TRA
Convenzione
per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le pubbliche amministrazioni,
ai sensi dell’art. 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e
dell’art. 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388 Lotto 4
TRA
- Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Xxxx, Xxx Xxxxxx x. 00/X, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 28.10.2009 (nel seguito per brevità anche “Consip S.p.A.”);
E
CONSIP S.p.A.
- Program di Autonoleggio Fiorentino S.r.l., sede legale Xxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxxx x. 00, c.a.p. 50127, capitale sociale Euro 100.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze al n. 04435420486, iscritta presso il medesimo Ufficio con il numero R.E.A. n. 452878, P. IVA e C.F. n. 04435420486 domiciliata ai fini del presente atto come sopra, in persona del suo Procuratore Speciale, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, giusta poteri allo stesso conferiti a mezzo procura notarile del 12.01.2010, Rep. n. 194989 (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
PREMESSO
a) che l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio
e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “Ministero”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all’articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l’applicazione di quanto stabilito all’articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
CONSIP S.p.A.
b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato a Consip S.p.A., tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “Information Technology”;
c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 29 gennaio 2008 tra il Ministero e Consip S.p.A., quest’ultima ha il compito, tra l’altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza,
necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell’esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
d) che il sistema introdotto dall’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999,
n. 488 e dall’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno Consip S.p.A., all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
CONSIP S.p.A.
f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l’esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
g) che Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all’individuazione dei fornitori per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le pubbliche amministrazioni, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 4 Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
foglio inserzioni, n. 69 del 15.06.2009 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S 113 del 16.06.2009;
h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra del Lotto n. 4 [CIG 0328749C3E] a tal fine indetta da Consip S.p.A. e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
CONSIP S.p.A.
j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione bancaria definitiva per un importo di Euro 1.111.984,00 a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nonché la cauzione bancaria per un importo pari ad Euro 5.500,00 a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive ed ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura;
l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e
di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Valore delle premesse e degli allegati
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico), l’Allegato “B” (Offerta Tecnica del Fornitore), l’Allegato “C” (Offerta Economica del Fornitore), l’Allegato “D” (Condizioni Generali).
Articolo 2 Altre Definizioni
1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell’ambito della Convenzione, si intende per:
CONSIP S.p.A.
a) Capitolato Tecnico: il documento di cui all’Allegato “A”;
b) Offerta Tecnica: il documento di cui all’Allegato “B”;
c) Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato “C”;
d) Condizioni Generali: il documento di cui all’Allegato “D”;
e) Fornitore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del Lotto di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
f) Lotto: comprende il servizio di noleggio a lungo termine senza conducente;
g) Quantitativo massimo della Convenzione: si intende il numero massimo di unità di veicoli previsti per il Lotto aggiudicato [Lotto 4] corrispondente a n. 800 autoveicoli;
h) Organismo di Ispezione (o Ente Terzo) il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 che effettua le verifiche ispettive.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.
Articolo 3
Disciplina applicabile e criterio di prevalenza
1. La presente Convenzione è regolata:
a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
CONSIP S.p.A.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio di Xxxxxx S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il
Fornitore dall’altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
Articolo 4
Oggetto della Convenzione
1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore in favore delle singole Amministrazioni Contraenti del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di “Information Technology”.
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare il servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, relativamente alla tipologia di veicoli oggetto del presente Lotto [Lotto 4], tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo pari a n. 800 autoveicoli;
CONSIP S.p.A.
3. I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell’Offerta Tecnica.
4. Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28.10.1985.
Durata
1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di n. 12 (dodici) mesi a decorrere dal giorno 23/01/2010; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori n. 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta di Xxxxxx S.p.A., da inviare al Fornitore con n. 30 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.
Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.
2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, avranno la durata prevista in relazione alla specifica tipologia di contratto richiesta dalle singole Amministrazioni Contraenti, come meglio specificato al paragrafo 1.2 del Capitolato Tecnico eventualmente prorogata secondo quanto stabilito al paragrafo 2.15 del Capitolato Tecnico.
CONSIP S.p.A.
3. L’Amministrazione Contraente ha facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, mediante comunicazione scritta con preavviso di n. 30 (trenta) giorni solari, ferma restando l’applicazione dell’art. 1671 c.c.. In tale ipotesi di recesso, le Amministrazioni Contraenti dovranno restituire anticipatamente gli autoveicoli oggetto dei singoli Ordinativi di Fornitura previo pagamento esclusivamente dei seguenti importi: (i) dell’importo pari ai canoni mensili dovuti fino al completamento del periodo di 12 mesi di noleggio, (ii) di un importo pari ad un quarto dei restanti canoni mensili dovuti dal tredicesimo mese di noleggio fino al completamento del periodo richiesto di noleggio.
Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. I veicoli verranno consegnati nei Centri dedicati più vicini alla sede dell’Amministrazione Assegnataria con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico; l’ubicazione di tali Centri sarà indicata dal Fornitore nella comunicazione di conferma dell’Ordinativo di Fornitura.
2. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa.
3. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, la consegna entro e non oltre i termini indicati nel paragrafo 2.1 del Capitolato Tecnico.
4. Per l’esecuzione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico, nel termine ivi stabilito, e comunque tutto alle modalità e termini prescritti, pena l’applicazione delle penali.
5. Le Amministrazioni Contraenti e Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
CONSIP S.p.A.
Articolo 7
Servizi connessi e Servizi a pagamento
1. Il Fornitore è tenuto a prestare i seguenti servizi connessi:
(i) consegna delle autovetture presso il Centro dedicato più vicino alla sede dell’Amministrazione Assegnataria, con eventuale preassegnazione obbligatoria di veicoli temporanei in caso di impossibilità di rispettare il primo termine di consegna (cfr., paragrafo 2.1 e 2.2 del Capitolato Tecnico);
(ii) manutenzione dei veicoli noleggiati (cfr., paragrafo 2.3 del Capitolato Tecnico), con eventuale assegnazione di veicolo sostitutivo
nelle ipotesi previste nel paragrafo 2.6 del Capitolato Tecnico;
(iii) sostituzione dei pneumatici (cfr., paragrafo 2.4 del Capitolato Tecnico);
(iv) riparazione di carrozzeria, revisioni e bollino blu (cfr., paragrafo 2.5 del Capitolato Tecnico);
(v) soccorso stradale (cfr., paragrafo 2.7 del Capitolato Tecnico);
(vi) copertura assicurativa con franchigia e gestione sinistri (cfr., paragrafo 2.8 del Capitolato Tecnico);
nonché, comunque, le ulteriori attività di cui al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico, e quelle necessarie per l’esatto adempimento delle prestazioni contrattuali.
2. Con riferimento alla gestione delle sanzioni amministrative, di cui al paragrafo 1.7 del Capitolato Tecnico, le singole Amministrazioni Contraenti, con l’invio dell’Ordinativo di Fornitura e per tutta la durata del contratto di noleggio, espressamente garantiscono e manlevano il Fornitore dall’onere del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da illeciti amministrativi (ai sensi del Codice della Strada e delle relative norme di attuazione) per violazioni derivanti da comportamento del conducente, qualora il conducente non sia riconducibile a personale del Fornitore.
CONSIP S.p.A.
Le modalità di comunicazione e di gestione delle predette sanzioni amministrazioni, ivi incluse le modalità di regresso e addebito, sono meglio stabilite nel paragrafo 1.7 del Capitolato Tecnico.
3. Il Fornitore è altresì tenuto a prestare, laddove sia richiesto dall’Amministrazione Contraente, i seguenti servizi a pagamento come meglio definiti e regolamentati al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico:
(i) Autoveicolo sostitutivo LOW,
(ii) Autoveicolo sostitutivo TOP,
(iii) Copertura assicurativa senza franchigia,
(iv) Preassegnazione facoltativa,
(v) Rottamazione,
(vi) Consegna a domicilio,
(vii) Inserimento apparecchiature e allestimenti aggiuntivi
(viii) Optional,
(ix) Inserimento di dispositivi per la gestione della flotta.
4. Il Fornitore dovrà, inoltre, attivare xxxxx x. 00 (xxxxx) giorni solari a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione il servizio di “Help Desk” secondo le condizioni e le modalità previste nel Capitolato Tecnico (cfr., paragrafo 2.10.1) o nell’Offerta Tecnica, se migliorative, pena l’applicazione delle penali di cui oltre. A ciascuna richiesta di intervento di assistenza e manutenzione verrà assegnato un numero progressivo (identificativo della chiamata) che dovrà essere registrato dal Fornitore e comunicato all’Amministrazione Contraente richiedente l’intervento contestualmente alla richiesta medesima, unitamente alla data ed ora di registrazione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.
5. Il Fornitore dovrà, inoltre, attivare xxxxx x. 00 (xxxxxx) giorni solari a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione il Configuratore on-line secondo le condizioni e le modalità previste nel Capitolato Tecnico (cfr., paragrafo 2.10.3) o nell’Offerta Tecnica, se migliorative, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
CONSIP S.p.A.
