COMUNE DI POSTIGLIONE
COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 3 DEL 07/01/2019
/ / ORIGINALE
/ X /
COPIA
OGGETTO: Atto di indirizzo al Responsabile dell’Area Amministrativo Finanziaria per definizione bonaria insorgenda controversia civile.
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L’anno 2019, il giorno 07, del mese di gennaio, alle ore 17:00, presso la sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nella forme di legge e di statuto.
Presiede la Giunta
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/x/ IL SINDACO xxxx. Xxxxx Xxxx
e sono rispettivamente presenti ed assenti i sig.ri:
COGNOME E NOME | PRESENTI | ASSENTI |
XXXX XXXXX | X | |
XXXXXXX XXXXX | X | |
XXXXXXXXXX XXXXXXXX | X | |
TOTALE PRESENTI ED ASSENTI | 3 |
Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
Con la sola funzione verbalizzante, partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx
Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI:
/X/ Il Responsabile dell’Area Amministrativo/Finanziaria xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000;
x.xx xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
/X/ Il Responsabile dell’Area Tecnica, arch. Xxxxxxxx Xxxxxxx, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000;
x.xx arch. Xxxxxxxx Xxxxxxx
LA GIUNTA COMUNALE
VERIFICATO che:
- con la deliberazione di G.C. n. 120 del 10/10/2014 si è stabilito che la stipula di accordi transattivi risulta congrua e conveniente per l’Amministrazione comunale evitando ulteriori danni all’Ente laddove secondo un giudizio prognostico emerge la probabilità che il Comune risulti soccombente e venga condannato anche al pagamento delle spese legali e degli interessi;
- tali valutazioni scaturiscono da adeguata istruttoria svolta dagli uffici competenti.
PREMESSO che:
- con nota assunta al protocollo in data 05/08/2018 n. 2684/2018, - l’avvocato Xxxxxxxx Xxxxx presentava atto di costituzione in mora nell’interesse del sig. P.E. con richiesta di risarcimento danni materiali riportati alla autovettura del proprio assistito, in occasione del sinistro stradale avvenuto in data 19 settembre 2018, in Postiglione alla località Canalicchio;
- il Comune provvedeva, tramite gli Uffici preposti, a verificare la richiesta.
ATTESO che all’esito dell’istruttoria avviata dagli uffici comunali competenti, la domanda formulata appare fondata.
RILEVATO che l’avvocato Xxxxxxxx Xxxxx, a seguito di successivo incontro presso la Casa Comunale, manifestava la disponibilità ad accettare, per tutte le spese sostenute e da sostenere, la somma complessiva di € 700,00 al fine di prevenire l’insorgenza di una lite.
CONSIDERATO che:
- la medesima, per l’accordo, si è determinata ad accettare la somma di € 700,00 a tacitazione di ogni pretesa o diritto vantato;
- la definizione bonaria della insorgenda controversia nei termini su riportati, rispetto al probabile integrale pagamento all’esito del procedimento giudiziario, già preannunciato con la suindicata nota, che la richiedente andrebbe ad instaurare, presenta per il Comune di Postiglione evidenti vantaggi di ordine economico, per cui la conclusione ed esecuzione di un accordo transattivo appare del tutto conveniente e vantaggiosa per l’Ente pubblico, in considerazione della sensibile riduzione della originaria pretesa , la quale include anche “interessi maturati e maturandi e spese legali”;
- prevenire il contenzioso appare misura di prudenza, anche in considerazione dei maggiori oneri che la costituzione in giudizio può comportare, sia riguardo le spese difensive, sia per le eventuali spese di soccombenza;
- all’obbligo scaturente dalla sottoscrizione dell’accordo si farà fronte con le somme stanziate su apposito capitolo del redigendo bilancio di previsione finanziario 2019/2021.
VERIFICATO che non è in essere alcuna polizza assicurativa per cui l’eventuale soccombenza giudiziale è a totale carico del Comune.
CONSIDERATO che la materia delle transazioni è stata oggetto di attente valutazioni da parte delle Sezioni di Controllo della Corte dei Conti, le quali sono pervenute alla conclusione che le fattispecie di accordo transattivo si distinguono dalle ben tipizzate ipotesi di debito fuori bilancio.
In particolare, vale ricordare quanto ha affermato la SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’UMBRIA, nella Deliberazione n. 123/2015/PAR: “Le Sezioni di Controllo di questa Corte dei Conti, che si sono già occupate di detta questione, hanno maturato l’orientamento, che può pertanto definirsi consolidato e dal quale questa Sezione non ha motivo di discostarsi, secondo la quale l’elencazione delle fattispecie di riconoscimento dei debiti fuori bilancio contenuta nell’art.
