplice uso (DUeS)11, di visualizzare, consultare e gestire i dinieghi del Regno Unito già salvati in DUeS, nonché di ricevere le informazioni sui dinieghi che sono pertinenti per una domanda specifica di esportazione di prodotti a duplice uso dall'Irlanda del Nord.
6 La nota riepilogativa è disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxx.xx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxx/0000/xxxxxxx/xxxxxx_000000.xxx.
7 xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxx_xxxxxx/xxxx-xxx-xxxxxx-xxxxxxxx_xx_0.xxx.
8 xxxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxx/XX/XXX/XXX/?xxxxXXXXX:00000X0000&xxxxxXX.
9 GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7 ("accordo di recesso").
10 Articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord e allegato 2, sezione 47, dello stesso protocollo.
11 Il sistema elettronico relativo ai prodotti a duplice uso (DUeS) è un sistema elettronico sicuro e criptato gestito dalla Commissione per consentire un efficace scambio di informazioni tra le autorità competenti e la Commissione, come previsto dall'articolo 19 del regolamento.
2.3. Misure nazionali di attuazione e di applicazione
2.3.1. Misure di attuazione
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, ma prevede che gli Stati membri adottino determinate misure per dare attuazione a disposizioni specifiche e che le notifiche relative a tali misure nazionali siano pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il 17 gennaio 2020 la Commissione ha pertanto pubblicato una nota informativa12 che fornisce una sintesi aggiornata delle misure adottate dagli Stati membri, tra cui l'estensione dei controlli sull'intermediazione e sul transito, l'estensione dei controlli a prodotti non compresi nell'elenco per motivi di sicurezza pubblica e di rispetto dei diritti umani, l'introduzione di autorizzazioni generali di esportazione nazionali, l'applicazione dei controlli sui trasferimenti intra-UE per i prodotti non compresi nell'elenco, nonché informazioni relative alle autorità competenti. Ciò garantisce che gli esportatori abbiano accesso a informazioni complete sulle disposizioni giuridiche applicabili e sostiene l'attuazione coerente ed efficace dei controlli in tutta l'UE.
2.3.2. Misure di applicazione
Secondo le informazioni messe a disposizione della Commissione, non vi sono stati nuovi sviluppi nel 2020. Pertanto l'elenco delle misure di applicazione nazionali pubblicato insieme alla relazione annuale sul controllo delle esportazioni del 201913 è tuttora valido.
3. ATTIVITÀ DEL GRUPPO DI COORDINAMENTO SUI PRODOTTI A DUPLICE USO (GCDU)
Il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso (GCDU) riunisce esperti della Commissione e degli Stati membri per esaminare tutti gli aspetti applicativi del controllo delle esportazioni al fine di migliorarne la coerenza e l'efficacia in tutta l'UE. Il regolamento prevede che la Commissione presenti una relazione annuale al Parlamento europeo sulle attività, analisi e consultazioni del GCDU.
Durante il 2020 il GCDU ha tenuto sette riunioni, perlopiù virtuali, confermando il proprio ruolo quale sede di consultazioni su una serie questioni di attualità descritte nel seguito.
3.1. Consultazioni su questioni relative all'attuazione — scambio generale di informazioni
Il GCDU ha effettuato scambi generali di informazioni su questioni relative ai controlli delle esportazioni, anche a sostegno dell'ammodernamento legislativo dei controlli delle esportazioni dell'UE illustrato in precedenza.
Il GCDU ha scambiato informazioni sulle misure nazionali di attuazione e ha preparato l'aggiornamento dell'informazione ufficiale sulle misure nazionali14.
Per quanto riguarda la Brexit, il GCDU non solo ha contribuito allo sviluppo dello strumento informatico a sostegno dello scambio di informazioni per l'applicazione dei controlli
12xxxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxx/XX/XXX/XXX/?xxxxXX:X:0000:000:XXXX&xxxxxXX. 13xxxxx://xxxxx.xx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxx/0000/xxxxxxx/xxxxxx_000000.xxx.
14 L'informazione aggiornata è stata pubblicata il 17 gennaio 2020 (GU 2020/C 16/04).
nell'ambito del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, ma ha anche riesaminato le modifiche ai requisiti in materia di rilascio delle licenze e contribuito alla redazione di un "avviso sui preparativi"15 aggiornato relativo al duplice uso, destinato agli esportatori.
Il GCDU ha realizzato un esercizio di raccolta dei dati relativi al rilascio delle licenze (dati del 2019) al fine di aumentare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, segnatamente per quanto riguarda la raccolta di dati nell'ambito delle autorizzazioni globali e generali di esportazione, e di migliorare la trasparenza pubblica sui controlli delle esportazioni di prodotti a duplice uso dell'UE (per la redazione della presente relazione annuale sono stati utilizzati i dati aggregati dell'UE per il 2019).
Nel 2019 il GCDU ha effettuato uno scambio tecnico di informazioni sull'applicazione dei controlli sulle tecnologie di sorveglianza informatica.
5A001.f
5A001.j
4A005, 4D004, 4E001 a/c
I dati raccolti presso gli Stati membri mostrano una diminuzione del numero di licenze (cfr. tabella 1), con un totale di 44 licenze rilasciate nel 2019 per prodotti di sorveglianza informatica inclusi nell'elenco16. Nello stesso periodo sono stati emessi 81 dinieghi in relazione a prodotti di sorveglianza informatica.
180 | ||||||
160 | ||||||
140 | ||||||
120 | ||||||
100 | ||||||
80 | ||||||
60 | ||||||
40 | ||||||
20 | ||||||
0 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Tabella 1: numero di licenze specifiche per prodotti di sorveglianza informatica inclusi nell'elenco.
Il GCDU ha deciso di proseguire gli sforzi per monitorare l'attuazione dei controlli e nel 2019 ha avviato lo scambio di informazioni sull'applicazione dei controlli. Il gruppo di esperti sulle tecnologie di sorveglianza ha continuato a scambiare informazioni ad hoc.
3.2. Scambio tecnico di informazioni — questioni relative all'attuazione
Il GCDU ha fornito sostegno alla preparazione degli aggiornamenti dell'elenco di controllo UE e ha avviato discussioni su una serie di questioni di attuazione specifiche, quali il rafforzamento dello scambio di informazioni nell'ambito delle autorizzazioni generali di
15 xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxx-xxx-xxxxxx-xxxxxxx
16 Apparecchiature di telecomunicazione mobile, sistemi di sorveglianza di Internet, software di intrusione.
esportazione dell'UE, lo scambio di informazioni nell'ambito di licenze globali o lo sviluppo di un meccanismo di consultazione tra autorità competenti per quanto riguarda le informazioni sugli esportatori che utilizzano licenze globali.
3.3. Orientamenti UE sui controlli delle esportazioni di prodotti a duplice uso
Il GCDU ha lavorato all'elaborazione di una versione riveduta degli "Orientamenti UE sui controlli delle esportazioni di prodotti a duplice uso" del 2016, che riflette i miglioramenti apportati al DUeS, in particolare nella misura in cui tale strumento sostiene lo scambio di informazioni e le consultazioni tra le autorità competenti.
Il gruppo di esperti tecnici sull'elaborazione di orientamenti per la ricerca sul duplice uso ha tenuto sei riunioni nel 2020 e ha preparato un progetto di orientamenti sulla ricerca riguardante i prodotti a duplice uso. Nei mesi di ottobre e novembre 2020 si è tenuta una consultazione pubblica17 che ha ricevuto 54 risposte. All'inizio del 2021 il gruppo di esperti tecnici sull'elaborazione di orientamenti per la ricerca sul duplice uso ha presentato il progetto definitivo di orientamenti al GCDU per esame. Gli orientamenti sono stati adottati come raccomandazione della Commissione nel settembre 202118.
3.4. Scambio elettronico di informazioni tra autorità competenti
La Commissione, sostenuta dal GCDU, ha continuato a sviluppare il sistema elettronico relativo ai prodotti a duplice uso (DUeS). Nel corso del 2020 il GCDU ha concordato miglioramenti specifici del DUeS:
• funzionalità a sostegno delle notifiche di diniego a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento;
• funzionalità a sostegno delle consultazioni bilaterali tra le autorità competenti a norma dell'articolo 11 e dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento;
• preparazione di una nuova funzionalità a sostegno dello scambio di informazioni sui dinieghi relativi ai trasferimenti intra-UE;
• preparazione di una funzionalità a sostegno delle consultazioni nell'ambito delle licenze globali;
• l'elenco dei prodotti del DUeS è stato aggiornato per tenere conto dell'aggiornamento del 2020 dell'elenco di controllo UE;
• una nuova funzionalità a sostegno dello scambio di informazioni con l'autorità competente del Regno Unito nell'ambito del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord alla fine del periodo di transizione.
Il GCDU ha continuato a sostenere, grazie a un gruppo di esperti tecnici dedicato, lo sviluppo di una piattaforma per il rilascio elettronico delle licenze che potrà essere usata dalle autorità competenti. Il gruppo di esperti tecnici sul rilascio elettronico delle licenze si è tenuto costantemente in contatto con gli esperti degli Stati membri e ha sostenuto il pertinente progetto pilota che prevede di introdurre lo strumento per il rilascio elettronico delle licenze in Lettonia, Romania, Italia, Grecia e nella regione della Vallonia in Belgio nel corso del 2021. L'introduzione di questo sistema elettronico consentirà alle autorità nazionali competenti di gestire l'intero processo di autorizzazione in un formato completamente non cartaceo e con l'efficacia e l'efficienza tipiche dei moderni sistemi elettronici. Ciò consentirà
17 xxxxx://xxxxx.xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxx_xxx000.
18 xxxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxx/XX/XXX/XXX/?xxxxXX:X:0000:000:XXXX&xxxxxXX.
inoltre agli operatori economici e alle autorità competenti di ridurre al minimo gli oneri amministrativi connessi all'autorizzazione dei prodotti a duplice uso.
Il GCDU ha anche avviato discussioni sull'integrazione dei sistemi di rilascio elettronico delle licenze per il duplice uso con l'iniziativa della Commissione sullo sportello unico delle dogane nell'ambito del progetto "CERTEX". Tale integrazione consentirà un controllo automatico dell'autorizzazione di esportazione di prodotti a duplice uso nel momento in cui un esportatore indichi che i beni a duplice uso esportati sono oggetto di un'autorizzazione di esportazione rilasciata da un'autorità competente dell'UE.
3.5. Pool di esperti UE sui prodotti a duplice uso
Nel 2020 il pool di esperti UE sui prodotti a duplice uso gestito dal Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione e gli esperti messi a disposizione dagli Stati membri hanno continuato a fornire un sostegno alle autorità competenti che hanno chiesto consulenze tecniche per la valutazione di casi specifici di rilascio di licenze. In totale, nel periodo di riferimento sono state fornite consulenze tecniche a sei autorità competenti, in nove occasioni, sulla classificazione delle merci.
3.6. Attuazione e applicazione
Il GCDU ha scambiato informazioni sull'attuazione e sull'applicazione dei controlli. Secondo i dati disponibili, la rete UE per i controlli delle esportazioni, comprendente personale delle autorità competenti degli Stati membri preposte al rilascio delle licenze e personale della Commissione, era costituita da oltre 360 persone. Per quanto concerne l'applicazione, nel 2019 sono state registrate 144 violazioni della normativa sui controlli delle esportazioni e le autorità nazionali di contrasto hanno erogato otto sanzioni amministrative e 16 sanzioni penali.
3.7. Sviluppo di capacità
Nel 2020 il GCDU ha sostenuto l'organizzazione da parte del JRC della Commissione, in collaborazione con il Dipartimento dell'energia degli Stati Uniti, del 13° seminario tecnico virtuale del JRC e della National Nuclear Security Agency (NNSA), tenutosi il 15 settembre e il 5 ottobre 2020.