6. Consip S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l’andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nell’allegato sub “E” al Capitolato Tecnico alla presente Convenzione, l’elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip S.p.A. entro n. 15 giorni dalla data di richiesta, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
7. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato da Consip S.p.A. mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di “Information Technology”,
adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o da Consip S.p.A.; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.
In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:
- le Amministrazioni Contraenti;
- gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi di quantitativo, importo, ecc.;
- data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- data di Consegna;
- gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente.
8. Il Fornitore si impegna a fornire a Consip S.p.A. alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio dei servizi prestati dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. L’indicazione analitica dei dati che verranno richiesti da Consip S.p.A., le modalità di invio, l’indirizzo di destinazione sono contenuti nel documento allegato sub “E” al Capitolato Tecnico.
CONSIP S.p.A.
9. Il Fornitore si impegna, altresì, a predisporre e trasmettere a Consip S.p.A., su supporto informatico affidabile (CD-ROM), tutti i dati e la documentazione di reportistica e monitoraggio dei servizi/forniture prestati, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
In particolare, il Fornitore dovrà rendere disponibili e comunicare alla Consip S.p.A. i dati aggiornati relativi ai livelli di servizio di cui oltre effettivamente conseguiti nell’ambito della Convenzione, riservandosi comunque Consip S.p.A. e/o le diverse Amministrazioni Contraenti il diritto di verificare in ogni momento l’andamento dei medesimi livelli di
servizio e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, l’elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, che saranno stabiliti nel periodo di vigenza della presente Convenzione da Consip S.p.A. e dalla stessa comunicati al Fornitore.
Articolo 8 Livelli di servizio
1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico.
2. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti e/o offerti, se migliorativi o integrativi, per il servizio di Help Desk e di Intervento su chiamata, pena l’applicazione delle penali stabilite nella Convenzione.
Articolo 9
Corrispettivi e modalità di pagamento
CONSIP S.p.A.
1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica e, a parziale deroga a quanto previsto nell’articolo 9, comma 4 delle Condizioni Generali, saranno soggetti ad adeguamenti, rivalutazioni e aumenti solo nei limiti e con le modalità previsti nell’Allegato B al Capitolato Tecnico.
2. Il canone base di noleggio (comprensivo del costo dei servizi connessi) e, qualora richiesti, il canone dei servizi a pagamento di: Autoveicolo sostitutivo LOW o TOP e di Copertura assicurativa senza franchigia, saranno dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore, a decorrere dal giorno successivo a quello del ritiro del veicolo da parte delle Amministrazioni Contraenti e per tutta la durata del contratto di noleggio.
I corrispettivi relativi al servizio di Preassegnazione facoltativa saranno dovuti dall’Amministrazione Contraente per il periodo relativo all’uso del
veicolo in preassegnazione facoltativa e verranno fatturati dal Fornitore all’importo mensile indicato stabilito nel Capitolato Tecnico al paragrafo 3.4.
Per frazioni di mese verrà moltiplicato 1/30 (un trentesimo) dell’importo mensile per i giorni effettivi di utilizzo, fermo restando che il primo mese sarà comunque pagato per intero.
I corrispettivi relativi al servizio di rottamazione, nonché di consegna a domicilio, saranno corrisposti dall’Amministrazione Contraente al prezzo unitario indicato nel Capitolato Tecnico al paragrafo 3.5 e saranno da questi fatturati dopo l’espletamento del servizio.
CONSIP S.p.A.
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza mensile posticipata e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti. Ciascuna fattura potrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura. I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a sessanta giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura e dell’eventuale documentazione di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, e accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente, sul conto corrente n. 98910360145 intestato a Program di Autonoleggio Fiorentino S.r.l., presso l’Istituto di Credito Intesa San Paolo S.p.A., Filiale di Firenze, Codice IBAN: XX00 X0000 00000 0000 0000 00000.
4. A parziale deroga di quanto previsto nell’art. 9, comma 11, delle Condizioni Generali, il Fornitore, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga di oltre n. 60 (sessanta) giorni, oltre i termini stabiliti dal precedente comma 3, potrà sospendere le prestazioni contrattuali relative al contratto di fornitura per il quale l’Amministrazione Contraente si è resa inadempiente ovvero a nuovi Ordinativi di Fornitura emessi dalla medesima Amministrazione inadempiente secondo le seguenti modalità. Decorso il predetto termine
senza che si sia provveduto al detto pagamento, il Fornitore potrà sospendere le prestazioni contrattuali previa comunicazione da inviare all’Amministrazione medesima con almeno n. 15 giorni di preavviso. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Articolo 10 Costi della sicurezza
1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi del combinato disposto degli art. 86, comma 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008, dovranno valutare la sussistenza dei rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto attuativo nascente dall’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, e in caso di sussistenza di tali rischi, quantificare i relativi costi di sicurezza predisponendo il “Documento unico di valutazione dei rischi” (c.d. XXXXX), che sarà allegato all’Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso.
