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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 3, DEL D.LGS. 50/2016 S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “MAGNA GRÆCIA” DI XXXXXXXXX
XX X00000
DISCIPLINARE DI GARA
Sommario
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 7
2.3 Comunicazioni 8
3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 8
4. DURATA DELL’APPALTO E OPZIONI 10
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 10
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 14
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria 14
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 14
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE 15
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e consorzi stabili 16
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 21
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 21
15. CONTENUTO DELLA BUSTA ELETTRONICA AMMINISTRATIVA 27
15.1 Domanda di partecipazione 28
15.2 Documento di gara unico europeo 30
15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo 32
16. CONTENUTO DELLA BUSTA ELETTRONICA OFFERTA TECNICA 36
17. CONTENUTO DELLA BUSTA ELETTRONICA “OFFERTA ECONOMICA” 37
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 39
18.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 39
18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica 41
18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica 43
18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi 43
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE 44
20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 44
21. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 45
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 46
23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 46
24. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 47
24.1 Documenti per la stipula 49
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 53
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 53
DISCIPLINARE DI GARA
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 3, DEL D.LGS. 50/2016 S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “MAGNA GRÆCIA” DI CATANZARO
ID G00203
1. PREMESSE
Con determina a contrarre n. 1737 del 20/12/2021, questa Amministrazione ha indetto una procedura aperta sopra soglia, per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del Servizio di somministrazione di lavoro, di cui agli artt. 30 e seguenti del d. lgs. n. 81/2015.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Alla presente procedura si applica l’art. 133, comma 8, del d.lgs. 50/2016 se s.m.i.
Il luogo di svolgimento del servizio è la sede dell’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro- località Germaneto di Catanzaro [codice NUTS ITF63] - CIG 905462943A
Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx.
1.1. La piattaforma
La presente procedura si svolgerà esclusivamente con le modalità telematiche (in conformità a quanto disposto dall’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.) mediante la piattaforma di e-procurement “Appalti & Contratti” (di seguito denominata Piattaforma), previa registrazione presso l’area riservata alla gara in oggetto, all’indirizzo: xxxxx://xxxxx.xxxx.xxxxxx.xx/XxxxxxxXxxxxxx/, ottenendo così le credenziali di accesso (account) per inviare la documentazione richiesta dal presente Disciplinare, firmata digitalmente ove richiesto, nonché per poter scaricare integralmente la documentazione sia amministrativa che tecnica ed economica relativa alla gara in oggetto.
Si invitano gli operatori economici a prendere visione del manuale di utilizzo e di presentazione delle offerte telematiche disponibile nella sezione “istruzioni e manuali” della Piattaforma disponibile all’indirizzo seguente, da ritenersi quale parte integrante del presente Disciplinare:
xxxxx://xxxxx.xxxx.xxxxxx.xx/XxxxxxxXxxxxxx/xx/xxxxxx_xxx_xxxxxxxxxx.xx
Per l’utilizzo della modalità telematica sarà necessario:
• il possesso della firma digitale valida da parte del soggetto che sottoscriverà la documentazione
amministrativa, l’offerta tecnica ed economica;
• il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC);
• il possesso di una casella di posta elettronica (mail)
• registrarsi alla Piattaforma raggiungibile all’indirizzo: xxxxx://xxxxx.xxxx.xxxxxx.xx/XxxxxxxXxxxxxx al
fine di ottenere una username e una password di accesso all'area riservata dell'operatore economico;
• accedere, una volta ottenute le credenziali di accesso alla Piattaforma, all'area riservata e selezionare nella sezione “Gare e procedure in corso” la procedura di gara a cui si vorrà partecipare e la voce "presenta offerta".
Nel caso in cui partecipino alla procedura in oggetto Raggruppamenti temporanei di imprese sarà necessario che sia iscritta al portale almeno l’impresa capogruppo fermo restando che sia l’impresa mandataria che l’/le impresa/e mandante/i dovrà/dovranno inserire negli appositi campi il codice fiscale e l’indirizzo PEC.
La registrazione sarà valida anche per le successive partecipazioni alle procedure bandite da questa Amministrazione.
La Piattaforma è un sistema telematico di negoziazione conforme alle regole stabilite dal D.lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Codice.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Stazione Appaltante ed il Gestore della Piattaforma non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) della Piattaforma, e i terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento della Piattaforma.
Si precisa, che per ogni file caricato il sistema evidenzia lo spazio complessivo occupato per la busta che non deve eccedere il limite prestabilito ed evidenziato. Nel caso fosse necessario l’invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l’area comunicazioni della Piattaforma, ciascun Operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 5.120 KB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l’invio di più comunicazioni.
È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire alla Stazione Appaltante tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara, pena l’esclusione dalla procedura.
Ogni operazione effettuata attraverso la Piattaforma:
1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a sistema;
2. si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.
Il tempo della Piattaforma è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso la Piattaforma medesima e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del sistema. In particolare, il tempo della Piattaforma è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi).
Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati alla Piattaforma e alle relative operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno
divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.
Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del D. Lgs. n. 82/2005.
Tutti gli utenti con l’utilizzazione del Sistema esonerano la Stazione Appaltante ed il Gestore della Piattaforma da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema medesimo. Ove possibile la Stazione Appaltante ed il Gestore della Piattaforma comunicheranno anticipatamente agli utenti del sistema gli interventi di manutenzione sul sistema stesso. Gli utenti della Piattaforma, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l’accesso utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l’effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.
Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell’offerta, sarà necessario inviare una comunicazione via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxx.xxxxx.xx, recando in oggetto “Richiesta assistenza su CIG 905462943A”, e riportando nel corpo del messaggio i dati identificativi dell’impresa e le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara.
Per i soli Operatori Economici stranieri: qualora vi siano problemi di interoperabilità tra i sistemi di posta elettronica in dotazione e la Posta Elettronica Certificata (PEC) utilizzata dalla stazione appaltante, in sostituzione della PEC e per tutto ciò che attiene la presente procedura potrà essere utilizzato l’indirizzo: xxxxxxxxxx@xxxx.xxxxx.xx.
Registrazione: per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell’offerta e non in quella della semplice registrazione.
La registrazione alla Piattaforma deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo. All’esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta sono rilasciate una user id e una password (d’ora innanzi, nel loro insieme, anche “account”). L’account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale). Il titolare dell’account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio alla Piattaforma, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi.
L’account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente all’account all’interno della Piattaforma si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo della Piattaforma e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e delle istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel profilo committente della Stazione Appaltante o le comunicazioni attraverso la Piattaforma.
In caso di violazione delle regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell’operatore economico, l’operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
Progetto ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, costiituito dai seguenti documenti: Capitolato Tecnico;
Bando di gara;
Disciplinare di gara ed i suoi allegati: Allegato 1 – Domanda di partecipazione Allegato 2 – DGUE;
Allegato 3 - Dichiarazione integrativa al DGUE;
Allegato 4 – Dichiarazione ex art 80 dai soggetti di cui al comma 3; Allegato 5 – Dichiarazione di avvalimento
Allegato 6 – Relazione offerta tecnica criteri discrezionali Allegato 7 – Scheda di offerta tecnica – criteri tabellari Allegato 8 – Scheda di offerta economica
Allegato 9 – Codice di comportamento Allegato 10 – Schema di contratto;
La documentazione di gara, in formato elettronico - scaricabile, è disponibile sui siti internet: xxxxx://xxxxx.xxxx.xxxxxx.xx/XxxxxxxXxxxxxx/xx/xxxxxxxx.xx e xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx- di-gara
La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l’accettazione
della documentazione di gara nonché delle norme di legge e regolamenti in materia.
2.2 CHIARIMENTI
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare, esclusivamente, mediante la piattaforma telematica utilizzando le funzionalità descritte nel manuale Guida alla presentazione di offerte telematiche scaricabile dal sito internet: xxxxx://xxxxx.xxxx.xxxxxx.xx/XxxxxxxXxxxxxx/xx/xxxxxx_xxx_xxxxxxxxxx.xx, fino a 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, esplicitando in oggetto la dicitura “Quesito concernente la gara per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro per l’Università degli
studi Magna Græcia di Catanzaro”. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato o con modalità differenti da quelli sopra indicate.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica e saranno consultabili e scaricabili accedendo alla scheda di dettaglio della presente procedura nella sezione Comunicazioni dell’Amministrazione. Il concorrente attesterà di averne preso conoscenza e di accettarne il contenuto con la compilazione e la sottoscrizione della domanda di partecipazione. Sulla predetta piattaforma saranno, altresì, pubblicate eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Le risposte ai chiarimenti saranno rilasciate dal Responsabile della procedura di gara
2.3 COMUNICAZIONI
Anche ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’operatore economico con la registrazione alla piattaforma telematica raggiungibile tramite il sito internet: xxxxx://xxxxx.xxxx.xxxxxx.xx/XxxxxxxXxxxxxx e la presentazione dei quesiti e/o dell’offerta elegge automaticamente domicilio nel sistema ovvero nell’apposita area Comunicazioni riservate al concorrente e Comunicazioni dell’Amministrazione ad esso riservata e nelle altre sezioni della piattaforma tramite le quali vengono fornite informazioni agli utenti.
Tutte le comunicazioni tra Amministrazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante piattaforma telematica.
Eventuali problemi temporanei nell’utilizzo della piattaforma telematica dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Le modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché un frazionamento dell’appalto non offrirebbe adeguate
garanzie di funzionalità, razionalizzazione, efficiente realizzazione delle progettualità e non consentirebbe
la fruizione di benefici derivante da un’unica rendicontazione delle prestazioni che compongono l’appalto.
Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto
n. | Descrizione servizi | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo a base d’asta (IVA esclusa) |
1 | Servizio di somministrazione di lavoro | 79620000-6 | P | € 1.587.706,55 |
Valore massimo stimato dell’appalto | € 1.587.706,55 |
Il valore stimato dell’appalto è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0.
Il valore massimo stimato dell’appalto, da intendersi in ogni caso comprensivo della prestazione di tutti i servizi connessi, ha carattere presuntivo, atteso che il valore delle retribuzioni e contribuzioni sarà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente richieste dalla Stazione appaltante/Committente sulla scorta dell’effettivo fabbisogno del personale nel corso dell’esecuzione dell’accordo quadro, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio.
Tale importo, pertanto, non è in alcun modo impegnativo e vincolante per la stazione appaltante/Committente. Il suddetto valore include, altresì, la commissione di agenzia (FEE d’Agenzia), che sarà oggetto di ribasso, come meglio specificato nel seguito.
RIEPIOLOGO | Durata 36 MESI |
Costo del Lavoro Stimato | € 1.456.611,51 |
Margine di Agenzia (9%) | € 131.095,04 |
Iva sul Margine di Agenzia (22%) | € 28.840,91 |
TOTALE | € 1.616.547,46 |
TOTALE ESCLUSO IVA | € 1.587.706,55 |
Il valore complessivo massimo stimato dell’appalto sopra indicato è stato determinato sulla base della stima del valore dei singoli ordini di somministrazione che saranno attivati. Ne consegue che il valore effettivo del contratto sarà determinato ex post in ragione delle prestazioni effettivamente richieste ed eseguite dall’Agenzia aggiudicataria e non potrà, comunque, superare l’importo contrattuale.
L’importo a base d’asta riferito alla sola commissione di agenzia (FEE d’Agenzia), espressa in percentuale da applicare sul totale del costo lavoro, è stata stimata pari al 9,00% (novepercento). La stessa
percentuale è oggetto di ribasso in fase di gara, mentre il costo unitario del lavoro, per le due categorie professionali, rimanendo fisso e invariato per l’intera durata del contratto.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presenteranno un’offerta per la “Commissione di Agenzia” (FEE d’Agenzia) superiore rispetto al valore posto come base d’asta (9,00%).
L’appalto è finanziato con fondi di Ateneo
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
4.1 DURATA
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, durante i quali la stazione appaltante potrà stipulare specifici contratti (Ordini di Somministrazione) con l’Agenzia per il Lavoro risultata aggiudicataria dell’Appalto. Resta fermo che, in ogni caso, a prescindere dalla data di perfezionamento del singolo contratto di somministrazione, dalla data di scadenza del presente contratto (eventualmente prorogato) ogni singolo rapporto lavorativo di somministrazione, qualora ancora in essere, sarà valido fino alla naturale scadenza dello stesso, definita nei singoli Ordini di somministrazione.
4.2 OPZIONI E RINNOVI
Nel caso in cui, alla scadenza del contratto, il valore massimo stimato, non sia stato ancora esaurito, la durata del contratto potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi; ciò avverrà su comunicazione scritta della stazione appaltante/Committente che verrà inviata al Fornitore a mezzo PEC, con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine. In ogni caso tale proroga non comporta l’aumento del valore complessivo dell’importo dell’affidamento di cui al paragrafo 3 del presente disciplinare.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso, il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto è pari ad € 1.852.324,30 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Rimane fermo che tale importo potrà essere incrementato, fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell’art. 106 co.12 del D. Lgs. n. 50/2016.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le
prestazioni con la propria struttura.
È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice,
di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l’esecuzione
Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del Codice,
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
Con riferimento alle fattispecie di cui all’art. 80, comma 5 del Codice, si precisa che la valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall’operatore economico è rimessa alla stazione appaltante. Pertanto, gli operatori economici dovranno dichiarare nel DGUE, nonché nella dichiarazione integrativa al DGUE per quelle non espressamente previste nello stesso DGUE, tutte le fattispecie ricadenti nell’ambito di applicazione del predetto comma 5.
A tal proposito si precisa che:
✓ relativamente alle fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. a) del Codice (infrazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all’art.30, comma 3 del Codice), gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, tutte le infrazioni debitamente accertate, ivi incluse quelle da cui siano derivate sentenze di condanna (anche non definitive), nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, co. 3, del Codice, per condotte poste in essere nell’esercizio delle funzioni conferite dall’operatore economico concorrente;
✓ fermo quanto stabilito dalle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell’ANAC, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall’AGCM (Cfr. tra gli
altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell’alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti. La stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.
✓ relativamente alle fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lettere c) e c-bis) gli operatori economici,
sono tenuti a dichiarare, per tutti i soggetti di cui all’art. 80 comma 3:
- tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, emesse nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per reati anche diversi da quelli contemplati dall’art. 80, comma 1 del Codice,
- le sentenze di condanna non definitive per i reati di cui all’art. 80, comma 1, del Codice e per
quelli indicati al par. 2.2 delle Linee Guida ANAC n. 6;
- il rinvio a giudizio o le misure restrittive disposte nell’ambito di procedimenti penali pendenti,
per fattispecie di reato di cui all’art. 80, comma 1, del Codice;
- ogni altro fatto oggetto di un procedimento penale pendente che abbia attinenza con l’oggetto dell’appalto e che sia in concreto incidente, in modo negativo, sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico.
Le dichiarazioni relative ai procedimenti pendenti di cui sopra (sentenze non definitive, rinvii a giudizio o misure cautelari) devono essere rese con riferimento a tutti i procedimenti in essere al momento della presentazione dell’offerta, non operando in tal caso il limite temporale del triennio antecedente la pubblicazione del bando.
✓ relativamente alle fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-ter), indicate nelle predette Linee Guida
dell’ANAC n. 6:
- per le contestazioni di inesattezze nell’esecuzione sussiste l’obbligo dichiarativo solo se queste sono state riversate in provvedimenti sanzionatori (ad es. risoluzioni di precedenti contratti di appalto, provvedimenti di applicazione delle penali) purché riferibili al triennio antecedente la pubblicazione del bando, decorrente dalla data di adozione del provvedimento amministrativo ovvero in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza;
- nel caso di provvedimenti di applicazione delle penali, anche in ragione delle stesse Linee guida per le quali le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all’Autorità ai fini dell’iscrizione nel Casellario informatico i provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all’1 per cento dell’importo del contratto stesso, sussiste l’obbligo dichiarativo esclusivamente per penali di importo superiore all’1% del valore del contratto cui afferiscono (nell’ipotesi di contratti quadro o convenzioni l’1% del valore complessivo degli stessi, in caso di più lotti del contratto relativo a ciascun lotto).
Si precisa che non verranno tenute in considerazione e valutate dalla Stazione Appaltante contestazioni non riversate in provvedimenti sanzionatori e/o penali di importo inferiore al suddetto valore, ove comunicate.
