Determina del Direttore Generale 21.0419del registro delle determine
Determina del Direttore Generale |
21.0419 del registro delle determine |
OGGETTO | ACCORDO QUADRO EX ART 15 LEGGE 241/1990 per la programmazione e progettazione di interventi di sviluppo e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del territorio Tarantino tra Ministero della Cultura – Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo (SN-SUB) e Agenzia Regionale Strategica Per Lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET). Presa d’atto. |
l’anno 2021 giorno 25 del mese di ottobre, in Bari, nella sede dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del territorio (da ora ASSET), in xxx X. Xxxxxxx, x. 00 |
l’xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, nella sua qualità di Direttore Generale dell’ASSET |
VISTA | la Legge regionale Puglia n. 41 del 02/11/2017 rubricata “Legge di riordino dell’Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)” e s.m.i; |
VISTO | il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 593 del 27 ottobre 2017, con la quale l’xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx è stato nominato Commissario Straordinario dell’istituita Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio - ASSET, al fine di garantire la continuità amministrativa dell'Ente durante la fase transitoria di trasformazione, con particolare riferimento agli adempimenti di natura contabile, amministrativa e legale necessari all'avvio della nuova agenzia; |
VISTA | la determina del Commissario Straordinario dell’ASSET n.1 del 10/01/2018 con la quale ASSET, in attesa dell’emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità, ha fatto propri quelli dell’AREM; |
VISTA | la determina della Giunta regionale n.1711 del 23/09/2019 con la quale l’xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx è stato nominato Direttore Generale dell’ASSET; |
VISTA | la deliberazione della Giunta regionale n. 225 del 25/02/2020 con la quale veniva approvata la nuova “Struttura organizzativa e dotazione organica” dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)”; |
VISTA | la Legge Regionale 25 gennaio 2018, n. 2, recante “Indirizzi per lo sviluppo, la sostenibilità ambientale e la coesione economica e sociale del territorio di Taranto”; |
VISTA | La Determina del Commissario Straordinario dell’ASSET n. 74/2018 del 24 aprile 2018, |
con la quale si impegna a sottoscrivere la convenzione con l’Ufficio di Presidenza della Regione Puglia approvata con DGR n. 572 del 5/4/2018; | |
VISTA | la “Convenzione per la costruzione del Piano Strategico di sviluppo per Taranto e per l’avvio di un programma di primi interventi da realizzare sul territorio di Taranto”, stipulata in data 16/04/2018 tra Regione Puglia e A.S.S.E.T.; |
VISTA | la determina del Commissario Straordinario dell'ASSET n.256 del 20/08/2019, con la quale sono stati adottati il nuovo bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e il bilancio pluriennale di previsione 2019/2021, approvati dalla Regione Puglia con DGR n. 2358 DEL 16/12/19; |
VISTA | la determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 103 del 07/04/2020 con la quale sono stati adottati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e il bilancio pluriennale di previsione 2020/2022, approvati dalla Regione Puglia con DGR n. 1509 del 10/09/2020; |
VISTA | la determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 522 del 30/12/2020 con la quale sono stati adottati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e il bilancio pluriennale di previsione 2021-2023, approvati dalla Xxxxxxx Xxxxxx xxx X.X.X. x. 000 del 01/03/2021; |
VISTO | il DLGS 50/2016 rubricato “Codice dei contratti pubblici”; |
Premesso che
- l’art. 15 della Legge n. 241/1990 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l’art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016, rubricato ”Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico”, al comma 6, stabilisce che le disposizioni del Codice non trovano applicazione agli accordi conclusi tra due o più amministrazioni pubbliche quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione, e dunque l’accordo di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni, in presenza delle suddette condizioni, esula dal Codice dei Contratti Pubblici;
- la Regione Puglia, con la Legge regionale n. 2 del 25/01/2018 “Indirizzi per lo sviluppo, la sostenibilità ambientale e la coesione economica e sociale del territorio di Taranto”, ha inteso favorire ed accelerare il processo di riqualificazione ambientale e sociale della città di Taranto attraverso un percorso di pianificazione strategica che consenta ai suoi cittadini di ripensare il proprio futuro orientandolo verso scelte di sostenibilità, accessibilità e rigenerazione urbana e sviluppo ecosostenibile; infatti il Piano Strategico “Taranto Futuro Prossimo” affronta i problemi peculiari della città di Taranto e del suo territorio, nella loro rilevanza regionale, nazionale e
internazionale, connessi alla crisi del polo siderurgico e agli effetti da essa generati sulla comunità territoriale, nonché promuove e sostiene il necessario cambiamento delle sue direttrici di sviluppo, attraverso l’individuazione di indirizzi a supporto di una pianificazione strategica di azioni integrate sul contesto territoriale basate sullo sviluppo ambientale nell’ambito dei propri fini istituzionali;
- Ai sensi dell’art. 37 del DPCM n. 169/2019 la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo (SN-SUB), con sede a Taranto, è un istituto del Ministero della Cultura (MiC) dotato di autonomia speciale di livello dirigenziale non generale, con funzioni di tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo di cui all'articolo 94 del D.lgs. 42/2004 nonché, per il territorio della provincia di Taranto, anche con funzioni di Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio.
