CONTRATTO DI FRANCHISING
CONTRATTO DI FRANCHISING
Tra la società "Griffe and Stock Multistore S.r.l.", P.I. 01895990743, in persona dell'amministratore e legale rappresentante Sig. Xxxxxxxx Xxxxxx, per la carica domiciliato presso la sede legale di Manduria (TA) alla via San Xxxxxx n.53
E la società (P.I. ), in persona dell'amministratore e legale rappresentante Sig. , per la carica domiciliato presso la sede legale di alla via n.
PREMESSO
- che l'Affiliante, da tempo operante nel reperimento da fornitori qualificati ed esclusivi e nella vendita di abbigliamento «stock», è venuta sempre più assumendo una posizione di primario rilievo in detto settore, con un'ampia gamma di prodotti di marche notissime;
- che a tale affermazione ha contribuito positivamente l'adozione e lo sviluppo di specifiche politiche di marketing e la valorizzazione sistematica del prodotto, nonché peculiari elementi stilistici e di richiamo, appositamente creati, utilizzati e promossi dall'Affiliante a tale scopo;
- che l'Affiliante è titolare, a titolo esclusivo, del marchio "Griffe & Stock Junior" e che pertanto all'Affiliante compete il diritto esclusivo di valersi del predetto marchio anche come insegna;
- che l'Affiliante ha creato e sviluppato un modulo progettuale di negozio di vendita al dettaglio dei suindicati prodotti, appositamente studiato per una specifica e positiva caratterizzazione dei punti di vendita affiliati;
- che l'Affiliata, essendo in possesso delle autorizzazioni e/o requisiti necessari (quali ad esempio licenza di commercio) per l'apertura e la gestione di negozi per la rivendita al dettaglio di prodotti del settore abbigliamento, desidera entrare nel rapporto di affiliazione in oggetto con l'Affiliante;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Oggetto del contratto
1.1. Con il presente contratto l'Affiliante concede all'Affiliata, alle condizioni in seguito
specificate, il diritto di:
a) realizzare e gestire un negozio di vendita al dettaglio, secondo il modulo progettuale tipo da essa elaborato per i negozi affiliati e contraddistinto dall'insegna «Griffe & Stock Junior»;
b) vendere nel negozio stesso i prodotti che l'Affiliante, sulla base di specifici accordi di fornitura, riuscirà ad ottenere dai fornitori e/o distributori di "stocks" (in seguito denominati «Prodotti Contrattuali») e che saranno dallo stesso destinati ai negozi affiliati;
c) utilizzare i segni distintivi (marchio, insegna, ecc.) dell'Affiliante per la vendita, nel suddetto negozio, dei Prodotti Contrattuali;
d) usufruire dei servizi (consulenza, fornitura della merce e del materiale pubblicitario, ecc.) che l'Affiliante mette a disposizione dei negozi affiliati.
1.2. E' inteso che il presente contratto ha per oggetto unicamente la realizzazione e la gestione di un negozio al dettaglio sito in località (in seguito denominato "Negozio Affiliato"), destinato esclusivamente alla rivendita dei Prodotti Contrattuali, secondo le prescrizioni stabilite dall'Affiliante per la rete dei negozi affiliati. Pertanto l'Affiliata potrà utilizzare quanto messo a sua disposizione dall'Affiliante unicamente per l'installazione e la gestione del Negozio Affiliato.
1.3. L'Affiliata agirà come commerciante indipendente, acquistando e rivendendo i prodotti forniti dall'Affiliante. Essa agirà quindi in nome e per conto proprio e non avrà alcun potere di impegnare l'Affiliante nei confronti dei terzi. Nella sua qualità di commerciante indipendente l'Affiliata assumerà tutti i rischi della gestione dei Negozi Affiliati, che essa gestirà in piena autonomia, pur rispettando le direttive di carattere commerciale predisposte dall'Affiliante per la rete dei negozi affiliati.
Art. 2 Realizzazione del Negozio Affiliato
2.1. L'Affiliata metterà l'Affiliante entro e non oltre il termine di giorni 60 dalla sottoscrizione del presente contratto nelle condizioni di realizzare l'arredamento del punto vendita, per garantire l'uniformità degli stessi al modulo progettuale tipo elaborato dall'Affiliante.
2.2. A tal fine l'Affiliata si impegna a corrispondere la somma di Euro 15.000,00 (quindicimila), + Iva concordemente ritenuta idonea al rimborso delle spese vive sostenute
per l'allestimento dell'arredamento del punto vendita e concorda, altresì, con l'esigenza di sostenere tutte le spese ulteriori eventualmente necessarie alla realizzazione e l'allestimento dei locali (progettuali, esecutive, allestimento, ecc.). La suindicata somma sarà versata, quanto a Euro 6.000,00= (seimila) i.c. alla sottoscrizione del presente contratto; quanto a euro 6.000,00= (seimila) i.c. all'esecuzione del 50% dei lavori e quanto ai restanti 6.000,00= (seimila) i.c. alla fine del lavoro di allestimento dell'arredamento.
2.3. Alla firma del presente contratto l'Affiliata verserà altresì all'Affiliante la fee d'ingresso, stabilita nella misura di Euro 7.500,00= (settemilacinquecento). + Iva.
2.4. L'Affiliata si impegna a non effettuare, senza il preventivo consenso dell'Affiliante, alcuna modifica al Negozio Affiliato che possa incidere sulle caratteristiche tipiche della rete dei negozi affiliati. L'Affiliata si impegna altresì a procedere a proprie spese alle eventuali modifiche elaborate in seguito dall'Affiliante per i negozi affiliati purché il costo delle stesse non sia superiore, per ogni modifica, di oltre il 50% a quello già sostenuto per l'allestimento iniziale.
2.5. All'Affiliata è fatto divieto di cedere, senza il preventivo consenso dell'Affiliante, il Negozio Affiliato, pena in difetto la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 11.2..
Art. 3 - Uso dei segni distintivi dell'Affiliante
3.1. L'Affiliata contraddistinguerà i Negozi Affiliati con l'insegna «Griffe & Stock Junior», secondo le modalità stabilite dall'Affiliante.
3.2. Inoltre l'Affiliata userà i marchi ed altri eventuali segni distintivi dell'Affiliante per vendere e pubblicizzare nei Negozi Affiliati i Prodotti Contrattuali secondo le direttive indicate dall'Affiliante.
3.3. E' inteso che l'Affiliata dovrà cessare ogni uso dei segni distintivi (marchi, insegna, ecc.) dell'Affiliante a partire dal momento della risoluzione o cessazione per qualsiasi causa del presente contratto.
3.4. L'Affiliata si impegna, inoltre, per tutta la durata del presente contratto, a non usare alcun marchio o segno distintivo di terzi o comunque diverso da quelli di cui le è concesso l'uso ai sensi dei commi 3.1. e 3.2. del presente articolo, né ad usare i segni distintivi dell'Affiliante di cui ai commi 3.1. e 3.2. fuori dalle ipotesi ivi previste.
Art. 4 - Esclusiva d'acquisto e obbligo di non concorrenza
4.1. L'Affiliata si impegna a non svolgere, direttamente od indirettamente, alcuna attività in concorrenza con l'Affiliante. Essa si impegna, in particolare, a non vendere nei Negozi Affiliati, o altrove, dei prodotti diversi da quelli forniti dall'Affiliante, né ad agire, in qualsiasi forma, nell'interesse di terzi che producano o distribuiscano prodotti in concorrenza con i Prodotti Contrattuali.
Art. 5 - Fornitura e pagamento dei Prodotti Contrattuali
5.1. L'Affiliante si impegna a rifornire il Negozio Affiliato, con cadenza mensile, con un quantitativo di merce sufficiente a garantire un riassortimento corrispondente alle sue periodiche necessità
5.2. La vendita dei Prodotti Contrattuali all'Affiliata sarà disciplinata dalle seguenti condizioni di vendita, nonché dalle condizioni generali di vendita. Le suddette condizioni generali potranno essere modificate per iscritto dall'Affiliante con un preavviso minimo di sei (6) settimane.
5.3. La consegna dei prodotti avverrà, a cura dell'Affiliante e con mezzi propri con la cadenza indicata all'art. 5.1. Il pagamento delle forniture sarà effettuato, in un'unica soluzione, a mezzo bonifico bancario, intestato a "Griffe & Stock Multistore" e sulle coordinate bancarie che saranno successivamente comunicate dall'Affiliante. In caso di impossibilità, in alternativa alla suindicata modalità di pagamento, l'Affiliato potrà effettuare il pagamento della merce, sempre in un'unica soluzione, direttamente alla consegna ed a mezzo di titolo di credito intestato a "Griffe & Stock Multistore", con l'apposizione della clausola "non trasferibile"
5.4. L'Affiliante, per venire incontro all'esigenza di ridurre al minimo il rischio d'impresa da parte dell'Affiliato, gestirà, nei limiti della possibilità di assorbimento degli altri negozi affiliati, un sistema di ridistribuzione dell'invenduto che, tenendo conto della clientela di riferimento dei singoli negozi affiliati, miri ad ottimizzare il rapporto tra le forniture acquistate ed il venduto.
5.5. L'Affiliante avrà il diritto ad una Royalty del 3% sulle vendite effettuate dal Negozio Affiliato, da liquidarsi trimestralmente sulla base del venduto, così come risultante dalla dichiarazione IVA periodica mensile o trimestrale.
Art. 6 - Direttive commerciali dell'Affiliante
6.1. L'Affiliata si impegna ad osservare, nella rivendita dei Prodotti Contrattuali, le direttive commerciali e di marketing ricevute dall'Affiliante, o da persona (fisica o giuridica) indicata dall'Affiliante stessa. In particolare essa collaborerà con la massima diligenza alle campagne pubblicitarie ed alle altre iniziative promozionali predisposte dall'Affiliante per la rete dei negozi affiliati, ivi compresa l'organizzazione di sfilate promozionali nella zona di esclusiva dell'Affiliato.
6.2. L'Affiliante si impegna a sostenere per intero le spese di comunicazione e promozione come stabilite al precedente art.6.1., relativamente al materiale cartaceo e radiofonico nella zona assegnata ai sensi dell'art.1.2. I costi di affissione e messa in onda e radiofonica ed ogni altra imposta od autorizzazione saranno a carico esclusivo dell'Affiliata.
6.3. D'altra parte l'Affiliata si asterrà da qualsiasi azione di vendita o di pubblicità in deroga agli indirizzi generali dell'Affiliante, nonché da qualsiasi azione che possa danneggiare l'immagine dell'Affiliante e/o dei suoi prodotti o la realizzazione di una politica uniforme di marketing da parte della rete dei negozi affiliati.
6.4. L'Affiliante avrà la facoltà di controllare o di far controllare in qualsiasi momento - purché in orario lavorativo - l'esatto adempimento degli obblighi assunti dall'Affiliata in base al presente contratto, attraverso sopralluoghi, disamina di documenti, ecc.
Art. 7 - Obiettivi di vendita e minimo di acquisto
7.1. Le parti si incontreranno trimestralmente per valutare i risultati raggiunti nel trimestre precedente e per fissare gli obiettivi di vendita per il periodo successivo. Tali obiettivi saranno fissati tenendo conto, fra l'altro, delle possibilità di assorbimento della zona in cui si trovano i Negozi Affiliati e del volume d'affari raggiunto nel corrispondente periodo dell'anno precedente.
Art. 8 - Obbligo dell'Affiliata di informare l'Affiliante
8.1. L'Affiliata si impegna a fornire tempestivamente all'Affiliante tutte le notizie relative al mercato in cui opera nonché all'andamento delle vendite, che l'Affiliante stessa richieda.
8.2. Inoltre l'Affiliata informerà tempestivamente l'Affiliante di ogni eventuale fatto o azione che possa arrecare pregiudizio all'Affiliante, nonché di ogni atto di concorrenza sleale di
cui venga a conoscenza. Essa fornirà anche all'Affiliante in tali casi la necessaria assistenza per difendersi. Sarà particolare cura dell'Affiliata di proteggere in ogni modo i segni distintivi (marchi, insegna, ecc.) dell'Affiliante.
Art. 9 - Consulenza ed assistenza a favore dell'Affiliata
9.1. L'Affiliante fornirà all'Affiliata la propria consulenza ed assistenza per la migliore promozione e vendita dei Prodotti Contrattuali secondo le politiche da essa predisposte per la rete dei negozi affiliati.
9.2. In particolare l'Affiliante:
(a) comunicherà all'affiliata il proprio Know-How in materia di tecniche di vendita al dettaglio delle varie linee di Prodotti Contrattuali;
(b) imposterà e/o coordinerà e/o gestirà iniziative promozionali e pubblicitarie per i Prodotti Contrattuali;
(c) fornirà il materiale pubblicitario ritenuto necessario per la promozione delle vendite dei Prodotti Contrattuali.