3.8. Trasparenza e dialogo con l'industria e il mondo accademico
L'11 dicembre 2020, con il sostegno del GCDU e congiuntamente alla presidenza tedesca del Consiglio dell'UE, è stato organizzato un forum sul controllo delle esportazioni in formato virtuale. Questo ha offerto l'opportunità di uno scambio di opinioni sull'attuazione dei controlli delle esportazioni dell'UE e sul processo legislativo per l'ammodernamento di tali controlli con oltre 800 portatori di interessi dell'industria e della società civile19 provenienti da associazioni di settore, imprese esportatrici di prodotti a duplice uso, mondo accademico e organizzazioni della società civile, alla luce dell'accordo del colegislatore su un nuovo regolamento. Il formato virtuale ha consentito una partecipazione molto più ampia di quanto sia stato possibile in passato in un contesto in presenza.
19 xxxxx://xxxxx.xx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxx/0000/xxxxxxxx/xxxxxx_000000.xxx.
Oltre al sostegno alle attività di sensibilizzazione della Commissione, il GCDU ha preparato anche una documentazione per sostenere l'attuazione della normativa da parte degli esportatori. In particolare, una "Nota generale sulle modifiche 2020"20 sintetizza le modifiche dell'allegato I del regolamento che recepiscono le modifiche degli elenchi di controllo dei vari consessi internazionali sui regimi di non proliferazione.
4. CONTROLLI DELLE ESPORTAZIONI DELL'UE — DATI PRINCIPALI
È difficile ottenere informazioni attendibili sulle esportazioni complessive di prodotti a duplice uso (inclusi i prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco), in quanto non esiste un unico settore economico di riferimento. La Commissione e gli Stati membri raccolgono tuttavia dati che permettono stime approssimative delle esportazioni di prodotti a duplice uso utilizzando, da un lato, dati specifici sulle licenze raccolti dalle autorità competenti e, dall'altro, statistiche sulle merci sotto vincolo doganale comprendenti i prodotti a duplice uso. Le stime delle esportazioni del 2019 sono presentate di seguito. Va tenuto presente che le stime indicate non comprendono i servizi o i trasferimenti immateriali di tecnologie connessi al commercio di prodotti a duplice uso.
4.1. Commercio UE di prodotti a duplice uso: prodotti e destinazioni
Nel 2020 il regolamento si applicava in primo luogo all'esportazione di circa 1 884 prodotti a duplice uso elencati nell'allegato I ("elenco di controllo UE") e classificati in 10 categorie (figura 1). Questi prodotti a duplice uso corrispondono a circa 1 000 merci sotto vincolo doganale, comprendenti sostanze chimiche, metalli e prodotti minerali non metallici, computer, articoli di elettronica e ottica, impianti elettrici, macchinari, veicoli e attrezzature di trasporto ecc., e costituiscono in genere la fascia ad alta tecnologia di questa vasta ed eterogenea area merceologica.
0 - MATERIALI NUCLEARI, IMPIANTI E APPARECCHIATURE
1 - MATERIALI SPECIALI E RELATIVE APPARECCHIATURE
2 - TRATTAMENTO E LAVORAZIONE DEI MATERIALI
3 - MATERIALI ELETTRONICI
4 - CALCOLATORI
5 - TELECOMUNICAZIONI E "SICUREZZA DELL'INFORMAZIONE"
6 - SENSORI E LASER
7 - MATERIALE AVIONICO E DI NAVIGAZIONE
8 - MATERIALE NAVALE
9 - MATERIALE AEROSPAZIALE E PROPULSIONE
126
21
97
93
57
169
229
234
353
505
20 xxxxx://xxxxx.xx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxx/0000/xxxxxxx/xxxxxx_000000.xxx.
Figura 1: numero di prodotti a duplice uso elencati nelle dieci categorie dell'allegato I a seguito dell'adozione del regolamento (UE) 2020/1749.
Le stime statistiche dell'importanza relativa degli scambi di prodotti a duplice uso indicano che le esportazioni di prodotti a duplice uso rappresentano circa il 2,3 % delle esportazioni totali dell'UE-27 (intra- ed extra-UE), all'interno di un ampio "campo delle esportazioni di prodotti a duplice uso"21 delle merci sotto vincolo doganale che può comprendere, in varia misura, determinati prodotti a duplice uso (figura 2). Ciò porterebbe il valore del commercio di prodotti a duplice uso a 119 miliardi di EUR nel 2019.
Miliardi
6.000 €
ESPORTAZIONI TOTALI DELL'UE 100 %
CAMPO DELLE ESPORTAZIONI DI PRODOTTI A DUPLICE USO 18 %
ESPORTAZIONI DI PRODOTTI A DUPLICE USO
2,3 %
5.000 €
4.000 €
3.000 €
2.000 €
1.000 €
0 €
2015 2016 2017 2018 2019
Figura 2: stime statistiche delle esportazioni di prodotti a duplice uso intra- ed extra-UE.
Le stime statistiche evidenziano inoltre le principali destinazioni delle esportazioni e indicano che gran parte delle esportazioni di prodotti a duplice uso è destinata ai paesi per i quali sono previste autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione. I paesi di destinazione riflettono la struttura dei mercati di esportazione dell'UE per le merci pertinenti nonché l'agevolazione degli scambi commerciali dovuta alle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione (figure 3 e 4)22.
21 La metodologia statistica sviluppata dal Centro comune di ricerca della Commissione si avvale di una tavola di concordanza, elaborata dalla DG Fiscalità e unione doganale, fra numeri di classificazione dei prodotti a duplice uso e codici doganali e dei dati COMEXT di Eurostat, nonché dei dati relativi alle licenze forniti dagli Stati membri dell'UE-27. Il concetto di campo delle esportazioni di prodotti a duplice uso si riferisce a una vasta ed eterogenea area merceologica che comprende i prodotti a duplice uso. Il commercio di prodotti a duplice uso avviene all'interno di tale area merceologica ma non coincide con essa, in quanto non tutte le merci del campo delle esportazioni di prodotti a duplice uso hanno effettivamente un duplice uso.
22 Per "provviste e dotazioni di bordo extra" si intende la fornitura di provviste di bordo a navi o aeromobili. Per "Varie — paesi non specificati extra" si intendono i paesi e i territori non specificati nel quadro degli scambi con i paesi terzi (tali codici sono solitamente utilizzati per le merci fornite a impianti offshore).
PARTNER 2019
SOTTOREGIONE
AFRICA SETTENTRIONALE ALTRI PAESI AFRICANI AMERICA SETTENTRIONALE AMERICA CENTRALE E CARAIBI AMERICA MERIDIONALE
PAESI DEL VICINO E MEDIO ORIENTE ALTRI PAESI ASIATICI
ALTRI PAESI EUROPEI AUSTRALIA E NUOVA ZELANDA
VARIE - PAESI EXTRA NON SPECIFICATI
Stati Uniti
Cina Svizzera Russia Singapore Turchia Norvegia Giappone Xxxxx del Sud
India Canada Hong Kong Messico
Emirati arabi uniti Provviste e dotazioni di bordo extra
Arabia Saudita
Brasile Australia Taiwan Malaysia Sud Africa Marocco Israele Ucraina Thailandia
0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % 16 % 18 % 20 % 22 %
% DEL VALORE TOTALE IN EURO
Figura 3: stime delle esportazioni UE di prodotti a duplice uso: primi 25 paesi di destinazione e loro sottoregioni, 2019.
