Accordo
Traduzione
Accordo
sul finanziamento collettivo di taluni servizi di navigazione aerea in Groenlandia1
Conchiuso il 25 settembre 1956
Approvato dall’Assemblea federale il 20 marzo 19582 Entrato in vigore per la Svizzera il 6 giugno 1958
(Stato 7 ottobre 2020)
0.748.132.62
I Governi del Belgio, del Canada, della Danimarca, degli Stati Uniti d’America, della Francia, dell’Islanda, d’Israele, dell’Italia, della Norvegia, dei Paesi Bassi, della Repubblica federale di Germania, del Regno Unito di Gran Bretagna e del- l’Irlanda del Nord, della Svezia e della Svizzera, che sono Stati membri dell’Orga- nizzazione internazionale della navigazione aerea civile,
animati dal desiderio di conchiudere, conformemente alle disposizioni del capo XV della convenzione del 7 dicembre 19443 relativa alla navigazione aerea civile inter- nazionale, un accordo sul finanziamento collettivo di taluni servizi di navigazione aerea che saranno assicurati dal Governo della Danimarca,
hanno convenuto quanto segue:
Art. I
Ai fini del presente accordo:
a. «Organizzazione» designa l’Organizzazione internazionale della navigazione aerea civile;
b. «Consiglio» designa il Consiglio dell’Organizzazione;
c. «Segretario generale» designa il Segretario generale dell’Organizzazione;
d. «Servizi» designa i servizi indicati nell’allegato I al presente accordo e tutti i servizi suppletivi che possono essere istituiti ulteriormente in conformità del presente accordo.
Art. II
Il Governo della Danimarca stabilisce, esercita e mantiene in buono stato i Servizi e, per i vantaggi speciali che trae da essi, sopperisce al cinque per cento delle spese reali approvate a titolo di questi Servizi.
1 Nuovo testo giusta l’art. 1 del prot. del 3 nov. 1982, approvato dall’AF il 4 giu. 1985 e in vigore per la Svizzera il 17 nov. 1989 (RU 2005 2065 2063; FF 1984 III 929).
2 RU 1958 549
3 RS 0.748.0
Art. III,
1. Il Governo della Danimarca esercita e mantiene in buono stato i Servizi, senza interruzione, nelle condizioni più economiche compatibili con l’efficacia dei Servizi e, per quanto possibile, conformemente alle Norme, Raccomandazioni, Procedure e Disposizioni messe in vigore dall’Organizzazione.
2. Riservate le disposizioni dell’allegato I al presente accordo, il modo di effettuare osservazioni meteorologiche e di redigere e diffondere i messaggi di osservazioni meteorologiche deve essere conforme alle Procedure e alle Disposizioni prescritte dall’Organizzazione meteorologica mondiale.
3. Il Governo della Danimarca notifica senza indugio al Segretario generale tutti i casi d’urgenza che richiedono una modificazione o una riduzione temporanea dei Servizi; il suddetto Governo e il Segretario generale si consultano allora sulle misure da prendere per alleviare gli inconvenienti di questa modificazione o di questa riduzione.
Art. IV
1. Il Segretario generale controlla l’insieme dell’esercizio dei Servizi e può, in qualsiasi momento, ordinare l’ispezione dei Servizi e di tutto il materiale usato da essi.
2. Il Governo della Danimarca fornisce, a domanda del Segretario generale e per quanto possibile, i rapporti sull’esercizio dei Servizi che il Segretario generale ritiene utili.
3. Il Segretario generale fornisce, per quanto possibile, al Governo della Danimarca, qualora questi li richiedesse, gli avvisi di cui detto Governo può avere normalmente bisogno per adempiere gli obblighi che gli derivano dal presente accordo.
4. Se il Governo della Danimarca non provvede efficacemente all’esercizio e alla manutenzione di uno qualsiasi dei Servizi, il suddetto Governo e il Segretario gene- rale si consulteranno per decidere i mezzi idonei a porre rimedio.
Art. V4
II costo totale dei servizi, calcolato in conformità degli allegati II e III al presente Accordo, non può superare 4 663 463 dollari degli Stati Uniti per anno civile. Il Consiglio può aumentare questo limite con il consenso di tutti i Governi contraenti o in applicazione alle disposizioni dell’articolo VI.
Art. VI
1. Ai soli fini di istituire, esercitare e mantenere in buono stato i servizi che non sono assicurati altrove in applicazione al presente accordo, il limite stabilito nell’ar- ticolo V può essere aumentato di una somma determinata, con il consenso dei Go- verni contraenti, per i quali il totale dei contributi è almeno pari al novanta per cento
4 Nuovo testo giusta l’art. 2 del prot. del 3 nov. 1982, approvato dall’AF il 4 giu. 1985 e in vigore per la Svizzera il 17 nov. 1989 (RU 2005 2065 2063; FF 1984 III 929).
della somma complessiva dei contributi stabiliti per l’ultimo anno civile, conforme- mente alle disposizioni dell’articolo VII, paragrafi 3, 4, 5 e 65.
2. Riservate le disposizioni dell’articolo II, qualsiasi spesa imputabile ai servizi indicati nel paragrafo 1 del presente articolo o qualsiasi spesa permessa in virtù delle disposizioni dell’articolo XIII, paragrafo 2, lettera a, per effetto dell’inclusione di detti servizi nel presente accordo, è sopportata esclusivamente dai Governi Con- traenti che vi consentono, in proporzione alla loro quota di partecipazione alla som- ma complessiva per l’anno di cui si tratta. Nessuna parte del fondo di riserva, men- zionato nell’articolo X, che non sia imputabile a questi servizi, può essere usato per scopi, ai quali solo detti Governi hanno consentito.
Art. VII6
1. Riservate le disposizioni dell’articolo V e del paragrafo 2 dell’articolo VI, i Governi contraenti si impegnano a ripartire il novantacinque per cento delle spese reali approvate dei servizi, determinate conformemente alle disposizioni dell’articolo VII, in proporzione ai vantaggi aeronautici che ciascun Governo contraente trae dai servizi. Questa proporzione è determinata, per ciascun Governo contraente e per ogni anno civile, secondo il numero delle traversate complete effettuate durante detto anno dagli aeromobili civili di questo Governo sulle rotte che collegano l’Europa e l’America del Nord ed una qualsiasi parte delle quali passi a nord del parallelo 45° nord tra i meridiani 15° ovest e 50° ovest. Inoltre:
a) un volo unicamente tra la Groenlandia ed il Canada, la Groenlandia e gli Sta- ti Uniti d’America, la Groenlandia e l’Islanda o l’Islanda e l’Europa conta come un terzo di traversata;
b) un volo unicamente tra la Groenlandia e l’Europa, l’Islanda ed il Canada, o l’Islanda e gli Stati Uniti d’America conta come due terzi di traversata;
c) un volo con destinazione o in provenienza dall’Europa o dall’Islanda, che non superi la costa dell’America del Nord ma che superi il meridiano 30° ovest a nord del parallelo 45° nord conta come un terzo di traversata.
2. Ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo:
a) una traversata è contata anche se il decollo o l’atterraggio hanno avuto luogo in un punto situato fuori dei territori menzionati in detto paragrafo;
b) l’«Europa» non comprende né l’Islanda né le Azzorre.
3. Al più tardi il 20 novembre di ogni anno, il Consiglio determina i contributi dei Governi contraenti, allo scopo di fornire le anticipazioni per l’anno successivo. Per il 1983 i contributi sono stabiliti secondo il numero delle traversate effettuate nel 1981, e secondo il novantacinque per cento delle spese preventivate per il 1983. Il contri- buto di ciascun Governo contraente è rettificato in funzione di qualsiasi differenza
5 Nuovo riferimento giusta l’art. 3 del prot. del 3 nov. 1982, approvato dall’AF il 4 giu. 1985 e in vigore per la Svizzera il 17 nov. 1989 (RU 2005 2065 2063; FF 1984 III 929).
6 Nuovo testo giusta l’art. 4 del prot. del 3 nov. 1982, approvato dall’AF il 4 giu. 1985 e in vigore per la Svizzera il 17 nov. 1989 (RU 2005 2065 2063; FF 1984 III 929).
tra le somme che ha pagato all’organizzazione a titolo delle anticipazioni per il 1981, e la sua quota, pari al novantacinque per cento delle spese reali approvate per il 1981, determinata secondo il numero delle traversate effettuate nel 1981. Il contri- buto rettificato di ciascun Governo contraente è diminuito dell’ammontare della sua quota, determinata secondo il numero delle traversate effettuate nel 1981, di entrate preventivate provenienti dalle tasse per l’uso che devono essere versate nel 1983 alla Danimarca secondo l’articolo XIV dell’Accordo.
4. Il metodo esposto nel paragrafo 3 del presente articolo si applica ai contributi per il 1984, con i cambiamenti di data che si impongono.
5. Per il 1985, il metodo esposto nel paragrafo 3 del presente articolo si applica col cambiamento di data che si impone e, inoltre, il contributo di ciascun Governo contraente è nuovamente rettificato in funzione di qualsiasi differenza fra la sua quota di entrate preventivate provenienti dalle tasse per l’uso corrispondenti al 1983, e la sua quota, determinata secondo il numero delle traversate effettuate nel 1983, delle entrate reali verificate provenienti dalle tasse per l’uso e versate alla Danimarca nel 1983.
6. Il metodo per il 1985 si applica per gli anni seguenti, con i cambiamenti di data che si impongono.
7. A partire dal 1° gennaio 1983, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno civile, ciascun Governo contraente paga all’organizzazione, mediante versamenti semestra- li, il contributo che gli è stato imputato a titolo delle anticipazioni per l’anno civile in corso, rettificato e diminuito conformemente alle disposizioni dei paragrafi 3–6 del presente articolo.
8. In caso di abrogazione del presente Accordo, il Consiglio effettua le rettificazioni destinate a conseguire gli scopi del presente articolo e concernenti qualsiasi tempo per il quale, alla data dell’abrogazione del presente Accordo, i pagamenti non sono stati rettificati conformemente ai paragrafi 3–6 del presente articolo.
9. Ciascun Governo contraente fornisce al Segretario generale, il 1° maggio di ogni anno al più tardi, nella forma prescritta dal Segretario generale, informazioni com- plete sulle traversate effettuate durante l’anno civile precedente, alle quali si applica il presente articolo.
10. I Governi contraenti possono convenire che le informazioni di cui al paragrafo 9 del presente articolo siano fornite in loro nome al Segretario generale da un altro Governo.
Art. VIII
1. Il Governo della Danimarca sottopone al Segretario generale, il 15 settembre di ogni anno al più tardi, le previsioni delle spese attenenti ai servizi per l’anno civile successivo, espresse in corone danesi. Le previsioni sono stabilite conformemente alle disposizioni dell’articolo III ed agli Allegati II e III del presente Accordo.7
7 Nuovo testo giusta l’art. 5 lett. a del prot. del 3 nov. 1982, approvato dall’AF il 4 giu. 1985 e in vigore per la Svizzera il 17 nov. 1989 (RU 2005 2065 2063; FF 1984 III 929).
2. Il Governo della Danimarca fornisce al Segretario generale, nei sei mesi seguenti la fine di ogni anno civile, uno stato delle spese reali attenenti ai Servizi per l’anno di cui si tratta. Il Segretario generale sottopone questo stato a qualsiasi verificazione e a qualsiasi esame che reputa necessario e trasmette al Governo della Danimarca un rapporto su questo controllo.
3. Il Governo della Danimarca fornisce al Segretario generale qualsiasi informazio- ne complementare di cui questi abbisognasse circa le previsioni delle spese o gli stati delle spese reali, come pure qualsiasi informazione di cui dispone sul grado d’utiliz- zazione dei Servizi da parte degli aeromobili di qualsiasi nazionalità.
4. Lo stato delle spese reali per ogni anno è sottoposto all’approvazione del Consi- glio.8
5. Lo stato delle spese reali, approvato dal Consiglio conformemente alle disposi- zioni del paragrafo 4 del presente articolo, è comunicato ai Governi contraenti.
Art. IX
1. Il novantacinque per cento delle spese reali approvate dal Consiglio e attenenti alla messa in opera, all’esercizio e alla manutenzione dei Servizi è rimborsato al Governo della Danimarca.
2. Il Consiglio, assicuratosi che le previsioni presentate dal Governo della Dani- marca secondo il paragrafo 1 dell’articolo VIII sono state stabilite conformemente alle disposizioni dell’articolo III ed agli allegati II e III al presente Accordo, auto- rizza il Segretario generale ad effettuare pagamenti al suddetto Governo, ogni trime- stre, al più tardi il primo giorno del secondo mese del trimestre. Questi pagamenti sono fondati sulle previsioni menzionate qui sopra e costituiscono delle anticipa- zioni, riservate le rettificazioni previste nel paragrafo 3 del presente articolo. La somma totale di questi pagamenti non può superare, per nessun anno, il limite stabi- lito conformemente alle disposizioni dell’articolo V. A partire dal 1° gennaio 1983, il Governo della Danimarca tratta, in quanto parte delle anticipazioni per l’anno in questione, tutte le entrate nette provenienti dalle tasse per l’uso riscosse presso tutti gli esercenti di aeromobili civili nell’ambito del sistema instaurato dall’articolo XIV, e consegnategli ciascun anno civile.9
3. Dopo che il Consiglio ha approvato lo stato delle spese reali degli anni successivi
…10, il Segretario generale rettifica gli ulteriori pagamenti trimestrali al Governo della Danimarca in modo di compensare qualsiasi differenza fra i pagamenti effet- tuati per un anno conformemente al paragrafo 2 del presente articolo e le spese reali approvate per questo stesso anno.
8 Nuovo testo giusta l’art. 5 lett. b del prot. del 3 nov. 1982, approvato dall’AF il 4 giu. 1985 e in vigore per la Svizzera il 17 nov. 1989 (RU 2005 2065 2063; FF 1984 III 929).
9 Nuovo testo giusta l’art. 6 lett. a del prot. del 3 nov. 1982, approvato dall’AF il
4 giu. 1985 e in vigore per la Svizzera il 17 nov. 1989 (RU 2005 2065 2063;
FF 1984 III 929).
10 Abrogate dall’art. 6 lett. b del prot. del 3 nov. 1982, approvato dall’AF il 4 giu. 1985, con effetto per la Svizzera dal 17 nov. 1989 (RU 2005 2065 2063; FF 1984 III 929).
4. I Governi contraenti che non sono rappresentati al Consiglio sono invitati a partecipare all’esame, da parte del Consiglio o di uno qualsiasi dei suoi organi, delle previsioni delle spese presentate dal Governo della Danimarca conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo VIII.
5. Le previsioni delle spese approvate dal Consiglio, conformemente alle disposi- zioni del paragrafo 2 del presente articolo, sono comunicate ai Governi contraenti.
Art. X
1. Le somme pagate dai Governi contraenti all’Organizzazione, conformemente alle disposizioni dell’articolo VII, costituiscono, nella misura in cui non è necessario usarle per effettuare i pagamenti periodici al Governo della Danimarca previsti nel presente accordo, un fondo di riserva di cui l’Organizzazione dispone a fine del presente accordo.
2. Il Segretario generale può investire a breve scadenza somme provenienti dal fondo di riserva. Gli interessi maturati da tali investimenti sono usati per sopperire alle spese straordinarie effettuate dall’Organizzazione in applicazione del presente accordo. Se questi interessi non bastano a sopperire a dette spese straordinarie, la differenza è considerata come una parte addizionale delle spese reali attenenti ai Servizi e rimborsate all’Organizzazione con i pagamenti effettuati dai Governi contraenti.
Art. XI
1. I contributi annui dei Servizi contraenti sono espressi in corone danesi.
2. Ciascun Governo contraente effettua all’organizzazione i pagamenti, in corone danesi, previsti all’articolo VII. Qualora la regolamentazione del Governo che effet- tua tali pagamenti lo esiga, essi possono anche essere effettuati in dollari degli Stati Uniti. La procedura per determinare il corso del cambio applicabile per il pagamento in dollari degli Stati Uniti è determinata dal Consiglio in consultazione con i Gover- ni interessati.11
3. A condizione che l’Organizzazione sia rimborsata in dollari degli Stati Uniti delle sue spese straordinarie, il Segretario generale, per quanto sia consentito dalle dispo- nibilità, paga al Governo della Danimarca le somme, dovute conformemente agli articoli IX e XII, nelle monete con le quali i Governi contraenti hanno effettuato i loro pagamenti all’Organizzazione.
4. …12
11 Nuovo testo giusta l’art. 7 lett. a del prot. del 3 nov. 1982, approvato dall’AF il 4 giu. 1985 e in vigore per la Svizzera il 17 nov. 1989 (RU 2005 2065 2063; FF 1984 III 929).
12 Abrogato dall’art. 7 lett. b del prot. del 3 nov. 1982, approvato dall’AF il 4 giu. 1985, con effetto per la Svizzera dal 17 nov. 1989 (RU 2005 2065 2063; FF 1984 III 929).
Art. XII
1. L’obbligo del Segretario generale di effettuare i pagamenti al Governo della Danimarca in virtù del presente accordo è limitato alle somme effettivamente ricevu- te dall’Organizzazione e disponibili conformemente al presente accordo.
2. Tuttavia, prima di ricevere i pagamenti effettuati dai Governi contraenti e con- formemente al regolamento finanziario dell’Organizzazione, il Segretario generale può anticipare le somme dovute al Governo della Danimarca, se ritiene che tali anticipazioni siano necessarie per la messa in opera di un Servizio o la continuità di finanziamento dei Servizi.
