LAVORI DI
LAVORI DI
MESSA IN SICUREZZA E DI REVISIONE DEI PROSPETTI DEL COMPLESSO DENOMINATO BESTAT
IN COMUNE DI TARANTO
SCHEMA DI CONTRATTO
PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…..
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…...
Le opere che formano oggetto dell’appalto, possono essere sommariamente riassunte come appresso:
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….
▪ ………………………………………………………………………………………………………
….
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….
▪ ………………………………………………………………………………………………………
….
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….
Euro | |
a) Base d’asta di prezzo per i lavori definiti a corpo b) Base d’asta di prezzo al mq per i lavori definiti a misura | …………….. …………….. |
c) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) | …………….. |
1) Importo complessivo di aggiudicazione dei lavori affidabili a corpo (comprensivo di oneri della sicurezza) | …………….. |
2) Importo al mq di aggiudicazione dei lavori non compresi nel plafond del 5% previsto tra i lavori a corpo | …………….. |
L’anno duemilacinque, il giorno …………….. del mese di , nella sede della Stazione appaltante
senza l’assistenza dei testimoni avendovi le parti contraenti concordemente rinunziato, sono convenuti i seguenti signori:
- Sig. …………………….., nato a …………….., il …………….., in qualità di ……………………..…..
della Stazione appaltante, con sede in …………….., Via ……………..n. ……, codice fiscale ,
autorizzato alla stipulazione dei contratti;
- Sig. …………………….., nato a …………….., il …………….., in qualità di ……………………..…..
dell’impresa ……………………..….. con sede in …………….., via …………….., domicilio presso
…………………………………………., iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di …………….. al n. …………….., come attestato con certificato del
……………..; codice fiscale …………….. - partita IVA n. ……………..; posizione INPS ;
posizione INAIL …………….., posizione Cassa Edile ,
(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione temporanea di imprese)
capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese di tipo costituita tra essa
medesima e le seguenti imprese mandanti:
1- impresa ………………………………………………………………………
con sede in ……………………………………, via ……………………………………………………………
con domicilio presso………………..…………………………………………………………………………..
codice fiscale e partita IVA ; 2- impresa …………………………………………………………………………
con sede in ……………………………………, via …………………………………………………………..
con domicilio presso………………..…………………………………………………………………………..
codice fiscale e partita IVA ; 3- impresa …………………………………………………………
con sede in ……………………………………, via …………………………………………………………..
con domicilio presso………………..…………………………………………………………………………..
codice fiscale e partita IVA ; nonché l’impresa …………………………………………………………
con sede in ……………………………………, via …………………………………………………………..
con domicilio presso………………..…………………………………………………………………………..
codice fiscale e partita IVA , cooptata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 95, comma 4, del regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
di seguito nel presente atto denominato semplicemente “appaltatore”.
PREMESSO CHE
- è stato esperito in data …………….. il pubblico incanto per l’appalto dei lavori in epigrafe indicati:
- l’appaltatore è rimasto aggiudicatario, come emerge dal relativo verbale di gara redatto in data ,
con il ribasso percentuale del ……% (…… percento) sulla quota dei lavori affidabili a corpo per l’importo netto di Euro …………….. (Euro……………..) comprensivo degli oneri per la sicurezza e con il ribasso percentuale del ………% (…….percento) per quanto riguarda la quota degli eventuali lavori computabili a misura con importo da definire previa rilievo degli stessi ; ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994 n. 490, e del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, si è preso atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data
…………….. al numero dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
di ai sensi dell’art. 6 del citato D.P.R.;
- l’Impresa ha costituito la cauzione definitiva, nella misura di Euro corrispondente al 10%
(dicesi diecipercento) dell’importo d’appalto (I.V.A. inclusa), a garanzia di tutti gli obblighi assunti col presente atto tramite polizza fidejussoria/fidejussione bancaria n. …………….. della Società/Istituto
…………….. rilasciata in data ……………... Detta polizza resterà depositata presso la stazione
appaltante fino al pagamento della rata di saldo;
- il responsabile unico del procedimento ai sensi della legge n. 109/94 ed il rappresentante legale dell’appaltatore hanno sottoscritto apposito verbale ai sensi dell’art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 554/99 ove, concordemente, hanno dato atto del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori;
- l’appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore;
- la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione;
- è stata compiuta la post informazione mediante pubblicazione sul sito dell’Osservatorio dei lavori pubblici.
