MILANO RISTORAZIONE S.P.A.
MILANO RISTORAZIONE S.P.A.
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE E DI FORMAZIONE QUALIFICATA IN MATERIA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO.
GARA 3/2020 - CIG: 8288898703
INDICE
PARTE A – PARTE GENERALE 2
A.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO 2
A.2 - DURATA DEL CONTRATTO 2
A.3 – IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO 2
A.4 – GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 3
A.5 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E ONERI CONTRATTUALI 3
A.6 – CONDIZIONI DI PAGAMENTO. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 4
A.7 – REFERENTI DELLA SERVIZIO 5
A.8 – CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO, DIVIETO DI SUBAPPALTO 5
A.9 – RISERVATEZZA 5
A.10 – RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE 6
A.11 – DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO 7
A.12 – MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO 8
A.13 – INADEMPIMENTI, PENALI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RISARCIMENTO DANNI 8
A.13.1 – Effetti dei controlli 8
A.13.2 – Responsabilità dell’Appaltatore ed esecuzione in danno 8
A.13.3 – Esecuzione in danno 8
A.13.4 – Modalità di applicazione delle penali 9
A.13.5 – Risoluzione dei diritto del contratto (clausola risolutiva espressa) 10
A.13.6 – Recesso 10
A.14 – SCIOPERI O INTERRUZIONI DEL SERVIZIO PER FORZA MAGGIORE 10
A.15 - FORO COMPETENTE 10
A.16 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 10
PARTE B - PARTE TECNICA 11
B. 1 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 11
B.2 – TEAM DI LAVORO 12
B.3 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 13
B.4 OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 13
PARTE A - PARTE GENERALE
A.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Oggetto del contratto è il Servizio di consulenza legale stragiudiziale e di formazione qualificata in materia di diritto amministrativo dettagliatamente indicate:
a) nella parte II del presente Capitolato;
b) nell’allegato A “Modello Offerta Economica” .
A.2 - DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto relativo alla presente procedura avrà durata di anni uno (1) dalla stipula del contratto o comunque dalla data che verrà indicata nel provvedimento di aggiudicazione.
Milano Ristorazione S.p.A. si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni fino ad un massimo di mesi 36 (trentasei), per un importo massimo di €. 120.000,00, al netto di
I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze ed inclusi CPA e spese generali, previo avviso da comunicarsi per iscritto all'aggiudicatario, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine.
Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte della Stazione Appaltante.
Nelle more della definizione delle nuove procedure di gara, e limitatamente al tempo strettamente necessario per la loro conclusione e l’individuazione del nuovo contraente, è fatto comunque obbligo al fornitore di proseguire in proroga il contratto ai sensi dell’art. 106, c. 11 del D.Lgs. 50/2016.
A.3 – IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO
L’importo stimato come base di gara per il servizio oggetto del presente appalto per il periodo di riferimento, da valere come importo meramente indicativo e presuntivo, è quantificato in:
€ 160.000,00 (I.V.A. esclusa, inclusi CPA e spese generali), di cui:
• € 40.000,00 a base d’asta per un anno di servizio;
• € 120.000,00 per eventuale rinnovo sino ad un massimo di mesi 36 (trentasei);
Gli oneri per la sicurezza da interferenza, data la natura dell’appalto, sono stimati pari a zero.
L’importo a base di gara è complessivamente stimato (a forfait) al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; sono inclusi CPA e spese generali.
In considerazione di quanto indicato con Determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008 dall'ANAC (ex AVCP), “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture”, i costi della sicurezza derivanti da "interferenze" sono pari ad euro 0,00 (zero/00).
Il prezzo offerto è da intendersi comprensivo di ogni onere e spesa quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, CPA e Spese Generali e quant’altro gravante sul servizio di cui al presente Disciplinare di gara. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’aggiudicatario dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti, sono compresi nel prezzo offerto dall’aggiudicatario.
Nella formulazione dell’offerta economica il Concorrente dovrà, pertanto, tenere conto di tutte le condizioni, delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli obblighi previsti dalla vigente legislazione che possano influire sul servizio e quindi sulla determinazione del prezzo offerto, considerato dall’offerente remunerativo.
A.4 – GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’aggiudicatario dovrà costituire apposita garanzia definitiva, determinata in ragione del 10% dell’importo complessivo contrattuale presunto. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
E’ ammessa la riduzione della garanzia, ai sensi dell’art. 93 – co. 7 del D. Lgs. 50/2016.
La garanzia, qualora costituita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:
a) pagamento della somma richiesta entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta della stazione appaltante;
b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c..;
c) che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita;
d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 c.c., 2^ comma;
e) essere corredate da autentica notarile circa l’identità, la qualifica ed i poteri dei soggetti firmatari il titolo di garanzia; oppure, in alternativa, essere accompagnate da una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal rappresentante dell’Istituto di credito o dell’assicurazione dove sia specificato il nome, il cognome, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato.
La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall’aggiudicatario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali; Milano Ristorazione S.p.A., fermo restando quanto previsto al successivo art. A.13, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stesse.
Fermo quanto previsto dal comma 5 dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
La garanzia dovrà avere validità almeno pari alla durata del contratto.
A.5 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E ONERI CONTRATTUALI
I contratti di fornitura saranno formalizzati da Milano Ristorazione S.p.A.
Tutte le spese inerenti il contratto, qualora soggetto a registrazione, saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Milano Ristorazione spa.
Tali oneri sono, in via esemplificativa: marche da bollo per la stesura del contratto, diritti di segreteria, imposta di registro a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.
Ai sensi dell’art. 34 co. 35 della Legge n. 221/2012, i costi sostenuti dalla Stazione Appaltante per la pubblicazione della presente gara d’appalto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana saranno posti a carico dell’aggiudicatario.
L’aggiudicatario dovrà provvedere al versamento delle somme suindicate entro 60 gg. dalla data del provvedimento di aggiudicazione, con le modalità che saranno indicate nel medesimo provvedimento.
A.6 – CONDIZIONI DI PAGAMENTO. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Le parcelle pro-forma e le fatture dovranno riportare l’ammontare della prestazione, gli estremi relativi alle modalità di pagamento (numero di conto corrente bancario) e il codice CIG relativo; qualora l’aggiudicatario risultasse titolare di più contratti dovrà procedere all’emissione di fatture separate per ciascun contratto.
Le fatture emesse in modalità elettronica dovranno essere trasmesse tramite Sistema di Interscambio (SDI) con utilizzo del codice MZO2A0U.
Il corrispettivo è determinato dai prezzi indicati in sede di gara.
L’importo sarà liquidato mensilmente previa emissione di apposita nota pro-forma da parte dell’Aggiudicatario.
Il pagamento avverrà a 60 gg dalla data di ricevimento della suddetta nota, fatto salvo che quest’ultima sia compilata correttamente secondo quanto sopra indicato; successivamente, entro i termini previsti dalla legge, il professionista dovrà emettere regolare fattura.
Il pagamento è comunque subordinato all’esito favorevole di tutti gli aspetti riguardanti il servizio.
Ai sensi del D.L 50/2017, sulle fatture emesse verrà applicato il meccanismo del c.d. “split payment”.
Ai sensi dell’art. 30 – comma 5 bis– del D.Lgs. 50/2016, in sede di liquidazione delle fatture emesse dall’Aggiudicatario, sarà operata una ritenuta dello 0,50%.
Le ritenute effettuate durante la vigenza contrattuale saranno svincolate in sede di liquidazione finale, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e s.m.i., per i pagamenti di importo superiore a cinquemila euro verrà effettuata una verifica, secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008 e s.m.i., in merito ad eventuali inadempimenti del beneficiario inerenti l’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
Qualora a seguito della verifica risultasse, mediante comunicazione pervenuta da parte dell’Agenzia delle entrate-Riscossione -istituita ai sensi dell’articolo 1 del Decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2016 n. 225- un inadempimento, il pagamento verrà sospeso per i trenta giorni successivi dalla ricezione della suddetta comunicazione.
Se durante la sospensione di cui al comma precedente e prima della notifica dell'ordine di versamento di cui all'articolo 72-bis del D.P.R. 602/1973 e s.m.i. intervengono pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti dell'ente creditore che fanno venir meno l'inadempimento o ne riducono l'ammontare, così come comunicato dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, si provvederà ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.
Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010, l’appaltatore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente appalto, per cui tutte le transazioni relative al presente appalto dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari, dedicati anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, l’appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’esecuzione del servizio potrà essere sospeso dall’Aggiudicatario; qualora quest’ultimo si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà
essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicare con raccomandata A/R da parte di Milano Ristorazione S.p.A..
A.7 – REFERENTI DEL SERVIZIO
Prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto l’aggiudicatario dovrà indicare alla Stazione Appaltante il nominativo del referente individuato con riferimento all’espletamento del servizio; questi dovrà tempestivamente intervenire per le segnalazioni di inconvenienti o non conformità comunicate dalla Committente.
Il Direttore dell’Esecuzione del contratto di servizio è individuato nel Direttore Acquisti e Contratti della Committente.
A.8 – CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO, DIVIETO DI SUBAPPALTO
E’ vietato all’appaltatore la cessione anche parziale del contratto di cui al presente appalto ai sensi dell’art. 105 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lettera d).
La cessione dei crediti è regolata dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.
Considerata la particolare natura delle attività oggetto del presente Capitolato Speciale d’appalto, l’Aggiudicatario è l’unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti da esso discendenti, essendo espressamente fatto divieto di subappaltare o cedere il servizio a terzi, in tutto o in parte.
Al verificarsi delle ipotesi di cui al presente paragrafo, l’affidamento sarà revocato ed il contratto eventualmente stipulato, risolto di diritto.
A.9 - RISERVATEZZA
L’Aggiudicatario si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni ricevute ai fini dello svolgimento del servizio e ad adottare le misure atte a garantire un adeguata tutela degli stessi, assicurando la necessaria confidenzialità e riservatezza circa il loro contenuto. La violazione della predetta clausola è motivo di risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell’art. A.13.5. Gli obblighi di riservatezza avranno effetto anche oltre la data di scadenza del contratto.
L’Aggiudicatario si obbliga, altresì, direttamente ai sensi dell’art. 1381 C.C per i soci, gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori e i consulenti (d’ora innanzi “persone correlate”):
- a mantenere confidenziali le informazioni riservate e, pertanto, a non trasmettere e/o divulgare le stesse a soggetti diversi dalle persone correlate;
- a non utilizzare, neanche indirettamente, le informazioni riservate per scopi diversi dall’esecuzione del servizio;
- a non effettuare comunicazioni a qualsivoglia autorità, ovvero altri annunci o comunicazioni, anche per mezzo stampa, riguardo le informazioni riservate acquisite;
- da osservare rigorosamente la normativa vigente in materia di Privacy e di protezione dei dati personali;
- a divulgare le informazioni riservate esclusivamente alle persone correlate direttamente coinvolte nell’espletamento del servizio di cui al presente Capitolato e nella misura in cui ciò sia strettamente necessario e funzionale a tale scopo, nonché a rendere noti alle persone correlate la natura delle informazioni riservate ed il contenuto del presente impegno, assumendo la responsabilità di eventuali violazioni dell’accordo da parte delle persone correlate.
È esclusa, la duplicazione, riproduzione, asportazione di documentazione della Committente che non sia stata preventivamente autorizzata in forma scritta, fatti salvi i documenti strettamente necessari per l'esecuzione dell’appalto.
Le disposizioni di cui alla presente clausola di riservatezza si applicano per tutto ciò che concerne l’esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato.
Qualsiasi violazione delle disposizioni di cui alla presente clausola di riservatezza da parte dell’Aggiudicatario e/o delle persone correlate costituirà legittimo motivo per la Committente per richiedere i risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, oltre a determinare la risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell’art. A.13.5.
A.10 – RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE
Sono a carico dell’aggiudicatario, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi al servizio oggetto del contratto nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
L’Aggiudicatario garantisce l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di ogni normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale e relativi allegati, pena la risoluzione di diritto del contratto.
L’impresa aggiudicataria si impegna inoltre ad osservare tutte le norme tecniche e/o di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.
Le prestazioni dovranno essere effettuate senza interferire con il normale lavoro degli operatori, con le modalità e nei tempi concordati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto.
L’Impresa aggiudicataria con effetto dalla data di decorrenza dell’appalto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto) un’adeguata copertura assicurativa dei rischi inerenti il servizio appaltato, a norma dell’art. 12 della Legge n. 247 del 31 dicembre 0000 x x.x.x. (Xxxxx disciplina dell'Ordinamento della Professione Forense), ovvero Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni per l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto, di cui fornisce gli estremi.
Pertanto:
- polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.
- polizza a copertura degli infortuni derivanti ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.
A norma dell’art. 1 (Oggetto dell'assicurazione a copertura della responsabilità civile professionale del D.M. settembre 2016 Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato (GU n.238 del 11-10-2016)
1. L'assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità civile dell'avvocato per tutti i danni che dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento dell'attività professionale.
2. L'assicurazione deve coprire la responsabilità per qualsiasi tipo di danno: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro.
3. L'assicurazione deve coprire la responsabilità dell'avvocato anche per colpa grave.
4. L'assicurazione deve coprire la responsabilità per i pregiudizi causati, oltre ai clienti, anche a terzi.
5. Non potranno essere considerati terzi i collaboratori ed i familiari dell'assicurato.
0.Xx fini della determinazione del rischio assicurato, per «attività professionale» deve intendersi:
a) l'attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali;
b) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni;
c) la consulenza od assistenza stragiudiziali;
d) la redazione di pareri o contratti;
e) l'assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132.
7. É facoltà delle parti pattuire l'estensione della copertura assicurativa ad ogni altra attività al cui svolgimento l'avvocato sia comunque abilitato.
8. L'assicurazione deve prevedere, altresì, la copertura della responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali.
9. La copertura assicurativa si estende alla responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi.
10. In caso di responsabilità solidale dell'avvocato con altri soggetti, assicurati e non, l'assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità dell'avvocato per l'intero, salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.
I massimali della copertura assicurativa minima sono fissati ai sensi dell’art. 3 del D.M. settembre 2016 Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato (GU
n.238 del 11-10-2016). Pertanto, con riferimento all’appalto di cui al presente Capitolato:
Cat. | Fascia di rischio | Massimale minimo |
B | Attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso superiore a 30.000 e non superiore a euro 70.000,00 | Euro 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo |
D | Attività svolta in forma collettiva (studio associato o società tra professionisti) con un massimo di 10 professionisti e un fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso non superiore a euro 500.000,00 | Euro 1.000.000,00 per sinistro, con il limite di euro 2.000.000,00 per anno assicurativo |
E | Attività svolta in forma collettiva (studio associato o società tra professionisti) con un massimo di 10 professionisti e un fatturato riferito all’ultimo esercizio chiuso superiore a € 500.000,00 € | Euro 2.000.000,00 per sinistro, con il limite di euro 4.000.000,00 per anno assicurativo |
F | Attività svolta in forma collettiva (studio associato o società tra professionisti) composto da oltre 10 professionisti | Euro 5.000.000,00 per sinistro, con il limite di euro 10.000.000,00 per anno assicurativo |
A.11 – DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO
L’Aggiudicatario dovrà applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.
L’impresa dovrà rispettare inoltre, se tenuta, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
L’Aggiudicatario dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.
L'impresa aggiudicataria è l'esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti alle forniture di cui al presente capitolato.