3. Nessun Governo contraente ha il diritto di ricorso contro l’Organizzazione in caso di mancato pagamento da parte di un altro Governo a titolo del presente accor- do.
Art. XIII
1. Riservato le disposizioni dell’articolo V e del paragrafo 2 dell’articolo VI, il Consiglio, d’intesa con il Governo della Danimarca, può includere nell’ambito del presente accordo nuove spese in capitale necessarie al buon funzionamento dei Servizi.
2. Riservate le disposizioni degli articoli V e VI, il Consiglio, d’intesa col Governo della Danimarca, può includere nell’ambito del presente Accordo dei servizi che si aggiungono a quelli specificati nell’allegato I, come pure nuove spese in capitale attenenti a questi servizi, purché sia adempiuta una delle seguenti condizioni:
a) la somma totale di queste spese è limitata ciascun anno al 3,5 per cento ap- provato all’articolo V; ovvero
b) i servizi sono stati approvati da tutti i Governi contraenti; ovvero
c) i servizi sono stati approvati dai Governi contraenti per i quali il totale dei contributi è almeno pari al novanta per cento della somma complessiva dei contributi stabiliti conformemente alle disposizioni dell’articolo VII para- grafi 3–6, cui sono applicabili le disposizioni dell’articolo VI.13
3. Per i paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il rinnovamento degli edifici e del materiale mediante prelevamento sui contributi pagati a titolo d’investimento non è considerato come una nuova spesa in capitale.
4. Se nuove spese in capitale o servizi suppletivi fossero proposti dal Governo della Danimarca o dal Consiglio, il suddetto Governo fornirà al Segretario generale le pre- visioni delle spese attenenti, come pure qualsiasi specificazione, piano e altra infor- mazione che potesse essere necessario a questo riguardo, e consulterà il Segretariato generale sul modo d’approntamento, di concezione e di costruzione da eleggere.
5. Il Consiglio, d’intesa con il Governo della Danimarca, può escludere dall’accordo una parte qualsiasi dei Servizi.
13 Nuovo testo giusta l’art. 8 del prot. del 3 nov. 1982, approvato dall’AF il 4 giu. 1985 e in vigore per la Svizzera il 17 nov. 1989 (RU 2005 2065 2063; FF 1984 III 929).
6. Dopo che siano state prese misure in applicazione alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 o 5 del presente articolo, il Consiglio modifica in conseguenza gli allegati al presente accordo.
Art. XIV14
II Governo della Danimarca attua un sistema di tasse per l’uso dei servizi forniti a tutti gli aeromobili civili che effettuino traversate secondo l’articolo VII. Queste tasse per l’uso sono calcolate secondo quanto disposto nell’allegato III al presente Accordo. I redditi netti provenienti da queste tasse sono dedotti dai pagamenti dovuti al Governo della Danimarca conformemente alle disposizioni del presente Accordo. A meno che il Consiglio non lo consenta, il Governo della Danimarca non riscuote alcuna tassa supplementare per l’uso di un qualunque servizio da parte di utenti che non siano cittadini danesi.
Art. XV
Senza l’approvazione del Consiglio, il Governo della Danimarca non può conchiu- dere alcun accordo internazionale per l’istituzione, l’esercizio, la manutenzione, lo sviluppo o il finanziamento di uno qualsiasi dei Servizi.
Art. XVI
Il Governo della Danimarca coopera il più attivamente possibile con i rappresen- tanti dell’Organizzazione per quanto concerne il perseguimento degli scopi del presente accordo e concede a questi rappresentanti i privilegi e le immunità cui hanno diritto in virtù della convenzione generale su i privilegi e le immunità degli istituti specializzati e, in particolare, delle disposizioni dell’allegato III (2) a suddetta convenzione.
Art. XVII
Il Consiglio convoca una riunione generale dei Governi interessati:
a. a domanda di due o più Governi contraenti o a domanda del Governo della Danimarca o, qualora non vi siano state riunioni nei cinque anni precedenti, a domanda di uno qualsiasi dei Governi contraenti;
b. se il mancato pagamento dei contributi da parte di taluni Governi contraenti a titolo del presente accordo necessita una revisione dei contributi che non può essere effettuata in modo soddisfacente mediante un altro mezzo;
c. se, per qualsiasi altro motivo, il Consiglio ritiene che una tale riunione sia necessaria.
14 Nuovo testo giusta l’art. 9 del prot. del 3 nov. 1982, approvato dall’AF il 4 giu. 1985 e in vigore per la Svizzera il 17 nov. 1989 (RU 2005 2065 2063; FF 1984 III 929).
Art. XVIII
Qualsiasi controversia circa l’interpretazione o l’applicazione del presente accordo o dei suoi allegati, che non sia risolta mediante negoziati, è sottoposta al Consiglio, a domanda di uno dei Governi contraenti parti nella controversia, affinché elabori delle raccomandazioni.
Art. XIX
1. Il presente accordo rimane aperto sino il 1° dicembre 1956 alla firma dei Governi elencati nel preambolo.
2. Il presente accordo è subordinato all’accettazione dei Governi firmatari. Gli strumenti di accettazione devono essere depositati, il più presto possibile, presso il Segretario generale, che informerà tutti i Governi firmatari o aderenti della data di deposito di ciascuno strumento.
Art. XX
1. Il presente accordo è aperto all’adesione del Governo di ciascuno Stato membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o di una istituzione specializzata collegata a detta Organizzazione. Le adesioni sono effettuate mediante il deposito di uno stru- mento ufficiale presso il Segretario generale.
2. Il Consiglio può intavolare negoziati con ciascun Governo che non è parte del presente accordo e i cui aeromobili civili beneficiano dei Servizi, allo scopo di ottenere la sua adesione all’accordo.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, il Consiglio può conchiudere convenzioni circa il pagamento di contributi da parte di ciascun Gover- no che non diventa parte del presente accordo. Qualsiasi contributo ricevuto in tal modo è usato a fine del presente accordo, nelle condizioni determinate dal Consiglio.
Art. XXI
1. Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1957 al più presto e quando il totale dei contributi iniziali dei Governi che hanno depositato il loro strumento di accettazione o di adesione è almeno pari al novanta per cento della somma massima delle spese specificate nell’articolo V. Il deposito, da parte di questi Governi, di uno strumento di accettazione o di adesione è considerato come un’approvazione del sistema di contributi, di pagamenti e di rettificazioni previsto nel presente accordo per il tempo dal 1° gennaio 1957 all’entrata in vigore dell’accordo.
2. Per quanto concerne qualsiasi Governo, il cui strumento di accettazione o di adesione è depositato dopo l’entrata in vigore del presente accordo, l’accordo entra in vigore alla data del deposito. In tal caso, il Governo in causa accetta il sistema di contributi, di pagamenti e di rettificazioni previsto nel presente accordo, almeno dall’inizio dell’anno civile durante il quale lo strumento di accettazione o di adesio- ne è stato depositato. Il suddetto Governo può accettare che gli sia imputato un contributo corrispondente alla sua quota di partecipazione alle spese reali approvate
di Servizi ai quali le disposizioni dell’articolo VI sono applicabili e rispetto ai quali l’approvazione di tutti i Governi contraenti non è stata ottenuta alla data dell’ade- sione di detto Governo.
Art. XXII
1. a. Il Governo della Danimarca può mettere fine al presente accordo con effetto dal 31 dicembre di qualsiasi anno, mediante un preavviso scritto comunicato al Segretario generale al più tardi il 1° gennaio dell’anno di cui si tratta.
b. Il Governo della Danimarca, se, a un momento qualsiasi, non può assicurare i Servizi attenendosi alla somma massima delle spese specificata nell’arti- colo V, avverte, senza indugio, per iscritto il Segretario generale e gli tra- smette le previsioni particolareggiate sulle somme suppletive necessarie. Il Segretario generale esamina le previsioni, non appena le ha ricevute, e, dopo aver consultato, se occorra, il Governo della Danimarca, determina la somma necessaria oltre il limite sopra indicato. Il Segretario generale si rivolge allo- ra ai Governi contraenti allo scopo di ottenere il loro consenso, come stipula- to nell’articolo V. Se, tre mesi dopo avere determinato la somma suppletiva necessaria, il Segretario generale non ha avvertito il Governo della Danimar- ca che i Governi contraenti hanno dato il loro consenso, il suddetto Governo può porre fine al presente accordo, mediante un preavviso di tre mesi comu- nicato per iscritto al Segretario generale.
c. I Governo contraenti altri che quello della Danimarca possono porre fine al presente accordo con effetto dal 31 dicembre di qualsiasi anno, mediante un preavviso scritto comunicato al Segretario generale al più tardi il 1° gennaio dell’anno di cui si tratta, se il totale dei loro contributi per l’anno corrente è almeno pari al dieci per cento del limite stabilito conformemente alle dispo- sizioni dell’articolo V.
2. Al ricevimento di uno o di più preavvisi dell’intenzione di porre fine al presente accordo, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 di questo articolo, il Segretario generale avverte i Governi contraenti.
Art. XXIII
1. Nonostante le disposizioni dell’articolo XXII, qualsiasi Governo contraente altro che quello della Danimarca, i cui contributi per l’anno corrente sono inferiori al dieci per cento della somma limite indicata nell’articolo V, può cessare di partecipare al presente accordo a contare dal 31 dicembre di qualsiasi anno, notificando per iscritto al Segretario generale, al più tardi il 1° gennaio dell’anno di cui si tratta, la sua intenzione di cessare parte dell’accordo. Per gli scopi dell’articolo XXII, paragrafo 1, lettera c, tale preavviso è ritenuto costituire parimente una notificazione del desi- derio di porre fine al presente accordo.
2. Non appena ricevuto il preavviso di cessazione di partecipazione di un Governo contraente, il Segretario generale ne avverte gli altri Governi contraenti.
Art. XXIV
1. Il Governo della Danimarca, qualora ponga fine al presente accordo in virtù delle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo XXII, paga alla Organizzazione, o l’Orga- nizzazione può trattenere sui pagamenti dovuti a questo Governo in conformità di detto accordo, una somma che rappresenti l’equa compensazione dei benefici con- seguiti dal suddetto Governo mediante l’acquisto, ai suoi fini, dei beni mobili o immobili parzialmente o integralmente rimborsati a esso conformemente alle dispo- sizioni del presente accordo.
2. Qualora dei Governi contraenti altri che quello della Danimarca ponessero fine al presente accordo, è pagato al Governo della Danimarca, sia mediante prelevamento del fondo di riserva, sia, se tale fondo fosse insufficiente, da parte di tutti i Governi contraenti, per cura dell’Organizzazione, una somma equa a titolo di compensazione delle spese in capitale contratte dal Governo della Danimarca e non integralmente rimborsate in esecuzione al presente accordo. La somma dei pagamenti richiesti, a questo scopo, ai Governi contraenti è determinata secondo la percentuale dei contri- buti più recenti, i pagamenti scadendo alla data alla quale è stato posto fine all’accordo. L’Organizzazione ha il diritto di prendere possesso di tutti i beni mobili, per i quali una compensazione sia stata concessa in esecuzione al presente paragrafo. La rinuncia a tale diritto entrerebbe il considerazione nella determinazione della compensazione.
3. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente accordo sono parimente applicabili a qualsiasi parte dei Servizi che fosse esclusa dal presente accordo conformemente alle disposizioni del paragrafo 5 dell’articolo XIII.
4. La somma dei pagamenti che devono essere effettuati in virtù delle disposizioni del presente articolo è determinata mediante accordo fra il Consiglio e il Governo della Danimarca.
Art. XXV
1. Riservate le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo X, qualsiasi resto del fondo di riserva e degli interessi provenienti da questo fondo, detenuto dall’Organizzazione alla data alla quale il presente accordo cessa di essere in vigore, è rimborsato, me- diante ripartizione, a quei Governi che sono ancora parte del presente accordo im- mediatamente prima di detta data, secondo la percentuale del loro contributo annuo più recente.
2. a. Ciascun Governo che ha ritirato la sua partecipazione al presente accordo, in virtù dell’articolo XXIII, paga all’Organizzazione, o riceve da essa, qualsiasi differenza fra la somma che ha pagato all’Organizzazione in esecuzione all’articolo VII e la parte di spese reali approvate che gli è imputabile duran- te la sua partecipazione.
b. Ciascun Governo che ha ritirato la sua partecipazione paga alla Organizza- zione la sua parte delle spese in capitale che sono state contratte dal Governo della Danimarca e che non sono state integralmente rimborsate in esecuzione al presente accordo. La somma che deve essere pagata è determinata secon-
do la percentuale del contributo più recente imputato al Governo che ritira la sua partecipazione. Il pagamento scade alla data del ritiro.
Art. XXVI15
1. I Governi contraenti o il Consiglio possono fare qualsiasi proposta di emenda- mento al presente Accordo. La proposta è comunicata per scritto al Segretario gene- rale, che la trasmette a tutti i Governi contraenti, chiedendo loro che lo informino formalmente se la accettano o no.
2. L’adozione di un emendamento richiede il consenso dei due terzi di tutti i Gover- ni contraenti, i cui contributi complessivi per l’anno in corso siano almeno pari al novanta per cento.
3. L’emendamento così adottato entra in vigore per tutti i Governi contraenti il 1° gennaio dell’anno successivo a quello durante il quale il Segretario generale ha ricevuto l’accettazione ufficiale dell’emendamento, comunicata per scritto, dei Governi contraenti responsabili per almeno il novantotto per cento dei contributi per l’anno in corso.
4. Il Segretario generale invia copie certificate conformi di ciascun emendamento adottato a tutti i Governi contraenti, e notifica loro ogni accettazione e la data di entrata in vigore di ogni emendamento.
5. Nei casi che non siano quelli specificati nel paragrafo 6 dell’articolo XIII, il Consiglio può modificare gli allegati al presente accordo, riservati i termini e le condizioni del presente accordo e il consenso del Governo della Danimarca.
15 Nuovo testo giusta l’art. 10 del prot. del 3 nov. 1982, approvato dall’AF il 4 giu. 1985 e in vigore per la Svizzera il 17 nov. 1989 (RU 2005 2065 2063; FF 1984 III 929).
Servizi
Allegato I
1a parte Servizi di controllo della circolazione aerea
Nessuno
2a parte Servizi meteorologici
Messaggi di osservazioni sinottiche in superficie e in altitudine e messaggi di osser- vazioni orarie devono essere redatti giornalmente fondandosi sulle osservazioni effettuate nelle stazioni meteorologiche qui appresso, conformemente alla tavola seguente:
Stazione e coordinate Osservazioni sinottiche
Osser-
Osservazioni in altitudine
triorarie in superficie vazioni
(00, 03, 06, 09, 12, 15, 18,
21 GMT)
orarie
pallone pilota
radio- sonda
radio- vento
(03 e 15 GMT)
1. Danmarkshavn | |||||
7646N. 1846W | 8 | 2 | 2 | ||
2. Kap Xxxxx | |||||
7025N. 2158W | 8 | 2 | 2 | ||
3. Aputiteq | |||||
6748N. 3216W | 8 | ||||
4. Angmagssalik | |||||
6536N. 3734W | 8 | 2 | 2 | ||
5. Tingmiarmiut | |||||
6232N. 4208W | 8 | 2 | |||
6. Prins Christians Sund | |||||
6003N. 4312W | 8 | 24* | |||
7. Godthaab | |||||
6410N. 5145W | 8 | 2 | |||
8. Egedesminde | |||||
6842N. 5252W | 8 | 2 | 2 | ||
9. Upernavik | |||||
7247N. 5610W | 8 | 2 |
* La parte essenziale delle osservazioni orarie di questa stazione è l’accertamento del QNH.
3a parte Servizi di telecomunicazioni aeronautiche e meteorologiche
Servizi di telecomunicazione da istituire come segue:
A. Angmagssalik
1. accentramento dei messaggi meteorologici della costa Est della Groenlandia;
2. ricezione da Godhavn dei messaggi meteorologici della costa Ovest;
3. diffusione dei messaggi meteorologici dalla Groenlandia verso l’Europa, se- condo un orario stabile;
4. trasmissione di tutti i messaggi meteorologici della Groenlandia verso Prins Christians Xxxx;
B. Prins Christians Sund
1.16 servizio fisso di telecomunicazioni aeronautiche verso Gander, radiotelescri- vente duplex in funzionamento in duplex verso Gander solo per ritrasmissio- ne di informazioni meteorologiche dalla Groenlandia;
2.17 servizio fisso di telecomunicazioni aeronautiche verso Reykjavik mediante radiotelescrivente duplex;
3. servizio mobile di telecomunicazione: collegamento velivolo suolo, com- prendente stazioni a onde corte, stazioni a onde ultracorte e stazioni a onde corte, mediante onde di superficie;
4.18 un circuito manuale fra Prins Christians Sund e Reykjavik per trasmissione dei messaggi velivolo suolo;
X. Xxxxxxx
1. accentramento dei messaggi meteorologici della costa Ovest della Groen- landia;
2. trasmissione dei messaggi meteorologici della costa Ovest della Groenlandia verso Angmagssalik;
3.19 un circuito manuale diretto fra Godhavn e l’America del Nord per la trasmis- sione di informazioni meteorologici dalla Groenlandia;
X. Xxxxxx
1. accentramento e trasmissione verso Godhavn di messaggi meteorologici provenienti da diverse stazioni che non fanno parte del finanziamento collet- tivo.
16 Messa in esercizio subordinata alla decisione del Consiglio.
17 Messa in esercizio subordinata alla decisione del Consiglio.
18 Messa in esercizio subordinata alla decisione del Consiglio.
19 Messa in esercizio subordinata alla decisione del Consiglio.
4a parte Aiuti radio alla navigazione
Aiuti radio alla navigazione da mettere in esercizio come segue:
X. Xxxxx
1. Stazione di Skuvanes (Isole Färöer), costituita di:
i) Una stazione pilota doppia Loran standard con impianti di controllo, a Skuvanes Head. Questa stazione, in collaborazione con le due stazioni ausiliari di Vik (Islanda) e Mangerstar (Ebridi), deve garantire un servi- zio continuo di radionavigazione nel Nord-Est dell’Atlantico, usando i valori IL5 e IL6 Loran; essa deve essere attrezzata e mantenuta in modo di garantire questo servizio con il minimo di interruzioni dovute alla mancata efficienza di uno dei suoi elementi;
ii) tutti i servizi di comunicazione e impianti necessari all’esercizio della stazione, in particolare le radiocomunicazioni del servizio fisso con le stazioni ausiliari di Vik e di Mangerstar.
2. Stazioni di Frederiksdal (Groenlandia), costituita di:
i) una stazione pilota Loran standard con impianti di controllo, a Frede- riksdal (Groenlandia). Questa stazione, in collaborazione con la stazio- ne ausiliaria di Battle Harbour (Labrador-Canada), deve garantire un servizio continuo di radionavigazione Loran nel Nord Ovest dell’Atlan- tico, usando il valore IL 4 Loran; essa deve essere attrezzata e mantenu- ta in modo di garantire questo servizio con il minimo di interruzioni dovute alla mancata efficienza di uno dei suoi elementi;
ii) tutti i servizi di comunicazione e impianti necessari all’esercizio della stazione, in particolare le radiocomunicazioni del servizio fisso con la stazione ausiliare di Battle Harbour.
B. Radiofaro non direzionale (NDB)
un radiofaro non direzionale a Prins Christians Xxxx che garantisca un servizio di radionavigazione continuo.
Inventario
Stazione: Danmarkshavn (in corone danesi)
Allegato II
Edifici e annessi | Attrezzature | al 31 dic. 1956, dedotti i reinvesti- menti per rinnovamenti | morta- mento | |
(1) | (2) | (3) | (4) (5) | (6) |
1. Edifici e annessi | 673 274.04 | 199 786.03 473 488.01 | 1. gen. | |
1957 | ||||
2. Alberi d’antenne | ||||
e contrappesi | 129 515.81 | 89 811.08 39 704.73 | 1. gen. | |
1957 | ||||
3. Xxxxxxxx e attrezzi | 108 082.07 | 16 212.31 91 869.76 | 1. gen. | |
1957 | ||||
4. Serbatoi | 54 125.20 | 18 003.84 36 121.36 | 1. gen. | |
1957 | ||||
5. Attrezzatura per | ||||
telecomunicazioni | 102 995.26 | 70 833.58 32 161.68 | 1. gen. | |
1957 | ||||
6. Cavi blindati | 11 861.05 | 4 151.34 7 709.71 | 1. gen. | |
1957 | ||||
Cavi ordinari | 9 256.36 | 6 479.48 2 776.88 | 1. gen. | |
1957 | ||||
7. Attrezzatura | ||||
meteorologica | 175 518.07 | 41 603.08 133 914.99 | 1. gen. | |
1957 | ||||
8. Veicoli | 39 978.32 | 39 978.32 0 | 1. gen. | |
1957 | ||||
9. Imbarcazioni | 8 419.67 | 8 419.67 0 | 1. gen. | |
1957 | ||||
10. Materiale d’ufficio | ||||
e d’abitazione | 1 643.88 | 575.34 1 068.54 | 1. gen. | |
1957 | ||||
Totale | 673 274.04 | 641 395.69 | 495 854.07 818 815.66 |
Voce Valore iniziale convenuto a fine d’ammortamento
Ammortamenti e assicurazioni ricevuti
Valore residuo convenuto
al 1o gen. 1957
Data d’inizio dell’am-
Stazione: Kap Xxxxx (in corone danesi)
Voce Valore iniziale convenuto a fine d’ammortamento
Ammortamenti e assicurazioni ricevuti
Valore residuo convenuto
al 1o gen. 1957
Data d’inizio dell’am-
Edifici
e annessi
Attrezzature
al 31 dic. 1956, dedotti i reinvesti- menti per rinnovamenti
morta- mento
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
1. 2. | Edifici e annessi Alberi d’antenne | 1 330 711.37 | 447 039.02 | 883 672.35 | 1. gen. 1957 | |
3. | e contrappesi Xxxxxxxx e attrezzi | 79 850.39 154 457.93 | 55 515.28 108 120.54 | 24 335.11 46 337.39 | 1. gen. 1957 1. gen. | |
4. | Serbatoi | 142 084.00 | 47 409.40 | 94 674.60 | 1957 1. gen. | |
5. | Attrezzatura per | 1957 | ||||
6. | telecomunicazioni Cavi blindati | 120 000.00 32 192.04 | 83 000.00 11 177.20 | 37 000.00 21 014.84 | 1. gen. 1957 1. gen. | |
Cavi ordinari | 10 409.95 | 7 287.00 | 3 122.95 | 1957 1. gen. | ||
7. Attrezzatura | 1957 | |||||
meteorologica 8. Veicoli | 168 563.19 48 406.56 | 114 462.16 48 406.56 | 54 101.03 0 | 1. gen. 1957 1. gen. | ||
9. Imbarcazioni | 33 054.07 | 33 054.07 | 0 | 1957 1. gen. | ||
10. Materiale d’ufficio | 1957 | |||||
e d’abitazione | 2 500.00 | 875.00 | 1 625.00 | 1. gen. 1957 | ||
Totale | 1 330 711.37 | 791 518.13 | 956 346.23 | 1 165 883.27 |
Stazione: Aputiteq (in corone danesi)
Edifici e annessi | Attrezzature | al 31 dic. 1956, dedotti i reinvesti- menti per rinnovamenti | morta- mento | |
(1) | (2) | (3) | (4) (5) | (6) |
1. Edifici e annessi | 919 294.57 | 386 103.72 533 190.85 | 1. gen. | |
1957 | ||||
2. Alberi d’antenne | ||||
e contrappesi | 123 235.39 | 73 941.24 49 294.15 | 1. gen. | |
1957 | ||||
3. Xxxxxxxx e attrezzi | 83 354.95 | 50 013.00 33 341.95 | 1. gen. | |
1957 | ||||
4. Serbatoi | 3 297.25 | 989.16 2 308.09 | 1. gen. | |
1957 | ||||
5. Attrezzatura per | ||||
telecomunicazioni | 112 371.68 | 67 423.02 44 948.66 | 1. gen. | |
1957 | ||||
6. Cavi blindati | 12 192.66 | 3 657.78 8 534.88 | 1. gen. | |
1957 | ||||
Cavi ordinari | 1 325.15 | 795.12 530.03 | 1. gen. | |
1957 | ||||
7. Attrezzatura | ||||
meteorologica | 18 392.70 | 9 610.98 8 781.72 | 1. gen. | |
1957 | ||||
8. Veicoli | 44 381.28 | 44 381.28 0 | 1. gen. | |
1957 | ||||
9. Imbarcazioni | 36 009.64 | 4 126.80 31 882.84 | 1. gen. | |
1957 | ||||
10. Materiale d’ufficio | ||||
e d’abitazione | 850.00 | 255.00 595.00 | 1. gen. | |
1957 | ||||
Totale | 919 294.57 | 435 410.70 | 641 297.10 713 408.17 |
Voce Valore iniziale convenuto a fine d’ammortamento
Ammortamenti e assicurazioni ricevuti
Valore residuo convenuto
al 1o gen. 1957
Data d’inizio dell’am-
Stazione: Angmagssalik (in corone danesi)
Voce | Valore iniziale convenuto | Ammortamenti | Valore residuo | Data |
a fine d’ammortamento | e assicurazioni | convenuto | d’inizio | |
ricevuti | al 1o gen. 1957 | dell’am- | ||
Edifici Attrezzature | al 31 dic. 1956, | morta- | ||
e xxxxxxx | dedotti i reinvesti- | mento | ||
menti per | ||||
rinnovamenti | ||||
(1) | (2) (3) | (4) | (5) | (6) |
1. Edifici e annessi | 2 100 288.48 | 579 220.22 | 1 521 068.26 | 1. gen. |
1957 | ||||
2. Alberi d’antenne | ||||
e contrappesi | 168 410.98 | 117 887.68 | 50 523.30 | 1. gen. |
1957 | ||||
3. Xxxxxxxx e attrezzi | 154 416.34 | 108 091.42 | 46 324.92 | 1. gen. |
1957 | ||||
4. Serbatoi | 192 020.10 | 64 802.06 | 127 218.04 | 1. gen. |
1957 | ||||
5. Attrezzatura per | ||||
telecomunicazioni | 457 858.48 | 215 500.95 | 242 357.53 | 1. gen. |
1957 | ||||
6. Cavi blindati | 41 218.06 | 14 361.32 | 26 856.74 | 1. gen. |
1957 | ||||
Cavi ordinari | 17 472.18 | 12 230.52 | 5 241.66 | 1. gen. |
1957 | ||||
7. Attrezzatura | ||||
meteorologica | 70 172.29 | 45 549.10 | 24 623.19 | 1. gen. |
1957 | ||||
8. Veicoli | 50 590.85 | 20 590.85 | 30 000.00 | 1. gen. |
1957 | ||||
9. Imbarcazioni | 4 400.19 | 4 400.19 | 0 | 1. gen. |
1957 | ||||
10. Materiale d’ufficio | ||||
e d’abitazione | 3 454.00 | 1 208.88 | 2 245.12 | 1. gen. |
1957 | ||||
Totale | 2 100 288.48 1 160 013.47 | 1 183 843.19 | 2 076 458.76 |
Stazione: Tingmiarmiut (in corone danesi)
Edifici e annessi | Attrezzature | al 31 dic. 1956, dedotti i reinvesti- menti per rinnovamenti | morta- mento | |
(1) | (2) | (3) | (4) (5) | (6) |
1. Edifici e annessi | 549 708.02 | 267 683.96 282 024.06 | 1. gen. | |
1957 | ||||
2. Alberi d’antenne | ||||
e contrappesi | 118 418.14 | 82 342.66 36 075.48 | 1. gen. | |
1957 | ||||
3. Xxxxxxxx e attrezzi | 74 897.01 | 52 427.92 22 469.09 | 1. gen. | |
1957 | ||||
4. Serbatoi | 67 075.00 | 21 056.26 46 018.74 | 1. gen. | |
1957 | ||||
5. Attrezzatura per | ||||
telecomunicazioni | 99 829.21 | 66 600.44 33 228.77 | 1. gen. | |
1957 | ||||
6. Cavi blindati | 5 616.31 | 1 965.72 3 650.59 | 1. gen. | |
1957 | ||||
Cavi ordinari | 794.19 | 555.92 238.27 | 1. gen. | |
1957 | ||||
7. Attrezzatura | ||||
meteorologica | 18 233.09 | 8 088.58 10 144.51 | 1. gen. | |
1957 | ||||
8. Veicoli | 32 687.88 | 32 687.88 0 | 1. gen. | |
1957 | ||||
9. Imbarcazioni | 19 860.00 | 19 860.00 0 | 1. gen. | |
1957 | ||||
10. Materiale d’ufficio | ||||
e d’abitazione | 818.12 | 286.38 531.74 | 1. gen. | |
1957 | ||||
Totale | 549 708.02 | 438 228.95 | 553 555.72 434 381.25 |
Voce Valore iniziale convenuto a fine d’ammortamento
Ammortamenti e assicurazioni ricevuti
Valore residuo convenuto
al 1o gen. 1957
Data d’inizio dell’am-
Stazione: Prins Christians Sund (in corone danesi)
Voce | Valore iniziale convenuto a fine d’ammortamento Edifici Attrezzature e annessi | Ammortamenti e assicurazioni ricevuti al 31 dic. 1956, dedotti i reinvesti- menti per rinnovamenti | Valore residuo convenuto al 1o gen. 1957 | Data d’inizio dell’am- morta- mento |
(1) | (2) (3) | (4) | (5) | (6) |
1. Edifici e annessi 2. Alberi d’antenne | 1 134 643.82 | 455 048.07 | 679 595.75 | 1. gen. 1957 |
e contrappesi | 810 930.02 | 103 972.00 | 706 958.02 | 1. gen. |
3. Xxxxxxxx e attrezzi | 513 207.61 | 111 283.04 | 401 924.57 | 1957 1. gen. |
4. Serbatoi | 147 322.20 | 29 464.44 | 117 857.76 | 1957 1. gen. |
5. Attrezzatura per | 1957 | |||
telecomunicazioni | 2 691 518.89 | 228 378.28 | 2 463 140.61 | 1. gen. |
6. Cavi blindati | 171 500.13 | 25 300.04 | 146 200.09 | 1957 1. gen. |
Cavi ordinari | 1957 | |||
7. Attrezzatura meteorologica | 4 039.99 | 808.00 | 3 231.99 | 1. gen. |
8. Veicoli | 50 426.03 | 40 340.84 | 10 085.19 | 1957 1. gen. |
9. Imbarcazioni | 44 395.83 | 26 637.52 | 17 758.31 | 1957 1. gen. |
10. Materiale d’ufficio | 1957 | |||
e d’abitazione | 7 721.01 | 1 544.20 | 6 176.81 | 1. gen. 1957 |
Totale | 1 134 643.82 4 441 061.71 | 1 022 776.43 | 4 552 929.10 |
Stazione: Godthaab (in corone danesi)
Voce Valore iniziale convenuto a fine d’ammortamento
Ammortamenti e assicurazioni ricevuti
Valore residuo convenuto
al 1o gen. 1957
Data d’inizio dell’am-
Edifici
e annessi
Attrezzature
al 31 dic. 1956, dedotti i reinvesti- menti per rinnovamenti
morta- mento
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Edifici e annessi 167 132.71 53 871.48 113 261.23 1. gen.
1957
2. Alberi d’antenne e contrappesi
3. Xxxxxxxx e attrezzi
4. Serbatoi
5. Attrezzatura per telecomunicazioni
6. Cavi blindati Cavi ordinari
7. Attrezzatura
meteorologica 12 528.08 7 079.80 5 448.28 1. gen.
1957
8. Veicoli
9. Imbarcazioni
10. Materiale d’ufficio e d’abitazione
Totale 167 132.71 12 528.08 60 951.28 118 709.51
Stazione: Egedesminde (in corone danesi)
Voce Valore iniziale convenuto a fine d’ammortamento
Ammortamenti e assicurazioni ricevuti
Valore residuo convenuto
al 1o gen. 1957
Data d’inizio dell’am-
Edifici
e annessi
Attrezzature
al 31 dic. 1956, dedotti i reinvesti- menti per rinnovamenti
morta- mento
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Edifici e annessi 480 000.00 165 000.00 315 000.00 1. gen.
1957
2. Alberi d’antenne e contrappesi
3. Xxxxxxxx e attrezzi 4. Serbatoi | 50 000.00 | 50 000.00 | 0 | 1. gen. 1957 | |
5. Attrezzatura per telecomunicazioni | |||||
6. Cavi blindati | |||||
Cavi ordinari | |||||
7. Attrezzatura meteorologica | 71 690.00 | 43 014.00 | 28 676.00 | 1. gen. | |
8. Veicoli | 1957 | ||||
9. Imbarcazioni | |||||
10. Materiale d’ufficio e d’abitazione | |||||
Totale | 530 000.00 | 79 690.00 | 260 414.00 | 349 276.00 |
Stazione: Upernavik (in corone danesi)
Voce Valore iniziale convenuto a fine d’ammortamento
Ammortamenti e assicurazioni ricevuti
Valore residuo convenuto
al 1o gen. 1957
Data d’inizio dell’am-
Edifici
e annessi
Attrezzature
al 31 dic. 1956, dedotti i reinvesti- menti per rinnovamenti
morta- mento
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Edifici e annessi 582 201.13 174 088.64 408 112.49 1. gen.
