CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE - ROMA
TRA
La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense con sede in Roma via Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx n. 8, codice fiscale 80027390584, fondazione di diritto privato (che per brevità sarà in seguito chiamata "Cassa Forense") rappresentata dal *** munito dei necessari poteri e domiciliato per la carica presso la sede della Cassa Forense
E
La Banca ***: (di seguito per brevità “Banca”, “Cassiere” o “Tesoriere” che
• ha l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. *** acquisita il *** e l’iscrizione nell‘Albo di cui all’ art. 13 del T.U.B. n … autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art.10 Dlgs. 385/1993
• ha un rating Investiment Grade non inferiore a Baa3 se Moody’s; a BBB- se S&P x Xxxxx; a BBBL se DBRS ovvero pari a :
• è in possesso di una solidità patrimoniale espressa dall’indice “Total Capital Ratio” non inferiore al 10 % (ultimo bilancio approvato) ovvero pari a :
• non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
• non ha pendenti procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 riguardanti amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore generale;
• non ha avuto pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; non ha avuto condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 riferita ad amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore generale anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla gara, a meno che l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
• non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
• non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
• non ha commesso gravi errori o illeciti professionali nell'esercizio della sua attività professionale;
• non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
• non ha reso, nell’anno antecedente alla gara, oggetto della presente convenzione false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
• non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
• è in regola con la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n.
68, salvo il disposto del comma 2;
• non ha sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
• ha le capacità tecnico professionali richieste nel Disciplinare di gara come dimostrato dai relativi documenti richiesti nell’ambito della gara:
• ha esperienza almeno triennale nello svolgimento del servizio di tesoreria e di gestione MAV;
• ha un organico superiore ai 500 dipendenti come numero medio annuo negli ultimi tre anni distribuito sul territorio italiano;
• ha adottato un sistema di disaster recovery che garantisca la continuità operativa in brevi tempi;
• ha una solidità patrimoniale espressa dall’indice “Total Capital Ratio” avente un valore non inferiore al 10 % (ultimo bilancio approvato);
• ha un rating Investment Grade (ovvero non inferiore a Baa3 se Moody’s; a BBB- se S&P x Xxxxx ; a BBBL se DBRS);
• ha eseguito con buon esito nel corso dell’ultimo triennio per conto di Enti Pubblici o Privati il servizio di tesoreria con un volume medio annuo:
o di pagamenti con mandato non inferiore n. 4.000, per un importo complessivo non inferiore a €:1.900.000.000,00
o di riscossioni con reversali non inferiore a n. 2.000, per un importo complessivo non inferiore a € 1.900.000.000,00;
• garantisce la presenza di 1 filiale o agenzia già operante nel territorio del comune di Roma per tutta la durata del servizio di tesoreria in favore della Cassa Forense.;
• ha la capacità di gestione di incassi tramite MAV non inferiore a 250.000 unità a singola scadenza (eventuali interruzioni del servizio telematico dovranno essere programmate e comunicate alla Cassa con almeno 7 giorni lavorativi di anticipo, definite nell’arco temporale e comunque non superiori al 10% giornaliero)
• ha la capacità di gestione di incassi tramite SDD;
• ha avuto almeno 3 gestioni di tesoreria svolte negli ultimi 3 anni sul territorio nazionale in Enti con attività istituzionale similare, dove per “similare” s’intende la raccolta di contributi e/o tributi e pagamenti.
• dispone di una piattaforma di e-commerce collaudata documentata e integrabile con i servizi offerti tramite il sito web della Cassa per gestire i più diffusi sistemi di pagamento on line (Mav, Carte di credito, sistemi di post pay, carte di credito circuiti internazionali, ecc.) al fine di agevolare il pagamento dei contributi dovuti dall’Ente e consentire la corretta attribuzione, in forma automatizzata, dei versamenti alle singole posizioni previdenziali, nel rispetto delle relative causali. In particolare per l’integrazione di sistemi di e-payments (carte di credito, post pay ecc) mette a disposizione della Cassa un ambiente di sviluppo, possibilmente con esempi, nei più diffusi linguaggi di programmazione, per poter effettuare tutti i test di integrazione sulle transazioni di pagamento;
• dichiara l’impegno a:
o gestire i M.Av. con le modalità previste all’art. 19;
o garantire a Cassa Forense l’eventuale adesione al sistema PagoPa qualora per scelta volontaria o per obbligo di Legge ritenesse di doversi conformare a tale sistema di pagamento;
o produrre on line dei bollettini MAV fino a 100.000 unità giornaliere nei periodi di picco con le modalità previste dall’art.19 della presente convenzione;
o garantire un servizio accessibile via internet che consenta la visualizzazione giornaliera di tutte le operazioni di cassa in entrata ed in uscita di tutti i conti correnti bancari intestati alla Cassa Forense;
o garantire un servizio accessibile via internet che consenta la visualizzazione delle operazioni effettuate sul deposito titoli nonché la visualizzazione giornaliera del valore dei titoli;
o garantire la continuità h24 dei servizi:
I. inerenti la capacità di gestione di incassi tramite MAV non inferiore a
250.000 unità a singola scadenza,
II. la produzione on line dei bollettini MAV fino a 100.000 unità giornaliere nei periodi di picco
dichiara di conoscere l’oggetto del servizio che ad essa viene affidato in tutti i suoi aspetti giuridici, amministrativi e tecnici, nonché modi e condizioni in cui esso dovrà essere realizzato, di essersi accertata di ogni circostanza di fatto e di diritto, generale e particolare, nonché di avere valutato indistintamente, nessuno escluso, i rischi ed i conseguenti oneri connessi al servizio e ritenuto idoneo, remunerativo e conveniente il corrispettivo della presente convenzione.
Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono quanto segue:
ARTICOLO 1
Premesse, norme che regolano il servizio di tesoreria ed oggetto del servizio
Le premesse ed i suoi allegati formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Il servizio oggetto della presente convenzione, per quanto non espressamente indicato nella medesima, oltre agli adempimenti previsti in termini di Legge per l’attività bancaria e finanziaria nonché specificamente pubblicistica per il ruolo svolto da Cassa Forense, è
regolato dalle seguenti norme:
- Capitolato tecnico che viene allegato in copia alla presente convenzione sotto il numero 1;
- Disciplinare che viene allegato in copia alla presente convenzione sotto il numero 2;
- Offerta Tecnica ed Offerta economica della Banca che vengono allegati sotto i numeri 3 e 4;
- Regolamento di Contabilità della “Cassa” approvato con Decreto Interministeriale (Lavoro, Tesoro, Giustizia) il 28/09/1995 e allegato alla presente convenzione sotto il numero 5;
I suddetti documenti costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
In caso di contrasto degli atti e documenti contrattuali, l’ordine delle fonti che regolano il presente rapporto è il seguente:
1) Convenzione;
2) Capitolato tecnico
3) Disciplinare;
4) Offerta Tecnica e Offerta Economica dell’Impresa;
5) Regolamento di Contabilità della Cassa.
