CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’ACQUISIZIONE DI UN APPLICATIVO, E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE, PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL’ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO.
CIG n. 8121687422
UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE
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Articolo 1 – Oggetto dell’appalto
Oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto è l’acquisizione di un applicativo, con annessi servizi di formazione, assistenza tecnica e manutenzione ordinaria ed evolutiva, per la gestione informatizzata del patrimonio immobiliare dell’ATS della Città Metropolitana di Milano, così come dettagliatamente descritto nel Capitolato Tecnico, parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Il software che l’aggiudicatario svilupperà, nonché le eventuali e successive modifiche (correttive, evolutive, migliorative) dallo stesso introdotte, unitamente a tutta la documentazione tecnica e di esercizio che l’aggiudicatario produrrà, si intenderanno di proprietà di ATS della Città Metropolitana di Milano.
ATS avrà la possibilità di cedere in riuso le eventuali personalizzazioni ad altri Enti Pubblici che lo dovessero richiedere. Le stesse personalizzazioni potranno essere segnalate ad AgID per essere rese disponibili in modalità open source sul repository Developers Italia.
Tutti i punti del presente documento e del Capitolato Tecnico saranno recepiti integralmente nel Contratto d’Appalto che verrà stipulato tra l’aggiudicatario e l’ATS della Città Metropolitana di Milano.
Articolo 2 – Durata dell’appalto
Il Contratto d’Appalto avrà durata di 60 mesi, decorrenti dalla sua formale sottoscrizione.
§ 2.1 Piano di fornitura
L’aggiudicatario si impegna a consegnare e a collaudare la soluzione in tutte le parti specificate nel Capitolato Tecnico entro un massimo di 180 giorni solari dalla data di sottoscrizione del Contratto. La soluzione potrà essere considerata consegnata soltanto se, entro le suddette tempistiche, la stessa avrà superato con esito positivo il collaudo.
Entro il suddetto termine l’aggiudicatario dovrà garantire, altresì la formazione degli utenti
ATS secondo le modalità descritte nel Capitolato Tecnico alla voce “Formazione utenti”.
La non osservanza di tale obbligo contrattuale determinerà a carico dell’aggiudicatario l’applicazione di penali e/o l’eventuale risoluzione del contratto con le modalità descritte nel Capitolato Tecnico alla voce “Collaudo e avviamento”.
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In esito al collaudo positivo, decorrerà il servizio di manutenzione evolutiva che, pertanto,
l’aggiudicatario dovrà garantire sino alla scadenza naturale del contratto.
Si precisa che il servizio di manutenzione correttiva comprende un periodo di garanzia di 12 mesi a partire dalla data di avvio del sistema in produzione; il servizio di manutenzione correttiva proseguirà, dopo il periodo di garanzia, fino alla decorrenza dei 60 mesi del contratto. Pertanto, il corrispettivo per il servizio di manutenzione correttiva verrà riconosciuto all’aggiudicatario soltanto allo scadere del periodo di garanzia.
L’aggiudicatario sarà tenuto a garantire ad ATS un adeguato passaggio di consegne alla conclusione naturale del contratto. Le stesse modalità dovranno essere assicurate dall’aggiudicatario in caso di eventuale conclusione anticipata della fornitura.
Articolo 3 – Importo dell’appalto
L’importo quinquennale posto a base d’asta è pari a € 171.880,00 (Iva esclusa).
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prevedere, nel corso di validità del contratto stipulato, variazioni secondo quanto previsto dall’art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, e s.m.i., comprese quelle in diminuzione, ovvero in aumento, nei limiti del 20% del prezzo complessivo aggiudicato rispetto al contratto quinquennale. Le variazioni saranno valutate e contabilizzate mediante applicazione dei prezzi offerti dall’operatore economico in sede di offerta. Per quanto riguarda le diminuzioni, l’operatore economico non potrà vantare richieste di risarcimento, rimborsi o qualsiasi altro indennizzo di sorta. Il valore complessivo massimo dell’opzione di cui al comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è stimato complessivamente in € 34.376,00 (Iva esclusa), fatte salve le diverse condizioni economiche determinate in sede di offerta.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario (stimato in 12 mesi) alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto alla prosecuzione delle prestazioni (formazione, assistenza, manutenzione ordinaria e manutenzione evolutiva) oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni. Il valore dell’opzione di cui al comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è stimato in € 11.800,00 (Iva esclsusa), fatte salve le diverse condizioni economiche determinate in sede di offerta.
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Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto è pari ad € 218.056,00 (Iva esclusa) comprensivo delle sopracitate variazioni, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a € 0,00.
È, altresì, facoltà dell’Amministrazione provvedere, in caso di provata impossibilità a svolgere le prestazioni richieste, ad approvvigionarsi sul libero mercato, in deroga alle condizioni e agli impegni del contratto, senza che dall’aggiudicatario possa essere avanzata pretesa di indennizzo di qualsiasi tipo e fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di risolvere il contratto e di richiedere il risarcimento di ogni eventuale danno subito o maggiore onere sostenuto.
Articolo 4 - Avvio della prestazione in pendenza di stipulazione del contratto L’Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere, l’avvio delle prestazioni contrattuali con l’emissione di apposito ordine, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all’art. 12 del presente CSA e salvo diversa indicazione che verrà comunicata dall’Amministrazione.
Articolo 5 – Obblighi contrattuali
L’aggiudicatario deve munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui si rendano necessari in corso di esecuzione del contratto all’esercizio della sua attività.
L’aggiudicatario si impegna all’osservanza degli obblighi contrattuali di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto e al Capitolato Tecnico e agli obblighi assunti con la proposta tecnico-qualitativa.
L’aggiudicatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e nel Capitolato Tecnico.
L’aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, organizzative e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate durante la vigenza del rapporto contrattuale. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad
esclusivo carico dell’aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo
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contrattuale. Pertanto, l’aggiudicatario non potrà avanzare pretesa di compensi, a tal titolo,
nei confronti dell’Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
L’aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.
L’aggiudicatario si impegna, altresì, per tutta la durata contrattuale, senza eccezione alcuna:
- a rispettare la normativa contrattuale e regolamentare del lavoro, della sicurezza sui luoghi di lavoro per tutto il personale a vario titolo impiegato;
- a retribuire il personale:
- dipendente in misura non inferiore a quella stabilita nel CCNL di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti;
- Libero Professionale con compensi liberamente determinati dalla contrattazione individuale (contrattazione diretta tra operatori a rapporto Libero Professionale e aggiudicatario) – con obbligo di deposito, prima dell’utilizzazione, del contratto individuale;
- a trasmettere alla Amministrazione il nominativo del referente dell’appalto.
Sulla base dei dettami normativi sanciti dall’art. 34, co. 35 del D.L. n. 179/2012 (convertito con modificazioni nella Legge 221/2012) nonché ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 l’aggiudicatario si impegna a rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per le pubblicazioni, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, su richiesta della medesima.
Articolo 6 - Prezzi
Il prezzo offerto, risultante dall’aggiudicazione della procedura, si intende:
- fisso ed invariabile per l’intera durata dell’appalto, salvo diverse disposizioni di legge;
- offerto ed accettato dall’aggiudicatario in base a calcoli di propria convenienza e a
proprio rischio;
- comprensivo di tutto quanto richiesto dal presente Capitolato, dal Capitolato Tecnico e quanto proposto dall’aggiudicatario in sede di offerta e, comunque, di ogni prestazione necessaria per l’esatto adempimento contrattuale, con esclusione dell’IVA, a carico dell’Azienda.
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Quanto sopra, fatto salvo eventuali più favorevoli condizioni derivanti da azioni promozionali di cui dovrà essere data comunicazione scritta anche ai competenti uffici dell’Amministrazione.
Articolo 7 – Fatturazione e pagamenti 7.1 Fatturazione
Sottoscritto il Contratto d’Appalto ed effettuato il collaudo con esito positivo, le prestazioni potranno essere oggetto di fatturazione da parte del soggetto aggiudicatario.
L’importo contrattuale verrà corrisposto all’aggiudicatario come segue:
a) il 65% come sviluppo delle funzionalità descritte nel Capitolato Tecnico (incluso il servizio di formazione on-site). In particolare:
- il 40% di tale quota, “a corpo”, a valle del collaudo e del rilascio del sistema in produzione;
- il rimanente 25% come canone periodico trimestrale posticipato, dopo il rilascio del sistema in produzione;
b) il 12,5% come servizio di manutenzione correttiva, da fatturarsi in canoni periodici trimestrali posticipati, decorso il periodo di 12 mesi di garanzia;
c) il 12,5% come servizio di assistenza, da fatturarsi in canoni periodici trimestrali posticipati, a valle del rilascio del sistema in produzione;
d) il 10% come manutenzione evolutiva da pagarsi “a consumo” al collaudo e rilascio in produzione delle modifiche evolutive effettuate, corrispondenti alle cinquanta giornate complessive previste nel Capitolato Tecnico.
L’aggiudicatario invierà esclusivamente fattura elettronica riportante il numero e la data dell’ordinativo nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nel Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il mancato adeguamento alla normativa suindicata impedisce di procedere a qualsiasi pagamento, anche parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico, e, in tal caso, non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica. Il mancato adeguamento alla normativa su indicata costituisce inadempimento contrattuale.
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ATS della Città Metropolitana di Milano
Denominazione Ente: ATS della Città Metropolitana di Milano Sede legale: Corso Italia, 19 – 00000 Xxxxxx
Codice Fiscale: 09320520969
Partita IVA: 09320520969
Codice IPA: atsmetmi
Codice Univoco ufficio: BMAGH7 – FORNITURE E PRESTAZIONI GENERICHE ATS
Dovrà, in ogni caso, essere periodicamente consultato il sito web xxx.xxxxxxxx.xxx.xx per verificare eventuali aggiornamenti o modificazioni del codice univoco.
Ai sensi del richiamato art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse devono riportare il codice identificativo di gara (CIG).
Ai sensi dell’art. 25, co. 3, D.L. 66/2014, l’Amministrazione non procederà al pagamento di fatture elettroniche che non riportino il codice CIG, come previsto dal richiamato art. 25, co. 2, D.L. n. 66/2014.
Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, Regione Lombardia ha raccomandato la presenza di talune informazioni necessarie a favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali.
Le informazioni obbligatorie sono le seguenti:
- Codice Identificativo Gara (C.I.G.) comunicato dall’Amministrazione;
- eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge.
- tutti i dati relativi al pagamento;
- data e numero d’ordine d’acquisto;
- data e numero del DDT per i beni;
- totale documento;
- codice fiscale del cedente;
- ogni altra indicazione utile.
- in generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso.
In mancanza delle informazioni sopra descritte, le fatture saranno rifiutate
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dall’Amministrazione.
7.2 Pagamenti
Il pagamento, in assenza di formali contestazioni, sarà disposto dall’Amministrazione a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante ordinativi di pagamento.
Il suddetto termine di pagamento sarà, comunque, sospeso qualora:
▪ nella fattura non siano indicati chiaramente il numero di ordinativo e il codice CIG;
▪ la fattura non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti;
▪ la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale;
▪ le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
▪ risultino non conformità tra le prestazioni fornite e quanto richiesto;
▪ la fattura non risulti corredata, in allegato, di eventuale documentazione richiesta.
Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all’appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell’appaltatore.
Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell’aggiudicatario, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte dell’Amministrazione.
L’aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
In caso di eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi della D. Lgs. 231/2002, testo vigente.
Il pagamento si intenderà avvenuto alla data dell’emissione dell’ordinativo di pagamento e
gli interessi di moratoria decorreranno da tale data.
Per provvedere al pagamento l’Amministrazione dovrà essere in possesso di un D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), acquisito d’ufficio, da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte dell’Aggiudicatario.
Qualora il D.U.R.C. dell’Appaltatore evidenzi irregolarità, l’Amministrazione sarà tenuta all’osservanza di quanto disposto dall’art. 30 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalle indicazioni fornite dagli enti previdenziali interessati.
L’aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
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Articolo 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari
L’aggiudicatario, ai fini di quanto previsto dalla L. 136/2010:
o assume l’obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso le banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche su cui verranno appoggiati tutti i movimenti relativi alla gestione del presente contratto;
o si obbliga, a pena di nullità assoluta, a fare inserire nei contratti eventualmente stipulati con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi o forniture oggetto della presente procedura, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;
o si impegna a dare immediata comunicazione a ciascuna Agenzia ed alle Prefetture- Uffici territoriali del Governo nelle Province ove hanno sede le ATS della notizia di inadempimento della propria controparte/subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Inoltre, l’aggiudicatario dovrà essere dotato di attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici previsti in materia di fatturazione elettronica, o, in alternativa, deve conferire specifico mandato ad un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 5, D.M. 55/2013.
Articolo 9 - Responsabilità
È a carico dell’aggiudicatario la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero della ATS della Città Metropolitana di Milano e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone, ovvero alla salute ed alla privacy dei propri assistiti e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell’esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall’operato di eventuali subappaltatori.