REGIONE SOTTOREGIONE
AFRICA
AFRICA SETTENTRIONALE
MA EG DZ
ALTRI PAESI AFRICANI
ZA
AMERICA
AMERICA SETTENTRIONALE
CA
US
MX
AMERICA CENTRALE E CARAIBI
AMERICA MERIDIONALE
BR
ASIA PAESI DEL
ALTRI PAESI ASIATICI
EUROPA
ALTRI PAESI EUROPEI
UA RS GI
VICINO E MEDIO ORIENTE
AE | SA | IL |
CN | SG | JP | KR | IN | HK | TW | MY | TH | ID |
CH | RU | TR | NO |
ALTRI PAESI DELL'OCEANIA E DELLE REGIONI POLARI
VARIE --
PAESI NON SPECIFICATI E PAESI NON DETERMINATI
VARIE - PAESI EXTRA NON SPECIFICATI
#N/A
OCEANIA E REGIONI POLARI
AUSTRALIA E NUOVA ZELANDA
AU
0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % 16 % 18 % 20 % 22 % 24 % 26 % 28 % 30 % 32 %
% del VALORE totale IN EURO
Figura 4: stime delle esportazioni UE di prodotti a duplice uso: paesi di destinazione suddivisi per regioni e sottoregioni, 2019.
4.2. Licenze UE di prodotti a duplice uso: domande di licenze, autorizzazioni e dinieghi
Alla luce dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento che stabilisce che "gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per istituire una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti al fine di rendere più efficace il regime comunitario di controllo delle esportazioni", il GCDU ha scambiato informazioni e dati sulle licenze al fine di una migliore comprensione dei controlli delle esportazioni e della loro incidenza sul piano economico. Si riportano di seguito alcuni dati raccolti per il periodo di riferimento; va tuttavia osservato che non tutti gli Stati membri raccolgono tutti i dati. Le informazioni fornite di seguito rappresentano quindi stime approssimative del volume complessivo in termini di quantità e di valore, nei limiti dei dati resi disponibili dagli Stati membri.
Il valore complessivo23 delle domande ha raggiunto 40 miliardi di EUR e quindi le esportazioni di prodotti a duplice uso soggette a controlli hanno rappresentato il 2,2 % delle esportazioni extra UE-27 totali. Gli scambi autorizzati di prodotti a duplice uso ammontavano a 31,5 miliardi di EUR, pari all'1,7 % delle esportazioni extra UE-27 totali, con una maggioranza di operazioni autorizzate in base a licenze specifiche24 (circa 20 300 licenze singole rilasciate nel 2019) e licenze globali25 (in base al valore). Solo una piccola parte delle esportazioni è stata effettivamente oggetto di diniego: nel 2019 sono stati emessi 603 dinieghi, che rappresentano circa lo 0,89 % del valore delle esportazioni di prodotti a duplice uso soggette a controlli nel corso di tale anno e lo 0,02 % delle esportazioni extra UE-27 totali.
23 Tale importo comprende il valore per le domande di licenze e le notifiche nel quadro delle autorizzazioni generali di esportazione.
24 Le licenze specifiche sono licenze concesse a un determinato esportatore per un utilizzatore finale o destinatario in un paese terzo e riguardanti uno o più prodotti a duplice uso.
25 Le licenze globali sono licenze concesse a un determinato esportatore per un tipo o una categoria di prodotti a duplice uso, che possono essere valide per le esportazioni verso uno o più utilizzatori finali specifici e/o in uno o più paesi terzi specifici.
60000
Volume delle esportazioni soggette a controlli
50000
40000
N.
30000
20000
10000
Domande (con notifiche)
Autorizzazioni Dinieghi
0
2015 2016 2017 2018 2019
Figura 5: volume (numero) di autorizzazioni e dinieghi nel periodo 2014 -201926.
60 000
Valore delle esportazioni soggette a controlli
Mio EUR
40 000
Domande (con notifiche)
Autorizzazioni
20 000
Dinieghi
0
2016 2017 2018 2019
Figura 6: valore (in milioni di EUR) delle autorizzazioni e dei dinieghi nel periodo 2014-2019.