194 del TUEL “è da considerarsi tassativa” e non può estendersi alle transazioni, in considerazione della “natura eccezionale di detta previsione normativa finalizzata a limitare il ricorso ad impegni non derivanti dalla normale procedura di bilancio” (v. ex multis, Sez.
Piemonte, del. n. 4/2007; Sez. Basilicata, del. n. 16/2007; Sez. Puglia, del. n. 106/2009)”. L’orientamento si è ulteriormente consolidato con la pronuncia della Sezione di Controllo per la Sicilia deliberazione n. 164/2016/PAR, la quale ha affermato: “Questa Sezione ritiene di poter affermare - in linea con la giurisprudenza della Corte formatasi in proposito - che l’accordo concluso a seguito di negoziazione assistita, al pari di ogni altro accordo transattivo, non essendo riconducibile alle ipotesi tassative di cui all’art. 194 del TUEL non può costituire il titolo per il riconoscimento di un debito fuori bilancio, con la conseguenza che gli oneri scaturenti dallo stesso, nella misura in cui siano prevedibili e determinabili dal debitore, devono essere contabilizzati secondo le ordinarie procedure di spesa”.
VISTO l’art. 1965 del Codice Civile.
RICHIAMATO l’art. 35, comma 3-bis, del D.L. 24.01.2012, n. 1, il quale così recita: “Le pubbliche amministrazioni ai fini del pagamento del debito, oltre a quanto disciplinato al comma 1 del presente articolo, sono autorizzate a comporre bonariamente con i propri creditori le rispettive ragioni di credito e debito attraverso gli istituti della compensazione, della cessione di crediti in pagamento, ovvero anche mediante specifiche transazioni condizionate alla rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria. In caso di compensazioni, cessioni di crediti in pagamento, transazioni ai sensi del periodo precedente, le controversie in corso si intendono rinunciate”.
RITENUTO opportuno, per le ragioni evidenziate, demandare al Responsabile dell’Area Amministrativo Finanziaria l’adozione degli atti gestionali necessari all’esecuzione del presente deliberato, ivi compresa l’approvazione dell’atto di definizione bonaria della questione da sottoscrivere con la richiedente.
VISTI:
− il vigente Statuto Comunale;
− il T.U. sull’Ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n.
267.
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e contabile, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano.
DELIBERA
1) DI IMPARTIRE, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono interamente riportati e trascritti, per costituirne idonea motivazione, apposito indirizzo politico amministrativo al Responsabile dell’Area Amministrativo-Finanziaria per la definizione anticipata in via transattiva di un’insorgenda controversia civile, attraverso la stipula di apposito accordo bonario tra il Comune di Postiglione e l’avvocato Xxxxxxxx Xxxxx, avente ad oggetto il risarcimento dei danni materiali riportati alla autovettura del proprio assistito sig. P.E, in occasione del sinistro stradale avvenuto in data 19 settembre 2018, in Postiglione alla località Canalicchio;
2) DI DEMANDARE, per l’effetto, al medesimo Responsabile di Area competente l’adozione di tutti gli atti gestionali necessari all’esecuzione del presente deliberato, ivi compresa l’approvazione dell’atto di transazione da sottoscrivere con il richiedente e l’assunzione del relativo impegno di spesa;
3) DI DARE comunicazione ai capigruppo consiliari, come previsto dall'art. 125 D. Lgs.vo n. 267/2000;
4) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, espressa nelle forme di legge all’unanimità dei voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000, stante l’urgenza per scongiurare l’avvio di un procedimento civile con aggravio di spese per il Comune di Postiglione.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
x.xx Xxxx. Xxxxx Xxxx x.xx Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2000)
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data 18/01/2019, all’Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Lì, 18/01/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
x.xx Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio e che la stessa è divenuta esecutiva il 07/01/2019;
o poiché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, 4°comma, del D.Lgs. n. 267/2000;
o poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, ai sensi dell'art.134, 3°comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
Lì, 18/01/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
x.xx Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx
La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:
!X! Uff. Tecnico !X! Uff. Amm.vo !X! Uff. Ragioneria ! ! Uff. Anagrafe ! ! VV.UU.
! x ! E’ COPIA CONFORME ALL’ ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
x.xx Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx
Dalla Residenza Municipale, 18/01/2019