La Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Brasile
La Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Brasile
La Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale del Brasile (nel seguito la “Convenzione”) per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito è stata ratificata in Italia con la legge n. 844 del 29 novembre 1980.
La Convenzione segue essenzialmente il modello di convenzione OCSE con alcune peculiarità.
Ai fini della presente guida, non sarà possibile analizzare la Convenzione articolo per articolo, ma riporteremo sinteticamente quelli che, per la nostra esperienza, sono i temi più interessanti della Convenzione per gli investitori italiani.
Inizialmente, occorre evidenziare che in base a quelle che erano le raccomandazioni internazionali, all’epoca in cui la Convenzione è stata firmata, al fine di attirare gli investimenti stranieri nei paesi emergenti da parte dei paesi maggiormente industrializzati e di incentivare la crescita economica, per gli interessi, i dividendi e le royalties, veniva riconosciuta un’esenzione o un credito d’imposta “figurativo”. Questo meccanismo incentivante è presente nella Convenzione in analisi. Al fine di semplificare, il credito “figurativo” prevede il riconoscimento del credito d’imposta, determinato indipendentemente dall’effettivo pagamento dell’imposta alla fonte.
In base a quanto determinato dall’articolo 23 paragrafo 4 della Convenzione, l’imposta brasiliana ai fini del credito d’imposta in Italia è sempre da considerarsi pagata al 25% dell’ammontare lordo per interessi, dividendi e royalties. La conseguenza di tale disposizione, pertanto, sarà un credito utilizzabile in Italia superiore a quanto effettivamente pagato in Brasile, con un interessante beneficio fiscale per le imprese italiane.
Un altro aspetto peculiare della Convenzione è relativo alla qualificazione del rendimento e conseguentemente all’applicazione dell’articolo della Convenzione per il “Juros Sobre Capital Proprio” (nel seguito “JCP”). Tali rendimenti in Brasile, da un punto di vista societario, equivalgono a dividendi, tuttavia, dal punto di vista fiscale sono trattati come interessi, pertanto, deducibili quali interessi passivi per la società brasiliana e soggetti alla ritenuta alla fonte del 15%. Nel Paese in cui è residente il percettore, il JCP potrebbe essere qualificato come dividendo o come interesse. Tuttavia, è importante segnalare che nella Convenzione in analisi, l’articolo 11 comma 4 quando definisce gli interessi prevede una norma di chiusura secondo cui possono essere considerati interessi “ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito, in base alla legislazione fiscale dello Stato contraente da cui i redditi provengono”. Con base in questa definizione, dunque, l’Italia dovrebbe trattare il JCP come interesse.
L’amministrazione fiscale brasiliana considera il JCP come interesse e tale qualificazione è stata confermata espressamente nelle ultime convenzioni firmate dal Brasile per evitare interpretazioni discordanti tra i Paesi firmatari della Convenzione.
Infine, è importante sottolineare che nella Convenzione è presente l’articolo 25, denominato procedure amichevoli. Tale procedura, anche conosciuta come Mutual Agreement Procedure (MAP) permette agli Stati firmatari della convenzione di trovare una soluzione amichevole al fine di evitare una tassazione non conforme alla convenzione.
Recentemente l’Agenzia delle Entrate brasiliana attraverso la circolare 1846/18 ha modificato la regolamentazione precedente, concedendo maggiore trasparenza e cercando di rendere effettivo tale procedimento, al fine di trovare delle soluzioni bilaterali tra i Paesi firmatari della convenzione in linea con l’azione numero 14 del progetto Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).
Per concludere, nonostante la Convenzione conclusa tra Italia e Brasile è stata firmata in un momento storico in cui il Brasile era considerato un paese in via di sviluppo, ed oggi il Brasile vive una realtà economica completamente diversa, la Convenzione resta sicuramente uno strumento incentivante per sviluppare il business tra l’Italia e il Brasile.