Oltre alle coperture assicurative rese obbligatorie dalle vigenti leggi, l’aggiudicatario della gara si dovrà quindi impegnare a stipulare la seguente polizza, mantenendola attiva per tutta la durata del contratto d'appalto ed eventuali proroghe, impegnandosi altresì a pagare alle scadenze i relativi premi:
1. polizza RCT/O (Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro) a copertura di tutti i danni arrecati a terzi stipulata con primaria Compagnia, con descrizione del rischio coerente con l’oggetto del servizio oggetto dell’appalto, che comprenda anche la RC derivante da eventuali danni arrecati a terzi riconducibili ad anomalie
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applicative ed operative del sistema informativo oggetto di contratto con espressa
rinuncia alla rivalsa nei confronti dell’ATS Città Metropolitana di Milano;
2. tale polizza dovrà prevedere un massimale per sinistro non inferiore ad € 2.500.000,00 senza limitazioni annue e dovrà prevedere una durata non inferiore alla durata del servizio oggetto dell’appalto.
3. nel contratto assicurativo dovrà essere espressamente prevista l’estensione alla responsabilità civile personale del personale incaricato allo svolgimento del servizio. Eventuali franchigie per sinistro non saranno opponibili ai terzi danneggiati e/o all’ATS Città Metropolitana. Inoltre ATS Città Metropolitana di Milano dovrà essere inclusa nel novero dei terzi.
In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’operatore economico potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto della Stazione Appaltante, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e indicando il massimale per sinistro.
Copia della polizza, specifica o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all’ATS della Città Metropolitana di Milano prima della sottoscrizione del contratto, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest’ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.
Articolo 10 – Rapporti con la Agenzia
L’aggiudicatario, in seguito alla stipulazione del contratto, diverrà l’unico interlocutore dell’Amministrazione per la gestione del contratto, cui conseguentemente indirizzerà ogni eventuale comunicazione, doglianza, pretesa o contestazioni di inadempienza.
Nel caso di azienda consortile o Associazione Temporanea di Imprese, il Consorzio o l’Azienda capofila sono i responsabili e gli interlocutori nei confronti dell’Amministrazione anche nel caso di eventuali inadempimenti delle società consorziate o associate, ferma la solidale responsabilità delle società responsabili dei singoli servizi.
Articolo 11 – Direttore dell’Esecuzione del Contratto e referente dell’aggiudicatario
L’ATS nominerà un Direttore dell’Esecuzione del Contratto, che provvederà al
coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del
contratto stesso, assicurandone la regolare esecuzione e verificando che le attività e le
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prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità del presente Capitoltato, del Capitolato Tecnico, della documentazione di gara e dell’offerta tecnico-qualitativa prodotta dall’aggiudicatario in sede di partecipazione alla procedura.
L’aggiudicatario dovrà indicare, prima della stipula contrattuale, il nominativo ed il recapito telefonico di un proprio referente (ivi compreso un sostituto) che sarà referente di tutte le prestazioni contrattuali.
Ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., il DEC, nel periodo di vigenza contrattuale, verificherà la conformità delle prestazioni rese dall’aggiudicatario alle condizioni tecniche ed economiche stabilite nel Contratto d’Appalto.
Le attività di controllo e monitoraggio realizzate dal DEC saranno, in particolare, tese ad appurare che le condizioni contrattuali siano pienamente rispettate dall’aggiudicatario, con riferimento a ciascuna delle prestazioni rese in termini:
- di qualità del servizio (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi e normativi richiesti nel Contratto e/o nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel Capitolato Tecnico);
- di rispetto delle tempistiche di rilascio dell’applicativo, della sua messa in produzione, del collaudo;
- di rispetto di tempi e modalità di esecuzione dei servizi di assistenza e manutenzione;
- di rispetto dei tempi stabiliti per la risoluzione di malfunzionamenti e richieste di assistenza (SLA);
- il rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi;
- il rispetto della normativa ambientale;
- il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori da parte dell’appaltatore.
Articolo 12 – Deposito cauzionale definitivo
L’aggiudicatario dovrà costituire garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i. Tale cauzione deve essere posta a garanzia della buona esecuzione del contratto concluso, del risarcimento di danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni medesime.
La cauzione verrà costituita in una delle seguenti forme:
• quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa
oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, in originale, valida per tutto il periodo
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contrattuale più almeno 60 (sessanta) giorni dal termine dello stesso - secondo i modelli di cui al D.M. 31/2018;
• ricevuta di versamento in contanti a favore di ATS della Città Metropolitana di Milano presso il tesoriere dell’ATS medesima alle seguenti coordinate bancarie: Banca Intesa Sanpaolo: FILIALE: cod. 01876 - xxx Xxxxx, 0 Xxxxxx
NUMERO CONTO: 1000 / 46162
COORDINATA IBAN: XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000
La cauzione deve riportare la seguente causale: Cauzione definitiva per l’acquisizione di un applicativo, e relativa assistenza tecnica e manutenzione, per la gestione informatizzata del patrimonio immobiliare dell’ATS della Città Metropolitana di Milano, per un periodo di 60 mesi.
La cauzione definitiva, per essere ritenuta valida, dovrà contenere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la relativa operatività, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’ATS della Città Metropolitana di Milano.
Alla cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del citato Decreto. Per fruire del beneficio della riduzione, l’operatore economico dovrà segnalare, in sede di stipulazione del contratto, il possesso del requisito, producendo la documentazione necessaria alla comprova.
In caso di proroga contrattuale verrà richiesto all’aggiudicatario l’estensione della cauzione per l’intero periodo di prosecuzione.
Articolo 13 – Sicurezza sul lavoro
Ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 non è applicabile la disciplina in materia di DUVRI
per l’espletamento delle attività oggetto del presente CSA.
L’aggiudicatario, nell’esecuzione del contratto, si impegna a rispettare la normativa vigente
in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo la responsabilità per l’attuazione
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degli obblighi giuridici di propria competenza. A tale fine, l’aggiudicatario deve dichiarare di aver provveduto ad analizzare, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento delle attività di propria competenza e di aver individuato le misure a tutela necessarie. I rischi specifici dell’attività oggetto dell’appalto eventualmente presenti o che dovessero insorgere sono a norma di legge soggetti al controllo e gestione da parte della società aggiudicataria.
L’Agenzia, in qualità di Datore di Lavoro Committente, è tenuta ad adempiere agli obblighi di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/2008. Pertanto, qualora l’aggiudicatario, nel corso di esecuzione del contratto, rilevasse rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, potrà presentare proposte di stesura del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze). Se tale proposta venisse valutata positivamente, l’Agenzia procederà ad elaborare tale documento, che sarà allegato al contratto d’appalto. In nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza esplicitata all’atto di presentazione dell’offerta.
Ai sensi dell’art. 26, comma 6, del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i. l’aggiudicatario dovrà analizzare i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento delle attività di propria competenza, individuando ed attuando tutte le misure di tutela necessarie.
L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.
