CONTRATTO D’AFFITTO DI FONDO RUSTICO
PG. DEL
CONTRATTO D’AFFITTO DI FONDO RUSTICO
(con deroghe ex art. 45 della L. 203/82)
Con la presente privata scrittura da valere tra le parti ad ogni effetto di ragione e di legge fra:
- CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA (PARTE PROPRIETARIA) con sede in Bologna via Zamboni n. 13, (C.F.03428581205) rappresentata dalla Dott.ssa Xxxxxx Xxxx, nata a Bologna il 30/06/1960, domiciliata per la carica a Bologna in xxx Xxxxxxx x. 00, nella sua qualità di Direttore del Settore Entrate,Patrimonio e Provveditorato, in attuazione dell’A.D. /2015 PG del
e
- (PARTE AFFITTUARIA) (C.F.), nato a il , e residente in Via ; Premesso:
- che il presente contratto è stato definito in base a quanto stabilito nell’Accordo Collettivo Provinciale in materia di Contratti Agrari sottoscritto in data 23/11/2007 e di cui le parti dichiarano di essere edotte;
- che le parti hanno liberamente deciso di dare forma pattizia a tale accordo;
- che le parti, al fine di prevenire ed evitare l’insorgere di controversie vengono assistite dalle rispettive Organizzazioni sindacali di appartenenza, ai sensi dell’art. 45 L.203/1982;
- che ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, l’affittuario, dovrà risultare iscritto all’anagrafe delle aziende agricole dell’Xxxxxx-Romagna;
si conviene quanto segue:
1)ciò che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) la Città metropolitana di Bologna cede in affitto alla parte affittuaria, che accetta,nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, il fondo rustico denominato "Lutero Burbank" , sito
in Comune di Valsamoggia loc. Bazzano Via Magazzino 2 e contraddistinto al catasto di detto comune come segue:
Foglio 2 mappali 46/p – 49 – 197 – 198 – 199 – 388 (ente urbano) della superficie complessiva ai fini del presente contratto di ha 02.86.70. Si precisa che il mappale 388 é suddiviso nei subalterni 1/2/3/4. Ai fini del presente contratto il mappale 46 ha una superficie di ha 01.38.04, in quanto mq. 1.700 sono oggetto di un contratto con XXXX S.p.A.
Per ciò che attiene i fabbricati si evidenzia quanto segue:
a) l'abitazione/stalla-fienile in aderenza presenta tettoie abusive con copertura in amianto.
3) l’affittanza si fa e si accetta da parte della parte affittuaria, con l’obbligo dell’osservanza dei patti sotto elencati, in modo che, mancando la parte affittuaria all’osservanza anche di uno solo di essi, la Provincia di Bologna potrà ritenere sciolto il presente contratto, con facoltà di rivalersi sulle scorte e sui prodotti di quanto le fosse dovuto. Le parti convengono comunque che, in qualunque caso di inadempimento, la domanda di risoluzione del rapporto non dovrà essere preceduta dalla contestazione di cui all’art. 5 , comma 3 L.203/82, rinunciando le parti espressamente alle procedure di cui all’art. 5 della Legge 203/82;
4) il podere viene affittato a corpo e non a misura privo di scorte vive e morte;
5) il presente contratto, che tiene luogo del verbale di consegna, ha durata di anni 9 con inizio il 11/11/2015 e termine il 10/11/2024 : termine inderogabile senza bisogno di disdetta alcuna;
6) le parti, visto l'Accordo Collettivo Provinciale in materia di contratti agrari del 23/11/2007, convengono sulla facoltà, da parte della Città metropolitana di Bologna, di recedere anticipatamente e ciò con effetto dal terzo anno e con preavviso di mesi 12 e decorrenza dall'inizio del quarto anno di vigenza contrattuale; la riconsegna, di norma, avverrà nell'estate/autunno del terzo anno.
7)il canone complessivo per tutta l'affittanza viene fissato in € (euro /00) e dovrà essere pagato in due rate: la prima entro il 30/11 di ogni anno, ad eccezione della rata di novembre 2015 che dovrà essere corrisposta entro la data della firma del contratto, e la seconda entro il 30/06 di ogni anno. Il canone potrà essere adeguato annualmente, a
decorrere dal secondo anno di contratto, ai sensi dell'art. 10 L.203/1982.
8)A garanzia delle obbligazioni come precisate nel precedente art. 7, l'affittuario si impegna annualmente, per il canone relativo alla annata agraria successiva, entro il 10 novembre a predisporre idonea garanzia fidejussoria con primario gruppo bancario od assicurativo, di importo pari ad un'annualità di canone e con la seguente condizione:
- pagamento a prima e semplice richiesta scritta della Città metropolitana di Bologna entro 15 gg. ed ogni eccezione rimossa.