A parziale deroga di quanto sopra previsto, le parti si danno reciprocamente atto che ogni elemento migliorativo per la Cassa contenuto nell’Offerta Economica e/o nell’Offerta Tecnica presentati dalla Banca, rispetto a quanto previsto dal capitolato tecnico, dal Disciplinare e dalla presente Convenzione, prevale rispetto a questi ultimi e costituisce fonte principale delle obbligazioni della Banca nella presente convenzione, come
specificato anche nella disposizione contenuta nel successivo art. 23.
Il servizio di tesoreria disciplinato dalla presente convenzione ha ad oggetto:
a) la gestione dei pagamenti e degli incassi di Cassa Forense (servizio cassa);
b) la modalità MAV (scelta quest’ultima a discrezione dalla Cassa Forense) per l’incasso dei contributi e quanto eventualmente dovesse a sua insindacabile discrezione decidere di incassare tramite la suddetta modalità
c) la gestione delle disposizioni di incasso SDD – SEPA (scelta quest’ultima a discrezione dalla Cassa Forense);
d) la gestione del conto titoli inerente l’area mobiliare.
La Banca eserciterà le funzioni di cassiere a mezzo della propria agenzia di Roma, con lo stesso orario in vigore per le ordinarie operazioni dell’agenzia stessa assumendo l’obbligo di rifondere ad integrale carico dell’aggiudicatario sia per capitale e interessi che per spese agli aventi diritto l’importo degli assegni circolari riscossi da terzi in modo apparentemente regolare curando a proprie spese anche il recupero legale.
ARTICOLO 2
Durata del servizio di tesoreria
La presente convenzione ha la durata quinquennale a decorrere dal primo gennaio 2019.
ARTICOLO 3
Servizio di cassa
Si intende appartenere al servizio di cassa la riscossione di tutte le somme spettanti alla Cassa Forense per qualsiasi titolo; il pagamento delle somme per cui sia stato emesso
apposito mandato; l’eventuale ricezione dei depositi cauzionali che vengono effettuati da terzi in dipendenza dei contratti stipulati con la Cassa Forense e, in genere, il maneggio di tutte le somme che il cassiere debba soltanto incassare ed erogare sia per quanto attiene la gestione istituzionale (es. contributi, pensioni, assistenza ecc.) che la gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare (es. cedole, dividendi, ecc.).
ARTICOLO 4
Tasso attivo per la Cassa
La Banca si impegna a corrispondere il tasso d’interesse creditore annuo lordo da applicare sulle giacenze di cassa, indipendentemente dalla loro entità, pari alla media mensile del tasso Euribor a 3 mesi (divisore 365) rilevata nel mese precedente l‘inizio del trimestre solare di riferimento e pubblicata dal quotidiano Il Sole 24 Ore, aumentata dello spread di
**** punti base corrispondente a **** % (oggetto di aggiudicazione)
Gli interessi, attivi e passivi, dovranno essere conteggiati mensilmente e capitalizzati secondo la normativa vigente.
ARTICOLO 5
Conti correnti bancari
Tutti i movimenti in denaro verranno regolati in appositi conti correnti bancari.
La Banca si rende disponibile ad aprire i conti correnti su richiesta della Cassa Forense dietro presentazione di copia della delibera del Consiglio di Amministrazione con l’indicazione di coloro autorizzati allo specimen di firma.
Il Cassiere eseguirà i pagamenti per conto della Cassa Forense fino alla concorrenza delle giacenze
di cassa; a tal fine, il Cassiere si obbliga ad avvisare la Cassa Forense quando le giacenze di cassa scenderanno al di sotto della somma di € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00).
Si fa presente che ai fini dell’ottimizzazione della giacenza bancaria Cassa Forense si riserva, a suo insindacabile giudizio, di poter attivare aperture di conti correnti bancari presso altri istituti diversi dalla banca tesoriera senza nessun obbligo di garanzia di stabilire con la tesoriera stessa un livello minimo di giacenze.
Poteri di firma
La Cassa Forense trasmetterà al cassiere le firme autografe, con le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione e di pagamento, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni e corredando le comunicazioni stesse con le copie conformi dei provvedimenti che hanno conferito i poteri relativi.
ARTICOLO 7
Gli accrediti e gli addebiti sul conto corrente della Cassa Forense verranno effettuati con le seguenti decorrenze di valuta:
1) valute per versamenti diretti di Cassa Forense:
…………………………………………………..……
Contanti | 0 (zero) gg |
Assegno circolare emesso istituto cassiere | 0 (zero) gg |
Assegno circolare emesso altra banca | 0 (zero) gg |
Assegno bancario emesso istituto cassiere | 0 (zero) gg |
Assegno bancario emesso altra banca | 0 (zero) gg |
Vaglia | 0 (zero) gg |
Assegno postale | 0 (zero) gg |
MAV | 0 (zero) gg |
Per i Bonifici e le disposizioni di incasso SDD la valuta è quella stabilita dalle disposizioni contenute nella Direttiva di riferimento (PSD – Payment Services Directive).
2) valute per pagamenti:
Contanti | |
Assegno circolare |
La valuta di addebito per i bonifici effettuati da Cassa Forense è quella stabilita dalle disposizioni contenute nella Direttiva di riferimento (PSD – Payment Services Directive).
ARTICOLO 8
Spese
La Banca eserciterà le funzioni di cassiere gratuitamente, nel dettaglio:
• il canone Periodico inerente l’addebito delle commissioni calcolate come spese forfettarie annue avrà un costo zero
• le spese di attivazione e canone annuale di Internet home banking avranno costo zero
• le spese variabili di gestione inerenti i mandati che comportino Bonifici bancari, Assegni Bancari, Assegni circolari, Assegni postali avranno costo zero
• le spese fisse di gestione avranno costo zero
• le spese inerenti l’invio dell’estratto conto mensile avranno costo zero
• le spese di liquidazione per il conteggio periodico degli interessi sulle somme depositate (interessi creditori) avranno costo zero;
• le spese di invio documentazione contabile delle operazioni eseguite e/o inerenti il decreto legislativo n° 385/1993 relativi agli obblighi di trasparenza avranno costo zero
A carico della Cassa Forense saranno poste esclusivamente le spese vive sostenute dal cassiere per postali, bolli e telegrafiche che saranno liquidate annualmente entro il primo mese nell’anno successivo a quello di competenza (gennaio) dietro presentazione della banca di un prospetto riepilogativo e analitico delle stesse.