TUTTO CIÒ PREMESSO
le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Oggetto del contratto
1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori citati
in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
Articolo 2
Documenti facenti parte del contratto
1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti:
- dal capitolato generale d'appalto D.M. LL.PP. n.145 del 19 aprile 2000 che, trattandosi di atto normativo non soggetto alla sindacabilità delle parti convenute in questo atto, si intende integralmente richiamato nel presente atto, anche se non materialmente allegato, perché ne faccia parte integrante e sostanziale;
- dal Capitolato Speciale d’Appalto redatto dall’Ufficio tecnico della stazione appaltante, che si allega sotto la lettera “A”;
- dalla lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera, che si allega sotto la lettera “B”;
- dagli elaborati grafici progettuali che si allegano sotto la lettera “C”;
- dal cronoprogramma, che si allega sotto la lettera “D”;
- dal Piano di sicurezza e di coordinamento ex D.Lgs. n.494/96 come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 528/99, che si allega sotto la lettera “E”;
- dal piano operativo di sicurezza che si allega sotto la lettera “F”; perché ne formino parte integrante e sostanziale.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall’appaltatore in sede di gara, relativamente alla parte di lavoro “a corpo”, se non limitatamente a quanto previsto dall’articolo 4 del presente contratto. Fanno invece parte del contratto i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara i quali, limitatamente alla parte di lavoro “a misura”, costituiscono i prezzi contrattuali e costituiscono l’elenco dei prezzi unitari.
Articolo 3 Ammontare del contratto
1. L’importo contrattuale per i lavori affidati a corpo ammonta ad Euro… (diconsi
Euro… ) di cui:
a)- Euro per lavori veri e propri affidati a corpo;
b)- Euro per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso ai sensi
del combinato disposto dell’art. 31, comma 2, della legge n. 109/94 s.m. e dell’art. 12, commi 1 e 5, del D. Lgs. n. 494/96 s.m.
L’importo contrattuale per gli eventuali lavori affidati a misura dipenderà dalle risultanze dei riscontri metrici effettuati moltiplicato per il prezzo di Euro ………………(diconsi Euro ……………………) offerto dall’appaltatore per questi ultimi in sede di offerta.
2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato “a corpo e misura” ai sensi degli articoli 326 e 329, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato “F”; per la parte di lavori “a corpo”, prevista in Euro , l’importo complessivo dei
relativi lavori resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori; per la parte di lavori “a misura”, i prezzi unitari offerti in sede di gara costituiscono l’elenco dei prezzi unitari contrattuali.
Articolo 4
Variazioni al progetto e al corrispettivo
1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richieda e ordini modifiche o varianti in corso d’opera, esse saranno attuate nel rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, agli artt. 45, comma 8, 134 e 135 del regolamento approvato con D.P.R. n. 554/99, agli artt. 10 e 11 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000, ed infine all’art. 14 della legge n. 61/98.
2. In caso di varianti sarà redatta ed approvata, ove prevista dalle norme citate, una nuova perizia contenente tutti i patti e condizioni relativi anche ad eventuali nuovi prezzi non previsti nell’elenco prezzi unitari.
3. L’esecuzione dei lavori di variante deve essere preceduta dalla approvazione del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, previo aggiornamento del piano operativo e, ove necessario, del piano di sicurezza e di coordinamento.
0.Xx disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso delle varianti migliorative di cui all’art. 11 del D.M. n. 145/2000.
5. Qualora, relativamente ai lavori in variante o ai lavori in economia che si rendessero necessari in corso d’opera, sia richiesta la formulazione di nuovi prezzi non contemplati nella “lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell’opera”, la direzione dei lavori procederà alla definizione dei nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 136 del D.P.R. n. 554/99.
TITOLO II RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 5
Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori
1. La consegna dei lavori verrà effettuata secondo le norme di cui agli artt. 129, 130 e 131 del regolamento attuativo della legge quadro sui LL.PP. di cui al D.P.R. n. 554/99.
