CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI ASSISI
CIG 81622261FA
Art. 1) Oggetto dell’appalto
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di consulenza, assistenza e brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Assisi, prestato da soggetti iscritti nell’albo dei mediatori di assicurazione, ai sensi del d.lgs. n.209/2005 e Regolamento IVASS n. 5 del 16 ottobre 2006, secondo le condizioni e le modalità di seguito indicate.
Art. 2) Caratteristiche del servizio
Il Broker si impegna a fornire supporto completo in materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni indicate in via principale e non esaustiva:
1. Analisi dei rischi dell’Amministrazione Comunale
Effettuazione di un costante Risk Management attraverso l’identificazione, l’analisi e la valutazione dei rischi gravanti sull’Ente, sugli Amministratori, sui dipendenti e su altre persone di cui l’Ente si avvale a qualunque titolo per le proprie attività e servizi e delle coperture assicurative necessarie, e successivamente supportare l’Amministrazione Comunale nello sviluppo di strategie volte a monitorare e/o eliminare gli stessi.
Analisi e valutazione costante delle polizze assicurative esistenti, ai fini della loro idoneità a coprire i rischi connessi a tutte le attività istituzionali dell’Ente ed ai fini dell’efficacia ed economicità delle stesse, con effettuazioni di proposte scritte e di eventuali aggiornamenti e revisioni in relazione all’emanazione di nuove normative, ai mutamenti del mercato assicurativo, ad eventuali esigenze insorte e ad evoluzioni giurisprudenziali in materia, anche con riferimento al monitoraggio costante dei costi delle polizze assicurative esistenti e valutazione costi/benefici delle medesime.
2. Consulenza
Costante supporto in materia assicurativa al personale referente dell’Amministrazione Comunale anche mediante un’attività informativa in occasione dell’introduzione di novità legislative e/o giurisprudenziali. Tale attività si esplica anche attraverso l’assistenza agli uffici dell’Ente nell’individuazione delle garanzie e delle coperture assicurative da richiedere agli appaltatori di lavori, forniture e servizi pubblici, nonché all’assistenza per la verifica delle garanzie e coperture assicurative da questi presentate a seguito di aggiudicazione definitiva.
3. Portafoglio Assicurativo
Presa in carico, analisi dettagliata ed eventuale rimodulazione del portafoglio assicurativo previa predisposizione di un progetto finalizzato all’ottimizzazione delle coperture assicurative e la razionalizzazione dei costi a carico dell’Amministrazione Comunale.
Indagini di mercato, in previsione di nuovi contratti assicurativi.
4. Procedure di Gara aventi ad oggetto polizze assicurative
Per procedure di gara si intendono le Gare per l’affidamento dei Servizi di copertura assicurativa ed eventuali procedure di affidamento del Servizio di gestione dei sinistri RCT/O sotto franchigia a società “Loss Adjusters”.
Assistenza nella stesura del testo dei capitolati delle polizze assicurative necessarie all’Ente, che saranno affidate previo espletamento di apposita procedura di gara, con l’indicazione della durata più opportuna del singolo contratto (anche in base all’andamento del mercato assicurativo) e del valore del premio da indicare quale base d’asta più conveniente per l’Ente.
La consegna del materiale (bozze, statistiche, annotazioni, ecc. in formato editabile) utile allo svolgimento della Gara, dovrà avvenire nei tempi utili a consentire la ricollocazione del rischio da parte dell’Amministrazione Comunale, pertanto entro e non oltre 90 (novanta) giorni prima della data prevista per la pubblicazione del Bando di Gara.
Supporto ed assistenza in tutte le fasi di Xxxx comprese quelle condotte su piattaforme telematiche, e ove richiesto, redazione di apposita relazione di analisi tecnica ed economica in ordine alle offerte pervenute dalle varie compagnie assicurative.
5. Contratti Assicurativi
Gestione tecnica e amministrativa dei contratti assicurativi, con segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti dall’Amministrazione Comunale, controllo sull’emissione delle polizze, delle appendici, scadenze ed ogni altra attività amministrativa e contabile connessa ed azioni di sollecito, nei confronti delle compagnie assicurative, nell’eventualità di inadempienze contrattuali. I contratti di polizza dovranno essere firmati digitalmente dalle compagnie.
Il pagamento dei premi assicurativi e delle regolazioni verrà effettuato dall'Amministrazione Comunale per tramite del Broker.
6. Gestione Sinistri
Gestione completa dei sinistri attivi a risarcimento diretto occorsi durante il periodo contrattuale, nonché per quelli verificatisi e pendenti alla data di conferimento dell’incarico, anche con l’eventuale individuazione di strutture professionali esterne dotate di consulenza specifica (escluso il contenzioso giudiziale), senza spese a carico dell’Ente, neppure oneri gestionali e/o amministrativi.
Nell’ambito della gestione dei sinistri diretti il Broker si obbliga ad inviare, unitamente alla proposta risarcitoria della compagnia assicurativa, apposita relazione recante le congruità.
L’Ufficio incaricato delle Assicurazioni dell’Amministrazione Comunale, provvederà a trasmettere la denuncia di sinistro al Broker, che potrà richiedere eventuali integrazioni utili allo svolgimento dell’istruttoria.
Il Broker attende a tutte le attività di carattere tecnico necessarie per la definizione dell’istruttoria, provvede ad inoltrare domanda di risarcimento alle compagnie assicurative e/o a privati e si attiva al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, il risarcimento.
Tutta la documentazione riguardante l’istruttoria dei contratti assicurativi e dei sinistri dovrà essere gestita in forma telematica per consentire all’Ufficio incaricato delle Assicurazioni di monitorare lo stato di avanzamento della singola pratica.
Gestione dei sinistri attivi e passivi collegati alle polizze dell’Amministrazione Comunale
occorsi durante il periodo contrattuale, nonché per quelli verificatisi e pendenti alla data
di conferimento dell’incarico.
Assistenza nelle varie fasi di trattazione dalla denuncia alla successiva trattazione con le compagnie assicurative fino alla comunicazione dell’esito. Il Broker si impegna ad esprimere una propria valutazione in merito ai sinistri passivi aperti innanzitutto sulla loro ricevibilità, quindi sulla competenza (Compagnia, amministrazione comunale) sia sull’entità del risarcimento in caso di danno entro la soglia di franchigia.
Il Broker gestisce integralmente e direttamente i rapporti con le società assicurative in caso di sinistro, ivi compresi i rapporti con i periti, trasmettendo formalmente e tempestivamente all’Amministrazione Comunale ogni notizia utile ai fini della rapida definizione del sinistro.
L’Ufficio incaricato delle Assicurazioni, in caso di contenzioso, trasmette al Broker copia dell’atto di citazione. Il Broker provvede al successivo inoltro presso la compagnia assicurativa e mette in campo tutte le attività necessarie alla gestione della pratica, provvedendo ad indicare all’ufficio assicurazioni il nominativo del legale fiduciario della compagnia assicurativa almeno 45 (quarantacinque) giorni lavorativi prima dell’udienza. Il Broker si impegna a inviare, tutte le informazioni riguardanti le cause di cui al comma precedente, fino alla loro definizione con la trasmissione della sentenza.
Il Broker, nel caso di sinistri attivi collegati alle polizze dell’Amministrazione Comunale attende a tutte le attività di carattere tecnico necessarie per la definizione dell’istruttoria, e si attiva al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, il risarcimento. Per eventuali risarcimenti, offerti per somme inferiori al danno richiesto o documentato dai competenti uffici comunali, sarà cura del Broker produrre gli elementi necessari a giustificare la differenza, allegando un proprio parere di congruità non vincolante per l’Ente.
Il Broker provvede all’aggiornamento costante delle statistiche sinistri relative ad ogni polizza assicurativa, da inoltrare all’Ente almeno semestralmente, contenente il numero dei sinistri aperti (e per ognuno la relativa descrizione), l’ammontare delle liquidazioni effettuate, i sinistri riservati, i sinistri senza seguito, nonché l’andamento della sinistrosità e lo stato dei sinistri aperti.
Il Broker provvede alla formulazione annuale dell’intero programma assicurativo dell’Ente in un’ottica di razionalizzazione delle coperture assicurative e di contenimento dei costi, consistente nella proposta operativa di ottimizzazione dei livelli di protezione dell’Ente, basata sulla valutazione economica e gestionale della situazione dell’Ente (emergente dalle statistiche sinistri). Tale programma dovrà essere presentato attraverso relazione dettagliata entro 30 giorni dall’inizio del servizio ed entro il mese di marzo successivo.
Tutta l’istruttoria per la gestione dei sinistri attivi collegati alle polizze (dalla denuncia alla definizione) dovrà essere dovrà essere gestita in forma telematica, sia da parte dell’Ufficio incaricato delle Assicurazioni, che da parte del Broker.
7. Valutazione Patrimonio Immobiliare e Mobiliare
Il Broker, produrrà una stima del valore a nuovo e del valore allo stato d’uso del Patrimonio Immobiliare dell’Amministrazione entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno per tutta la durata del Contratto, al fine di stabilire una base per una corretta copertura assicurativa e creare una base di dati affidabile per un aggiornamento dell’inventario dei beni e dei valori a loro correlati.
8. Colpa Grave
Il Broker dovrà intermediare, a favore degli Amministratori e dei Dipendenti dell’Amministrazione Comunale, programmi assicurativi su adesione volontaria e distinti da quelli dell’Amministrazione stessa, per tutelare tali soggetti nello svolgimento della propria attività professionale.
Il Broker gestisce tale attività con strumenti interoperabili che consentano la totale autonomia nella condivisione delle informazioni e della stipula della polizza di cui al comma precedente.
9. Corsi di formazione
Supporto formativo al personale dell’Amministrazione Comunale che collabora alla gestione dei contratti assicurativi con adeguato piano di aggiornamento a cadenza almeno annuale di n.1 (un) corso di formazione della durata di una mezza giornata in aula con docente.
10. Gestione informatica
Il Broker è tenuto a fornire adeguati strumenti informatici per la gestione automatizzata dei contratti assicurativi e dei sinistri e su richiesta dell’Amministrazione comunale provvedere ad adeguarne la funzionalità in base alle specifiche necessità anche in corso di esecuzione del contratto.
Il Broker affidatario del servizio dovrà assicurare, a proprie cure e spese, il riversamento sul proprio sistema informatico (prelevandole dal Broker uscente) delle pratiche di sinistro già aperte sulle polizze assicurative attive e pregresse in data antecedente all’inizio del servizio di cui al presente capitolato, garantendo la continuità del servizio.
Tutta la documentazione riguardante i contratti assicurativi ed i sinistri dovrà essere gestita in forma telematica per consentire all’Ufficio incaricato delle Assicurazioni di monitorare lo stato di avanzamento della singola pratica.
La banca dati, alla scadenza del presente servizio, rimarrà di proprietà dell’Ente senza costi aggiuntivi.
Il Broker non assumerà nell’espletamento dell’incarico alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli Uffici dell’Amministrazione, né potrà impegnare l’Amministrazione stessa.
Art. 3) Durata dell’appalto
Il presente appalto ha durata di anni 4 (quattro), a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data di consegna del servizio in via d’urgenza effettuata prima della stipula del contratto risultante da apposito atto.
Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 il Contratto potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso di cui agli artt. 108 e 109 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., il Broker
in carica si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale al fine di consentire l’espletamento delle procedure di gara per l’individuazione del nuovo contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, e comunque fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio.
Art. 4) Corrispettivo del servizio - Provvigioni
L’affidamento del servizio in oggetto non comporta a carico dell’Amministrazione Comunale alcun onere finanziario, diretto, né presente, né futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro in esecuzione del servizio in quanto il Broker sarà remunerato, come consuetudine di mercato, per tramite delle compagnie assicurative con le quali l’Amministrazione Comunale sottoscrive coperture ricadenti nel portafoglio assicurativo.
Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui il Comune di Assisi non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione ovvero in caso di gara deserta.