ARTICOLO 9
Anticipazioni di cassa
Per eventuali improvvise necessità di pagamenti in eccedenza alle disponibilità, il cassiere accorderà - a seguito di specifiche deliberazioni della Cassa Forense - anticipazioni di cassa alla media mensile del tasso Euribor a 3 mesi (divisore 365) rilevato nel mese precedente l’inizio del trimestre solare di riferimento e pubblicato da Il Sole 24 ore +/- spread del
espresso in punti base e espresso in punti % senza ulteriori addebiti di commissioni e spese e, comunque, per un importo che non sarà mai superiore all’importo relativo alla liquidazione di 3 mensilità di pensioni (e comunque mai oltre i duecento milioni di euro). Il Cassiere avrà diritto di rivalersi delle anticipazioni concesse su tutte le entrate della Cassa Forense fino alla totale compensazione della somma anticipata.
ARTICOLO 10
Contributi
Per la riscossione dei contributi personali degli iscritti alla Cassa Forense tramite bollettino di conto corrente postale, viene utilizzato l’apposito conto corrente postale n° 26866004 intestato a - "Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense –servizio Tesoreria" con traenza delegata alla Banca, dal quale, quest’ultima, preleverà tutte le somme ivi affluite
ed esigibili per versarle, con valuta nello stesso giorno, sul conto corrente bancario di tesoreria.
La frequenza del prelievo è giornaliera. Nei periodi di minor afflusso, stabiliti di comune accordo con la Cassa Forense, le somme vengono prelevate settimanalmente. L’importo prelevato da parte della Banca sul c/c postale dovrà tener conto del saldo disponibile per valuta alla data di stacco del relativo assegno. La banca accrediterà sul conto di tesoreria l’importo dell’assegno prelevato comprensivo delle eventuali spese e tasse postali relativi, al fine di permettere alla Cassa la contabilizzazione dell’intero contributo incassato xxx x/x 00000000.
Con periodicità almeno quindicinale la Banca trasmetterà al servizio informatico e al servizio contabilità e finanza della Cassa Forense, flussi telematici compatibili con le esigenze meccanografiche del centro elaborazione dati della Cassa Forense, dai quali dovranno risultare almeno i seguenti elementi identificativi dei versamenti:
1) cognome e nome del versante;
2) numero di codice meccanografico del versante;
3) importo;
4) data del versamento;
5) causale;
6) valuta di accreditamento in c/c bancario.
7) numero del documento provvisorio di accredito sul c/c di tesoreria.
8) data di emissione del provvisorio;
9) anno di tassazione.
Inoltre, per la riscossione dei contributi personali degli iscritti alla Cassa Forense incassati tramite conto corrente bancario la Banca si impegna a fornire almeno i medesimi elementi identificativi suindicati.
Ulteriori specifiche saranno definite e concordate in funzione del progetto presentato.
ARTICOLO 11
Pensioni
Il pagamento delle pensioni (per 13 mensilità) sarà disposto mensilmente dalla Cassa Forense mediante la consegna di un flusso telematico non oltre il terzo giorno lavorativo precedente la data stabilita per il pagamento.
Per le pensioni da erogare a mezzo di assegni circolari non trasferibili, l'emissione e la spedizione dovranno avvenire il giorno 25 di ogni mese, ovvero il giorno lavorativo immediatamente precedente e la valuta di addebito in conto corrente bancario sarà pari a *** giorni successivi alla data di emissione degli assegni circolari stessi. Per le pensioni da erogare a mezzo di bonifici in conto corrente bancario, la valuta, nonché l’accredito e la materiale disponibilità per il beneficiario è fissata nell'ultimo giorno lavorativo del mese. Gli importi dovranno transitare esclusivamente sul conto corrente di tesoreria.
Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di cui al precedente comma 2, la Banca sarà tenuta a corrispondere nei confronti della Cassa una penale di Euro 20.000,00, salva la facoltà per la Cassa di chiedere la risoluzione della presente Convenzione in caso di reiterazione dei predetti ritardi.
La Banca si fa carico di rifondere (a suo integrale onere sia per capitale ed interessi che per spese) agli aventi diritto l'importo degli assegni circolari riscossi da terzi in modo apparentemente regolare (con documenti di identità falsificati, etc.) o, comunque, fraudolentemente. L'importo degli assegni restituiti dalla Amministrazione postale e quindi non pagati, sarà riaccreditato giornalmente con pari valuta al conto della Cassa
Forense, previa estinzione d'ufficio dei titoli.
In caso di denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione di assegni circolari, la Banca procederà alla loro riemissione, senza addebito di commissioni o spese, in attesa della procedura di ammortamento, entro il termine di 20 giorni dalla presentazione della denuncia alla Banca assumendo a proprio carico le pratiche riguardanti le ricerche degli assegni smarriti.
Per gli assegni circolari emessi a favore di pensionati deceduti e per i quali la Cassa Forense ha richiesto per iscritto, l’estinzione d’ufficio, la Banca pur non avendo il possesso del titolo, provvederà al relativo riaccredito purché l’assegno non sia stato ancora negoziato. Qualora il detto assegno venga successivamente negoziato da persone a ciò legittimate, la Cassa Forense si impegna a restituire l’importo dell’assegno medesimo dietro presentazione, da parte della Banca, della documentazione attestante la legittimità a riscuotere, in modo tale da avviare le procedure di recupero.
Per “persone a ciò legittimate” si intendono coloro che all’atto della presentazione dell’assegno per l’incasso documentino alla banca negoziatrice la loro qualità di erede dell’ordinatario del titolo e presentino copia della dichiarazione di successione.
Nel caso in cui i detti assegni circolari, già riaccreditati alla Cassa Forense vengano successivamente negoziati da persone non legittimate, la Cassa Forense non restituirà alcunché alla Banca, restando a carico di quest’ultima le azioni di recupero.
Nel caso in cui al momento della richiesta di estinzione da parte della Cassa Forense, l’assegno sia stato già negoziato, la Banca non darà corso al rimborso.