Le Amministrazioni Contraenti dovranno indicare nell’Ordinativo di Fornitura i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari zero), così come sopra determinati.
CONSIP S.p.A.
Articolo 11 Penali
1. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, nella consegna dell’autoveicolo oggetto del contratto di noleggio rispetto alla seconda data di consegna di cui al paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 50,00 (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella consegna dell’autoveicolo in preassegnazione obbligatoria rispetto al termine
stabilito nel paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico, ovvero in preassegnazione facoltativa rispetto al termine stabilito nel paragrafo
3.4 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari ad Euro 50,00= (cinquanta/00), per ciascun autoveicolo cui si riferisce inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella sostituzione di un modello di veicolo non più commercializzato o che abbia subito un restyling rispetto ai termini stabiliti nel paragrafo 2.9 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari ad Euro 50,00= (cinquanta/00), per ciascun autoveicolo cui si riferisce l’inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
CONSIP S.p.A.
4. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella consegna dell’autoveicolo sostitutivo rispetto ai termini stabiliti nel paragrafo 2.6 del Capitolato Tecnico, ovvero, in caso di inadempimento degli obblighi di sostituzione del veicolo previsti nei paragrafi 3.1 e 3.2 del Capitolato Tecnico, rispettivamente per il servizio di sostituzione LOW e TOP, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari ad Euro 50,00= (cinquanta/00), per ciascun autoveicolo cui si riferisce l’inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nel ritiro dell’autoveicolo da rottamare rispetto ai termini stabiliti nel paragrafo
3.5 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 25,00= (venticinque/00), per ciascun autoveicolo cui si riferisce l’inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. In caso di mancata prestazione, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, del servizio di soccorso stradale nei termini previsti nel paragrafo 2.7 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 100,00= (cento/00), oltre all’addebito delle spese sostenute dall’Amministrazione Contraente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
7. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nell’espletamento del servizio di Intervento su chiamata rispetto ai termini stabiliti nel paragrafo 2.10.2 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 25,00= (venticinque/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
8. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico, con riferimento:
a) alla trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, di cui al precedente articolo 7 e all’Allegato “E” del Capitolato Tecnico;
CONSIP S.p.A.
b) all’attivazione del servizio di “Help Desk” nel termine di cui al precedente articolo 7.4;
c) all’attivazione del “Configuratore on-line” nel termine di cui al precedente articolo 7.5,
il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a Euro 100,00= (cento/00), fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
9. Per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine di n. 30 (trenta) giorni previsto al paragrafo 2.11 del Capitolato Tecnico, nell’adempimento dell’obbligo di sostituzione dei Centri di Servizio convenzionati e, se migliorativi, nell’Offerta Tecnica, il Fornitore sarà tenuto al pagamento
di una penale pari ad Euro 100,00= (cento/00), fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
10. Per ogni punto percentuale superiore alla soglia massima di difettosità consentita dai livelli di servizio previsti per il servizio di Help Desk, di cui al paragrafo 2.10.1 del Capitolato tecnico, Consip applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 100,00= (cento/00), fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
11. Per ogni punto percentuale superiore alla soglia massima di difettosità consentita dai livelli di servizio previsti per il servizio di Intervento su chiamata, di cui al paragrafo 2.10.2 del Capitolato tecnico, la Consip applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 100,00= (cento/00), fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
12. Per ogni punto percentuale superiore alla soglia massima di difettosità consentita dai livelli di servizio previsti per il Configuratore on-line, di cui al paragrafo 2.10.3 del Capitolato tecnico, la Consip applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 100,00= (cento/00), fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
CONSIP S.p.A.
13. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
14. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nell’Allegato “A” - Capitolato tecnico, risulti che su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato, anche su uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una
penale pari allo 0,1% del valore complessivo degli Ordinativi per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
Articolo 12 Cauzione
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione bancaria definitiva pari ad un importo di Euro 1.111.984,00 (unmilionecentoundicimilanovecentottantaquattro/00), secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali. Il documento attestante l’avvenuta parziale esecuzione delle prestazioni contrattuali - in base al quale è possibile l’effettuazione dello svincolo parziale della detta garanzia - è emesso da Consip con cadenza biennale.
2. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura previste, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione bancaria pari ad un importo di Euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00).
CONSIP S.p.A.
3. Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma 2 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.
Articolo 13 Risoluzione
1. Oltre a quanto previsto nelle Condizioni generali, costituiscono ulteriori cause di risoluzione i seguenti casi:
a) qualora, nel corso della durata della Convenzione, fosse constatato l’inadempimento da parte del Fornitore all’obbligo di mantenere, per tutta la durata della predetta Convenzione, almeno un Centro di
Servizio in ciascun Capoluogo di Provincia ovvero almeno n. 4 (quattro) Centri di Servizio nelle Città di: Milano, Torino, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Catania, Cagliari e, quindi, anche nel caso di ritardo da parte del Fornitore, protrattosi per un periodo di oltre n. 30 (trenta) giorni rispetto al termine previsto, nella sostituzione dei Centri di Servizio, convenzionati in adempimento degli obblighi previsti nel Capitolato Tecnico, che abbiano comunicato disdetta dal convenzionamento;
b) qualora, nel corso della durata della Convenzione, fosse constatato l’inadempimento da parte del Fornitore all’obbligo di mantenere, per tutta la durata della predetta Convenzione almeno un Centro di Servizio in tutti i Comuni indicati nell’Offerta Tecnica;
c) qualora il Fornitore si rendesse inadempiente agli obblighi assunti con la presentazione dell’Offerta Tecnica relativamente al servizio di Customer Care;
d) qualora gli autoveicoli dati in noleggio fossero diversi dai modelli indicati nelle Schede Tecniche dei veicoli offerti o comunque non fossero in possesso delle caratteristiche minime obbligatorie indicate nell’Allegato A del Capitolato Tecnico.
CONSIP S.p.A.
2. Oltre a quanto previsto nelle Condizioni generali, si conviene che le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere di diritto, ex art. 1456 c.c., i singoli contratti di noleggio nei seguenti casi:
a) mancata consegna dell’autoveicolo richiesto decorsi n. 30 (trenta) giorni dalla seconda data di consegna comunicata all’Amministrazione Contraente secondo quanto previsto nel paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico;
b) in caso di furto o qualora l’autoveicolo non possa essere riparato o comunque, anche a seguito delle riparazioni, non sia in grado di garantire la sicurezza del conducente e siano decorsi i n. 60 (sessanta) giorni di utilizzo dell’autoveicolo sostitutivo;
c) nel caso in cui non vengano effettuati gli interventi di manutenzione straordinaria ovvero, per più di n. 5 (cinque) volte, anche non consecutive, vengano effettuati con ritardo superiori alle 48 (quarantotto) ore lavorative rispetto ai tempi previsti nel paragrafo
2.3 del Capitolato Tecnico, salvi i casi ivi previsti;
d) nel caso in cui non vengano effettuati gli interventi di riparazione di carrozzeria previsti dal paragrafo 2.5. del Capitolato Tecnico;
e) qualora il Fornitore si rendesse inadempiente, per più di n. 5 (cinque) volte, anche non consecutive, agli obblighi previsti dal Capitolato Tecnico relativamente al servizio di soccorso stradale.
3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione o dei singoli Contratti di fornitura saranno oggetto, da parte di Consip S.p.A. o delle Amministrazioni Contraenti, di segnalazione all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 163/06.
Articolo 14 Divieto di Subappalto
1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.
CONSIP S.p.A.
Articolo 15 Responsabile del Servizio
1. Il Responsabile del Servizio Generale, nominato dal Fornitore per l’esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
Articolo 16 Evoluzione tecnologica
1. Il Fornitore si impegna ad informare Xxxxxx S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnologica dei servizi oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata da Consip S.p.A.. Solo a seguito dell’esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto/servizio offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.
3. In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell’impossibilità di fornire i prodotti/servizi oggetto della Convenzione a causa della messa fuori produzione degli stessi, Consip S.p.A. si pronuncerà entro il termine di n. 30 (trenta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti.
Articolo 17 Clausola finale
CONSIP S.p.A.
1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte di Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le
medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Roma, lì
CONSIP S.p.A. IL FORNITORE
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
CONSIP S.p.A.
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
- con riferimento alla presente Convenzione:
Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Servizi connessi); Articolo 8 (Livelli di servizio); Articolo 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Cauzione); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 17 (Clausola finale);
- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:
Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell’inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx), Articolo 24 (Ulteriore condizione risolutiva espressa).
Roma, lì
IL FORNITORE
CONSIP S.p.A.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx