SCHEDA DI ADESIONE ALLA POLIZZA DELLA TUTELA LEGALE IN CONVENZIONE CON ANTHEA SPA
SCHEDA DI ADESIONE ALLA POLIZZA DELLA TUTELA LEGALE IN CONVENZIONE CON ANTHEA SPA
Assicurati:
Il Commercialista iscritto all’Ordine, dipendenti e collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Xxxxxxx 0 Assicurati)
Retroattività
• 3 anni in ambito Civile
• 5 anni in ambito Penale
Estensione Territoriale Tutti gli Stati d’Europa
Garanzia * COPERTURA AMBITO CIVILE
* COPERTURA AMBITO PENALE
Massimale di Polizza
• € 50.000,00 Limite per singolo sinistro
• € 100.000,00 Limite per anno
Estensione all’attività di Sindaco/revisore
Sempre Operante
Condizioni e Garanzie
• Disponibili x/x xx xxxx xx Xxxxxxx x Xxxxxxx xx Xxxxxx Xxx.
• Via mail inviando la richiesta a: xxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
PER QUALI SPESE
Assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell’Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia:
- Le spese per l’intervento di un legale LIBERAMENTE SCELTO DALL’ASSICURATO e incaricato alla gestione del sinistro;
- Il contributo unificato.
- Le spese di giustizia penale.
- Le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove.
- Le spese per l’intervento di un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), e/o di un consulente tecnico di parte dell’assicurato previo accordo con la Società.
- Le spese di soccombenza liquidate in favore della controparte, o le spese ad essa eventualmente dovute in caso di transazione autorizzata dalla Società.
- Gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 400,00.
- Le indennità a carico dell’assicurato spettanti a organismi di mediazione costituiti da enti di diritto pubblico oppure da organismi privati. Il rimborso è previsto solo nel caso in cui la
mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge, e nei limiti stabiliti dalla tabella dei compensi degli organismi di mediazione costituiti da enti di diritto pubblico.
GARANZIE PRESTATE
1. Promuovere un’azione in sede civile (o provvedere alla costituzione di parte civile in un procedimento penale), per ottenere il risarcimento di danni subiti per fatto illecito di terzi.
2. Sostenere controversie relative alla proprietà od alla locazione degli immobili utilizzati per lo svolgimento dell’attività, individuati all’atto della stipula della Polizza.
3. Sostenere le vertenze individuali di lavoro con propri dipendenti regolarmente assunti e con i lavoratori parasubordinati.
4. Sostenere controversie relative ai contratti di assicurazione a garanzia delle attività di impresa nei confronti dei relativi assicuratori (purché non coincidenti con la Società).
5. Sostenere la propria difesa in caso di azioni promosse da terzi per il risarcimento di danni extracontrattuali. Tale garanzia è prestata solo nel caso in cui il sinistro sia coperto da una garanzia di Responsabilità Civile operante, ed interviene ad integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dalla stessa per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell’art. 1917 del Codice Civile.
In caso di rifiuto immotivato della prestazione assicurativa da parte dell’assicuratore di Responsabilità Civile, la Società garantisce l’assistenza stragiudiziale dell’Assicurato finalizzata all’attivazione della garanzia rifiutata, nonché, dove necessario, esclusivamente le spese necessarie alla costituzione in giudizio ed alla chiamata in causa dell’assicuratore inadempiente. In tale caso, l’Assicurato cede alla Società il diritto di agire in rivalsa nei confronti dell’Assicuratore di Responsabilità Civile. Non sono garantite le spese successive alla costituzione in giudizio volta alla chiamata in garanzia dell’Assicuratore di responsabilità Civile (salvo quanto previsto al primo comma del presente punto). Nel caso di inoperatività motivata della polizza di Responsabilità Civile, la presente garanzia opera a primo rischio. L’assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla polizza ed alla gestione del sinistro di responsabilità civile.
6. Sostenere controversie contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal Contraente, purché il valore in lite sia superiore ad € 300,00.
7. PENALE -‐ Sostenere la propria difesa in sede penale in caso di imputazioni per delitti colposi e contravvenzioni. Sostenere la propria difesa in sede penale in caso di imputazioni per reati dolosi, compreso il caso di violazione di norme fiscali e/o amministrative. Fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell’avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell’articolo 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato, oppure nel caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l’adozione di un provvedimento diverso da quello sopra indicato, oppure in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa. La Società provvede all’anticipo delle spese nel limite della somma di € 3.000, in attesa della definizione del giudizio. In caso di definizione del giudizio con sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, od in caso di
estinzione del reato, la Società̀ richiederà all’Assicurato il rimborso di quanto anticipato in ciascun grado di giudizio.
ESTENSIONI DI GARANZIA (SEMPRE OPERANTI)
“Pacchetto Sicurezza”: La garanzia viene prestata anche per la tutela dei diritti dell’Assicurato qualora debba:
- sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 del Codice Penale);
- proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, sanzioni amministrative non pecuniarie e sanzioni amministrative pecuniarie, purché di importo non inferiore ad € 500,00.
A titolo esemplificativo e non limitativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi di cui alle seguenti disposizioni normative:
- D.Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e successive integrazioni;
- D.Lgs. 196/03 (Codice della Privacy) in materia di trattamento dei dati personali e sensibili e successive integrazioni;
- D.Lgs. 193/07 in materia di controlli sulla sicurezza alimentare e successive integrazioni;
- D.Lgs. 152/06 (Codice dell’ambiente) in materia di riordino e coordinamento della legislazione ambientale e successive integrazioni;
- D.Lgs. 231/01 in materia “Disciplina della Responsabilità̀ amministrativa delle persone giuridiche, delle società̀ e delle associazioni anche prive di personalità̀ giuridica”, e successive integrazioni.
GARANZIE AGGIUNTIVE
CONTRATTUALE CON CLIENTI -‐ Controversie con i clienti, escluso Recupero dei Crediti: La garanzia è prestata esclusivamente al Contraente per sostenere controversie di natura contrattuale con i Clienti, relative alla fornitura di beni o prestazione di servizi effettuate dal Contraente stesso. Sono comunque escluse le controversie relative al recupero di crediti del Contraente. La garanzia è prestata con il limite di due denunce per ciascun anno assicurativo e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in UE (Unione Europea).
(CON SOVRAPPREMIO -‐ €uro 200,00)
COPIA PER EMISSIONE GARANZIE
MODULO DI ADESIONE
da inviare mezzo fax ad Anthea Spa al numero 02/33502281 o via mail a xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
Con la sottoscrizione del presente modulo si dichiara di aver preso visione delle Condizioni Generali di Polizza, del Fascicolo Informativo (Reg. IVASS n° 35-‐2010) e di aver visionato i Mod. 7A e 7B allegati alla presente scheda.
STUDIO ASSICURATO …………………………………………….
Indirizzo …………………… CAP ……………. Città ……………………………………….. Provincia ………….
PARTITA IVA ………..………………………………………………
NUMERO ADDETTI (Professionisti, dipendenti, collaboratori, ecc.) …………..
Indirizzo Mail ………………………………………………………………………………………
OPZIONI:
CIVILE -‐ PENALE Premio € 600
CONTRATTUALE CON CLIENTI
(In aggiunta a pacchetto BASE)
* Premio aggiuntivo € 200 (Totale € 800)
FIRMA PER ACCETTAZIONE DATA
Allegato 7A
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento IVASS n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:
a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilevo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al contraente copia del documento (Allegato n. 7B del regolamento IVASS) che contiene notizie sull’intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente -‐ in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile -‐ gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta;
c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell’inadeguatezza;
e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1 assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2 ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3 denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di cinquecento euro annui per ciascun contratto.
Luogo e data Timbro e Firma
Allegato 7B
INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHE’ IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE
Ai sensi della vigente normativa, l’intermediario assicurativo ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull’intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.
PARTE I -‐ Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente.
a) Cognome e Nome: Dal Xxxxxxx Xxxxxxxxx
b) Iscritto al RUI dal 05 Marzo 2007, sezione B, numero di iscrizione B000083504, in qualità di Responsabile dell’attività di intermediazione assicurativa di ANTHEA SPA, Società di Intermediazione Assicurativa e Riassicurativa iscritta al RUI dal 05 marzo 2007, sezione B, numero di iscrizione B000083502, sede legale Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx 00/00, 00000 Xxxxxxx
c) Sede operativa: Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx 00/00, 00000 Xxxxxxx
d) Recapiti: telefoni ufficio 0444 525940 – 0000 000000, fax 00 00000000, cellulare 0000000000, email: xxxx@xxxxxxxxxxxx.xx – xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx, web site: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
e) denominazione sociale dell’impresa di cui sono offerti i prodotti: (le Compagnie che hanno offerto le polizze)
f) l’IVASS è l’Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta.
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet dell’IVASS (xxx.XXXXX.xx).
PARTE II -‐ Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi
a) Gli intermediari Anthea Spa e Pierpaolo Dal Cortivo NON DETENGONO una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un’impresa di assicurazione, specificandone la denominazione sociale;
b) Nessuna impresa di assicurazione e nessuna società controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Anthea Spa;
c) la consulenza è basata su un’analisi imparziale, e le valutazioni espresse si fondano su un numero adeguato di proposte (vedi l’“Offerta Comparativa” consegnata al contraente);
d) non sussiste alcun obbligo contrattuale per cui Xxxxxxxxx Xxx Cortivo ed Anthea Spa siano tenuti a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione;
e) il contraente ha diritto di richiedere la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali Anthea Spa e Pierpaolo Dal Cortivo hanno o potrebbero avere rapporti d’affari e, su richiesta del Contraente, Anthea Spa e Pierpaolo Dal Cortivo indicheranno tali imprese;
f) l’”Offerta Comparativa” di contratti di assicurazione RCA riporta la misura in valore assoluto ed in percentuale delle provvigioni o dei compensi riconosciute dagli Assicuratori ad Anthea Spa
PARTE III -‐ Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
a) i premi pagati dal contraente ad Anthea Spa e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite di Anthea Spa, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio di Anthea Spa;
b) l’attività di intermediazione di Anthea Spa e di Pierpaolo Dal Cortivo è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato Anthea Spa deve rispondere a norma di legge;
c) è facoltà del contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto ad Anthea Spa; il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte di Anthea Spa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx x. 00 -x‐ 00000 Xxxx, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato da Anthea Spa;
d) gli assicurati possono rivolgersi al Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (istituito presso CONSAP Spa, Xxx Xxxx 00, 00000 Xxxx, telefoni 00 000000 – 00000000, fax 00 0000000, email xxxxxxxxxx.xxx@xxxxxx.xx, web xxx.xxxxxx.xx), per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività di intermediazione, che non sia già stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia già stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto b);
e) Anthea Spa è autorizzata -‐ in forza di un accordo sottoscritto con l’impresa di cui intermedia il/i contratto/i (ITAS ASS.) -‐ ad incassare i premi e/o a pagare le somme dovute agli assicurati; ai sensi dell’art. 118 del Codice delle Assicurazioni private, l’omissione o la comunicazione non veritiera dell’intermediario è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 324 e la sanzione disciplinare disposta ai sensi dell’articolo 329.
Luogo e data Timbro e Firma
Firma dell’Intermediario