L’Appaltatore dovrà provvedere alla formazione ed all’addestramento istruzione del personale addetto, nonché di sicurezza del lavoro, secondo la normativa vigente e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia. L’Aggiudicatario dovrà impiegare nell’esecuzione dell’appalto personale qualificato ed idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale adibito al servizio è tenuto ad adottare comportamenti improntati a massima correttezza e diligenza professionale.
A.12 – MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
In applicazione dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, l’Appaltatore e il committente cooperano per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori dei diversi soggetti coinvolti.
Trattandosi di appalto avente ad oggetto servizi di natura intellettuale, ai sensi del comma 3-bis dell’art.26 del D.Lgs. n. 81/2008 non sussiste l’obbligo di redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).
Resta fermo l’obbligo di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta.
A.13 – INADEMPIMENTI, PENALI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RISARCIMENTO DANNI
Le attività elencate all’art.A.1 e, più dettagliatamente, nella Parte B, verranno espletate direttamente dal Professionista incaricato, coadiuvato dal suo Team.
A.13.1 Penali
La Stazione Appaltante, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni, si riserva di comminare le seguenti penalità:
a) una penale pari ad €.100,00 per reiterato ritardo nel riscontrare le richieste di parere trasmesse;
b) una penale da un minimo di € 100,00.= ad un massimo di € 300,00 per difformità ingiustificata nell’effettuazione delle attività di formazione previste dal presente Capitolato e/o dall’offerta tecnica presentata in sede di gara, a seconda della gravità che verrà valutata in ragione della necessarietà e/o impellenza di usufruire di tali prestazioni.
A.13.2 – Responsabilità dell’Aggiudicatario ed esecuzione in danno
Qualora l’Aggiudicatario risulti inadempiente nello svolgimento del servizio, la Committente si riserva di provvedere all’acquisto del servizio presso altro Professionista, imputando i maggiori oneri derivanti all’Aggiudicatario, mediante trattenuta sui crediti ancora da liquidare.
A.13.3 – Modalità di applicazione delle penali
Per l’erogazione di tutte le penali previste dal presente Capitolato Speciale d’Appalto si applicherà la seguente procedura:
il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, rilevata la violazione delle norme contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto – e/o dei suoi allegati – la segnalerà puntualmente all’aggiudicatario a mezzo PEC; assegnando il termine perentorio di otto giorni naturali e consecutivi per la proposizione di eventuali contro deduzioni.
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto valutate le motivazioni contenute nelle contro deduzioni formulate dall’Appaltatore, formulerà al Responsabile Unico del Procedimento proposta di applicazione della penale, o l’archiviazione della procedura.
La Direzione Acquisti e Contratti provvederà, a seguito alla valutazione della proposta formulata, alla eventuale applicazione della penale.
Per ottenere il rimborso delle spese, la rifusione dei danni e il pagamento delle penali, la Stazione Appaltante potrà rivalersi mediante trattenuta sui crediti dell’Aggiudicatario e/o sulla cauzione.
L’erogazione delle sanzioni non impedisce la risoluzione contrattuale ed è fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
A.13.4 – Risoluzione di diritto del contratto (clausola risolutiva espressa)
Le parti convengono che, oltre a quanto è previsto dall’art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione di diritto e con effetto immediato del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi:
(b) violazione dell’art. 53, comma 16-ter (pantouflage o revolving door) del D.Lgs. del 2001 n. 165 e s.m.i. e cioè di aver ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Stazione Appaltante nei confronti del medesimo operatore economico;
(c) venga verificato il mancato rispetto dell’azienda in merito agli obblighi retributivi, contributivi e assistenziali, fatta salva la relativa segnalazione in merito alle violazioni riscontrate ai competenti organi;
(d) venga verificata l’esecuzione di transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A., come previsto all’art. 3 della L. 136/2010;
(e) venga verificato il mancato rispetto dell’appaltatore alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
(f) nel caso di concordato preventivo (fatto salvo quanto previsto dall’art. 186 bis del R.D. 16.3.1942 n. 167 – s.m.i.), di fallimento (fatto salvo quanto previsto dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016), di stato di moratoria e di procedure concorsuali;
(g) essere stato condannato per uno dei reati previsti dalla legge 231/01;
(h) cessione del contratto o subappalto;
(i) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
(j) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore;
(k) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta di Milano Ristorazione S.p.A.;
(l) frode;
(m) violazione dell’obbligo di riservatezza di cui all’art. A.9;
(n) reiterate inadempienze relativamente al rispetto delle indicazioni prescritte nel presente
Capitolato, e/o alle obbligazioni contrattuali assunte con l’Offerta Tecnica presentata in sede di gara;
(o) gravi inadempienze nelle modalità di esecuzione del servizio, tali da pregiudicarne l’espletamento nei termini richiesti e pregiudicare il rapporto fiduciario con l’Aggiudicatario;
(p) violazione, accertata a seguito di contradditorio, rispetto a quanto previsto dal Patto di Integrità sottoscritto in fase di gara;
(q) decadenza di una delle condizioni di cui all’Allegato 3.
