POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS OPERE D'ARTE
POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS OPERE D'ARTE
LOTTO 6)
CIG : 71842040B1
CONTRAENTE | AZIENDA ASL ROMA 1 Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx 0 00000 Xxxx Partita IVA 13664791004 |
DECORRENZA | ORE 24.00 DEL 31.12.2017 |
SCADENZA | ORE 24.00 DEL 31.12.2020 |
RATEAZIONE | Annuale |
Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dall'Assicuratore in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto.
Pertanto le condizioni riportate nel presente capitolato sono le uniche a valere tra le Parti del presente contratto. I moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di polizza all’emissione del contratto, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del
premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di
coassicurazione.
DESCRIZIONE DEI RISCHI
Somma assicurata totale Euro 18.000.000,00, sulla base del valore dichiarato, relativamente ai beni indicati negli inventari prodotti dall’Amministrazione
UBICAZIONE: ASL ROMA 1
Per ogni sinistro verranno applicate le seguenti franchigie e/o limiti di risarcimento:
LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO ED ANNO ASSICURATIVO FRANCHIGIE/SCOPERTI PER OGNI E CIASCUN SINISTRO
Evento | Limiti in Euro | Franchigie in Euro |
EURO 30.000 (per sinistri di importo uguale o superiore a euro 100.000, la presenta franchigia non troverà applicazione) | ||
PER OGNI DANNO, MASSIMO PER SINGOLO BENE | EURO 20.000 | |
TERREMOTO | 50% della somma assicurata | |
INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI | 50% della somma assicurata |
CALCOLO DEL PREMIO LORDO annuo NON COMPILARE
€ 18.000.000,00 X TASSO = € _
(Premio non soggetto a imposte governative ex L. 53/83, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.)
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
per “Annualità assicurativa”: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell’Assicurazione;
per "Assicurato": il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione; per "Assicurazione": il contratto di assicurazione;
per"Beni": oggetti d'arte in genere o di particolare riconosciuto valore culturale, artistico, storico, archeologico, demo-etno-antropologico, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: strumenti musicali, viole e violini e relativi archi; disegni, dipinti, quadri, acqueforti, riproduzioni fotografiche; statue; libri rari, manoscritti, archivi e documenti; costumi, addobbi, tessuti pregiati, tappeti pregiati, tappezzerie pregiate, arazzi; porcellane e ceramiche, oggetti di vetro decorati e non; filatelia e numismatica storica ed antica; modelli; plastici o riproduzioni di particolare e riconosciuto valore scientifico o artistico; prototipi; pezzi unici od originali, esemplari e campioni naturalistici. Il tutto sia formanti una collezione che singoli pezzi;
per “Comunicazioni”: tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificate raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile;
per "Contraente": il soggetto che stipula l'assicurazione;
per “Danni”: i danni materiali che le cose assicurate subiscono per effetto diretto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione ed, in tale ipotesi, anche i danni materiali che subiscono altre cose assicurate, non direttamente colpite dall’evento, purchè in conseguenza dell’evento stesso;
per “Deprezzamento”: la diminuzione di valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro;
per "Enti all'aperto": beni che non sono posti sotto tetto dei fabbricati assicurati e che, per loro naturale destinazione, adempiono all'uso per cui sono stati progettati all'aperto;
per "Fabbricati": l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrate ed escluso solo quanto compreso nelle definizioni di macchinario, attrezzature, arredamento;
per "Incombustibilità": si considerano incombustibili sostanze e prodotti che, alla temperatura di
750° C, non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica; il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno;
per "Indennizzo": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; per "Polizza": il documento che prova l'assicurazione;
per "Premio": la somma dovuta dal Contraente alla Società;
per "Rischio": la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
per "Sinistro": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
per "Società": l'impresa assicuratrice, le imprese coassicuratrici nonché gli Assicuratori dei Lloyd’s di Londra, identificati nei documenti di polizza, quanto a questi ultimi e limitatamente ad essi, i quali si impegnano ciascuno per la propria parte, disgiuntamente e non solidalmente;
per “Stima accettata”: il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo fra le Parti ai sensi dell'art. 1908 del Codice Civile;
per “Valore commerciale”: il prezzo corrente dell'oggetto o quello che potrebbe essergli attribuito nel mercato dell'arte o dell'antiquariato;
per “Valore dichiarato”: il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto
Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.
Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall’intervenuta conoscenza.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l’omissione, l’incompletezza o l’inesattezza della dichiarazione del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all’atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all’indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.
Art. 2 -Durata del contratto
Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 31/12/2017 fino alle ore 24 del 31/12/2020 (scadenza anniversaria 31 dicembre di ogni anno) e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti.
È facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione per recesso dovuto a sinistro, richiedere alla Società di prorogare temporaneamente la presente assicurazione per un periodo massimo di 180 giorni, al fine di consentire l'espletamento o il completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.
La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni.
Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza a prescindere dal pagamento della prima rata di premio che comunque deve avvenire entro il 60° (sessantesimo) giorno successivo a tale data. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o all'Agenzia della stessa alla quale è stata assegnata la polizza.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che:
a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Art. 4 - Altre assicurazioni
Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’artt. 1910 del C.C.