Articolo 14 - Cessione dei crediti derivanti dal Contratto – Subappalto – Sospensione
La cessione dei crediti derivanti dal contratto è regolata dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i..
Per quanto concerne il subappalto, questo si intende sottoposto alle condizioni di cui all’art.
105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
La cessione dei crediti o il subappalto realizzati in maniera non conforme ai predetti articoli di legge potranno comportare la risoluzione del contratto con addebito di ogni onere a carico dell’aggiudicatario, salvo il risarcimento di ogni danno.
La sospensione, parziale o totale, delle prestazioni è regolata dall’art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Articolo 15 – Indicatori di qualità, Service Level Agreement (SLA) e penali
Per la caratteristica delle prestazioni, l’attività non potrà essere sospesa. Pertanto l’aggiudicatario assume a proprio carico la responsabilità della sua puntuale esecuzione anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l’interruzione delle prestazioni.
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Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, onde misurare i diversi servizi che compongono la fornitura dal rispetto delle scadenze contrattuali (collaudo, data di rilascio del sw in produzione, etc.), alla Quality Assurance (indici di difettosità in fase di collaudo) ed ai servizi di manutenzione (correttiva, evolutiva, legislativa) e di assistenza/gestione applicativi, utilizzerà gli indicatori di qualità e gli SLA di seguito descritti.
RSCT - Rispetto di una scadenza contrattuale
L’indicatore di qualità RSCT misura il rispetto delle scadenze temporali derivanti dalla documentazione contrattuale inclusa l’offerta tecnica dell’aggiudicatario e/o pianificate in un piano di lavoro approvato. Il requisito si applica anche per le eventuali attività di manutenzione evolutiva.
Ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ad una scadenza contrattuale determina l’applicazione di una penale pari all’1‰ dell’importo totale previsto dal contratto di fornitura. La giornata lavorativa è definita al capitolo 9 del Capitolato Tecnico, ovvero vale dalle 9 alle 18 dei giorni feriali, dal lunedì al venerdì. Il criterio in oggetto si applica ad ogni scadenza temporale prevista dalla documentazione contrattuale, inclusa l’offerta tecnica dell’aggiudicatario e/o pianificata in un piano di lavoro approvato. Il criterio si applica anche per le eventuali attività di manutenzione evolutiva.
Caratteristica | Efficienza | Sottocaratteristica | Prestazioni temporali |
Aspetto da valutare | Rispetto di una scadenza contrattuale | ||
Unità di misura | Xxxxxx lavorativi | Fonte dati | Documenti di pianificazione |
Periodo di riferimento | Durata contratto | Frequenza di misurazione | Ad evento |
Dati da rilevare | Per ciascuna scadenza vanno rilevati - Data prevista (data_prev) di una scadenza contrattuale - Data effettiva (data_eff) dell’evento contrattuale | ||
Regole di campionamento | Nessuna | ||
Formula | RSCT = data_eff – data_prev | ||
Regole di arrotondamento | Nessuna | ||
Valore di soglia | RSCT <= 0 |
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Azioni contrattuali | Ogni giorno lavorativo di ritardo (RSCT > 0) determina la penale “Slittamento di una scadenza contrattuale” pari all’1‰ contrattuale. |
Eccezioni | Nessuna |
TNCO – Tasso di casi di test eseguiti in collaudo con esito negativo
L’aggiudicatario è tenuto alla predisposizione del piano di test (test unitari, test funzionali, di sistema, di sicurezza, di performance, ecc.) e all’esecuzione dei casi di test pianificati sino al loro esito positivo: ciò rappresenta la precondizione per la consegna del software realizzato e dunque per l’avvio del collaudo. A partire dal piano di test viene redatto il piano di collaudo. L’indicatore di qualità TNCO misura il rapporto tra i casi di collaudo eseguiti con esito negativo ed il totale dei casi di collaudo previsti ed eseguiti in collaudo. Deve essere rilevato per ogni collaudo, compresi i collaudi successivi ad un precedente collaudo negativo.
Un rapporto tra i casi di collaudo eseguiti con esito negativo ed il totale dei casi di collaudo previsti ed eseguiti in collaudo superiore o uguale al 10% comporta l’applicazione di una penale pari all’1‰ del valore contrattualmente fissato per il servizio realizzativo nel contratto di fornitura. Il criterio deve essere applicato per ogni collaudo, compresi i collaudi successivi ad un precedente collaudo negativo.
Caratteristica | Affidabilità | Sotto caratteristica | Maturità |
Aspetto da valutare | Percentuale di casi di test eseguiti con esito negativo rispetto al totale dei casi di collaudo eseguiti | ||
Unità di misura | Punto percentuale | Fonte dati | Piano di Test – Realizzazione Rapporto di collaudo |
Periodo di riferimento | La durata della fase di collaudo dell'obiettivo | Frequenza di misurazione | Al termine della fase di collaudo dell’obiettivo |
Dati da rilevare | - casi di test pianificati , eseguiti con esito negativo in collaudo (N_test_not_ok) - casi di test eseguiti in collaudo (Tot_test) | ||
Regole di campionamento | Nessuna | ||
Formula | TNCO = (N_test_not_ok / Tot_test) * 100 | ||
Regole di arrotondamento | Il risultato della misura va arrotondato: - per difetto se la parte decimale è 0,5 - per eccesso se la parte decimale è > 0,5 | ||
Valore di soglia | TNCO <= 10 % |
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Azioni contrattuali | Il non rispetto del valore di soglia comporterà l’applicazione della penale una tantum “Test negativi in collaudo” pari all’1‰ del valore contrattualmente fissato per il servizio realizzativo nel contratto di fornitura. Il nuovo collaudo inizierà alla data fissata da ATS. |
Eccezioni | Nessuna |
GSCO – Giorni di sospensione del collaudo
Con questo indicatore GSCO si vuole controllare il numero di giorni in cui è stato sospeso il collaudo di un obiettivo realizzativo (di sviluppo, di manutenzione evolutiva o adeguativa, ...) per cause imputabili al Fornitore.
Un ritardo di oltre un giorno lavorativo rispetto alla data di collaudo concordata determina l’applicazione di una penale una tantum pari all’1‰ dell’importo fissato per il servizio realizzativo nel contratto di fornitura.