- La SN-SUB esercita sugli istituti e i luoghi della cultura statali presenti sul territorio provinciale di Taranto, e non assegnati ad altri uffici del Ministero, le funzioni di cui all'articolo 43, c. 4 del DPCM n. 169/2019, assicurando una stretta relazione con il territorio di riferimento in tutte le altre iniziative di cui si fa promotore, comprese quelle di valorizzazione del demanio culturale e del patrimonio culturale indisponibile dello Stato;
- l’ASSET, istituita con Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 “Riordino dell’Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia e istituzione dell’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio”, è un organismo tecnico – operativo che opera a supporto della Regione e di altre pubbliche Amministrazioni ai fini della definizione e gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l’ecologia e il paesaggio, nonché ai fini della prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici;
- l’art. 2, comma 5, della Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 dispone che l’ASSET può instaurare, sulla base di apposite convenzioni - nel rispetto delle previsioni contenute nella convenzione quadro con la quale la Giunta regionale individua e attribuisce specifici compiti all’Agenzia - rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione con altre pubbliche amministrazioni, nei limiti di legge e secondo le disponibilità finanziarie;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2107 del 25 novembre 2019 la Regione Puglia ha adottato, in attuazione dell’art. 5 della sopra citata L.R. n. 2/2018, il “Documento generale del Piano Strategico di sviluppo e valorizzazione del territorio tarantino “Taranto Futuro Prossimo”, finalizzato allo sviluppo sostenibile del territorio tarantino, attraverso un processo partecipato di pianificazione e programmazione, promosso dalla stessa Regione con il Comune di Taranto ed il supporto di ASSET;
- con successiva DGR n. 2078 del 22 dicembre 2020 la Giunta Regionale ha impegnato l’Agenzia regionale ASSET PUGLIA a proseguire le attività di attuazione del Piano Strategico per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio tarantino, promuovendo il pieno coinvolgimento del tessuto produttivo, sulla base degli indirizzi generali di programmazione indicati dalla Regione Puglia e in piena collaborazione con il Comune di Taranto, gli altri Comuni dell’area vasta e le Istituzioni locali;
Considerato che
- la Legge Regionale n. 41/2017 ha assegnato all’ASSET il compito di supportare i processi di pianificazione strategica regionale integrando i temi della mobilità, accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, e di supportare gli enti locali anche di area vasta nelle materie oggetto delle finalità istituzionali dell’Agenzia ovvero la programmazione, la progettazione e l'attuazione di opere pubbliche e interventi di rigenerazione urbana nonché infrastrutture di trasporto e servizi socio-ambientali;
- la SN-SUB e l’ASSET ritengono opportuno mettere in atto processi di pianificazione e programmazione di interventi di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali del territorio tarantino coerenti e integrati con gli indirizzi di sviluppo sostenibile regionale nel settore ambientale, turistico, produttivo e della mobilità interurbana e di comune interesse avviare un accordo di cooperazione per la definizione di strategie comuni di intervento e di progetti specifici di valorizzazione e promozione del paesaggio e dei luoghi della cultura del territorio tarantino, condividendo allo scopo le proprie risorse umane e strumentali;
- la SN-SUB e l’ASSET sono amministrazioni pubbliche, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della collaborazione oggetto di accordo volto all’attuazione dei processi efficienti di progettazione, esecuzione e gestione delle opere pubbliche tesi allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio tarantino in coerenza con il Piano Strategico di Taranto;
- alla luce delle finalità istituzionali dei soggetti coinvolti nel presente accordo, esiste un conclamato interesse pubblico, con riferimento all’art. 5, comma 6, del D.lgs. 8 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” (di seguito Ccp), che stabilisce che le disposizioni del Ccp non trovano applicazione agli accordi conclusi tra due o più amministrazioni pubbliche finalizzati a garantire che i servizi che hanno il compito di svolgere siano prestati nell’ottica del perseguimento di obiettivi pubblici comuni e che le stesse non svolgano sul mercato aperto più del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
Precisato che
- in data 12/10/2021 è stato sottoscritto l’Accordo Quadro ex art 15 legge 241/1990 per la programmazione e progettazione di interventi di sviluppo e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del territorio tarantino tra Ministero della Cultura – Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo (SN-SUB) e Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET);
- si rende dunque necessario procedere alla presa d’atto dell’avvenuta sottoscrizione in data 12/10/2021 dell’Accordo di cooperazione succitato, composto da n. 14 articoli, ed allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che
- il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell’ASSET;
- la pubblicazione del provvedimento all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLGS 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, e dal Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione del provvedimento, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati;
Ritenuto di dover procedere nel merito
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
- di prendere atto dell’Accordo Quadro ex art 15 Legge 241/1990 per la programmazione e progettazione di interventi di sviluppo e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del territorio Tarantino tra Ministero della Cultura – Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo (SN-SUB) e Agenzia Regionale Strategica Per Lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET), firmato digitalmente in data 12/10/2021, composto da n. 14 articoli, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ASSET xxxx://xxxxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx;
- di dare al presente provvedimento immediata esecutività.
Si attesta l’esaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nel provvedimento.
Il funzionario istruttore Xxx. Xxxxxxx Xxxxx
il direttore generale xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo online dell’ASSET nelle pagine del sito xxxx://xxxxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx dal 25/10/2021 al 09/11/2021
il responsabile dell’albo online
Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Si attesta l’avvenuta pubblicazione all’Albo online dell’ASSET dal / / al / / per quindici giorni consecutivi.
il responsabile dell’albo online
MIC|MIC_SN-SUB|12/10/2021|0005914-I| [01.19.01/1/2021]
ACCORDO QUADRO EX ART 15 LEGGE 241/1990
Per la programmazione e progettazione di interventi di sviluppo e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del territorio Tarantino
TRA
Ministero della Cultura – Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo (di seguito SN-SUB) con sede a Taranto, Via Duomo, n. 33, qui rappresentato dal suo legale rappresentante pro tempore, Soprintendente Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx, di seguito Soprintendenza E
Agenzia Regionale Strategica Per Lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio della Regione Puglia (di seguito ASSET), con sede in Bari, xxx X. Xxxxxxx, 00, qui rappresentata dal suo legale rappresentante pro tempore Direttore Generale, xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx;
Premesso che:
- Ai sensi dell’art. 37 del DPCM n. 169/2019 la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo (SN-SUB), con sede a Taranto, è un istituto del Ministero della Cultura (MiC) dotato di autonomia speciale di livello dirigenziale non generale, con funzioni di tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo di cui all'articolo 94 del D.lgs. 42/2004 nonché, per il territorio della provincia di Taranto, anche con funzioni di Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio.