2. I lavori verranno consegnati entro 45 giorni dalla stipulazione del contratto .
3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori dell’appalto è fissato in …… (… ) giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori; è tuttavia richiesto che i lavori indicati nel computo metrico come “…………………………………” siano compiuti entro e non oltre …… (… ) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Tali
tempi, ai sensi dell’articolo 42, comma 3, D.P.R. n. 554/99, sono comprensivi dei giorni di prevedibile andamento stagionale sfavorevole.
4. Il certificato di ultimazione verrà redatto dal direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 172 del Regolamento, su richiesta dell’impresa appaltatrice.
5. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori; in tal caso ne dà comunicazione all’appaltatore per iscritto e questi non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
Articolo 6
Penale per i ritardi - Premio di accelerazione
1. Nel rispetto dell’articolo 22 del Capitolato Generale e dell’art. 117 del regolamento generale D.P.R. n. 554/99, la penale per il ritardo nel terminare i lavori risulta stabilita nella somma di Euro
…………………………, per ogni giorno di ritardo non giustificato , oltre ai maggiori danni documentati.
La penale per il ritardo nel terminare i lavori indicati nel computo metrico come “…………………………………”, rimane stabilita nella somma di Euro ……1 /000 contratto… , per ogni giorno di ritardo non giustificato, oltre ai maggiori danni documentati.
2. L’ammontare delle penali verrà contabilizzato nel SAL successivo a debito dell’Impresa.
3. Non hanno alcuna rilevanza le cause che hanno determinato ritardi nell’andamento dei lavori che hanno comportato l’applicazione delle penali, salvo i ritardi per forza maggiore o ordine dell’Autorità.
4. Non è previsto alcun premio di accelerazione.
Articolo 7
Sospensioni o riprese dei lavori - Proroghe
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali previste dall’articolo 25, comma 1, lettere a), b), b/bis) e c), della legge n. 109/94, impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori, ai sensi dell’art. 24 del capitolato generale, d’ufficio, o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale e nel rispetto degli articoli 133 del Regolamento e 24 del Capitolato Generale.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l’interruzione.
3. Qualora l’appaltatore ritenga siano cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa dei lavori. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora l’appaltatore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Non sono considerate sospensioni le soste lavorative legate ai prevedibili andamenti stagionali sfavorevoli all’esecuzione dei lavori in quanto già previste nel cronoprogramma.
6. Durante i periodi di sospensione sono a carico dell’appaltatore gli oneri di guardiania e manutenzione delle opere e delle apparecchiature installate o magazzinate in cantiere.
7. L’appaltatore, ai sensi dell’art. 26 del D.M.LL.PP. n. 145/00, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere alla stazione appaltante con congruo anticipo e comunque almeno 45 giorni prima della scadenza contrattuale, con domanda motivata, la proroga dei lavori. Il direttore dei lavori concederà tale proroga, qualora la ritenga giustificata.
8. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma esecutivo l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
Articolo 8
Oneri a carico dell’appaltatore
Oltre agli oneri di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 18 del Capitolato Generale ed agli altri specificati nel presente schema di contratto, sono a carico dell'Impresa appaltatrice i seguenti oneri ed obblighi:
Prima dell’inizio dei lavori
1. la comunicazione scritta al Direttore dei lavori ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, prima dell'inizio dei lavori., dei nominativi del Direttore Tecnico di Cantiere, Capo Cantiere, Responsabile della Sicurezza per la Prevenzione e Protezione (RSPP), Addetto alle emergenze;
Durante i Lavori
2. le prestazioni del personale, degli attrezzi e degli strumenti per i rilievi, tracciamenti, le misurazioni relative alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori, nonché le prove e misurazioni che la Direzione dei Lavori ritenga di effettuare;
3. l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessari per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. A tale riguardo l’appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro contenute nel D. Lgs. n. 626/94, le norme specifiche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni contenute nel D.P.R. n. 547/55, nonché le norme in vigore in materia di infortunistica.
4. l'utilizzo di qualsiasi attrezzatura o la messa in atto di qualsiasi accorgimento necessario all'igiene e alla prevenzione degli infortuni;
5. l'approvvigionamento idrico ed elettrico necessario a tutte le attività e lavori del cantiere;
6. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
7. la fornitura di acqua potabile agli operai addetti ai lavori, e di acqua idonea per il confezionamento dei calcestruzzi e delle malte, nonché per le idropulizie;
8. la costruzione di ponti di servizio, fissi o mobili, passerelle, accessi e comunque di tutte le opere provvisionali occorrenti per i montaggi e le prove, il tutto completo delle necessarie opere di protezione;
9. la collaborazione con gli Uffici Tecnici degli Enti proprietari delle infrastrutture presenti ( gasdotti, cavi elettrici e telefonici, ecc.);
10. la recinzione del cantiere stesso secondo le indicazioni della DL, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addetti ai lavori tutti;
11. la guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali e macchinari in esso esistenti;
12. il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette, nonché a richiesta della DL, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla costruzione dei lavori senza che l'appaltatore possa pretendere compensi di sorta.
13. il libero accesso, pedonale e veicolare, in qualsiasi istante ,alle proprietà private, che per causa dei lavori si venissero a trovare intercluse, mediante la posa di passerelle, andatoie o ponti temporanei;
14. il pagamento delle tasse e l'accollo degli altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.);
15. l'informazione giornaliera fornita alla DL sull'andamento dei lavori;
16. l'informazione tempestiva, mediante raccomandata, a tutti gli uffici pubblici competenti (e p.c. alla D.L.) per i necessari nulla-osta ai lavori;
17. l’esecuzione di tutti i lavori in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni e particolari esecutivi, dal capitolato o dalla descrizione delle opere (in ogni caso l’appaltatore non potrà dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del C.C.).
18. nel caso di sospensione dei lavori, l’onere di ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
A scopo del collaudo
19. la fornitura di manodopera e di mezzi per effettuare le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti e quant’altro necessario al collaudo, nonché quanto occorre per ristabilire le parti di lavoro che sono state alterate per l’esecuzione delle verifiche;
20. la fornitura, per tutta la durata dei collaudi, di ogni apparecchiatura necessaria per i collaudi medesimi;
21. la manutenzione ordinaria di tutte le opere fino al collaudo (art 5, lettera h, Capitolato Generale d’appalto).
A fine lavori
22. la pulizia e lo sgombero dei materiali di rifiuto dal cantiere e dalle vie di transito e di accesso allo stesso;
23. l'obbligo di provvedere, a sua cura e spese, alla riparazione di strade di accesso, sommità arginali ed altre opere che risultassero danneggiate dal passaggio dei mezzi meccanici necessari alla esecuzione dei lavori;
24. il ripristino delle strade che l'Impresa abbia in qualsiasi modo danneggiato;
25. lo sgombero tempestivo, a lavori ultimati, di ogni opera provvisionale, materiali residui, detriti, ecc.
Articolo 9 Contabilizzazione dei lavori
1. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata sulla base delle aliquote percentuali di cui all’articolo 45,
comma 6, del DPR n. 554/99 applicate al relativo prezzo offerto.
2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata sulla base dei prezzi unitari contrattuali.
Articolo 10 Invariabilità del corrispettivo
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, comma 1, del codice
civile.
2. Al contratto si applica il prezzo chiuso di cui all'articolo 26, comma 4, legge n. 109/94.
Articolo 11
Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo
1. Non è dovuta alcuna anticipazione.
2. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a Euro , al lordo della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 7,
comma 2, del Capitolato Generale approvato con D.M. n. 145/00; detto importo può essere raggiunto anche in base alla percentuale di avanzamento dei lavori appaltati a corpo. Il pagamento della prima rata di acconto non potrà comunque essere effettuato se non dopo l’approvazione del contratto.
3. In ogni caso il certificato di pagamento dovrà essere emesso dal responsabile del procedimento non oltre 45 giorni dalla data dello stato di avanzamento emesso dal direttore dei lavori; il pagamento dovrà avvenire, con l’emissione del mandato, entro 30 giorni dalla data del certificato di pagamento.
4. Quando, per motivi indipendenti dall'Impresa, i lavori dovessero rimanere sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, è facoltà della Direzione Lavori, su richiesta dell'impresa stessa, disporre il pagamento di un acconto, qualunque sia l’ammontare, al netto delle ritenute di legge.
6. In corrispondenza di ogni SAL, verrà corrisposta all’impresa la quota parte di oneri della sicurezza proporzionale all’importo dello stesso SAL.
7. I pagamenti a favore dell’Impresa saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente da indicarsi sulla fattura.
8. Il conto finale dei lavori dovrà essere compilato entro 45 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.
9. Il pagamento della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, verrà effettuato dopo la redazione del conto finale. Il pagamento di detta rata deve comunque avvenire entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio.
10. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di una garanzia fideiussoria (art. 205, comma 2, DPR n. 554/99) pari all’importo della rata stessa, maggiorata degli interessi legali calcolati per il periodo intercorrente tra il pagamento della rata ed il collaudo definitivo (art. 102, comma 3, DPR n. 554/99). In mancanza della garanzia fideiussoria il pagamento della rata di saldo resterà sospeso e non saranno dovuti interessi per il ritardo.
11. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.
Articolo 12
Pagamenti per lavori non previsti – Nuovi prezzi
1. Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste, per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi a norma dell'art. 136 del Regolamento attuativo della legge quadro sui LL.PP, di cui al DPR n. 554/99.
Articolo 13
Collaudo, gratuita manutenzione
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorsi due mesi da quest’ultimo termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche in assenza di atto formale di approvazione.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione degli atti di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
Articolo 14 Risoluzione del contratto
1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con le procedure dell’art. 119 del DPR n. 554/99,
tra l’altro, nei seguenti casi:
a) frode dell’appaltatore nell'esecuzione dei lavori;
b) ammontare complessivo delle penali superiore al 10% dell’importo netto contrattuale;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori da parte dell’appaltatore;
d) inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale accertata a carico dell’appaltatore;
e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore, senza giustificato motivo e tale da compromettere il rispetto dei tempi contrattuali;
f) rallentamento dei lavori da parte dell’appaltatore, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo dell’opera;
i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 494/96 come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 528/99;
l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
m) per ogni altra fattispecie prevista dalle vigenti norme sui lavori pubblici.
2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
3. In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del contratto l’appaltatore, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della amministrazione stessa, dovrà provvedere a sgomberare il cantiere dai materiali e mezzi di sua proprietà ed immettere nel possesso del cantiere la stazione appaltante.
Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento del contratto e dell’esecuzione d’ufficio dei lavori non potrà essere invocata dall'appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell’obbligo a immettere la stazione appaltante nel possesso del cantiere nello stato in cui si trova.
Articolo 15 Controversie
1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili di importo non inferiore al 10% dell’importo
contrattuale, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’Organo di collaudo e, sentito l'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro 90 giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro 60 giorni.
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.
3. Nel caso non si raggiungesse l’accordo bonario tra le parti, l’eventuale contenzioso sarà trattato presso il foro competente.
6. In nessun caso l’impresa potrà sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, nel corso del procedimento giudiziale di cui sopra.
TITOLO III
ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 16
Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza
1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
2. L'Impresa dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori in appalto, e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.
3. L'Impresa si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. Detti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse. L'Impresa è inoltre responsabile in rapporto alla Amministrazione appaltante dell'osservanza delle norme di cui al presente punto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
4. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge n. 55/90 e dall'articolo 7 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/00.
5. In particolare l’appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi previsti all’art. 8 del presente schema di contratto riguardanti le comunicazioni sulle posizioni assicurative e previdenziali e sui versamenti periodici. In proposito, ai sensi della legge n. 55/90 e successive modifiche e integrazioni, l'impresa è tenuta a trasmettere alla stazione appaltante:
a) prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e per gli infortuni
b) al maturare di ogni stato di avanzamento lavori, copia dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi anche per conto degli eventuali subappaltatori. Il direttore dei lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.
Articolo 17
Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere
1. L’appaltatore s’impegna ad osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e a rispettare le prescrizioni previste al capo I del capitolato speciale d’appalto nonché:
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4 del D. Lgs. n. 626/94 che l'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante;
b) il piano di sicurezza e coordinamento predisposto dalla stazione appaltante e le eventuali proposte integrative dello stesso del quale assume ogni onere e obbligo e che si allega al presente contratto sotto la lettera E perché ne faccia parte integrante e sostanziale;
c) il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui alla precedente lettera b) che si allega al presente contratto sotto la lettera F perché ne faccia parte integrante e sostanziale.
2. L'appaltatore non può eseguire le proprie lavorazioni prima che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione abbia espresso parere favorevole sul relativo Piano Operativo di Sicurezza.
3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
Articolo 18 Subappalto
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 18 della legge n. 55/90, i lavori previsti nel capitolato speciale d’appalto che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni, con i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente.
3. L’affidamento in subappalto è autorizzato alle seguenti condizioni:
a) che l’impresa abbia indicato per iscritto, all’atto dell’offerta, i lavori o le parti di opere che intenda subappaltare;
b) che l’impresa, contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del c.c., con l’impresa alla quale è affidato il subappalto; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio;
c) che al momento del deposito presso l’Amministrazione appaltante di copia autentica del contratto di subappalto, l’Impresa fornisca altresì la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla legislazione vigente;
d) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della
L. n. 575/65 e successive modifiche ed integrazioni.
4. L’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti.
5. Se non sono rispettate le condizioni per l’autorizzazione del subappalto, l’amministrazione è legittimata a recedere dal contratto di appalto ai sensi dell’art. 21 della legge n. 646/82 e ad esercitare le azioni necessarie al riconoscimento del risarcimento del danno.
6. Il subappaltatore ed i subcontraenti potranno entrare in cantiere solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione e
dopo l’accettazione del proprio piano operativo da parte del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.
7. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 494/96, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
8. L’appaltatore è tenuto a:
a) praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%;
b) indicare nei cartelli esposti all’esterno del cantiere, anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) trasmettere all’Amministrazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa aggiudicataria via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
9. L’appaltatore è in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
10. Le imprese subappaltatrici devono:
a) osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
b) per tramite dell’appaltatore, trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici;
c) trasmettere, a cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
11. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, che resta quindi a carico dell’appaltatore.
Articolo 19
Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore, ai sensi dell’art. 30, comma 2, della legge n. 109/94 e successive modifiche e integrazioni, ha prestato apposita cauzione definitiva mediante fidejussione numero ……………. in data …………….
rilasciata dalla società/dall'istituto ……………. agenzia/filiale di ……………. per l'importo di Euro
……………. pari al …… % dell'importo del presente contratto, I.V.A. inclusa.
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
3. La garanzia cessa di avere effetto e deve intendersi svincolata automaticamente, senza bisogno di atti formali, all'emissione del certificato di collaudo ovvero, in mancanza di questo, dopo che siano trascorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante da apposito certificato. Sono nulle eventuali clausole in contrasto con l’art. 30, comma 2 della legge n. 109/94 s.m. e con l’art. 101 del D.P.R. n. 554/99.
Articolo 20 Responsabilità verso terzi e assicurazione
1. Ai sensi dell’articolo 30, comma 3, della legge n. 109/94 s.m. e dell’art. 103 del D.P.R. n. 554/99,
l’appaltatore deve assumersi la responsabilità per danni causati a persone e cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse.
2. A tale scopo, l'appaltatore ha stipulato due assicurazioni che tengono indenne la stazione appaltante durante l'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio:
▪ una per il danneggiamento o la distruzione delle opere realizzate o esistenti, con polizza numero
……………. in data ……………. rilasciata dalla società ……………. agenzia/filiale di per
un massimale di Euro ;
▪ l’altra per la responsabilità civile verso terzi, con polizza numero ……………. in data …………….
rilasciata dalla società/dall'istituto ……………. agenzia/filiale di ……………. per un massimale di Euro
……………..
3. Le garanzie di cui ai commi precedenti, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie prestate dall’impresa mandataria coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
4. L’appaltatore è tenuto a consegnare copia delle quietanze delle due polizze in occasione dei SAL.
Articolo 21
Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, registrazione, tasse, diritti di segreteria, postali e telegrafiche per comunicazioni d'ufficio, di notifica, per copie, fotografie di lavori ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.
Articolo 22 Efficacia del contratto
1. Il presente contratto si intende perfezionato con la firma delle parti contraenti e la sua stipulazione e diverrà
efficace e, perciò, esecutivo, dopo la presa d’atto dell’approvazione.
Il presente atto, regolarmente bollato, è stato dalle parti stesse letto e dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono in triplice copia.
La Stazione appaltante
(… )
L’appaltatore
(………………………..)