Art.5 – Forma delle comunicazioni del Contraente
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano, PEC o altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata all’Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società.
Art. 6 - Revisione del prezzo
Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all’Art. 1 - “Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto”, ovvero nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l’ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 25%, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall’inizio dell’Assicurazione, potrà richiedere, ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, la modifica delle condizioni contrattuali.
A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.
Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l’integrazione del premio nei termini di cui all’art. 3 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”.
Art. 7 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e pattuite da soggetto munito di poteri.
Art. 8 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 c.c.
b) darne avviso alla Società entro 5 giorni da quando l 'ufficio del Contraente incaricato della gestione assicurativa ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art 1913 C.C.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.
Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:
c) fare nei dieci giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato della altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
Art. 9 - Obbligo della Società di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio
La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei singoli sinistri così suddiviso:
• numero del sinistro;
• data di accadimento;
• nominativo di controparte (se consentito);
• importo pagato;
• importo riservato;
• importo franchigia.
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo e aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica (gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate).
Art. 10 - Coassicurazione e delega
Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell’art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione.
La Spettabile , designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:
• firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
• incassare i premi dell’Assicurazione e pagare gli indennizzi,
• ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.
Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 11 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società ed il Contraente possono recedere dal contratto dandone comunicazione scritta a mezzo Raccomandata A.R. dall'una all'altra Parte, con preavviso di 120 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest' ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 12 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed gli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 13 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente / Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
Art. 14 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l’Autorità Giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 16 - Rinvio alle norme di legge
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge interne e comunitarie (art. 122 D.Lgs n. 175/95 e s.m.i.).
Art. 17 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari
La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 CC.
La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 CC, non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
SEZIONE GIACENZA GARANZIA ALL RISKS
Art. 18 - Oggetto dell'assicurazione
La Società, in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti, anche consequenziali, ai beni assicurati causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso, avvenuto durante il periodo di validità della polizza e nel rispetto delle condizioni tutte del presente contratto.
Art. 19 - Indennizzo supplementare
Qualora a seguito di involontaria violazione degli obblighi di protezione e conservazione richiamati agli art. 160 - Ordine di reintegrazione e 163 -Perdita di beni culturali del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42 e s.m.i., e in attuazione rispettivamente del quinto e terzo comma degli stessi articoli, il valore del bene assicurato, o la diminuzione del valore stesso, determinato dal Ministero o dalla Commissione Arbitrale risultasse superiore all'indennizzo spettante a termini di polizza, la Società in accettazione delle predette risultanze liquiderà, in aggiunta a quanto già pagato, un indennizzo supplementare fino alla concorrenza della maggior somma dovuta col massimo, oggetto per oggetto, del 10% della somma assicurata per ogni singolo oggetto, esclusa ogni compensazione tra oggetti diversi con un massimo di € 50.000,00 per opera e di € 500.000,00 per anno assicurativo.
Le spese relative all'arbitrato sono a carico della Società fino a concorrenza di € 10.000,00. L'indennizzo supplementare, come sopra definito, sarà corrisposto a fronte di provvedimento del Ministero Competente divenuto definitivo.
Resta ferma la facoltà di rivalsa da parte della Società nei confronti dei terzi responsabili nonché, limitatamente ai casi di colpa grave e dolo, degli Amministratori e Dipendenti del Contraente stesso.
Art. 20 - Rischi esclusi
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, guerra civile, insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di ribellione, usurpazione di potere, colpo di stato militare, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
c) causati, determinati od agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o dal Contraente. Qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali;
d) di appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi, sparizioni di beni riscontrate nel corso di inventari, contrabbando ed esportazione illegale;
e) di mareggiate, penetrazione di acqua marina, smottamento, franamento e cedimento del terreno, slavine, frane, valanghe, bradisismi di assestamento, contrazioni o espansioni di fabbricati e relative fondamenta;
f) causati da errori di progettazione e di lavorazione, di riparazione, restauro o ritocco, derivanti da vizi intrinseci od occulti, difetti di materiale, deperimento, usura o logoramento che siano una conseguenza normale dell'uso o funzionamento oppure causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici e tali sono considerati in ogni caso i danni provenienti da ruggine ed incrostazione, muffa, putrefazione, tarme, termiti, parassiti, insetti;
g) di trasporto delle cose assicurate, salvo la movimentazione all'interno delle ubicazioni assicurate e tra le stesse;
h) a meccanismi, apparati elettrici od elettronici, dovuti al funzionamento o ad usura;
i) di xxxxxxxx, di eruzioni vulcaniche;
j) i danni conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio causati, determinati od agevolati con dolo o colpa grave degli Amministratori o da dipendenti del Contraente o dell'Assicurato incaricati della sorveglianza dei locali. In tali ipotesi, i danni sono ricompresi in assicurazione, qualora il Contraente o I'Assicurato agiscano giudizialmente contro gli autori, diretti o mediati del fatto;
k) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.
Art. 21- Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitate che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 22 - Ispezione delle cose as sicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 23 - Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza, con dispensa dall'osservanza di ogni formalità di legge.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene lespese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 24 - Mandato dei periti l liquidatori
I Periti devono:
a) Indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 16;
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 19;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.
Art.25 - Valore delle cose assicurate e determinazione dell'indennizzo
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
Beni - in caso di distruzione o perdita totale, la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo e al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.
In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato:
- corrisponde la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva nel momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro, o
- corrisponde il costo del restauro (eseguito con l 'accordo della Società stessa) più il deprezzamento, con l'intesa che la somma di tali importi non può superare la differenza di cui al punto precedente.
Se l'assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.
In caso di sinistro relativo ad uno o più oggetti facenti parte di insiemi quali coppie, parures o serie in genere, la società corrisponderà, oltre a quanto sopra previsto, l'eventuale deprezzamento che residuasse all'insieme da determinarsi applicando i criteri di cui sopra.
Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.
Resta inteso tra le Parti che il pagamento dell'indennizzo per il restauro potrà essere effettuato direttamente al restauratore sempreché il sinistro coinvolga solo i costi di restauro e sempreché la Società Assicuratrice abbia dato preventivo benestare al restauro stesso e che il Contraente acconsenta al saldo a restauro terminato.
Art. 26 - Assicurazione parziale
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che gli oggetti assicurati avevano al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta.
Tale criterio non si applica quando per la totalità degli oggetti in garanzia l'assicurazione sia prestata con stima accettata. Se detta stima riguarda solo parte degli oggetti assicurati, il criterio di cui al comma l si applica per la parte restante.
Art.27- Assicurazioni presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve dame avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art.28 - Limite massimo dell'indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del c.c. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 29 - Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Art. 30 - Recupero degli oggetti relativi alla denuncia di sinistro
Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l'avente titolo all'indennizzo deve darne avviso alla Società. Tali oggetti sono di proprietà della Società qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza. La Società può consentire all'avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.
Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, gli oggetti restano di proprietà dell'avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.
Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell'indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare, per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se, a seguito del recupero, si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell'avente titolo che si obbliga a restituire alla Società l'intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l'obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.
Art. 31 – Furto
La garanzia furto è prestata alle seguenti condizioni essenziali:
Ogni apertura dei locali contenenti le opere assicurate sia difesa - salvo patto contrario - dai seguenti mezzi di protezione e chiusura:
a) robusti serramenti di legno pieno o metallici privi di luci, chiusi da serrature di sicurezza o bloccati da idonei congegni azionabili esclusivamente dall'interno a presidio degli accessi;
b) le finestre, vetrate, vetrine e altre aperture a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili dall'esterno: da valide inferriate fisse a piena sezione con luci rettangolari aventi lati di misura rispettivamente non maggiori di 50 e 18 cm. Oppure, se non rettangolari, di superficie non maggiore di 400 cmq, o da imposte o serrande avvolgibili di legno o di ferro o di materia plastica rigida, oppure da saracinesche, serrande o altri validi mezzi; il tutto chiuso con serrature a più mandate o robusti lucchetti od altri congegni interni.
c) impianto d'allarme antifurto collegato con ponte radio bidirezionale, o sistema equivalente, ad istituto di vigilanza e/o forze dell'ordine e/o centrale di controllo.
Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per
qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti gli impianti d'allarme ed i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci o maglie di porte, saracinesche, inferriate, senza effrazione delle relative strutture di metallo o dei relativi congegni di chiusura.
Art.32- Onorari periti
La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite massimo di Euro 25.000,00 per sinistro e di € 50.000,00 per periodo annuo assicurativo.
Art.33- Anticipo indennizzi
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.
L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.
Art. 34 - Liquidazione separata per partita
Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell'Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art. 25 a ciascuna partita come se, ai soli effetti di detto art. 25, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, di quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.
Art. 35 - Parificazione ai danni da incendio
A completamento del precedente articolo 12 e con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 del C.C., sono pacificati ai danni da incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da Terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso non escluso con la presente polizza.
Art. 36 – Terremoto
La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Agli effetti della presente garanzia, il precedente articolo 20 si intende annullato ed integralmente Sostituito come
segue:
Rischi esclusi dall‘assicurazione:
La Società in ogni caso non risponde dei danni:
a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da xxxxxxxx;
c) di smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
d) indiretti, quali mancanza di godimento o di reddito commerciale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.
Resta inoltre convenuto che, agli effetti della presente garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico, ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate se comprese con esplicita pattuizione.
Art. 37 - Inondazioni, alluvioni, allagamenti
La Società, ferme le esclusioni di cui all’articolo 20, risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamenti in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.
La Società in ogni caso non risponde dei danni causati:
a) da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento;
b) ad enti mobili all'aperto;
c) agli oggetti la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento; l'esclusione non è valida per mobili e tappeti.
Art. 38 - Beni presso laboratori di restauro
Si intendono assicurati i beni temporaneamente in giacenza presso laboratori di restauro entro i limiti indicati al punto "Limiti di indennizzo per sinistro ed anno assicurativo", della presente polizza, ed a condizione che i mezzi di protezione e sicurezza corrispondano almeno a quelli descritti in polizza.
Tale estensione comprende la copertura durante il trasporto via terra purché vengano adoperati veicoli furgonati, costantemente e ininterrottamente sorvegliati, anche durante le soste.