In caso di passaggio del servizio di Xxxxxxxxxxx da un Broker ad un altro, ai contratti assicurativi in corso od in fase di stipulazione si applicheranno le norme del vigente Codice deontologico di autoregolamentazione approvato dall’Assemblea dell’Associazione di Categoria Brokers di Assicurazione e riassicurazione (A.I.B.A.), salvo diverso accordo tra gli stessi Brokers, senza alcuna responsabilità in capo all’amministrazione comunale.
La remunerazione viene calcolata applicando le percentuali di provvigione utilizzate per le coperture assicurative in corso nella misura del 10% (dieci percento) per tutte le polizze, ad eccezione della polizza RCA per la quale la percentuale di provvigione è pari al 5% (cinque percento).
Tale provvigione troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del piazzamento di contratti esistenti, successivamente alla scadenza del loro termine naturale o all’eventuale risoluzione anticipata degli stessi
La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalla Società di assicurazione per la stipula dei contratti assicurativi.
Il Broker non potrà esigere dalle Società di assicurazione un compenso maggiore rispetto a quanto offerto nella presente gara.
Al fine di garantire trasparenza l’importo delle provvigioni dovrà essere sempre espressamente indicato in ogni procedura di gara per l’affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportato nel testo contrattuale.
Sarà onere del broker predisporre adeguata “clausola broker” da inserire nelle bozze dei capitolati di polizza e nei successivi contratti assicurativi, nella quale oltre ad indicare le percentuali di provvigione offerte siano disciplinate le modalità di liquidazione dei compensi. L’Amministrazione Comunale non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti circa il riconoscimento delle commissioni da parte delle Società di assicurazione.
Il valore stimato dell’appalto a base di gara per la durata di quattro anni è di € 96.955,20 ed è stato calcolato applicando ai premi annui imponibili l’aliquota massima del 5% per RCA e l’aliquota massima del 10% per rami diversi da RCA, moltiplicato per 4 anni.
Si fa presente che l’importo come sopra indicato non rappresenta un costo diretto sostenuto dall’Amministrazione rientrando già nell’ammontare dei premi assicurativi corrisposti per i servizi assicurativi dell’Amministrazione. Tale stima è stata effettuata ai soli fini degli adempimenti di legge ovvero del versamento dovuto all’Anac e per la determinazione della cauzione definitiva.
Art.5) – Criterio di aggiudicazione
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito Codice). L’intera procedura si svolgerà con modalità telematica ai sensi dell’art. 40 del Codice, secondo le regole indicate nell’allegato Disciplinare telematico.
Art. 6) Situazione assicurativa
Le coperture assicurative del Comune di Assisi attualmente operanti con scadenza al 30.06.2020 sono le seguenti:
- Polizza RCG Premio imponibile annuo € 186.500,00
- Polizza Elettronica Premio imponibile annuo € 500,00
- Polizza Furto Premio imponibile annuo € 1.200,00
- Polizza Incendio Premio imponibile annuo € 29.200,00
- Polizza Infortuni Premio imponibile annuo € 6.000,00
- Polizza RCA Libro matricola Premio imponibile annuo € 13.100,00
- Polizza Kasko Premio imponibile annuo € 200,00
- Polizza Tutela Premio imponibile annuo € 12.238,00
I premi annui sopra indicati non sono comprensivi di eventuali regolazioni premio e delle franchigie.
Art. 7) Pagamento del premio assicurativo
Il pagamento dei premi assicurativi, a partire dalla sottoscrizione del contratto di appalto, verrà effettuato dall’Ente al Broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. A tale scopo quest’ultimo deve trasmettere al Comune di Assisi i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 45 giorni prima della scadenza indicata nella relativa polizza. Il versamento del premio nelle mani del Broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell’art. 1901 del Codice civile. Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per il Comune di Assisi. Non saranno imputabili all’Ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie assicuratrici effettuati dal broker.
Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicurativa entro i termini indicati nelle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale sospensione della garanzia assicurativa.
Il Broker si impegna a trasmettere all’Amministrazione le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate nelle 24 ore successive all’avvenuto pagamento.
Si applicano in ogni caso le norme di cui all’art. 118 del d.lgs. n. 209/2005 e del regolamento Isvap n. 5 del 16.10.2006.
Art. 8) Tracciabilità dei flussi finanziari
Il Broker aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.