26 Nelle figure 5 e 6 i dati relativi alle "domande" comprendono tutte le domande di licenze, comprese le notifiche nell'ambito delle autorizzazioni generali, e forniscono così un'indicazione delle "esportazioni soggette a controlli", ossia il valore delle esportazioni extra-UE soggette ad un processo di autorizzazione. Nei casi in cui non sono disponibili dati relativi alle domande, i grafici utilizzano i dati sulle autorizzazioni per stimare i dati sulle domande. I dati relativi alle "autorizzazioni" si riferiscono alle esportazioni di prodotti a duplice uso autorizzate con licenze specifiche e globali. Va osservato che le domande non corrispondono necessariamente alla somma di autorizzazioni e dinieghi, in quanto un certo numero di domande può essere stato annullato e alcune domande possono non avere avuto esito entro lo stesso anno. Per "dinieghi" si intendono il volume e il valore delle esportazioni oggetto di diniego. Le differenze nei dati che indicano un calo rispetto agli anni precedenti sono dovute alla Brexit e al fatto che il Regno Unito non ha fornito dati per il 2019.
Volume delle esportazioni autorizzate per tipo di licenza nel 2019
Autorizzazione generale di esportazione dell'UE | 17% | |||
Autorizzazione generale di esportazione nazionale | 4% | |||
Autorizzazione di intermediazione | 0% | |||
Autorizzazione di transito | 0% | |||
Licenza sottoposta a misure di controllo nazionali | 1% | |||
Licenza per prodotti non elencati | 1% | |||
Licenza di trasferimento intra-UE | 1% | |||
Licenza globale (allegato I) | 3% | |||
Licenza specifica (allegato I) |
73%
0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000
Figura 7: volume (numero) di autorizzazioni suddivise per tipo di licenza nel 2019.
Valore delle esportazioni autorizzate per tipo di licenza nel 2019
Autorizzazione generale di esportazione dell'UE 13%
Autorizzazione generale di esportazione nazionale 2%
Autorizzazione di intermediazione 0%
Autorizzazione di transito 0%
Licenza sottoposta a misure di controllo nazionali 5%
Licenza per prodotti non elencati 1%
Licenza di trasferimento intra-UE 3%
Licenza globale (allegato I) 35%
Licenza specifica (allegato I) 41%
0 5 000 10 000 15 000 20 000
Figura 8: valore (in milioni di EUR) delle autorizzazioni suddivise per tipo nel 2019.
5. PROSSIME TAPPE
Il nuovo regolamento e il conseguente aggiornamento del sistema apportano modifiche sostanziali al controllo delle esportazioni nell'UE, il che sta richiedendo un notevole lavoro preparatorio, nonché l'adozione di azioni da parte della Commissione e degli Stati membri al fine di sfruttare appieno il potenziale offerto dal nuovo regolamento:
• il nuovo regolamento stabilisce che "la Commissione, in stretta consultazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, dovrebbe sviluppare orientamenti [...] a sostegno dell'applicazione pratica dei controlli" e prevede in particolare orientamenti per quanto riguarda la trasparenza delle decisioni sul rilascio delle licenze e le esportazioni di prodotti di sorveglianza informatica;
• dovranno essere affrontate anche le richieste dell'industria per l'elaborazione di orientamenti relativi, ad esempio, ai trasferimenti di tecnologia e al cloud computing;
• al fine di attuare nuove disposizioni in materia di condivisione delle informazioni e di trasparenza che richiedono lo sviluppo dello scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione, nonché livelli elevati di trasparenza, anche attraverso la pubblicazione di una relazione annuale contenente informazioni dettagliate sulle decisioni in materia di rilascio delle licenze, la Commissione è incaricata in particolare di adottare orientamenti per la presentazione di relazioni annuali. Sta inoltre sviluppando strumenti informatici a sostegno del relativo scambio di dati;
• il nuovo regolamento riconosce l'applicazione come una dimensione fondamentale di politiche efficaci di controllo delle esportazioni e prevede in particolare la creazione di un meccanismo di coordinamento dell'applicazione;
• infine la Commissione, con il sostegno degli Stati membri, lavorerà all'elaborazione di un programma UE volto a sviluppare capacità e a formare il personale delle autorità incaricate del rilascio delle licenze e di quelle preposte all'applicazione della legge negli Stati membri e approfondirà il dialogo con i paesi terzi al fine di promuovere la convergenza globale dei controlli.
La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.