1957
2. Alberi d’antenne
e contrappesi 3. Xxxxxxxx e attrezzi | 99 091.59 68 406.19 | 68 914.12 47 884.32 | 30 177.47 20 521.87 | 1. gen. 1957 1. gen. | |
4. Serbatoi | 1957 | ||||
5. Attrezzatura per telecomunicazioni | 116 829.67 | 81 780.78 | 35 048.89 | 1. gen. | |
6. Cavi blindati | 6 231.42 | 2 105.98 | 4 125.44 | 1957 1. gen. | |
Cavi ordinari | 1 658.28 | 1 160.82 | 497.46 | 1957 1. gen. | |
7. Attrezzatura | 1957 | ||||
meteorologica 8. Veicoli | 10 045.33 39 353.60 | 4 989.94 39 353.60 | 5 055.39 0 | 1. gen. 1957 | |
9. Imbarcazioni | |||||
10. Materiale d’ufficio e d’abitazione | 1 433.37 | 501.70 | 931.67 | 1. gen. | |
1957 | |||||
Totale | 582 201.13 | 343 049.45 | 420 779.90 | 504 470.68 |
Stazione: Godhavn (in corone danesi)
Voce | Valore iniziale convenuto a fine d’ammortamento Edifici Attrezzature e annessi | Ammortamenti e assicurazioni ricevuti al 31 dic. 1956, dedotti i reinvesti- menti per rinnovamenti | Valore residuo convenuto al 1o gen. 1957 | Data d’inizio dell’am- morta- mento |
(1) | (2) (3) | (4) | (5) | (6) |
1. Edifici e annessi 2. Alberi d’antenne | 1 096 667.34 | 356 078.56 | 740 588.78 | 1. gen. 1957 |
e contrappesi | 99 186.29 | 68 880.42 | 30 305.87 | 1. gen. |
3. Xxxxxxxx e attrezzi | 147 005.47 | 102 903.86 | 44 101.61 | 1957 1. gen. |
4. Serbatoi | 75 000.00 | 22 500.00 | 52 500.00 | 1957 1. gen. |
5. Attrezzatura per | 1957 | |||
telecomunicazioni | 358 300.48 | 180 810.34 | 177 490.14 | 1. gen. |
6. Cavi blindati | 50 913.24 | 17 819.64 | 33 093.60 | 1957 1. gen. |
Cavi ordinari | 10 706.10 | 7 494.26 | 3 211.84 | 1957 1. gen. |
7. Attrezzatura | 1957 | |||
meteorologica | ||||
8. Veicoli 9. Imbarcazioni | 37 794.24 | 37 794.24 | 0 | 1. gen. 1957 |
10. Materiale d’ufficio e d’abitazione | 3 942.81 | 1 380.00 | 2 562.81 | 1. gen. |
1957 | ||||
Totale | 1 096 667.34 782 848.63 | 795 661.32 | 1 083 854.65 |
Stazione: Xxxxxx (in corone danesi)
Edifici e annessi | Attrezzature | al 31 dic. 1956, dedotti i reinvesti- menti per rinnovamenti | morta- mento | |
(1) | (2) | (3) | (4) (5) | (6) |
1. Edifici e annessi 2. Alberi d’antenne | 667 609.78 | 224 768.53 442 841.25 | 1. gen. 1957 | |
e contrappesi 3. Xxxxxxxx e attrezzi | 104 373.72 103 015.03 | 72 611.58 31 762.14 72 110.52 30 904.51 | 1. gen. 1957 1. gen. | |
4. Serbatoi | 50 000.00 | 15 000.00 35 000.00 | 1957 1. gen. | |
5. Attrezzatura per | 1957 | |||
telecomunicazioni 6. Cavi blindati | 95 035.24 2 557.36 | 66 524.64 28 510.60 895.16 1 662.20 | 1. gen. 1957 1. gen. | |
Cavi ordinari | 6 185.92 | 4 330.14 1 855.78 | 1957 1. gen. | |
7. Attrezzatura | 1957 | |||
meteorologica | ||||
8. Veicoli 9. Imbarcazioni | 35 598.70 13 944.37 | 35 598.70 0 13 944.37 0 | 1. gen. 1957 1. gen. | |
10. Materiale d’ufficio | 1957 | |||
e d’abitazione | 4 391.97 | 1 537.20 2 854.77 | 1. gen. 1957 | |
Totale | 667 609.78 | 415 102.31 | 507 320.84 575 391.25 |
Voce Valore iniziale convenuto a fine d’ammortamento
Ammortamenti e assicurazioni ricevuti
Valore residuo convenuto
al 1o gen. 1957
Data d’inizio dell’am-
Stazione: Skuvanes (in corone danesi)
Voce Valore iniziale convenuto a fine d’ammortamento
Ammortamenti e assicurazioni ricevuti
Valore residuo convenuto
al 1o gen. 1957
Data d’inizio dell’am-
Edifici
e annessi
Attrezzature
al 31 dic. 1956, dedotti i reinvesti- menti per rinnovamenti
morta- mento
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Edifici e annessi 454 117.90 221 737.61 232 380.29 1. gen.
1957
2. Alberi d’antenne e contrappesi
3. Xxxxxxxx e attrezzi 70 000.00 54 250.00 15 750.00 1. gen.
1957
4. Serbatoi
5. Attrezzatura per
telecomunicazioni 437 000.00 271 166.67 165 833.33 1. gen.
1957
6. Cavi blindati Cavi ordinari
7. Attrezzatura meteorologica
8. Veicoli 20 000.00 5 666.67 14 333.33 1. gen.
1957
9. Imbarcazioni
10. Materiale d’ufficio e d’abitazione
Totale 454 117.90 527 000.00 552 820.95 428 296.95
Stazione: Frederiksdal (in corone danesi)
Voce Valore iniziale convenuto a fine d’ammortamento
Ammortamenti e assicurazioni ricevuti
Valore residuo convenuto
al 1o gen. 1957
Data d’inizio dell’am-
Edifici
e annessi
Attrezzature
al 31 dic. 1956, dedotti i reinvesti- menti per rinnovamenti
morta- mento
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Edifici e annessi 103 000.00 9 185.00 93 815.00 1. gen.
1957
2. Alberi d’antenne e contrappesi
3. Xxxxxxxx e attrezzi 280 000.00 11 666.67 268 333.33 1. gen.
1957
4. Serbatoi 75 000.00 24 250.00 50 750.00 1. gen.
1957
5. Attrezzatura per telecomunicazioni | |||
6. Cavi blindati | |||
Cavi ordinari | |||
7. Attrezzatura meteorologica | |||
8. Veicoli 9. Imbarcazioni | 20 500.00 13 666.67 6 833.33 | 1. gen. 1957 | |
10. Materiale d’ufficio e d’abitazione | |||
Totale | 103 000.00 | 375 500.00 58 768.34 419 731.66 |
Allegato III20
Questioni finanziarie
Sezione I
1. Gli stati di conto trasmessi dal Governo della Danimarca circa le spese d’esercizio e di manutenzione dei servizi indicati nell’allegato I devono essere fondati sugli elementi elencati nelle parti A, B e C della sezione II del presente allegato. Il modo di presentazione e di stima delle previsioni e dei conti è stabilito mediante accordo fra il Segretario generale e il Governo della Danimarca. Il Gover- no della Danimarca deve parimente presentare, nella forma determinata d’intesa con il Segretario generale, uno stato di conto annuale degli investimenti operati dal Governo della Danimarca per i Servizi, compreso il rinnovamento degli edifici e delle attrezzature effettuato mediante fondi previsti per l’ammortamento.
2. Il Governo della Danimarca non computa nel costo dei Servizi i dazi doganali o altri diritti riscossi su le attrezzature e le forniture importate in Danimarca per essere direttamente ed esclusivamente usate a fine dell’accordo.
3. Nei conti devono apparire le modificazioni che, nell’anno 1957, o in qualsiasi anno successivo, dovesse subire l’uso dei Servizi per scopi commerciali da parte del Governo della Danimarca.
4. Il personale ordinario iscritto a conto dei Servizi non deve superare i seguenti effettivi:
tecnici altre | totale | ||
I. Servizi di controllo della circolazione aerea | 0 | 0 | 0 |
II. Servizi meteorologici 1. Danmarkshavn | 8 | 1 | 9 |
2. Kap Xxxxx | 9 | 1 | 10 |
3. Aputiteq | 5 | 1 | 6 |
4. Angmagssalik | 15 | 1 | 16 |
5. Tingmiarmiut | 5 | 1 | 6 |
6. Prins Christians Sund | 10 | 1 | 11 |
7. Godthaab | 2 | 0 | 2 |
8. Egedesminde | 5 | 1 | 6 |
9. Upernavik | 4 | 0 | 4 |
20 Aggiornato giusta l’art. 11 del prot. del 3 nov. 1982, approvato dall’AF il 4 giu. 1985 e in vigore per la Svizzera il 17 nov. 1989 (RU 2005 2065 2063; FF 1984 III 929).
tecnici altre totale
III. Servizi di telecomunicazioni aero- nautiche e meteorologiche
1. Angmagssalik personale incluso in II-4, qui sopra
2. Prins Christians Sund personale incluso in II-6, qui sopra
3. Godhavn 8 0 8
4. Xxxxxx 6 0 6
IV. Aiuti radio alla navigazione
1. Skuvanes (Isole Färöer) 15 2 17
2. Frederiksdal 11 2 13
3. Prins Christians Sund personale incluso in II-6, qui sopra
Sezione II
Le spese dirette d’esercizio e di manutenzione che il Governo della Danimarca può portare a conto del finanziamento collettivo sono elencate per categoria nelle parti A e B qui appresso. Le corrispondenti spese indirette sono elencate nella parte C.
Parte A Spese d’esercizio
1. Stipendio del personale ordinario d’esercizio
Stipendio di base stabilito di tempo in tempo dal Governo della Danimarca, più indennità o altri pagamenti applicabili, ad esempio: indennità di carovita, di sus- sistenza, per lavoro notturno, per ore supplementari, per assicurazioni, per malattie, per congedi, ecc.
2. Materiale d’uso
Comprendente, ove occorra: carburanti, viveri, radiosonde, palloni, idrogeno, ecc.
3. Spese generali diverse
Comprendenti, ove occorra: energia elettrica, tasse per comunicazioni commerciali, riscaldamento, illuminazione, pulizia, materiale di cancelleria e forniture diverse.
4. Trasporti
Comprendenti, ove occorra: trasporto del personale e di merci, spese d’esercizio dei veicoli usati per questo trasporto, ecc.
5. Altre spese diverse d’esercizio necessarie
Parte B Spese di manutenzione
1. Stipendio del personale ordinario di manutenzione
Da inserire nella parte A-1.
2. Mano d’opera speciale di manutenzione
Comprendenti, ove occorra: specialisti e mano d’opera locale assunti temporanea- mente per lavori speciali di manutenzione.
3. Forniture per la manutenzione
Comprendenti, ove occorra: pezzi staccati e forniture destinati alla manutenzione degli edifici e degli annessi, degli alberi d’antenne e dei contrappesi, delle macchine e degli attrezzi, dei serbatoi, dell’attrezzatura per telecomunicazioni, dei cavi, dell’attrezzatura meteorologica, dei veicoli, delle imbarcazioni, del materiale d’ufficio e di abitazione, ecc.
4. Altre spese diverse di manutenzione necessarie
Comprendenti qualsiasi attrezzatura nuova o rinnovata, il cui prezzo totale è almeno di cinquecento dollari degli Stati Uniti e non sarebbe pratico ammortare, i lavori contrattuali di riparazione effettuati fuori di una stazione e le spese di trasporto che ne derivano, ecc.
Parte C Spese indirette
1. Spese generali diverse, comprese le spese d’amministrazione
Per l’amministrazione dei servizi elencati nell’allegato I, il 10 per cento delle spese totali dirette iscritte nelle rubriche enumerate nelle parti A e B della sezione II del presente allegato
2. Ammortamento
L’ammortamento computato nel finanziamento collettivo è calcolato secondo le seguenti quote, in quanto non concerna edifici e attrezzature interamente ammortati, salvo che il rinnovamento di questi edifici o di queste attrezzature sia effettuato mediante fondi previsti per l’ammortamento; in tal caso, l’ammortamento può essere computato fino a quando gli edifici o le attrezzature rinnovati siano parimente am- mortati:
quota annua
2.1 edifici e annessi
Kap Xxxxx ⎫
Aputiteq ⎬ 10 %
Tingmiarmiut ⎪
Prins Christians Sund ⎭
Danmarkshavn ⎫
Angmagssalik ⎪
Godthaab ⎪
Egedesminde ⎪
Upernavik ⎬ 6,6 %
Godhavn ⎪
Xxxxxx ⎪
Skuvanes e Vaag ⎪
Frederiksdal ⎭
sul valore indicato come base d’ammortamento nell’allegato II.
quota annua
2.2 attrezzatura, secondo la quota annua del 10 per cento del valore speci- ficato come base d’ammortamento nell’allegato II, eccettuate le attrez- zature seguenti per le quali vale la quota indicata in corrispondenza: serbatoi ⎫
cavi blindati ⎬ 5 %
materiale d’ufficio e d’abitazione ⎭
canotti 15 %
veicoli 20 %
3. Interessi
L’interesse sul capitale investito negli edifici e nelle attrezzature non deve superare il 41/2 per cento all’anno del valore specificato per l’ammortamento nell’allegato II, dedotto il deprezzamento annuo e tenuto conto del rinnovamento degli edifici e delle attrezzature operate mediante fondi previsti per l’ammortamento.
4. Assicurazione
Il Governo della Danimarca deve assicurare gli edifici e le attrezzature per il valore contabile indicato nell’allegato II. L’importo dei premi computato nel finanziamento collettivo non deve superare le quote commerciali in vigore per coprire rischi simili.
Sezione III Tasse d’uso
1. Conformemente all’articolo XIV del presente Accordo, per quanto riguarda i servizi finanziati collettivamente il Consiglio determina, il 20 novembre 1982 al più tardi, un’unica tassa per l’uso per ogni traversata di aeromobile civile effettuata durante l’anno civile 1983. Tale tassa è calcolata dividendo per il numero totale di traversate effettuate nel 1981 il novantacinque per cento dei costi preventivati apro- vati, espressi in corone danesi, imputabili all’aviazione civile nel 1983 (definiti nel paragrafo 6 qui di seguito), maggiorati di una rettificazione a titolo dei disavanzi di copertura o diminuiti di una rettificazione a titolo delle eccedenze di copertura nel 1981 (calcolati conformemente alle disposizioni dei paragrafi 3–5 qui di seguito); la somma è arrotondata alla più vicina corona danese.
2. Allorché le date di cui sopra sono state modificate come si conviene, le disposi- zioni del paragrafo 1 qui sopra regolano il calcolo della tassa per l’uso riscossa per ogni traversata di aeromobile civile effettuata durante l’anno civile 1984 e gli anni seguenti.
3. L’eccedenza o il disavanzo di copertura di cui al paragrafo 1 qui sopra corrispon- de alla differenza tra la somma che può essere riscossa per un anno qualsiasi (para- grafo 4 qui di seguito) ed il totale delle somme fatturate agli utenti per questo stesso anno (paragrafo 5 qui di seguito).
4. La somma che può essere riscossa nel 1981 (per il calcolo della tassa per l’uso del 1983) equivale all’ottanta per cento del novantacinque per cento delle spese approvate imputabili all’aviazione civile nel 1981, diminuite dell’eccedenza di copertura del 1979. Nel 1982, tale somma equivale al novantacinque per cento delle spese approvate imputabili all’aviazione civile nel 1982, diminuite dell’eccedenza di copertura del 1980. Per il 1983 e gli anni successivi, la somma che può essere ri- scossa equivale al novantacinque per cento delle spese approvate imputabili all’aviazione civile per l’anno in questione, diminuite dell’eccedenza di copertura o maggiorate del disavanzo di copertura registrato due anni prima.
5. Per il calcolo delle tasse per l’uso per il 1983, le somme fatturate agli utenti nel 1981 (necessarie per determinare se nel 1981 vi sia stata un’eccedenza o un disavan- zo di copertura) sono calcolate moltiplicando per il numero di traversate effettuate nel 1981 la parte delle tasse per l’uso, espressa in lire sterline, riscossa nel 1981 secondo il presente Accordo, e convertendo poi il prodotto così ottenuto in corone danesi ai corsi di cambio convenuti per il 1981. Per gli anni successivi, le somme fatturate agli utenti sono calcolate nello stesso modo, con i cambiamenti di data che si impongono.
6. Per il calcolo delle tasse per l’uso, sono imputabili all’aviazione civile inter- nazionale le seguenti percentuali dei costi finanziati collettivamente (ossia il novan- tacinque per cento del totale dei costi):
a) 30 per cento dei costi dei servizi meteorologici (osservazioni sinottiche in superficie ed in altitudine) e dei corrispondenti servizi di telecomunicazioni meteorologiche;
b) 100 per cento dei costi dei servizi di telecomunicazioni aeronautiche e via cavo (MET/COM escluse);
c) 90 per cento dei costi del radiofaro non direzionale (NDB) di Prins Xxxxxxxxx Xxxx.
Campo d’applicazione il 7 ottobre 202021
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
Belgio a | 15 aprile | 1970 | 15 aprile | 1970 |
Canada a | 18 gennaio | 1957 | 6 giugno | 1958 |
Cuba a | 1° ottobre | 1970 A | 1° ottobre | 1970 |
Danimarca a | 18 dicembre | 1957 | 6 giugno | 1958 |
Egitto | 6 aprile | 1994 A | 1° gennaio | 1995 |
Finlandia a | 28 dicembre | 1972 A | 28 dicembre | 1972 |
Francia a | 20 novembre | 1962 | 20 novembre | 1962 |
Germania a | 15 ottobre | 1957 | 6 giugno | 1958 |
Giappone a | 28 marzo | 1963 A | 28 marzo | 1963 |
Grecia a | 26 maggio | 1972 A | 26 maggio | 0000 |
Xxxxxxx a | 3 giugno | 1960 A | 3 giugno | 1960 |
Islanda a | 18 febbraio | 1957 | 6 giugno | 1958 |
Italia a | 7 febbraio | 1958 | 6 giugno | 1958 |
Kuwait | 7 aprile | 1987 A | 17 novembre | 1989 |
Norvegia a | 10 maggio | 1957 | 6 giugno | 1958 |
Paesi Bassi a | 6 giugno | 1958 | 6 giugno | 1958 |
Qatar | 9 febbraio | 2016 A | 9 febbraio | 2016 |
Regno Unito a | 18 ottobre | 1957 | 6 giugno | 1958 |
Russia | 31 agosto | 1988 A | 17 novembre | 1989 |
Singapore | 27 maggio | 2004 A | 1° gennaio | 2005 |
Spagna | 14 marzo | 1985 A | 17 novembre | 1989 |
Stati Uniti a | 8 febbraio | 1957 | 6 giugno | 1958 |
Xxxxxx x | 00 xxxxxx | 0000 | 0 xxxxxx | 0000 |
Xxxxxxxx a | 16 maggio | 1958 | 6 giugno | 1958 |
a L’acc. emendato da questo Prot. è entrato in vigore per questo Stato partecipante il 17 nov. 1989.
21 RU 2005 2065, 2010 59 e 2020 4339.
Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxx).