TRA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA | AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI | |
CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA PER LA CONSULENZA NELLA DISCIPLINA SPECIALISTICA DI CHIRUGIA MAXILLO FACCIALE A FAVORE DELLE STRUTTURE DEI PP. OO. DELLA ASL N. 2 DI OLBIA.
TRA
l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari, in persona del Commissario Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Campogalliano (MO) il 05.05.1950, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso al sede legale della medesima in Xxx Xxxxxxx x. 00 (xxx. fisc. 02268260904)
e
l'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia, in persona del Commissario Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, nato a Ittiri il 01.09.1937, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima in Olbia, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx x. 0 (xxx. fisc. 01687160901)
PREMESSO
- che l'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia non dispone, nel proprio ambito aziendale, della figura professionale del Chirurgo Xxxxxxx Xxxxxxxx per l'esecuzione degli interventi di chirurgia delle deformità, dei traumatismi e delle neoplasie del distretto cranio – maxillo – facciale, nonché di chirurgia correttiva e ricostruttiva della faccia, al fine anche di consentire un approccio globale ed integrato con altre discipline;
- che l'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia ha richiesto pertanto di potersi avvalere dell'opera professionale dei Dirigenti Medicia dell'Unità Operativa di Chirurgia Maxillo-Facciale dell'AOU di Sassari diretta dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, centro di riferimento regionale, nei casi e nei limiti definiti nel seguito della convenzione;
- che l'AOU di Sassari è disponibile ad effettuare le consulenze richieste così come previsto dall'art. 58, comma 2, lettera a) del CCNL Area Dirigenza Medico – Veterinaria del 2000, autorizzando i dipendenti dell'Unità Operativa in oggetto a prestare tali attività al di fuori del normale orario di servizio, in regime di attività libero-professionale.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 – Oggetto
L'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari si impegna, tramite la propria Unità Operativa di Chirurgia Xxxxxxx Xxxxxxxx, a garantire all'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia le prestazioni di consulenza ed attività chirurgica nella branca specialistica di Chirurgia Xxxxxxx Xxxxxxxx. 4
ART. 2 – Modalità
Le predette prestazioni di consulenza ed attività chirurgica saranno effettuate presso le strutture dei PP. OO. aziendali.
Le prestazioni di consulenza e gli interventi chirurgici oggetto del presente accordo verranno effetuati dal Dirigente Medico, a tal fine individuato dal Direttore dell'Unità Operativa di Chirurgia Maxillo – Facciale dell'AOU di Sassari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del CCNL della Dirigenza Medica, al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari di attività previsti per l'attività istituzionale di competenza, e nel rispetto della regolamentazione della AOU di Sassari in materia.
L'organizzazione delle suddette prestazioni sarà oggetto di accordo tra il Direttore del Presidio che le ha richieste (al quale il Responsabile dell'Unità Operativa ospedaliera interessata farà apposita richiesta) e il Direttore dell'Unità Operativa di Chirurgia Maxillo – Facciale dell'AOU di Sassari, tenendo conto delle rispettive esigenze.
La ASL n. 2 di Olbia si impegna ad assicurare ai suddetti dirigenti le condizioni necessarie per il regolare svolgimento del loro compito, fornendo qualunque informazione e documentazione che si ritenga necessaria per la valutazione dello stato di salute dei pazienti.
ART. 3 – Numero di accessi
Non essendo possibile effettuare una stima preventiva degli interventi chirurgici e delle prestazioni ambulatoriali da eseguirsi, le parti danno atto che gli accessi per l'esecuzione degli stessi sono organizzati con le modalità di cui all'art. 2.
ART. 4 – Compensi
L'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia corrisponderà all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari il compenso orario di € 200,00 (euro duecento/00), omnicomprensivi di ogni e qualsiasi onere, per le prestazioni professionali relative agli interventi chirurgici oltre al rimborso dell'IRAP,
calcolata sulla quota spettante al professionista.
ART. 5 – Modalità di pagamento
L'avvenuta esecuzione delle prestazioni richieste, con il loro dettaglio e con la specifica indicazione delle ore prestate per ciascun accesso, sarà documentata, con cadenza trimestrale, dal Dirigente Medico che le ha erogate, mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito modulo (predisposto dalla Direzione Medica del P. O. di Olbia) vistato dal Direttore dell'U.O. della ASL n.2 di Olbia che le ha richieste con autorizzazione per la liquidazione della Direzione Medica del Presidio Ospedaliero interessato, la quale provvederà all'inoltro, per i successivi adempimenti e per l'invio all'AOU di Sassari, al Servizio Contabilità e Bilancio della ASL n. 2 di Olbia.
L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, sulla base di tale documentazione, provvederà ad emettere la relativa fattura con periodicità trimestrale.
Il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire entro 60 giorni data fattura tramite versamento sul conto corrente bancario intestato a:
• Azienda Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx
Xxxxx xx Xxxxxxxx – Xxxxxxx 0 XXX 00000 – CIN E – CAB 17201 C/C n° 000070188747
Al di fuori dei compensi così determinati, nessun onere ulteriore sarà a carico della ASL n. 2 di Olbia.
ART. 6 – Obblighi delle parti
Le coperture assicurative d legge relative agli infortuni, anche riguardo alla trasferta del professionista, restano a carico dell'AOU di Sassari.
Ferme restando le responsabilità del suddetto professionista ascrivibili all'attività consulenziale svolta, rimane, comunque, a carico dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia la responsabilità diretta nonché l'organizzazione dei servizi nel cui contesto è svolta l'attività di consulenza medesima.
L'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia si obbliga a tenere indenne il prestatore della consulenza di quanto eventualmente sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento, per danni cagionati involontariamente a terzi nell'espletamento della consulenza medesima.
ART. 7 – Durata
La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione e ha validità di anni due; il rinnovo tacito non è consentito.
ART. 8 – Recesso
Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con preavviso di tre mesi notificato con raccomandata A/R. Nel caso di recesso da parte dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia, l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari ha diritto a conseguire il corrispettivo delle prestazioni rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.
ART. 9 – Iva
Le prestazioni oggetto del presente contratto sono esenti Iva ai sensi dell'art. 10 punto 18) del
D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni.
ART. 10 – Trattamento dati
Con il presente atto, l'AOU e l'Unità Operativa di Chirurgia Xxxxxxx Xxxxxxxx sono autorizzate, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, al trattamento dei dati personali trasmessi dall’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro per le attività istituzionali, ai soli fini dell’espletamento degli incarichi di cui alla presente convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dagli stessi.
ART. 11 – Foro competente
Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è, in via esclusiva, quello di Sassari.
ART. 12 – Disposizioni Finali
La presente convenzione, redatta su quattro pagine in duplice originale, verrà registrata solo in caso d’uso a cura della parte interessata. Le eventuali modifiche dettate da diversi presupposti normativi ovvero da mutate condizioni operative degli enti devono essere proposte ed approvate con atto scritto dalle parti.
Letto, approvato e sottoscritto in in data
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI
Il Commissario (Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx)
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA