CONDIZIONI GENERALI – 1.1.2018
CONDIZIONI GENERALI – 1.1.2018
MERCATO LIBERO - USI DOMESTICI/ NON DOMESTICI
1 PARTI DEL CONTRATTO
0.Xx presente contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stipulato tra Erreci S.r.l., con sede legale in xxx Xxxxxxxx Xxxxxx x.00, 00000 Xxxxx Xxxxxxx XX C.F. e P. IVA 02989180126, (di seguito, per brevità, “Fornitore” o anche solo ERRECI) ed il cliente finale domestico ovvero non domestico, soggetti al Codice di condotta commerciale, (di seguito “Cliente”), così come identificato nella proposta contrattuale da questi sottoscritta (di seguito “Proposta””). ERRECI S.r.l. e il Cliente potranno essere di seguito congiuntamente denominate “Parti” ovvero, singolarmente, “Parte”.
2.Tutti i riferimenti normativi citati nel contratto e nei suoi allegati, sono da intendersi aggiornati alle eventuali successive modifiche ed integrazioni e sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Tutte le delibere dell‟Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito “ARERA”) sono consultabili sul sito xxx.xxxxx.xx
2 OGGETTO
0.Xx contratto di fornitura energia elettrica e/o di gas naturale è costituito dalla “Proposta di somministrazione di Energia Elettrica e/o Gas Naturale”, dalle presenti Norme Comuni e Condizioni Contrattuali per la fornitura di Energia Elettrica e Gas Naturale (“Condizioni Generali”), dagli Allegati “Condizioni Economiche”, “Modulo per l‟esercizio del diritto di ripensamento”, l‟Allegato “Richiesta POD aggiuntivi”, le “Informazioni Precontrattuali”, “Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà relativa al titolo attestante la proprietà, detenzione o possesso dell‟abitazione”, “Allegato Tecnico” “Nota Informativa” e, nel caso di cliente finale domestico, dalla “Scheda di Confrontabilità”, costituenti tutti il Contratto.
0.Xx Contratto disciplina la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale a seconda dell‟offerta scelta dal Cliente, da parte del Fornitore presso il/i punto/i di prelievo del Cliente indicati negli Allegati “Proposta di somministrazione di Energia Elettrica e/o Gas Naturale” (di seguito la “Fornitura”).
3. Il Contratto disciplina altresì l‟erogazione del Servizio di Tutela Gas ai sensi della Delibera ARERA n. 229/2001 (“Delibera 229/2001”), ove richiesto dai clienti aventi diritto al Servizio di Tutela gas, definiti dal Titolo II del TIVG (nel presente Contratto anche detti “Clienti Tutelati Gas”).
4.Le presenti Condizioni Generali si applicano integralmente o limitatamente alle parti applicabili in caso di scelta di un‟unica fornitura da parte del Cliente.
3. PROPOSTA, PERFEZIONAMENTO E DURATA DEL CONTRATTO
0.Xx Cliente può formulare la proposta: a) compilando e sottoscrivendo l‟apposito modulo cartaceo, ovvero b) tramite registrazione, su piattaforma elettronica, del proprio consenso espresso nel corso di una telefonata (c. d. “Teleselling”), ovvero c) tramite l‟inserimento dei dati e delle indicazioni richieste nel modulo elettronico disponibile presso il sito internet del Fornitore xxx.xxxxxx.xxxx e la selezione dell‟apposito pulsante “INVIO” (c. d. “Contratto online”). Nei casi di formulazione della Proposta tramite modulo elettronico, all‟interno di tutta la documentazione contrattuale per “sottoscrizione” da parte del Cliente s‟intende la selezione del predetto pulsante da parte del Cliente stesso.
0.Xx Proposta ha validità per un periodo di 45 giorni dalla data di sottoscrizione della medesima da parte del Cliente.
0.Xx Contratto si intende perfezionato nel momento in cui il Cliente riceve la comunicazione dell‟accettazione della Proposta da parte del Fornitore da trasmettere, a pena di decadenza della Proposta medesima, entro il menzionato termine di 45 giorni: la comunicazione dell‟accettazione avverrà mediante posta ordinaria, con posta elettronica ovvero secondo altre modalità che saranno messe a disposizione dal Fornitore.
0.Xx Fornitore si riserva il diritto di non accettare la Proposta sottoscritta dal Cliente, ad esempio, in caso di esito negativo delle valutazioni sull‟affidabilità creditizia del cliente (Credit check) e ne darà comunicazione al Cliente tramite posta elettronica all‟indirizzo e-mail dallo stesso indicato, ovvero posta ordinaria. Le modalità di trattamento dei dati personali del cliente necessari per lo svolgimento dell‟attività di Credit Check, sono descritte dall‟art. 14 (Informativa Privacy), comma 2, lett b del Contratto. Nel caso di somministrazione congiunta, l‟accettazione del Fornitore potrà avvenire, anche con riferimento ad una sola fornitura
5. Il Contratto ha durata indeterminata, fermo il diritto di recesso di cui al successivo art. 8. 6.L‟attivazione della Fornitura avverrà in base alle tempistiche stabilite dall„ARERA ed è subordinata alle condizioni sospensive di cui all‟art. 10, all‟art 25 e 34.
7.Resta inteso che il Fornitore non potrà in nessun caso essere chiamato a rispondere del ritardato avvio della fornitura dovuto a circostanze ad esso non imputabili.
4. MANDATI PER IL RECESSO
1.Con la sottoscrizione del Contratto, il Cliente conferisce mandato con rappresentanza al Fornitore perché proceda in suo nome e per suo conto a sottoscrivere la/e comunicazione/i di recesso dal/i contratto/i di Fornitura di energia elettrica e/o gas naturale attualmente in essere e ad inviarla/i al/i precedente Fornitore/i (detto anche Fornitore Uscente/i). Il mandato si intende conferito a titolo gratuito.
5. CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni economiche della fornitura energia elettrica e/o di gas naturale, il relativo periodo di applicabilità, le modalità per la determinazione di eventuali variazioni e/o adeguamenti automatici dei corrispettivi dovuti sono definiti nell‟Allegato “Condizioni Economiche” secondo quanto dettato dagli articoli 26 e 35. Nel caso in cui il Distributore competente comunichi al Fornitore una tipologia d‟uso diversa (ad es. Uso non domestico) da quella dichiarata dal Cliente con l‟adesione all‟offerta commerciale di ERRECI s.r.l., saranno applicate le vigenti condizioni economiche valide per la tipologia d‟uso dichiarata dal
Distributore locale.
6.FATTURAZIONE - MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO – DEPOSITO CAUZIONALE
1. Le fatture saranno emesse in conformità con quanto previsto dalle deliberazioni dell‟ARERA (tra cui, la delibera n. 501/14 in tema di trasparenza dei documenti di fatturazione), tempo per tempo vigente.
2. Il Cliente dovrà provvedere al pagamento dell‟intero importo indicato in fattura nel termine ivi previsto che comunque, per il cliente “Consumatore” (come definito dall‟art. 3 del Codice del Consumo), non potrà essere inferiore a venti giorni dalla data di emissione della fattura medesima.
3. Il pagamento delle fatture potrà essere eseguito tramite addebito diretto su conto corrente bancario/postale (SEPA) con valuta per il termine di scadenza della fattura o tramite bollettini postali. Altre eventuali modalità di pagamento, ivi inclusa la modalità di pagamento senza commissione, saranno comunicate al Cliente nella fattura.
0.Xx caso di omesso, parziale o ritardato pagamento entro il termine di scadenza indicatoin fattura, il Cliente, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto al Fornitore dal presente Contratto, oltre al corrispettivo dovuto, dovrà corrispondere al Fornitore gli interessi di mora, come di seguito stabiliti, le spese postali relative all‟invio delle comunicazioni di diffida ad adempiere e costituzione in mora di cui agli artt. 32 e 39 nonché le spese di esazione per il recupero del credito.
5.Le contestazioni in merito ai dati di consumo potranno essere formulate dal Cliente direttamente al Fornitore il quale provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti presso il Distributore locale nella cui disponibilità sono i dati di misura in virtù del servizio di misura dallo stesso espletato.
0.Xx caso di sospensione della Fornitura per morosità ai sensi degli articoli 32 e 39 del Contratto e di eventuale riattivazione della stessa, il Cliente sarà tenuto altresì al pagamento degli oneri amministrativi di cui all‟art. 28, per la fornitura di energia elettrica, ovvero al prezziario adottato dal Distributore locale di gas naturale.
7. Detti importi saranno addebitati al Cliente con il primo ciclo di fatturazione utile successivo alla sospensione e\o riattivazione della fornitura.
8. Il Cliente che abbia un debito verso l‟esercente non potrà ottenere, nemmeno per interposta persona, la riattivazione di questa o altra fornitura da parte dell‟esercente né, continuare a fruire di altre forniture già in essere, se prima non sia stato saldato il debito stesso. Il Fornitore inoltre si riserva di addebitare la morosità, afferente una fornitura cessata, sulle fatture emesse in relazione ad una fornitura diversa, intestata allo stesso Cliente.
9.Per il cliente “Consumatore” qualora il pagamento non avvenga attraverso procedura SEPA, il Fornitore ha facoltàdi richiedere al Cliente di versare, con addebito sulla prima fattura emessa, un importo a titolo di deposito cauzionale a garanzia di ciascuna fornitura in misura pari a quanto previsto dalla ARERA rispettivamente, per il gas, nella delibera 229/01 e nell‟Alllegato A alla delibera n. 64/09 (di seguito “TIVG”) e, per l‟energia elettrica, nella delibera 200/99 e successive modifiche e integrazioni.nell‟Allegato A alla delibera 301/2012/R/eel (di seguito “TIV”).
10. Qualora nel corso delle forniture l‟importo del deposito sia incamerato in tutto o in parte dal Fornitore, il Cliente “ Consumatore” sarà tenuto a ricostituirlo con addebito sulla prima fattura utile.
11. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare al Cliente “Consumatore” l‟importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura SEPA non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. Resta salva la restituzione del deposito in caso di successiva attivazione della procedura SEPA.
12. Per i clienti non “consumatori” ERRECI potrà in ogni momento, al fine di ottenere garanzia dell‟esatta esecuzione da parte del Cliente delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, procedere come segue: (i) contrarre polizze assicurative e/o (ii) cedere in massa i crediti derivanti dall‟esecuzione del Contratto a primaria società di factoring e/o
(iii) provvedere a strutturare ogni altra forma di garanzia di qualsivoglia natura e/o tipo. In tali ipotesi il Cliente si obbliga sin da ora a sottoscrivere tutta la documentazione che sarà richiesta da ERRECI e/o dalla compagnia assicurativa e/o dalla società di factoring e/o da altro ente per la cessione in massa dei crediti e/o per la stipula di ogni altra forma di garanzia. Per il caso in cui fosse impossibile contrarre polizze assicurative o cedere il credito a primaria società di factoring, a garanzia dell‟esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, ERRECI, a sua insindacabile scelta, potrà richiedere al Cliente: (a) il versamento ad ERRECI di un deposito cauzionale infruttifero per l‟importo pari ad un quarto della migliore stima dei corrispettivi dovuti dal Cliente per un anno di consumi (di seguito il “Deposito Cauzionale”). Il Deposito Cauzionale sarà addebitato al Cliente con fattura emessa da ERRECI. Il Deposito Cauzionale verrà restituito al Cliente al termine del Contratto qualora il Cliente abbia adempiuto esattamente a tutte le obbligazioni dallo stesso derivanti; (b) il rilascio a favore di ERRECI di una fideiussione bancaria a prima richiesta, senza eccezioni, valida per dodici mesi e tacitamente rinnovabile per periodi di ugual durata almeno sino al termine del secondo mese successivo alla data di cessazione del Contratto e conforme al testo che sarà reso disponibile da ERRECI, per l‟importo pari ad un quarto della migliore stima dei corrispettivi dovuti dal Cliente per un anno di consumi (di seguito la “Fideiussione”). In tale ipotesi il Cliente si obbliga sin da ora a sottoscrivere tutta la documentazione che sarà eventualmente richiesta dalla banca per la costituzione della Fideiussione bancaria a prima richiesta senza eccezioni. Il Deposito Cauzionale e la Fideiussione devono essere rilasciati a favore di ERRECI entro 10 giorni dall‟invio, a mezzo fax da parte del Cliente, della Proposta e delle Condizioni economiche e comunque prima della data di decorrenza del servizio di fornitura di energia elettrica da parte di ERRECI ovvero, se richiesta a fornitura già iniziata, entro 10 giorni dalla relativa richiesta di ERRECI. In caso di utilizzo della garanzia in tutto o in parte nel corso della esecuzione del Contratto, il Cliente è tenuto a reintegrare la garanzia fino all‟importo richiesto da ERRECI entro 10
giorni lavorativi dall‟avvenuta escussione. Nello stesso modo, in caso di nullità, annullabilità, inefficacia o invalidità della garanzia, il Cliente è tenuto a ricostituirla alle medesime condizioni previste nel Contratto entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di ERRECI.
13.L‟importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito, maggiorato degli interessi legali maturati, con la fattura di chiusura, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute.
14.Sul sito internet xxx.xxxxxx.xxxx è possiile consultare una guida alla lettura della “Bolletta 2.0”, contenente una descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi fatturati.
7. CONSEGUENZE DEL MANCATO PAGAMENTO NEL TERMINE - INTERESSI MORATORI
0.Xx caso di omesso, parziale o ritardato pagamento entro il termine di scadenza per il pagamento indicato in fattura, saranno addebitati al Cliente, senza necessità di diffida, oltre alle maggiori spese di esazione menzionate all‟art. 6, gli interessi moratori calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali per il Cliente “consumatore”, mentre saranno computati nella misura prevista dall‟art. 5 del Decreto Legislativo n. 231 del 2002, per tutti gli altri Clienti non riconducibili alla definizione dell‟art. 3 del Codice del Consumo.
2. Resta inteso che il “Cliente Buon Pagatore” è tenuto al pagamento, per i primi 10 giorni di ritardo, del solo interesse legale. “Cliente Buon Pagatore” è il cliente che ha pagato nei termini di scadenza le fatture relative all‟ultimo semestre di fornitura di energia e/o gas naturale.
8. RECESSO DAI CONTRATTI DI FORNITURA
1. Le Parti possono recedere in qualunque momento (anche con riferimento ad una sola delle forniture) con un preavviso di (i) 12 mesi per il Cliente finale non domestico che abbia almeno un punto di prelievo connesso in media o alta tensione e/o con consumi di gas naturale superiori a 200.000 smc/anno (ii) di 6 mesi per il Fornitore, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente; tale comunicazione sarà trasmessa dal Fornitore con raccomandata A/R all‟indirizzo di fatturazione indicato nella Proposta di Contratto o eventualmente tramite PEC a disposizione del Fornitore stesso. (iii) Qualora il Cliente finale non domestico, con almeno un punto di prelievo connesso in media o alta tensione e/o con consumi di gas naturale superiori a 200.000 smc/anno, abbia sottoscritto un contratto che preveda un corrispettivo a prezzo fisso per almeno un punto di prelievo, il Cliente avrà la facoltà di recedere dal contratto per tutti i punti di prelievo solo dal primo giorno successivo al termine di validità del prezzo fisso concordato fermo comunque il preavviso di 12 mesi.
Il Cliente finale domestico e il Cliente finale non domestico alimentato in bassa tensione e/o con consumi di gas naturale non superiori a 200.000 m3/annui potrà recedere al fine di cambiare venditore, (switching), manifestando il recesso al Fornitore entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio venditore.
2. Qualora il recesso sia esercitato dal Cliente finale al fine di cambiare venditore, la relativa comunicazione verrà effettuata da parte del nuovo fornitore: per il settore del gas naturale, la comunicazione di recesso dovrà pervenire a ERRECI S.r.l. entro il giorno 10 (dieci) del mese precedente alla data di cambio venditore mentre per il settore elettrico, il recesso verrà esercitato dal nuovo fornitore mediante l‟invio della richiesta di switching al Sistema Informativo Integrato (SII) che provvederà a notificare il recesso a ERRECI S..r.l. A tal fine il Cliente, in occasione della conclusione del contratto con il nuovo fornitore, dovrà conferire a quest‟ultimo un mandato con rappresentanza affinché questi proceda in suo nome e per suo conto a recedere dal presente Xxxxxxxxx.
3. Nei casi diversi dal cambio venditore, come ad esempio per la cessazione della fornitura, la comunicazione del recesso, dovrà essere inviata: a) se inviata dal Cliente al Fornitore, , mediante raccomandata a/r all‟indirizzo, salvo modifiche comunicate in fattura, ERRECI s.r.l. xxx Xxxxxxxx Xxxxxx x.00, 00000 Xxxxx Xxxxxxx XX con un preavviso di un mese dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Fornitore; b) se inviata dal Fornitore al Cliente: all‟indirizzo di fatturazione indicato nella Proposta.
4. Resta inteso che, nel caso di fornitura di energia elettrica e gas naturale, il recesso esercitato dal Cliente avente ad oggetto una sola fornitura non comporterà recesso anche dall‟altra fornitura attivata.
5. Nel caso in cui il Cliente receda dal Contratto in violazione dei termini per il recesso previsti dal presente art. 8 ERRECI s.r.l. avrà diritto alle seguenti penali, salvo il risarcimento del maggior danno: per le forniture di energia elettrica € 15,00 per ogni kW di potenza disponibile per ogni mese di mancata fornitura; per le forniture di gas naturale € 0,35 per ogni metro cubo standard di mancata fornitura calcolata in base alle previsioni di consumo indicate nella Proposta di Somministrazione.
9. DIRITTO DI RIPENSAMENTO
1. Per le Proposte formulate dal Cliente mediante mezzi di comunicazione a distanza (quali, ad esempio, il Teleselling ovvero il Contratto On Line), ovvero negoziate fuori dai locali commerciali del Fornitore (ad esempio, mediante vendita “porta a porta”, ovvero, l‟invio per corrispondenza), il Cliente finale domestico ha diritto di recedere entro 14 giorni solari (c.d. periodo di ripensamento) senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo (c. d. diritto di ripensamento).
0.Xx diritto di ripensamento va esercitato utilizzando l‟allegato “Modulo per l‟esercizio del Diritto di Ripensamento” da inviarsi al Fornitore, all‟indirizzo indicato all‟art. 8.3 che precede per l‟invio del recesso, mediante fax al numero indicato, tra l‟altro, nella “Nota Informativa”. Il termine di quattordici (14) giorni solari per l‟esercizio del diritto di ripensamento decorre dalla data della sottoscrizione della Proposta, ai sensi del comma 1 del presente articolo. Qualora il Cliente formuli la Proposta tramite il Teleselling o
mediante il Contratto On line, il termine per il ripensamento decorre dalla data di ricezione del contratto inviato al Cliente dal Fornitore.
3.L‟esecuzione del Contratto non verrà avviata prima che sia decorso il termine di cui al comma 2 del presente articolo. Se il Cliente domestico vuole che l‟esecuzione del Contratto inizi prima, egli è tenuto a farne esplicita richiesta su un supporto durevole. In tal caso il Cliente potrà comunque esercitare il Diritto di Ripensamento nei termini previsti e sarà responsabile del pagamento al Fornitore di un importo proporzionale al servizio fornito fino alla data di comunicazione del ripensamento, ai sensi dell‟articolo 57, comma 3 del D. Lgs 6 Settembre 2005, n. 206, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 21 febbraio 2014
n. 21. Qualora non sia stata attivata la Fornitura, il Fornitore applicherà un corrispettivo massimo non superiore al corrispettivo applicato nei casi di cui all‟articolo 11 del TIV, eventualmente incrementato degli oneri addebitati dal Distributore Locale al venditore per la prestazione effettuata, fissati ai sensi dell‟Allegato C alla delibera 654/2015 (per la Fornitura di energia elettrica) e dell‟Allegato A alla delibera 367/2014 (per la Fornitura di gas ); viceversa nel caso in cui la Fornitura sia stata attivata , il Cliente sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto fino al momento della cessazione della Fornitura.
0.Xx sensi di quanto disposto dall‟art. 9.6 dell‟Allegato A alla delibera ARERA 104/10 (Codice di Condotta Commerciale), così come integrato all‟art. 2.2 della Deliberazione ARERA 269/2015/R/COM, qualora il Cliente domestico non abbia formulato al Fornitore espressa richiesta di cui al punto 6 che precede, le attività necessarie a dare corso all‟esecuzione del Contratto verranno avviate solo una volta trascorso il termine di cui al comma 3 del presente articolo.
0.Xx caso di esercizio del Diritto di Ripensamento, la Fornitura potrebbe: a) essere garantita, nei casi in cui non fosse avviata da ERRECI S.r.l., dal precedente esercente la vendita qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto o dai soggetti che erogano il servizio di maggior tutela o di salvaguardia (nel caso di Fornitura elettrica) o il servizio di fornitura di ultima istanza (nel caso di Fornitura gas) per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della tua manifestazione di volontà;
b) essere avviata da ERRECI S.r.l. per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente.
6.Qualora l‟esercizio del diritto di ripensamento sia diretto alla cessazione della Fornitura con disattivazione del punto di prelievo/riconsegna, il Cliente dovrà richiedere la disattivazione all‟attuale esercente la vendita, che provvederà, anche tramite l‟eventuale utente del trasporto e del dispacciamento o l‟utente del servizio di distribuzione, rispettivamente ai sensi di quanto previsto dall‟articolo 81, comma 81.7, del TIQE e dall‟articolo 33, comma 33.4, della RQDG.
10. CONDIZIONI SOSPENSIVE DELL’ATTIVAZIONE DELLE FORNITURE
0.Xx Fornitura è sospensivamente condizionata e non potrà essere attivata prima che sia decorso il termine di preavviso, previsto per il recesso dal contratto di fornitura con il Fornitore uscente, di cui alla Deliberazione dell‟ARERA n. 302/2016/R/com e s.m.i. indicato all‟art. 8.
2. Ulteriori condizioni sospensive dell‟efficacia della Fornitura sono (iii) pregressa morosità del Cliente nei confronti del Fornitore, (iv) l‟erroneo, incompleto o incongruente inserimento, nella Proposta contrattuale ovvero negli Allegati, dei dati forniti dal Cliente, ritenuti essenziali per l‟erogazione della Fornitura, ovvero (v) esito negativo della eventuale verifica di solvibilità del Cliente.
3. L‟attivazione della Fornitura è condizionata all‟esercizio della facoltà di revoca da parte del Fornitore ai sensi di quanto disposto dall‟art. 6.3 dell‟Allegato A alla delibera ARERA 258/15, per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica; nonché ai sensi dell‟art. 8.2 della Delibera ARERA 99/11, per quanto riguarda la fornitura di gas naturale. La facoltà di revoca sopra citata potrà essere esercitata qualora ricorrano le condizioni descritte nei successivi articoli 25 e 34 del presente Contratto.
4. Qualora il fornitore che ha presentato richiesta di switching, eserciti la facoltà di revoca di cui al comma precedente, non verrà data esecuzione al Contratto e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno.
00.XXXX DI AVVIO DELL’ESECUZIONE DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE E/ODI ENERGIA ELETTRICA
1.Considerato il necessario decorso dei termini previsti dall‟art. 10 e la durata delle operazioni di competenza del Distributore locale del gas naturale e/o dell‟energia elettrica, la data presunta di avvio dell‟esecuzione di Fornitura sarà fissata calcolando 3 (tre) mesi dalla data di sottoscrizione della Proposta, nel caso di Clienti riconducibili alla categoria di clienti finali domestici, ovvero 5 (cinque) mesi nel caso di Clienti riconducibili alla categoria di clienti finali non domestici.
0.Xx caso di mancata attivazione della fornitura entro la data presunta sopra indicata, e riportata anche nella “Nota Informativa” consegnata al cliente, il Fornitore provvederà a comunicare, mediante posta ordinaria, ovvero secondo altre modalità che saranno messe a disposizione, le cause del mancato avvio della Fornitura e la data effettiva di avvio della stessa.
12. USO DEL GAS NATURALE E DELL’ENERGIA ELETTRICA
1. L‟impianto posto al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d‟uso, collocato all‟interno degli stessi o delle relative pertinenze per la distribuzione, utilizzazione del gas naturale e\o dell‟energia elettrica (detto anche “Impianto Interno”) deve essere eseguito e manutenuto a regola d‟arte, a cura e spese del Cliente, da una ditta installatrice
2. Qualora a seguito di accertamenti eseguiti dal Distributore Locale sull‟Impianto Interno del Cliente, questo non risultasse conforme alla vigente normativa tecnica o alle disposizioni di sicurezza eventualmente previste, il Fornitore non potrà attivare la fornitura e, se già attiva, dovrà chiederne la sospensione per il tempo occorrente al Cliente per adeguare l‟Impianto
Interno medesimo. Resta inteso che, a seguito dello svolgimento delle suddette verifiche, il Fornitore non assume responsabilità alcuna in merito al funzionamento e alla sicurezza dell‟Impianto Interno del Cliente né in merito ad eventuali dispersioni o perdite per cause allo stesso non imputabili.
0.Xx Cliente potrà utilizzare il gas naturale e/o l‟energia elettrica erogati, rispettivamente,per le categorie d‟uso e gli usi domestici/non domestici dichiarati negli Allegati al presente Contratto.
0.Xx gas naturale e l‟energia elettrica non possono essere ceduti a terzi dal Cliente o da quest‟ultimo utilizzati per usi e in luoghi diversi da quelli indicati nella Proposta contrattuale e negli Allegati, né possono essere utilizzati in ambienti non conformi alle norme vigenti o in assenza delle autorizzazioni richieste per specifiche tipologie di impianti o di utilizzazioni.
5. Il Cliente si impegna ad utilizzare il gas e l‟energia elettrica secondo le regole di prudenza e sicurezza e, comunque, nel rispetto della normativa vigente. Resta inteso che il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti e, segnatamente, per incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi in conseguenza dell‟uso del gas naturale e dell‟energia elettrica in modo improprio o senza l‟osservanza delle norme di prudenza e sicurezza.
6. Il Fornitore in caso di accertate irregolarità rispetto a quanto previsto al precedente comma ha facoltà di risolvere la relativa fornitura secondo quanto previsto dal successivo articolo 18 (clausola risolutiva espressa).
7. Il Cliente si impegna a comunicare immediatamente e per iscritto al Fornitore ogni variazione intervenuta nei dati ritenuti essenziali e riportati nel modulo di Proposta contrattuale e nei già citati Allegati, ivi compresi i dati relativi all‟uso del gas e dell‟energia elettrica.
0.xx Cliente che utilizza anche occasionalmente il gas naturale fornito tramite la rete didistribuzione urbana o reti di trasporto beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas naturale, ai sensi della delibera ARERA n. 79/10: ulteriori informazioni sono disponibili presso lo Sportello del Consumatore al numero verde 800.166.654 o sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx.
13. GRUPPI DI MISURA PRESSO IL CLIENTE
1. Il Contatore di Energia Elettrica (ossia l‟insieme delle apparecchiature poste presso il punto di consegna dell‟energia elettrica al Cliente, atto a misurare l‟energia elettrica prelevata) ed il Contatore Gas anche detto Misuratore (ovvero la parte dell‟impianto di alimentazione del Cliente che serve per l‟intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento all‟Impianto Interno del Cliente) ed i relativi sigilli, sono di proprietà del Distributore locale di Energia Elettrica e/o Gas Naturale. Il Cliente è costituito custode dei contatori e risponde della loro sottrazione, distruzione e di qualunque eventuale danno arrecati agli stessi ed agli apparecchi accessori installati presso di lui; è fatto divieto assoluto al Cliente di spostare il contatori dal luogo in cui sono stati collocati.
2. Nel caso di contatori installati presso il Cliente, questi si impegna a consentire al personale del Fornitore, al personale del Distributore Locale di Energia Elettrica e/o Gas Naturale o ad altro personale da questi incaricato, nei limiti della competenza di ciascuno, l‟accesso alla proprietà privata per effettuare le normali operazioni di servizio quali lettura, controllo, chiusura e sostituzione del Contatore, verifica delle condizioni di sicurezza della fornitura, disalimentazione o sospensione per motivi di carattere tecnico o morosità. Qualora il Cliente si opponga o l‟accesso venga in qualche modo impedito, il Distributore Locale può, previa diffida formale, sospendere la fornitura disalimentando il punto di prelievo.
3. Sono impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del punto di prelievo. Essi debbono corrispondere alle norme di legge e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ed il loro uso non deve provocare disturbi alla rete del Distributore Locale competente. Il Distributore Locale può effettuare verifiche e, qualora dovessero risultare delle irregolarità sugli impianti del Cliente, può sospendere il servizio di trasporto disalimentando il punto di consegna per il tempo occorrente al Cliente per adeguare gli impianti stessi. Il Distributore Locale si riserva di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno conseguente al mancato adeguamento. Restano a carico del Cliente finale gli oneri per l‟adeguamento dei propri impianti ed apparecchi in conseguenza delle eventuali modifiche delle modalità di fornitura
14. INFORMATIVA PRIVACY
1. Ai sensi dell‟art. 13 del D. lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dal Cliente per l‟attivazione del servizio richiesto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale, nonché per la procedura di registrazione finalizzata all‟accesso al portale internet del Fornitore (c. d. procedura di “account”) e per lo svolgimento delle attività ivi consentite, saranno trattati, da parte del Fornitore, adottando le misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata. Presso ERRECI S.r.l. saranno raccolti e archiviati i dati anagrafici e commerciali relativi al presente Contratto.
2.I dati verranno utilizzati: a) per scopi strettamente connessi alla gestione del rapporto contrattuale. A tal fine, e con specifico riferimento alle attività di consulenza, servizi di pagamento ed esattoria, domiciliazione bancaria, controllo frodi, recupero crediti, imbustamento, smistamento e trasporto di corrispondenza alla clientela, lettura contatori, revisione contabile, archiviazione, gestione dei crediti ed altre attività comunque connesse alla gestione dei rapporti contrattuali di fornitura, i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi o a società controllate controllanti o comunque collegate al Fornitore, situate anche all‟estero, espressamente nominati dal Fornitore responsabili del trattamento; per la conclusione e\o esecuzione del Contratto, i dati personali del Cliente saranno comunicati, per la gestione dei necessari rapporti, al Distributore locale dell‟Energia Elettrica e a Terna S.p.A. sulla base dei rispettivi contratti di Trasporto e di Dispacciamento nonché, relativamente alla fornitura di gas naturale, al Distributore del
gas sulla base del Codice di Rete ; b) per finalità connesse alla tutela del rischio del credito, all‟identificazione del Cliente e per l‟esperimento di informative atte ad accertare la veridicità dei dati forniti e la solvibilità, anche in corso di rapporto. A tal fine i dati potranno essere comunicati a società terze specializzate nella gestione di informazioni commerciali o relative al credito c) Per finalità di promozione commerciale e/o di vendita di prodotti e/o servizi di vario genere, anche assicurativi ed anche mediante utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (posta, telefono, email o internet) verso il cliente e verso il pubblico, da parte del Fornitore, (nel caso di prodotti e servizi assicurativi in quanto accessori ai servizi forniti da ERRECI s.r.l., ai sensi dell‟art 107 del D. Lgs. 7 S ettembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni), ovvero da parte di società esterne (incluse compagnie e intermediari assicurativi), situate anche all‟estero, per conto del Fornitore o per finalità proprie, alle quali a tal fine i dati medesimi potranno essere comunicati. Per quanto riguarda il trasferimento dei dati all‟estero, ERRECI S.r.l. garantisce al soggetto interessato la tutela e la modalità di trattamento accordata dalla legge italiana anche nei Paesi terzi ove i dati vengono trasferiti, il tutto, in conformità e nei limiti di cui agli artt. 42-43 del Codice Privacy; e) ai fini dell‟individuazione dell‟intestatario del canone di abbonamento TV e del relativo addebito in bolletta che, in caso di clienti residenti, avverrà in modo automatico; f) per l‟analisi della propensione all‟utilizzo dei prodotti e servizi offerti da ERRECI S.r.l, la definizione di profili individuali e di gruppo, la propensione di offerte individuali predisposte anche mediante l‟impiego di strumenti applicativi atti a rilevare le preferenze di consumo e l‟analisi anche in forma personalizzata, automatzzata od elettronica, delle informazioni acquisite attraverso l‟utilizzo dei prodotti e/o servizi utilizzati.
0.Xx conferimento dei dati personali ha natura facoltativa in riferimento al punti c) e f), natura obbligatoria per i punti a), b) e d) ; in caso di rifiuto di tale conferimento per le finalità di cui ai punti a), b) e d) il Fornitore sarà impossibilitato alla erogazione del servizio di fornitura di energia elettrica. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato sia manualmente sia con l‟ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall‟art. 11 del D. lgs. n. 196/03, tutte le operazioni, o complesso di operazioni, previste dallo stesso decreto con il termine “trattamento”. Titolare del trattamento dei dati personali è ERRECI s.r.l., con sede legale in xxx Xxxxxxxx Xxxxxx x. 00 00000 Xxxxx Xxxxxxx XX. Presso la menzionata sede legale è inoltre disponibile l‟elenco dettagliato dei nominativi dei soggetti nominati Responsabili per il trattamento, ai sensi del presente articolo.
0.Xx relazione al trattamento dei dati personali l‟interessato può esercitare i diritti previsti ai sensi dell‟art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D. lgs. n. 196/03.
0.Xx particolare, l‟interessato ha diritto di: I) ottenere la conferma dell‟esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; II) ottenere l‟indicazione: a) dell‟origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l‟ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell‟articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; III) ottenere: a) l‟aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l‟integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati c) l‟attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; IV) opporsi, in tutto o in parte a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
15. RECLAMI - RICHIESTE DI INFORMAZIONI
1. Ai sensi di quanto previsto dall‟Allegato A alla deliberazione ARERA n. 413/2016/R/com (di seguito “TIQV”) il Cliente può presentare reclamo o richiesta di informazioni a mezzo posta indirizzando la comunicazione scritta ad: ERRECI s.r.l. xxx Xxxxxxxx Xxxxxx x.00, 00000 Xxxxx Xxxxxxx XX per le comunicazioni attinenti la fornitura di energia elettrica e/o fornitura gas naturale.
2. Ai fini del trattamento della comunicazione del Cliente è necessario che la stessa contenga i seguenti requisiti minimi necessari per l‟identificazione del Cliente e l‟invio al medesimo di motivata risposta scritta: a) nome e cognome; b) l‟indirizzo di fornitura; c) l‟indirizzo postale, se diverso dall‟indirizzo di fornitura, o telematico; d) il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettrico, gas, entrambi); e) il codice alfanumerico identificativo del punto di prelievo dell‟energia elettrica (POD) o di riconsegna del gas naturale (PDR) ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice cliente; f) una breve descrizione dei fatti contestati.
16. CONCILIAZIONE – LEGGE - FORO COMPETENTE
1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d‟uso e il relativo onere grava sulla Parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione.
2. Per qualsiasi controversia relativa all‟interpretazione, all‟esecuzione, alla validità o alla risoluzione del presente Contratto, nel caso di Cliente “consumatore” (secondo la definizione dell‟art. 3 del Codice del Consumo) sarà esclusivamente competente il Foro di residenza o di domicilio elettivo del Cliente. Per tutti gli altri Clienti non riconducibili a detta definizione sarà
esclusivamente competente il Foro di Busto Arsizio VA.
17. MODIFICHE DEL CONTRATTO
1. In osservanza a quanto previsto dall‟ARERA nella delibera n. 78/99, articolo 2, il Contratto sarà modificato di diritto mediante l‟inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche obbligatorie definite dall‟ARERA stessa ovvero imposte da provvedimenti normativi e delle competenti Autorità.
0.Xx Fornitore si riserva il diritto di variare, per motivi sopravvenuti di natura tecnica,commerciale o gestionale, per mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento o per mutamento dei presupposti economici utilizzati per formulare le condizioni economiche, le specifiche tecniche dei servizi o le condizioni contrattuali ed economiche, comunicandolo per iscritto ai Clienti, mediante apposita comunicazione di variazione, effettuata mediante comunicazione scritta cartacea o digitale (anche detta “Comunicazione”) inviata separatamente o congiuntamente ai documenti di fatturazione (salvo il caso in cui la variazione unilaterale si configuri come una riduzione dei corrispettivi originariamente previsti in Contratto)
3.Tale Comunicazione perverrà ai Clienti stessi con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni; il suddetto termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della Comunicazione, da parte del Cliente stesso. Fatta salva prova contraria, la suddetta Comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall‟invio effettuato da parte del Fornitore.
4. La suddetta Comunicazione non è dovuta nei casi di variazione dei corrispettivi che derivano dall‟applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico di cui al comma 6.1, lettera d del Codice di condotta commerciale; in tali casi, il Cliente è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.
18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Salvo quanto previsto in altre parti del Contratto, il Fornitore potrà risolvere il contratto, ai sensi dell‟art. 1456 c. c., salvo il risarcimento dei danni, con addebito dei corrispettivi dovuti sino alla cessazione della fornitura e degli eventuali maggiori danni, in caso di inadempimento, da parte del Cliente, delle obbligazioni previste dagli articoli 6 (“Fatturazione
- Modalità e termini per il pagamento – Deposito cauzionale”), 12 (“Uso del gas e dell‟energia elettrica”) 13 (“Gruppi di Misura presso il Cliente”) e 26 (“Corrispettivi della fornitura di energia elettrica”), 35 (“Corrispettivi per la fornitura di gas naturale”).
2. Clausola valida per le forniture di energia elettrica. Come stabilito dall‟art.16.2 dell‟Allegato A alla Delibera ARERA 258/15 (TIMOE) si specifica che per l‟esecuzione del contratto di fornitura il Fornitore esercente la vendita si avvale di società terze quale utenti dei servizi di trasporto e dispacciamento. In caso di inadempimento da parte del Fornitore rispetto alle obbligazioni contrattuali che lo legano agli utenti dei servizi di trasporto e dispacciamento, quest‟ultimi potranno risolvere il contratto con il Fornitore. In tal caso, entro e non oltre 2 giorni lavorativi, il Fornitore comunicherà al Cliente che il contratto di fornitura del Cliente sarà risolto per avveramento della condizione di cui al comma dall‟art.16.2 dell‟Allegato A alla Delibera ARERA 258/15 (TIMOE) in seguito all‟avvenuta risoluzione del contratto da parte degli utenti dei servizi di trasporto e dispacciamento, e che il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall‟articolo 5 della deliberazione ARG/elt 42/08. Qualora il Cliente non abbia trovato un altro esercente la vendita la fornitura verrà comunque garantita da parte dell‟esercente la maggior tutela ovvero dell‟esercente la salvaguardia.
19. INTERRUZIONI DELLA FORNITURA
0.Xx Cliente dichiara di essere a conoscenza ed accettare che il Fornitore gestisce esclusivamente il servizio commerciale di vendita del gas naturale e\o dell‟energia elettrica ai Clienti ed è estraneo all‟attività di distribuzione e consegna del gas naturale demandata, anche alla stregua di quanto previsto nel Codice di Rete (Allegato 2 alla Deliberazione dell‟ARERA n.108/06 s. m.i.), al Distributore locale di gas naturale e\o all‟attività di trasmissione edispacciamento nonché di trasporto dell‟energia elettrica in ambito locale, demandate, rispettivamente, a Terna S. p.A. e al Distributore locale ai sensi dell‟art. 1 comma 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79. Eventuali interruzioni e limitazioni della Fornitura al Cliente dipendono, pertanto, dall‟interruzione o limitazione dell‟erogazione del servizi forniti da Terna S. p.A. e\o dal Distributore locale dell‟Energia Elettrica e\o del Gas Naturale e non saranno imputabili al Fornitore, né attribuiranno al Cliente il diritto a formulare alcuna richiesta di risarcimento danni nei confronti del Fornitore e/o a ridurre il pagamento dei corrispettivi dovuti.
20. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CASO FORTUITO
0.Xx mancato adempimento delle Parti ad una o più obbligazioni derivanti dal presenteContratto, ad eccezione delle obbligazioni riguardanti il pagamento di somme di denaro, non darà luogo a responsabilità per la Parte inadempiente qualora l‟inadempimento sia riconducibile ad una causa di forza maggiore, intendendosi per tale ogni evento, atto, fatto ocircostanza non imputabile alla Parte che lo invoca che non sia stato possibile prevenire,evitare o eliminare usando l‟ordinaria diligenza e che abbia reso impossibile, in modo obiettivo e assoluto, l‟adempimento di dette obbligazioni.
0.Xx Parte che invochi una causa di forza maggiore dovrà fornire evidenza del fattoche tale circostanza non sia stata determinata da essa direttamente o indirettamente e avrà l‟obbligo di darne comunicazione scritta all‟altra Parte non appena abbia potuto prenderne conoscenza, descrivendo con precisione la suddetta causa e comunicando tutte le informazioni relative, fra quelle che saranno disponibili, in modo da consentire l‟esatta valutazione dell‟avvenimento invocato e l‟incidenza dello stesso sull‟esecuzione degli obblighi contrattuali al fine di individuare le soluzioni e misure adeguate volte a limitare l‟incidenza di tale evento. La Parte che subisce l‟inadempimento
potrà recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni, comunicandolo mediante lettera raccomandata A/R.
21. CESSIONE DEL CONTRATTO
Il Fornitore potrà cedere, dandone avviso al Cliente, che si impegna sin d‟ora a prestare il proprio preventivo consenso, il presente Contratto ad altre società autorizzate alla vendita di gas e di energia elettrica ai sensi della normativa vigente che assicurino altresì l‟invarianza dei diritti del Cliente e i livelli di qualità del servizio, fermo comunque il diritto di recesso, da parte del Cliente, di cui all‟art. 8. È fatto espresso divieto al Cliente di cedere il presente Contratto senza il preventivo consenso scritto da parte del Fornitore.
22. LIVELLI SPECIFICI E GENERALI DI QUALITÀ COMMERCIALE – INDENNIZZI AUTOMATICI
Di seguito si rappresentano i livelli di qualità per l‟esercente la vendita previsti dalla Delibera ARERA n. 164/08 Livelli specifici Indicatore Standard specifico Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti 40 giorni solari dalla data di ricevimento Tempo massimo di rettifica fatturazione 90 giorni solari dalla data di ricevimento Tempo massimo di rettifica doppia fatturazione 20 giorni solari dalla data di ricevimento Livelli generali Indicatore Standard generale Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari 95% Percentuale minima di risposte a richieste scritte di rettifica di fatturazione di cui all‟art. 8 Delibera 164/08 inviate entro il tempo massimo di 40 giorni solari 95% Resta inteso che in caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità sopra indicati verrà corrisposto, in conformità alla delibera ARERA n. 164/08 un indennizzo automatico base di euro 25 (venticinque): il predetto indennizzo sarà pari a euro 50 (cinquanta) se la prestazione avviene oltre un tempo doppio rispetto a quanto sopra previsto, ma entro un tempo triplo, mentre sarà di euro 75 (settantacinque) se avviene oltre un tempo triplo a quanto previsto. Condizioni contrattuali per la fornitura di energia elettrica. Condizioni contrattuali per la fornitura di energia elettrica
23. CONDIZIONITECNICHE DI EROGAZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA
1. Le condizioni tecniche di erogazione della fornitura di energia elettrica sono definite negli Allegati, cui pertanto si rinvia.
2. La fornitura di energia elettrica avverrà secondo la potenza contrattuale indicata negli Allegati e comunicata dal Fornitore al Distributore locale territorialmente competente. L‟energia elettrica verrà fornita, mediante l‟utilizzo della rete nazionale di trasmissione e trasporto e, ove occorra, quella del Distributore locale, presso il/i Punto/i di Prelievo indicato/ i dal Cliente negli Allegati, secondo le loro attuali caratteristiche di tensione e frequenza. Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell‟energia elettrica quali, a titolo esemplificativo, tensione e frequenza, forma d‟onda, continuità del servizio, microinterruzioni, buchi di tensione, gestione del collegamento del singolo Punto di Prelievo alla rete elettrica, sono disciplinati, salvo diversi accordi tra le Parti, dalla normativa vigente in materia, nonché dai provvedimenti emanati dalla competente Autorità per la disciplina dell‟uso delle reti e attengono ai rapporti tra il Cliente e il Distributore locale dell‟Energia Elettrica alla quale il/i Punto/i di Prelievo è/sono collegato/i. In particolare si precisa che sono a carico del Cliente i costi derivanti dagli eventuali adeguamenti tecnici che si rendessero necessari per l‟esecuzione del presente Contratto e nel corso della Fornitura. Il Fornitore potrà supportare il Cliente, nei modi e tempi di volta in volta concordati, nella consulenza e assistenza degli interessi dello stesso, connessi con eventuali pretese del medesimo nei confronti del Distributore locale a cui è/sono collegato/ i il/i Punto/i di Prelievo, qualora il livello di qualità tecnica dell‟energia elettrica riconsegnata sia ritenuto non idoneo. Resta inteso che il Fornitore non potrà in nessun caso essere chiamato a rispondere del ritardato avvio della fornitura dovuto a circostanze ad esso non imputabili.
24 MANDATI
1. Ai sensi della Deliberazione dell‟ARERA n. 111/06 e s. m.i. il Cliente conferisce al Fornitore o a società terza indicata dal Fornitore, apposito mandato senza rappresentanza ex. art. 1705 c.
c. per la stipulazione del contratto di trasporto con il Distributore locale, nonché apposito mandato senza rappresentanza per la stipulazione dei contratti di Trasmissione e Dispacciamento con Terna S. p.A..
2. Inoltre al fine di partecipare all‟assegnazione di diritti d‟importazione di energia dall‟estero, all‟assegnazione di bande di capacità di trasporto, sia annuali che infra annuali, conformemente alla normativa che Terna S.p.A. o altre Autorità competenti adotteranno, nonché all‟assegnazione delle bande di capacità produttiva, il Cliente conferisce sin d‟ora e per tutta la durata del contratto, mandati senza rappresentanza, in via esclusiva e deleghe, nonché rilascia dichiarazioni di interesse, in favore al Fornitore o a società terza indicata dal Fornitore, per i/il punti/o di prelievo forniti con il presente contratto. Inoltre il Cliente si impegna sin d‟ora e per tutta la durata del contratto, a fornire tutta la documentazione eventualmente necessaria per consentire al Fornitore o a società terza indicata dal Fornitore di partecipare alle procedure di cui al presente articolo. In caso di risoluzione anticipata del contratto, i diritti resteranno acquisiti a titolo gratuito dal Fornitore o a società terza indicata dal Fornitore. Infine il Cliente delega sin d‟ora il Fornitore o società terza indicata dal Fornitore a richiedere i dati storici di consumo di energia elettrica, degli ultimi 24 mesi, al Distributore Locale di competenza.
3. Il Fornitore stipulerà i suddetti contratti in conformità alle condizioni economiche e contrattuali determinate di volta in volta dall‟Autorità e avvalendosi degli schemi di contratti tipo predisposti dalla medesima Autorità e recepiti da Terna S.p.a.
4. Il Cliente conferisce al Fornitore mandato con rappresentanza ex art. 1704 c. c. per la sottoscrizione, in nome e per conto del Cliente, delle “Condizioni Tecniche di fornitura” allegate al contratto di trasporto dell‟energia elettrica, il cui contenuto il Cliente dichiara di conoscere anche perché il relativo link è reso disponibile sul sito internet del Fornitore o del
Distributore locale ovvero a sottoscrivere un contratto per il servizio di connessione alla rete elettrica, predisposto dal Distributore locale, consapevole che l‟accettazione delle stesse è condizione necessaria per l‟attivazione e il mantenimento del servizio di trasmissione e distribuzione.
5. Il Cliente conferisce inoltre, un mandato irrevocabile senza rappresentanza ex art. 1705 del Codice Civile, per lo svolgimento presso il Distributore locale delle attività di gestione della connessione dei punti di prelievo (es. aumenti di potenza, spostamenti di gruppi di misura ecc.), richiedendo fin d‟ora l‟espletamento di quanto necessario all‟attivazione degli stessi, fermo restando che il Cliente sarà titolare di ogni rapporto giuridico con il Distributore locale, inerente alla connessione alla rete dei propri siti ed impianti. Tale mandato è a titolo oneroso e obbliga altresì il Cliente a corrispondere al Fornitore gli importi necessari per l‟esecuzione del mandato e per l‟adempimento delle obbligazioni che a tal fine il Fornitore ha contratto in proprio nome. Il Cliente si impegna a rendere disponibili, su richiesta del Fornitore, la documentazione eventualmente necessaria per l‟esecuzione del Contratto, anche con riferimento ai servizi accessori alla medesima
25. ULTERIORI CONDIZIONI SOSPENSIVE DELL’ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
1. Oltre che nei casi di cui al precedente articolo 10, l‟attivazione della fornitura di energia elettrica è sospensivamente condizionata altresì al buon esito delle operazioni tecniche di competenza del Distributore locale e del Sistema Informativo Integrato, secondo quanto previsto dalla Delibera dell‟Autorità 487/2015 ( “Switching”) e dalla Delibera 398/2014 (“Voltura”).
2. Ai sensi dell‟art. 6 dell‟Allegato A della Deliberazione ARERA n. 258/2015, in caso di Switching, l‟attivazione della fornitura è condizionata, inoltre, al fatto che, al momento in cui il Fornitore richiede al Sistema Informativo Integrato l‟attivazione del Punto di Prelievo, lo stesso Punto di Prelievo non risulti già sospeso per morosità o non sia pervenuta al Distributore una richiesta di sospensione relativa allo stesso ovvero una richiesta di indennizzo da parte di un precedente fornitore, ai sensi della deliberazione dell‟ARERA n. 191/2009 (cd. “Sistema Indennitario”).
3. Qualora per cause non imputabili al Fornitore, la data d‟inizio della fornitura per il Punto di Prelievo non risulti compatibile con la data di decorrenza del servizio di trasporto dell‟energia presso i medesimi punti di prelievo, la decorrenza della fornitura di energia elettrica si intenderà differita alla prima data utile successiva che verrà tempestivamente comunicata al Cliente.
4. Con riferimento a quanto previsto all‟art.10, commi 3 e 4, del Contratto, l‟attivazione della Fornitura di energia elettrica è condizionata all‟esercizio della facoltà di revoca da parte del Fornitore della richiesta di switching, ai sensi dell‟art.6.3 dell‟Allegato A alla Delibera ARERA 258/15 (TIMOE), a seguito della messa a disposizione da parte del SII di specifiche informazioni che il Fornitore potrà valutare quali ostative all‟esecuzione del Contratto.
5. Le informazioni che il SII è tenuto a mettere a disposizione del Fornitore al fine dell‟esercizio della facoltà di revoca di cui al punto che precede, ai sensi dell‟art. 16.4 del TIMOE, sono: I. se il punto di prelievo risulta sospeso a seguito di una richiesta di sospensione della fornitura per morosità; II. se per il medesimo punto sia in corso una richiesta di indennizzo; III. il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; IV. le eventuali date delle richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching;V. le eventuali date delle richieste di switching, oltre a quella eventualmente in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching.
26. CORRISPETTIVI DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
1. Il Fornitore applicherà alla fornitura di energia elettrica i prezzi indicati nell‟Allegato “Condizioni economiche”.
2. Nel caso in cui i corrispettivi applicati siano riferiti ad un “prezzo fisso”, il Fornitore si impegna a mantenere invariata la quota del corrispettivo presa in considerazione nelle Condizioni Economiche, per il periodo ivi considerato.
3. Decorso il periodo indicato nelle Condizioni Economiche, le condizioni applicate si intendono prorogate sino a quando il Fornitore eserciterà la facoltà di modificare unilateralmente il corrispettivo dovuto dal Cliente secondo modalità e termini dettati dall‟art. 17, salva la facoltà di recesso di quest‟ultimo, da esercitarsi nei termini e secondo le modalità di cui all‟art. 8 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
4. Qualora le Condizioni Economiche prendano a riferimento il corrispettivo previsto per la Maggior Tutela, l‟eventuale sconto praticato, sarà applicato sull‟elemento del corrispettivo previsto per la Maggior Tutela che è posto a copertura dei costi di acquisto dell‟energia elettrica, di competenza del Cliente, così come definito dalla delibera 156/07 e s. m.i. dell‟ARERA, il cui valore viene trimestralmente aggiornato e pubblicato dall‟ARERA. Alle utenze sulle quali viene installato un misuratore che rilevi i consumi per fasce orarie oppure un misuratore orario, il fornitore si riserva la facoltà di applicare i corrispettivi differenziati in funzione delle fasce previste dalla Del. 156/07 e s. m.i. dell‟ARERA. I corrispettivi s‟intendono al netto delle imposte gravanti sui consumi dell‟energia elettrica, degli oneri e delle maggiorazioni di sistema, che rimarranno a carico del Cliente.
5. Il Fornitore porrà a carico del Cliente ulteriori corrispettivi: a) a remunerazione di quanto sostenuto per il servizio di aggregazione delle misure, nei casi previsti dalla delibera ARERA
n. 111/06, i corrispettivi previsti in conformità alla medesima delibera ARERA n. 111/06. b) a remunerazione dei costi commerciali, un corrispettivo pari al corrispettivo PCV di cui alla delibera ARERA n. 156/07 e s. m.i e qualora l‟Offerta prenda a riferimento il corrispettivo previsto per la maggior tutela o un suo elemento, un corrispettivo di valore
equivalente alla somma della componente UC1 e del corrispettivo PPE così come aggiornati dall‟ARERA con la Deliberazione ARG/ELT 132/09 del 28/9/2009 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 259, SO n. 202 del 06/11/2009. c) a titolo di indennizzo Cmor, come definito nella delibera n. 191/2009 e s.m.i., per morosità pregressa del cliente finale e su richiesta di un suo precedente fornitore.
6. Sono a carico del Cliente e vengono inclusi in bolletta gli oneri fiscali relativi al contratto e alla fornitura e a tutte le altre somme che il Fornitore sia obbligato ad addebitare ai suoi Clienti per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni ed altri atti adottati dalle Autorità competenti.
27. SERVIZI DI TRASPORTO E DISPACCIAMENTO.
1. Si intendono a carico del Cliente i corrispettivi per il Servizio di trasporto fatturati dal Distributore Locale di competenza. Si intendono a carico del Cliente gli oneri derivanti dal contratto di dispacciamento come determinati dalla delibera ARERA 111/06 e s. m.i. In particolare gli oneri di cui agli articoli 44, 45 e 46 della Del. 111/06 e s. m.i saranno fatturati in acconto, utilizzando i valori noti e pubblicati dalle Autorità competenti (ARERA - Terna S. p.a.), il primo giorno successivo al mese di competenza. Per quanto riguarda i corrispettivi di sbilanciamento e non arbitraggio non verrà addebitato alcun onere al cliente.
28. ONERI AMMINISTRATIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
Il Cliente sarà tenuto al pagamento dei contributi di competenza del Distributore locale dell‟Energia Elettrica previsti per le singole prestazioni dall‟Allegato C della Deliberazione 654/2015 dell‟ARERA s. m.i.. Inoltre il Cliente riconoscerà ad ERRECI s.r.l., per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore locale tramite la stessa ERRECI s.r.l., un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall‟art. 11 dell‟Allegato A della Deliberazione 156/07 dell‟ARERA s. m.i., come aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente.
29. ULTERIORI ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL CLIENTE
1. Le condizioni per ottenere il servizio di connessione e di trasporto dal Distributore locale dell‟Energia Elettrica, gli altri oneri e obblighi incombenti sul Cliente relativamente agli impianti ed apparecchi di proprietà del Distributore locale e del Cliente sono disciplinati nell‟Allegato Tecnico cui si rinvia.
2. Nel caso in cui al Cliente sia applicabile la procedura di cui all‟art. 8 della delibera dell‟ARERA n. 4/08 e ad esito della stessa l‟esercente la salvaguardia ceda al Fornitore il credito di cui al comma 8.2 della predetta delibera, il Fornitore, previa apposita comunicazione dell‟avvenuta cessione, a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata a/r anticipata via fax, addebiterà al Cliente la somma corrisposta in favore dell‟esercente la salvaguardia a fronte della cessione stessa e il Cliente si impegna a effettuarne il pagamento nei confronti del fornitore entro 15 giorni dalla data della predetta comunicazione secondo le modalità ivi indicate.
30. MISURA DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E MODALITÀ DI UTILIZZO DEI DATI DI LETTURA. AUTOLETTURA
1. La misura dell‟energia elettrica fornita presso il/i Punto/i di Prelievo sarà effettuata dal Distributore locale dell‟Energia Elettrica con la periodicità prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia, ossia i) relativamente ai clienti titolari di un punto di misura trattato monorario ai sensi del Testo Integrato Settlement di cui all‟Allegato A alla Delibera ARERA n, 107/2009 (di seguito “TIS”), il Distributore Locale è tenuto ad effettuare un tentativo di rilevazione dei dati di misura di energia elettrica, almeno una volta ogni quattro mesi, per i punti di connessione con potenza disponibile non superiore a 16,5kWh e, almeno una volta al mese, per i punti di connessione con potenza disponibile superiore a 16,5 kWh; ii) relativamente ai clienti titolari di un punto di misura trattato per fasce ai sensi del TIS, il Distributore Locale, è tenuto a effettuare la rilevazione mensile delle misure di energia elettrica. Resta inteso che il Fornitore non potrà in alcun caso essere chiamato a rispondere della mancata esecuzione, da parte del Distributore locale, delle rilevazioni e delle misure dei consumi. Qualora i dati non siano resi disponibili dal Distributore locale in tempo utile per la fatturazione, il Fornitore avrà la facoltà di procedere con fatturazione in acconto sulla base dei prelievi stimati.
2. I dati di lettura dei consumi dell‟energia elettrica prelevata, stimati o effettivi, saranno utilizzati dal Distributore locale per fatturare al Fornitore il costo del servizio di trasporto e, indi, verranno da questi addebitati al Cliente in fattura. Il Fornitore applica interamente le disposizioni contenuto nel “Testo Integrato delle disposizioni dell‟Autorità in materia fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrcia e di gas naturale”, Allegato A alla delibera 463/2016/R/com (di seguito “TIF”).
3. Il Cliente potrà fornire l‟autolettura del Contatore di Energia Elettrica a mezzo del servizio indicato in bolletta e secondo le modalità ed i termini ivi specificati dal Fornitore. Il Fornitore provvederà a trasferire il dato di lettura al Distributore Locale e lo utilizzerà per la determinazione dei consumi, se ritenuto coerente con il profilo di utilizzo dell‟energia elettrica del Cliente. L‟autolettura è valida ai fini della fatturazione per consentire la migliore stima dei consumi di energia elettrica.
31.FATTURAZIONE
1. La fatturazione dei consumi di energia elettrica avverrà con frequenza mensile (per le forniture in favore di Clienti finali non domestici) o bimestrale (per le forniture in favore di Clienti finali domestici).
2. Il Cliente riconosce ed accetta che, qualora i corrispettivi dovuti al Fornitore per la fornitura di energia elettrica e indicati in fattura siano di importo ridotto e comunque inferiori a 20,00 euro, il Fornitore avrà la facoltà di non richiedere il pagamento di tale importo e di richiederne il saldo nella fatturazione successiva, senza applicazione di interessi. Ove la fatturazione venga effettuata sulla base della stima dei consumi, la stessa sarà basata sui dati forniti dal Distributore locale ai sensi della deliberazione dell‟ARERA n. 199/11 All. B e s. m.i.
salvo i conguagli quantificati sulla base dei dati comunicati sempre dal Distributore locale.
3. Il Fornitore utilizza ai fini della fatturazione i dati di misura nel rispetto del seguente ordine di priorità: 1) dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore Locale; 2) autoletture comunicate dal Cliente e validate dal Distributore Locale; 3) dati di misura stimati, dal Distributore Locale o dal Fornitore.
4. Il Fornitore procede al ricalcolo di importi precedentemente determinati sulla base di dati di misura stimati solo in caso di successiva disponibilità di dati di misura effettivi messi a dispoziione dal Distributore Locale, comprese le autoletture. Ai fini del calcolo dei consumi stimati il Fornitore, qualora non abbia a disposizione uno storico dei cosnumi utilizza il criterio delle ore d‟‟uso (determinate sulla base dei consumi annui delle utenze tipo definiti dall‟Autorità) moltiplicato per la potenza contrattualmente impegnata, rapportato al periodo di fatturazione. Nel caso in cui, viceversa, il Fornitore abbia a dispsizione lo storico, il criterio adottato prevede invece la fissazione di una base di computo annuale che considera le ultime due letture effettive (a tal fine si considerano anche le autoletture validate). Queste ultime vengono poi rapportate, atraverso un calcolo pro-die, al periodo di fatturazione relativamente al quale si calcola la misura stimata.
32. DIFFIDA AD ADEMPIERE E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
1. In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento delle fatture, conformemente a quanto previsto dal Titolo II della Deliberazione ARG/elt 4/08 dell‟ARERA come successivamente modificata e integrata, decorso il termine di pagamento riportato nella fattura stessa, in costanza di mora, nonché per il caso di inadempimento delle obbligazioni previste dall‟articolo 12 (“Uso del Gas Naturale e dell‟Energia Elettrica”), il Fornitore potrà inviare al Cliente una comunicazione scritta recante formale diffida ad adempiere e costituzione in mora a mezzo raccomandata.
2. Decorsi venti (20) giorni solari dalla data di emissione della comunicazione di cui al comma che precede (data che sarà indicata nella comunicazione stessa) e trascorsi non meno di 3 giorni lavorativi, in costanza di mora, il Fornitore, fatte salve le fattispecie indicate nell‟articolo 4.3 della Delibera n. 4/08, può inviare la richiesta di sospensione della fornitura al Distributore locale dell‟Energia Elettrica. Il termine dei venti giorni solari è ridotto a 15 (quindici) giorni solari dall‟invio della comunicazione tramite raccomandata o a dieci (10) giorni solari dal ricevimento, da parte del Fornitore, della ricevuta di avvenuta consegna al cliente finale della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata.
3. Qualora, nei 90 giorni successivi alla data dell‟ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità, il Fornitore proceda con una nuova comunicazione di costituzione in mora relativa a fatture non contemplate nella precedente comunicazione cui sia seguita la richiesta di sospensione della fornitura, i termini di cui al comma 32.2 saranno così ridotti: Decorsi dieci (10) giorni solari dalla data di emissione della comunicazione di cui al comma 32.3 (data che sarà indicata nella comunicazione stessa) e trascorsi non meno di 2 giorni lavorativi, in costanza di mora, il Fornitore, fatte salve le fattispecie indicate nell‟articolo 4.3 della Delibera n. 4/08, può inviare la richiesta di sospensione della fornitura al Distributore locale dell‟Energia Elettrica. Il termine dei dieci giorni solari è ridotto a sette giorni solari dall‟invio della comunicazione tramite raccomandata o a cinque giorni solari dal ricevimento, da parte del Fornitore, della ricevuta di avvenuta consegna al cliente finale della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata.
4. L‟eventuale pagamento da parte del Cliente a seguito della costituzione in mora di cui sopra, dovrà essere comunicato dallo stesso al Fornitore ai recapiti riportati nella menzionata comunicazione.
5. Per i Clienti connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, il Distributore, prima di procedere alla sospensione della fornitura, dovrà effettuare una riduzione della potenza portandola ad un livello pari al 15% (quindicipercento) della potenza disponibile. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di perdurato mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura. Nel caso in cui il Cliente non renda possibile la sospensione del punto di prelievo, il Fornitore potrà richiedere al Distributore Locale, se tecnicamente possibile e previo invio al Cliente di apposita raccomandata e decorsi 10 giorni lavorativi dalla data di stramissione della stessa al Cliente, l‟intervento di interruzione della Fornitura del punto di prelievo. La richiesta di interruzione sarà revocata dal Fornitore solo in caso di pagamento da parte del Clientedelle somme dovute ovvero di comunicazione al Fornitore, mediante idonea documentazione, dell‟avvenuto pagamento in data anteriore alla data di esecuzione dell‟intervento.
6. Il Fornitore può sospendere la fornitura anche senza preavviso nei seguenti casi: a) pper cause oggettive di pericolo; b) per appropriazione fraudolenta di energia elettrica, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento
della bolletta.
7. Resta inteso che il Fornitore, nei casi di sospensione e riduzione della fornitura previsti ai commi precedenti, richiederà al cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell‟ammontare previsto dall‟Autorità dell‟energia elettrica e del gas, salvo il mancato rispetto, da parte del Fornitore, dei termini summenzionati per la riduzione/sospensione della fornitura.
8. La riduzione di potenza ovvero la sospensione della fornitura, non può essere effettuata in anticipo rispetto ai termini indicati ai comma 32.2 e 32.3
9. Il mancato rispetto dei termini indicati dalla regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura darà luogo all‟erogazione dell‟indennizzo automatico previsto dalla delibera n. 04/08.
00.Xx sensi dell‟art. 23.1 del Titolo IV del TIMOE, non sono disalimentabili i clienti che appartengono ad una delle seguenti categorie: a) i Clienti identificati ai sensi del Piano di
emergenza per la sicurezza del servizio elettrico della delibera CIPE n. 91 del 6 novembre 1979 e s.m.i.; b) i Clienti di cui al comma 2.2, lettera b) dell‟allegato A alla delibera 402/2013 dell‟Autorità (“Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale”, di seguito anche “TIBEG”) ai quali è stata riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica di cui al comma 2.1 della medesima deliberazione che non sono identificati come interrompibili ai sensi del precedente comma; c) altri Clienti diversi da quelli identificati ai precedenti punti a) e b), per i quali, fino a quando sono rimasti serviti dal Distributore Locale, non è stata prevista da parte del medesimo Distributore Locale la sospensione della fornitura in relazione alle funzioni di pubblica utilità svolta dai medesimi. 00.Xx mancato rispetto dei termini indicati dalla regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura darà luogo all’erogazione dell’indennizzo automatico previsto dalla delibera TIMOE: la sospensione della fornitura o riduzione di potenza effettuata senza avere inviato la comunicazione di costituzione in mora darà luogo ad un indennizzo automatico di € 30; la sospensione della fornitura o riduzione di potenza effettuata (i) prima del termine ultimo cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento, ovvero (ii) sulla base di una costituzione in mora consegnata al vettore postale oltre il termine massimo previsto dalla normativa, ovvero (iii) su richiesta presentata al Distributore Locale prima che, decorso il termine assegnato al cliente per il pagamento, siano trascorsi gli ulteriori giorni lavorativi previsti dalla normativa, darà luogo all‟erogazione dell‟indennizzo automatico di € 20. Nei suddetti casi, al Cliente non sarà richiesto il pagamento di alcun corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della Fornitura.
Condizioni contrattuali per la fornitura di Gas Naturale
33. CONDIZIONI TECNICHE DI EROGAZIONE DEL GAS NATURALE
1. Gli aspetti tecnici della Fornitura sono disciplinati dal “Codice di Rete Tipo” (Allegato 2 alla Deliberazione dell‟ARERA n. 108/06 s. m.i.) nonché dal Codice di Rete adottato dal Distributore locale di Gas Naturale, consultabile sul sito internet del predetto Distributore.
2. ll Cliente è tenuto a comunicare preventivamente al Fornitore qualunque variazione intenda apportare agli apparecchi di utilizzazione e all‟Impianto Interno. In tal caso il Fornitore comunicherà al Cliente se tale modifica possa comportare un mutamento delle condizioni contrattuali e fiscali di Fornitura.
34. ULTERIORI CONDIZIONI SOSPENSIVE DELL’ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DI GASNATURALE
1. Fatto salvo quanto previsto dall‟articolo 10 delle Condizioni Generali, la Fornitura è, altresì, subordinata: - all‟esistenza dell‟allacciamento ad una rete di distribuzione e all‟attivazione della fornitura da parte del Distributore locale; - all‟esistenza di un impianto interno (come definito dal precedente articolo 12) conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente, comprensiva dei provvedimenti dell‟Autorità; - all‟ottenimento da parte del Cliente e del Fornitore, per quanto di pertinenza, delle autorizzazioni, permessi e diritti di servitù necessari; il gas sarà fornito finché tali autorizzazioni, permessi e diritti siano validi ed efficaci; - alla attivazione dei servizi di trasporto e di vettoriamento da parte del Distributore locale; - alla presentazione da parte del Cliente della documentazione prevista dalla normativa vigente, anche in materia edilizia ed urbanistica.
2. L‟esecuzione del presente contratto è condizionata al fatto che, al momento della richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura, il punto di riconsegna per il quale è stata richiesta l‟attivazione della fornitura, ovvero altro punto di riconsegna nella titolarità del medesimo cliente, non risulti chiuso a seguito dell‟intervento di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità.
3. Inoltre, l‟esecuzione del presente contratto è altresì condizionata al fatto che, al momento della richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura, il presente punto di riconsegna ovvero altro punto di riconsegna nella titolarità del medesimo cliente non sia stato oggetto di intervento di interruzione dell‟alimentazione del punto di riconsegna.
4. Con riferimento a quanto previsto all‟art.10, commi 3 e 4, del Contratto, l‟attivazione della Fornitura di gas naturale è condizionata all‟esercizio della facoltà di revoca da parte del Fornitore della richiesta di switching, ai sensi dell‟art. 8.2 dell‟Allegato A alla Delibera ARERA ARG/gas 99/11 (TIMG)e s.m.i., a seguito della messa a disposizione da parte dell‟impresa di distribuzione di specifiche informazioni che il Fornitore potrà valutare quali ostative all‟esecuzione del Contratto.
5. Le informazioni che l‟impresa di distribuzione è tenuta a mettere a disposizione del Fornitore al fine dell‟esercizio della facoltà di revoca di cui al punto che precede, ai sensi dell‟art. 19.3 del TIMG, sono: I. l‟eventuale chiusura del punto di riconsegna a seguito dell‟intervento di Xxxxxxxx del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità; II. il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; III. le date delle eventuali richieste di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; IV. le date delle eventuali richieste di accesso per sostituzione, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; V. l‟accessibilità o meno del punto di riconsegna.
35. CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE
1. Il Cliente corrisponderà al Fornitore, per ogni metro cubo di gas rilevato o comunicato, il corrispettivo indicato nell‟Allegato “Condizioni Economiche”. Qualora non previsto diversamente nelle Condizioni Economiche, si intendono a carico del Cliente, e vengono inclusi in fattura, anche (i) gli oneri fiscali relativi al Contratto, i costi relativi (ii) alla distribuzione trasporto e stoccaggio del gas naturale, (iii) alla misura, nonché (iv) tutte le altre somme (come, per esempio, le accise ed ogni altro tributo gravante sul gas), che il Fornitore sia obbligato ad addebitare in conformità a leggi, regolamenti, disposizioni e atti adottati
dall‟Autorità. Il Cliente dovrà trasmettere al Fornitore, entro congruo termine, idonea documentazione per consentire a quest‟ultimo l‟eventuale applicazione di aliquote agevolate o qualsiasi altra agevolazione di natura fiscale e/o di altra natura di cui il Cliente dovesse beneficiare, al fine di consentire al Fornitore medesimo l‟applicazione di tali agevolazioni secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
2. I prezzi indicati recepiranno integralmente le eventuali variazioni stabilite dalla Autorità, così come verrà automaticamente recepito l‟inserimento di eventuali ulteriori oneri che dovessero essere introdotti e gravare sulla fornitura al Cliente. L‟applicazione di tali variazioni avverrà con la stessa data di efficacia definita dall‟Autorità e, in ogni caso, verrà imputata con la fattura emessa successivamente alla data di decorrenza indicata nel provvedimento di variazione.
3. Nel caso in cui i corrispettivi applicati siano riferiti ad un “prezzo fisso”, il Fornitore si impegna a mantenere invariata la quota del corrispettivo presa in considerazione nelle Condizioni Economiche, per il periodo ivi considerato.
4. Decorso il periodo indicato nelle Condizioni Economiche, le condizioni applicate si intendono prorogate sino a quando il Fornitore eserciterà la facoltà di modificare unilateralmente il corrispettivo dovuto dal Cliente secondo modalità e termini dettati dall‟art. 17, salva la facoltà di recesso di quest‟ultimo, da esercitarsi nei termini e secondo le modalità di cui all‟art. 8 delle presenti Condizioni Generali di contratto.
36. ONERI AMMINISTRATIVI PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE
Il Cliente sarà tenuto al pagamento dei contributi di competenza del Distributore locale di Gas Naturale previsti per le singole prestazioni accessorie ed opzionali definite dai singoli distributori o stabilite dai provvedimento dell‟Autorità. Inoltre il Fornitore si riserva il diritto di applicare al Cliente, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore locale tramite il Fornitore medesimo, un corrispettivo di importo pari a 23 euro (ventitre euro). A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: volture, subentri, attivazioni e disattivazioni si richiesta del cliente finale. Gli oneri relativi agli interventi di chiusura, riattivazione e interruzione del punto di riconsegna per morosità sono posti a carico del Cliente.
37. MISURA DEI CONSUMI DI GAS NATURALE E MODALITÀ DI UTILIZZO DEI DATI DI LETTURA
1. Il Distributore Locale di Gas Naturale è responsabile dell‟attività di misura dei consumi di gas xxxxxxxx.Xx rilevazione dei consumi di gas naturale avviene tramite lettura diretta del Contatore Gas da parte del Distributore Gas o tramite autolettura da parte del Cliente; le misure così ottenute dal Fornitore saranno trasmesse al Distributore Locale.
2. La lettura diretta del Contatore Gas è disciplinata dalla Delibera dell‟ARERA ARG/gas 64/09 (detto anche “TIVG”) che prevede un tentativo di lettura del Contatore Gas (o Misuratore): almeno una volta l‟anno per i clienti con consumi inferiori a 500 Smc/anno; almeno una volta ogni sei mesi per i clienti con consumi compresi tra 500 e
1.500 Smc/anno; almeno una volta ogni quattro mesi per i clienti con consumi annui comprensi tra 1.500 Smc/anno e 5.000 Smc/anno; almeno una volta al mese per i clienti con consumi superiori a 5.000 Smc/anno, salvo i mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili. In caso di tentativo di lettura di Misuratore accessibile non andato a buon fine, il Distributore Locale è tenuto a informare il Cliente dell‟eventuale impossibilità dell‟autolettura, rilasciando una nota informativa cartacea. Nel caso di Contatore Gas sito nella proprietà privata del Cliente, laddove il tentativo di lettura non sia andato a buon fine per impossibilità di accesso alla medesima, il Fornitore, successivamente all‟invio della comunicazione summenzionata e in caso di perdurante diniego di accesso alla proprietà privata da parte del Cliente, potrà chiedere al Distributore locale la sospensione della Fornitura, secondo le modalità di cui all‟art. 39. Le spese di tale sospensione e di eventuale riattivazione sono a carico del Cliente.
3. Il Cliente provvederà all‟autolettura del Contatore Gas a mezzo del servizio indicato in bolletta e secondo le modalità ed i termini ivi specificati dal Fornitore. Il Distributore locale, cui le misure ottenute tramite l‟autolettura sono comunicate a cura del Fornitore, è tenuto ad effettuare la validazione delle misure stesse. L‟autolettura è valida ai fini della fatturazione salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal Cliente rispetto ai consumi storici del Cliente stesso. L‟autolettura è valida ai fini della fatturazione a conguaglio se comunicata nel periodo indicato in bolletta, salvo successiva rettifica a seguito di raccolta di misura effettiva. Il Fornitore comunicherà al Cliente la non validità dell‟autolettura da questi fornita.
4. Per i Clienti Xxxxxxxx Gas, titolari di un punto di riconsegna dotato di misuratore non accessibile o con accessibilità parziale in caso di mancata raccolta della misura secondo le previsioni di cui all‟articolo 14 del TIVG, il Fornitore dovrà comunicare al cliente, nella prima bolletta utile, informazioni sulle cause che hanno impedito la raccolta della misura in accordo a quanto trasmesso dal Distributore locale. In caso di mancata raccolta della misura secondo le previsioni di cui all‟articolo 14 del TIVG per i Clienti Xxxxxxxx Gas, titolari di un punto di riconsegna dotato di misuratore accessibile, il cliente riceverà nella prima bolletta utile un indennizzo automatico pari a 30,00 (trenta) euro secondo le modalità previste dalla normativa in materia di qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas.
38.FATTURAZIONE
1. La fatturazione dei consumi di gas naturale avverrà con frequenza mensile (per le forniture in favore di Clienti finali non domestici ad eccezione dei condomini) o bimestrale (per le forniture in favore di Clienti finali domestici e per i condomini).
2. Per i Clienti Tutelati Gas la fatturazione dei consumi di gas naturale avverrà in conformità con l‟art. 5 della Delibera 229/2001 e in particolare:
a. per i clienti titolari di punti di riconsegna con un consumo annuo entro i 500 Smc la periodicità di fatturazione è almeno quadrimestrale;
b. per i clienti titolari di punti di riconsegna con un consumo annuo oltre i 500 e entro i 5.000 Smc la periodicità di fatturazione è almeno trimestrale;
c. per i clienti titolari di punti di riconsegna con un consumo annuo oltre i 5.000 Smc la periodicità di fatturazione è almeno mensile ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili.
3. Il Fornitore offre ai Clienti tutelati gas almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta accessibile nel territorio di ciascuna provincia servita.
4. Per i consumi di gas naturale effettuati nei periodi di somministrazione non coperti da letture del Distributore Locale Gas o da autoletture, i consumi verranno stimati dal Fornitore in relazione all‟andamento climatico, ai dati storici di consumo del Cliente, alla destinazione d‟uso del gas e al tipo di apparecchiature alimentate a gas comunicate dal Cliente al momento della richiesta di allaccio alla rete di distribuzione, di subentro o di voltura. Allorquando il Fornitore entrerà in possesso dei dati di lettura, emetterà fattura di conguaglio secondo le modalità e le tempistiche dettate dalla Delibera dell‟ARERA n. 229/01.
5. I Clienti Xxxxxxxx Gas, nei casi previsti dalla Delibera 229/2001, saranno informati nella bolletta della possibilità di ottenere dal Fornitore una rateizzazione dei corrispettivi dovuti e delle relative modalità. La rateizzazione non è offerta per corrispettivi inferiori a 50,00 euro. Il cliente che intende avvalersi della rateizzazione ne darà comunicazione al Fornitore, a pena di decadenza, entro il termine fissato per il pagamento della bolletta.
39. SOSPENSIONE DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO PUNTI DI RICONSEGNA DISALIMENTABILI
1. In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento delle fatture, da parte di Clienti titolari di punti di riconsegna disalimentabili, per i consumi di gas naturale, conformemente a quanto previsto dal Titolo II della Delibera ARG/gas 99/11 e s. m.i., decorso il termine di pagamento riportato nella fattura stessa, in costanza di mora, nonché per il caso di inadempimento delle obbligazioni previste dall‟articolo 12 (“Uso del gas naturale e dell‟energia elettrica”) il Fornitore potrà inviare al Cliente formale diffida ad adempiere e messa in mora a mezzo di raccomandata.
2. Decorsi venti (20) giorni solari dalla data di emissione della comunicazione di cui al comma che precede, (data che sarà indicata nella comunicazione stessa) e trascorsi non meno di 3 giorni lavorativi, in costanza di mora, il Fornitore può inviare la richiesta di chiusura del punto di riconsegna disalimentabile, per sospensione della fornitura per morosità, all‟impresa di distribuzione del gas naturale. Il Fornitore potrà richiedere al Cliente il pagamento degli oneri per le procedure di sospensione e riattivazione della fornitura. Il termine dei venticinque giorni solari è ridotto a dieci (10) giorni solari dal ricevimento, da parte del Fornitore, della ricevuta di avvenuta consegna al cliente finale della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata.
3. Qualora, nei 90 giorni successivi alla data dell‟ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità, il Fornitore proceda con una nuova comunicazione di costituzione in mora relativa a fatture non contemplate nella precedente comunicazione cui sia seguita la richiesta di sospensione della fornitura, i termini di cui al comma 39.2 saranno così ridotti: Decorsi dieci (10) giorni solari dalla data di emissione della comunicazione di cui al comma
39.3 (data che sarà indicata nella comunicazione stessa) e trascorsi non meno di 2 giorni lavorativi, in costanza di mora, il Fornitore può inviare la richiesta di chiusura del punto di riconsegna disalimentabile, per sospensione della fornitura per morosità, all‟impresa di distribuzione del gas naturale. Il termine dei dieci giorni solari è ridotto a sette giorni solari dall‟invio della comunicazione tramite raccomandata o a cinque giorni solari dal ricevimento, da parte del Fornitore, della ricevuta di avvenuta consegna al cliente finale della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata 3.L‟eventuale tardivo pagamento da parte del Cliente in caso di solleciti o a seguito della costituzione in mora di cui sopra, dovrà essere comunicato dallo stesso al Fornitore ai recapiti riportati nella menzionata comunicazione.
4.Nel caso in cui il Cliente non renda possibile l‟esecuzione della chiusura del punto di riconsegna di cui al comma 2 del presente articolo, il Fornitore potrà richiedere all‟impresa di distribuzione, previo invio al Cliente di apposita raccomandata e decorsi 10 giorni lavorativi dalla data di trasmissione della stessa al Cliente, l‟intervento di interruzione dell‟alimentazione del punto di riconsegna. L‟interruzione sarà revocata dal Fornitore solo in caso di pagamento da parte del Cliente delle somme dovute ovvero di comunicazione al Fornitore, mediante idonea documentazione, dell‟avvenuto pagamento in data anteriore alla data di esecuzione dell‟intervento
0.Xx sospensione della fornitura non può essere effettuata in anticipo rispetto ai termini indicati al comma 39.2. Con riguardo specifico ai Clienti Xxxxxxxx Gas, il Fornitore non potrà sospendere la fornitura nei casi elencati all‟art. 9.1 della Delibera 229/2001.
0.Xx deroga a quanto stabilito dal presente articolo il Fornitore può sospendere la fornitura anche senza preavviso a motivo di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto.
0.Xx mancato rispetto dei termini indicati dalla regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura darà luogo all‟erogazione dell‟indennizzo automatico previsto dalla delibera n. 04/08.
40. RISOLUZIONE DEL CONTATTO PER PUNTI DI RICONSEGNA DISALIMENTABILI
1. Nel caso di chiusura del punto di riconsegna per morosità e di successiva risoluzione del contratto di fornitura per inadempimento del Cliente, il Fornitore potrà richiedere al distributore di gas naturale la cessazione amministrativa per morosità relativa al punto di riconsegna disalimentabile.
2. Nel caso in cui l‟intervento di chiusura del punto di riconsegna per morosità non vada a buon fine e il Distributore Locale indichi la non fattibilità tecnica o economica dell‟intervento di
interruzione dell‟alimentazione del punto, ovvero l‟intervento di interruzione dell‟alimentazione abbia esito negativo, il Fornitore, a valle della comunicazione di risoluzione del Contratto per inadempimento del Cliente, potrà richiedere al Distributore Locale la cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell‟alimentazione del punto di riconsegna.
41. RISOLUZIONE E CESSAZIONE AMMINISTRATIVA PER MOROSITA’ DEI CLIENTI TITOLARI DI PUNTI DI RICONSEGNA NON DISALIMENTABILI
1.Non sono disalimentabili i punti di riconsegna nella titolarità di una struttura pubblica o privata che svolge un‟attività riconosciuta di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole 0.Xx caso di omesso, parziale o ritardato pagamento delle fatture, da parte dei Clienti titolari di punti di riconsegna non disalimentabili, per i consumi di gas naturale, conformemente a quanto previsto dal Titolo II della Delibera ARG/gas 99/11, nonché per il caso di inadempimento delle obbligazioni previste dagli articoli 12 (“Uso del Gas Naturale e dell‟Energia Elettrica”), 35 (“Corrispettivi per la fornitura di gas naturale”), decorso il termine di dieci (10) giorni solari, decorrente dal termine di pagamento riportato nella fattura stessa, in costanza di mora, il Fornitore potrà inviare al Cliente formale diffida ad adempiere e messa in mora a mezzo di raccomandata.
3.L‟eventuale tardivo pagamento da parte del Cliente in caso di solleciti o a seguito della costituzione in mora di cui al comma precedente, dovrà essere comunicato dallo stesso al Fornitore ai recapiti riportati nella menzionata raccomandata
4.Trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data di invio della comunicazione di messa in mora di cui al precedente comma, in costanza di mora, il Fornitore potrà provvedere alla risoluzione del contratto e a richiedere all‟impresa di distribuzione del gas naturale la cessazione amministrativa per morosità.
42. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DEL FORNITORE NEI CONFRONTI DELL’UTENTE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE
Come stabilito dall‟art.19.2 dell‟ Allegato A alla deliberazione ARG/gas 99/11 TESTO INTEGRATO MOROSITÀ GAS (TIMG) si specifica che per l‟esecuzione del contratto di fornitura il Fornitore esercente la vendita si avvale di una società terza quale utente del servizio di distribuzione. Ai sensi dell‟articolo 27bis della deliberazione 138/04 in caso di inadempimento da parte del Fornitore rispetto alle obbligazioni contrattuali che lo legano all‟utente del servizio di distribuzione, quest‟ultimo potrà risolvere il contratto con il Fornitore. In tal caso, entro e non oltre 2 giorni lavorativi, il Fornitore comunicherà al Cliente che il contratto di fornitura del Cliente sarà risolto per avveramento della condizione di cui al comma 19.2 del TIMG in seguito all‟avvenuta risoluzione del contratto da parte dell‟utente della distribuzione, ma continuerà ad essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall‟articolo 27bis della deliberazione 138/04. Qualora il Cliente non abbia trovato un altro esercente la vendita la fornitura verrà comunque garantita nell‟ambito dei servizi di ultima istanza.