- La SN-SUB esercita sugli istituti e i luoghi della cultura statali presenti sul territorio provinciale di Taranto, e non assegnati ad altri uffici del Ministero, le funzioni di cui all'articolo 43, c. 4 del DPCM n. 169/2019, assicurando una stretta relazione con il territorio di riferimento in tutte le altre iniziative di cui si fa promotore, comprese quelle di valorizzazione del demanio culturale e del patrimonio culturale indisponibile dello Stato;
- l’ASSET è un’agenzia regionale istituita con Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 “Riordino dell’Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia e istituzione dell’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio” con funzioni di supporto alla Regione Puglia nei processi di pianificazione strategica regionale integrando i temi della mobilità, accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, e di supporto agli enti locali, anche di area vasta, nelle materie oggetto delle finalità istituzionali dell’Agenzia;
- l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l’art. 2, comma 5, della Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 dispone che l’ASSET può instaurare, sulla base di apposite convenzioni - nel rispetto delle previsioni contenute nella convenzione quadro con la quale la Giunta regionale individua e attribuisce specifici compiti all’Agenzia - rapporti di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni, nei limiti di legge e secondo le disponibilità finanziarie;
- l’art. 5, comma 6, del D.lgs. 8 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” (di seguito Ccp), stabilisce che le disposizioni del Ccp non trovano applicazione agli accordi conclusi tra due o più amministrazioni pubbliche finalizzati a garantire che i servizi che hanno il compito di svolgere siano prestati nell’ottica del perseguimento di obiettivi pubblici comuni e che le stesse non svolgano sul mercato aperto più del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
- la SN-SUB e l’ASSET ritengono opportuno mettere in atto processi di pianificazione e programmazione di interventi di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali del territorio tarantino coerenti e integrati con gli indirizzi di sviluppo sostenibile regionale nel settore ambientale, turistico, produttivo e della mobilità interurbana e di comune interesse avviare un accordo di cooperazione per la definizione di strategie comuni di intervento e di progetti specifici di valorizzazione e promozione del paesaggio e dei luoghi della cultura del territorio tarantino, condividendo allo scopo le proprie risorse umane e strumentali;
Tutto quanto sopra premesso, tra le parti si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 - Premessa
La premessa è parte sostanziale e integrante del presente accordo e deve intendersi qui riportata e trascritta. Scopo dell’accordo è l’individuazione e lo sviluppo di linee di intervento per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale, sia di proprietà pubblica che privata, della provincia di Taranto, nonché la realizzazione di progetti specifici di valorizzazione.
Art. 2 - Programma delle attività e modalità di espletamento della collaborazione
La collaborazione tra le Parti si esplicherà nella definizione di piano di lavoro generale (PLG), su base annuale, da porre in essere per il perseguimento degli obiettivi di valorizzazione di cui all’art. 1, concordato e redatto nel corso di appositi incontri periodici di programmazione tra i funzionari delle Parti; detto programma potrà essere integrato e/o modificato su decisione comune delle Parti.
Il PLG verrà curato da un gruppo di programmazione composto da personale dipendente delle Parti, nominati dai rispettivi Responsabili, i quali ultimi ne assumeranno anche il coordinamento.
Le attività necessarie per la definizione del PLG non comporteranno alcun onere finanziario in capo alle Parti che metteranno a disposizione gratuitamente le proprie strutture e attrezzature e il proprio personale.
Il PLG dovrà contenere l’indicazione di progetti specifici di valorizzazione di cui al successivo art. 3 con l’indicazione delle risorse finanziarie da destinare alle singole iniziative, un cronoprogramma delle attività complessivamente previste, l’indicazione della Parte responsabile del progetto specifico, l’eventuale indicazione di ulteriori soggetti pubblici o privati da coinvolgere nella realizzazione del progetto specifico, l’area territoriale di intervento, il livello di priorità assegnato all’intervento, nonché i criteri per la quantificazione dei costi vivi di progettazione (comprensive di spese per personale interno ed esterno) che le Parti dovranno sopportare e reciprocamente rimborsarsi.
La progettazione e realizzazione dei progetti specifici inseriti nel PLG che prevedano l’impegno di risorse finanziarie e di personale dedicato in via esclusiva, sarà oggetto di appositi e separati accordi come previsto e disciplinato dai successivi articoli 3 e 6 dell’accordo.
Art. 3 - Progetti specifici del PLG
Per la realizzazione dei progetti specifici inseriti nel PLG di cui al precedente art. 2 le Parti potranno chiedere una verifica delle possibilità di collaborazione nell’ambito del presente accordo. A seguito di detta richiesta verrà costituito un gruppo di progettazione i cui componenti saranno individuati
tra il personale dipendente delle Parti e, ove necessario, integrati da figure professionali esterne in possesso di competenze specifiche necessarie al progetto e a cui non è possibile far fronte con personale dipendente.
Le figure professionali esterne verranno individuate con procedure comparative in conformità alla disciplina del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. o ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; la contrattualizzazione dell’incarico e i costi relativi saranno a carico della Parte richiedente la collaborazione e responsabile dell’attuazione del progetto specifico, salvo diverso accordo scritto tra le parti.
Il gruppo di progettazione predisporrà una scheda progettuale preliminare contenente:
1. Una breve descrizione del progetto;
2. Un cronoprogramma delle attività che definisca le fasi di lavoro e i tempi necessari per la progettazione di fattibilità dell’intervento, per la predisposizione dei documenti di gara, e per l’espletamento delle procedure di evidenza pubblica;
3. La stima presuntiva del personale interno ed esterno necessario per la progettazione di fattibilità e, in caso la gestione delle procedure di evidenza pubblica, con indicazione presuntiva del monte ore lavoro per ciascun dipendente;
4. L’eventuale necessità di personale esterno e il relativo impegno finanziario;
5. I costi posti a carico della Parte che, su richiesta dell’altra Parte, presta la propria collaborazione alla realizzazione del progetto specifico e che, salvo diverso accordo, dovranno essere rimborsate alla conclusione delle attività di progetto o nei diversi termini concordati.
Le Parti potranno valutare se il personale assunto con contratto di lavoro subordinato anche a tempo determinato, possiede le sufficienti competenze per la redazione anche della progettazione definitiva, in tal caso nella scheda progetto saranno indicati sia i tempi di lavoro (cronoprogramma) e il monte ore lavoro necessario per detto livello di progettazione; in difetto la progettazione definitiva sarà affidata a professionisti o società esterne da selezionare con procedure di evidenza pubbliche.
Sulla base della scheda progettuale di sintesi le parti definiranno se procedere autonomamente o in collaborazione alla realizzazione del progetto specifico. Le schede progettuali potranno essere redatte anche dal gruppo di programmazione in fase di definizione del PLG di cui all’art. 2.
Per le attività di programmazione di cui all’art. 2 (PLG) e per la redazione delle schede progettuali di sintesi le Parti rinunciano espressamente, con la sottoscrizione del presente accordo, al rimborso di qualsiasi spesa anche per personale impegnato, salvo quanto previsto per affidamento di eventuali incarichi a esterni.
In caso di accordo sull’esecuzione in collaborazione del progetto specifico il Responsabile della Parte che ha fatto richiesta di collaborazione nominerà tra i propri dipendenti, facenti parte del gruppo di progettazione, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) con funzioni di coordinamento e di reportistica periodica sull’andamento delle attività; in mancanza di specifica indicazione il responsabile del procedimento per la SN-SUB sarà il Soprintendente e per l'ASSET il Direttore Generale.
Su richiesta espressa della SN-SUB alle attività del gruppo di progettazione potranno partecipare anche tirocinanti e/o studenti di Università con i quali la Soprintendenza ha stipulato accordi di collaborazione per progetti di studio e ricerca.
Resta inteso che le Parti sono libere, anche all’esito della stesura delle schede progettuali, di procedere alla realizzazione dei progetti specifici inseriti nel PLG autonomamente o mediante affidamento a soggetti pubblici o privati estranei al presente accordo, senza necessità di previo assenso dell’altra Parte.
Art. 4 – Obblighi delle Parti
Le Parti si impegnano a:
a) Mettere a disposizione tutta la documentazione utile e necessaria alla predisposizione del PLG di cui all’art. 2, ai progetti specifici di cui all’art. 3 e all’espletamento delle diverse attività che dovessero rendersi necessarie per l’attuazione del presente accordo;
b) Condividere tutte le competenze specialistiche del proprio personale per la predisposizione del
PLG e dei progetti specifici che dovessero decidere di realizzare in collaborazione;
c) Mettere a disposizione dei RUP nominati dalle Parti le figure professionali di supporto se presenti nel proprio organico;
d) Collaborare alla predisposizione degli atti propedeutici alle gare di appalto (bozze di bandi di gara e capitolati tecnici) per l’esecuzione di lavori e servizi ad alto contenuto professionale;
e) Condividere l’uso delle proprie strutture ed attrezzature necessarie per l’attuazione del presente
accordo.
Art. 5 - Responsabili dell’accordo quadro
Responsabili dell’attuazione del presente accordo quadro sono:
⮚ Per la SN-SUB, il Soprintendente, dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx;
⮚ Per la ASSET, il Direttore Generale, Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx.
I Responsabili dell’accordo quadro individuano, tra il proprio personale dipendente, i componenti del gruppo di programmazione per la definizione del PLG di cui all’art. 2 e la realizzazione dei progetti specifici di cui all’art. 3; gli stessi possono motivatamente revocare i componenti dei gruppi di programmazione e progettazione e/o integrarne il numero con ulteriore personale interno e/o esterno, assumendosene l’eventuale onere finanziario, salvo diverso accordo tra le Parti.
Art. 6 Risorse finanziarie e copertura delle spese
Le Parti si danno atto reciprocamente che le risorse alle quali si potrà attingere per il finanziamento delle attività previste dall’accordo quadro saranno quelle previste per il finanziamento dei progetti specifici (art. 3) inseriti nel PLG di cui all’art. 2 ovvero da risorse finanziarie a valere su fondi regionali, nazionali ed europei destinati agli interventi concordati.
Le Parti si impegnano anche ad avviare un’attività di ricerca sponsor e raccolta fondi per il finanziamento dei progetti inseriti nel PLG.
Per i progetti specifici di cui all’art. 3 le Parti, anche sulla base della scheda progettuale di cui all’art. 3, concorderanno per iscritto le somme da impegnare per la progettazione di fattibilità, per il supporto tecnico-amministrativo alle procedure di gara e per le eventuali ulteriori attività, compresi i servizi di ingegneria, che si dovessero rendere necessari e l’ammontare dei costi, anche di personale, da rimborsare alla Parte che presta la propria collaborazione.
I movimenti finanziari tra le Parti si configurano solo come rimborso delle spese e non come corrispettivo e verranno previamente quantificati di comune accordo tra le parti in avvio alle attività di cui all’art. 3 e secondo criteri concordati in sede di definizione del PLG. Per la quantificazione dei costi del personale dipendente si farà riferimento ai CCNL; nel caso fossero necessarie prestazioni professionali specialistiche ovvero saggi, prove, rilievi, misurazioni ovvero altri servizi di ingegneria, per il calcolo degli onorari si farà riferimento al D.M. 17 giugno 2016 (c.d. decreto Parametri), come indicato dall’art. 24, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, applicando opportuni ribassi percentuali in caso di affidamenti diretti sottosoglia.
Tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione delle spese riguardanti le prestazioni in oggetto devono consentire la tracciabilità delle operazioni, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
Art. 7 - Luogo dell’esecuzione
Tutte le attività necessarie per l’esecuzione del presente accordo saranno svolte presso le sedi delle Parti e/o presso i cantieri dei progetti specifici. Le Parti comunicheranno preventivamente e per iscritto i nominativi del personale coinvolto nelle attività del PLG e dei progetti specifici che devono intendersi autorizzati all’accesso agli uffici delle Parti e ai cantieri a cui saranno assegnati.
Art. 8 - Copertura assicurativa
Le Parti garantiscono che per lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo quadro il proprio personale dipendente usufruisce della copertura assicurativa normalmente prevista per il servizio ordinario, giacché le prestazioni convenzionali vengono assicurate quale compito d’istituto, secondo la normativa vigente in materia. Le Parti risponderanno inoltre della copertura assicurativa dei propri eventuali collaboratori esterni e/o tirocinanti.
Art. 9 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Ciascuna Parte garantisce, per gli aspetti di propria competenza, l’adempimento delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i., prevedendo in particolare:
− La messa a disposizione di locali e attrezzature idonee e rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
− La valutazione dei rischi per l’attività svolta nelle proprie sedi dal personale, compresi tirocinanti, studenti, collaboratori, di appartenenza dell’altra Parte e la conseguente attuazione delle misure di prevenzione e protezione necessarie;
− L’informazione e la formazione nonché la sorveglianza del personale dell’altra Parte in relazione
ai rischi specifici individuati dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
− La messa a disposizioni dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) ove previsti.
La formazione, l’informazione e la sorveglianza sanitaria del proprio personale sui rischi generali e
specifici dell’attività è in capo a ciascuna Parte in qualità di datore di lavoro.
Art. 10 Durata della convenzione e recesso anticipato
Il presente accordo quadro ha una durata di 3 anni, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, prorogabili per un ulteriore periodo di tre anni su accordo scritto tra le Parti.
Le Parti si riservano la facoltà di recedere per giusta causa dall’accordo dandone comunicazione con un preavviso di tre mesi. Nell’ipotesi in cui tra le parti siano in corso attività su progetti specifici di cui all’art. 3 la parte recedente dovrà portare a termine le attività concordate e/o tenere indenne l’altra parte dei possibili danni derivanti dal recesso anticipato. L’indennità di recesso verrà definita in sede di accordo su progetti specifici o, in caso di mancata definizione, sarà determinata da un perito terzo scelto di comune accordo tra le parti. La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità. Le spese della perizia sono poste a carico dalla parte recedente.
Art. 11 Controversie
Per qualunque controversia tra le parti in merito all’interpretazione, all’esecuzione, alla validità o efficacia del presente accordo quadro, il foro competente è il Tribunale di Taranto.
Art. 12 Trattamento dei dati
Ciascuna delle Parti si impegna a provvedere al trattamento, all’utilizzo, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali raccolti nell’ambito delle attività di cui al presente accordo in
conformità al D.lgs. n. 196/2003, e s.m.i. e al Regolamento UE 2016/679, e di fare uso dei dati racconti esclusivamente per le finalità connesse all’attuazione dell’accordo.
Il Titolare del trattamento dei dati personali per ASSET è il suo legale rappresentante pro tempore. Per la SN SUB, giusta Decreto MiBACT UDCM rep. n. 147 del 14.3.2019 il titolare del trattamento dei dati è il MIC, nella persona del Direttore Generale della direzione generale archeologia Belle arti e Paesaggio, Arch. Xxxxxxxx Xxxxxxx, con sede in Roma alla via del Collegio Romano 27, e Preposto al trattamento dei dati personali in relazione alle competenze esercitate dalla SN-SUB è il Dirigente Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx. Qualunque informazione inerente il trattamento dei dati personali da parte della Soprintendenza firmataria del presente accordo potrà essere indirizzata al seguente indirizzo: xx-xxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente all’altra il nominativo e recapito di eventuali Responsabili del trattamento. Le Parti avranno facoltà di rendere nota, sul proprio sito istituzionale, la collaborazione di cui alla presente Convenzione.
Art. 13 Comunicazioni
Tutte le comunicazioni relative alla convenzione saranno effettuate con efficacia liberatoria per le Parti ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
• Per la SN-SUB: xxxx-xx-xxx@xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
• Per ASSET: xxxxx@xxx.xxxxx.xxxxxx.xx
Art. 14 Xxxxx finali e recapiti per comunicazioni
La presente convenzione viene sottoscritta mediante firma digitale ai sensi del X.X.xx. n. 82/2005. La sua efficacia decorrerà dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale.
Agli effetti fiscali le Parti dichiarano che la convenzione è da considerarsi esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 della Tabella all. B) del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e s.m.i., trattandosi di convenzione tra Enti Pubblici.
L’accordo sarà soggetto a registrazione sono in caso d’uso con spese a carico della parte che richiede la registrazione.
Letto, confermato e sottoscritto.
Ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 il presente accordo è sottoscritto con firma digitale.
Il Soprintendente Il Direttore generale dell’ASSET
(Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx) (Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx)
Xxxxxxx Xxxxxxx Ministero della cultura 12.10.2021
14:11:34
GMT+01:00
Firmato digitalmente da: XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
Regione Puglia
Firmato il: 12-10-2021 13:59:25
Seriale certificato: 736482
Valido dal 27-07-2020 al 27-07-
2023