A tal fine, a pena della nullità assoluta del futuro contratto, dovrà comunicare all’Ente, per le
transazioni derivanti dal presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati comunicati.
Art. 9) Garanzia fidejussoria
Il Broker affidatario, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà presentare una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3, pari al 10% dell’importo contrattuale a garanzia dell’esatta osservanza delle clausole contrattuali o dell’eventuale risarcimento dei danni a causa di inadempimento. Resta salvo per l’Amministrazione comunale ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
Essa dovrà avere validità per tutta la durata contrattuale e verrà trattenuta fino all’ultimazione del servizio e comunque finché non sia stata eliminata ogni eventuale eccezione e definita qualsiasi controversia, anche dopo la scadenza del Contratto, e deve essere prorogabile qualora l’operato fosse protratto oltre il periodo di affidamento del Servizio.
La costituzione della cauzione potrà avvenire mediante fidejussione bancaria o assicurativa, con primario istituto bancario o assicurativo e dovrà prevedere la sua operatività entro quindici (15) giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione comunale e la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La mancata costituzione della cauzione definitiva nei termini richiesti determina la revoca dell’affidamento.
Qualora la garanzia fideiussoria debba essere parzialmente o totalmente escussa dall’Amministrazione Comunale per le eventuali decurtazioni delle penali, il Broker è tenuto al reintegro della stessa entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dall’avvenuta escussione. In caso di mancato reintegro l’Amministrazione Comunale, previa messa in mora del Broker in questione, ha la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto.
Art. 10) Garanzia assicurativa
Il Broker affidatario assume ogni responsabilità per infortuni e danni, a persone e cose, arrecati all'Ente o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto il suddetto Ente da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi.
È obbligo del Broker stipulare specifica polizza assicurativa R.C. Professionale, con esclusivo riferimento all’oggetto del presente contratto, con massimale non inferiore a € Duemilioni/00 (€. 2.000.000/00), così come prevista dal D.Lgs. n. 209/2005 e con validità non inferiore alla durata del contratto, comunicandone ogni eventuale successiva variazione.
In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Xxxxxx potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC Professionale, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche i servizi previsti dal presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale non è inferiore ad € Duemilioni/00 (€. 2.000.000/00).
Il costo della suddetta polizza è da ritenersi compreso nell’importo contrattuale, pertanto ogni onere ad essa relativo deve essere considerato a carico del Broker.
In ogni caso per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni l'Ente potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti del Broker o sulla garanzia definitiva.
La regolare costituzione della presente polizza assicurativa dovrà essere documentata dal Broker prima della stipula de contratto e comunque prima dell’inizio della prestazione.
Art. 11) Rischi da interferenze
Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenza. Le parti garantiranno in ogni caso l’attività di cooperazione e coordinamento fra datori di lavoro in conformità a quanto previsto dal comma anzidetto.
L’importo degli oneri e costi della sicurezza è stimato pari a euro zero.
Art. 12) Obblighi del Broker
Tutti i documenti e la corrispondenza formale dovranno essere resi in formato elettronico firmato digitalmente, anche quelli provenienti dalle compagnie assicurative.
Il Broker aggiudicatario dovrà coordinarsi con il Broker uscente al fine di acquisire tutte le notizie necessarie ed utili per il subentro nell’incarico di consulenza e Xxxxxxxxxxx assicurativo.
Il Broker, dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione, si impegna ad assicurare la gestione completa: del programma assicurativo dell’Amministrazione Comunale, dei sinistri (attivi, passivi e attivi a risarcimento diretto) e dei sinistri pregressi non ancora definiti, garantendo, in via autonoma, la definizione dei rapporti con il Broker uscente.
Il Broker aggiudicatario dovrà garantire la fattibilità delle sue proposte in ogni fase e la loro completezza in riferimento ai rischi connessi all’attività dell’Ente, mentre quest’ultimo rimarrà sollevato dall’obbligo di accettare in tutto od in parte le predette proposte.
Il Broker si impegna ad eseguire l’incarico secondo i contenuti del presente Capitolato e dell’offerta del Servizio presentata in sede di Gara con diligenza e nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione Comunale e non dovrà essere vincolato con impresa di assicurazione da impegni di sorta.
Il Broker deve garantire la trasparenza nei rapporti con le compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi e mettere a disposizione dell’Amministrazione Comunale ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.
Il Broker non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell’Amministrazione Comunale, né potrà impegnare in alcun modo l’Amministrazione Comunale stessa se non autorizzato preventivamente.
Il Broker non deve sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l’Amministrazione Comunale senza la preventiva esplicita autorizzazione della stessa, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Amministrazione Comunale.
Il Broker espleterà il Servizio senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione comunale, con impiego di mezzi e risorse proprie e con attività svolte nella propria sede e sarà presente nella sede dell’Amministrazione Comunale ogni qualvolta l’Amministrazione Comunale ne ravvisasse la necessità. Dovrà quindi mettere a disposizione dell’Amministrazione Comunale la propria struttura tecnico-organizzativa.
Al termine del contratto, il Broker ha l’obbligo di mettere nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale relativamente all’esecuzione del presente contratto, tutti gli archivi informatici in un formato standard, interoperabile ed aperto.
Art. 13) Referente del broker
Il Broker dovrà indicare con chiarezza il proprio domicilio al quale l'Ente potrà inviare tutte le comunicazioni inerenti il presente appalto, nonché il proprio indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) e l'indirizzo di posta elettronica, nonché il numero di fax, ove non l’abbia già fatto in sede di procedura di affidamento.
Il Broker dovrà trasmettere via e-mail o via PEC il nominativo, l’indirizzo di posta elettronica (e-mail), il numero di telefono e il numero di fax dedicati del Referente, unico interlocutore per l’Amministrazione Comunale per tutta la durata del Contratto, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione ovvero con preavviso scritto di 5 (cinque) giorni naturali consecutivi in caso di sostituzione del Referente del Servizio o di variazione dei dati dello stesso nel corso del Contratto.
Il Referente del Servizio, di adeguata professionalità ed esperienza lavorativa, deve essere iscritto al RUI.
Il Referente del Servizio dovrà essere autorizzato, dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione, ad accogliere qualsiasi richiesta e/o segnalazione da parte dell’Amministrazione Comunale inerente il Servizio oggetto del presente appalto e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato
Art. 14) Inadempienze contrattuali - Responsabilità del broker
Il Comune di Assisi ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell’incarico, nei termini previsti dal D.Lgs. n. 209/2005 e Regolamento isvap n. 5 del 16.10.2006 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker.
Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare all’amministrazione appaltante.
Il Broker è altresì responsabile, qualora non segnali tempestivamente o non dimostri di aver esperito ogni azione alla modificazione, delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi rappresentativi del Comune di Assisi, e dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.
Il broker risponde inoltre dei danni causati dopo la scadenza del servizio di cui al presente capitolato purché derivanti da comportamenti o negligenze riscontrate durante la vigenza dello stesso.
Gli inadempimenti e le inefficienze nello svolgimento del servizio, nonché l’inosservanza degli impegni e delle condizioni stabiliti dal presente contratto, saranno contestati per iscritto al Broker che dovrà far pervenire le sue contro deduzioni entro 7 (sette) giorni successivi al ricevimento della comunicazione, fermo restando l’obbligo per lo stesso di sanare immediatamente tale inadempimento.
Decorso tale termine il Comune di Assisi ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere all’applicazione di una penale forfettaria di € 100,00 (cento) per ogni servizio non svolto secondo le indicazioni impartite dall’Ente stesso.
Art. 15) Risoluzione del contratto
Nel caso in cui il broker risultasse gravemente inadempiente nella prestazione del servizio, sarà facoltà del Comune di Assisi risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile e successive modifiche e/o integrazioni, previo invio di raccomandata a.r. o Pec. La risoluzione avrà effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data della comunicazione di notifica, fatto salvo il risarcimento del danno.
Per infrazioni di particolare gravità che comportino l’interruzione del Servizio, l’Amministrazione Comunale potrà procedere alla risoluzione del Contratto con apposito atto motivato ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile e successive modifiche e/o integrazioni.
Il servizio cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l’iscrizione al registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui al D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i..
La risoluzione del Contratto avverrà di diritto nel caso di fallimento del Broker ai sensi dell’art.81 del Regio Decreto del 16 marzo 1942 n.267 e successive modifiche e/o integrazioni.
Art. 16) Recesso
E’ facoltà del comune recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento della sua esecuzione qualora non fosse garantito il pieno rispetto di tutte le condizioni stabilite con il presente capitolato, mediante preavviso di almeno trenta giorni consecutivi, da comunicare al broker mediante raccomandata a.r o Pec.
Le parti convengono, inoltre, che per giusta causa il Comune di Assisi potrà recedere dal contratto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per ragioni di pubblico interesse o dettate da sopravvenute disposizioni normative in materia di enti locali, fallimento o applicazione delle procedure concorsuali al broker, perdita dei requisiti richiesti in sede di gara e di quelli per contrarre con la pubblica amministrazione, revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di brokeraggio, ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.
Dalla data di efficacia del recesso, il broker dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall’Amministrazione.
In caso di recesso il broker ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del C.c.
Art. 17) Subappalto e cessione del contratto
Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto.
Verificandosi l’ipotesi del comma precedente, il contratto è risolto di diritto.
Art. 18) Trattamento dati personali
Il Comune di Assisi è titolare del trattamento dei dati personali.
Il Broker è tenuto al rispetto delle norme che regolano la riservatezza dei dati personali, in osservanza al Regolamento UE 679/16. La finalità del trattamento è l’"Affidamento del servizio
di brokeraggio assicurativo del Comune di Assisi ".
Ogni trattamento di dati personali e dati sensibili deve avvenire, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/16 e nel primario rispetto dei principi di ordine generale. In particolare, per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile esterno del trattamento deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti:
- i dati devono essere trattati secondo il principio di liceità; secondo il principio fondamentale di correttezza, il quale deve ispirare chiunque tratti qualcosa che appartiene alla sfera altrui.
- i dati devono, inoltre, essere trattati soltanto in relazione all’attività che viene svolta con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- i dati devono essere conservati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.
Il Broker deve sottoporre il personale impiegato ai corsi previsti dalla sopracitata normativa e deve formalmente incaricare lo stesso del trattamento dei dati personali relativi agli utenti con cui vengono a contatto; non potrà comunicare a terzi i dati in suo possesso; dovrà adottare misure adeguate e idonee atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dalla normativa ed, in particolare:
- deve gestire il sistema informatico, nel quale risiedono i dati forniti dal Titolare attenendosi anche alle disposizioni del Titolare del trattamento in tema di sicurezza;
- deve predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza informatico idoneo a rispettare le prescrizioni del Regolamento UE 679/16, adeguandolo anche alle eventuali future norme in materia di sicurezza.
Il broker si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell’ambito dell’attività prestata e dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile esterno del trattamento dati. Il Responsabile esterno del trattamento è a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni amministrative e penali (artt. 83 e 84 del Regolamento UE 679/16).
Il Responsabile del Trattamento dati per il Comune di Assisi – Settore Istituzionale e Finanziario è la Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx mail xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx.xx.
Il DPO (Responsabile Protezione Dati) ai sensi art. 37 del Regolamento UE 679/16 è Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx – mail xxx@xxxxxx.xxxxx.xx.xx
Art. 19) Foro competente
Ogni controversia che possa sorgere relativamente alla esecuzione o alla interpretazione del presente contratto sarà devoluta al Foro di Perugia.
E’ esclusa la competenza arbitrale.
Art. 20) – Spese contrattuali
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico del broker.
Art. 21) – Clausola anticorruzione
Ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs n. 50/2016, il Broker aggiudicatario, sarà tenuto a rilasciare apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di assenza di conflitto di interessi, impegnandosi, durante tutto il periodo di esecuzione del contratto, a segnalare senza
ritardo l’insorgere di un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che possa essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura d’appalto per la quale è stato affidato il servizio di Xxxxxxxxxxx.
Articolo 22– Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, il rapporto si intende regolato dalle norme privatistiche e pubblicistiche in materia di appalti, di intermediazione assicurativa e riassicurativa e dal Codice Civile.