Di tale garanzia dovrà essere data prova mediante consegna, nel termine di cui sopra, di copia del relativo contratto alla proprietà. In caso di inottemperanza l'affittuario riconosce che il rapporto sarà risolto di pieno diritto, costituendo la presente, clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.
9)La parte affittuaria è tenuta a provvedere alla manutenzione ordinaria del bene dedotto in contratto rispettando in specie viabilità, alberature, fossi, scoline ecc. Le parti convengono, inoltre, che nessuna spesa sarà da addebitare alla proprietà, anche per eventuali manutenzioni straordinarie.
L'affittuario dovrà farsi carico, entro i primi quattro anni di vigenza contrattuale,ossia entro il 10/11/2019, degli interventi di manutenzione straordinaria per la messa a norma ed il ripristino degli edifici ( vedasi precedente art. 2 ) di seguito indicati:
a) demolizione delle tettoie abusive in aderenza al fabbricato abitazione/stalla-fienile e rimozione dell'amianto presente.
Della suddetta rimozione e dello smaltimento dell'amianto l'affittuario dovrà dare adeguata documentazione alla proprietà.
10)l’affittuario assume a proprio carico interamente tutti quanti i rischi derivanti dal fatto di terzi e dai casi fortuiti ordinari, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo o riduzione dell’affitto. L'affittuario, in particolare é tenuto a preservare la capacità colturale del podere ed a vigilare sui fabbricati per impedire l'intrusione da parte di terzi, l'insorgere di servitù o eventuali danni;
11) é vietato il subaffitto totale o parziale del fondo, come pure ogni forma di cessione del
fondo o di sue parti o della conduzione del fondo senza la formale autorizzazione della proprietà;
12) la parte proprietaria ha il diritto di esaminare o far esaminare da persone incaricate, anche con accesso nel fondo, che tutti gli obblighi previsti dal presente contratto vengano osservati dall’affittuario;
13) le spese di registrazione saranno a carico, in ragione del 50%, tra le parti;
14)le tasse e le imposte, se afferenti alla conduzione ed ai redditi, restano a carico della parte affittuaria, se riguardanti i terreni e gli immobili sono a carico della proprietà. In particolare l'affittuario dovrà rimborsare alla proprietà, se dovuti, eventuali contributi corrisposti ai Consorzi di Bonifica e agli Enti territoriali di riferimento;
15)per il riconoscimento delle migliorie, queste dovranno sempre essere concordate e preventivamente autorizzate dalla proprietà;
16)il presente contratto di affitto non comprende alcun titolo di pagamento ai sensi della normativa di riferimento vigente (PAC 2014-2020 -Reg. UE n. 1306/2013 e n.1307/2013). Qualora nel corso della vigenza contrattuale venissero assegnati all'affittuario titoli e/o premi all'ettaro relativi alle superfici oggetto del contratto, il contratto di affitto subirà un incremento del canone annuo pari ad €/ha 70,00. Alla scadenza contrattuale, nulla opporrà in ordine al rientro in possesso dei titoli.
17) in caso di controversie nascenti dall’interpretazione ed esecuzione del contratto, in mancanza di composizione bonaria della lite fra le parti, si farà ricorso al Settore Agricoltura Ufficio Assetto Fondiario e Certificazione Qualifica della Città metropolitana di Bologna e successivamente all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art.46 L.203/82;
18) le parti dichiarano:
- di non avere più null’altro da pretendere o volere l’una dall’altra ad eccezione di quanto previsto nel presente atto;
- di essere a conoscenza delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti agrari, ma di rinunciarvi espressamente impegnandosi al rispetto di quanto
previsto nel presente atto;
19) la Città metropolitana di Bologna si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini dedotti nel contratto e limitatamente al periodo di vigenza del medesimo.
Alla formazione e conclusione di questo contratto interviene, in base all’art. 45 della legge 203/82, il nato a il domiciliato per la carica a in qualità di rappresentante di e il Xxxx.Xxxxxxxx Xxxxxxx nato a Baricella il 19/10/1955, domiciliato per la carica a Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxx Xxxxxxxxx 000, rappresentante il Sindacato Provinciale Proprietà Fondiaria aderente a Confagricoltura Bologna sia per assistere
rispettivamente la parte affittuaria e la proprietà , sia per tutelare gli interessi collettivi delle rispettive categorie economiche dei locatori e degli affittuari rappresentati dalle suddette Organizzazioni Sindacali di appartenenza.
Letto confermato sottoscritto
LA PARTE PROPRIETARIA LA PARTE AFFITTUARIA