Al ricorrere di fattispecie rilevanti, al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, gli eventuali provvedimenti di condanna, di rinvio a giudizio, di applicazione di misure cautelari, di risoluzione, di recesso, di applicazione delle penali, nonché le relative misure di self cleaning eventualmente adottate.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione
richiesta dal presente disciplinare.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b) Iscrizione alla sezione “A” dell’Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, previsto dall’art.4, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 276/2003 e ss. mm.ii, relativa alle Agenzia di somministrazione di lavoro di tipo generalista.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Per gli operatori economici stranieri la richiesta sarà effettuata direttamenteall’operatore economico.
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Non sono richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria.
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
c) Esecuzione nell’ultimo triennio di servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura per un importo complessivo non inferiore all’importo posto a base di gara pari ad € 1.587.706,55. Per servizi analoghi si intendono servizi di somministrazione di lavoro a favore
di enti pubblici o privati.
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegatoXVII, parte II, del Codice.
In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo diesecuzione; in alternativa è possibile indicare puntualmente l’ufficio dell’Amministrazione ove è possibile acquisire d’ufficio i certificati;
In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- originale o copia conforme del/dei contratto/i di appalto e della/e fattura/e quietanzata/e dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto,dell’importo e del periodo di esecuzione.
d) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: servizio somministrazione lavoro.
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’articolo 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.
L’operatore economico che non ha la possibilità di ottenere la predetta documentazione entro il termine richiesto, per causa a sé non imputabile, può presentare altri mezzi di prova idonei a dimostrare che le misure di garanzia della qualità soddisfano le norme di garanzia richieste
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE
Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a deve essere posseduto da:
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo all’iscrizione alla sezione “A” dell’Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, previsto dall’art.4, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 276/2003e ss. mm.ii.., di cui al punto 7.1 lett. b deve essere posseduto da:
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, dal consorzo o dalla consorzia che esegue la prestazione o GEIE;
b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito di capacità tecnica e professionale relativo all’elenco di servizi analoghi richiesti di cui al punto
7.3 lett. c, nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.
Il requisito di capacità tecnica e professionale relativo al possesso della certificazione di qualità di cui al punto 7.3 lett. d), nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, deve essere posseduto sia dalla mandataria e sia dalle mandanti.
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPORESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito relativo all’iscrizione alla sezione “A” dell’Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, previsto dall’art.4, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 276/2003e ss. mm.ii., di cui al punto 7.1 lett. b deve essere posseduto dal consorzio nel caso in cui lo stesso esegue in proprio la prestazione o dalle imprese consorziate indicate come esecutrici negli altri casi.
Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. c) inerente all’esecuzione di
servizi analoghi, deve essere posseduto:
a) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente
in capo al consorzio.
Il requisito relativo al ad una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 è attestato e verificato in relazione:
a) al consorzio e alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici;
b) al solo consorzio il cui ambito di certificazione del sistema gestionale include la verifica che l’erogazione dei servizi o delle forniture da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici rispettino i requisiti delle norme coperte da certificazione;
c) alle imprese consorziate indicate come esecutrici in caso di certificazioni specificamente correlate
alla attività oggetto dell’appalto.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale di cui al punto 7.3, ex art. 83, comma 1, lett. c) del Codice, anche mediante ricorso all’avvalimento.
L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all’art. 7.1.
Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità.
L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 7 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1.;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.
Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.
Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria indicati al punto 15.2.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione
alle prestazioni oggetto del contratto.
L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria subentrante indicati al punto 15.2. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle
risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO
Considerata la qualificazione del presente appalto, il subappalto non è ammesso
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base indicato nel bando, pari ad € 1.587.706,55, e precisamente di importo pari ad € 31.754,13, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.
159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali
e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del
contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci
rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso UNICREDIT Banca – Agenzia di Catanzaro, intestato all’Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro e specifica indicazione nella causale del versamento “garanzia provvisoria gara XX X00000 CIG 905462943A, Codice IBAN: XX00X0000000000000000000000. A sistema dovrà essere presentata una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stessa. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto.
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell’art. 103, comma 9 del Codice agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell’aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”.
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 secondo comma del codice
civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla piattaforma in una delle seguenti forme:
- originale informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con
firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le
modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005.
- in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’articolo 23- bis del d.lgs. n. 82/2005.
In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l’avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell’operatore economico che ha operato il versamento stesso.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui
all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti
fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:
a. tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero
dell’aggregazione di rete;
b. consorzio stabile e/o consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di
una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della
presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. SOPRALLUOGO
In considerazione dell’oggetto del presente affidamento, non è previsto alcun sopralluogo.
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera 1197 del 18 dicembre 2019 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente
dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI
DOCUMENTI DI GARA
Tutti documenti relativi alla presente procedura fino all’aggiudicazione dovranno essere inviati all’Università esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005.
L’OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all’Università, attraverso la piattaforma, entro e non oltre il termine perentorio delle
ore 18:00 del giorno 19 febbraio 2022,
pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la sua irregolarità.
L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo della piattaforma. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la Stazione Appaltante adotterà i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del d. lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento.
È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l’offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. Nel caso sia trasmessa l’offerta alla stazione appaltante, ma i termini di scadenza per la presentazione dell’offerta non siano ancora scaduti, la Piattaforma permette di annullare e ripresentare integralmente l’offerta. Si evidenzia che procedendo con questa operazione l’offerta precedente inviata verrà eliminata dal sistema, quindi, non sarà possibile recuperarne alcun dato; pertanto, qualora l’operatore economico non ne ripresenti un’altra entro i termini previsti, non potrà partecipare alla procedura. Il sistema rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico virtuale. Il recapito tempestivo dei plichi virtuali rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Con le stesse modalità e formalità entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono sostituire i plichi virtuali già presentati. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente provvedere esclusivamente alla sostituzione del plico virtuale già inoltrato.
Per l’utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte è necessario per l’Operatore Economico: a) essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e l’offerta; b) essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC); c) essere in possesso di una casella di posta elettronica non certificata; d) registrarsi alla piattaforma telematica di gara raggiungibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxx.xxxx.xxxxxx.xx/XxxxxxxXxxxxxx ottenendo così una username e una password di accesso all’area riservata dell’operatore economico; e) una volta ottenute le credenziali di accesso alla piattaforma telematica, accedere all’area riservata e dalla sezione Bandi di gara in corso selezionare la procedura di gara di interesse e selezionare la voce “presenta offerta”.
Avvertenze relative all’accesso al portale telematico: al fine di caricare in modo ottimale la documentazione sul Portale Appalti deve essere connessa una sola utenza informatica/stazione personal computer e aperto un solo browser di navigazione per volta. Al termine di ogni sessione ricordarsi di effettuare il “logout”.
In caso di raggruppamenti temporanei è necessario sia iscritto al portale almeno il capogruppo, ma è necessario che nell’apposito campo venga inserito il codice fiscale, partita Iva e quota di partecipazione di tutte le imprese raggruppate. Il caricamento sulla piattaforma delle buste telematiche A, B e C di cui al presente disciplinare, viene effettuato solo dalla mandataria ed esclusivamente a quest’ultima perverranno sulla propria area riservata, le eventuali comunicazioni relative alla gara.
Il dichiarante allega copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l’Università potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta dell’Università sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
La partecipazione alla gara implica integrale e incondizionata presa visione ed accettazione di tutta la documentazione di gara, ivi comprese le modalità operativa e le procedure operative presenti sulla piattaforma xxxxx://xxxxx.xxxx.xxxxxx.xx/XxxxxxxXxxxxxx
L’OFFERTA è composta dalle seguenti buste telematiche:
A – Documentazione amministrativa; B – Offerta tecnica;
C – Offerta economica,
La piattaforma telematica prevede, pertanto, il caricamento delle seguenti buste telematiche:
Busta telematica A – Documentazione amministrativa; Busta telematica B – Offerta tecnica;
Busta telematica C – Offerta economica
Il Concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi previste sulla base delle regole indicate nella seguente tabella:
Documentazione amministrativa | |
Documento | Sezione |
Domanda di partecipazione | Domanda di partecipazione alla gara |
Garanzia provvisoria, impegno e certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia | Garanzia provvisoria e documentazione a corredo |
Documento attestante il pagamento del contributo ANAC | Documento attestante il pagamento del contributo ANAC |
Codice di Comportamento | Codice di Comportamento |
DGUE concorrente | DGUE - Documento di gara unico europeo concorrente |
Dichiarazione integrativa al DGUE | Dichiarazione integrativa al DGUE |
Procura (eventuale) | Eventuali procure |
Dichiarazione ex art. 80 del Codice dai soggetti di cui al comma 3 (eventuale) | Dichiarazione ex art. 80 del Codice dai soggetti di cui al comma 3 |
Documentazione Avvalimento (eventuale) | Documentazione avvalimento |
DGUE dell’ausiliaria (eventuale) | DGUE ausiliaria |
Dichiarazione integrativa dell’ausiliari (eventuale) | documentazione relativa all'avvalimento |
Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario (eventuale) | atti relativi a R.T.I. o Consorzi |
F24 attestante il pagamento del bollo | Comprova imposta di bollo |
PASSOE | PASSOE |
Documentazione in caso di fallimento e concordato preventivo (eventuale) | Documentazione in caso di fallimento e concordato preventivo |
Offerta tecnica | |
Documento | Sezione |
Relazione tecnica | Relazione tecnica |
Scheda Tecnica criteri tabellari | Scheda Tecnica criteri tabellari |
Offerta economica | |
Documento | Sezione |
Offerta economica | Scheda – Componente economica |
Giustificativi offerta (eventuale) | giustificativi |
Tutta la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e quella economica devono essere in lingua italiana o, se redatte in lingua straniera, devono essere corredate da traduzione giurata in lingua italiana.
La presentazione dell’offerta dovrà avvenire attraverso l’esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l’offerta si compone (ossia: Documentazione Amministrativa, offerta tecnica, offerta economica).
Il caricamento sulla piattaforma di tutti i file che compongono l’offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l’invio dell’offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.
Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati nella piattaforma e quelli riportati nella documentazione prodotta in offerta.
È sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell’offerta guidata dalla piattaforma, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione dell’offerta.
Il Sistema utilizzato dall’Università adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima.
La presentazione dell’ offerta mediante la piattaforma è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Università ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’ offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera l’Università e il Gestore del
Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o
interruzioni di funzionamento del Sistema. L’Università si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti
che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema. Si precisa inoltre che:
- l’OFFERTA presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell’offerta, chi ha presentato un’offerta potrà ritirarla; un’offerta ritirata equivarrà ad un’offerta non presentata;
- il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine di presentazione delle offerte, nonché offerte incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.
Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’offerta, a pena di esclusione, i documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell’offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura.
Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell’offerta.
Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell’OFFERTA indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l’istanza di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Le dichiarazioni seguenti:
Allegato 1 – Domanda di partecipazione Allegato 2 – DGUE;
Allegato 3 - Dichiarazione integrativa al DGUE;
Allegato 4 – Dichiarazione ex art 80 dai soggetti di cui al comma 3; Allegato 5 – Dichiarazione di avvalimento
Allegato 6 – Relazione offerta tecnica criteri discrezionali Allegato 7 – Scheda di offerta tecnica – criteri tabellari Allegato 8 – Scheda di offerta economica
devono essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all’indirizzo internet
xxxxx://xxxxx.xxxx.xxxxxx.xx/XxxxxxxXxxxxxx/xx/xxxxxx_xxxxx_xxxxx.xx
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione.
Saranno escluse le offerte plurime, condizionate o alternative.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili,
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire quanto richiesto, pena l’esclusione dalla gara.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA ELETTRONICA AMMINISTRATIVA
Nella busta telematica “A – Documentazione amministrativa” deve essere inserita, attraverso la
Piattaforma, la seguente documentazione:
1. Domanda di partecipazione;
2. Documento di gara unico europeo (DGUE);
3. Dichiarazione Integrativa al DGUE;
4. PASSOE;
5. Garanzia provvisoria e impegno;
6. Contributo ANAC;
7. F24 attestante il pagamento del bollo;
8. Codice di comportamento;
ove necessario:
9. Dichiarazione ex art. 80 dai soggetti di cui al comma 3;
10. Documentazione relativa all’avvalimento (DGUE – Dich. Integr. Contratto ect.);
11. Documentazione relativa a R.T.I. o Consorzi;
12. Documenti necessari in caso di fallimento autorizzato all’esercizio provvisorio ovvero nel caso di
concordato preventivo con continuità aziendale;
13. Procura
Tutti i documenti dovranno essere caricati sul portale e sottoscritti digitalmente, qualora richiesto.
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo l’Allegato A1 Domanda di partecipazione, reperibile sulla piattaforma.
La domanda di partecipazione dovrà essere caricata a Sistema nell’apposita sezione.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa
singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio
La domanda di partecipazione è sottoscritta con firma digitale:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45,
comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di euro 16,00 dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello F24, con specifica indicazione:
- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, Xxxxx Xxxxxx, xxx. Xxxxxxxxx, 00000 Xxxxxxxxx.
- del codice ufficio o ente (campo 6: TDE);
- del codice tributo (campo 11: 456T)
- della descrizione del pagamento (campo 12: Imposta di bollo – Gara per l’affidamento del servizio
di somministrazione di lavoro per l’Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro) Il bollo è però dovuto:
- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi solo dalla mandataria capogruppo o da una mandante;
- nel caso di consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall’organo comune/mandataria o da una delle imprese indicate
come esecutrici.
In alternativa, il pagamento potrà avvenire in modalità telematica ai sensi dell’articolo 1, comma 596, della
legge n. 147 del 2013 (cosiddetto «Servizio @e.bollo»).
A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire all’Università entro il termine di presentazione dell’offerta attraverso la piattaforma nell’apposita sezione “comprova imposta di bollo” copia informatica dell’F24.
Qualora il pagamento dell’imposta di bollo sia effettuata in modalità online il concorrente dovrà allegare anche una dichiarazione con l’indicazione espressa che l’imposta pagata assolve alle finalità di partecipazione alla presente procedura
Il concorrente allega:
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE (Allegato 2), di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 secondo quanto di seguito indicato. Tra la documentazione di gara è disponibile il File XML del DGUE precompilato dalla stazione appaltante con i dati della presente procedura di gara. il concorrente potrà scaricare il documento per poi importarlo, dopo aver effettuato il collegamento al sito della Commissione Europea xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxx/xxx?xxxxxxx (servizio di compilazione e riutilizzo del DGUE). Dopo aver compilato il DGUE in tutte le parti necessarie, lo stesso andrà stampato, debitamente firmato e inserito nella busta A “Documentazione Amministrativa”. È, comunque, messo a disposizione anche il File editabile in formato word del DGUE che il concorrente potrà scaricare, compilare, stampare e firmare per poi inserirlo nella busta A “Documentazione Amministrativa”. Tra la documentazione di gara è, altresì, presente il file in formato PDF delle “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 05 gennaio 2016” elaborate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
PARTE I – INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO E SULL’AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE O ENTE AGGIUDICATORE
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
PARTE II – INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di
avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla
parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) Dichiarazione integrativa al DGUE;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la
quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
6) PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
PARTE III – MOTIVI DI ESCLUSIONE
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Con riferimento alla parte III, sezione B, si precisa che ciascun operatore economico tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, ai sensi dell’art. 80, comma 4, del Codice, come novellato dal D.L. 76/2020, convertito con modifiche dalla Legge 120/2020 tutti i provvedimenti ivi inclusi quelli non definitivi.
Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE alla normativa successiva alla adozione dello stesso, ciascun soggetto che compila il DGUE è tenuto a prestare una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti così come modificati dalla normativa sopravvenuta (si veda paragrafo 15.3.1 del presente disciplinare)
PARTE IV – CRITERI DI SELEZIONE
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente
la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all’idoneità professionale di cui
paragrafo 7.1 del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 7.2 del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 7.3 del presente disciplinare. (in tale riquadro l’operatore economico dovrà riportare l’elenco dei servizi analoghi esperiti negli ultimi 5 anni indicando il fruitore del servizio, il periodo in cui il servizio è stato svolto e l’importo);
d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al paragrafo 7.3 del presente disciplinare.
PARTE VI – DICHIARAZIONI FINALI
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa,
ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
15.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:
1. fino all’aggiornamento del DGUE alla normativa attualmente vigente, dichiara espressamente di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 5, lett. c-bis,) c-ter) e c- quater), f- bis) e f-ter) del Codice. Si fa presente che le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lettere c-bis) e c-ter) sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 dell’A.N.A.C., salve le modifiche apportate dalla normativa successiva alla loro adozione; al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self-cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di risoluzione al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione);
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
3. in caso di Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. c), ove il consorzio, al fine di soddisfare i requisiti tecnico professionali e/o economico finanziari, ricorra ai requisiti delle proprie consorziate non indicate quali esecutrici, indica la ragione sociale delle consorziate, la tipologia del requisito cui fa ricorso e la relativa misura;
4. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta.
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dall’Università, accessibile al link: xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx/0000/00/xxx-xxxxxx- comportamento.pdf e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
6. dichiara l'eventuale presenza o assenza di qualsiasi relazione di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti contraenti/destinatari/interessati al procedimento in argomento e i dirigenti e i dipendenti dell'Università di Catanzaro;
7. di aver preso esatta cognizione della natura del servizio oggetto dell’appalto e di tutte le circostanza generali e particolari che possono influire sull’esecuzione del servizio e degli interventi, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni del lavoro, di previdenza e assistenza, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire per lievitazione dei prezzi durante l’esecuzione,
e la rinuncia a qualsiasi azione o eccezione in merito, avendo tenuto conto di tutto ciò nella determinazione della propria offerta, che si ritiene remunerativa, e dei modi e tempi di esecuzione del servizio e degli interventi prospettati;
8. dichiara di conoscere e accettare espressamente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara e di impegnarsi a garantire il servizio alle condizioni, clausole e modalità di cui all’intera documentazione di gara;
9. accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del
contratto;
10. dichiara il possesso dei requisiti di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, ai fini della
riduzione della garanzia provvisoria;
11. di non trovarsi nella condizione di cui al comma 16-ter dell’articolo 53 del D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i. o di non essere incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;
12. in caso di RTI/Consorzi ordinari/GEIE da costituire, si impegna, in caso di aggiudicazione, a costituire RTI/Consorzio/GEIE conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48, co. 8, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria, che stipulerà il Contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
13. in caso di RTI/Consorzi ordinari/GEIE/Aggregazioni di rete, indica la ripartizione delle
prestazioni contrattuali che ciascuna impresa facente parte dell’operatore economico assume;
14. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:
si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
15. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA
…………………; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
16. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara
oppure
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
17. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui
all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
18. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di
non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 18, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
15.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega, tramite il sistema, nella sezione documentazione amministrativa:
19. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;
20. Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un
fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi
dell’art. 93, comma 7 del Codice
21. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
22. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC.
23. F24 a comprova dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo.
15.3.2 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali
operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo di potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.2 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA ELETTRONICA OFFERTA TECNICA
Il concorrente deve, a pena di esclusione dalla gara, fare pervenire all’Università, attraverso il sistema,
un’OFFERTA TECNICA composta dai seguenti documenti che di essa sono parti essenziale:
1) Relazione Tecnica;
2) Scheda di offerta tecnica criteri tabellari;
L’offerta tecnica come sopra costituita dovrà essere prodotta secondo le seguenti modalità:
A. invio, attraverso l’inserimento a Sistema (nell’apposita Sezione “Scheda offerta tecnica criteri tabellari”) delle informazioni relative alle caratteristiche tecniche dei soli criteri di valutazione tabellari (T), indicati nella Tabella di cui al par. 18.1; il concorrente dovrà compilare e sottoscrivere digitalmente il modello di scheda tecnica allegato al presente disciplinare (Allegato 7);
B. invio, attraverso l’inserimento a Sistema (nell’apposita Sezione “Relazione Tecnica”), della Relazione Tecnica, anch’essa sottoscritta digitalmente, che contiene una proposta tecnico- organizzativa che illustra, con riferimento ai soli criteri di valutazione discrezionali (D) indicati nella Tabella di cui al par. 18.1, i seguenti elementi:
- B) Proposta organizzativa e team dedicato alla gestione del servizio (punti B.1 – B.2 –
B.3)
C. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 5, del Dlgs. 50/2016, qualora, nell’ambito dell’offerta tecnica, le informazioni fornite dall’offerente fossero coperte da segreto tecnico o commerciale, il concorrente dovrà produrre, allegandola all’offerta tecnica, una motivata e comprovata dichiarazione in merito, riportante altresì le parti della documentazione che dovranno essere rese non accessibili, specificando, il titolo, il paragrafo, il sotto paragrafo, la pagina, da rigo a rigo. In
mancanza della suddetta dichiarazione la stazione appaltante provvederà all’ostensione degli stessi
senza ulteriori richieste.
La Relazione Tecnica (punto B) dovrà essere redatta in forma descrittiva, non superiore a 20 pagine (solo fronte/no retro), formato A4, carattere Arial, dimensione 12, margini 2 cm su ognuno dei quattro lati del foglio, interlinea singola. Prendendo ad esempio l’allegato 6, la Relazione dovrà essere articolata in singoli capitoli, aventi per titolo il criterio di valutazione che si intende illustrare, e per paragrafi corrispondenti ai sotto-criteri relativi a ogni criterio di valutazione. Dovrà risultare esauriente per il sotto criterio che illustra e lo stesso dovrà essere illustrato sinteticamente in modo chiaro e dettagliato.
Nel caso di presentazione di una relazione composta da più di 20 pagine, la valutazione del concorrente da parte della Commissione giudicatrice sarà effettuata esclusivamente sulle prime 20 pagine e non terrà in alcun conto il contenuto delle pagine successive alla 20-esima. Nel computo delle pagine non rientrano la copertina e l’indice.
L’Offerta Tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico descrittivo e prestazionale e relativi allegati, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
Tutti gli elementi componenti l’Offerta Tecnica devono essere sottoscritti con firma digitale dal legale
rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, tutti i documenti componenti l’OFFERTA TECNICA dovranno essere
sottoscritti con le modalità indicate al punto 15.1.
L’offerta tecnica non deve recare,
⮚ pena l’esclusione, alcun riferimento al prezzo offerto, ovvero agli elementi che consentano di
desumere in tutto o in parte l’offerta economica del concorrente.
L’offerta tecnica
⮚ pena di esclusione dalla procedura di gara, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante
/procuratore dell’impresa concorrente in forma singola o del Consorzio, ovvero dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio già costituito, ovvero ancora nel caso di RTI o Consorzio da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti / procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio.
ATTENZIONE
Ciascun operatore economico, per la presentazione dell’offerta tecnica mediante la Piattaforma, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 2.048 KB per singolo file. Nel caso fosse necessario l’invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file
17. CONTENUTO DELLA BUSTA ELETTRONICA “OFFERTA ECONOMICA”
Il concorrente deve, a pena di esclusione dalla gara, fare pervenire all’Università, attraverso il sistema, un’OFFERTA ECONOMICA predisposta preferibilmente secondo il modello “Modello offerta economica” allegato al presente disciplinare di gara.
L’Offerta economica contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
a) FEE d’Agenzia da applicare al costo del lavoro orario, da esprimere in valore percentuale e con due (2) cifre decimali dopo la virgola (es. 6,55%) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Verranno prese in considerazione solo due cifre decimali dopo la virgola; pertanto, qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati, senza arrotondamento, al secondo decimale dopo la virgola (es. 6,5532% verrà troncato in 6,55%).
La mancata indicazione dei suddetti elementi è causa di esclusione e non è sanabile tramite attivazione
dell’istituto del soccorso istruttorio.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con firma digitale e con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.
Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino la percentuale della FEE d’Agenzia
posta a base d’asta.
In caso di discordanza tra le cifre e le lettere, verrà comunque preso in considerazione il ribasso percentuale più favorevole all’Università.
L’offerta dovrà essere comprensiva di ogni e qualsiasi spesa che l’Agenzia dovrà affrontare per assicurare il regolare espletamento del servizio.
I concorrenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, salvo richiesta di xxxxxxx.
Si procederà all’esclusione dalla gara qualora l’offerta economica non sia separata dalla restante documentazione (documentazione amministrativa e offerta tecnica);
Nella Busta telematica C oltre all’offerta economica, composta dai documenti di cui al presente paragrafo,
non devono essere inseriti altri documenti.
- a pena di esclusione dalla procedura di gara, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa concorrente in forma singola o del Consorzio, ovvero dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio già costituito, ovvero ancora nel caso di RTI o Consorzio da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio.
ATTENZIONE
Ciascun operatore economico, per la presentazione della propria offerta, ha a disposizione una capacità massima di 100 MB per busta telematica.
* * * *
Oltre a quanto sopra, al concorrente è richiesto di inviare attraverso l’inserimento a Sistema, nell’apposita sezione, il documento “Giustificativi”, sottoscritto digitalmente, contenente spiegazioni in ordine alla congruità dell’offerta economica. Il documento contenente i giustificativi dell’offerta economica potrà essere eventualmente integrato e modificato da ciascun concorrente, su richiesta della stazione appaltante, laddove necessario, per dimostrare l’attendibilità e congruità dell’offerta.
Resta inteso che l’inserimento di tali giustificativi in sede di offerta da parte di ciascun concorrente, è da intendersi come facoltativo e quindi l’assenza del documento nella busta Economica, non potrà essere sanzionata con l’esclusione del concorrente.
Si fa presente, inoltre, che i giustificativi inseriti in sede di offerta saranno oggetto di valutazione esclusivamente in caso di rilevata anomalia dell’offerta nell’ambito dello specifico sub procedimento (cfr. paragrafo 22) e secondo le regole in esso stabilite.
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.
PUNTEGGIO | |
Offerta tecnica | 70 |
Offerta economica | 30 |
TOTALE | 100 |
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante
tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna “Punti D max” vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
Nella colonna “Punti T max” vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi i cui coefficienti fissi e predefiniti saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica
A. CERTIFICAZIONI | ||||||
N° | Criteri di Valutazione | Pu nti Ma x | n° | Sub-Criteri di Valutazione | Modal ità di valuta zione T | Punti Max |
A | CERTIFICAZI ONE DI QUALITÀ | 2,00 | A.1. | SA8000 – Certificazione Etica Possesso della certificazione della responsabilità sociale di impresa ai sensi della norma SA8000 in corso di validità rilasciata da un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico. La comprova da parte dell’offerente avviene allegando copia conforme all’originale della certificazione. Si applica quanto previsto all’articolo 87 del D.Lgs. n. 50/2016 | T | 2 |
s.m.i. in caso di RTI il punteggio viene assegnato se tutte le imprese raggruppate sono in possesso della certificazione. In caso di consorzi che eseguono in proprio la prestazione la certificazione deve essere posseduta dal consorzio, negli altri casi deve essere posseduta dal Consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. Il coefficiente attribuito sarà C=1 (SI) Il coefficiente attribuito sarà C=0 (NO) | |||||||
Totale | 2,00 | ||||||
B. CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DEL SERVIZIO OFFERTO | |||||||
N ° | Criteri di Valutazione | Punti Max | n° | Sub-Criteri di Valutazione | Modalità di valutazione D/T | Punti Max | |
B | PROPOSTA ORGANIZZATIV A E TEAM DEDICATO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO | 50 | B.1 | Organizzazione specifica dedicata alla commessa e Team dedicato al servizio. Descrizione dell’organizzazione specifica proposta per l’erogazione del servizio oggetto dell’appalto, dalla ricezione della richiesta preliminare di avvio servizio alla gestione amministrativa del lavoratore, con descrizione delle attività svolte per ciascuna fase dai membri del team dedicato alla gestione della commessa, avendo cura di indicare ruolo, funzioni e responsabilità di ogni membro del Team: referente del contratto, referente selezione, referente gestione del personale e referente gestione fatturazione e contabilità. La soluzione proposta sarà valutata in termini di contenuti, concretezza, chiarezza espositiva, livello di dettaglio nella rappresentazione delle attività in relazione agli obiettivi della committente e delle relative tempistiche, accuratezza nella presentazione dei contenuti. | D | 20 | |
B.2 | Sistema di gestione delle emergenze: modalità e misure organizzative adottate per far fronte ad assenze impreviste e avvicendamento del personale somministrato a garanzia della continuità e regolare svolgimento della prestazione lavorativa. Descrizione delle modalità pratiche di gestione delle sostituzioni impreviste del personale assente. Le modalità proposte saranno valutate in relazione agli scenari presentati, alla chiarezza espositiva e concretezza. | D | 15 | ||||
B.3 | Strumenti e procedure adottate per la gestione, la verifica ed il monitoraggio del servizio. Descrizione degli strumenti messi a disposizione (anche mediante soluzioni ICT) relativamente alla gestione anche dei singoli contratti specifici/ordinativi (a titolo esemplificativo, | D | 15 |
adempimenti amministrativi, redazione dei cedolini, fatturazione, metodo di controllo adottati al fine di garantire la giusta retribuzione ed il corretto pagamento delle voci stipendiali ect. | ||||||
Totale | 50 | |||||
C. CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL SERVIZIO OFFERTO | ||||||
N ° | Criteri di Valutazione | Punti Max | n° | Sub-Criteri di Valutazione | Modalità di valutazio ne T/D | Punti Max |
Servizio on line: portale web/applicativo dedicato a favore dei lavoratori somministrati | ||||||
C | STRUMENTI DI GESTIONE E DI COMUNICAZION E | 18 | C.1 | Impegno dell’Agenzia a mettere a disposizione dei lavoratori somministrati un portale web/applicativo che consenta di visualizzare on line documenti contrattuali relativi alle missioni e buste paga con possibilità di compilazione del foglio presenza. Il coefficiente attribuito sarà C=1 (SI) Il coefficiente attribuito sarà C=0 (NO) | T | 8 |
Servizio on line: portale web/applicativo dedicato a favore della Committente per la consultazione del fascicolo lavoratore. | ||||||
C.2 | Impegno dell’Agenzia a mettere a disposizione della committente un portale web/applicativo che consenta di visualizzare on line per ogni lavoratore somministrato, un fascicolo del lavoratore contenente: documenti contrattuali relativi alle missioni, busta paga e foglio presenze. Il coefficiente attribuito sarà C=1 (SI) Il coefficiente attribuito sarà C=0 (NO) | T | 10 | |||
Totale | 18 | |||||
TOTALE | 70 |
Soglia di sbarramento 40/70
Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a punti 40/70 in relazione al punteggio tecnico. Saranno, pertanto, ritenute idonee e quindi ammesse alla fase successiva della gara (valutazione dell’offerta economica) solo le offerte che avranno ottenuto un punteggio minimo di 40 su 70, massimo punteggio disponibile. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio
discrezionale nella colonna “D” della tabella un punteggio secondo le modalità di seguito indicate.
Se il criterio di assegnazione previsto è di tipo “discrezionale”, vale a dire che il punteggio è espressione dell’esercizio della discrezionalità tecnica spettante alla Commissione Giudicatrice, per rendere omogenea l’attribuzione dei punteggi si seguirà la regola di seguito descritta.
La Commissione Giudicatrice esprimerà, di norma in maniera solidale e discrezionale, per ciascuno dei criteri di valutazione, un giudizio di merito, facendo ricorso alla seguente griglia di valutazione:
Ottimo = 1,00 | Questa valutazione si applica quando la prestazione proposta o altro elemento oggetto di valutazione, supera ampiamente le attese della stazione appaltante ovvero rileva una qualità eccezionalmente elevata. |
Buono = 0,75 | Questa valutazione si applica quando la prestazione proposta o altro elemento oggetto di valutazione, risponde ad una condizione più che adeguata rispetto a quella richiesta dalla stazione appaltante ovvero presenta una più che soddisfacente rispondenza alle aspettative della stazione appaltante. |
Sufficiente = 0,50 | Questa valutazione si applica quando la prestazione proposta o altro elemento oggetto di valutazione, risponde ad una condizione minima richiesta dalla stazione appaltante ovvero presenta una soddisfacente rispondenza alle aspettative della stazione appaltante. |
Non pienamente sufficiente = 0,25 | Questa valutazione si applica quando la prestazione proposta o altro elemento oggetto di valutazione, risponde ad una condizione al di sotto del minimo richiesto dalla stazione appaltante ovvero presenta una scarsa rispondenza alle aspettative della stazione appaltante. |
Inadeguato = 0,00 | Questa valutazione si applica quando la prestazione proposta o altro elemento oggetto di valutazione, è inadeguato rispetto a quanto richiesto dalla stazione appaltante ovvero presenta una non rispondenza alle aspettative della stazione appaltante. Questa valutazione si applica anche nel caso di assenza di elementi, o di elementi certi, per la determinazione del punteggio. |
La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in
relazione al criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.
Successivamente, la Commissione provvede a trasformare i coefficienti provvisori così attribuiti in coefficienti definitivi, assegnando un coefficiente pari a 1 all’offerta che ha ottenuto il coefficiente provvisorio più elevato e proporzionando ad esso i coefficienti attribuiti alle altre offerte. I coefficienti definitivi così ottenuti saranno arrotondati alla seconda cifra decimale.
Tale coefficiente definitivo, moltiplicato per il fattore ponderale attribuito a quell’elemento di valutazione, costituisce il punteggio definitivo di quell’offerta per quell’elemento.
Si precisa che nel caso in cui, relativamente a un singolo criterio, a tutte le offerte ammesse viene attribuito un punteggio provvisorio pari a 0, in fase di riparametrazione si attribuirà un punteggio definitivo pari a 0 a tutte le offerte.
***
Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare, identificati con la lettera “T” nella tabella, il relativo coefficiente è assegnato, automaticamente, sulla base della presenza o assenza nell’offerta dell’elemento richiesto. Il relativo coefficiente sarà, pertanto, assegnato automaticamente, sulla base della presenza o assenza nell’offerta dell’elemento richiesto.
La sommatoria dei valori così calcolati determinerà il punteggio di valutazione tecnica.
Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all'apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico complessivo sia inferiore a 40,00 punti.
18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Quanto all’offerta economica (punti 30), è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da
zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula
Formula “concava a punteggio assoluto”
Ci = 1-(1-Ri)K
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Ri = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo;
K=2 = parametro che determina la concavità della curva di punteggio.
Il ribasso offerto R sarà calcolato mediante la formula R = 1 – P/BA, dove P è la FEE percentuale offerta e BA, FEE base d’asta (pari al 9%) di cui al paragrafo 3 del presente disciplinare.
Il valore del coefficiente sarà troncato alla 2° cifra decimale senza procedere ad alcun arrotondamento.
Nel caso di discordanza tra il ribasso indicato in lettere e quello indicato in cifre sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione.
18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
La Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi discrezionale e tabellari, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.
Il punteggio tecnico è attribuito come di seguito specificato.
PTi = C1,i x P1 + C2,i x P2+….. Cn,i x Pn
dove
PTi = punteggio tecnico concorrente i;
C1,i = coefficiente criterio di valutazione 1, del concorrente i; C2,i = coefficiente criterio di valutazione 2, del concorrente i;
.......................................
Cn,i = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; P1 = Punteggio max criterio di valutazione 1;
P2 = Punteggio max criterio di valutazione 2;
……………………………
Pn = Punteggio max criterio di valutazione n.
Si precisa che il punteggio relativo a ciascun sub-criterio, dato dal prodotto del coefficiente attribuito per il rispettivo Punteggio max, sarà arrotondato alla seconda cifra decimale, mentre sul valore del coefficiente, ove non diversamente specificato, non verrà effettuato alcun arrotondamento.
Non si procederà ad ulteriore riparametrazione.
I punteggi così ottenuti saranno successivamente sommati per determinare il Punteggio Tecnico complessivo PTi.
Il Punteggio Economico attribuito a ciascun concorrente è ottenuto come prodotto del coefficiente attribuito secondo quanto specificato al par. 18.3 per il relativo punteggio massimo di cui al par. 18 del presente disciplinare.
Non si procederà ad ulteriore riparametrazione.
La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (Xxxxxxx) più alto, che sarà ottenuto
sommando il “Punteggio Tecnico” (PT) ed il “Punteggio Economico” (PE):
Ptotale = PT + PE.
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE
In ragione del D.L. 32/2019 così come convertito dalla legge 55/2019, la commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
In conformità all’art. 77, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 può essere utilizzata, nella presente procedura, ove necessario, un’applicazione che consente ai singoli membri di Commissione di lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
La stazione appaltante pubblica, sul profilo del committente, nella sezione “società trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice).
20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
L’Università, per la presente gara, si avvale della facoltà prevista all’art. 133, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. Pertanto, le offerte tecniche ed economiche saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti di cui ai precedenti paragrafi 15.1, 15.2 e 15.3.
La procedura di aggiudicazione sarà aperta il giorno 22 febbraio 2022, con inizio alle ore 10:00. La Commissione, di cui al precedente paragrafo 19, procederà, operando attraverso la piattaforma, allo svolgimento delle seguenti attività:
a) presa d’atto delle offerte ricevute. Si precisa che la tempestività della ricezione delle offerte e la loro completezza (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) sono attestate dalla presenza nella piattaforma delle offerte medesime. Le eventuali offerte intempestive non sono accettate dalla piattaforma;
b) sblocco delle offerte ricevute; si rammenta che la verifica della documentazione amministrativa sarà effettuata nei confronti del primo e del secondo concorrente in graduatoria al termine della fase di valutazione delle offerte tecniche ed economiche;
c) apertura delle offerte tecniche;
d) valutazione delle offerte tecniche;
e) apertura delle offerte economiche;
f) valutazione delle offerte economiche.
Si precisa che alle operazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) ed e) i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto alla piattaforma tramite propria infrastruttura informatica nei giorni e orari che saranno comunicati (in aggiunta alle date già indicate in Bando di gara).
L’Università si riserva, in qualsiasi momento, di procedere a controlli, anche a campione, sulla
documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, al fine di verificarne l’idoneità.
21. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
La Commissione, in data 22/02/2022 procederà preliminarmente, alle attività di cui alle precedenti lettere
a) e b), e successivamente, all’apertura delle Offerte tecniche per la verifica della presenza dei relativi documenti. Dello svolgimento della predetta attività verrà data preventiva comunicazione ai concorrenti ammessi.
La Commissione procederà, in una o più sedute riservate, all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule nel presente disciplinare.
Successivamente, la Commissione procederà, dandone preventiva comunicazione ai concorrenti ammessi alla apertura delle Offerte economiche, rendendo visibile ai concorrenti attraverso la piattaforma:
a) i “punteggi tecnici” (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche;
b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
c) le FEE offerte dai singoli Concorrenti. La relativa valutazione potrà avvenire anche in successiva seduta, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare.
Si procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della
graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9, del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’Offerta Tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio le cui modalità saranno successivamente definite dall’Università.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione ne dà comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la Commissione dovrà comunicare, tempestivamente all’Università - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice
- i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi
concernenti il prezzo in documenti contenuti nell’offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, eventualmente con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 24.
23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La Commissione giudicatrice procede in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta a:
a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
c) redigere apposito verbale.
Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa oltre al soggetto risultato primo anche il secondo in graduatoria.
Il RUP provvede a:
a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente” e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.
È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Nel caso in cui il concorrente risultato primo in graduatoria, anche a seguito di soccorso istruttorio, non dimostri il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara ovvero ha omesso di trasmettere un documento a pena di esclusione e tale omissione risulta non sanabile, lo stesse concorrente viene escluso e la gara viene aggiudicata al secondo concorrente in graduatoria, sempre che quest’ultimo sia in possesso dei requisiti di partecipazione e ha trasmesso tutta la documentazione richiesta a pena di esclusione. In caso contrario l’appalto viene aggiudicato al primo migliore offerente in graduatoria, in regola con i requisiti di partecipazione e con la documentazione richiesta. L’esclusione di un concorrente non comporta alcuna revisione e/o aggiornamento della graduatoria che rimane fissa ed invariata, così come determinata a seguito dell’apertura dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.
24 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione, in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta idonea.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
L’Università, qualora si verifichino, anche a causa dell’eccessivo protrarsi della procedura di gara, sopravvenuti motivi di interesse pubblico, mutamento della situazione di fatto ovvero una nuova valutazione dell’interesse pubblico originariamente posto a fondamento del provvedimento di indizione della procedura di gara, potrà procedere alla revoca della procedura di gara.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. A tal fine la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt.
32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica
del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.
In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020, resta ferma la facoltà di procedere all’esecuzione anticipata ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016.
La mancata stipula del contratto entro il termine di cui all’art. 32, comma 8, così come modificato dal
D.L. 76/2020, se imputabile all’operatore economico, costituisce causa di esclusione dell’operatore
dalla procedura.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a).
La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale
rogante.
Ai sensi dell’art. 2 del D.L. 16.07.2020 la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13
agosto 2010, n. 136.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’incarico o per il completamento del servizio.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 5.000,00. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
24.1 Documenti per la stipula
Con la comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, viene richiesto all’aggiudicatario di far pervenire:
- nel termine di 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione:
a) dichiarazione resa dai soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi (dell’aggiudicatario e dell’eventuale ausiliaria); ove le dichiarazioni siano sottoscritte con firma olografa dovrà essere prodotta una dichiarazione di conformità agli originali ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e ausiliaria;
b) dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall’art. 3 comma 7 della Legge n.136/2010 con la quale l’aggiudicatario si impegna a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai surrichiamati dati;
- nel termine di 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):
c) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore
dell’Università a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni di
seguito indicate; trova applicazione l’art. 93, comma 7, del Codice;
d) idonea copertura assicurativa nel rispetto di quanto stabilito di seguito;
e) dichiarazione contenente il nominativo del “Responsabile dei servizi” (recante i relativi
riferimenti: indirizzo mail e/o indirizzo PEC; numero di telefono).
In caso di RTI e di Consorzi:
la documentazione di cui al precedente punto a) dovrà essere presentata:
- in caso di RTI o di Consorzi ordinari da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del Consorzio;
- in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dal Consorzio stesso e dalle Consorziate esecutrici.
la documentazione di cui al precedente punto b) dovrà essere presentata:
- in caso di RTI o di Consorzi ordinari da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del Consorzio nel caso in cui non vi sia mandato all’incasso in capo alla mandataria/capogruppo, in tale ultimo caso dal soggetto (mandataria/capogruppo/consorzio) al quale saranno versati i corrispettivi contrattuali;
- in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dal Consorzio stesso;
la documentazione di cui ai precedenti punti c) d) e) f) e g) dovrà essere presentata:
- in caso di RTI o di Consorzi ordinari di tipo orizzontale, dall’Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell’art. 48, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;
- in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dal
Consorzio stesso;
Dovrà inoltre essere presentata, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, originale o copia autentica dell’atto costitutivo dell’RTI o Consorzio che riporti il mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà e con l’impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate.
Scaduto il termine sopra menzionato, l’Università verificherà se la documentazione prodotta sia completa
nonché formalmente e sostanzialmente regolare.
24.2 Garanzia Definitiva
Ai fini della stipula del Contratto, l’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% del valore dell’appalto in favore dell’Università. Al fine di salvaguardare l’interesse pubblico alla conclusione del contratto. In caso di ribasso superiore al 10% la garanzia sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate
in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. La garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nel nuovo “albo” di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993.
La garanzia definitiva deve essere rilasciata nel rispetto degli schemi di contratti tipo di garanzia fideiussoria di cui agli Allegati “A” e “B” al Decreto del Ministero delle attività produttive del 19 gennaio 2018, n. 31, ed in particolare dello Schema tipo 1.2 “Garanzia fideiussoria definitiva” e della corrispondente Scheda Tecnica ed essere autenticata da notaio.
Dovrà tuttavia essere prodotta, entro i termini sopra indicati, anche apposita appendice con la quale il Garante chiarisca che
- per “Stazione appaltante” si intende si intende l’Università degli Studi “Magna Graecia” di
Catanzaro;
- all’art. 1 dello schema tipo 1.2. il punto ii) della lett. c) si intende sostituita come segue: “della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla stazione appaltante per il completamento del servizio e della fornitura nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’affidatario”.
La garanzia, costituita dai due schemi di cui agli allegati A e B di cui al citato decreto e dall’appendice di cui sopra, dovrà inoltre avere sottoscrizione autenticata da notaio (in relazione all’identità e ai poteri dei soggetti che la sottoscrivono per conto del garante) ovvero essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ed essere irrevocabile.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Concedente.
Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. L’aggiudicatario dovrà produrre, ove non siano stati presentati in gara, i documenti/certificati attestanti il possesso dei requisiti utili per la riduzione.
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’escussione della garanzia provvisoria e l’Università potrà aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto
stesso con l’emissione del certificato di verifica di conformità.
Qualora l’ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro, secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Contratto, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito all’art. 103,
comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.
In particolare, lo svincolo verrà effettuato con periodicità annuale, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del fornitore all’istituto Garante e alla stazione appaltante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, emesso periodicamente dalla stazione appaltante in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il Garante dovrà comunicare il valore dello svincolo alla stazione appaltante che potrà verificare la correttezza degli importi svincolati e chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un’integrazione.
24.3 Polizza Assicurativa
L’Aggiudicatario è obbligato, ai fini della stipula dell’appalto, a costituire e consegnare all’Università una polizza di assicurazione in caso di danni eventualmente arrecati a persone e cose tanto dell’Università che di terzi, nell’esecuzione di tutte le attività oggetto dell’appalto di cui al Capitolato Tecnico.
In particolare, l’aggiudicatario potrà scegliere tra una delle due modalità di seguito riportate; nello specifico, dovrà:
a) produrre una o più polizze assicurative contratte specificatamente per il presente appalto; ovvero (in via alternativa)
b) produrre una o più polizze di cui è provvisto, integrate e/o modificate tenuto conto dell’affidamento del presente appalto.
La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, per l’intera durata dell’appalto apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile Terzi (R.C.T) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.). I massimali di garanzia per l’assicurazione R.C.T/R.C.O. non dovranno essere inferiori all’importo di € 500.000,00 per sinistro e per persona.
In mancanza di tale polizza non si procederà alla stipula del contratto, e ciò comporterà la decadenza dall’aggiudicazione; in tal caso l’Università si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria.
La copertura assicurativa decorre dalla data di inizio del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, giusto il regime della responsabilità disciplinato dall’art. 103, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
Resta ferma l’intera responsabilità dell’aggiudicatario/fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o
per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.
Si rammenta, inoltre, che il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della stazione appaltante delle prestazioni subappaltate. Pertanto, a tal fine, la copertura assicurativa dovrà prevedere tra gli assicurati anche i subfornitori ed i subappaltatori.
25 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Catanzaro, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), l’Università fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.
Finalità e base giuridica del trattamento
In relazione alle attività di rispettiva competenza svolte dall’Università si segnala che:
- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall’Università per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall’Università ai fini della redazione e della stipula del relativo Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.
Tutti i dati acquisiti dall’Università potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto
e delle norme previste dal Regolamento UE. Natura del conferimento
Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all’Università, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’Università potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano nelle “categorie particolari di dati personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE (cd. “dati sensibili”). Il trattamento dei “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE (cd. “dati giudiziari”), invece, è limitato al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Università in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy e dal Regolamento UE.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati I dati potranno essere:
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all’Università, in ordine al procedimento di gara, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla
Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.
I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di
legge.
Periodo di conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del contratto. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy.
Processo decisionale automatizzato
Nell’ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato. Diritti dell’interessato
Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione
appaltante.
All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha: i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE.
Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dagli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.
Titolare del trattamento è l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, con sede in Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx- 00000 Xxxxxxxxx, nella persona del Magnifico Rettore, Prof. Giovambattista De Xxxxx.
Per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE e per qualsiasi richiesta in merito
al trattamento dei dati personali conferiti, le società potranno essere contattate ai seguenti indirizzi:
- Data Protection Officer dell’Università: xxx@xxxxx.xx
- Riferimenti disponibili nella sezione “privacy” del sito xxx.xxxxx.xx al seguente link:
xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxx/xxxxxxx Consenso al trattamento dei dati personali
Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.
Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte dell’Università per le finalità sopra descritte.
Il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx | Il Direttore Generale Dott. Xxxxxxx Xxxxxxx |
(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs 39/1993) | (Firma autografa, sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs 39/1993) |
Il Responsabile Area Servizi Tecnici e Negoziali Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx (Firma autografa, sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs 39/1993) |
Xxxxx parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti allegati:
- Allegato 1 – Domanda di partecipazione;
- Allegato 2 – Documento di gara unico europeo – DGUE (word-XML);
- Allegato 3 – Dichiarazioni integrative al DGUE;
- Allegato 4 – Dichiarazione degli ulteriori soggetti ex art. 80, co. 3 del Codice;
- Allegato 5 – Modello dichiarazione di avvalimento;
- Allegato 6 – Modello Relazione Tecnica criteri discrezionali;
- Allegato 7 – Modello Scheda Offerta Tecnica criteri tabellari;
- Allegato 8 – Modello Scheda di offerta economica;
- Allegato 9 – Codice di Comportamento
- Allegato 10 – Schema di contratto
- Allegato 11 – Linee guida per la compilazione del DGUE