La Società Assicuratrice rinuncia altresì a rivalersi, salvo nei casi di dolo e/o colpa grave, nei confronti dei trasportatori che effettueranno i trasporti descritti nel presente articolo a condizione che gli stessi siano specializzati in trasporti di oggetti d'arte.
Durante i trasporti sopra citati la garanzia è prestata alle seguenti condizioni:
1.1. i trasporti sino ad un massimo di € 500.000,00 per singolo viaggio, potranno essere effettuati a mano per distanze non superiori a mt. 500 e dovranno essere effettuati da almeno due persone munite di cellulare e presenza di un funzionario responsabile;
1.2. i trasporti per distanze superiori a mt. 500 e per valore trasportato/viaggio fino a € 1.000.000,00 dovranno essere effettuati con automezzo non telonato e con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro ed eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette e custodite.
Art. 39 -Trasporti da e per le ubicazioni assicurate
Premesso che, per esigenze del Contraente, gli oggetti d'arte assicurati possono essere spostati tra le diverse ubicazioni indicate e assicurate in polizza, si dà e si prende atto che s'intendono compresi in garanzia, senza necessità di preventiva comunicazione alla Società, i trasporti via terra sino ad un valore massimo di Euro 10.000.000,00 per singolo trasporto.
Per eventuali trasporti di beni assicurati di valore complessivo superiore a euro 10.000.000,00, resta inteso che il Contraente darà preventiva comunicazione alla Società per rendere operativa la copertura e stabilire l'eventuale premio da corrispondere. Durante i trasporti sopra citati la garanzia è prestata a condizione che:
1.3. i trasporti sino ad un massimo di € 100.000,00 per singolo viaggio, possono essere effettuati a mano per
distanze non superiori a mt. 1 . 000 e dovranno essere effettuati da almeno due persone munite di cellulare e presenza di un funzionario responsabile;
1.4. i trasporti per distanze superiori a mt. 1.000 e per valore trasportato/viaggio fino a € 2.000.000,00 devono essere effettuati con automezzo non telonato e con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro ed eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette e custodite;
1.5. i trasporti per valore trasportato/viaggio da € 2.000.001,00 a € 10.000.000,00 devono essere effettuati
con automezzo senza finestrature, interamente metallici o in materie plastiche rigide, escluse comunque strutture telonate, equipaggiato con impianto satellitare, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura e con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro ed eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette da guardia armata;
La Società Assicuratrice rinuncia altresì a rivalersi, salvo nei casi di dolo e/o colpa grave, nei confronti dei trasportatori che effettueranno i trasporti descritti nel presente articolo a condizione che gli stessi siano specializzati in trasporti di oggetti d'arte.
Art.40 - Oggetti d'arte acquisiti durante il periodo di copertura comprese donazioni
Nel caso di acquisizione da parte del Contraente/Assicurato di nuovi oggetti d'arte, durante il periodo di efficacia della presente copertura, la Società si impegna ad assumere automaticamente il rischio relativo a tali nuovi oggetti entro il limite di somma assicurata corrispondente al 10% del valore degli oggetti già assicurati. Il Contraente/Assicurato si impegna a comunicare entro i 30 giorni immediatamente successivi al termine di ogni annualità assicurativa l'ammontare degli aumenti verificatisi che, se rientranti nel suindicato limite del 10%, verranno sommati agli importi di polizza e costituiranno il capitale preventivo per la nuova annualità assicurativa. Il Contraente/Assicurato si impegna inoltre a pagare il conguaglio premio, che verrà calcolato applicando sugli aumenti di valore, per il periodo di assicurazione trascorso, la metà del tasso di polizza e, per il nuovo periodo, l'intero tasso di polizza. Nel caso in cui nell'arco dell'anno siano avvenute alienazioni da parte del Contraente/ Assicurato o restituzioni di beni, tale regola troverà applicazione sul valore risultante dalla compensazione.
Art. 41 - Furto con destrezza
La garanzia è estesa al furto con destrezza all'interno dei locali commesso durante l'orario di apertura al pubblico purché constatato e denunciato entro le 24 ore immediatamente successive all'evento stesso, ed a condizione che in ogni locale dell'esposizione vi sia almeno un custode preposto ed identificabile o esista sistema di telecamere a circuito chiuso con registrazione degli eventi e che gli oggetti di piccole dimensioni siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorati a pareti o basamenti.
SEZIONE PRESTITI TEMPORANEI - GARANZIA “DA CHIODO A CHIODO”
Questa Sezione può essere attivata, a discrezione del Contraente, per assicurare prestiti di propri beni/opere a terzi o per beni/opere di terzi ricevuti in prestito”
E’ quindi facoltà della ASL ROMA 1, in qualità di organizzatore di mostre o di prestatore di beni/opere, di richiedere l’attivazione della copertura assicurativa dei beni oggetto di prestito alle condizioni previste dalla presente polizza. Il Contraente, qualora desideri attivare la garanzia, dovrà comunicare a mezzo fax/PEC (almeno 5 - cinque - giorni prima dell’inizio della copertura) i seguenti dati:
- Lista analitica e valorizzata dei beni/ opere da garantire;
- Periodo di copertura e date di inizio e termine della mostra;
- Nome del Trasportatore e date di inizio (andata) e termine (ritorno) del trasporto;
- Facility Report o descrizione dei mezzi di sicurezza presenti nei locali ospitanti la mostra:
La Società notificherà tempestivamente l’accettazione scritta per i valori, le sedi di partenza, luogo di destinazione finale e periodo di giacenza indicati nelle comunicazioni della ASL ROMA 1 fornendo di volta in volta il tasso che verrà applicato per singola applicazione e relativa specifica del premio lordo che verrà addebitato:
1. nel caso in cui il Contraente sia la ASL ROMA 1:
• la Società, se richiesta, provvederà all’emissione dei Certificati di Assicurazione per le opere ricevute in prestito ed attestanti l’esistenza della copertura assicurativa a favore dei singoli prestatori;
• il premio risultante dai diversi certificati verrà conteggiato alla scadenza annuale, e la relativa appendice contrattuale di addebito verrà inviata al Contraente che provvederà al pagamento dell’importo dovuto entro 30 giorni dalla ricezione del documento. In caso di mancata effettuazione del versamento entro detto termine, varrà il disposto dell’art. 2 delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale.
2. nel caso in cui il Contraente sia soggetto diverso dalla ASL ROMA 1, quale, ad esempio, l’Organizzatore della Mostra (terzo rispetto alla ASL) che chiede in prestito al Contraente opere da destinare all’esposizione:
• la Società emetterà un’apposita polizza a termini e condizioni di garanzia al minimo equivalenti a quelli statuiti dalla presente Sezione di polizza ed il premio verrà addebitato ai singoli Prestatari delle opere che provvederanno a versarlo entro 30 gironi dalla ricezione dei Certificati di Assicurazione, restando inteso che qualora i Prestatari non provvedano al pagamento entro detto termine la ASL potrà concordare con la Società di sostituirsi nella Contraenza al terzo Prestatario (organizzatore della mostra o simile), concordando con la Società le modalità e termini per il pagamento del premio dovuto, come in appresso indicato con apposita clausola.
In ogni caso la Società avrà il diritto di rifiutare la copertura qualora i mezzi di sicurezza o le modalità di esecuzione del trasporto siano difformi da quanto stabilito in polizza ovvero di negoziare, in questi casi, condizioni particolari in relazione al rischio da assicurare.
In caso di Mostre organizzate dal Contraente o da Enti Terzi, oggetto di singoli Certificati di Copertura, aventi inizio durante il periodo della garanzia contrattuale e Termine al di là della scadenza contrattuale, la copertura assicurativa s’intenderà operante sino al termine della mostra ed alla conseguente consegna delle Opere al loro proprietario.
L'assicurazione per le opere d’arte descritte e valorizzate negli appositi certificati inizia dal momento in cui le opere stesse vengono rimosse dalla collocazione ove normalmente si trovano per essere ivi imballate ed intraprendere il primo trasporto. L'assicurazione prosegue durante i viaggi e le giacenze, comprese le esposizioni al pubblico, indicati nei certificati assicurativi . L'assicurazione cessa quando le opere, compiuto l'ultimo viaggio, vengono tolte dall'imballaggio e collocate nel luogo loro destinato. Sono compresi i danni durante le operazioni di imballaggio e di disimballaggio.
I. SEZIONE TRASPORTI
L’ assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti dai beni/opere assicurati causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso, avvenuto durante il trasporto dalle sedi dei prestatori sino ai luoghi di esposizione e viceversa.
Condizioni per l'efficacia della garanzia durante il trasporto
A) La garanzia è prestata a condizione che:
1) tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, disimballaggio, allestimento, disallestimento, siano effettuate a regola d'arte da personale specializzato;
2) che l'imballaggio sia di tipo professionale ed idoneo alla tipologia delle opere d’arte trasportate ed atto a soddisfare le esigenze di stabilità dimensionale e resistenza meccanica anche in relazione al tipo di trasporto effettuato;
3) nei trasporti su strada le opere siano collocate in veicoli aventi vani di carico senza finestrature interamente metallici o di materie plastiche rigide, escluse comunque strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura; i veicoli devono essere costantemente ed ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste;
4) nei trasporti a mezzo ferrovia vengano adoperati vagoni chiusi . Tali vagoni dovranno essere dotati di serrature di sicurezza o costantemente vigilati;
5) sono esclusi i viaggi a mezzo nave; sola eccezione è il trasporto di oggetti collocati su barche / motoscafi - limitatamente alla città di Venezia - ed il trasporto a mezzo veicoli imbarcati su traghetti, da effettuarsi secondo le modalità sotto precisate:
- Trasporto a mezzo barche / motoscafi - limitatamente alla città di Venezia -
gli oggetti, professionalmente imballati come da prescrizioni di cui al punto 2) che precede, dovranno essere caricati sottocoperta e comunque al riparo da possibili spruzzi d’acqua (anche piovana). Resta inteso che i suddetti natanti / imbarcazioni dovranno essere condotti da personale dipendente del Vettore (specializzato per il trasporto di opere d’arte e beneviso alla Società) incaricato per il trasporto delle opere alla mostra o comunque sotto la sua supervisione.
