Società per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico S.p.A. Contratto di Servizio 01/03/2005 – 29/02/2008
Società per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico S.p.A. Contratto di Servizio 01/03/2005 – 29/02/2008
Oggetto: Erogazione di servizi di trasporto pubblico locale nel bacino di Parma
La Società per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico S.p.A. di seguito denominata Stazione affidante, con sede in Parma, codice fiscale n 02155060342 , in persona del Presidente xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx nato a Milano il 26 agosto 1970, domiciliato per la carica presso la sede sociale in xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, 0, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 25 febbraio 2005;
e
L’impresa affidataria Tep S.p.A. , di seguito denominata Gestore con sede in Parma, codice fiscale n° 02155050343 in persona del Presidente e x.xxxxx rappresentante Xxxxx Xxxxxx, nato a Parma. il .10/10/1952, domiciliato per la carica presso la sede sociale in xxx Xxxx, 00, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4/02 del 18/04/2005;
PREMESSO CHE
1. Il contesto normativo di riferimento per la riforma del trasporto pubblico locale, in attuazione dei principi contenuti nella vigente normativa comunitaria in materia, è rappresentato dal D.Lgs. 422/97, come integrato e modificato dal D.Lgs. 400/99, nonché dalla l.r. 30/98 e s.m.i. “Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale”;
2. con delibera n 4 del 20/11/2003 è stato approvato il bando di gara, successivamente trasmesso alla Comunità Europea in data 21/11/2003 e pubblicato in forma ridotta sulla GURI del 28/11/2003, relativo alla procedura
ristretta per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nel bacino della provincia di Parma;
3. dallo svolgimento della procedura di gara è risultata aggiudicataria dei servizi urbani, di bacino e interbacino di trasporto pubblico locale autofiloviari di linea nel bacino di Parma la Società TEP S.p.A;
4. la Stazione affidante è responsabile per tutta la durata del Contratto di servizio dell’erogazione del corrispettivo contrattuale, è promotore dell’applicazione dello stesso Contratto , in tutte le attività ad esso connesse
con particolare riguardo alla verifica ed al monitoraggio delle prestazioni di servizio;
5. le parti riconoscono che l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale è disciplinato dal presente Contratto di servizio, in cui sono definiti i reciproci impegni e obblighi (inerenti il trasporto, le attività connesse alla fornitura dei servizi, il sistema tariffario, gli investimenti, il monitoraggio) tra Stazione affidante e Gestore, gli obiettivi di miglioramento degli standard qualitativi del servizio e del livello di soddisfazione dell’utenza, mediante l’attivazione di specifici strumenti incentivanti e di penalità connessi al rispetto degli impegni assunti dal Gestore;
6. l'esigenza di monitorare gli obiettivi e gli impegni fissati nel Contratto comporta l'obbligo, per entrambe le parti, di dotarsi di strumenti idonei per la misurazione, la verifica e la valutazione tecnico-economica dei valori presi a riferimento, nelle forme previste dal Contratto.
ART. 1 DEFINIZIONI
1. Le premesse, gli atti e i provvedimenti in esse richiamate e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Servizio.
2. Ai fini del presente contratto s'intende per:
a. Contratto: il presente Contratto di servizio;
b. Stazione affidante: Società per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico S.p.A.; società di capitali di proprietà della Provincia di Parma e del Comune di Parma, investita delle funzioni di Agenzia locale della Mobilità ai sensi dell’art. 19 della legge della Regione Xxxxxx Xxxxxxx n° 30/9 8 e s.m.i., che affida la gestione del servizio di trasporto pubblico locale oggetto del Contratto;
c. Gestore: il soggetto risultato aggiudicatario della fornitura dei servizi di trasporto pubblico locale oggetto del Contratto;
d. Gestore uscente: il/i precedente/i gestore/i del servizio di trasporto pubblico locale oggetto del Contratto sino al subentro del Gestore;
e. Nuovo affidatario: il soggetto che alla scadenza del presente Contratto subentrerà al Gestore a seguito di una nuova procedura di gara;
f. Offerta: l’offerta presentata dal Gestore in sede di gara;
g. Enti concedenti: Provincia di Parma e Comune di Parma e, per quanto delegato, Società per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico S.p.A;
h. Accordo di Programma: Accordo di Programma per la mobilità sostenibile per il triennio 2003-2005 e per i servizi minimi autofilotranviari per il triennio 2004-2006, tra Regione Xxxxxx-Romagna, Provincia e Comune di Parma e Società per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico S.p.A.
ART. 2 OGGETTO
1. Il presente Contratto disciplina i rapporti tra la Stazione affidante ed il Gestore in merito all’ esercizio dei servizi urbani, di bacino e interbacino di trasporto pubblico locale autofiloviari di linea del bacino di Parma; tali servizi ammontano a 13.295.693,63 vetture*km/anno di servizio offerto al pubblico,
oltre ai servizi Happybus, servizi navetta Palasport - stadio del Comune di Parma, come da programma di esercizio descritto in allegato 1.
2. Il Contratto individua gli impegni, gli obblighi, gli oneri e i diritti della
Stazione affidante e del Gestore derivanti dall’aggiudicazione dei servizi.
3. Ai sensi dell’Accordo di Programma, art. 10 comma 9, la Stazione affidante, in coerenza con le risorse finanziarie che saranno rese disponibili nel corso del Contratto, si riserva la facoltà di avviare servizi che consentano ampliamenti quantitativi e miglioramenti qualitativi dei servizi oggetto del presente affidamento; parimenti la Stazione affidante avrà facoltà di sopprimere, ridurre o modificare i servizi al fine di adeguarli ai provvedimenti autorizzativi degli Enti concedenti.
4. È attribuita al Gestore la titolarità del corrispettivo del Contratto e dei
xxxxxx xxxxxxxxx, derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio disciplinati al successivo art.12, nonché dei ricavi e dei vantaggi economici derivanti dalle iniziative di valorizzazione commerciale di cui al successivo art.13.
5. La Stazione affidante provvede ad effettuare i controlli sui servizi di trasporto
pubblico oggetto del presente affidamento, con particolare riferimento agli aspetti di qualità, sicurezza e dei rapporti con l’utenza, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 14, 15 e 25 del presente Contratto.
ART. 3 DURATA DELL'AFFIDAMENTO
1. Il presente Contratto ha validità dal 01/03/2005 al 29/02/2008. Il Contratto alla sua scadenza è inoltre prorogabile per ulteriori tre anni nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui alla normativa vigente, subordinatamente alla definizione del programma di finanziamento per il triennio 2007-2009 da parte della Regione Xxxxxx-Romagna.
2. Alla scadenza del Contratto, il Gestore è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del Nuovo affidatario, alle condizioni disciplinate nel Contratto al momento vigente per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi.
3. Nel caso in cui i finanziamenti regionali e degli Enti concedenti non consentano alla Stazione affidante di garantire il corrispettivo di cui al successivo art. 4, la Stazione affidante potrà procedere all’anticipata cessazione del Contratto al 31 dicembre 2006 con revoca dell’affidamento nei termini di cui al successivo art. 23, con esonero da oneri e responsabilità per la Stazione affidante stessa.
4. È escluso l’indennizzo al Gestore in caso di mancata proroga o rinnovo del contratto alla scadenza.
ART. 4 CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. La Stazione affidante corrisponde al Gestore quale controprestazione per l’erogazione dei servizi e l’adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente Contratto un corrispettivo annuale di euro 27.810.590,17 oltre ad IVA ai sensi di legge (importo per l’intera durata di 3 anni del Contratto pari a Euro 83.431.770,51 oltre ad IVA ai sensi di legge), di cui euro 20.404.196,21 oltre ad IVA ai sensi di legge per i servizi minimi ed euro 7.406.393,96 oltre ad IVA ai sensi di legge per i servizi aggiuntivi. Le disponibilità finanziarie trasferite dagli Enti Locali per i servizi aggiuntivi sono soggette a verifica annuale ai fini dell’eventuale adeguamento dei corrispondenti programmi di esercizio che potranno perciò variare in diminuzione o in aumento. Il corrispettivo contrattuale compensa tutti gli obblighi di servizio e tutte le prestazioni del Gestore anche se
non espressamente richiamate nel Contratto ma comunque necessarie alla corretta esecuzione dei servizi.
2. Le somme effettivamente dovute varieranno in relazione alle percorrenze chilometriche effettivamente autorizzate e consuntivate. Tali somme verranno calcolate applicando alle percorrenze chilometriche effettivamente autorizzate e consuntivate i corrispettivi unitari come riportati nell’Allegato n. 1.
3. Il 95% del corrispettivo annuo è corrisposto dalla Stazione affidante in rate mensili posticipate, di uguale importo, a seguito del trasferimento da parte della Regione Xxxxxx - Romagna dei corrispondenti contributi, entro il giorno 27 del secondo mese successivo al mese di riferimento, a seguito di ricevimento della fattura del Gestore, presentata unitamente ai documenti previsti dal sistema di monitoraggio e rendicontazione delle percorrenze, di cui al successivo art. 25, nonché alla autocertificazione dell’assolvimento dei versamenti contributivi previdenziali e assicurativi. Il conguaglio del restante 5% è effettuato con cadenza annuale a seguito delle verifiche contrattuali relative alle percorrenze chilometriche di servizio effettivamente erogate e, ove del caso, autorizzate e in conseguenza dell’applicazione dei sistemi delle penali e dei premi di cui agli art. 21 e 22. Il termine di pagamento del conguaglio è stabilito in
45 (quarantacinque) giorni fine mese dalla data di ricevimento della relativa fattura del Gestore, preceduta dalla consegna dei documenti previsti dal sistema di monitoraggio e rendicontazione delle percorrenze di cui all’art. 25. Il termine di pagamento del conguaglio relativo all’ultimo anno di esercizio contrattuale sarà di 90 (novanta) giorni fine mese dalla data di ricevimento della relativa fattura.
4. Penali e premi costituiscono specifiche componenti negative e positive del corrispettivo contrattuale di cui al presente articolo, concorrendo a rettificarlo,
ove e secondo i casi, rispettivamente in diminuzione e/o in aumento. Le penali vengono quantificate singolarmente e costituiscono oggetto di specifica comunicazione da parte della Stazione affidante. I premi sono quantificati annualmente. Il conguaglio dei premi e delle penali viene effettuato su base annua. Qualora l’ammontare complessivo delle penali maturate nel corso di ciascun anno sia superiore al 2% del corrispettivo contrattuale, la trattenuta di cui al precedente comma 3 sui corrispettivi mensili liquidati nell’anno successivo sarà aumentata del valore percentuale delle penali consuntivate nel periodo precedente rispetto al corrispettivo contrattuale. I premi, ove il periodo di riferimento sia inferiore all’anno solare, saranno liquidati in termini pro quota a dodicesimi, con arrotondamento a quello superiore per frazioni di mese maggiori di giorni 15 (quindici).
5. La Stazione affidante si impegna a riconoscere al Gestore gli interessi
per ritardato pagamento, calcolati in base al tasso legale vigente, con esclusione del caso in cui il ritardato pagamento sia imputabile al ritardo dei corrispondenti trasferimenti della Regione Xxxxxx Xxxxxxx.
6. L’importo del corrispettivo per la durata dei tre anni del Contratto è da intendersi comprensivo anche del riconoscimento degli effetti inflattivi del periodo.
7. In applicazione del D.Lgs. 422/97, art. 20, comma 1, e comunque nei limiti delle risorse trasferite dalla Regione, in caso di proroga il corrispettivo contrattuale annuo e, in termini corrispondenti quelli unitari, saranno in tale sede revisionati nel limite massimo del 75% del tasso programmato di inflazione maturato nell’arco del Contratto.
8. Nel corso di tutto il periodo di affidamento la Stazione affidante metterà a disposizione del Gestore le risorse che dovessero risultare eventualmente disponibili per il finanziamento di nuovi servizi, per interventi di riqualificazione del parco rotabile, per la compensazione di oneri derivanti da rinnovi dei contratti di lavoro del personale dipendente del Gestore o qualunque altra somma resa disponibile per finanziare ulteriori oneri connessi alla gestione dei servizi affidati, nei limiti di quanto a questo titolo trasferito da provvedimenti legislativi nazionali e/o regionali, dalla Regione Xxxxxx - Romagna o dagli Enti locali competenti. Le condizioni di erogazione saranno definite dalla Stazione affidante in sede di assegnazione delle risorse. Le risorse suddette non interverranno a modificare i corrispettivi unitari di cui al comma 2 del presente articolo.
ART. 5 PROGRAMMA D'ESERCIZIO
1. Il Gestore si impegna a realizzare il volume dei servizi affidati, secondo i programmi d’esercizio descritti nell’Allegato n. 1. Frequenze, orari e percorsi delle corse ivi descritti non potranno essere modificati dal Gestore senza preventiva autorizzazione della Stazione affidante.
2. Le modifiche al programma di esercizio in corso di vigenza del Contratto sono disciplinate ai sensi di quanto previsto agli art. 6, 7 e 8.
ART. 6 MODIFICHE DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO SU RICHIESTA DELLA STAZIONE AFFIDANTE
1. Ai sensi dell’art. 10 comma 9 dell’Accordo di programma, il Contratto deve contenere margini di flessibilità che consentano eventuali successivi ampliamenti quantitativi e miglioramenti qualitativi dei servizi affidati. Conseguentemente il programma di esercizio allegato al presente Contratto, nel periodo di vigenza dello stesso, è soggetto a riprogrammazione su richiesta
della Stazione affidante, anche in termini di istituzione, soppressione o modifica di linee e/o di fermate, per esigenze di pubblica utilità, ancorché connesse alla sperimentazione di nuovi servizi e/o nuove linee o all’apertura all’esercizio di nuove modalità di trasporto pubblico, come metrotranvie o altro, senza limitazioni di fascia oraria, in relazione alle modalità di esercizio sia tradizionali (a orario o frequenza) sia innovative o particolari (ad esempio, servizi a chiamata). Il Gestore è tenuto ad attivare le modifiche richieste dalla Stazione affidante entro 60 (sessanta) giorni solari dalla richiesta stessa, salvo che ragioni d’urgenza o la tipologia delle modifiche non comportino la concorde individuazione di tempi di implementazione più contenuti o rispettivamente più estesi. L’eventuale eccessiva onerosità della riprogrammazione richiesta sarà oggetto di esame in sede di comitato tecnico per la gestione del contratto.
2. Le modifiche di cui al comma 1 del presente articolo, cumulate alle modifiche di cui al comma 1 dell’art. 7, laddove comportino una variazione della percorrenza chilometrica annua di cui all’art. 2 comma 1, contenuta nei limiti dello 0,5%, non determinano variazioni dell’ammontare del corrispettivo di cui all’art. 4 comma 1 né la revisione del presente Contratto.
3. Le modifiche di cui al comma 1 del presente articolo, cumulate alle modifiche di cui al comma 1 dell’art. 7, laddove comportino una variazione della percorrenza annua di cui all’art 2, superiore ai limiti di cui al comma 2, determinano una variazione del corrispettivo dovuto, da calcolarsi in base ai corrispettivi unitari di cui all’art. 4 comma 2, per la sola parte di variazione eccedente al limite di cui al comma 2, senza necessità di revisione degli obblighi e impegni del Contratto non direttamente correlati alla variazione.
4. Le modificazioni al programma di esercizio non possono comunque determinare, salvo diverso accordo tra le parti, una variazione in aumento o diminuzione del corrispettivo complessivo individuato in sede di aggiudicazione che sia superiore, rispettivamente, al 10% nell’arco di un unico anno e al 20% nell’intero arco di durata del Contratto.
5. I potenziamenti dei servizi derivanti dalle modifiche di cui al presente articolo e ai successivi articoli 7 e 8, fatto salvo quanto ivi precisato, sono da considerarsi assimilabili a quelli individuati in sede di aggiudicazione, in particolare per quanto attiene al rispetto degli standard qualitativi e alle modalità di monitoraggio.
6. L’onere di informare l’utenza sulle modifiche di cui al presente articolo resta a carico del Gestore, che provvede con le modalità di cui all’art. 7 comma 1.
ART. 7 MODIFICHE DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO SU RICHIESTA DEL GESTORE
1. Il Gestore può apportare modifiche al programma d’esercizio allegato al
presente Contratto, previa approvazione della Stazione affidante, garantendo la necessaria informazione preventiva all’utenza a partire almeno da 15 (quindici) giorni antecedenti l’introduzione delle modifiche e fino alla data di entrata in vigore delle stesse, provvedendo perlomeno, e comunque fatto salvo quanto previsto agli artt. 14 e 15, a esporre le comunicazioni a terra e sul sito internet e a curare la diffusione delle medesime sugli organi di stampa.
2. Le modifiche di cui al comma 1 dovranno essere mirate al miglioramento
dell’offerta e assicurare comunque il rispetto delle esigenze dell’utenza,
ponendosi nella prospettiva di promuovere un crescente livello di soddisfazione della domanda sia in termini quantitativi sia in termini qualitativi.
ART. 8 MODIFICHE DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO PER EVENTI STRAORDINARI E IMPREVEDIBILI, LAVORI STRADALI O SCIOPERI
1. L’esecuzione del servizio non può essere interrotta né sospesa dal
Gestore, salvo nei casi di forza maggiore e di calamità naturali (quali terremoti, frane, alluvioni) e nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine, sicurezza e salute pubblici o legati alla viabilità. Ai fini del presente articolo, per casi di forza maggiore si intendono eventi straordinari o imprevedibili non imputabili o riferibili alla parte che ne invochi la sussistenza, sempreché tali eventi non possano essere evitati con l’uso dei mezzi disponibili e un ragionevole sforzo teso a prevenirne l’insorgere e a impedirne e comunque a rimuoverne tempestivamente le conseguenze. Le corse non effettuate o effettuate non in orario in dipendenza degli eventi di cui al presente comma non saranno conteggiate ai fini della verifica del rispetto degli standard qualitativi minimi di cui all’Allegato n. 2 e non daranno luogo all’applicazione di penali ai sensi dell’art. 21.
2. Le temporanee interruzioni, sospensioni o riduzioni del servizio da parte
del Gestore nei casi di cui al comma 1 non comportano l’applicazione delle penali né la variazioni del corrispettivo, ancorché eccedenti su base annua il limite di cui all’art. 6, comma 2, a condizione che il Gestore stesso, garantendo la contestuale effettiva informazione scritta della Stazione affidante e informandone tempestivamente e in modo appropriato l’utenza, abbia provveduto a promuovere soluzioni atte a contenere al massimo le temporanee interruzioni o riduzioni dei servizi, anche con il ricorso a modalità di servizio
sostitutive o alternative e assicuri, una volta venuta meno la causa di interruzione o sospensione, il pronto ripristino del servizio. L’adozione temporanea da parte del Gestore di modalità di esercizio sostitutive o alternative in nessun caso potrà creare maggiori oneri in capo alla Stazione affidante, salvo quanto previsto al successivo comma 4.
3. Le modalità di svolgimento del servizio individuate e approntate dal
Gestore in condizioni di emergenza e su base temporanea dovranno successivamente essere verificate ed eventualmente modificate in accordo con la Stazione affidante. Le riduzioni del servizio di cui al precedente comma 1 dovranno essere debitamente rendicontate in sede di consuntivazione dei dati di periodo, nei termini di cui all’art. 25.
4. Qualora gli eventi di cui al comma 1 dovessero determinare un
incremento delle percorrenze autorizzate che, cumulato a quelli di cui agli artt. 6 e 7, fosse superiore su base annua al limite di cui all’art. 6, comma 2, il corrispettivo verrà aumentato, per la parte di variazione eccedente il limite di cui all’art. 6 comma 2, in base ai corrispettivi unitari chilometrici di cui al precedente art. 4 comma 2 o in base a specifici accordi intervenuti tra le parti.
5. Nei casi in cui la regolare erogazione del servizio sia condizionata da
lavori o attività poste in essere dagli Enti Locali nonché da soggetti pubblici o privati e da eventi e manifestazioni autorizzati o posti formalmente a conoscenza degli Enti locali medesimi, la Stazione affidante, qualora informata, si impegna a darne notizia tempestivamente al Gestore, al fine di apportare le necessarie modifiche temporanee al programma di esercizio e di permettergli di individuare i soggetti cui faranno capo gli eventuali maggiori oneri derivanti. Le corse non effettuate o effettuate solo parzialmente o non in orario in dipendenza degli
eventi di cui al presente comma non saranno conteggiate ai fini della verifica del rispetto degli standard qualitativi di cui all’Allegato n. 2 e non daranno luogo all’applicazione di penali ai sensi dell’art. 21 né a diminuzione dei corrispettivi dovuti, a condizioni che il Gestore abbia tempestivamente provveduto a concordare con la Stazione affidante le suddette modifiche temporanee al programma di esercizio. Per modifiche rilevanti o di lunga durata o comunque ogni volta richiesto, il programma d’esercizio può essere modificato con le modalità indicate all’art. 6.
6. Il Gestore non potrà sospendere in alcun caso il servizio, se non per le
cause e gli eventi di cui al precedente comma 1 e fatto salvo l’obbligo di promuovere modalità di servizio alternative e sostitutive, né potrà invocare l’inadempimento di alcun obbligo contrattuale da parte della Stazione affidante quale causa di sospensione del servizio.
7. In caso di mancata esecuzione del servizio da parte del Gestore per
cause diverse da quelle previste nel precedente comma 1, la Stazione affidante, ferma restando l’applicazione delle penali di cui all’art. 21 nonché, ai sensi del successivo art. 23, il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno e la facoltà di risolvere il Contratto, attua le procedure necessarie per garantire l’erogazione del servizio, con rivalsa sul Gestore per le spese sostenute. Per lo svolgimento del servizio la Stazione affidante può avvalersi di altre imprese.
8. In caso di sciopero del proprio personale, il Gestore è tenuto a garantire,
ai sensi della legge 146/90 in materia di servizi pubblici essenziali, le prestazioni indispensabili evidenziate nel libretto degli orari.
9. Il Gestore è, altresì, tenuto a norma dell’art. 2 comma 2, ultimo periodo
della legge 146/90, a comunicare agli utenti, contestualmente alla pubblicazione
degli orari dei servizi ordinari, l'elenco dei servizi che saranno garantiti comunque in caso di sciopero e le relative fasce orarie. In caso di proclamazione dello sciopero, il Gestore garantisce, altresì, la specifica comunicazione alla Stazione affidante e all’utenza, con un preavviso non inferiore a 5 giorni naturali consecutivi antecedenti la data prevista per l’astensione dal lavoro e sino alla conclusione della stessa.
10. La variazione in diminuzione dei servizi offerti in conseguenza delle
astensioni facoltative dal lavoro, comporta una riduzione del 70% del corrispettivo dovuto, da calcolarsi in base alle percorrenze effettuate in meno e ai corrispettivi unitari di cui al precedente art. 4 comma 2.
11. In caso di afflusso straordinario di viaggiatori, conseguente a eventi a
carattere turistico, artistico-culturale, sportivo ed ambientale, che non era possibile determinare al momento della definizione del programma d’esercizio, e che richiedano l’istituzione di servizi ad hoc o l’intensificazione delle frequenze di servizi esistenti, il Gestore sottopone alla Stazione affidante specifiche proposte di potenziamento dei servizi, con le modalità e secondo quanto previsto all’art. 7. Parimenti la Stazione affidante può disporre, con le modalità dell’art.6, l’adeguamento dei servizi secondo un programma dalla stessa progettato. Sono invece a carico del Gestore le corse di rinforzo dallo stesso effettuate in via temporanea al fine di contenere i livelli di affollamento dei mezzi entro i limiti di sicurezza e di comfort.
12. In tutti i casi previsti dal presente articolo, il Gestore adotta le opportune
iniziative per informare tempestivamente l’utenza sulle modifiche intervenute e sulle eventuali modalità di servizio alternative e sostitutive.
ART. 9 BENI ESSENZIALI E FUNZIONALI ALL’ESERCIZIO
1. Sono a carico del Gestore gli interventi e gli oneri connessi alla manutenzione e al mantenimento in perfetto stato di efficienza dei beni essenziali e funzionali allo svolgimento del servizio di cui agli allegati n. 4 e 5, ivi comprese le infrastrutture di rete, gli impianti, le rimesse e i depositi per quanto di competenza secondo i contratti di locazione, nonché quanto necessario per assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro.
ART. 1O OBBLIGHI DEL GESTORE CONCERNENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
1. Il Gestore dovrà assicurare la presenza di personale in numero e con qualifica adeguati a garantire l’erogazione del servizio offerto secondo quanto previsto nel Contratto, nei suoi Allegati e nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti.
2. Il numero degli addetti, suddiviso per mansione - con indicazione del costo complessivo e della tipologia di contratto relativa - è riportato nell’Allegato n. 6. È a carico del Gestore ogni onere amministrativo, previdenziale e assistenziale relativo ai dipendenti.
3. Al servizio oggetto del presente affidamento dovranno adibirsi esclusivamente conducenti riconosciuti idonei alla mansione (requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale stabiliti dal DM del 23/2/99 n. 88) e comunque muniti di patente adeguata al mezzo alla cui guida sono destinati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L’elenco nominativo del personale dovrà essere comunicato dal Gestore alla Stazione affidante almeno 10 (dieci) giorni
prima dell’inizio dello svolgimento del servizio e aggiornato, successivamente, ogni 6 (sei) mesi sulla base delle variazioni intervenute.
4. I conducenti, gli agenti di controllo e comunque tutto il personale impegnato in mansioni che comportino, a vario titolo, contatti con il pubblico devono indossare, la divisa sociale e/o apposito cartellino di identificazione.
5. Il Gestore ha l'obbligo di dotarsi di un Direttore di esercizio del servizio filoviario e di un Responsabile Tecnico d’Esercizio in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale così come previsto dal DM n. 448/91, e dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 15 marzo 1993 così come modificato dal Decreto del 30 luglio 1993 a cui vengono attribuite le funzioni di cui al DPR n. 753/80, il cui nominativo, così come l’eventuale modifica dello stesso, dovrà essere comunicato nei termini di cui al precedente comma 3.
6. Il Gestore promuove con regolarità l’aggiornamento e la formazione del proprio personale, sulla base del “Piano di formazione e coinvolgimento del personale” proposto in sede di offerta.
ART. 11 OBBLIGHI DELLE PARTI CONCERNENTI IL PARCO MEZZI
1. Il Gestore ha l’obbligo di utilizzare il parco mezzi finanziato con risorse pubbliche e specificato nell’Allegato n. 5, secondo le condizioni ivi indicate.
2. Il Gestore, integrando il parco mezzi di cui al comma 1, deve svolgere il servizio con mezzi in numero e tipo atti ad assicurare l’effettuazione del medesimo in conformità con gli standard minimi di qualità e le prescrizioni del Contratto e dei suoi Allegati e con la precisa osservanza di tutte le prescrizioni di legge.
3. Il Gestore dovrà garantire la chiara identificabilità del mezzo, in conformità con le disposizioni normative e regolamentari nazionali e regionali vigenti.
4. Nel periodo di vigenza contrattuale, il Gestore si impegna a procedere al Piano di rinnovo e riqualificazione del parco nel rispetto degli obblighi assunti in fase di offerta e con il presente Contratto.
5. Il Gestore è tenuto a mantenere in ordine e in perfetto stato di efficienza tutto il parco mezzi, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dei tempi e degli impegni assunti in sede di offerta e con il presente Contratto (programmi di manutenzione e pulizia).
6. L’elenco dettagliato dei mezzi dovrà essere comunicato dal Gestore alla Stazione affidante almeno 10 (dieci) giorni prima dell’inizio dello svolgimento del servizio. Ogni successiva variazione riguardante la composizione del parco, anche se temporanea, dovrà essere comunicata con un preavviso di almeno 48 ore rispetto alla data di presa servizio dello stesso. Il Gestore, con cadenza semestrale, deve trasmettere alla Stazione affidante il dato aggiornato sulle caratteristiche del parco mezzi utilizzato nel servizio, comprensivo delle eventuali variazioni intervenute, e i rapporti sugli eventuali incidenti, secondo quanto previsto nel successivo art. 25 e nel relativo allegato.
7. La Stazione affidante può verificare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati, con ispezioni d’ufficio e/o controlli a campione, la composizione del parco, il suo stato di efficienza e l’effettivo rispetto del programma di manutenzione e pulizia offerti dal Gestore in sede di gara nonché l’osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente. Il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo comporta l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 21.
8. Alla scadenza del Contratto ovvero in caso di revoca/risoluzione/decadenza dello stesso, la Stazione affidante si riserva di sottoporre a perizia i mezzi
acquistati con contributi pubblici al fine di accertare l’effettivo stato degli stessi e l’efficacia degli interventi manutentivi effettuati dal Gestore, il quale sarà comunque chiamato a rispondere dell’eventuale deterioramento dei mezzi che vada oltre la normale usura, secondo gli esiti della perizia. Il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo comporta l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 21.
9. Il Gestore, durante il periodo di vigenza contrattuale non potrà distrarre i mezzi destinati al servizio, salvo quanto previsto ai sensi dell’art. 37, comma 5 della LR Xxxxxx Xxxxxxx 30/98; la Stazione affidante effettuerà una trattenuta sul corrispettivo dovuto, a titolo compensativo e comparativo in misura e ai sensi della D.G.R. 2640 del 30 dicembre 1998.
10. Con delibera n° 2661/2002 la Giunta della Regio ne Xxxxxx - Romagna ha assegnato al bacino provinciale di Parma contributi per € 4.730.936,58 per il programma di sostituzione autobus. Tale programma è stato inserito con misura n° 2 nell’Accordo di Programma 2004-2006. Il Gestor e si impegna a compiere tutto quanto necessario per realizzare gli investimenti previsti dalla misura n° 2 dell’Accordo di Programma. Qualora il ritardo nell’esecuzione del piano sia tale da comportare la perdita del contributo regionale, la Stazione affidante applicherà una penale pari a 1,5 volte l’entità della decurtazione applicata dalla Regione.
ART. 12 TARIFFE E SERVIZI COMMERCIALI ALL’UTENZA
1. I servizi sono svolti sulla base dei titoli, delle tariffe e delle relative modalità di applicazione di cui all’Allegato n. 3 secondo quanto disposto con deliberazioni
n. 4475/95 e 449/97 dalla Giunta Regionale Xxxxxx - Romagna.
2. La Stazione affidante si impegna ad adottare gli atti di propria competenza e ad adeguare i livelli tariffari in attuazione delle direttive degli Enti Locali competenti e in coerenza con gli atti emanati dalla Regione nel periodo di vigenza contrattuale. La Stazione affidante individua le modalità e i termini di applicazione delle tariffe che il Gestore si impegna a osservare nel periodo di validità del Contratto. E’ riconosciuto il ruolo del Gestore nella proposizione di nuove tariffe, anche promozionali e sperimentali. Le proposte vengono accompagnate da idonee valutazioni sulle esigenze specifiche che le motivano nonché sui relativi effetti sugli introiti aziendali.
3. Il Gestore garantisce la vendita a bordo dei biglietti di corsa semplice con facoltà di sovraprezzo.
4. La Stazione affidante, nel periodo di vigenza del Contratto, persegue l’obiettivo di estendere l’integrazione tariffaria ai servizi in relazione ai quali appaia opportuno, nella prospettiva dell’integrazione su scala regionale promossa dalla Regione col progetto STIMER, secondo quanto previsto dalle relative delibere attuative ed integrative in essere e di futura adozione e dall’Accordo di Programma. Il Gestore è tenuto a collaborare, coordinandosi con la Stazione affidante e nel rispetto della normativa vigente, per il conseguimento di tale obiettivo, anche promuovendo accordi interaziendali di integrazione delle tariffe e unificazione dei titoli di viaggio.
5. Il Gestore, quale supporto dell’integrazione e in considerazione delle opportunità che ne derivano per il miglioramento del servizio sul piano quantitativo e qualitativo, si impegna a dotarsi di un sistema di bigliettazione tecnologicamente adeguato (STIMER), secondo le modalità attuative definite in sede regionale; il Gestore si impegna inoltre a proseguire la sua
sperimentazione e messa a regime, la revisione delle tariffe e dei criteri di riparto dei ricavi tariffari, la realizzazione e gestione delle diverse componenti di governo e operatività del sistema, la rilevazione e accessibilità delle molteplici informazioni che con esso possono essere acquisite.
6. L’organizzazione e la gestione della rete di vendita e la commercializzazione dei titoli di viaggio è a cura del Gestore, che la realizza, entro l’attivazione del servizio salvo ove diversamente specificato, secondo gli impegni assunti in sede di offerta e rispettando le condizioni minime di cui all’Allegato 3.
7. Il Gestore è tenuto a effettuare il controllo dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi oltre ad avere l’obbligo di comunicare all’utenza l’articolazione e il funzionamento del sistema tariffario perlomeno attraverso la Carta della Mobilità e il sito internet aziendale di cui di cui all’art. 14, sui libretti orari e con appositi avvisi e prospetti riepilogativi presso le biglietterie e le autostazioni.
8. Il Gestore ha l’obbligo di riconoscere il rimborso parziale degli abbonamenti annuali prima della loro scadenza, previa richiesta dell’utente, in carta semplice senza obbligo di specificarne la motivazione, alla biglietteria dell’azienda. Il rimborso è riconosciuto in relazione a titoli con validità residua superiore alla metà di quella complessiva. Per gli abbonamenti personali muniti di fotografia di riconoscimento deve inoltre essere previsto il rilascio di duplicato in caso di denuncia di smarrimento.
9. Il Gestore si impegna ad applicare le agevolazioni tariffarie secondo le disposizioni normative regionali, restando inteso che le relative compensazioni non sono comprese all’interno del corrispettivo pattuito e saranno oggetto di specifiche integrazioni da parte degli Enti locali.
10. Il Gestore è tenuto ad attivare un efficace controllo antievasione e a fornire alla Stazione affidante circostanziati rapporti mensili sui controlli eseguiti, sulle sanzioni emesse e su quelle incassate. I proventi delle sanzioni competono al Gestore.
ART. 13 VALORIZZAZIONE COMMERCIALE
1. Il Gestore ha facoltà di procedere alla valorizzazione commerciale dei beni utilizzati per lo svolgimento del servizio. Al Gestore, dove ne abbia la disponibilità e fatti salvi i diritti di terzi, competono i ricavi che ne dovessero derivare.
2. Il Gestore, in accordo con la Stazione affidante e senza che ciò determini oneri aggiuntivi a carico della stessa e disagi per l’utenza, determina le specifiche modalità attuative delle attività di cui al comma 1.
ART. 14 QUALITA’ DEI SERVIZI E CARTA DELLA MOBILITÀ
1. Il Gestore si impegna a migliorare nel tempo, progressivamente e con continuità i livelli di qualità del servizio offerto ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dalla clientela, con particolare riguardo agli aspetti dell’informazione, della sicurezza, della pulizia, della puntualità, della regolarità, del comfort e dell’ambiente.
2. Il Gestore esercisce i servizi affidati nel rispetto degli standard minimi di
qualità di cui all’Allegato n. 2 e in coerenza con gli obiettivi regionali e della Stazione affidante per il miglioramento dell’efficacia, dell’efficienza e della qualità dei servizi.
3. Il Gestore è tenuto a dotarsi di un sistema per la rilevazione della qualità
erogata, inteso ad accertare, anche con il supporto dell’AVM di cui all’Allegato 5,
il rispetto degli standard di servizio promessi nella carta della mobilità ed in sede di offerta.
4. La Stazione affidante si impegna a monitorare, perlomeno su base annua, la
qualità percepita dall’utenza, e a perseguirne il progressivo miglioramento, inteso a verificare e individuare i necessari od opportuni adeguamenti del servizio e degli standard qualitativi di erogazione dello stesso ed eventuali azioni preventive e correttive. Occasionalmente, su richiesta degli Enti locali, la Stazione affidante provvederà ad effettuare monitoraggi supplementari o mirati del servizio.
5. La valutazione del rispetto degli standard minimi di qualità definiti
nell’Allegato n. 2 sarà effettuata sulla base:
a. dei risultati del sistema di monitoraggio della qualità erogata dal Gestore;
b. dell’esito delle ispezioni e delle verifiche campionarie promosse dalla Stazione affidante, secondo quanto previsto dall’art. 25 e suoi allegati;
c. delle segnalazioni e dei reclami dell’utenza inoltrati al Gestore e/o alla Stazione affidante.
La valutazione dell’adeguatezza complessiva del servizio rispetto alle esigenze della clientela sarà valutata tenendo anche conto dei risultati, in termini di indici di soddisfazione e del livello percentuale di utenti soddisfatti, rilevati attraverso l’indagine, o le indagini se più d’una, effettuata ai sensi del precedente comma 4.
6. Il mancato rispetto degli standard minimi di qualità previsti nell’Allegato n. 2
comporta l’applicazione delle penali definite al successivo art. 21.
7. I miglioramenti degli standard minimi e degli indici di soddisfazione della clientela saranno adottati quale riferimento per l’applicazione dei premi ai sensi di quanto previsto al successivo art. 22.
8. Entro 3 (tre) mesi dalla data di attivazione del servizio il Gestore presenta alla Stazione affidante la versione definitiva della Carta della Mobilità per un parere di conformità contrattuale; il Gestore si impegna ad adeguare la Carta della Mobilità alle indicazioni della Stazione affidante ed a pubblicarla entro i successivi tre mesi. Il Gestore si impegna ad aggiornare la Carta della mobilità ogni anno, sulla base dei risultati raggiunti nel precedente anno solare, trasmettendola alla Stazione affidante entro il 15 febbraio di ogni anno e pubblicandola entro il 30 marzo in ottemperanza alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 Gennaio 1994 e del successivo Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 00 Dicembre 1998.
9. La Carta della Mobilità è pubblicata nel sito internet aziendale e resa disponibile al pubblico perlomeno presso le biglietterie e le autostazioni. La relativa diffusione è in ogni caso a carico del Gestore.
10. La Stazione affidante, direttamente o tramite personale abilitato per legge o società terze, può in ogni momento effettuare verifiche e controlli atti ad accertare l’effettivo svolgimento del servizio secondo gli standard contrattuali nonché il puntuale rispetto delle norme e della prescrizioni applicabili. Il Gestore si impegna a fornire la più ampia collaborazione per facilitare le ispezioni, le verifiche e l’acquisizione dei dati, eventualmente anche attraverso l’installazione di appositi dispositivi a bordo dei mezzi, a completo carico della Stazione Affidante. Per l’effettuazione delle suddette verifiche il Gestore si impegna a concedere la libera circolazione sui mezzi impiegati per l’effettuazione del
servizio del personale autorizzato dalla Stazione affidante, munito di apposito cartellino di identificazione rilasciato dal Gestore.
11. Il Gestore è tenuto, su richiesta della Stazione affidante, a partecipare e a collaborare con il Comitato degli Utenti, che la Stazione affidante costituirà ai sensi dell’art. 17 della legge Regionale 30/1998, nonché a trasmettere alla Stazione affidante il nominativo degli utenti che avessero manifestato al Gestore medesimo la richiesta di partecipazione al comitato.
ART. 15 INFORMAZIONI ALL’UTENZA
1. Il Gestore è tenuto a garantire l’informazione all’utenza con costanza e regolarità, attraverso le modalità descritte nell’Allegato 2.
2. Il Gestore si impegna a trasmettere alla Stazione affidante, secondo le disposizioni relative al sistema di monitoraggio di cui all’art. 25 e relativi allegati, ogni dato richiesto dallo stesso Ente in relazione agli standard di qualità dell’informazione all’utenza.
3. Al verificarsi delle variazioni degli orari dei servizi, con particolare riguardo al passaggio dall’orario invernale a quello estivo e viceversa, e comunque in ogni altro caso che preveda un cambiamento, non già disciplinato ai precedenti articoli 6, 7 e 8, degli orari e dei percorsi, il Gestore si impegna a garantire l’informazione all’utenza a partire almeno dai 15 giorni antecedenti la data fissata per l’introduzione della modifica e fino all’effettiva entrata in vigore del nuovo orario e/o del nuovo servizio attraverso la pubblicazione sui mass media locali e aggiornamenti degli orari alle fermate e sulle linee interessate al cambiamento di orario in tempo utile rispetto allo stesso cambiamento di orario.
ART. 16 ULTERIORI OBBLIGHI DEL GESTORE
1. Il Gestore è tenuto ad erogare i servizi, oggetto del Programma d’esercizio, sulla base dei percorsi e delle fermate identificati nell’allegato n. 1. Il Gestore, in caso di modifiche o variazioni degli stessi, richiede, ai sensi della normativa vigente e al fine della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, il riconoscimento della idoneità del percorso delle linee nonché dell’ubicazione delle fermate oggetto di modifica salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 3.
2. Il Gestore è tenuto a comunicare in forma scritta alla Stazione affidante,
entro il lunedì o il primo giorno feriale di ogni settimana, l’elenco delle corse programmate non effettuate nel periodo compreso tra la domenica e il sabato della settimana precedente, in forma analitica nonché raggruppate per linea e per singola causale di non effettuazione.
3. Il Gestore è tenuto ad adempiere agli eventuali obblighi che possano
intervenire a seguito di provvedimenti normativi di nuova emanazione e a quelli derivanti dall'esecuzione del servizio oggetto dell’affidamento, a porre in essere, con la massima diligenza, tutte le attività necessarie per ottenere le autorizzazioni e le licenze di autorità pubblica richieste per l’esercizio.
4. Il Gestore è responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura dei
servizi, in particolare deve provvedere:
a. all'adozione, nell'espletamento del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessari per garantire la sicurezza degli utenti;
b. all’adozione di un sistema di monitoraggio che soddisfi i requisiti e le esigenze conoscitive della Stazione affidante, di cui all’allegato n. 9, e alla
trasmissione allo stesso Ente delle informazioni secondo le periodicità, gli schemi e gli standard indicati nel medesimo allegato.
5. Il Gestore è obbligato alla tenuta di una contabilità separata per le attività
svolte e non comprese tra quelle oggetto del presente Contratto; il Gestore è inoltre obbligato a predisporre un sistema centralizzato di controllo del servizio offerto, e a consentirne libero accesso alla Stazione affidante e alla Regione Xxxxxx Xxxxxxx ai sensi degli artt. 14, comma 3 e 16, comma 5 quater della LR 30/98. L’Affidatario si impegna altresì a collaborare con la Stazione Affidante nella eventuale messa in opera di altri sistemi di monitoraggio e certificazione del servizio e delle percorrenze, senza oneri aggiuntivi per l’Affidatario stesso.
6. Il Gestore, per agevolare la richiesta di autorizzazioni, la trasmissione di
qualunque dato e informazione inerente all’esercizio del servizio e al monitoraggio dello stesso e, più in generale, le comunicazioni e i rapporti con la Stazione affidante, è altresì obbligato a garantire, nell’ambito del territorio dell’Ente stesso, almeno una propria sede secondaria nonché ad adottare ogni misura necessaria e/o opportuna per garantire, per tutta la durata dell’affidamento, la completa compatibilità degli standard informatici utilizzati con quelli in uso presso la Stazione affidante, con particolare riguardo al sistema informativo di cui lo stesso si è dotato, utilizzando i supporti informatici eventualmente predisposti ai fini suddetti dall’Ente stesso. In particolare il Gestore dovrà fornire alla Stazione affidante i data base georeferenziati, aggiornati, descrittivi della rete, delle fermate, dei percorsi e degli orari, secondo gli standard definiti dalla Stazione affidante anche ai fini del progetto EU SPIRIT.
7. Sono inoltre a carico del Gestore gli oneri fiscali previsti dalle vigenti
disposizioni di legge.
8. Sono posti a carico del Gestore tutti gli obblighi accollati ai gestori, o comunque trasferibili agli stessi dagli Enti affidanti, ai sensi dell’Accordo di Programma.
ART. 17 OBBLIGHI DEL GESTORE IN RELAZIONE ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO
1. Il Gestore è tenuto a presentare alla Stazione affidante, almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza del presente Contratto, fatta salva l’eventuale proroga di cui all’art. 3 comma 1:
a. l’elenco del parco mezzi di sua proprietà che dichiara di mettere a disposizione del Nuovo affidatario in caso di subentro, redatto e valorizzato secondo le specifiche di cui all’allegato 5;
b. l’elenco delle altre dotazioni, realizzate in attuazione dei piani di investimento indicati in sede di offerta per lo sviluppo, il potenziamento, il rinnovo, la manutenzione di rete e impianti, con indicazione del valore di cessione di ciascun bene;
c. l’elenco non nominativo del personale dipendente preposto all’esercizio da trasferire al Nuovo affidatario, suddiviso per tipo di contratto, qualifica-mansione e costo complessivo, secondo le specifiche di cui all’Allegato 6;
d. i dati relativi alle convenzioni in essere con altri Enti o Imprese per i servizi di trasporto di cui al presente Contratto, con l’indicazione degli oneri gravanti sul Nuovo affidatario;
e. i beni di proprietà per i quali non sussista l’obbligo di trasferimento e che intenda mettere a disposizione del Nuovo affidatario.
2. In caso di mancata trasmissione degli elenchi di cui al presente articolo, la Stazione affidante sospende l’erogazione del corrispettivo per l’intero periodo di ritardo nella trasmissione. Qualora il ritardo si protragga per oltre 45 giorni, ferma restando la sospensione dei pagamenti, il corrispettivo sospeso sarà introitato dalla Stazione affidante a titolo di penale.
3. Il Gestore è tenuto inoltre a presentare alla Stazione affidante, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del Contratto l’elenco nominativo del personale di cui al comma 1 lett. c).
ART. 18 GARANZIE FINANZIARIE
1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, a garanzia dell’esatto adempimento delle prestazioni e degli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall’inadempimento, il Gestore ha costituito, nelle forme e secondo le modalità di cui alla L. n. 348/1982, la garanzia autonoma definitiva (sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa) di valore pari a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e di durata non inferiore alla durata dell’affidamento aumentata di 12 mesi. Resta salvo e impregiudicato ogni diritto della Stazione affidante al risarcimento dell’ulteriore danno ove la cauzione non risultasse sufficiente.
2. In caso di escussione totale o parziale della garanzia autonoma, il Gestore ha l’obbligo di reintegrare la garanzia autonoma sino all’importo convenuto entro il termine di giorni 15 (quindici). La ritardata reintegrazione, ai sensi dell’art. 21, comporterà l’applicazione di una penale, fatto salvo quanto previsto all’art. 23 dove l’adempimento non sia intervenuto entro il termine massimo di giorni 30 (trenta).
ART. 19 ASSICURAZIONI
1. E’ fatto obbligo al Gestore di stipulare prima dell’attivazione del servizio e mantenere per l’intero periodo contrattuale, tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente, ivi compresa quella a copertura della responsabilità civile derivante da circolazione stradale, nei termini e alle condizioni ivi prescritti e comunque prevedendo un massimale minimo pari a € 5.000.000,00 per singolo veicolo.
2. E’ a carico esclusivo del Gestore ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a cose o persone, ancorché involontariamente o per fatti dolosi commessi da persone delle quali debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del c.c., nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo e a tal uopo il Gestore si impegna a manlevare e garantire la Stazione affidante da ogni pretesa o domanda che dovesse essere proposta a tale titolo nei suoi confronti.
3. Le parti si danno atto che il Gestore, oltre a quanto previsto al comma 1, prima della stipula del Contratto, ha stipulato una polizza di assicurazione per le responsabilità di cui al comma 2 con i seguenti massimali minimi: per persona € 1.000.000,00; per cose € 1.000.000,00; per ciascun sinistro € 5.000.000,00.
4. La polizza di cui al comma 3 è stipulata con specifico riferimento al servizio oggetto del presente affidamento e contiene espressamente le seguenti clausole particolari:
• l’obbligo della compagnia di dare avviso alla Stazione affidante
dell’eventuale mancato pagamento da parte del Gestore dei premi successivi al primo, mantenendo valida la copertura assicurativa per i successivi 45 giorni, durante i quali la Stazione affidante ha facoltà di provvedere direttamente al pagamento del relativo premio trattenendolo sul corrispettivo dovuto;
• l’obbligo della compagnia di dare comunicazione alla Stazione affidante dell’eventuale recesso con preavviso non inferiore a 45 giorni;
• il riconoscimento in capo alla Stazione affidante della qualità di terzo.
5. Le parti si danno reciprocamente atto che il Gestore, oltre a quanto previsto ai commi 1 e 3, prima della stipula del Contratto, ha prodotto una polizza di assicurazione a copertura dei rischi di incendio dell’autoparco, compresi gli incendi determinati da atti di vandalismo, terrorismo, tumulti popolari e sommosse, limitatamente ai mezzi che risultano ancora quotabili sul mercato, con inserimento costante dei mezzi di nuovo acquisto all’atto della loro immissione in circolazione. Per quanto attiene ai valori assicurati nella polizza suddetta è prevista una deroga alla proporzionale pari al 20% dei valori stessi.
6. La Stazione affidante si riserva di richiedere al Gestore, in qualunque momento, la dimostrazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi nonché l’adeguamento dei massimali assicurativi laddove gli stessi non siano giudicati congrui.
7. Il risarcimento di eventuali maggiori danni, reclamati da terzi ed eccedenti i massimali delle polizze di cui al presente articolo, è comunque posto a carico del Gestore, restando la Stazione Affidante esonerata da ogni responsabilità a riguardo.
ART. 20 SUBAFFIDAMENTO
1. E’ consentito al Gestore, previa autorizzazione della Stazione affidante e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello particolare dell’art. 18 della legge 55/1990, il subaffidamento del servizio e il suo esercizio a soggetti che siano in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada (D.M. 448/91) e ai titolari,
singoli o associati, di autorizzazioni all’autonoleggio con conducente, nei limiti previsti dall'art. 14 bis e 14 ter comma 5 della L.R. n. 30/98.
La Stazione affidante si dovrà esprimere in merito all’istanza presentata dal Gestore entro 20 giorni dalla richiesta.
2. Il Gestore dovrà ottemperare a tutto quanto previsto dalla legge 55/1990, art. 18, e dovrà, altresì, attestare, nelle forme di legge, oltre alla sussistenza dei requisiti di idoneità giuridica e morale, anche la capacità professionale, organizzativa ed economica del Subaffidatario di assolvere alle prestazioni affidategli nel pieno rispetto di tutti gli obblighi previsti dal Contratto. Il Gestore dovrà comunicare alla Stazione affidante, successivamente all’autorizzazione del sub-affidamento, la quota effettiva del programma di esercizio subaffidato.
3. Il subaffidamento dei servizi di cui al comma 1 deve essere regolato con Contratto tra il Gestore e il Subaffidatario riportante tra l’altro gli stessi obblighi e oneri imposti al Gestore sulla qualità del servizio erogato e quello dell’applicazione ai lavoratori dipendenti del Contratto Nazionale dei Lavoratori Autoferrotranviari e della Mobilità.
4. Il Gestore conserva in ogni caso la titolarità e la responsabilità del servizio, degli impegni e degli obblighi previsti dal presente Contratto, sia nei confronti della Stazione affidante sia nei confronti dell’utenza. Il subaffidamento decade comunque alla cessazione dell’affidamento dei servizi oggetto del presente Contratto.
5. La Stazione affidante ha facoltà di effettuare verifiche ispettive periodiche per accertare l’efficacia delle metodologie di controllo dei servizi affidati all’esterno e delle relative modalità di effettuazione.
6. La Stazione affidante non provvederà al pagamento diretto dei subaffidatari.
Il Gestore è tenuto a certificare ai sensi della legge n. 445 del 28/12/2000, l’avvenuto pagamento ai subaffidatari stessi del corrispettivo loro dovuto in base al rispettivo contratto e la regolarità contributiva ai fini previdenziali e assicurativi. La Stazione affidante, in caso di mancata ottemperanza del Gestore a quanto previsto dal presente comma, sospenderà i pagamenti dovuti al Gestore stesso ai sensi del presente Contratto, trattenendo in garanzia le somme dovute fino a completo soddisfacimento di tutti gli obblighi citati.
ART. 21 PENALI
1. La Stazione affidante qualora accerti, da parte del Gestore, il ritardo, l’inadempimento, l’inesattezza o la violazione rispetto a quanto stabilito nel presente Contratto, provvederà a diffidare il Gestore, mediante lettera raccomandata a.r., eventualmente anticipata a mezzo fax, contenente:
• la descrizione degli inadempimenti contestati;
• l’assegnazione di un congruo termine, ove possibile, per l’adempimento o la rimozione delle conseguenze dell’inadempimento;
• la quantificazione della penale ai sensi di quanto previsto nell’Allegato 2.
2. Decorso inutilmente il termine assegnato per l’adempimento o la rimozione delle conseguenze dell’inadempimento, fermo restando l’obbligo del Gestore di ottemperare a quanto indicato nel provvedimento di diffida e salva l’applicazione delle penali quantificate nel provvedimento, maggiorate ai sensi di quanto previsto nell’Allegato 2 per la recidività del comportamento, la Stazione affidante provvederà, se del caso, a dichiarare la decadenza dall’affidamento e la risoluzione del Contratto, provvedendo, alla sospensione del pagamento del corrispettivo, all’escussione della cauzione, salvo quanto previsto dall’art. 23.
L’importo complessivo delle penali applicate, non potrà comunque superare su base annua la percentuale del 4% (quattro percento) del corrispettivo annuo dovuto.
3. Le penali per il mancato rispetto degli standard minimi di qualità di cui all’allegato n. 2 sono quantificate sulla base dei riscontri mensili e conguagliate annualmente, in dipendenza dei dati rilevati nell’ambito delle verifiche condotte dalla Stazione affidante e delle rilevazioni della qualità erogata effettuate dal Gestore, ai sensi di quanto previsto dall’art. 25 e dall’allegato n. 2.
4. Ai sensi dell’art. 16 comma 5 ter della L.R. 30/1998, il Gestore ha diritto allo scomputo dagli importi dovuti all’Ente affidante in caso di incompleta o inadeguata esecuzione del servizio, degli importi che lo stesso dimostri di avere già riconosciuto direttamente agli utenti a titolo di rimborsi o indennizzi per la minore qualità o quantità dei servizi dallo stesso erogati.
ART. 22 PREMI
1. In considerazione degli obiettivi della Stazione affidante nonché di quelli della Regione di miglioramento dell’efficacia e della qualità del servizio percepita dall’utenza, il Gestore si impegna ad incrementare gli indicatori di seguito riportati, i cui dati base e obiettivo di riferimento e le relative modalità di rilevazione e computo nonché i termini e i valori da applicarsi per il calcolo e liquidazione degli eventuali premi spettanti sono riportati e illustrati nell’allegato
n. 8:
• l’ammontare delle percorrenze effettivamente erogate con modalità filoviaria;
• l’ammontare annuo dei viaggiatori nominali;
• l’indice sintetico complessivo di customer satisfaction rilevato annualmente dalla Stazione affidante.
2. La Stazione affidante determina i premi di cui al presente articolo in ragione del livello di raggiungimento dei suddetti obiettivi, secondo le condizioni, il valore dei premi e il metodo di calcolo previsti, in relazione a ogni singola fattispecie, nell’allegato n. 8.
3. Ogni anno la Stazione Affidante comunicherà al Gestore l’ammontare del fondo premi (compreso tra il valore minimo di € 180.000 ed il valore massimo di
€ 400.000) in relazione alle proprie disponibilità in bilancio.
4. La Stazione affidante liquida l’eventuale premio in sede di conguaglio annuo del corrispettivo dovuto, secondo quanto previsto al precedente art. 4, comma 4.
ART. 23 VARIAZIONE, DECADENZA E REVOCA DELL’AFFIDAMENTO
1. Il Gestore è dichiarato decaduto dall’affidamento, con conseguente risoluzione di diritto del Contratto ed escussione della garanzia autonoma, nei seguenti casi:
a. mancato inizio del servizio nel termine stabilito nel Contratto;
b. abbandono o sospensione ingiustificata del servizio;
c. per gravi e ingiustificate irregolarità nell’erogazione del servizio o per reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi, che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza del servizio medesimo;
d. mancata ottemperanza di norme imperative di legge o regolamentari;
e. qualora sottoposto a fallimento, ovvero ad altra procedura concorsuale di liquidazione;
f. qualora perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;
g. avvenuta escussione della garanzia autonoma definitiva, in tutto o in parte, qualora non ricostituita nel termine di 30 giorni;
h. grave violazione delle prescrizioni dettate dalla Stazione affidante nell’esercizio delle attività di vigilanza e controllo sul servizio.
2. La Stazione affidante ha facoltà di risolvere il Contratto per fatto del
Gestore in tutti i casi di grave inadempimento delle obbligazioni previste a suo carico ivi compreso il caso della perdita della certificazione di qualità, una volta decorso inutilmente il termine di sei mesi senza il riottenimento della stessa.
3. In caso di decadenza dall’affidamento e di risoluzione del Contratto nei casi
indicati ai precedenti commi e comunque in ogni caso imputabile al Gestore, è escluso qualsiasi indennizzo a favore di quest’ultimo, il quale dovrà risarcire la Stazione affidante dei danni conseguenti, ivi compresi i maggiori oneri che la stessa dovrà sostenere per il riaffidamento del servizio ad un diverso Gestore.
4. Ai sensi dell’art.15, comma 2 della L.R.30/98, la Stazione affidante ha
facoltà di revocare l’affidamento con atto motivato, con conseguente risoluzione di diritto del Contratto nei seguenti casi:
a. qualora siano venute meno le esigenze pubbliche definite dagli strumenti di programmazione, in seguito ad intervenuta modificazione degli stessi;
b. qualora siano venute meno le esigenze di interesse pubblico, per le quali l'atto è stato emesso, ovvero siano sorte nuove e prevalenti esigenze di interesse pubblico;
c. qualora il servizio di trasporto risulti inadeguato, per estensione o intensità, alle sopravvenute esigenze della utenza;
d. in tutti gli altri casi previsti dal Contratto e dalla normativa vigente.
5. In caso di revoca dell’affidamento per fatto non imputabile al Gestore, la Stazione affidante può riconoscere un indennizzo a quest’ultimo, che in ogni caso non potrà superare l’importo percentuale del 4% del corrispettivo relativo ad una annualità di servizio. Lo stesso Xxxxxxx è comunque tenuto al proseguimento del servizio sino al subentro del Nuovo affidatario.
6. Ai sensi dell’art. 15, comma 1 della L.R. 30/1998, qualsiasi trasformazione
societaria o altra variazione di natura giuridica del gestore, ovvero sostituzione da parte dello stesso di altri a sé nella gestione anche parziale del servizio, in costanza dell'affidamento, deve preventivamente essere autorizzata dall'Ente affidante.
ART. 24 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1. Nell'espletamento del servizio in oggetto, il Gestore, sotto la sua responsabilità, sarà tenuto a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento, ivi compresi quelli provinciali e comunali, applicabili in materia e, comunque, tutte le altre contenute nel Contratto.
2. Il Gestore è soggetto alle condizioni del presente Contratto. Per quanto in esso non espressamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente e in particolare alle norme del codice civile e alla legislazione in materia di trasporti.
ART. 25 SISTEMA DI MONITORAGGIO, DOCUMENTI E INFORMAZIONI
1. Il Gestore, adottando standard informatici compatibili con quelli in uso presso la Stazione affidante, ove non già espressamente indicati e/o forniti dall’Ente stesso, è tenuto a presentare alla Stazione affidante le comunicazioni e la documentazione relative allo svolgimento del servizio e alle attività di monitoraggio previste nel presente Contratto, secondo i termini, le modalità, i
tempi e le scadenze ivi indicati, in base a quanto prescritto nel presente articolo, nell’art. 16 nonché nell’allegato n. 9.
2. Il Gestore è tenuto a predisporre in regime di autocertificazione il "Rapporto annuale sui servizi", articolato secondo quanto descritto nell’Allegato n. 9, costituito da 4 Rapporti , riferiti rispettivamente ai periodi di gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre, quale documento di consuntivazione dei dati di caratterizzazione e di valutazione del servizio offerto e della qualità erogata e dei risultati di esercizio raggiunti. Tali rapporti sui servizi dovranno essere redatti per ciascuno degli anni di affidamento del servizio e presentati entro 30 giorni dal termine del periodo cui rispettivamente si riferiscono.
3. Il Gestore riconosce al rapporto di cui al comma 2 la funzione di strumento di base per la valutazione da parte della Stazione affidante del rispetto degli impegni assunti dal Gestore in sede di sottoscrizione del presente Contratto, ai fini della eventuale applicazione del sistema delle penali di cui all’art. 21, nonché per la valutazione del livello di miglioramento degli indicatori presi a riferimento ai fini dell’applicazione del sistema dei premi, di cui all’art. 22 e relativo allegato.
4. Al fine di accertare il rispetto degli standard minimi di qualità del servizio, l’efficienza e lo stato di manutenzione degli impianti e dei mezzi e il rispetto degli obblighi e impegni assunti in base al presente Contratto, la Stazione affidante si riserva la facoltà di effettuare verifiche e ispezioni sia d’ufficio, sia a seguito di singole segnalazioni sia su base campionaria, eventualmente accompagnata da personale del Gestore e di partecipare alle eventuali inchieste tecniche.
5. Il Gestore è tenuto a presentare su base mensile, in accompagnamento alle fatture ed entro la fine del mese successivo, un rapporto di rendicontazione articolato nei termini di cui all’Allegato 9.
6. La Stazione affidante, secondo idonee modalità e tempistiche concordate, si riserva di chiedere al Gestore, in corso di vigenza del Contratto, informazioni e dati ulteriori rispetto a quelli contenuti nei Rapporti periodici sui servizi, in dipendenza di proprie esigenze informative e conoscitive e, in particolare, ai fini dell’implementazione del sistema informativo sui servizi di trasporto pubblico locale proprio e della Regione.
7. La Stazione affidante trasmette agli Enti locali informazioni dettagliate sui risultati dei monitoraggi effettuati e sulle lamentele e/o richieste ricevute, anche ai fini della valutazione di ipotesi di adeguamento dei programmi di esercizio.
ART. 26 COMITATO TECNICO PER LA GESTIONE DEL CONTRATTO
1. Al fine di gestire efficientemente il Contratto, nello spirito di reciproca collaborazione, le parti si impegnano a costituire, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del Contratto, la "Commissione tecnica per la gestione del Contratto", di seguito denominata, per brevità, "Commissione", alla quale partecipano:
• due rappresentanti della Stazione affidante;
• due rappresentanti del Gestore.
2. La Commissione svolge, in particolare, le seguenti attività:
a valutazioni di varianti contrattuali, di studi e sperimentazioni rivolte al miglioramento del servizio;
b assistenza alle parti nella messa a punto del sistema di monitoraggio del Contratto;
c valutazioni di eventuali richieste e proposte di modifica e adeguamento dei servizi;
d valutazioni relative alla gestione del sistema dei premi e delle penali;
e ogni altra valutazione in ordine alla gestione e all’esecuzione del Contratto.
3. La Commissione può avvalersi della collaborazione di esperti nelle diverse materie connesse alla mobilità e al trasporto pubblico. Tali esperti sono nominati di comune accordo dalle parti che concorrono in pari misura alla copertura dei relativi oneri.
4. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da personale della Stazione affidante.
5. La partecipazione ai lavori della Commissione non comporta riconoscimenti di compensi o gettoni di presenza.
ART. 27 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. In caso di dissenso in merito alla gestione ed all’esecuzione del Contratto, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto.
2. Per tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente all’interpretazione e all’esecuzione e alla risoluzione del presente Contratto, qualora non risolte in via bonaria ai sensi del comma precedente, sarà esclusivamente competente il Foro di Parma.
ART. 28 CLAUSOLE FINALI
1. Tutti gli oneri derivanti dal Contratto, comprese le spese contrattuali e di registrazione sono a carico del Gestore.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel Contratto, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile ed alla legislazione in materia di trasporti.
3. Costituiscono parte integrante del presente contratto gli allegati di seguito indicati che i contraenti dichiarano di conoscere ed integralmente accettare. Tali allegati sono illustrativi dell’esercizio in essere o in procinto di essere e sono pertanto suscettibili di aggiornamenti. Xxxx costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, pur non essendo materialmente acclusi al contratto stesso in quanto le parti dichiarano di ben conoscerli per averne preso visione ed averli sottoscritti per accettazione in ogni loro pagina.
ALLEGATI AL CONTRATTO:
➢ ALLEGATO 1 Specifiche tecniche per la formulazione del programma di esercizio annuale
➢ ALLEGATO 2 Standard minimi di qualità dei servizi offerti, sistema di penali e riduzione di corrispettivi
➢ ALLEGATO 3 Politiche, agevolazioni e obblighi di servizio in materia tariffaria
➢ ALLEGATO 4 Impianti fissi e rete filoviaria
➢ ALLEGATO 5 Parco mezzi e beni in trasferimento
➢ ALLEGATO 6 Elenco del personale dipendente dei Gestori uscenti
➢ ALLEGATO 7 Omissis
➢ ALLEGATO 8 Premi
➢ ALLEGATO 9 Comunicazioni e rapporti periodici sui servizi
Xxxxx, approvato e sottoscritto,
Società per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico S.p.A.
Il Presidente
xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
..........................................
TEP S.p.A.
Il Presidente Xxxxx Xxxxxx
............................................
INDICE DEGLI ARTICOLI
ART. 1 DEFINIZIONI 2 ART. 2 OGGETTO 3 ART. 3 DURATA DELL'AFFIDAMENTO 4 ART. 4 CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 5 ART. 5 PROGRAMMA D'ESERCIZIO 8 ART. 6 MODIFICHE DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO SU RICHIESTA DELLA STAZIONE AFFIDANTE 8 ART. 7 MODIFICHE DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO SU RICHIESTA DEL GESTORE 10 ART. 8 MODIFICHE DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO PER EVENTI STRAORDINARI E IMPREVEDIBILI, LAVORI STRADALI O SCIOPERI 11 ART. 9 BENI ESSENZIALI E FUNZIONALI ALL’ESERCIZIO 15 ART. 1O OBBLIGHI DEL GESTORE CONCERNENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO 15 ART. 11 OBBLIGHI DELLE PARTI CONCERNENTI IL PARCO MEZZI 16 ART. 12 TARIFFE E SERVIZI COMMERCIALI ALL’UTENZA 18 ART. 13 VALORIZZAZIONE COMMERCIALE 21 ART. 14 QUALITA’ DEI SERVIZI E CARTA DELLA MOBILITÀ 21 ART. 15 INFORMAZIONI ALL’UTENZA 24 ART. 16 ULTERIORI OBBLIGHI DEL GESTORE 25 ART. 17 OBBLIGHI DEL GESTORE IN RELAZIONE ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO 27 ART. 18 GARANZIE FINANZIARIE 28 ART. 19 ASSICURAZIONI 29
ART. 20 SUBAFFIDAMENTO 30 ART. 21 PENALI 32 ART. 22 PREMI 33 ART. 23 VARIAZIONE, DECADENZA E REVOCA DELL’AFFIDAMENTO 34 ART. 24 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 36 ART. 25 SISTEMA DI MONITORAGGIO, DOCUMENTI E INFORMAZIONI 36 ART. 26 COMITATO TECNICO PER LA GESTIONE DEL CONTRATTO 38 ART. 27 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 39 ART. 28 CLAUSOLE FINALI 39