Affidabilità | Sottocaratteristica | Maturità | |
Aspetto da valutare | Numero complessivo di giorni in cui è stato sospeso il collaudo di un obiettivo per cause imputabili al Fornitore | ||
Unità di misura | Xxxxxx lavorativo | Fonte dati | Comunicazioni di sospensione del collaudo e di ripresa |
Periodo di riferimento | Durata collaudo | Frequenza di misurazione | Al termine del collaudo |
Dati da rilevare | • Data della singola sospensione collaudo (Data_sospensionej) • Data della singola di ripresa del collaudo (Data_ripresaj) • Numero di sospensioni del collaudo (Nsosp) | ||
Regole di campionamento | Si applica a tutte le sospensioni del collaudo (sia per la prima che, qualora capiti, per le successive) | ||
Formula | 𝐺𝑆𝐶𝑂 = ∑𝑁𝑠𝑜𝑠𝑝(𝐷𝑎𝑡𝑎_𝑟𝑖𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 – 𝐷𝑎𝑡𝑎_𝑠𝑜𝑠𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 ) 1 𝑖 𝑖 | ||
Regole di arrotondamento | Nessuna | ||
Valore di soglia | GSCO = 0 | ||
Azioni contrattuali | Per ogni giorno lavorativo eccedente la soglia, ATS applicherà la penale “Sospensione del collaudo” pari all’1‰ dell’importo fissato per il servizio realizzativo nel contratto di fornitura. | ||
Eccezioni | Nessuna |
DAES – Difettosità in avvio in esercizio
Con questo indicatore DAES si vuole rilevare, per ogni obiettivo realizzativo rilasciato in esercizio, il numero di malfunzionamenti bloccanti e non bloccanti, nel periodo di riferimento.
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Si stabilisce che la fase di avvio in esercizio duri due mesi a partire dal rilascio del software in produzione; questo criterio vale per il primo rilascio del sistema in produzione e per ogni successivo obiettivo realizzativo rilasciato in esercizio (è quindi compresa la manutenzione evolutiva). Entro tale periodo un numero di errori (bloccanti, non bloccanti) oltre le soglie stabilite (al primo errore bloccante; oltre i tre errori non bloccanti) determina l’applicazione di una penale pari al pari all’1‰ dell’importo contrattualmente calcolato per l’obiettivo realizzativo.
Caratteristica | Affidabilità | Sottocaratteristica | Maturità |
Aspetto da valutare | Difettosità in avvio di esercizio, ovvero 2 mesi dopo il rilascio in produzione. | ||
Unità di misura | Difettosità | Fonte dati | Sistema di tracciatura |
Periodo di riferimento | Fase di avvio in esercizio | Frequenza di misurazione | Al termine del periodo di riferimento |
Dati da rilevare | Numero totale di malfunzionamenti non bloccanti delle funzionalità utente nuove o modificate dall’obiettivo rilevati durante il periodo di riferimento (N_malfunz_no_bl). Numero totale di malfunzionamenti bloccanti delle funzionalità utente nuove o modificate dall’obiettivo rilevati durante il periodo di riferimento (N_malfunz_bl) | ||
Regole di campionamento | Nessuna | ||
Valore Soglie | DAES (bloccanti) = 0 DAES (non bloccanti) <= 3 | ||
Regole di arrotondamento | Nessuna | ||
Azioni contrattuali | Per ciascun errore eccedente il valore di soglia ATS applicherà la penale “Eccesso di malfunzionamenti in avvio di esercizio” pari all’1‰ dell’importo contrattualmente calcolato per l’obiettivo realizzativo |
TROI – Tempestività di Ripristino dell’Operatività in esercizio (per singolo intervento)
L’indicatore TROI misura il livello di servizio di ogni intervento di ripristino dell’operatività del software applicativo in esercizio, eseguito nel periodo di riferimento. La giornata lavorativa è definita dalle 9 alle 18 dei giorni feriali dal lunedì al venerdì.
In sintesi: stabilito che la giornata lavorativa va dalle 9 alle 18 dei giorni feriali dal lunedì al venerdì, il criterio, trimestralmente si calcolano i tempi di ripristino dell’operatività di ogni richiesta di intervento di manutenzione correttiva. La soglia massima di intervento per errori bloccanti, al netto dei periodi di tempo (sospensione) non imputabili all’aggiudicatario, è di 8
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ore solari. La soglia massima di intervento per errori non bloccanti, al netto dei periodi di tempo (sospensione) non imputabili all’aggiudicatario, è di 2 giorni lavorativi considerando quanto definito per la giornata lavorativa. Per ogni singolo intervento che eccede la relativa soglia, ATS applicherà una penale pari all’1‰ per errori bloccanti o pari allo 0,5‰ per errori non bloccanti dell’importo contrattualmente definito per il servizio di correttiva, compreso il software rilasciato (realizzato o modificato) dal fornitore durante la fornitura.
Caratteristica | Efficienza | Sottocaratteristica | Efficienza temporale |
Aspetto da valutare | Tempestività di ripristino dell'operatività del software applicativo in esercizio a seguito di un malfunzionamento | ||
Unità di misura | Ore solari per errori bloccanti, lavorative negli altri casi (a multipli di mezze giornate lavorative) | Fonte dati | Sistema di tracciatura o comunicazioni |
Periodo di riferimento | Il trimestre precedente la rilevazione | Frequenza di misurazione | Trimestrale |
Dati da rilevare | Avvio del processo di risoluzione del malfunzionamento: data, ora e minuti comunicazione al Fornitore [fase attivazione](inizio) Termine della risoluzione del malfunzionamento: data, ora e minuti fine esecuzione [fase esecuzione] (termine) Tempo di sospensione della risoluzione del malfunzionamento (sospensione) a causa dell'indisponibilità dell'ambiente di correzione, o per ragioni non imputabili al Fornitore (TRO) | ||
Regole di campionamento | Nessuna | ||
Formula | TROI = termine – inizio – TRO (ore, minuti) | ||
Regole di arrotondamento | Nessuna | ||
Valore di soglia | TROI | Bloccante: ≤ 8 ore solari | Non Bloccante: ≤ 2 gg lavorativi (esclusi sabato e festivi) |
Azioni contrattuali | Il superamento del valore di soglia comporterà l’applicazione della penale “Ripristino dell’operatività in esercizio” così definita: ⮚ pari all’1‰ per errori bloccanti o pari allo 0,5‰ per errori non bloccanti dell’importo contrattualmente definito per il servizio di correttiva per malfunzionamenti sul sw affidato al servizio di correttiva ad inizio fornitura; ⮚ pari all’1‰ per errori bloccanti o pari allo 0,5‰ per errori non bloccanti del valore complessivo del servizio realizzativo per i malfunzionamenti su software rilasciato (realizzato o modificato) dal fornitore durante la fornitura. | ||
Eccezioni | Nessuna |
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CSR – Interventi di manutenzione correttiva recidivi
L’indicatore CSR misura il grado di efficacia degli interventi di manutenzione misurando la percentuale di errori che si ripresentano dopo l’intervento correttivo.