In ognuna delle ipotesi sopra previste di risoluzione del contratto, nulla sarà dovuto all’appaltatore per le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, e Milano Ristorazione avrà il diritto di pretendere il risarcimento dei danni subiti.
A.13.5 – Recesso
La Stazione Appaltante, indipendentemente dalla facoltà di risoluzione, prevista dall’art. A.13.4, si riserva di recedere unilateralmente dal contratto con un preavviso non inferiore a venti giorni, ai sensi dell’art. 109 D.Lgs 50/2016.
A.14 – SCIOPERI O INTERRUZIONI DEL SERVIZIO PER FORZA MAGGIORE
In caso di sciopero dei propri dipendenti o di eventi che possano interrompere o influire in modo sostanziale sulla normale esecuzione del contratto, l’Appaltatore sarà tenuto a darne comunicazione scritta a Milano Ristorazione S.p.A., in via preventiva e tempestiva.
Le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti, che le stesse non possano evitare.
A titolo meramente esemplificativo e senza alcuna limitazione, sono considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili.
Non costituiscono causa di forza maggiore lo sciopero dei dipendenti, la presenza di traffico, la carenza di organico o i guasti ai mezzi di trasporto.
A.15 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Milano.
A.16 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
L’Aggiudicatario del servizio con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, anche a norma dell’art. 1341, comma 2, c.c. tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile.
A.17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipulazione ed esecuzione del contratto, è richiesto ai Concorrenti di fornire dati e informazioni anche sotto forma documentale che rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 2016/679). Ciascun Concorrente prende visione del testo completo dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali raccolti dalla Stazione Appaltante, disponibile al seguente link: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxx ed allegato ai documenti di gara.
PARTE B - PARTE TECNICA
B.1 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio consiste in una prestazione specialistica ad alto contenuto di professionalità conferita ad esperti di particolare e comprovata competenza e specializzazione che ha ad oggetto:
1. consulenza legale stragiudiziale;
2. formazione qualificata in materia di diritto amministrativo con particolare riguardo agli appalti pubblici.
Le prestazioni di cui ai punti 1) e 2) dell’art. B.1 che precede sono di seguito descritte.
B. 1.1 - CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE
Il servizio di consulenza legale stragiudiziale dovrà comprende le seguenti prestazioni:
⮚ formulazione di pareri scritti;
⮚ prestazioni di consulenza verbale sulle singole questioni proposte, da rendersi sia telefonicamente che de visu presso lo Studio Legale in materia di esecutorietà dei contratti in genere (revisione prezzi, risoluzione del contratto, etc.) od, in generale, in materia di appalti pubblici e Codice degli appalti;
⮚ partecipazione ad incontri o tavoli tecnici ed, in genere, a quant’altro attinente alle problematiche giuridiche ed interpretative correlate alle attività proprie del contratto;
⮚ consulenza specialistica per l’eventuale revisione degli atti di gara;
⮚ esame e studio di pratiche a supporto dell’attività aziendale.
B. 1.2 - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE QUALIFICATA IN MATERIA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI APPALTI PUBBLICI
L’attività di formazione dovrà prevedere quanto segue.