Tuttavia è facoltà della Cassa Forense incaricare, di volta in volta, la Banca affinché avvii le necessarie indagini, senza spese per la Committente, al fine di appurare la regolarità delle
operazioni. Qualora, dall’indagine della Banca, risultasse che il titolo è stato negoziato da persona non legittimata, la Cassa Forense potrà dare incarico alla Banca di chiedere il rimborso delle relative somme presso l’istituto di credito che ha pagato l’assegno, riaccreditando quindi l’importo alla Cassa Forense.
In questa seconda ipotesi l’azione intrapresa dalla banca deve essere l’unica esercitata. Mensilmente la Banca dovrà trasmettere alla Cassa Forense, sia su supporto informatico che cartaceo, la situazione analitica aggiornata degli assegni circolari emessi.
La Banca si impegna ad inserire, senza spese per la Committente, nelle buste contenenti gli assegni di pensioni eventuali comunicazioni che la Cassa Forense riterrà di trasmettere ai pensionati. Il formato di tali comunicazioni dovrà essere compatibile con quello delle buste normalmente usate per l'invio degli assegni.
La Banca si impegna a comunicare ai singoli pensionati la sua qualità di banca cassiera secondo modalità e termini che verranno indicati dalla Cassa Forense.
ARTICOLO 12
Entrate
Le entrate saranno definitivamente riscosse in base ad ordinativi (cd. reversali) rilasciati dall'Ente a firma congiunta del Direttore Generale, o suo delegato e del Dirigente del Servizio Contabilità e Patrimonio, o suo delegato a meno che non intervengano cambiamenti, formalizzati con la tempestiva trasmissione della Delibera del Consiglio di Amministrazione della Cassa Forense.
Per ogni somma riscossa, il cassiere rilascerà quietanza. Il cassiere è tenuto, peraltro, ad incassare anche senza ordinativo di riscossione, le somme versate da terzi, per causali da
essi medesimi denunciate, rilasciandone quietanza con la clausola "salvi i diritti dell'Amministrazione" e a darne successiva comunicazione all'Ente che provvederà all'emissione delle relative reversali.
ARTICOLO 13
Uscite
Nessuna somma potrà essere pagata senza il relativo mandato di pagamento (ovvero lettera di pagamento) che dovrà essere firmato congiuntamente dal Direttore Generale, o suo delegato, e dal Dirigente del Servizio Contabilità e Patrimonio, o suo delegato, a meno che non intervengano cambiamenti, formalizzati con la tempestiva trasmissione della Delibera del Consiglio di Amministrazione della Cassa Forense.
In caso contrario, il mandato non costituirà titolo valido di discarico per il cassiere.
La Cassa Forense può disporre, con espressa annotazione sul titolo, che i mandati di pagamento vengano eseguiti con le seguenti modalità:
1) mediante bonifico, SDD e MAV (mediante avviso di ricevimento) su conto corrente bancario o postale e sui relativi mandati il cassiere apporrà, a comprova dei pagamenti effettuati, gli estremi della operazione ed il proprio timbro e gli eventuali documenti giustificativi di pagamento quali bollettino di c/c postale – F 24 ecc.
2) mediante vaglia postale, conto corrente postale ed assegni circolari non trasferibili e a comprova dei pagamenti effettuati, il cassiere allegherà ai mandati la ricevuta rilasciata dalla Amministrazione postale e, nel caso di pagamento mediante assegno, il tagliando dell'assegno circolare spedito.
Le domande di prelievo dei valori in custodia (comprese le cauzioni prestate da terzi)
dovranno portare le firme prescritte per i mandati di pagamento. Per ogni somma pagata il cassiere rilascerà quietanza.
ARTICOLO 14
Distinte
Gli ordini di pagamento e quelli di riscossione saranno trasmessi dalla Cassa Forense al cassiere accompagnati da distinte in doppio esemplare, uno dei quali sarà restituito contestualmente alla consegna firmato per ricevuta. La banca si impegna ad eseguire gli ordini di pagamento e di riscossione nel periodo massimo di 3 giorni lavorativi dalla data di consegna (quest’ultima da considerarsi esclusa dal conteggio dei 3 giorni lavorativi) salvo indicazioni diverse della Cassa in caso di urgenze.
Gli ordini di pagamento e quelli di riscossione sono consegnati al personale della banca presso la sede della Cassa. Qualora Cassa Forense, a proprio insindacabile giudizio o per previsione normativa debba trasmettere gli ordini telematicamente, la Banca dovrà gratuitamente fornire il supporto tecnico/informatico necessario.
ARTICOLO 15
Libri del Cassiere
Il cassiere deve aggiornare correntemente, oltre al giornale di carico e scarico dei valori di cui all'articolo 20:
1) il giornale di cassa, nel quale con stretto ordine cronologico dovranno essere registrate tutte le riscossioni e tutti i pagamenti;
2) il registro dei mandati di pagamento;
3) il registro delle riscossioni;
4) altri registri stabiliti per legge.
ARTICOLO 16
Rendiconti
La Banca si obbliga a trasmettere alla Cassa Forense, senza spese per la Committente, entro il 5 di ogni mese i mandati e le reversali rispettivamente pagati e incassati nel mese precedente debitamente quietanzate.
Si obbliga inoltre a fornire un servizio di Home banking, dal quale dovranno anche risultare:
-saldo iniziale di periodo
- i mandati pagati e da pagare (consegnati) dall'inizio dell'anno alla data di riferimento;
- le reversali incassate e da incassare (consegnate) dall'inizio dell'anno alla data di riferimento;
- i provvisori di entrata da regolarizzare dall'inizio dell'anno alla data di riferimento;
- i provvisori di uscita da regolarizzare dall'inizio dell'anno alla data di riferimento;
- saldo finale;
-eventuali pignoramenti presenti sul conto per effetto dell’Autorità Giudiziaria.
La Banca s’impegna a fornire su richiesta della Cassa Forense e senza spese per la Committente la documentazione necessaria affinché il Collegio Sindacale della Cassa Forense possa espletare i dovuti controlli per la verifica di cassa quando ritiene opportuno.
ARTICOLO 17
Osservanza delle disposizioni fiscali
Sotto la propria responsabilità e con spese a proprio carico il cassiere curerà la rigorosa osservanza di tutte le leggi di bollo e registro e di ogni altra disposizione fiscale per tutti i documenti contabili e di cassa.
ARTICOLO 18
Collegamenti telematici
La Banca si impegna con tempi di attuazione pari a …… giorni (… giorni) all'installazione e alla manutenzione a titolo completamente gratuito e per tutta la durata della Convenzione del collegamento telematico tra Cassa Forense ed il Centro Servizi della Banca stessa (***) per lo scambio di tutti i dati relativi all'oggetto del servizio di tesoreria, così come stabilito in convenzione.