In sintesi: ATS trimestralmente valuterà il numero di interventi di manutenzione correttiva recidivi, ovvero segnalati sul sistema di tracciatura relativi allo stesso malfunzionamento. Per ogni intervento recidivo (già la prima riapertura di una segnalazione sul medesimo malfunzionamento rende l’errore recidivo) ATS applicherà una penale pari all’1‰ dell’importo contrattualmente definito per il servizio di correttiva, compreso il software rilasciato (realizzato o modificato) dal fornitore durante la fornitura.
Caratteristica | Affidabilità | Sottocaratteristica | Maturità |
Aspetto da valutare | Numero di interventi di manutenzione correttiva recidivi, cioè relativi allo stesso modulo per lo stesso malfunzionamento. | ||
Unità di misura | Case recidivi | Fonte dati | Sistema di tracciatura o comunicazioni |
Periodo di riferimento | Trimestre precedente la rilevazione | Frequenza di misurazione | Trimestrale |
Dati da rilevare | Numero di interventi di manutenzione correttiva segnalati sul sistema di tracciatura per lo stesso malfunzionamento (Ncase_ricorsivi) | ||
Regole di campionamento | Nessuna | ||
Formula | CSR = Ncase_ricorsivi | ||
Regole di arrotondamento | Nessuna | ||
Valore di soglia | CSR = 0 | ||
Azioni contrattuali | Ogni caso recidivo eccedente il valore di soglia comporterà l’applicazione della penale “Interventi di manutenzione correttiva recidivi” pari all’1‰ dell’importo contrattualmente definito per il servizio. | ||
Eccezioni | Nessuna |
TRRI – Tempestività di risoluzione delle richieste di assistenza
L’indicatore di qualità TRRI misura l’efficacia della prestazione mediante la percentuale di chiamate risolte od inoltrate al gruppo responsabile della risoluzione (es. manutenzione correttiva) dopo aver identificato la causa.
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ATS trimestralmente valuterà il numero di richieste di assistenza effettuate ed il relativo tempo di risoluzione od inoltrate al gruppo responsabile della risoluzione (es. manutenzione correttiva) dopo aver identificato la causa. Occorre considerare il numero di richieste di assistenza risolte entro le 4 ore e rapportarlo rispetto al numero totale di richieste effettuate nel trimestre: il risultato della misura va arrotondato al punto percentuale, ovvero per difetto se la parte decimale è <= 0,5, per eccesso se la parte decimale è > 0,5. Per ogni 5 punti percentuale inferiore al 99% o sua frazione, ATS applicherà una penale pari all’1‰ dell’importo contrattualmente previsto per il relativo servizio di gestione.
Caratteristica | Efficienza | Sottocaratteristic a | Efficienza temporale |
Aspetto da valutare | Tempestività di risoluzione delle richieste di assistenza | ||
Unità di misura | Punto percentuale | Fonte dati | Strumento di tracciatura o comunicazioni |
Periodo di riferimento | Trimestre precedente la rilevazione | Frequenza di misurazione | Trimestrale |
Dati da rilevare | - Data e Ora (hh/mm) di ricezione della richiesta (Data_ricezione) - Data e Ora (hh/mm) della effettiva risoluzione della richiesta/inoltro gruppo con diagnosi (Data_risoluz) - Numero totale richieste di assistenza pervenute nel periodo di riferimento | ||
Regole di campionamento | Vanno considerate tutte le richieste di assistenza pervenute | ||
Formula | TRRI = Num_richieste(T_risoluz <= 4 ore) / Num_richieste_pervenute dove: T_risoluz =Data_risoluz – Data_ricezione | ||
Regole di arrotondamento | Il risultato della misura va arrotondato al punto percentuale: - per difetto se la parte decimale è <= 0,5 - per eccesso se la parte decimale è > 0,5 | ||
Valore di soglia | TRRI ≥ 99% | ||
Azioni contrattuali | Per ogni 5% o frazione inferiore al valore di soglia l’Amministrazione applicherà la penale ”Mancata Tempestività nella risoluzione delle richieste di assistenza” pari all’1‰ dell’importo contrattualmente previsto per il relativo servizio di gestione | ||
Eccezioni | Nessuna |
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Nel corso del periodo contrattuale, previa comunicazione scritta da inviare all’aggiudicatario con raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta PEC, in caso di inadempienze nell’esecuzione del contratto, l’ATS avrà facoltà di applicare le penali sopra riportate.
L’aggiudicatario potrà comunicare all’ATS le proprie controdeduzioni in merito, nel termine massimo di giorni 5 (cinque) consecutivi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette controdeduzioni non siano ritenute accoglibili ad insindacabile giudizio dell'ATS, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’aggiudicatario le penali come sopra stabilito.
In caso di applicazioni di penali sarà richiesta all’aggiudicatario l’emissione di idonea nota di
accredito con contestuale sospensione, da parte dell’Amministrazione, dei pagamenti.
Articolo 16 – Risoluzione del contratto
L’ATS potrà chiedere la risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dalla normativa vigente
e nell’ipotesi previste nel presente CSA e nel Capitolato Tecnico.
Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, l’Amministrazione può risolvere il contratto con l’Appaltatore durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del già citato D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto
articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dall’Amministrazione;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- l'aggiudicatario si è trovato, dopo la sottoscrizione del presente Capitolato Speciale d’Appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice.
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L’ATS si riserva, inoltre, di risolvere il contratto nei seguenti casi:
• Mancata tempestività nella risoluzione delle anomalie bloccanti:
o per un numero di 2 fuori SLA su guasti bloccanti nei 12 mesi precedenti l’ultimo superamento SLA per un guasto bloccante (3 fuori SLA su guasti bloccanti totali nei 12 mesi).
• Difettosità:
o al verificarsi di 5 guasti bloccanti nei 12 mesi precedenti l’ultimo guasto
bloccante (6 guasti bloccanti totali nei 12 mesi).
o al verificarsi di 24 guasti non bloccanti nei 12 mesi precedenti l’ultimo guasto non
bloccante (25 guasti non bloccanti totali nei 12 mesi).
• Al verificarsi di 10 applicazioni di penali nell’arco del periodo contrattuale.