⮚ Un ciclo di lezioni nel corso della durata contrattuale da svolgersi in aula (docenza “frontale”) presso la sede di Milano Ristorazione S.p.A. o presso la sede dello Studio Legale ovvero presso diverso luogo concordato con la Committente, nelle date definite in accordo tra le parti.
I contenuti dell’attività di formazione ed il relativo cronoprogramma per lo svolgimento della stessa dovranno essere definiti con il Direttore Acquisti e Contratti.
L’Aggiudicatario dovrà trasmettere una proposta formativa inerente a ciascuna sessione di formazione che dovrà essere approvata dal Direttore Acquisti e Contratti al fine di consentire di recepire eventuali richieste di approfondimento ritenute utili e/o opportune.
L’attività di formazione dovrà, preferibilmente, essere svolta con l’utilizzo di slide e materiale riportante -in particolare- giurisprudenza rilevante, comunitaria e nazionale, come supporto alle sessioni di formazione da tenere.
Il numero minimo di ore di formazione in aula da effettuare nel corso di un anno è pari a 20.
⮚ La comunicazione di aggiornamenti normativi ed evoluzioni giurisprudenziali e/o dottrinali intervenuti in materia di Codice degli appalti e di diritto amministrativo (con particolare riguardo alla legge 241/1990 e s.m.i.) con note esplicative degli stessi.
L’Aggiudicatario del servizio dovrà trasmettere con costanza e tempestività gli aggiornamenti in materia di appalti pubblici ogni qualvolta intervengano modifiche o nuove normative ovvero giurisprudenza rilevante. Nello svolgimento di tale prestazione, l’Aggiudicatario dovrà inoltre avere particolare riguardo alla peculiare natura giuridica di
Milano Ristorazione S.p.A. ed essere in ogni caso tempestivo affinché quest’ultima possa adottare i dovuti provvedimenti per dare corretta attuazione alle normative vigenti nei tempi previsti dalla legge.
B.2 - TEAM DI LAVORO
L’Aggiudicatario deve costituire e mantenere per tutta la durata dell’appalto un gruppo di lavoro che garantisca il rispetto sia dei requisiti minimi oggetto dell’appalto sotto elencati che il rispetto di quanto offerto in sede di proposta tecnica.
Per lo svolgimento del servizio di cui al presente Capitolato, l’Aggiudicatario dovrà garantire un team composto da almeno:
a) n.1 Avvocato specializzato in diritto amministrativo, con particolare riguardo agli appalti pubblici: figura professionale di elevato profilo tecnico-specialistico in possesso dei seguenti requisiti:
a.1 - iscrizione all’Albo degli avvocati ed all’Albo Speciale patrocinatori Giurisdizioni Superiori da non meno di 5 (cinque) anni;
a.2 - patrocinio legale innanzi alle magistrature Superiori di almeno nr. 2 enti pubblici e/o società a parziale o totale controllo pubblico in contenziosi riguardanti la materia degli appalti e dei contratti pubblici;
a.3 - consulenza legale stragiudiziale resa in favore di almeno nr. 2 enti pubblici e/o società a parziale o totale controllo pubblico in materia di appalti e contratti pubblici;
a.4 - comprovata esperienza di docenza in corsi universitari di formazione in materia di appalti e contratti pubblici;
a.5 - pubblicazioni scientifiche su riviste di settore in materia di appalti e contratti pubblici.
b) n.1 Avvocato specializzato in diritto amministrativo, con particolare riguardo agli appalti pubblici: figura professionale di elevato profilo tecnico-specialistico in possesso dei seguenti requisiti:
b.1 - iscrizione Albo degli avvocati da non meno di 10 (dieci) anni;
b.2 - patrocinio legale di almeno nr. 2 enti pubblici o società a parziale o totale controllo pubblico in contenziosi riguardanti la materia degli appalti e dei contratti pubblici;
b.3 - consulenza legale stragiudiziale resa in favore di almeno nr. 2 enti pubblici e/o società a parziale o totale controllo pubblico in materia di appalti e contratti pubblici.
Le suddette caratteristiche dovranno essere documentate nei relativi curriculum vitae, da allegare in offerta tecnica.
L’Aggiudicatario dovrà garantire la stabilità in termini numerici e qualitativi del pool di risorse professionali proposte per l’intera durata del contratto.
Qualora l’Aggiudicatario si trovi nella necessità di sostituire una risorsa professionale del team indicato con un diverso professionista, dovrà trasmettere a Milano Ristorazione S.p.A. apposita richiesta producendo il CV della risorsa subentrante. La risorsa subentrante dovrà comunque possedere almeno i requisiti minimi indicati nel presente Capitolato per la figura professionale da sostituire. Milano Ristorazione S.p.A. valuterà la richiesta di sostituzione riservandosi la facoltà di richiedere eventuali alternative ed, in caso di esito positivo, trasmetterà apposita comunicazione scritta di autorizzazione della sostituzione.
B.3 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
La Committente si impegna a mettere a disposizione dell’Aggiudicatario la documentazione, le informazioni ed i dati necessari a garantire il regolare svolgimento del servizio richiesto.
Lo svolgimento delle attività dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:
1. rispondere ai pareri scritti entro 10 naturali e consecutivi dalla trasmissione della richiesta, fatto salvo quanto previsto dall’offerta tecnica presentata in sede di partecipazione alla procedura di gara e fatta eccezione per le richieste di parere considerate particolarmente urgenti dalla Stazione Appaltante;
2. fornire risposte ai quesiti sottoposti con il dovuto grado di approfondimento, secondo l’elevato grado di competenza che caratterizza la professione legale;
3. curare l’attività di trasmissione degli aggiornamenti in materia di appalti pubblici in modo costante ed approfondito;
4. obbligo di esclusività dell’incarico. L’Aggiudicatario ha l’obbligo di non assumere, per tutta la durata del servizio, alcun incarico, né direttamente, né per interposta persona, per la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziali e stragiudiziali contro Milano Ristorazione S.p.A. e contro il Comune di Milano relativamente alla materia degli appalti pubblici.
B.4 OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
Per lo svolgimento delle attività sopra descritte, l’Aggiudicatario dovrà assicurare per tutto il periodo di svolgimento del servizio:
a) la redazione e trasmissione dei pareri richiesti normalmente nel termine di 10 giorni naturali e consecutivi dalla trasmissione della richiesta o dal diverso termine previsto dall’offerta migliorativa, fatta eccezione delle richieste di parere considerate particolarmente urgenti dalla Stazione Appaltante;
b) l’effettuazione delle prestazioni richieste secondo le modalità e le tempistiche descritte nel presente Capitolato, osservando i più alti livelli di diligenza e professionalità, nel pieno rispetto della deontologia professionale ed in piena autonomia tecnico e organizzativa.
c) la disponibilità costante rispetto alle singole richieste ed esigenze rappresentante dalla Committente;
d) la disponibilità dei membri del team all’occorrenza indicati dalla Committente a recarsi presso una delle sedi di Milano Ristorazione S.p.A. o presso altri luoghi da questa comunicati, ogni qualvolta la Committente lo riterrà indispensabile per il tempo necessario a prendere conoscenza degli atti di pertinenza dell’incarico ricevuto ed a fornire l’assistenza richiesta;
e) effettuare le attività di formazione e di aggiornamento secondo quanto previsto dal presente Capitolato.
Inoltre, il professionista incaricato dell’esecuzione del servizio, all’atto della presentazione dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto, non deve avere incarichi in ambito stragiudiziale e/o giudiziale in favore di operatori economici cui Milano Ristorazione ha affidato lavori, servizi e/o forniture con riferimento a situazioni di potenziali controversie giudiziali o stragiudiziali con Milano Ristorazione.
Al verificarsi di tale ipotesi il professionista che esegue il servizio è tenuto ad astenersi ed a comunicarlo tempestivamente a Milano Ristorazione.