I dati scambiati saranno convenuti tra la Banca e la Cassa Forense per assolvere alle necessità di quest’ultima in merito sia all'inserimento nella propria base dati dell’area istituzionale che in virtù delle occorrenze legate al monitoraggio e controllo dei flussi finanziari per esigenze di tesoreria e di contabilità che si rendessero necessarie per alimentare il software in uso presso Cassa Forense ovvero l’ERP SAP, come da proposta di collegamento telematico e scambio dati da/e verso la Cassa presentate unitamente al progetto per l’affidamento del servizio.
La banca inoltre mette a disposizione il servizio telematico ***con il quale è possibile verificare on line in tempo reale i dati bancari.
La Banca deve assicurare la regolarità del collegamento telematico ed adottare ogni accorgimento al riguardo.
La banca deve mettere a disposizione e descrivere il suo sistema per lo scambio di dati che deve consistere almeno in uno o più spazi raggiungibili in modalità FTP e un’applicazione dedicata a tutti i flussi attualmente gestiti dalla Cassa (a titolo d’esempio anche se non esaustivo: stipendi, pensioni ecc).
La banca si impegna ad utilizzare, per lo scambio di dati, tutti i formati e i tracciati già utilizzati dalla Cassa, fatta salva la possibilità di richiedere piccole modifiche legate alle particolari esigenze della banca.
ARTICOLO 19
Servizio MAV
La Banca gestisce, in qualità di banca assuntrice, il servizio di incasso, per conto della Cassa Forense, dei contributi previdenziali a carico degli iscritti alla Cassa Forense stessa, mediante l’utilizzo del Servizio Elettronico Incassi MAV. Con le stesse modalità previste per la riscossione dei contributi previdenziali ad importo predeterminato, la Cassa Forense potrà affidare alla Banca la riscossione di eventuali quote relative a ricongiunzioni, condoni o altro che reputerà di dover incassare tramite MAV.
La gestione degli incassi tramite MAV è considerato servizio imprescindibile ed essenziale; ai fini della convenzione Cassa Forense riconosce un rimborso spese inclusa la commissione interbancaria che la banca assuntrice corrisponde alla banca esattrice per l’incasso dei bollettini MAV ed il mancato regolare funzionamento dello stesso può, perciò solo, consentire alla Cassa di richiedere la risoluzione dell’intera convenzione.
Gli avvisi MAV, sia di tipo bancario che postale potranno essere pagati presso gli sportelli di qualsiasi banca del territorio nazionale o presso qualsiasi ufficio di Poste Italiane S.p.A senza alcun aggravio di commissioni o spese per il beneficiario.
Il conto corrente postale sul quale verranno accreditati i fondi rinvenienti dall’esazione dei bollettini MAV non potrà che essere intestato alla banca assuntrice del servizio cui il creditore ha conferito il mandato d’incasso in virtù dell’attuale normativa interbancaria (Circolare ABI n° 002486 del 13.05.05).
La Banca gestirà l’afflusso dei contributi provenienti da MAV postale sul x/x xxxxxxx ****, xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx Xxxxxxx gli interessi maturati e mettendo a disposizione della Cassa Forense stessa tutta la rendicontazione relativa.
Data l’impossibilità di intestare il conto direttamente alla Cassa Forense sulla base della normativa vigente la Banca si obbliga a riconoscere, qualunque cosa succeda, la titolarità del conto *** alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.
Il servizio MAV avviene tramite accesso riservato alla posizione personale del sito web della Cassa da parte del singolo iscritto e sarà svolto mediante autoproduzione dei bollettini da parte degli iscritti, previa connessione telematica tra i sistemi dell’Ente e quelli della Banca, per l’attribuzione del relativo e univoco codice M.Av., oppure, tramite interscambio tra i sistemi dell’Ente e quelli della Banca tramite flusso telematico.
Il servizio MAV per i contributi sarà così articolato:
A. Gli incassi saranno regolati giornalmente sul conto corrente bancario di gestione del servizio di cassa intestato alla Cassa Forense e acceso presso l’agenzia di Roma della Banca.
B. Per quanto attiene alla conciliazione contabile delle disposizioni accreditate, la Banca
assicura che la rendicontazione periodica degli incassi avvenuti (giornaliera, settimanale o con diversa cadenza a richiesta della Cassa Forense) sarà assistita dal dettaglio delle operazioni di accredito effettuate sul conto corrente bancario. La Banca metterà a disposizione l’applicazione internet senza oneri per la Cassa, dove è disponibile uno specifico modulo che almeno prevede:
1. consultazione in forma sintetica delle liste di presentazione (ogni lista identifica ciascun processo di emissione); per ciascuna lista, oltre ai dati identificativi, sono precisati il numero di disposizioni, l’ammontare emesso, riscosso, residuo e discaricato e la data di prima scadenza;
2. consultazione analitica dei debitori all’interno di ciascuna lista ovvero all’interno di tutte le liste (situazione dei pagamenti in capo al medesimo soggetto); per ciascuna posizione sono indicati almeno i dati anagrafici, le causali, l’importo emesso, riscosso, discaricato e residuo e gli eventuali estremi dell’operazione di pagamento. E’ possibile effettuare la selezione delle sole disposizioni riscosse e da riscuotere.
Il servizio MAV sarà svolto alle seguenti condizioni:
• Per il servizio telematico *** modalità di incasso che permette agli utenti (anche non clienti della Banca) di pagare on line sulla rete Internet le spettanze dovute alla Cassa Forense.
Tempo di attuazione: in giornata
• Il servizio di assistenza telefonica attraverso un sistema di call center con numero verde gratuito in grado di soddisfare ogni richiesta di chiarimento in ordine alle disposizioni Mav emesse. il servizio è attivo tutto l’anno durante l’orario di
apertura giornaliero della banca
Per il MAV Elettronico sarà riconosciuto un rimborso spese per ogni avviso di euro *** ivi comprese commissioni bancarie di incasso e rendicontazione.
La Banca assuntrice viene a conoscenza dell’”esito pagato” entro il termine previsto dalla normativa vigente in materia di incassi tramite rete interbancaria. Sulla base di tale esiti la procedura effettua giornalmente l’accredito degli importi di spettanza del soggetto beneficiario (data operazione) sul conto corrente bancario di gestione del servizio di cassa intestato alla Cassa Forense e acceso presso l’agenzia di Roma della Banca. In caso di utilizzo di avvisi di pagamento MAV di tipo bancario/postale per gli incassi effettuati dagli sportelli postali gli esiti saranno disponibili dalla data di effettiva ricezione dei bollettini postali.
I rimborsi e le spese saranno liquidati dalla Cassa Forense entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura mensile emessa dalla Banca.
Art.19 bis
Addebito diretto SEPA (SDD)
Il servizio SDD (nuovo servizio di incasso europeo che ha sostituito il sistema basato sui RID) consente l’incasso mediante addebito in conto, secondo le modalità, i criteri ed i termini previsti dall’apposita procedura.
Cassa Forense attualmente dispone di una modalità di riscossione tramite SDD limitata, purtuttavia ritiene che a sua insindacabile esigenza possa farne richiesta alla banca tesoriera per altri tipi di incassi.
Presupposto necessario per l’attivazione di questo servizio è l’acquisizione delle
autorizzazioni all’addebito automatico sul conto corrente rilasciate dai debitori della Cassa Forense.
Dal punto di vista tecnico, il sistema prevede:
- Richiesta di autorizzazione all’addebito in conto acquisita dalla Cassa
La Cassa, a seguito di accordi con il sottoscrittore, raccoglie direttamente il mandato per l’autorizzazione all’addebito in conto.
- Revoca dell’autorizzazione all’addebito su iniziativa del sottoscrittore
Il sottoscrittore può in qualunque momento revocare l’autorizzazione all’addebito in conto, comunicando la sua volontà alla Cassa.
- Revoca dell’autorizzazione all’addebito su iniziativa della Cassa
La Cassa, può in qualunque momento revocare la disposizione di addebito in conto;
- Revoca dell’autorizzazione all’addebito per cessazione del contratto
La Cassa, in caso di cessazione del debito, può revocare l’autorizzazione all’addebito in conto
- Variazione delle coordinate della Cassa
La Cassa può variare le proprie coordinate (codice identificativo del debitore) se i dati precedentemente comunicati non erano esatti o se sono intervenute delle variazioni, indicando nel primo flusso di addebito utile tali informazioni
Ciò premesso, il servizio di incasso SDD prevede che la Cassa fornisca alla banca assuntrice, entro i termini previsti dai regolamenti interbancari, le informazioni necessarie per disporre l’invio nella rete interbancaria dei messaggi di addebito in formato XML. Tali informazioni devono essere fornite mediante flusso telematico compatibile con gli standard interbancari. La “banca attiva” attribuisce la presunzione di “pagato” a ciascuna disposizione, fatta salva la possibilità che la “banca passiva”
(destinataria del messaggio di addebito) possa, entro un termine dalla data di scadenza, rifiutare il pagamento per diversi motivi.
L’importo complessivo delle disposizioni SDD viene accreditato sul conto corrente di gestione alla data fissata per il pagamento; successivamente, potranno essere addebitate solo eventuali disposizioni respinte dalle banche domiciliatarie dei conti correnti bancari dei debitori.
Per il servizio incasso SDD, Cassa Forense riconosce, entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura mensile emessa dalla Banca, un rimborso spese incluse le commissioni interbancarie sostenute pari :
- per ogni disposizione di addebito domiciliata su rapporti intrattenuti presso la Banca Tesoriera euro …. ();
- per ogni disposizione di addebito domiciliata su rapporti intrattenuti presso qualsiasi altra banca del territorio nazionale: euro … ()
- per ogni disposizione di addebito insoluta (stornata): euro …. ()
A richiesta della Cassa, la Banca metterà a disposizione un servizio di assistenza telefonica in ordine alle attività di cui alla presente convenzione e strettamente correlate alle competenze della Banca medesima. Il servizio verrà prestato attraverso un sistema di call center con numero verde gratuito.
Conto titoli
E' obbligo del cassiere di tenere in custodia, con annotazioni su apposito conto e su apposito giornale di carico e scarico, tutti i valori e titoli di proprietà e di terzi (cauzioni).
Il conto titoli è considerato servizio imprescindibile ai fini della convenzione ed il mancato regolare funzionamento dello stesso può, perciò solo, consentire alla Cassa di richiedere la risoluzione dell’intera convenzione.
Le relative spese inerenti la custodia e la movimentazione sono (alternativamente, in base all’offerta economica presentata):
• totalmente gratuite ovvero hanno un costo di euro 0,00 (zero virgola zero zero)
• calcolate in termini percentuali sulla media dei valori di portafoglio riferiti all’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese dell’anno di riferimento ad esclusione di tutti gli strumenti difficilmente valorizzabili non essendo disponibile una quotazione ufficiale identificabile sul provider Bloomberg (come ad esempio: fondi chiusi FIA AIFMD di Private Equity, Immobiliari e private debt). Il conteggio sarà articolato secondo lo schema che segue:
Fee MAX (oggetto di gara) | |
Titoli di Stato | * |
Azioni, warrant, covered warrant e certificate, obbligazioni e strumenti finanziari assimilati (certificati di deposito, ABS, covered bond, short term European paper, ecc.) | * |
Quote di fondi comuni aperti UCITS,ETF, ETC e azioni SICAV | * |
Per le operazioni eseguite tramite altri intermediari incaricati dalla Cassa Forense, la Banca, dietro comunicazione scritta, dovrà procedere al carico o scarico dei titoli nel deposito della Cassa
Forense e a pagare o riscuotere i relativi importi
Rimangono a debito della Cassa Forense rimborsi spese richiesti dalle controparti con le quali si sono effettuate le operazioni in titoli ad oggi pari a euro 25 per operazioni regolate con depositari nazionali e Euroclear e/o Clearstrem e euro 50 per gli altri depositari.
Il cassiere riscuoterà l'importo delle cedole, dei premi, dei titoli rimborsati, accreditando le somme incassate sul conto corrente con valuta dello stesso giorno della scadenza delle cedole e dei titoli rimborsati.
ARTICOLO 21
Disaster recovery
La Banca dichiara di disporre di un sistema di Disaster Recovery con le modalità e i tempi di attuazione per la continuità operativa del servizio, pari …….) ore che si obbliga a rispettare.
In caso di mancato rispetto dei tempi di attuazione per la continuità operativa del servizio, la Cassa Forense si riserva di esercitare il diritto di risolvere la presente convenzione, salvo il risarcimento del danno.
ARTICOLO 22
Sponsorizzazione
La banca si impegna a corrispondere, per tutta la durata del servizio, un contributo annuale a titolo di sponsorizzazione di iniziative riconducibili all‘attività istituzionale e formativa della Cassa Forense pari a Euro **** da erogare entro il 31 dicembre di ogni anno.
ARTICOLO 23
Progetto (Offerta Tecnica)
Il “Progetto” (Offerta Tecnica) presentato dalla Banca – ed allegato alla presente convenzione - è parte integrante dello sviluppo del servizio di Tesoreria; il puntuale rispetto di tale Progetto costituisce specifico obbligo contrattuale per la Banca.
ARTICOLO 24
Variazioni
Costituisce insindacabile mente facoltà per la Cassa Forense, anche dopo aver consultato la Banca,
introdurre, durante l’esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione, alle stesse condizioni previste nella presente convenzione, quelle varianti che riterrà opportune nell’interesse della buona riuscita e della economia della prestazione oggetto della convenzione soprattutto per lo sviluppo di nuove tecnologie che si rendessero disponibili per agevolare il pagamento e l’incasso. La Banca non può introdurre alcuna variazione senza il previo consenso scritto della Cassa e deve segnalare ogni possibile variazione o miglioria delle prestazioni contrattuali da sottoporre a valutazione della Cassa.
La Cassa in particolari situazioni che si dovessero eccezionalmente verificare si riserva di prendere accordi qualora vi sia la necessità di tornare ad emettere MAV cartacei.
ARTICOLO 25
Cessione e affidamento a terzi della convenzione E’ vietata la cessione totale e/o parziale della presente convenzione.
E’altresì vietato alla Banca di cedere o affidare ad altri l’esecuzione di parte del servizio oggetto della presente convenzione ad eccezione del servizio di assistenza telefonica mediante un sistema di call center previsto dal precedente art. 19.
ARTICOLO 26
Clausola sociale e tutela contro azioni di terzi
La Banca è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazione sociale ed assume a proprio carico gli oneri ed i rischi relativi.
La Banca è obbligata, altresì, ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto della convenzione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi applicabili, alla data della convenzione, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.
L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano la Banca anche nel caso non abbia aderito alle associazioni stipulanti o receda da esse.
La Banca assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni causati anche da manchevolezze o trascuratezze nell’esecuzione degli adempimenti contrattuali arrecati a persone o cose.
La Banca, altresì, solleva la Cassa Forense da qualsiasi responsabilità per tutta la durata del rapporto.
La Banca, inoltre, assume ogni responsabilità per l’uso di dispositivi o per l’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti, invenzioni, modelli industriali e marchi, nonché diritti d’autore.
La Banca si obbliga a tenere indenne la Cassa Forense dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio nonché dalle spese e danni a cui la stessa dovesse essere condannata con eventuale provvedimento giudiziale anche provvisoriamente esecutivo.
ARTICOLO 27
Controlli tecnici, contabili e amministrativi in corso di esecuzione
La Cassa Forense esegue, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, controlli e verifiche per accertare che il servizio oggetto della presente convenzione avvenga nel pieno rispetto della convenzione stessa.
Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigeranno, in contraddittorio con la Banca, verbali con cui vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevate, a seguito delle quali saranno impartite le necessarie indicazioni al fine del corretto e/o tempestivo completamento del servizio, tramite appositi ordini di servizio.
Ai predetti fini, il Responsabile del procedimento (RUP) provvede direttamente ovvero mediante l’ausilio di una struttura ad hoc, in analogia a quanto prevede l’art. 31, comma 9 del Codice dei contratti pubblici.
Al fine di procedere con i pagamenti all’esecutore, il RUP accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
ARTICOLO 28
Rispetto della normativa antimafia
La Banca deve scrupolosamente osservare le norme derivanti dalle disposizioni di legge in materia di provvedimenti noti sotto il nome di "leggi antimafia", ovvero le leggi n. 646 del 13.9.1982, 936
del 23.12.1982 e n. 490 del 1994, nonché il D. Lgs. n. 159/11 e s.m., nonché di tutte le eventuali successive disposizioni in materia. L'accertata inosservanza di tali disposizioni normative comporterà la risoluzione della presente convenzione.
Qualora dagli accertamenti di cui agli artt. 2 Legge n. 932 del 23.12.1982 e 7 Legge n. 55 del 19.03.1990, nonché al D.P.R. n. 252 del 03.06.1998 ed al D. Lgs. n. 159/11, risultasse che, anche successivamente all’inizio del servizio gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza della Banca non fossero in possesso dei requisiti per l’assunzione del servizio, ciò comporterà la risoluzione della presente convenzione, con riserva della Cassa di chiedere il risarcimento di tutti i danni.
ARTICOLO 29
Risoluzione
Tutte le obbligazioni assunte dalla Banca con la presente convenzione hanno carattere essenziale e formano un unico inscindibile contesto, cosicché, per patto espresso, l’inadempienza, da parte della Banca, di una soltanto di dette obbligazioni, determina – a insindacabile giudizio della Cassa
- la risoluzione della convenzione con ogni conseguenza di legge.
Si applica, a tal fine, e in quanto compatibile, l’art. 108 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016 e s.m., con particolare riferimento alle disposizioni del comma 2 e seguenti del medesimo art. 108.
E’ inoltre in facoltà della Cassa Forense procedere alla risoluzione della convenzione de qua, oltre che nei casi espressamente previsti dal predetto art. 108:
a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
b) nel caso di cessione o di affidamento a terzi della convenzione;
c) nel caso di emanazione nei confronti della Banca di misure di prevenzione, ovvero di sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Cassa o di altri soggetti comunque interessati agli affidamenti di contratti pubblici, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
d) in caso di assenza o di venir meno dei requisiti previsti dalla normativa antimafia di cui all’art. 28 ;
e) in caso di cessione dell’azienda, di cessazione di attività, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Banca;
f) in caso di violazione degli obblighi di riservatezza e segretezza di cui al successivo art. 32;
g) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo art.
34
h) nel caso previsto dall’art. 11, comma 4, della presente Convenzione;
i) nel caso previsto dall’art. 21 della presente Convenzione
Tenuto conto che il servizio oggetto della presente Convenzione è funzionale all’incasso dei contributi ed all’erogazione delle prestazioni previdenziali gestite dalla Cassa Forense, fermo restando che la risoluzione di cui sopra opererà secondo legge, sarà comunque in facoltà della Cassa Forense, in relazione alla gravità dell’inadempimento, differirne l’efficacia fino al termine dell’esercizio finanziario in corso e, pertanto, gli effetti della risoluzione si produrranno dal 1° gennaio dell’anno successivo, con l’obbligo per la Banca di proseguire il servizio fino a tale momento.
ARTICOLO 30
Risoluzione delle controversie in corso di esecuzione
Ogni contestazione o riserva da parte della Banca dovrà essere formulata solo ed esclusivamente mediante comunicazione scritta da far pervenire all’indirizzo della Cassa Forense mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di decadenza di 15 giorni dalla data in cui si è verificata la causa della contestazione o della riserva.
Il termine di cui al precedente comma è, ad ogni effetto, previsto a pena di decadenza delle eventuali pretese della Banca.
Le contestazioni o riserve, pena la loro irricevibilità, dovranno contenere la dettagliata illustrazione dei motivi di doglianze e la precisa indicazione delle cifre di compenso cui la Banca crede di avere diritto.
Le contestazioni o riserve dovranno essere notificate con le suddette formalità, a pena di decadenza, per qualsiasi pretesa, anche in dipendenza di fatti continuativi od accertabili in ogni tempo.
Il RUP comunica le contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione del contratto, redigendo in contraddittorio con l’esecutore un processo verbale delle circostanze contestate.
La Banca sottoscrive il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell’esecutore.
La Banca, anche in caso di controversia, resta tenuta ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Cassa Forense, senza poter sospendere o ritardare l’esecuzione delle prestazioni o comunque
l’esecuzione della presente convenzione e ciò sotto la pena di risoluzione della convenzione stessa ed il risarcimento di tutti i danni che potrebbero derivare alla Cassa Forense.
La risoluzione delle controversie avverrà di norma alla conclusione del rapporto, quando la Cassa Forense adotterà le proprie determinazioni definitive in ordine alle eventuali riserve e domande della Banca, regolarmente formulate nei modi sopra citati.
L’eventuale anticipato esame delle riserve o di parte di esse, che la Cassa Forense, a suo insindacabile giudizio, ritenga di fare, anche mediante accordo transattivo, non inficia il principio suesposto che deve intendersi fissato come precisa norma contrattuale.
L’espletamento di ogni azione da parte della Banca volta ad ottenere la risoluzione della convenzione ed il riconoscimento di somme per qualsivoglia titolo è comunque subordinato all’esperimento della procedura di cui al precedente art. 30.
Qualsiasi controversia – di natura tecnica, amministrativa o giuridica – che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della presente convenzione, sarà devoluta alla cognizione del Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
ARTICOLO 32
Obblighi di riservatezza e segretezza
La Banca si obbliga espressamente a garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni di cui venga in possesso in occasione dello svolgimento della presente convenzione, a non divulgarli e a
non farne oggetto di sfruttamento e sarà responsabile nei confronti della Cassa Forense anche in caso di violazione dei predetti obblighi da parte del proprio personale.
A tal fine, la Cassa Forense, nella qualità di Titolare del trattamento, nomina, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 196/03, la Banca responsabile delle operazioni di trattamento dei dati personali effettuate in conseguenza delle attività svolte nell’esecuzione della convenzione medesima.
La Banca accetta la nomina quale responsabile del trattamento dei dati personali, conferma la diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che si assumerà in relazione al dettato della legge sopra indicata e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle istruzioni ricevute e di seguito riportate, nel pieno rispetto di quanto imposto dall’articolo 29 comma 4 del predetto decreto legislativo.
Le istruzioni relative al trattamento, alle quali la Banca si impegna ad attenersi, sono le seguenti:
A) La Banca è autorizzata ad operare il trattamento dei dati esclusivamente per le attività strettamente necessarie per dare esecuzione alla presente convenzione, sulla base delle direttive ad essa fornite da Cassa Forense con assoluto divieto di utilizzare detti dati per iniziative connesse alla attività assicurativa da essa svolta.
B) La Banca deve adottare le necessarie misure di sicurezza, sia fisiche che informatiche, atte a proteggere l’integrità, conservazione e riservatezza dei dati, in particolare quella dei dati definiti sensibili dalla legge. In particolare si obbligano ad osservare rigorosamente le misure minime di sicurezza stabilite dal D.Lgs. 196/03 e relativi allegati, nonché dall’allegato B a tale decreto “Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza”.
C) La Banca individua coloro che materialmente effettuano le operazioni di trattamento e provvedono a nominarli per iscritto quali “incaricati del trattamento” ai sensi del D.Lgs. 196/03 e contestualmente forniscono, sempre per iscritto, le istruzioni appropriate.
D) La Banca è tenuta a far rispettare ai propri incaricati la riservatezza su tutte le informazioni acquisite a seguito del presente mandato. In particolare essa assicura che i propri dipendenti e collaboratori i quali operano sotto la propria ed esclusiva responsabilità osserveranno e si impegnano a fare osservare la normativa rilevante sia della presente convenzione sia legislativa nonché le istruzioni relative all’incarico ricevuto al fine di adempiere ai compiti da essa assunti in base alla presente convenzione.
E) La Banca provvederà ad adeguata formazione degli incaricati sugli obblighi imposti dalla legge ed in particolare sulle misure di sicurezza adottate.
F) La Banca garantisce gli adempimenti e le incombenze anche formali verso l’Autorità Garante quando richiesto e nei limiti dovuti, disponendosi a collaborare tempestivamente, per quanto di competenza, sia con Cassa Forense sia con l’Autorità. In particolare:
a) dovrà fornire informazioni sulle operazioni di trattamento svolte;
b) dovrà consentire l’effettuazione di controlli da parte della Cassa Forense; L’inesatto adempimento degli obblighi di cui ai precedenti punti a) e b) configurerà grave inadempimento e sarà oggetto di risoluzione sulla base di quanto previsto dal precedente art. 29.
ARTICOLO 33
Elezione di domicilio
Le parti eleggono entrambe domicilio presso la propria sede legale e precisamente:
• la Cassa Forense in Roma, via E. Q. Visconti n. 8 00193 (RM)
• la ***
ARTICOLO 34
Tracciabilità dei flussi finanziari
La Banca assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.
n. 136/2010 e successive modifiche e sulla base delle indicazioni dell’ANAC fornite con Delibera n. 556 del 31 maggio 2017. A tal fine, tutti i movimenti finanziari relativi alla Convenzione dovranno essere registrati su conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della presente Convenzione.
ARTICOLO 35
Spese della presente Convenzione
Le spese di bollo e di registrazione della presente convenzione, in caso d’uso, sono a carico della Banca.
Tutte le prestazioni economiche dipendenti o conseguenti dalla presente scrittura privata saranno assoggettate alla disciplina di cui al DPR 633/72 e successive modificazioni.