L’Amministrazione deve, inoltre, risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:
- nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il Direttore dell’Esecuzione del Contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni;
- si verifichi un’ipotesi di non rispondenza delle attività espletate alle caratteristiche del presente Capitolato, dei relativi allegati e del Capitolato Tecnico, ovvero nel caso in cui l’aggiudicatario non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali (es. interruzione del servizio). In tale caso l’ATS si riserva la facoltà di addebitare all’aggiudicatario inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalsa per gli ulteriori danni subiti;
- si siano verificati ipotesi di frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione
degli obblighi e condizioni contrattuali;
- l’aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara, relativi alla procedura attraverso cui è stata scelta la società medesima ovvero qualora la società non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l’esercizio delle attività oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto;
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- si siano verificati violazioni di norme e principi contenuti nel Codice di Comportamento dell’Amministrazione, nel Codice Generale di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, Trasparenza, Integrità adottato dall’Amministrazione e/o nel Patto di Integrità di cui alla DGR n. X/1751 del 17/06/2019;
- sia realizzato subappalto non autorizzato dall’Amministrazione;
- sia accertato il mancato rispetto da parte dell’aggiudicatario degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
- siano realizzate altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell’appalto (quali ad esempio manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del contratto);
- sia sospesa o interrotta il servizio da parte dell’aggiudicatario per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell’interruzione è discrezionalmente valutata dall’Amministrazione);
- ricorrano le altre ipotesi di risoluzione specificamente previsti dal presente Capitolato
Speciale d’Appalto e dal Capitolato Tecnico;
- l’aggiudicatario non si adegui alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica. Ai sensi dell’art. 9 – bis della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. e i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;
- si verifichi cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell’esecuzione del contratto fuori dai casi previsti dalla Legge, dal presente Capitolato Speciale d’Appalto;
La risoluzione del contratto opererà di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri casi la risoluzione si verificherà quando l'Amministrazione provvederà a comunicare all’aggiudicatario in forma scritta l’intenzione di valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456, comma 2 c.c..
Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, formulerà la contestazione degli addebiti all'aggiudicatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'aggiudicatario abbia risposto, l’Amministrazione interessata, su
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proposta del Responsabile del Procedimento, di concerto con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, dichiara risolto il contratto.
Nei casi sopra previsti, l’aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti ed indiretti, che l’Amministrazione recedente è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento delle attività oggetto del presente appalto ad altro operatore.
Articolo 17 - Ipotesi di recesso
In materia di recesso si applica l'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
In particolare, l’Amministrazione ha diritto, ai sensi dell’art. 1671 del c.c., di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi formalmente all’aggiudicatario:
1. in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano
accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R.
n. 252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l’aggiudicatario è obbligato a comunicare all’Istituto le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell’organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
2. in caso di mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia, anche con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo/gestionale sulle strutture dell’ATS e mutamento delle modalità di erogazione del servizio oggetto del presente CSA richiesto da parte dell’ATS;
3. qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o l’Agenzia Regionale Centrale Acquisti attivassero una Convenzione avente ad oggetto le attività oggetto della presente procedura;
4. disposizioni nazionali o regionali che dovessero riflettersi sul servizio oggetto del presente capitolato;
5. prezzi di aggiudicazione superiori rispetto a quelli di riferimento che saranno pubblicati dall’ANAC nel corso di vigenza del contratto, fatta salva la rinegoziazione;
6. venir meno delle condizioni iniziali previste dal presente CSA e dal Capitolato
Tecnico.
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Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l’aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l’attivazione di una diretta consultazione con l’Azienda, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno alla medesima ATS.
In caso di recesso dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni relative al servizio eseguite, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito.
L’aggiudicatario dovrà comunque, se richiesto dall’ATS, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio delle Amministrazioni medesime, provocare danno alle stesse, fino al subentro di altro operatore economico.
Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti gli organi di amministrazione o gli amministratori delegati o i Direttori Generali o i responsabili tecnici dell’aggiudicatario siano condannati, con sentenza passato in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, le Amministrazioni hanno diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.
Si applica anche in tale ipotesi di recesso quanto previsto in merito alla prosecuzione del servizio e al pagamento del servizio effettuato.
Non è consentito il recesso da parte dell’aggiudicatario.
Articolo 18 – Cause sopravvenute - Sospensione
Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all’Amministrazione, la stessa sospenderà l’esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 90 giorni è facoltà dell’aggiudicatario recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.
L’Amministrazione, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di 60 gg. senza che il prestatore della attività possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.
La sospensione dell’esecuzione verrà comunicata per iscritto dall’Amministrazione almeno 24
ore prima della data fissata per la sua decorrenza.
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Articolo 19 – Codice del Comportamento, Piano Anticorruzione e Patto di Integrità in materia di contratti pubblici Regionali
L’Agenzia informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice Comportamentale, inteso come dichiarazione dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti di ATS sono tenuti ad osservare e delle responsabilità delle Amministrazioni nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, etc.).
Il suddetto Codice, adottato dall’ATS della Città Metropolitana di Milano con Deliberazione
n. 120 del 07.02.2018 è reperibile sul sito internet aziendale. Per le altre Agenzie si rimanda ai relativi siti.
L’Agenzia informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti del Piano Aziendale Triennale di Prevenzione della Corruzione. Il suddetto Piano, adottato dall’ATS della Città Metropolitana di Milano con Deliberazione n. 45 del 31.01.2019 è reperibile sul sito internet aziendale.
Articolo 20 – Conflitto di interesse
Sulla base dei dettami normativi sanciti dall’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’ATS della Città Metropolitana di Milano prevede misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.
Si ha conflitto d’interesse quando il personale della Stazione Appaltante o di un prestatore di servizi che interviene, anche per conto della stazione appaltante, nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o influenza, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare,
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costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
Obiettivo dell’Amministrazione è di tutelare la regolarità dell’azione amministrativa e quindi salvaguardare gli interessi dell’Azienda medesima, sensibilizzando i dipendenti e proteggendoli dall’accusa, in fase successiva, di mancata comunicazione del conflitto di interessi.
Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto, infatti, a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.
Articolo 21 – Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni
L’aggiudicatario non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Capitolato Speciale d’Appalto e dal Capitolato Tecnico.
Tutte le riserve che l’aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all’Amministrazione e documentate con l’analisi dettagliata delle somme di cui ritiene di avere diritto.
Detta comunicazione dovrà essere fatta valere entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicando le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati, l’aggiudicatario decade dal diritto di fare valere le riserve stesse.
Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in
esame dall’Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.
Articolo 22 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo 196/2003 (novellato con X.Xxx. n. 101/2018) “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ai sensi ed in relazione alle attività previste dal presente Capitolato e dal Capitolato Tecnico, l’operatore economico aggiudicatario verrà designato “Responsabile del trattamento dei dati personali”, ai sensi dell’art. 28 del citato Regolamento UE 2016/679.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è ATS della Città Metropolitana di Milano.