Art. 10 - Durata del contratto
10.1. Il presente contratto avrà la durata di anni cinque, con decorrenza dal giorno della sottoscrizione.
10.2. Alla scadenza esso si intenderà rinnovato per ulteriori due (2) anni, e così di seguito ad ogni successiva scadenza, in mancanza di disdetta che dovrà essere comunicata alla controparte almeno quattro (4) mesi prima della relativa data di scadenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 11 - Risoluzione anticipata
11.1. Ciascuna parte può risolvere il presente contratto con effetto immediato, dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, in presenza di una giusta causa di risoluzione anticipata.
11.2. Costituisce in particolare giusta causa di risoluzione anticipata ogni violazione del presente contratto di tale gravità da non consentire la prosecuzione in un clima di reciproca fiducia. Le parti dichiarano di considerare in particolare come giusta causa di risoluzione anticipata la violazione degli artt. 1.2., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5, 3.4., 4.1., 5.3., 5.5., 6.1., 6.2., e 6.3. del
presente contratto.
11.3. Inoltre saranno considerati comunque come costituenti giusta causa di risoluzione anticipata: il fallimento, il concordato o qualsiasi procedura concorsuale cui sia sottoposta una delle parti, nonché ogni modifica importante nella struttura organizzativa o negli elementi dirigenti dell'Affiliata.
Art. 12 - Conseguenze della cessazione del contratto
12.1. Al termine, per qualsiasi causa, del presente contratto, l'Affiliata è tenuta a restituire immediatamente il materiale tecnico, pubblicitario o di altro genere messo a sua disposizione dall'Affiliante ed a cessare l'uso, sotto qualsiasi forma, dei segni distintivi dell'Affiliante.
12.2. Inoltre l'Affiliata è tenuta ad eliminare dai Negozi Affiliati l'insegna "Griffe & Stock Junior" ed a modificarne l'aspetto, eliminando tutti gli elementi stilistici tipici dei negozi affiliati previsti nel modulo progettuale tipo, o successivamente introdotti su indicazione dell'Affiliante. E' inoltre inteso che i Negozi Affiliati, anche se così modificati, non potranno comunque essere adibiti alla vendita di prodotti appartenenti allo stesso genere dei Prodotti Contrattuali, per un periodo di un (1) anno dalla fine o dalla cessazione per qualsiasi causa verificatasi del presente contratto.
Art. 13 - Legge applicabile
13.1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
13.2. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti relativamente all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto, nessuna esclusa, viene ritenuto competente in via esclusiva il Foro di Taranto.
13.3. Il presente contratto, costituito da otto pagine scritte con l'ausilio del computer, è stato redatto in due esemplari, entrambi in lingua italiana, ed ognuna delle parti dichiara di trattenere uno degli originali.
Art. 14 Convenzioni complementari e comunicazioni
14.1. Ogni convenzione derogativa o complementare al presente contratto dovrà essere fatta per iscritto a pena di nullità.
14.2. Ogni comunicazione tra le parti del seguente contratto dovrà essere effettuata per iscritto, a
mezzo di raccomandata a.r., presso il domicilio dichiarato in premessa al presente contratto.
14.3. Il presente contratto sostituisce ogni precedente pattuizione, anche verbale, eventualmente intercorsa in precedenza tra le parti in argomento.
Manduria, lì
L'Affiliante L'Affiliato
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C., l'Affiliato dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli del presente contratto: Art. 1 (Oggetto del contratto); Art. 2 (Realizzazione del Negozio Affiliato); Art. 3 (Uso dei segni distintivi dell'Affiliante); Art. 4 (Esclusiva d'acquisto e obbligo di non concorrenza); Art. 5 (Fornitura e pagamento dei Prodotti Contrattuali); Art. 6 (Direttive commerciali dell'Affiliante); Art. 7 (Obiettivi di vendita); Art. 8 (Obbligo dell'Affiliata di informare l'Affiliante); Art. 10 (Durata del contratto); Art. 11 (Risoluzione anticipata); Art. 12 (Conseguenze della cessazione del contratto); Art. 13 (Legge applicabile); Art. 14 (Convenzioni complementari).
L'Affiliato