- Trasporto a mezzo veicoli imbarcati su traghetti -
dovranno essere osservate le prescrizioni previste sub 3) con esclusione dell’obbligo di sorveglianza continua.
Ai fini dell’operatività della copertura, prima di lasciare il mezzo in stiva per il viaggio marittimo, i portelloni di accesso ai vani di carico dovranno essere sigillati e, prima che inizino le operazioni di sbarco, a termine viaggio, gli autisti dovranno verificare che i suddetti sigilli siano rimasti integri.
6) nei trasporti a mezzo aereo, sono esclusi i danni dovuti a sbalzi di pressione e temperatura per oggetti riposti in stive non climatizzate e pressurizzate, ad eccezione degli oggetti imballati in casse climatizzate.
7) Durante i trasporti a mezzo autocarro la garanzia è altresì prestata a condizione che:
7.1. fino a €. 2.000.000,00 siano effettuati con automezzo con due autisti a bordo muniti di telefono cellulare.
7.2. le opere d’arte trasportate da €. 2.000.000,00 fino a Euro 10.000.000,00 siano effettuati con automezzo equipaggiato con impianto satellitare e con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro, eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette da guardia armata;
7.3. le opere d’arte trasportate da Euro 10.000.000,00 a Euro 30.000.000,00 siano effettuati con automezzo equipaggiato con impianto satellitare e con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro, eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette da guardia armata ed attrezzate con servizio di sorveglianza televisiva a circuito chiuso. Il trasporto dovrà prevedere un’auto al seguito con a bordo due persone di cui almeno una dovrà costantemente ed ininterrottamente sorvegliare l’autocarro;
7.4. le opere d’arte trasportate da Euro 30.000.000,00 e fino ad un massimo di Euro 50.000.000,00 siano effettuati con automezzo equipaggiato con impianto satellitare e con
almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro, eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette da guardia armata ed attrezzate con servizio di sorveglianza televisiva a circuito chiuso. Il trasporto dovrà prevedere un’auto al seguito con a bordo persone armate che dovranno costantemente ed ininterrottamente sorvegliare l’autocarro;
7.5. vengano adoperati veicoli con vani di carico come sopra descritti, costantemente e ininterrottamente custoditi, anche durante le soste. Si conviene che i veicoli sono considerati incustoditi quando manca la presenza fisica a bordo del veicolo dell'Assicurato o suoi dipendenti, dell'Organizzazione della mostra o suoi dipendenti, o di persone incaricate per la realizzazione del trasporto.
7.6. che durante le giacenza in corso di transito, nelle quali le opere rimangono in consegna al vettore/spedizionieri o altri depositari in genere, le stesse siano custodite in locali chiusi protetti da sistema di allarme collegato con ponte radio bidirezionale o sistema equivalente, ad Istituto di vigilanza e/o alle forze dell’Ordine.
B) Sono compresi i danni subiti dagli oggetti assicurati dovuti a difetto, vizio, inadeguatezza od insufficienza di imballaggio. In tal caso la Società si riserva il diritto di rivalsa nei termini di cui all’art. 1 della Sezione III.
ASSICURAZIONE RISCHI GUERRA E MINE SOPRA MERCI
Art. 1 Rischi assicurati — Sono a carico della Società, i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il viaggio aereo, o a mezzo traghetti, o per acque interne, a causa di:
a) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
b) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio purché derivanti dai rischi indicati al punto a che precede, e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
c) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati.
Art. 2 Esclusioni — Sono esclusi i danni causati da:
a) impiego di strumenti bellici che utilizzino la fissione o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività, ferma l’esclusione dei danni avvenuti in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) atti od omissioni commessi dal Contraente o dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la ragionevole certezza che ne risulterà probabilmente un danno;
c) ritardo o perdite di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
d) mancato compimento del viaggio o della spedizione;
e) contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
Ai fini della lett. b) che precede, qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.
Art. 3 Limiti temporali e spaziali dell'assicurazione — a) L'assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate sono poste a bordo del mezzo vettore e termina nel momento in cui lasciano il mezzo stesso per essere scaricate nel luogo di destino;
b) qualora le merci assicurate non siano scaricate, l'assicurazione termina allo scadere di 15 giorni dalla mezzanotte del giorno di arrivo del mezzo vettore nel luogo di destino;
e) se il viaggio termina in una località diversa dal luogo di destino previsto nel contratto di trasporto, tale località è equiparata al luogo di destino.
Agli effetti del presente articolo con i termini seguenti si deve intendere:
A) per «mezzo vettore»: qualunque nave o aeromobile che trasporti le merci assicurate da una località ad un'altra, quando tale viaggio comporti, rispettivamente, una traversata marittima o una tratta aerea;
B) per «arrivo»:
— in caso di traversata marittima, il momento in cui la nave è ancorata, ormeggiata o altrimenti assicurata presso uno scalo o altra località nell'ambito di un'area controllata da una autorità portuale. Se tale scalo o località non fossero disponibili, per «arrivo» deve intendersi il momento in cui la nave per la
prima volta è ancorata, ormeggiata od altrimenti assicurata tanto all'interno quanto all'esterno del porto o località scelti per lo sbarco;
— in caso di tratta aerea, il momento in cui l'aeromobile si arresta nell'aeroporto scelto per l'atterraggio al termine della corsa di rullaggio;
C) per «luogo» (di destino o di trasbordo): qualsiasi porto o località in cui la nave possa arrivare, secondo il significato indicato alla lett. B) che precede o qualsiasi aeroporto o località in cui l'aeromobile possa atterrare.
Art. 4 Cambiamenti di via o di destinazione — Nel caso di cambiamento di via nonché nel caso di altre variazioni della spedizione conseguenti all'esercizio delle facoltà riconosciute all'armatore, all'esercente dell'aeromobile o al noleggiatore in base al contratto di noleggio, le merci continuano ad essere coperte alle condizioni suindicate, purché l'Assicurato lo comunichi tempestivamente alla Società e paghi il sovra/premio richiesto.
Qualora, dopo l'inizio della copertura assicurativa, in conformità dell'art. 3, la destinazione sia cambiata per fatto dell'Assicurato, e questi lo comunichi tempestivamente alla Società, l'assicurazione continua solo alle condizioni ed al premio che saranno concordati dalle parti.
II. SEZIONE GIACENZA
Sede Espositiva: All’interno dei locali ubicati in fabbricati costruiti e coperti di materiali incombustibili anche con impiego di elementi strutturali di legno nei solai e nell’armatura del tetto.
La garanzia è prestata a condizioni che :
1) Siano operanti i seguenti mezzi di sicurezza:
- robusti serramenti di legno pieno o metallici, chiusi da serrature di sicurezza a più mandate o bloccati da idonei congegni interni manovrabili esclusivamente dall’interno, a presidio degli accessi;
- robuste ante, serrande o tapparelle, bloccate da idonei congegni azionabili esclusivamente dall’interno, od inferriate fisse a protezione di finestre od altre aperture trovantisi ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili dall’esterno;
- sorveglianza interna ed esterna mediante sistema di telecamere ove espressamente dichiarato esistente;
- impianto automatico di allarme antifurto collegato con ponte radio bidirezionale, o sistema equivalente, a istituto di vigilanza di sorveglianza e/o forze dell’ordine, nonché personale addetto alla sicurezza;
- presenza di guardie fisse nelle sale espositive durante le ore di apertura al pubblico.
Condizioni valide ed operanti per l'efficacia della garanzia giacenza.
A) La garanzia è prestata a condizione che:
1) La sede espositiva sia dotata dei mezzi di prevenzione e protezione sopra descritti, che devono essere mantenuti in perfetto stato di funzionalità ed efficienza. Sono pertanto esclusi, i danni di furto avvenuto quando non siano operanti le prevenzioni e le protezioni sopra indicate;
2) Non sia permesso ai visitatori di usare, toccare, spostare o maneggiare le opere assicurate;
Sono pertanto esclusi i danni avvenuti quando non siano operanti i mezzi di protezione e di sicurezza sopra indicati.
B) di comune accordo fra le Parti si conviene inoltre:
Variazioni climatiche
la garanzia comprende le perdite ed ai danni derivanti da brusche variazioni climatiche purché conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione e condizionamento.
Radiazioni Ottiche e termiche della luce
sono esclusi dalla garanzia anche i danni subiti dalle opere per effetto della loro esposizione alle radiazioni ottiche e termiche della luce, sia naturale che artificiale, impiegata per l'illuminazione delle opere stesse.
III. A VALERE PER ENTRAMBE LE SEZIONI: TRASPORTI e XXXXXXXX
1) RINUNCIA ALLA RIVALSA (o SURROGA o REGRESSO)
La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile, nei diritti che potessero competere all’Assicurato/Prestatore nei confronti del Contraente e delle persone delle quali sia legalmente responsabile oppure competere al Contraente stesso, verso: vettori e/o imballatori (purché di comprovata specializzazione), installatori, depositari ed addetti alla sorveglianza, fatti salvi i casi sotto elencati ed a condizione che l’Assicurato/Prestatore o il Contraente, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
La Società ha tuttavia diritto di rivalsa (o surroga o regresso) per l’intero importo indennizzato a termini di polizza:
- in caso di dolo o colpa grave;
- per danni dovuti a difetto, vizio, inadeguatezza od insufficienza di imballaggio;
- verso persone od enti diversi da quelli sopra indicati.
2) ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse del Prestatore che, in qualità di assicurato, tratterà direttamente la gestione del sinistro a termini delle condizioni di assicurazione.
Restano fermi tutti gli altri obblighi previsti dalle condizioni di assicurazione a carico del Contraente.
3) SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI
La garanzia comprende le perdite ed i danni derivanti da:
- atti, disposizioni o provvedimenti di persone che tentino di usurpare pubblici poteri ;
- scioperi, serrate, atti faziosi o contro la libertà del lavoro ;
- tumulti o sommosse civili;
- atti di persone che agiscono per malvagità, per motivi politici o terroristici
- atti di vandalismo, boicottaggio o sabotaggio.
4) ATTI di TERRORISMO
La garanzia è estesa alle perdite ed ai danni derivanti da atti di persone che agiscono per malvagità e per motivi politici e terroristici.
Ai fini della presente estensione di garanzia, per atto di terrorismo s'intende un atto che comprende, ma che non è limitato all’uso della forza o violenza e/o la minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o Governo e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o simili scopi ivi compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa.
5) CLAUSOLA ISTITUZIONALE DI ESCLUSIONE DI ATTACCHI CIBERNETICI
i) fermo restando quanto previsto dalla xxxxxxxx xx) che segue, in nessun caso la seguente
assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese causate o a cui abbia contribuito o derivanti, direttamente o indirettamente dall’uso di o da operazioni compiute, al fine di arrecare danno a mezzo di computer, sistema informatico, programma di software, codice vandalico, virus, processo o altro sistema elettronico.
ii) Ove la presente clausola sia parte di polizze che coprono rischi derivanti da guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o conflitto civile, o da qualsiasi atto ostile da parte di o nei confronti di una potenza belligerante, terrorismo o persona che agisca per motivi politici la clausola i) non opererà nel senso di escludere perdite (che sarebbero altrimenti coperte) derivanti da qualsiasi computer , sistema informatico o programma software, o di altro sistema elettronico nel sistema di lancio e/o comando e/o dispositivo di fuoco di qualsiasi arma o missile.
6) CLAUSOLA ISTITUZIONALE DI ESCLUSIONE DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA, ARMI CHIMICHE, BIOLOGICHE, BIOCHIMICHE ED ELETTROMAGNETICHE
In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate o a cui abbia contribuito o derivanti:
a) da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
b) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblanti o componenti nucleari degli stessi;
c) da armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare o altra reazione, forza o materia simile;
d) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L’esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;
e) da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.
7) La garanzia furto è estesa al:
Furto con destrezza:
la garanzia è estesa al furto con destrezza all’interno dei locali commesso durante l’orario di apertura al pubblico purché constatato e denunciato entro le 24 ore immediatamente successive all’evento stesso, ed a condizione che in ogni locale dell'esposizione vi sia almeno un custode preposto e identificabile o esista sistema di telecamere a circuito chiuso con registrazione degli eventi e che gli oggetti di piccole dimensioni siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorati a pareti o basamenti.
Furto commesso da addetti alla sorveglianza della mostra:
La garanzia è estesa al furto commesso dagli addetti alla sorveglianza della mostra presso la quale le opere vengono esposte, a condizione che i detentori delle chiavi degli accessi siano diversi dalle persone abilitate al disinserimento dell’impianto di allarme. Il Contraente e/o l'Assicurato debbono far obbligo al sovrintendente della mostra di agire giudizialmente contro i responsabili accertati.
8) DOLO e COLPA GRAVE
La garanzia comprende, le perdite ed i danni derivanti da:
- colpa grave dell’Assicurato o del Contraente;
- dolo e/o colpa grave di dipendenti dell’Assicurato o del Contraente.
9) TERREMOTO
La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Agli effetti della presente garanzia:
- sono sempre esclusi i danni da inondazione e/o alluvione a seguito di terremoto;
- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";
La presente garanzia per i rischi situati sul territorio italiano viene prestata in eccedenza alle previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso di calamità naturali.
10) INONDAZIONI ED ALLUVIONI
La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione e alluvione, anche se tali eventi sono causati da terremoto.
La Società non risponde dei danni:
a) a enti mobili all'aperto;
b) agli oggetti la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento; tale esclusione non è valida per mobili e tappeti.
La presente garanzia per i rischi situati sul territorio italiano viene prestata in eccedenza alle previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso di calamità naturali.
11) DEPREZZAMENTO
la garanzia deprezzamento si intende prestata fino al 100% della somma assicurata per ciascuna opera d’arte
12) ESENZIONE IMPOSTE
L'Assicurato dichiara e la Società prende atto, che le opere d’arte o parte di esse, assicurate con la presente polizza, di proprietà di persone ed enti residenti in Italia, concesse in prestito in occasione di mostre coperte in applicazione alla presente Polizza , sono beni culturali ed ai sensi del D.lgs. n. 42 del 22/01/2004 rivestono interesse storico-artistico e rientrano nei disposti di cui al punto 6 dell’art. 48 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; pertanto sono esenti da imposte ai sensi della Legge n. 53 del 28/02/1983.
13) MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO DA PARTE DELL’ESPOSITORE
Qualora si verificasse il caso che l’espositore non avesse provveduto al pagamento del premio scaduto, il Prestatore per potere fruire della prestazione indennitaria in caso di sinistro avvenuto in periodo di sospensione dell’efficacia di valido contratto stipulato con la Compagnia d’assicurazioni, deve provvedere al pagamento del premio. Ricevuto il pagamento del premio, la Compagnia di Assicurazioni liquiderà al Prestatore l’indennizzo a termini di polizza, facendosi surrogare contestualmente ed espressamente in ogni diritto del Prestatore nei confronti dell’Espositore ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 1201 del C.C. (surrogazione per volontà del creditore).
Analogamente ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1201 del C.C. la Compagnia di assicurazioni, espressamente e contestualmente al pagamento del premio da parte del Prestatore, surroga lo stesso nei propri diritti nascenti dal contratto assicurativo nei confronti dell’Espositore.
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LA CONTRAENTE LA SOCIETA’