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In particolare, l’operatore economico aggiudicatario, in quanto responsabile del trattamento dei dati personali, è tenuto a:
1. garantire che i dati personali – oggetto di trattamento – siano trattati esclusivamente per le finalità connesse al rapporto giuridico da cui hanno origine ed in conformità alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali;
2. autorizzare per iscritto i soggetti che effettueranno il trattamento affidato, nonché impartire le necessarie istruzioni operative e definire le relative misure di sicurezza da osservare;
3. sovraintendere e vigilare che da parte dei soggetti autorizzati sia rispettata la normativa vigente in materia di protezione dei dati, le istruzioni impartite e applicate le misure di sicurezza, nonché mantenuto il segreto professionale e gli eventuali obblighi di riservatezza connessi;
4. mettere in atto misure di sicurezza adeguate al rischio, alla natura, all’oggetto, al contesto e alle finalità del trattamento affidato, in conformità all’art. 32 del Regolamento Ue 2016/679;
5. dotarsi di strumenti idonei ad assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi informatici, nonché di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
6. adottare idonee misure di sicurezza atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati;
7. adottare le misure necessarie a garantire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, e consentendo l’esercizio di tali diritti, sia direttamente sia in collaborazione con il Titolare, in conformità al capo III del Regolamento Ue;
8. redigere e aggiornare periodicamente, in base alla tipologia e natura dei dati trattati, un documento di analisi dei rischi effettivi del trattamento e sulla efficacia delle relative misure adottate;
9. curare e tenere a disposizione del Titolare e dell’Autorità di controllo, il Registro delle operazioni di trattamento dei dati personali effettuati per conto del Titolare ed il Registro delle violazioni dei dati;
10. dimostrare e attestare la conformità del trattamento alle disposizioni normative ed alle misure disposte dal titolare, garantendo la tracciabilità delle azioni compiute e la relativa documentabilità;
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11. conservare i dati trattati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per il periodo strettamente necessario ad adempiere agli obblighi o ai compiti sopra indicati e per perseguire le finalità del trattamento e/o in base ad obblighi di legge;
12. ai sensi dell’art. 33 c. 2 del Regolamento UE 2016/679, segnalare al titolare senza ingiustificato ritardo e comunque entro le 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, ogni violazione di dati personali e di incidenti che possano compromettere la sicurezza dei dati, e a seconda dei casi, adottando direttamente e/o proponendo l’adozione di tempestive e adeguate misure di sicurezza;
13. informare, consultare e collaborare con il Titolare per tutte le questioni rilevanti anche ai fini di legge (es. richieste del Garante, delle Autorità Pubbliche, degli interessati, valutazioni di impatto, data breach etc) e per la loro risoluzione;
14. collaborare con il Garante della protezione dei dati personali nello svolgimento delle sue funzioni, riscontrando le eventuali richieste e attuando i provvedimenti adottati dallo stesso,
15. comunicare l’adesione a codici di condotta e/o a schemi di certificazioni, sigilli e marchi, che avranno l’efficacia prevista dal Regolamento Ue, ai sensi degli artt. 40 e 42.
16. comunicare i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali, se nominato e/o del Referente Privacy.
Al Responsabile è vietato:
⮚ diffondere, comunicare e/o trasferire i dati personali a terzi senza previa informazione e/o autorizzazione del Titolare;
⮚ effettuare trattamenti non finalizzati all’esecuzione del contratto affidato e/o nuovi trattamenti non previamente autorizzati dal Titolare.
La designazione a Responsabile del trattamento non comporta diritti a specifici compensi e/o indennità, poiché l’attività di trattamento è necessariamente intrinseca all’adempimento dell’attività contrattuale.
La designazione a Responsabile del trattamento ha la medesima durata del contratto che
verrà stipulato con l’aggiudicatario della presente procedura.
La responsabilità del Responsabile in materia di protezione dei dati personali e di cui agli artt. 28 c.10, 82, 83 e 84 del Regolamento Ue 2016/679, che si richiamano espressamente, rientra nel quadro della responsabilità contrattuale.
Il Responsabile del trattamento si obbliga a tenere manlevato ed indenne il Titolare da ogni responsabilità e/o danno, anche nei confronti di terzi, nonché degli Interessati al trattamento, per azioni ed omissioni, inadempimenti di qualunque natura, imputabili allo stesso Responsabile, ai soggetti/operatori da esso autorizzati e dai subresponsabili.
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In particolare, si specifica che – in caso di inosservanza degli obblighi relativi al trattamento dei dati personali – l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
Articolo 23 – Diritti di privativa industriale
L’aggiudicatario assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati da terzi tenendo indenne le Amministrazioni da qualsiasi molestia.
Articolo 24 – Stipulazione del contratto
Il contratto sarà sottoscritto digitalmente entro il termine massimo di 60 giorni dall’aggiudicazione e non prima di 35 gg dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Qualora l’aggiudicatario non sottoscriva il contratto senza giustificato motivo, l’Amministrazione potrà dichiarare decaduta l’aggiudicazione salvo il risarcimento del danno a carico dell’aggiudicatario. In tal caso la stessa procederà, alternativamente, all’esperimento di una nuova procedura concorsuale o all’aggiudicazione a favore dell’operatore economico classificatasi successivamente nella graduatoria, riservandosi il diritto di rivalsa delle spese e dei danni verso l’operatore dichiarato decaduto.
In caso di ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva, saranno applicate le disposizioni di cui al comma 11 dell’art. 32 D. Lgs 50/2016 e s.m.i..
È a carico dell’aggiudicatario la spesa inerente la registrazione del contratto, compresa l’imposta di registro e di bollo, nessuna eccettuata o esclusa.
L’imposta di bollo deve essere assolta mediante il pagamento dell’imposta di bollo virtuale con le modalità indicate sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx ovvero mediante la produzione fisica di n. 1 marca da bollo del valore di € 16,00 ogni n. 4 pagine di contratto.
Sono, inoltre, a carico dell’aggiudicatario tutte le spese per la scritturazione delle copie occorrenti alla stessa società ed ai diversi Uffici, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto.
Tutti gli oneri a carico dell’aggiudicatario dovranno essere versati secondo le modalità che verranno indicate dall’ATS della Città Metropolitana. L’IVA, se ed in quanto dovuta, sarà a carico dell’Amministrazione.
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Articolo 25 – Avvertenze generali e disposizioni finali
Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in occasione di altri appalti o contratti stipulati con questa Amministrazione.
I documenti non in regola con la legge sul bollo saranno accettati e ritenuti validi agli effetti giuridici ma saranno sottoposti alla regolarizzazione prevista dall’art. 31 del D.P.R. 26.10.72 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si farà riferimento: al Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., alle norme contenute nei RR-DD. 18.11.1923 n. 2440/23 e n. 827/84, laddove non espressamente abrogate dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e alle norme del codice civile.
L’aggiudicatario, infine, deve osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi
stabiliti dalle leggi assicurative, fiscali, infortunistiche.
Articolo 26 – Foro competente
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 25 (Libro I – Titolo I - Sezione III) del Codice di Procedura Civile, in caso di controversie è competente il Foro di Milano.
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